Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
Nella estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno.
Commentario • 1
- 1. L’estorsione contrattuale e le perduranti incertezze interpretative sui concetti di minaccia penalmente rilevante e di danno patrimonialeRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 giugno 2022
Abstract. Il saggio coglie, in una recente sentenza della Cassazione del 2022, l'occasione per affrontare i temi della minaccia penalmente rilevante e del danno patrimoniale, riproponendoli in una veste definitoria del tutto originale, al fine di contribuire al superamento delle attuali incertezze dottrinali e giurisprudenziali, e alla semplificazione, concettuale e probatoria, dell'accertamento giudiziale della sussistenza in concreto del reato di estorsione. The essay seizes, in a recent sentence of the Supreme Court of 2022, the opportunity to explore the issues of criminally relevant threat and pecuniary damage, proposing them according to a completely innovative definition. This …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2001, n. 10463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10463 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 05/02/2001
1. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO S. MARTELLA - Consigliere - N. 546
3. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENRALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 32620
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
BRANCACCIO Raffaele, n. a Napoli il 20.5.1944
avverso la ordinanza in data 20/25 luglio 2000 del Tribunale di Napoli Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 20/25 luglio 2000, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p. da BRANCACCIO Raffaele, rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza in data 6 luglio 2000 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, applicativa della misura della custodia cautelare a carico del medesimo, relativamente al capo A (artt. 110, 81 cpv, 629 cpv. in riferimento all'art. 628 secondo cpv. n. 2 e 3, c.p. e 7 l. 203 del 1991, estorsione in danno di AV ON, gestore del ristorante
"New Chalet ParK", in Napoli nella primavera del 1996), episodio da inquadrare nell'ambito dell'attività di una associazione camorristica (gruppo di Posillipo dell'Alleanza di Secondigliano), avente tra i suoi scopi quello di commettere una serie di delitti contro la persona e contro il patrimonio quali in particolare estorsioni in pregiudizio di imprenditori commerciali del quartiere di Posillipo di Napoli. Con la medesima decisione, il Tribunale annullava l'ordinanza applicativa limitatamente al capo C, concernente altro episodio estorsivo nei confronti del medesimo imprenditore, per insufficienza di indizi.
Ad avviso del Tribunale sussistevano gravi indizi di colpevolezza circa il fatto che il RA, in concorso con altri, poi deceduti, aveva con minacce costretto il AV a tenere in noleggio nel proprio esercizio alcuni videogiochi, in sostituzione di quelli forniti da altra ditta, e a versare il cinquanta per cento degli incassi derivanti da tali apparecchiature.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il RA, denunciando con un primo motivo la violazione dell'art.63 comma 2 c.p.p, osservando che le dichiarazioni della presunta persona offesa AV ON, sulle quali si è fondata l'ordinanza applicativa, erano inutilizzabili, in quanto assunte senza la presenza del difensore, nonostante che sin dall'inizio sussistessero indizi di reità a carico del AV per il reato di gioco d'azzardo in concorso con esso ricorrente.
Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del AV, osservando che con esse contrastano, sotto l'aspetto della data dei fatti, quelle dell'altro testimone RA BR.
Con un terzo motivo, il ricorrente si duole del travisamento del fatto in punto di riconoscimento fotografico da parte della presunta persona offesa, dato dal Tribunale per sicuro, mentre il AV si era limitato a rilevare solo una forte somiglianza.
Infine, si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p., rilevandosi che al AV, stando alle sue stesse dichiarazioni, non sarebbe stata chiesta alcuna somma di denaro, sicché mancherebbe da un lato l'ingiusto profitto e dall'altro l'altrui danno, potendosi al più configurare la fattispecie di violenza privata. Con memoria successivamente depositata dai difensori del ricorrente, sostenendo la fondatezza dei motivi di ricorso.
Diritto
Il ricorso è infondato.
Legittimamente sono state utilizzate le dichiarazioni della persona offesa quale fonte indiziaria a carico del RA, atteso che, come affermato dal Tribunale con valutazione insindacabile in questa sede, gli indizi a carico di tale soggetto per il gioco d'azzardo emersero solo nel corso dell'esame, sicché era applicabile la previsione non del comma 2 dell'art. 63 c.p.p. ma quella del comma 1, che, per simile ipotesi, stabilisce una sanzione di inutilizzabilità soggettivamente delimitata nei confronti del solo soggetto dichiarante, testualmente prevedendo che le "precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese". Nella memoria difensiva si adduce giurisprudenza contraria, anche delle Sezioni unite, che però si riferisce proprio alla diversa ipotesi del comma 2 del citato articolo, che detta una regola di inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di testimone, disposizione quest'ultima che, come detto, non viene qui in questione.
Quanto alla valutazione delle risultanze indiziarie, il Tribunale ha fornito una motivazione ineccepibile, osservando che le dichiarazioni del AV apparivano pienamente attendibili, in quanto coerenti e dettagliate, nonché perfettamente inquadrabili nell'ambito della generale attività del "gruppo di Posillipo" in danno dei locali commercianti, che aveva trovato conferma in altri procedimenti penali. Con esse si coordinavano le dichiarazioni di RA BR, titolare della omonima ditta di apparecchi di trattenimento, che ha ricordato come nell'anno 1996 era stata costretta a togliere dal ristorante "New Chalet Park" alcune sue apparecchiature da gioco in quanto, come dettole dal AV, gli , "amici di Posillipo" le avevano imposto con minacce di sostituirle con quelle che essi avrebbero fornito.
A ciò deve aggiungersi il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa, che ha individuato nel RA la persona, con il soprannome di AM, che aveva commesso l'estorsione ai suoi danni, in compagnia di IG SE e SE SE, da lui conosciuti come "capi zona" di Posillipo, poi deceduti. Su questo punto si denuncia il travisamento del fatto, assumendo che il AV non aveva riconosciuto con certezza il RA, ma aveva dichiarato che la persona ritratta nella foto era fortemente somigliante all'estorsore. Ma tale censura non può trovare accoglimento, atteso che il passaggio dell'ordinanza in cui si dà atto del riconoscimento operato dalla persona offesa non appare affatto in contrasto con quanto, a dire del ricorrente, risulterebbe dagli atti, circa il tenore testuale delle dichiarazioni rese al riguardo dal AV.
Infine, infondata appare anche la censura circa la insussistenza dell'estremo dell'ingiusto profitto e del relativo danno. Nella estorsione contrattuale, quella cioè che si realizza attraverso l'imposizione al soggetto passivo di entrare in un rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente, o anche con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è in re ipsa, in quanto la vittima del reato è costretta a tale rapporto in violazione della sua autonomia negoziale (cfr. Cass., sez. I, 30 aprile 1982, Simoncini), venendo impedita di perseguire i suoi interessi economici nel modo che le aggrada;
interessi che nella specie erano stati dal AV regolati attraverso il rapporto contrattuale con la RA, che fu costretto a interrompere proprio a causa della condotta minacciosa del RA e dei suoi accoliti. La deminutio patrimonii consiste infatti in ogni svantaggio che pregiudica il livello o il godimento della condizione patrimoniale del soggetto passivo;
sicché il danno patrimoniale si realizza non solo in caso di perdita di un bene o nella rinuncia a una posizione creditoria ma anche nell'assunzione (coatta) di una obbligazione. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere ex art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2001