Sentenza 4 maggio 2006
Massime • 10
Nel giudizio abbreviato, l'imputato non può far valere le nullità a regime intermedio attinenti agli atti propulsivi e introduttivi del rito, né sollevare l'eccezione d'incompetenza per territorio, pur se in precedenza già proposta e disattesa, perchè egli ha accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari.
L'inosservanza delle disposizioni relative alla destinazione interna dei giudici ed alla distribuzione degli affari incide sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità ex art. 33, comma primo, e 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., solo in caso di stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, mentre resta priva di rilievo processuale la semplice inosservanza delle disposizioni amministrative richiamate dall'art. 7 ter R.D. n. 12 del 1941 (ord. giud.). (Fattispecie in cui il Tribunale, disposta la separazione della posizione processuale dell'imputato che aveva avanzato richiesta di giudizio abbreviato ex art. 4 ter l. n. 144 del 2000, ha assegnato il procedimento, per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, ad altro collegio della stessa sezione).
Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice del rito abbreviato, terminata la discussione e prima della camera di consiglio per la deliberazione della sentenza, respinge un'eccezione di nullità, poiché la scelta di rendere anticipatamente la pronuncia sulla nullità è espressione di un potere meramente ordinatorio che non implica anticipazioni di giudizio o situazioni di incompatibilità, e non dà luogo a radicali anomalie del provvedimento, che ne impediscano l'inquadramento negli schemi normativi tipici o ne segnino l'incompatibilità con le linee fondanti del sistema processuale.
La contestazione del fatto reato segna i confini della fattispecie che si riferisce agli elementi costitutivi del reato e al "thema probandum", e si differenzia dagli elementi di prova perchè essi rappresentano il fondamento dell'accusa e sono contenuti negli atti processuali che, compiuta la piena "discovery" con l'inizio del giudizio, ordinario o abbreviato, sono messi a disposizione dell'imputato per la formulazione di tutte le ipotesi ricostruttive percorribili.
In tema di rogatorie internazionali all'estero, la disciplina del codice di rito, pur dopo la novella operata con la L. n. 367 del 2001, e le disposizioni della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria in ambito europeo non impongono che i documenti provenienti da un Paese aderente alla Convenzione del Consiglio d'Europa, per essere ritualmente acquisiti, siano forniti ciascuno di una certificazione di autenticità, perchè è la stessa trasmissione, per mezzo degli ordinari canali codificati anche nella concreta prassi applicativa, a costituire rituale risposta alla richiesta di assistenza giudiziaria.
La natura necessariamente concorsuale del delitto di corruzione implica che all'assoluzione per insussistenza del fatto, in separato procedimento, dell'imputato del delitto di corruzione passiva in atti giudiziari faccia seguito, nell'altro procedimento, l'assoluzione con identica formula del corruttore attivo e dei suoi intermediari, dovendosi escludere la sussistenza dell'intero fatto corruttivo.
In tema di motivi di ricorso per cassazione, alla luce della novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, il travisamento della prova e la mancata valutazione di una prova esistente agli atti processuali configurano, piuttosto che un vizio di motivazione o una violazione di un canone del ragionamento probatorio, un vizio per violazione di legge processuale per essere la prova diversa da quella acquisita, la cui rilevanza è legata al fatto che il travisamento e/o la mancata valutazione della prova esistente agli atti abbiano avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sulla decisione, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa, nonostante la presenza di altri elementi di prova di per sé non ritenuti sufficienti a giustificare un identico convincimento.
In tema di delitto di corruzione, l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli eventuali intermediari non consente "ex se" l'individuazione del momento consumativo del reato, in mancanza di altri elementi che possano ragionevolmente indurre a ritenere che il denaro sia stato "cumulativamente" corrisposto sia per gli intermediari che per il corrotto o, in ogni caso, perchè i primi compensassero quest'ultimo.
In sede di giudizio abbreviato il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rinnovazione del decreto di esibizione per l'acquisizione di tabulati concernenti il traffico telefonico, che non siano utilizzabili per assenza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, dal momento che gli compete il controllo sulla regolarità del decreto e quindi anche il potere di rimuovere la causa impeditiva all'utilizzazione.
Le sentenze pronunciate in altri procedimenti penali, e non ancora irrevocabili, sono da considerare documenti e possono essere utilizzate come prova solo per i fatti documentali in esse rappresentati, ma non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute; tuttavia, non è precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma primo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2006, n. 33519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33519 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 04/05/2006
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 593
Dott. CONTI AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 4477/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
AN AM, nato in [...] il [...];
Parte civile AN AO MI S.p.a.;
Contro la sentenza 10 maggio 2004 della Corte d'appello di IL;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano;
Udito il pubblico ministero, in persona del Dr. BAGLIONE Tindari, sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei capi per i quali è stato applicato l'aumento della continuazione e nel punto relativo all'aggravante del numero delle persone e poi per il rigetto nel resto del ricorso.
Sentiti i difensori della ricorrente AN AO MI S.p.a., avv.ti Barraco AO e Chiaravaglio Giammaria che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata nei capi relativi agli interessi civili e per il rigetto del ricorso di AM G.;
Sentiti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero della Giustizia, gli avv.ti Bechetti Massimo e Giannuzzi Massimo, dell'Avvocatura generale dello Stato, che hanno concluso per il rigetto del ricorso di AN AM;
Uditi i difensori di fiducia di AN AM, avv.ti Taormina Carlo e Andreoli Dario che hanno concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste o perché il reato è estinto per prescrizione, in via subordinata per l'annullamento con rinvio;
Hanno inoltre sollecitato di sollevare la questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi e più favorevoli tempi di prescrizioni ai procedimenti pendenti nel giudizio di legittimità.
RITENUTO IN FATTO
1. AN AM propone ricorso contro la sentenza 10 maggio 2004 della Corte d'appello di IL con la quale, in parziale riforma della sentenza 20 luglio 2001 del Tribunale di IL resa all'esito giudizio celebrato con rito abbreviato, era confermata la dichiarazione della responsabilità per il delitto di corruzione attiva in atti giudiziari, continuata e aggravata.
1.1. AN AM era, in particolare, dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, artt. 319, 319 ter e 321 c.p., in tal modo enunciato ab origine nel capo di imputazione: perché - in concorso con AT OS, OR TT, LI IF, CE IT, CE RO, NA TE, ER IP per i quali si è proceduto separatamente -, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e violando con ciascuna di esse più volte la stessa disposizione di legge, agendo in concorso tra loro, con il deceduto RO IN e con altre persone fra cui magistrati appartenenti al distretto di Corte d'appello di MA - non identificati - e pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio appartenenti all'amministrazione giudiziaria, promettevano e versavano somme di denaro affinché i pubblici ufficiali violassero i loro doveri di imparzialità, segretezza, indipendenza e probità nell'espletamento delle loro funzioni pubbliche, allo scopo di favorire IN RO e i suoi eredi nei vari gradi di giudizio del procedimento civile tra costoro e l'MI, procedimento trattato, nel merito, prima in Tribunale e poi dalla Corte d'appello di MA (cause riunite 3176/89 e 3250/89) e definito con sentenza passata in giudicato a seguito della dichiarazione di improcedibilità del ricorso dell'MI da parte della Corte di Cassazione e segnatamente:
OS AT e CE RO.
versavano nel 1991( 24 giugno con valuta 26 giugno 1991) la somma di 1.000.000.000 di lire bonificando da un conto corrente della Bank Lips Bukardi di Zurigo sul conto "Pavonella" (Banca del Sempione di Lugano) di LI IF, importo che quest'ultimo, in parte, prelevava in contanti( 2 luglio 1991) per L. 450.000.000, e in parte destinava a NA TE (L. 133.000.000 bonifico 26 giugno 1991 - valuta 28 giugno 1991 - al conto Rowena, presso la Società bancaria ticinese di Bellinzona) e CE IT (L. 133.000.000 bonifico 2 luglio 1991 - valuta 2 luglio 1991 - al conto Mercier presso la banca AR NT di Ginevra);
versavano, nel 1994, a AN AM, LI IF e CE IT, tramite bonifico le seguenti somme:
a) a IF A.: FRS 28.850.000 presso varie banche svizzere e/o del Liechtenstein;
b) a IT C.: FRS 18.000.000 (pari a L. 21.019.140.000) SBS Ginevra, a favore del conto 136183, rif. "IP", valuta del 21 marzo 1994;
c) ad AM G.: FRS 10.850.000:
1. quanto FRS 850.000(pari a L. 995.460.500), B.I.L. Lussemburgo, a favore del conto 5/102/4379/540, valuta 24 giugno 1994:
2. quanto FRS 2.500.000 (pari a L. 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra a favore del conto salama, valuta 24 giugno 1994;
3. quanto FRS 2.500.000.000 (pari a L. 2.927.825.000), Royal Bank of Scotland, Londra a favore del conto Blawor, valuta 24 giugno 1994;
4. quanto FRS 2.500.000.000 (pari a L. 2.927.825.000), Liechtesteinische Landebank Vaduz a favore del conto 396.085.04, valuta 24 giugno 1994;
5. quanto FRS 2.500.000.000 (pari a L. 2.927.825.000), Liechtesteinische Landebank Vaduz a favore del conto 396.085.04, valuta 24 giugno 1994; così complessivamente la somma di FRS 57.700.000, pari - al cambio di valuta nel giorno degli accrediti - a L. 66.789.541.000.
AN AM, LI IF e CE IT. Ricevevano, previo concerto fra loro, le somme sopra indicate, destinandole in parte a OR TT, a NA TE, a IP ER e ad altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizi non identificati;
NA TE.
Nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto magistrato in servizio presso il Tribunale ordinario di MA, prima quale Consigliere istruttore aggiunto e poi quale Presidente della Sezione dei giudici per le indagini preliminari, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria:
- metteva in contatto CE RO con l'avv. ER RA, perché costui, a fronte di una promessa di retribuzione per ingenti somme di danaro, non inferiori a 500.000.000 di lire, avvicinasse un membro del collegio giudicante della Corte di cassazione, per indurlo a violare l'obbligo del segreto e fornire agli eredi RO notizie attinenti al giudizio MI/RO;
intermediava presso gli altri pubblici ufficiali non identificati a favore della parte RO F. nei procedimenti indicati;
riceveva per l'attività contraria ai doveri d'ufficio, consistita nella intermediazione sopra indicata e per quelle svolte verso pubblici ufficiali non identificati, parte delle somme versate ai menzionati AM G., IF A. e IT C.;
OR TT.
Nella sua qualità di pubblico ufficiale in quanto magistrato in servizio presso la Corte d'appello di MA, componente il collegio giudicante che ebbe a decidere le cause riunite 3176/89 e 3250/89, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria, accettava prima la promessa accettava prima la promessa e riceveva poi parte delle somme per decidere tali cause in modo favorevole alla parte RO F. e favorevole alla parte MI,
IP ER (assolto con formula piena).
Quale presidente del collegio di primo grado nella controversia MI - RO "decideva e induceva a decidere la causa relativa alla condanna generica al risarcimento dei danni, favorevolmente ai RO;
quale capo di gabinetto del ministro (Vassalli), convocava il dott. IN (che quello stesso giorno, quale presidente di sezione di Tribunale, avrebbe dovuto occuparsi del giudizio civile MI - RO) per una riunione al Ministero (pretestuosamente convocata) avente a oggetto l'edilizia giudiziaria;
- ignoti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Violavano il segreto d'ufficio rendendo noto a terzi (diversi dai componenti del collegio della Cassazione che avrebbe dovuto occuparsi della questione della improcedibilità del ricorso MI) che il presidente DA aveva predisposto un appunto (indirizzato ai colleghi del collegio giudicante) nel quale prospettava la possibilità di un mantenimento dell'orientamento giurisprudenziale idoneo a consentire di ritenere inammissibile il ricorso - in entrambe le qualità accettavano la promessa di denaro e ne ricevevano al fine di compiere le descritte attività contrarie ai doveri d'ufficio.
Accordi intervenuti in luogo imprecisato a far tempo dal 1986 e pagamenti avvenuti su banche estere (Lussemburgo, Svizzera, Regno Unito, Liechtenstein) almeno fino al 1994.
1.2. La Sentenza della Corte d'appello descrive in dettaglio il profilo storico-giudiziario dell'intera vicenda che, per gli aspetti poi venuti in rilievo in sede penale, ha riguardato l'esito di una controversia civile durata più di un decennio.
Il giudizio civile sorge l'11 marzo 1982, quando l'ing. RO cita in giudizio innanzi al Tribunale di MA l'Istituto mobiliare italiano per il riconoscimento della responsabilità ai sensi dell'art. 2331 c.c. per violazioni di accordi definiti il 17 e il 19 luglio tra IN RO, in proprio e quale rappresentate del "Gruppo SI", da un lato, e, dall'altro, il costituendo "Consorzio SI" e dall'MI, capofila degli istituti aderenti al predetto consorzio. Oggetto principale di tali accordi - conclusi in applicazione della L. 5 dicembre 1978, n. 787 recante "disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese" e che aveva previsto un intervento di sostegno del "Gruppo SI", all'epoca in situazione di crisi finanziaria, mediante la costituzione di un "Consorzio bancario SI" al quale avrebbero dovuto aderire l'I.M.I e le principali banche creditrici nei confronti del "Gruppo SI", che avrebbe dovuto rilevare tale gruppo - era in sintesi quello del conferimento, attraverso operazioni intermedie di verifica finanziarie e societarie e per la quantificazione del valore delle azioni, alla "SI Finanziaria" delle azioni della società del gruppo e la loro successiva cessione al costituendo "Consorzio bancario SI", con gli obbiettivi della dimissione degli organi sociali della "SI finanziaria" e l'aumento del capitale sociale fino a settecento miliardi di lire e poi la "manleva" di IN RO da tutte le predette fideiussioni rilasciate "a garanzia delle esposizioni bancarie in favore di qualsiasi delle sue società".
Il petitum del giudizio civile instaurato dall'Ing. RO - il quale assumeva di avere adempiuto alle prestazioni stabilite con le convenzioni, mediante la cessione dei pacchetti azionari e del controllo della gestione del "Gruppo SI" - era la condanna dell'MI al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, la cui causa pretendi era costituita dall'inadempimento delle prestazioni poste a carico della controporte che anzitutto non aveva provveduto a "sollevarlo" dalle fideiussioni personali rilasciate alle banche creditici del "Gruppo" e poi non aveva provveduto alla stabilita valutazione patrimoniale del predetto "Gruppo".
Il giudizio civile - del quale alcuni segmenti dell'iter processuale sono poi divenuti oggetto del procedimento penale a carico dei protagonisti a vario titolo coinvolti - si conclude con la sentenza 14 luglio 1993 della Corte di cassazione con la quale era dichiarata l'improcedibilità del ricorso proposto dall'I.M.I. contro la sentenza 26 novembre 1990 della Corte d'appello di MA, in tal modo rendendo definitiva la condanna dell'I.M.I. a risarcire a RO CE e OS TT, quali eredi dell'ing. RO IN morto il 30 dicembre 1990, la somma di quasi mille miliardi di lire (980.351.147.815), erogata nel gennaio 1994. 1.3. Il capo d'imputazione, si è già detto, racchiude alcuni segmenti del procedimento civile che, nell'ipostazione accusatoria configuravano gli illeciti penali indicati, ha trovato parziale conferma nei giudizio di primo e secondo grado nei confronti di alcuni degli imputati, giudicati separatamente rispetto all'odierno ricorrente.
Le indagini e l'udienza preliminare hanno avuto una trattazione cumulativa per tutti gli imputati. Con decreto 15 novembre 1999, infatti, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio dinanzi al competente Tribunale di IL nei confronti degli imputati AN AM, OS AT, RO CE, OR TT, LI IF, IT CE, NA TE e IP ER.
Un percorso diverso ha poi avuto il procedimento a carico di AM AN.
Una volta iniziato il giudizio nelle forme ordinarie, AM AN ha chiesto all'udienza 9 ottobre 2000 il giudizio abbreviato L. n. 144 del 2000, ex art. 4 condizionato all'immissione di alcune integrazioni probatorie. Ammesso il rito abbreviato e disposta la trattazione all'udienza del 19 ottobre 2000 innanzi a un collegio, in diversa composizione della medesima sezione, che provvedeva alla rinnovazione dell'attività processuali sino ad allora svolte, la difesa di AM G. ha sollevato ancora una volta le questioni di incompetenza territoriale, di nullità e d'inutilizzabilità di prove acquisite per rogatoria internazionale, in parte coincidenti con quelle per le quali vi era già stato il rigetto dal Tribunale nel segmento del giudizio celebrato con rito ordinario. Tutte le questioni sono state disattese dal Tribunale dell'abbreviato che all'udienza 19 ottobre 2001 pronunciava sentenza di condanna di AN AM per i fatti oggetto dell'imputazione.
1.4. Le questioni processuali esaminate nella sentenza impugnata. La Corte d'appello ha disatteso molteplici eccezioni di ordine processuale proposte dalla difesa AM G. con i motivi d'appello e ha condiviso la ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice per il quale l'ipotesi accusatoria trovava conferma nelle risultanze processuali.
La sentenza impugnata descrive nelle prime sue articolazioni la vicenda come ricostruita nei suoi profili fattuali dal giudice di primo grado e ne sintetizza le ragioni per le quali è stata ritenuta provata la responsabilità di AN AM.
Le questioni processuali risolte dalla Corte d'appello possono in tal modo essere sintetizzate.
1.4.1. La nullità dell'udienza preliminare.
Le questioni di nullità dell'udienza preliminare e delle ordinanze incidentali che ne ebbero a dichiarare l'infondatezza attengono due distinti profili: l'uno, il provvedimento 14 giugno 1999 di separazione della posizione di AM G. da quella degli altri coimputati e poi quello 3 luglio 1999 di riunione dei procedimenti disposta, dopo alcune udienze, e prima delle conclusioni delle parti;
l'altro, il rigetto delle richieste di rinvio per impedimento parlamentare avanzata del coimputato CE IT.
1.4.1.1. La Corte d'appello riassume l'episodio processuale e le ragioni per le quali il giudice dell'udienza preliminare ebbe, nel corso della stessa, dapprima a disporre la trattazione separata e poi la riunione dei procedimenti: al rigetto di rinvio dell'udienza preliminare 7 maggio 1999 per legittimo impedimento di AM G. fece poi seguito, un provvedimento, adottato dallo stesso giudice, col quale fu dichiarata la nullità di tale udienza e di quella successiva del 24 maggio 1999 per il solo AM G.; la separazione della posizione di AM G. fu disposta all'udienza 14 giugno 1999, in ragione del provvedimento che riconosceva re melius perpensa il suo impedimento legittimo;
l'udienza preliminare è così proseguita autonomamente per i due distinti procedimenti sino al 3 luglio 1999, udienza in cui fu poi disposta la riunione. La difesa ha dedotto la violazione del contraddittorio ex art. 178 c.p.p., lett. c) per la mancata partecipazione al prosieguo dell'udienza preliminare nella quale i difensori degli altri coimputati ebbero a trattare questioni processuali comuni e fu acquisita documentazione prodotta dal difensore di TT V.. Una volta riuniti i due procedimenti, non fu rinnovata l'attività intermedia svolta in assenza di AM G. e dei suoi difensori. Tale violazione, per la difesa, avrebbe dovuto travolgere tutti gli atti consecutivi che dipendono da quello nullo.
La Corte d'appello ha respinto la dedotta nullità per due ordini di ragioni: l'una, la non impugnabilità dei provvedimenti di riunione e separazione, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, di natura ordinatoria per i quali non sono espressamente previste sanzioni di nullità e mezzi di impugnazione;
l'altra, la mancanza di un pregiudizio concreto del diritto di difesa, in quanto le questioni trattate nelle due udienze non hanno riguardato la posizione di AM G. e, in ogni caso, la difesa non ha richiesto la rinnovazione di quelle attività che avrebbero menomato il diritto di difesa dell'imputato.
1.4.1.2. Quanto al secondo profilo di nullità dell'udienza preliminare, la Corte d'appello ha disatteso l'eccezione della difesa secondo cui le statuizioni della sentenza n. 225 del 2001 della Corte costituzionale - con la quale era stata dichiarata, all'esito del conflitto di attribuzione, la nullità di cinque ordinanze del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di IL di rigetto di rinvio per legittimo impedimento parlamentare di IT CE - avrebbero dovuto riguardare tutti gli imputati per la loro inscindibilità. La nullità avrebbe dovuto travolgere, per la difesa, tutti gli atti a essa consecutivi e, quindi, la nullità del decreto che dispone il giudizio, delle due ordinanze del Tribunale di IL, espressamente impugnate, con le quali erano erroneamente erano state respinte le eccezioni, nonché la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado.
Il giudice d'appello ha rilevato in proposito che la nullità in esame, qualora sussistente, avrebbe riguardato soltanto la posizione di CE IT e non anche quella dei suoi coimputati in posizione processuale assolutamente diversa. Inoltre, non sarebbe stato ipotizzabile un rapporto di dipendenza effettiva tra le predette ordinanze e il decreto che dispone il giudizio, in quanto esse non costituiscono una ineliminabile premessa logico-giuridica di tale decreto.
1.4.2. È stata anche disattesa la nullità, per violazione dell'art. 424 c.p.p., dell'ordinanza 20 luglio 2001 con la quale il Tribunale di IL ha respinto l'eccezioni della difesa di AM G. con riferimento alla sentenza n. 225/2000 della Corte costituzionale. Per la difesa tale ordinanza era abnorme, in quanto resa al di fuori dei poteri stabiliti dall'art. 424 c.p.p. applicabile anche al giudizio abbreviato per effetto del rinvio operato dall'art. 441 c.p.p.. In applicazione dell'art. 424 c.p.p., il Tribunale, una volta conclusa la discussione e poi presentate l'eccezioni con memoria dei difensori, non avrebbe avuto altre alternative rispetto a quella di riaprire la discussione per acquisire nuove conclusioni e poi decidere sul nuovo punto ovvero deliberare in un unico contesto la questione di nullità e la decisione sul merito del processo. Mentre, la norma richiamata non avrebbe potuto consentire al giudice di decidere su questioni diverse da quelle conclusive della fase. Ad avviso del giudice d'appello, la soluzione del Tribunale è corretta, in quanto l'art. 424 c.p.p non preclude al giudice di adottare, all'esito della discussione, provvedimenti interlocutori, non decisoli, resi necessari da situazioni emerse nel corso della stessa udienza.
Una nullità, per il giudice d'appello, avrebbe potuto configurarsi soltanto per violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, nel caso di sentenza pronunciata da un giudice diverso rispetto a quello che ha partecipato al dibattimento.
1.4.3. Altrettanto infondata, ad avviso del giudice d'appello, la dedotta nullità dell'ordinanza 14 luglio 2000 con la quale il Tribunale - nel rigettare la questione di nullità dell'udienza preliminare per nullità delle ordinanze del giudice dell'udienza preliminare di rigetto del rinvio per legittimo impedimento richiesta da CE IT - ha illegittimamente rivalutato e modificato le ragioni poste dal giudice dell'udienza preliminare a fondamento del rigetto.
La Corte appello ha rilevato la carenza d'interesse di AM G. a censurare provvedimenti riguardanti la posizione di altri imputati. Peraltro, si precisa che il Tribunale, investito nuovamente della questione risolta in precedente fase, avrebbe potuto rivalutarla sotto ogni profilo, non essendoci preclusioni al riguardo.
1.4.4. Nullità della richiesta di rinvio a giudizio, per violazione degli artt. 416 e 375 c.p.p.. La difesa aveva dedotto la nullità de qua, in quanto la richiesta di rinvio a giudizio sarebbe stata formulata per fatti completamente diversi rispetto a quelli contestati con l'ordinanza di custodia cautelare. Per la prima volta con la richiesta in parola sono state contestate le condotte corruttive ascritte a TE R., TT V. e ER F. nonché i cosiddetti episodi sintomatici riguardanti la convocazione IN al ministero della giustizia, la divulgazione del manoscritto DA, gli incontri tra RO, TE R. e ER.
Indipendentemente dalla questione della conoscenza completa dei fatti oggetto della richiesta di rinvio a giudizio e della diversità rispetto a quelli contestati con l'ordinanza cautelare, la Corte ha rilevato che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato interrogatorio ex art. 375 c.p.p. è stata stabilita con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 2, comma 2, col quale è stato modificato l'art. 416 c.p.p., comma 2, e introdotto l'art. 415 bis c.p.p.. La disciplina processuale de qua, dunque, non avrebbe potuto essere applicata alla richiesta di rinvio a giudizio di AM AN, presentata il 15 luglio 1998, in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'intervento normativo.
La normativa all'epoca vigente, precisa la Corte di merito, non prevedeva una completa discovery con riferimento ai contenuti della richiesta di rinvio a giudizio.
1.4.4.1. La nullità del decreto dispositivo del giudizio è eccepita anche per altro profilo relativo alla violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 416 c.p.p. e all'art. 130 disp. att. c.p.p. per mancato deposito diparte degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
La questione riguarda il mancato deposito degli atti del ed fascicolo contenitore n. 9520/95 a carco di ignoti, che la difesa avrebbe avuto il diritto di conoscere tempestivamente e ritualmente anche per le scelte di riti alternativi.
Per la Corte d'appello l'eccezione di nullità è infondata per una duplice ragione: l'una, quella che l'obbligo di deposito degli atti, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può che riguardare l'attività d'indagine e i verbali riferiti alla persona indagate e nei cui confronti il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio;
l'altra, che la sanzione derivante dal mancato deposito di tutti gli atti è quella dell'inutilizzabilità, anche ai soli fini delle contestazioni degli atti non trasmessi tempestivamente con la richiesta de qua.
Sul punto, la Corte d'appello rileva ancora che il dedotto pregiudizio al diritto di difesa con lesione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) potrebbe configurarsi soltanto là dove sia venuta meno "effettivamente" la possibilità di iniziativa processuale cui il difensore avrebbe potuto, se fossero stati depositati tutti gli atti, svolgere.
La difesa di AM G., si legge nella sentenza impugnata, non ha precisato quali diritti e facoltà processuali siano stati lesi, limitandosi a rilevare la eventualità di una diversa scelta del rito. Nè tantomeno, per il giudice d'appello infine, vi può essere stata una violazione del contraddittorio, essendo impedito l'utilizzo di atti d'indagine riguardanti altri correi e, in ogni caso, non depositati a nessun fine. Per tal motivo, in concreto la parte pubblica non può porre all'esame del giudice elementi sui quali non vi sia stata una pregressa conoscenza di tutte le parti processuali.
