Sentenza 18 gennaio 1993
Massime • 15
Il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato a consumazione anticipata e si realizza nel momento in cui vengono attuati tutti i suoi elementi costitutivi, fino alla cessazione dello stato di soggezione della vittima. Accertato, pertanto, il concorso di più persone nella realizzazione del reato, le condotte dei vari compartecipi si pongono sullo stesso piano e il giudice non ha l'obbligo di individuare il ruolo di ciascuno di essi nella commissione del reato, avendo tutte le condotte valore determinante e risolutivo. Ne consegue che non è applicabile al reato in questione l'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 194 cod. pen. (Non risultano precedenti).
È inammissibile la richiesta di rito abbreviato parziale, limitata, cioè, ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti, perché in tal modo il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza, restando pertanto del tutto ingiustificato l'effetto premiale.
A seguito della sentenza 23 aprile 1991 n. 176 della Corte costituzionale che ha escluso l'applicabilità del giudizio abbreviato ai delitti punibili con l'ergastolo, tale giudizio non è ammesso allorché l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo, a nulla rilevando la circostanza che in concreto si ritenga di dover applicare una pena diversa dall'ergastolo o che il rito speciale venga applicato nell'ambito di procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme del codice di procedura abrogato.
Poiché i due elementi costitutivi del reato complesso di cui all'art. 630 cod. pen. (sequestro di persona ed estorsione) si realizzano non appena l'agente ha privato la vittima della sua libertà personale al fine di ottenere il prezzo della sua liberazione, senza che sia richiesto anche il pagamento del riscatto, in caso di morte della persona sequestrata non può ritenersi che l'omicidio assuma una propria autonomia, cessando di configurarsi come circostanza aggravante, sotto il profilo che il reato estorsivo non sia stato consumato a causa dell'uccisione dell'ostaggio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che dell'evento "morte" del sequestrato rispondono anche i concorrenti che non l'hanno voluto, non a norma dell'art. 116 cod. pen., bensì a norma del comma secondo dell'art. 630 cod. pen. che configura la morte dell'ostaggio come circostanza aggravante oggettiva del sequestro a scopo di estorsione).
Dinanzi al rifiuto dell'imputato di fornire un saggio fonico di comparazione per l'esecuzione di una perizia intesa ad accertare la paternità di una telefonata ritualmente intercettata, è legittima l'utilizzazione della sua voce, così come registrata nel corso di conversazione telefonica con il suo difensore, a nulla rilevando l'illegittimità di detta registrazione. (Nella specie è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l'imputato avrebbe fatto affermazioni ampiamente confessorie al proprio difensore e che l'intercettazione di tale conversazione, così come la sua registrazione, fossero avvenute in spregio dell'art. 615-bis cod. pen., posto che non era stato utilizzato il suo contenuto, processualmente inesistente, bensì la sola riflessione dell'accento per identificare il soggetto dal quale era partita la telefonata legittimamente intercettata).
Ammesso, con il consenso del P.M., prima della pronuncia della sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale, nel dibattimento di primo grado il giudizio abbreviato nell'ipotesi di delitto astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo e una volta che, a dibattimento concluso, il giudice abbia dato, con la sentenza, al fatto una diversa qualificazione giuridica tale che per il reato non sia più irrogabile la pena detentiva perpetua ed abbia quindi operato la riduzione di pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. su quella temporanea in concreto irrogabile per il reato ritenuto in sentenza, il giudice di appello, in mancanza di impugnazione del P.M., non può annullare la sentenza di primo grado, sotto il profilo dell'inammissibilità del giudizio abbreviato nell'ipotesi in cui l'imputazione abbia ad oggetto delitti astrattamente punibili con l'ergastolo, e rimettere gli atti al primo giudice.
L'art. 531 comma quarto cod. proc. pen. che prevede l'immediato avviso al difensore del ricorrente in cassazione dell'avvenuto deposito della requisitoria del pubblico ministero di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi o perché proposto per motivi non consentiti - avviso finalizzato alla presentazione, da parte del predetto difensore, di istanza scritta, ove lo ritenga, per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare - non è applicabile al procedimento di ricusazione di un giudice della corte d'appello o della corte di assise di appello, su cui deve giudicare la corte di cassazione, e che è soggetto alle sole norme di cui agli artt. 68 e 69 dello stesso codice. (In motivazione, la S.C. ha precisato che al difensore è dovuta la notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. che concerne non il deposito della requisitoria del P.G., ma quello degli atti del processo appena pervenuti nella cancelleria della Corte Suprema).
Il rilievo tecnico si differenza dall'accertamento tecnico vero e proprio, in quanto si esaurisce in una mera attività di osservazione e di descrizione senza implicare alcuna valutazione critica del dato raccolto, e perciò può essere eseguito dall'autorità di polizia senza il rispetto delle formalità previste per l'istruzione formale quando vi sia urgenza di raccogliere le prove, mentre l'accertamento tecnico non può mai eseguirsi senza l'osservanza delle garanzie difensive. (Nella specie si trattava di indagini aventi ad oggetto il rilievo del sottosuolo di un terreno adiacente ad abitazione, nel quale si sospettava si trovassero i resti mortali di persona sequestrata e morta nel corso del sequestro).
Nel caso che la persona offesa dal reato non abbia voluto determinare l'entità del danno patrimoniale da lei subito, o non abbia voluto accettare il risarcimento, ne' possa applicarsi l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che il colpevole abbia fatto offerta reale dell'indennità nei modi stabiliti dagli artt. 1209 e seguenti cod. civ., e cioè che questa sia seguita dal relativo deposito o atto equipollente, sicché la somma sia a completa disposizione della persona offesa, ed è altresì necessario che il giudice reputi detta offerta valida. L'offerta deve, poi, essere tempestiva, nel senso che deve essere avvenuta prima del giudizio, mentre l'adeguatezza va valutata alla stregua di quanto, secondo la comune esperienza, possa considerarsi idoneo al ristoro del danno, da considerare non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli interessi civili dell'avente diritto, quanto in funzione della condotta del colpevole del reato, come sintomo della sua resipiscenza e della sua attenuata capacità a delinquere. (In motivazione la S.C. ha anche confermato il suo costante insegnamento secondo il quale per la configurabilità dell'attenuante in discorso è altresì necessario che l'offerta sia comprensiva anche del danno non patrimoniale e sia effettuata nei confronti di tutti colo che, ben individuati negli atti processuali, ebbero a subire danni dal reato commesso).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., sia perché il quarto comma di detto articolo espressamente sancisce il solo divieto della pena di morte, implicitamente riconoscendo legittimità alla pena dell'ergastolo, sia perché quest'ultima, nella concreta realtà, a seguito della legge 25 novembre 1962 n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua (e pertanto non può dirsi contraria al senso di umanità od ostativa alla rieducazione del condannato), e non solo per la possibilità della grazia, ma per la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato stesso nella società libera, in virtù degli istituti sopra indicati.
La disposizione dell'art. 6 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, che prevede, tra l'altro, un'ulteriore diminuzione di pena per i concorrenti nel reato di sequestro di persona a scopo di estorsione dissociatisi a norma dei commi quarto e quinto dell'art. 630 cod. pen., non può trovare applicazione allorché il sequestro sia cessato con la morte dell'ostaggio. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'eccezionalità del contributo fornito dal concorrente dissociatosi può riscontrarsi anche nell'ipotesi di cui all'art. 630 comma quinto cod. pen., benché di liberazione della persona sequestrata si faccia menzione solo nel precedente comma quarto).
Il risarcimento dei danni che consegue ad omicidio o ad altro reato da cui sia scaturita la morte della persona offesa spetta ai congiunti della persona uccisa "iure proprio", non "iure haereditario", e va, pertanto, commisurato alle aspettative legittime di beneficio finanziario da ciascuno (dei congiunti) prospettabili, in relazione alle effettive pretese possibilità di guadagno della vittima.
L'eventuale tardività della notifica dell'avviso al difensore ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. non comporta alcuna nullità, se l'esercizio del diritto di difesa non ne risulti effettivamente compromesso o, almeno, esposto a concreto pregiudizio.
L'esistenza di un medesimo disegno criminoso è ravvisabile solo allorché risulti che le plurime azioni del reo siano espressione di un unico programma di intenzioni che le abbia considerate anche solo in linea di massima o come ipotesi eventuali o genericamente incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione, senza necessità che siano frutto di una precisa e dettagliata ideazione, nell'ambito di un progetto criminale esattamente individuato e dal contenuto definito in ogni sua parte. Ne consegue che non è configurabile continuazione tra un delitto e un altro commesso dagli stessi soggetti in occasione dell'esecuzione del primo, non programmato "ab origine" neanche come ipotesi eventuale, che si pone come un incidente di percorso dovuto a ragioni sopravvenute, se pur in qualche modo ricollegabili al reato per così dire principale. (Fattispecie, sulla quale è stata esclusa la continuazione tra un reato di sequestro di persona e l'omicidio di uno dei correi, anche se premeditato, dovuto a contrasti insorti, nella gestione del sequestro stesso, non potendo l'omicidio in questione essere ricondotto allo stesso disegno criminoso, in quanto assolutamente non prevedibile "ab initio").
È configurabile l'aggravante della premeditazione condizionata quando, accertata l'esistenza dei necessari elementi cronologico e ideologico, quest'ultimo si concreti in una risoluzione criminosa precisa e ferma in tutte le sue componenti psicologiche, e in cui la condizione si ponga come un avvenimento previsto, anche se poco probabile, atto a sospendere o ad annullare con efficacia risolutiva la decisione già presa. Non osta, pertanto, all'esistenza dell'aggravante della premeditazione il fatto di avere il reo condizionato l'esecuzione del delitto al mancato verificarsi di un avvenimento ad opera della vittima, giacché il dolo condizionato non è idoneo di per sè ad escludere la premeditazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/1993, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1993 |
Testo completo
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2 REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 18/1/1993 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA
N.77 bisComposta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. VINCENZO ADAMI Presidente
1. Dott. BRUNELLO DELLA PENNA Consigliere REGISTRO GENERALE
N.25478/92 2 NICOLA ZINGALE
»
LUIGI VAROLA 3. >>> >>>
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
DOMENICO AR rel.ed est. COPIE
->>
4. UF
opia badio Rilascia ha pronunciato la seguente at siy. Fozo
36000 SENTENZA per diritti " 1-61 , 1993 Sui ricorsi proposti da: IL CANCELLIERE
1) AS UA, nato a [...] il 1°/12/1936;
2) DA RE, nato a [...] il [...];
3) D'AN NO IO, nato a [...] il [...];
4) ON US, nato a [...] il [...];
5) SB AN, nato a [...] il [...];
6) SI HE IO,nato a [...] il [...]. UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio GRANOFA ε: L. 36000 per dini
-7 MAS 1996. avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise IL SELMERE d'Appello di Milano in data 20 maggio 1992, con la qua- le veniva integralmente confermata la decisione resa- dalla Corte di Assise di primo grado dello stesso cas poluogo il 22 dicembre 1990, che aveva condannato i pre= dete imputati alle pene ritenute di giustizia per it reati di sequestro di persona, omicidio volontario pre= meditato,soppressione di cadavere ed altro.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
dott. DOMENICO NARD I
Udito, per la parte civile, l'avv.
Н Н
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. MASSIMO CARLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
1
A
Udit i i difensor i dei ricorrenti:
avv.US SPERANDEO per ID IC;
avv.GENNARO ESCOBEDO per NN TO;
avv. ARMANDO RADICE per BE PA;
avv. prof.ENZO GAITO per BE PA;
avv. prof. AGOSTINO VIVIANI per NN TO;
avv.FRANCESCO PISANTI per D'DR RU IO. - 3 -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.11 19 settembre 1988 veniva sequestrato ZI N'
FR, titolare della azienda di famiglia ubicata in Vie
-1- modrome, e nei giorni successivi gli ignoti rapitori chie= devano teleforicamente per la liberazione dell'ostaggio la somma di cinque miliardi.
11 19 ottobre BE PA, socio della ditta
C.R.I.M.,prelevando la corrispondenza nella cassetta del' la posta rinveniva una busta che recava la dizione "per
BE PA"scritta con trasferibili a stampa= tello neri e contenente una fotografia del ZI, una lettera in corsivo a firma del sequestrato (nella quale esortava i familiari a sbrigarsi a pagare perché le cose si stavano mettendo male), ed un'altra scritta con i tra= sferelli,nella quale MA X" (così si era qualificato interlocutore telefonico) precisava che il rapito ave= : va designato come nuovo tramite il BE e formu=
-
lava l'augurio che costui non si comportasse in modo furbo come i precedenti intermediari;
ribadiva la richiesta ḍei cinque miliardi, indicando ai familiari che avrebbero dovuto comunicare la loro disponibilità tramite inser= zione sul Corriere della Sera;
conteneva altresì una dif=
fida al BE affinché consegnasse il messaggio alla famiglia ZI senza informare la Polizia, pena una asione di rappresaglia nei confronti dei suoi congiunti.
Le indagini, svolte anche con intercettazioni telefoniche ed ambientali, proseguivano nel frattempo senza alcun ap= 1. prezzabile esito sino ad oltre un mese dall'avvenuto sequestro.
Il 25 ottobre 1988, verso le ore 22.20,CC/ri della sta= zione di Pantigliate in normale servizio di perlustrazione, transitando per via Tobagi (all'estrema periferia di Pe= schiera ME ed in aperta campagna) notavano una vet' tura parcheggiata sulla sinistra ed una persona, in mészo -4 -
alla strada,dirigersi loro incontro. Accostatisi, lo sco= L
nosciuto riferiva di essersi perso nella nebbia cḥieden' po do indicazioni per raggiungere Rozzano;
poiché contempo= raneamente i militari si avvedevano della presenza, poco de più avanti,di altre due vetture ferme con i fari accesi,
decidevano di procedere ad un controllo. ta '
Uno dei militi riceveva l'ordine di controllare lo sco= : nosciuto mentre altri si dirigevano verso le due auto ci intorno alle quali si notava movimento di perON. le
Intimato l'alt, mentre gli agenti correvano verso le mac' b) chine, due perON salivano a bordo di una OP AD di p1
colore chiaro, una terza a bordo di una Golf di colore c)
nero ed entrambi i mezzi si davano alla fuga;
una quarta..
persona, dopo aver saltato un cumulo di calcinacci, scappa= C
: va attraverso la campagna. t.
·Intanto, rilevata anche la presenza di un uomo a terra, 1
gli operanti esplodevano colpi di pistola in direzione d
+
d) della OP e della Golf, colpendo quest'ultima che sban' dava e finiva in un fosso. Contemporaneamente faceva fuoco
.
anche il militare rimasto sulla via Tobagi a controllare F
lo sconosciuto,il quale, balzato su una B.M. W ferma poco distante si era dato alla fuga;
non si riusciva a fer= marlo ma solo a rilevare il numero di targa.
. Sul posto i militi constatavano che la persona a terra identificata, tramite la carta di identità che recava in' dosso, per TO AL giaceva inerte i posizione
-
supina con appoggiato addosso un ciclomotore 50 Malaguti di colore azzurro: presentava macchie di sangue al volto e perdeva copiosa quantità di sangue dalla nuca.
Dopo che il sanitario chiamato in luogo ne ebbe a con' statarne il decesso, il cadavere veniva ispezionato rive=
! : lando una profonda ferita alla nuca ed un colpo di arma da fuoco in regione toracica. - 5 .
-
Le ricerche in zona, in direzione delle perON fuggite, portavano al rinvestimento della Golf, finita ribaltata in un fosso a circa 300 metri dal luogo degli eventi, nonché
della OP AD incendiata e gravemente dANggiata.
Gli accertamenti eseguiti in ordine all'omicidio FF
tato consentivano di rilevare che:
a) la vettura Golf GT tg.PG576510 di proprietà di MA qini GR era sparita dal garage sito -in Milano tra le ore 10,30 circa e le ore 15 del 25 ottobre 1988;
b)11 ciclomotore rinvenuto addosso al cadavere era di pro= prietà ed in uso dello stesso TO AL;
c) la vettura BMW tg. MI7 A4460,di proprietà di OR Gra=
Ziella, era, in uso al marito D'DR RU IO, orefice
1 con negozio-laboratorio in Via Ravenna n. 8, nella cui abi= tazione veniva sequestrata anche una foto raffigurante
1'TO e che risultò essere in ventennale rapporto di amicizia con lo stesso, come riferito dalla OR;
+
d) la OP AD, già di proprietà di ET MA IA, amica del D'DR, era stata posta in vendita nella prima quindicina di settembre del 1988, ed effettivamente
-a persona presentatagli dal RU D'DR ceduta impegnatosi personalmente ad acquisire i documenti necessa= ri per il trapasso il quale aveva a tal fine incaricato
-
1'agenzia Benaco di cui si avvaleva solitamente per le pro= prie pratiche automobilistiche;
1' cquirente risultava essere tale LI RO di Comiso.
Per le rilevanti emergenze so carico, D'DR
(la cui utenza telefonica era risultata tra l'altro anno= tata,in codice, su un'agenda della vittima), in data 26 ot' tobre 1988 veniva posto in stato di fermo quale indiziato per l'omicidic TO, ed a suo carico veniva effettuato prelievo per la rilevazione di eventuali residui di pol- vere da sparo. - 6 -
Interrogato dal P.M. il successivo 27 ottobre il D'S' SA ammetteva di essere la persona presente sul luogo del constatato omicidio;
colui che aveva interpellato i
OC/ a duc .ndo di essersi smarrito nella nebbia e che si era poi dato alla fuga, precisando che si era così com portato per paura e negando di essere coinvolto nell'omi cidio. Raccontava dei suoi rapporti di affettuosa amicizia jon con l'TO, della attività criminosa cui il medesimo puntualmente ricadeva, di contatti a cui lui aveva occa= sionalmente assistito nel corso dei mesi precedenti, da settembre, tra lo stesso TO ed altre perON,con cui aveva avuto modo di intendere che il AL avesse rapporti relativi a delle rapine. Precisava, altresì, il D'LE SA che nella metà di settembre 1'TO gli aveva presentato un suo amico, a nome BO, rappresentando che aveva bisogno di un appartamento che lui si era detto disposto a procurare in quanto socio della DA.CI,una so= cietà immobiliare con sede in Milano. Qualche giorno dopo l'incontro con lo sconosciuto BO, sembre nel bar vicino all'oreficeria di via Ravenna, abitualmente-frequen' tato sia da lui che dall'amico AL, gli era stato pre= sentato tale LI RO, che era interessato all' ac' quisto di un'auto ed al quale egli aveva proposto la Opei che tals ET, una sua amica, stava cercando di vendere.
Riferiva ancora il 25 ottobre, incontrato il AL nei pressi del solito bar, questi gli aveva detto di avere ap= puntamento con il LI, che giungeva poco dopo a bordo della OP in compagnia di altra persona con la barba a home TO, già notata in precedenza, in più di un'occasione, in compagnia del AL. Lo stesso 25 ottobre, verso mez= zogiorno, aveva di nuovo notato AL a bordo del suo motorino, nonché il LI,il TO e forse lo Sbor=
done,che stavano lì accanto alla OP parcheggiata. Alle 21,15 circa aveva ricevuto una telefonata dal TO che,
informandolo che era successa una disgrazia,gli chiedeva insistentemente di recarsi nei pressi della clinica"le
Quattro Marie di via Mecenate".Recatosi in luogo con la sua B.M. W. aveva trovato il TO alla guida di un'auto scura ed una persona che non vide ma si convinse essere il AL dato che stava a bordo del suo motorino. Aveva
seguito TO - che parlava genericamente di una disgrazia per qualche kilometro fino ad un luogo in cui erano fermi la OP ed il LI;
costui gli aveva detto che VA RI stava male, e, senza rispondere alle sue richieste di ulteriori spiegazioni, gli aveva ingiunto, allontanandosi con il TO, di aspettarli lì e non muoversi;
si erano da poco allontanati nella nebbia allorché egli aveva visto giungere la macchina dei CC/ri cui aveva fatto cenno di fermarsi in quanto a quel punto cominciava ad essere agi= tato e ad avere paura, tanto che aveva preferito non far cenno della situazione in cui si trovava, inventando la scusa di essersi perso e dandosi successivamente alla fu=
ga
Durante la traduzione presso la Casa Circondariale di
Milano, subito dopo tale interrogatorio, il D'DR manifestava la volontà di essere nuovamente interrogato con-urgenza, cosa che avveniva il 28 di ottobre.
Questa volta, dopo alcuni preamboli volti a chiarire la sua iniziale reticenza, l'imputato esordiva precisando che la morte di AL TO si collocava nell'ambito
-della-sua partecipazione al sequestro di persona in danno di RA ZI. Aggiungeva che gli risultava,per averlo appreso da uno dei responsabili del sequestro, che costui era deceduto.
Nel corso dello stesso interrogatorio il D'DR
rendeva piena confessione in ordine alla propria diretta 0
0
responsabilità sia relativamente al sequestro di personal che all'omicidio TO, precisando anche che la zorte del AL era stata decisa ed organizzata il giorno
24 ottobre;
che lui stesso aveva procurato la mazza utis lizzata e che l'azione omicidiaria era avvenuta nella villa di uno dei compartecipi e che il corpo era stato trasportato per simulare un investimento.
· Precisò anche che il corpo del ZI doveva trovarsi sepolto nella tenuta adiacente la villa del TO, indi do gli ulteriori compartecipi dei fatti criminosi in us stione.
Dal racconto particolareggiato e minuzioso del prevento emergeva che complici del sequestro erano stati NE
PE, il quale aveva assunto la falsa identità di c co LI, BO TO, NN TO, TO RI, BE PA, indicato come il"basista dell'operazione, un tale NO, poi ucciso da s bārdozē
e dal NE e gettato nel lago. Emergeva anche che l'oxi= cidio di TO, divenuto pericoloso perché ricattava, era stato concordato ed eseguito da lui, NE, BO-
Se il NN. L'assassinio era stato commesso nella vill
· del NN,usando una mazza da baseball. In quella stessa villa era stato tenuto prigioniero il sequestrato,poi deceduto per le percosse subite durante il rapimento ed il cui corpo era stato fatto a pezzi con una sega elettrica e quindi sepolto nei pressi
A seguito di tali dichiarazione, in data 29 ottobre 1995, la Procura della Repubblica di Milano emetteva ordine di arresto e contestualmente di perquisizione e sequestro
¡a carico di BE PA
- già noto per essere
S'ato destinatario dell'ultimo messaggio dei rapitori alla famiglia ZI
- per il reato di sequestro di per sona. - 9. 1
L'imputato veniva rintracciato ed arrestato alle ore 15,30
dello stesso giorno ed in sede di perquisizione dei locali della società C.R.I.M.sita in via Trasimeno n. 20/A venivano sequestrate: quattro agende, recanti indirizzi, numeri tele=
fonici ed altri appunti tra cui un foglietto con annotato tra l'altro il nome e l'utenza del D'DR; un compro= messo di vendita datato 31/7/87, redatto da SI CA,
convivente di BO TO, a TO NN di un appar=
tamento sito in Ardesia;
una serie di armi e munizioni tra
_cui una carabina Anschutz ca. 9,16 cartucce cal.9 e 27 cartucce per pistola cal.7,65 illegalmente detenute.
Dopo il primo interrogatorio e la convalida di arresto in data 31 ottobre, faceva seguito il 2/11/88 l'emissione di mandato di cattura da parte del G. 1.
["나 Il Bergamaschi nel corso dei vari interrogatori dichia=
_ rava: di essere in rapporti di amicizia con-il-ZI; di avere con lo stesso anche rapporti di lavoro;
di cono= scere BO e la sua convivente;
nonché il gioielliere di nome RU;
di non conoscere il NN e di non aver mai sentito parlare di una villa nella zona di Vigevano
e della Tana del Lupo" aveva saputo dai giornali;
di essere comunque estraneo ai fatti delittuosi per cui è proces' so. Analoga versione difensiva con taluni corretţivi ve- niva dallo stesso resa in dibattimento.. .
Lo stesso giorno dell'arresto del BE,il 29 ot' tobre,la Polizia giudiziaria aveva intanto identificato lo BO e la sua residenza in Brugherio, v.le Lombardia
n. 277, verificando che nel cortile era posteggiata l'Alfetta di colore grizio menzionata dal D'DR e rișulṭata intestata a BO VA. Mentre erano in atto gli accertamenti in luogo erano sopraggiunte a bordo di una moto Kawasaki 1100 che si accertò intestata a BE
-
HI CE, figlio del PA
- due perON, notate 10-
entrare all'interno di un appartamento sito al 3° piano, abitato dalla famiglia Falcone-Pedico. Accertato che si trattava di BO TO e del figlio VA,
-
Polizia saliva nell'appartamento trovandovi il solo GI vanni,il quale tentava di far credere che il padre si fosse poco prima allontanato.'DO TO veniva pe=
raltro rintracciato nascosto sotto il letto, ed era quindi sottoposto a fermo di P.G. quale indiziato per l'omicidio
TO. Interrogato dal P.M.il 31 ottobre, a suo carico veniva in pari data convalidato il fermo ed emesso in date 2 novembre 1988 mandato di cattura sia per il se= questro ZI che per l'omicidio di AL TO.
In sede di perquisizione veniva sequestrata un'agenda dell'imputato contenente molteplici annotazioni relatives. alle perON coinvolte dalle chiamate in correità del 2.
D'DR.La polizia vi rilevava anche il numero di un'utenza, che risultava intestata a PE MA, via
Cellini 16 di Cosimo (Ragusa), moglie di ID IC, autotrasportatore. Nel corso della perquisizione esegui= ta in detta abitazione si rinveniva e sequestrava la carta di identità di LI RO, anch'egli residente in [...]. In luogo non veniva invece rintracciato il Si=.
doti.
Nel frattempo i primi accertamenti esperiti in Bani di
Ardesio,nel tentativo di giungere alla cattura di NE
e Dume, rivelavano che la SI CA ed i due uomini che 1'accompagnavano avevano utilizzato oltre alla vettu= ra dello Sbprdone anche una Volvo 740 di colore bianco tg.Roma.Sul presupposto che potesse trattarsi della vet' tura di LEsandro BO, veniva allertata la Questura
di Roma, che localizzava il domicilio di quest'ultimo ed ivi rintracciava, alle ore 10,45 del 30 ottobre, Sidoti
ICsil quale veniva fermato in esecuzione dell'ordine 11 -
di arresto emesso in pari data dalla Procura della Re- pubblica di Milano,cui faceva seguito, come per tutti gli altri imputati, il mandato di cattura emesso il 2 novembre 1988 dal G. I. Tale titolo restrittivo rimaneva ineseguito nei confronti dei soli NN e NE, datisi alla latitanza fino al 30 dicembre 1988 allorché vennero rintracciati, grazie ad una fortunata intercettazione
☐☐ telefonica, nell'appartamento di y.le Suzzani in Milano.
✓ Contestato al ID il concorso nel reato di sequestro di persona in danno di RA ZI,il medesimo megava ogni responsabilità, ammettendo però di conoscere
TO BO;
nonché PI NE e NO, avendo= gli questi ultimi due, mai visti, prima chiesto un passag=
H gio in occasione di un viaggio a Roma per scaricare pro= dotti ortofrutticoli per il quale era partito da IT
11 30 0 31 agosto del 1988. Uno dei due passaggeri effetti= vamente portava una borsa, di cui non ricordava bene il colore, che lui però non aveva mai toccata;
aveva poi cono= sciuto il D'DR, presentatogli dal NE, e il predetto gli aveva fatto chiedere al LI RO,
suo collaboratore, se fosse stato disposto a dargli una fotocopia di un suo documento, cosa che aveva ottenuto
(fotocopia che sarebbe servita al NE per nascondere la sua identità).
Fin dalle prime rivelazioni del D'DR relative alla villa nel vigevanese del TO NN, gli accerta= menti immediatamente esperiti portavano, in data 29 ot- tobre 1988, alla identificazione della proprietà sitą in SOlnovo,fraz.di Villareale, dettagliatamente de-
Iscritta nel verbale di sopralluogo redatto il successivo
30 ottobre.Nel contesto delle prime ispezioni, veniva notato che il divano accostato alla parere di frontę al mobile-bar, presentava sul bracciolo sinistro (per - 12 -
-
chi guarda), un foro verosimilmente prodotto da colpo di arma da fuoco. Vicino allo stesso divano si rinveniva un bossolo cal.7,65.Seguendo la presumibile traiettoria del proiettile veniva altresì notata una mattonella del pavi=¨ mento scheggiata (,accantó una mattonella con tracce ros'_ sastre, come di sangue) e rintracciata, nei pressi parte della i camiciatura di un'ogiva.
In esito a tale prima fase delle operazioni,durate dal
.
30 ottobre al 2 novembre, venivano sequestrati oggetti e materiale cartaceo dettagliatamente riportati nel verbale agli atti.
In data 4 novembre veniva eseguito ulteriore accesso alla villa ed asportata l'intera mattonella recante tracce ros
Ң sastre, al fine di non disperdere l'esigua quantità di sc' stanza da sottoporre ad analisi. La campionatura eseguita confermava che si trattava. di sostanza ematica.
In data 8 novembre il P.M. disponeva procedersi ad ispe= zione giudiziale della tenuta con la presenza cel D'LEsan' dri,al fine precipuo di identificare il locale che aveva costituito la presumibile cella del sequestrato, atto istrital torio che veniva eseguito il successivo 9 novembre ed in tale sede si procedeva ad ulteriore e più recurato esame
! dei luoghi ed in particolare: dell'interno del locale adibito a camera da letto, sito.. attiguamente alla cucina, ove veniva rilevato un fort d proiettile sul mobile letto ivi esistente, e, tra l'altro, sequestrati un bossolo cal.7,65 ed un proiettile, del ' naletto discarica sito attiguamente al garage ove veni '
Vano rinvenuti e sequestrati frammenti di materiale bru= diato e fogli di giornale datato 20 settembre 1938...
L'ispezione del terreno alla ricerca del cadavere del
ZI, asseritamente occultato nell'agro adiacente id immobili del NN non dava, nella suddetta prima fase
. 13 -
di indagini, alcun risultato, nonostante l'impiego di unità
Cinofile e gli scavi effettuati.
Successivamente, sondato il terreno con speciale appa= recchiature, si identificava una "zona di anomalie"e quin' di si procedeva allo scavo fino a che, la mattina del 10 dicembre 1988, nelle immediate vicinanze di un albero po= sto nei pressi della recinzione metallica del complesso si rinvenivano resti ossei ed altri frammenti immediata=
. mente identificati dai medici convocati in loco come re=
sti di un cadavere umano.
In data 30 dicembre 1988, già nel corso della formale istruttoria relativa ai gravi fatti per cui è processo,
☐ veniva attuato da personale della Squadra Mobile della
Questura di Milano servizio di appostamento e controllo i dello stabile di v.le Suzzani n. 285, in Milano, ove era o stato segnalato che potessero trovarsi i latitanti NN
3. e NE che dal 29 ottobre, allorché si erano allonta=
nati da Bani di Ardesio, non erano stati più rintracciati.
Dopo aver notato uscire dallo stabile e subito rientra vi,
dapprima.una donna, riconosciuta per SI CA, già no= ta convivente di BO, gli agenti appostati in via Suzza= ni, alle ore 18,15 circa, notavano uscire altresi NN Re= nato, in compagnia di una donna identificata successivamente
For BA AB. Fermati i due, il NN tentava di opporsi alla cattura, impugnando l'arma di cui era in pos' sesso, e, riuscendo così a disorientare gli agenți, rientra= va nello stabile, rifugiandosi all'interno dell'apparta= mento originariamente occupato. Gli agenti circondavano al' lora l'edificio, intimando al NN di arrendersi, ma costui non usciva, minacciando anzi di fare una strage e di suicidarsi.
Veniva quindi instaurata dalle forze dell'ordine una lunga trattativa, in cui interveniva anche il NE, a sua volta rivelatosi occupante l'appartamento e che, dichiaratosi - 14
-
disposto, per parte sua,a deporre le armi, si attivava per convincere anche il NN ad arrendersi. Il medesimo. SA ON apriva la porta e finalmente anche il NN si ar= rendeva consegnando il revolver.che impugnava. All'inter= no dell'appartamento si trovava altresì la SI CA che veniva arrestata con gli altri, e dietro la porta di ingresso erano rinvenuti un fucile ed un revolver, entrambi con matricola abrasa, nonché sul divano una borsa di țeña marrone contenente fra l'altro numerosissime munizioni.
Al NE veniva notificato il mandato di cattura in data 2 novembre 1988, emesso a suo carico così come nei confronti degli altri imputati. A suo esclusivo carico ve= niva altresì emesso ulteriore mandato di cattura in data 1
05 gennaio 1989, relativo alle accuse di falso e concorso in detenzione di armi.
Nel corso della formale istruzione veniva in primo luogo demandata una perizia medico-legale collegiale sui resti umani rinvenuti nei pressi della villa del NN, detta
"Tana del Lupo", al fine di stabilirne se possibile la ri= feribilità al cadavere di ZI NF.. I periti con' cludevano nel senso che i reperti, appartenenti senza dub= bio alcuno alla specie umana, erano stati inumati dopo un : avvenuto depezzamento del corpo con l'impiego di una sega meccanica, e che l'esame aveva evidenziato elementi corri= i spondenti a quelli segnalati a proposito del ZI N' AN, inerenti in particolare al sesso, all'età, alla sta= tura, alla complessione corporea, alle caratteristiche dei capelli e forse alla conformazione del piede;
ed infine che il decesso era da farsi risalire ad epoca non recente, non meno di qualche settimana prima del rinvenimento.
Altri accertamenti penitali venivano disposti relativa=
mente:
3
-
ai reperti balistici sequestrati nel corso dei vari -- 15 -
sopralluoghi effettuati alla "Tana del Lupo";
al proiettile rinvenuto in esede di esame autoptico مانا sul cadavere di AL ffaitato ed alle cause della morte del medesimo;
ai tamponi adesivi praticati nei confronti del D'S' SA e del NN;
:.ai guanti di lattice sequestrati, taluni nella stessa
"Tana del Lupo", altri al NE, altro in luogo accanto.... S LER C alla posizione della vettura del D'DR, quale si trovava all'atto dell'intervento del CC/ri di Puntigliate ots c SO la sera del 25 ottobre 1988; "s alle cartucce rinvenute nell'abitazione del BE;
i si N O TS DI : alle pistole sequestrate in occasione della cattura del NN e del NE. 'Ifs otr O staff to trip (s)
I periți concludevano in questo senso:
O s s a) il calibro del proiettile rinvenuto in sede di esame.
1 00 800, age 54 fb of autoptico sul cadavere di AL TO derivava da cartuccia cal.7,65 per arma semiautomatica;
le catteri= ONI stiche balistiche di tale tipo di cartuccia consentivano
2 di determinare gli effetti riscontrati sul bracciolo destro del divano posto nel soggiorno della villa suddetta e sulla piastrella sottostante;
(b) la causa della morte dell'TO era da identificarsi in una duplice lesività: da trauma contusivo emorragico che aveva determinato ampie ferite al cuoio capelluto e lesioni meningo-cerebrali, nonché da un complesso lesivo :.
cagionato da un proiettile di arma da fuoco all'addome con fenomenologia emorragica per discontinuazione dello stomaco, mesocolon traverso, mesentere, apofisi trasversa della terza vertebra lombare e strutture muscolari;
il decesso non era avvenuto immediatamente;
c) il proiettile rinvenuto nella stanza da letto della
"Tana del Lupo" asseritamente adibita a cella del seque= 16.
e l strato era del tipo semiblindato e derivava da catuccia att: per revolver di cal. 357 magnum e 38 special, le cui carat' Pr teristiche balistiche consentivano di determinare gli effetti riscontrati sul mobile letto posto nella stanza per da letto della "Tana del Lupo";- 十 sen:
d) i bossoli cal, 7,65 in sequestro erano stati esplosi bui da armi diverse;
non era stato possibile stabilire se
!
Ber il proiettile estratte dal cadavere dell'TO fosse Ult stato esploso dalla medesima arma che aveva esploso il tat proiettile il cui frammento di camiciatura era stato re= com pertato nella"Tana del Lupo"; le cartucce rinvenute in sul tale villa erano comunque di tipo diverso da quelle rin' via Venute nell'abitazione del BE;
son e) sul quanto di plistene rinvenuto accanto all'autovettu= ché CEAS ONS DI ra del D'DR erano stati rilevati residui di polvere, del 2 da sparo combusta, cosi come sul quanto di lattice di gom= icon ma sequestrata al NE;
. sti f) sul guanto di paraffina (tampone adesivo) praticato da sulla mano sinistra del NN erano state rilevate trac' ____que ce di sb che avrebbero potuto essere attribuite a residuo sul di polvere da sparo combusta;
Tre
f:) sul dito indice del guanto identificato con il n.11 rinvenuto sull'armadio della camera da letto della villa int durante sopralluogo del 9/6/89 erano state rilevate trac'. äg ce di Sb che potevano testimoniare di un avvenuto uso e/o nes maneggio di arma da fuoco. Star
In dibattimento i periti avrebbero poi ulteriormente te: illustrato l'esito delle proprie indagini, cercando di ri= me: costruire la traiettoria del proiettile che aveva attra=. versato il corpo dell'TO.
Ulteriore accertamento peritale veniva demandato per sta= bilire se la voce di MA X,l'interlocutore delle tele= fonate intercettate e relative ai contatti tra i rapitori -- 17.
e la famiglia RU prima,e l'avv.Dedola poi, fosse attribuibile ad alcuno degli imputati.
Premesso che il NE, interpellato in ben due occasioni si rifiutava di rilasciare apposito saggio fonico diretto per la comparazione, un primo accertamento concludeva nel senso che la voce dell'ignoto interlocutore era da attri= buirsi G n'ucica persona,non identificabile né con il
BE, né con il NN, il D'DR o lo BO...
Ulteriore indagine veniva demandata con riferimento all'impu=
-:
tato NE,e veniva svolta utilizzando quale saggio di comparazione fonica la telefondata del 30 dicembre 1988
sull'utenza in uso a Gorgoglione Cecilia, installata in
.:
via Suzzani;
' telefonata intercorsa fra l'altro tra il SA
ON stesso ed il proprio difensore ed intercettata allor= i ché erano in corso le indagini per addivenire alla cațtura del medesimo imputato. Tale indagine portava i periti concludere, sulla base di specifici e dettagliatamente espo= sti criteri tecnici, che "la voce di NE PE era da identificarsi, con un elevato grado di probabilità" con quella del tefonista autore delle telefonate intersattate sulle utenze interessate dai messaggi dei rapitori del
ZI.
Nel corso della formale istruzione, oltre ai ripetuti interrogatori degli imputati,ed ai confronti tra gli stessi;
agli accertamenti peritali già riferiti;
all'attività con' nessa al tentativo di addivenire alla cattura dei latitanti
NE e NN;
venivano dettagliatamente escussi numerosi testi in grado di riferire circostanze utili all'accerta=
mento dei gravi fatti oggetto d'indagine.
Durante l'istruttoria venivano altresì approfondite le
- posizioni di perON marginalmente coinvolte per resti minori, quali la AN LA, BA AB, la SI
CA,il IS OL, imputati di reati autonomi 13-
quali il favoreggiamento personale di NN e NE;
ovvero in concorso con taluni imputati, quali la detenzio= he di armi,la ricettazione di vetture, il falso in docu= menti di identità.
Veniva inoltre identificato in UZ IC il perso= haggio con questo nome, diverso dal ID, indicato :ག་ག dal D'DR come uno dei partecipanti al prelievo materiale dell'ostaggio il 19 settembre 19.38.
Sulla base del riconoscimento effettuato dal medesimo
D'DR,al UZ veniva contestato il concorso nel
- sequestro di persona, ma la sua posizione veniva alla fine tracciata per ulteriori Approfondimenti istruttori.
Con riferimento alle dichiarazioni del D'DR sul
'omicidio di NO RO, venivano svolti accer- tamenti approfonditi anche su tale persona.
Risultò in effetti che il NO,detenuto nel cancere di Favignana, nell'agosto del 1988 non era rientrato dal permesso scadente il 12 agosto 1988. In tale data era stato visto l'ultima volta ualla madre, la quale,tra l'altro, riferiva che nei giorni precedenti aveya telefonato cer= cando del figlio una persona dall'accento siciliano qua= 11
lificatosi come NO che diceva di essere suo amico.
Il NO si era allontanato senza precisare dove fosse diretto, ma aveva mantenuto contatti telefonici con la madre ed il fratello NO CO, a cui telefonava regolarmente quasi tutte le settimane, dando brevemente sue notizie e promettendo che sarebbe ritornato a novembre dicembre e che si sarebbe costituito. L'ultimo contatto con i familiari era avvenuto il 24 o 25 settembre. Consi= derato che del suddetto NO non risultavano altre "
1
1
tracce successive all data indicata dai famigliari, ve= nivano attivate indagini per verificare la notizia fornita dal D'DR. · 19 ·
-
Si svolgevano ricerche sui bacini idrici esistenti nel'
ia zona intorno a Bani di Ardesio, si effettuavano idne zioni, mediante l'impiego di sommozzatori, del fondale del lago Moro, sito in frazione Capo di Lago del Comune di
Darfo, ma senza risultato. Considerata l'ampiezza e la pro= fondità del bacino ed i mezzi tecnici ed umani occorrenti per una completa ispezione, le ricerche venivano infine so=
spese.
Gli atti relativi alla sparizione del NO venivano così a loro volta separati dal procedimento in questione.
Definita l'istruttoria, con provvedimento in data 14 aprile 1990 til G. I. disponeva vil rinvio a giudizio degli selattuali imputati (oltre che della BA della SI e del IS nei confronti dei quali la Corte di Assi=
se di Milano procedeva con le forme del giudizio abbre= viato e la relativa sentenza era depositata ir 21 dicer= bre 1990), in ordine ai reati rubricati, quali complessi= vamente risultanti a seguito dell'emissione in data 6
Dicembre 1989 di mandati di cattura contenenti contesta=
zione del reato di omicidio premeditato in danno di TR
zi RA.
. Nel corso del dibattimento di primo grado, iniziato il
15: novembre 1990 e svoltosi nell'arco di numerose udienenze,
i: familiari del ZI ribadivano la costituzione di part civile e rifiutavano l'importo di 600 milioni a titolo di risarcimento del danno, proposto con le forme della offerta reale dall'imputato: D'DR on
Tutti gli attuali imputati, ad eccezione del BE, proponevano tempestiva istanza di giudizio abbreviato,
cui si opponeva motivatamente il P.M.
In via preliminare la difesa del NN sollevava ecce= zione di incompetenza territoriale della Corte di Assise di Milano, e la difesa del NE eccepiva la nullità
ג 20 -
degli atti istruttori compiuti tra il 22 novembre ed il
30 dicembre 1900.
La Corte si prominciava in merito rigettando e l'una e l'altra eccezione come da ordinanza in data 19 novembre
1990.
31.Con le dichi arazioni rese all'udienza del 23 novembře
1990 si risolveva l'oscillazione del D'DR sul'
l'omicidio TO. In tale sede infatti, l'imputato, dopo aver evidentemente meditato sull'invito rivoltogli all'udienza precedente di prendere posizione sulle di= screpanze rilevabili tra le due versioni rese, esordiva affermando che quanto aveva detto nei primi verbali istrut' tori era la verità, in ordine alla situazione di tensione is.
creatasi con l'TO, la riunione del 24 ottobre, l'ac' quisto della mazza su invito di NE, l'incarico al
AL di procurare un'altra vettura per l'acquisizione del riscafto,1'appuntamento per il giorno 25;la decisio= ne di portarsi a Vigevano, l'intervento di BO e SA ON direttamente aggressivo nei confronti del AL.
Per la Corte di primo grado doveva necessariamente con' cludersi considerando le ammissioni degli altri impu=
-
tati ed i numerosi riscontri esterni - che la vicenda di
->
cui è processo si era effettivamente svolta, nelle sue linee portanti, così come rappresentata dal D'DR. .
Ne risultava, in primo luogo, confermata la confessione dell'imputato in ordine al suo piene coinvolgimento nella duplice vicenda criminosa: e non vi era motivo di dubi= tare che il ruolo da lui svolto fosse quello ampiamente descritto. Era certo che il sequestro non poteva averlo ideato lui, nonostante le apodittiche affermazioni dei complici;
non era risultato alcun collegamento da parte sua nella zona dove viveva il Terzzi;
i suoi rapporti con
BO erano iniziati dopo l'arrivo a Milano di NE 21
ed erano stati sempre mediati dalla presenza di quest'ul' timo;
non aveva avuto alcun contatto e non conosceva da prima il PA (BE), di cui gli era sfuggito
_persino il cognome.
Anche per quanto riguarda l'omicidio TO,il D'S' SA aveva ammesso in dettaglio le attività svolte,dal procurare. la mázza all'ideare. la messa in scena del finto investimento. i AD
L'affermazione di responsabilità.na suo carico, persen' trambi i fatti in questione, si appoggiava dunque inte=
.gralmente sulle sue ammissioni.
| Per quanto riguardalil NEll'intero quadro dijemer= genzer a…suo carico ne comprovava. la complicitàɔe nel se=
¿questro, Trezza e nell'omicidio TO, nonostante le sue dichiarazionistese a dimostrare un"abbandono "da parte sua dell'impresa criminosa cui in precedenzabayeva¡aderito.
Che il ruolo svolto, sia a livello organizzativo cheidi gestione,non fosse stato di secondo piano, risultava chia= ramente dal fatto che era venuto a Milano portandosi ap= presso il NO,cioè il carceriere. Era stato lui ad avere,da prima,il collegamento con BO che aveva poi presentato.al D'DR; ad avere da subito i rapporti con il NN;
che si era preoccupato di risolvere con entrambi il problema della disponibilità della "Tana. del
Lupo"; che disponeva e recava con sé le armi (si pensi alla famosa borsa marrone. sequestrata),
NE aveva partecipato attivamente alla fase organizza= utiva;
aveva fatto parte del gruppo operativa ed aveva anche partecipato direttamente alla fase della segrega= zione dell'ostaggio, come dimostrata la sua" assenza "nel periodo di tempo dal 20 settembre alla fine del mese circa.
Era ricomparso in via Ravenna, insieme a BO, intorno al 26/27 settembre e quindi alla "Tana del Lupo",il 4 o 5 22
ottobre, quando era avvenuto il"festino"con NN e le sue amiche.
Le due date segnavano in tutta evidenza il periodo dei tragici eventi accaduti alla"Tana del Ļupo",sia per ha ricomparsa di NE, sia per il consentito accesso di estranei alla villa: la prima data doveva segnare il ter mine dell'avvenuta uccisione del ZI e verosimilmente,
del NO;
la seconda quella dell'avvenuto seziona= mento e sotterramento dei pezzi di cadavere. 1
་
Secondo la Corte milanese non erano invece disponibili dati che consentissero.di ritenere per certo che fosse istato NE ad uccidere materialmente ZI;
che oc'.
correva perciò prendere atto che non si poteva accertare.
M chi fosse stato l'autore dell'omicidio ZI, anche se era probabile che NE ne fosse coinvolto.
Proseguendo nella disamina del ruolo di NE nella vicenda,risultava - secondo i primi giudici - che era stato sempre lui che aveva gestito le trattative vere e proprie con la famiglia ZI e sin dall'inizio,dal momento che la. perizia fonica aveva pure concluso nel senso che la voce dell'interlocutore delle telefonate
įregistrate apparteneva ad un'unica persona. Ed era stato
Ail NE ad assumere l'iniziativa di fare entrare in
☐ scena il BE, esponendolo nei confronti del D'Alęš= SA.
Anche nella decisione di eliminare l'TO il SA
ON aveva svolto un ruolo di primo piano: era stato lui ad incaricare D'DR di procurare lo strumento del delitto e lo stesso AL di procurare un'altra mac'
- autorevolmente china veloce e rúbata, facendogli credere perché era lui che trattava - che erano pronti i soldi del riscatto. Ed era stato ancora lui a tenersi vicino l'TO nel viaggio di andata alla "Tana del Lupo "per - 23
-
calmarlo e creare le condizioni propizie all'azione di sorpresa che doveva compiersi.
