Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. L'impugnazione della parte civile deve, in tal caso, fare riferimento specifico a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire e non limitarsi alla richiesta concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato, che esulando dalle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile, renderebbe inammissibile l'impugnazione. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato, e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto, nel qual caso la res iudicanda si sdoppia dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro; contrasto che può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse. (Nella fattispecie la S.C. ha disposto il rinvio al giudice penale, ai sensi dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sull'inammissibilità dell'appello proposto avverso sentenza di proscioglimento ed ha precisato che la Corte di cassazione applica, invece, l'art. 622 cod. proc. pen., rinviando "quando occorre al giudice civile", se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato - Contrasto segnalato con rel. n. 48 del 2001).
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- 3. Confisca, sentenza di condanna, necessità, conseguenze, auspiciAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente - del 24/10/2003
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FENU Luigi - Consigliere - N. 1419
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 36810/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
parte civile Catrin s.r.l. in persona del legale rappresentante RO IM,
nel procedimento a carico di:
TA SE, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, in data 6 luglio 2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al competente giudice civile.
Udito il difensore della parte civile, avv. Nino G. Ruffini, che deposita procura speciale e chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 6 luglio 2001, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla parte civile costituita avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", in relazione alle imputazioni di truffa e appropriazione indebita aggravate, pronunciata dal Pretore di Bologna, in data 16 dicembre 1998, nei confronti di TA SE. Il giudice di secondo grado rilevava che l'atto di appello della parte civile era stato proposto avverso la sentenza di assoluzione e che nelle conclusioni si chiedeva la affermazione della responsabilità penale con la condanna alle pene di legge, avanzando domanda di condanna al risarcimento come diretta conseguenza della modifica invocata;
riteneva, pertanto, che la parte civile non potesse chiedere che la sentenza di assoluzione venisse modificata in una pronuncia di condanna, mentre le diverse conclusioni assunte in udienza dovevano considerarsi inammissibili mutamenti del petitum, di modo che l'impugnazione doveva considerarsi inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1^, lett. a), c.p.p.. Propone ricorso il difensore della parte civile deducendo violazione dell'art. 576, comma 1^, seconda parte, c.p.p. in riferimento all'art. 591 c.p.p., nonché mancanza e/o contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente richiama quella giurisprudenza di questa Suprema Corte che riconosce la legittimazione della parte civile a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o assoluzione pronunciata nel giudizio, chiedendo, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, la affermazione della responsabilità penale dell'imputato. Nè tale atto di impugnazione deve necessariamente contenere la specificazione della domanda risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento. Il ricorrente aggiunge di non essersi, comunque, limitato nell'atto di appello a chiedere la condanna penale dell'imputato, avendo esplicitamente sollecitato la condanna al risarcimento del danno e che, anche adottando l'interpretazione più restrittiva, mancavano del tutto, quindi, i presupposti per la pronuncia di inammissibilità dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono fondati.
Per una migliore comprensione del vigente sistema delle impugnazioni della parte civile è utile ripercorrere brevemente lo sviluppo della normativa in materia.
Il codice di procedura penale del 1865 aveva conferito alla parte civile un potere di impugnazione con ampiezza pari a quello dell'imputato. Il codice del 1913 affermò il principio della accessorietà dell'azione civile nel sistema delle impugnazioni, che venne accentuato nel codice del 1930, la cui normativa subordinò (art. 195 c.p.p.) l'esperibilità del gravame della parte civile, contro le disposizioni della sentenza che concernevano i suoi interessi civili, alla condanna dell'imputato. Tale principio fu parzialmente ridimensionato dall'intervento della Corte Costituzionale, che, con le sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972, dichiarò l'illegittimità costituzionale del citato art. 195, in riferimento all'art. 111 Cost., nella parte in cui poneva limiti al ricorso per Cassazione della parte civile contro le disposizioni della sentenza che concernevano i suoi interessi civili, nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 c.p.p. nella parte in cui escludeva che il giudice penale potesse decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile a tutela dei suoi interessi proseguisse in sede di cassazione e di eventuale successivo giudizio di rinvio. Questi interventi del giudice delle leggi operavano peraltro nel limitato ambito del giudizio di Cassazione e permaneva per la parte civile la limitazione a proporre appello avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato, ciò perché non sembrò "irragionevole" alla Corte Costituzionale (sent. N. 1 del 1970), in relazione all'art. 3 della Costituzione, che alla parte civile "nel silenzio del pubblico ministero e dell'imputato" mancasse "il potere di provocare il riesame sul fatto". Questo limite è caduto con il codice vigente, che riconosce alla parte civile ampi poteri di impugnazione autonoma, in quanto la stessa può avvalersi dei medesimi mezzi di impugnazione previsti per il pubblico ministero e può impugnare "ai soli effetti della responsabilità civile" anche la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (art. 576 c.p.p.). Il vigente codice di rito certamente esclude che possa essere intaccato l'accertamento penale, in mancanza di impugnazione del p.m., ma non esclude che, in accoglimento del ricorso della sola parte civile, si rinnovi l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per fatto illecito e di ottenere un diverso accertamento che rimuova quello preclusivo del successivo esercizio dell'azione civile o, comunque, pregiudizievole per i suoi interessi civili.
