Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 1
La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova che si realizza allorché si introduca nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. Il sindacato della Cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali. (Nella fattispecie, il travisamento della prova dedotto riguardava il calcolo del tasso usurario in relazione a contratto di "leasing").
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1195 Anno 2013 Presidente: BARDOVAGNI PAOLO Relatore: CAPOZZI RAFFAELE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) PUPO GIUSEPPE N. IL 24/12/1975 avverso la sentenza n. 4432/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 07/07/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. B 1 (-45,7 che ha concluso per ,1,_ 11, ft1,7 Udit er la parte dit i difenso A , l'Avv , Data Udienza: 13/11/2012 N.46254/11-RUOLO N. 4 P.U.(1971) RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7 luglio 2011 la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna ad anni 15 di …
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L'attività di prostituzione che si caratterizzi per atti sessuali che la persona retribuita a tal fine compia su se stessa o su terzi ben può essere svolta "a distanza", ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio, di prestazione richiesta ed effettuata per via telefonica Il reato di violenza sessuale, consistente nel compimento, da parte della persona offesa, di atti sessuali su se stessa, essere commesso anche a distanza, ovverossia a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica. Il fatto che la condotta di violenza costitutiva del reato di violenza sessuale sia realizzata "a distanza" …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/05/2007, n. 23419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23419 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 23/05/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 842
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 010530/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO GIUDICE UDIENZAPRELIMINARE di ROVERETO;
nei confronti di:
1) LI AR, N. IL 17/12/1938;
avverso SENTENZA del 08/02/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVERETO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Meyer Aldo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell'8.2.2005 il GUP del Tribunale di Rovereto dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di NA RI, legale rappresentante della Finemiro Leasing s.p.a., imputata del reato di cui all'art. 644 c.p., per avere, stipulando con la società Wally Blue s.r.l. un contratto di leasing finanziario immobiliare avente ad oggetto l'acquisito di un immobile da ristrutturare destinato ad albergo, applicato un tasso di interessi usurario. Rilevava il decidente, posto che il contratto in parola prevedeva un canone di "prelocazione finanziaria" nella misura del 16,18% per il periodo intercorrente fra la data (27.11.2000) di stipula del contratto e la data (15.4.2001) stabilita per la consegna dell'immobile, che il tasso da prendere in considerazione per tale periodo non era quello previsto per il leasing (10,96%) ma quello previsto per "gli altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari" (24,61%), e ciò in quanto il canone di prelocazione non era munito di quelle garanzie per il concedente che giustificavano l'individuazione di un tasso soglia più basso per le operazioni di leasing rispetto alle altre operazioni.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento lamentando che erroneamente il GUP, alla stregua delle argomentazioni predette, aveva ritenuto l'insussistenza del reato di usura;
rilevava per contro l'appellante che la Finemiro Leasing s.p.a. era sin dall'inizio ampiamente garantita dal valore dell'immobile esistente, di cui la stessa era proprietaria sin dal momento della erogazione dei canoni di preleasing, valore incrementato a seguito dei lavori di ristrutturazione, ed era garantita altresì dall'anticipo incassato e dalla fideiussione emessa dalla Società Italiana Crediti, di talché l'assunto del GUP circa l'assenza di quelle garanzie per il concedente che giustificavano l'individuazione di un tasso soglia più basso per le operazioni di leasing non appariva condivisibile. Rilevava inoltre che non si comprendeva il nesso tra il maggior rischio dell'operazione e la identificazione del tasso soglia nella categoria "altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari".
Con provvedimento in data 10.3.2006 il Presidente della Corte di Appello di Trento qualificava l'impugnazione predetta quale ricorso per Cassazione e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte. Con successivo ricorso a questa Corte la società Wally Blue s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore OR RT, presentava "integrazione motivi ex L. 20 febbraio 2006, n.46, in relazione alla sentenza n. 30/05 dd. 08.02.2005 GUP, Tribunale
Rovereto, ordinanza dd. 10.03.2006 Corte Appello Trento". In particolare col primo motivo la società in parola assumeva violazione di legge, illogicità e/o carenza di motivazione, rilevando che la prelocazione finanziaria, oggetto dell'art. 7 del contratto di leasing in questione, non rientrava nella categoria dei prefinanziamenti sia per carenza del requisito dell'autonomia del prestito, sia perché nella prelocazione finanziaria non era ravvisabile una operazione di finanziamento, sia perché, ai sensi delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio impartite dalla Banca d'Italia, le operazioni di prefinanziamento andavano segnalate nella "categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata", e detta forma tecnica non poteva che essere individuata nel leasing medesimo.
Rilevava inoltre violazione di legge e carenza di motivazione assumendo che il decidente aveva fatto proprie acriticamente le erronee conclusioni ed affermazioni del CTU, che venivano analiticamente individuate e segnalate, e chiedeva quindi l'annullamento della sentenza del GUP del Tribunale di Rovereto, con ogni consequenziale determinazione.