Foteva dunque - secondo la Corte di Assise di primo
---come delgrado fondatamente concludersi che NE.
-
resto aveva affermato D'LEsabdri - era il"capo",vero= similmente perché il suo precedente specifico per seque= stro di persona he accreditava la fama di"professionista" in materia.
Riguardo a BO la chiamata di correo effettuata dal D'DR risultava per i giudici ampiamente con' fermata, giacché il complesso di circostanze che lo stes' so era stato infine costretto ad ammettere, si rilevava logicamente incompatibile con la sua pretesa estraneità ai fatti di causa. E la deposizione dell'avv.Pensato,cu= "
ratore del fallimento della Secom s.r.l.,società inte=
-stataria della "Tana del-bupo "evidenziava il mendacio! di detto imputato nel prospettare che le circostanze ammesse avessero altro significato da quello assunto dall'accusa,in quanto finalizzato a quel risultato che
NE aveva esplicitamente ammesso nei suoi interro= gatori e da cui BO (e come avrebbe fatto anche il
NN) inutilmente aveva tentato di prendere le distanze.
Considerato che detto imputato aveva rinunciato nell'ago= sto 1988 a passare una vacanza nella natia Calabria,per stare a Torvaianica, in compagnia di ID, appariva logico ritenere secondo i giudici di primo grado che lo Sbor=
-
done fosse stato il personaggio ed il mezzo, attraverso cui
1'"idea criminosa"(formulabile solo da chi potesse valu= tare il ZI come "persona giusta"da sequestrare, quindi all'interno del rapporto BO/BE) aveva po= tuto avere pratica attuazione. La vacanza a Torvaianica dello BO si poneva allora con ragionevole certezza, come un momento prodromico necessario a quanto poi sa
- 24 -
rebbe avvenuto a Milano, dove le perON legate a ixsze
(D'DR, NO, ID) e quelle legate a Sixxx= done (BarMA.Danna) sarehhere entrate tra loro I
rapporto, nell'ambito specifico della vicenda Zrezzi..
Per quanto riguarda il NN, le dichiarazioni ča co-
stui rese come del resto quelle di bordoze e Sazso--
-✓ risultavano utili - secondo la Corte in punto di conferma di attendibilità del D'DR,non solo in ordine alle circostanze di fatto che specificamente lo riguardavano, ma altresì per quanto attiene ai correi, ži cui venivano riferiti rapporti ed attività,che erano in definitiva quelli stessi emergenti dal racconto comples' sibo del D'DR.
La versione del NN confermava innanzi tutto un c Ì
Regamento diretto e particolare tra BO e NE, quest'ultimo da lui conosciuto per primo,e proprio rel negozio del D'DR. Inoltre, entrambi erano implici= tamente presentati come cointeressati ad un mico pro-
getto di acquisizione della disponibilità della"Tama del Lupo". Infine il racconto del NN circa la sua fre quentazione del negozio di via Ravenna, così come la crœ=
naca della giornata del 25 ottobre, registrava sempre la contemporanea presenza anche di BO e NE. Il
rapporto-privilegiato del NN con questi due compn'
- a cui lo stesso D'DR non era ammesso. – tati emergeva dalla gita a Bergamo effettuata nella dozenica precedente il sequestro;
gita che era particolarmente significativa soprattutto di un legame tra NE e
NN, che non si giustificava affatto sul presupposto di una occasionale conoscenza, quale quest'ultimo avrebbe voluto accreditare. Legame rappresentato anche dalla pre- senza nella villa, il 4 o 5 ottobre, in occasione della serata organizzata con la SI e la RE,degii - 25 -
stessi NE e NN;
poi dalla coabitazione in via
་
ན
Brenta, quindi dal contestuale rifugiarsi a Bani di Ar= desio dopo l'omicidio TO, ed infine dalla comune latitanza.E già questa emergenza rilevava non poco a ca= rico del TO, visto che NE era nient'altro che il capo del progetto delittuoso in corso.'
Anche l'escussione dibattimentale confermava quanto tutti i testi avevano sempre detto, e cioè che NN ave= va svolto regolare lavoro solo fino a luglio-agosto 88,
e solo qualche volta era stato visto al lavoro anche in settembre, entro la prima decade del mese, sul cantiere
Manara Negroni,e non oltre quella data, per cui doveva
.
escludersi che la presenza dell'imputato a Vigevano il
19 settembre intorno alle ore 7,30/8 fosse dovuto al motivo di lavoro da lui indicato;
dato che rendeva .ragionevol' mente certo ritenere che il vero motivo fosse proprio quello indicato dal D'DR,cioé la sua partecipa= zione al trasporto del ZI alla "Tana del Lupo", in fun' zione di copertura o di staffetta.Comunque la complicità del NN era ancorata a ben altro che ad una mera atti=
vità materiale nell'ambito del prelievo dell'ostaggio.
Che avesse fatto o meno da staffetta non importava,eğli era il custode della villa nel quale fu trasportato il sequestrato ed il suo ruolo nel sequestro era stato quello di"conferire"il luogo di segregazione del ZI,appor= tando così un contributo di per sé essenziale alla rea= lizzazione del progetto criminoso,
Nell'incontro successivamente avvenuto, il 4 o il 5 di ottobre, tra il NN ed il NE con la RE e la
OȘ alla"Tana del Lupo",il comportamento del TO era stato abnorme, tanto da avere attirato l'attenzione delle due donne che, con assoluta spontaneità in fase istruttoria e riconfermando in dibattimento quanto già 26
dichiarato, avevano riferito di un chiarissimo stato di
(un chiarissimo stato di incontrollabile tensione emotiva" del NN, che non si, giustificava altrimenti che con la sua piena consapevolezza di quanto accaduto nella villa..
Era poi significativa la circostanza che, venuta meno la presenza del ZI alla "Tana del Lupo", NN avesse cercato un'altra sistemazione, affittando la casa di via
Brenta, prima ancora che l'attività criminosa avesse pro dotto un qualche profitto. Così come era significativo che da quell'incontro alla villa, NE gli fosse stato costantemente vicino, andando ad abitare con lui e coin' volgendolo nella latitanza, come se temesse che, lasciato a sé stesso, avesse potuto non reggere il peso della si= tuazione..
Questo quadro di risultanze confermava ulteriormente
1. secondo la Corte di Assise - là colpevolezza del NN, deponendo con ragionevole certezza a suo carico anche per la partecipazione alla condotta materiale di sezio= namento e soppressione del cadavere del ZI.
Anche nei confronti di HI PA rilevava certamente per i primi giudici - la chiamata di correo
-
effettuata dal D'DR,ma poteva constatarsi come in ultima analisi le emergenze dell'istruttoria consen' tissero di identificare una serie di dati indiziari au= tonomamente sufficienti ad affermare con ragionevole certezza il suo coinvolgimento nel sequestro ZI, quan tomeno nel ruolo di"basista", in quanto amico da anni del la famiglia ZI da cui riceveva fiducia e benevolenza;
un contesto ideale per conoscere circostanze dimostra= tive di rilevanti risorse economiche, di pronta liquidi= tà, oltre à quel particolare di carichi di acciaio vana- mente attesi, che portavano i sequestratorila: confidare 1 27 -
tanto in un veloce e sicuro pagamento del riscatto.
1 Che BE corrispondesse alla figura del basi sta ideale nel sequestro ZI era, secondo la Corte, un dato di fatto importante ma che da solo avrebbe pp= tuto costituire una mera coincidenza, senonché dalla istrut'
toria era e so: a) che non solo conosceva, ma era par= ticolarmente in rapporti di amicizia e frequentazione con BO,con il quale aveva in comune la passione per il calcio e dal quale aveva preso in affitto dei locali per la propria attività; entrambi avevano anche una disastrata, da tempo, situazione economica;
b) in sede di perquisizione era poi emerso che nella cassaforte del BE si trovava custodito il compromesso di vendita della casa di Bani di Ardesio tra BO e
NN,cioè di un altro e non secondario compartecipe del sequestro ZI;
b) BE aveva conosciuto anche D'DR, avendo contatti con lui, in via Raven' na, in pendenza del sequestro;
circostanza emersa dal rinvenimento nelle sue tasche di un foglietto con l'uten' za ed il nome RU, su cui aveva dato versioni radical'
mente diverse;
d) l'imputato in questione, sempre in co= stanza di sequestro aveva frequentato anche la casa di via Brenta e non solo per motivi di lavoro,e conosceva molto bene l'affittuario della stessa,cioè NN TO
(v., in proposito, testimonianze di AI El MO e
AB UR AB); e) D'DR aveva riferito co= me apprese dal BE circostanze che solo da lui potevano provenire e che l'imputato in oggetto aveva sempre affermato di non aver detto a nessuno (circostanze risultate vere: che era stato interrogato dalla polizia dopo aver portato il messaggio dei rapitori alla famiglia
ZI; di essere stato informato che il suo telefono era sotto controllo e soprattutto il particolare che -- 28.-
rivolgendosi alla sig.ra ZI aveva detto testualmen' I
te: "porto brutte notizie"); f) la presa di contatto, C
da parte dei rapitori con il BE stesso, in fun' d zione di intermediario, presentava anomalie inspiegabili
€
ẹ di inequivoco significato. S
Diventava pertanto necessario concludere
- secondo i S
che BE non era per i sequestra= primi giudici - tori un qualunque estraneo, ma una persona di pieno e si= S
curo affidamento, che mai avrebbe avuto titubanze nel N
l'assumere il compito affidatogli. Considerato l'insieme e delle circostanze e del quadro indiziario si traeva una d ennesima conferma della attendibilità del D'DR, a il quale aveva spiegato la valenza del personaggio Ber= i.
MA nel piano criminoso. Egli era all'origine la per= с
sona"interna alla famiglia "che aveva fornito l'idea e t
4 le informazioni per il sequestro: in seguito, nel momento a più critico, quando prove di esistenza in vita del seque= n strato non potevano più essere fornite e si allontanava S
la speranza di conseguire lo sperato profitto, NE P aveva deciso di farlo intervenire direttamente come in' termediario, sia per fare opera di convinzione, sia per suggerire ai complici come muoversi,utilizzando le infor= mazioni che dal suo osservatorio privilegiato poteva 드
cogliere. Perciò era divenuto necessario stabilire un luogo di contatto, come il negozio di via Ravenna, un esercizio normalmente aperto al pubblico,a cui si poteva accedere n senza destare particolari sospetti in caso di pedinamento. с
Per la Corte di prima istanza tutto l'atteggiamento pro=_
]
cessuale di questo imputato era stato improntato da men' 1
zogne,con prova certa di un'attività di inquinamento del 1
quadro probatorio. BE aveva pure escogitato di :
scrivere di suo pugno le testimonianze che intendeva pro= S
pinare ai giudici,e di suggerire al figlio di manomettere,
] - 29 1
.
rifilando i fogli-pagine delle agende per far sisultare cose diverse dalle originarie annotazioni, ma il plico
- di fogli che aveva cercato di fare uscire dal carcere era stato intercettato dagli agenti di S.Vittore e tra=
smesso alla Corte in copia in data 29 ottobre 1990. I te= ști comparsi avevano infine da soli rivelato la loro as' soluta inattendibilità,sostenendo, assurdamente, una pre=
senza ininterrötta di BE a lavori, di consisten' za quanto mai vaga, addirittura per un'intera settimana,
e forse anche un venerdi della fine di ottobre, contrad' dicendosi poi a vicenda. Viceversa, la teste LI, anche se si era confusa sui tempi e sull'occasione di un incontro a tre di NE, BO e BE,o hel collocare nel tempo la ripetutamente dichiarata frequen'
H tazione nel suo bar, da parte di BE e NE, aveva però identificato proprio questi personaggi che so- :
no tra loro legati a catena, costituendo una emergenza che si collegava in via logica alle altre risultanze, ed era pienamente compatibile con la ricostruzione degli effet' tivi rapporti tra BE e gli altri compartecipi del sequestro ZI cui si perveniva per tutt'altra via.
1 Per quanto riguarda ID IC la Corte di Assi= se di primo grado ravvisato nel personaggio una specie dave di factotum al servizio di NE, che si attiva per tut'
to quanto serve a costui, dal trasporto personale, ai docu= menti, alla macchina;
dal trasloco di mobili al trasporto della famosa borsa marrone contenente armi, all'andata al'
l'aeroporto a prendere la PI -, riteneva che il suo ruolo non fosse compatibile con una conoscenza occasionale del NE, sia pure risalente a IT,ma presuppones' se un rapporto ben più complesso ed antico,tale da giu= stificare anche il rischio non indifferente di trasportare lungo la penisola un ricercato del calibro di NE. - 30 -
Non poteva pertanto ignorare il contenuto di quella. ingombrante borsa, a maggior ragione avendo egli ammesso che gli era chiara la posizione del NE. Doveva pertanto rispondere di detenzione e porto delle armi contenute in detta borsa, arrivata a Milano tramite il suo artico=
lato; così come avrebbe dovuto rispondere sicuramente di una condotta di favoreggiamento personale e di con' corso in falso, se non fossero mancate le relative conte stazioni. 169 : La. sopra. evidenziata natura dei rapporti necessariamente intercorrenti tra ID e NE;
il fatto che ID avesse, passato le vacanze di agosto insieme a BO, altro complice del sequestro,e proprio in quel periodo di tempo in cui il progetto criminoso poi attuato non poteva quantomeno non essere in discussione;
il fatto infine che ID portasse a Milano proprio due altri complici del sequestro ZI, erano secondo la Corte tut' te emergenze che indicavano in effetti una verosimile comm plicità del ID in tale sequestro, ma ciò nonostante era da ritenere che tale indicazione emergente dalle ri= sultanze istruttorie non avesse univoca significatività, essendo possibile che NE avesse utilizzato il Si= doti (in virtù di pregressi rapporti) senza metterlo a parte del piano criminoso che andava realizzando,e senza- che lo stesso avesse dato adesione alcuna a tale piano;
a maggior ragione se il personaggio era tale che in caso di necessità NE poteva contare sicuramente che si prestasse a qualunque sua richiesta.
In realtà, le attività sicuramente poste in essere dad detto imputato si giustificavano indipendentemente da una sua consapevolezza circa il sequestro, in quanto tutte af= ferenti propriamente alla persona del latitante NE.
Anche il consapevole trasporto delle armi - che pure
~A - 31
-
facevano parte del progetto criminoso ed erano state
☐ ampiamente utilizzate non deponeva ancora univocamen'
te ai fini della sua consapevole. adesione alla vicenda
· progettata o in corso. Anche le armi erano strumenti ne= cessari per qualunque attività - di sicuro illecita
-
fosse venuta a mettere in opera a Milano;
e d'altro can'
.
to ID compariva solo quando serviva a NE, e non si trovava neppure a Milano quando avvenivano i gravi fatti per cui è processo.
Poteva darsi che la morte del ZI avesse reso. inu=
tile un apporto concordato di trasporto dell'ostaggio, in caso di prolungamento dei tempi di segregazione;
op= pure che le assicurazioni dell'avv. Pensato avessero annul'
lato un progetto alternativo discustodia dell'ostaggio in altra località, rendendo non operativo ail ruolo che il ID aveva assunto. Ma poteva secondo la Corte 'an'
che essere che costui non fosse per nulla consapevole dei piani di NE,e che fosse in giro a fare il suo
Flavoro,con la sola disponibilità ad accorrere alle chia= mate del medesimo. DATS
- >
Nei confronti di questo imputato si imponeva,pertanto, una pronuncia assolutoria, trAN che per l'imputazione di concorso in detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo.
Riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti i primi giudici ritenevano innanzi tutto che, nella morte del ZI,non potesse ravvisarsi un omicidio premeditato.
L'uccisione dell'ostaggic,pur indubbiamente intervenuta,si era posta come un accadimento ultroneo, né previsto né preparato dal gruppo dei complici;
una sorta di incidente di percorso rispetto al piano criminoso voluto ed attuato, in cui si era inserita una condotta omicidiaria autonoma, che aveva creato problemi nelle trattative per il riscatto, ed -- 32
-
a cui i compliciavevano solo cercato, dopo di fare fronte a tutti i costi.
L'esporsi con l'avv.Pensato, per avere sicurezze intorne ad un congruo periodo di sicura disponibilità della "Tana del Lupo"; l'affitto della casa di Fombio con la finalità manifestata da NE;
la esposizione del BE
' come intermediario, in una posizione delicata, per la pos' sibile focalizzazione di attenzione e di controllo su di lui;
erano tutti elementi che dimostravano, ad avviso del
Дa Corte, un vero e proprio sequestro a fine di estorsione, :
. complicato proprio da un evento mortale tutt'altro che previsto e programmato.
Un omicidio premeditato dell'ostaggio, nello specifico contesto di organizzazione e di gestione del sequestro in esame, risultava dunque del tutto illogico. Non sussi= stevano peraltro dubbi circa il fatto che l'evento morte del ZI fosse stato voluto,o almeno accettato, da chi aveva materialmente agito esplodendo colpi di arma da fuoco.Deponevano in tal senso sia il foro del proiettile rilevato nella cameretta adibita a cella, proprio sulla testata del mobile letto ivi alloggiato che gli elementi
¡balistici ivi repertati,i quali indicavano altresì che non era stato esploso un colpo solo.
⠀ Un'azione che constava di spari ripetuti;
che aveva avuto una direzione tale da attingere la testata del letto;
che si era svolta nell'angusto spazio di una cameretta dove si trovava l'ostaggio di un sequestro di persona,
\ certamente impedito di muoversi liberamente e molto ve= rosimilmente costretto a stare sull'unico arredo costi=
tuito dal letto medesimo;
non poteva essere altro che un'azione aggressiva consapevolmente diretta ad uccidere.
E dato il valore economico di un ostaggio vivo in un sequestro di persona, almeno fintanto che occorre indurre - 33.
i familiari a pagare,le causali prospettabili erano as' 1 sai limitate: esige,ze di intervenuta compromessa sicu= rezza (una identificazione di persona o di luogo) ovvero una reazione ad un comportamento aggressivo o ritenuto pericoloso dell'ostaggio stesso, ed infine non altrimenti affrontabili gravi problemi di salute del sequestrato.
Poiché alla "Tana del Lupo", insieme con l'ostaggio,vi era= no di certo il NO in quanto carceriere, ed il san' ON in quanto responsabile a tutti gli effetti della gestione del sequestro e sottrattosi alle frequentazioni con i correi proprio dal 19 settembre;
l'azione omicidaria secondo i giudici di prima i̇stanza - era stata molto probabilmente realizzata dall'uno o dall'altro,o,in estre=
H ma ipotesi,da entrambi. Oltre non era possibile dire allo stato degli atti. Poteva pertanto concludersi in fatto che era stato commesso un omicidio volontario, peraltro in un contesto che non autorizzava l'attribuzione del méde=
simo, in concorso, a tutti i correi.
In conclusione, secondo i giudici di prime cure:
a) si era in presenza di un fatto riconducibile effet' tivamente alla previsione di cui all'art. 630,1° e 3° com= ma,cod.pen.,con esclusione però del concorso del reato di omicidio,il quale non era premeditato in concreto e comunque già era sussunto come elemento costitutivo del' la fattispecie delittuosa complessa ora menzionata;
b) il fatto così qualificato era attribuibile, tuttavia, ad un autore (al massimo due in ipotetica ipotesi di con' corso tra NE e NO) identificabile con la qua= lità di compartecipe del sequestro,ma rimasto ignoto co= sicché la norma non aveva alcun soggetto nei cui con fronti operare;
c) peraltro, l'evento morte dell'ostaggio verificatosi in conseguenza del sequestro, benché non voluto, aveva - 34
-
in sé una precisa rilevanza in quanto integrava elemen-
- to costitutivo di altra ipotesi delittuosa autonoma con' figurata dall'art. 630 al comma 2° coc.pen.;
d) in concreto, l'evento rilevava per tutti i compartecipi. del sequestro,i quali avevano contribuito, con la propria convergente condotta, a porre in essere il reato base da cui, in rapporto di causalità materiale, era derivata la morte dell'ostaggio.
Poteva pertanto concludersi che in definitiva, nella vi== cenda in esame, il titolo di responsabilità per la inter= ‚¨* venuta uccisione di RA ZI era ravvisabile
_ unicamente nella fattispecie legale delineata dall'art.
* *
630, comma 2°.
Ad avviso della Corte, tale fattispecie configurava anch'essa, come quella di cui al successivo comma terzo, un unico reato complesso, assumendo in sé gli elementi :
considerati dalle norme di cui all'art. 630, comma 1°
all'art.586 cod. pen....
Poiché la concorrente condotta degli imputati nella "
:
realizzazione del sequestro e l'indubbia derivazione da questo della morte dell'ostaggio (in quanto interve= nuta in costanza di sequestro e per una causale dal me= desimo sorta) soddisfaceva tutti i requisiti richiesti per l'applicazione della norma in esame, non era adeguato invocare altresì l'art. 116 cod. pen. (in tema di concorso anomalo), ponendosi tale norma come apparentemente con' corrente con quella dell'art. 630 comma 2°: questa peral' tro,in quanto configurante una fattispecie complessa e speciale, prevaleva sulla prima,in ossequio al criterio che regola il concorso apparente di norme. :.
In conclusione, secondo la Corte di prima istanza, D'S'
SA,NE, BO, NN e BE dovevano ri=_ spondere tutti ai sensi dell'art. 630 comma 2° cod.pen., così - 35 -
ritenuta ed unificata la qualificazione giuridica dei fatti considerati dai capi di imputazione sub A) ed F).
Quanto alla morte di AL TO'le emergenze processuali confermavano che si era trattato di un omi=
cidio e che era stato realizzato con premeditazione, così come articolato nel capo di imputazione sub H) della rubrica.
L'azione aggressiva a mezzo della mazza di baseball, portata nei suoi confronti e descritta dettagliatamente dal D'DR, aveva provocato lesioni meningo-cere=
"brali che non si poteva dubitare fossero già di per sé idonee a cagionare la morte. Una tale aggressione, inoltre, testimoniava chiaramente l'intento omicidiario perseguito, sia per la sede corporea attinta dallo strumento cont '
་
dente, sia per la reiterazione dei colpi e la forza con cui erano stati vibrati, incompatibile con una volonta semplicemente lesiva.
Il AL era stato inoltre fatto oggetto di un colpo d'arma da fuoco all'addome, che aveva provocato un altro importante complesso lesivo e che, a sua volta, aveva co= stituito in pratica altro atto idoneo a cagionarne la morte;
un colpo questo che era sicuramente stato esploso mentre la vittima era già a terra, ed era terminata là prima azione lesiva, come aveva riferito lo stesso D'S' SA e come confermava il dato del rinvenimento del proiettile sotto cute, ampiamente discusso in dibattimento.
Che questo colpo fosse stato esploso accidentalmente o meno ,non era dato verificare,non essendo stato possibile ricostruire esattamente questa fase dell'aggressione in base ai reperti rinvenuti,ed inoltre residuava la pos' sibilità che fossero stati esplosi più colpi.
La tesi dell'accidentalità, per i giudici di prime cure, trovava un riscontro logico nella messa in scena dell'in' - 36
-
cidente stradale, che era in esecuzione allorché erano intervenuti i CC/ri la sera del 25 ottobre 1988.
Ma anche l'ipotesi alternativa che il colpo fosse tato esploso volontariamente non poteva secondo detti giu=
-
escludersi, per la constatazione oggettiva che in dici - loco era disponibile anche un contenitore di benzina, il quale non poteva essere in origine destinato a bru= ciare l'auto OP che gli assassini avevano interesse a portare via. ___
Doveva pertanto concludersi che la tanica era stata portata in luogo per un altro scopo, verosimilmente per bruciare il cadavere e la Golf, predisponendo uno scenario. altrettanto sicuro per la propria impunità.
La mancata ricostruzione sul punto in nulla rilevava, peraltro,a giudizio della Corte di Assise, ai fini della
I :
responsabilità penale, dal momento che l'azione aggressiva attuata con la mazza da baseball integrava,da sola, gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di omicidio, tanto più che il corpo dell'TO era comunque de= stinato ad apparire vittima di un investimento a mezzo
.
della Golf, e non certo ad essere prontamente soccorso per evitare il naturale effetto dell'emorragia cerebrale in corso.
Che l'omicidio in questione fosse stato anche premeditato,
e che l'accordo criminoso fosse intervenuto tra NE,
D'DR, BO e NN risultava poi certo, in via logica, anche solo correlando le emergenze della scena del delitto con quelle del luogo ove il cadavere del VA_
RI era stato rinvenuto. Erano evidenziabili infatti tutta una serie di elementi certi, in gran parte oggettivi, in parte rappresentati dalle dichiarazioni di tutti gli interessati (in quanto la negativa apodittica del SA
(ON era annullata dalle convergenti dichiarazioni degli -- 37 -
altri tre imputati) che riscontravano l'effettività di un evento accaduto proprio nei termini prospettati dal D'DR fin dall'interrogatorio del 28 otto=
Ebre 1988,quali: b
(a) la circostanza che l'azione o le azioni aggressive
-- erano avvenute alla "Tana del Lupo", dove erano convenute 208 le perON che in comune avevano solo la partecipazio= ne nel sequestro ZI, ed inoltre quel luogo era sta= to la prigione dell'ostaggio ed ivi erano stati sepol'
--
ti i suoi resti;
vround rely o b) la villa era stata del tutto abbandonata dopo il mál riuscito festino del 4/5 ottobre, persino dal AN
Love Is N che che si era installato con NE in via Brenta;
e non era un luogo, per i corréi déi séquestr sequestro da recar= vicisi ih“visita di gruppo' senza un motivo ben pre= 0 1- 'biso, non c' era ragione soprattutto di mostrarla al
-D'DR ed all'TO che erano stati sino al' lofa mantenuti all'oscuro della sua ubicazione e del'
La sua riferibilità al NN, per ragioni di sicurezza;
6) l'arma del delitto era stata una mazza di baseball comprata il giorno prima a Marsala da D'DR, 10 che non solo era stata portata in macchina in luogo, ma era stata appresa e tenuta a disposizione solo fino
☐ ☐ ad un certo punto, in coincidenza con l'aggressione su= bito dopo portata contro l'Affaïtato; un mezzo contun' dente così particolare, portato ed approntato alla bi= sogna, trovava ancora una volta una sola spiegazione ra= gionevole;
dimostrava che quando la mazza era stata usa= ta era già previsto a che cosa sarebbe servita;
in una situazione di contrasto contingente, d'impeto, come ad un certo punto era stata prospettato, sarebbe stato ado= perato qualche oggetto che già c'era ad v cucina a portata di mano), magari la pistola che certo - 38 -
C qualcuno aveva e di sicuro non il AL;
il fatto
S poi che fosse stato usato uno strumento contundente por= 33
tato appositamente, spiegava come mai alla villa fost sero presenti ben quattro perON, ed assegnava a tali
I presenze valore univoco di compartecipazione preordi= :
nata nel reato;
considerata infatti la prestanza fisi=
C ca del soggetto destinato ad essere aggredito, da un lato era necessaria la presenza di̟, più perON per distrarre il AL, e consentire al meglio un'azione di sorpre= sa;
dall'altro per intervenire, nel caso in cui lo aves' se richiesto una reazione violenta della vittima;
a ben vedere il ruolo del gruppo aveva funzionato già prima che si svolgesse l'azione materiale, nell'occasione del'
l'incontro in via Ravenna che aveva poi consentito la
1 spedizione a SOlnovo, e che aveva lo scopo di orea= re una occasione per portare il AL alla "Tana del :
Lupo", con il pretesto di andare a pranzo dal ristora= tore amico del NN;
che detto incontro in via Ravenna, la mattina del 25 ottobre, rispondesse ad un piano pre- ordinato alla esecuzione di una già assunta determina= zione omicidiaria, lo aveva affermato il D'DR, chiarendo che 1'TO era stato attirato nella trap= pola,dandogli ad intendere che era stato raggiunto un accordo per il pagamento del riscatto, il che rappresen' tava secondo i primi giudici l'unica adeguata spie= gazione logica al fatto che l'TO si fosse procu= rato, quella mattina stessa, la Golf nera poi rinvenuta nei pressi del suo cadavere;
in realtà, secondo il na= scosto intendimento degli aggressori, era stata fatta procurare la vettura, dalla stessa vittima, per realizzare 1
successivamente all'assassinio la messa in iscena del'
l'investimento, la quale doveva quindi seguire all'attua= : zione della già assunta determinazione omicida.
A giudizio della Corte di Assise, che si fosse trattato 39 -
di un omicidio accuratamente preparato, dopo una deci= sione presa irrevocabilmente al più tardi il 24 otto= obre conl'acquisto della mazza e l'affidamento al VA RI dell'incarico di rubare un'auto veloce, lo aveva non solo confessato 11 D'DR,ma si trattava anche dell'unica spiegazione lineare e coerentemento logida che si poteva dare al complesso di rapporti, circostanze ed eventi esaminati, tant'è che gli stessi imputati che si erano proclamati innocenti,o avevano taciuto come こ
NE, o avevano mentito. Il silenzio del primo non va= leva certo a smentire il dato della accertata presenza della OP, che di per sé indicava il coinvolgimento del
NE; NN e BO, una volta ammessa la propria presenza, erano stati costretti a prospettare una spiega=
H zione assurda ed inaccettabile. og storey Pa
Risultando tanto chiara una situazione di concorso- :.
nel reato,non era necessario pervenire alla ricostruzione particolareggiata dell'omicidio, né distinguere chi aveva colpito con la mazza e chi aveva sparato. Era sufficiente 5 : :.
che non fossero state smentite sul punto le dichiarazioni del D'DR, il quale aveva rappresentato un'azione di sorpresa, d'iniziativa di NE che aveva impedito al AL di alzarsi dalla sedia, afferrandolo da dietro
...
con una mano alla gola e puntandogli con l'altra la pi=
-
stola; quindi i colpi di mazza sferrati da BO al capo,la caduta a terra della vittima, l'esplosione di un colpo partito dalla pistola impugnata da NE: una scena cioè del tutto verosimile e congrua, compatibile con i rilievi medico-legali,con le tracce ed i reperti balistici rinvenuti;
mentre invece non aveva trovato con' ferma la tesi, implicitamente sostenuta da BO e AN ne, di un'azione di sparo da parte del D'DR.
Così accertata e ritenuta, la responsabilità di D'S' SA, NE, NN e BO, in concorso tra loro - 40 -
V ed in ordine all'omicidio premediato di AL FF tato, la Corte di prima istanza riteneva di non poter condividere la prospettazione difensive relative all uni= "
eità del disegno criminoso che avrebbe legato con 11 vincolo della continuazione 'l'omicidio in questione ed il delitto di cui all'art. 630, comma 2° cod.pen. B
Per quanto risultava dalle emergenze processuali, gli
1 SL imputati avevano deliberato originariamer.to di attuare una condotta criminosa di sequestro di persona a fini estorsivi, in fatto era pol successo che, duran' نانه te l'esecuzione di siffatto unico programma criminoso,
Runo dei correi, l'TO, aveva tenuto un comporta= mento in contrasto con le direttive di sicurezza impar= tite da chi si era assunto la gestione organizzativa.
Intervenuta poi la uccisione dell'ostaggio, con la con' seguente impossibilità di una gestione efficace delle c. trattative con i familiari, si era creata una situazione di sospetti reciproci e di aspettative deluse con à cen'
.
s trofil medesimo TO, il quale era quello che mag= giormente protestava, recriminava e poneva dubbi sulle pacità del gruppo di portare a termine l'impresa, propo= nendo addirittura l'intervento di altre perON. In que=
V sto contesto, secondo i primi giudici, un gruppo di correi
- aveva assunto la decisione di eliminare il complice, rite= nendo che potesse assumere iniziative incaute e pericolose -- anche solo svantaggiose rispetto al piano deliberato.
Si era pertanto a parere della Corte del tutto fuori
-
dell'ambito tecnico della unicità del disegno criminoso;
la decisione omicida era stata assunta in fase avanzata di esecuzione, per motivi particolari contingenti a quella fase,e neppure immaginabili all'atto del progettato e de= ciso sequestro di persona. Tutt'al più si poteva riconoscere che vi era un collegamento tra i due delitti, in quanto in AL era stato ucciso per ragioni che avevano a che .4.1
vedere con la gestione del sequestro;
il che era ben diversa cosa rispetto al concetto legale di unicità del disegno criminoso.-
Una generica disponibilità a commettere altri delit' ti tutti quelli di cui si ravvisasse 1'opportunità (per garantire posizioni vantaggiose o eliminare problema= tiche particolari) in occasione e nel corso della rea= lizzazione del piano criminoso originariamente deli= berato, sicuramente presente nel gruppo criminale in questione, era indice semmal di una particolarmente in' tensa capacità a delinquere, per ciò solo incompatibile con l'applicazione del più favorevole trattamento san' zionatorio riservato al reato continuato- egitoo
Ritenuta la responsabilità in ordine al sequestro di persona ed all'omicidio TO, ne discendeva che i colpevoli dovevano essere altresì ritenuti responsa=
“bili secondo i primi giudici dei reati integrati
-
dalle condotte poste in essere che avevano carattere di strumentalità rispetto ai delitti medesimi;
questi A d effettivamente facenti parte del medesimo disegno cri= mi oso ed a cui era applicabile la disposizione dell'art. 81 cpv.cod. pen.
Si trattava dei seguenti reati:
a) la ricettazione del furgone, e della Fiat 128, mezzi utilizzati per il prelievo del ZI ovvero per ap= postamenti in 'zona (capo D), nonché della SAAB turbo procurata in vista della riscossione del riscatto (ca= po E); vetture tutte accertate di provenienza illecita;
b) la detenzione ed il porto delle armi contenute nella : borsa marrone, ed arrivate a Milano al seguito di Sân' ON (capo B); ma di tale reato doveva altresì autono= mamente rispondere il ID, nei cui confronti tuttavia, non potendosi affermare una concorrente responsabilità nel sequestro ZI, andava esclusa l'aggravante fina= 42-
listica, mentre sussisteva anche nei suoi confronti quella ulteriormente contestata, che si riferiva alle modalità del trasporto ed alla pluralità delle perON
-F
in esso, coinvolte. K o
.3
La Corte riteneva invece che non potesse affermarsi la colpevolezza degli imputati, riconosciuti responsa= bili del sequestro, in ordine alla imputazione di cui Z
al capo C) della rubrica, relativo alla alterazione del' le caratteristiche meccaniche dei fucili a cAN moz= I.
ze, essendo tali armi immesse normalmente nel circuito
.C
del mercato clandestino, soprattutto nelle zone di ori= :.
gine del NE, e che che a maggior ragione valeva per- j i correi diversi dal NE. Strumentale rispetto al' :
l'omicidio dell'TO risultava invece la detenzio= ne ed il porto dell'arma cal.7,65 cui apparteneva il
- proiettile estratto dal cadavere della vittima.
Per quanto riguardava l'imputazione relativa alle
Pratiche di sezionamento del cadavere di RA TR) E
-zi, così come articolato al capo G) della rubrica, la Cor= te riteneva che non vi fossero gli estremi per attribui= :
· re la condotta a tutti indistintamente i correi.
Stante in particolare l'adottato sistema di comparti= mentazione, esclusa l'ipotesi dell'omicidio premeditato del ZI e ritenuta la stessa condotta omicidiaria attribuibile sotto il profilo soggettivo alternativa= mente o in concorso a due soli correi, una compartecipa= zione anche solo ideale di tutti alla susseguente con' dotta criminosa risultava insostenibile sul piano logico.
☐☐ Nessun elemento consentiva peraltro di ritenere un coinvolgimento altresì del BE o dello BO
o del D'DR: invece il ruolo di capo rivestito dal NE e la disponibilità materiale della moto se=.
Viga da parte del NN - proprietario e conoscitore del luogo, – consentivano di identificarli con ragionevole certezza come autori del reato. 43.-
La Corte riteneva altresì che la medesima attività
integrasse la fattispecie prevista dall'art. 411 cod. i
.pen., anziché quella di occultamento di cadavere che
...
si intende, nella interpretazione costante dells giu= risprudenza, come nascondimento temporaneo, laddove in' vece, nella specie,il minuto sezionamento e la permanen'
-
za sottoterra avevano realizzato un nascondimento per= manente, in quanto i resti dissotterrati, in sé, non era= no certo in grado di rivelare l'identità della persona cui apparteneva il cadavere.
L'identificazione come cadavere del ZI era atata ここ
✓
infatti possibile solo disponendo, a monte di dati cono=
-- . 4
scitivi delle caratteristiche e delle particolarità fi=
.
Siche dell'ostaggio ed andando a verificare, con esito positivo, che i resti vi corrispondevano in pieno.
.
Andava pertanto corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati ed esclusa l'aggravante dell'avere 1.
agito in più di quattro perON.
Riguardo ai capi di imputazione sub L) e sub M) della rubrica, contestati al solo BE, era sufficiente ricordare che si trattava della carabina e delle munizioni rinvenutegli in sede di perquisizione e che, a differenza delle altre armi detenute, non risultavano denunciate a termini di legge;
l'ipotesi di cui al capo M) era pe= rò ricompresa nell'ambito di applicazione del D.P.R.
n. 75/90.
I reati di cui alle lettere da P) ad A1) della rubrica erano stati accertati in occasione dell'arresto di SA :
ON e NN in via Suzzani.
Rilevavano, per l'affermazione di penale responsabi= lità, le ampie ammissioni da parte del NE circa le :
sue iniziative per procurare a sé ed alla SI CA ९
documenti falsi, la flagranza della detenzione di armi da parte di entrambi, nonché il rapporto e la deposizione 44
Antoci circa il comportamento del NN. Questi aveva
·infatti reagito all'agente che l'aveva già privato del' la pistola e si accingeva a completare la chiusura del' le manette e quindi gli aveva puntato contro l'arma di cui, per effetto della colluttazione, era riuscito nuova= mente ad impadronirsi: condotta che integrava sotto ogni profilo il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
In relazione al capo Q), per quanto già argomentato a proposito del fatto reato contestato sub B) della ru= brica, dovevano assolversf il NN ed il NE dal'
1'accusa di aver segato le cAN del fucile cal. 12 se= questrato in via Suzzani z ena #1101
In relazione ai capi T) ed U) non erano disponibili elementi che consentissero di ritenere che l'impronta del sigillo, rilevabile dai documenti in questione, pro= venisse dall'uso di un sigillo contraffatto, piuttosto
:. che da una attività grafica di falsificazione. Nel dub= bio doveva pertanto prevalere l'ipotesi più favorevole al reo, cioè quella della contraffazione o dell'uso del' impronta contraffatta, prevista dall'art. 469 cod. pen.
Ritenuta tale qualificazione, anziché quella contestata e di cui all'art. 468, le complessive ipotesi contemplate dai capi in riferimento erano da dichiararsi estinte per amnistia ex D.P. R. n.75/90', e così pure il reato con-
-
testato al capo V) della rubrica.'
.
In relazione al capo A1) la Corte riteneva che non vi fosse la prova di una partecipazione del NE al con' fezionamento del falso documento, oltre all'aver fornito La propria foto e le generalità proprie del LI UD.
Benché consapevole del falso documento che ne sarebbe derivato, poteva darsi, secondo la Corte, che, commissionando
La terzi l'incarico, non fosse stato neppure a conoscenza :
*dell'utilizzo di un modulo effettivo di patente, e, a mag=
-gior ragione della provenienza illecita del medesimo. 45.
-
Riguardo alle attenuanti invocate la Corte di Assise, rilevato che D'DR aveva risarcito il danno re= lativo all'omicidio dell'TO con il versamento di lire 150.000.000 di cui la OL UI si-era-di= chiarata integralmente soddisfatta, riteneva che spet' tasse, al medesimo la relativa aftenuante del risarci= : mento del danno, limitatamente al delitto stesse
"L'imputato ora indicato aveva altresì fatto offerta reale della sommaddi 600.000.000 a titolo di risarci= mento nei confronti delle parti civili ZI, le quali avevano rifiutato ritenendola una somma non esaustiva del danno subito ri
La Corte riteneva che detta somma non potesse valu tarsi come certamente congrua a costituire completo laarcimento dei danni morali e patrimoniali causati
- dal delitto in danno di RA ZI,danni di ec' cezionale consistenza, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, tenuto conto per quest'ultimo profilo che la originaria società per azione di oui il ZZ era rappresentante legale aveva dovuto adottare seguito di quanto accaduto un'altra forma che le con'
sentisse di operare con capitali notevolmente inferiori.
Il che non consentiva di qualificare.come ingiustifi= cato il rifiuto opposto all'offerta reale del D'DR.
Ciò nonostante, lo sforzo risarcitorio meritava con' siderazione per cui potevano essere concesse al predetto le attenuanti generiche in ordine al delitto di cui all'art. 630 comma 2° cod. pen. Per il medesimo delitto spettava - secondo la Corte - all'imputato de quo l'at' tenuante premiale prevista dal comma 5°dell'art. 630, in quanto le sue dichiarazioni confessorie avevano por= tato non solo alla identificazione dei correi, ma altresì alla acquisizione di dati oggettivi che avevano sostan' D
i zialmente integrato un solido quadro probatorio a carico "..
e p --46
-
૦ que dei complici stessi.. indur
☐ Anche in ordine all'omicidio TO l'ammissio= gravi ne di responsabilità del D'DR e le esplicita= Inol zione di dati circostanziali di grande importanza (co= parti me l'acquisto da parte sua della mazza) avevano arrecas pevol to un contributo rilevante ad una pronta definizione cende delle indagini. Secondo i primi-giudici, le tracce costi=
.derev tuite dalla OP ADt in quanto veicolo regolare e dalla documentazione rinvenuta a bordo, della stessa, tunos
-in cu avrebbero verosimilmente comunqué portato al NN e, nosa tramite il LI, probabilmente al NE, ma certa=
.to..in mente con uno sforzo investigativo notevole e con esi=
-
accer ti forse non del tutto chiari in ordine al reale svol' un ru gimento dei fatti... chee Valutava la Corte che l'atteggiamento processuale del già a D'DR relativamente alla vicenda TO, tanto più per le naturali remore psicologiche connesse al fatto I na-ch una 1 che la vittima, era un suo amico meritasse, a sua volta,
.dell!
☐ considerazione ai fini della concessione delle generiche. carat Tali attenuanti e quella spettante per il risarci= :.
di es mento del danno, per la loro complessiva rilevanza, pote= indur vano valutarsi come prevalenti sull'aggravante della confe premeditazione.
Quanto agli altri, colpevoli la Corte riteneva che scrup di-ne non fosse ravvisabile a loro favore, nessuna pur generi= ca circostanza.. una
Pe Per il NE era sufficiente rilevare i gravissimi
_ luta: precedenti penali e la sua condizione di evaso;
non rientrando, dạ, un permesso, aveva tradito un credito di pe fiducia accordatogli dalla società nonostante tutto, che : '
.
per commettere delitti ancora più efferati.. dal? t impu. Quanto a BO, NN e BE non rilevava
→
di ir secondo la Corte che risultassero sostanzialmente in' ples. censurati: una pregressa condotta di vita del tutto, - 47 -
No quasi, esente dalla commissione di reati, non poteva indurre a considerazioni di clemenza di fronte a reati gravissimi come quelli in questione.
Inoltre, il caso in esame inducevala considerazioni particolarmente negative circa la personalità dei col' pevoli. Per BE bastava considerare che la vi= :
_cenda del sequestro si era protratta per un arco consi= derevole di tempo ed era stata interrotta solo dal fur=
tunoso intervento dei CC/ri di Puntigliate, in un momento in cui il ZI era da tempo morto, ma l'attività crimi= nosa era in pieno svolgimento proprio con questo imputa= to in ruolo di protagonista. Il medesimo, proprio per gli accertati rapporti con il ZI, aveva svolto certamente un ruolo importante nella ideazione del piano criminoso, che era disponibile a portare avanti nonostante fosse :
già ampiamente degenerato. Si trattava pertanto disperso=
Nena che rivelava una spiccata capacità a delinquere ed
Sauna rilevante pericolosità sociale. Per non parlare poi dell'atteggiamento processuale 'tenuto da detto imputato, caratterizzato da una sequela di menzogne e dal tentativo esporre in giudizio testi:ammaestrati e persino di in' t vindurre il figlio a predisporre false risultanze, e ciò
☐ confermava che si trattava di persona del tutto priva di scrupoli, per cui il fatto che fosse incensurato 'diventava di nessuna rilevanza ai fini di ritenerlo meritevole di una attenuazione della pena.
Per BO e NN, anche a voler prescindere da va=
_lutazioni sul loro comportamento processuale, rilevava per primi giudici - in via assorbente la constatazione che avevano in essere le più gravi condotte sanzionate 2
dal nostro ordinamento, senza mostrare il benché minimo impulso di resipiscenza. Anche per loro, che si trattasse di incensurati a nulla poteva rilevare visto che la com= plessiva vicenda che li vedeva coinvolti, benché fosse - 48 -
la loro primas impresa criminosa, concentrava il peggio delle condotte sanzionate dall'ordinamento penale
Riguardo al ritoyil P.M. nell'opporsi all'adozione di quello abbreviato per gli attuali imputati aveva
_ ampiamente motivato, con argomentazioni che la Corte
✓ riteneva correttered adeguate al caso di specie.
Al riguardo i primi giudici osservavano che qualun' que procedimento che arrivi al dibattimento, dopo essere stato istruito secondo le regole del vecchio rito, che assegnava rilevanza probatoria agli atti compiutifèra sempre definibile allo stato degli atti, a meno di cla= morose essenziali carenze istruttorie;
che occorrendo
-
evidentemente rintracciare all'interno del concetto troppo indeterminato di definibilità un critério che
H s lo connotasse più precisamente, questo poteva fondata=i mente identificarsi in quello della esigenza di ruolo bedel soggetto cul competeva esprimersi sulla scelta del to bodrito ne per it P.M. chiamato in primis ad esprimersi sulla richiesta dell'imputato la definibilità doveva necessariamente rapportarsi alle esigenze del ruolo
☐ accusatorio. Il sindacato del giudice sulle motivazioni addotte doveva, dunque, correttamente consistere nel va=.
✓ lutare se lo stato degli atti fosse tale da consentire all'accusa di rinunciare, senza pregiudizio, alla cele= obrazione del dibattimento Ovvero se il quadro istrutto=_ rio emergente fosse di per sé non suscettibile di chia= rimenti idonei ad incidere sulla ricostruzione dei fatti, sugli elementi di responsabilità, sulle circostanze ag= gravanti, quali prospettate nelle tesi di accusa.
Nel procedimento in esame il perno accusatorio éra costituito dalle dichiarazioni del D'DR, e sia la ricostruzione dei fatti che l'accertamento di respon' sabilità dovevano passare attraverso il giudizió sulla. attendibilità o meno di questo imputato. - 49
-
Orbene, secondo la Corte, all'esito dell'istruttoria le dichiarazioni in questione, come risultanti dai com= plessivi interrogatori presentavano una ambiguità obiet' tiva per il fatto che 'imputato aveva da un certo punto in avanti prospettato una diversa versione sull'omicidio
TO. Questa ambiguità nell'atteggiamento processua= le del D'DR, nell'ottica accusatoria che presen' taxa tutte le prospettazioni di reato basate sulla ri- tenuta attendibilità, esigeva obiettivamente - secondo la Corte - che non si rinunciasse alla ragionevole pos' sibilità di acquisire, tramite la celebrazione del dibat'
timento, elementi utili ad un chiarimento in punto di
-
ricostruzione della uccisione del ZI, rimasta lacu=
nosa all'esito della istruttoria, ex col l
Poiché sia la problematica della attendibilità del
D'DR, sia quella della ricostruzione dell'omi= oidio ZI, attenevano alla posizione di tutti indi=
..
stintamente i correi, il negato consenso al rito abbre= viato risultava - secondo la Corte di prima istanza
+ giustificato nei confronti di tutti i richiedenti
Pertanto, ritenuta la penale responsabilità per il rea= to di cui all'art. 630, comma 2°, cit. in tal senso mo= dificate le originarie imputazioni sub A) ed F) e, in
-
continuazione con il medesimo, per i reati di cui ai capi
B),D) ed E) della rubrica nei confronti dei colpevoli, le pene risultavano complessivamente così determinate:
- per il D'DR, in anni diciotto di reclusione;
per il BE, in anni trenta di reclusione;
p
-
per il ID, in anni due e mesi uno di reclusione e lire un milione di multa;
r
per il NN, il NE e lo BO, ergastolo, con
-
l'isolamento.diurno per la durata di mesi sei per lo BO, e di mesi otto per il NN ed il NE. 50 -
Interdizione perpetua dai, pubblici uffici per tutti ed in stato di interdizione legale durante la esecuzio=
he della pena.
