Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante delle più persone riunite - integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia - non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddove aveva applicato l'aggravante in questione ai concorrenti morali non presenti sul luogo e nel momento in cui era formulata la richiesta estorsiva).
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La massima È configurabile la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 9, c.p. , se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia - Cassazione penale , sez. V , 16/10/2019 , n. 9102). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
Leggi di più… - 2. Rapina impropria: l'aggravante scatta anche se vittima non si accorge del ''palo''Accesso limitatoElisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2014, n. 31199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31199 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI IU - Presidente - del 19/06/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 1727
Dott. LOMBARDO Luigi G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 47861/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) POSTERARO IN, n. il 3.12.1959;
2) AFRICANO UI, n. il 15.10.1966;
3) EO EN, n. il 22.2.1955;
4) GENTILE MA, n. il 28.2.1958;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 27.6.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito, per le parti civili Ministero DEInterno, Presidenza del Consiglio del Ministri e Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, l'Avvocato dello Stato VENTRELLA Luca, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata con le relative statuizioni civili;
Udito, per la parte civile Comune di Amantea, l'Avv. Di Mattia Salvatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata con le relative statuizioni civili;
Uditi i difensori degli imputati, Avv.ti Manna Marcello, Rotundo Sergio, Bruno PP e Mazzoni Claudio, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei loro rispettivi assistiti.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'odierno procedimento ha ad oggetto alcuni gravi delitti, aggravati dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività DEassociazione di tipo mafioso capeggiata da ZI ET e CE EN, operante nel territorio della provincia di Cosenza.
In particolare, ad RE EN, NT MA e NO UI furono contestati l'estorsione aggravata commessa in danno DEimprenditore CI NI (capo E), nonché il delitto di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo (capo F); ad RE EN, NT MA e OS IN fu inoltre contestata l'estorsione commessa in danno DEimprenditore SI PP (capo G).
Con sentenza del 21.4.2010, il G.I.P. del Tribunale di Catanzaro - in esito a giudizio abbreviato - dichiarò RE EN, NT MA e NO UI responsabili del reato di cui al capo E), condannandoli alle pene di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite;
assolvette gli stessi e OS IN dagli altri reati loro rispettivamente ascritti. Con sentenza del 6.7.2011, la Corte di Appello di Catanzaro, decidendo sul gravame proposto dagli imputati e dal pubblico ministero, in riforma della sentenza di primo grado, assolvette NO UI dal reato di cui al capo E) della rubrica per non aver commesso il fatto e rideterminò la pena nei confronti DERE e del NT.
Avverso tale sentenza, propose ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro relativamente alle statuizioni di assoluzione pronunciate nei confronti di NO in ordine al capo E), NT in ordine al capo F), RE e OS in ordine al capo G); proposero ricorso per cassazione anche gli imputati RE e NT relativamente alle condanne pronunciate nei loro confronti. Con sentenza del 18.12.2012, la Sesta Sezione Penale di questa Corte suprema - in accoglimento del ricorso del Procuratore generale - annullò la sentenza di appello relativamente alle assoluzioni pronunciate nei confronti di NO in ordine al capo E), NT in ordine al capo F), nonché RE e OS in ordine al capo G); in accoglimento del ricorso proposto dall'RE, annullò poi la sentenza di secondo grado relativamente ai criteri di determinazione della pena comminata allo stesso per il delitto di cui al capo E); rigettò nel resto i detti ricorsi, nonché il ricorso proposto da NT MA. Investita del processo quale giudice di rinvio, la Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione, con sentenza del 27.6.2013, confermava la sentenza di primo grado in ordine alla affermata responsabilità di NO UI per il delitto di cui al capo E), con la relativa pena come determinata dal primo giudice. In riforma della sentenza di primo grado, dichiarava RE EN colpevole del reato di cui al capo G), unificato col vincolo della continuazione a quello di cui al capo E), rideterminando la pena nei suoi confronti;
dichiarava NT MA colpevole del reato di cui al capo F), unificato col reato di cui al capo E), rideterminando la pena;
dichiarava OS IN colpevole del reato di cui al capo G), condannandolo alle pene di legge;
confermava, infine, nel resto la sentenza di primo grado. Avverso tale pronunzia propongono ricorso per cassazione gli odierni imputati.
2. Propongono ricorso congiunto NO UI e RE EN.
2.1. Col primo motivo di ricorso, si deduce la inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 192, 546 e 627 c.p.p., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità di NO UI in ordine alla estorsione in danno di CI NI di cui al capo E) della rubrica. Si deduce, in particolare, che la Corte di rinvio avrebbe errato nel valutare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia RP IU e RP IS, le quali - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito - non si riscontrerebbero affatto a vicenda e sarebbero per di più tra loro contrastanti in diversi punti;
i giudici di merito non avrebbero peraltro tenuto conto che la persona offesa, sottoposta ad esame in dibattimento, avrebbe negato decisamente di aver mai ricevuto richieste estorsive da parte DENO.
