Sentenza 11 novembre 2005
Massime • 1
In riferimento al giudizio di appello, la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. d) cod. proc. pen. solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse secondo il disposto dell'art. 603, comma secondo, cod. proc. pen. Negli altri casi, la decisione istruttoria è ricorribile, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato e sempre che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo.
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- 1. Teste di PG può riferire su contenuto delle dichiarazioni del teste? (Cass. 44219/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 novembre 2022
Il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, contenuto nell'art. 195, comma quarto cod.proc.pen., non riguarda i casi in cui la deposizione del teste di polizia giudiziaria non ha valore surrogatorio di quella del teste primario, già acquisita nel processo, ma è solo illustrativa di essa, essendo limitata a provare che non vi è contrasto tra la dichiarazione resa dal teste alla polizia giudiziaria e quella fornita dal medesimo nell'esame dibattimentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 17/09/2014) 23/10/2014, n. 44219 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - Dott. CAIAZZO …
Leggi di più… - 2. Social network, account, immagine altrui, sostituzione di personaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2005, n. 44313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44313 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 11/11/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1215
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 029285/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AL N. IL 05/01/1959;
avverso SENTENZA del 23/05/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BERNABAI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dr.ssa Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. RENNA Alessandro, del foro di Brindisi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 6 giugno 2002 il tribunale di Lecce, sezione di Gallipoli, dichiarava CO OS colpevole del reato di truffa, per avere pagato il prezzo di lire 1.835.804 di merce acquistata nel negozio di Musca Cosimo con un assegno postagiro non valido, in quanto relativo ad un conto ormai chiuso, il cui numero neppure era riprodotto sul titolo. Per l'effetto, lo condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Il successivo gravame era respinto dalla corte d'appello di Lecce con sentenza 23 - 30 maggio 2005. Proponeva ricorso per Cassazione il difensore, deducendo 1) la violazione dell'articolo 603 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione nel diniego della rinnovazione parziale del dibattimento, volta all'escussione di due testi già ammessi in primo grado, ex articolo 507 c.p.p., e poi non più assunti, con revoca immotivata del provvedimento ordinatorio;
2) la carenza di motivazione del rigetto delle specifiche censure contenute nell'atto d'appello;
3) l'erronea applicazione dell'articolo 640 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento dei raggiri attribuiti al CO in una fattispecie di mancato pagamento di un assegno, di esclusiva rilevanza civile;
4) l'inosservanza dell'articolo 133 c.p. e la carenza di motivazione nella determinazione della pena.
All'udienza dell'11 Novembre 2005 il Procuratore generale e il difensore precisavano le conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo Ricorrente deduce la violazione dell'articolo 603 c.p.p. e le manifesta illogicità della motivazione nel diniego della rinnovazione parziale del dibattimento, lamentando, in particolare, che l'ordinanza dibattimentale, in primo grado, ex articolo 507 c.p.p., che disponeva l'audizione di due testi, fosse stata poi revocata senza motivazione espressa.
Il motivo è manifestamente infondato.
Con riguardo al giudizio di appello la mancata assunzione di una prova decisiva può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera d), solo quando si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo lo pronuncia di primo grado, che avrebbero dovuto essere ammesse, secondo il disposto dall'articolo 603 c.p.p., comma 2.
Negli altri casi la decisione istruttoria del giudice di appello è censurabile ai sensi dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), sotto il solo profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6^, 30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2^, 17 maggio 2001, n. 49587). La corte territoriale ha dato conto dell'esaustività delle prove documentali e testimoniali raccolte, e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale;
legato al presupposto rigoroso dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti (articolo 603 c.p.p., comma 1). Il fatto che già il giudice di primo grado avesse deliberato la riapertura del dibattimento per escutere due nuovi testi, non è in sè rilevante, data la revocabilità dell'ordinanza, giustificata dall'esclusione, "re melius perpensa", della necessità del supplemento istruttorio.
In ogni caso, incombeva sul ricorrente l'onere di addurre le ragioni che rendevano tuttora indispensabile l'assunzione della nuova prova, indicando specificamente i punti di fatto sui quali i testi avrebbero potuto fornire una versione decisiva in favore della tesi difensiva. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione del rigetto delle specifiche censure contenute nell'atto d'appello. Il motivo è inammissibile per assoluta genericità, risolvendosi in enunciazioni astratte di principio, senza alcuna aderenza al caso concreto in esame e ai suoi elementi essenziali.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione di legge nell'attribuzione di rilevanza penale ad una fattispecie di esclusiva natura civile, consistente nell'inadempimento di un contratto di compravendita.
Il motivo è inammissibile, volto com'è ad offrire un'interpretazione alternativa dei fatti rispetto a quella ritenuta in sentenza. Questa infatti ha motivato adeguatamente la sussistenza di artifici e raggiri nel rilascio di un assegno di postagiro che non poteva essere onorato, perché privo del numero di conto corrente, del resto già chiuso: circostanza nota "ab initio" al CO. Con l'ultimo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'articolo 133 c.p. nella determinazione della pena. Il motivo è inammissibile, privo com'è di alcun riferimento specifico a vizi di motivazione.
Del tutto incomprensibile, nel contesto argomentativi si palesa il richiamo all'art. 444 c.p.p., non pertinente nella specie. Il ricorso dev'essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 600,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005