--| Gli imputati venivano altresì condannati al risarci= mento dei danni cagionati alle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio;
ai familiari del
ZI, costituiti parte civile, veniva assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva, nell'ambito del berto danno morale, pari e lire 60.000.000 ciascuno trat' tandosi della moglie e dei tre figli della vittima
…2. Avverso detta sentenza tutti gli imputati interponevano gravame, sui quali decideva la Corte di
Assise di Appello di Milano con la pronuncia in epigra=" fe indicata ed ora impugnata in questa sede di legit'
Н timità.
* Censura comune di tutti alla sentenza-di-primo grado
Fera quella concernente la valutazione, sul piano proba=
e torio,della chiamata in correità effettuata dal Dª¹ S' SA. Nei motivi di appello venivano esaminati ed illu=
•strati i criteri stabiliti dall'art. 192 cod. proc.pen.,e la necessità per il giudice di esaminare la chiamata di correo unitamente a tutti gli altri elementi di prova che la confermavano. Si poneva in tal modo in evidenza l'interesse del- D'DR ad effettuare determinate
⚫ accuse, ravvisabile,da un lato, nel desiderio di ottenere.
un trattamento sanzionatorio più mite,come in effetti verificatosi,dall'altro,di coprire i suoi effettivi compli= ci,addossando ad altri le colpe di costoro. Erano altresì evidenziate le incongruenze e le incertezze del racconto del chiamante in correità ed il suo atteggiamento defini= to equivoco allorché aveva narrato le vicende che avevano portato all'uccisione dell'TO. Si era posta in lu= ce la personalità del D'DR ed il suo coinvolgi= - 51
-
mento, desumibile dagli stessi atti processuali, in molte= plici attività delittuose. :
Altro punto comune a quasi tutti gli appellanti era stato quello concernente il diniego della Corte di primo grado all'effettuazione del giudizio con il rito abbre= viato e la conséguente inapplicabilità della diminuente del terzo di pena prevista per quel rito. Veniva sotto= lineato al riguardo che il dibattimento di primo grado non aveva offerto nessun altro. elemento di prova diverso
I da quelli già acquisiti'nel corso dell'istruttoria.Di con' seguenza, si sarebbe dovuto ritenere infondata l'opposizione :
-ḍel Procuratore della Repubblica all'adozione di quel rito.
Quasi tutti gli appellanti, almeno in via subordinata rispetto alla principale richiesta di assoluzione,chie= devano poi l'unificazione ai sensi dell'art.81 cod. pen... di tutti i reati loro ascritti per i due diversi episo= di delittuosi: sequestro del ZI ed omicidio dell'Af= faitato.L'argomentazione comune era quella che proprio mdalla prospettazione accusatoria risultava evidente l'iden' :
tità del disegno criminoso, atteso che i primi giudici avevano ritenuto che l'omicidio dell'TO era stato deciso a causa delle divergenze insorte tra i complici del sequestro in ordine alla ripartizione dell'atteso riscatto ed a diversità di opinioni,tra il NE e l'Af=
.
faïtato, sulla gestione delle trattative.
All'udienza fissata per la celebrazione del giudizio di appello tutti gli imputati si riportavano alle dichia= razioni in precedenza rese, fatta eccezione per il NE, il quale depositava ed illustrava alla Corte una memoria in cui ammetteva di avere partecipato sia al sequestro
ZI, sia all'uccisione dell'TO. In particolare, detto prevenuto, dopo avere premesso di essere sta to in' - 52-
-
dotto alle nuove dichiarazioni per esigenze di verita, precisava i seguenti punti:.
a) aveva effettivamente partecipato al sequestro del
ZI,svolgendo tra l'altro il ruolo di telefonista;
b) le armi contenute nella borsa trasportata con il ca=. mion dal ID erano di sua proprietà;"
(c) il D'DR, ricattato dall'TO che circa un anno e mezzo prima aveva ucciso una persona e ferito un'altra per incarico dell'orefice, aveva organizzato in'_ sieme con lui l'omicidio dell'Affaiïtato; era stato lui ad esplodere il colpo di pistola, mentre il D'DR aveva colpito l'TO al capo con la mazza di base= ball;
d) il BE, il NN e lo BO erano del tut'_
M to estranei alle vicende delittuose in esame: il basista del sequestro;
persona diversa dal BE, era da lui- conosciuto ma noto anche al D'DR che avrebbe: conosciuto anche l'identità del "IC", persona questa diversa da quella indicata dal chiamante in correità.
A seguito di queste dichiarazioni del NE da parte di alcuni imputati venivano formulate richieste istrutto= rie che la Corte respingeva con ordinanza in data 11. mag-
igio 1992.
In seguito a questa reiezione il NE proponeva domanda di ricusazione della Corte, domanda che veniva dichiarata inammissibile dalla Cassazione, a cui gli atti
Cerano stati trasmessi per competenza,con ordinanza in data 14 maggio 1992. ⠀
Anche nel corso del giudizio di appello i prossimi con' giunti del ZI e la soc.a r.
1. ZI ribadivano la costituzione di parte civile;
dichiaravano tuttavia di
M rinunciare alla stessa nei confronti dell'imputato D'S'
SA,con il quale era intervenuto un accordo transat' tivo. guen' - 53 -
La Corte di Assise di Appello rigettava gli appelli e confermava integralmente la decisione del primo giu-
dice.
⠀ Riteneva opportuno, prima di esaminare le singole do= glianze proposte dai prevenuti,soffermarsi su quelle co- muni a quasi tutti gli appellanti, in primo luogo sulla eccezione concernente la mancata adozione del rito ab= breviato da parte della Corte di Assise di primo grado.
Osservava, in proposito,che (contrariamente a quanto dedotto specificamente dall'appellante NE) nessuna nullità era prevista per la mancata adozione del rito abbreviato da parte del giudice di primo grado,pur in presenza di tutte le condizioni per l'adozione del rito speciale, posto che il giudice del gravame, sostituendosi al giudice di primo grado poteva, ricorrendone i presup= posti, applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442 cod. proc.pen.; ma che nel caso in esame non sussiste= vano le condizioni per lo svolgimento del processo con il rito abbreviato,in quanto la pur lunga istruttoria non aveva: potuto far luce su tutti gli aspetti della complessa vicenda delittuosa ascritta in concorso a tutti gli appel'
lanti,e che soprattutto al momento della celebrazione del giudizio di primo grado occorreva verificare, attra= verso il vaglio dibattimentale, la nuova e diversa versione dei fatti preannunciata da BO TO con la memoria inviata alla Corte alla vigilia della celebrazione del processo;
che la neces ità dello svolgimento del proces' so con le forme ordinarie appariva di tutta evidenza se '
si considerava che fino a quel momento lo BO aveva negato, non solo la sua partecipazione al sequestro del'
l'industriale ZI, ma aveva altresì negato di essersi trovato la sera del 25 ottobre nella villa di SOlnovo dove era stato ucciso AL AF o;
che di conseguen' -54 -
za la nuova versione dei fatti prospettata dallo Sbor= done, incidendo sulla posizione di tutti gli altri coim= putali,eccezione fatta per il BE, andava vérifi= cata anche sulla base delle dichiarazioni dei testi che avevano visto lo BO a cena nel ristorante da "LV"
prima di recarsi nella villa"Tana del Lupo"; che occorre= va ulteriormente considerare che tutti gli imputatigera no stati rinviati a giudizio per reati alcuni dei quali comportanti la pena dell'ergastolo, anche per quanto con' cerneva 1'episodio delittuoso del sequestro ZI,es' sendo stato inizialmente contestato anche l'omicidio volontario premeditato dell'ostaggio, ed avendo solo-la compiuta istruttoria evidenziato l'infondatezza, sulępias no probatorio,di-quanto addebitato e comportato la uni= ficazione delle due imputazioni di sequestro di persona te di omicidio volontario del ZI nella previsionę
☐ normativa dell'art. 630 co.2°cod.pen.%; che conseguente=
· mente non poteva ritenersi inutile lo svolgimento del processo con le forme ordinarie, ma che anzi si era riz velato necessario atteso che un reato comportante la pena -
dell'ergastolo era stato escluso proprio a seguito delle
“risultanze probatorie dibattimentali;
che nell'ipotesi di una pluralità di imputazioni la richiesta di giudi= zio abbreviato doveva essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti, non essendo ammissibile .
una richiesta limitata ad alcune imputazioni, perché in tal modo il processo non sarebbe definito nella sua in' terezza,restando del tutto ingiustificato l'effetto premiale;
che nelle more del processo era peraltro in'' tervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.176
del 1991,la quale aveva dichiarato la illegittimità dell'art.442' co.2°codice di rito, nella parte in cui
☐ consentiva il giudizio abbreviato per i reati puniti -- 55 -
con l'ergastolo, per cui non era più possibile, anche per questa assorbente e decisiva ragione applicare in appello, pur ricorrendone i presupposti nel caso non ricorreva= ho -,la riduzione prevista per il rito abbreviato. ·
:: : Riguardo all'altra richiesta comune a tutti gli impu= tati, eccettuato il BE, relativa all'unificazione,
Gotto il vincolo della continuazione, di tutti i reati per i quali era stata riportata condanna,e concernenti i due diversi episodi delittuosi in esame - sequestro ZI
é omicidio premediato dell'TO -,la Corte di Assise di Appello osservava che, pur non essendovi dubbio che
1 omicidio in questione era stato commesso nel corso del
·Sequestro ZI,ed a causa di esso (allorché morto letostag=
-> > gió e³ quasi definitivamente svanite le speranze di ottenere
M 11 pagamento di un qualche riscatto, il dissodio tra FF tato e gli altri complici e segnatamente il NE non era più componibile,e che rischiava di mettere in serio pericolo la sorte di tutti gli altri); ciò tuttavia non ri= levava ancora ai fini della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 81 cod.pen., in quanto se un reato è stato commesso nel corso dell'esecuzione di altro reato,
anche se per motivi in qualche modo connessi al primo, questo non significa affatto che gli esecutori di entram=
¨¨¨bi i̇ delitti abbiano agito in attuazione di un medesimo disegno criminoso;
che se anche è ipotizzabile che quando più perON si accordano per commettere dei reati possono sorgere dei contrasti e che la soluzione di questi con'
"trasti avviene commettendo altro delitto,ciò non significa affatto che anche l'ulteriore delitto sia stato fin dall'ini=
"kio previsto;
che la configurabilità del medesimo disegno criminoso postula necessariamente che le diverse azioni violatrici delle norme siano concepite e decise, sia pure di massima,sin dal momento iniziale dell'atteggiarsi -- 56 .
-
psicologico della condotta antigiuridica, sicché la commis' sione del primo reato, lungi dall'essere fine a se stessa e dall'esaurirsi definitivamente, sottintenda, nella volon'
tà e nella prospettazione del soggetto gli altri reați
_ come rientranti in un programma: unitario di attività de=. linquenziale.; che diversamente opinando si dovrebbe per= venire alla inaccettabile generalizzazione che in tutti i casi in cui si commettono. reati da parte di più perON in concorso, ciascuno dei correi dovrebbe fin dall'inizio
-
immaginare la possibilità dell'insorgenza di contrasti con gli altri e la necessità, quindi di eliminare uno o più dei correi al fine, quanto meno,di conseguire l'impunità; che l'interpretazione della, norma dell'art. 81. cod.pen. non può essere così dilatata da ricomprendervi anche que= ste ipotesi in cui,nella realizzazione di un progetto: :
Criminoso, si verifica, la commissione di altri reati che o non hanno tra loro che un mero rapporto di occasionalità; che ciò denota solo, come evidenziato nella sentenza di primo grado,una capacità delinquenziale dei singoli par=
ticolarmente elevata.vi.
.
Altro motivo comune a tutti gli appellanti era quello concernente la valutazione della prova e, in particolare, '
delle dichiarazioni fatte dal D'DR,cioè della sua confessione,della sua credibilità complessiva e,so= prattutto;
della validità della sua chiamata in correità
di tutti gli altri imputati.
Riguardo al primo aspetto del problema la Corte sottoli=
peava che il codice di rito vigente ha fissato all'art.
192 una serie di principi, già frutto di elaborazione giu= risprudenziale nella vigenza del codice precedente, che erano stati precisati con sentenza delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte del 3 febbraio 1992, dopo un al'
ternarsi di decisioni interpretative a volte diverse se - 57 ·
non addirittura contrastanti tra di loro;
che in base i a tale pronuncia dovevano enuclearsi i seguenti princi= pi informatori cui i giudici di merito dovevano attenersi: :
a) la chiamata di correo ha valore di prova e non di me= ro indizio;
b) è una prova che di per sé non è sufficiente,ma deve essere valutata e confrontata con altri elementi;
c) questi altri elementi non sono predeterminati né nel' la specie,né nella qualità, ma possono essere di qualsiasi tipo e natura.
La Corte territoriale condivideva questa interpreta=
zione della norma in esame sottolineando, anche, che la va= lutazione della chiamata di correo non può prescindere,
Ң per concorrere alla formazione del libero convincimento del giudice,dall'esame delle dichiarazioni'dei chiamati in correità che devono perciò, essere oggetto¨dì attenta valutazione,non solo per le circostanze ammesse che con' fortino la chiamata in correità, ma anche per quelle che da essa si discostino sul piano fattuale o su quello |10= gico;
che un'indagine di questo tipo non può prescindere da un esame della personalità del chiamante in correità, nella specie già esaminata nella sentenza di primo grado e soprattutto nelle argomentazioni svolte in tutti i mo= tivi di appello.
(I giudici di secondo grado ritenevano di condividere le deduzioni dei primi giudici rilevando tuttavia che, al di là del giudizio etico in ordine alla personalità del
D'DR,il quale come tale doveva restare al di fuori di una valutazione probatoria delle sue dichiarazioni, occorreva' rapportare queste ultime ai canoni ermeneutici che presiedevano questa indagine: spontaneità, disinteresse, reiterazione;
che i motivi per i quali detto imputato aveva inteso confessare dei gravi delitti, di cui non era - 58 -
neanche sospettato, non potevano, ne dovevano influenzare la valutazione globale delle sue dichiarazioni.
A giudizio della Corte non poteva disconoscersi là spon' taneità delle dichiarazioni rese dal D'DR, allorché
aveva raccontato del sequestro ZI e dell'omicidio dell'TO. Riguardo al primo reato era sufficiente osservare che, allorquando il D'DR aveva deciso di rendere quelle dichiarazioni, egli non era affatto so=
_ spettato, atteso che gli inquirenti non avevano nessun ele= mento per collegare l'episodio del 25 ottobre (morte del'
1' TO) con quello avvenuto il 18 settembre. Pertanto,
l'imputato in questione, pur potendo, prospettare una qual' siasi,differente versione dei fatti per tentare di giusti i ficare la sua fuga dal luogo dove era stato trovato il cas davere dell'TO, aveva effettuato una, scelta ben di=
ج
ن
versa,dichiarando, subito dopo ayere maturato una scelta di collaborazione, che le ragioni di quel delitto erano collegate a ben altro episodio delittuoso in ordine al quale gli inquirenti non avevano "piste"da seguire..
Riguardo al connotato del disinteresse occorreva .rile=
vare, secondo la Corte,che la legge stessa,con il prevede= t re un trattamento sanzionatorio di particolare favore;
per coloro che consentono di accertare taluni fatti delittuo=
si e di individuarne i colpevoli,rende ültronea ogni ar= gomentazione in proposito;
l'interesse, per i chiamanti in correità è stato codificato dal legislatore e, pertanto,
☐ nessun sospetto particolare deve aversi per coloro che si prefiggono di usufruire degli sconti di pena stabiliti proprio dal legislatore;
e il c.d.pentito se un partico= lare interesse deve conseguire, sa bene che l'ostacolo principale da superare è quello che le sue dichiarazioni non siano accertate per palesamente e volutamente infon' date, il che riduce il rischio di inquinamento del mate= 59 .
-
rïale probatorio offerto dal collaboratore, il quale ben consapevole che le sue dichiarazioni saranno sotto= poste ad un accuratissimo vaglio critico non solo da par= te deii Autorità giudiziaria, ma anche e soprattutto da 1 parte di coloro che egli avrà chiamato in correità.
Occorreva, inoltre, secondo la Corte, considerare che il b'DR aveva cominciato il 28 ottobre 1988 a farea s if inf dichiarazioni, auto ed etero accusatorie e le aveva riba= dite nel corso della lunga istruttoria, del giudizio di primo grado ed anche nel corso di quello d'appello; Che pur tra incertezze é ripensamenti, spécie con riferimento áll'omiciðió³ é ³Affàftato, tendenti a cercare di ridi= ever andmensionare a propria responsabilità, if chiamante in cor
-
- réità aveva tenuto fermo '1'impianto accusatorio, anche
"nef propri confronti, che in un racconto protrattosi per centinaia di Tagine, avente ad oggetto avvenimenti di par= b ot in ple d ticolare tensione sviluppatisi in circa tre mesi, che ave= Offer A vano visto per protagonisti diverse perON, ben potevano individuarsi contraddizioni, incertezze, inesattezze, reti=
V
-cenze, ma che riguardavano aspetti marginali e non decisivi della vicenda complessiva che rimaneva ben ferma nel rac' conto del chiamante in correità, che l'impianto accusatorio della sua confessione aveva trovato una serie di riscontri convalide,oltre che negli accertamenti effettuati dal'
1'Autorità giudiziaria, anche nelle dichiarazioni di diversi chiamanti in correità, quali quelle rese in istruttoria dal NE, quando questo imputato protestava ancora la sua estraneità ai fatti ascrittiglie che coincidevano perfettamente con il racconto del D'DR in ordine.
al succedersi degli avvenimenti, fino alla' immediata vigilia 7.00 del sequestro. Particolarmente rilevanti erano, infatti,le coincidenze riguardo alle persone che avevano partecipato sequestro, alle modalità di cattura dell 'ostaggio, alle 60.
frequentazioni delle diverse perON, circostanza que st'ultima ammessa anche dagli altri imputati pur con tutti i"distinguo "emergenti dall'esame e valutazione delle loro posizioni,e ciò costituiva un indubbio riscon' tro e convalida delle dichiarazioni del chiamante in cor= reità.
1 Prima di esaminare le singole posizioni difensive de= gli appellanti,la Corte riteneva di dover esaminare un aspetto delle dichiarazioni del D'DR in ordine al quale tutti gli imputati avevano argomentato a lungo: la vicenda processuale di UZ LO, indicato dal chia= mante in correità come 1'"autista", diverso dal ID, che aveva preso parte al sequestro del Trzzi,e che era stato prosciolto in istruttoria, e che secondo gli appel'
н lanti rappresentava la più macroscopica menzogna del D'LEs SA,idonea a minare la sua attendibilità anche-per- le altre dichiarazioni accusatorie.
I giudici di appello rilevavano,al riguardo,che il
D'DR nel corso dell'istruttoria aveva precisato di avere visto una sola volta "IC l'autista", in oc' casione della consegna del furgone da utilizzare per l'at' tuazione del sequestro;
di questa persona il chiamante in correità aveva effettuato un'accurata descrizione, non solo delle fattezze somatiche, ma anche del suo abbiglia= mento, dichiarandosi pronto ad effettuarne il riconosci= mento, il che era avvenuto sia in foto, sia in sede di ri= cognizione di persona, allorché si era accertato che l'ident tità di"IC l'autista "era quella di UZ LO.
Il D'DR aveva tenuto ferma la sua chiamata in cor= reità anche nel corso di un confronto di persona, nono= stante la protesta di innocenza del UZ;
ma le ulte=
riori indagini avevano consentito di accertare che co=
stui, contrariamente a quanto da lui sostenuto, possedeva 61
abiti del tutti identici a quelli descritti dal chiaman' te in correità, che seri dubbi era possibile avanzare in ordine all'alibi da lui fornito per la giornata del settembre 1988 (giorno del sequestro del ZI), tanto più che gli si era assentato dal lavoro per tutta la set' timana successiva.
...
Pur in presenza di questi elementi di accusa nei con' fronti del UZ, gli inquirenti non avevano ritenuto che
.
10 si potesse rinviare a giudizio, perché non risultava soddisfatta la condizione di cui all'art. 256 D.L. 271/89, alla luce della norma dell'art. 192 codice di rito, non ri= sultando ancora accertata la conoscenza del UZ con i diversi altri presunti correi. Di qui la necessità di sepa= bon nane la sua posizione per effettuare ulteriori indagini, successivamente interrotte dalla morte del UZ. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dai chiamati in cor= reità,il UZ non era stato affatto prosciolto dalle ac'
cuse mossegli,a conclusione della formale istruttoria, ma soltanto non erano stati ritenuti sufficienti per il suo rinvio a giudizio gli elementi probatori a suo ca= rico, per cui si era ritenuto necessario procedere ad ul- teriori indagini.
Ricordava la Corte, poi, che a seguito delle dichiarazioni confessorie del NE, effettuate nel corso dal giudi= zio di appello,i difensori di alcuni imputați avevano formulato richieste di ulteriore attività istruttoria.
Era stato,così,richiesto di disporre un confronto tra il
NE e il D'DR al fine di superare i contra= ști evidenti tra le loro dichiarazioni,una ispezione giu= ḍiziale al fine di recuperare i residui della sega uti= lizzata per sezionare il cadavere del ZI che, secondo
1'assunto del NE, sarebbe stata procurata dal D'S'
SA,ciò anche al fine di accertare che, contrariamente - 62.-
à quanto ritenuto dai periti che avevano effettuato l'es me dei resti del cadavere,si sarebbe trattato di una seç elettrica e non di una motosega.
La Corte, richiamate le considerazioni svolte nella or= dinanza dibattimentale con cui aveva respinto le dette richieste ritenendole del tutto superflue,rilevava altre sì che la premessa delle stesse, mendacio del D'LEsandr con riferimento al UZ, era per quanto innanzi esposto del tutto infondata. Quanto al merito delle richieste
.
· osservava che il confronto tra il NE e il D! LEsan
dri non era apparso necessario al fine della decisione atteso che, in presenza di taluni contraști tra le dichia razioni dei due, era compito dei giudici, in sede di deci sione,valutare quale delle due versioni fosse quella coi cidente con i dati di fatto e con le altre prove già acq site;
che non appariva superfluo sottolineare l'infonda= tezza dell'assunto del NE in ordine alle motivazion dell'uccisione dell'TO, rispetto a quelle, ritenute '
accertate, prospettate dal chiamante in correità.
· Riguardo alla richiesta di ispezione dei luoghi al fine di rinvenire la sega cui aveva fatto riferimento il SA ON nelle sue dichiarazioni, era sufficiente rilevare.
che l'assunto del NE risultava in contrasto con l'ac certamento peritale che aveva-stabilito, tenuto conto del-
le impronte riscontrate sui resti del ZI, che nel cas era stata adoperata una motosega e non una sega elettric il che rendeva inutile un accertamento volto a recuperare i resti di una sega elettrica che, quand' anche fossero stati trovati nel letto del Ticino,non avrebbero potuto mai essere quelli della sega effettivamente utilizzata per la macabra operazione. Del resto, non si poteva tra= lasciare di considerare che all'affermazione di responsa bilità del. NN per il delitto di distruzione di cada= 63-
vere i primi giudici erano pervenuti non tanto perché 1
costui era detentore di una motosega, non più rinvenuta
.tra gli attrezzi della villa, quanto per gli altri motivi esaminati trattando della posizione di questo imputato. _ Fatte queste premesse, la Corte di Assise 'd'Appello :pas' 345
sava ad esaminare le posizioni dei singoli appellanti.
་་་
○ A) NE PE. 1
0 5 . 000
Can i motivi depositati da uno dei suoi legali,costui aveva eccepito la nullità della sentenza per: omessa :ap= plicazione del rito abbreviato, atteso che la compiuta istruttoria non avrebbe fornito ulteriori elementi:pro= batori;
aveva eccepito, inoltre, la nullità degli atti compiuti dal 22/11/88 al 30/12/88 per violacione degli
!
artt, 304 ten, 185 n. 3 e 372 codice di rito previgente,
M 6 per essere stata effettuata una perizia senza avviso
⠀⠀al difensore (si trattava delle indagini volte al ri= trovamento del cadavere del ZI nella villa di Cas'
solnovo ed alle conseguenti immediate indagini del me= dico); aveva,infine,eccepito la nullità della perizia fonica effettuata utilizzando una conversazione, telefo= nica tra lui ed il suo legale;
nel merito aveva chiesto di essere assolto dall' imputazione relativa alla vicenda
ZI. Ad avviso dell'appellante,egli aveva inizialmente
*aderito al proposito criminoso ma vi aveva poi rinuncia= to prima dell'inizio dell'attività esecutiva. A suo pare= rere era stato il D'DR il dominus dell'impresa,
anche perché egli essendo in Sicilia in carcere nulla poteva avere saputo del ZI. In effetti, a suo giuḍi= jzio, la compiuta istruttoria avrebbe evidenziato che l'in' tera operazione era riconducibile al duo TO-D'S' SA (le auto, i sopralluoghi effettuati quando era detenuto, la moto e l'orologio sequestrato all'orefice).
| Aveva chiesto,inoltre, di essere assolto dall'omicidio - 64-
dell'TO. Anche questo delitto era riconducibile, per il NE, esclusivamente al D'DR che aveva un movente per essere ricattato dalla vittima, mentre egli quale latitante nulla aveva da temere dall'TO. Era
stato il D'DR-ad-acquistare la mazza da baseball
-
all'insaputa degli altri. Anche il finto incidente strada= le progettato dal D'DR sarebbe servito a costud per allontanare da se i sospetti dei complici dell' FF
_tato. Il chiamante in correita aveva voluto allontanare da sé ogni sospetto, addossandoli a lui,come risultava evidente dalla circostanza che, delle due auto utilizzate la sera del 25 ottobre, era stata incendiata la OP AD, in qual' che modo a lui riconducibile e non la Golf rubata. In via subordinata 1' appellante aveva chiesto l'esclusione del'
H 1 aggravante della premeditazione atteso che, al massimo, solo il D'DR aveva premeditato l'assassinio; sem
-pre in via subordinata aveva domandato l'applicazione del' la continuazione a tutte le ipotesi ascrittegli;
il rico= noscimento delle attenuanti previste dai commiIV e V del'
1 art.630 cod.pen., atteso che solo dopo la sua intervista al"GIrnale"il D'DR aveva incominciato a parlare della"Tana del Lupo"; aveva domandato, infine, la concessione delle attenuanti generiche,e di quella del risarcimento del danno per entrambi gli episodi delittuosi ascrittigli.
La Corte di Appello osservava innanzitutto che il SA ON solo nel giudizio di secondo grado aveva ammesso per
•
la prima volta la propria partecipazione effettiva al se= questro del l'industriale ZI e all'omicidio dell' FF tato. Nel suo memoriale illustrato ai giudici aveva preci= sato le seguenti circostanze:
1) era stato lui insieme con l'TO,il NO e
T'autista del furgone a prelevare materialmente l'ostaggio che era stato condotto nella villa di SOlnovo;
durante - 65 -
il percorso egli a bordo di una moto. AV aveva fat' to da staffetta;
la moto era stata poi abbandonata nei pressi di Vigevano;
'
2) era giunto sul posto del sequestro in compagnia del
D'DR, mentre l'TO era arrivato per proprio conto,e subito dopo il D'DR era stato invitato a recarsi nel negozio per attendere l'TO che gli avrebbe dovuto comunicare il luogo dove era stata parcheg= giata l'auto del ZI per comunicarlo alla famiglia;
3) il ZI era stato malmenato dall'TO durante la fase dell' apprensione;
4) era stato lui insieme con il NO a scattare le foto polaroid del ZI ed a far redigere al sequestrato due lettere;
una di queste l'aveva fatta ritrovare sulla tangenziale;
5) sei giorni dopo il sequestro il ZI era morto, forse a causa dei colpi ricevuti durante la fase iniziale del sequestro ed allora, in compagnia dell'TO e del
D'DR, che aveva anche acquistato una sega elettrica, aveva provveduto a sezionare il cadavere ed a cancellare ogni traccia dell'episodio;H
6) anche dopo la morte del ZI egli aveva continuato a fare le telefonate al numero indicatogli dall'ostaggio;
7) l'orologio del ZI era stato conservato per utiliz= zarlo eventualmente nel caso fosse stato necessario nel prosieguo fornire una prova alla famiglia del sequestrato;
8) il NO non era affatto morto ma, secondo quanto aveva appreso dal D'DR, si era recato a Torino e non si era più fatto sentire nonostante le assicurazioni date in contrario;
9) aveva abitato per un certo periodo nella casa di via
Brenta, in compagnia del NN, al quale il D'DR aveva corrisposto la somma di lire 9.000.000 per l'uti= - 66 -
:
lizzo della villa;
____
10) le armi contenute nella borsa notate dal D'DR erano state da lui portate dalla Sicilia;
-
11) il basista del sequestro non era il BE;
la seconda lettera era stata fatta recapitare, tramite il ba=
Sista,dal D'DR nella cassetta della posta del Ber= MA, persona che effettivamente aveva effettuato dei lavori di idraulica nell'appartamento di via Brenta;
12) aveva conosciuto lo BO tramite il ID e suc' cessivamente il NN;
né quest'ultimo né lo BO
avevano partecipato al sequestro del ZI,ma a loro era stato fatto credere che la villa doveva essere uti=
lizzata da perON che non volevano essere notate;
__
13) era stato il D'DR a volere, l'uccisione del'
-
l'Affaiṭato ed egli aveva aderito al progetto;
il D'S' SA era infatti ricattato dall' TO che, circa un :
anno prima, su incarico dell'orefice aveva ucciso una per= sona e ferito un'altra nel negozio di via Ravenna;
14) alla morte dell'TO avevano assistito, ma senza prendervi parte, il NN e lo BO che avevano parte= cipato al pranzo da "LV"senza conoscere le intenzioni sue e del D'DR; dopo l'uccisione dell'TO erano stați costretti ad attuare il piano per simulare
1'incidente stradale.
Sia nel memoriale, sia rispondendo alle domande di al' cuni difensori, sia nelle dichiarazioni finali il NE aveva insistito in ordine alla completa estraneità del :
UZ, falsamente incolpato dal D'DR di essere stato.
l'autista del furgone usato per il sequestro.
Osservava la Corte che riguardo alla mancata appli= cazione del rito abbreviato era sufficiente rinviare alle argomentazioni in precedenza esposte..
Quanto all'eccezione di nullità di alcuni atti compiuti . 67 =
in istruttoria por pretesa violazione del diritto di difesa, oltre a quanto osservato dai primi giúdici con'l'ordinanza in data 19 novembre 1990 che si condivideva dél tutto, era sufficiente per la Corte considerare che 1 appellante ave=
☐ vaseccepito la nullità delle indagini tecniche svolte nel terreno circostante la villa di SOlnovo allo scopo di rinvenire i resti del cadavere del ZI, nel presupposto che si sarebbe trattato di una perizia per la quale si sarebbe dovuto dare avviso al suo legale che egli aveva provveduto a nominaře.
Per i giudici di appello le indagini commissionate al' la Soc.Elomar per il rilievo del sottosuolo del terreno della vilía di SOlnovo non avevano invece carattere né formale né sostanziale di perizia esaurendosi in accer= tamenti di polizia giudiziaria finalizzati alla ricerca
-della-c.d.prova generica del reato. Né a modificare que= sta valutazione sul piano giuridico poteva valere lá cor= sidérazione che a quelle ricerche aveva assistito un me= dico il cui compito, come risultava evidente dal comples' so degli accertamenti espletati, era stato solo quello di ::
stabilire se, ad un esame sommario ed immediato, i poveri resti dissotterrati appartenessero o meno alla specie umana.
Non essendo stata quindi espletata nessuna perizia che richiedesse il rispetto delle formalità previste dagli
Fartt. 304ss.codice previgente, 1'assunto dell'appellante de quo era infondato. oltre cheUgualmente priva di fondamento giuridico superata nella sua rilevanza pratica af fini della deci= sione dalle dichiarazioni rese dal NE nel corso a del giudizio di appello, nella parte in cui aveva ammesso di essere stato l'autore delle telefonate alle utenze tele= foniche indicategli dal ZI -, era anche secondo la
: Corte l'eccezione di nullità della perizia fonica effet' - 53 -
tuata per identificare la voce del telefonista,qualifi= catosi "MA X", per essere stata utilizzata la sua vo ce registrata nel corso di una telefonata intercorsa: Fr² qui ea il suo legale.
In punto di diritto la Corte rilevava che, a fronte del rifiuto opposto dal NE nel corso dell'istruttoria rilasciare un saggio fonico per espletare la perizia
..
fonica sulla voce dell'ignoto interlocutore, portavoce dei sequestratori, era stata utilizzata la sua voce re- gistrata nel corso di una telefonata che aveva effettua to al suo legale;
che altro è la inutilizzabilità del contenuto di una conversazione, altro è l'utilizzabilità
della voce registrata nel corso di una telefonata pro- cessualmente inesistente;
e nel caso in esame gli inqui= renti non avevano utilizzatto affatto il contenuto. deì–
_la telefonata, ma la voce registrata solo per compararia con quella del telefonista e la perizia,per quanto era
-.
risultato dalle dichiarazioni rese poi dal NE, era pervenuta a risultati esatti, avendo ravvisato proprio in detto imputato il "MA X".
.
Anche per quanto atteneva al merito i motivi di appe=
10 erano, secondo la Corte, destituiti di fondamento, in quanto le considerazioni svolte nella sentenza di primc grado avevano trovato in secondo grado perfetto riscon nella confessione resa dal prevenuto, collimando per tant aspetti con le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del D'DR.dri. Era sufficiente richiamare, per tutte,
.
le seguenti circostanze: la composizione del nucleo ops- rativo che aveva materialmente sequestrato il ZI,i sopralluoghi effettuati prima del sequestro,le armi pcr= tate proprio dall'appellante in questione a Milano nella porsa notata dal D'DR,la disponibilità dell'c'== logio del ZI custodito dal D'DR e da questi 69
-
fatto ritrovare agli inquirenti, lo scempio del corpo del sequestrato ed il suo interramento nel luogo indi= cato dal chiamante in correità, le modalità dell'uccisione dell'TO,la premeditazione di questo omicidio,il tentativo, frustrato dall'arrivo dei CC/ri,di mascherare la morte del correo come avvenuta a seguito di un incidente stradale ed il ruolo svolto da NN e da BO in questa occasione.
Ad avviso della Corte, la confessione del NE non aveva fornito ulteriori elementi probatori che già non fossero stati acquisiti in via logica, partendo dalla chia= mata in correità del D'DR, di modo che essa si appalesava del tutto ultronea rispetto alle risultanze
M processuali già provate evidenziando,peraltro, una palese
---
strumentalizzazione finalizzata ad escludere la respon' sabilità di altri coimputati. Di conseguenza, nessun dubbio- poteva residuare in ordine al fatto che il NE aveva T concorso con altri nel sequestro del ZI e nei reati
.
connessi, nell'omicidio dell'TO e nei reati collegati.
Riguardo alla richiesta di escludere l'aggravante del' la premeditazione, potendosi questa ravvisare solo nei confronti del chiamante in correità, in aggiunta alle con' siderazioni svolte dai giudici nella sentenza di primo grado,la Corte rilevava che lo stesso appellante nelle. dichiarazioni rese nel corso del giudizio di secondo grado aveva precisato di avere aderito almeno un giorno prima dell'esecuzione del delitto al progetto omicidiario ela= porato dal D'DR, adoperandosi, organizzando e po= nendo in atto una serie di attività propedeutiche e fi= nalizzate alla soppressione del correo diventato troppo scomodo e pericoloso, e non rilevando peraltro ai fini della sussistenza dell'aggravante in discussione se fos' sero rispondenti al vero le motivazioni che secondo
- - 70 -
quanto prospettato dal NE- avevano determinato-
l'uccisione dell'TO (motivazioni, peraltro,non veritiere secondo la Corte).
Quanto alla richiesta di unificazione di tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, in aggiunta a quanto- esposto in precedenza la Corte osservava che se fosse stato rispondente al vero l'assunto del NE in or= dine alle ragioni dell'uccisione dell'TO (rea= zione del D'DR alle estorsioni che doveva subire-
dall'amico per avergli commissionato un omicidio ed un ferimento), la richiesta di unificare i reati concernenti i due diversi episodi criminosi, sequestro ZI ed omi= cidio TO, ai sensi dell'art. 81 cod. pen. sarebbe ri==
“sultata infondata in fatto, non potendosi in nessun modo
1
´individuare un unico disegno criminoso tra fatti aventi diverse causali.
Del tutto infondata per la Corte di merito si appalesava
1 anche l'ulteriore richiesta del NE di ottenere il riconoscimento delle attenuanti previste dai commi IV
e V dell'art. 630 cit.,non essendo dato ravvisare nel suo
"comportamento processuale in quanto datosi alla lati=
-
tanza subito dopo l'arresto del D'DR e sino alla fine del 1988 - nessuna delle condotte richieste dalla normativa invocata. Era sufficiente rilevare che nel corso dell'istruttoria il NE si era limitato ad affermare di essere stato tra i partecipi del progetto di sequestro del ZI,ma di essersi dissociato alla vigilia della realizzazione del progetto delittuoso e, con la confessio= ne resa nel corso del giudizio di appello, si era limi= tato ad ammettere le proprie responsabilità, rifiutandosi di fornire ulteriori spiegazioni delle vicende delittuo= se che lo avevano visto protagonista, in particolare di fornire il nome del basista e dell'autista,perON che - 71 -
a suo giudizio sarebbero state diverse da quelle indi= cate dal D'DR. Né valeva, secondo la Corte, a suf= fragare questa richiesta il fatto,peraltro non risponden' te al vero,di avere indotto il D'DR ad effettuare talune ammissioni a seguito di una sua intervista,rila=
sciata ad un quotidiano, durante la sua latitanza, posto che il D'alesSA aveva indicato il luogo di sepoltura dei miseri resti dell'ostaggio già nell'interrogatorio reso al P.M. in data 28 ottobre, ben prima quindi che il
NE, con abile regia, rilasciasse ad un giornale una intervista esclusiva.
Nel caso in esame, quindi, il comportamento del NE
non aveva fornito agli inquirenti nessun apporto proba= torio né prima,né dopo la sua confessione.
Del tutto infondata per la Corte la richiesta del SA ON di ottenere il riconoscimento dell'attenuante del
+
risarcimento dei danni,per quanto riguardava l'omicidio
TO, riconosciuta al correo D'DR che aveva effettuato l'integrale risarcimento in limine del giudi= zio di primo grado, dato che trattavasi di circostanza attenuante che a norma dell'art. 118 cod. pen. poteva essere valutata solo con riguardo alla persona cui si riferisce.
Ugualmente infondata anche la richiesta di ottenere il riconoscimento della suddetta attenuante con riferimento al sequestro del ZI, non essendo stata riconosciuta questa attenuante neanche al D'DR che pure aveva offerto ai familiari del sequestrato la somma di lire
600.000.000,rifiutata dalle parti lese e giudicata insuf= ficiente dai primi giudici.
Né,infine, poteva trovare accoglimento la richiesta del' le attenuanti generiche, non ravvisando la Corte nessun motivo per riconoscere al NE queste attenuanti,con' siderando soprattutto le seguenti circostanze: l'impu= 72
-
tato de quo per portare a compimento il sequestro del
ZI era evaso dal carcere di. Favignana dove si trovava in espiazione pena per altro analogo delitto;
il suo com portamento successivo alla commisione dei gravi delitti per i quali ora si procede, allorché, per alcuni mesi,era riuscito a sottrarsi alla cattura rendendosi latitante;
il suo comportamento. processuale, improntato fino al giu= dizio di primo grado,a negare, anche ciò che era stato-
E sicuramente accertato e nel corso del giudizio di appello. improntato ad una necessitata ammissione delle proprie responsabilità volta peraltro ad. escludere quella dial'. tri correi per i quali sussistevano prove ben certe-del-
.
la loro colpevolezza.
Conclusivamente,la sentenza. pronunciata in primo gra= do nei confronti del NE doveva essere integralmente confermata.
B) D'DR RU.
Nel corso del giudizio di appello detto imputato con' fermava le dichiarazioni da lui rese in precedenza,
....
Rinunciava espressamente al motivo di gravame concer= nente l'applicazione dell'art. 114 cod. pen.e produceva l'atto con il quale era stata transatta l'azione civile per il risarcimento dei danni con tutte le parti civili costituite mediante la corresponsione di Tire 750.000.000.
Di conseguenza le parti civili avevano revocato solo nei U)
suoi confronti la costituzione precisando esplicitamente che la transazione non era operante nei confronti degli altri imputati coobbligati in solido con il D'DR.
La Corte territoriale osservava riguardo al gravame J proposto da detto prevenuto che l'impugnazione non merita ya accoglimento se non per la parte in cui era stata do= mandata la revoca dell'iscrizione ipotecaria disposta nel corso dell'istruttoria a garanzia dei crediti delle
4 -.7.3--
parti lese dei diversi delitti.
Riguardo alle richieste concernenti l'applicazione del ito abbreviato e la conseguente riduzione di pena pre= ista da questa forma di giudizio, nonché il riconoscimento el vincolo della continuazione tra tutti i reati ascritti
11' appellante de quo,era sufficiente rinviare alle argo- entazioni esposte in precedenza nella parte della sentenza
In cui questa problematica era stata trattata con riferi=
ento a tutti gli imputati.
Relativamente alla doglianza con cui si era lamentato
1 mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento ei danni in ordine al reato di sequestro di persona:•
In quanto il rifiuto opposto dai congiunti del ZI non oteva avere nessuna influenza ai fini della concessione
M ell'attenuante in questione, atteso che la Corte avrebbe ovuto ritenere congrua la somma da esso appellante offerta el corso del giudizio di primo grado e sostanzialmente dentica a quella accettata dalle parti civili nel corso el giudizio di secondo grado -, veniva osservato - pre= esso che non era decisiva la circostanza che la parte ivile avesse accettato in appello una somma che, tenuto conto degli interessi, non si distanziava di molto da quel' la in precedenza rifiutata -,che fra i soggetti che ave= rano riportato'dánni,morali e patrimoniali dal sequestro, rima e dalla morte, poi, di RA ZI vi era anche
.a società di cui il sequestrato era il dominus e che
›roprio sull'attività lavorativa del sequestrato faceva
Affidamento per il suo sviluppo. Non si poteva tralasciare li considerare che un'attività industriale, seppur svolta sotto forma societaria come quella del sequestrato, era
Tuttavia una attività industriale incentrata sulla capa=
:ità professionale del ZI, di-modo che il venir meno, improvvisamente e per un fatto così traumatico,della per=
id cancelbuto par --74 -
sona che quella attività svolgeva non poteva non incide= re profondamente sulle capacità operative della società.
E ciò era testimoniato dal fatto che i soci della socie= tà ZI erano stati costretti a ridimensionare in moro rilevante l'attività, tanto da dovere trasformare la ori=. ginaria società per azioni in società a responsabilità limitata, proprio a dimostrazione che quelle difficoltà economico-organizzative si erano manifestate nella loro complessiva valenza.
Del resto, sottolineava la Corte, lo sforzo economico del D'DR nel mettere a disposizione una somma così ingente in favore delle parti lese era stato ade-
M guatamente valutato dai giudici di primo grado che ave=
\vano riconosciuto al prevenuto, anche per questo compor= tamento processuale, le attenuanti generiche, valutate insieme con le altre attenuanti,prevalenti sulle-aggra=-
-
vanti contestate.
Riguardo alla richiesta di riconoscimento della diminue te di cui all'art. 116. cod.pen.la Corte,a completamento ཉ
delle argomentazioni del tutto-puntuali svolte dai primi giudici,rilevava che in relazione all'ipotesi delittuo= sa di cui all'art. 630 co.2 cod.pen.non poteva essere in' vocata l'applicazione di detto art. 116, norma solo appa= rentemente concorrente con quella dell'art. 630 co.2,con' figurante una fattispecie complessa e speciale che pre= vale,di conseguenza, sulla norma generale dettata dall'art
116.
Quanto alla domanda di riconoscimento dell'ulteriore attenuante, prevista dall'art. 6 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, la Corte osservava che al D'DR era stata ricono=
sciuta dai primi giudici l'attenuante prevista dal comma
V dell'art. 630 cit. per avere dato il suo contributo per la raccolta delle prove e l'individuazione dei colpevoli - 75 -
- la quale prevede, un'ul' che la norma introdotta nel 1991
teriore riduzione di pena per colui che si dissocia dai correi e fornisce un contributo di eccezionale rilevanza anche con riguardo alla durata del sequestro ed alla in' columità del sequestrato non poteva essere applicata in
-
favore di chi, come il D'DR, a sequestro avvenuto da tempo,con morte dell'ostaggio, si dissociasse dáis comm plici permettendo la raccoltà di prove utili alla ricostru= zione dell'episodio delittuoso ed alla individuazione dei correi,comportamento questo che certamente non può conseguire nessuno dei risultati ulteriori previsti dalla norma in questione con specifico riferimento alla durata del sequestro ed alla incolumità dell'ostaggio.
Neanche la riduzione della pena inflittagli poteva :
· secondo i giudici di secondo grado -, essere concessa al'
1'appellante de quo,posto che le sanzioni comminate dại primi giudici apparivano del tutto proporzionate alla gra= vità dei fatti commessi,al disvalore sociale della con'
dotta del prevenuto ed ai criteri fissati dall'art. 133 cod.pen.Del resto osservava la Corte 1' attenuante pre=
-> -
vista dal comma V dell'art. 630 cod.pen.era stata applicata nel massimo consentito dalla legge;
la riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche era stata effettuata in misura pari quasi al massimo e l'aumento per la conti= nuazione contenuto in limiti modesti tenuto conto della gravità degli altri reati unificati ai sensi dell'art. 81 cod.]•pen.; per quanto concerneva il delitto di omicidio dell'TO i primi giudici avevano operato la riduzione massima per effetto delle attenuanti generiche e per quel'
la del risarcimento del danno, ed avevano poi operato un aumento,ai sensi dell'art. 81 cit., del tutto proporzionato ed adeguato alla gravità degli altri reati posti in con' tinuazione. - 76.
-
L'unica richiesta dell'appellante che poteva trovare accoglimento era. - secondo la Corte quella riguardan'
-
te la revoca dell'ipoteca legale a suo tempo iscritta sui suoi beni immobili, avendo il D'DR definito come già detto - un accordo transattivo con tutte le parti civili (ZI) che avevano rinunciato alle do- mande di risarcimento nei suoi confronti,mentre già nel giudizio di primo grado aveva provveduto a risarcire i danni ai familiari dell' TO,per cui non sussi= stevano più le condizioni che avevano legittimato la misura cautelare prevista dall'art. 189 cod.pen.
C) BO TO.
Nei motivi di appello detto imputato aveva, da un lato, secondo la Corte, apoditticamente quasi annullato la ri= levanza probatoria degli elementi di accusa nei suoi con' fronti ed aveva, dall'altro, enfatizzato quelle che a suo giudizio sarebbero state delle falsità del chiamante in :
correità. In altri termini lo BO, quando aveva deciso di recedere dal suo atteggiamento di totale negazione di qualsiasi circostanza, aveva fornito una interpretazione di quei fatti del tutto neutra, mentre, a suo giudizio
-
gli inquirenti avrebbero interpretato quelle stesse și- tuazioni in chiave decisamente accusatoria.
