Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2012, n. 40677
CASS
Sentenza 7 giugno 2012

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Massime1

Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2012, n. 40677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40677
Data del deposito : 7 giugno 2012

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