La censura è inammissibile perché sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando - come nel caso di specie - risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l'altro, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RP IU, secondo cui alla estorsione avrebbe preso parte attiva NO UI, riscontrate dalle dichiarazioni di RP IS, dalle conversazioni rese da CI NI nel corso delle indagini preliminari e dalla conversazione intercettata il 20.3.2007 tra CI ER e il NT), sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, che costituiscono i vizi ("di macroscopica evidenza", "percepibili "ictu oculi"": cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074) che circoscrivono l'ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione in facto.
Quanto alle pretese difformità tra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, i giudici di merito hanno ritenuto non rilevanti le parziali difformità nei loro racconti, sottolineando - invece - come nella loro globalità le suddette dichiarazioni siano coincidenti. Va ricordato in proposito il principio dettato da questa Corte, secondo cui "Il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento" (Sez. 5^, n. 2086 del 17/09/2009 Rv. 245729).
Quanto alla circostanza che la persona offesa CI NI, sentito all'udienza del 12.12.2009, ha negato di aver ricevuto richieste estorsive, i giudici di merito hanno ritenuto tale dichiarazione inattendibile, in quanto dettata dalla paura e dall'assoggettamento alla intimidazione mafiosa, e disattesa dalle acquisizioni probatorie (esiti delle intercettazioni e relazione di servizio della Guardia di Finanza del 6.7.2007).
La motivazione puntuale sul punto - a p. 239 s. della sentenza di primo grado - è esente da vizi logici e, pertanto, è insindacabile in sede di legittimità.
2.2. Col secondo motivo di ricorso, si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità di RE EN in ordine alla estorsione in danno di SI PP di cui al capo G) della rubrica. Si deduce che la Corte di rinvio avrebbe errato nel valutare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia DA ZO e OD AN relativamente alla partecipazione DERE a detta estorsione, collegando - a dire dei ricorrenti - la affermazione di responsabilità DEimputato al solo fattore "territorialità", ossia al fatto che l'estorsione è avvenuta nella cittadina in cui è dimorante l'RE.
Anche questa censura è inammissibile, poiché investe profili della valutazione delle prove che sono insindacabili in sede di legittimità, quando - come nel caso di specie - risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicché deve escludersi non solo la mancanza, ma anche la manifesta illogicità della motivazione.
In particolare, i giudici di merito hanno richiamato il convergente contento delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia DA e OD circa il ruolo di vertice ricoperto dall'RE in seno alla cosca di Cetraro, e circa la sua partecipazione diretta e indiretta alla estorsione (anche a mezzo del suo emissario Pignataro NI). Priva di pregio è il rilievo dei ricorrenti secondo cui l'estorsione sarebbe stata ascritta all'RE in ragione della sua residenza sui luoghi, risultando ben motivata la sua partecipazione al delitto ed essendo stato ben evidenziato il ruolo di vertice della cosca svolto dall'RE su quel territorio.
2.3. Col terzo motivo di ricorso, si deduce la inosservanza e l'erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di tale aggravante. A dire dei ricorrenti, le emergenze probatorie non consentirebbero di ritenere che i delitti contestati siano stati commessi con "metodo mafioso" e, comunque, la Corte territoriale avrebbe omesso del tutto di motivare sul punto. La censura è priva di fondamento.
Se è vero, infatti, che la sentenza impugnata non si sofferma sulla sussistenza DEaggravante di cui alla D.L. n. 152 del 1991, art. 7, è anche vero però che la sentenza di primo grado - che, sul punto, va letta unitariamente a quella impugnata - motiva ampiamente (p. 264- 267) in modo puntuale e completo, senza incorrere in vizi logici che legittimino il sindacato di questa Corte.
2.4. Col quarto motivo, si deduce la violazione DEart. 628 c.p., comma 3, n. 1, (richiamato dall'art. 629 c.p., comma 2), nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di tale aggravante. Si deduce, in particolare, che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della aggravante della "più persone riunite", senza tener conto dei principi dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21837/2012 e senza motivare sul punto, in quanto non vi sarebbe alcuna prova della presenza DENO e DERE in occasione degli incontri con le persone offese nel corso dei quali furono avanzate le richieste estorsive.
Anche questa doglianza è infondata.
Com'è noto, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno stabilito che, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Sez. Un., n. 21837 del 29/03/2012 Rv. 252518).
