Sentenza 14 ottobre 1998
Massime • 1
Le attività di smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi senza la prescritta autorizzazione regionale già sanzionate dall'art. 26 dell'abrogato D.P.R. 10 settembre 1982 n.915, costituiscono tuttora reato ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. b) del D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22. (Fattispecie relativa ad operazioni di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1998, n. 5005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5005 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.10.1998
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 5005
3.Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CAMPO STEFANO " N. 18237/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR EL n. il 20.07.1927
avverso ordinanza del 09.03.1998 CORTE APPELLO di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli che ha chiesto il rigetto dal ricorso;
In fatto e in diritto.
1. Con ordinanza del 9 marzo 1998 la Corte d'appello di Torino, giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle condanne riportate da CO NG con sentenza del 13 ottobre 1995 della stessa Corte d'appello e con sentenze del pretore di Torino del 13 gennaio 1994 e del 20 gennaio 1997 Con la stessa ordinanza rigettava la richiesta con la quale il RI aveva chiesto, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., la revoca della sentenza del 13 ottobre 1995, che lo aveva condannato per reato di cui all'art. 26, d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 alla pena di mesi quattro, di arresto, in quanto la norma incriminatrice sarebbe stata abrogata dall'art. 56, comma 1, d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Osservava la Corte territoriale, quanto alla continuazione, che dalla lettura delle sentenze non risultava alcun elemento da cui poter dedurre che le violazioni contestate fossero state commesse in esecuzione di un unico programma criminoso, ne', peraltro, alcuna indicazione a tal riguardo era stata effettuata dal richiedente, che si era limitato alla sola indicazione delle sentenze per le quali chiedeva il riconoscimento della continuazione. Quanto alla revoca della sentenza che la condotta incriminata dall'art. 26, d.p.r. 915182 doveva ritenersi attualmente punita ai sensi dell'art. 51, d.lgs. 22/97, per cui doveva escludersi nella fattispecie l'applicazione dell'art, 673 c.p.p., versandosi, invece, della diversa ipotesi di successione di leggi penali nel tempo.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il RI a mezzo del difensore, avv. Giuseppe Portigliotti, deducendo la violazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Assume il ricorrente che contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata nel caso di abrogazione espressa di una norma incriminatrice non sarebbe consentito verificare "la compatibilità della legge nuova rispetto a quella vecchia perché la legge una volta abrogata cesserebbe "di avere qualsiasi efficacia".
In ogni caso il reato previsto dall'art. 51, d.lgs. 22/97 prevederebbe una condotta diversa da quella "contestata nel capo di imputazione e non valutata dal giudice di merito nella sentenza di condanna", in quanto il reato abrogato sarebbe di "carattere meramente formale", concretandosi la "consumazione nella semplice mancanza di autorizzazione".
Con riferimento alla mancata applicazione della disciplina della continuazione il ricorrente ha poi testualmente dedotto di richiamarsi "deducendoli espressamente come motivi di gravame a tutti gli argomenti addotti in sede di istanza".
3. Con istanza depositata il 5 ottobre 1998, il ricorrente ha chiesto ai sensi dell'art. 610, comma 2, c.p.p. di assegnare il ricorso alla sezioni unite, in quanto la questione relativa all'abrogazione dell'art. 26. d.p.r. 915/82 costituirebbe "una questione di diritto di particolare importanza, che potrebbe altresì importare contrasti giurisprudenziali".
Con provvedimento del 7 ottobre 1998 il presidente della Corte ha disposto la trasmissione dell'istanza a questa sezione per competenza, in quanto designata per la decisione del ricorso in data anteriore alla presentazione dell'istanza.
4. Non risulta che la questione in esame abbia dato luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali per cui non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 618, comma 1, c.p.p. per rimessione del ricorso alla sezioni unite.