Occorreva, pertanto, a parere dei giudici di appello, ripercorrere,come avevano fatto i primi giudici,i singoli passi delle accuse del D'DR ed esaminarli sulla base delle dichiarazioni del chiamato in correità,non senza avere sottolineato che fino al giudizio di primo grado lo BO aveva negato tutto, anche ciò che risul'
tava accertato, non per dichiarazione del D'DR, quale ad esempio la sua amicizia di vecchia data con il
NE, ammessa non solo da quest'ultimo ma anche dalla dad77 -
sua convivente SI CA. Le affermazioni di costei confermavano infatti quanto NE aveva dichiarato e cioè che lo BO gli aveva propoesto di cresimargli
-il-figliona dimostrazione-di-una conoscenza e di un rap= porto ben diversi da quelli che l'appellante aveva voluto accreditare: di una occasionale conoscenza di un certo
"Piero "presentatogli dal NN.
-Secondo-la Corte l'assunto-dello BO-era-infondato anche per un altro motivo, perché colui che conosceva il
NN era proprio lui e non il NE;
di modo che risul' tava provato proprio l'inverso di quanto affermato dal prevenuto, e cioè che era stato lui a presentare il NE al. Danné e non già che il NN avesse presentato il NE
a lui. In questo quadro, come era stato esattamente sotto= lineato nella sentenza appellata, acquistavabuna sua pre= cipua'valenza la circostanza che lo BO, nell'estate- del 1988 venendo meno ad una sua abitudine risalente a
Smoltissimi anni passati, si, era recato a trascorrere le
Oferie non nella natia Calabria ma a Torvajanica presso il fratello, dove aveva conosciuto il ID,cioè proprio-
La persona che a bordo del suo camion avrebbe poi con' dotto il NE ed il NO a Milano ai primi del settembre di quell'anno. La stessa convivente dello spordone, ha suddetta SI CA, aveva ricordato con esattezza la particolarità di questo mutamento del luogo ove tra= scorrere le ferie estive. Che la conoscenza del NE da parte dello BO non fosse stata occasionale si desumeva per la Corte da altre circostanze,čome.l'aveñes. ti NE precisato di essersi messo in contatto con lo
BO perché erà certo di ricevere da costui aiuto per quei lavori sicuramente illeciti - che il D'S'
-
SA gli avrebbe commissionato, ed il fatto che il sanON insieme con la moglie era stato ospitato per qualche tempo - 78 -
-proprio dallo BO.
Nella critica svolta nei motivi di appello alla sentenza
Idi primo grado lo BO aveva evidenziato tre ciido stanze che a suo dire periesseresinfondate, avrebbèróśmi=
_ nato tutte le dichiarazioni del D'DR
(1) sarebbe statos impossibile che egli avesse partecipato ad un sopralluogo con l'TO prima dell'esecuzione del sequestro;
ferroj j e da ku S
2) sarebbe stata falsa la circostanza della consegna.del' le chiavi dell'auto del ZI;
. tub ersgoes aro u n
3) l'annotazione sulla sua agenda alla data del 15 giu=
-gno"appuntamento RU per auto"non si sarebbe riferita, come ritenuto dai primi giudici, alle auto utilizzate.per
11 sequestro.
Nessuna di queste considerazioni difensive poteva secondo la Corte, essere condivisa. La prima partiva dall'errato presupposto che la moglie dell'TO avrebbe negato che il marito fossebuscito, nel mese di settembre;
presto t.
da casa più di una volta, oltre. evidentemente al giorno
.del sequestro;
pericui il sopralluogo non sarebbe mai av= venuto. Infatti la moglie dell' TO, aveva, nel corso del giudizio di primo grado;
precisato che per "presto!in' tendeva riferirsi alle ore 4,30-5,00; e il D'DR, da parte sua,non aveva mai riferito che il sopralluogo și era svolto in ora così antelucana, bensì intorno alle ore 6,000, e ciò spiegava perché la moglie dell'Affaiţato
ON avesse conservato memoria di una uscita di casa del marito ad un'ora compatibile con la sua partecipazione... al sopralluogo: Occorreva inoltre considerare, che sul piano probatorio la circostanza che il D'DR aveva ri= ferito,ricordando il particolare scherzoso dell'incontro con la Polizia raccontatogli dall'TO non aveva nessuna particolare rilevanza sulla posizione dello Sbor= 79
done né si vedeva quale motivo avrebbe avuto il chiamante
Incorreïta ad inventare una similelœiroostanza (se'eşsa on fosse stata vera. cin ciusquige svever id erat verale secondova Corte la circostanza che fer
.2chiavi dell'auto del ZI erano state ritrovate sul'
aretta parasole della Golf parcheggiata in via Rubat' tino, ma ciò non escludeva affatto quanto aveva dichiara= to ilD! DR, il quale aveva infatti riferito che
- dopo avere accompagnato 1ªTO all' appuntamento la mattina e sequestro, era ritornato nel negozio di³ vịa
Ravenia dove era stato raggiunto dallo stessa gche mel
1 consegnargile chiavi della vettura g aveva anche det' to F luogo dove questa era stata parcheggiata, e che egli sua volta aveva consegnato le chiavi' allo Bbordone in- dicandog anche 1 luogo del parcheggio. Quanto dichia=
Tato dal D'DR aveva poi trovato una sostanziale conferma in quanto riferito nel corso del grudizib di appello dal NE. Orbene, per la Corte, la presenza delle
¨¨ chiavi sull'aletta parasole della macchina del ZI
- poteva trovare spiegazione nel fatto che si trattava dei doppioni delle chiavi,ed in ogni caso il racconto del
D'DR,suffragato dalle dichiarazioni del ‹NE
_ in ordine al particolare dell'incombenza che 1'Affaiṭato doveva svolgere, confermavano l'attendibilità del chia=
mante in correità sul punto. Del resto anche per questo particolare non si comprendeva per quale motivo il D'S' SA avrebbe dovuto inventare una circostanza del tutto trascurábíle atteso che veo o non vero il particolare delle vhiavi⠀ la posizione dello BO non sarebbe
* cambiata in nulla. In altri termini il D'DR,se la consegna delle chiavi non fosse avvenuta, si sarebbe limitato a dire di avere riferito allo BO quanto aveva appreso dall'TO sul luogo, ove.
1. auto_del 80 -
sequestrato era stata parcheggiata.
L'annotazione sull'agenda alla data del 15 settembre trovava spiegazione, poi, secondo i giudici di appello, hel fatto che lo BO aveva ricevuto in quel periodo di tempo in prestito dal D'DR una vettura CE.
Occorreva precisare, però, che alla data indicata del 15 settembre il D'DR aveva collocato la consegna, quanto meno, dell'auto Fiat 128 da utilizzarsi per il se= questro,e che era stato proprio lo BO a prelevar= la, ed occorreva ancora precisare che nel corso dell'istrut' toria lo BO aveva fornito un'altra ed inverosimile spiegazione per quella annotazione. Infatti,dopo avere pre= cisato che i suoi rapporti con il D'DR erano, sta="
H. ti limitati all'interessamento per una casa ed all'acqui=_ sto di un anellino egli aveva dichiarato per spiegare annotazione sulla sua agenda che forse aveva chiesto al D'DR una macchina per il figlio, forse aveva
☐ scritto cosi per fare contento il figlio che voleva una vettura". infondatezza di questa dichiarazione si pale=
1 sava con tutta evidenza, e del resto anche il NN par= lando delle auto utilizzate dal NE, aveva ricordato
: che quest'ultimo e non lo BO qualche giorno prima del 18 settembre aveva ricevuto dal D'DR una Mer=
Ugualmente infondata per la Corte la motivazione fornita dallo BO per l'annotazione contenuta sulla sua agen' da alla stessa data del 15 settembre del seguente tenore:
Appuntamento BE - Casa-Q.K.". Detta annotazione non poteva invece avere nessun altro significato se non quello prospettato dall'accusa (con riferimento all'avve= nuto reperimentovdellacvilla di SOlnovo n In relazione poi,ad un'altra annotazione contenuta gulla sua agendar "giorno 21 settembre - appuntamento saba=ان زاده . 81
-
to ore 17 Pana del Lupo. - Villa Reale SO OV , 10
BO non aveva saputo fornire nessuna spiegazione che sarebbe stata tanto più necessaria perche di mezzi era stato sequestrato il 19 settembre ed immediatamente portato nella villa di SOlnovo:
Non era contestabile, secondo la Corte, che 11 principale elemento: di accusa a carico del prevenuto era costitui= to dal suo attivarsi per il reperimento del luogo dove
11, ZI era stato segregato, era morto ed era stato sepolto. Ma prima di esaminare in dettaglio il comporta= mento del prevenuto in ordine alla acquisizione della tenuta, era necessario, a parere dei giudici d'appello, sottolineare le dichiarazioni da lui rese al riguardo.
Н Det impatato inizialmente aveva negato la circostanza, caffermanovèle non si era mai recato nella villa del ban'
- me dall'estate del 1987,e negando di avere mai avuto in' tenzione di acquistare la villa di SOlnovo. Quando ave= ova ammesso la circostanza del suo attivarsi per ottenere
2 disponibilità della villa aveva precisato di averio fatto perché intenzionato con il BE a trasfor= mare quella tenuta in luogo di ritrovo per -la squadra di calcio da lui allenata. L'accesso del curatore era propedeutico all'acquisto che il BE avrebbe
Finanziato: sul punto lo BO era stato però decisa= mente smentito dal BE il quale, anche nel corso di un confronto, aveva negato la circostanza in conside-
Pazione delle sue disastrate condizioni economiche ed aveva negáto anche che l'amied gli avesse mai parlato della tenuta. Quando poi lo BO aveva modificato
- nuovamente le sue dichiarazioni ammettendo che l'assi curarsi della disponibilità della villa era finalizzata ad un uso illecito aveva riferito che richiesto dal si= doti, era andato alla ricerca di un luogo appartato dove - 82 -
svolgere un traffico di droga di ingenti proporzioni dal quale, per il successivo intervento del NN, era stato escluso Na anche per questa sua versione lo BO era stato smentito da tutte le altre perON che avevano avu= to con lui contatti per la villa. Il ID infatti avèva-
--
negato la circostanza, ed il NE, dopo avere riferito nel corso dell'istruttoria che do BO ignorava che la villa dovesse, essere destinata a luogo di segregazione dell'ostaggio perché anche lui era partecipe del sequestro,- aveva poi nel corso del giudizio di appello dichiarato che allo BO era stato detto che la villa dovevatiospi= tare delle perON che non volevano essere notate da nes'
suno. L'incongruenza dell'assunto difensivo dello BO
M
· si appalesava, secondo, la Corte, in tutta la sua evidenza :
considerando che dello stesso episodio venivano fornite versioni diverse nessuna rispondente al vero,dirette sol' tanto ad occultare il vero scopo per il quale ci si era adoperati per ottenere la disponibilità della villa, cioè lo scopo per il quale era stata effettivamente utilizzata: prigione del sequestrato. Lo BO era smentito anche dal NN il quale aveva sempre riferito che la villa gli era stata chiesta per ospitarvi perON che non volevano essere notate e mai che la stessa doveva servire per traf= fiei illeciti.
Passando ad esaminare il comportamento dello BO per l'acquisizione della villa occorreva - secondo i giu=
-
dici di appello - rilevare le seguenti circostanze: l'impu= tato da tempo conosceva il NN, le sue condizioni econo miche precarie, la disponibilità della villa di SOlnovo ed ai primi di settembre diverse volte si era recato in quel paese alla ricerca dell'amico - per l'esattezza lo BO
nel corso del confronto con il BE aveva collocato il presunto interessamento di quest'ultimo per la villa 1 83 -
-
alla fine dell'agosto 1988 - al fine di contattarlo e chiedergli la disponibilità della villa. La prima consi= derazione da fare, secondo la Corte, era che già dalle stes' se dichiarazioni dello BO emergeva l'infondatezza del suo assunto in ordine alla destinazione della villa,
atteso che il ID sarebbe giunto a Milano solo nel settembre e solo allora gli avrebbe fatto la richiesta della villa per il commercio della droga, e quindi sareb
_ be stato inspiegabile, se finalizzato a ciò, un interessa= mento dello BO per uno scopo che non gli era stato ancora rappresentato Proseguendo nel suo interessamento lo
BO, dopo avere finalmente preso contatto con il NN, si era recato: con costui e con il NE, i quali,a suo dire, sarebbero stati partecipi,unitamente al D'DR ed al: ID di questo traffico di droga,dal curatore del fallimento per simulare un interessamento all'acquisto
© della tenuta. Anche per questo incontro sussisterebbero,
a giudizio della Corte d'Appello, insanabili contrasti tra le versioni fornite dai diversi imputati e dal teste, avv.
Pensate, curatore del fallimento. Infatti, se da un lato
• lo BO aveva dichiarato di essersi immediatamente scoraggiato e di avere manifestato il suo disinteresse per 1 affare in considerazione del prezzo richiesto,circa
320 milioni a fronte dei 160 indicati dal bAN, ben di= verse erano state però le dichiarazioni non solo delicu=
ratore del fallimento ma dello stesso NE, da cuijemer=
geva non un atteggiamento come prospetto dall'imputato de quo di immediato rifiuto della trattativa per l'entità del prezzo di vendita, quanto piuttosto un atteggiamento del tutto coerente con la finalità di acquisire la sicu= rezza di un uso indisturbato della villa almeno fino|al' la fine di ottobre così come indicato dal NE net suoi interrogatori. La sicurezza nell'utilizzo della villa 84
derivava,inoltre, dal fatto che custode della villa era
$1 NN e che il curatore era costretto a rivolgersi a costui per poter far visitare la villa a qualche altro eventualmente interessato, non disponendo neanche delle chiavi della tenuta. E non a caso il NN si era premu=
rato di fornire al curatore un'utenza telefonica alla quale poter essere contattato con maggiore certezza e tempestività che per il passato.
Per la Corte di merito l'assunto difensivo dello Sbor=
done sullo scopo dell'acquisizione della villa di SOl' nove non meritava alcun credito, non solo perché smentito proprio dalle dichiarazioni degli altri correi, ma anche perché le accuratissime indagini svolte in loco non ave= vano portato a ritrovare tracce di stupefacenti, neanche di quello che, sempre secondo l'assunto di detto imputato, 1
_sarebbe stato in grande abbondanza consumato dal NN, dal D'DR e dal NE la sera in cui era stato ucciso: l'TO.
La prima conclusione che si doveva trarre - secondo
* giudici di appello dall'esame di queste circostanze era che lo BO aveva costituito il legame tra le di=
verse perON che avevano preso parte al sequestro ZI,“ donsentendo che l'idea delittuosa prendesse corpo e si
-realizzasse. Ed infatti era lui che conosceva il GA
schi, il NN ed il NE e tramite quest'ultimo aveva conosciuto il D'DR, il NO e l'TO e, determinando la conoscenza di queste perON tra di loro, aveva consentito di reperire il luogo dove custodire l'ostag= gio,che rappresentava uno dei momenti più significativi per la realizzazione di un piano criminoso avente ad og= getto il sequestro di persona. Di conseguenza l'essersi adoperato per procurare il luogo di custodia dell'ostaggio costituiva un contributo determinante per la consumazione 85-
del delitto, ciò sul piano probatorio rappresentava se condo la Corte un elemento certo per confermare la re- sponsabilità dello sporaone per il sequestro di persona.
Ma a carico dell'appellante in questione tutti quei com= portamenti riecisamente indicati dal chiamante, in correi= tà e dall'imputato dapprima negative successivvamente, ammessi, pur con, spiegazioni del tutto inverosimili: la frequentazione della casa di via Brenta e del negozio del 1. D'DR, la conoscenza del NO, 1' andata all' aeroporto di Linate per ricevere la moglie del NE,
(fatti questi avvenuti in, costanza del sequestro),la sua partecipazione all'incontro del 25 ottobre con tutto ciò che ne era derivato, il pranzo al ristorante "da, LV" ندية
e la successiva uccisione dell'TO nella villa" Tana J delLupo", EV 1 0 0 o u t
In ordine a queste circostanze la Corte poneva in evidenza alcune macroscopiche incongruenze dell'assunto difensivo dello BO che potevano trovare spiegazione solo nel suo tentativo,peraltro maldestro,di prendere le distanze dal gruppo dei correi. Non si comprendeva, ad esempio,la.
www ragione o meglio si comprendeva in maniera fin troppo
- evidente la ragione per la quale avevax sempre negato di avere egli commissionato al BE i lavori di idraulica nell'appartamento di via Brenta, pur trattandosi di una circostanza in sé stessa non sospetta. La conside= razione era ancor più rilevante se si poneva mente al fatto che il BE aveva ripetutamente affermato di essere stato incaricato dallo BO, tanto più che egli aveva sempre sostenuto di non avere mai conosciuto il NE
e il NN. ;
| Del tutto inverosimile sarebbe stato secondo la Corte il comportamento dello BO che, dopo essersi adoperato per il reperimento della villa, sarebbe stato estromesso - 86 -
solodall'impresa e dai proventi a questa connessi, e non avrebbe continuato a frequentare gli ex complici.ma non avrebbe effettuato nessuna rimostranza per la esclusione, pur avendo dato il suo apporto causale alla realizzazio= he del piano e pur essendosi in modo non trascurabile es sto per il reperimento della villa.
Il comportamento dello BO subito dopo l'uccisione dell'TO ed i fatti di PE ME dimostra= vano poi, secondo i giudici di secondo grado, come egli ave va cercato di recidere il legame che lo avvicinata al Dar. ne ed alla villa di SOlnovo. Egli infatti aveva conse=
gnato al BE,persona che si riteneva non sarebbe mai stata coinvolta nelle indagini, quel c compromesso di vendita della casa di Ardesio stipulato tra di lui e il
A
+ NN. Al riguardo occorreva rilevare che in ordine ai mo= tivi di questa consegna ed all'epoca in cui essa avvenne esistevano molteplici e differenti versioni degli interes: sati. Il BE aveva inizialmente indicato che l'att gli era stato consegnato alcuni giorni prima dell'arresto.
La circostanza era per la Corte rispondente al vero atte= so che sul luogo dove era stato abbandonato il cadavere dell'TO era rimasta anche l'OP AD, intestata a LI RO ma con all'interno l'agenda del NN.
Di conseguenza lo BO e gli altri ben avevano potuto immaginare che, attraverso quel documento, gli inquirenti sarebbero risaliti al NN ed alla villa di SOlnovo
Con il suo terribile Segreto.Occorreva quinci eliminare qualsiasi elemento di prova che potesse documentare un qualche legame con 11 NN e, primo fra tutti, quel pre= liminare di vendita che dimostrava una conoscenza tra lo
BO efl NN risalente nel tempo e che costituiva if legame tra i due gruppi di perON coinvolti in questo delitto A dimostrazione dell'importanza che lo BO!༩ :༡ - 87 sines
S aveva attribuito a quel preliminare stavano le infone date versioni fornite sulla causa e sul tempo della, conse= gna, un anno prima per sottrarre la casa di Ardesio al'
Haggressione dei creditori del prevenuto (BO)una
_ settimana prima per timore che i ladri potessero portarlo via (SI CA),
-.' an
Secondo la Corte era infondata anche l'argomentazione
5. dello BO, secondo la quale egli avrebbe dovuto ri= spondere della morte del ZI, nella peggiore delle ipo= tesi, ai sensi dell'art. 146 cod. pen. Dovevano essere nichia= mate sul punto le corrette e precise argomentazioni dei '
Primi giudici, tanto più che la richiesta,pun contenuta
1 hei motivi di gravame, risultava genericamente motivata.
Occorreva del resto considerare che in tema di sequestro di persona il concorrente risponde dell'ipotesi di reato aggravato dalla morte dell'ostaggio in quanto questa è
3. conseguenza possibile e prevedibile del sequestro stesso. at Riguardo all'omicidio dell'TO la Corte rilevava che, come risultava anche dalla decisione di primo grado, questo la stato deliberato nell'ambito dell'esecuzione del delitto di sequestro di persona per i contrasti insorti tra la vittima ed alcuni degli altri complici.Certa la impresenza dello BO all'appuntamento nel negozio del
D'DR, al pranzo da"LV"e nella"Tana del Lupo" quando era stato ucciso l'TO, occorreva tener pre= sente, secondo la Corte, che le dichiarazioni del chiamante in correità avevano trovato proprio nelle ammissioni del
NE il principale e decisivo supporto...
Sul piano, logico non aveva senso alcuno che se davvero la decisione di uccidere 1'TO fosse stata propria ed esclusiva del NE e del D'DR,questi aves'
sero invitato ad assistere al delitto due testimoni, to
$ bordone e il NN, che nulla avrebbero avuto in comune
! 1 88 -
con quel piano omicidiario. Di certo, secondo la impugnata - sentenza,personaggi del calibro di NE non avrebbero condotto sulla scena del delitto testimoni che avrebbero potuto avere reazioni incontrollabili sia durante l'epi= sodio delittuoso sia, soprattutto,dopo.Ne si poteva rite= nere che la presenza di questi due, in tesi estranei qual: sivoglia comportamento delittuoso, sarebbe stata neces:tata necessita= ta dall'esigenza di contrastare eventuali reazioni della vittima.Se davvero si fosse voluto ipotizzare ciò non si sarebbe compreso come i due spettatori sarebbero stati convinti ad adoperarsi per iscenare il finto incidente, uno il NN restando a custodire di notte 1 auto con al'
• 1'interno il cadavere dell'TO davanti alla casa di
H cura"Quattro Marie"e l'altro BO - recandosi are=-
cuperare il motorino della vittima ed a guidarlo fino al luogo scelto per iscenare l'incidente stradale. Se nessun legame delittuoso - osservava la Corte - esisteva tra lo_
✅ BO,il NN e gli altri non si comprendeva proprio come questi fossero stati costretti a svolgere un ruolo per l'omicidio dell'TO. Ed allora non si poteva che fare riferimento al sequestro del ZI ed alla necessità di eliminare un complice divenuto troppo scomodo. Tutto cio secondo l'impugnata sentenza suffragava l'assunto
"del D'DR che, sia pure in maniera sofferta, aveva affermato che l'omicidio dell' TO era stato deciso da tutti il giorno prima e che la prospettiva del paga= mento del riscatto aveva costituito parte del tranello studiato per condurre un riottoso TO docilmente
Cal luogo dove sarebbe stato soppresso. Non era quindi con' testabile la premeditazione considerando che la decisione era stata presa il giorno precedente, che era stata acqui= stata la mazza da baseball per attuare if piano, che era stta commissionata alla vittima un'auto veloce, facendogli 89
balenare la possibilità di riscuotere il riscatto del sequestro - cosa del tutto impossibile perché le tratta= tive si erano fermate al 19 ottobre allorché era stata recapitata la lettera da parte del BE , era stato fissato l'appuntamento nel negozio del D'DR per recarsi tutti a pranzo,"da LV "per condurre il AL
- nelle vicinanze' della "Tana del Lupo zon a feld
☐ La Corte non aveva ritenuto di dovere ascoltare la re=
gistrazione dell'interrogatorio del D'DR sul pun' atteso che la trascrizione di tale interrogatorio se to:
da un lato denotava le incertezze nel racconto dell'omi=
cidio dell'amico, dall'altro-dava conto, sia pure in modo sofferto,che premeditazione vi era stata, al massimo con' dizionata all'atteggiamento che quella sera avrebbe- të= nuto la vittima, il che, per consolidata giurisprudenza,
_non escludeva, l'aggravante in questione. __
Riteneva quindi la Corte di riassumere le circostanze a che consentivano, ai sensibdelltart: 192 codiće-ai ritoi rvigente,di ritenere convalidāta, sul piano probatorio;
la
1 be chiamataidi correo del D'DR l
Standosalle sentenza in esame il delittolepa stato com=
12messo nella villaldi SOlnovo dove si erano reéate-per= ON che non avevano in comune null'altro che la parte=
cipazione al sequestro del ZI;
-in quel luogo era stato
›ilsdapprima-segregato e quindi ucciso e sepolto l'ostaggio previo scempio del suo corpo;
1tarma-per uccisione del'
~I'TO era stata acquistata il giorno precedente e alexindaginiisul punto avevano convalidato l'assunto del
Ichiamante in confeità; le mêdalità di questo omicidio era= no destinate, almeno nell'iniziale prospettazione, a suffra= onligare un incidente stradale donde la necessità della par= stecipazione di tuttivi correi per parare eventuali reazio= ni della vittima;
l'appuntamento in via Raven na nella – 90 -
mattinata del 25 ottobre era finalizzato all'attuazione del progetto come risultava evidente dal fatto che la vittima era stata incaricata di procurare la macchina da utilizzare per riscuotere l'impossibile riscatto. Derre= sto che tutti fossero stati partecipi di questo progetto era dimostrato, secondo la Corte, dal fatto che tuttisi erano mossi secondo modalità finalizzate all'esecuzione 1 del piano;
il D'DR aveva prelevato la mazza dal baule,il NN l'aveva raccolta e l'aveva consegnata allo
BO che aveva sferrato i colpi mentre il NE teneva immobilizzata con la minaccia della pistola la vit'.
tima; dopo l'omicidio vi era stato chi come il NN si era adoperato, per bruciare la mazza rotta, chi aveya xxxxs pulito le tracce di sangue, e: chi aveva trasportato dopo averlo avvolto in un telo, 11 corpo dell'ucciso nella mac' china;
sul luogo del finto incidente, poi,la partecipazione corale di tutti era stata ammessa conile modalità ed i ruoli precisamente indicati dal D'DR: il NN era restato a guardia dell'auto e del cadavere, gli altri și erano recati in via Ravenna La 'prelevare la Golf rubata ed il motorino dell'TO,alla guida della prima si era po= sto il NE, a quella del secondo lo BO. La consi= derazione che occorreva effettuare era che fin dal mattino tutti gli imputati si erano mossi ed avevano agito secondo un copione ben studiato in cui solo il caso aveva inserito quel colpo di pistola accidentalmente partito e l'incontro con la pattuglia dei CC/ri che avevano contribuito a far crollare un piano per altri versi ben studiato ed ancor
Più accuratamente portato a compimento. Non si poteva al riguardo tralasciare di considerare - a parere della Corte
d'Appello che nell'assunto difensivo degli imputati fino- al giudizio di primo grado ben diverse ed assolutamente inveritiere erano state le loro dichiarazioni al punto - 91 -
di pervenire alla impossibile conclusione che l'FF
tato era stato ucciso dal solo D'DR che prima aveva sparato e poi aveva colpito con la mazza - 9 V₁ = ceversa sotto gli occhi esterrefatti degli altri,il
NN in cucina ad assumere cocaina (mai trovata), lo
BO, fuori della villa richiamato dal trambusto, il W.
NE addirittura assente dal teatro dell'dell'omicidio; eppure tutte queste perON sarebbero state costrette poi ad attivarsi per consentire al D'DR di comple= tare la sua opera.
Nei motivi di appello anche dello BO si era ben- surato il fatto che i giudici di primo grado non avessero indicato il ruolo svolto da ciascuno degli imputati nel'
H l'esecuzione del delitto. cem obdoain
Per la Corte tale argomentazione non appariva risoluti= vasul piano probatorio. Infatti la partecipazione di tutti era stata accertata e quindi non appariva necessario __ indicare i singoli ruoli. Stava di fatto che il NE nel corso del giudizio di appello aveva ammesso di essere stato lui a sparare il colpo all! TO e ciò,a tacere del resto,faceva giustizia delle considerazioni svolte in ordine all'asserito- mendacio del D'DR,il quale aveva sostenuto che le tracce di polvere da sparo riscontrate nella sua mano erano state determinate dall' avere egli preso al NE la pistola con la quale era stato sparato :.. il colpo. Ebbene: il NE aveva ammesso di essere stato lui a sparare e ciò costituiva per la Corte di merito un indubbio riscontro dell' attendibilità del chiamante in correità che anche su questo particolare, peraltro non
(rilevante sul piano probatorio, aveva dimostrato di non javere, inventato nulla.
Riguardo all' assunto dello sbordone - che se davvero l'omicidio fosse stato premeditato sarebbe stato rea - 92 -
fizzato in luogo più vicino a quello dove sarebbe stato- abbandonato 11 cadavere anche per non correrecorrere mutiff
Fischi hell attraversare Milano di Sera tardi con un ca= davere in auto ia Corte osservava che 1 Pargomentazione non aveva nessuna valenza probatoria. Infatti, secondo ha enza Impugnata, i'azione doveva essere eseguita in luo I Sentenza go tranquillo e nessuno era più consono alia Tana del
Eupo"? 11 corpo della vittima doveva poi essere necessa= riamente trasportato altrove per simulare l'incident perché i familiari dell'TO erano a conoscenza che ia vittima quel pomeriggio era in compagnia quanto meno قصف del D'DR e soprattutto occorreva recuperare in motorino della vittima lasciato nel najozio di via Ravenna.
Era quindi un rischio necessario quello di attraversare con un corpo esanime à bordo di un auto, rischio però contenuto dato che quella sera gravava sulla città una fittissima nebbia.
Riguardo poi all'assunto del NE - secondo cui l'Af= faitato sarebbe stato ucciso perché ricattava 'il D'S' SA per incarico del quale circa un anno e mezzo prima aveva ucciso una persona e ferito un'altra la Corte osservava che si trattava di affermazioni del tutto in'
-fondate atteso che fino a pochi mesi prima dei fatti per cui è processo 1'TO era stato detenuto in Spagha.
Così ricostruito l'omicidio del predetto risultava in'
Fondata, per i giudici di appello, la richiesta dello Sbor= done volta ad ottenere il riconoscimento della disposi=
'zione normativa ex art.116 cod. pen.del tutto incompatibile con il comportamento di chi volle e premeditò l'omicidio.
Per 1 impugnata sentenza anche la richiesta di ricono= scimento delle attenuanti generiche non poteva trovare ac'
Coglimento, non potendosi prescindere dalla valutazione negativa del comportamento processu ale del prevenuto che - 93
-
1 aveva negatoogni circo durante l'intera istruttoria aveva stanza di fatto, contro l'evidenza e che quando aveva Iit 23 determinate ammissionisuccessivamente deciso di fare determin
D I DIT INle aveva effettuate in maniera-palesamente strumentale a fini difensivi.Era sufficiente rilevare che fino al giudizio di primo grado lo sbordone aveva negato di es- sersi trovato alla "Tana del Lupo"quando era stato ucciso
1'TO pur essendo stato chiamato in correità dal EVS C
NN oltre che dal D'DR.Non poteva poi essere รา sottovalutata la condotta del prevenuto che nel corso dell'istruttoria aveva effettuato dichiarazioni mirate deviare le indagini volte alla ricostruzione del se= questro ZI. Ed inoltre occorreva considerare, a parere ::
della Corte territoriale,che il ruolo dello BO
helle vicende delittuose in esame e segnatamente per il sequestro. ZI era stato di particolare rilevanza aven'
_ do egli costituito il legame che aveva permesso il con' tatto tra ideatori ed esecutori del sequestro ed aveya consentito in maniera determinante 1' acquisizione della
_ villa dove segregare l'ostaggio.
Riguardo alla richiesta di riconoscimento della dimi= nuente prevista per il rito abbreviato si rinviava alle argomentazioni esposte nella parte iniziale della moti vazione dell'impugnata sentenza.
D) NN TO.
La Corte di merito riteneva che tutti i motivi di appel'
10 prospettati da ben due difensori di detto imputato fossero privi di fondamento e in fatto e in diritto,e che pertanto la decisione di primo grado dovesse essere integralmente confermata anche nei suoi riguardi.
Per quanto concerneva le argomentazioni di ordine ge= nerale in ordine alla rilevanza probatoria ed all'attendi=
bilità della chiamata di correa era sufficiente rinviar e - 94
alla parte generale della sentenza dove la questione era- stata esaminata con riferimento a tutti gli imputati.
Ugualmente era necessario un rinvio alle pagine prece= cedenti per quanto riguardava la domandaga di riduzione della pena per il rito abbreviato, richiesto e non con- cesso dai giudici di primo grado,e per quanto atteneva all'uniffcazione, ai sensi dell'art. 81 cit.,di tutti i
¨reati ascritti al prevenuto in oggetto.
“La Corte rilevava poi che per quanto concerne il NN
l'impianto confessorio-accusatorio del D'DR,pro= prio anche attraverso le dichiarazioni del chiamato in cor= reita,non era affatto inficiato nella sua rilevanza pro= batoria, e che certamente non poteva trovare consenso la critica mossa alla sentenza appellata ed alle dichiara
-zioni del chiamante in correita nelle parti in cui a prima aveva ritenuto rispondente al vero Te dichiarazioni auto-etero accusatorie del D'DRe,le seconde suf=
fragate da riscontri. Non appariva, infatti, secondo i giudi=
¨ci,operazione a cui potesse attribuirsi una qualche rile= vanza probatoria il fatto che le dichiaraziontidel chia= mante in correita fossero state "parcellizzate"(secondo la terminologia usata dalla-parté civile) per pervenire afla conclusione che avendo-il chiamante in correitàšaf= fermato,n 1 corso dei süof interrogatori chelunnoėrto incontro sarebbe avvenuto in orari diversi,si sarebbe dovuto desumere l'assoluta e totale inaffidabilità delle dichiarazioni del D'DR, laddove, per altri versi, quell'incontro risultava sicuramente avvenuto. Era stato questo, sostanzi lmente, secondo la Corte, il metro di ya= lutazione della chiamata di correo seguito a dal
"più preoccupato di contestare particolari marginali e
->
non'risolutivi per la decisione che non, invece, il nucleo centrale e sicuramente rilevante in maniera decisivaj 1
delle dichiarazioni rese dal D'DR: l'avere lui,
NN, messo a disposizione la villa dove segregare l'ostag= gio.
-Passando ad esaminare i singoli motivi di gravame la Corte territoriale osservava che nessuna nullità si era verificata,né tanto meno era stata eccepita,riguardo alla formulazione del capo di imputazione relativo al
– sequestro di persona a scopo di estorsione e reati con'...
. nessi ascritto al prevenuto de quo. L'argomentazione con' tenuta nei motivi di appello si prospettava quindi come una mera clausola di stile, senza alcuna rilevanza prā=
ɔtica;tanto più che il NN, nel corso dell'istruttoria era stato interrogato ed aveva risposto, quando aveva | vo=
1. luto, sulle singole condotte che gli erano state ascritte, :
H integranti: compiutamente le imputazioni di sequestro di
_persona con morte dell'ostaggio. In questa ottica dovevano essere valutate le argomentazioni contenute nei motivi
Nidi appello in ordine al ruolo che l'appellante avrebbe svolto,secondo le dichiarazioni del D'DR,la mat'
tina del sequestro: inizialmente il chiamante in correità aveva riferito che il NN aveva svolto il compito di staffetta, successivamente aveva riferito che questo ruolo era stato svolto dal NE.Stava di fatto che il D'S'
SA, secondo i giudici d'appello, aveva riferito_i_par= țicolari dell'avvenuto sequestro del ZI non per cono= scenza diretta, ma per averli appresi soprattutto dall'FF tato ciò indubbiamente spiegava i motivi per i quali
+1 suo racconto potesse essere stato non preciso al riguardo. gra però doveroso sottolineare che il principale e più cospicuo elemento di accusa a carico del NN si rica= vava, a giudizio della Corte;
non tanto dal fatto che egli avesse o meno svolto il ruolo di staffetta all'atto del'
1. apprensione dell'ostaggio, quanto, invece, d i avere posto - 96 .
. la propria villa, quella di cui era custode giudiziario,
a disposizione per ospitarvi l'ostaggio,cosa questa și= curamente avvenuta. Del resto, contrariamente a quanto pro= spettato nei motivi di appello,il D'DR era pre-- sente all'appuntamento dei complici la mattina in cui era stato sequestrato il ZI,come appunto aveva di= chiarato il NE nel corso del giudizio di appello
_ma era stato fatto allontanare prima che il nucleo ope=__ rativo si portasse sul luogo predisposto per l' agguato.
Di conseguenza, secondo la Corte di merito, non era ravvisa= bile nessuna contraddizione nel racconto del D'LEsan'
_dri che aveva riferito quanto aveva visto direttamente quella mattina e quanto aveva, successivamente, appreso nel racconto, soprattutto,dell'TO. Anche se,non era
M possibile comporre le discordanze tra il racconto del
D'DR e quello del NE in ordine alla persona che quella mattina il D'DR aveva accompagnato in Piazzale Loreto (1'TO secondo il chiamante) in correità,il NE secondo quest'ulting), ciò che rilevava
_sul piano probatorio era che sicuramente il D'DR
NO aveva mentito quando aveva affermato di essersi re= cato in Piazzalė Loreto la mattina del sequestro,di avere
Visto il NE e L'TO e di avere scorto 1'auto
- OP AD, senza però essere in grado di indicare la per= sona che si trovava a bordo di questa vettura. La misura delle dichiarazioni del chiamante in correità risultava,
! secondo la Corte, evidente allorché si considerasse che
¡il D'DR aveva sempre riferito di non avere visto la persona che era alla guida della OP,pur avendo po= tuto immaginare che fosse proprio il NN che in quel periodo utilizzava;
in maniera esclusiva, quell'auto. |
Occorreva, secondo la Corte, considerare che, proprio da quanto dichiarato dallo stesso NN, si evinceva la pro= - 97 -
va che a bordo dell'auto vi fosse lui e non altri. Pre=
messo infatti che costui non aveva mai dichiarato di avere
1 19 settembre prestato ad altri la AD, lo stesso aveva però precisato che il giorno 18 sin compagnia della sua convivente UR AN si era recato, reduce da un soggiorno o hella Gasa di Bani di Ardesio insieme consil NE e
- slo BO se ve rispettive compagne, nel bergamasco e che, quindi, la sera si era fermato a cenare nella casa dello- T
BO per poi fare rifornona Milano con l'auto AD.
Secondo il suo assunto poi,la mattina del 19,si era re= eato a Vigevano per lavoro. Se ne doveva trarre, quindi,la
_ conclusione, secondo la Corte-d'Appello,che se l'auto era nella disponibilità del NNlla sera del, 18. settem=
H bre e la mattina del 19%, nessun altro che lui poteva tro=
6 SI alla guida in piazzale Loreto allorché lá stessa sera stata scorta dal D÷DR.15
Riguardo al ruolo.dáciu stoltosper accertare da dispo=
Svinibilita dėliavilla; illNNvaveva prospettatonuna tesi
Tipe riferisce l'impugnata sentenza divsecondo grado fase= con quale egli sarebbe stato del tutto ignaro-del-
-10 scopo per il quale lo.BO ed'il NE si sareb=
- pero attivati, inducendolo ad accompagnarli dal curatore
He fallimento. In altri termini, il bAN non aveva conte= stato la rispondenza al vero di quanto raccontato: dal b'DR, confermato dal NE e dallo BO, convalidato dalla testimonianza del curatore avv. Pensato,
ma anche lui,come altri imputati, aveva proposto una chia=
: ive di lettura del tutto neutra di quegli avvenimenti.
A suo dire,egli sarebbe stato indotto ad offrire la di= sponibilità della villa per un imprecisato scopo, quale quello di ospitarvi per un certo tempo delle perON che non volevano essere notate da nessuno. Ma il NN, a
giudizio della Corte, era stato smentito in questa sua - 98
prospettazione dallo BO il quale, al contrario, aveva dichiarato di averlo messo al corrente del fatto che la villa dovesse essere utilizzata per organizzare un traf=
-fico di droga. Lo BO, nelle sue dichiarazioni rese nel corso del processo di primo grado, aveva precisato anche che la sua estromissione da questo affare delittuo= so era stata motivata proprio dal comportamento del AN ne che, avendo messo a disposizione la villa,lo aveva esclus so da ogni partecipazione agli utili.Ma la tesi dello
BO, come si era argomentato trattando della sua po= sizione, risultava smentita non solo dal ID, che sa=
rebbe stato-l'organizzatore di questo traffico di stupe= facenti, ma anche dal NE il quale, avendo ammesso la
-
sua partecipazione al sequestro del ZI, aveva predi= sato che l'attivarsi per ottenere la disponibilità della
}
-villa, non poteva avere altro scopo che quello di trovare. un luogo dove segregare l'ostaggio.
Ritenuta,pertanto, infondata la prospettazione difensiva del NN occorreva, secondo la Corte, esaminare cosa egli aveva fatto ed in che modo aveva agito in occasione del'
l'incontro con l'avv. Pensato. Il 4 settembre egli aveya ricevuto la visita dello BO nella, villa di SOl'
novo e l'amico gli aveva chiesto informazioni sulle trat' tativo per la vendita dell'immobile; avevano concordato l'appuntamento per incontrarsi con il curatore del fal' limento,ed a questo incontro,come già esposto, si erano recati in tre NN, BO e NE e quest'ultimo aveva precisamente indicato lo scopo di quello accesso: assicurarsi la libera disponibilità della villa, risultato
:
conseguito avendo appreso dal curatore che non solo non vi erano interessati all'acquisto della tenuta ma che ad' dirittura la stessa non poteva essere posta in vendita mancando ancora alcuni documenti catastali che sarebbero 99 -
stati pronti per la fine di ottobre. In questo quadro| și inseriva la condotta del NN che in un giorno successivo aveva telefonato al curatore per dargli un nuovo numero telefonico-dove poter essere rintracciato. Questa sua pre= mura di fornire il recapito telefonico per poter essere Y.più rapidamente rintracciato era motivata, secondo la Corte, pal fatto di dover, sapere tempestivamente se qualcuno avesse voluto vedere la tenuta ed essene in grado quindi. odie adottare le opportune, contromisure, proprio perché egli þen sapeva che nella villa sarebbe stato segregato 1'ostag= gio, Ben, conoscendo d'altra parte le condizioni, economiche
Hello BO, era certo che quanto riferito al curatore
Oper l'acquisto della tenuta era del tutto infondato.
-I NN, poi, non si era limitato, a svolgere, l'attività di cui si è detto avendo continuato a frequentare anche tutti gli altri correi, finendo per giunta con il dimorare
- hella stessa casa insieme con il NE. Anche riguardo aquesta abitazione il NN aveva fornito una spiegazione
+ che non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni,non is tanto del D'DR,ma neanche in quelle dello BO,
avendo riferito che il reperimento di quell'appartamento era finalizzato anche all'inizianda attività commerciale di compravendita di immobili che avrebbe dovuto intra= prendere con lo BO, cosa del tutto smentita da que= st'ultimo. :
Passando ad esaminare l'altro punto della sentenza di primo grado oggetto di particolari critiche da parte del
NN,cioè il suo comportamento nella serața del 4/5 ottobre, alla Corte premeva sottolineare non tanto la condotta del'
prevenuto quale rappresentata dai testi SI e RE, quanto una diversa circostanza di estrema rilevanza sul piano accusatorio, che cioè quella sera agli era diverso dalle altre volte anche rispetto a poco prima, quando- 100 -
erano al ristorante e soprattutto sembrava in condizio= ne di soggezione nei confronti del NE che lo aveva fatto addirittura dormire con lui hello stesso letto,
uanto avvenuto quella sera era rilevante anche sotto hitro profilo, perché nella mattinata del 5 ottobre era stato fissato dal SA (MA X) un appuntamento te= だ
lefonico da RU, appuntamento telefonico di particolare rilevanza perché si sarebbero dovute fis'" sare le modalità di pagamento del riscatto. Urtava, sècon' do la Corte,contro ogni più elementare logica che un se= questratore di perON del calibro del NE avesse potuto effettuare telefonate per fissare il pagamento- del riscatto in compagnia di perON estranee al seque= stro. La considerazione era, ad avviso dei giudici, di par=
-
ticolare rilevanza perché lo stesso NE aveva riferito di essere stato in compagnia del NE anche nella mattinata del 5 ottobre, per averlo accompagnato nel ne= gozio del D'DR,e nel corso di questa mattinata alle ore 9,49; 10,32 e 10,36 il NE aveva effettuato ben tre telefonate alla famiglia Marudell'i. La circostanza- doveva per la Corte di merito essere valutata congiunta= mente all'altra e cio che, come risultava dalle registra=
zioni e dalle ammissioni del NE, queste telefonate
érano avvenute in coppia, perché l'accompagnatore del SA. ON doveva segnalargli il tempo trascorso .alifine di interrompere tempestivamente la conversazione per evitare che fosse accertáta l'utenza telefonica di provenienza.
Occorreva, inoltre, considerare che una di queste telefona=__ te intercettate era stata fatta il giorno 11 ottobre, alle ore 8,53, alla famiglia ZI ed in quel periodo il NE e il NN abitavano insieme nella casa di
(via Brenta.---
A completare il quadro accusatorio non si poteva, poi, 101
secondo la Corte, tralasciare di considerare che il NN. in costanza di sequestro, aveva conosciuto anche il BE HI, altra persona coinvolta nel sequestro di poredna per cui si procede. Anche tale circostanza era stata cel azzerata da parte del NN nella sua rilevanza probato= nia,1, argomentandosi che il BE era stato incaricato
++ di effettuare i lavori di idraulica nell'appartamento. di viale Brenta, ma al riguardo la Corte osservava che
.
ben strano che il NN, il quale professionalmente si occupava anche di ristrutturazione di immobili, si sia do= vuto rivolgere allo BO per fare eseguire dei lavori di idraulica proprio da colui che sarebbe stato individua= to dagli inquirenti come il basista del sequestro ZI.
Si era quindi in presenza di una serie di circostanze che non potevano trovare spiegazione in un concorso form tuito di avvenimenti,che avevano condotto tutte le person › che avevano partecipato al sequestro ZI proprio nel' la casa di colui che aveva messo a disposizione la villa dove tenere segregato l'ostaggio.
Riguardo alla presenza del prevenuto in Vigevano a Cas'" solnovo nella mattinata del 19 settembre, giorno del seque= stro ZI, ammessa dallo stesso comportamento che avreb=
-
be dovuto denotare la sua estraneità ai fatti delittuosi in questione, potendo il NN non solo tacere tale circo= stanza, ma anche assumere di essersi trovato in ben altro. luogo la Corte osservava che l'ammissione della presen'
za in detto luogo, quella mattina, da parte dell'imputato de que trovava spiegazione nel fatto che, essendo conosciu=
to nella zona di Vigevano e di SOlnovo, non poteva cor= nere il rischio che un qualche testimone 10 smentisse, ri= ferendo agli inquirenti di averlo visto sul posto la mattina del-19-settembre. Di conseguenza, quello del NN era stato un comportamento imposto dalla necessità di motivare.con 102
esigenze di lavoro,la sua presenza in Vigevano la mat'- tina in cui l'ostaggio era stato condotto nella villa di
SOlnove. Non appariva,portanto, particolarmente rilevante sul piano probatorio, secondo la Corte, accertare se il AN
ne avesse o meno ancora lavori in corso il 19 settembre-
in Vigevano atteso che egli certamente, per sua stessa am= missione,si trovava in Vigevano (poco distante da SOl'0 novo) quel mattino del 19 settembre, allorché il sequestrato
ZI era condotto nella sua villa, dopo che la sua uto opera stata notata quella stessa mattina in Milano, allora model sequestro nel luogo dove i correi si erano datï³ ³äp= puntamento dopo che lui stesso aveva messo a disposizione
Isla villa dove custodire lostaggio.Ne poteva, secondona
Corte,venire trasciata la circostanza che, sempre nel corso
M dellarmattina, egilisera successivamente apparso in via Ra= no venna, in accesione dell'accesso dello BO nel negozio
-fdel D'DR, tanto da essere notato da costui, a quale
IN era statio ancora presentato per quel suo apparire riot' _
toso. .
Nei motivi di appello, per evidenziare l'assoluta estra= neità del D'AN al sequestro di persona, si era argomentato_ in ordine a due circostanze: a) il D'DR non avreb=
be saputo indicare quale sarebbe stata la parte spettante a detto imputato nella ripartizione del riscatto;
b) in
Occasione di un incontro tra il NEr 11 D'DR, nella casa di via Brenta, egli sarebbe stato tenuto in di= sparte e, addirittura, sarebbe stato alzato il volume di una radio per impedire che fosse percepito il tenore della conversazione.
