Versione
1 luglio 1931
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Versione
25 maggio 1945
25 maggio 1945
Art. 432.
(Attentati alla sicurezza dei trasporti)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
(Attentati alla sicurezza dei trasporti)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale , sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Commentari • 31
- 1. Attentati alla sicurezza dei trasportiAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 16 febbraio 2021 · 43.513268
Il testo dell'art. 432 c.p. […] Ovviamente il Giudice dovrà valutare, caso per caso, quale delle condotte risponde ai paradigmi normativi, dacché la linea di demarcazione (soprattutto tra gli artt. 431 e 432 c.p.) può rivelarsi particolarmente labile. […]
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Giurisprudenza • 83
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 12060Provvedimento: […] Rilevava che nel procedimento erano contestate come commesse in continuazione tre fattispecie di reato: capo a) art. 61 c. 1 n. 7, 81 cpv, 110, 646 comma 2 c.p.; capo b) artt. 81 cpv, 110 e 515 cod. pen.; capo c) artt. 81, 110, 432 cod. pen. […] Per effetto di tale pronuncia, i limiti edittali del reato in questione sono, ora, “da 15 giorni a 5 anni di reclusione”, con la conseguenza che il reato più grave è quello di cui all'art. 432 cod. pen. […]Leggi di più...
- Corte costituzionale illegittimità art. 646 cod. pen.·
- regole suppletive art. 9 cod. proc. pen.·
- giurisprudenza art. 8 cod. pen.·
- effetti declaratoria incostituzionalità·
- competenza per territorio·
- momento consumativo art. 432 cod. pen.·
- reati connessi art. 16 cod. proc. pen.·
- rinvio pregiudiziale art. 24-bis cod. proc. pen.