Sentenza 4 dicembre 2003
Massime • 1
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente in relazione al perdurare della condotta omissiva del reo; pertanto la prescrizione decorre dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita oppure dalla pronuncia della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2003, n. 7191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7191 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 04/12/2003
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1627
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 7652/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso Corte d'appello di BOLOGNA;
avverso la sentenza in data 3/6/02 del Tribunale di PARMA. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GALASSO AURELIO che ha concluso per l'annullamento con rinvio. OSSERVA
- Con sentenza 3/6/02 il Tribunale di Parma dichiarava "non doversi procedere" nei confronti di NO AN, per intervenuta prescrizione, in ordine al reato di cui all'art. 570 C.P. c.p.v. n. 2 (aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge separato e alle figlie UE e IA, omettendo di versare agli stessi la somma mensile di L. 500.00, come stabilita dal Tribunale di Parma).
- In motivazione, il Tribunale sottolineava - in particolare - come risultasse abbondantemente compiuto "il periodo prescrizionale quinquennale dalla data del commesso reato". - Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna, deducendo "erronea applicazione della legge penale", giacché nel capo di imputazione la condotta illecita era contestata "a tutt'oggi" (e cioè fino alla sentenza 3/6/02). MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna è fondato.
- Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Cass. 6^, sent. 4171 del 31/3/99, La Ros), in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la prescrizione del reato decorre dal compimento dell'azione che interrompe la condotta illecita oppure dalla pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di reato permanente che si protrae nel tempo a causa del persistere (e/o perdurare) della condotta del reo. - È proprio alla luce dei corretti e condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, che il ricorso (di cui ci si occupa) deve essere accolto. nel caso di specie, invero, la condotta del AN era contestata "a tutt'oggi", e cioè fino alla data della pronuncia della decisione di primo grado (3/6/02). Devesi conseguentemente ritenere che, ha tutto oggi, il termine prescrizionale per il reato contestato (art. 570 c.p.v. n. 2 C.P.) non sia ancora decorso.
- Si impongono, pertanto, le seguenti statuizioni:
a) annullamento della decisione impugnata;
b) rinvio, per motivo giuridico "completo", al Tribunale di Parma (ovviamente, in diversa composizione, rispetto a quella dell'udienza 3/6/02).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Parma.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004
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