Con memoria in data 20.12.2006 l'imputata NA RI, nella predetta qualità di legale rappresentante della Finemiro Leasing s.p.a., chiedeva che venisse pronunciata declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento in quanto attinente esclusivamente al merito della controversia o, financo, ad elementi di fatto neanche rinvenibili agli atti di causa, quali la fideiussione dell'importo di un miliardo emessa dalla S.I.C., trattandosi di fideiussione rilasciata dal costruttore Blu Lyne s.r.l. per la corretta esecuzione delle opere edili, e quindi del tutto estranea alle garanzie offerte dalla Wally Blue s.r.l.. Chiedeva altresì che venisse pronunciata declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dalla parte civile sia per violazione della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, sia perché attinente in maniera esclusiva al merito della controversia;
in particolare rilevava che la memoria di controparte non poteva definirsi "integrazione motivi", in quanto in realtà mai presentati, non potendo tra l'altro trovare applicazione la disposizione transitoria di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, che comunque non poteva essere applicata al caso di specie stante il chiaro riferimento alle sole "sentenze di proscioglimento" e non a quelle di "non luogo a procedere". In subordine, chiedeva in ogni caso il rigetto delle impugnazioni proposte perché infondate;
rilevava in particolare che l'esistenza del bene completo, ultimato, collaudato e consegnato, e quindi adatto allo scopo, costituiva elemento indispensabile per poter ritenere l'esistenza della operazione di locazione finanziaria, mentre nella fase antecedente, e quindi nella fase di costruzione (ovvero nella fase di ricostruzione/ristrutturazione) dell'immobile, gli esborsi effettuati dall'intermediario finanziario potevano essere qualificati soltanto come "altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari", siccome ritenuto correttamente del GUP, con conseguente inapplicabilità del tasso soglia previsto per il leasing. Il ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento è inammissibile.
In proposito rileva il Collegio che il detto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in buona sostanza di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. Sul punto ritiene il Collegio di dover innanzi tutto evidenziare che l'indagine di questa Suprema Corte sulla tenuta del discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione medesima ed a verificare che il ragionamento sia in linea con la regula iuris in tema di valutazione della prova indiziaria, senza alcuna possibilità di rivalutare, in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere di macroscopica evidenza, cioè di spessore tale da essere percettibile ictu oculi e da porre in crisi irreversibile la struttura stessa del percorso seguito dal decidente nel giungere alla determinazione adottata;
ciò in quanto esula dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione deve rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito, di talché non è denunciabile come vizio di legittimità la prospettazione di una diversa e, nell'ottica del ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Posto ciò va evidenziato che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006 n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che tuttora può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Osserva tuttavia il Collegio che, pur di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare il sollecitato sindacato di legittimità, non muta la natura del medesimo, ed il controllo sulla tenuta della motivazione, anche in relazione a quanto emerge, oltre che dal testo della decisione, anche da altri atti del processo specificamente indicati, non può mai comportare una "rivisitazione" dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte è finalizzato in definitiva a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento del materiale probatorio sottoposto al suo esame, valutando se il giudice di merito ha utilizzato per la sua decisione una prova inesistente o ha posto a fondamento della propria pronuncia un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo;
ciò in quanto il parametro di giudizio al quale la Corte di Cassazione deve fare riferimento per valutare l'illegittimità della decisione non è assolutamente mutato, ma continua ad essere la legittimità della sentenza, e cioè l'accertamento di una ipotizzabile contraddizione tra una decisione ed una norma. Orbene, nel caso di specie tale giudizio di compatibilità deve ritenersi senz'altro sussistente, essendo la ricostruzione dell'episodio operato dalla Corte territoriale del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti;
e di ciò si ha una conferma ove si osservi che il Procuratore ricorrente ha in definitiva proposto una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva degli elementi di fatto emersi, rilevando che la Finemiro era ampiamente garantita (e pertanto non si giustificava il nesso tra l'asserito maggior rischio dell'operazione e la identificazione del tasso soglia non già in quello previsto per le normali operazioni di leasing finanziario bensì in quello previsto per la categoria degli altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari) dal valore dell'immobile esistente incrementato dei lavori di ristrutturazione, dall'anticipo incassato, dalla fideiussione emessa dalla Società Italiana Crediti. Trattasi per come evidente di elementi puramente in fatto, che esulano dall'ipotesi di travisamento della prova di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 8, nel significato sopra delineato, e pertanto nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
In ordine alla nota della Wally Blue s.r.l. recante "integrazione motivi ex L. 20 febbraio 2006, n. 46, in relazione alla sentenza n. 30/05 dd. 08.02.2005 GUP, Tribunale Rovereto, ordinanza dd. 10.03.2006 Corte Appello Trento", osserva il Collegio che la stessa non può essere presa in esame da questa Corte non risultando dagli atti del giudizio che la società predetta avesse in precedenza proposto ricorso avverso il provvedimento del GUP del Tribunale di Rovereto dell'8.2.2005; e comunque tale integrazione sarebbe decisamente inammissibile proponendo una "rilettura" degli elementi di fatto posti dal decidente a fondamento della propria decisione, e sollecitando in buona sostanza una "rivisitazione" dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una inammissibile - per le considerazioni in precedenza espresse - nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali. Alla stregua di quanto sopra il ricorso oggetto del presente procedimento, proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trento, va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007