Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2006, n. 20370
CASS
Sentenza 20 aprile 2006

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Il delitto di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è un delitto, doloso, di pericolo, ove il pericolo consiste nella verificazione, in conseguenza della condotta di rimozione o di omissione, del disastro o dell'infortunio, che costituisce, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 437, una circostanza aggravante. (La Corte ha altresì precisato che la nozione di disastro, siccome qualifica anche la previsione del mero pericolo che il disastro si verifichi, non comprende soltanto gli eventi di vasta portata o tragici, ma anche quegli eventi lesivi connotati da diffusività e non controllabilità che pure, per fattori meramente casuali, producano un danno contenuto, sicché i parametri della "imponenza" e della "tragicità" non possono essere assunti come misura del "disastro" genericamente inteso).

Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione con riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" comporta, in forza del principio della cosiddetta autosufficienza del ricorso, che siano ivi puntualmente illustrate le risultanze processuali ritenute rilevanti e che dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento, pena altrimenti l'impossibilità per la Corte di cassazione di procedere all'esame diretto degli atti.

Commentari5

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2006, n. 20370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20370
Data del deposito : 20 aprile 2006

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