Art. 437. Ricorso per cassazione 1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione (( solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)) ) .
richiesta di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione (( solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)) ) .