Art. 3. 1. L' articolo 118 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 118 (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti).
- Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono".
"Art. 118 (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti).
- Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono".