Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2006, n. 33519
CASS
Sentenza 4 maggio 2006

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Massime10

Nel giudizio abbreviato, l'imputato non può far valere le nullità a regime intermedio attinenti agli atti propulsivi e introduttivi del rito, né sollevare l'eccezione d'incompetenza per territorio, pur se in precedenza già proposta e disattesa, perchè egli ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari.

L'inosservanza delle disposizioni relative alla destinazione interna dei giudici ed alla distribuzione degli affari incide sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità ex art. 33, comma primo, e 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., solo in caso di stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, mentre resta priva di rilievo processuale la semplice inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dall'art. 7 ter R.D. n. 12 del 1941 (ord. giud.). (Fattispecie in cui il Tribunale, disposta la separazione della posizione processuale dell'imputato che aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato ex art. 4 ter l. n. 144 del 2000, ha assegnato il procedimento, per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, ad altro collegio della stessa sezione).

Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice del rito abbreviato, terminata la discussione e prima della camera di consiglio per la deliberazione della sentenza, respinge un'eccezione di nullità, poiché la scelta di rendere anticipatamente la pronuncia sulla nullità è espressione di un potere meramente ordinatorio che non implica anticipazioni di giudizio o situazioni di incompatibilità, e non dà luogo a radicali anomalie del provvedimento, che ne impediscano l'inquadramento negli schemi normativi tipici o ne segnino l'incompatibilità con le linee fondanti del sistema processuale.

La contestazione del fatto reato segna i confini della fattispecie che si riferisce agli elementi costitutivi del reato e al "thema probandum", e si differenzia dagli elementi di prova perchè essi rappresentano il fondamento dell'accusa e sono contenuti negli atti processuali che, compiuta la piena "discovery" con l'inizio del giudizio, ordinario o abbreviato, sono messi a disposizione dell'imputato per la formulazione di tutte le ipotesi ricostruttive percorribili.

In tema di rogatorie internazionali all'estero, la disciplina del codice di rito, pur dopo la novella operata con la L. n. 367 del 2001, e le disposizioni della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria in ambito europeo non impongono che i documenti provenienti da un Paese aderente alla Convenzione del Consiglio d'Europa, per essere ritualmente acquisiti, siano forniti ciascuno di una certificazione di autenticità, perchè è la stessa trasmissione, per mezzo degli ordinari canali codificati anche nella concreta prassi applicativa, a costituire rituale risposta alla richiesta di assistenza giudiziaria.

La natura necessariamente concorsuale del delitto di corruzione implica che all'assoluzione per insussistenza del fatto, in separato procedimento, dell'imputato del delitto di corruzione passiva in atti giudiziari faccia seguito, nell'altro procedimento, l'assoluzione con identica formula del corruttore attivo e dei suoi intermediari, dovendosi escludere la sussistenza dell'intero fatto corruttivo.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, alla luce della novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, il travisamento della prova e la mancata valutazione di una prova esistente agli atti processuali configurano, piuttosto che un vizio di motivazione o una violazione di un canone del ragionamento probatorio, un vizio per violazione di legge processuale per essere la prova diversa da quella acquisita, la cui rilevanza è legata al fatto che il travisamento e/o la mancata valutazione della prova esistente agli atti abbiano avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sulla decisione, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa, nonostante la presenza di altri elementi di prova di per sé non ritenuti sufficienti a giustificare un identico convincimento.

In tema di delitto di corruzione, l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli eventuali intermediari non consente "ex se" l'individuazione del momento consumativo del reato, in mancanza di altri elementi che possano ragionevolmente indurre a ritenere che il denaro sia stato "cumulativamente" corrisposto sia per gli intermediari che per il corrotto o, in ogni caso, perchè i primi compensassero quest'ultimo.

In sede di giudizio abbreviato il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rinnovazione del decreto di esibizione per l'acquisizione di tabulati concernenti il traffico telefonico, che non siano utilizzabili per assenza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, dal momento che gli compete il controllo sulla regolarità del decreto e quindi anche il potere di rimuovere la causa impeditiva all'utilizzazione.

Le sentenze pronunciate in altri procedimenti penali, e non ancora irrevocabili, sono da considerare documenti e possono essere utilizzate come prova solo per i fatti documentali in esse rappresentati, ma non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute; tuttavia, non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma primo, cod. proc. pen..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2006, n. 33519
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33519
Data del deposito : 4 maggio 2006

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