Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2003, n. 15420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15420 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
cc 62822 E 4 N 8 9 O I 1 Z / 4 A / REPUBBLICA ITALIANA R 6 2 T B S . I R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G L P L E R A Tributaria15420/03 L , E RTE SUP B CASSAZIONE A D A D Oggetto I T S E A N 1 SEZI I T E 3 S R N 1 E I E S . A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N E A M Dott. Ugo RIGGIO Presidente R.G.N. 3702/99 31361Consigliere Cron. 3 Dott. Stefano MONACI Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere Rep. Dott. Guido RAIMONDI 1 Consigliere Ud. 28/03/03 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: N. 62822 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NI ND;
intimato avverso la sentenza n. 889/97 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 2003 24/12/97; 921 udita la relazione della causa svolta nella pubblica # -1- udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DI MARTINO che si riporta alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. i -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E Il 16/III/988 ND CH presentava all'Intendenza di Finanza di Terni istanza di rimborso dell'ILOR e della relativa addizionale versate in relazione al reddito prodotto nel 1985, quale agente di commercio. Successivamente impugnava il silenzio rifiuto dell'Ufficio dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Terni, che dichiarava inammissibile il ricorso per tardività dell'istanza di rimborso, presentata oltre il termine, prescritto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, di diciotto mesi dal versamento. Con sentenza del 15/X-24/XII/1997 la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria accoglieva l'appello del contribuente, ritenendo la domanda di rimborso tempestiva, in quanto soggetta al termine quinquennale di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, e fondata nel merito, per essere il reddito prodotto dal CH non assimilabile al reddito d'impresa e quindi esente da ILOR. Avverso questa sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo e depositato memoria. Il CH non ha inteso resistere. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle Finanze censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa . applicazione degli artt. 38 d.p.r. 29.9.1973 n. 602; 43 del d.p.r. 600/73, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta che la pretesa di rimborso ILOR sia stata ritenuta soggetta alla prescrizione こ quinquennale, prevista dalla legge per l'azione di accertamento degli uffici finanziari, e sostiene che su tale previsione prevale la norma speciale, che assoggetta la domanda di rimborso all'Intendenza di finanza al termine di decadenza di 18 mesi a decorrere dal versamento. Il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. n. 11812 del 6/VIII/2002), dal quale non vi è motivo per discostarsi, il rimborso di somme indebitamente versate a titolo di ILOR ¿ subordinato all'osservanza delle modalità ed al rispetto del termine decadenziale di diciotto mesi dal pagamento, di cui all'art. 38 del d.p.r. 602/73, da ritenere norma speciale rispetto all'art. 43 del d.p.r. 600/73, che prevede la prescrizione quinquennale per le attività degli Uffici finanziari. Nella specie è pacifico che il contribuente presentò la domanda di rimborso oltre 18 mesi dal pagamento. 2 Per tali rilievi il ricorso dell'Amministrazione finanziaria deve essere accolto. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata e con decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso introduttivo del contribuente deve essere respinto per intervenuta decadenza dall'istanza di rimborso. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003 Il Presidente Il Cons.est. Идо відді мирла [ CANCELLIERE do: a Pritano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 oggi, dott. Luigi Riitano A I R 5 6 E 8 . A 9 N N 1 T O / - I U 4 Z / B B 6 I A . 2 R L R . T L T R . S A I P . . G B D E A A L R I T E R D 1 A E 3 I D S 1 T N . E E A S N T M I N A E S E