Tale principio giurisprudenziale nulla dice però in ordine alla estensione DEaggravante de qua ai concorrenti nel reato non presenti sul luogo nel momento DEazione violenza o della minaccia, ossia diversi dalle persone riunite.
A questo proposito, ritiene la Corte, che la circostanza aggravante speciale delle "più persone riunite", di cui all'art. DEart. 628 c.p., comma 3, n. 1, concernendo le modalità DEazione, non richiede quale connotato soggettivo la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente ad integrare l'aggravante stessa: essa ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato.
Ora, nel caso di specie, dalla sentenza di primo grado risulta che sia nella commissione della estorsione di cui al capo E) in danno di CI NI che nella commissione della estorsione di cui al capo G) in danno di SI PP, gli autori materiali delle richieste estorsive rivolte agli imprenditori erano almeno due persone presenti nello stesso contesto temporale (v. con riferimento al capo E le pagine 183, 184, 192, 193 della sentenza di primo grado e con riferimento al capo G la pagina 8 della sentenza impugnata). Poco importa che i ricorrenti fossero o meno tra le persone riunite che hanno materialmente commesso le suddette estorsioni, avendo i giudici di merito accertato la loro partecipazione alle dette estorsioni quantomeno a titolo di concorso morale ed essendo ciò sufficiente - data la natura oggettiva DEaggravante - perché anche essi ne debbano rispondere.
Va peraltro rilevato che la censura presenta profili di inammissibilità per carenza di interesse, in quanto i giudici di merito - pur avendo ritenuto la sussistenza della detta aggravante - non hanno poi applicato il conseguente aumento di pena, avendo - in presenza di altra aggravante ad effetto speciale quale quella al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, - applicato solo l'aumento di pena relativo a quest'ultima.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce infine la violazione di legge, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla determinazione della pena irrogata ai due imputati. In particolare, relativamente ad RE, si lamenta che solo apparentemente la sentenza impugnata si sarebbe adeguata al dictum della Corte di cassazione che aveva stabilito doversi fare applicazione di una sola aggravante ad effetto speciale e non di due;
ciò perché la pena finale, nonostante la considerazione della sola aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, è stata ridotta solo in misura minima rispetto a quella irrogata dal primo giudice. In ordine all'NO, poi, si lamenta che il giudice di rinvio ha confermato la pena determinata dal giudice di primo grado in ordine al delitto di cui al capo E), nonostante che tale pena fosse stata quantificata assumendo come pena base quella prevista dal secondo comma DEart. 629 c.p., piuttosto che dal primo comma;
con l'effetto di applicare così l'aumento di pena per due circostanze ad effetto speciale invece che per una soltanto, in violazione del disposto DEart. 63 c.p., comma 4. Entrambe le doglianze sono infondate.
Com'è noto, nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'art. 63 c.p., comma 4, stabilisce che si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, con facoltà del giudice di aumentarla.
Ora, con riferimento ad RE, a seguito DEannullamento della sentenza di secondo grado, il giudice di rinvio ha calcolato la pena (p. 10 della sentenza impugnata) partendo dalla pena-base determinata in relazione DEart. 629 c.p., comma 1, in anni 8 di reclusione ed euro 1.100,00 di multa (anziché, come il giudice di primo grado, partendo dalla pena determinata ai sensi DEart. 629, comma 2, in anni 9 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa), applicando poi su tale pena l'aumento fino a anni 10 mesi 8 di reclusione ed Euro 1480,00 di multa (in luogo della pena di anni 12 di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa), ulteriormente aumentata per effetto della continuazione a seguito della reformatio in peius per la riconosciuta responsabilità per il delitto di cui al capo G).
Conforme a legge è stato, dunque, l'aumento di pena in ragione delle riconosciute aggravanti;
la pena finale irrogata dal giudice di rinvio (anni otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa), inferiore a quella irrogata dal primo giudice (anni otto mesi quattro di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa) nonostante la intervenuta reformatio in peius in ordine al reato di cui al capo G) della rubrica, è conforme ai parametri di legge e congruamente giustificata in relazione alla gravità dei reati commessi, al lungo arco di tempo di assoggettamento delle vittime e ai precedenti penali.
Anche in ordine alla posizione di NO UI, ritenuto responsabile del delitto di cui al capo E), il giudice di rinvio ha calcolato la pena partendo dalla pena-base determinata nella misura di anni 7 di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa in relazione all'art. 629 c.p., comma 1; poi aumentata per effetto DEunica aggravante ad effetto speciale considerata (quella di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7).
Non sussiste, pertanto, la pretesa doppia applicazione di aggravanti ad effetto speciale.
3. NT MA, col suo ricorso, deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità DEimputato in ordine al delitto di illegale detenzione e porto di esplosivo di cui al capo F) della rubrica. Deduce che, a tal proposito, la Corte di merito avrebbe mal valutato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ED, ritenendole attendibili pur in assenza dei necessari riscontri e non potendosi il riscontro ravvisare nel ruolo di referente della cosca svolto dal NT nel territorio di Amantea.
