Articolo 490 del Codice penale
Articolo 489Articolo 491
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1 luglio 1931
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10 agosto 1982
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22 febbraio 1983
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23 gennaio 1992
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6 febbraio 2016
Art. 490.

(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

((Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
(94) (97a) (129)

------------- AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' articolo 2621 del codice civile , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 , nel modificare l' art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
Entrata in vigore il 6 febbraio 2016
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