1.4.5. Nullità del decreto dispositivo del giudizio di primo grado per indeterminatezza del capo di imputazione.
Ad avviso della Corte d'appello, il delitto di corruzione in atti giudiziari è stato enunciato nell'imputazione in tutti i suoi elementi fattuali indispensabili per consentire all'imputato di individuare lo specifico ambito entro il quale gli episodi corruttivi sono stati realizzati e i singoli soggetti coinvolti. Si pone l'accento anche sul fatto che l'accusa è stata poi integrata nel corso del procedimento da fatti oggetto di specifiche contestazioni durante interrogatori emersi dai mezzi di prova e di ricerca della prova espletati e messi a diretta conoscenza dell'imputato ancor prima dell'avvio del giudizio di primo grado.
1.4.6. Nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 522 c.p.p. e art. 604 c.p.p.. Per la Corte d'appello, la nullità della sentenza per l'asserito difetto di correlazione tra accusa e sentenza non sussiste, dovendosi ritenere per fatto l'elemento materiale del reato, in funzione del diritto di difesa gli "episodi" valorizzati per corroborarne ulteriormente il giudizio di responsabilità, risultano dagli interrogatori e dagli altri atti legittimante acquisiti al processo. La condotta concorsuale ascritta ad AM G. di "mediazione", unitamente a IT C. e IF A., nell'illecito "mercimonio", "finalizzato allo sviamento della funzione giudiziaria in rapporto sinallagmatico con le dazioni effettuate dai RO" non è modificata nelle sue connotazioni essenziali dagli episodi valorizzati dal giudice di primo grado, quali i versamenti di somme in contanti effettuati da TT V., sui propri conti correnti, negli anni 1990-1992, le movimentazioni di fondi tra i conti AM G. e IF A. negli anni 1992 e 1993, l'ulteriore ruolo quale "gestore" della "provvista RO" e coordinatore della gestione della somma costituente prezzo della corruzione", l'ipotizzata collaborazione con OR TT nella stesura della sentenza, e altri "episodi sintomatici" come la scomparsa della procura MI e i rapporti tra IF A. e alcuni impiegati di cancelleria della Corte di cassazione.
1.4.7. Nullità della sentenza e dell'ordinanza 6 febbraio 2001 per violazione art. 441 c.p.p., comma 5, artt. 191, 256 c.p.p.. La questione riguarda l'acquisizione di tabulati telefonici relativi alle conversazioni intercorse fra gli imputati.
Il giudice d'appello ritiene legittimo l'operato del Tribunale che, dopo avere condiviso la questione posta ed escluso dal fascicolo processuale i tabulati acquisiti senza un provvedimento motivato, ha rinnovato l'acquisizione di tali documenti, prelevandoli materialmente dal fascicolo del pubblico ministero. Al riguardo, si legge nella sentenza impugnata che l'art. 441 c.p.p., comma 5, non pone limiti temporali all'iniziativa del giudice in materia di integrazione probatoria e legittimamente nel corso del giudizio il giudice può acquisire i tabulati ritenuti utili ai fini della decisione.
Legittime, per il giudice d'appello, le modalità di acquisizione senza la previa comunicazione alla "gestore del servizio Telecom" per la presenza di tali documenti già agli atti del procedimento.
1.4.8. Inutitizzabilità degli atti acquisiti a mezzo di rogatorie, per violazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, per difetto di autenticazione degli atti esteri pervenuti in copia semplice e privi, quindi, del timbro di conformità all'originale.
La Corte d'appello precisa che la questione è stata sollevata già prima della L. n. 367 del 2001 ed è stata disattesa dal Tribunale con ordinanza 9 ottobre 2000. Sono stati sintetizzati i termini della vicenda normativa e indicate le specifiche norme violate nel testo modificato dalla novella del 2001.
Il giudice d'appello conferma l'infondatezza della eccezione sotto entrambi i profili rilevati.
Quanto al primo, richiama la giurisprudenza di legittimità per quale, in base alla Convenzione di Vienna del 1969 in tema di diritto dei trattati, va privilegiata la consuetudine internazionale quale fonte primaria di diritto internazionale;
consuetudine, formatasi su di una prassi consolidata, che ammette la trasmissione di atti per rogatoria in semplice fotocopia senza alcuna certificazione di conformità all'originale "essendo sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire loro garanzia di autenticità e conformità all'originale".
Per l'ulteriore profilo di inutilizzabilità, dovuto alla mancanza delle note formali di trasmissione per le rogatorie elvetiche e lussemburghesi, la Corte d'appello ne ha rilevato l'infondatezza dell'eccezione, in quanto si tratta di atti contenuti nel fascicolo di primo grado e, nella parte mancate, prodotti dal Procuratore generale in udienza e formalmente acquisiti con ordinanza 10 maggio 2004. Le note prodotte dal Procuratore generale, si legge in sentenza, sono documenti, in base a quanto riferito dallo stesso pubblico ministero e in difetto di prova contraria, già ritualmente deposita in originale e contenuti nel fascicolo del procedimento principale a carico degli altri correi ed erroneamente non riversati integralmente allorché è stato operato lo stralcio per la formazione del nuovo fascicolo per il giudizio a carico di AM G. con rito abbreviato.
Per tale ragione, il giudice d'appello respinge la eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa di AM G. che aveva dedotto il non rituale deposito degli atti per mancato rispetto delle forme e dei termini di cui all'art. 416 c.p.p.. In proposito, la Corte territoriale rileva che, da un lato, l'assunto è privo di prova e, dall'altro, l'inutilizzabilità delle note prodotte dal Procuratore generale, peraltro ritualmente acquisite nelle forme dell'art. 603 c.p.p., non può comportare l'inutilizzabilità della documentazione legittimamente acquisita a mezzo di rogatorie.
1.4.9. Nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 37 c.p.p.. Il Tribunale, nonostante la pendenza del ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello con la quale fu dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione dell'intero collegio giudicante, ebbe a pronunciare la sentenza di condanna prima della decisione della Corte di cassazione, in violazione del divieto previsto dall'art. 37 c.p.p.. Ad avviso della Corte d'appello, la questione posta dalla difesa è oramai superata dalla pronuncia delle Sezioni unite in tema di rimessione e relativo alla violazione dell'analogo divieto posto dall'art. 47 c.p.p., comma 1, cui han fatto seguito pronunce della Corte di legittimità che hanno ribadito il principio in materia di ricusazione. In particolare, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che la sentenza pronunciata, in violazione del divieto che impone al giudice di non definire il giudizio finché non sia intervenuta ordinanza che decide sulla ricusazione, è nulla soltanto nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità allorché la ricusazione sia dichiarata inammissibile o rigettata. Pertanto, la sentenza di primo grado ha piena validità, perché la Corte di cassazione, con sentenza ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli imputati per tardività della presentazione.
1.4.10. L'incompetenza per territorio del tribunale di IL. Sul punto, la Corte d'appello descrive in sintesi i rilevi dell'appellante e i contenuti delle pronunce di rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare, ordinanza 6 luglio 1999, e poi dal Tribunale di IL, ordinanza 14 luglio 2000, nel giudizio principale celebrato con rito ordinario e, ancora una volta, ordinanza 6 febbraio 2001, da altro collegio del medesimo Tribunale nel corso del giudizio abbreviato richiesto da AM G.. Per la difesa, si legge in sentenza, i profili esaminati dai giudici intervenuti sulla questione, in base ad una corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 8 e 9 c.p.p. la competenza per territorio non spetta al Tribunale di IL e, per AM G., l'avvenuta separazione dal procedimento principale, in ragione la scelta del rito abbreviato, avrebbe dovuto comportare la trasmissione degli atti al competente Tribunale di MA dove il processo sarebbe stato instaurato se si fosse proceduto solo nei confronti di AM G. ab origine. In proposito, per la difesa, la eccezione non era tardiva poiché il giudizio abbreviato, in cui era stata sollevata non appena instaurato L. n. 144 del 2000, ex art. 4 ter all'udienza dibattimentale con rito ordinario, era assimilabile all'udienza preliminare ovvero a una prosecuzione della stessa. La sentenza impugnata, prima di verificare le eccezioni della difesa circa la non corretta applicazione dei criteri degli artt. 8, 9 e 10 c.p.p., preliminarmente rileva che l'esame delle questioni di competenza territoriale deve essere condotto in base a quattro imprescindibili punti: a) l'indagine deve essere volta a ricercare elementi oggettivi, in modo che l'accertamento possa essere fondato su dati certi e non su congetture;
b) la verifica va compiuta con riferimento al momento stabilito dalla legge per la relativa eccezione e cioè al più tardi nella fase di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1, e, pertanto, non vi è solo una preclusione a sollevarla in fasi diverse, ma anche l'irrilevanza di eventuali sopravvenienze nel corso del giudizio, vincolando l'accertamento allo "stato degli atti" esistenti al momento in cui l'incompetenza territoriale può essere rilevata o eccepita;
c) ancorare, senza fare ricorso alla regole decisorie previste per la valutazione delle prove, dall'art. 192 c.p.p. a dati oggettivi, certi e incontestabili;
d) l'art.9 c.p.p., comma 3 è un criterio legale da applicare nell'ipotesi in cui non sia stato altrimenti possibile stabile cortezza la competenza territoriale.
1.4.10.1.La Corte d'appello, dunque - dopo avere escluso che i dati dedotti dalla difesa di AM G. possano essere "certi e incontestabili" e avere chiarito che le verifiche debbono essere ancorate ai fatti enunciati nell'imputazione e ai soli elementi acquisiti fino alla fase processuale entro cui l'incompetenza può essere rilevata o eccepita ex art. 491 c.p.p., senza tenere conto delle ulteriori allegazioni documentali della difesa, peraltro prive di decisività - descrive il percorso seguito per giungere a escludere l'operatività della regola generale dell'art. 8 c.p.p.. In sintesi, la Corte territoriale rileva: a) gli elementi acquisiti non consentono di individuare con certezza i luoghi in cui sono intervenuti gli accordi o avvenute tutte le illecite dazioni, delle quali alcune non integrano la datio consumativi della corruzione, altre, pur rilevanti ai fini della individuazione del locus, ne costituiscono segmenti intermedi dai quali inferire che il reato è stato "in parte commesso all'estero" e ciò comporta l'applicabilità della regola dell'art. 10 c.p.p., comma 3, con il rinvio in esso contenuto ai criteri legali stabiliti dagli artt. 8 e 9 c.p.p. ; b) non vi è traccia nell'attuale capo di imputazione di una contestazione anche del reato di falso relativo alla scomparsa procura speciale I.M.I per il ricorso in cassazione;
c) per la violazione del segreto d'ufficio riguardante la divulgazione dell'appunto del Presidente DA non vi è anche qui una formale contestazione, bensì l'episodio è stato solo "incidentalmente assunto quale rivelatore di un patto corruttivo"; d) non decisività dell'iscrizione nel registro notizie di reato della procura della Repubblica di IL l'indicazione "reati commessi a MA".
1.4.10.2. Il giudice d'appello prosegue il proprio percorso in direzione dei criteri stabiliti nell'art. 9 c.p.p., nelle sue diverse statuizioni dei commi 1, 2 e 3.
a. Quanto al comma 1, per il quale potrebbe rilevare il locus di parte dell'azione o dell'omissione, il giudice d'appello rileva che il riferimento debba essere, in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, alla "condotta essenziale del reato" ancorata alla consumazione del reato e cosi a quei segmenti giuridicamente riconducibili a un tentativo imperfetto. Tale condotta "essenziale" non ravvisabile nei vari "episodi" citati dalla difesa, quali: la vicenda relativa alla convocazione del presidente IN al ministero della giustizia per non consentirgli di presiedere il collegio di primo grado del giudizio civile che decise sul quantum della richiesta risarcitoria della SI;
la divulgazione dell'appunto del presidente DA, per impedirgli di partecipare al collegio della Corte di cassazione che avrebbe dovuto decidere sul ricorso della I.M.I. contro la sentenza della Corte d'appello di MA, il cui estensore era stato il dr. TT V.; la sollecitazione rivolta all'avv.to ER per intervenire sulla dr.ssa GI, componente del collegio della Corte di cassazione che avrebbe dovuto decidere il ricorso;
la redazione della sentenza da parte del dr. TT V.; la scomparsa della procura speciale rilasciata dall'I.M.I. per il ricorso in cassazione.
Si tratta, precisa la Corte di merito, di episodi sintomatici del "patto corruttivo", ma "non essenziali" per l'integrazione del fatto- reato di corruzione in atti giudiziari i cui elementi costitutivi sono il patto corruttivo e la datio o la ricezione ovvero la promessa e la sua accettazione di danaro o di altra utilità in rapporto sinallagmatico con l'accordo corruttivo. La sentenza "TT V.- redatta e deposita in MA - costituisce il prodotto dell'attività corruttiva e non attiene alla condotta essenziale del reato di corruzione. Gli altri episodi sono irrilevanti per essere frammenti del momento attuativo dell'articolato disegno corruttivo degli imputati e, seppur riconducibili anch'essi a episodi corruttivi - come tali contestati in rubrica - possono costituire il sintomo di un accordo o di una datio avvenuti in luoghi imprecisati o sono, come per l'episodio ER - TE R., fatti penalmente irrilevanti, per l'aspetto relativo alla sollecitazione non accolta dal primo, e, per l'aspetto che interessa TE R., un concorso nell'intermediazione corruttiva, il cui luogo dell'accordo e dell'accettazione della promessa non è conosciuto. b. Negativa, per il giudice d'appello, anche l'individuazione di elementi che danno contenuto e operatività al criterio stabilito nell'art. 9 c.p.p., comma 2. Gli imputati hanno domicilio, residenza o dimora in luoghi diversi: TE R., ER F., TT V., IF A., IT C. e AM G. risiedono in MA, mentre RO e AT all'estero. Diversità che rende inapplicabile il criterio de quo.
La Corte di merito ha disatteso le ipotesi interpretative della difesa con le quali per due ordini di ragioni si sollecitava l'operatività della norma: l'una, l'obbligo di elezione o di dichiarazione di domicilio, cui ex art. 169 c.p.p. sono tenuti gli imputati residenti all'estero, dovrebbe comportare che anche costoro si trovino in una delle condizioni richieste per radicare la competenza in MA;
l'altra, l'applicazione estensiva della regola prevista dall'art. 10 c.p.p., comma 1 per il processo cumulativo secondo cui procede il giudice competente per il maggior numero degli imputati.
Il primo profilo è disatteso perché la norma invocata è riferita soltanto ai fini delle notificazioni e non può essere estesa ad altri effetti non previsti.
L'altra aspetto è privo di ogni riferimento normativa, mancando nell'art. 9 c.p.p., comma 2, il riferimento all'ipotesi del processo cumulativo contemplato invece nell'art. 10 c.p.p., invocato comma 1. Tale conclusione è avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di pluralità di imputati, la mancanza di univocità del collegamento previsto dalla norma comporta l'operatività dell'ulteriore criterio stabilito dallo stesso art. 9 c.p.p., comma 3. c. Per la Corte d'appello il criterio d'applicare è quello dell'art. 9 c.p.p., comma 3, per il quale, in caso di impossibilità di applicazione delle precedenti regole, procede il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha provveduto a iscrivere "la notizia di reato". Si precisa che la regola è stata correttamente applicata dal giudice cui per la prima volta è stata l'eccezione è stata posta e poi da quelli cui è stata riproposta nel giudizio in primo grado.
Per la Corte di merito, l'iscrizione effettuata dalla Procura di Perugia il 25 ottobre 1994, in seguito al secondo esposto Arcuti, per il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio, non può ritenersi preventiva rispetto a quella effettuata dalla Procura di IL il 10 maggio 1996 per il diverso di corruzione in atti giudiziari, giacché a carico di ignoti e per un fatto non attribuito a magistrati del distretto di MA e per una condotta criminosa diversa rispetto quella ipotizzata successivamente dall'autorità giudiziaria milanese. La regola, in tal modo interpretata e applicata, è conforme al criterio di speditezza e di certezza sottesi alla disciplina della competenza territoriale, perché là dove dovesse essere privilegiata solo la similitudine del fatto nei suoi diversi approfondimenti nel corso delle indagini, il fascicolo processuale sarebbe destinato a molteplici trasferimenti all'esito degli elementi di volta in volta acquisiti nel prosieguo dell'attività di indagine. Mentre, il rigore della norma processuale impedisce tale anomalia proprio perché radica la competenza rispetto al solo dato estrinseco dell'iscrizione a opera dell'ufficio di Procura della mera notizia criminis.
In conclusione, per la Corte d'appello fu la Procura della Repubblica presso il Tribunale di IL a ipotizzare per prima, con l'iscrizione effettuata il 10 maggio 1996, il reato di corruzione in atti giudiziari a carico di individuati magistrati romani, condotta criminosa ontologicamente e soggettivamente diversa rispetto a quella iscritta il 25 ottobre 1994 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
1.5. Motivi per i quali vi è stata la conferma della dichiarazione di responsabilità di AN AM.
La Corte d'appello, dopo avere descritto e valutato gli elementi acquisiti nel corso dell'attività d'indagine e nelle successive fasi processuali e disatteso le interpretazioni e le ricostruzioni ipotizzate dalla difesa, ha condiviso e fatto proprie le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado all'esito del giudizio abbreviato. AN AM è stato intermediario attivo - in concorso con CE IT e LI IF e con le parti interessate alla favorevole definizione della vicenda giudiziaria, dapprima IN RO e poi i sui eredi GI RO e OS AT - della corruzione di TT OR, consigliere relatore ed estensore della sentenza 26 novembre 1990 con la quale Istituto mobiliare italiano, accertata la responsabilità dell'MI ex art. 2331 c.c., era condannato al pagamento della somma di cinquecento miliardi di lire, poi raddoppiatasi per rivalutazione ed interessi legali a decorrere dal 1980, a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla società SI di RO.
AM G. ' inoltre ritenuto responsabile, sempre a titolo di concorso, di altri episodi corruttivi anteriori e successivi alla corruzione di OR TT, anche qui a titolo di intermediazione, l'uno volto a evitare che il Presidente del Tribunale IN, partecipasse al giudizio di primo grado avente a oggetto il quantum della predetta controversia, e poi altri episodi corruttivi, del giudice NA TE e di altri non identificati pubblici ufficiali, per il definitivo esito favorevole del giudizio di legittimita', consistiti nel tentativo di interessamento, tramite l'avv.to ER, della dr.ssa GI, componente del Collegio, e poi per ottenere la sostituzione del Presidente DA nel Collegio che avrebbe dovuto pronunciarsi sul ricorso dell'MI contro la sentenza della Corte d'appello di MA.
Ad avviso della Corte d'appello, AN AM, al pari degli altri soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda giudiziaria che vedeva contrapposti i RO all'MI, ha partecipato a un piano corruttivo, "concretatosi in una serie di condotte protrattesi dal 1990 al 1994", finalizzato all'esito favorevole ai RO della controversia civile pendente innanzi agli uffici giudiziari di MA. Un'ipotesi concorsuale - afferma la Corte di merito - che è fondata su un accordo iniziale e, dunque, comporta la responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti, indipendentemente dal contributo causale fornito di volta in volta dai partecipi e dalle loro condotte concrete poste in essere per il raggiungimento dei comuni obiettivi. Una condotta criminosa che si conclude e consuma definitivamente nella "primavera del 1994", quando, come "pattuito", è avvenuto l'ultimo pagamento della c.d. "tangente" agli intermediari, dopo il pagamento 13 gennaio 1994 della somma netta di L. 678.334053.670 ricevuta dai RO in esecuzione della sentenza 26 novembre 1990 della Corte d'appello di MA, divenuta giudicato per l'improcedibilità del ricorso proposto dall'I.M.I., dovuta alla mancanza della procura speciale conferita dal predetto istituto ai suoi difensori.
1.5.1. I dati probatori significativi della motivazione del giudice d'appello.
Il giudizio conclusivo del giudice d'appello, in sintesi delineato, ha come fondamento i punti essenziali in tal modo riassunti. - OS AT e CE RO, l'una vedova e l'altro figlio di IN RO deceduto il 30 dicembre 1990, quando sono sentiti in qualità di persone indagate riferiscono circostanze coerenti dalle quali emerge un rapporto unitario dei tre avvocati IF A., AM G. e IT C., quali creditori di IN RO e poi dei suoi eredi, per motivi sconosciuti a quest'ultimi debitori. La Sig.ra AT P. riferisce di alcune telefonate al marito da parte di LI IF e di una indicazione ricevuta dal marito, il giorno prima dell'intervento chirurgico cui lo stesso fu sottoposto con esito infausto, di onorare un debito con LI IF;
in un incontro avuto con IF LI, dopo la morte del marito, le fu richiesto il danaro "di sua spettanza" ed escludeva "categoricamente" che le prestazioni indicate in una fattura e relative ad attività professionale potessero essere riferite alla controversia MI-SI, in quanto l'avv.to IF A. era estraneo a tale vicenda essendosi occupati di essa gli avv.ti AR e NI e altri professionisti appartenenti a tali studi professionali;
infine, la predetta riferisce che su indicazione di IF A. è stato versato del danaro ad AM G., un avvocato che non si era occupato della vicenda giudiziaria de qua. Di contenuto analogo, afferma il giudice d'appello, le circostanze riferite da CE RO sulla richiesta di danaro avanzata da IF A., IT C. e AM G. per un credito vantato nei confronti del padre e che egli rispose di volere pagare, per mancanza di liquidità, all'esito della definizione della vicenda giudiziaria incorso con l'MI: la richiesta di IF A. fu di circa trentamiliardi di lire, e costui gli manifestò la preoccupazione sulle intenzioni di rispettare l'impegno che il padre aveva con lui;
IF A. ebbe a riferirgli che il padre aveva debiti anche nei confronti degli avvocati AM G. e IT C.; costoro dopo pochi mesi hanno richiesto danaro:
AM G. richiese all'incirca dodici miliardi, senza specificarne le ragioni, e dopo che la sentenza MI fu eseguita, AM G. lo raggiunse a New York, consegnandogli un bigliettino scritto a macchina con le indicazioni di somme da bonificare su alcuni conti esteri;
altra richiesta fu avanzata anche dall'avv.to IT C. che vantava, a suo dire, un credito di circa venti miliardi e, dopo l'esecuzione della sentenza MI, IT C. ebbe a comunicargli gli estremi di un bonifico da effettuare in proprio favore;
la Corte di merito rileva su tali circostanze una prima singolarità dovuta al fatto che i due eredi di IN RO non conoscono le ragioni della richiesta di tali ingenti somme di danaro avanzate dai tre professionisti e poi che il collegamento tra i tre avvocati è frutto delle stesse affermazioni di CE RO e di AT OS, da un lato, per l'entità delle somme richieste prima senza avere un titolo "valido" e l'attesa, solo sulla "parola" degli eredi RO, del pagamento delle somme sino al 1994, poi versate "contemporaneamente" al risarcimento dei danni ottenuti dai RO all'esito del giudicato della sentenza "MI-SI";
un dato di rilievo sul quale il giudice d'appello si sofferma, dopo avere premesso l'estraneità del compito del giudice penale di occuparsi della corretta soluzione giuridica della controversia e se esso sia "giusto" o meno bensì di accertare se l'atto giudiziario sia stato oggetto di un patto corruttivo, sono le anomalie della controversia MI-SI le quali denotano una serie di significativi indizi;
la sentenza impugnata sintetizza la vicenda giudiziaria ab origine con una citazione in giudizio dell'MI nel marzo 1982 da parte di RO avente ad oggetto l'accertamento di responsabilità ex art. 2331 c.c. e la esclusione di RO in conseguenza delle fideiussioni rilasciate per l'esposizione bancaria di qualsiasi tipo delle società del "gruppo SI-Rumianca", con richiesta di risarcimento danni da liquidare in separato giudizio, domanda quest'ultima proposta nel corso del giudizio di primo grado riferito all'an e che ha comportato l'attivazione di altro giudizio sul quantum sempre affidato alla prima sezione civile del Tribunale di MA e allo stesso relatore dr.ssa Campolongo;
il giudizio sull'an prosegue autonomamente, in primo e secondo grado, sino al giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza 7 luglio 1989 di annullamento della decisione 28 maggio 1988 della Corte d'appello di MA, confermativa di quella di primo grado;
i due giudizi civili, l'uno proveniente dal primo grado sul quantum e l'altro sull'an sono riuniti e assegnati alla stessa sezione e affidati al magistrato OR TT come unico relatore;
il giudice d'appello, in base a quanto riferito da altri magistrati e dallo stesso dr. IN, ritiene che vi fu una "c.d. procurata estromissione dal collegio che doveva decidere sul quantum", il 4 aprile 1989, "del presidente designato, dr. Carlo IN", in sostituzione del dr. IP ER, che aveva presieduto il collegio che aveva deciso sull'an della domanda giudiziaria di RO;
il dr. IN, convocato la stessa mattina e con una telefonata al ministero della giustizia per una riunione, fu messo nelle condizioni di non partecipare alla camera di consiglio, presieduta in sua sostituzione dalla dr.ssa Campolongo e nella quale la causa passò in decisione, facendo proprie le conclusioni raggiunte dall'elaborato peritale che ex post il dr. IN aveva riferito di voler rinnovare;
la perizia sul quantum, affidata ad un collegio di periti composto dai dottori Politi, US e Ippolitoni, fu rinvenuta presso lo studio IF A. in bozza e unitamente ad altri documenti in cui si faceva riferimento alla causa MI-SI; circostanza che forniva la prova dei rapporti tra IF A. e US;
il giudice d'appello, in un prospetto di confronto tra il contenuto della consulenza e il documento in bozza sequestrato nello studio IF A., individua una serie di punti ed espressioni identiche e, così giunge alla conclusione che la bozza della perizia è stata predisposta prima dell'elaborato definitivo, con la collaborazione del IF A., in modo da favorire la parte RO;
perizia che poi è stata fatta propria anche nella sentenza 26 novembre 1990 della Corte d'appello della quale fu relatore il dr. TT V.;
i due giudizi, l'uno sull'an, a seguito di rinvio della Corte di cassazione e l'altro sul quantum, contro la cui sentenza era stato proposto appello, furono assegnati alla la sezione civile della Corte d'Appello e affidati all'unico relatore dr. TT V.;
presso lo studio IF A. fu sequestrato un "promemoria riservato" riguardante una ipotesi di riduzione del risarcimento deciso dal Tribunale, "in previsione della prossima di una decisione del 30 maggio". Il documento rinvenuto, collocato nel faldone n. 4, conferma - per la Corte di merito - che "il contenimento del quantum" fu in realtà concordato dopo la notifica degli appelli, avvenuta 5 ottobre 1989 e prima della camera di consiglio del 30 maggio 1990, attraverso uno scambio tra più consulenti esterni e allo scopo di scongiurare una ripetizione della perizia;
la Corte d'appello pone l'accento su altri documenti rinvenuti - e collocati in un diverso faldone n. 5, un prospetto intitolato " da appunto AR", con accanto una copia di un fax, il c.d. "appunto AM G.", dove si fanno i calcoli sulla riduzione del risarcimento e si articolano altre ipotesi di contenimento del risarcimento;
la sentenza impugnata fa cenno a "un altro scritto" nel quale si effettuano valutazioni differenti circa la riduzione del risarcimento del quale il "promemoria riservato", contenuto nel faldone n. 4, chiarisce le finalità: si tratta di altre ipotesi di "contenimento" del risarcimento e si sviluppano altre osservazioni sulle "cifre";
a completamento è stata rinvenuta un'altra bozza sul quantum "contenuto" che "riflette brani interi della "futura" sentenza e che conferma come il contenimento del risarcimento sia stato concordato;
per avvalorare tale tesi ricostruttiva sono state sviluppate "tavole sinottiche" che pongono in evidenza i singoli punti di convergenza.
