Sentenza 21 dicembre 2000
Massime • 1
Il nuovo codice di rito, innovando rispetto a quello del 1930, ha unificato in un unico atto i due momenti della dichiarazione di impugnazione e della presentazione dei motivi con la conseguenza che l'impugnazione deve considerarsi unitaria e che l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art.581 lett.c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente vengono depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585,comma 4, c.p.p., ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: il dolo intenzionale può essere provato anche attraverso indici fattualiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la violazione del dovere di astensione gravante sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio, non rilevando la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento dell'interesse pubblico costituisca l'obiettivo esclusivo o primario dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva disposto la proroga dei rapporti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/12/2000, n. 8596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8596 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 21/12/2000
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 1966
3. Dott. GIOVANNI GOGGI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 31485/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla difesa di
1) PO IO ER, nato a [...] il [...]
2) CI UC, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in data 26.4.2000. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Goggi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore degli imputati, Avv. Carlo Gilli;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30.9.99 il Tribunale di Milano dichiarava PP IO ER colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 20, lett. c) della legge 28.2.85, n. 47 (capo A), 1 sexies della legge 431/85 (capo B), 221 R.D. 1265/34 (capo C) e AS UC colpevole del reato di cui agli arti. 481 e 359, n. 1 c.p. (capo D), condannando il PP, ravvisati il concorso formale e la continuazione tra i predetti reati e concesse le attenuanti generiche, alla pena complessiva di due mesi di arresto e lire 20 milioni di ammenda e il AS, concesse le attenuanti generiche, alla pena di lire 400.000 di multa. Venivano inoltre concesse al PP la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna e al AS soltanto tale ultimo beneficio. A seguito d'impugnazione del difensore degl'imputati, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 26.4.2000, assolveva il PP dal reato sub C) per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, eliminando conseguentemente l'aumento di pena applicato per tale reato e rideterminando la pena in due mesi di arresto e lire 29.600.000 di ammenda. Ordinava altresì le demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Confermava nel resto la prima sentenza.
Ai suddetti capo A) e B) dell'imputazione sono stati rispettivamente addebitati al PP i reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 20 lett. c) della legge 228.2.1985, n. 47, e all'art. 1 sexies della legge 8.8.1985, n. 431 in relazione al suddetto art. 20, lett. c) L.431/85, per aver realizzato, fino al gennaio 1997, in qualità di proprietario e committente, alcune opere edilizie in viale Europa, 11 di Cusago, area sita all'interno del Parco Sud Agricolo Milanese nonché sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del D.M. 27.2.1964. Al capo D) è stato contestato al AS il reato di cui agli artt, 359, n. 1 e 481 c.p., perché nella qualità di progettista delle anzidette opere, attestava falsamente, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 425/94, la conformità delle opere stesse ai progetti approvati;
in Cusago, il 3.2.1997.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degl'imputati. Deduce innanzitutto il ricorrente, con riferimento ad entrambi gl'imputati, inosservanza della norma di cuì all'art. 179 c.p.p., stabilita a pena di nullità, per omessa citazione dei predetti, in quanto il decreto di citazione dinanzi alla Corte di Appello sarebbe stato loro notificato presso lo studio del loro difensore, ove non risultava ch'essi avessero eletto domicilio, anziché presso il domicilio da loro effettivamente dichiarato.
