Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
La nuova formulazione dell'art. 606. lett. e) cod. proc. pen., che in ragione delle modifiche apportate dall'art. 8 L. n. 46 del 2006 consente il riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" per la deduzione dei vizi della motivazione, riguarda anche gli atti a contenuto probatorio ed introduce un nuovo vizio definibile come "travisamento della prova", consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2006, n. 13994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13994 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/03/2006
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 560
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 002157/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
nei confronti di:
1) LI NI N. IL 15/05/1951;
avverso ORDINANZA del 12/10/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. DE SANDRO A.M., 1) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
2) del difensore dell'indagato avv. INZERILLO Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 12 ottobre 2005, il Tribunale di AL, sezione per il riesame, revocava la misura della custodia in carcere applicata nei confronti di AP OV con ordinanza del GIP in sede in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Il Tribunale riteneva che la decisione già assunta nei confronti del coindagato Di OV SA, a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, assumeva particolare rilievo in relazione alla valutazione della condotta contestata al AP, perché la vicenda (relativa all'acquisizione della società coop. a r.l. Margi) da cui era stata desunta la sua partecipazione all'associazione mafiosa è analoga a quella di Di OV. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'ufficio del P.M., il quale, premesso che in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria si era formato nei confronti di AP OV il giudicato cautelare, ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 416 bis c.p. per avere il provvedimento impugnato trasformato arbitrariamente la nozione di intimidazione mafiosa in quella più restrittiva di violenza o minaccia, la nozione di coazione psicologica in quella di costrizione e la finalità di prevaricazione mafiosa nella realizzazione di un evento di danno altrui, pretendendo quindi che il reato in esame si perfezionasse con gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 629 c.p.; - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per avere il Tribunale fatto esplicito riferimento alla decisione assunta nei confronti di Di OV, assumendone l'assoluta analogia con quella di AP, senza tenere conto non soltanto che l'annullamento per la posizione di Di OV era stato disposto con rinvio (ed in tal sede il Tribunale aveva frainteso il dictum della s.c. avendo omesso di considerare i parametri imposti, fra i quali, come indice rivelatore, era imposto l'accertamento sulle condizioni patrimoniali della società Margi, senza spendere una parola sull'elemento dell'affectio societatis) ed escludendo qualsiasi valore alle dichiarazioni rese da RA CI il 4 maggio 2003 in ordine alle confidenze ricevute dal AP, nonostante il loro chiaro significato, sul cui contenuto è stata omessa ogni valutazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato innanzi tutto che in relazione alla posizione di AP OV si è formato il cd. giudicato cautelare, in quanto il ricorso da lui proposto contro l'ordinanza del Tribunale di AL del 4 marzo 2005, che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere, era stato dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte dell'8 giugno 2005. Il collegio condivide la regola interpretativa secondo la quale "in tema di giudicato cautelare, può costituire fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già, a suo tempo, valutato ed a legittimare istanza di revoca della misura, il fatto che, nell'ambito dello stesso procedimento, un altro indagato o imputato abbia ottenuto una decisione favorevole". (Cass. Sez. 5, n. 21344 del 23/04/2002 30/05/2002). Tuttavia l'effetto estensivo dell'impugnazione in materia cautelare (art. 587 c.p.p.) in conseguenza della frammentazione del procedimento (derivante dalla diversità dei mezzi di impugnazione proposti) non è precluso solo allorché il vizio del provvedimento cautelare sia così radicale da essere necessariamente comune a tutti i coindagati (Cass., Sez. 5, 24.3-6.5.2004 n. 21641). Nel caso in esame, la circostanza che nei confronti del coindagato Di OV SA il medesimo Tribunale (a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza del Tribunale di AL in sede di riesame) abbia annullato l'ordinanza di custodia cautelare per aver ritenuto nei suoi confronti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di partecipazione alla medesima associazione di tipo mafioso, non sembra assumere decisivo rilievo, posto che per la posizione dell'odierno resistente la Corte di Cassazione ha ritenuto che "il Tribunale di AL .... ha fornito un'attenta analisi della vicenda nel suo complesso e delle condotte direttamente imputabili a OV AP (.....) non solo tramite le dichiarazioni (anche queste estremamente significative, reiterate e ribadite anche a soggetti terzi) di Di OV SA, ma altresì tramite riscontri esterni diversi (vedi le dichiarazioni rese dal collaborante RA CI in data 4.5.2003)....".
