Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/01/2011, n. 23122
CASS
Sentenza 27 gennaio 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza ex art. 37 comma secondo, cod. proc. pen., opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, dell'organo competente a decidere sulla ricusazione, essendo, tuttavia, la successiva decisione del giudice ricusato, affetta da nullità qualora la pronuncia di inammissibilità o di rigetto sia annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità accertato dalla stessa Corte o nell'eventuale giudizio di rinvio.

Rientra, nell'ambito del divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza sino a che non intervenga l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, ogni provvedimento che, comunque denominato, sia idoneo a definire la regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce. (Fattispecie di ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale).

La violazione del divieto, ex art. 42, comma primo, cod. proc. pen., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento comporta rispettivamente la nullità, ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma secondo, cod. proc. pen., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile. (In motivazione la Corte ha precisato che il rispetto del divieto di pronunciare sentenza costituisce in ogni caso un preciso dovere deontologico del magistrato ricusato).

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Cass., Sez. un., 27.1.2011 (dep. 9.6.2011), n. 23122, Pres.
    Gioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    13 giugno 2011 | Cass., Sez. un., 27.1.2011 (dep. 9.6.2011), n. 23122, Pres. Cosentino, Rel. Di Tomassi, Ric. Tanzi (ricusazione del giudice e sorte della decisione assunta sulla res iudicanda)

     Leggi di più…

  • 3La Corte costituzionale sulle incompatibilità derivanti dalla
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Una nuova pronuncia della Corte costituzionale - l'ennesima - sul tema della incompatibilità del giudice penale. A conti fatti, e se si escludono alcuni risvolti concernenti le regole del giudizio incidentale di costituzionalità, l'approdo della Corte vale semplicemente a ribadire conclusioni già raggiunte in precedenti occasioni. Tuttavia, nella specie, la Consulta si è trovata a fronteggiare una pluralità di quesiti, di complessa e sofferta costruzione, tali da spostare l'attenzione, in via quasi prevalente, sul tema dei rapporti interni agli uffici giudiziari, che chiaramente domina la logica dell'ordinanza di rimessione. La situazione di partenza era banale. Un giudice …

     Leggi di più…

  • 4Art. 37 c.p.p. Ricusazione
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 5Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/01/2011, n. 23122
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23122
Data del deposito : 27 gennaio 2011

Testo completo