Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/1993, n. 2611
CASS
Sentenza 18 gennaio 1993

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Massime15

Il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato a consumazione anticipata e si realizza nel momento in cui vengono attuati tutti i suoi elementi costitutivi, fino alla cessazione dello stato di soggezione della vittima. Accertato, pertanto, il concorso di più persone nella realizzazione del reato, le condotte dei vari compartecipi si pongono sullo stesso piano e il giudice non ha l'obbligo di individuare il ruolo di ciascuno di essi nella commissione del reato, avendo tutte le condotte valore determinante e risolutivo. Ne consegue che non è applicabile al reato in questione l'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 194 cod. pen. (Non risultano precedenti).

È inammissibile la richiesta di rito abbreviato parziale, limitata, cioè, ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti, perché in tal modo il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza, restando pertanto del tutto ingiustificato l'effetto premiale.

A seguito della sentenza 23 aprile 1991 n. 176 della Corte costituzionale che ha escluso l'applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti punibili con l'ergastolo, tale giudizio non è ammesso allorché l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo, a nulla rilevando la circostanza che in concreto si ritenga di dover applicare una pena diversa dall'ergastolo o che il rito speciale venga applicato nell'ambito di procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme del codice di procedura abrogato.

Poiché i due elementi costitutivi del reato complesso di cui all'art. 630 cod. pen. (sequestro di persona ed estorsione) si realizzano non appena l'agente ha privato la vittima della sua libertà personale al fine di ottenere il prezzo della sua liberazione, senza che sia richiesto anche il pagamento del riscatto, in caso di morte della persona sequestrata non può ritenersi che l'omicidio assuma una propria autonomia, cessando di configurarsi come circostanza aggravante, sotto il profilo che il reato estorsivo non sia stato consumato a causa dell'uccisione dell'ostaggio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che dell'evento "morte" del sequestrato rispondono anche i concorrenti che non l'hanno voluto, non a norma dell'art. 116 cod. pen., bensì a norma del comma secondo dell'art. 630 cod. pen. che configura la morte dell'ostaggio come circostanza aggravante oggettiva del sequestro a scopo di estorsione).

Dinanzi al rifiuto dell'imputato di fornire un saggio fonico di comparazione per l'esecuzione di una perizia intesa ad accertare la paternità di una telefonata ritualmente intercettata, è legittima l'utilizzazione della sua voce, così come registrata nel corso di conversazione telefonica con il suo difensore, a nulla rilevando l'illegittimità di detta registrazione. (Nella specie è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'imputato avrebbe fatto affermazioni ampiamente confessorie al proprio difensore e che l'intercettazione di tale conversazione, così come la sua registrazione, fossero avvenute in spregio dell'art. 615-bis cod. pen., posto che non era stato utilizzato il suo contenuto, processualmente inesistente, bensì la sola riflessione dell'accento per identificare il soggetto dal quale era partita la telefonata legittimamente intercettata).

Ammesso, con il consenso del P.M., prima della pronuncia della sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale, nel dibattimento di primo grado il giudizio abbreviato nell'ipotesi di delitto astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo e una volta che, a dibattimento concluso, il giudice abbia dato, con la sentenza, al fatto una diversa qualificazione giuridica tale che per il reato non sia più irrogabile la pena detentiva perpetua ed abbia quindi operato la riduzione di pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. su quella temporanea in concreto irrogabile per il reato ritenuto in sentenza, il giudice di appello, in mancanza di impugnazione del P.M., non può annullare la sentenza di primo grado, sotto il profilo dell'inammissibilità del giudizio abbreviato nell'ipotesi in cui l'imputazione abbia ad oggetto delitti astrattamente punibili con l'ergastolo, e rimettere gli atti al primo giudice.

L'art. 531 comma quarto cod. proc. pen. che prevede l'immediato avviso al difensore del ricorrente in cassazione dell'avvenuto deposito della requisitoria del pubblico ministero di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi o perché proposto per motivi non consentiti - avviso finalizzato alla presentazione, da parte del predetto difensore, di istanza scritta, ove lo ritenga, per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare - non è applicabile al procedimento di ricusazione di un giudice della corte d'appello o della corte di assise di appello, su cui deve giudicare la corte di cassazione, e che è soggetto alle sole norme di cui agli artt. 68 e 69 dello stesso codice. (In motivazione, la S.C. ha precisato che al difensore è dovuta la notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. che concerne non il deposito della requisitoria del P.G., ma quello degli atti del processo appena pervenuti nella cancelleria della Corte Suprema).

Il rilievo tecnico si differenza dall'accertamento tecnico vero e proprio, in quanto si esaurisce in una mera attività di osservazione e di descrizione senza implicare alcuna valutazione critica del dato raccolto, e perciò può essere eseguito dall'autorità di polizia senza il rispetto delle formalità previste per l'istruzione formale quando vi sia urgenza di raccogliere le prove, mentre l'accertamento tecnico non può mai eseguirsi senza l'osservanza delle garanzie difensive. (Nella specie si trattava di indagini aventi ad oggetto il rilievo del sottosuolo di un terreno adiacente ad abitazione, nel quale si sospettava si trovassero i resti mortali di persona sequestrata e morta nel corso del sequestro).