Pertanto, posto che la posizione, di Di OV SA risulta essere, sotto il profilo cautelare, non ancora definita, assume principale rilievo la parte della motivazione dell'ordinanza impugnata che si occupa dell'elemento di novità introdotto con l'istanza di revoca, costituito dalla produzione dalla copia del Giornale di Sicilia del 31.1.2001. Il Tribunale ha valutato che l'articolo pubblicato in tale data (che dava notizia che l'arresto di ER era avvenuto "in un luogo vicino al nascondiglio di RO, tanto vicino che i poliziotti si aspettavano di trovale, proprio lui e non ER") aveva svuotato di valore le dichiarazioni rese in data 4.5.2003 da RA CI, secondo le quali "nel periodo in cui era recluso presso il carcere di Trapani nel 2001, il AP gli aveva confidato che dopo la cattura dello ER, aveva incontrato La BA LA che gli aveva riferito che quando lo ER era stato catturato il RO si trovava in altro caseggiato a pochi metri dal luogo ove aveva fatto irruzione la polizia".
Il P.M. ricorrente critica questa parte della motivazione mediante il rinvio al contenuto degli atti, in particolare alle dichiarazioni rese da RA CI in occasione dell'interrogatorio in data 4 maggio 2003, del quale riporta ampio stralcio, dimostrativo (ad avviso del ricorrente) del fatto che esse erano "assai più ricche e circostanziate di quelle riportate sul Giornale di Sicilia". Il P.M. ricorrente, propone però in tal modo una valutazione alternativa rispetto a quella già formulata sulla medesima questione dal giudice di merito denunciando quindi sostanzialmente un travisamento del fatto, come tale non consentito in sede di legittimità neppure nella rinnovata, e già vigente formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Come noto, la formula novellata ha introdotto come nuova ipotesi di vizio della motivazione (oltre alla mancanza e alla manifesta illogicità) la contraddittorietà della stessa, risultante non soltanto dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". La questione assume particolare rilevanza nei, caso in cui (come quello in esame) il giudice dell'appello sia andato di contrario avviso rispetto alla decisione adottata in prima istanza, ponendo così la parte vittoriosa in primo grado in condizione di non potersi difendere adeguatamente nel successivo grado di giudizio che, essendo di legittimità, preclude qualsiasi riesame nel merito. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. 30.10-24.11.2003 n. 45276), al fine di ovviare alle difficoltà della parte soccombente in appello, aveva individuato quale possibilità di ricondurre nel vizio di mancanza di motivazione (in quanto all'epoca già deducibile in sede di legittimità), la mancata risposta da, parte del decidente alle sollecitazioni proposte con memorie difensive, dirette ad estendete le sue valutazioni su elementi diversi non posti a fondamento dell'atto di appello e non oggetto di valutazione da parte del primo giudice. Nel contempo sollecitava il legislatore per un opportuno intervento che rimediasse alle difficoltà evidenziate e suggeriva di modificare il giudizio di appello con la previsione, in caso di difformità di valutazione, di separare la fase rescindente da quella rescissoria.
