Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2012, n. 40677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40677 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 07/06/2012
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 660
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 14216/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL OL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 02/01/2012 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 2 gennaio 2012 il Tribunale del riesame di Napoli, confermando il provvedimento assunto dal locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che OL OL rimanesse sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale indagato per il delitto di estorsione in danno di AL AC, con le aggravanti di cui all'art. 628 cod. pen., comma 3, e di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 91, n. 203. 1.1. Ha ritenuto quel collegio che la gravità indiziaria fosse desumibile dalle precise e circostanziate dichiarazioni di AL AC e FA AC, nonché dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e degli accertamenti di polizia giudiziaria. Secondo la ricostruzione della vicenda basata su tali elementi, una persona poi identificata per ES ME si era fatta portatrice presso AL AC dell'invito a "mettersi a posto con i Mazzacane a Marcianise", insistendo a più riprese nella richiesta di denaro;
successivamente, a seguito dell'intermediazione dell'odierno indagato, a ciò richiesto dallo stesso AC, la somma inizialmente pretesa di Euro 20.000,00 si era ridotta alla metà, da corrispondere - ed effettivamente corrisposta - in più tranches.
1.2. Le circostanze sopra indicate hanno persuaso il Tribunale che il OL avesse consapevolmente contribuito alla realizzazione dell'estorsione; a configurare le contestate aggravanti è valsa la menzione, da parte del ME A., della temuta famiglia camorristica dei Mazzacane, unitamente alla accertata appartenenza dello stesso ME A. a quella associazione criminosa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il OL, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo articolato in due censure. Con la prima di esse nega la sussistenza di un proprio concorso nel reato di estorsione, osservando che la stessa persona offesa ha riconosciuto di essersi rivolta a lui per affidargli il ruolo di intermediario;
sottolinea che l'avere richiesto una ricompensa, del resto non corrispostagli, per la collaborazione così prestata (circostanza anch'essa confermata dal AC) dimostra non esservi stata alcuna sua partecipazione all'attività estorsiva. Con la seconda censura contesta la configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 stante l'assenza di propri collegamenti col clan camorristico in questione;
nonché dell'aggravante ex art. 628 cod. pen., comma 3, per mancanza del relativo presupposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento in entrambe le sue articolazioni.
1.1. Sotto un primo profilo corre l'obbligo di rilevare che la censura mossa dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria, in rapporto al concorso nel reato di estorsione, muove dall'errato presupposto che la motivazione addotta dal giudice di merito possa essere sottoposta al sindacato di legittimità dal punto di vista della persuasività e condivisibilità. Così invece non è, atteso che il controllo sulla motivazione esercitabile in questa sede verte soltanto sulla consequenzialità logica della linea argomentativa adottata, per cui non è compito della Corte di Cassazione quello di stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' di condividerne la giustificazione, ma soltanto quello di limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004/00 del 30/11/1999, Moro, Rv. 215745). Ciò è quanto si riscontra nella motivazione addotta nel caso concreto dal Tribunale di Napoli, il quale ha preso le mosse da una ricostruzione dei fatti conforme all'assunto accusatorio, sulla base degli elementi indiziar scaturiti dall'attività investigativa, e ne ha tratto il convincimento che il OL avesse consapevolmente contribuito all'estorsione perpetrata da ES ME ai danni del AC, avendo assunto la posizione di intermediario fra l'estorsore e la vittima, sia pur a richiesta di quest'ultima. La conclusione così raggiunta è scevra da vizi logici e conforme al diritto;
ed invero, ad integrare il concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, col proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
con la conseguenza che anche l'intermediario nelle trattative per la determinazione della somma estorta risponde del reato ex art. 110 cod. pen., salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, Alfiere, Rv. 240701): il che è stato motivatamente escluso dal Tribunale nel caso di specie.
A quest'ultimo proposito corre l'obbligo di annotare come la richiesta di un compenso, rivolta dal OL al AC per sua stessa ammissione, lungi dal recare argomento favorevole alla protesta di estraneità dell'indagato all'attività estorsiva, sia invece dimostrativa della contrapposizione dell'interesse da lui perseguito, rispetto a quello del soggetto estorto.
1.2. Sotto un secondo profilo è da disattendere la censura volta a contrastare l'applicabilità delle aggravanti contestate. Non è infatti mancata da parte del Tribunale, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la disamina dell'argomento con la motivata risposta alle ragioni prospettate dalla difesa.
Ed invero, sulla base del materiale indiziario acquisito, il giudice del riesame ha accertato la partecipazione di ES ME, autore materiale dell'estorsione, all'associazione camorristica denominata "Clan Belforte, alias Mazzacane": il che rende ragione della ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 3).
Quanto all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, corre l'obbligo di ricordare - in linea con la giurisprudenza formatasi sul punto (v. per tutte Sez. 1, n. 2612/05 del 20/12/2004, Tornasi, Rv. 230451) - che la norma citata prevede due presupposti fattuali in via alternativa, quali l'utilizzo del cosiddetto "metodo mafioso" (con riferimento alle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen.) e il fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, sicché la presenza di uno soltanto dei due giustifica l'applicazione dell'aggravante.
Orbene, nel caso di cui ci si occupa, con argomentazione logica e giuridicamente corretta il Tribunale del riesame ha osservato che l'aver accompagnato la prima richiesta del versamento di denaro con l'intimazione "venite a mettervi a posto con i Mazzacane a Marcianise" è valso ad evocare la presenza - con tutta la sua forza cogente - di un sodalizio di tipo mafioso, quale mandante della richiesta e destinatario dei corrispondenti vantaggi. Non giova al ricorrente insistere sul fatto che la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo non sia venuta ad espressione nel contesto delle richieste estorsive: come la minaccia costitutiva del delitto di estorsione (Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistoiesi, Rv. 247117), così anche il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2.1. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2012