Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/05/2002, n. 7740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7740 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUP ENA DI CASSAZIONELA CORTE SU 077 40/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM CL POPOLO ITALIA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' - Presidente - R.G.N. 21629/99 Consigliere- Cron.глига Dott. Fernando LUPI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere - Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 20/03/02 Dott. Giuseppe CELLERINO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARIODANTE FABRETTI 8, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BOVE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO CUNDARI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SC ZO, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA SGOTTO CIABATTINI, che lo rappresenta e difende 2002 unitamente all'avvocato PIETRO ZAMBRANO, giusta delega 1181 -1- in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 6646/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/07/99 - R.G.N. 1194/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato SGOTTO CIABATTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 21629/99 Svolgimento del processo La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, prospet- tando vizi di motivazione e violazione di legge, ricorre per cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza descritta in epigrafe del Tribunale di Milano che ha confermato la sentenza del locale Pretore, secondo cui il dott. Vincenzo Marasco nel periodo 1978-1983 possedeva i requisiti per l'iscrizione alla Cassa, condannan- dola a costituire la relativa posizione previdenziale. La sentenza impugnata ha fondato la sua decisione argomentando, sulla base dei motivi di censura, che il Marasco, a prescindere dall'espletamento, in qualità d'am- ministratore (peraltro non "unico" o "delegato") di società, di attività non libero- professionale, perché "vincolata" all'attività imprenditoriale, aveva svolto significa- tiva, documentata attività di consulenza e di sindaco o di presidente di collegi sin- dacali, pacificamente rientranti nell'attività libero-professionale per cui è obbligato- ria l'iscrizione alla Cassa. Il Marasco resiste con controricorso integrato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione e falsa appli- cazione di legge, rilevando, in particolare, che il Giudice territoriale ha errato nel- l'interpretare la legge 3 febbraio '63, n. 100 e disatteso il dettato degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 27 ottobre '53, n. 1067, perché, a fronte dell'esclusiva attività d'amministrato- re di società esercitata dal Marasco nel periodo '78/'83, per la quale erano stati ver- sati contributi ad altra Cassa, non ha considerato, secondo quanto ritenuto anche da questa Corte nelle sentenze nn. 159/'82 e 100/86, che solo l'esercizio d'attività libe- ro-professionale, nei termini definiti dall'art. 2229, cod.civ., da parte di chi sia i- scritto all'albo, dà titolo per l'iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti, men- tre non è consentita l'iscrizione del commercialista, pur iscritto all'albo, alla Cassa in caso d'attività, da parte sua, di natura imprenditoriale, impiegatizia e simili Con il secondo mezzo, denunciando difetto di motivazione, la difesa ricorrente so- stiene che dall'esame della sentenza impugnata, circa la natura libera o vincolata dell'attività espletata dal Marasco, "non è dato individuare con chiarezza il proce- dimento-iter logico giuridico posto a base della stessa né il nesso di coerenza tra i vari passaggi di cui si compone la motivazione". L'analisi dei due profili di censura, che il Collegio reputa di dover valutare congiun- tamente per l'intreccio della complessiva questione posta al vaglio di questa Corte, non ne consente l'accoglimento, dovendo, anzi, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto d'impugnazione di uno dei due argomenti che, con autonoma ratio decidendi, sorreggono la decisione. Infatti, secondo quant'emerge dall'esposizione della narrativa, la sentenza del Tri- bunale, oltre a prendere in considerazione l'espletamento, da parte del Marasco, di un'attività imprenditoriale, quale amministratore di società, definendola "un'attività sì astrattamente compresa ex art. 1 d.P.R. 1067 del 1953 tra quelle del dottore commercialista, ma non libera essendo finalizzata a quella imprenditoriale", aveva ulteriormente analizzato l'attività del Marasco, svolta in qualità di consulente, di sindaco e di presidente di collegi sindacali di altre società, pervenendo, quindi, a confermare, sotto questo specifico profilo, la decisione di primo grado, che aveva accolto la sua domanda, volta ad ottenere l'iscrizione alla Cassa. In particolare, la sentenza, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo di ricorso, il quale ipotizza l'impossibilità di ripercorrere l'iter logico della decisio- ne, ha ritenuto, rispondendo puntualmente ai motivi d'appello, che detti motivi "tra- scurano, invece, che - è incontestato e comunque documentato - l'appellato ha svol- to significativa attività di consulente (v. doc.
8.2 della produzione in primo grado di Marasco) e di sindaco o presidente di collegi sindacali (v. docc.
9-10 della mede- sima produzione, e l'elencazione a p. 12-13 della memoria difensiva in appello), tutte comprese tra quelle oggetto della predetta professione, e per le quali è obbli- gatoria l'iscrizione alla Cassa.". La correttezza di questa valutazione trova riscontro nell'art. 1 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, il quale prevede, appunto, al 1° comma, che "formano oggetto della professione di dottore commercialista le seguenti attività: a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche;
c) le ispezioni e le verifiche amministrative;
d) la verificazione e ogni al- tra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni al- tro documento contabile delle imprese;
e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie;
f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali.". Non essendo state contestate, sotto alcun profilo, nelle opportune sedi di merito, le attività di consulenza, di sindaco di società e di presidente di collegi sindacali (lette- re b-ed f- del riferito elenco) espletate dal Marasco, e il ricorso per cassazione non sottopone a critica quest'aspetto della sentenza che giustifica autonomamente la pre- tesa del Marasco, se ne deve dichiarare l'inammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte soccombente alle spese di questo giudizio di legittimità che liquida in € 27,00 oltre € 2.500,00 , (duemilacinquecento/00) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 20 marzo 2002 Il Consigliere est. Il Presidente Who Alberta ber I 0 3 A D 1 3 S , S . 5 O T A . L T R L , N A ' A O L S B 3 E L I 7 E P - D S IL CANCELLIERE D 8 I - I A Depositato in Cangelistia 1 N S T 1 G S N 21 MAG. 2802 E O O E S P A G I M D I A G E E A , O L IL CANCELLIERE D O T R T E I T A T R S L I I N L G D E E E S D E R O 5