Va rilevato, infatti, che, la Corte territoriale ha risolto la questione facendo applicazione del principio giurisprudenziale costantemente affermato da questa Corte, e dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo il quale l'istituto processuale di cui all'art. 673 c.p.p. costituisce il mezzo per l'applicazione m sede esecutiva dei principi di cui all'art 2 c.p., con la conseguenza che alla predetta disposizione processuale non può essere riconosciuto un campo di applicazione diverso e più vasto di quello della norma sostanziale che la presuppone.
Il giudice dell'esecuzione, quindi, non diversamente dal giudice di cognizione deve controllare, nel caso di successioni di leggi che regolino la stessa materia, come nella fattispecie in esame. se il "fatto" previsto come reato dalla precedente disposizione di legge sia ancora previsto come tale da una disposizione di legge successiva e, solo nel caso che tale indagine si concluda negativamente, in applicazione dell'art. 2, comma 2, c.p., può provvedere alla revoca della sentenza di condanna, avendo accertato che "il fatto" secondo la legge posteriore non costituisce reato.
Nella ipotesi, invece, che il "fatto" sia anche dalla nuova disposizione di legge previsto come reato, il giudice dell'esecuzione non potrà far luogo alla revoca della sentenza di condanna, ma dovrà rigettare la istanza presentata ex art. 673 c.p.p., anche se per ipotesi "il fatto" sia punito con sanzione meno grave in applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 3, c.p.. Deve, dunque, concludersi che "il disposto di cui all'art. 673, comma 1, c.p.p. in cui si fa riferimento alla intervenuta abrogazione della norma incriminatrice può trovare applicazione solo nel caso di vera e propria abolitio criminis, cioè di eliminazione oltre che del titolo del reato, anche della intera fattispecie di rilievo penale (cfr. Cass., sez. VI 4 luglio 1992, n 1703, Coppola). Nè, nella fattispecie, può ritenersi applicabile la disciplina prevista dall'art. 15 delle preleggi, invocata dal ricorrente. Tale norma, infatti, non regola l'intera materia già regolata dall'art. 2 c.p. perché si limita a provvedere per la legge in generale senza nulla prevedere per la legge penale;
inoltre, limitandosi l'art. 2 c.p. a statuire su ipotesi particolari di successione di leggi penali
è norma speciale rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 15 delle preleggi.
Deve escludersi, altresì, che vi sia diversità tra il fatto regolato dall'art. 26, d.p.r. abrogato e quello previsto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 51, comma 2, d.lgs. 22/97. Si tratta, infatti, di disposizioni all'evidenza sovrapponibili, consistendo in entrambi i casi la condotta incriminata nell'effettuazione delle "fasi smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi", ovvero della "gestione dei propri rifiuti" senza le prescritte autorizzazionì, per cui è di tutta evidenza che pur essendo stata abrogata la originaria norma incriminatrice il "fatto" costituisce ancora una condotta illecita punita con una sanzione penale, per cui si è al di fuori dell'ambito di applicazione all'art. 671 c.p.p. Nè è dato dedurre sulla base di quali motivi il ricorrente escluda (pag. 6, istanza ex art. 610) che l'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico e nocivi senza autorizzazione regionale non costituisca più attività illecita. Va, infatti, al riguardo rilevato che ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente e che il ricorrente è stato condannato proprio per "avere effettuato fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi in assenza della autorizzazione prescritta dall'art. 6, lett. d), d.p.r. 95/82". Non è dubbio, infine, proprio per la definizione fornita dall'art. 6, comma 1, lett. 1). d. lgs. 22/97 che lo stoccaggio dei rifiuti rientri nella attività di smaltimento dei rifiuti stessi, consistendo nelle operazioni di deposito preliminare. nonché nelle attività di recupero dei materiali.
4. Il motivo di ricorso concernente il rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato deve essere dichiarato inammissibile in quanto generico, essendosi limitato il ricorrente a richiamarsi "a tutti gli argomenti addotti in sede di istanza" senza alcuna ulteriore indicazione.
5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616, comma I, c.p.p. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dalle spesse del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1998