Nessuna di queste argomentazioni poteva ad avviso del'
la Corte di merito essere condivisa. Non la prima perché lo stesso D'DR della cui partecipazione al seque= stro non era possibile dubitare, aveva riferito di non avere 103
saputo con esattezza quale sarebbe stata la sua parte
_ di riscatto;
non la seconda perché l'estromissione del
NN dal colloquio tra il NE e il D'DR era stata determinata dalla contemporanea presenza nell'apparta= mento della AN (convivente del NN) e. della SI (mo= glie del NE), perON sicuramente del tutto estranee alle vicende, delittuose. LO e, prudenza imponevano,quin' di, che le due donne,in compagnia delle qualitera rimasto il
NN,non fossero messe in condizione di ascoltare, seppur 1
casualmente, un colloquio così riservato, tro. H
In conclusione, doveva essere confermata la sentenza
; appellata sul punto concernente la partecipazione del AN ne al sequestro di persona del ZI. if Riguardo al reato sub G)(inizialmente contestato ai sensi dell'art:412 cod.pen.e ritenuto in sentenza ex art. 411 stesso codice), non sussisteva, ad avviso della Corte
d'Appello,la dedottabviolazione dell'art.477 codice di rito previgente in quanto la condotta materiale ascritta al prévenuto era stata specificamente indicata e contestata e non era stata affatto modificata dal giudice di primo grado. che si era solo limitata a dare a quel fatto una di= versa qualificazione giuridica, anche se più grave, ai sensi
_ del primo comma dell'articolo citato: Nel merito non era :
- contestabile che il trattamento riservato al cadavere del
*ZIs sezionato in pezzi estremamente piccoli, in parte inter= rati e solo in parte ritrovati, integrasse la fattispecie odelittuosa di cui all'art: 4115cit hatteso che per la sus' sistenza del reato di cui all'art. 442 era-necessario the si trattasse di un, nascondimento puramente temporaneo!
Nella specie gli autori dello scempió del corpo del TṚ avevano intesc, invece, distruggere il cadavere con l'intento
-evidente-di-occultarlo definitivamente in modo da rendere oltremodo difficile,se non impossibile,la sua identificazione. 104
Al riguardo non appariva superfluo ricordare quanto era emerso nel corso del confronto tra il D'DR eil
NN in ordine allo scempio che del cadavere del ZI avevano fatto i feroci cani del NN che si trovavano nella villa.
Per quanto concerne l'affermazione, di responsabilità del
NN per detto reato, in aggiunta alle argomentazione svolte sul punto nella sentenza appellata,occorreva, qon' siderare, secondo la Conte, che proprio questo imputato aveva un motivo più che valido per far sparire il cada= vere del ZI, essendo egli ben consapevole che la ressa in vendita della villa era imminente (avendo infattiil curatore riferito che la documentazione necessaria: sarebbe
Н stata pronta per la fine, di ottobre),e. giammai egli avreb be potuto correre il rischio che la prova così: evidente di quanto era accaduto nella villa fosse ancora, esistente- allorché nella villa sarebbero andati gli acquirenti. Ciò trovava ulteriores riscontro in quanto sostenuto dal D'S' SA in ordine alla richiesta di procurare degli acidi, formulata dal NN all'indomani dell'uccisione dell'FF
tato,richiesta finalizzata propric alla definitiva diștru= zione dei resti del cadavere dell'ostaggio. s
In ordine alle richieste formulate nei motivi di appello forconcernenti-il delitto di omicidio aggravato dell'FF tato, era sufficiente secondo la Corte rinviare, alla parte della sentenza di primo grado dove era stata trattata la posizione del coimputato BO, non differenziandosi da questa quella del NN se non per il fatto che, costui, fin dai suoi iniziali interrogatori, aveva ammesso,di es' sersi trovato, anche se come mero spettatore, nella villa di SOlnovo, allorché era stato ucciso, l'TO
-per la considerazione che anche quest'ulteriore delitto era stato commesso nella villa di cui aveva la disponibilit 105 -
-Pertanto, anche per questo delitto doveva essere con- fermata agudizio della Corte di Assise d'Appello,la deci= sfone di primo grado che aveva affermato la colpevolezza del Dane. be iss ue m odicotes es cos.
Riguardo apie richieste subordinate concessione delle... attenuanti generiche e dedotta illegittimità costituziona= le dell'ergastolo - la Corte osservava chefol tre vallé
Puntuali argomentazioni svolte nell'appellata sentenza, ostava all'applicazione del beneficio invocato,non tanto
11 comportamento processuale del prevenuto, quanto, soprat' tutto, la sua condotta successiva alla commissione dei gra= vissimi delitti dei quali era stato riconosciuto colpevole;
che assumeva allora particolare rilevanza non solo il fatto che il NN non aveva esitato a darsi alla latitan' za, per alcuni mesi, subito dopo la commissione dell'omicidio
¨dell'TO,ma soprattutto il suo comportamento in acca=
__sione del suo arresto, non avendo egli esitato a minacciare
11. sovraintendente di polizia Antoci, che lo aveva tempo= raneamente immobilizzato, con una pistola ed a sottrarsi così alla cattura, rifugiandosi di nuovo nell'abitazione di viale Suzzani;
che ben strano era questo comportamento del prevenuto il quale,ritornato a Milano per costituirsi, girava armato di pistoia di sicura efficacia offensiva, eviden' temente per opporsi non già ad offese che i suoi complici
(fatta eccezione del NE suo compagno di latitanza :
erano stati tutti tratti in arresto) gli avrebbero potuto portare, ma per opporsi alla cattura da parte delle forze dell'ordine; che ugualmente non poteva essere sottovalutato il comportamento del NN nel corso delle lunghe tratta= tive culminate nella sua consegna alle forze dell'ordine allorché aveva minacciato di compiere una strage e certa=
¨mente le armi in sua dotazione nell'appartamento che lo ospitava non mancavano;
che tali circostanze erano di 106 -
particolare rilevanza tale comunque da eliḍere quella positiva per l'imputato di sua sua sostanziale incensu= ratezza;
che silla incostituzionalità dell'ergastolo, così come eccepita, era-sufficiente richiamo alle arge mentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenz h.264/74 tuttora condivisibili;
che occorreva tuttavia rilevare che da detta pronuncia ad oggi la natura per- petua della pena dell'ergastolo si era in concreto ri= dimensionata, avendo le leggi 1634/62 e 663/86 previsto anche per il condannato all'ergastolo, oltre l'ammissione
++
alla liberazione condizionale dopo un certo periodo di espiazione della pena, anche l'ammissione all'istituto della liberazione anticipata.
E) BE PA.
Detto imputato con i motivi di appello depositati dai suoi legali aveva chiesto:
a) previo rinnovo parziale del dibattimento di produrre. copia di una perizia eseguita alle ore 13,15 del 13 set' tembre 1988 in Sesto S.VA e quindi in ora incompa= tibile con la sua presenza, insieme con il NE e lo
BO, nel bar di via Padova gestito dalla LI;
nel merito aveva domandato:
b) di essere assolto dai reati di sequestro di persona e da quelli connessi;
-
(C) in subordine che la sua condotta fosse qualificata Come tentativo di truffa, di estorsione o di favoreggia=
mento; stase
D = f a ³ in u teriore subordine aveva domandato;
la concessione- delle attenuanti generiche. .
l a motivi di gravame sfera o poi analizzate le di= verse dichiarazioni accusatorie effettuate dal D'LEsan
-drie si erano poste in evidenza le insanabili, ad avviso dell'appellante, incongruenze in esse contenute. Si era 107 -
censurata la condotta degli inquirenti che, troppo pre= sto,avevano abbandonato la ricerca dei colpevoli seguendo altre indicazioni ricevute, che avevano segnalato un certo
AV quale persona coinvolta nel sequestro,
pista che andava scandagliata in maniera più efficace specie perché il TT era all'epoca il convivente
-
della sorella di RI RI, marito di ZI TI
_na,figlia del sequestrato, emarginato dalla famiglia ZI che non aveva neanche permesso che i coniugi coabitassero.
.$i era argomentato che le informazioni che il D'DR aveva dichiarato dicavere appreso dal basista, persona interna alla famiglia,dimostravano che, in effetti,il ba= sista deveva necessariamente essere persona diversa da qui che main avrebbe potuto accedere a quelle informazioni, in considerazione dei suoi rapporti superficiali con la famiglia ZI.L'appellante in questione aveva fatto riferimento alle circostanze riferite dal chiamante in
+ correità in merito all'approntamento della valigia conte= nente una parte del riscatto, alle tre navi con carico di rottami rispedite per, acquisire liquidità, al litigio tra
ị congiunti ZI in ordine alla gestione delle tratta= tive. Si era sottolineata, poi, l'assoluta infondatezza di quelle circostanze, escluse dagli stessi familiari del TR ži.Si, era obiettato che da consistenza patrimoniale della famiglia ZI non poteva essere conosciuta solo da lui, 字 come ipotizzato dai primi giudici,atteso che lo stesso
D'DR,non solo conosceva la zona di via Padova,
ma conosceva anche l'attività svolta dal sequestrato. Era stata anche sottolineata l'incongruenza del racconto del
D'DR secondo il quale il basista-BE era particolarmente animoso nei confronti del ZI,pur do= yendosi escludere che tra lui ed il ZI vi fosse ini- micizia. Se davvero fosse stato lui il basista, nel secondo 108
-
incontro con il chiamante in correità, egli avrebbe certa= mente riferito la notizia più rilevante per i sequéstra= tori, e cioè che nessuno aveva creluto alla genuinità del'
T la foto i viata. L'appellante aveva anche argomentato che quelli che secondo la sentenza di primo grado;
erano-ele= menti di Supporto 'alla chiamata in correità si risolve=
-vano invecej in³ärgomentisa-suo favore Edsinfatti se fos' se stato veramente coinvolto nel sequestro,giammai.avreb- be conservato nella sua cassaforte il preliminare di ven' dita della casa di Ardesio tra lo sbordonete il NN.
Aveva sottolineato che l'annotazione,alla data del 13 settembre sull'agenda dello BO,non poteva in-nės' sun modo essere ricollegabile alla villa di SOlnovo
(dove segregare l'ostaggio), atteso che, secondo il chia= mante in corfeità, la disponibilità di questo luogo era
Stata acquisita fin dal 6-settembre; che la frequenta= zione della casa di via Brenta era avvenuta solo per mo=
-
tivi di lavoro, dei quali egli, inizialmente, non aveva avu= to memoria atteso che 11, lavoro era stato preso dal fi=¨ glio. Aveva sottolineato, inoltre, l' incongruenza delle di= chiarazioni del D'DR secondo le quali egli sareb=
be stato presentato dal NE il 19 ottobre, posto che lo stesso D'Alessandri aveva riferito che non aveva ji- sto il NE dal 12 al 19 ottobre. Al riguardo, secondo
1' appellante,i primi giudici non avrebbero dato rilievo al fatto che egli il 19 ottobre si trovava in piazza Cor= dusio per dei lavori. Ugualmente le altre, notizie che il
D'DR aveva dichiarato di avere appreso dal BE HI denotavano che esse' non potevano provenire da lui, ma da altra persona, inserita nell'ambito della famiglia del sequestrato.
* Riguardo poi alle insolite modalità della consegna del messaggio del 19 ottobre, modalità dalle quali i primi 109
-
gindici avevano tratto elementi di colpevolezza a s110 carico, l'appellante aveva sottolineato che il ragio= namento avrebbe avuto un senso logico se, nella specie, si fosse trattato di in sequestro di persona posto in essere soggetti capaci di gestirlo, cosa che, purtroppo, gli autori di esso non avevano dimostrato di saper fare.L'appellante aveva contestato, inoltre, l'assoluta inattendibilità della teste LI che, a distanza di anni, avrebbe raccontato fatti diversi da quelli ini=
zialmente riferiti all'Autorità Giudiziaria, errando in tanti particolari, quali, ad esempio,il possesso da parte sua di un certo tipo di auto da tempo dismesso.
Ad avviso dell'imputato de quo, se anche si fosse_vq=
luto dar credito alle dichiarazioni del D'DR,
egli, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe dovuto rispon' dere o di favoreggiamento o di tentata truffa o di ten'
tata estorsione, ma mai di concorso nel sequestro del
ZI.In subordine, l'appellante aveva chiesto la con'
cessione delle attenuanti generiche immotivatamente megategli in primo grado.
Anche nel corso del giudizio di appello il GA
schi si era protestato innocente, totalmente estraneo ai fatti ascrittigli, precisando che il giorno in cui la teste LI lo avrebbe visto nel bar in compa=
gnia del NE e dello BO, egli si sarebbe tro= vato ben distante da viale Padova, come risultava da on verbale di consulenza tecnica di "fficio effettua= ta da un merito del Tribunale.
A tal fine, previo rinnovo del dibattimento, la Corte aveva acquisito il verbale in questions con allegata documentazione.La stessa Corte, tuttavia, non aveva ri=
tento di dover accogliere l'ulteriore richiesta del
BE di disporre l'audizione dei testi presenti 110 -
all'espletamento di quella consulenza, atteso che la
-
circostanza non era apparsa rilevante, tenuto conto che stesso appellante aveva precisato di essersi trovato in Sesto S.VA---via Manin intorno alle ore $3,30
-
14,00 del 13 settembre e, quindi, comunque in ora non incompatibile con la sua eventuale presenza nel bar della LI, dato che questo è ubicato in fondo a via Padova, non lontana dalla-tangenziale e, dunque,1 non- distante dal Comune di Sesto S.VA.Del resto, come era stato già argomentato nella sentenza di primo gra= do,l'affermazione di colpevolezza del BE non derivava affatto dalla deposizione della teste Gaffarel- li, quanto da altro complesso probatorio, incentrato sul' la chiamata in correità del D'DR.
Anche per detto imputato, rilevava la Corte,i motivi di appello erano principalmente incentrati sulla vaiv= țazione della chiamata di correo del D'DR,de= finita interessata, contraddittoria, lacunosa e mendace.
Secondo i giudici del gravame non appariva innanziṭut' to corretto, sul piano metodologico, "parcellizzare"le dichiarazioni del chiamante in correità, per evidenzia= re qualche inesattezza su particolari secondari e non trascurabili, dalle quali far poi derivare la totale in'
fondatezza di dette affermazioni.Appariva opportuno;
pertanto, indicare quali erano stati gli argomenti che la sentenza del primo giudice aveva posto a base della dichiarazione di colpevolezza del prevento ed esami=
☐ narli singolarmente, in funzione delle critiche svolte
-nei motivi di appello.Occorreva tuttavia precisare che l'acounto difensivo del BE partiva dalla pre=
messa infondata che gli inquirenti non avessero a sio tempo svolto accurate indagini verso altre perON so= spettabili per il sequestro, tanto più che segnalazioni 111
al riguardo sarebbero loro pervenute con riferimento 1 ja personaggi della malavita operanti nella zona di via= le Padova, alcuni dei quali già condannati per sequestro di persona.L'affermazione, a giudizio della Corte d Ap=. pello, risultava infondata atteso che indagini in quel senso erano state effettuate mediante intercettazioni di alcune utenze telefoniche in qualche modo ricolle=
gabili a personaggi della malavita o indicati da ano=
_nimi confidenti o facenti capo a quel VI TT, convivente della sorella di RI RI, marito del'
la figlia del ZI;
ma tutte queste indagini non ave= vano sortito risultato alcuno se non quello di consen' ff itire la cattura del TT da tempo latitante.Non
era, pertanto, rispondente al vero quanto si era afferma= to nei motivi di appello e nel corso della discussione che gli inquirenti avessero acriticamente seguito le indicazioni del D'DR, posto che queste erano intervenute solo alla fine di ottobre, quando ormai da tempo nessun altro segnale da parte dei sequestratori era giunto alla famiglia ZI né le indagini avevano fatto passi ulteriori oltre a quello iniziale che aveva portato alla compilazione di un identikit di un proba= bile sequestratore ed alla individuazione di una delle auto "tilizzate presumibilmente per il sequestro.Di conseguenza, secondo la Corte di merito,le prime noți= zie veramente "tili per la ricostruzione dell'episo=
dio delittuoso del sequestro del ZI erano venute
Tagli inquirenti, in maniera del tutto improvvisa, daj
D'DR, indiziato di ben altro delitto che allora non era in nessun modo ricollegabile al sequestro del
ZI.
La Corte condivideva completamente le argomentazioni contente nella sentenza di primo grado riguardanţi la posizione del BE, che aveva fatto la sal - 112
-
comparsa nel quadro delle indagini sul sequestro a se= guito della chiamata in correità del D'DR it quale lo aveva indicato, riconoscendolo in foto, per quel
PA di cui non ricordava il cognome - che gli
-
ėra stato presentato dal NE quale il basista del sequestro e che lui aveva visto soltanto due volte.Una,
prima volta il 19 ottobre, presentatogli dal NE ed it successivo 21,qua do il PA era andato nel suo negozio di via Ravenna per dargli informazioni da ri= ferire al NE.Null'altro aveva mai riferito agli inquirenti del BE il D'DR, dimostrando con ciò solo di raccontare cose di cui era certo, senza mulla aggiungere a quanto aveva appreso direttamente o indirettamente.Com'era ovvio le censure dell'appellante erano state dirette verso questa chiamata di correo nel tentativo di dimostrare l'assoluta infondatezza di quan'-
to affermato dal D'DR, pur dovendo rapportarsi
¿d un dato di fatto sicuramente accertato ed ammesso dallo stesso BE: egli effettivamente in un giorno di ottobre - ma non il 19 secondo il suo assunto si era recato nel negozio di oreficeria del D'LEsan'
ari.Non potendo contestare tale circostanza, posto che tra i documenti sequestratigli gli inquirenti avevano rinvenuto un foglietto di carta sul quale era annotata sotto il nome RU (nome del chiamante in correità)
'ntenza telefonica installata nel retro del negozio di via Ravenna, il BE non aveva esitato a for= hire spiegazioni del tutto infondate, allegando fin dal'
'
h'inizio una serie continua di menzogne.La prima ver= sione da lui fornita in ordine a quella visita era stās ta che, transitando casualmente in via Ravenna, era en'
trato nel negozio del D'LEsenēri,da lvi mai visto, né prima né dopo, per visionare un orologio;
pur non essen' 113 -
ɖosi qualificato,il D'DR aveva subito compreso che egli era un commerciante e si erano immediatamente dati del "tu",l'orefice gli aveva proposto di vendergli qualsiasi cosa e gli aveva,perciò,dato quel numero tele= fonico che lui aveva annotato sul biglietto, sequestratogli..
In dibattimento il BE aveva, invece, effettuato i una totale modifica di questo assunto, precisando che, al contrario, nel negozio del D'DR egli ci era andato di proposito, su consiglio dell'amico BO, perché in'. tendeva acquistare, non più un orologio per sé, ma médacliette ricordo da regalare alle giocatrici della sua squadra di calcio. Se, come era stato sottolineato nella sentenza di¨
primo grado,la verità è una sola se ne deduceva che il Ber= MA aveva mentito almeno una volta,ma, ad avviso del'
la Corte territoriale, 14 assunto del BE era infon' dato perché le menzogne erano servite a coprire il vero
: scopo per: il quale il BE si era recato nel negozio del D'DR. Scopo precisamente indicato da quest'ul' timo, e cioè che il BE,il basista, per poter tran' quillamente comunicare con-il NE,non ptendo utilizzare il telefono perché sotto controllo, era stato indotto ad "
utilizzare un tramite apparentemente insospettabile per te= nere i collegamenti con gli altri. Questa circostanza,ą pa= rere della Corte, era di particolare rilevanza atteso che : "
il 17 ottobre, allorché vi era stato il primo accesso nel
.
-
nęgozio di via Ravenna,il BE non era ancora uscito allo scoperto, nel senso che solo alla serà egli aveva reca=
Pitate quel famoso comunicato che costituiva un rilevan'
tissimo elemento di accusa a suo carico, in conseguenza del quale la sua utenza telefonica sarebbe stata messa sotto controllo da parte della Polizia. A lungo l'appellante aveva argomentato in ordine al-fatto che questa visita al D'DR non poteva essere avvenuta alla data del - 114 -
--del 19 ottobre. data che il chiamante in correità ave=.
va precisato per avere in quella stessa giornata stipu= lato un compromesso di vendita – perché'si sarebbe trovato in piazza Cordusio di Milano per dei lavori. La problema= tica era stata già attentamente esaminata dai primi giu=__ dici,e non si poteva per la Corte d'Appello che ribadire le conclusione che non era affatto impossibile per il Ber= MA,tenuto conto anche del genere di accertamenti che egli si era recato à compiere in piazza Cordusio, trovars all'ora indicata dal D'DR,nel negozio di via Raven'
L
na.Del resto, silera argomentato che l'attendibilità del'
1'imputato si sarebbe dovuto desumere dal fatto che egli non avrebbec indicato uniteste che avrebbe potuto falsa= mente affermareschev quel giorno egli allora indicata si sarebbe trovato instutt'altŕó.pósto. Néane he appariva
¨crilevantejsecondo la Cortend'Appello ta considerazione del' ofro l'appelbante che la moglie del D'DR aveva riferi= to dipnon averiviste in quel periodo il NE hel ñe= gezio;
postoqchеacestui nell'arco di tempo compreso tra i primi dinsettembre e la fine di ottobre, aveva frequentato passiduamente il negozio del D'DR: чera state ośpi= tato anche nell' appartamento ubicato sopra: làˆgioielleria, di modo che l'affermazione della OR,che pure frequer=
-“tavaeilsnegozio specie quando il marito era assente, non appariva del tutto condivisibile. Stava di fatto che $i=
turamente il BE si era recato nel negozio di via
Ravenna e certamente per uno scopo diverso da quello da lui prospettato. Ma detto imputato si era reéato in quel
Luogo anche una seconda volta: come aveva precisato 11
D'DR, alcuni giorni dopo,sicuramente ldiivenerdi, cioè il 21 ottobre (cosa questa che il prevenuto aveva strenuamente negato anche adducendo dei testi per dimo- strare che quel giorno egli era stato costantemente pre= 115 -
sente ai lavori che suoi operai stavano effettuando al campo di calcio in una zona di Milano molto distante dá via Ravenna). Occorreva, secondo i giudici d'appello,
Desaminare innanzitutto ciò che il D'DR aveva
✓ riferito di avere appreso dal BE in occasione di questo secondo incontro, quei particolari che lo stesso appellante javeva dichianato di non avere mai comunicato fa nessuno e che verano noti solo alla famiglia del ZI
ed alla Polizia.Ci si riferiva al fatto che la sua-uten'
za dopo che lui stesso aveva recapitato quel messaggio dei rapitori alla famiglia dell'ostaggio era stata posta sotto controllo;
alla frase che egli aveva detto alla
A signora ZI nel consegnarlei il messaggio. Queste dir= costanze erano-per-la Corte di assoluto rilievo proba= torio, atteso che lo stesso, appellante aveva dichiarato reditnon averle riferitera nessun altro eppure esse erano_
notas conoscenza del chiamante in correità, né il prevenuto
D avevassaputo immaginare come questi avesse potuto cono= scerle: Per la verità l'appellante aveva prospettato|al' tra ipotesi, coerente con il suo assunto difensivo, che
* il vero basista del sequestro, ben, noto, al D'DR che lo avrebbe coperto, sarebbe stata persona facente parte della famiglia del sequestrato ed a dimostrazione di questo suo assunto egli, ayeva argomentato che, se dav vero egli fosse stato quello che gli inquirenti prima e la Corte di Assise poi avevano ritenuto non avrebbe certo mancato di comunicare ai suoi complici, per il tra= mite del D'DR, che gli inquirenti avevano imme= diatamente formulato seri dubbi in merito alla foto al'
legata al messaggio che egli aveva recapitato. Ma l'as' sunto del BE, secondo la Corte, era infondato perché egli stesso, contrariamente a quanto successivamente prospettato, non aveva affatto ascoltato i colloqui in' tercorsi tra i familiari del ZI, gli uomini della
Polizia ed il legale della famiglia.
Alla Corte era poi sembrato di estrema importanza por=
re-in evidenza le particolarità del tutto inusuali ed anomali della consegna del secondo messaggio dei seque= stratori, specie se confrontate con quelle che avevano regolato la consegna del primo, avvenuta attraverso 1 oper della signora RU. Queste particolarità erano già state esaminate e valutate nella sentenza di primo grado e gli stessi difensori del prevenuto ne avevano sottoline to l'anormalità. Infatti, non solo i sequestratori avrebber corso inutilmente un gravissimo nel depositare direttamer. nella buca postale del BE la lettera contenente il messaggio e la foto del sequestrato, fatto di per sé
- già estremamente insolito,ma, poi, non si sarebbero neanche preoccupați di sapere se colui-che-era stato incaricato della consegna avesse adempiuto o meno l'incarico e con quali risultati. Non si poteva;
infatti, tralasciare di con' siderare che il primo messaggio era stato fatto ritrovare
- alla detta RU in- un luogo¬ben distante dall'abita= zione del ZIne, soprattutto, che i sequestratori si era no preoccupati, ritelefonaado alla RU,di accertarsi che la donna avesse effettivamente rinvenuto e consegnato il-messaggio del rapito: Posto che notizie relative alla consegna di questo secondo messaggio non erano apparse sulla stampa, se ne doveva dedurre che i sequestratori non avevano necessità di accertare che il BE avesse o meno adempiuto l'incarico perché questa certezza a loro proveniva per altri versi: l'ssere il BE, appunto, uno dei componenti della banda che, sequestrato il ZI,sperava ancora, ad ostaggio deceduto, di ottenere :
in-qualche modo il pagamento del riscatto. Era indubbia= mente inusuale riconosceva la Corte che in un sequest:
- di persona il basista venisse allo scoperto e svolgesse un ruolo operativo come quello del BE, ma accor reva considerare che l'azione era ormai necessitata dal fatto che il ZI era morto, che non possibile più for= nire prove della sua esistenza in vita e, quindi, occorreva sondare direttamente dall' interno quali erano gli inten' dimenti dei familiari dell'ostaggio con riferimento al fine che i sequestratori si erano prefissi. Non si pteva condividere,pertanto, secondo la Corte di merito,l'argo= mentazione dell'appellante che sarebbe stato strano che del BE non si avessero notizie, anche secondo il racconto del D'DR,prima del 19 ottobre e ciò a suo avviso avrebbe dimostrato la sua estraneità al seque=
stro. Era proprio vero invece per la Corte il contrario,
- che il basista, non a caso definito dal NE come la persona che rischiava. di più, doveva necessariamente essere
- defilato rispetto agli altri correi e solo: il precipitare degli avvenimenti,con la morte dell'ostaggio e l'impos' sibilità di condurre altrimenti le trattative, aveva indotto il NE a fare agire in prima persona il BE.
Difficilmente sarebbe stato spiegabile, del resto,a parte della Corte d'Appello, se non con l'assunto accusatorio,la designazione di un inconsapevole BE quale nuovo tramite con la famiglia del sequestrato, atteso che, essendo già morto il ZI alla data del 19 ottobre, non si sarebbe compreso chi avrebbe potuto indicarlo'posto che il NE aveva sempre negato di averlo conosciuto e che il D'S' SA aveva affermato di averlo conosciuto solo quel giorno.
11 BE aveva anche negato che il 21 ottobre egli si sarebbe potuto recare in via Ravenna, a trovare
11 D'DR perché recatosi in un cantiere, di lavoro, ben distante da via Ravenna, dal quale non si sarebbe mai allontanato durante tutta la giornat a. Era ben vero che i testi escussi su sua richiesta avevano in maniera apodit' tica tentato di convalidare l'alibi del prevenuto, ma era altresì vero che agli atti vi era la prova che, dal carcere, il BE, tramite il figlio, aveva cercato di condizion nare la deposizione di quei testi, suggerendo cosa gli stess si avrebbero dovuto dichiarare. Nella documentazione casual'
mente sequestrata, alla vigilia del processo di primo gra= "
--do,occultata nella biancheria da consegnare ai familiari, oltre ad indicazioni dirette al figlio perché effettuasse determinate composizioni di documenti con la fotocopiatri= ce,eraue risultate precisamente le circostanze che i testi avrebbero dovuto- riferire, per cui se ne' doveva dedurre, secondo la Corte, che, per contrastare l'affermazione del
D'DR,il BE non aveva potuto fare altro che cercare di influenzare pesantemente i testi a conva= lida di un suo impossibile alibi.
Era frutto,poi,di mera ipotesi difensiva, non suffragata da nessun elemento di riscontro, l'argomentazione della di= fesa secondo la quale il D'DR non avrebbe mai po= tuto incontrare nella giornata del 21 ottobre il GA schi, perché sarebbe stato impegnato con l'TO nella divisione del provento di una rapina in banca.Non vi era agli atti nulla, secondo la Corte, che avesse potuto.col' legàre al duo TO-D'DR la rapina commessa ți dami di un istituto di credito di cui avevano parlato i giornali che l' appellante aveva prodotto in copia.
Si era argomentato, inoltre, che il BE non sa= rebbe stato in grado di scrivere, senza i consueti errori grammaticali,caratteristica costante dei suoi scritti, il messaggio consegnato ai ZI il 19 ottobre. L'osser= vazione, secondo i giudici di appello.era del tutto infri= levante perché né in istruttoria,né nel corso del giudi= : zio di primo grado, né in sentenza era stato mai afferma= to che l'autore di quello scritto fosse stato lui. 1
Il comportamento del BE doveva per la Corte
territoriale essere necessariamente valutato nel conte= sto in cui si era mosso: egli,in costanza del sequestro : di persona, aveva conosciuto e frequentato tutti gli al' tri imputati;
almeno inizialmente aveva negato di essere a conoscenza dell'appartamento di viale Brenta, che pure aveva più volte frequentato anche per motivi non di la= voro;
aveva dichiarato di non avere mai visto il NN, conduttore di quell'appartamento, neanche dopo averne os' :
servato la foto. Eppure era risultato accertato che egli si era recato nell'appartamento di viale Brenta una vol'
ta per motivi di lavoro,ma altre volte per motivi diversi, quando i lavori erano terminati. Ben strana appariva, quindi, seconda la sentenza in esame, la tesi-difensiva del BE
.
HI di non riconoscere il NN quando, interrogato a breve distanza di tempo, non aveva potuto non ricordare uno specifico particolare, e cioè che il giorno in cui si era recato a fare una ricognizione dei lavori da ese= guire,alia presenza del NN, aveva, poi, accompagnato pro= i prio costui a recuperare l'OP AD, rimossa dalla vigilan' za urbana perché mal parcheggiata. Particolarmente rile= vanti sul piano probatorio erano state le evidenti con' traddizioni tra lo BO ed il BE in merito ai lavori nell'appartamento di viale Brenta, come erano risultate dal verbale di confronto tra questi due imputati. sida detto confronto ciò che secondo la Corte si desumeva era lo strenuto tentativo dello BO di prendere le jdistanze da fatti difficilmente spiegabili se non con il coinvolgimento di entrambi nel-sequestro del ZI, tenuto
-
conto che l'appartamento di viale Brenta era, al pari del negozio di via Ravenna, il luogo ove tutti i complici 1
del sequestro potevano incontrarsi con tutta tranquillità
sicurezza. 1 120-
In questo quadro di insieme dovevano essere valutate, sul piano logico, tutte le altre seguenti emergenze pro= cessuali
(a) il BE era da tempo amico dello BO e, certamente, per le sue frequentazioni di lavoro non, aveva conosciuto il ZI le cui disponibilità econo miche non erano note a molti, se non in zona;
2) proprio al BE, subito dopo l'omicidio FF tato, lo BO aveva consegnato il compromesso di ven- dita con il NN per la casa di IO a tante erano
" state le menzogne che i due avevano riferito in ordine ai tempi ed ai motivi di questa consegna, menzogne fina= lizzate ad occultare le tracce del collegamento TO
-NN-"Tana del Lupo"-BO.
Per dimostrare che il basista del sequestro non avreb= be potuto essere il BE la sua difesa aveva messo A in evidenza circostanze che, riferite al D'DR, non potevano essere in nessun modo a conoscenza del prevenuto. Si era fatto, così, riferimento all'episodio della valigia contenente denaro, approntata dai familiari del ZI, alla disponibilità della famiglia ZI di ingenti somme di danaro per il fatto che alcune navi con' tenenti rottami Ferrosi erano state disdettate.Ma anche questa argomentazione non appariva alla Corte in nessun modo rilevante, non avendo il D'DR mai riferico di avere appreso queste circostanze dal BE,ma dal NE;
in secondo luogo, specie con riferimento al'
1'episodio delle navi lo stesso Figli del sequestrato,
SI,non aveva escluso che il padre ne avesse parlato. con gli amici del bar da lui frequentato e che la notizia avesse rafforzato la convinzione di ingenti disponibilità liquide da part: ai chi non era solito ostentare ricchezza.
La Corte d'Appello, riguardo alla dichiarazione della teste LI, riteneva di poter condividere le conclu= sioni cui erano pervenuti i primi giudici, osservando che la teste poteva avere errato nel ricordo collocando d'in' contro tra il NE,lo BO ed il BE in
_ un giorno piuttosto che in un altro, ma aveva tuttavia affermato di ricordare che un incontro tra i tre, nel suo esercizio commerciale, vi era stato in epoca compatibile con gli avvenimenti oggetto di questo giudizio. Del resto, :
l'assunto del prevenuto con riferimento ai suoi movimenti per la giornata indicata dalla suddetta teste,non appariva secondo la Corte decisivo per affermare la totale inat' :
tendibilità della stessa, atteso che la tesi prospettata non_ appariva incompatibile con la sua presenza nel bar della LI all'ora da questa indicata. Alla Corte premeva però porre in evidenza che, al di là dell' eventuale 03 3 inesattezza del ricordo della LI in ordine ad una
C data precisa di incontro tra le perON sopra indicate, stava di fatto che la teste aveva ricordato che i tre
-
si erano incontrati nel suo bar.
-
Riguardo alla richiesta sibordinata delle attenuanti
-
generiche la Corte di merito osservava che non sussi=
stavano condizioni per il loro riconoscimento: non der= 3. tamente il comportamento processuale del prevenuto volto per quanto detto in precedenza a condiziobarè il mo= do di acquisizione della prova;
non la gravità della sua condotta, estrinsecatasi non solo nell'avere fornito le indicazioni necessarie ad attuare uno dei più gravi delitti previsti dal nostro ordinamento, fornendo infor=
mazioni in ordine ad una persona che in qualche modo lo aveva reso meritevole della sua fiducia, ma anche nel'
Hessersi adoperato per ottenere il pagamento del prezzo del riscatto anche dopo che l'ostaggio era morto contri= buendo così ad aggravare il dolore e la disperazio ne¨ - 122
dei familiari dell'ostaggio.
In definitiva, doveva essere confermata secondo i giudici di appello - la decisione di primo grado sul punto della colpevolezza del BE in ordine al delitto di sequestro di persona e reati connessi, nonché in ordine al quantum della pena inflittagli.
F) ID IC.
Nei motivi di appello detto imputato aveva evidenziato _ _ dopo argomentato in ordine alla rilevanza della chia=
mata di correo le differenti versioni fornite dal D'S'
* * SA in ordine alla borsa che avrebbe contenuto le armi e che egli avrebbe trasportato sul suo camion dalla $i= cilia a Milano. In altri termini, a parere del ID, non '
sarebbe stato affatto provato che la borsa avesse conte= nuto le armi e non invece che queste fossero state procu= rate proprio dal chiamante in correità. D'altronde, non پست solo non c'era nessun motivo perché queste armi fossero trasportate per tutta l'Italia, ma il fatto avrebbe costi tuito un ulteriore pericolo per il NE, latitante, che di certo non lo avrebbe corso senza alcuna valida causale.
Il prevenuto in questione aveva sottolineato, poi, che 10 stesso NE, che pure aveva fatto nel corso dell'istrut'-
toria tante ammissioni, pur proclamando la propria inno= cenza, aveva riferito che anche caso, come negli altri pre= cedenti episodi delittuosi riconducibili al D'DR,
: le armi le aveva procurato proprio quest'ultimo. Il ID aveva anche sottolineato l'approssimazione dell' elencazione :.
delle armi effettuata dal D'DR ed aveva argomen' tate che non era certo un riscontro per l'intero episodio il fatto che una pistola fosse stata rubata in un'armeria- di IT. Di conseguenza, pur rilevando che il NE
aveva detto che nel viaggio da IT a Milano. lui ed il - 123
NO avevano due borse, gli elementi di-aecusa nei suoi confronti erano desumibili solo dalle dichiarazioni del D'DR, e ciò a. suo giudizio non era sufficiente per affermare la sua responsabilità pehale. L'appellante ave= va,pertanto,chiesto di essere assolto anche da questa imputazione. ib in
Nel corso del giudizio di appello il sidoti era rimasto.
contumace.
A parere della Corte territoriale le argomentazioni svolte nei motivi di appello dal prevenuto in questione concernevano esclusivamente la parte del racconto del D'S' SA relativa alla circostanza che le armi erano state portate dal NE a Milano, contenute in una borsa marrone, trasportata nel camion del ID;
questi, ricollegaadosi
H alle dichiarazioni rese rese dal NE e ponendo in evi= denza talu e diversità del racconto del chiamante in cor=
reità, aveva sostenuto, come già in primo grado, che non era vera la circostanza riferita dal D'DR in quanto de armi erano state da quest'ultimo fornite e non già pro= curate dal NE che addirittura le avrebbe trasportate
"con sé da IT a Milano;
falelassunto era stato total' mente confutato dalla dichiarazioni rese dal NE in sede di appello, sia nel memoriale depositato che nelle risposte date nel corso del suo interrogatorio.Questi aveva, infatti, precisato che le armi le aveva recate con sé dalla sicilia nel borON trasportato nei camion del idoti.Quešta affermazione, se da un lato convalidava la dichiarazione sul punto del chiamante in correltaïdall'altro
. . rendeva superflua qualsiasi considerazione ulteriore sul'
•
1'appartenenza di qelle armi. Al riguardo tuttavia, occor=
+ reva secondo la Corte sottolineare che già i primi giudici avevano ritenuto la fondatezza della versione del D'S' SA, anche perché una delle armi contenute in quel-bor- 124
ON era risultata rubata in una armeria di IT
in epoca precedente il viaggio del NE, originario appunto di IT,a Milano. Il problema che residuava era quindi quello di stabilire se il ID fosse stato o meno consapevole che in uno dei borsoni trasportati dai suoi compagni di viaggio da IT a Milano vi fcs' sero quelle armi.La circostanza non aveva formato oggetto di argomentazione alcuna da parte della difesa e, pertanto, era sufficiente, ad avviso della Corte, rinviare alle pun' tuali argomentazioni svolte in proposito nella sentenza di primo grade. Le circostanze poi rimaste accertate, ed in parte ammesse dallo stesso ID, quali la sua consa= pevolezza della situazione di latitanti del NE e del NO, il suo adoperarsi per procurare i documenti falsi occorrenti al NE per intestarsi l'auto OP
AD,denotavano per la Corte di merito una familiarità
\con il NE, che non avrebbe avuto quindi nessun motivo per nascondere al suo compagno di viaggio una circostanza così rilevante quale il contenuto del borON, non fosse altro per ragioni di sicurezza.
Doveva pertanto essere confermata anche nei confronti di detto imputato la decisione di primo grado.
*Nel rigettare gli appelli la Corte di Assise di se= condo grado condannava tutti gli imputati al pagamento, in solido,delle maggiori spese processuali, nonché tutti predetti,ad eccezione del D'DR, alla rifusione delle spese sostenute in appello dalle parti civili ZI
OL, MA RI e"ZI RA s.r.l.", nonché
ZI SI e CE. Revocava l'ipoteca iscritta sui beni immobili del D'DR di cui alla nota di iscrizione in data 22 settembre 1989. 11
3. Avverso la sentenza di appello sopra esposta gli impu=
.
tati hanno proposto tutti ricorso per cassazione.
Semezse 125 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Nell'interesse di D'LEsandro RU IO si las menta la mancata applicazione della diminuente prevista dall'art.452 cod. proc.pen.per il rito abbreviato, rito richiesto dall'imputato in primo grado ed al quale si era opposto il P.M.con motivazione che si assume non : giustificata. Ciò sulla premessa che la sentenza della
Corte Costituzionale 23/4/1991 n. 176, intervenuta nelle more del processo di appello, non importava (come erronea= mente affermato) 1'inapplicabilità nel giudizio di secondo grado della riduzione di pena relativa al rito abbre= viato, in quanto sarebbe possibile operare tale diminuzione allorché gli atti forniscono elementi che giustifichino il conoscimento di circostanze attenuanti le quali,elidendoquali, elidendo SA [3 ED la maggiore gravità dell'illecito, abbiano come conseguen' Step up at G- C za che il reato ritenuto in sentenza diventi punibile con pena temporanea in luogo di quella dell'ergastolp. 920isslo v d ol a
Per cui,nella specie, la modificazione effettuata dai giu= ONE M IS O CLASS super d : dici di primo grado delle imputazioni sub A) ed F) in
$2.0N q.bos . legri ve ived quella del reato di cui all'art. 630/2° comma cod.pen.ed il riconoscimento delle attenuanti generiche e della cir= costanza del risarcimento del danno, prevalenti sulla ag= On Bilze gravante della premeditazione, relativamente al reato di
A by yo cui al capo H), rendevano ammissibile la riduzione di pena
102 3 . relativa al rito abbreviato.
*
Inoltre, secondo il deducente, sia per il sequestro ZI che per l'omicidio dell'TO l'istruttoria dibatti= mentale nulla avrebbe aggiunto, relativamente alla posizio= ne processuale del D'LEsandro, e der tutto ininfluente a leb es 221 : si sarebbe dimostrata ai fini della qualificazione giu= Disti ridica dei fatti operata dalla Corte d'Assise, dato che il mutamento dell'accusa contestata era avvenuto solo a seguito di una rivalutazione di circostanze già emerse J 120
in fase istruttoria.
Una seconda censura riguarda la mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 6 d.
1.15 gennaio 1991
n. 8, conseguente ad una erronea interpretazione della;
nor= na premiale, intesa in senso riduttivo e non con riferi= mento al disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 630 cod. pen.
Una terza censura concerne il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati con' testati all'imputato (in particolare tra il sequestro
ZI e l'omicidio TO), posto che nella specie la decisione da parte di un gruppo di correi di uccidere
1 TO certamente si inseriva nell'ambito di un uni=
co progetto criminoso, quello di conseguire al meglio il profitto del profitto del sequestro commesso, che certamente compren' deva fin dall'inizio da parte degli imputati la delibe= razione sia pure generica di commettere tutti quei reati
H che a quel fine fossero funzionali.
Da altro difensore si deduce un'ulteriore violazione di legge avendo la Corte d'Assise d'Appello di Milano escluso l'applicabilità dell'art. 116 cod.pen., in base 1. all'assunto che l'art. 630 cit.configurerebbe una fatti= specie complessa e speciale, prevalente,di conseguenza, sulla norma di carattere generale dettata dall'art. 116.
Si sostiene che nella specie non vi sarebbe conflitto tra norma generale e norma speciale, ma concorso di più
norme penali.
Si denuncia, poi, egualmente violazione di legge, oltre ad illogicità della motivazione, nel punto in cui il giu= dice di appello non avrebbe concesso all'imputato l'at'
tenuante del risarcimento danni, perché con quanto offerto non si sarebbe potuto coprire il pregiudizio riportato
-dalla s.p.a.ZI che viveva dell'impulso esclusivo del :
defunto ZI RA. 127 -
4.2. Nell'interesse di ID IC IO si censura la sentenza d'appello per violazione o errata applice= zione della legge penale e processuale, e per carenza. di motivazione, in quanto la stessa avrebbe utilizzato per affermare la responsabilità di detto imputato in ordine ai reati ascrittigli per il trasporto armi dalla
Sicilia dento una borsa marrone, la versione resa dal
NE al dibattimento d'appello, concepita quindi ad anni di distanza, abbandonando invece quella del D'S'
SA dettata nell'imminenza dell'arresto.
Comunque, anche la nuova versione del NE si fonde= rebbe nulla non conoscenza da parte del ID del conte= nuto della borsa, il che sarebbe spiegabile secondo il deducente, ove si consideri che non v'era alcuna ragione :
perché il NE preoccupasse oltre misura il Sidota 2
già abbastanza inquieto - comunicandogli il contenuto compromettente di una borsa da viaggio. In ogni caso, una risposta chiara precisa ed un sicuro riscontro sul pre= sunto trasferimento delle armi dalla Sicilia a Milano
o sulla consapevolezza del ID in proposito, non esi= sterebbero nell'intero incarto processuale. Né varrebbe il vecchio argomento"che una delle armi risultava rupata in una armeria di IT", del quale non si potrebbe dire certo che sia idoneo ad esplicare funzione di moti= vazione, essendo molto probabile che un latitante come il
NE potesse portarsi appresso come dotazione perso= nale un'arma rubata in IT, sua zona di provenienza.
Né sarebbe stata data risposta ai seri interrogativi circa l'origine e la provenienza delle altre armi trovate all'atto dell'arresto, da collocarsi piuttosto in direzione '
di Brescia e Bolzano,come evidenziato nei motivi di appello.
