Articolo 437 del Codice di procedura penale
Articolo 469Articolo 406
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
8 giugno 2001
Art. 437. Ricorso per cassazione 1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione (( solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)) ) .
Entrata in vigore il 8 giugno 2001
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