1.5.1.1. Ad avviso della Corte d'appello, i documenti sinora elencati confermano una prima conclusione: sul "quantum" vi è stata un'ampia verifica tra i cc.dd. "consulenti esterni", all'esito della quale si è giunti alla liquidazione effettuata nella sentenza "ufficialmente decisa da TT V. e dal suo collegio", ma studiata e concordata altrove.
Altro punto nodale, per la Corte d'appello, è quello che riconduce la sentenza 26 novembre 1990, scritta dal relatore OR TT, ad appunti rinvenuti nello studio di IF A. riguardanti l'an debeatur e in particolare al c.d. "Appunto AM G." e a "bozze" di sentenza o di ipotesi risolutive della questione in termini favorevoli alla pretesa risarcitoria dei RO.
La soluzione sull'an, come già più volte detto, ha avuto un autonomo percorso giudiziario rispetto a quello sul quantum, prima della riunione davanti all'unico Giudice d'appello per la decisione unitaria con la sentenza redatta dal dr. TT V..
Decisa favorevolmente dalla prima sezione civile del Tribunale, la cui pronuncia fu confermata dalla sentenza 28 maggio 1988 della Corte d'appello di MA;
decisione quest'ultima annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza 7 luglio 1989. La sentenza impugnata ripercorre le motivazioni che indussero la Corte di cassazione ad annullare con rinvio la sentenza 28 maggio 1988 della Corte d'appello che aveva condiviso le questioni giuridiche affrontate e risolte dal giudice di primo grado sulla fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal "gruppo" RO. Il punto sul quale si pone l'accento è che la Corte d'appello di MA, nel pronunciare la sentenza 26 novembre 1990 quale giudice di rinvio, non si attenne ai principi fissati dalla Corte di cassazione. La Corte di legittimità aveva stabilito che avrebbe dovuto avere preminente valutazione la natura pubblicistica della convenzione, stipulata nell'ambito di attuazione della L. n. 787 del 1978, per il risanamento delle imprese. Il giudice d'appello, rilevava la Corte di cassazione, avrebbe dovuto controllare "....per accertare compiutamente la comune volontà delle parti, se gli stipulanti, proprio al fine di dare attuazione alla L. n 787 del 1978 da loro direttamente richiamata, avessero voluto escludere l'applicazione alla fattispecie dell'art. 2331 c.p.p., comma 2,...." sulla premessa di ordine giuridico che tale disposizione non è imperativa e avrebbe potuto essere oggetto di una deroga concordata tra le parti. Mentre, l'impostazione data dalla Corte d'appello di MA, con la sentenza 28 maggio 1988, alla ricostruzione degli accordi del 1979 risentiva di un errore di fondo, omettendo di tener presente il pur accertato e inscindibile collegamento tra accordi e legge citata e valutando gli impegni assunti come se si fosse trattato di una qualsiasi convenzione privatistica.
Tali in sintesi gli snodi fondamentali dei principi enunciati dalla Corte di legittimità e ai quali il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi, mentre - si legge nella sentenza impugnata - la sentenza "TT V." diede della pronuncia di annullamento "una sua lettura, sostanzialmente contraria" alle indicazioni della Corte di cassazione che era giunta a conclusioni "sicuramente non favorevoli alla parte RO". Anche qui, in estrema sintesi, si legge ancora nella sentenza impugnata che la Corte d'appello di MA con la sentenza, della quale OR TT fu relatore ed estensore, si pone in aperto contrasto con la pronuncia della Corte di legittimità, là dove ebbe a interpretare "l'inscindibile legame tra la convenzione e la L." n. 787 del 1978 come un mero "invito" al giudice di invio a riesaminare se gli accordi del 1979 fossero stati conclusi dall'MI al di fuori del quadro normativo tracciato dalla legge, non nel senso voluto dal giudice di legittimità che la questione de qua "...era uno dei punti chiave da correggere da parte del giudice del rinvio". Gli argomenti sinora sviluppati e gli elementi di prova sui quali si posto l'accento in sentenza, per il giudice d'appello sono la conferma che la sentenza "TT V." è stata eterodiretta ed è stata, quindi, frutto di corruzione.
1.5.1.2. L'approfondimento della specifica posizione di AM AN.
Il giudice d'appello riprende l'argomento della quale si è già fatto cenno del c.d. appunto AM G. e precisa.
Nello studio IF A. furono rinvenuti molti documenti relativi alla causa MI-SI (tra cui molte "bozze" di atti defensionali e il c.d. "appunto AM G.") e tale rinvenimento si spiega solo in un'ottica corruttiva, avendo IF A. sostenuto di non essersi mai occupato della difesa RO.
AN AM, che produsse l'appunto nel corso di un suo interrogatorio, ha sempre sostenuto di aver redatto l'appunto stesso e di averlo consegnato a RO, in quanto "destinato a chi aveva il mandato ufficiale a svolgere attività defensionale". La questione del compenso fu impostata da AM G. "in modo singolare", secondo la sentenza impugnata, con la poco credibile accettazione da parte AR e NI che i loro atti fossero "corretti da uno sconosciuto, senza certezza alcuna di AM G. di essere retribuito (non v'era alcun accordo preciso o documentato), con la negazione assoluta da parte di AR e NI di aver mai saputo che altri, e in particolare IF A. e AM G., partecipassero alla difesa.
IN RO incaricò AM G. "informalmente" a fine 1989, quando entrambe le cause MI-SI (an e quantum) erano già state assegnate a TT V., muovendosi nell'ottica di "vincere comunque la causa", operando una scelta non casuale, trattandosi di avvocati e collaboratori di periti, legati fra loro e che conoscevano e frequentavano i giudici.
In particolare, AM G. era difensore di IR RA, genero di IN RO, era conosciuto dal perito US e conosceva bene il dr. TT V. da molti anni.
La produzione dell'appunto da parte di AM G., lungi dal dimostrare la buona fede, faceva parte di una sua scelta difensiva. La Corte d'appello ha disatteso la deduzioni difensive per le quali l'attività svolta da AM G. sarebbe stata utilizzata da altri e per scopi che andavan oltre la reale intenzione di collaborare lecitamente alla definizione del processo, in esecuzione del mandato ricevuto da IN RO.
Gli argomenti sui quali la Corte di merito articola il proprio convincimento, oltre a quelli già in sintesi illustrati, sono incentrati sul rinvenimento dei documenti sequestrati nello studio IF A..
In particolare, nello studio IF A. furono sequestrati anche: un documento intitolato "2^ - Sulle indicazioni ricevute" (che si dice spillato alla c.d. Bozza di sentenza n. 3^) e - secondo la sentenza impugnata - scritto da persona che era in rapporto diretto con AM G. e a costui chiedeva ulteriori lumi e indicazioni. Anche un terzo appunto, per la Corte di merito, è scritto da AM G., in risposta alla richiesta di chiarimenti e indicato come "Replica alle osservazioni al 1^ appunto".
L'impostazione data da AM G. risulta recepita in una delle bozze ritrovate presso lo studio IF A., in particolare la "bozza 3^", bozza che può logicamente ritenersi un promemoria per la camera di consiglio tenuta dal giudice TT V..
Secondo la sentenza impugnata è da disattendere l'impostazione difensiva di AM G. per la quale l'appunto si riferiva solo alla comparsa di riassunzione e non certo alla sentenza, dovendosi ritenere che gli appunti AM G. fossero stati scritti dopo l'atto di riassunzione e in vista della nuova sentenza e che a essi fosse ricollegata la "bozza 3^", pur non essendo quest'ultima attribuibile nella sua stesura materiale ad AM G. ma ad altro o altri soggetti.
Il convincimento della Corte - nella progressione dell'esame e della comparazione delle "bozze di sentenza", così definite in motivazione - è che il c.d. "appunto AM G." è stato scritto sicuramente dopo l'atto di riassunzione ed è stato altrettanto sicuramente il testo di riferimento - volto a superare gli argomenti sui quali si è fondata la sentenza di annullamento della Corte di cassazione e a tracciare gli argomenti da sviluppare, come poi è accaduto, nella sentenza "TT V." - per la suddetta bozza 3^, su cui era stato rinvenuto "graffettato" il c.d. "promemoria" anch'esso redatto dopo l'atto di riassunzione e prima della sentenza della quale, al pari delle "bozze", è stato predisposto per la definitiva redazione della sentenza "TT V.".
A ulteriore chiarimento dei propri argomenti, la Corte d'appello redige una serie di "tavole sinottiche" dei contenuti della sentenza relative a passaggi sull'an tra la "bozza 1^" l'appunto AM G. e infine la bozza la "bozza 3^" dalle quali emergono - oltre che conclusioni identiche e favorevoli alle posizioni ab origine assunte dalla parte RO -SI - identiche espressioni, periodi e parole coincidenti. Ciò dimostra, ad avviso della Corte di merito, con chiarezza che la sentenza TT V. ' stata il frutto di un'elaborazione complessa, realizzata in progressione temporale riportate nella progressione delle varie bozze rinvenute nello studio IF A., a piu' mani, al di fuori delle elaborazioni tipiche di una regolare camera di consiglio e al di fuori delle regole che dovrebbero presiedere alla redazione di una sentenza da parte di un giudice.
La Corte d'appello articola sugli elementi sinora sviluppati due fondamentali snodi logico-argommentivi per avvalorare le proprie scelte interpretative e disattendere le ipotesi difensive orientate a una diversa lettura degli apporti di AM G..
Gli elementi racchiusi in tale quadro d'insieme rivelano che AM AN era in stretti rapporti con chi doveva svolgere la "difesa ufficiale", tracciando le linee sulle quali orientare il collegio giudicante e l'estensore della sentenza e che alle stesse si atterrà "in modo rigoroso, limitandosi a recepirle" e in alcuni punti "a ricopiarle in toto". Ciò trova una evidente conferma nei rapporti tra TT V. e AM G. perché chiarisce le ragioni per le quali "TT V.", "nel ricopiare l'appunto AM G.", ne ha riconosciuto la "massima attendibilità" per la "consolidata fiducia" nei suoi confronti.
Un secondo, rilevante argomento è per la Corte fondato sul rilievo che "anche se la paternità" delle bozze rinvenute nello studio IF A. (non nello studio AM G., come per un evidente lapsus si indica in sentenza) non fosse attribuibile materialmente ad AM G., ma ad altro o ad altri soggetti, non è per questo che può essere posto in discussione il decisivo e fondamentale apporto di AM G. - quale correo di altri e su incarico ricevuto da RO per l'intermediazione attiva della corruzione del giudice TT V. e coinvolto in una difesa "occulta" e parallela a quella ufficiale - a definire i contenuti della sentenza, della quale TT V. ne era stato il relatore e estensore.
Il ruolo di AM G. è, per la Corte d'appello, avvalorato dal rapporto di assidua frequentazione e amicizia con OR TT, che per il giudice di primo grado aveva costituito elemento di prova decisivo per ipotizzare il contributo di AM G. alla "riedizione" di una sentenza che confermasse nei contenuti quella annullata dalla Corte di cassazione.
La prova dell'esistenza di un patto corruttivo e ricercata dai giudici merito, in primo e secondo grado, in alcuni versamenti di danaro sui conti TT V. in coincidenza con la decisione della causa MI-SI - e come rileva il giudice di primo grado e condivide la Corte d'appello - non coincidenti con i riscontri bancari dei rapporti inerenti il patrimonio ereditato da AN CO, deceduto nell'agosto del 1994 e da tale data risultano disponibilità finanziarie relative all'eredità ricevuta.
A partire dal 1990 e fino al luglio del 1992 sui conti correnti riconducibili a TT V., si rileva nella sentenza impugnata che riproduce sul punto quanto già posto in evidenza dal giudice di primo grado, vi sono rimesse di danaro di diversa entità. Il giudice d'appello pone, inoltre, in risalto che, nel periodo settembre - ottobre 1991 e in coincidenza con le trattative per l'acquisto nell'anno 1992 dell'appartamento per un prezzo di circa novecento milioni dei quali quattrocento versati in contanti, vi era stata una movimentazione di quattrocentoventicinque milioni da un conto estero di AM G. verso IT C. e da quest'ultimo in favore di IF A. che aveva effettuato prelievi in contanti. Il concorso di AM G. nel delitto di corruzione in atti giudiziari, rileva la Corte di merito, non è escluso dalla mancata prova di un passaggio diretto di denaro tra lui e TT V., in quanto la vicenda era frutto di un accordo con gli altri correi, giudicati separatamente, volto a ottenere una sentenza in favore di RO da parte di un "giudice istruttore e relatore eterodiretto e prono - per esclusivi motivi di lucro - agli interessi della parte RO". Vi è stata una diversificazione di contributi e condotte illecite, tra le quali vi è l'apporto essenziale proprio di AM G. alla redazione di una sentenza "frutto di corruzione" che realizzerà lo scopo comune dei RO e degli "intermediari" corruttori, essendo il titolo esecutivo per il risarcimento di L. 678.334.053.670 versato dall'I.M.I. in favore dei RO mediante il versamento il 13 gennaio 1994 e la condizione per il pagamento del saldo di 57.700.000 franchi svizzeri bonificati a partire dal 17 marzo 1994 a favore di conti esteri di IF A., IT C. e AM G. con rimessa dei RO effettuata dal conto della società AR Trust" presso la Bank in Liechtenstein di Vaduz.
1.5.1.3. L'analisi di alcune "anomalie" e dei fatti di rilievo penale a margine del giudizio di legittimità promosso con ricorso dell'I.M.I. avverso la sentenza 26 novembre 1990 della Corte d'appello di MA. Per il giudice d'appello, gli episodi che, anziché semplici anomalie, si inseriscono in un quadro d'insieme della corruzione in atti giudiziari e costituiscono autonome ipotesi corruttive, sono la vicenda relativa al coinvolgimento di NA TE, all'epoca presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari del Tribunale di MA, e l'operazione volta a escludere il dr. DA, designato a presiedere il collegio della Corte di cassazione per l'udienza del 16 marzo 1993, dopo che erano pervenuti gli atti dalla Corte costituzionale a seguito della dichiarazione d'inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 369 c.p.c.. A margine di tali episodi si colloca una descrizione dei contatti di LI IF con il coadiutore Nicola MA, in servizio presso l'ufficio del massimario della Corte di cassazione e di AL ST, dirigente di cancelleria della Corte d'appello di MA. I due personaggi vengono in evidenza perché i loro nomi risultano annotati sull'agenda di IF A., e in particolare sono focalizzate quelle che si collegano al periodo anteriore alla pronuncia d'improcedibilità del ricorso e alla pendenza di un richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza 26 novembre 1990 presentata alla Corte d'appello. I contatti con i due impiegati in servizio presso gli uffici giudiziari romani all'epoca occupati per la causa MI-SI, sono significativi del coinvolgimento degli avvocati ritenuti partecipi della corruzione e dell'attivazione di collegamenti con altri pubblici ufficiali non identificati per raggiungere l'obbiettivo comune dell'esito favorevole per i RO. Il contesto nel quale entrambe le vicende, quella c.d. "ER" e l'altra "DA", accadono è la pendenza del ricorso per cassazione proposto dall'I.M.I. contro la sentenza 26 novembre 1990 della Corte d'appello di MA. Il ricorso proposto dall'I.M.I., notificato il 3 gennaio 1991, era discusso all'udienza del 20 gennaio 1992 e nel corso della stessa l'avv.to NI, difensore della SI, deduceva l'esistenza di una causa di improcedibilità dovuta alla mancanza della procura speciale della ricorrente in favore dei propri difensori. Sono riportati gli accadimenti, come emersi nel corso dell'indagine penale, circa i comportamenti dei magistrati, del personale di cancelleria e degli avvocati dell'MI e poi, ancora, circa l'effettivo rilascio della procura con atto del notaio Mario Lupi il 6 dicembre 1990, regolarmente annotato nel Repertorio, e la precisazione, contenuta nel ricorso I.M.I. che "la procura sarebbe stata conferita con atto a parte e depositata entro venti giorni dalla notifica e cioè entro il 23 gennaio 1991.
Il dato storico è che la mancanza della procura speciale al difensore segna poi l'epilogo non solo del ricorso proposto dall'I.M.I., dichiarato improcedibile con sentenza 14 luglio 1993, ma anche della controversia I.M.I. oramai divenuta giudicato la sentenza 26 novembre 1990. La mancanza della procura speciale è oggetto di indagine della Procura di MA, cui si era rivolta con un denuncia l'I.M.I. e poi erano stati trasmessi gli atti dal Dr. Salafia, presidente del Collegio, per la "strana ricomparsa", prima del deposito della sentenza di improcedibilità, della procura allegata ad una lettera anonima.
Il procedimento penale fu definito con decreto 13 luglio 1992 di archiviazione per insussistenza del fatto dall'ufficio del Tribunale di MA, del quale NA TE ne era all'epoca il dirigente, nonostante il pubblico ministero avesse richiesto di archiviare per essere rimasi ignoti gli autori del reato. Avverso il decreto di archiviazione fu proposto ricorso per cassazione il cui epilogo fu l'annullamento, con sentenza 1 aprile 1993, in quanto per il giudice di legittimità il giudice richiesto per l'archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato non avrebbe potuto archiviare per insussistenza del fatto, in tal modo impedendo alla persona offesa di presentare opposizione. Senonché, riporta la sentenza impugnata, l'ufficio dei giudici per le indagini preliminare non ha modificato la propria posizione, sebbene la Corte di cassazione avesse annullato, prima, la dichiarazione d'inammissibilità della reiterata richiesta del pubblico ministero e poi altro decreto di archiviazione che ribadiva la decisione ab origine adottata.
La Corte d'appello riporta le molteplici ipotesi formulate sulle ragioni della mancanza della procura de qua e che gli esiti degli accertamenti svolti non hanno rivelato profili penali e l'accaduto è stato considerato anch'esso una mera anomalia che, pone ancora l'accento il giudice d'appello, non può negarsi "sia stato un fatto determinante per la definizione della causa I.M.I.- SI in senso favorevole ai RO".
a. Nei giorni predenti e successivi l'udienza 29 gennaio 1992 di trattazione del ricorso, sono accertati, come descritto nelle sentenze di primo secondo grado, contatti telefonici tra l'avv.to RA Belinguer, il dr. NA TE e la dr. GI, che era in servizio all'ufficio del ruolo e del Massimario e aveva "classificato" il procedimento de quo e poi aveva partecipato al collegio che decise, con ordinanza 11 febbraio 1992, di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 369 c.p.p. a norma del quale avrebbe dovuto dichiararsi, una volta accertata la mancanza della procura speciale ai difensori I.M.I., l'improcedibilità del ricorso. Nello stesso periodo, si legge nelle sentenze di merito - risultano contatti telefonici intensi tra i protagonisti della vicenda, provati dai tabulati telefonici e da annotazioni in una agenda di IF A., e vi è anche una telefonata, sempre risultante dal solo tabulato, il 5 febbraio 1992 di RA ER allo studio IT C..
Si è accertato che l'avv.to ER, amico di famiglia della dr.ssa GI, fu contattato, tramite NA TE all'epoca magistrato in servizio al Tribunale di MA quale dirigente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da RO CE affinché accettasse l'incarico - per il quale gli era stata offerta una "parcella" di cinquecentomilioni - di "avvicinare" la dr.ssa GI "perché sostenesse le ragioni della SI". L'episodio, verificatosi come già detto, proprio nei giorni in cui la Corte avrebbe dovuto trattare e decidere la causa, è descritto nei suoi particolari nelle due sentenze di merito ed è ricondotto alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari. Il giudice "corrotto" è, per la Corte d'appello, NA TE, retribuito con la somma di centotrentatremilioni - accreditatagli il 26 giugno 1991 su conto "Rowena" della S.B.T. di Bellinzona a lui intestato e proveniente dal conto "Pavone" di IF A., sempre acceso presso la stessa banca ticinese, e su cui era transitato parte di un bonifico di RO, contabilizzato il 24 giugno 1991 su conto "Pavoncella" intestato anch'esso a IF A. e acceso presso una banca di Lugano, per un complessivo importo di un miliardo - ricevuta in anticipo per farsi carico di interventi diretti a garantire l'esito favorevole della causa RO. La circostanza che TE R., quale magistrato in servizio presso gli uffici giudiziari di MA, avesse ricevuto danaro per "interferire su altre procedure giudiziarie", indipendentemente dall'esito non positivo dei contatti ricercati per intervenire sulla dr.ssa GI, è atto contrario ai doveri dell'ufficio e come tale, precisa il giudice d'appello, inquadrabile nell'ambito dell'art. 319 ter c.p.. Corruzione addebitata anche ad AM G. per la sua posizione di correo consapevole delle diverse condotte realizzate per raggiungere l'obiettivo finale.
b. Si già detto del c.d. episodio DA, come descritto dalla Corte d'appello e delle ragioni per le quali si pensò e si volle poi allontanarlo dalla presidenza del collegio che doveva esaminare lo snodo fondamentale del giudizio di legittimità dopo la pronuncia d'inammissibilità della questione di illegittimità dell'art. 369 c.p.p.. Il dr. DA si astenne dal partecipare al collegio perché un suo appunto - circa l'ambito di operatività dell'art. 369 c.p.p. e su un'ipotesi interpretativa non orientata all'inammissibilità del ricorso per il non rituale e tempestivo deposito dei documenti stabilito a pena di decadenza - destinato come mera riflessione agli altri componenti del collegio giudicante ebbe una circolazione più ampia tanto da far sorgere il sospetto di un suo orientamento favorevole all'MI poi espresso in una lettera anonima inviata al Presidente della Corte di cassazione. Il Presidente della Corte accolse la dichiarazione di astensione del dr. DA che, presentatosi con una bozza della dichiarazione di astensione pur nella certezza del non accoglimento della stessa, si vide estromesso dalla trattazione del processo senza che sulla "fuga" di notizie - rileva il giudice d'appello - fosse disposto alcun accertamento. L'estromissione del dr. DA, per la sentenza impugnata, ha una matrice comune a quella del dr. IN: il sospetto di una posizione favorevole all'MI. Nonostante anche qui l'autore dell'esposto anonimo non sia stato individuato, per il giudice d'appello la vicenda è riconducibile agli avvocati interessati a raggiungere il diverso e per loro utile risultato dell'esito favorevole per RO. Gli elementi posti a fondamento di tale conclusione sono ancora una volta gli appunti riportati sull'agenda di IF A. e in particolare un'annotazione del 9 marzo 1993, giorno in cui risulta spedita la lettera anonima al Presidente della Corte di cassazione, dei nomi di IT C. e di AM G., con accanto al primo l'espressione "quell'operazione che doveva fare l'ha fatta stamattina ed è abbastanza urgente" e al secondo, per due volte annotato, "ore 10,30 studio AM G. e "12,15 AM G. 0041227891366". Le annotazioni si ripetono nei giorni 15 marzo 1993, con l'indicazione dei nomi di AM G., di IT C., di RO, e poi il 16 marzo 1993, data dell'udienza fissata innanzi alla Corte di cassazione, con l'annotazione di un messaggio di TT V., di una richiesta di IT C. di parlare con IF A., e di altre due telefonate di IT C.. Il 17 marzo 1993 figurano annotazioni riferite a MA e, poi, il 18 marzo 1993, giorno in cui è accolta l'astensione del dr. DA, sull'agenda di IF A. sono annotati, con accanto gli orari, per ben due volte lo studio AM G., e il nome di MA. Il 19 marzo 1993 vi sono tre indicazioni, anche qui con accanto gli orari, l'una Avv. AM G., l'altra studio IT C. da richiamare e poi "RO urgente".
Infine, dai tabulati telefonici del giorno 8 marzo 1993 risulta che IF A. chiama TE R., del 10 marzo IT C. chiama TT V. e poco dopo TE R., del 16 marzo risultano contatti tra IF A., IT C., TE R. e TT V.. In conclusione, il giudice d'appello riconduce anche quest'ultima vicenda nell'ambito di una condotta corruttiva orientata, da parte di ciascuno protagonisti cui era ascritta l'imputazione principale, a raggiungere il risultato voluto e avvalora ancor più la circostanza che il rapporto di AM G. con RO si inseriva nel disegno complessivo e non aveva l'"autonomia" rivendicata dallo stesso. RO - ribadisce la Corte d'appello - era sempre in contatto con gli altri correi e suoi intermediari nei momenti più significativi e decisivi, per "controllare" l'iter della causa e indirizzarla " a tutti i costi sempre" in suo favore.
1.5.1.4. La provvista RO e i bonifici in favore di AM G.. Il momento maggiormente qualificante e indiziante è quello della spartizione della provvista RO, accettata dai tre avvocati senza batter ciglio (solo AM G. parlò di attività professionale svolta), e quindi con specifico interesse alla positiva conclusione della causa MI-SIR; nessuno dei tre aveva un titolo documentabile per pretendere il pagamento;
i pagamenti avvennero in due momenti: 26 giugno 1991 bonifico di L.
1.000.000.000 a favore di IF A.; a partire da marzo 1994, e cioè dopo il pagamento ottenuto dall'MI in esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento, hanno inizio i bonifici a favore dei tre avvocati, IF A., IT C. e AM G..
Per la Corte di merito, lo schema dell'accordo illecito consisteva nel versamento di anticipi, in favore di pubblici ufficiali e intermediari, e all'esito della causa, nel saldo finale in percentuale e, in ogni caso, riferito al risultato ottenuto. Complessivamente furono bonificati a favore dei tre avvocati L. 67.942.223.350, pari al 10,16% dell'importo netto di L. 678.334.053.670 incassato dall'avv. AR a titolo di importo dovuto all'MI.
Anche l'avv.to AR, difensore "ufficiale" dei RO unitamente all'avv.to NI, ebbe ricevere pagamenti nel 1991 e nel 1994. Come si è già riportato, del versamento del 26 giugno 1991 sono stati posti in risalto i documentati passaggi di denaro dai RO a IF A. e a TE R.. AM G. esclude sempre ogni suo coinvolgimento in relazione a detto pagamento.
A seguito di richieste di assistenza giudiziaria alle autorità elvetiche venivano acquisiti i documenti relativi ai movimenti sui conti "Dorian Invest" di RO, "Pavoncella" e "Pavone" di IF A., "Romena" di TE R., "Mercier" di IT C.. I giudici di merito, di primo e secondo grado, ricostruiscono la movimentazione di danaro dal conto RO ai conti esteri di IF A., IT C. e AM G.. La somma di 10.850.000 di franchi svizzeri, bonificata dal conto RO in favore di AN AM, è indicata nel suo ammontare e sintetizzata nei tempi e nelle modalità di accredito nel capo di imputazione. Del resto, AM G. non ha negato di avere ricevuto dai RO tali somme a titolo di compenso per attività lecita svolta su incarico di IN RO.