4.3. Nell'interesse di BE PA vengono de= dotti tre motivi a supporto del gravame. Con il primo mezzo si lamenta che la Corte di Assise
d'Appello abbia dato per pacifica la versione del D'S' SA omettendo di indicare i necessari riscontri ob=
biettivi; di soffermarsi sulla circostanza, alquanto in' verosimile, che NE e BE si siano un bel gior no presentati in via Ravenna ed abbiano informato il D'LE SA del cambio di tattica nel sequestro ZI;
non' che sulla circostanza riferita dal D'DR che il
BE fosse stato a lui presentato come il basista. ' del sequestro;
che non abbia offerto alcun supporto pro- batorio per affermare con assoluta certezza che il rife= rimento"de relato"di NE potesse rappresentare la
.
prova certa che sia stato il BE e non altri il basista del sequestro ZI;
che l'accertamento della prova sulla visita del 19 ottobre non poteva automatica= mente tradursi nella prova che il BE fosse 11 basista e pertanto il correo iniziale;
che la semplice ammissione dello stesso di avere fatto visita al D'S'
-
SA non poteva e non doveva essere intesa come ammis' sione di una visita al D'DR in compagnia di an'
ON; che la Corte non aveva rilevato la illogicità la insensatezza della ricostruzione dell'episodio fatta dal D'DR, avvenuto il 19 ottobre, per cui l'incon' tro, così importante per la nuova tattica da seguire per la conduzione del sequestro, non era frutto di un preciso _ piano già concordato o quanto meno preceduto da una țe=
.
lefonata per fissare un appuntamento, ma la conseguenza casuale di una telefonata che lui aveva fatto dall'ufficio
1. di via Cavallotti alla moglie in via Ravenna, rale sig.Cor= tesi, che mai aveva parlato di questa telefonata né tanto meno della presenza del NE e del BE;
che in ogni caso mancava il riscontro che il D'DR si fosse incontrato con NE e BE, quando appunto - 129
il D'DR aveva affermato che quel giorno erano in negozio la moglie ed il fratello;
che apodittica del tutto avulsa dalla conoscenza dei luoghi e dalla misura dei tempi era l'affermazione che il BE, presente nel pomeriggio alla Fondiaria di Piazza Cordu= sio, avesse trovato il tempo di andare a via Ravenna per essere presente dopo le 20.30 nella casa dei ZI;
che riguardo all'episodio del 21 ottobre la Corte non si sarebbe assolutamente soffermata, mancando all'obbligo della motivazione, sulle contraddittorie dichiarazioni del D'DR il quale al dibattimento aveva aperta= mente parlato di"una persona all'interno della famiglia"
e che "le notizie che riceveva NE le riceveva dall'in'
terno della famiglia"; che doveroso sarebbe stato da parte dei giudici entrare nel vivo di dette affermazioni per valutare se potesse essere il BE la persona che dall'interno della famiglia aveva riferito i parti= colari della"valigia"approntata per il pagamento del ri= scatto e delle tre navi, nonché dell'alterco che vi sa=
rebbe stato tra i componenti la famiglia del ZI in ordine a detto pagamento;
che assolutamente non conforme a verità è la motivazione secondo la quale vi sarebbe la prova che il BE dal carcere abbia cercato di condizionare i testi, non avendo tenuto conto la Corţe
che il predetto nella sua lettera al figlio gli ricorda di ricorrere comunque alle agende per ricostruire il la= voro fatto in quel periodo;
che la Corte aveva il dovere di stabilire se quei lavori fossero stati effettivamente eseguiti e ciò avrebbe potuto farlo consultando le agende
De la copiosa documentazione prodotta, che attestavan i giorni e le ore lavorative, e il non aver operato il do= vuto riscontro equivaleva a mancata motivazione sul punto;
che. la Corte ayrebbe dimenticato di dire che i testi non - 130 -
avovano indicato la data del 21 ottobre, ma parlato degli 1 ultimi di ottobre, per cui sarebbe risultata fuorviante
'affermazione che "il BE non aveva potuto fare altro che cercare di influenzare pesantemente i testi a convalida di un suo impossibile alibi"; che era stato il D'DR ad affermare che venerdi 21 ottobre l'Af=
faitato aveva commesso una rapina e che nel pomeriggio și sarebbero incontrati in un bar per discutere dell'impres sa;
che la Corte aveva errato nell'assumere apodittica= mente che nulla vi sarebbe stato agli atti che avesse potuto collegare il duo TO-D'DR alla ra= pina di cui avevano parlato i giornali;
che il collega= mento era dato invece dal D'DR, il quale aveva attribuito all'TO una rapina regolarmente commessa,
come dalle notizie sulla stampa, di cui diffusamente ave= ya parlato lo stesso D'DR; che la circostanza as'
•
sumeva rilevanza e la Corte aveva il dovere di motivare perché tendeva a dimostrare che D'DR aveva tut'
t'altri interessi nel pomeriggio del 21 ottobre;
che poi l'episodio della valigia il D'DR l'avesse appre= so dal NE e non dal BE, non spostava i ter= mini della questione, avendo la Corte il dovere di affer= mare come il BE potesse avere avuto l'opportu= nità di vedere in che modo venisse approntata la valigia contenente la somma del riscatto quando i familiari del TR zi avevano categoricamente escluso la sua presenza;
che sbri= gativa era stata l'affermazione della Corte che la circo= stanza delle tre navi avrebbe potuto propagarla il padre
ZI, dimenticando la Corte e il figlio ZI che la terzā Have era arrivata a sequestro avvenuto;
che tale circostanza era specifica e vera e non poteva essere ri= solta con due righe di comodo, dovendo la Corte motivare sul particolare non riportandosi alle frettolose osser= - 131
vazioni del figlio ZI che contraddicendosi palesa= mente aveva poi riferito che la terza nave era giunta a se= questro avvenuto ma alle risultanze di causa,perl'e qua=
-
hi il D'DR aveva detto che la circostanza era stata riférita dal basista a suffragare la dovizia di mezzi di casa ZI;
che la Corte si era sottratta questo esame, che se fatto rigorosamente avrebbe portato alla conclusione che BE-basista non avrebbe po= tuto mai riferire tale circostanza;
che la Corte aveva drammaticamente taciuto, senza spendere un rigo di moți= vazione, sulla terza circostanza, che se seriamente' consi= derata non poteva che portare all'assoluta estraneïta del BE: la circostanza dell'alterco in famiglia, che il D'DR aveva riferito averglielo il BE HI comunicato nel colloquio del 21 ottobre;
che la famiglia ZI aveva ammesso che l'alterco vi era stato, ma escluso nella maniera più tassativa che il BE fosse stato presente o avesse potuto sapere da qualcuno di quanto era avvenuto in famiglia ZI;
che affrettata ed imprecisa era la motivazione circa la frequentazione del BE della casa di via Brenta e circa la țe= stimonianza Caffarelli.
Con il secondo motivo - denunciando violazione del' :
l'art.475 codice di rito previgente, in relazione alla omes' sa motivazione circa la richiesta subordinata effettuata hei motivi di appello - si sostiene che la Corte aveva il dovere di stabilire quale rilevanza giuridica potesse as' sumere la condotta del BE nel caso fosse stata rag=
giunta la prova di un suo intervento nella vicenda ZI dopo la morte di quest'ultimo; che non essendosi raggiunta la prova che il BE fosse il basista del sequestro, mancando ogni sia pur minimo riscontro alle affermazioni sul punto del D'DR, restava aperto il problema - 132
-
della qualificazione della condotta del BE, nel caso questa fosse stato indotto ad intervenire come me= diatore nella vicenda.
-Con il terzo motivo denunciando violazione dell'art. 475 cit.per erronea motivazione sulla negata concessione delle attenuanti generiche si assume che andava valutato
-
il quadro generale della posizione del BE ai fini della concessione delle dette circostanze,le quali erano state addirittura richieste dal P.M.nel giudizio di primo grado.
4.4. Nell'interesse di BO TO si denuncia vio= lazione dell'art.524, comma 1°; cod. proc.pen.abrogato, in relazione all'art. 192, commi 1° e 3°,codice di rito 1
penale vigente.
Si assume, in particolare, che difetterebbe nella impugna= pa sentenza una puntuale valutazione critica delle tesi difensive ed ogni emergenza processuale sarebbe sṭatą piegat in direzione della conferma della decisione di primo grado.Ne sarebbe dimostrazione, ad esempio, il continuo utilizzo delle dichiarazioni degli imputati nella fase istruttoria, benché le stesse risultino superate da altre fatte nel giudizio di primo grado o addirittura in ap= pello e che hanno trovato riscontro nella realtà proces'- suale. Il concetto di credibilità generale del D'LEsan' dri apparirebbe quale dato imprescindibile nella impú= gnata sentenza che pur muove da premesse ineccepibili, 4 اران in riferimento ai criteri sanciti dalle sezioni Unite di questa Suprema Corte con la pronuncia del 3 febbraio 1990 : sulla valutazione della chiamata di correo.
si sostiene che detto indirizzo giurisprudenziale sia stato seguito solo in parte, e solo per affermare apodit' ticamente la credibilità generale del D'DR, senza cimentarsi nella individuazione di elementi di riscontro
. 133 -
esterni che confermassero l'attendibilità delle dichia=
razioni rese da costui. In nessuna considerazione sareb=
pero state tenute le osservazioni difensive proposte con i motivi di gravame, avendo invece l'estensore indu= giato su argomentazioni "di poco momento"per dimostrare la spontaneità, il disinteresse, la reiterazione delle di= chiarazioni del collaboratore di giustizia sia in relazione all'omicidio-TO, sia con riguardo al sequestro
ZI, avendo questi potuto fornire una spiegazione qua= lunque sulla sua presenza nel luogo ove era stato ritro= vato il corpo dell'TO.
Secondo il deducente;
D'DR, amico intimo del morto,
visto dai CC/ri cui aveva declinato le proprie genera= lità,non avrebbe potuto raccontare alcuna storia che non avesse un fondamento di credibilità, diversa da un suo diretto coinvolgimento;
e quanto alla scelta di collabora= zione essa era stata graduale nel tempo e comunque non indicativa di spontaneità,ed in tutto il processo traspa= rirebbe il tentativo del predetto di stornare da sé ogni responsabilità accusando i coimputati, ma in molti casi esso sarebbe stato severamerite smentito. Ulteriore errore avrebbero commesso i giudici nel valutare il concetto di disinteresse del D'DR,non avendo considerato l'interesse di costui ad accusare e stornare da sé quanto più possibile ogni responsabilità. Ove si fosse seguito questo criterio la responsabilità dello BO per l'omi= cidio TO sarebbe stata certamente esclusa e forte=
mente ridimensionato il suo ruolo nel sequestro ZI.
Le continue contraddizioni in cui sarebbe incorso il D'S' sandri dei cui interrogatori dinanzi alla Corte di prime cure era stata richiesta l'audizione in udienza di alcuni stralci,previa riapertura parziale del dibattimento -,i tentennamenti, i riferimenti,i cambiamenti di rot ta, ed i - 134
-
puntuali richiami del Presidente avrebbero costituito prezioso materiale di riflessione sulla spontaneità, sul disinteresse, sulla reiterazione di quelle dichiara=
žioni.
Secondo il deducente, il D'DR avrebbe inequivo= cabilmente fornito degli elementi di verità sui fatti storici di cui è processo, ma ciò non significava che egli fosse credibile in relazione alle accuse mosse ai coimputati, le quali andavano provate e,per quanto riguar= da lo BO, non avrebbero trovato conforto negli at' ti processuali. T
In buona sostanza si contesta l'inattività della Corte-
nel non aver ricercato i cosiddetti elementi esterni di confronto su quanto sostenuto dal D'DR, ma di. aver"sposato" acriticamente il concetto di credibilità generale del"pentito "per motivare la colpevolezza del ricorrente in questione, ritenuto responsabile di concorso hel sequestro ZI e conseguenzialmente della morte dell stesso per essersi attivato nel reperimento del luogo di segregazione, e colpevole di omicidio premeditato ai danni dell'TO per avere organizzato (secondo il racconto del D'DR) la sera prima,con gli altri coimputati,l'attività delittuosa e comunque per essere
- stato presente al momento dell'omicidio.
Urbene, si sostiene dal difensore che l'attivazione di
BO non poteva di per sé essere sufficierte per una chiara affermazione di responsabilità ove si consideri che costui aveva lasciato al curatore il suo biglietto da visita, ed aveva spiegato in modo esauriente che la villa serviva come base per un grosso traffico di stupe=
facenti.come gli aveva detto NE (versione coinci=
dente con quella fornita dal NE e dal NN in primo grado). - 135 -
La Corte di merito avrebbe dovuto compiere ben altro '
sforzo per sostenere la responsabilità di BO nel
Sequestro ZI,mentre invece si sarebbe ancorata al contraddittorio contenuto delle dichiarazioni del chia mante in correità senza individuare elementi esterni di
Discontro suffraganti la responsabilità, nell'azione de= littuosa,del predetto,e violando così. l'art. 192,3° comma, cit., per non dire della circostanza che questo imputato aveva
_segnato sulla sua agenda persino una visita alla Tana del
Lupo in costanza di sequestro..
Quanto all'omicidio TO non vi sarebbe stata per
$1 deducente alcuna prova di una preventiva risoluzione dei correi di volere eliminare costui. Il-D'alesSA avrebbe affermato di avere avuto mandato da NE di acquistare una mazza da baseball,ed egli,esperto di tale gioco,con più mazze da baseball a propria disposizione, sarebbe andato a comprarne una per bambini, inidonea allo scopo,e orribili dictu in compagnia dell'TO.
Quanto sostenuto da BO nel suo memoriale inviato alla Corte prima del processo di primo grado avrebbe tro= vato, secondo il difensore, puntuale riscontro nelle dichia= razioni dei coimputati sia in primo che in secondo grado.
Non sarebbe risultato che vi fosse stata una riunione tra gli imputati il giorno prima o giorni prima in cui si sa= rebbe decisa la soppressione di TO. La decisione di andare a pranzo alla trattoria da LV era stata. sicuramente estemporanea, tant'è che in quel giorno l'eser= cizio era chiuso e comunque già passato l'orario di risto= razione,tant'è che il NN aveva telefonato per sapere se poteva andare a pranzare lì con degli amici.
Notevoli elementi logici oltre che tecnico-giuridici mi=
Diterebbero, secondo il deducente, a favore della tesi della non premeditazione. - 136 -
Non sarebbe stato opportuno farsi vedere da LV,e spostare successivamente il cadavere da un luogo all al' tro della città nel tentativo di porre in essere un'impro= babile simulazione con un cadavere che era stato attinto da un proiettile. Sicuramente complice l'abuso di cocaina si sarebbe verificato l'omicidio d'impeto così come nar=
rato dal NE...
La sentenza impugnata difetterebbe di logicità nel con- futare le tesi difensive cercando di minimizzarle allor=
quando appaiono incontestabili.
Degna di nota la circostanza che le chiavi della mac' china del ZI non sarebbero state consegnate dal D'S'
iSA a BO, dopo averle ricevute dall' TO, subito dopo l'apprensione materiale dell'ostaggio, ma rin'
" venute sotto l'aletta parasole della Golf del sequestrato.
Tale circostanza, tutt'altro che trascurabile soprattutto se valutata insieme all'episodio del sopralluogo e dell'in' dicazione sull'agenda dello BO alla data del 1$
settembre "appuntamento con RU per auto", avrebbe dovuto essere più attentamente considerata dalla Corte d'Appello, soprattutto ai fini della credibilità del racconto del
D'DR.
Ulteriore violazione della logica comune e contrasto con le emergenze processuali sarebbero riscontrabili in relazione all'episodio del sopralluogo, fatto, secondo il
D'DR,da sbordone e dall' TO.
1 L'incontro sarebbe avvenuto, alle sei in Piazzale Loreto.
e il D'DR avrebbe accompagnato l'TO, ma per essere costui in quel luogo alle ore sei sarebbe;
dovuto partire almeno un'ora prima essendo Piazzale Lo= reto ben distante dalla sua abitazione sita fuori Milano;
ma chiaramente la moglie dell'TO avrebbe detto che solo in una circostanza il marito si era alzato presto, intorno alle 4.30,5.
4.5. Nell'interesse di NE PE sono stati dedot'
ti dal suo difensore ben dieci motivi di doglianza.
Con il primo mezzo si eccepisce nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 247 D.Lgs.28/7/
89 n. 271, artt.438 e 439 cod. proc. pen.
Si assume l'abnormità della ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato perché darebbe per certi, elementi ignoti e non acquisiti, per la qual ragione avreb= be dovuto essere condizionata rinviando la decisione, in ordine alla scelta del rito, dopo la lettura e l'esame de= gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istrutto- ria dibattimentale. Del resto, anche i giudici di appello sarebbero incorsi in una motivazione illogica perché con- traddittoria, avendo affermato che il diniego della Corte
d'Assise era giustificato dal fatto che lo BO, prima della udienza, aveva fatto pervenire un memoriale che prean' nunciava delle rivelazioni le quali avrebbero potuto far modificare il quadro probatorio posto a fondamento dell' ac' cusa, mentre invece detto memoriale si era rivelato del tutto inutile. Né per converso il richiamo alla recente sentenza della Corte Costituzionale (n.176/91) sarebbe státo legittimo da parte dei giudici di appello,dal mo. mento che tale pronuncia, proprio perché modificativa di uná legge dello Stato, e non interpretativa, aveva efficacia ex nunc e non ex tunc,e il decidente, in virtà del princi= pio ineludibile"tempus regit actum"deve applicare la norma vigente alla data dello svolgimento dell'atto processuale
(22/12/90). Trattavasi, secondo il deducente, di negozio giuridico formatosi prima della emissione della senten'
za da parte della Corte Costituzionale, i cui elementi avrebbero dovuto essere valutati con riferimento alla di= sposizione normativa contenu ta nell'art.438 cit., richia
- درت
mato dall'art. 247 disp.att. a quel tempo vigente.
Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza di appello, posto che a seguito della ricusazione da par te del NE,la decisione veniva emessa prima ancora che questa Suprema Corte potesse provvedere sull'atto ri= cusatorio in una udienza camerale o dibattimentale.si era verificato, infatti, secondo il deducente, che l'avviso a norma dell'art.533 cod. proc. pen. previgente venisse notificato al difensore in data 28 maggio 1992, ed a_nor= ma dell'art.531,4°comma, stesso codice, esaminata la requi= șitoria,il difensore aveva la possibilità nel termine di gg.15 di presentare istanza scritta al Presidente del
Collegio che doveva giudicare. La Corte d'Assise d'Appello di Milano, disinteressandosi dell'esito di detta ricusa= zione, in data 20 maggio 1992 emetteva la impugnata sen' tenza, senza attendere quindi il decorso dei termini, volu=
ți dalla legge per l'esercizio del diritto di difesa!
Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge per non aver ritenuto i giudici di merito di dover ap= plicare la disciplina del reato continuato tra il seque= stro del ZI (19/9/88) e l'omicidio TO (25/10/88). per il deducente si sarebbe trattato di reati commessi nel corso di un'unica azione delittuosa, anche se il se= condo rispetto al primo non era astrattamente prevedibi= ie al momento della ideazione del sequestro ZI.
Si assume che l'unico a poter avere un movente per l'omi= cidio dell'TO sarebbe stato proprio il chiamante in correità D'DR, reticente e fuorviante sul punto per ragioni che non ha voluto spiegare;
che proprio costui, in compagnia dell'ignara vittima, il giorno antecedente quello del delitto, aveva acquistato la mazza da baseball che rappresentava una delle due armi utilizzate per l'omi=
cidio; che per converso non si poteva affermare che il i pranzo"da LV"fosse stato concertato e premeditato da tutti i commensali per giungere successivamente alla eliminazione dell'TO; che dette circostanze cozza= vano in modo stridente con la messa in scena di un simu=
dato incidente con il trasporto del cadavere da Vigevano
a PE ME;
che s entendo l'affermazione se= condo cui il diniego dei primi giudici al rito abbreviato farebbe stato giustificato dall'avvertita necessità di acquisire nuovi elementi probatori, la Corte di seconda istanza si era rifiutata, nel corso della istruttoria di= battimentale in appello, di accogliere una richiesta di confronto formulata dal NE volta ad indurre il D'S'
SA a rivelare il nome del basista e del complice del chiamante in correità identificato in UZ IC, dram= maticamente deceduto per la ingiusta carcerazione e per la infamante calunnia dopo la scarcerazione;
che i giudici di appello non si sarebbero resi conto che il D'DR era riuscito a promettere appartamenti in dono ed a spa= droneggiare all'interno del carcere ove si trova recluso;
che lo stesso ha corrisposto lire 150.000.000 di indennizzo alla moglie dell'Affaïtato e lire 750.000.000 alla famiglia del ZI, dopo un fallito sequestro a scopo di estorsione il cui provento di lire 5.000.000.000 doveva essere diviso con numerosi complici, reato che certamente era stato indotto a commettere o perché vinto dalla necessità o per cupidigia;
che le risorse economiche del D'DR, prima de Suc arresto, anche se agiate non erano certamente tali da con' sentirgli l'esborso di una somma di lire 900.000.000 senza l'aiuto da parte di coloro che avevano ed hanno tutto l'in' teresse a che il fatto storico si cristallizzi attraattraverso le dichiarazioni da lui rese,xxxxxsenza teriori aggiunts;
Che se per costui l'omicidio dell'TO era reato la cui consumazione diveniva indispensabile dopo il fal'
i - 140
-
limento del sequestro, analoga conclusione non poteva for= mularsi per il NE che nella sua condizione di lati=
tante non aveva nulla da temere dovendosi semplicemente dileguare;
che comunque di certo i due reati erano tra lpro strettamente collegati ed il vincolo della continua= zione in re ipsa, onde la illogicità e contraddittorietà della motivazione che lo ha escluso.
Con il quarto motivo si assume che,con riferimento al reato di sequestro di persona, i giudici non potevano non riconoscere 1 aiuto offerto dal NE, il quale si era dichiarato disponibile a fornire all'Autorità Giudiziaria muove prove decisive per la individuazione di due complici;
che per non concedere tale attenuante i giudici di appello avrebbero vietato il confronto tra NE e D'DR, fugando la possibilità di far chiarezza nella intrigata vicenda e venendo meno al dovere istituzionale di perive= nire alla verità.
Con il quinto motivo si lamenta che anche i giudici di seconda istanza abbiano ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione, non considerando che la decisione di sopprimere l'TO sarebbe stata presa dal D'DR il 24 ottobre 1983, cioè il giorno antecedente quello del delitto, e da solo,per il fatto che si era recato in compagni dello TO per acquistare la mazza da baseball;
che la riunione conviviale al ristorante "da LV"e quella suc' cessiva nella villa di Vigevano rappresentavano invece la prova dell'inserimento di elementi tali da far ritenere dhe lo stesso D'DR si fosse ricreduto circa la ne= cessità di sopprimere l'TO, altrimenti non vi sareb= be stato motivo di riunirsi per pranzare;
che se il piano omicidiario fosse stato predisposto con tutti i complici
ẹ concordato fin dall'inizio, prima di partire alla volta di Vigevano avrebbero provveduto a prelevare il motorino 141
-
e la Golf rubata che dopo l'omicidio li aveva costretti quella sosta pericolosa presso la clinica"Tre Marie", certamente non prevista prima del delitto;
che ignoran' dosi il movente e nella impossibilità di ricostruire i comportamenti tenuti dai compartecipi in occasiore della riunione all'interno della villa in SOlnovo,i primi giudici non erano stati in grado di precisare se si trc' vavano al cospetto di un reato d'impeto o di un-omicidio premeditato e se l'altro elemento, quello ideologico,rap= presentato dil perdurare della risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile,non fosse per ipotesi venuto meno nel corso della precedente riunione conviviale per essere poi successivamente riattivato da un comportamento provo= catorion dello TO nel corso delle successive riu=
mioni; che sul punto la impugnata sentenza sarebbe priva di motivazione perché mutuerebbe la sua decisione dalle inaffidabili rivelazioni del D'DR che da sole non avrebbero valore probaturio, ma si rivelerebbero solo idonee alla valutazione di elementi di riscontro oggettivi e carti.
-Con il sesto motivo denunciando nullità degli atti,a far data dal 22/11/88 al 30/12/88 per violazione degli artt. 304 ter e 185 n. 3,372 codice di rito previgente,
e 178 stesso codice si assume che nella impugnata sen'
tenza non sarebbe stata accolta detta eccezione (ài nul' lita) benché tempestivamente sollevata. Si sostiene che ta=
le eccezione meritava invece accoglimento avendo esso difensore prodotto, nelle fasi preliminari del giudizio di primo grado, copia della raccomandati contenente nomina di difensore da parte di NE e NN, spedita al Tri=
bunale di Milano-ufficio istruzione-in data 15 novembre le fino al 30 dicembre 1933 erano stati compiuti atti- processuali per i quali il G. I. aveva ritenuto necessa= ria la presenza dei difensori, escludendo esso dedu=
¨cente, aveva reputato tuttavia di dover dichiarare le= gittimi quegli atti per il prevenuto de quo perché ad, avvi del decidente trattavasi di mere indagini, e la presen enza
: del perito non rappresentava l'inizio della successiva attività da quest'ultimo svolta;
con ciò disattendendo
·l'indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte secondo cui per inizio delle operazioni peritali, ai fini dell'avviso prescritto dall'art. 304 ter detto codice, deve intendersi il compimento degli atti descritti dal'
l'art. 316,comprensivi della proposizione al perito dei quesiti che il giudice ritenga opportuni;
che in tale momento si comincia, appunto, ad apprestare 1'intervento della difesa, sotto molteplici aspetti, riguardanti sia il controllo sulla regolarità formale dei vari atti ine= renti allo espletamento della perizia, sia e soprattutto
- la eventuale nomina dei consulenti tecnici e la proposi=
zione di quesiti ulteriori da sottoporre al perito;
che nel caso in esame erano stati gli stessi giudici ad affer= mare nella impugnata sentenza che in occasione del 30- pralluogo in Cassalnovo, ai fine di rinvenire i resti del' la povera vittima il G.I. aveva utilizzato una sofisticata apparecchiatura sonar e si era fatto affiancare da un perit al quale aveva chiesto di accertare se i resti rinvenuti fossero unati o meno;
che a tale atto avevant partecipato i difensori degli altri imputatie non esse deducente che al tempo difendeva NE e NN;
che tale mullità, era stata puntualmente eccepita nei termini di cui all'art. 743
nuta nella sentenza impugnata che la perizia fonica re= datta utilizzando una conversazione tra il NE (1= titante) ed il suo difensore, al fine di verificare se le richieste estorsive giunte alla famiglia ZI fossero state formulate dal NE, non era affetta da nullità
Perché di quella conversazione non era stato utilizzato il contenuto, bensì solo la forma delle inflessioni vocali di detto imputato.
Si assume, invece, che quella conversazione era inutilizza= bile essendo stata intercettata sulla utenza del difensore ed in violazione dell'art. 615 bis cod.pen.,a nulla rile= vando che il NE abbia ammesso nel corso del giudizio di appello di essere stato proprio lui l'autore delle te= lefonate alla famiglia ZI.
Con l'ottavo mezzo si deduce che la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, con riferimento ad entrambi i reati, formulata con i motivi di appello.
-
-
Con il nono mezzo si sostiene che la sentenza de qua sarebbe immotivata in ordine alla mancata estensione al
NE dell'attenuante del risarcimento del danno con'
cessa al D'DR.
!
: Con l'ultimo motivo, in subordine, si sostiene che l'of=
ferta risarcitoria formulata in primo grado e respinta dalla famiglia ZI equivalesse a rinuncia al risarci=
imento.
14..5. Nell'interesse di NN TO sono stati dedotti 1 da un primo difensore ben sette motivi di gravame.
Con il primo
- denunciando violazione degli artt.475
n. 3 cod. proc.pen. 1930,192,1° e 3° coma, codice di rito vi=
Jente, per mancanza ed erroneità della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato D'S'
SA si contestano le affermazioni contenute nella
- 144 -
impugnata sentenza sul preteso"disinteresse"di costui €. sul fatto che"le contraddizioni, incertezze, inesattezze, reticenze "riguarderebbero aspetti marginali e non deci=
sivi della vicenda complessiva.
Si sostiene che non si comprende come possa essere così.
ridotto il valore negativo, al fine dell'accertamento del'
! la verità, di molte dichiarazioni del D'DR,come ia falsa asserzione di avere volontariamente provocato j'intervento dei CC/ri la notte dell'uccisione di AL
TO, oppure al fatto di avere negato i rapporti pre= gressi con NE nel periodo antecedente il sequestro, per poi doverli ammettere.
Né sarebbe stato posto mente alle ripetute ammissioni dello stesso di avere riferito mezze verità, versioni par= ziali e mere interpretazioni e ciò non soltanto nei primi interrogatori,ma durante l'intero arco delle sue dichiara=
zioni.
si deduce che, ad esempio, nell'interrogatorio al F.M.del
18/11/88 lo stesso imputato aveva dovuto riconoscere di avere addirittura ascritto ad altri le proprie condotte;
che tutto ciò non poteva trovare giustificazione nel fatto che la massima parte delle circostanze riferite dal D'S'
_SA erano state apprese da altri;
che non bastava la chiamata di correo"de relato"a consentire una serie di di chiarazioni contrastanti su chi aveva svolto l'attività
di"staffetta "della spedizione la mattina del sequestro né ad attribuire, durante il dibattimento di primo grado, a si= doti IC il compito di accompagnatore telefonico di
NE, in precedenza assegnato a NN, anche attraverso un riconoscimento della voce di quest'ultimo, rivelatosi falso in sede di perizia fonica;
che in peste condizioni éra impossibile ritenere reiterate le dichiarazioni del
D'DR, anche quando egli aveva riferito circostan' 145 -
ze vissute in prima persona, come, ad esempio, le modalità di svolgimento dell'omicidio di TO o il suo in' tervento nella fare antecedente il sequestro;
che altre circostanze si aggiungevano a minare la credibilità del' le sue affermazioni, suscitando grave sospetto il fatto che egli avesse fatto riferimento all'uccisione nel sonno del sequestrato e al sezionamento del suo cadavere median'
te una sega elettrica, soltanto dopo che NE avesse scritto di ciò in una lettera manoscritta allegata al'
l'interrogatorio del 9 gennaio 1989 avanti al G.I.; che sospetto era anche il fatto che D'DR avesse dato indicazioni per il ritrovamento dell'orologio del seque= strato soltanto il 10 gennaio 1989, e cioè dopo due mesi e mezzo di interrogatori;
che la sentenza d'appello, pur ignorando nella totalità i temi più trattati ed omettendo qualunque valutazione, non ha potuto evitare di trattare la vicenda relativa a UZ IC, individuato e rico- nosciuto dal D'DR come il quarto partecipe del'
l'apprensione materiale dell'ostaggio, unitamente a NE,
NO ed TO, ed invece prosciolto in istruttoria.
Con il secondo motivo si chiede l'annullamento dell'or=
dinanza 11 maggic 1992 e̟ conseguentemente della sentenza d'appello, per avere ritenuto non necessario ed opportuno ai fini della decisione l'accoglimento dell'istanza di= fensiva tesa all'assunzione del confronto fra gli imputati
NE D'DR,con eventuale rinnovazione parziale del dibattimento, e ciò in violazione degli artt.475 n. 3,
520 cod.proc.pen. 1930, 192/1° e 3° co.,cod. proc.pen. 1938, per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla necessità ed opportunità dei confronto al fine di chiarire punti essenziali del processo e circo= stanze basilari in ordine alla credibilità dell'imputato
D'DR. 146
Si sostiene che molti e gravi sarebbero i contrasti tra le confessioni di D'DR e NE che avreb bero richiesto chiarimento, per quanto concerne ad esempio la vicenda UZ;
riguardo alla circostanza, affermata dal NE, che la mattina del sequestro D'DR era andato a prendere. NO, l'autista e lui stesso nell'appartamento sopra l'oreficeria in cui avevano dor=
mito, incontrando poco dopo come stabilito - 1' TO,-
-
diretti tutti al luogo del prelievo;
riguardo alle affer= mazioni del NE che la sega elettrica utilizzata per il sezionamento del cadavere del ZI sarebbe stata fornita dal-D'DR,ed alla spiegazione della pre= senza dell'orologio del sequestrato nel laboratorio del
D'DR; riguardo alla ricostruzione dell'omicidio dell'TO ed alle ragioni dello, stesso, individuate
A dal NE nella reazione al ricatto perpetrato dalla vit' tima nei confronti del D'DR, ma ritenute non vere dalla Corte, per cui persisterebbero molti punti oscuri proprio in relazione alle dichiarazioni istruttorie dello stesso D'DR, che avrebbero potuto essere chiariti proprio attraverso il chiesto confronto, importante anche ai fini della premeditazione.
Con il terzo mezzo si deduce mancanza ed erroneità del'
la motivazione in ordine alla partecipazione del NN al reato di sequestro di persona ed a quelli collegati, anche in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato D'DR.
-Si assume che,consistendo il nucleo centrale dell'accusa nel fatto che il NN avrebbe messo a disposizione ia villa dove segregare l'ostaggio, il problema da risolvere era di stabilire se egli avesse fatto ciò coscientemente, sap ndo cioè a cosa dovesse servire la villa, se per-luo= go di custodia del rapito per traffico di droga od altra 147
finalità illecita.
Si assume che anche se fosse provata la pretesa;
tenace volontà di NN di assicurare la disponibilità della villa, interpretando in tal senso la telefonata al cura=
tore, non per questo sarebbe provata la conoscenza da parte sua del programmato sequestro di persona;
che pulla prova,d'altro canto, l'essersi il NN trovato in compa=
✓ gnia del NE il mattino del 5 ottobre 1988, quando erano, state effettuate dal coimputato tre telefonate all'intermediario, della famiglia ZI, essendo facile isolarsi per telefonare, tanto più da esercizi pubblici;
che non sarebbe certa la circostanza riferita dal D'S' SA della presenza in piazzale Loreto, il giorno del sequestro, della OP ADt di NE, usata dal NN per sua stessa ammissione, la sera precedente, e la mattina in cui il reato era stato consumato, dato che il medesimo
D'DR in un primo tempo (v. interr.al P.M.del 31
Cottobre 1988) aveva riferito di avere scorto "una vettura
:
Alfetta grigia metallizzata riconosciuta per quella dello
BO", nel periodo questo in cui aveva"collocato il
NN in sella ad una moto, in qualità di"staffetta"del 1. sequestro;
che essendo stato sostitutito NN con sasan'
ON quale staffetta, D'DR avrebbe cambiato anche la vettura intṛavista, divenuta la OP di NE;
che la sentenza impugnata avrebbe seguito lo stesso procedi= mento di D'DR, utilizzando NN"e nessun altro che lui"come riempitivo"; che la stessa sentenza, nel con'
futare i motivi di appello tesi a dimostrare che i coimpu=
tati si erano comportati in modo che NN non venisse messo al corrente del loro operato, aveva richiamato un episodio durante il quale il NE si era isolato con
D'DR, alzando il volume della radio per evitare che le loro parole venissero udite, affermando che in - 148
-
quella circostanza erano presenti UR AN e PI
SI e ciò avrebbe spiegato quel comportamento;
che vi= deversa il NE nel suo interrogatorio al G. I. (in data
3 gennaio 1989) aveva fatto specifico riferimento anche al NN, il che troverebbe conferma in altre dichiarazioni. del NE e dello stesso D'DR, allorché aveva riferito di un colloquio con BO;
che sul punto la
Sentenza non avrebbe motivato, essendo evidente la consi= derazione che un simile comportamento nei confronti di un complice non era neppure concepibile.
Con il quarto motivo si denuncia mancanza, contradditto=
rietà e comunque erroneità della motivazione in ordine alla partecipazione del NN all'omicidio di TO
e reati collegati, anche in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato D'DR.
Si afferma che la sentenza tratterebbe unitariamente la posizione dei coimputati BO e NN, facendo un generico riferimento alle affermazioni di D'DR, pur essendo queste ultime contraddistinte da una estrema varietà (v. interrogatori del 28/10/88 e dell'1/12/88),ri= tenendo non necessario indicare i singoli ruoli una volta accertata la partecipazione di tutti all'omicidio; manche= rebbe qualsiasi considerazione sul fatto che NN era rimasto estraneo all'azione, al movente, al contrasti,alla. decisione dell'acquisto della mazza utilizzata per il crimine;
non vi sarebbe alcuna considerazione precisa at' ta a trasformare la pura presenza, o al massimo, connivenza, in effettivo rapporto causale;
inoltre la sentenza cadreb= be in grave e macroscopica contraddizione, quando tenta di motivare la presenza e la funzione di NN, prima negata
(non essendo necessitata dall'esigenza di contrastare eventuali reazioni della vittima) e poi affermata (le mo=
.
dalità dell'omicidio erano destinate a suffragare un in' 149 .
cidente stradale, "donde la necessità della partecipazione di tutti i correi per parare eventuali reazioni della vittima").
Con il quinto motivo, denunciando mancanza, contradditto=
rietà e comunque erroneità della motivazione in ordine alla premeditazione da parte di NN dell'omicidio di
AL TO, anche in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del coimputato D'DR,si assume
_ che il "problema TO"sarebbe stato di pertinenza. dei soli D'DR e NE, i quali dus soltanto avrebbero deciso l'acquisto della mazza, per concorde confessione;
inoltre, sarebbe stato il NE a propor= re di recarsi alla villa il giorno dell'omicidio; a ca=
rico del NN, anche a volersi attenere a quella dichia= razione fra le tante del coimputato, secondo cui l'omi=
- -
cidio sarebbe stato deciso da tutţi il giorno prima,non vi sarebbe altro che una presenza non meglio specificata,
nessun intervento, nessuna parola, nessun apporto psicologico o volitivo.
Per il deducente risulterebbe invece che le ragioni e l'intenzione di uccidere AL TO risalivano non tanto al giorno precedente l'omicidio, quanto ad una șettimana prima ed erano affiorate nel corso di un in' contro tra NE, D'DR, BO e lo stesso Af=
faitato, al quale NN non aveva partecipato;
che l'ag= gravante della premeditazione trova la sua ragione d'essere nell'intensità del dolo dimostrato e, in base alla nuova formulazione dell'art. 118 cod.pen., richiede specifica soggettiva individuazione.
Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art.471
cod.pen., nonché mancanza ed erroneità della motivazione in ordine al reato di soppressione di cadavere,si assume che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di m e= 150
nito (in particolare di primo grado, alla cui motivazio= ne rinvia la sentenza d'appello), che le due circostanze costituite dal fatto che il NN era il padrone di casa e che nella tenuta vi era una motosega (dato,quest'ultimo, in parte svalutato dal giudice d'appello) non proverebbero
-
nulla, giacché dagli atti di causa emergerebbe senza ombra di dubbio che NN venne allontanato dalla villa e che,
anzi, i coimputati si comportarono nei suoi confronti in modo da tenerlo in disparte.
Secondo il deducente risulterebbe, al contrario, che la villa venne. frequentata da NE, NO ed TO;
che la confessione del NE, intervenuta nel corso del giudizio di appello, il quale aveva attribuito a se stess e ad TO l'orrenda azione, avrebbe corroborato in modo indiscutibile una impressione riferita dal D'LEsan' dri, che aveva colto uno sguardo di inesa tra NE ed
TO a proposito del luogo di sepoltura del seque= strato;
che dinanzi a simile evidenza delle risultanze processuali, diverrebbe del tutto inutile ogni considera= zione sulla tensione emotiva dispostrata dal NN nel corso dell'accesso alla villa del 4/5 ottobre, la quale, tutt'al più, dimostrerebbe che NN era venuto a conoscen'
za dell'accaduto, non certo che ne fosse partecipe;
che
15 stesso D'DR, del resto, non avrebbe mai accusato
NN, neppure per sentito dire, di avere commesso questo reato;
che la sentenza d'appello si affiderebbe, quindi,
ad una motivazione del tutto erronea ed ometterebbe di considerare circostanze di assoluto rilievo che avrebbero dovuto portare ad opposto giudizio.
Con il settimo motivo, denunciando violazione degli artt.
81 cod.pen.,475 n. 3 cod. proc.pen. 1930, per mancanza ed er=
roneità della motivazione in ordine alla continuazione fra i reati di sequestro di persona e di omicidio di VA RI TO, unitamente ai reati già a quelli congiunti ai sensi dell'art. 31 cit., si contesta l'affermazione dei qiudici di merito che l'omicidio TO si sarebbe in' serito nel sequestro ZI in base ad un mero rapporto di occasionalità.
Si assume che agli atti emergerebbe, invece, che gli ideatori del sequestro avevano affidato fin dall'inizio
11 buon esito del reato alla tecnica ad esso originari. = mente impressa, che consisteva nell'accordo indiscutibile tra i correi, nella ferrea suddivisione dei ruoli, nella
-
serrata compartimentazione, nella subordinazione alle di= rettive di chi al sequestro presiedeva, nella discrezione;
che questi erano gli strumenti mediante i quali realizza= re il disegno criminoso, fermo restando il coagulo costitui= to dal conseguendo riscatto;
che TO era stato ९
ciso proprio per aver contraddetto l'accordo iniziale, per non aver accettato il proprio ruolo, per aver parlato con ب
altre perON de rapimento.per avere negato la sottomis' sione a chi del crimine era stato l'ideatore; che la sua sorte non era stata dunque un evento occasionale,ma. la conseguenza certa della violazione di un codice di compor=
---
tamento prestabilito;
che un crimine articolato come il sequestro di persona non può essere valutato indipendente= mente dalla sua organizzazione di, base ed è,pertanto,gra= vemente carente una motivazione che trasformi in evento accidentale ciò che fin dall'esordio fu parte integra to della struttura del reato.
Motivi in gran parte analoghi a quelli ora esposti sono dedotti da altro difensore del predetto imputato, il quale lamenta altresì la mancata sospensione del processo d'ap= pello a seguito della istanza di ricusazione, il negato confronto tra lesSA e NE, nonché il dinisgo del mezzo istruttorio tendente al recupero d ella sega - 152
usat per sezionare il cadavere, l'avvenuta sospensione.
della registrazione delle udienze e la brevità della durata della camera di consiglio per la decisione finale, inspiegabile data la voluminosità dell'incarto processua= le e la complicatezza estrema del giudizio.
Si eccepiste, infine, la illegittimità costituzionale della norma che prevede la pena dell'ergastolo per vio= lazione del principio costituzionale secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato
(art. 22 cod. pen., in relazione all'art. 27, comma 3, Cost.).
Si assume, al riguardo,che dato il lungo tempo trascor= so dalla pronuncia della Corte Costituzionale (n.264/74) sulla questione de qua sia giunto il momento di riproporla, nell'intento di sottolineare i grandi valori di umanità che la stessa Costituzione ha spesso, purtroppo invano,
solennemente affermato.
5. Previo esame dell'eccezione di illegittimità costitu= zionale, di cui ora si è detto, questo Supremo Collegio
ritiene che debbano essere trattati anzitutto i motivi : di carattere più strettamente giuridico, attinenti cioè
a pretese violazioni di norme di diritto penale scstan' ziale o di diritto penalprocessualistico, dedotti nell'in' teresse di questo o quel ricorrente o per conto di tutti o-gran parte di essi.
5.1.Orbene, quanto alla proposta questione di legittimità costituzionale della norma del codice penale che prevede la pena dell'ergastolo.sollevata in riferimento all'art. 27,comma 3°,Cost., è sufficiente osservare che avendo il comma 4°di detto articolo espressamente sancito il solo
Civieto di applicazione della pena di morte,se no deve dedurre che il costituente non abia inteso eliminare l'e stolo dal novero delle pene applicabili dal leyi= slatore or inario, al qual fine avrebbe dovuto farne espres' sa menzione. La illegittimità costituzionale non appare configurabile neanche in relazione al principio conte= nuto nel terzo comma dell'art. 27 cit., secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, posto che dopo la legge 25 novembre 1962,
-
2.
n. 1634 - che ha fatto cadere alcune delle limitazioni stabilite in precedenza per i condannati all'ergastolo
(come quella relativa al termine minimo per l'ammissione al lavoro all'aperto) e, soprattutto,il divieto di libera= zione condizionale (oggi consentita dal nuovo testo del'
1 'art. 176, terzo comma, cod.pen.,dopo non meno di ventotto anni di pena) e gli istituti introdotti dalla nuova
-
legislazione penitenziaria, la pena dell'ergastolo ha ces' sato di essere, nella concreta realtà, una pena perpetua e non solo per la possibilià della grazia per cui tende anch'essa alla rieducazione del condannato, quanto meno nel senso di redimerlo moralmente e conseguirne il pieno recupero sociale, anche nella prospettiva di un suo rein' serimento incondizionato nella società libera. D'altra- parte,il trattamento che il codice penale e la legislac' zione penitenziaria oggi vigente riservano al condannato all'ergastolo è sostanzialmente analogo a quello che com= pete al condannato alla reclusione, senza nessuna modalità
Si esecuzione particolarmente afflittiva, salve alcune particolarità, che rappresentano limitazioni e non priva= zioni di diritti e di benefici. Pertanto non sussiste setto alcun aspetto contrasto tra la previsione di tale pena e l'art. 27 Cost.,che ripetesi ha soltanto espunto
- -
espressamente dal sistema la pena capitale, con la sola eccezione per le leggi militari di guerra (v., in tal senso,
. .
sentenze di questa suprema Corte: sez. 1,3 novembre 2,
h. 319, somarelli;
scz. 1,23 giugno 1984. n.6021, Rubanu;
- 154
sez. 1,3 aprile 1973,n.2633, Mesina).
- La questione di legittimità costituzionale,così come oros csta-nel-caso di specie,va quindi dichiarata manife= stamente infondatá;in conformità a quanto ritenuto dalla
Corte territorialex 216 17
:
5.2 Per l'effetto della pronuncia di illegittimità co= stituzionale dell'art. 442,comma secondo, ultimo periodo, cod.proc.pen.,il giudizio abbreviato non è ammesso quan' do 1' imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo. In questo caso non e possibile definire il giudizio con le forme stabilite dagli artt.441 e 442 detto codice, anche se si ritiene che in concreto debba essere applicata una pena diversa dall'ergastolo (v. sentt. SS. UU. 18 marzo 1992,
n. 3222, in proc.Merletti; 17 marzo 1992, n. 2977, in proč.
Piccillo ed altri).
Le conseguenze di detta sentenza della Corte Costitu= zionale (pronunciata il 23 aprile 1991 e contrassegnata con il n. 176) con la quale,ripetesi, è stata dichiarata
- la illegittimità costituzionale dell'art.442,comma secondo, cit., nella parte in cui questo stabiliva che, in caso di giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo fosse sosti= tuita quella della reclusione per anni trenta, ed è stata
Così esclusa l'applicabilità del detto tipo di giudizio nel caso di delitti punibili con l'ergastolo - si estendono anche all'ipotesi contemplata dall'art. 247 del d.l.28 luglio 1989, n. 271 (giudizio abbreviato nell'ambito di procedimenti che proseguono nell'osservanza del codice di rito previgente), atteso che detta ultima norma richia= ma espressamente il citato art.442 del codice di rito vigente (v.S.U. 18 marzo 1992, cit., per gli effetti in ge= nere della citata pronuncia della Corte Costituzionale).
E sulla scorta di tale principio questa Suprema Corte 155
-
ha ritenuto che ammesso, con il consenso del P.M.prima della pronuncia della sentenza n.1. 176/91 della Corte Co= stituzionale, nel dibattimento di primo grado della compe= tente Corte di Assise il giudizio abbreviato nella ipo= tesi di delitto astrattamente punibile con la pena del'
l'ergastolo e una volta che, a dibattimento concluso, il giudice abbia dato,con la sentenza, al fatto una diversa
-qualificazione giuridica tale che per il reato non sia iù irrogabile la pena detentiva perpetua (ipotesi,ad esempio,di. esclusione della sussistenza di circostanza aggravante che rendeva punibile il delitto di omicidio con l'ergastolo) ed abbia quindi operato la riduzione di pena ai sensi dell'art.442 cit. su quella temporanea in concreto irrogabile per il reato ritenuto in sentenza,
il giudice di appello, in mancanza di impugnazione del
P. Me, non può annullare la sentenza di primo grado, sotto il profilo della inammissibilità del giudizio abbreviato nella ipotesi in cui la imputazione abbia ad oggetto de= litti astrattamente punibili con l'ergastolo per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale sopra richia= mata, e rimettere gli atti al primo giudice (v.sent.del
6 dicembre 1991, n. 12389, imp. Chiofalo).Dal che si desume i implicitamente che in linea generale, ai fini della am= missibilità o meno della richiesta di giudizio abbreviato,- ciò che rileva è se il delitto de quo agitur sia astrat' tamente punibile con l'ergastolo, in base alla originaria contestazione;
a prescindere dalla sussistenza in concreto
-di attenuanti o dalla insussistenza di aggravanti sì da consentire l'applicazione di una pena detentiva temporanea in luogo dell'ergastolo. Si evince anche dalla sentenza di questa Corte, ora richiamata che 1'indirizzo giurispruden' ziale di legittimità è nel senso di ritenere la citata
- pronuncia della Corte Costituzionale applicabile ex tunc 136 -
Nella specie, pertanto, il giudizio, abbreviato non avreb=
be potuto aver luogo in quanto tra le imputazioni enun' ciate nella richiesta di rinvio a giudizio era compresa una concernente un reato punibile con l'ergastolo.".
E comunque, a tutto concedere, il dissenso manifestato a suo tempo dal P.M.all'instaurazione del giudizio abbre= viato,e ritenuto giustificato dal giudice e di prima e di seconda istanza, non appare censurabile in questa sede in quanto assolutamente in linea con i parametri enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 66, del 1990, :
secondo la quale il fatto che nella disciplina transitoria
1'instaurabilità del giudizio abbreviato in presenza del consenso delle parti fosse legislativamente condizionata alla ritenuta definibilità del processo allo stato degli
:
atti da parte del giudice (art.247, comma 2, norme di attua= zione),non autorizzerebbe altra interpretazione che quella di raccordare anche la scelta del pubblico ministero al- la definibilità del processo allo stato degli atti. E,¢o= me giustamente osservato dalla Corte di primo grado, per il P.M.la definibilità deve necessariamente essere rappor= tata alle esigenze del ruolo accusatorio, per cui il sinda= cato del giudice sulle motivazioni addotte deve corretta= mente consistere nel valutare se lo stato degli atti fosse tale da consentire all'accusa di rinunciare, senza pregiudi= zio,alla celebrazione del dibattimento. Bene è stato detto in dottrina che x un processo di parti (diversamente dal processo inquisitorio dove il probandum è un dato oggetti= vo che il giudice ricerca autonomamente avvalendosi delle tecniche proprie di una logica induttiva) postula una con' cezione argomentativa, dialogica della prova in un duplice sensor a) quanto all'oggetto, va provato solo ciò che è ri= levante per la decisione della controversia;
b) quanto al método, la prova scaturisce o dall'accordo delle parti o dal loro confronto dialettico;
nei limiti della rilevanza,
quindi, dove c'è accordo c'è prova, dove non c'è accordo
1a prova scaturisce dal confronto: il contraddittorio per la prova ha il suo reciproco nell'accordo per la pro- ya. La richiesta di giudizio abbreviato e il consenso del
P.M.sottendono un accordo siffatto sui dati informativi legalmente, acquisiti allo stato degli atti. Nel giudizio abbreviato non v'è dunque un accertamento incompleto sul piano della prova, bensì un accertamento diverso o,per meglio dire, un accertamento con metodo diverso: il meto=
do dell'accordo. II dissenso del P.M. all'instaurazione di detto giudizio esprime opposizione all'accertamento con il metodo dell'accordo.,
Ora, nel procedimento de quo,il pernot accusatorio era costituito,come già rilevato, dalle dichiarazioni auto ed-eteroaccusatorie rese dal D'DR, è sia la ri= costruzione dei fatti che 1'accertamento delle responsa=
¨ bilità dei diversi imputati dovevano passare attraverso il giudizio sulla attendibilità o meno di detto prevenuto.