La previsione dell'art. 576 c.p.p. distingue nettamente l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso sentenza di proscioglimento, che rileva ai soli effetti della responsabilità civile, dall'impugnazione dei soli capi civili, che è ammessa avverso la sentenza di condanna;
con la prima si può chiedere l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, quale logico presupposto della sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. Ciò non può condurre, come si è detto, ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del p.m.; l'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato ha la funzione di giustificarne la condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali. Non è ammissibile, invece, che la parte civile si limiti alla sola richiesta penale, giacché in tal caso il petitum risulterebbe diverso da quello che concede la legge;
la domanda civile, pertanto, deve necessariamente concorrere e le richieste della parte civile, in sede di impugnazione, devono fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di delibare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale (Sez. 1^, 4/3-8/6/1999, n. 7241, Pirani, riv. 213698). Secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che questo collegio condivide, inoltre, l'art. 576 c.p.p. prevede un deroga rispetto a quanto stabilito dall'art. 538 dello stesso codice per il giudizio di primo grado ed in tal modo legittima la parte civile non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, ma anche a chiedere l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato ai soli effetti civili e per l'accoglimento, quindi, della domanda di restituzione o di risarcimento del danno (Sez. 5^, 31/10-20/12/1996, n. 10990, Piccioni, riv. 207064; Sez. 5^, 22/2-30/3/1999, n. 958, Bavetta, riv. 212934; Sez. 5^, 6/2-28/3/2001, n. 12359, Maggio, riv. 218905; Sez. 6^, 4/7-8/10/2001, n. 36226, Berni, riv. 220904; Sez. 4^, 12/6- 14/10/2002, n. 34361, Sanna, riv. 222383). La soluzione difforme (Sez. 1^, 7/4-15/5/1997, n. 4482, Giampaolo, riv. 207589), che esclude la possibilità di chiedere direttamente al giudice penale la condanna al risarcimento dei danni, sembra piuttosto riconducibile alla giurisprudenza elaborata in riferimento all'art. 195 c.p.p. abrogato, ma non appare compatibile con la normativa processuale vigente che ha scelto l'autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale: l'impugnazione proposta ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato, e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale (con l'eccezione dell'art. 577 c.p.p.), statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto. In tal caso, la res iudicanda si sdoppia dando luogo a differenti decisioni potenzialmente in contrasto tra loro. Il contrasto può rimanere interno alla giurisdizione penale oppure manifestarsi tra giudici di giurisdizioni diverse. Infatti, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., la Corte di Cassazione se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, "rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile". Pertanto, nel caso in cui non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 620 c.p.p., e si debba dar corso alla fase rescissoria, rinviando ad altro giudice del merito, il capo di sentenza annullato verrà sottoposto alla cognizione del giudice di appello civile. Evidente la singolarità dell'istituto per cui sullo stesso fatto si avrà una decisione intangibile del giudice penale e, in relazione alla responsabilità quale fatto originante il risarcimento del danno, una decisione del giudice civile, magari in contrasto con la precedente perché relativa non soltanto alla liquidazione di un danno già certo nella sua essenza, ma proprio all'accertamento della questione della responsabilità nella sua interezza. In altri termini, si determina la separazione del giudicato penale da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale assolutorio (Sez. 1^ civ., 8/8/1990, n. 7999, riv. 468667; Sez. 3^ civ., 24/11/1998, n. 11897, riv. 521054). Il legislatore, dunque, non sembra perseguire affatto il principio dell'unità della giurisdizione, cui è sottesa la necessità di evitare contrasti di giudicati, ed anzi prevede il caso che necessariamente all'unità della giurisdizione si debba derogare, accettando che sulla stessa materia abbiano a pronunciarsi giudici diversi e che possano esservi giudicati contrastanti in punto di responsabilità dell'imputato.
