Articolo 9 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 8Articolo 10
Versione
17 aprile 1963
Art. 9.

Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilita', oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.
Nulla e' dovuto se la modifica al perimetro lagunare e' avvenuta per causi naturali.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963
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