La Corte di merito, si è posto già in rilevo, disattende le finalità lecite dei versamenti RO per l'assenza di documenti che ne possano giustificare la fondatezza e l'esistenza di un formale incarico che potesse accreditare la versione resa dai tre intermediari e, per quel che qui interessa, da AM G.. Il percorso poi di un bonifico di quattromilioni di franchi svizzeri è - per il Tribunale e anche per la Corte d'appello che ne ha condiviso la ricostruzione - la circostanza che conferma e rafforza la prova che AM G. ha messo a disposizione di IT C. e IF A. le proprie società off-shore "Esperta" e "Traditional", sui quali erano confluiti i fondi residui di altre tre società panamensi di AM G. e sulle cui contabili bancarie risultavano operazioni coeve di addebiti-accrediti per importi omogenei, allo scopo per far perdere "le tracce della provvista RO" e impedire così l'individuazione degli effettivi destinatari che erano da individuare nei pubblici ufficiali coinvolti a vario titolo nella vicenda corruttiva.
Il dato oggettivo è rilevato in dettaglio dalla stessa Corte d'appello nella descrizione operata in motivazione:
- sul conto Codava, acceso il 30 marzo 1994 in favore della società "Codava" costituita il 28 marzo 1994 nell'interesse di IF LI da un fiduciario svizzero RE LT, in data 21 aprile 1994 era stata accreditata la somma di 5.571.000 di franchi svizzeri dalla Sbs di Ginevra, mediante un bonifico effettuato dal conto "Mercier" di CE IT con utilizzo dei 18.000.000 frs provenienti dalla rimessa RO proveniente dal conto AR";
- il 21 aprile 1994 sul conto "Codava", risultavano 5.571.000 frs provenienti dalla provvista RO e poi ancora erano accreditati, il 13 maggio 1994, 6.000.000 frs anch'essi provenienti dalla provvista RO;
- con ordine 23 giugno 1994, 7.500.000 frs erano bonificati sul conto "Emco" di IF A. e tale somma era poi prelevata in danaro contante, del quale si perdeva ogni traccia;
- dei restanti 4.071.000 frs, risultavano sul conto "Codava" effettuati due prelievi in contanti di 2.000.000 frs il 25 maggio e il 9 giugno 1994 e poi la somma complessiva di 4.000.000 frs era accreditata sul conto B.I.L di Lusseburgo intestato alla società "Traditional" di AM G., risultante quale mittente non la società "Codava" bensì la società "Fronda Financial Ltd";
- sul conto "Codava" non risultavano contabilizzate altre operazioni se non quelle di gestione del capitale residuo e nel luglio 1994, dopo soli quatto mesi, era estinto.
Si sofferma la sentenza sulla movimentazione di 4.000.000 frs la quale risulta, oltre che contabilmente provata, anche descritta da RE LT, amministratore della società "Codava", il quale ha riferito, senza menzionare i precedenti due prelievi in contanti, di avere eseguito per conto di LI IF un bonifico di quattromilioni di franchi svizzeri il 21 giugno 1994, in favore di un conto, del quale forniva le precise coordinate, acceso presso la B.I.L. di Lusseburgo. A seguito di accertamenti effettuati, mediante rogatorie internazionali, è emerso che il conto era stato acceso a nome della società "Traditional" e sullo stesso, nelle date indicate da RE LT, erano transitate le somme provenienti dalla "Verwaltungs & Privat-B "di Vaduz, banca presso la quale vi era il conto "Codava", tramite la società "Frinda" che dalle contabili risultava quale mittente.
In sentenza, sono poi descritti, dopo il 26 giugno 1994, i bonifici in uscita dal conto "Traditional" in favore dei conti di IF LI nonché i prelievi in contanti eseguiti da ON NN IA, rappresentante generale delle società "Esperta" e "Traditional". Quest'ultimo conto il 23 aprile 1996, epoca successiva all'arresto di NA TE, fu estinto dopo un prelievo di 3.472.980 frs.
1.5.1.5. Qualificazione giuridica dei fatti e momento consumativo. Per la Corte di merito, le condotte accertate erano da ricondurre, anche per AN AM, al delitto di corruzione in atti giudiziari, in quanto la fattispecie incriminatrice richiede che il "vantaggio" o il "danno" per una delle parti rappresentino il fine della condotta criminosa, senza che rilevi la loro effettiva verificazione.
Ad avviso del giudice d'appello, il delitto è aggravato ex art. 112 c.p., comma 1, n. 1, in quanto la struttura bilatelare del reato di corruzione non esclude il computo nel numero delle persone anche dei concorrenti necessari.
I fatti accertati nel corso del giudizio si sono concretizzati, precisa ancora la sentenza impugnata, in una serie di condotte protrattesi dal 1990 al 1994, alle quali hanno partecipato nei loro diversi ruoli di corruttori IN RO, GI RO e OS AT e di intermediari, AM G., IT C. e IF A. e, dall'altro lato, i giudici corrotti, TT OR e NA TE e altri soggetti non ancora identificati. La consumazione del reato si verificò, dunque, nel momento del pagamento della "tangente" agli intermediari, tra i quali AM G., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di prescrizione.
1.5.1.6 Le questioni civili e il trattamento sanzionatorio. I due profili, trattati unitariamente, sono decisi in termini diversi rispetto alla pronuncia del primo giudice.
1. Quanto alle statuizioni civili, a modifica della sentenza di primo grado per la quale il danno patrimoniale e morale da risarcire complessivamente in favore dell'MI era da determinare in L. mille miliardi, la Corte di merito ritiene l'insussistenza degli elementi per potere quantificare il danno patrimoniale e morale subito dall'MI e che la questione debba essere rimessa al competente giudice civile. Condivide la Corte di merito il percorso seguito dal tribunale secondo cui non può essere posto in discussione il principio già più volte enunciato per il quale per la configurazione del delitto di corruzione in atti giudiziari è richiesto soltanto l'esistenza di un patto corruttivo che abbia inciso sulle modalità attraverso le quali la sentenza è stata pronunciata senza che possa avere rilievo il mancato coinvolgimento degli altri componenti del collegio. Non è richiesto il sindacato di merito sulla decisione, allorché siano state accettate condotte criminose corruttive.
Per la Corte d'appello, per ogni richiesta risarcitoria conseguente a reato il giudice penale deve attenersi ai criteri stabiliti dall'art. 2043 c.c. e così individuare la sussistenza del nesso di causalità,
precisare le singole componenti del danno patrimoniali, cioè il danno emergente e il lucro cessante. Tali verifiche sono operate da parte del Tribunale e che, pertanto, avrebbe potuto esserci soltanto una pronuncia di condanna generica sull'an e non anche sul quantum. Si ritiene che gli elementi processuali non forniscano dati per definire le diverse componenti del danno, tenuto conto della circostanza che l'MI ottenne la condanna del Consorzio MI-SI al pagamento di 980 miliardi.
Tale circostanza, pure importante ai fine della concreta quantificazione del danno che dovrà definire il giudice civile, non rende illegittime la statuizioni civili, in quanto il titolo del risarcimento dei danni patrimoniali è costituito dall'affermazione di responsabilità di AN AM per concorso in corruzione per atti giudiziari.
a. La Corte d'appello afferma il principio che la sentenza 26 novembre 1990, passata in cosa giudicata, può essere fonte di responsabilità civile solo dopo la revocazione. Presupposto perché il giudice civile possa effettuare la qualificazione del danno è ex art. 395 c.p.p. la preventiva revocazione della sentenza TT V. per dolo del giudice che l'ha pronunziata.
b. Il danno morale è stato, invece, correttamente liquidato a seguito della condanna per "corruzione in atti giudiziari", in relazione all'entità del fatto e alla gravissima lesione dell'immagine dell'ente.
Corretta anche la liquidazione del danno morale in favore della Presidenza Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, per la lesione dell'immagine verificatasi, tenuto conto che la corruzione non ha riguardato solo magistrati, anche funzionari di cancelleria e degli uffici giudiziari.
Infine, è stata ritenuta infondata la dedotta inammissibilità delle costituzione di parte civile dell'avvocatura dello Stato per mancata autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le prescritte autorizzazioni erano allegate alla costituzione di parte civile depositata l'11 maggio 2000.
2. La Corte di merito ritiene corretta la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Nonostante l'incensuratezza costituisca un indice positivo di valutazione, nella vicenda complessiva tale elemento ha scarso rilievo. La partecipazione dell'imputato ad un sodalizio criminale al quale hanno aderito soggetti investiti di funzioni istituzionali di rilevo, quali appartenenti all'ordine giudiziario, con un compito di mediazione tra corruttori e corrotti denota una particolare offensività, confermata dall'allarme sociale derivato dalla condotta delittuosa diretta a screditare la figura di terzietà del giudice e della funzione giurisdizionale Ulteriori elementi negativi sono l'intensità del dolo e la protrazione della condotta nel tempo e la molteplicità dei fatti.
a. Il giudice d'appello riduce la pena inflitta in primo grado, ripercorrendo il computo della pena base e degli aumenti per la continuazione e l'aggravante ex art. 12 c.p., comma 1, n. 1, in tal modo giungendo ad una pena complessiva di cinque anni. b. Confermata invece, pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione di avvocato esercitata da AM AN, ritenendo che la professione forense si stata strumentalizzata per la commissione dei reati per i quali vi è stato accertamento di responsabilità.
2. Il ricorso della difesa di AN AM.
In una notazione introduttiva, la difesa precisa che il ricorso ha a oggetto anche l'ordinanza 12 marzo 2004, con la quale la Corte d'appello ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad acquisire le relazioni peritali grafologiche redatte nel corso dell'incidente probatorio nell'ambito del procedimento a carico dell'avv.to AR e l'ordinanza 10 maggio 2004 con la quale è stata invece disposta la rinnovazione dibattimentale richiesta dal Procuratore generale per acquisire documentazione. Si precisa che con il ricorso si impugnano tutti i capi della sentenza e in particolare l'accertamento di responsabilità di AN AM per i reati a lui ascritti e le violazioni di legge processuale specificamente elencate.
2.1. Premessa del ricorso.
- Motivazione su competenza in contrasto con motivazione nel merito. - L'ordinanza 26 marzo 2003 con la quale le Sezioni unite, nel rigettare l'istanza di remissione del processo, hanno posto in risalto il rigoroso rispetto degli artt. 8 e 9 c.p.p. e il dovere del giudice di verificare la propria competenza non soltanto in base alla documentazione acquisita al processo, ma anche a quella invocata dalle parti e posta sostegno della eccezione formulata. La Corte d'appello ha disatteso, ad avviso del ricorrente, tali sollecitazioni limitando le valutazione al capo di imputazione e agli elementi acquisiti sino alla fase processuale di cui all'art. 491 c.p.p.. Seguono delle tavole sinottiche con le quali si pongono a raffronto gli argomenti posti a fondamento del rigetto della eccezione di incompetenza e quelli poi svolti in ordine a ciascun punto decisivo per l'affermazione di responsabilità: a) episodio ER - TE R. - GI;
b) episodio rivelazione "appunto" DA;
c) episodio "procura rilasciata dall'I.M.I. a difensori" scomparsa dal fascicolo processuale;
d) momenti consumativi dei reati;
e) criteri di determinazione della competenza;
f) eccezione di inutilizzabilità dei tabulati relativi ai contatti telefonici tra RO, gli intermediari e i pubblici ufficiali coinvolti.
L'esito del raffronto rivela, ad avviso del ricorrente, le linee portanti delle antinomie segnalate.
2.1.1. Il ricorso descrive il diverso epilogo del processo per la vicenda I.M.I. - SI a carico di AN AM rispetto a quello a carico degli altri correi.
- 5 luglio 1998 richiesta di rinvio a giudizio per tutti. - 15 novembre 1999 è pronunciato decreto che dispone il giudizio di tutti e il processo è fissato innanzi alla 4^ del tribunale di IL.
- 9 ottobre 2000 AN AM è ammesso, a sua richiesta, alla prosecuzione del giudizio nelle forme del rito abbreviato L. n. 144 del 2000, ex art. 4 ter. Stralcio dal processo principale e assegnazione ad altro collegio della stessa 4^ sezione penale. Il collegio acquisiva gli atti d'indagine difensiva, oggetto di specifica richiesta, nonché le controprove prodotte dal pubblico ministero.
- 20 luglio 2001 è definito il giudizio di primo grado e il 2 dicembre 2001 AN AM propone appello contro la sentenza di condanna.
2.2.2. Il ricorrente pone in risalto ragioni di connessioni con il processo "L RI ".
- processo principale MI- RO a carico degli altri correi e il processo sul ed. "L RI", nonostante la mancanza di ogni richiesta e l'opposizione della difesa, furono riuniti con ordinanza collegiale 28 gennaio 2002 del Tribunale di IL;
- ricorso di AM G., imputato nel processo DO RI", fu dichiarato inammissibile da Cassazione che nell'occasione ebbe ad affermare che "Le prove relative all'altro procedimento concernente i coimputati non possono essere fatte valere ne' direttamente ne' indirettamente in danno di AM G.";
- processo principale MI- RO a carico degli altri correi e il processo sul ed. "L RI" furono poi definiti in primo grado con sentenza 29 aprile 2003;
- nella motivazione della sentenza pronunciata nel procedimento principale, emerge un argomento nuovo non colto dai pubblici ministeri ne' dalle parti private: tra i documenti sequestrati presso lo studio IF A. furono reperiti appunti e memorie definiti, nella decisione di condanna di tutti gli altri correi, "vere e proprie bozze della sentenza 26 novembre 1990 c.d. TT V." della prima sezione della Corte d'appello di MA.
2.2.3. Il 20 dicembre 2003, prima udienza d'appello del processo MI- SI a carico di AM G., a suo tempo separato per la trattazione con rito abbreviato, la difesa di AM G. ebbe a richiedere alla Corte d'appello la riunione a quello principale, all'epoca in attesa di fissazione di udienza in appello;
la Corte d'appello rigettò la richiesta rilevando la diversa fase dei due procedimenti e precisando che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili soltanto gli atti legittimamente acquisiti "nel corso delle indagini e confluiti nel fascicolo del pubblico ministero". La Corte ebbe a precisare che la trattazione separata si imponeva anche a tutela di AM G. per evitare che il giudice potesse essere influenzato nella decisione anche dagli atti acquisiti nel procedimento principale a carico degli altri correi.
2.2. I motivi di ricorso.
2.4. Vicende relative alle c.d. "Bozze di sentenza": l'avv. AR, difensore unitamente all'avv. NI dei RO, aveva riconosciuto come propri alcuni dei citati appunti (verbale di sommarie informazioni 28 ottobre 1996) ed era stato iscritto nel registro degli indagati. Si pone in risalto che la sentenza Carfì trascurò tale riconoscimento attribuendo le "Bozze di sentenza" ai c.d. "avvocati occulti".
2.5. Mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale in appello.
I difensori di AM G. richiesero:
- l'acquisizione delle relazioni peritali effettuate nel corso dell'incidente probatorio effettuato nell'ambito del procedimento a carico dell'avv.to AR;
- accertamenti peritali grafologici e linguistici sulle "Cd. bozze di sentenze";
- acquisizione di tre elaborati di consulenze grafologiche di parte (Angeloni e Proietti) che avevano attribuito le c.d. Bozze di sentenza all'avv. AR.
L'istanza fu respinta dalla Corte d'appello, escludendo: la "novità" della prova richiesta per l'esistenza dei documenti sin dalla formazione del fascicolo;
la natura di mezzo di prova della perizia;
la decisività della stessa, in considerazione dell'attribuzione della responsabilità a titolo di concorso.
2.6. La Corte ha acquisito la sentenza pronunciata nel processo principale, dal quale è stata stralciata la posizione di AM G. per la prosecuzione separata con rito abbreviato, "utilizzabile limitatamente alla parte della stessa coperta dal giudicato", quella riguardante IP ER, ab origine imputato anche in concorso con AM G..
2.7 Il ricorrente pone in rilievo che la Corte d'appello, nonostante l'opposizione della difesa, aveva disposto con ordinanza del 10 maggio 2004 l'acquisizione di documenti (note di trasmissione) relativi ad atti rogatoriali provenienti dall'autorità giudiziaria, del Lusseburgo, riaprendo il dibattimento chiuso nella precedente udienza del 4 maggio 2004.
2.8. Notazioni e contestazioni globali alla metodologia motivazionale della impugnata sentenza.
2.8.1. Integrazione delle motivazioni di sentenze di primo grado e secondo grado: nel caso di specie non risultano utilizzati criteri omogenei e non è stata data risposta alle censure formulate con l'appello.
2.8.2. Nella sentenza di primo grado "manca ogni prova diretta degli accordi corruttivi e della partecipazione di AM G."; quattro indizi (ingiusto esito controversia civile;
pagamento da parte di RO di 67 miliardi ai tre avvocati senza una lecita causale;
intensi e anomali rapporti fra i tre avvocati e fra costoro e giudici e altri Pubblici ufficiali;
accertati episodi di condizionamento della causa a favore della parte RO) - AM G. avrebbe rappresentato "il supporto tecnico - giuridico del gruppo". Il ricorrente pone in risalto varie divergenze di valutazione fra le sentenze di 1^ e 2^ grado, senza che il giudice d'appello abbia dato conto delle diversità di conclusioni raggiunte su punti decisivi quali la diversa valutazione della posizione di ER IP, all'epoca capo di gabinetto al ministero della giustizia, sul c.d. episodio IN.
2.8.3. Questioni di diritto affrontate nelle sentenze di merito in numerosi punti la sentenza impugnata si è discostata dai principi emanati dalla giurisprudenza di legittimità: prova indiziaria;
concorso di persone nel reato;
elementi costitutivi del reato di corruzione, con riferimento al momento consumativo;
traslazione di elementi e/o di motivazioni assunte in sentenze in diversi procedimenti;
l'acquisibilità di atti e utilizzabilità nel giudizio abbreviato;
utilizzabilità di scritti anonimi.
2.8.4. Prova indiziaria: mancata applicazione di parametri legali per la relativa sussistenza: gli indizi non sarebbero "certi", "precisi" e "concordanti".
2.8.5.Concorso di persone nel reato: omessa indicazione dei nessi di collegamento fattuale e degli apporti causali.
Vengono evidenziati solo fatti altrui e non condotte riferibili ad AM G. (sotto il profilo causale consapevolmente fornito).
2.8.6. Individuazione del momento consumativo del reato di corruzione: difformità rispetto ai paradigmi legali. La ricezione di denaro da parte dell'intermediario non configura il reato di corruzione. Tale principio è stato accolto dalla Corte d'appello per stabilire la competenza, ma non nella decisione di merito.
"Sono rimaste del tutto ignote le coordinate spaziali e temporali, non soltanto dell'originario patto corruttivo, ma altresì delle numerose dazioni effettuate dai privati-corruttori in favore dei magistrati e degli altri pubblici ufficiali corrotti" 2.8.7. Traslazione non ammissibile di motivazioni assunte in altra sentenza;
impropria valenza di sentenze rese in altri processi. Il disposto dell'art. 238 bis c.p.p. risulta violato in più punti:
lettera IN RO al figlio RO CE;
conoscenza di US da parte di AM G. e IT C.; prospetto "bozze di sentenza";
sequestro nello studio IF A. di appunti e bozze spillati insieme.
2.8.8. Giudizio abbreviato: elementi acquisiti e utilizzabili - integrazioni documentali pseudo-probatorie e assunte, in quanto tali, in palese violazione di legge.
Inutilizzabilità "patologica" degli atti assunti contro legem. L'integrazione probatoria (ex art. 603 c.p.p., comma 3) è consentita solo se assolutamente necessaria.
2.8.9. Valutazione degli scritti anonimi: illegittimità. Richiamo agli artt. 240 e 333 c.p.p. nei quali è sancita l'inutilizzabilità degli anonimi, a meno che non costituiscano corpo di reato e/o che provengono dall'imputato. La lettera anonima allegata all'esposto Arcuti fu ritenuta assolutamente inutilizzabile dalla sentenza di primo grado pronunciata all'esito del procedimento celebrato con rito ordinario.
La sentenza impugnata, invece, attribuisce rilevanza (
contro
AM G.) all'anonimo sul quale si incentrò l'episodio DA.
2.9. Vizio di motivazione rilevabile in sede di legittimità.
2.9.1.1 profili generali richiamano la giurisprudenza delle Sezioni unite.
3.2. Cenni sul travisamento del fatto.
La deduzione di un travisamento del fatto va sempre correlata a un vizio di motivazione.
3.3. Rilevanza dell'avvenuta proposizione delle deduzioni difensive. Il giudice d'appello deve rispondere alle censure formulate avverso la decisione di primo grado.
3.4. Percepibilità del vizio di motivazione.
L'illogicità censurabile è solo quella evidente. La regola va raccordata con la natura indiziaria di questo processo.
3.5. Sintesi dei vizi emergenti dall'impugnata sentenza. a) Insanabili contraddizioni e palesi illogicità es.: competenza e merito;
b) vizi percepibili ictu oculi (tavole sinottiche già citate); c) molti vizi di motivazione si combinano con violazione di legge;
Taglio sistematico alla trattazione: 1) pretesi accordi corruttivi;
2) presunte dazioni;
3) correttezza delle decisioni civili;
4) asseriti episodi anormali;
5) sintesi dei rapporti fra gli imputati;
prima ancora, peraltro: questione di competenza per territorio.
4. Eccezione della competenza per territorio impropriamente riaffermata dalla impugnata sentenza.
4.1. Violazione legge processuale e, in particolare delle singole norme attributive della competenza territoriale e del quadro sistematico d'insieme della disciplina mediante equilibrismi interpretativi che si rivelano soprattutto attraverso divergenze degli argomenti posti a fondamento della decisioni sulla competenza territoriale e quelli relativi alla pronuncia sulla responsabilità. - dati oggettivi desumibili con certezza dalle prove acquisite e non in base a congetture.
- Valutazione da compiere con riferimento al momento in cui l'eccezione è proposta e comunque non oltre il segmento di fase di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1. 4.2. Difformità del richiamo di indicazioni giurisprudenziali. Si evoca la sentenza di Sez. 5^, 7 agosto 1997 che la Corte d'appello avrebbe riportato senza le ulteriori affermazioni in essa contenute che vanno lette nel senso che le acquisizioni sopravvenute", sebbene portino a modificare il quadro fattuale, sono irrilevanti ai fini della competenza, in quanto il "fatto-reato" cui va riferita la competenza è quello "cristallizzato" nel decreto di rinvio a giudizio.
Ad avviso del ricorrente, ben diverso è l'ipotesi in cui dopo la proposizione della eccezione nella fase preliminare al dibattimento emergano ulteriori elementi che diano fondamento all'eccezione come era stata prospettata nei termini stabiliti, soprattutto se tali elementi "nuovi", sebbene preesistenti agli atti non fossero noti alla difesa perché non depositati dal pubblico ministero. Si pone in risalto che tale conclusione trova fondamento nell'ordinanza 26 marzo 2003 con la quale le Sezioni unite, nel rigettare l'istanza di remissione del processo, hanno posto in risalto il rigoroso rispetto degli artt. 8 e 9 c.p.p. e il dovere del giudice di verificare la propria competenza non soltanto in base alla documentazione acquisita al processo, ma anche a quella invocata dalle parti e posta sostegno della eccezione formulata.
Nella specie, dopo l'iniziale proposta eccezione di incompetenza (in fase preliminare) erano emersi ulteriori elementi a conferma, in precedenza non noti alla difesa.
4.3. Momento consumativo del reato di corruzione.
Il reato venne consumato col pagamento del compenso ai funzionari Pubblici ufficiali corrotti, e non agli intermediari (come ritenuto dalla Corte d'appello di fini della prescrizione).
4.4. Precisazioni su richiami giurisprudenziali.
Sfavore di dottrina e giurisprudenza rispetto al criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3 definito extrema ratio.
4.5. Verifica della competenza alla luce del criterio ex art. 8 c.p.p. nella prospettiva della Corte d'appello.
I pagamenti eseguiti nel 1994, all'estero, in favore dei tre avvocati, non integravano la dazione consumativi del reato di corruzione, in quanto non consentivano di individuare con certezza i luoghi in cui sarebbero avvenute tutte le illecite dazioni ai pubblici ufficiali. Assumeva invece un significato il versamento da LI IF in un conto estero di un acconto di 133 milioni a NA TE nel 1991. Pagamento però, definito dalla stessa Corte d'appello come un "frammento della più vasta e articolata dazione corruttiva e quindi della condotta tipica del reato" per tali ragioni il reato non potrebbe che essere nella logica ricostruttiva della Corte di merito, commesso interamente all'estero e non può così comportare l'operatività dell'art. 10 c.p.p., comma 1, cioè luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna e nel caso di pluralità di imputati il giudice competente per il maggior numero di essi.
4.6. Rilievi alle mirate improprie asserzioni della Corte d'appello. Per il ricorrente, il pagamento di 133 milioni a TE R. costituirebbe un autonomo reato commesso integralmente all'estero, con conseguente radicamento della competenza in MA e quindi Perugia, ex art. 10 c.p.p., comma 1, anche per i reati connessi, la cui competenza sia determinabile solo ex art. 9 c.p.p., comma 3. Si indica in proposito la giurisprudenza di legittimità. In particolare, si richiama Sez. 6^, 17 maggio 2003 secondo cui il delitto di corruzione è reato di evento, caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi, alternativamente, con l'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento dell'utilità da parte del pubblico ufficiale;
quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a post factum irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso. Ne segue che, nel caso in cui l'accordo criminoso preveda un versamento in più rate, il momento consumativo del reato coincide di volta in volta con i singoli versamenti.
Il versamento di 133 milioni di lire a TE R. si configura, ad avviso del ricorrente, come una rata, un acconto per un pubblico ufficiale che costituirebbe quale "singolo versamento", il momento consumativi del reato.
Se la Corte di merito avesse seguito coerentemente la propria impostazione, avrebbe dovuto applicare il criterio dell'art. 10 c.p.p., comma 1, riferito al criterio di residenza del maggior numero degli imputati. Il reato si sarebbe consumato all'estero in quanto, come affermato di recente dalla Corte di cassazione Sez. 6^, 25 marzo 2003, Lodigiani) non hanno rilievo i precedenti frammenti di condotta, bensì il luogo ove è avvenuto la datio che indicherebbe con certezza il luogo consumativo.
4.7 Posizione Corte d'appello sulla sussistenza di altri reati commessi: falso per soppressione della procedura MI. Il reato di falso è stato ritenuto dalla sentenza impugnata "chiaramente estraneo al presente procedimento".
