Articolo 131 del Codice penale
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1 luglio 1931
Art. 131.

(Reato complesso. Procedibilita' di ufficio)

Nei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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