All'esito dell'istruttoria le dichiarazioni rese- da co=
stui presentavano una ambiguità obiettiva per le diverse
Versioni prospettate sull'omicidio TO, ed. anche la ricostruzione della uccisione del ZI era rimasta lacunosa, per cui non poteva non ritenersi giustificato il dissenso del P.M. all'adozione di un rito che implicas' se rinuncia alla celebrazione del dibattimento per¨ dissi= pare le ambiguità e chiarire la posizione di tutti indi= :
stintamente i correi.
La motivazione sul punto della sentenza. impugnata, in' tegrata da quella del giudice di prime cure,risulta per= tanto ineccepibile.
I giudici di seconda istanza hanno anche evidenziato è bene ricordarlo - che al momento della celebrazione 158 -
-del giudizio di primo grado occorreva altresì verifica=
re, attraverso il vaglio dibattimentale, la nuova e diversa versione dei fatti preannunciata da BO con la memo= ria inviata alla Corte alla vigilia del processo;
cheela- necessità dello svolgimento del processo con le forme or= dinarie appariva fuori discussione considerando che fino a quel momento. detto imputato aveva negato, non solo la
⠀ sua partecipazione al sequestro del ZI, mas altresì di- essersi trovato la sera del 25 ottobre nella villa di SOl'
novo ove stato ucciso 1! TO;
che di conseguenza la nuova versione dei fatti prospettata dallo BO, inci= dendo sulla posizione di tutti gli altri coimputati, ad eccezione del. BE, andava verificata anche sulla base delle dichiarazioni dei testi che avevano visto lo
BO a cena nel ristorante "da LV"prima di recar=
si nella villa predetta;
che infine occorreva tenere pre=
--
sente che un reato comportante la pena dell'ergastolo
(l'episodio delittuoso del sequestro ZI,inizialmente contestato anche come omicidio volontario premediato|del'
l'ostaggio) era stato escluso proprio a seguito delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale ,le quali ave= vano consentito di unificare le due imputazioni di seque= stro di persona e di omicidio volontario del ZI nella previsione normativa dell'art. 630 co.2 cod. pen.
A tutto ciò si aggiunga la inammissibilità di una ri= chiesta di rito abbreviato parziale, limitata ad alcune imputazioni e non estesa alla totalità degli addebiti, perché in tal modo - come già osservato da questo Supremo
Collegio (v.sent. 21 novembre 1990, Zuffrano), il processo non verrebbe ad essere definito nella sua interezza,re= stando pertanto del tutto ingiustificato l'effetto premiale.
5.3. In tema di reato continuato, l'unicità del disegno 159 -
criminoso non può identificarsi con la abitualità nel delitto o con un programma generico di attività, delin' quenziale o con la professionalità nel delitto o con-la
-
tendenza ad una specifica forma di. delinquenza o con un medesimo impulso. Tali elementi hanno funzione puramente complementare al fine di accertare la sussistenza del vin' colo della continuazione, alla cui identificazione.deve pervenirsi secondo costante giurisprudenza di legitti= mità.. - attraverso 1; accertamento della preventiva proget' tazione di un unico disegno criminoso.
E la esistenza di un medesimo disegno criminoso è rav=
...
-visabile,ex art. 81 cpv.cod.pen., solo, allorquando risulti che le plurime azioni del reo. siano espressione di un unico, programma di intenzioni che le abbia considerate anche solo in linea di massima o come ipotesi eventuali o genericamente incluse. nelle linee fondamentali della
.:.
preventiva rappresentazione, senza necessità - quindi che siano frutto di una precisa e dettagliata ideazione, nell'ambito di un progetto criminale esattamente indivi=
_duato e dal contenuto ben definito in ogni sua parte.
Di conseguenza, non è configurabile la continuazione tra un delitto ed un altro commesso dagli stessi soggetti in occasione dell'esecuzione del primo,non "preventivato" ab origine, neanche come ipotesi eventuale, che si pone come, un incidente di percorso, dovuto a ragioni soprav=
♡ venute pur se in qualche modo ricollegabili al reato per così dire "principale". Pertanto, non possono ritenersi unificati nel vincolo della continuazione un reato di se=
questro di persona ed un omicidio di uno dei correi,an' che se premeditato, dovuto a contrasti insorti nella ge= stione del sequestro stesso, non potendo questo secondo reato essere ricondotto ad un identico disegno criminoso in quanto assolutamente non prevedibile ab initio... - 160 -
Bene quindi ha fatto la Corte di merito ad escludere, come già aveva deciso il primo giudice, che il sequestro
ZI e l'omicidio TO potessero ritenersi uni= ficati sotto il vincolo della continuazione anche se il secondo creato aveva trovato la sua causa nell'azione delittuosa posta in essere con il sequestro, allorché, morto l'ostaggio è quasi definitivamente svanite le spe= ranze di ottenere il pagamento di un qualche riscatto, era divenuto non più componibile il dissidio tra l'FF tato e gli altri complici,ed anche più pericoloso per questi ultimi k w い
-Non rileva che 1'omicidio-TO sia stato commesso nel corso del sequestro ZI ed a causa di esso in quan' to tra i due reati non si può ravvisare altro, come giu= stamente ritenuto dalla impugnata sentenza, che un merp rapporto di occasionalità, non sufficiente ai fini della identità del disegno criminoso, consistente -com'è noto non in una unità dell'elemento volitivo,ma in una unità di ordinė intellettivo, dovendo le singole violazioni di legge costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un deter= minato fine, salvo l'elemento volontario, che di volta in volta dovrà venire in essere per l'attuazione del pro- gramma.
Pur ritenendo ipotizzabile che quando più perON accordano per commettere dei reati possano insorgere tra loro dei contrasti, è estremamente improbabile che come so= luzione del conflitto venga ipotizzata la commissione di un delitto in danno di uno dei complici e ad opera
“degli altrile comunque anche se ciò avvenisse l'ulterio= re reato non potrebbe giammai essere considerato fin dal'
l'inizio previsto. La configurabilità del medesimo disegno criminoso postula necessariamente che le diverse azioni violatrici delle norme siano concepite e decise, sia pure - 161 -
di massima, sin dal momento iniziale dell'atteggiarsi psicologico della condotta antigiuridica, sicché la com missione del primo reato,lungi dall'essere fine a se stessa e dall'esaurirsi definitivamente, sottintenda, mella volontà e nella prospettazione-del-soggetto, gli altri reati come rientranti in un programma unitario di attività delinquenziale.
5.4.11 reato di sequestro di persona a scopo di estor= sione previsto dall'art. 630 cod.pen.è una figura auto- noma di reato, qualificabile come reato complesso, poiché confluiscono in esso, come elementi costitutivi, fatti che
1 costituirebbero per se stessi reato, ai sensi dell'art. 84
cod.pen.,nel senso che il sequestro di persona a scopo di estorsione è caratterizzato dall'uso di un mezzo-se= questro di persona finalizzato a conseguire un ingiusto
_ profitto, come mezzo della liberazione dell'ostaggio e si consuma indipendentemente dal conseguimento del profitto.
Inoltre, il reato di cui all'art. 630 cit.non può consi=
derarsi ipotesi delittuosa aggravata del sequestro di persona,dal quale si differenzia per il dolo specifico, che si concretizza nello scopo perseguito, per sé o per gli altri,di un ingiusto profitto come prezzo della li= berazione.
La giurisprudenza ha anche ritenuto (v.sent.28 luglio
1988, n. 8418,Cubeddu) che il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato a consumazione anticipata e si realizza nel momento in cui vengono attuati tutti i suoi elementi costitutivi, fino alla cessazione dello stato di soggezione della vittima. Accertato pertanto il concor= so di più perON nella realizzazione del reato,le con' dotte dei vari compartecipi si pongono sullo stesso piano.
Il giudice non ha perciò l'obbligo di individuare il ruo= lo di ciascuno di essi nella commissione del r eato ppiché 162
tutte le condotte assumono valore determinante e risolu=
tivo; esula quindi qualsiasi ipotesi di applicazione del'
l'attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod.pen.).
Inoltre,occorre rilevare che i due elementi costitutivi
- se=
questro di persona ed estorsione - del reato complesso di cui all'art. 630 cit. si realizzano non appena l'agente ha privato la vittima della sua libertà personale al fine di ottenere il prezzo della sua liberazione, non essendo richiesto anche il pagamento del riscatto.Ne consegue che in caso di morte dell'ostaggio non può ritenersi che l'omi= cidio abbia conservato la propria autonomia e non abbia assunto il ruolo di circostanza aggravante, in quanto il reato estorsivo non sia stato consumato a causa dell fucci sione dell'ostaggio.
Dell'evento "morte del sequestrato "cagionato intenzio= nalmente solo da taluno dei concorrenti rispondono anche gli altri,non a titolo di concorso anomalo, ex art.116 cod. pen., nella realizzazione della fattispecie criminosa di cui al comma 3° dell'art. 630, sibbene in forza del dispo=
sto del comma 2° di tale norma, che configura la morte del sequestrato,comunque derivata dal sequestro, quale circo= stanza aggravante oggettiva di quel delitto. Una siffatta
; ! ipotesi non integra un caso di responsabilità al di fuori di ogni nesso di causalità,in violazione del principio di cui all'art. 27 comma 1°Cost.e di quello di cui all'art. 142 comma 2° cod.pen., giacché il delitto di base è tale da prestarsi per la sua stessa natura all'ulteriore conse= guenza del iù grave delitto di omicidio volontario (con' siderazione, quest'ultima, che induce pure ad affermare che nel concorrente che non abbia intenzionalmente cagionato
'la morte della vittima, è comunque presente un"coefficiente di colpevolezza"). Il concorrente risponde quindi dell'ipo=
tesì di reato aggravato dalla morte dell'ostaggio anche 163--
se non abbia direttamente partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato è conse= guenza prevedibile e possibile del sequestro stesso.
5.5.Per la sussistenza dell'aggravante della premeditazione occorrono due elementi essenziali, l'uno cronologico e l'altro ideologico. Il primo consiste in un apprezzabile intervallo di tempo tra l'insorgenza e l'attuazione...
del proposito criminoso;
il secondo,nel perdurare-senza titubanza della risoluzione criminosa e, quindi,ingun. quid pluris della normale riflessione. La premeditazione
è configurabile anche nel caso in cui l'attuazione-del proposito criminoso-sia-condizionata-ál verificarsi-o meno di un determinato evento, sia che questo venga as'
.
similato ad una condizione sospensiva,sia - ed in modo
-Jancora più evidente - che lo si consideri.come una con'
_dizione risolutiva. Infatti, la premessa del proposito e l'ammissione della possibilità dell'insorgere diluna causa che lo annulli, non sono incompatibili tra loro, attenendo la prima esclusivamente alla volontà, la secon'
da all'intelletto..
1. Quindi, in conformità alla giurisprudenza prevalente:
(v., fra le tante, sent. 13 agosto 1987, n.9105, Alieri),de= ve ammettersí la configurabilità dell'aggravante della premeditazione condizionata quando, accertata l'esistenza dei necessari elementi cronologico e ideologico, quest'ul' timo si concreti in una risoluzione criminosa precisa e ferma in tutte le sue componenti psicologiche,e in cui la condizione si ponga come un avvenimento previsto, anche se poco probabile, atto a sospendere o ad annullare con efficacia risolutiva, la decisione già presa.
Non osta pertanto alla esistenza dell'aggravante della premeditazione il fatto di avere il reo condizionato la esecuzione del delitto al mancato verificarsi di un 164
-
avvenimento ad opera della vittima, come l'espletare un certo comportamento o assumere una data posizione, giac' ché il dolo condizionato non è idoneo di per sé ad esclu= dere la premeditazione. Esso, infatti,nulla toglie-alla fermezza della risoluzione criminosa concretantesi: nella ideazione del piano e nell' apprestamento dei mezzi, giac' ché è soltanto l'attuazione che rimane subordinata al ve=
rificarsi di una determinata situazione sfavorevole per l'agentė, ma quando ciò si verifichi il fatto non può non ricollegarsi a quella risoluzione, tractu temporis persi= istente nella quale si rivela appunto la maggiore inten' 1
sità del dolo, che caratterizza l'aggravante.
Il giudice di merito può ritenere sussistente la preme= ditazione soltanto quando, attraverso le risultanze proces'
- suali, si convinca che l'agente si sia mantenuto irremp=
17 vibile nella risoluzione criminosa.per un tempo apprezza=
-bile, più o meno lungo (anche se non irragionevolmente lungo), :.
perché la risoluzione non postula affatto l'esecuzione.
a breve scadenza e questa può essere rimandata al veri- ficarsi di circostanze favorevoli, senza che perciò rimanga esclusa l'irremovibilità della decisione;
per, contro,la
+
- meditazione e la scelta del momento favorevole, a cui ven'-
ġa subordinata l'esecuzione, assieme con la meditata, pa= ziente e meticolosa preordinazione e organizzazione delle
· modalità e dei mezzi più acconci a tradurre in atto il proponimento criminoso, costituiscono altrettanti elementi di prova della irremovibilità della risoluzione criminosa.
Alla stregua delle suesposte considerazioni risulta evi= dente che le Corti di merito hanno a ben ragione ritenu= to premeditato l'omicidio i vaRI TO, tenuto conto della scelta del luogo e del momento per effettuar= lo,dei mezzi usati,della predisposizione degli stessi
(acquisto della mazza da baseball) avvenuta in precedenza,
are aD' - 165 .
-
dell'incontro prefissato al ristorante "da alvaro"per concordare le modalità del crimine, delle ragioni che avevano determinato la risoluzione di sopprimere il com- plice divenuto pericoloso ed ingovernabile.
5.5. Il requisito del "disinteresse "nella chiamata in cor=
reità, non può ritenersi incompatibile con l'aspettativa dell'imputato di ottenere vantaggi derivanti dall'appli= cazione di leggi di favore con un migliore trattamento sanzionatorio, non potendo l'ordinamento esigere il pen' timento effettivo ma solo una utile collaborazione ed un concreto contributo alle indagini.
--Ed-in tema di sequestro di persona a scopo-estorsivo, il legislatore (con la legge 30 dicembre 1980, n. 894) nel'
1'introdurre la speciale attenuante, per il compartecipe che, dissociandosi dai complici, collabori nella raccolta di-prove-decisive per-l'individuazione o la cattura dei correi,non ha inteso considerare la ragione di una tale collaborazione, essendosi preoccupato soltanto di creare
, uno strumento idoneo a provocare una frattura tra i cor= rei,con conseguente disfacimento del vincolo associativo delinquenziale. i :
5.6.L'art. 6 del D.L.15 gennaio 1991, n. 8 preve una ulte=
riore riduzione di pena nei casi di cui ai commi IV ė V
-- dell'art. 630-cod.pen.se il contributo fornito dal concor= rente del reato dissociatosi dagli altri sia di eccezio= pale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e: alla incolumità della persona sequestrata.
Elevidente che la eccezionalità del contributo forni= to dal concorrente debba essere stabilita anche con riz guardo alla durata del sequestro ed alla incolumità del' lostaggio, per cui ove come nel caso di specie la du=
rata del sequestro sia cessata con la morte della perso= na sequestrata la norma suindicata non può trovare ap= - 166 -
plicazione a favore di chi si è dissociato dai complici permettendo la raccolta delle prove utili alla ricostru= zione dell'episodio delittuoso ed alla individuazione dei correi, comportamento questo che - come ben rilevato nella impugnata sentenza certamente non può conseguire nes' suno dei risultati ulteriori previsti da detta disposizio= ne con riferimento specifico alla durata del sequestro ed alla incolumità dell'ostaggio.
L'interpretazione data alla norma citata dalla Corte
d'Appello è quindi senz'altro da condividere, consideran' do non solo la formulazione letterale ma anche la ratio della stessa,da individuare nell'intento del legislatore di abbreviare la durata di privazione della libertà della persona sequestrata e salvaguardarne il più possibilė l'in' columità personale.
-E'vèro che l'articolo surrichiamato fa riferimento alle situazioni previste nei commi 4° e 5° dell'art. 630 cod.pen.,
e che della liberazione dell'ostaggio si fa menzione solo nel comma 4°, ma ciò non comporta che la eccezionalità del
I contributo fornito dal correo dissociatosi possa riscon' trarsi pure nell'ipotesi di cui al comma 5° con riguardo anche alla durata del sequestro ed alla incolumità·del sequestrato. Non v'è infatti incompatibilità tra l'adope= rarsi per evitare che l'attività delittuosa di sequestro di persona a scopo di- estorsione sia portata a'conseguen' ze ulteriori ovvero tra l'aiutare concretamente l'autorità
di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti,
e l'incidere sulla durata del sequestro, riducendola, e sul'
la incolumità personale della persona sequestrata, evitando che ne venisse pregiudicata.
- 5.7.Nel caso in cui la persona offesa dal reato non abbia voluto determinare l'entità del danno patrimoniale da - 167 -
lui subito,o non abbia voluto accettare il risarcimento, perché possa applicarsi l'attenuante prevista dall'art. 62 n.6 cod.pen.è necessario che il colpevole abbia fatto offerta reale della indennità nei modi stabiliti dagli artt. 1209 e segg.cod.civ.,cioè sia seguita dal relativo deposito o da altro atto equipollente, sicché la somma rimanga a completa disposizione della persona offesa, ed è altresì necessario che il giudice reputi detta of= ferta valida. A CAR
Ulteriore condizione è infatti che anche nell'ipotesi di offerta del risarcimento, questo sia integrale,per. cui resta sempre salva la facoltà del giudice di valuta-
l'adeguatezza dell'indennizzo offerto al pregiudizio subito dalla parte lesa..
- 2
L'integrale risarcimento del, danno va considerato non tanto dal punto di vista del soddisfacimento degli in' teressi civili dell'avente diritto, quanto in funzione della condotta del colpevole dopo il reato, come sintomo della sua resipiscenza e della sua attenuata capacità a delinquere. Non vale, pertanto, a fan configurare l'atte= nuante l'atteggiamento remissivo o di rinuncia al risarci=
mento del danno da parte dell'avente diritto, perché ciò non implica ravvedimento del reo, salvo che costui abbia fatto, nei modi di legge, offerta reale di quanto dovuto, seguita da deposito o da atto a questo equipollente, in modo che il giudice ne possa valutare la tempestività
e l'adeguatezza. Ęd ai fini della tempestività occorre che l'offerta e il deposito o l'atto a questo equipollen' te siano avvenuti prima del giudizio;
mentre per quanto riguarda la valutazione di adeguatezza si richiede che la somma offerta, secondo la comune esperienza, sia da considerarsi idonea al ristoro del danno sofferto...
Nel caso poi in cui la somma, offerta a titolo àì= sarcimento dei danni da reato, non sia accettata dallal
· parte offesa, l'attenuante de qua agitur può essere con' cessa solo se il rifiuto sia ingiustificato e pretestuo= so, e cioè se la somma offerta si manifesti sufficiente a coprire il danno patrimoniale già quantificato o facil- mente quantificabile..
Nel caso di offerta reale per il risarcimento dei danni in questione, l'imputato deve specificare gli elementi in base ai quali ha determinato l'ammontare della somma offe e può anche chiedere un accertamento peritale che suffra= ghi tale determinazione. Spetta poi al giudice valutare la congruità del offerta sulla scorta degli elementi già acquisiti oltre che delle indicazioni fornite e disporre ma solo se non è in grado di compiere detta valutazione i mezzi di prova che ritiene utili at fini della deci= sione sulla applicabilità dell'attenuante.
In tema di risarcimento danni, quello conseguente ad un omicidio ad altro reato da cui sia scaturita la morte della persona offesa - come l'ipotesi criminosa di cui al secondo comma dell'art.630 cod.pen.- spetta ai congiun' ti della persona uccisa"iure proprio"e non"iure haeredi= tatis "e va,pertanto, commisurato alle aspettative legit' time di beneficio finanziario da ciascuno (dei congiunti)
¨ prospettabili,in relazione alle effettive future-possi= bilità di guadagno della vittima. Ne consegue che la"cpn' gruità"della somma offerta dall'imputato, rispetto alla entità dei danni scaturiti dal reato, deve essere valutata in aderenza ai predetti parametri,pur tenendosi presente che l'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. ha, come già osser= t vato,natura soggettiva e trova la sua giustificazione, non tanto nella restaurazione del patrimonio della vittima. quanto nella considerazione che l'avvenuto risarcimento del danno,anteriormente al giudizio, si p resenta quale manifestazione concreta del sopravvenuto ravvedimento I
e, perciò,della minore pericolosità del reo.
Per poter fruire dell'attenuante in parola è altresì necessario che nell'offerta sia compreso anche il danno non patrimoniale, risultando, altrimenti, il risarcimento del tutto incompleto ed inadeguato ai fini di cui trat' tasi;
ed infine occorre che l'offerta sia effettuata nei confronti di tutti coloro che, ben individuati negli atti processuali,ebbero a subire danni dal reato commesso.
Essendo circostanza di natura soggettiva perché riguar=
da i rapporti tra il colpevole e l'offeso, l'attenuante medesima è applicabile - ai sensi dell'art. 118 cod.pen.,
-
sia nella precedente formulazione che nella nuova, as'
sunta in base all'art. 3 della legge 7 febbraio 1990, n.
119 - solo nei confronti di colui che, tra i più colpevo=
_ li, abbia mostrato quel ravvedimento attivo, sul quale essa si fonda.
Infine, va tenuto presente che la dichiarazione del'
1'offeso di rinunziare al risarcimento del danno non con' trAN che sia ingiustificata e pretestuosa,, sente, a concessione della detta attenuante perché la rinuncia non equivale alla riparazione del danno previ= sta dall'art. 62 n.6 cit. Avendo carattere soggettivo e,
data la sua ratio, che consiste nel ravvedimento del colpe= vole,occorre invero considerare la volontà di questi e non, evidentemente, del soggetto passivo del reato. E la stessa integralità del risarcimento non può essere desunta dalla mera affermazione dell'offeso che dichiari genericamente li essere stato risarcito dei danni subiti e di non avere
.. .
altro a pretendere dall'imputato, senza indicare precisi elementi che diano al giudice del merito la possibilità di un controllo,ma dev'essere motivatamente accertata da detto giudice, in quanto affidata al suo prudente ap= prezzamento (laddove la dichiarazione della vittima po= 170 -
trebbe essere dettata da ragioni di mera convenienza).
Premesso tutto cio e venendo al caso di specie, la Corte di seconda istanza ha a ben ragione, ed in puntuale e cor= retta applicazione dei principi innanzi enunciati, rite= nuto infondata la doglianza del D'DR circa il S
mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento dei danni relativamente al reato di sequestro di persona, osservando che non era decisiva la circostanza che la. par=__ te civile avesse accettato in grado d'appello una somma che,tenuto conto degli interessi, non si distanziava di molto da quella in precedenza rifiutata;
e che soprattutto occorreva considerare, come evidenziato dai primi giudici, che fra i soggetti che avevano riportato danni, patrimo- niali e morali dal sequestro, prima e dalla morte,poi del
ZI vi era anche la società di cui il sequestrato era il dominus e che proprio sull'attività lavorativa faceva affidamento per il suo sviluppo;
che un'attività industria= le, seppur svolta sotto forma societaria come quella del sequestrato,era tuttavia un'attività industriale incen'
-
trata sulla capacità professionale del ZI,di modo che il venir meno, improvvisamente e per un fatto così traumatico, della persona che quella attività svolgeva non poteva non incidere profondamente sulle capacità ope= rative della società; che ciò era testimoniato dal fatto. :
che i soci della società ZI erano stati costretti a ridimensionare in modo rilevante l'attività, tanto da dovere trasformare la originaria società per azioni in società a responsabilità limitata,proprio a dimostrazione che quelle difficoltà economico-organizzative si erano manifestate nella loro complessiva valenza.
Tale motivazione risulta,a giudizio di questo Supremo
Collegio, ineccepibile, considerando che diversamente dal' le società di perON quelle di capitale sono soggetti
- giuridici distinti dai soci, in quanto dotati di una loro autonoma personalità giuridica.
La motivazione surriportata è senz'altro esaustiva, oltre che:corretta,e si sottrae alle censure di inadeguatezza i ed insufficienza, avendo la Corte di merito preso in con' siderazione la somma accettata dalla parte civile, ed aven'
dola ritenuta non congrua perché con essa non si sarebbe potuto coprire anche il danno riportato dalla s.p.a.ZI che viveva sull'impulso esclusivo del defunto ZI N'
AN.
Contrariamente quindi a quanto si assume dal ricorrente in questione,i giudici di appello hanno effettuato un-giu= dizio sulla integralità o meno del risarcimento offerto,
per cui la doglianza si appalesa del tutto inconsistente.
Né può essere condivisa per quanto in precedenza osser= vato l'affermazione che l'attenuante de qua poteva essere concessa indipendentemente dall'effettivo, totale ed inte= grale risarcimento danni che, comunque, può essere richiesto, poi,in sede civilistica". Per l'applicazione dell'atte= nuante ex art. 62 n.
6- ripetesi - è necessario che il risarcimento del danno, effettuato od offerto prima del giudizio, sia totale ed effettivo, trovando essa fondamento non tanto nella elisione degli effetti dannosi o perico= losi del reato, quanto nell'indice di minore criminosità
del colpevole,per il ravvedimento che egli dimostra con : la sua condotta.
Pur essendo stata invece concessa al D'DR l'at'
tenuante del risarcimento danni per l'omicidio TO, risulta ugualmente infondata la doglianza del NE
riguardo alla mancata estensione ad esso della detta at'
: tenuante;
così come la richiesta prospettata dallo stes' so in via subordinata che l'offerta risarcitoria formu=
lata in primo grado e respinta dalla famiglia Tr ezzi ques Suprema -172-
equivalga a rinuncia di risarcimento.
Essendo di natura soggettiva come si è detto, l'attenuan' te, di cui trattasi', pur se concessa al D'DR per l'omicidio TO, non poteva in alcun modo essere este= sa ad alcuno dei concorrenti in tale delitto. Trattandosi
infatti di attenuante che può essere valutata solo con riferimento alla persona cui si riferisce, ogni estensione ai compartecipi è da escludere, a norma del richiamato art. 118 cod.pen..
Ne consegue, quindi, che l'avere riconosciuto al. D'LEsan' dri l'attenuante in questione riguardex all'omicidio Af= faitato,per avere egli effettuato l'integrale risarcimento- ai familiari dell'ucciso in limine del giudizio di primo grado,non comportava alcuna aspettativa dei correi alla
M estensione della detta attenuante anche a loro favore.
Quanto alla richiesta subordinata del NE-di-equi= valenza a rinuncia di risarcimento dell'offerta risarci=
toria formulata in primo grado e respinta dalla famiglia
ZI, è sufficiente osservare che trattasi di richiesta inaccoglibile in questa sede di legittimità; e che in ogni caso il rifiuto era giustificato dalla incongruità della somma offerta.
5.8. Inaccoglibile anche la doglianza del NE relativa allo svolgimento del procedimento incidentale di ricusa=
zione, atteso che nella specie:
- la decisione sull'istanza di ricusazione veniva emessa da questa Suprema Corte in data 14 maggio 1992, prima quindi della pronuncia dell'impugnata sentenza della Corte di As'
side di Appello, avvenuta il 20 maggio u. s.;
- la decisione adottata fu di inammissibilità dell'istanza di ricusazione in quanto non ricorreva alcuno dei motivi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. previgente;
.
l'ordinanza di inammissibilità emessa da questa Suprema - 173 -
Collegio venne tempestivamente comunicata a mezzo fax alla Corte di Assise di Appello di Milano che, presane visione, pronunciò dopo pochi giorni la decisione conclu= siva del giudizio di seconda-istanza;
- l'art.531,comma 4° detto codice, che prevede l'immediato avviso al difensore del ricorrente in cassazione dell'av= venuto deposito della requisitoria del pubblico ministe= ro (di inammissibilità del ricorso per manifesta-infonda= tezza dei motivi o perché proposto per motivi non consen' titi) avviso finalizzato alla presentazione da parte
-
di detto difensore di istanza scritta, ove lo ritenga,per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare non è applicabile al
-
procedimento di ricusazione di un giudice di una corte di appello o della corte di assise, di appello, su cui-deve giudicare la corte di cassazione, e che è soggetto alle sole regole di cui agli artt.68 e 69 stesso codicè;- pertanto, ove la requisitoria del pubblico ministero sia di inammissibilità dell'istanza di ricusazione-presen'
tata-nei confronti di giudici della Corte di appello o della corte di assise di appello, nessuno, avviso deve essere notificato al difensore dell'imputato che ha presentato istanza di ricusazione, in osservanza del quarto-comma dell'art.531 cit., perché non potrebbe in nessun-caso aver luogo in pubblica udienza la trattazione di una istanza 1 ! di ricusazione;
si spiega in tal modo perché detta dispo= sizione non sia stata richiamata in sede di disciplinā
del procedimento di ricusazione di giudici componenti collegi di appello, che si svolgono dinanzi a questa Su= prema Corte: e perché la stessa non sia comunque applica bile, non potendo equipararsi ad un normale ricorso per
'cassazione l'istanza di ricusazione di uno di quei giüdi=
Gi; 174 -
-
pertanto, nessuna incidenza negativa sulla validità: della sentenza impugnata può avere la circostanza che al difensore del NE sia stato notificato solo in data 28 maggio 1992; successivamente quindi alla pronun'
Alicia della sentenza impugnata, l'avviso di deposito della requisitoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione
_ redatta dal procuratore generale presso questa Suprema
_ Corte, non-essendo dovuta nella specie la notifica di un avviso al difensore ex art. 531, comma 4° cit., ma solo ex art.533,che,com'è noto, non concerne il deposito della re= quisitoria del P.M.ma degli atti del processo appena per= venuti nella cancelleria della corte (v'è confusione nel discorso del difensore che ha redatto i motivi di ricorso. tra i due avvisi, quello ex art.531/40; nella specie non do
+ vuto,e quello ex art. 533 di deposito degli atti in cancelle=
_ ria dovuto anche per i, provvedimenti da adottarsi in camera di consiglio) . 1la tardività - se vi è stata - della notifica dell'avviso al difensore ex art.533 non comporta nullità se l'eserci= zio del diritto dindifesa non ne risulti effettivamente pregiudicato o, almeno, esposto a concreto pregiudizio;
e non şi vede nella specie come 'ed in qual misura dalla tardi= vità della notifica di detto avviso al difensore che ave=
va presentato l'istanza di ricusazione, potesse derivare un concreto ostacolo all'approntamento della opportuna
- difesa, atteso che nessun! altra attività difensiva era da
-
:;:✓ essendo stata la ricusazione proposta porre in Lessere. 2 0 X X >>dall'imputato 5.9.Infondata anche l'eccezione di nullità della perizia
1- fonica redatta utilizzando le inflessioni vocali del SA
ON, colte attraverso la intercettazione e la registrazio= ne di una conversazione, telefonica con il suo difensore
Invero, come ben rilevato nella impugnata sentenza, altro €175 -
è l'utilizzabilità del contenuto di una conversazione, altro è l'utilizzabilità della voce registrata nel corso di una telefonata processualmente inesistente. Nel caso in esame non fu assolutamente utilizzato dagli inquirenti il contenuto della telefonata, ma solo la voce registrata ed unicamente per compararla con quella del telefonista qualificatosi"MA X". Il che, anche se trattavasi di intercettazione e registrazione effettuate in ispregio- dell'art.615 bis cod.pen.,non comportava assolutamente la nullità della perizia fonica, e quindi la esclusione della sua valenza probatoria, non essendovi stata alcuna
- forma di intrusione nella conversazione telefonica inter=
corsa tra l'avvocato ed il suo cliente per procurarsene la prova documentale (costituita dalla registrazione), ricavando dalla viva voce di quest'ultimo ammissioni ed informazioni da utilizzare contro di lui stesso, e cosi A
trasformando le dichiarazioni rese al suo difensore in vere e proprie confessioni di fatti ad esso medesimo ad' debitabili.Esattamente, quindi, i giudici di appello hanno escluso che nella specie vi sią stata violazione del di= ritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni ga=
rantito dall'art. 15 Cost.
15.10.Del pari infondata è l'eccezione di nullità delle indagini tecniche espletate nel terreno circostante la villa di SOlnovo alla scopo di rinvenire i resti del cadavere del ZI, sollevata dalla difesa del NE sul presupposto che si sarebbe trattato di una perizia per la quale si sarebbe dovuto dare avviso al suo legale che
.
egli aveva già provveduto a nominare.
Invero, come puntualmente rilevato dalla Corte di merito, le indagini commissionate alla soc. Elomar per il rilievo del sottosuolo del terreno circostante la detta villa
- non avevano carattere né formale né sostanziale di pe= - 176
-
rizia,esaurendosi in accertamenti di polizia giudiziaria finalizzati alla ricerca della c.d.prova generica de
Runjesareato. Si trattava infatti solo di stabilire se, ad me sommario ed immediato,i poveri resti dissotterrat appartenessero alla specie umana o meno, e questo spiega= va la presenza di un medico sul posto. Del tutto fuort luogo, quindi, il discorso sul concetto di'inizio delle operazioni peritali" (con riferimento all'art.316 codice di rito previgente), svolto nei motivi di ricorso dedotti per conto del NE.
E' pacifico in giurisprudenza che il rilievo tecnico si differenzia dall'accertamento tecnico vero e proprio in quanto esaurisce in una mera attività di osservazione e di descrizione senza che esso implichi alcunavvaluta= "
.
7- zione critica del dato raccolto, e perciò può essere ese
M guito dall'autorità di polizia senza il rispetto, deme formalità previste per l'istruzione formale quando vi sia urgenza di raccogliere le prove, mentre l'accertamen' to tecnico non può mai eseguinsi senza l'osservanzandel-
le garanzie difensive
5.11. Inaccoglibile anche il motivo con cui la difesa del NE denuncia carenza di motivazione in ordine
.:
alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche _:
in relazione ad entrambi i reati, avendo invece i giu=. dici di appello ampiamente motivato il diniego dell'in'
!
vocato beneficio,con riferimento alle seguenti circo- stanze: per portare a compimento il sequestro del. ZI detto imputato era evaso dal carcere di Favignana dove si trovava in espiazione pena per altro analogo delitto;
il suo comportamento successivo alla commissione dei gravi delitti per cui è processo, allorché, per alcuni mesi, era riuscito a sottrarsi alla cattura rendendosi latitante;
il suo comportamento processuale, improntato 177 -
fino al giudizio di primo grado, a negare: anche: ciò che che era stato sicuramente accertato, mentre nel corso del giudizio di appello era stato improntato ad una necessi= tata ammissione delle proprie responsabilità volta peral' tro ad escludere quella di altri correi per i qualinesi= stevano prove: ben certe della loro colpevolezza.
Le attenuanti generiche, è bene ribadirlo, sono state in' trodotte nella legislazione penale al fine di mitigare la pena di fronte a circostanze non previste specifica= mente dal codice. Il giudice può, a tale scopo, valutare. ogni elemento, previsto o non dall'art. 133 cod.pen.,che ri= tenga prevalente per la concessione o il-diniego delle
___generiche, senza che abbia l'obbligo, di esaminare tutte
- de circostanze indicate dall' imputato al sostegno della sua richiesta. E , pertanto, senz'altro legittimo il rifiuto delle generiche sulla base del comportamento dell'impu= tato,processuale e/o extraprocessuale: ons à
Le suesposte considerazioni valgono anche per quanto. riguarda il BE, al quale i giudici di appello hanno regato le dette attenuanti rilevando che non sus' sistevano condizioni per il loro riconoscimento, consi= derato il comportamento processuale del prevenuto volto a condizionare il modo di acquisizione della prova;
la
- gravità della sua condotta, estrinsecatasi non solo, nel'
1 avere fornito le indicazioni necessarie ad attuare uno dei più gravi delitti previsti dall'ordinamento, fornendo informazioni in ordine ad una persona che in qualche modo lo aveva reso meritevole della sua fiducia, ma anche nel'
1'essersi adoperato per ottenere il pagamento del prezzo del riscatto anche dopo la morte dell'ostaggio contri= buendo così ad aggravare il dolore e la disperazione dei suoi familiari.
Identico discorso per il NN, al quale la Corte d'ap=
..
--- -- 1/0 -
pello ha negato il beneficio delle generiche, non tanto per il suo comportamento processuale;
quanto, soprattutto, per la sua condotta successiva alla commisione dei delitti dei quali ***** era stato riconosciuto colpevole. Assumeva particolare rilevanza a tal fine il fatto che detto impu=
tato non aveva esitato a darsi alla latitanza, per alcuni mesi, subito dopo la commissione dell'omicidio TO,
ma, soprattutto, il suo comportamento in occasione del suo arresto, allorché non aveva esitato a minacciare il sovra=
intendente di polizia Antoci, che lo aveva temporaneamente immobilizzato, con una pistola ed a sottrarsi alla cattura,
rifugiandosi di nuovo nell'abitazione di viale Suzzani.
La Corte giudicava, poi, ben strano il comportamento di que= sto prevenuto che, ritornato a Milano per costituirsi,gi= rava armato di pistola di sicura efficacia offensiva,evi= dentemente per opporsi non già ad offese che suoi complici-- gli avrebbero potuto arrecare,essendo stati tratti tutti in arresto ad eccezione del NE suo compagno di lati= tanza,ma per opporsi alla cattura da parte delle forze dell'ordine. Ugualmente riteneva la Corte che non potesse eissere sottovalutato il comportamento del NN nel corso delle lunghe trattative culminate nella sua consegna alle forze dell'ordine, allorché aveva minacciato di fare una strage, e,e certamente non mancavano nell appartamento che lo ospitava armi in sua dotazione. Per i giudici di appello queste circostanze erano reputate di particolare rilievo, tale comunque da elidere la nota positiva per l'imputato in questione data dalla sua incensuratezza. ›
E'ius receptum che adempie all'obbligo della motivazione i giudice che, richiamandosi alla gravità dei fatti o. al'
la personalità degli imputati o al loro comportamento', ne- ghi la concessione delle attenuanti generiche,svalutando il significato puramente formale della loro incensuratezza. 179 -
-
11.11.411.11.La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto eccezionale, rispetto all'abbandono del principio di oralità del secondo grado del processo, normalmente vigente. Perciò l'art.520 codice di rito abro= gato (cui corrisponde l'art.603 codice vigente) subor- dina la rinnovazione ad una condizione rigorosa, cioè che
11 giudice ritenga,contro la presunzione di completezza dell'istruttoria, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Non basta pertanto la presumibile atti= tudine dei mezzi di prova proposti ad influire sulla de= cisione del punto controverso per obbligare il giudice di
Secondo grado a disporre la chiesta rinnovazione del di= battimento, occorrendo, invece, che tale giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo sta= to degli atti. Trattasi di applicazione del principio del'
l'economia della prova, che non tollera attività istrutto== rie superflue,e nel giudizio di appello vale la presun' zione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nella fase svoltasi dinanzi ai primi giudici. ___
La rinnovazione del dibattimento costituisce, quindi, esercizio del potere discrezionale del giudice di appello e, di conseguenza, il relativo giudizio è sottratto al sinda= cato di legittimità se adeguatamente motivato, come è avve=
nuto nella specie, avendo la Corte di seconda istanza spie= gato in modo esauriente con l'ordinanza (impugnata) pro= nunciata in data 11 maggio 1992 le ragioni per le quali non ha ritenuto di accogliere le richieste istruttorie formulate da alcuni imputati a seguito delle dichiarazioni confessorie del NE.
11.12. La Corte di appello giustamente condividendo il con'
forme giudizio espresso dai primi giudici, la cui sentenza, infatti, è integrativa per la conformità dei contenuti e delle valutazioni di quella di secondo grado, ha legit'
timamente riconosciuto dignità e rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dal D'DR nella qualità
di coimputato con cognizione personale e diretta dei fat' ti denunciati, così ancorando il proprio libero convin' cimento a ben determinate e significative risultanze spe= cificamente indicate ed attentamente valutate, nella pun'
tuale applicazione dei principi enunciati nei commi e
3 dell'art. 192 cod. proc.pen.del 1988, che, essendo norme di carattere generale ed immediata applicazione ex art. 245 d.lg.28 luglio 1989, n. 271, valgono anche per i pró= cessi, che, come l'attuale, proseguono nell'osservanza della previgente disciplina processuale.
L'art. 192 cit.nel comma 3 non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal computato del me= desimo reato avendo riconosciuto, secondo la corretta in' terpretazione fattane dalle Sezioni unite di questa. Cor= te nella sentenza "Belli"del 3 febbraio 1990,da un lato, il valore di prova e non di mero indizio di detta fonte e dall'altro l'esigenza"che il relativo giudizio-di-at' tendibilità necessita di un riscontro esterno", dovendo
"essere confortato, cioè, da altri elementi o dati probá= tori che non sono, peraltro, predeterminati nella specie e nella qualità e che di conseguenza possono essere-in via generale di qualsiasi tipo e natura"..
⠀ Sono note le dispute vertenti anteriormente all'intro=
duzione del nuovo codice-di rito sulla qualificazione giuridica dell'istituto della "chiamata in-correità", va=
"riamente definito come-mezzo di prova, indizio o mera
-
notitia criminis;
nonché sui requisiti da esigere per porre la chiamata di correo a fondamento di un'afferma=
zione di responsabilità.
Per un primo indirizzo giurisprudenziale, la chiamata in correità - ancorché non corroborata da"riscontri estrin'
seci"che ne confermassero, il contenuto - poteva costituire idonea prova di colpevolezza, quando il giudice, tenuto conto della sua spontaneità e del suo fondamento intrinseco, : fosse in grado di vagliarne criticamente l'attendibilità
e non ne ravvisasse contrasti con altri elementi probato=
:.ri acquisiti;
mentre secondo un'impostazione, ancor più elastica sarebbe stato persino consentito prescindere dalla verifica intrinseca, dell' attendibilità, della chia-
mata.
Secondo invece un orientamento più garantista, la chia=
- mata di correo,per assumere dignità di fonte legittima di prova,doveva essere "vestita", e cioè, oltre, a risultare intrinsecamente attendibile, doveva, pur trovare conforto altri elementi di natura obiettiva (riscontri estrin' seci),i quali le conferissero carattere di certezza circa l'esistenza del fatto da provare.
Ispirata a minor rigore, ma pur sempre riconducibile a quest'ultimo orientamento, era l'impostazione secondo cui
+ riscontri estrinseci della chiamata di correo, per quanto indispensabili, non dovevano necessariamente avere natura obiettiva, potendo più semplicemente consistere in elementi di carattere oggettivo quali, ad esempio,le ulteriori chia= mate di correo che avvalorassero i contenuti dell'originaria dichiarazione accusatoria. :
. L'art. 192,comma 3, cit., ha risolto i contrasti giurispru= denziali e dottrinali cui ora si è accennato, fissando una
-regola di giudizio destinata ad operare con riguardo alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato,cui
è stato espressamente riconosciuto valenza probatoria ove"riscontrata"da altri elementi di prova che ne confer= :
- mino l'attendibilità. Ne consegue che per effetto di detta disposizione le dichiarazioni dei "chiamanti in c orreità" - 182 -
sono recepibili nel processo penale come veri e propri mezzi di prova che il giudice può e deve valutare nel procedimento di ricostruzione del fatto storico, nell'ambi= to del libero convincimento,a condizione, perché questo non trasmodi in arbitrio, che le proposizioni-accusatorie siano controllabili e controllate. Tale controllo deve estrinsecarsi, sia in una penetrante analisi sull'autore delle dichiarazioni accusatorie e sulle spinte psicologi= che che lo hanno indotto alla collaborazione con gli in' quirenti, che nella valutazione intrinseca di tali dichia= razioni sotto il profilo della costanza, della coerenza e precisione in ordine ai riferimenti. Perché su tali dichia= razioni possa fondarsi il convincimento del giudice è necessario, inoltre, che trovino precisi e puntuali riscon' tri esterni i quali, non essendo predeterminati, possono _ consistere anche in ulteriori chiamate in correità, che si integrano con la prima e tutte fra di loro.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la chiama= tregua delle ta in correità non può affatto essere aprioristicamente respinta come fonte inquinata, ma ben può essere recepita dal giudice di merito - come è avvenuto nel caso di spe= : ;- cie -, purché sia attentamente controllata nella sua at' tendibilità intrinseca ed estrinseca. La valutazione del'
T'attendibilità intrinseca;
oltre ad essere desunta dalla personalità dell'accusatore e dall'essere costui in con'
dizioni di conoscere la verità per avere concorso nel reato deve essere operata prendendo in esame tutte le
-risultanze probatorie;
in particolare, vanno considerate le modalità con cui la chiamata è stata espressa ed arti= colata, deve essere verificato se essa è interessata (hel senso che non sia dettata da spirito di vendettä od a litro)
o è stata provocata da spontanea volontà di collaborazione,
non incompatibile peraltro con l'aspettativa dei benefici 103.-
della legislazione premiale, come già in precedenza oś= servato, se è coerente o se sussistono contraddizioni hella narrazione dei fatti, se è seria ed ha un contenuto denso di particolari e rispondente alle risultanze og= gettivamente acquisite. Dopo la valutazione dell'attendi=
bilità intrinseca vanno attentamente controllati i dati esterni alla chiamata stessa al fine di verificare se vi siano elementi di convalida;
i quali possono anche non consistere in elementi di fatto purché siano sicuramente certi ed abbiano un contenuto logico idoneo all'esame
:
della veridicità della chiamata.
In conclusione, può dirsi che il legislatore del 1988,
_ recependo nella formulazione del testo dell'art.192 gran parte dei principi giurisprudenziali enunciati nel corso di una lunga elaborazione, è pervenuto all'affermazione di una serie di regole che sono strettamente collegate tra loro e che di conseguenza costituiscono un tutto unico.
:In primo luogo (comma 1°), si è infatti espressamente sottolineato l'obbligo di esplicitare nel modo più compiu= to e rigoroso la motivazione posta a base della decisione
(disposizione da coordinarsi con l'art.546 comma 1°lėtt.
ė) riconfermando da un lato,la validità del principio del libero convincimento, ma ancorandolo, dall'altro,al'
'indicazione specifica dei dati utilizzati e dei criteri adottati, quale correttivo ad un uso arbitrario di detto principio.
In secondo luogo, poi, si è confermata la piena utiliz= zabilità degli indizi,quali elementi probatori atti ad integrare e, se del caso, a sorreggere il giudizio in or= dice all'esistenza di un fatto, stabilendo peraltro che gli stessi devono essere gravi, precisi e concordanti con il che si è voluto fissare la regola secondo la quale 184
la prova dell'esistenza-di-un fatto deve essere neces sariamente fornita da una pluralità di indizi aventi le '
caratteristiche accennate, e si è inteso richiamare l'at'
tenzione su quei requisiti - mutuati dalla disciplina civilistica (art. 27-29 cod. civ.) - di consistenza, non equi=.
1 vocità e correlazione con il fatto da provare che con'
-
sentono appunto all'indizio di assumere il valore di prova piena sulla base di quelle regole di esperienza per qui appare possibile e verosimile il diretto collegamento tra il fatto e la circostanza da provare e l'indizio: sempreché non sia in contrasto con altri dati o elementi.
In terzo luogo, infine, si è dettato un nuovo criterio di valutazione della prova, avuto riguardo in modo speci= fico alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo
·reato (o da persona imputata in un procedimento connesso,o, ancora, da persona imputāta nei casi di cui all'art. 371
lett.b) quali sono sicuramente quelle che interessano nel caso di specie.