4.8 Rilievi all'impostazione della Corte d'appello sulla pretesa sottrazione della procura MI una contestazione che appare e scompare.
L'episodio è stato ritenuto dalla Corte "fumoso, fluido, privo di gravità indiziaria" ai fini della competenza, ma non anche ai fini del giudizio di merito. Le "sconcertanti oscillazioni" erano già state stigmatizzate nei "motivi d'appello" là dove si rilevava che la sentenza di primo grado anziché limitarsi a prendere atto della mancata contestazione dell'episodio rilevava che "l'evento appare comunque riconducibile ad un accordo illecito con pubblici ufficiali".
Analoghe le affermazione della sentenza d'appello che evoca le condotte delittuose di pubblici ufficiali che ebbero a concorrere alla sparizione della predetta procura dal fascicolo contenente il ricorso per cassazione presentato dall'I.M.I..
4.9 Ulteriori rilievi all'impostazione della Corte d'appello sulla scomparsa della procura speciale MI.
Il ricorrente pone in rilevo che vi è stata una non corretta lettura della decisione della Corte di cassazione (Sez. 6^, 26 giugno 1996) che su ricorso per saltum proposto da AM G. non avrebbe rilevato che l'episodio in questione fosse privo di rilevanza ai fini della competenza bensì avrebbe posto un problema di gravità indiziaria e non di "estraneità al procedimento".
Il delitto di falso per soppressione era stato ritualmente contestato nella ordinanza di custodia cautelare 15 maggio 1996 e la questione non avrebbe che potuto essere risolta nei termini indicata dalla Corte di cassazione, come sarebbe accaduto in altra decisione della quinta sezione su ricorso di IF A..
4.10. Posizione della Corte d'appello sul reato di rivelazione di segreto d'ufficio relativo all'episodio DA.
La Corte esclude che nell'imputazione sia articolata una precisa contestazione di tale reato: si tratterebbe di un ulteriore episodio "rilevatore" di un intreccio di illeciti interessi volti allo sviamento della funzione giudiziaria, un episodio descritto come una "cartina di tornasole". La Corte d'appello respinge la tesi difensiva per la quale il reato sarebbe stato commesso con certezza in MA, in considerazione della valutazione soggettiva della procura di IL che, una volta ricevuto il procedimento dalla procura di MA, riportato l'indicazione di reati commessi in MA.
4.11. Rilievi all'impostazione della Corte d'appello sulla "rivelazione del segreto d'ufficio".
Si rileva che il delitto, al di là della formale indicazione dell'art. 326 c.p. titolo del reato, sarebbe stato in fatto contestato tanto che sarebbe stato ritenuto ai fini della continuazione. Non si trattava, perciò, di "mera anomalia". Il ricorrente deduce la vicenda relativa all'ipotesi di "falsa perizia" del dr. AL US, giuridicamente inquadrato dalla Procura di IL - investita all'esito del giudizio di primo grado e per le motivazioni della sentenza 29 maggio 2003 del Tribunale di IL - anch'esso nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari e di falso in perizia. Attivata la procedura ex art. 54 quater c.p.p., la Procura generale presso la Corte di cassazione ha risolto il contrasto nel senso che il reato è stato commesso in MA (è allegato al ricorso il provvedimento).
Pure se reato unificato nel vincolo della continuazione e inserito in un unico accordo corruttivo, è stato considerato reato di corruzione autonomo.
4.12. Ulteriori rilievi all'impostazione per il delitto di rivelazione del segreto d'ufficio dovuto alla divulgazione dell'appunto "DA".
Secondo la Corte d'appello non vi sarebbero "decisivi elementi" per ritenere la competenza di MA. L'affermazione è errata, perché in MA avvenne quantomeno l'utilizzazione delle notizie d'ufficio e, inoltre, gli uffici nei quali l'appunto fu distribuito sono in MA e l'ufficio postale dal quale l'appunto fu spedito era in MA.
4.13. Verifica della competenza da parte Corte d'appello ex art. 9 c.p.p., comma 1. La Corte d'appello ha disatteso la tesi, proposta dalla difesa in via gradata (in relazione agli episodi "IN", "DA", "ER GI", "Procura speciale", "redazione della sentenza TT V."). Il ricorrente riporta testualmente le ragioni per le quali la Corte d'appello che ha richiamato una consolidata giurisprudenza secondo cui l'art. 9 c.p., comma 1, nell'indicare quale elemento discriminatore parte dell'azione o dell'omissione, si riferisce esclusivamente alla parte della condotta che ripresenta essenziale per la integrazione della fattispecie di reato. In altri termini, secondo il giudice d'appello l'art. 9 c.p.p., comma 1, nell'indicare quale elemento discriminatore parte dell'azione o dell'omissione, si riferisce, esclusivamente, alla parte di condotta che si presenta essenziale per l'integrazione della fattispecie di reato;
ogni altra materialità potrà assumere valore ai fini probatori, ma non allo scopo di determinare la competenza, i cui criteri - almeno nelle regole generali - hanno riguardo esclusivamente alla consumazione del reato e, quindi, soltanto a quelle condotte che attuano tale situazione giuridica, anche nella sua forma imperfetta del tentativo. In base a questa giurisprudenza, la Corte d'appello, posti in rilievo i segmenti della condotta di corruzione e i dati che ne definiscono la sua consumazione, gli episodi indicati, quali elementi sintomatici, sarebbero "anomalie" non rilevanti ai fini della configurazione della corruzione e, per tal motivo, non rilevanti ai fini della determinazione della competenza.
4.14. Rilievi alle statuizioni della Corte d'appello. Il ricorrente ribadisce la rilevata contraddittorietà delle argomentazioni svolte per respingere l'eccezione di incompetenza rispetto a quelle relative al merito. Vi è la concreta impossibilità di indicare in maniera netta la demarcazione tra "condotta essenziale" e "condotta non essenziale". Ad avviso del ricorrente, l'assunta predisposizione di una bozza di sentenza rispetto al delitto di corruzione in atti giudiziari non può essere irrilevante come ritenuto dal giudice d'appello essendo direttamente riconducibile all'essenza della funzione giudiziaria. Si rileva la contraddittorietà dell'utilizzo dei contatti telefonici ritenuti irrilevanti ai fini della competenza e valorizzati poi ai fini della decisione di merito: l'alternativa è allora da un lato che quei "contatti" non erano riferibili alla vicenda I.M.I.-SI ma a tutt'altre vicende o dall'altro che erano momento importate e decisivo per il concreto perfezionamento dell'accordo corruttivo.
4.15. Il ricorrente pone in rilievo che l'episodio "ER - RO - TE R. - GI" nella prospettiva della Corte d'Appello è anch'esso "irrilevante" ai fini della decisione sulla competenza, perché non realizzerebbe neanche un tentativo di corruzione per le modalità attraverso le quali è stato realizzato, mancando una condotta diretta di TE R. nei confronti della dr.ssa GI. Per la Corte d'appello TE R. non interverrebbe come pubblico ufficiale, bensì come intermediario dei corruttori RO e per le sue buone conoscenze con ER. Una conclusione che per il ricorrente avrebbe dovuto comportare l'assoluzione di TE R. per la penale irrilevanza della vicenda, mentre per tale condotta TE R. è stato condannato in primo grado.
4.16. Anche qui, per il ricorrente alla mancata valorizzazione della vicenda ai fini della competenza corrisponde nella parte della decisione attinente al merito, una diversa configurazione dell'episodio, che viene ritenuto rilevante tanto da costituire un tentativo di corruzione e da essere considerato ai fini della determinazione della pena nel computo della continuazione. Il ricorrente ritiene che, per le considerazioni svolte nel merito ai fini dell'accertamento della responsabilità, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la regola suppletiva dell'art. 9 c.p.p., comma 1. 4.17. Verifica della competenza da parte Corte d'appello ex art. 9 c.p.p., comma 2. Il criterio è stato rigettato dalla Corte
d'appello, stante la residenza all'estero di OS AT e CE RO, con conseguente "non univocità" del dato di collegamento.
La regola suppletiva di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2 - che indica il giudice del luogo della residenza, del domicilio o della dimora dell'imputato - non è applicabile allorché manchi l'univocità del dato di collegamento. In tal caso, deve necessariamente applicarsi l'ulteriore residuale criterio previsto dall'art. 9 c.p.p., comma 3, il quale indica la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.. A differenza di quanto proposto dalla difesa nel giudizio d'appello, la regola di cui all'art. 169 c.p.p. per la Corte d'appello varrebbe soltanto per le notificazioni.
4.18. Il ricorrente rileva l'erroneità di tale interpretazione. La difesa aveva sostenuto, in realtà, che la preclusione dell'applicazione dell'art. 9 c.p.p., comma 2, poteva ravvisarsi solo in caso di residenza in Italia di tutti i soggetti e non, dunque, in caso di residenza di taluni all'estero. A conferma di tale conclusione vi è la disposizione dell'art. 169 c.p.p. per il quale, decorsi trenta giorni senza che l'imputato residente all'estero abbia eletto domicilio nel territorio dello Stato, le notifiche sono effettuate al difensore. Pertanto, anche in base a tali norme tutti gli imputatati avrebbero dovuto essere considerati residenti o comunque domiciliati nel territorio dello Stato e ciò non avrebbe potuto consentire l'applicabilità del criterio, del tutto residuale rispetto agli altri, di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3. 4.19. Verifica della competenza da parte della Corte d'appello ex art. 9 c.p.p., comma 3. Secondo la Corte d'appello, l'iscrizione a Perugia riguarderebbe una "diversa notizia di reato", quella di cui all'art. 326 c.p. a carico di ignoti.
4.20. Rilievi sull 'assunta priorita' di iscrizione notizia reato. La Corte d'appello ha attribuito rilevanza decisiva al solo nomen iuris e non alla notizia di reato. Le considerazione della difesa sono state eluse dalla Corte d'appello secondo cui la qualificazione giuridica era valutabile in chiave dinamica contando solo il contenuto della notizia criminis.
4.21. Elusione di deduzioni proposte in appello in ordine all'applicabilità della regola suppletiva.
La difesa rileva che lo stralcio della posizione AM G. avrebbe dovuto escludere qualsiasi difformità di residenza (risiedendo AM G. a MA).
La posizione AM G. (come quelle che hanno riguardo US e AR) avrebbe dovuto esser valutata solo in funzione della sua residenza in MA.
4.22 Considerazioni conclusive sull'eccezione di competenza per territorio impropriamente assunta dall'A.G. di IL per molteplici elementi:
a) nell'ordinanza custodiale 15 maggio 1996 il "falso per soppressione " era contestato a IF A. e AM G., poi eliso dal pubblico ministero perché altrimenti avrebbe dovuto comportare la perdita della competenza in favore dell'autorità giudiziaria di Perugia;
b) la mancata trasmissione da parte PM di atti rilevanti in suo possesso, in ordine all'assunta sottrazione procura MI, avrebbe indotto in errore la Corte di cassazione che con la sentenza n. 2563 del 1996 ha rigettato la eccezione di competenza dedotta dalla difesa, ritenendo che le indagine su tale vicenda non fossero state riaperte, mentre le indagini non solo lo erano state con l'ordinanza 21 maggio 1996 dal g.i.p. del tribunale di MA, ma non erano state definitivamente archiviate, in quanto la Corte di cassazione avrebbe poi accolto il ricorso proposto dall'MI;
c) divergenze fra GUP e sentenze di merito in ordine ai criteri applicabili in tema di competenza territoriale;
d) ignoranza da parte della Corte d'appello delle indicazione della Corte di cassazione sul dovere di tener conto anche dei documenti acquisiti dalla difesa del ricorrente nel novembre 2002, relativi alle iscrizioni sui registri della procura di Perugia del secondo esposto Arcuti;
e) mancata valutazione degli elementi che radicavano la competenza in MA;
f) episodio "sottrazione procura" ritenuto "evanescente" ai fini della competenza, e valorizzato ai fini dell'irrogazione pena;
g) contraddittoria valutazione dei singoli episodi (IN, DA, ER - GI) ai fini della competenza e dal merito dimostrerebbero che l'AG di IL non era territorialmente competente.
Ulteriori questioni preliminari: confutazione analitica delle singole statuizioni assunte dall'impugnata sentenza.
5. Nullità dell'udienza preliminare.
5.1. Indicazione dell'assunto.
Richiesta di differimento udienza del 7 maggio 1999 (per pendenza altro proc. a Perugia) prima disattesa e poi ritenuta fondata. Vi era la prova della contestuale citazione a Perugia. Lo stesso giorno era stato chiesto rinvio per legittimo impedimento dell'unico difensore di AM G., ciononostante il giudice per l'udienza preliminare, che fuori udienza con ordinanza del 4 maggio 99 aveva rigettato la richiesta, ha riconfermato il rigetto del rinvio. Nel corso dell'udienza fu svolto un importante intervento del difensore dell'allora coimputato IP ER e del difensore di TT V. che aveva dedotto molteplici questioni processuali. Il g.u.p. tornava sulle proprie decisioni e dichiarava nulla l'udienza del 7 maggio 99 e quella successiva del 24 maggio 1999 con riguardo alla posizione di AM G.. Poi all'udienza 14 giugno 1999 disponeva la separazione della posizione di AM G.. All'udienza del 3 luglio 1999, nonostante l'opposizione di tutti i difensori, era disposta la riunione dei due procedimenti. La questione di nullità dell'udienza preliminare fu respinta dal Tribunale sul presupposto che non vi era stata violazione del contraddittorio non essendo stata svolta alcuna attività nei due procedimenti separati e la riunione era stata disposta appena possibile, dopo una serie di rinvii nelle precedenti udienze il 3 luglio.
La questione era stata riproposta al giudice d'appello, rigettata con il rilievo già sviluppato dal Tribunale e con la precisazione che la documentazione prodotta all'udienza 7 maggio 1999 non riguardava AM G. e non era stata utilizzata nel procedimento a suo carico. La mancata rinnovazione dell'attività processuale svolta in quella udienza non avrebbe potuto determinare la nullità dell'udienza preliminare e la nullità di quella udienza, dichiarata poi dal g.u.p., non avrebbe determinato la nullità degli atti ad essa successivi che non si trovano in nessun rapporto di dipendenza causale.
5.2. Si deduce la violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). Secondo la sentenza impugnata, tutte le udienze erano state di mero rinvio: in realtà nell'udienza 7 maggio 1999 erano state svolte "specifiche attività", processualmente rilevanti (acquisizione documenti). La difesa pone in risalto il concreto pregiudizio dei propri diritti e la necessità di restituire al ricorrente il diritto di intervento alle attività svolte nell'udienza in parole. Contesta la ritenuta non estensione della nullità agli atti successivi. Richiama la sentenza 25 marzo 2003 di questa sezione per una fattispecie simile a quella verificatasi nel procedimento de quo.
6. Nullità udienza preliminare per effetto della sentenza n. 225/01 Corte Cost. relativa al conflitto di attribuzioni tra la Camera Deputati e Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di IL, in relazione a impedimenti dedotti da CE IT.
6.1. Indicazione dell'assunto.
Secondo i giudici del merito, la decisione della Corte Cost. riguardava solo la posizione IT C., ma non AM G. (il conflitto di attribuzione con il Parlamento). D'altro canto, era tra l'autorità giudiziaria di IL e il Parlamento, ma non riguardava la singola posizione di IT C..
6.2. Correlativa doglianza di violazione di legge processuale ( art. 178 c.p.p., lett. c) e contraddittorietà della motivazione.
In motivazione l'effetto ripristinato dalla sentenza Corte Costituzionale spettava anche per AM G. non solo per IT C.. La Corte ha annullato le quattro ordinanze con le quali è stata respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento.
7. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 37 c.p.p. perché pronunciata in pendenza di ricorso per Cassazione
avverso ordinanza 2 luglio 2001 con la quale la Corte d'appello di IL ha dichiarato inammissibile la ricusazione del collegio di primo grado presentata da AM G.
7.1. Indicazione. Assunto.
Il tribunale in pendenza del ricorso per cassazione il 20 luglio 2001 ha pronunciato la sentenza di condanna.
7.2. Correlativa doglianza di violazione di legge processuale, in relazione all'art. 37 c.p.p., comma 2, art. 41 c.p.p., comma 1, art. 588 c.p.p., e art. 128 c.p.p., comma 8, e difetto di motivazione.
L'effetto sospensivo è principio di carattere generale nell'ordinamento e in materia di ricusazione si applica nelle impugnazioni avverso i provvedimenti de plano.
8. Nullità ordinanza 20 luglio 2001, che prima della decisione rigettava le eccezioni difensive, anche per violazione dell'art. 424 c.p.p.. 8.1. indicazione dell'assunto: l'istanza di ricusazione del collegio D'Avossa veniva dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello il 2 luglio 2001, il 20 luglio 2001 il Collegio D'Avossa rigettava, all'esito di una prima camera di consiglio, le eccezioni difensive fondate ex sentenza Corte cost. 225 del 2001 e subito dopo in una 2^ camera di consiglio leggeva il dispositivo della sentenza. La sentenza impugnata ha ritenuto che la nullità assoluta sia configurabile unicamente per violazione art. 525 c.p.p., comma 2 nel caso di mutamento del giudice.
8.2. Correlativa doglianza.
Illegittimo frazionamento della fase deliberativa. La sequenza dell'ordinanza reiettiva del rinvio o di trasmissione degli atti al giudice per l'udienza preliminare e la seconda camera di consiglio per la decisione avrebbe violato l'art. 424 c.p.p. e leso il diritto di difesa, impedendo in ipotesi una nuova istanza di ricusazione. Sarebbe stato vulnerato il diritto alla difesa.
In virtù del principio, stabilito dall'art. 424 c.p.p., per il quale è abnorme ogni altro provvedimento reso all'esito della discussione delle parti diverso da quello conclusivo della fase, il tribunale non avrebbe potuto pronunciarsi separatamente con ordinanza sulle eccezioni difensive e poi pronunciare sentenza, all'esito di una seconda camera di consiglio.
Proposto ricorso per cassazione contro la predetta ordinanza, la Corte lo ha dichiarato inammissibile escludendo l'abnormità dell'ordinanza e affermando l'impugnabilità della stessa unitamente alla sentenza di primo grado.
Si deduce che la Corte d'appello non avrebbe considerato affatto la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto alla difesa non era stata data la parola dopo la prima camera di consiglio che aveva preceduto quella all'esito della quale fu pronunciata sentenza.
9. Nullità ordinanza 14 luglio 2000 del Tribunale di rigetto eccezione di nullità udienza preliminare, per la nullità delle ordinanze 17-22/09/99 e 5-6/10/1999 che hanno ad oggetto le questioni collegate alle sentenze C. Cost. 225 del 2001.
9.1. Indicazione assunto.
Secondo Corte d'appello, l'eventuale nullità delle ordinanze reiettive dell'istanza di rinvio proposta da IT C., non avrebbe alcuna rilevanza in ordine alla posizione AM G.. 9.2. Correlativa censura: il giudice d'appello non avrebbe colto il nucleo essenziale della doglianza. Il collegio, innanzi al quale si era svolto il processo con il rito ordinario e prima della separazione dei due procedimenti, non si sarebbe limitato a correggere il provvedimento del giudice per l'udienza preliminare, ma lo avrebbe stravolto, sostituendosi illegittimamente al giudice e rivalutando la decisione adottata dal medesimo giudice. 10. Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione degli artt. 416 375 c.p.p.. 10.1. Indicazione assunto: omessa contestazione di fatti nuovi sui quali era fondata la richiesta di rinvio a giudizio.
Secondo la sentenza impugnata, l'art. 416 c.p.p., comma 3, (come modificato dalla L. 16 dicembre 1999) sarebbe inapplicabile al caso di specie, trattandosi di normativa processuale intervenuta dopo che la richiesta di rinvio a giudizio era già stata proposta. 10.2. Correlativa censura: normativa processuale di riferimento era la L. 16 luglio 1997, n. 234 (sicché la richiesta di rinvio a giudizio doveva essere preceduta dall'invito a comparire ex art. 375 c.p.p.); AM G. non si era potuto difendere in ordine ai fatti e alle accuse contestategli nella richiesta di rinvio a giudizio. 11. Nullità ordinanza 14 luglio 2000 (reiezione eccezione di nullità del decreto dispositivo del giudizio di 1^ grado per indeterminatezza del capo di imputazione).
11.1. Indicazione assunto: secondo la sentenza impugnata sarebbero stati indicati gli elementi essenziali (tenendo conto anche degli interrogatori e relative contestazioni, nonché delle risultanze dei verbali di sequestro).
11.2. Correlativa censura: ad avviso del ricorrente la Corte di merito, per l'individuazione delle "coordinate spazio-temporali", ha ritenuto essenziali solo le condotte e non anche i singoli momenti attuativi definiti mere "anomalie".
AM G. si è dovuto difendere sulla sua estraneità agli accordi senza conoscere le modalità esecutive specifiche degli stessi e delle dazioni di danaro.
La riprova dell'indeterminatezza sarebbe proprio nella questione delle cc.dd. "bozze di sentenza", delle quali non si faceva alcun riferimento nel decreto di rinvio a giudizio ne' si indicava l'autore delle stesse, l'avv. AR, e il tutto è stato inserito nel processo solo per valorizzarlo in un ottica accusatoria nei confronti di AM G..
Ciò che deduce la difesa è che vi sarebbe stata una contestazione statica e oggettiva dei fatti senza specificazione del ruolo, nell'ambito della fattispecie concorsuale, svolto da AM G.. Nei tre interrogatori vennero contestate solo le circostanze indicate nei capi di imputazione. Nel giudizio di primo grado non ci fu "esame" dell'AM G., ma solo dichiarazioni spontanee. 12 Nullità sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza ex artt. 522 e 604 c.p.p.. 12.1. Indicazione assunto.
Le censure sono state formulate con l'appello (movimentazione dei fondi non menzionate nei capi di imputazione;
ruolo di gestore della provvista RO attribuito ad AM G. in primo grado, senza alcuna traccia nell'imputazione; valorizzati, a danno di AM G., i rapporti tra IF A. e i signori ST e MA) e sono state disattese dalla Corte d'appello.
Secondo la sentenza impugnata vi sarebbe stata correlazione fra accusa e sentenza: il ruolo definitivamente assegnato ad AM G., dal giudice di primo grado, non è per nulla diverso, nei suoi connotati essenziali, da quello in origine attribuitogli quale punto di collegamento - unitamente a IT C. e IF A. - tra RO e i magistrati e gli altri ignoti pubblici ufficiali. 12.2. Correlativa censura: l'imputato non ebbe possibilità di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto e, in particolare, in rapporto alle circostanze non marginali indicate in sentenza di primo grado.
Il ricorrente deduce che nel capo d'imputazione, con riguardo alla movimentazione del danaro, è indicato l'importo di 10.850.000 fr.Sv. bonificato, nel 1994, ad AM G. da parte degli eredi RO e somma della quale si è asserita la destinazione a pubblici ufficiali.
Nonostante si sia dimostrato che tale danaro ha avuto tutt'altra destinazione, la sentenza di condanna fa riferimento a somme versate a TT V. su propri conti negli 1990-1991 e a movimentazioni tra AM G. e IF A. risalenti agli anni 1992-1993. 13. Nullità decreto dispositivo del giudizio di primo grado (violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) in relazione art. 416 c.p.p. e art. 130 disp. att. c.p.p. per omesso disposto integrale degli atti contenuti nel fascicolo pubblico ministero. 13.1 Indicazione assunto.
La prospettazione difensiva (mancata conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo 9520/95) è stata disattesa dalla sentenza impugnata (riguardo l'obbligo di discovery solo gli atti relativi alla persona indagata;
non avendo l'imputato prospettato alcuna concreta ed effettiva lesione dei propri diritti di intervento). Il pubblico ministero non aveva, ad avviso del giudice d'appello, alcun obbligo con riferimento agli atti indicati dall'appellante e facenti parte di un procedimento diverso a carico di ignoti e ancora in corso di sviluppo, in relazione ai quali non risulta dimostrata la stretta ed indispensabile correlazione con l'imputato, in relazione al fatto-reato addebitatogli.
Per la Corte di merito la incompleta trasmissione degli atti potrebbe rilevare come nullità assoluta soltanto quando effettivamente sia venuta meno la possibilità di una specifica iniziativa processuale non potuta svolgere nell'interesse del suo assistito e nella specie l'appellante non aveva dimostrato il concreto pregiudizio ricevuto. 13.2. Correlativa censura: Violazione dell'art. 416 c.p.p. e art. 178 c.p.p., comma 1, e difetto di motivazione.
Gli atti acquisiti erano sicuramente attinenti al processo;
si avrebbe fondato motivo di ritenere che nel fascicolo contenitore ( 9520/95) siano contenuti altri atti rilevanti e relativi alle contestazioni mosse in questo processo. Si deduce che il pubblico ministero non ha trasmesso tutti gli atti relativi alle indagini preliminari con riferimento alle contestazioni per le quali era stato chiesto il rinvio a giudizio. Il mancato deposito di tali atti non avrebbe posto AM G. in condizione di articolare la linea difensiva e di operare scelte consapevoli di riti alternativi in base a tutti gli atti di indagine.
14. Violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), in relazione alla formazione dei collegi al momento dello stralcio della posizione AM G., a seguito della richiesta di giudizio abbreviato. 14.1. Indicazione assunto.
Il collegio Carfì avrebbe separato i processi "al contrario" rimettendo gli atti del processo AM G., che aveva chiesto l'abbreviato, al collegio "D'Avossa", in tal modo determinando una scelta irreversibile, per la inoppugnabilità del relativo provvedimento, in ordine alla determinazione del collegio. 14.2. Correlativa censura, benché non sollevata con i motivi di appello, sarebbe "rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo". La violazione dei criteri di formazione dei collegi, secondo la giurisprudenza di legittimità, può rilevare come vizio di precostituzione del giudice e comportare la nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. a). 15. Illegittimità ordinanza 12 marzo 2004 per violazione dell'art. 603 c.p.p.; nullità per connessione della sentenza impugnata.
15.1 Indicazione assunto.
Le richieste proposte dalla difesa all'udienza 8 marzo 2004 (differimento per acquisire relazioni peritali svolte nell'incidente probatorio nel procedimento a carico avv. AR;
acquisizione, comunque, delle consulenze di parte o in alternativa nuove perizie di carattere grafologico e lessicale) si fondavano sulla giurisprudenza di legittimità secondo cui i poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione ex art. 441 c.p.p., comma 5, nonché di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 c.p.p., comma 3), per acquisire anche elementi diversi da quelli richiesti dall'imputato con la richiesta di integrazione probatoria, sono poteri officiosi, che prescindono anche dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice quando emerga un'assoluta esigenza probatoria.
La Corte di merito ha disatteso tale richiesta con motivazione asseritamente inadeguata.
15.2. Indicazione assunto.
Deduzione del vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Il ricorrente rileva che il ragionamento della Corte d'appello è puramente astratto.
