Articolo 113 del Codice penale
Articolo 112Articolo 114
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1 luglio 1931
Art. 113.

(Cooperazione nel delitto colposo)

Nel delitto colposo, quando l'evento e' stato cagionato dalla cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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