Versione
1 luglio 1931
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Versione
25 maggio 1945
25 maggio 1945
Art. 434.
(Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro e' punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
(Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro e' punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena e' della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Commentari • 176
- 1. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosiAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 16 febbraio 2021 · 253.65536
Il testo dell'art. 434 c.p. […]
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Giurisprudenza • 405
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2023, n. 20837Provvedimento: […] lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. Giuseppe Barbuto, il quale, nell'interesse di NT ST, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Crotone in data 16/06/2020, NT ST fu condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 434 cod. pen., per avere compiuto intenzionalmente atti diretti a cagionare il crollo dell'immobile sito in Cotronei, via S. Baffa, di proprietà di AM RI;Leggi di più...
- dolo intenzionale·
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- rilettura materiale probatorio·
- pericolo concreto·
- disastro innominato·
- dolo eventuale·
- mancato riconoscimento attenuanti generiche·
- art. 434 cod. pen.·
- nullità per violazione diritto di difesa