La Corte avrebbe dovuto adeguatamente motivare il proprio rifiuto. 15.3. Mancato approfondimento sulle c.d. "bozze di sentenza". È palesemente illogico definire "indifferente" l'attribuzione delle c.d. "bozze di sentenza" a un soggetto anziché a un altro. L'inserimento di AR quale autore delle pretese "bozze di sentenza" avrebbe portato al sovvertimento del teorema accusatorio. 16. Inutilizzabilità degli atti acquisiti a mezzo di rogatorie per violazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione Strasburgo in tema di assistenza giudiziaria, per difetto di autenticazione degli atti esteri, pervenuti in copia semplice e quindi privi del timbro di conformità all'originale.
Si precisa che è impugnata per connessione anche l'ordinanza 10 maggio 2004 con cui la Corte d'appello ha disposto l'acquisizione di documenti relativi ad attività rogatoriali prodotti dal Procuratore generale con nota 4 maggio 2004.
16.1 Indicazione assunto.
L'eccezione di inutilizzabilità degli atti acquisiti in via rogatoriale è stata rigettata da entrambi i giudici del merito. La questione è stata proposta nell'atto d'appello anche alla luce della modifica della disciplina di settore con la L. 5 ottobre 2001, n. 367. Tra le questioni dedotte la più rilevante, deduce il ricorrente, era quella relativa all'inutilizzabilità degli atti acquisiti in via rogatoriale dal Lusseburgo, che erano stati trasmessi all'autorità rogante senza alcun elemento che ne attestasse la conformità agli originali.
Mancanza di qualsiasi "nota di trasmissione" nel fascicolo del pubblico ministero.
Richiesta Procuratore generale di acquisizione di ulteriore documentazione. Nota 4 maggio 2004 del Procuratore generale. Ordinanza acquisitiva 10 maggio 2004. Si riportano passi testuali della motivazione della sentenza.
16.2 Correlativa censura.
La Corte d'appello richiamando l'art. 603 c.p.p., ha riconosciuto che vi è stata "rinnovazione del dibattimento" senza specificare quale comma dell'articolo richiamato ha applicato e senza motivare sull'eccezionalità dell'indagine istruttoria espletata. Manca ogni profilo di novità dedotto dal Procuratore generale. Inoltre, nel giudizio abbreviato, come ha affermato la giurisprudenza, non si configura alcun potere delle parti nell'acquisizione di prove perché con la richiesta di abbreviato hanno rinunciato al diritto alla prova.
Il ricorrente pone in risalto che nel caso di giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in appello non è esclusa in modo assoluto, ma è possibile, nei limiti di compatibilità con le caratteristiche di celerità del rito. Essa sarà possibile, e dovrà essere disposta anche d'ufficio, solo per le acquisizioni documentali assolutamente indispensabili ai fini del decidere ed attinenti la capacità processuale dell'imputato o i presupposti stessi del reato o della punibilità. Non potrà perciò farsi ricorso all'integrazione in appello per far fronte a ordinarie lacune probatorie nel merito, in presenza delle quali il giudice dovrà far ricorso, secondo i principi generali, al proscioglimento ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p., ne' per acquisire prove a carico dell'imputato, essendo possibile l'integrazione solo in bonam partem, dal momento che l'acquisizione di elementi a carico dell'imputato potrebbe incidere sulla originaria determinazione di richiedere il rito alternativo, scelta non più modificabile.
16.3. Si deduce ancora che si è in presenza di un'atipica rinnovazione del dibattimento che avrebbe leso il diritto di difesa. Si pone in risalto che l'ordinanza, non riguardante "prove", bensì "atti burocratici", si proponeva si sanare l'inutilizzabilità di alcuni atti e, come tale, è "gravemente distonica" rispetto all'ordinamento processuale.
La degenerazione dell'atto compiuto non avrebbe posto in condizione la difesa di interloquire compiutamente. Il collegio si era riservato di decidere su una questione non posta dalla difesa che aveva eccepito l'inutilizzabilità di atti acquisiti mediante rogatorie internazionale e non l'inutilizzabilità di atti prodotti dal Procuratore generale che, peraltro sarebbero stati acquisiti al termine della discussione e prima dell'inizio delle repliche. Tali circostanze non avrebbero consentito alla difesa di svolgere le conclusioni mediante una verifica analitica dei risultati dell'attività istruttoria.
16.4. Ad avviso del ricorrente, vi è una difformità della produzione documentale non solo ai canoni normativi ma anche alle richieste rogatoriali riguardanti il ricorrente per i documenti provenienti dal Lussemburgo;
non viene indicata alcuna nota di trasmissione, non depositata, a suo tempo, dal pubblico ministero;
dall'esame delle note prodotte dal Procuratore generale - che nel ricorso sono specificamente elencate - non emerge alcuna correlazione con gli effetti acquisiti in via rogatoriale presenti nel fascicolo pubblico ministero.
16.5. Rilievi additivi e motivazioni di globale confutazione. - il numero del procedimento indicato nei documenti prodotti ( 9520/95) è diverso dal presente;
- nei documenti prodotti manca la "punzonatura" caratteristica di quelli facenti parte del faldone in cui l'atto è collegato con numerazione da 1 a 69.
La Corte d'appello, ignorando tali dati, sarebbe giunta "all'affermazione sbalorditiva ed errata" secondo cui "in documenti prodotti dal Procuratore generale, verosimilmente, sarebbero già stati contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ed erroneamente non riversati (anche) nel fascicolo del processo da definire con rito abbreviato. Il ricorrente rileva che:
- per avere contezza che i documenti prodotti del Procuratore generale non avevano mai fatto parte del fascicolo del pubblico ministero, sarebbe stato sufficiente che il Collegio avesse tenuto conto di alcuni elementi (date di detti documenti;
loro punzonatura;
loro mancata indicazione negli indici depositati;
affermazioni dello stesso Procuratore generale);
- il ragionamento, già palesemente illogico e giuridicamente infondato, sarebbe ancor più suffragato da due notazioni aggiuntive della Corte d'appello:
1. che l'eventuale declaratoria di inutilizzabilità delle note di trascrizione non determinerebbe l'inutilizzabilità dei documenti acquisiti;
2. che le note di trascrizione avrebbero potuto essere in ogni caso acquisite ex art. 603 c.p.p.. - asserzioni, entrambe, macroscopicamente infondate. In conclusione, il ricorrente richiede espressamente che siano dichiarati inutilizzabili i documenti acquisiti mediante rogatoria e provenienti dal Lussemburgo.
Tale inutilizzabilità andrebbe ad incidere sulle parti della motivazione impugnata da pag. 391 a pag. 458 là dove si esaminano le movimentazioni di fondi tra le società riconducibili ad AM G. e la società riconducibili a IF A. e IT C. delle quali si è ritenuta la sussistenza proprio in base a tali documenti. 17. Nullità della sentenza (e dell'ordinanza. 6 febbraio 2001) per violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5, artt. 191 e 256 c.p.p., in tema di acquisizione dei tabulati telefonici afferenti alle conversazioni tra imputati.
17.1. Indicazione assunto.
Secondo la sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe correttamente esercitato il potere di integrazione probatoria, trattandosi di "documenti".
17.2. Correlativa censura.
Il Tribunale ha disposto una "nuova acquisizione dei tabulati"; detta decisione va valutata tenendo conto che si trattava di un "giudizio abbreviato", che il potere del giudice era solo residuale e avrebbe potuto essere esercitato soltanto nella fase conclusiva del giudizio e qualora il giudice si fosse trovato nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Mentre, il tribunale, una volta riproposta nella fase preliminare la questione di inutilizzabilità rigettata dal g.u.p., alla successiva udienza del 6 febbraio 2001 provvedeva ad acquisire ex art. 441 c.p.p., comma 5, i tabulati, dando atto nello stesso provvedimento che i tabulati erano stati acquisiti nella fase delle indagini preliminari presso gli enti erogatori su richiesta non motivata del giudice. Dopo tale acquisizione, ed alle successive udienze del 23 marzo 2001 e dell'11 maggio 2001 furono svolte le conclusioni delle parti.
Il Tribunale avrebbe perciò anticipato un giudizio di "impossibilità" di decidere allo stato degli atti". La sentenza impugnata finisce col negare che i "tabulati" fossero necessari ai fini del decidere.
18 Considerazioni conclusive sulla concezione di "giudizio abbreviato" quale rinvenibile negli erronei assunti della sentenza impugnata.
Il ricorrente evoca la decisione delle Sezioni unite 21 giugno 2000 con la quale si è ritenuto che "il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito", a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine". Si tratta di un negozio processuale di tipo abdicativo che può avere a oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere- dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Nonostante AM G. abbia formulato richiesta di abbreviato il 9 ottobre 2000 e così cristallizzato il quadro probatorio a quella, data, si è poi provveduto alle acquisizioni di altre materiale probatorio al di fuori dei tempi stabiliti dalla disciplina e prima che fosse verificata la impossibilità di decidere allo stato all'esito della conclusioni delle parti.
La richiesta di abbreviato avrebbe anche cristallizzato, oltre il quadro probatorio, anche le eccezioni di inutilizzabilità patologiche degli elementi probatori.
La non rituale ri-acquisizione di atti già inutilizzabili al momento della richiesta si sarebbe posta in contrasto, come è accaduto per i tabulati, con la regola generale posta dalle Sezioni unite. 19. Pretesi accordi corruttivi: decontestualità e inesistenza. Si riportano punti della motivazione della sentenza impugnata secondo cui la responsabilità di AM G. deriverebbe dalla sua adesione all'accordo illecito iniziale, a prescindere dal contributo materiale da lui offerto.
19.1. Descrizione degli accordi nel capo di imputazione. Si deduce che gli episodi hanno una precisa e diversa collocazione temporale:
a. quello relativo alla sentenza di primo grado del 1986 sull'an con riferimento alla posizione del presieduto del collegio ER IP;
b. quello relativo alla presunta convocazione del Pres. IN nel 1989 per impedire che il collegio chiamato a decidere sul quantum fosse da lui presieduto il 4 aprile;
c. quello relativo alla sentenza 26 novembre 1990 della Corte d'appello di MA della quale fu relatore TT V.;
d. quello relativo al tentativo di corruzione collegato alla vicenda ER - RO - TE R. - GI, nel gennaio 1992;
e. quello relativo alla pretesa rivelazione dell'"appunto DA" nel marzo 1993;
f. quello relativo alla presunta sottrazione della "procura speciale" conferita dall'I.M.I. ai difensori.
19.2. Sul c.d. "accordo primigenio".
Menzionato dal GIP e dai Giudici del merito con riferimento alla competenza per territorio e poi "traslato" nelle valutazioni di merito.
La sentenza impugnata, della quale in ricorso sono riportati ampi stralci, rileva che va condivisa l'ipotesi di un accordo unitario che, al di là del singolo contributo di volta in volta dato dai partecipi, si unifica in virtù dell'accordo iniziale, posto in essere con coscienza e volontà. E, così, giunge ad affermare che "ognuno risponde di tutti gli specifici episodi di corruzione, a prescindere dal contributo materiale di volta in volta prestato". La Corte d'appello condivide le conclusioni sul punto raggiunte dalla sentenza di primo grado secondo cui l'accordo che ha legato i RO, corruttori, agli intermediari, tra i quali vi è AM G., e i corrotti, i giudici TT V. e TE R. e altri pubblici ufficiali non ancora identificati, è stato un accordo unitario che risale all'inizio della causa MI-SIR (ma in particolare RO si è rivolto ad AM G. nel 1989) e si è snodato per tutta la sua durata".
19.3. Erroneità dell'impostazione della Corte d'appello. Due errori sono posti in risalto dal ricorrente:
- uno oggettivo là dove, da un lato, si afferma essere rimaste ignote le coordinate spaziali e temporali del patto originario, e dall'altro, l'accordo viene collocato "all'inizio della causa MI- SI" e, quindi, nel 1986, ma allora unico pubblico ufficiale era ER F., assolto con la pronuncia di primo grado;
- l'altro soggettivo, riguardante la corretta interpretazione del concorso di persone sotto il profilo dell'elemento soggettivo. In base all'elencazione dei fatti oggettivo di contestazione che segnano i vari episodi il c.d. accordo complessivo, quello originario, non avrebbe potuto essere che l'accordo perfezionatosi in epoca prossima all'ottobre 1986.
All'epoca l'unico pubblico ufficiale individuabile era il ER IP presidente del collegio. Non vi indicazione sulla partecipazione di altri pubblici ufficiali, in quanto:
TE R. compare nel 1991; manca ne' era programmabile la presenza di TT V., estensore della sentenza della Corte d'appello nel 1990, non essendo ancora stata decisa la causa in primo grado e nel 1986 era oltre che imprevedibile, ma addirittura escludersi che TT V. si sarebbe occupato del processo in appello;
nello stesso anno 1986 non erano individuabili ne' avrebbero potuto prendere parte all'accordo c.d. primigenio gli ignoti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio coinvolti nell'episodio della divulgazione dell'"appunto DA" collocato nel marzo 1993. Ciò, ad avviso del ricorrente, rende chiaro che IN RO non avrebbe potuto avere come interlocutori i pubblici ufficiali che nel tempo si sono occupati della vicenda e, in considerazione dell'assoluzione di ER F., gli unici interlocutori avrebbero potuto essere i cc.dd. intermediari, tra i quali non avrebbe potuto essere annoverato AM G., comparso solo nel 1989. Si pone in evidenza l'errore di diritto perché non è considerata la natura di reato a concorso necessario della corruzione in atti giudiziari. Inoltre, trattandosi di accordo tra privati, anche a volere ammettere la programmazione di interventi corruttivi, sottolinea la difesa, avrebbe potuto al più configurarsi l'ipotesi dell'art. 115 c.p.. 19.4. Reato continuato e reato associativo: differenze nell'elemento soggettivo. Si deduce l'errore nella valutazione dell'elemento soggettivo, mettendo in rilievo che i presunti partecipanti all'accordo primigenio non potevano certo prevedere i futuri sviluppi della causa civile e le articolazioni degli episodi anomali di cui all'imputazione. Si richiama la giurisprudenza sul punto secondo cui il concorso di persone nel reato continuato e la associazione per delinquere sono entrambi caratteristici di un accordo partecipativo dei soggetti, accordo che però vale a connotare la prima ipotesi sol se delimitato temporalmente prevedendosi la comune esecuzione di determinati illeciti già individuati dai soggetti al momento del raggiungimento di esso, conseguendone che il comune programma ideativo si esaurisce nel momento del raggiungimento dell'accordo e la fase esecutiva in quello della perpetrazione dell'ultimo reato programmato.
In questo contesto si deduce l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello, là dove afferma che "...in virtù dell'accordo iniziale ....ognuno risponde di tutti gli episodi specifici di corruzione, a prescindere dal contributo materiale di volta in volta prestato".
19.5. Profilo di illogicità delle motivazioni.
RO conobbe AM G. nel 1989 (lo conferma il genero di RO, RA Bellavista IR).
19.6. Le considerazioni conclusive sui pretesi accordi è, per la difesa, contraddittoria all'affermazione che AM G. avrebbe aderito all'accordo primigenio.
Nonostante tali emergenze, pone in rilievo il ricorrente, la Corte afferma la responsabilità di AM G. per tutte le condotte conteste nel capo di imputazione in virtù di una sua presunta partecipazione all'accordo originario ed applica un aumento di pena ex art. 81 c.p. pure per gli episodi avvenuti prima che conoscesse IN RO.
20 Si deduce la non riconducibilità al ricorrente delle c.d. "bozze di sentenza".
2.1. Il primo punto posto in rilevo è la genesi della scoperta delle c.d. "Bozze di sentenza"; "scoperta" dovuta al Collegio presieduto dal dr. Carfì che nella motivazione della sentenza ha affrontato per la prima volta l'argomento.
L'"appunto AM G." (doc. 1^), un dattiloscritto di due pagine, così denominato in quanto è stato prodotto spontaneamente e riconosciuto come proprio dal ricorrente nell'interrogatorio innanzi al g.i.p. il 10 ottobre 1996, "appunto" che è riprodotto integralmente in ricorso.
La Corte d'appello, deduce il ricorrente, valorizza in un ottica colpevolista la circostanza che alcune frasi di tale appunto si ritrovano nella "sentenza TT V.".
Altro appunto intitolato "sulle indicazioni ricevute", come il primo, è sequestrato presso lo studio legale di IF A. e in esso le indicazioni sono correlate al primo "appunto AM G.". La Corte d'appello, come riportato testualmente in ricorso, rileva che nell'appunto (doc 2^) "sulle indicazioni ricevute" si commenta il contenuto dell'"appunto AM G." e si precisa ancora che esso (doc. 2^) "è risultato spillato a una bozza di sentenza" (doc. 3^). La prima conclusione raggiunta dalla Corte d'appello è che "....anche per la forma interrogativa di alcuni passaggi ...chi ha scritto questo secondo appunto era in rapporto diretto con AM G. con le sue osservazioni e a lui chiedeva ulteriori lumi e indicazioni... L'impostazione data da AM G. - precisa ulteriormente per sottolineare che la scelta interpretativa della sentenza TT V. non ha tenuto in alcun conto le linee indicate palesemente dalla Corte di cassazione - risulta recepita in una delle bozze, cioè atti preliminari alla sentenza stessa, ritrovate presso lo studio IF A. ...." e conclude "...la bozza in questione, quindi, si può logicamente ritenere, tra l'altro, anche un promemoria utilizzato per la camera di consiglio tenuta dal giudice TT V....".
Il ricorrente rileva che nella sentenza impugnata sono riportati alcuni prospetti sinottici per evidenziare, in ottica colpevolista, i passaggi comuni con la sentenza MI-SI e l'"appunto AM G.". Tali prospetti, rileva ancora il ricorrente, sono copiati dalla sentenza del collegio presieduto dal dr. Carfì e, pertanto, tratte da una atto che in parte qua non avrebbe potuto essere utilizzato non essendovi giudicato.
20.2. Precisazioni sul materiale sequestrato presso lo studio AM G..
Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, il ricorrente precisa che presso lo studio AM G. non venne sequestrato alcun documento relativo alla causa civile MI-SI. Ciò trova conferma negli atti del procedimento e anche nella requisitoria della dr.ssa Boccassini.
Anche se la difesa non manca di segnalare che in altre parti della sentenza è corretta la ricostruzione del mancato rinvenimento nello studio AM G. dei documenti de quibus.
20.3. Si pone in risalto un c.d. "errore rivelatore". La Corte d'appello ripete gli errori della sentenza Carfì, parlando di interrogatorio reso al pubblico ministero (in realtà fu reso al giudice per le indagini preliminari) e indicando la data di acquisizione al 29 luglio 1992. Lettura, dunque, palesemente distorta di atto inutilizzabile.
L'interrogatorio innanzi al g.i.p. ebbe a svolgersi il 10 ottobre 1996 e in tale contesto AM G., precisa la difesa, non ha ammesso ma ha rivendicato di essere in possesso di atti della causa civile a dimostrazione del rapporto professionale intercorso con RO IN: non si trattava di "bozze" ma di atti ufficiali che offrì di produrre allo stesso g.i.p., acquisizione dallo stesso gip limitata alla "bozza dell'atto di riassunzione" e al c.d. "appunto AM G.".
20.4. Il ricorrente sviluppa alcune osservazioni sul c.d. "appunto AM G." letto in correlazione con le ed. "Bozze di sentenza", secondo l'impostazione della sentenza impugnata. Mentre, l'appunto fu scritto prima (non dopo) la definitiva stesura dell'atto di riassunzione e cioè prima della designazione di TT V. quale giudice relatore della causa civile e, pertanto, era inimmaginabile una elaborazione in funzione di una sua traslazione nella motivazione della sentenza.
La ricostruzione del giudice d'appello circa i collegamenti appunto AM G. - appunto "sulle indicazioni ricevute" - bozza di sentenza e sentenza definitiva, pone in risalto il ricorrente, sono inconcludenti, logicamente incoerenti, estremamente disorganici e orientati in un ottica colpevolista.
Il ricorrente sottolinea che la Corte d'appello, al di là degli argomenti interpretativi, ha valorizzato nel proprio argomentare la circostanza che il secondo appunto ("sulle indicazioni ricevute") sarebbe stato graffettato o spillato alla bozza di sentenza (doc. 3^), circostanza smentita dalla collocazione degli atti nel fascicolo del pubblico ministero.
20.5. Si deduce l'erronea collocazione cronologica del c.d. appunto AM G. da parte della Corte d'appello.
Secondo la sentenza impugnata, TT V. avrebbe copiato le "bozze di sentenza", elaborate anche da AM G..
20.6. Considerazioni sulla prospettiva accusatoria. La sentenza impugnata da per scontato la responsabilità dell'avv. NI, oramai deceduto, nella vicenda delle bozze, partecipazione che non sarebbe stata in sede processuale da nessuno adombrata. Le difesa aveva insistito soltanto sull'attribuibilità delle cc.dd. bozze di sentenza all'avv.to AR in base a plurimi elementi e la richiesta di incidente probatorio per sentire su specifiche circostanze i due difensori ufficiali, avv.ti AR e NI, furono rigettate dal Giudice per le indagini preliminari. 20.7. La difesa contesta la assunta "spillatura", valorizzata dalla sentenza di appello, della "bozza di sentenza (doc. 3^) "all'appunto "sulle indicazioni ricevute".
20.8. I rilievi della difesa sulla "corretta collocazione cronologica del c.d. appunto AM G.".
Occorreva focalizzare l'attenzione sull'interrogativo (posto dalla cassazione) se le parti "avessero voluto escludere che obblighi e diritti risultanti dagli accordi potessero essere imputati a un soggetto diverso dal costituendo Consorzio".
La lettura dei passaggi inseriti nell'atto di riassunzione conferma che le indicazioni dell'appunto AM G. furono recepite;
quindi lo stesso appunto era stato redatto prima del 5 ottobre 1989. La difesa riproduce le osservazioni contenute nelle memorie difensive presentate nel giudizio d'appello con le quali si evidenziano i punti di corrispondenza tra l'appunto AM G. e l'atto di riassunzione. 20.9. I rilievi sulla asserita quanto erronea correlazione del c.d. "appunto AM G." assemblato alla c.d. "Bozza 3^". Secondo la sentenza impugnata l'appunto AM G. fu il testo di riferimento per la suddetta "Bozza 3^" e il collegamento sarebbe dato dalla menzionata graffettatura.
L'analisi lessicale dell'appunto conferma che lo stesso fu redatto in funzione della stesura definitiva dell'atto di riassunzione e non si trattò, come rileva la Corte d'appello, di una semplice "scelta defensionale". Il giudice d'appello avrebbe omesso sul punto di considerare il comportamento processuale di AM G., in tal modo violando in principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e collegati all'art. 192 c.p.p.. Il comportamento di AM G., rileva la difesa, fu sempre valutato solo in malam partem.
Si pone in risalto la diversità delle valutazione della Corte d'appello sulle causali del pagamento effettuato nell'anno 1994 dagli eredi RO. In tal caso, il giudice d'appello ha tenuto conto delle scelte difensive e in particolare del rifiuto di rispondere al g.i.p. nel primo interrogatorio del 21 maggio 1996 in carcere. Richiamando in proposito la giurisprudenza sul punto, il ricorrente deduce che il silenzio è una scelta che rientra nel diritto di difesa e di libera scelta di strategie processuali.
20.11. Considerazioni conclusive sul c.d. "appunto AM G.". Proprio il transito attraverso le "bozze di sentenza" elide ogni responsabilità di AM G. (consegnò l'appunto a RO IN, che evidentemente lo veicolò all'avv. AR, che ammise di essere l'autore delle "bozze di sentenza").
La circostanza, deduce il ricorrente, che il c.d. "appunto AM G." sia stato ricevuto e utilizzato per l'atto di riassunzione dalla medesima persona, l'avv.to AR, che avrebbe poi redatto anche le cc.dd. "bozze di sentenza", renderebbe evidenti le ragioni per le quali alcuni brevi passaggi dell'"appunto" sono stati riportati anche nella sentenza TT V. del 1990.
20.12. Ruolo dell'avv. AR nella stesura delle c.d. "bozze di sentenza".
Secondo la sentenza impugnata, AM G. sarebbe corresponsabile, pur non essendogli attribuibile, della stesura materiale delle Bozze, comunque elaborate sia dalla difesa ufficiale (AR - NI) sia da quella occulta (AM G.).
Ad avviso della difesa, la sentenza impugnata sviluppa gli elementi relativi al ruolo dell'avv.to AR in un'ottica colpevolista per AM G..
20.13. Il ricorrente sottolinea ancora gli elementi riconducenti all'avv. AR le c.d. "Bozze di sentenza".
a. espresso riconoscimento dell'interessato nel corso delle sommarie informazioni rese il 28 ottobre 1996;
b. comuni caratteristiche semantiche e linguistiche;
c. identità delle caratteristiche di dattiloscrittura tra le bozze e gli scritti difensivi ufficiali;
d. forti identità nel tratto grafico, rilevabili tra alcune correzioni manoscritte apposte su una delle cc.dd. "bozze di sentenza", poste in comparazione con la scrittura dell'avv.to AR. Tali rilevi sono stati svolti in una memoria difensiva che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare nel loro complessivo sviluppo e nelle ragioni poste a loro fondamento, che riportano le indicazioni scientifiche di autorevole esperto di linguistica, prof. Proietti Domenico, e gli esiti di una consulenza grafologica del prof. Angeloni sulla omogeneità tra gli scritti difensivi e le bozze di sentenza.
Per il ricorrente la Corte d'appello avrebbe ignorato tale memorie e accertamenti tecnici con il rilievo della loro irrilevanza ai fini dell'affermazione della responsabilità di AM G.. 20.14. Il ricorrente pone in rilevo le conseguenze dell'individuazione dell'autore delle c.d. "bozze di sentenza". "L'irruzione" dell'avv. AR sullo scenario descritto nel capo di imputazione "stravolge irreversibilmente lo schema accusatorio". Con la memoria difensiva si sarebbe posto al giudice d'appello l'approfondimento, che sarebbe stato eluso, di accertare se l'avv. AR avesse preso parte alla vicenda "bozze" delle sentenze, "insieme" all'avv.to AM G. ovvero "invece" dell'Avv.to AM G.. Si riportano alcuni punti della memoria difensiva con i quali si fornisce la spiegazione del comportamento dell'avv.to AR, e, in particolare, le ragioni per le quali l'avv.to AR il 13 settembre 1996 aveva dichiarato che non vi sarebbe stato alcun contributo esterno di altri legali nell'ambito della causa MI - RO, smentendo in tal modo quanto riferito da AM G. sul suo ruolo di consulente.
Contrasta con l'ipotesi accusatoria (nei confronti di AM G.) anche l'atteggiamento processuale di TT V. (fantomatico il "millantato credito").