Al riguardo è da rilevare che, come dianzi osservato,da un lato, è stato riconosciuto il valore 'di prova e non di mero indizio a detta fonte, e, dall'altro, che si è vo=
-
luto stabilire che il giudizio di attendibilità necessita di un riscontro esterno: deve essere confortato, cioè da
´altri elementi o dati probatori che non sono peraltro prefissati – secondo quanto già evidenziato
- in una loro specifica tipologia per cui possono essere di qualsiasi natu= ra. Il principio fissato, il novum, va quindi identificato come ritenuto dalla Sezioni Unite nella richiamata sen'
tenza"Belli" - nel divieto di utilizzazione esclusiva della dichiarazione in quanto tale,e nella possibilità, però,di valutazione congiunta cioè di integrazione e di riscontro con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermare l'attendibilità.
----- 1
4
- 185 -
Così precisato ed al tempo stesso delimitato il campo di indagine che attiene pertanto solo al profilo del'
-
la valutazione della prova - si deve stabilire se nel caso di specie i giudici di merito siano pervenuti al'
1'affermazione di responsabilità dei chiamati in cor= reità valutando, da un lato,il contenuto delle inequivoche
. t dichiarazioni accusatorie del coimputato D'DR,e, dall'altro, collegandole ad altri elementi-o dati, tutti obiettivamente emergenti dagli atti processuali ed idonei a conferire indubbia attendibilità alle accuse del pre=
detto.
Inoltre, per quanto riguarda il ID, non-chiamato in correità per cui non risponde di concorso nel sequestro
ZI e/o nell'omicidio. TO, v'è da valutare se gli elementi indiziari a suo carico rispondano ai requi= siti richiesti dal comma 2 dell'art. 192, sopra riportati
Sia negli uni che nell'altro caso occorre tener presen' : _:.
te innanzitutto che in questa sede di legittimità non
. 5
Isono ammissibili censure in punto di fatto. Per cui si appalesa necessario preliminarmente stabilire di volta in volta se nei motivi dedotti a supporto di questo o quel ricorso, in precedenza riferiti, siano stati eviden'
ziati dai difensori dei ricorrenti vizi o carenze della motivazione apprezzabili in questa sede o se ne siano stati solo contestati i contenuti proponendo una diversa lettura delle risultanze processuali.
5.1. In linea generale può dirsi che le censure con cui nei motivi dei ricorsi in esame vengono denunciati vizi della motivazione, sotto l'apparente profilo-di, una pre= tesa ed insussistente violazione dell'art.475 .n.3 codice di rito penale previgente, si risolvono in sostanza, e per la maggior parte, in una critica dell'apprezzamento delle prove eseguito dal giudice di secondo grado,e in un a inam= - 186 -
missibile richiesta di nuova valutazione delle risultan'
ze processuali in senso difforme da quella di detto giu= dice, anche in relazione alla mancata concessione delle
“diverse attenuanti invocate.
Per il resto, esse sono infondate poiché la Corte del merito, con motivazione ampia, ragionata, consapevole e lucidamente esposta, ha spiegato le ragioni del proprio convincimento in ordine alla soluzione adottata: ragio= ni che non è neppure il caso di ripetere o anche solo di riassumere essendo state riportate nella parte nar=
} rativa della presente sentenza.
6.1. Per quanto riguarda in particolare il ID sembra comunque opportuno precisare, che una volta accertato in punto di fatto, attraverso le dichiarazioni del NE nel memoriale depositato e nelle risposte date nel corso del suo interrogatorio in sede di appello, che le armi da utilizzare per l'impresa criminosa erano state da lui tra= sportate dalla Sicilia nel borON di colore marrone caricato sul camion, si trattava solo di stabilire se il conducente del mezzo, cioè il ID, fosse o meno consa= pevole del contenuto di uno dei borsoni trasportati dai suoi compagni di viaggio da IT.⠀⠀⠀
Orbene; la Corte di seconda istanza ha giustamente sotto lineato che la circostanza non aveva formato oggetto - di specifiche argomentazioni da parte della difesa, tesa a sostenere nei motivi di appello la tesi secondo cui le armi non sarebbero state portate dal NE dalla
Sicilia, ma procurate, da Milano dal D'DR; che co- munque, a prescindere da ciò, era sufficiente richiamare le puntuali. argomentazioni svolte dai primi giudici per trarne il positivo convincimento sulla sussistenza di detta consapevolezza, desumibile anche dalle circostanze rimaste accertate ed in parte ammesse dallo stesso sido- - 187 -
ti, quali l'essere egli ben cosciente della condizione di latitanti del NE e del NO, il suo adope=
rarsi per procurare i documenti falsi occorrenti al SA ON per intestarsi l'auto OP AD, elementi tutti che denotavano una familiarità con il NE il quale non avrebbe avuto pertanto nessun motivo per nascondergli un dato così rilevante come il contenuto del borON
- percepibile del resto anche dall'esterno - non fosse al' tro per ragioni di sicurezza.
Una motivazione, quindi,più che esauriente, con puntuali riferimenti a risultanze processuali, logicamente ine cepibile, del tutto incensurabile in questa sede di mero controllo della legittimità formale.
6.2. Ugualmente infondate le doglianze prospettate per conto del. D'DR, afferenti pretesi vizi della mo= tivazione,che sarebbe affetta da insufficienza, illogi= cità e contraddittorietà in ordine: a) alla mancata ce= lebrazione del processo con il rito abbreviato ed alla mancata applicazione della diminuente del rito;
b) alla mon applicabilità della continuazione tra le due azioni
..
criminose costituite dal sequestro ZI e dall'omici= dio TO;
c) alla non applicabilità dell'art.116 cod.pen. con riferimento alla morte dell'ostaggio; d)| alla non concessione dell'attenuante del risarcimento danni;
e) alla inapplicabilità dell'art.6 D.L.15 gennaio
1991, n. 8,cit.
Invero,alle considerazioni già fatte in precedenza per escludere le denunciate violazioni_di_legge,occorre ag= giungere che nella specie non ricorre alcuno dei pre= detti vizi motivazionali posto che le conclusioni rag= giunte dai giudici di appello, identiche à quelle dei giudici di prime cure, sono il risultato di argomenta= zioni logiche tratte sia da elementi di fatto significa= tivi ed incontestabili (quali il rapporto di mera occa= sionalità che lega l'omicidio TO al sequestro TR zi;
la nuova e diversa versione degli accadimenti prean' nunciata dallo BO alla vigila della celebrazione del processo di primo grado;
i danni subiti dalla società
ZI a seguito della scomparsa del sequestrato, che del' la stessa era il dominus e sulle cui capacità professio= nali era incentrata l'attività industriale dell'impresa;
l'avvenuta dissociazione dell'imputato in questione solo
à sequestro avvenuto già da tempo,e dopo che si era veri= ficata la morte dell'ostaggio), che da corrette interpreta= zione delle norme giuridiche invocate (quali, ad esempio,
l'art. 630 comma 2°, ritenuta giustamente normą di carat'
tere speciale, prevalente, di conseguenza, su quella. di ca= - rattere generale dell'art. 116 cod.pen., secondo i criteri stabiliti dalle regole sul concorso apparente di norme;
l'art. 6 D.L. 3/1991, che è stato saldamente ancorato aşli ulteriori parametri previsti espressamente nella norma,con specifico riferimento alla durata del sequestro ed alla incolumità dell'ostaggio,ritenuti con esattezza non esemplificativi ma dati costanti ed imprescindibili cui riferirsi, per la riconoscibilità della eccezionale rilevanza del contributo fornito dal concorrente del rea= to di sequestro di persona a scopo, estonsivo, dissociato= si dagli altri;
gli artt. 62 n.6 e 81 cpv.cod.pen., dei quali è stato colto il vero significato con riguardo sia alla"integralità"del risarcimento ai fini della concès' sione dell'attenuante prevista dalla prima di dette dispo- 1 sizioni, che alla "unicità"o"medesimezza"del disegno cri= minoso di cui è menzione nella seconda;
l'art.440 comma
4°cod. proc.pen. che tra i presupposti per la instaurazione del giudizio abbreviato richiede la"definibilità del pro=
cesso allo stato degli atti", e che è stato ritenuto non 109--
applicabile nella specie non solo perché l'imputazione veva per oggetto anche un reato astrattamente punibile con l'ergastolo, quale l'omicidio premeditato dell'FF tato ma anche perché non poteva il processo essere defi=
Nunito allo stato degli atti per le ragioni in precedenza riportate, interpretazione della norma del tutto in linea con la giurisprudenza costituzionale e con quella di legittimità anche delle Sezioni Unite di questa Corte).
Nella discussione orale il difensore del ricorrente in oggetto ha particolarmente insistito sulla mancata applicazione dell'attenuante prevista dalla normativa premiale innanzi richiamata, stante l'eccezionalità del contributo fornito dal suo assistito ai fini delle in' dagini sulla identificazione degli autori del sequestro
ZI,che senza di esso molto probabilmente non avreb= bero avuto alcun esito positivo.
Orbene, alle considerazioni fatte innanzi in merito al'
la interpretazione della norma in questione ritiene il
Collegio di aggiungere, con riferimento al caso specifi= co, un'ulteriore osservazione: il contributo fornito dal
D'DR allo sviluppo delle indagini: è stato già adeguatamente valutato dai giudici di primo grado che gli hanno riconosciuto le attenuanti generiche, ritenute insieme con le altre attenuanti (risarcimento danni per l'omicidio TO) prevalenti sulle aggravanti conte= state, ed è giurisprudenza dominante di questa Corte che in nessun caso un elemento favorevole all'imputato può ad esso giovare più di una volta.
Il ricorso del D'DR deve, pertanto, essere re=
spinto.
6.3. Per quanto riguarda il NE, le censure dedotte dal suo difensore, afferenti pretesi vizi della-motiva= zione, sono tutte ugualmente destituite di fondamento giuridico,così come le asserite violazioni di legge de= punciate sulle quali ci si è soffermati in precedenza, riguardanti: la mancata adozione del rito abbreviato e la ritenuta giustificazione del dissenso del P.M.allo svol'—. gimento del procedimento speciale;
gli effetti della di= chiarazione di ricusazione e la pronuncia della sentenza d'appello prima della notifica dell'avviso al difensore ex art.533 codice abrogato,del deposito in-canceller degli atti relativi a detta dichiarazione;
la mancata applicazione della disciplina del reato continuato tra il sequestro del ZI e l'omicidio in danno di FF
tato; la ritenuta sussistenza dell'aggravante della pre= meditazione;
la eccepita nullità degli atti processuali,
a far data dal 22/11/88 al 30/12/88 perché compiuti sen' za la presenza di uno dei difensori;
l'utilizzo ai fini
-
della perizia fonica di una conversazione intercorsa tra il NE ed il suo legale.
⠀ Invero,il tessuto argomentativo fornito dalla Corte di merito in merito ai pretesi vizi di motivazione appare sufficientemente integro e privo di smagliature sicché le doglianze,per essere tutte articolate in linea di fatto e per tentare, vanamente, di coinvolgere questa Corte hel' la interpretazione meritale dei dati processuali, si ap= palesano addirittura inammissibili.
E comunque, sufficientemente e logicamente argomentata è
la motivazione della sentenza impugnata in ordine al ri= getto della richiesta di ottenere il riconoscimento del'
le attenuanti previste dai commi quarto e… quinto dell'art.
630 cod.pen., atteso il comportamento processuale dell'impu=
Stato, determinatosi and ammettere le proprie responsabilità solo nel corso del giudizio di appello;
la non rispondenza al vero del fatto di avere indotto il D'DR ș ta= lune ammissioni a seguito di una sua intervista, rilasciata 191 -
ad un quotidiano durante la sua latitanza (avendo il D'S' SA indicato il luogo della sepoltura dei miseri resti dell'ostaggio ben prima che il NE,con abile strate= gia,rilasciasse ad un giornale una intervista esclusiva);
-il non avere il comportamento del NE fornito agli inquirenti nessun apporto probatorio né prima,né dopo 1 sua confessioné.¨
Ineccepibile, altresì, la motivazione della Corte d'Appello in crdine al rigetto della richiesta dell'imputato in questione di ottenere il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento danni,per quanto riguarda l'omicidio
TO,riconosciuta al correo D'DR che aveva effettuato l'integrale risarcimento in limine del giudizio di primo grado, trattandosi di attenuante che a norma del'
1'art. 118 cod. pen. può essere valutata soltanto in relazio= це alla persona a cui si riferisce;
mentre, con r:riferimento al sequestro ZI, era sufficiente rilevare che la det-
ta attenuante non era stata riconosciuta neanche al D'S'
SA che pure aveva offerto ai familiari del sequestrato 1. la somma di lire 600.000.000, rifiutata dalle parti lese egiudicata inadeguata dai primi giudici..
Congruamente motivata la sentenza d'appello anche in ordine al rigetto della richiesta delle attenuanti gene= riche, articolata con riferimento alla circostanza che il
NE per portare a compimento il sequestro ZI era evaso dal carcere di Favignana ove si trovava in espia= zione pena per altro analogo delitto;
al comportamento successivo alla commissione dei gravi delitti oggetto di questo processo, essendosi reso latitante per alcuni mesi;
al suo comportamento processuale, improntato fino : : al giudizio di primo grado, a negare tutto ciò che era stato accertato e che nel corso del giudizio di secondo grado era stato improntato ad una necessitata ammissione 192-
delle proprie responsabilità volta peraltro ad escludere quella di altri correi per i quali sussistevano prove ben certe della loro colpevolezza.
Perfettamente in linea con le risultanze processuali e priva di contraddizioni o sfasature la motivazione del' la gravata sentenza, anche per quanto riguarda l'aggravan' X
te della premeditazione con riferimento all'omicidio Af=
faitato, in ordine alla quale il NE aveva chiesto che venisse esclusa nei suoi confronti,potendo questa es'
sere ravvisata solo nei confronti del chiamante in cor=
reità.
I giudici di secondo grado hanno invero, in aggiunta al' le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado,
puntualmente rilevato che lo stesso appellante nelle sue dichiarazioni rese nel corso del giudizio di appello aveva precisato di avere aderito almeno un giorno prima dell'ese= cuzione del delitto al progetto omicidiario elaborato dal
D'DR; che ai fini della sussistenza della premedi= tazione non rilevava in alcun modo se fossero rispondenti al vero le motivazioni che avevano determinato l'uccisione dell'TO secondo quanto prospettato dal NE, es' sendo accertato in punto di fatto che almeno il giorno precedente l'assassinic egli si era adoperato, aveva orga= nizzato e posto in atto una serie di attività propedeutiche e finalizzate alla soppressione del correo diventato sco=
modo e pericoloso.
Incensurabile sotto il profilo logico anche l'osservazione fatta dalla Corte territoriale, in aggiunta a quanto già argomentato con riferimento a tutti gli altri coimputati, che se fosse stato rispondente al vero l'assunto del NE
in ordine alle ragioni che avrebbero condotto all'uccisione dell'TO reazione del D'DR alle estorsioni
-
che era costretto a subire dall'amico per avergli commis' - 193-
sionato tempo prima un omicidio ed un ferimento -;la richiesta di unificare ai sensi dell'art. 81 cpv.cit."
i reati concernenti i due diversi episodi criminosi, il sequestro ZI e l'omicidio Affaïtato, sarebbe risultata infondata in fatto, non potendosi in alcun modo individuare un unico disegno criminoso tra reati aventi diverse cau=
sali.
Corretta la motivazione anche per quanto riguarda là mancata adozione del rito abbreviato, proprio perché agli effetti della necessità del dibattimento, l'acquisizione di elementi di prova a convalida della deduzione logica
è una ragione più che valida per giustificarne la cele=
brazione.
Inaccoglibile, infine, in questa sede di legittimità,la del rice richiesta proposta per conto del ricorrente, in via su= bordinata,di una pronuncia da parte di questa Corte Su= prema, della equivalenza a rinuncia di risarcimento del'
la offerta risarcitoria formulata in primo grado e respin' ta dalla Famiglia ZI,involgendo tale richiesta valu= tazioni di merito che non le sono consentite.
6.4. Anche per quanto riguarda lo BO l'impugnata sentenza risponde in modo appagante e convincente sul : piano logico ai quesiti posti da detto ricorrente con
´il gravame avverso la sentenza di primo grado,soprat' tutto in riferimento alla intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dal D'DR ed alla ricerca di elementi esterni di conferma su quanto dallo stesso so=
'stenuto.
In primo luogo non può non essere rilevato che i moti= vi del ricorso sostanzialmente svolgono ragioni che si risolvono nella critica dell'apprezzamento logico delle prove e tentano di ottenere una valutazione delle stesse diversa da quella compiuta dai giudici di me rito, per cui -.194
--
si tratta di censure che non avrebbero potuto essere de- dotte con ricorso per cassazione, giacché essendo a questa
Corte riservato un sindacato di legittimità, non le è con' sentita la rivalutazione degli elementi di fatto costituen' ti la prova. Deve essere ricordato in proposito che nella valutazione delle risultanze processuali la realtà che il :
+
giudice di merito compie per la formazione del proprio convincimento, quando non sia fatta in base ad affermazio= ni apodittiche o contraddittorie od in seguito di travi= samento di fatti o di prove o per effetto della omessa di= 1
samina di elementi decisivi per un convincimento diverso, rientra nel suo insindacabile apprezzamento
Nella specie in esame non ricorre alcuno di talj vizi che possono invalidare il convincimento che lo BO sia estraneo e al sequestro ZI e all'omicidio. FF STR E I
-- t. tato, posto che esso è il risultato di argomentazioni lo= giche tratte da elementi di fatto significativi ed incon' testabili, quali a) l'amicizia di vecchia data con il NE, ammessa dal
NE e dalla RossRossi Candida;
b) la sua conoscenza del NN, che aveva egli presentato ر
al NE;
c) le ferie trascorse nell'estate del 1988 non nella ha=
tiva Calabria ma, venendo meno ad una sua abitudine risa=
lente a moltissimi anni passati, a Torvajanica, presso il fratello,ave aveva conosciuto il ID;
₫) la sostanziale conferma delle dichiarazioni del D'S' SA in quanto affermato dal NE nel corso del giudi=
žio di appello sul luogo in cui era stata parcheggiata l'auto del ZI la mattina del sequestro, dopo l'avve=
nuto rapimento;
e) le diverse spiegazioni fornite dall'imputato in que=
stione sull'annotazione rinvenuta sulla sua agenda alla 195..-
data del 15 settembre, tutte inverosimili,eḍ in cui com- pare il nome del BE, indicato dal D'DR
come il "basista"del sequestro;
f) l'annotazione sulla stessa agenda di un appuntamento
11 21 settembre alla"Tana del Lupo",della quale lo BO non ha saputo fornire alcuna spiegazione;
$) l'incongruenza dell'assunto difensivo dello BO in ordine alla destinazione della tenuta, smentito sia dal NE che dal ID,nonché dal NN, teso solto ad occultare il vero scopo per il quale ci si era ado= perati per ottenere la disponibilità della villa,cioè da prigione del sequestrato;
.
h) il mancato rinvenimento in loco di traccia alcuna di stupefacente.
Dall'insieme delle circostanze suindicate i giudici di appello-con-logica coerenza-hanno tratto la prima conclusione, che cioè lo BO aveva costituito il le=
game tra le diverse perON che avevano preso parte al
- --
sequestro ZI, consentendo la realizzazione dell'impresa criminosa, essendo stato lui a conoscere il BE, il NN ed il NE e tramite quest'ultimo il D'S' SA,il NO e l'TO.Determinando la conp= scenza di queste perON tra di loro, aveva poi consentito di reperire il luogo dove custodire l'ostaggio, fornendo così un contributo determinante per la consumazione del reato.
La Corte territoriale ha anche osservato che a carico di detto imputato vi erano tutti quei comportamenti, precisamente indicati dal chiamante in correità, dapprima negati e successivamente ammessi, pur con spiegazioni del tutto inverosimili: la frequentazione della casa di via
Brenta e del negozio cel D'DR, la conoscenza del
NO,l'andata all'aeroporto di Linate per ricevere - 196-
la moglie del. NE, fatti questi avvenuti tutti in costan za di sequestro. A ciò occorreva aggiungere la partecipa= zione del prevenuto all'incontro del 25 ottobre con tutto quello che ne era derivato, il pranzo al ristorante "da
LV"e la successiva uccisione dell'TO nella villa "Tana del Lupo"; ed ancora la consegna al GA schi del compromesso di vendita della casa di Ardesio stipulato tra di lui e il NN,per evitare che attra= verso quel documento gli inquirenti potessero risalire al NN ed alla villa di SOlnovo con il suo terri=
bile segreto.
Anche riguardo alla partecipazione dello BO al'
l'omicidio (premeditato) dell'TO la motivazione dell'impugnata sentenza risulta adeguata logicamente ar= ticolata, con puntuali e costanti riferimenti alle risul' tanze processuali.
I giudici di appello sono pervenuti alla conferma del giudizio di responsabilità valutando,da un lato,il con'
tenuto delle inequivoche dichiarazioni accusatorie del coimputato D'DR, e, dall'altro, collegandole ad al' tri elementi,quali la presenza dello BO all'appunta= mento nel negozio del D'DR,al pranzo"da LV"
ë nella"Tana del Lupo "quando era stato ucciso l'TO, le ammissioni del NE: dati tutti obiettivamente emer-
genti dagli atti processuali ed idonei indubbiamente a conferire attendibilità alla chiamata. in correità.
La sentenza della Corte di merito sfugge pertanto alle denunciate censure, avendo adottato una motivazione. ade= quata e compiuta che ha tenuto conto di quella necessità
di riscontro oggi codificata nell'art. 192 quale criterio di valutazione in subiecta materia. A questo riguardo va precisato che l'elemento di riscontro non deve necessa= riamente consistere in una prova distinta, il che rende=- 197
rebbe ultronea, la testimonianza del correo ma comunque in un dato certo che pur non avendo la capacità di dimo= strare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia, idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito.
Invero, lo strumento operativo per l'esecuzione del con'
trollo delle chiamate in correità è, sul piano della lo=
- gica,rappresentato dalla ricerca di dati certi per sag= giare l'attendibilità di quello sottoposto a verific che certo non è. E condizione essenziale perché tale ope- razione di verifica possa dirsi utilmente compiuta è che il riscontro venga appunto effettuato - come è avvenuto nella specie - con l'utilizzazione di dati assolutamente
-- - - ==
certi,i quali proprio in vista della loro certezza, hanno l'intrinseca idoneità a fornire la dimostrazione richiesta.
Sulla base delle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie del D'DR, valutate spontanee, disinteressate (nel senso in precedenza specificato) costanti nel complesso nonostante alcune sfasature, incongruenze e contraddizioni, non però tali da infirmarne l'intrinseca attendibilità,
_entrambe le Corti di merito hanno riconosciuto la penale responsabilità dello BO per il sequestro ZI
e l'omicidio TO e per i reati connessi, effettuando proprio quella verifica estrinseca richiesta dal comma 3
dell'art.192 nuovo codice di rito, attraverso l'utilizzo di elementi di fatto idonei a dimostrare la veridicità
delle accuse formulate dal D'DR,sì da rendere attendibili quelle propalazioni, non già in via meramente adtratta, attraverso cioè una semplice adesione effettua=
ta una volta per tutte, ma in concreto, in relazione al singolo fatto da provare.
Rilevato che l'operazione di verifica è stata utilmente compiuta con l'utilizzazione di dati assolutamente certi, 198 -
quali,proprio in vista della loro certezza, hanno 1'in' trinseca idoneità a fornire la dimostrazione richiesta, questo Supremo Collegio, nella propria attività di con' trollo che opera ab extrinseco sul modo il cui il giu= dice di merito ha formato il proprio convincimento, non resta che prendere atto della completezza e correttezza della motivazione, essendogli preclusa la rivalutazione degli stessi elementi già vagliati con senso critico dai giudici di prima e seconda istanza.
L'attività di ricostruzione dei fatti ed il giudizio di valutazione si pongono infatti come momenti distinti ma propri del giudizio di merito, immuni da censure in se= de di legittimità se non inficiati da eventuali vizi in cui il giudice può incorrere nel compimento di tali atti= vità accertative e di apprezzamento, concretantisi sia nella mancata considerazione di elementi di rilievo (con 1 violazione quindi del c.d. "principio di completezza"), come nell'erronea considerazione di elementi acquisiti e valutati (con travisamento del fatto e/o viclazione del c.d. "principio di correttezza"), vízi non sussistenti nel
-- discorso argomentativo svolto per affermare la colpevo= lezza dello BO in ordine ai reati ascrittigli.
Anche il ricorso proposto da questo imputato'va,per= tanto, rigettato.
6.5.Ugualmente insussistenti anche i numerosi,pretesi vizi di motivazione della impugnata sentenza, denunciati per conto del NN dal suoi difensori ed ampiamente illu=
strati anche nella discussione orale.
Invero,il tessuto argomentativo fornito al riguardo dalle due Corti di merito appare sufficientemente inte= gro e privo di smagliature, sicché la valenza probatoria di ogni elemento sotto il profilo dell'apprezzamento me= : ritale rimane estranea all'indagine affidata a questo 199 -
Supremo Collegio e non può essere in alcun modo censu=
Trata.
Opinare diversamente significherebbe introdurre surret' tiziamente un terzo grado di merito, in contrasto con il sistema processuale penale delineato sia dal codice di rito del 1930 che da quello vigente, secondo il quale la rilevazione e l'apprezzamento che delle circostanze di fatto ha operato il giudice di merito nel legittimo eser= cizio della sua vincolata libertà di giudizio_possono 1.
costituire oggetto del sindacato di legittimità limita= tamente alla compiutezza, adeguatezza e correttezza del procedimento di valutazione di quelle circostanze e,con'
seguentemente, alla ortodossia della formulazione dei mo= tivi che di quel giudizio devono dare conto.Sicché è ar= bitraria ogni pretesa che imputando a tale giudizio mo=
/// minalisticamente la violazione di uno dei criteri sta=
biliti per la sua regolarità, tenti di introdurre - come appunto nel caso di specie -,e ciò in modo palesamente surrettizio, la reiterazione di quel procedimento. Quando
¡nei ricorsi per cassazione si imputa al ragionamento del giudice di merito la superficialità nella valutazione del dato probatorio, il contrasto con il buon senso co=
mune o con le massime di esperienza o. l'incoerenza delle illazioni ovvero la inadeguatezza del giudizio sulle risultanze processuali, non si fa che ripudiare le'argo=
mentazioni contenute nel discorso giustificativo rite= nendole non convincenti.Ma il dovere di motivare, non equivale all'obbligo di convincere tutti i destinatari della motivazione. Di ciò va preso atto proprio per evi=
tare a questa Corte di tradurre i propri eventuali dis'
sensi in punto di fatto in annullamenti per vizi di mo= tivazione. E'pur vero che per il processo penale;
come per il processo civile, si è passati, nel vigore del co= dice abrogato, nella prassi del controllo, dalla mancah-
za di motivazione alla difettosa motivazione, e che il sindacato di questa Cortè spesso non si è limitato a ri= scontrare l'esistenza di un apparato argomentativo nella decisione impugnata, ma si è spinto a verificare l'adegua= tezza e la congruenza delle argomentazioni di cui il giu= dice si è servito per fondare il giudizio di fatto (e questo nonostante che il codice di procedura penale pre=
__ vigente non consentisse, diversamente da quello civile, il controllo sulla sufficienza della motivazione), tutto ciò però non può né deve comportare un riesame del merito in sede di legittimità,cioè la scelta di nuovo materia= le probatorio desunto dal fascicolo processuale (e bene ha fatto il nuovo codice di rito a prescrivere, all'art. 606,lett.e,che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo stesso del prov= vedimento impugnato), ovvero la rivalutazione di quello utilizzato dal giudice a quo.
Orbene, nella specie,la Corte territoriale di seconda istanza ha svolto un discorso argomentativo in merito alla posizione del NN ineccepibile sul piano della congruenza logica, incentrato sulle dichiarazioni del D'LE: SA,vagliate con rigoroso senso critico dalle quali era emerso un dato rilevante e decisivo, costituito dal'-
1'avere detto imputato messo a disposizione la villa do= ve segregare l'ostaggio, della quale era custode giudizia=
rio.
Ritenuta infondata la prospettazione difensiva del AN ne, secondo la quale non avrebbe avuto consapevolezza della destinazione che si intendeva effettivamente dare alla villa, la Corte di Appello ha ricostruito con meti=
colosità i movimenti dell'imputato dopo l'espletamento
Edi quella prima attività,cioè la frequentazione di tutti 201-
-gli altri correi, sino a dimorare nella stessa casa in' sieme con il NE...
Ed anche se non certa la sua presenza al momento del sequestro, è però incontestabile che sul luogo venne scor= ta l'auto OP ADt usata nei giorni immediatamente precedenti proprio dal NN in maniera esclusiva.
Risultate inconsistenti le tesi difensive sul preteso traffico di sostanze stupefacenti che si sarebbe dovuto svolgere nella villa,o sul nascondiglio cui avrebbe do=
+ vuto servire per perON che volevano essere tenute na=
:scoste, i giudici di appello hanno tratto la logica con'
_ clusione che l'attivarsi del NN per ottenere la dispo= nibilità della villa (incontro con il curatore fallimen' tare, in compagnia dei complici),non poteva avere altro scopo che quello di trovare un luogo ove segregare l'ostag= gio.Il mutamento di condotta nei confronti del curatore, la premura di fornirgli un recapito telefonico al quale
· poteva essere più rapidamente rintracciato, la sua cono=
1 scenza delle condizioni economiche dello BO per cui non poteva certo credere alla serietà dell'offertà di costui di acquistare la villa, sono stati giustamente con' siderati dai giudici di merito elementi tutti a supporto dell'impianto accusatorio,e quindi del pieno coinvolgi= mento del NN nel sequestro per cui è processo.
A ciò si aggiunţa il comportamento tenuto dal predet' to la sera del 4 ottobre nella villa, quale rappresentato dai testi SI e RE;
la diversità del suo atteg= giamento e la condizione di soggezione nei confronti del
NE; l'essersi accompagnato al NE la mattina del 5 ottobre, allorché costui aveva effettuato ben tre telefonate alla famiglia RU (telefonate risultanti avvenute in coppia); l'ulteriore telefonata fatta il gior= no 11 ottobre alla famiglia ZI allorché il NN è il 202
-
NE abitavano addirittura insieme nella casa di via 3.
Brenta; la circostanza che il NN in costanza di seque= stro ebbe a conoscere anche il BE, indicato come il "basista"del rapimento.
La Corte ha ritenuto a ragione non particolarmente ri= levante, d'altro canto, la presenza del NN in Vigevano :
la mattina del: 19 settembre, attesa la breve distanza da
SOlvono,luogo del sequestro;
né l'accertare se avesse o meno dei lavori in corso quel giorno in detta città, considerando che quella stessa mattina egli era successi= vamente apparso in via Ravenna, in occasione dell'acces' : so dello BO nel negozio del D'DR.
Non sono state reputate di congruità logica le argomen' L tazioni difensive in ordine alle due circostanze, del mon aver sapute indicare-il D'DR quale sarebbe sta= ta la parte del NN nella ripartizione del riscatto;
questi e dell'essere stato tenuto in disparte in occasione di
_ un incontro tra il NE e il D'DR, nella vil' la di via Brenta, ove sarebbe stato addirittura alzato il volume di una radio per impedire che fosse percepito il tenore della conversazione. La Corte ha osservato in pro= posito e il ragionamento risulta tutt'altro che illo=
-
gico ed incoerente che si tratta di argomentazioni non condivisibili in quanto: lo stesso D'DR aveva ri= ferito di non aver saputo con esattezza quale sarebbe sta= del NN. " ta la sua parte di riscatto;
l'estromissione dal col10=
-quio tra il NE e il D'DR era stata determi= nata dalla contemporanea presenza della AN (convivente del NN) e derra SI (moglie del NE).
Per quanto concerne l'affermazione di responsabilità del NN in ordine al reato di cui all'art.411 cod.pen., la Corte di Appello, in aggiunta alle argomentazioni già svolte in primo grado, ha correttamente osservato che pro= - 203-
prio questo imputato aveva un motivo più che valido per far sparire il cadavere del ZI, essendo ben consape= vole che la vendita della villa era imminente. Ed un va=
Lido riscontro di quanto dichiarato dal D'DRè stato ravvisato nella richiesta di procurare degli acidi, formulata dal NN all'indomani dell'omicidio Affaiṭato, richiesta finalizzata proprio alla distruzione definitiva dei resti del-eadavere dell'ostaggio..
In ordine all'omicidio dell'TO la Corte ha ade=
guatamente motivato osservando che la posizione del pan' ne non si differenziava affatto da quella dello BO se non per il fatto che il primo, fin dai suoi iniziali interrogatori, aveva ammesso di essersi trovato,anche se come mero spettatore, nella villa di SOlnovo, allorché era stato ucciso l'TO,e per la considerazione che anche questo ulteriore delitto era stato commesso..
nella tenuta di cui aveva la disponibilità..
Le censure prospettate dai difensori del ricorrente in ordine alla premeditazione di tale delitto, già confu= tate in primo grado, con ampia motivazione, non meritano di essere riesaminate in questa sede, così come quelle attinenti alla non riconosciuta continuazione tra i due più gravi delitti, perché, sotto l'apparente denuncia di vizi della motivazione, tendono a coinvolgere questa Cor= te nella interpretazione meritale dei dati processuali.
Anche le doglianze concernenti la mancata concessione delle generiche mancano di fondamento, trattandosi di que=
İstioni di fatto e di esercizio di poteri discrezionali I
riguardo ai quali la sentenza impugnata offre una congrua motivazione, immune da errori logici o giuridici e quindi non censurabile in questa sede.
Sulle altre censure si è già risposto in precedenza, trattando delle questioni più o meno comuni ai diversi 204 -
ricorrenti e di natura più strettamente giuridica.
In conclusione, anche il ricorso del NN va riget'
tato.
6.6. Anche per quanto riguarda il BE la motiva= zione della sentenza impugnata, integrata da quella adot' data dai primi giudici, si presenta compiuta, coerente, logicamente argomentata, immune da vizi di sorta.
Le due Corti di merito non hanno recepito acriticamen' te le dichiarazioni accusatorie, del D'DR,me le han'
no sottoposte a rigoroso vaglio critico, cogliendo anche delle inesattezze che però non incidevano sulla comples' siva attendibilità intrinseca delle stesse.
Le dette dichiarazioni sono state poi confrontate con elementi esterni, estranei cioè alle propalazioni accusa= torie,per trovarne conferma si da avere un quadro proba= torio più che sufficiente per affermare un coinvolgimen'
to diretto di detto imputato nel sequestro ZI.
Tali elementi hanno tutti, singolarmente considerati,un peso specifico, ma nell'insieme acquistano una valenza probatoria idonea a corroborare l'attendibilità dell'in' tero corpus delle accuse formulate dal D'DR.
Come si è avuto occasione di sottolineare in preceden'
za,l'immediata applicabilità ai procedimenti in corso della norma di cui all'art. 192 nuovo codice di rito.com=
porta l'esigenza che la"testimonianza di correità"venga sottoposta a controllo attraverso "altri elementi di pro= va"capaci di confermarne l'attendibilità. Da qui la rite=
nuta non sufficienza dell'accertamento dell'attendibili= tà intrinseca della parola dell'accusatore, occorrendo,
anche, in relazione alle accuse che quest'ultimo muovė, operare a una verifica estrinseca. Ma ciò non signifi= ċa,d'altra parte, che tale riscontro debba.consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, il 205 -
che renderebbe.ultronea la testimonianza del correo-co=
me autonoma fonte del libero convincimento del giudice:
l'operazione di verum facere consiste nell'utilizzazione di un dato di prova certo: di un elemento di fatto che, pur non avendo la capacità di dimostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione (ciò che, come già visto, renderebbe superflua l'operazione di verifica), sia tut' tavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito, e ciò, non già in via i.
meramente astratta, attraverso cioè una semplice adesione
.
effettuata una volta per tutte, ma in concreto, come già osservato, in relazione al singolo fatto da provare.
Ora,nella specie, i giudici di merito,contrariamente a quanto sostenuto dai difensori del ricorrente in parola nei motivi redatti e nel corso della discussione orale, all'udienza odierna, non si sono limitati a prendere atto delle dichiarazioni del D'DR, e tentare di darvi spiegazioni e giustificazioni allo scopo di raggiungere ad ogni costo la dimostrazione della verità dell'intera
· costruzione accusatoria, ma hanno avvertito e soddisfatto l'esigenza, nell'imprescindibile opera di verifica dell'at'
tendibilità dell'accusa,di ricercare ed evidenziare gli elementi estrinseci che potessero valere a"confortare" le accuse contenute nella testimonianza del correo.
Verificare un dato come richiama l'etimologia, è verum
'facere: controllarlo, cioè, nella verità e nell'esattezza.
Lo strumento operativo per l'esecuzione di tale controllo
è sul piano della logica,come più volte sottolineato,rap= presentato dalla ricerca di dati certi per saggiare l'at' tendibilità di quello sottoposto a verifica, che certo non è.
E condizione necessaria perché tale operazione di verifica possa dirsi utilmente compiuta è, secondo quanto già osser= vato,che il riscontro venga appunto effettuato con l'uti= - 206 -
lizzazione di dati assolutamente certi, i quali, proprio in vista della loro certezza, hanno l'intrinseca idonei=
tà a fornire la dimostrazione richiesta.
Ora, nella specie,i dati certi che confermano l'atten'" dibilità delle dichiarazioni accusatorie del D'LEsan'_
dri nei riguardi del BE sono costituiti dai se= guenti indiscutibili elementi:
a) l'essersi recato detto imputato in un giorno di ottobre
(il 19 anche se ciò è contestato dall'interessato) nel negozio di oreficerita del D'DR, come dichiarato da costui;
b) il rinvenimento tra i documenti sequestrati al BE :
HI di un foglietto di carta sul quale era annotato sotto il nome di RU (nome del D'DR) l'utenza telefonica installata nel retro del negozio di via Raven' na, gestito proprio dal chiamante in correità;-
c) le diverse versioni fornite dal prevenuto circa lo scopo di questa sua visita al negozio del D'DR, il che evidenzia che il fine non poteva essere che quel' lo indicato da quest'ultimo,comunicare cioè con il SA
ON e gli altri complici non potendo utilizzare il te= lefono perché sotto controllo;
:
¿) una seconda visita al negozio del D'DR effet' tuaţa sicuramente il venerdi del 21 ottobre, nel corso della quale costui ebbe ad apprendere dal BE ト
particolari che quest'ultimo ha dichiarato di non aver mai rivelato ad alcuno e che erano noti solo alla fami= gria ZI ed alla Polizia (cioè il fatto che la sua utenza, dopo che egli stesso aveva recapitato quel messag= gio dei rapitori alla famiglia dell'ostaggio, era stata posta sotto controllo;
la frase che egli aveva detto alla signora ZI nel consegnarle il messaggio);
e) l'innegabile circostanza che il BE, in nessuna 207
-
delle due visite ai familiari del ZI, ebbe modo di ascoltare e partecipare a quanto gli stessi si dicevano con riguardo al messaggio dei rapitori;
f) le modalità della consegna del secondo messaggio dei sequestratori,del tutto inusuali ed anomali specie se confrontate con quelle della prima consegna, avvenuta at' traverso l'opera della RU;
in particolare,è stata sottolineata 1' anormalità costituita dal fatto che i s se=
questratori avrebbero corso inutilmente un gravissimo rischio nel depositare direttamente nella buca postale del BE la lettera contenente il messaggio e la foto del sequestrato, ed inoltre non si sarebbero nemmeno preoccupati di sapere se la persona cui era stata affidata la consegna del messaggio avesse o meno adempiuto l'in' carico e çon quali risultati;
g) la inspiegabilità della designazione del-BE
H. quale nuovo tramite con la famiglia del sequestrato, se veramente non fosse stato coinvolto nel sequestro, atteso che,essendo già morto il ZI alla data del 19 ottobre, non si comprenderebbe chi avrebbe potuto indicarlo, posto che il NE ha sempre negato di averlo conosciuto e che il D'DR ha riferito di averlo conosciuto so=
io quel giorno;
h) l'avere il BE falsamente negato di essersi recato in via Ravenna il 21 di ottobre, in base all'assunto che si sarebbe trovato quel giorno in un cantiere di la= voro,ben distante dal negozio del D'DR, dal quale non si sarebbe mai allontanato durante l'intera giornata,
assunto non risultato provato nonostante la presentazione di testi compiacenti;
1) la prova documentale che dal carcere, il BE, tramite il figlio, aveva cercato di condizionare le depo= sizioni di quei testi, suggerendo cosa gli stessi avrebbero - 208
dovuto raccontare,a convalida di un suo- impossibile ali bi;
1) la mancata prova di un qualsiasi collegamento al duo
Affaitȧto-D'DR della rapina commessa ai danni di un istituto di credito il 21 di ottobre%; "
m) la frequentazione da parte del BE di tutti- gli altri imputati, in costanza del sequestro di persona, nonché dell'appartamento di viale Brenta anche per motivi non di lavoro;
l'avere detto imputato accompagnato il
NN a recuperare l'OP AD, rimossa dalla vigilanza urbana perché mal parcheggiata, in palese contraddizione con l'asserito diniego di aver mai conosciuto il predet'
... to coimputato;
n) le evidenti contraddizioni tra lo BO ed il þer MA in merito ai lavori nell'appartamento di viale
Brenta, come risultanti dal verbale di confronto;
n) il rapporto di amicizia tra il BE e lo sbor= done di vecchia data,e la conoscenza del ZI per fre=
quentazioni di lavoro e non, nonché delle sue disponibi= lità economiche non note a tutti;
da parte dello BO.
p】l'effettuata consegna al BE, subito dopo l'omi= cidio TO, del compromesso di vendita con il NN per la casa di Ardesio, e le menzogne dai due riferite in ordine ai tempi ed ai motivi di questa consegna,fi= nalizzate ad occultare le tracce del collegamento Affaita= to-NN-"Tana del Lupo"-BO;
q) l'avvenuto incontro tra NE, BO e BE nell'esercizio commerciale gestito dalla LI, in epoca compatibile con gli avvenimenti oggetto di questo giudizio, al di là delle inesattezze del ricordo in ordine alla data precisa di detto incontro.
A tutto ciò va aggiunto l'esito infruttuoso delle in'
dagini svolte dagli inquirenti verso altre perON Strive 209
spettabili per il sequestro, in particolare con funzioni di"basista"; la rivelata infondatezza di tutti gli assunti difensivi dell'imputato in questione e di tutte le sue argomentazioni per contrastare i vari elementi di accu=
sa.
Le due Corti hanno altresì confutato in modo logica=
mente ineccepibile le obbiezioni sollevate dalla difesa in ordine alla credibilità del D'DR, le cui pro= palazioni accusatorie sono state definite interessate, contraddittorie, lacunose e mendaci;
ed hanno evidenziato che non può essere ritenuta operazione corretta, sul pia= no metodologico, "parcellizzare "le dichiarazioni del chia= mante in correità, per evidenziare qualche inesattezza :
su particolari secondari e trascurabili, dalle quali far poi derivare la totale infondatezza.
Hanno, altresì, dato risposta adeguata e convincente ai quesiti posti con i motivi di appello, con riferimento, esempio, ‚all'episodio delle navi (in ordine al quale è stato osservato che lo stesso figlio del sequestrato, AS T
simo,non aveva escluso che il padre ne avesse parlato con gli amici del bar da lui frequentato e che la notizia avesse rafforzato la convinzione di ingenti disponibilità liquide da parte di chi non era solito ostentare ricchezza), all'episodio della valigia contenente denaro approntata dai familiari del ZI, alla disponibilità da parte di costoro di ingenti somme di danaro per il fatto che alcune navi contenenti rottami ferrosi erano state disdettate.
E quanto all'argomentazione che sarebbe strano, se fos'
se effettivamente coinvolto nel sequestro,che del BE HI non si abbiano notizia, anche secondo il racconto del D'DR,prima del 19 ottobre, il che dovrebbe di= mostrare la sua estraneità al delitto x ed un suo inter=
vento solo in una fase successiva, a rapimento avvenuto - 210 -
ed uccisione dell'ostaggio,penalmente qualificabile.co= me tentativo di estorsione o in altro modo,i giudici di appello hanno giustamente osservato che il "basista", non caso definito dal NE come la persona che rischiava di più,doveva necessariamente essere in posizione defi=
-lata rispetto agli altri correi, e che solo il precipitar degli avvenimenti, con la morte dell'ostaggio e l'impos' sibilità di condurre altrimenti le trattative, aveva do= vuto indurre il NE a fare agire in prima persona 饔
il BE;
che del resto difficilmente risulterebbe spiegabile, se non con la tesi accusatoria, la designazio=
ne di una persona del tutto estranea al sequestro quale nuovo tramite con la famiglia del sequestrato, dato che, essendo già morto il ZI alla data del 19 ottobre.non si comprenderebbe chi avrebbe potuto indicarla, avendo il NE, come si è già rilevato, sempre negato di averl conosciuto e il D'DR affermato di averlo cono=
sciuto di persona solo quel giorno.
Discorso ineccepibile sul piano della coerenza logica, argomentato con puntuali riferimenti alle risultanze pro cessuali (è sufficiente leggere gli interrogatori reşi dal D'DR al Pubblico Ministero il 31/10 il 9/11
e il 28/11 del 1988),che fungono da validi riscontri al- la chiamata in correità, confermandone 1' intrinseca at'
tendibilità, si da integrare un quadro probatorio più che idoneo ad escludere che il BE abbia avuto un ruolo di semplice mediatore nella vicenda (ruolo, invece, assunto successivamente, attesa la piega che avevano pre= so gli avvenimenți, sovrappostosi a quello suo"originaric di"basista"del sequestro).
In conclusionę, può dirsi che la Corte d'appello abbia congruamente motivato il suo giudizio , respingendo la tesi difensiva di una semplice mediazione svolta dal Bel 211
-
MA nel corso delle trattative per conseguire il µbblica pagamento del riscatto, in base ad elementi di consistente
93 spessore probatorio ed argomentazioni logicamente inec' cepibili, che hanno pienamente suffragato le dichiarazioni accusatorie del D'DR sul rilevante ruolo svolto NZA invece da detto imputato nel sequestro in questione.
L'affermazione di responsabilità è dunque non censura= bile, così come il diniego delle attenuanti generiche fon' dato su un giudizio di riprovazione concercente il compor= GENER tamento processuale (volto a condizionare il modo di acqui=
039. sizione della prova), nonché la gravità della condotta
(estrinsecatasi non solo nell'aver fornito le indicazioni necessarie ad attuare uno dei più gravi delitti previsti dal nostro ordinamento, fornendo informazioni in ordine
די ad una persona che in qualche modo lo aveva ritenuto me= ritevole della sua fiducia, ma anche nell'essersi adoperato _ :
per ottenere il pagamento del prezzo del riscatto anche dopo che l'ostaggio era morto contribuendo così ad aggra= vare il dolore e la disperazione dei suoi familiari).
7. Alla stregua delle suesposte considerazioni i ricorsi di tutti gli imputati vanno rigettati,con conseguente condanna degli stessi ai sensi dell'art.549 codice di
-
rito previgente al pagamento in solido delle spese di
-
procedimento, nonché di ciascuno al versamento di una som= ma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura ritenuta congrua di lire 500.000 (cinquecento= Lave
mila).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in so= lido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno - 212-
alla somma di lire 500.000 (cinquecentomila) in fak della Cassa delle ammende. Is c e
✓ Così deciso, in Roma, il 18 gennaio 1993. 29
IL PRESIDENTE.
dott. VINCENZO ADAMI COSVA
IL CONS.ESTENSORE- C 'I dott.DOMENICO AR L
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Ma に 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1938 e pervenuta il 22 novembre successivo;
che pur ammet' tendo il giudice di appello che a far tem po da tale data
372 cit., preliminarmente riproposta in primo grado era
Stata poi ribadita con i motivi di appello.
Con il settimo motivo si contesta l'affermazione conte=