La doglianza è inammissibile perché sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando - come nel caso di specie - risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione (richiamando, tra l'altro, le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DA e OD che hanno illustrato il ruolo attivo del NT nell'organizzare e nel portare avanti l'estorsione in danno del CI), sicché deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, che costituiscono i vizi ("di macroscopica evidenza", "percepibili "ictu oculi"": cfr. Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794;
Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074) che circoscrivono l'ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione in facto.
Peraltro, oltre alle dichiarazioni dei due suddetti collaboratori di giustizia, la Corte distrettuale ha posto in evidenza come il NT fosse capo 'ndrina del territorio ove avveniva l'estorsione, la quale, nel rispetto delle regole proprie delle cosche, non Sarebbe potuta avvenire senza il suo consenso, con cio' enucleando un ulteriore riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori;
un riscontro di natura logica, certamente consentito nella costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. Un., n. 11 del 21/04/1995 Rv. 202001; Sez. 1^, n. 33398 del 04/04/2012 Rv. 252930; Sez. 1^, n. 16792 del 09/04/2010 Rv. 246948).
4. OS IN, infine, col proprio ricorso per cassazione (e con la memoria difensiva depositata) deduce la violazione degli artt. 546, 192 e 627 c.p.p., DEart. 629 c.p., nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità DEimputato in ordine al delitto di estorsione in danno DEimprenditore SI PP di cui al capo G) della rubrica. Deduce in proposito che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia DA sarebbero rimaste prive di riscontri nei suoi confronti, non potendo tali riscontri essere ravvisati nel consenso mostrato dal OS - nel corso di una conversazione telefonica - all'idea del DA di collocare una bomba presso il cantiere del SI;
deduce ancora come la Corte di rinvio non abbia dato risposta alle questioni sollevate dai difensori e, in particolare, al fatto che il OS non emise alcuna fattura in favore del SI a copertura del pagamento della estorsione.
A dire del ricorrente, la Corte distrettuale si sarebbe sentita vincolata dalla pronuncia della Corte di cassazione a ritenere il OS responsabile del reato contestatogli e non avrebbe tenuto conto che l'unico vincolo discendente dalla pronuncia rescindente era invece riferito al divieto di replicare il vizio di motivazione in ragione del quale era stato pronunciato l'annullamento, rimanendo libera di replicare il giudizio assolutorio emanato dai precedenti giudici di merito.
Anche queste doglianze sono inammissibili.
Il ricorrente, infatti, critica - sotto mentite spoglie - la valutazione delle prove (ivi compresa l'interpretazione delle conversazioni intercettate) da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla sua responsabilità penale. La valutazione delle prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione;
a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso di specie - deve però escludersi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione più volte di precisare che "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (richiamando, tra l'altro, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia DA riscontrate da due conversazioni intercettate, una delle quali - quella del 16.6.2000 - vede come interlocutori lo stesso OS e il DA); non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche;
e che, anzi, l'estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.
Peraltro, il ragionamento giustificativo adottato dalla Corte di rinvio manifesta autonomia di giudizio e - contrariamente a quanto assume il ricorrente - non risulta affatto condizionato dalla sentenza di annullamento pronunziata da questa Corte.
5. In definitiva, i ricorsi di NO UI e RE EN vanno rigettati;
quelli ricorsi di NT MA e RA IN vanno dichiarati inammissibili.
Ai sensi DEart. 616 c.p.p., tutti i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali;
NT e OS inoltre - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - vanno condannati ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Tutti i ricorrenti vanno ancora condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili Ministero DEInterno, Presidenza del Consiglio del Ministri e Commissario straordinario del Governo per il coordinamento antiracket e antiusura, assistiti tutti dall'Avvocatura Generale dello Stato, che si liquidano in complessivi Euro 4.320,00 (Euro 3600,00 per la prima parte civile, aumentati del 20% per la pluralità degli assistiti). RE EN, NT MA e NO UI vanno inoltre condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado dal Comune di Amantea, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi di NO UI e RE EN;
dichiara inammissibili i ricorsi di NT MA e RA IN;
condanna tutti i predetti al pagamento delle spese processuali, nonché NT e OS anche al versamento della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende;
condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili Ministero DEInterno, Presidenza del Consiglio del Ministri, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento antiracket e antiusura, che liquida in complessivi Euro 4.320,00; condanna RE EN, NT MA e NO UI in solido alla rifusione delle spese sostenute per il presente grado dal Comune di Amantea, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione penale, il 19 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014