Versione
23 maggio 1973
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10 ottobre 1976
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30 dicembre 1979
30 dicembre 1979
Art. 9.
La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.
E' fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione. (2) ((4)) Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:
a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;
b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;
c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma.
La regione Veneto costituira', con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.
I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366 , chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 , si applica sempre la pena dell'arresto.
Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 maggio 1976, n.319 , come modificata dal D.L. 10 agosto 1976, n. 544 , convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690 , ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che "Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , e' prorogato di tre anni". --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 dicembre 1979, n.650 ha disposto (con l'art. 1, comma 3), che "il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , modificato dall' articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690 , sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980".
La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.
E' fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione. (2) ((4)) Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:
a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;
b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;
c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma.
La regione Veneto costituira', con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi di imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.
I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366 , chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962 , si applica sempre la pena dell'arresto.
Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 maggio 1976, n.319 , come modificata dal D.L. 10 agosto 1976, n. 544 , convertito con modificazioni dalla L. 8 ottobre 1976, n.690 , ha disposto (con l'art. 26, comma 3) che "Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , e' prorogato di tre anni". --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 24 dicembre 1979, n.650 ha disposto (con l'art. 1, comma 3), che "il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , modificato dall' articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690 , sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980".
Commentario • 1
- 1. Articolo 99 del codice penale: in claris non fit interpretatio.Diglio Paolo · https://www.diritto.it/ · 21 luglio 2011 · 0.77444977
1. Introduzione. Lo spunto per questa trattazione ci viene offerto da due sentenze delle Sezioni Unite, pronunciate entrambe il 24 febbraio di quest'anno e depositate lo scorso maggio, che fanno séguito alle diverse pronunce di legittimità che nei mesi antecedenti hanno interessato la norma richiamata e, più in generale, l'istituto giuridico della recidiva. Una nutrita schiera di arrêts, che ha contribuito ad arricchire la doviziosa giurisprudenza costituzionale, di legittimità e di merito, già esistente sull'argomento, tracciando in tal senso una perfetta linea di continuità con il preterito. Sin dalla fine dell'Ottocento, infatti, questa figura giuridica, pur con le sue mutevoli …
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Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1998, n. 1325Provvedimento: […] Nell'art.9 della legge n. 171/1973 non si rinviene, invece, alcun riferimento testuale all'attività di "apertura o comunque di effettuazione di nuovi scarichi prima che l'autorizzazione, richiesta nelle forme prescritte, […]Leggi di più...
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