La applicazione delle soluzioni interpretative sopra delineate alla concreta fattispecie conduce all'accoglimento del ricorso di cui si discute. Con l'atto di appello la parte civile aveva chiesto di "dichiarare la penale responsabilità di TA SE per i reati allo stesso contestati, condannandolo alle pene di legge e con condanna dello stesso al risarcimento dei danni causati alla parte civile secondo le richieste già rassegnate in primo grado"; nelle conclusioni depositate in udienza si leggeva: "dato atto che la impugnazione della parte civile è stata spiegata a norma dell'art. 576, comma 1^, seconda ipotesi, c.p.p.; affermarsi la responsabilità penale del TA per i fatti a lui contestati, ai soli effetti, naturalmente, della responsabilità civile;
condannarsi TA SE al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dalla costituita parte civile per i fatti di cui è processo, danni da liquidarsi in separato giudizio". Dunque, vi è stata la richiesta di accertamento della penale responsabilità dell'imputato e di condanna dello stesso al risarcimento dei danni, che, come si è detto, rientra perfettamente nelle richieste che la parte civile è legittimata a formulare, pur in assenza di impugnazione del p.m., e vi è stata una concorrente richiesta di condanna alle pene di legge, che è inammissibile, ma non può certo condurre alla pronuncia di inammissibilità anche per quella parte della richiesta stessa in relazione alla quale sussiste la piena legittimazione della parte.
Peraltro la richiesta di condanna alle pene di legge contenuta nell'atto di impugnazione della parte civile, sembra rientrare nell'ambito della funzione ausiliaria rispetto alla pubblica accusa, che compete alla stessa parte, che in quel momento ignora se l'impugnazione sarà presentata anche dal p.m.: la richiesta della condanna alle pene di legge non risulta, infatti, riproposta nelle conclusioni.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata per erronea applicazione delle norme che regolano la specifica fattispecie e alla luce dei principi di diritto come sopra formulati. Nel caso in esame, però, non si applica il disposto dell'art. 622 c.p.p. e il rinvio deve essere disposto non al giudice civile, bensì al giudice penale ai sensi dell'art. 623, comma 1^, lett. c), c.p.p.. Infatti, si osserva, in primo luogo, che il disposto del citato art. 622 si applica solo nel caso in cui la Corte di Cassazione accolga il ricorso della parte civile "contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato" (oltre che nel caso dell'annullamento delle disposizioni o dei capi che riguardano l'azione civile). La sentenza impugnata con il ricorso di cui si discute, invece, si pronuncia sulla inammissibilità dell'appello proposto avverso sentenza di proscioglimento, di modo che se il rinvio venisse disposto da questa Suprema Corte al giudice civile si consentirebbe al giudice penale di abdicare a quella funzione giurisdizionale espressamente attribuitagli dall'art. 57 6 c.p.p. con riferimento anche al caso in cui sopravviva a seguito di impugnazione della sola parte civile esclusivamente una questione attinente la responsabilità civile. Si consideri, inoltre, che il giudice di merito in sede di rinvio dovrà procedere ad una cognizione assai ampia, coinvolgente, come si è detto, la stessa responsabilità dell'imputato; la parte civile, se il rinvio fosse al giudice civile, potrebbe subire un pregiudizio, a causa delle limitazioni probatorie proprie del rito civile: infatti, le forme del giudizio di rinvio davanti al giudice civile sono quelle di cui all'art. 394 c.p.c, che inibiscono alle parti ogni attività istruttoria o assertiva non direttamente dipendente dalla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione (Sez. un. civ., 20/3/1992, n. 3520, riv. 476382; Sez. un. civ., 28/1/2002, n. 1007, riv. 551896), mentre il giudice penale di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, ivi compresa la rinnovazione della istruzione dibattimentale (art. 627, comma 2^, c.p.p.).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per il giudizio. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004