Articolo 581 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 71Articolo 474
Versione
21 aprile 1942
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Versione
8 settembre 1998
Art. 581.
(( (Modalita' dell'incanto).)) ((L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.

Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.

Allorche' siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile e' aggiudicato all'ultimo offerente.

Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa e' superata da un'altra, anche se poi questa e' dichiarata nulla)) .
Entrata in vigore il 8 settembre 1998
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