Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 897
CASS
Sentenza 24 ottobre 2003

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In tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. L'impugnazione della parte civile deve, in tal caso, fare riferimento specifico a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire e non limitarsi alla richiesta concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile, renderebbe inammissibile l'impugnazione. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato, e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la res iudicanda si sdoppia dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro; contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse. (Nella fattispecie la S.C. ha disposto il rinvio al giudice penale, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sull'inammissibilità dell'appello proposto avverso sentenza di proscioglimento ed ha precisato che la Corte di cassazione applica, invece, l'art. 622 cod. proc. pen., rinviando "quando occorre al giudice civile", se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato - Contrasto segnalato con rel. n. 48 del 2001).

Commentari3

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  • 3Confisca, sentenza di condanna, necessità, conseguenze, auspiciAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 897
Data del deposito : 24 ottobre 2003

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