Il ricorrente rileva che confligge con un ipotesi di concorso allargato - che vedrebbe accomunati AR e AM G., quali intermediari, da un lato, e TT V., quale giudice corrotto - il comportamento tenuto dall'avv.to AR, che ha negato ogni apporto esterno alla difesa ufficiale, e la denuncia di TT V. per millantato credito.
20.15. Le indicazioni sulla posizione del dr. TT V. sviluppate nella sentenza impugnata non forniscono alcuna valutazione alle deduzioni difensive, mediante le quali si contestava l'ipotesi di un concorso allargato all'avv.to AR, come sembrerebbe sostenere la sentenza impugnata.
Il ricorrente riporta in ricorso stralci della sentenza sulla posizione di TT V.:
- la sentenza MI-SI della quale era relatore il giudice TT V. è risultata essere il frutto di interventi esterni da parte della difesa ufficiale e di quella occulta;
- la prova sarebbe fornita dal non giustificato incremento di denaro nel patrimonio TT V. nel periodo in cui ha deciso la causa de qua e nel periodo in cui è stata pagata dai RO sia l'anticipo che il saldo di quanto da loro dovuto agli avv.ti AM G., IF A. e IT C.;
- lo stretto legame, riconosciuto dallo stesso AM G., tra TT V. e lo stesso AM G.;
- che la sentenza d'appello MI-SI è stata condizionata da un giudice istruttore e relatore etero diretto e prono - per esclusivi motivi di lucro - agli interessi di parte;
- la conclusione raggiunta non è smentita dalle sdegnate negazioni di TT V., dalla sua denuncia
contro
AM G. per millantato credito e dalla assenza di prova su trasfermenti di danaro tra AM G. e TT V..
20.16. Ruolo dell'avv. AM G., secondo la Corte d'appello. Secondo la sentenza impugnata, AM G. avrebbe svolto una funzione di "veicolo" verso TT V..
Le affermazioni contenute nella sentenza circa i rapporti tra AM G. e TT V. e la riproduzione nella sentenza MI-SI di stralci dell'appunto AM G., sarebbero smentite per la difesa dalle circostanze che:
- le cc.dd. "bozze di sentenza" furono trovate e sequestrate presso lo studio IF A., mentre lo stesso documento non è stato trovato nello studio AM G.;
- la funzione di "veicolo" ipotizzata a carico di AM G. e incompatibile con il fatto che è stato proprio AM G. a produrre e rivendicare la paternità dell'appunto.
20.17. Il ricorrente denuncia contraddizioni nella prospettiva colpevolista:
- secondo il Procuratore generale, all'udienza 22 marzo 2004 innanzi alla Corte d'appello, "nessun elemento concreto conduceva ad AM G. in ordine alle bozze di sentenza";
- nell'ambito del processo c.d. "L RI", il capo di imputazione attribuiva la funzione di "veicolatore di somme verso TT V." a persona diversa da AM G. e il PM ipotizzò che l'intera vicenda fosse stata orchestrata da SI Berlusconi. 20.18. La difesa traccia considerazioni conclusive sulle c.d. "Bozze di sentenza" Una motivazione disorganica e illogica:
- graffettatura tra appunto e bozze di sentenza, smentita;
- mancata analisi dei testi;
- spontanea produzione dell'appunto;
- paternità delle bozze di sentenza in capo all'avv. AR;
- estraneità di AM G. alla "veicolazione" delle bozze a TT V.;
- traslazione dei fondi corruttivi al TT V. e correlativa estraneità di AM G..
21. Movimentazioni di fondi pertinenti al ricorrente: mancanza di ogni defluizione a favore di magistrati e/o pubblici ufficiali. 21.1. Oscillazioni interpretative sul concetto di dazione. Motivazione carente in termini di prova indiziaria. Disordinato e disorganico affastellamento di dati. Opposte valutazioni sul momento consumativo (pagamento agli intermediari o ai pubblici ufficiali): si afferma, prima che la consumazione del reato deve essere individuata nel momento del pagamento definitivo della tangente agli intermediari, avvenuto nella primavera del 1994 all'esito della causa MI-SI; poi si afferma che i pagamenti all'estero eseguiti nel 1994 in favore degli avvocati IT C., IF A. e AM G., non integrano la dazione consumativa del contestato reato di corruzione.
A tale ultimo riguardo la difesa rileva che la dazione richiesta dalla norma incriminatrice non potrebbe farsi coincidere con movimentazione di fondi tra soggetti privati, senza alcuna partecipazione di concorrenti necessari, i pubblici ufficiali. 21.2. Criteri interpretativi adottati in relazione al dr. ER F.. Il pubblico ministero aveva qualificato come "corruttive" alcune movimentazioni di denaro in favore di ER F., in particolare il bonifico di frs 246.000 in data 31 maggio 1994:
- nella sentenza di primo grado, la posizione di IP ER era stata tratteggiata in termini colpevolistici, peraltro smentiti dall'altra pronuncia di primo grado che ha assolto ER F. con formula piena.
21.3. Quanto ai fondi ricevuti dall'avv. AM G. menzionati nel capo di imputazione la difesa rileva che AM G. non versò alcunché a pubblici ufficiali, dando documentata contezza di come fossero stati impiegati 10.850.000 frs provenienti nel giugno 1994 dalla provvista RO:
- 10.000.000 frs sono stati suddivisi in parti uguali, a fini successori in favore dei quattro figli, in quattro società, cui facevano capo quattro distinti conti, senza alcuna movimentazione sino al rientro in Italia per il "credit commerciai de France" di Montecarlo, come già dedotto nell'atto di appello nel quale si faceva espresso riferimento alla lettera dell'avv. Lombardini Carlo;
- i fondi, che nel frattempo avevano prodotto interessi, furono fatti rientrare in Italia, come descritto nella memoria difensiva, per un importo di L. 13.559.211.000 il 2 luglio presso la Banca Antoniana, con sede in MA, su un conto intestato allo studio AM G.;
- tali fondi furono contestualmente impiegati, e nella misura di L. 11.411.074.000 per sanare pendenze irpef per gli anni 1994 e 1995;
- la residua somma a L.
2.125.798.185 fu depositata presso la banca Antoniana sede di MA e sequestrata dal pubblico ministero il 22 agosto 1996 e successivamente con provvedimento 10 marzo 2000 dissequestrata dal gup del Tribunale di IL;
- si poneva in rilevo che la Corte di cassazione ebbe già a dissequestrare il 28 novembre 1996 la somma di L. 308.693.933) esistente sul conto bancario dello stesso AM G.. Tali giustificazioni non sono state poste in discussione dalla Corte d'appello, mentre divergenze sono sorte per la destinazione di 850.000 fr.s. accreditati presso la B.i.L. rispetto ai quali si ricostruiva una destinazione diversa da quella data da AM G.. Il ricorrente ribadisce che si è trattato di una utilizzazione interna a un circuito di società - Esperta, Traditional e Gestiones Aereomarines - tutte riconducibili ad AM G., in tal modo fornendo la prova che anche tale danaro non sarebbe stato destinato a pubblici ufficiali e che le stesse erano rimaste intatte sino all'anno 1996.
21.4. Quanto ai comportamenti processuali di AM G. in ordine a esistenza e movimentazione di fondi non vi fu alcuna "reticenza" da parte di AM G. (come potrebbe voler sostenere la sentenza impugnata). L'imputato fornì la propria ricostruzione con memoria dell'8 agosto 1996.
21.5. Il ricorrente sottolinea l'eccezione di inutilizzabilità degli atti acquisiti mediante rogatorie e, in particolare, di quelli acquisiti dal Lusseburgo.
L'accoglimento dell'eccezione di inutilizzabilità dei documenti acquisiti per via rogatoriale (in particolare quelli acquisiti dal Lussemburgo) chiuderebbe ogni discorso sulle "movimentazioni". La motivazione, rileva il ricorrente, è in ogni caso inconsistente anche nel merito.
21.6. Si deduce che le movimentazioni sono impropriamente considerate in ottica concorsuale.
Sotto il profilo cronologico i flussi descritti hanno avvio con un bonifico di L. 258.500.000 del 29 settembre 1992 per giungere ad un accredito pari a L. 513.500.000 del 1 dicembre 1995.
La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, elenca un disordinato flusso di dati contabili - in tutto 23 operazioni - con riferimento a due categorie di passaggi di denaro (da AM G. a IF A.): quelli anteriori alla c.d. rimessa RO;
quelli posteriori a tale rimessa.
Alla prima appartengono sedici operazioni, per complessive L. 7.177143.500; alla seconda le restanti sette operazioni per complessive L. 5.133.000.000.
21.7. Movimentazioni verso conti riferibili all'avv. IF A.. Secondo la sentenza impugnata già prima del 1994 vi erano movimenti di denaro tra AM G. e IF A., ritenuti anticipi necessari per "oleare la macchina" che portava avanti la causa MI-SIR. AM G. sostenne sempre la propria estraneità a quel versamento del 1991 (la movimentazione riguardava altri soggetti). Il ricorrente deduce che la Corte d'appello non avrebbe mai spiegato il ragionamento probatorio, in ottica accusatoria, secondo cui i versamenti L. 7.177.143.500, avvenuti tra il 29 settembre 1992 e il 1 maggio 1994 tra i due professionisti cc.dd. "intermediari" possano essere collegati ad un primo anticipo di L.
1.000.000.000 versato nel 1991.
21.8. Quanto alla movimentazioni "interne" tra società riconducibili al ricorrente, si rileva che - AM G. spiegò le movimentazioni (peraltro tutte antecedenti alla creazione della "provvista RO" nel 1994) nella memoria 5 maggio 2004 e nell'atto d'appello;
- la Corte d'appello non rispose alle argomentazioni difensive e ribadì il proprio convincimento circa la colpevolezza dell'imputato, ma con ogni illogicità. Non fu esaminata l'estraneità di AM G. alla movimentazione di L.
1.000.000.000 e la mancanza di collegamento con la movimentazione di ben 7 miliardi fra il 92 e il 94; valorizzare le movimentazioni interne, contrasta con la stessa impostazione bifasica dell'ascesa (anticipi nel 1991 il saldo nel 1994); inaccettabile l'equazione per cui i rapporti tra professionisti dimostravano la sicura conoscenza in capo a chi di loro voleva servirsi.
21.9. Quanto alla movimentazione di 4.000.000 frs: ricezione e restituzione integrale.
Nonostante le spiegazioni fornite da AM G. e poi anche da IT C. circa la movimentazione di tale somma tra il settembre 1994 e il dicembre 1995, secondo la sentenza impugnata il passaggio IT C. - IF A. - AM G. - IF A., schematizzato nella tabella prodotta dal pubblico ministero, non sarebbe stato adeguatamente spiegato.
21.10. Indicazioni difensive volte a contrastare impropri impieghi di fondi.
Il ricorrente ritorna a chiarire, riportandosi ad una memoria integrativa del 5 maggio 2004, la coincidenza tra le somme ricevute da AM G. e somme restituite, non riscontrate dal giudice di primo grado e poi verificate dal giudice d'appello.
Si precisa che sotto il profilo contabile, dopo la rettifica dei conteggi operati in primo grado a opera della Corte d'appello, la somma ricevuta da AM G. nel giugno 1994 è stata integralmente restituita.
AM G., nelle proprie dichiarazioni spontanee, avrebbe descritto la movimentazione del danaro transitato dal conto di IT C. a quello di IF A. e poi da quest'ultimo monetizzato. Movimentazione giustificata come operazioni di salvataggio di un'azienda poi in realtà non più effettuato.
Il ricorrente rileva che la Corte d'appello non ha tenuto affatto conto di alcuni chiarimenti, che avrebbero dovuto essere valutati in un ottica difensiva, forniti da AM G. in sede di dichiarazioni spontanee e cioè che la somma di 4.000.000 frs, prima di essere bonificate su un conto della "Traditional", era stata monetizzata, sicché avrebbe potuto essere liberamente utilizzata senza lasciare particolari tracce.
Il dato oggettivo è rilevato dalla stessa Corte d'appello nella descrizione operata in motivazione:
- aprile 1994 conto "Codava" risultavano 11.571.000 frs della provvista RO;
- con ordine 21 giugno 1994 7.500.000 frs bonificati su conto "Emco" di IF A.;
- restanti 4.071.000 frs, mediante due prelievi in contanti di 2.000.000 di frs il 25 maggio e il 9 giugno 1994 era stati trasferiti, tramite il conto di transito "fronda" a favore della società Traditional di AM G..
Però, la Corte non ha affatto considerato il prelievo in contanti e quanto riferito da AM G. circa le possibilità di impiego. Anche la circostanza che IF A. aveva svolto spesso la funzione di far rientrare in Italia somme di denaro tratte dalle disponibilità estere gestite dai suoi amici, servendosi dell'agente di cambio BO, è stata riconosciuta dalla Corte d'appello, ma non valutata in particolare per spiegare le operazioni riportate nei prospetti acquisiti agli atti dai quali risulta che AM G. ha sempre rispettato le percentuali di aggio, pari al 2,5%. I dati oggettivi evidenziati, pur descritti in motivazione, non sarebbero stati valutati.
21.11. Nella disamina degli assunti accusatori, il ricorrente pone in risalto che secondo la sentenza impugnata, AM G. avrebbe "messo a disposizione" di IT C. e IF A. le sue società off-shore (Esperta e Traditional) per far perdere le tracce della provvista RO.
In realtà, rileva il ricorrente, non vi fu alcuna "messa a disposizione", giacché IT C. e IF A. disponevano di propri conti all'estero e non avevano certo bisogno dell'aiuto di AM G..
21.12. Percorsi ipotetici nella ricostruzione delle movimentazioni. Vi sarebbero affermazioni della sentenza impugnata "estemporanee e non raccordate".
La Corte di merito afferma che è indimostrata la tesi difensiva che "nessun soldo era arrivato ai pubblici ufficiali coinvolti nel processo MI-SI". Tale l'affermazione è, secondo la difesa, sconvolgente, giacché non spettava certo all'imputato fornire una prova del genere;
si formulano mere possibilità e si ignorano le risultanze processuali;
i principali versamenti addotti a sospetto avvennero nel 1990 e il rientro in Italia di FRS 4.000.000 non è correlabile con le posizioni dei pubblici ufficiali imputati, ER F., assolto, TE R. e TT V..
Per la difesa è, dunque, apodittica l'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale i 4.000.000 FRS (provenienti dai RO) dovevano costituire il corrispettivo per l'opera prestata dai PPUU corrotti.
21.13. Il ricorrente segnala oscillazioni nelle argomentazioni della Corte d'appello: inesistente valenza accusatoria. Secondo la sentenza impugnata le due società (Esperta e Traditional) sarebbero state per far perdere le tracce della provvista RO:
l'affermazione è definita aberrante dal ricorrente. La Corte d'appello "oscillerebbe" tra due ipotesi concettualmente ben distinte: 1) riciclaggio e favoreggiamento reale;
2) concorso in "corruzione in atti giudiziari".
Quindi vi sarebbe una totale indeterminatezza dei fatti. 21.14. Conclusioni dell'impugnata sentenza e confutazione di essa:
- secondo Sentenza impugnata "la responsabilità di AM G. risulterebbe dall'accertata funzione determinante nel riciclaggio tra i suoi conti e quelli dei suoi complici della provvista RO";
- manca, però, un elemento imprescindibile: i pubblici ufficiali (la corruzione è reato a concorso necessario);
- in realtà nella stessa motivazione della sentenza impugnata si rinvengono smentite alla tesi accusatoria di una "possibile detenzione fiduciaria protrattasi nel tempo" (indicazioni possibilistiche, mere ipotesi contraddette dalle risultanze processuali).
22. Sentenze civili rese nella vertenza MI - RO: ortodossia di esse - Inammissibile valutazione in sede penale.
22.1. Quanto al sindacato delle sentenze civili da parte del Giudice penale, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata, per un verso, condivide la conclusione cui è giunto il primo giudice circa la individuazione dell'interesse tutelato da delitto di corruzione in atti giudiziari e che il sindacato del giudice penale non deve essere volto sull'atto di esercizio della funzione giurisdizionale, bensì sul modo di esercizio della stessa e sulle modalità del loro approccio alla causa. Per altro verso, afferma che ciò non esclude che il giudice penale possa prendere in considerazione eventuali anomalie di un procedimento per trame la conferma del patto corruttivo.
Tale assunto, ad avviso del ricorrente, si rivela in realtà un ribaltamento delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado e una non corretta applicazione del principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni unite.
22.2. Il Richiamo alla sentenza delle Sezioni unite è improprio e non corretto.
Nella decisione citata, infatti, si è affermato che le sentenze civili possono essere valutate per trame elementi di responsabilità penale solo se "il decisum (sia) apertamente arbitrario, in alcun modo giustificabile, affetto da un grado di abnormità tale da superare ogni limite di ragionevolezza, non già solo opinabile o semplicemente errato".
22.3. Inoltre per il ricorrente la sentenza di primo grado sarebbe stata citata anch'essa in modo non corretto;
- secondo il giudice di primo grado "il primo indizio di colpevolezza sarebbe da individuarsi nella pretesa ingiustizia della sentenza civile";
- la difesa critica tale affermazione e cita, a confronto, la decisione del giudice dell'udienza preliminare 19 giugno 2000 relativa al DO RI";
- la Corte d'appello attribuisce erroneamente al giudice di primo grado la sentenza pronunciata dal GUP con la quale individuava indici sintomatici dell'accordo corruttivo quali la palese svolta interpretativa, data dal giudice rispetto alle sue precedenti decisioni o rispetto a una consolidata interpretazione. 22.4. La citazione della sentenza di primo grado è stata per il ricorrente un tentativo di celare l'elisione dell'indizio rispetto alla sentenza di primo grado.
L'errore della Corte d'appello nella citazione costituisce "un segmento motivazionale irreversibilmente inficiato, perché in tal modo vien meno uno degli indizi fondamentali sul quale si è espresso il giudice di primo grado per l'affermazione di responsabilità di AM G..
22.5. Andamenti delle argomentazioni adottate dalla Corte d'appello. La sentenza impugnata sembra attenersi ai principi enunciati dalle Sezioni unite, giacché ritiene "abnorme" la sentenza TT V., ma in realtà tale sentenza si poneva nel solco della giurisprudenza prevalente, tanto che lo stesso Procuratore generale innanzi alla Corte di cassazione, aveva richiesto il rigetto del ricorso MI sull'an debeatur.
22.6. Additive notazioni all'impraticabilità di censure in sede penale, a statuizioni rese in sede civile.
Il ricorrente deduce che il principio affermato dalle Sezioni unite neutralizza il valore indiziario della decisione della Corte d'appello di MA, della quale era stato relatore TT V., in quanto non si tratta di una decisione apertamente arbitraria. Secondo la sentenza di annullamento (sez. 1^, 7 luglio 1989), il compito del giudice di rinvio era "ricostruire adeguatamente la volontà delle parti contraenti": secondo il ricorrente il giudice di rinvio svolse proprio tale accertamento.
22.7. Ulteriore svista della Corte d'appello.
Secondo il ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe compreso "l'oggetto del giudizio analizzato", ma ciononostante si sarebbe "avventurata in disamine di problematiche civilistiche assai complesse" (risolvendole erroneamente).
22.8. Il ricorrente rileva che vi sono argomenti difensivi di non poco conto ignorati in motivazione: l'intervenuta sentenza della Corte di cassazione sulla domanda di rivalsa proposta dall'MI. Il prof. Rosario Nicolò (legale di riferimento del Collegio difensivo MI) aveva ritenuto "non fondata" la posizione processuale MI e diede indicazioni di chiamare in causa il "Consorzio bancario per la SI in liquidazione", ma tale azione di rivalsa venne proposta solo alcuni mesi più tardi (19 luglio 1993) e fu accolta definitivamente da Cass. 1^ civ., 16 dicembre 2002, n. 2469. La Corte d'appello, sebbene avesse acquisito tale decisione, non ne ha affatto tenuto conto nella sua pronuncia.
22.9. Argomenti difensivi ignorati in motivazione: i rilevanti risultati economici della liquidazione del gruppo SI. La Corte d'appello ha completamente ignorato i risultati della liquidazione del gruppo SI (già analizzati nella memoria 5 maggio 2004), chiusasi con un notevole ricavo per lo Stato.
L'argomento assume significato perché il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione anche sull'esito della perizia sul quantum del risarcimento disposto dal giudice civile. 22.10. Argomenti definitivi ancora ignorati in motivazione:
collegialità delle decisioni assunte in sede civile. Tra i quarantadue magistrati che fecero parte dei collegi giudicanti in sede civile, AM G. conosceva solo il dott. TT V.;
peraltro, costui non decideva da solo, ma faceva parte di un collegio, insieme al presidente Valente - per il quale vi fu iscrizione nel registro notizie di reato, ma il procedimento fu archiviato - al consigliere Paolini (non iscritto nel registro indagati e sentito solo per la "vicenda Lodo RI"). Senza tenere conto della richiamata sentenza delle sezioni unite Carnevale, per le precisazioni e puntualizzazioni in tema di collegialità, la Corte d'appello, senza alcuna confutazione delle tesi difensive, si è limitata a osservare che "TT V. ha dato una sua lettura della sentenza della Suprema Corte di Cassazione". 22.11. Il ricorrente deduce che le considerazioni sulla ortodossia della sentenza della Corte d'appello di MA che decise sulla vicenda MI-SI sarebbero state del tutto non considerate nella sentenza impugnata la cui motivazione carente e contraddittoria è giunta a conclusioni non conformi al complesso degli elementi posti in risalto e indispensabili per una valutazione adeguata della vicenda. 23. Episodi c.d. "anomali". Irrilevanza e valenza. Contraddittorietà motivazione talmente evidente da costituire "abnormità". La sentenza impugnata sostiene di non sindacare il merito della decisione del giudice civile, ma solo le modalità e gli inconvenienti. In tale contesto, si inserisce anzitutto:
23.1. Il c.d. episodio IN. Al riguardo, il ricorrente richiama i punti della sentenza impugnata.
- vi fu una sollecitazione al presidente IN perché procedesse personalmente;
- secondo la sentenza impugnata, pur non essendo provata l'asserita convocazione al Ministero, non vi sarebbero ragioni per non credere al IN;
- secondo la difesa, le dichiarazione del pres. IN potevano costituire, al più, uno spunto investigativo;
- manca il requisito della "certezza" che la presenza di IN avrebbe determinato una decisione diversa;
- non è comunque spiegato cosa c'entri AM G.;
23.2. Per il c.d. episodio DA, non è dimostrato che il c.d. "l'appunto DA" sia finito anche in mani di estranei al collegio giudicante.
Sulla vicenda dell'"appunto DA" la Corte d'appello formula semplici ipotesi, alle quali attribuisce valore di certezza, senza tenere conto delle conclusioni sviluppate dallo stesso pubblico ministero e nelle memorie difensive.
23.3. Divulgazione del c.d. "appunto DA".
La sentenza impugnata avrebbe finito col tener conto di un "anonimo" e affermato la penale responsabilità di AM G. sulla base dei contatti intrattenuti in quei giorni con IF A., quali risultanti dalle annotazioni di quest'ultimo - osserva, peraltro, il ricorrente che nulla si sa del contenuto di detti contatti perché i tabulati nulla dicono, anche per l'assoluta specificazione delle annotazioni sull'agenda che potrebbero essere ricondotte ai rapporti professionali da lungo tempo esistenti tra AM G. e IF A.. Anche per tale episodio è stata riconosciuta la responsabilità di AM G. e gli è stato inflitto un ulteriore aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p.. 23.4. Il c.d. episodio ER - RO - TE R. - GI. Contraddittorietà evidente della motivazione (sulla base del richiamo di alcuni passi della sentenza di appello). La Corte ha ricostruito la vicenda in base alle dichiarazioni dell'avv.to ER che era stato sollecitato a prendere contatti con la dr.ssa GI che si era occupata del fascicolo quando era al massimario senza accorgersi della mancanza della procura e poi aveva fatto parte del collegio quale giudice a latere.
23.5. Indicazioni difensive ignorate su asseriti contatti telefonici. AM G. aveva spiegato i contatti telefonici con la ER ON della quale era titolare RA IR, che ben conosceva TE R. ed era in rapporti "economico - finanziari" con costui.
Era stata resa una puntuale e documentale spiegazione, basata sulle stesse indagini svolte dal pubblico ministero. Attraverso una disamina degli stessi tabulati e l'area di partenza delle telefonate, il ricorrente precisa che i contatti telefonici con RO CE sono 4 e non 17. Il riscontro effettuato è stato completamente ignorato dalla Corte d'appello che non avrebbe preso a riguardo alcuna posizione.
Del resto, tali telefonate non costituirebbero "indizio" a carico di AM G..
23.6. Considerazioni sui tre episodi.
Totale indeterminatezza oggetti va per i due episodi (IN e DA); per il terzo episodio (Belinguer - GI) non si comprende cosa c'entri AM G..
23.7. Procura MI asseritamene "scomparsa" ma più propriamente "non depositata".
Richiamo ai vari momenti della vicenda, come ricostruiti dalla sentenza impugnata.
23.8. Elementi impropriamente valorizzati e comunque non riconducibili al ricorrente.
a. non conferenti gli appunti dell'agenda IF A. (su contatti con TT V., TE R., IT C., RI), sia perché posteriori di due anni alla pretesa sottrazione della procura, sia perché non coinvolgenti AM G.;
b. il potere di condizionamento di TE R. sui giudici per le indagini preliminari è affermato apoditticamente, anche perché lo stesso TE R. era in carcere al momento dell'emissione del provvedimento 13 maggio 1996 del giudice per le indagini preliminari;
contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari contrastava con un orientamento di legittimità non univoco.
23.9. Conclusioni della Corte d'appello.
Secondo la sentenza impugnata, la vicenda della procura "scomparsa", in mancanza di una soluzione sicura, costituirebbe solo "un'anomalia", peraltro determinante per la definizione della causa MI-SIR in senso favorevole ai RO.
Del tutto inattendibile la tesi che la procura sia stata "sottratta, reimmessa e ancora sottratta". Si veda in proposito l'ordinanza di archiviazione 13 maggio 1996 e l'atto di appello.
23.10. Indicazioni difensive ignorate sul momento dispositivo della "procedura MI".
Secondo la difesa, manca ogni prova della sussistenza dell'ipotesi che la "mancanza della procura" sia dovuta a condotta delittuosa (vi sarebbero, anzi, positivi elementi in contrasto); citazione di atti vari.
Si producono le note di deposito della prima causa civile proposta in cassazione per la quale vi fu l'annullamento con rinvio e quella successiva del 22 gennaio 1991, per dimostrare che nella prima figurava il deposito della procura, mentre nella seconda non vi era alcuna indicazione al riguardo.