Nel caso che la persona offesa dal reato non abbia voluto determinare l'entità del danno patrimoniale da lei subito, o non abbia voluto accettare il risarcimento, ne' possa applicarsi l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che il colpevole abbia fatto offerta reale dell'indennità nei modi stabiliti dagli artt. 1209 e seguenti cod. civ., e cioè che questa sia seguita dal relativo deposito o atto equipollente, sicché la somma sia a completa disposizione della persona offesa, ed è altresì necessario che il giudice reputi detta offerta valida. L'offerta deve, poi, essere tempestiva, nel senso che deve essere avvenuta prima del giudizio, mentre l'adeguatezza va valutata alla stregua di quanto, secondo la comune esperienza, possa considerarsi idoneo al ristoro del danno, da considerare non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili dell'avente diritto, quanto in funzione della condotta del colpevole del reato, come sintomo della sua resipiscenza e della sua attenuata capacità a delinquere. (In motivazione la S.C. ha anche confermato il suo costante insegnamento secondo il quale per la configurabilità dell'attenuante in discorso è altresì necessario che l'offerta sia comprensiva anche del danno non patrimoniale e sia effettuata nei confronti di tutti colo che, ben individuati negli atti processuali, ebbero a subire danni dal reato commesso).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., sia perché il quarto comma di detto articolo espressamente sancisce il solo divieto della pena di morte, implicitamente riconoscendo legittimità alla pena dell'ergastolo, sia perché quest'ultima, nella concreta realtà, a seguito della legge 25 novembre 1962 n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua (e pertanto non può dirsi contraria al senso di umanità od ostativa alla rieducazione del condannato), e non solo per la possibilità della grazia, ma per la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato stesso nella società libera, in virtù degli istituti sopra indicati.

La disposizione dell'art. 6 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, che prevede, tra l'altro, un'ulteriore diminuzione di pena per i concorrenti nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione dissociatisi a norma dei commi quarto e quinto dell'art. 630 cod. pen., non può trovare applicazione allorché il sequestro sia cessato con la morte dell'ostaggio. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'eccezionalità del contributo fornito dal concorrente dissociatosi può riscontrarsi anche nell'ipotesi di cui all'art. 630 comma quinto cod. pen., benché di liberazione della persona sequestrata si faccia menzione solo nel precedente comma quarto).

Il risarcimento dei danni che consegue ad omicidio o ad altro reato da cui sia scaturita la morte della persona offesa spetta ai congiunti della persona uccisa "iure proprio", non "iure haereditario", e va, pertanto, commisurato alle aspettative legittime di beneficio finanziario da ciascuno (dei congiunti) prospettabili, in relazione alle effettive pretese possibilità di guadagno della vittima.

L'eventuale tardività della notifica dell'avviso al difensore ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità, se l'esercizio del diritto di difesa non ne risulti effettivamente compromesso o, almeno, esposto a concreto pregiudizio.

L'esistenza di un medesimo disegno criminoso è ravvisabile solo allorché risulti che le plurime azioni del reo siano espressione di un unico programma di intenzioni che le abbia considerate anche solo in linea di massima o come ipotesi eventuali o genericamente incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione, senza necessità che siano frutto di una precisa e dettagliata ideazione, nell'ambito di un progetto criminale esattamente individuato e dal contenuto definito in ogni sua parte. Ne consegue che non è configurabile continuazione tra un delitto e un altro commesso dagli stessi soggetti in occasione dell'esecuzione del primo, non programmato "ab origine" neanche come ipotesi eventuale, che si pone come un incidente di percorso dovuto a ragioni sopravvenute, se pur in qualche modo ricollegabili al reato per così dire principale. (Fattispecie, sulla quale è stata esclusa la continuazione tra un reato di sequestro di persona e l'omicidio di uno dei correi, anche se premeditato, dovuto a contrasti insorti, nella gestione del sequestro stesso, non potendo l'omicidio in questione essere ricondotto allo stesso disegno criminoso, in quanto assolutamente non prevedibile "ab initio").

È configurabile l'aggravante della premeditazione condizionata quando, accertata l'esistenza dei necessari elementi cronologico e ideologico, quest'ultimo si concreti in una risoluzione criminosa precisa e ferma in tutte le sue componenti psicologiche, e in cui la condizione si ponga come un avvenimento previsto, anche se poco probabile, atto a sospendere o ad annullare con efficacia risolutiva la decisione già presa. Non osta, pertanto, all'esistenza dell'aggravante della premeditazione il fatto di avere il reo condizionato l'esecuzione del delitto al mancato verificarsi di un avvenimento ad opera della vittima, giacché il dolo condizionato non è idoneo di per sè ad escludere la premeditazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/1993, n. 2611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2611
    Data del deposito : 18 gennaio 1993

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