Ciò avrebbe determinato la inesistenza giuridica della "vocatio in judicium", che a norma dell'art. 179 c.p.p. non può essere sanata. Relativamente al PP, il ricorrente deduce altri motivi, che si riportano di seguito testualmente:
- inosservanza dell'art. 521 c.p.p., con riferimento alla disposizione di cui all'art. 522 e 604 c.p.p., per la mancata correlazione tra l'ipotesi accusatoria così come contestata nel decreto di citazione a giudizio ed il fatto così come accertato dal giudice di merito;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento all'operatività della causa estintiva del reato integrata dai provvedimenti amministrativi rilasciati in sanatoria;
- erronea applicazione della legge penale con riferimento alla intervenuta disapplicazione da parte del giudice di merito della concessione edilizia rilasciata in sanatoria;
- mancanza di motivazione il relazione alla possibilità per il Giudice ordinario di disapplicare i provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica del destinatario;
- mancanza di motivazione in ordine all'ipotizzato mutamento della destinazione d'uso del terreno da parte dell'imputato. Per quanto concerne il AS, il ricorrente enuncia un'ulteriore censura, e cioè la omessa motivazione in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo sia all'individuazione del momento di compimento delle opere abusive, sia alla sussistenza dell'elemento soggettivo, pur avendo l'appellante dedotto su tali punti precise ed articolate doglianze. Il ricorrente ha poi depositato nel termine di legge due memorie per "motivi ai sensi dell'art. 585 comma 4^ c.p.p.", che però si limitano a specificare i motivi già dedotti con il ricorso. Quanto al PP, si precisa nella relativa memoria:
a) che in merito alla dedotta mancata correlazione tra l'ipotesi contestata al capo A) del decreto di citazione a giudizio (mutamento della destinazione d'uso conseguente alle opere realizzate in difformità dalla concessione) e il fatto accertato dal Giudice di primo grado (mutamento di destinazione d'uso non conseguente alla realizzazione delle opere abusive) la sentenza di secondo grado non ha preso in considerazione tale doglianza, limitandosi ad affermare che il mutamento della destinazione d'uso è contestato nel capo A) dell'imputazione;
b) che se la Corte di Appello avesse "osservato" il contenuto della concessione n. 19 del 1999, ottenuta dal PP nel periodo di tempo intercorso tra la pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado unitamente a un certificato di assenza di danno ambientale - entrambi prodotti dall'appellante - sarebbe giunta a conclusioni radicalmente diverse rispetto a quelle poste a fondamento della decisione, sia relativamente alla portata e al contenuto dei provvedimenti amministrativi stessi, sia quanto alla loro idoneità ad integrare la invocata causa estintiva del reato.
Per ciò che riguarda il motivo dedotto con esclusivo riferimento al AS, la memoria osserva che la sentenza impugnata è carente di motivazione quanto alle deduzioni dell'appellante circa il momento della commissione del fatto e la condotta del AS, essendosi limitata "a valutare non credibile e ignobile il comportamento dell'imputato (...) con riferimento alla dichiarazione da questo rilasciata sul momento della cessazione del proprio incarico in favore del PP nel gennaio 1997", sicché "non è dato capire quali siano gli elementi sulla scorta dei quali l'impugnata sentenza giunge alla decisione di affermazione di responsabilità e di rigetto dei motivi proposti".
2. Osserva il Collegio che il primo motivo di gravame, comune ai due imputati, è manifestamente infondato.
Risulta, invero, dagli atti che all'udienza del Tribunale in data 22.1.1998 entrambi gl'imputati ebbero a eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Carlo Gilli, loro difensore di fiducia, e che tale elezione non risulta essere stata mai revocata, onde la notifica ai predetti presso tale domiciliatario del decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte di Appello deve ritenersi ritualmente eseguita.
I restanti motivi di doglianza risultano, con tutta evidenza, enunciati nei ricorsi in modo assolutamente generico, mancando l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le relative richieste, onde devono ritenersi inammissibili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, lett. c) c.p.p.
Nè può ritenersi il contrario per quelli specificati nelle memorie successivamente depositate.
Invero, secondo consolidata giurisprudenza, avendo il codice di rito del 1988, innovando rispetto a quello del 1930, unificato in un unico atto i due momenti della dichiarazione d'impugnazione e della presentazione dei motivi, sicché l'impugnazione deve considerarsi "unitaria", ne consegue che l'indicazione di motivi generici nell'atto di ricorso, in violazione dell'art. 581, lett. c) c.p.p., costituisce di per sè motivo d'inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente vengono depositati nei termini di legge "motivi nuovi" ad integrazione ovvero memorie intese a specificare i motivi già dedotti in forma generica. (cfr., tra le altre: Cass. Sez. 1^, sent. 46411 del 3.12.1991, rv. 190733). Le suesposte considerazioni comportano la dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi e, conseguentemente, la condanna del PP e del AS al pagamento delle spese processuali e di una somma - equitativamente fissata per ciascuno in lire 500.000 - in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di lire 500.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001