Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
>
Versione
10 agosto 1982
10 agosto 1982
>
Versione
22 febbraio 1983
22 febbraio 1983
>
Versione
23 gennaio 1992
23 gennaio 1992
>
Versione
6 febbraio 2016
6 febbraio 2016
Art. 490.
(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)
((Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
(94) (97a) (129)
------------- AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' articolo 2621 del codice civile , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 , nel modificare l' art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)
((Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
(94) (97a) (129)
------------- AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' articolo 2621 del codice civile , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 , nel modificare l' art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
Commentari • 86
- 1. Occultamento di documentihttps://www.brocardi.it/ · 244.19983
[…] Partiamo innanzi tutto dal...» Quesito Q202229977 (Articolo 10 Legge sui reati tributari - Occultamento o distruzione di documenti contabili) «Spett.le Brocardi.it Sono a chiedere il seguente parere in tema di reati penal - tributari In sede di conclusioni del processo ex art. 523 c.p.p. il Giudice ex art. 507...» Consulenza legale Q201922689 (Articolo 490 Codice Penale - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) «Il reato di cui all'art. 490 del codice penale punisce effettivamente la condotta di chi sopprime, distrugge od occulta un atto pubblico vero. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 26/07/2018, n. 35810Provvedimento: […] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti ha assolto il predetto imputato dal reato di cui all'art. 490 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Avverso la predetta sentenza ricorrono sia il Procuratore della Repubblica di Chieti che il Procuratore Generale presso la Core di Appello di L'Aquila, affidando la loro impugnativa ad un unico motivo di doglianza.Leggi di più...
- art. 490 cod. pen.·
- decreto ingiuntivo·
- trasmissione atti al gup·
- violazione di legge·
- certificazione pubblico ufficiale·
- annullamento senza rinvio·
- atti fidefacenti