La scelta del legislatore è stata diversa: da un lato ha escluso la possibilità di appello per le sentenze di assoluzione. Dall'altro ha esteso il ricorso per Cassazione, con le modifiche apportate alle lettere d) ed e) dell'art. 606 c.p.p., comma 1. Tralasciando la modifica apportata alla lettere d), che qui non interessa, e preso atto che la modifica apportata all'art. 593 c.p.p. ha ad oggetto solo l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (non quindi i provvedimento in materia di custodia cautelare che non accolgono le richieste del pubblico ministero, sicché inalterata rimane da disciplina dell'art. 310 c.p.p.), è fuor di dubbio che la nuova formulazione della lettera c) dell'art. 606 c.p.p. cit. deve trovare applicazione anche nel giudizio incidentale cautelare e quindi anche nel caso (come quello in esame) in cui il pubblico ministero si trovi ad avere in appello una decisione diversa, e per lui sfavorevole, rispetto a quella ottenuta in prima istanza.
Il dato normativo lascia inalterata la natura del controllo del giudizio di Cassazione, che può essere solo di legittimità. Non si fa carico alla suprema corte di formulare un'ulteriore valutazione di merito. Si estende soltanto la congerie dei vizi denunciatali e rilevabili. Il nuovo vizio è quello che attiene sempre alla motivazione ma che individua come tertium comparationis, al fine di rilevarne la mancanza l'illogicità o la contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso ma "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". L'espressione adottata ("altri atti del processo") non può essere interpretata nel senso, limitato, di atti a contenuto valutativo (come gli atti di impugnazione e le memorie difensive) ma anche gli atti a contenuto probatorio (come i verbali) al fine di rimediare al vizio della motivazione dipendenti dalla divaricazione tra le risultanze processuali e la sentenza. La novella normativa introduce così due nuovi vizi definibili come travisamento della prova, che si realizza allorché nella motivazione della sentenza si introduce un'informazione rilevante, che non esiste nel processo, allorché si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione. Attraverso l'indicazione specifica della prova;
che si assume travisata o omessa, si consente alla Corte di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contraddittorietà e completezza) rispetto al processo. Questo ovviamente (si ribadisce) nel caso di decisione di appello difforme da quella di primo grado. Ed invero in caso di cd. doppia conforme il limite del devolutum non può essere valicato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (salva l'ipotesi in cui il giudice del gravame, al fine di superare le critiche mosse dall'appellante al provvedimento di primo grado, individui atti a contenuto probatorio mai prima presi in considerazione, in relazione ai quali il ricorrente deve conservare là possibilità di denunciarne il travisamento).
Il dato a contenuto probatorio, che si denuncia come travisato o come omesso, deve avere la caratteristica della decisività, ovviamente nell'ambito dell'apparato motivazionale oggetto di critica (non è concepibile una rivalutazione del complesso probatorio, perché in tal modo si sconfinerebbe nel merito).
Fissati in tal modo i limiti del controllo della motivazione consentito alla luce della nuova formulazione della lettera e) dell'art. 606 c.p.p., comma 1, si osserva che nel caso in esame, in relazione all'elemento di novità (costituito dalla pubblicazione sul Giornale di Sicilia nel gennaio 2001 dell'arresto di ER in luogo vicino al nascondiglio di RO) nulla di specifico il P.M. ricorrente ha potuto contrapporre alla correttezza e completezza della motivazione del Tribunale. Ed invero la parte del verbale delle dichiarazioni rese da RA CI che si assume essere stata trascurata nell'ordinanza impugnata ha ad oggetto episodi risalenti agli anni 1994-1995, epoca che risulta non essere oggetto di contestazione nel presente procedimento cautelare (nello stesso, ricorso del P.M. si da atto che a carico di AP è pendente un diverso procedimento con imputazione di cui all'art. 416 bis c.p. in relazione a condotte contestate fino al 6 novembre 1998). Va quindi esclusa la decisività dell'atto probatorio indicato.
In conseguenza il ricorso deve essere rigettato, perché per effetto dell'esclusione del valore di riscontro delle dichiarazioni di RA, restano allo Stato solo quelle del coindagato Di OV SA, insufficienti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006