Articolo 10 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 9Articolo 11
Versione
17 aprile 1963
Art. 10.

E' vietato di scaricare o disperdere in qualsiasi modo rifiuti o sostanze che possono inquinare le acque della laguna.
Entro l'ambito lagunare non possono esercitarsi industrie che refluiscano in laguna rifiuti atti ad inquinare o intorbidire le acque. Chi eserciti o intenda esercitare tali industrie e' tenuto ad adottare idonei dispositivi di depurazione secondo le prescrizioni che saranno date dal Magistrato alle acque nell'atto di concessione, sentita la autorita' sanitaria.
Per la concessione di scarichi di acque industriali nei canali di navigazione marittima, oltre il parere dell'autorita' sanitaria, deve essere sentito il parere della autorita' marittima.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963
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