23.11. Conclusioni della Corte d'appello: segue.
Motivazione palesemente illogica, nella parte in cui attribuisce con sicurezza la sparizione della procura ad AM G. e ai coimputati. 23.12 Conclusioni della Corte d'appello: segue;
Insanabili contraddizioni: l'asserita estraneità alla soppressione della procura, neppure contestata come reato, nel presente procedimento. Si cita in proposito la sentenza sez. 6^ n. 2006 del 1996, che invece ritenne la vicenda della procura "consumatasi sicuramente in MA" e sul punto sono state ignorate le deduzioni contenute nell'atto d'appello.
23.13. Considerazioni conclusive.
Motivazione del tutto carente e con un approccio possibilistico. Nel merito, la Corte ritiene l'episodio tale da consentire l'affermazione di responsabilità di AM G.. Mentre, allorché tratta della competenza, definisce l'episodio "evanescente".
24. Rapporti tra imputati.
La sentenza impugnata da atto dell'inesistenza di rapporti fra AM G. con TE R. e con ER F..
24.1. Rapporti con la famiglia RO.
La sentenza impugnata basa la propria decisione sulle prime dichiarazioni rese l'8 maggio 1996 (per rogatoria) da RO CE e da OS AT (secondo la difesa "palesemente inverosimili").
Sono dichiarazioni riportate dalla Corte d'appello come meri dati acquisiti al processo, senza che le stesse siano inserite in una trama argomentativa organica. La Corte di merito si limiterebbe ad accomunare la posizione di AM G. a quella di altri imputati affermando che dalle "affermazioni decisamente inconsuete degli eredi RO si comincia a delineare una situazione che vede accomunati i tre avvocati IF A., AM G. e IT C., quali "creditori" del RO padre e dei suoi eredi, poi per motivi sconosciuti agli stessi debitori".
Quindi la sentenza impugnata si occupa della lettera 27 novembre 1990 di IN RO al figlio, mai acquisito in questo processo, menzionato solo nella sentenza Carfì, inutilizzabile. 24.2. Incarico professionale da parte dell'ing. IN RO: ormai acclarate sussistenza e valenza.
Fin dall'inizio AM G. ha reso una versione in contrasto con le prime dichiarazioni rese da CE RO, ma le dichiarazioni di AM G., di cui alla memoria 8 agosto 1996 e all'interrogatorio 10 ottobre 1996, con le quali si chiarivano le ragioni del rapporto con IN RO e la conoscenza nell'agosto-settembre 1989 non furono ritenute attendibili dai giudici del merito. 24.3. Il ricorrente deduce l'inattendibilità delle originarie dichiarazioni rese dagli eredi RO a Lugano:
- dichiarazioni affette ad "reticenza, ambiguità, incoerenza", le cui ragioni sono esposte e schematizzate dal ricorrente nell'atto d'appello, riprodotto in ricorso.
- richiami alle ordinanze 16 ottobre 1996 e 16 giugno 1997 Tribunale riesame IL che ritennero le dette dichiarazioni reticenti e inverosimili, in parte qua riprodotte in ricorso;
- dichiarazioni avv. Bernasconi riprodotte nel ricorso;
- intorno agli eredi RO vi era una percepibile pressione ambientale fino a che fu disposta la custodia cautelare di RO CE.
24.4. Successive dichiarazioni rese dall'ing. CE RO. Nelle dichiarazioni rese il 4 ottobre 2000 nell'indagine difensiva svolta, CE RO riconobbe che tra il padre e l'avv. AM G. vi era stato un rapporto professionale. Il ricorrente rileva che, con tali dichiarazioni, CE RO modifica la sua prima precedente versione riconoscendo l'esistenza di un rapporto professionale.
Il ricorrente indica alcuni spunti critici, sotto il profilo logico, circa l'attendibilità della prima versione resa da RO CE. 24.5. Il ricorrente deduce alcune contraddizioni nelle argomentazioni della Corte d'appello:
a. riporta le doglianze dell'appellante sulla inattendibilità delle originarie dichiarazioni degli eredi RO, ma poi omette di pronunciarsi su di esse;
b. prende atto della inverosimiglianza di un pagamento senza richiesta di spiegazioni ai destinatari;
b. prende atto che la tesi della "unitarietà" della richiesta economica è stata smentita da AM G., IT C., IF A. e dallo stesso CE RO;
Ciononostante, finisce col ritenere credibili le originarie dichiarazioni degli eredi RO.
24.6. Si pone in rilevo il rapporto professionale dell'avv. AM G. con l'ing. IN RO, precisando che AM G. era tutt'altro che un difensore occulto.
Si riportano alcune notizie di stampa dalle quali espressamente emerge che AM G. era difensore di RO.
Si richiama l'esito del procedimento disciplinare avviato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di MA: fu revocata la sospensione cautelare e accertato che la somma di L. 12.400.000.000 "risulta sufficientemente giustificata alla luce dell'attività professionale svolta.
Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello in motivazione giunge alla conclusione della importante attività professionale svolta da AM G. là dove si fa riferimento:
- alla bozza di perizia trovata presso lo studio IF A. e alla rilevanza dell'appunto a tal fine;
- all'attività tecnico-giuridica svolta da AM G.. 24.7. Il ricorrente rileva, quanto ai rapporti con il dott. TT V., che "è illazione insostenibile che AM G., nel momento in cui assunse l'incarico informale conferitogli da RO IN, fosse in condizione di sapere che la causa MI-SI sarebbe stata assegnata alla sez. 1^ civile di cui faceva parte il consigliere TT V., suo buon amico".
In tal modo, secondo il ricorrente, si sarebbero riconosciute all'Ing. IN RO addirittura doti divinatorie: la causa venne assegnata al dott. TT V. solo dopo il 5 ottobre 1989, data modificata della citazione in riassunzione.
- la consulenza tecnica redatta dal collegio fu depositata nel 1987;
- AM G. conobbe IN RO nell'estate del 1989;
- TT V. è designato componente del collegio sicuramente dopo il rinvio della Corte di cassazione il 5 ottobre 1989. Sotto tale profilo, sarebbero prive di consistenza gli argomenti circa le buone ragioni della scelta di IN RO di rivolgersi ad AM G..
24.8. Eredità di AN CO.
Non vi è prova di passaggio di denaro da AM G. a TT V.. Costui fu erede di CO AN.
La Corte d'appello non ha neanche contestato il dato contabile circa il fatto che il dr. CO O. disponeva di liquidità che ben avrebbe potuto essere oggetto di donazioni future.
Si segnala un atto proveniente dalla procura cantonale elvetica circa l'inesistenza di segnalazioni su valori patrimoniali depositati in Svizzera.
24.9. Rapporti con l'avv. IT C. e l'avv. IF A.. Si è già detto di questi rapporti quando ci si è occupati delle movimentazioni di denaro e si sottolinea ancora l'inesistenza di ogni ipotesi di riciclaggio da parte di AM G. e la circostanza che IT C. e IF A. non avevano necessità alcuna di rivolgersi ad AM G. per far disperdere le tracce di presunti proventi di reato.
25. La difesa svolge considerazioni conclusive sui rapporti con gli altri imputati.
Ribadita la mancanza di prove dirette (già riconosciuta dalle sentenze di merito), la difesa osserva:
- in appello è venuta meno la valorizzazione accusatoria dell'asserita "ingiustizia" delle sentenze civili (in particolare, nel caso, della sentenza TT V.;
- AM G. ha dato puntuale contezza delle somme ricevute nel 1994, i 10.850.000 franchi svizzeri;
- i rapporti con IF A. e IT C. integrarono solo "movimentazioni tra privati", senza alcuna finalizzazione a favore di pubblici ufficiali;
in relazione alle c.d. "bozze di sentenza" è emersa la figura dell'avv. AR.
Nell'ambito dei pretesi "episodi anomali", non sono emersi elementi a carico di AM G., quali:
- accordi rilevanti nel reato di corruzione;
- dazioni ai fini di detto reato;
- elemento soggettivo nel reato continuato;
- frazione della condotta attribuibile al concorrente e nesso di causalità;
- sindacato, da parte del giudice penale, di sentenze civili;
- inutilizzabilità di atti (rogatorie dal Lussemburgo e parti della Sentenza Carfì, scritti anonimi);
- valutazione del comportamento processuale dell'imputato;
- mere congetture, ipotesi carenza di motivazione.
26. Trattamento sanzionatorio connesso a non condivisibili profili giuridici dei fatti.
26.1. Indicazione dell'assunto.
La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il reato ex art. 319 ter c.p., prescindendo dall'ingiustizia o meno della sentenza nella causa civile MI-SI:
- per la sussistenza del reato è sufficiente che il vantaggio o il danno per una delle parti in causa rappresenti il fine della condotta criminosa, senza che rilevi la loro effettiva verificazione;
- il dato cronologico è di rilievo, in quanto il reato de quo è stato introdotto con la L. 26 aprile 1990, n. 86, per il pubblico ufficiale corrotto e con la L. 7 febbraio 1992, n. 181 per il privato corruttore, sicché assume significato la correttezza della affermazione se si sia in presenza di una serie di condotte protrattesi dal 1990 al 1994, frutto di un accordo unitario che risale all'inizio della causa MI-SI nelle quali AM G. avrebbe svolto il ruolo di intermediario;
- contrasto sul momento della consumazione del reato (pagamento definitivo della tangente agli intermediari): qui si sostiene che va individuata nel momento del pagamento definitivo della tangente agli intermediari;
mentre ai fini della competenza si afferma nella stessa sentenza che i pagamenti eseguiti nel 1994 dai RO in favore degli avvocati IT C., IF A. e AM G. non integrano la dazione.
26.2. Correlati motivi di doglianza: violazione legge penale (artt. 81, 110, 112, 318, 319 ter c.p., in correlazione con art. 606 c.p.p., lett. b.
Il reato di "corruzione in atti giudiziari" di cui all'art. 319 ter c.p. fu introdotto dalla L. n. 86 del 1990. Su tale ipotesi criminosa il ricorrente rileva:
- il richiamo all'art. 318 c.p. non va sopravvalutato apparendo "non ipotizzabile una corruzione in atti giudiziari susseguente, in relazione alla emissione di un provvedimento dovuto ovvero anche di un atto giudiziario contra jus, avendo il corruttore raggiunto il risultato".
- l'ambito di operatività dell'art. 319 ter c.p. porta alla conclusione che esso è limitato alla "corruzione propria antecedente";
- conseguentemente, avendo la Corte d'appello rinunziato a sostenere che le sentenze civili nella controversia MI - RO siano state emesse contra jus, l'eventuale responsabilità dell'avv. AM G. dovrebbe rientrare nella fattispecie di cui all'art. 318 c.p. e non in quella di cui all'art. 319 ter c.p. (con conseguente intervenuta prescrizione).
Si deduce che è aberrante la tesi della Corte d'appello secondo cui l'adesione dell'AM G. a un asserito patto iniziale disegno corruttivo, pur in ipotesi non creduta avvenuta nell'anno 1989 porterebbe alla responsabilità dello stesso non solo per i fatti successivi, ma anche per condotte già attuate in precedenza (es. episodio IN), a prescindere dal contributo apportato. Il pagamento agli "intermediari" (cioè a privati) non poteva costituire "corruzione", onde occorre focalizzare l'attenzione sulle altre condotte contestate (e cioè sugli autonomi episodi che la sentenza impugnata ha ritenuto uniti dal vincolo della continuazione).
Vi è "frattura temporale" nelle vicende, rappresentata dalla morte di IN RO (30 dicembre 1990): fino a quella data il "dominus" sarebbe stato lui stesso;
poi gli sarebbe subentrato il figlio RO CE.
Con la morte di IN RO si esaurì l'apporto professionale di AM G. (sicché non vi sarebbe stato alcun apporto di costui alle vicende successive).
I successivi ed eventuali asseriti accordi corruttivi sono stati gestiti da CE RO o comunque accaduti quando questi si era dovuto occupare della causa.
Il preteso "accordo", per il principio del favor rei sarebbe dunque da ritenersi stipulato intorno al 13 ottobre 1989, quando la causa, una volta proposto l'atto di riassunzione sull'an debeatur, fu assegnata a TT V. in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e sul quantum in sede d'appello, notificato il 9 ottobre, avverso la sentenza del Tribunale e, dunque, prima che la L. n. 86 del 1990 introducesse il reato 319 ter c.p..
Il ricorrente rileva che in ogni caso non sono emersi indizi che possano comportare la partecipazione di AM G. ad un atto corruttivo dopo l'entrata in vigore della L. n. 181 del 1992, il 17 marzo 1992.
26.2. Insussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., n.
1. Insussistenza dell'aggravante ex art. 112 c.p., n. 1, perché ER F. fu assolto e gli eredi RO "costituivano un unico nucleo familiare" (Sez. 6^, 29 gennaio 2003, Lodigiani) e, pertanto, al più, AM G. concorse con IF A., IT C., TT V., IN RO (gli eredi di questi, costituenti unico nucleo familiare).
27 Questioni civili.
27.1 Indicazione dell'assunto.
La sentenza impugnata ha condannato al risarcimento dei danni in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia, oltre che dell'MI.
27.2. Condanna al risarcimento dei danni in favore dell'MI. In primo grado non era stato liquidato alcun "danno morale" (ma solo "il danno all'immagine") e sul punto non vi fu appello della parte civile.
La Corte d'appello ha riconosciuto la sussistenza di un danno morale che configura una fattispecie diversa rispetto a quella di lesione dell'immagine, che, pur rientrando nel danno non patrimoniale, non è assimilabile al danno morale. È stato modificato, dunque, un capo della sentenza non impugnato.
Il danno morale non avrebbe potuto spettare, per essere riconducibile al pretium doloris, all'MI essendo riferito soltanto alle persone fisiche.
Anche la quantificazione del danno è priva di riferimento a parametri e apodittica.
27.3. La condanna al risarcimento dei danni in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Giustizia.
Il danneggiato da reato non è il Ministero giustizia, come affermato da questa Corte, bensì la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sono stati indicati i parametri di valutazione.
28. Irregolare costituzione della Presidenza del Consiglio Ministri. Mancata legittimazione attiva del Ministero della Giustizia. Avvenuto risarcimento in favore dell'MI.
28.1. Indicazione dell'assunto.
Con l'appello, la difesa AM G.aveva sostenuto:
- l'MI era stato, in sostanza già risarcito;
- mancava, per la costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero Giustizia, l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (L. 3 gennaio 1991, n. 3, ex art. 1 e 4);
- Il Ministero Giustizia non era legittimato a costituirsi PC (lo era solo il Presidente del Consiglio dei Ministri);
28.2. Il ricorrente denuncia la violazione di legge processuale penale (artt. 76, 77, 78, 80, c.p.p. e L. n. 3 del 1991, art. 1, comma 4 in correlazione con art. 606 c.p.p., lett. c ed e).
L'MI era già stato risarcito sotto altro profilo, avendo da molto tempo già recuperato quanto pagato dagli eredi RO. L'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata erroneamente ritenuta presente in atti dalla Corte d'appello. Non è spiegato in che modo le condotte ascritte agli imputati, pubblici ufficiali non magistrati, avrebbero cagionato pregiudizio per l'indicato ministero.
29. Mancata concessione delle attenuanti generiche. 29.1. Indicazione dell'assunto.
La sentenza impugnata ha negato le attenuanti generiche per la particolare offensività del sodalizio criminale col compito di mediazione fra corruttori e corrotti e per "l'intensità del dolo", "la protrazione della condotta nel tempo", la commissione di "più atti corruttivi".
29.2. Correlativi motivi di doglianza. Violazione dell'art. 62 bis c.p. in correlazione con l'art. 606 c.p.p., lett. b ed e.
Motivazione generica e enfatica.
Unico soggetto con ruolo istituzionale di rilievo era il dr. TE R., con il quale il ricorrente non aveva rapporti. - in altri processi per "corruzione" l'avv. AM G. è stato prosciolto e non è stato neppure indagato;
- il rapporto col TT V. riguardava la redazione di una rivista giuridica;
- generico è anche il richiamo alla protrazione della condotta e alla pluralità degli episodi corruttivi.
30. Pene irrogate.
Violazione degli artt. 81 e 133 c.p. in correlazione con l'art. 606 c.p.p.. 30.1 Indicazione dell'assunto.
La Corte d'appello ha fatto riferimento a: incensuratezza, gravità del fatto, numero dei soggetti, ruolo di AM G. p.b. a 5 m 6 (sent. TT V.) + m. 6 (art. 112, n. 1) + a 1 m 6 (art. 81 cpv c.p.) - art. 442 c.p.p. = a. 5. 30.2. Correlativi motivi di doglianza.
Mere formule di stile. Richiami apodittici. Mancata specificazione dei singoli aumenti ex art. 81 c.p. (necessari anche ai fini di eventuali amnistie, indulti).
31. Interdizione dall'esercizio della professione. 31.1. Indicazione dell'assunto.
Secondo la sentenza impugnata, proprio la professione di avvocato civilista avrebbe consentito ad AM G. di allacciare rapporti illeciti con colleghi e magistrati e poi di sfruttare le proprie conoscenze tematiche per la redazione degli appunti e suggerimenti dalla sentenza TT V..
31.2. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 30 c.p., in correlazione con art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). - motivazione apodittica e manifestamente illogica. Manca ogni dimostrazione degli asseriti "rapporti illeciti intrecciati". - quanto alle "conoscenze tecniche", traspare l'evidente confusione con il concetto di "preparazione giuridica" (acquisibile anche da chi non svolge la professione forense).
32. Richieste conclusive.
1. annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
2. annullamento con rinvio:
a. al Pubblico ministero presso il Tribunale di Perugia;
b. all'autorità giudiziaria di IL (pubblico ministero o gip o tribunale o corte d'appello a seconda dell'accoglimento di uno o più dei motivi di ricorso).
3. Motivi nuovi presentati dalla difesa di AN AM, ex art. 585 c.p.p., comma 4, e contestuale richiesta di trattazione congiunta.
1. Si descrive lo svolgimento del processo, la separazione del processo a carico di AN AM e si pone in evidenza che, in relazione alla vicenda I.M.I.-SI e per i medesimi fatti contestati, si sono svolti due distinti processi: l'uno, a carico di AM G. nelle forme del giudizio abbreviato e, l'altro, con rito ordinario a carico degli altri correi.
2. Il ricorrente pone l'accento anzitutto sulla sentenza di primo grado resa all'esito del giudizio abbreviato, il cui impianto è stato recepito dalla sentenza impugnata e descrive i quattro gruppi di indizi che, a proprio avviso, sono stati posti a fondamento della pronuncia di condanna.
3. Si ripercorrono i punti significativi della sentenza impugnata e in particolare quelli che, a suo avviso, costituiscono gli "indizi" per i quali la pronuncia di primo grado è stata confermata dalla sentenza impugnata che si caratterizza per una forte omogeneità con la prima sentenza. Pone in risalto ancora una volta l'affermazione di responsabilità di AN AM per tutti gli episodi asseritamene corruttivi contenuti nel capo d'imputazione: cc.dd. "episodio DA", "episodio IN", "episodio RO - ER - TE R.", oltre al condizionamento di TT OR nella fase del giudizio d'appello. Il ricorrente sottolinea che per il giudice d'appello il momento consumativo del reato è fissato, come enunciato nel capo d'imputazione, nel 1994 o addirittura in epoca successiva.
4. Si ripercorrono, poi, anche i punti significativi della sentenza 29 aprile 2003 di primo grado pronunciata a carico degli altri correi con rito ordinario e in particolare, l'assoluzione, divenuta irrevocabile, di IP ER cui nell'articolazione del capo d'imputazione è stata attribuito un ruolo di rilievo in tutta la vicenda. Si sottolinea anche qui che il capo d'imputazione è stato mutato al momento del rinvio a giudizio, escludendo l'ipotizzato falso per sottrazione della procura speciale conferita dall'MI ai suoi difensori, a differenza di quanto contestato ab origine con l'ordinanza custodiale emessa a carico di LI IF e AN AM.
5. Nel denunciare ancora una volta il difetto di motivazione della sentenza impugnata e l'errato approccio metodologico di valutazione della prova indiziaria, sottolinea l'errata e congetturale definizione delle "dazioni" che poi hanno portato a fissare nel 1994 o in epoca successiva, la consumazione del reato.
È su tale punto che il ricorrente richiama la sentenza 23 maggio 2005 con la quale la Corte d'appello di IL, pur in parte modificando le conclusione della pronuncia di primo grado a carico degli altri correi: ha confermato l'affermazione di responsabilità di OS AT, LI IF, CE IT e RO imputati per corruzione attiva di OR TT e, quest'ultimo, per corruzione passiva in atti giudiziari ha poi confermato la dichiarazione di responsabilità di IT C. e IF A. per corruzione attiva di NA TE, e di quest'ultimo responsabile per corruzione passiva;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OS AT e RO, esclusa la continuazione, per il reato di corruzione attiva di TE R. estinto per prescrizione. Con tale pronuncia, la Corte d'appello ha definito l'arco temporale delle condotte criminose dal 1990 al 1993, in tal modo smentendo le conclusioni raggiunte dalla sentenza d'appello pronunciata a carico di AN AM. Ad avviso del ricorrente, le statuizioni riguardanti l'epoca del commesso reato sino al 1993, sono divenute definitive, non essendo stato impugnato il relativo punto con il ricorso del Procuratore generale. Statuizioni che si pongono in contrasto non solo con quelle della sentenza impugnata, ma scardinano l'impianto accusatorio enunciato nel capo d'imputazione.
La Corte d'appello di IL, con la sentenza 23 maggio 2005, ha anche assolto, dal c.d "episodio IN", per non avere commesso il fatto OS AT, TT V., RO e TE R. e ex art. 530 c.p.p., comma 2, perché il fatto non sussiste, IF A. e IT C., nonché dal c.d "episodio DA", IF A., IT C., OS AT, RO e TE R. perché il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p., comma 2, e TT V. per non avere commesso il fatto.
TE NA è stato assolto da art. 319 ter c.p. per intermediazione presso altri pubblici ufficiali per non avere commesso il fatto.
Anche tali ultime statuizioni, precisa il ricorrente sono divenute irrevocabili e si pongono in contrasto con quanto affermato dalla sentenza impugnata nei confronti di AM G., ritenuto responsabile di tali reati.
6. Il ricorrente riproduce i punti, a proprio avviso, significativi del ricorso del Procuratore generale contro la sentenza 23 maggio 2005 della Corte d'appello di IL pone in risalto che gli unici punti della vicenda MI-SI posti all'esame della Corte riguardano solo l'esclusione dell'aggravante del numero delle persone.
7. Contrasti fra la sentenza impugnata e quella 23 maggio 2005 pronunciata dalla Corte d'appello di IL nei confronti degli altri correi.
Il ricorrente ha predisposte tavole sinottiche di raffronto delle due decisioni.
I punti di contrasto sono così riassunti:
- diverso il tempus commissi delicti, con conseguente rischio di giudicati contrastanti: nel periodo 1990-1993, i pagamenti relativi alla c.d. "provvista RO", nucleo dell'accusa all'avv. AM G., erano ancora da verificare;
- i versamenti a favore degli avv. IF A., IT C. e AM G., attinenti alla provvista RO, non integrano la dazione costitutiva della corruzione;
- è una congettura che le somme percepite da AM G. nel 1994 fossero destinate ai pubblici ufficiali;
- il preteso "falso per sottrazione" della procura speciale MI è stato definitivamente escluso da sentenza Pallini. - assoluzione di tutti gli altri imputati per c.d. il "episodio IN" e il c.d. episodio DA.
8. Quanto all'episodio "RO - ER - TE R." si rinnovano schematicamente i punti per i quali la sentenza impugnata descrive profili concorsuali per AM G., in realtà inesistenti e non dimostrati.
9. Si pone in risalto la disgregazione degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e secondo grado a carico di AM G..
- non dimostrata la pretesa ingiustizia delle sentenze civili, anche alla luce della sentenza a sezioni unite 22327/03: le statuizioni della causa civile non rientrano nel concetto di decisum "apertamente arbitrario e affetto da un grado di abnormità tale da superare ogni limite di ragionevolezza".
- pagamenti del 1994 non correlabili a condotte corruttive. Non riferibilità ad AM G. del presunto "falso per sottrazione" dell'episodio IN, dell'episodio DA, dell'episodio RO - ER - TE R..
10. Si formulano conclusioni e richieste, in particolare riferite a specifici punti già posti in risalto.
10.1. Non provate le accuse. Numerose carenze. L'insieme, già evanescente, è venuto del tutto meno per la sentenza 23 maggio 2005 della Corte d'appello di IL. Assoluta insufficienza e/o contraddittorietà degli indizi emersi.
10.2. Singolare altalena di valutazione sulle dazioni: la sentenza 23 maggio 2005 ha imputato alla vicenda MI-SI il percepimento da parte del dr. TT V. di 400.000.000 di lire, ma tale impostazione è stata contestata dal ricorso del Procuratore generale. 10.3. Si ritorna ancora sulla consumazione reato e sulle differenti conclusioni raggiunte dalla due diverse sentenze della Corte d'appello di IL: per AM G., il 1994; per gli altri correi 1990-1993.
10.4. Si impone per il ricorrente un raffronto comparativo globale tra la sentenza impugnata e quella a carico di altri correi per le evidente antinomie in rapporto alla ritenuta responsabilità AM G. che non potrebbero non realizzare l'ipotesi di cui all'art. 630 c.p.p., lett. a). Si conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, statuizione che non determinerebbe contrasto di giudicati. Si chiede, in via subordinata, la trattazione congiunta del presente ricorso con quello proposto dagli altri correi contro la sentenza 23 maggio 2005. 4. Motivi nuovi per AN AM L. 20 febbraio 2006, n. 46, ex art. 10, comma 5. Con ulteriore memoria il ricorrente propone motivi ex L. 20 febbraio 2006, n. 46, ex art. 10, comma 5, con contestuali additive deduzioni difensive.
1. In una premessa metodologica, il ricorrente richiama le modifiche introdotte al codice di procedura penale con la L. n. 46 del 2006 e, in particolare, quelle in tema di difetto di motivazione che, oltre ai due parametri della mancanza e della manifesta illogicità, ha introdotto anche la contraddittorietà della motivazione che si connette con la "ragionevole certezza" in base alla quale deve essere pronunciata una sentenza di condanna. La novella ha modificato anche l'art. 533 c.p.p., comma 1, codificando il principio per il quale il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato "risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio". Innovazione che non può esaurirsi in una mera petizione di principio ma deve caratterizzarsi come regola decisoria della questione posta all'esame del giudice.
Ad avviso del ricorrente, la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata si caratterizza per la sua contraddittorietà "ab intriseco" nella parte in cui inserisce una "frattura" verticale tra gli argomenti dedicati alla trattazione delle questioni processuali e, in particolare, riferiti alla competenza per territorio, in cui si svaluta la portata dei cc.dd. "episodi anomali", e quelli con i quali rivaluta nel merito gli stessi episodi quali condotte determinanti per gli aumenti di pena.
La contraddittorietà ab estrinseco, ad avviso del ricorrente, si caratterizza con gli altri accertamenti compiuti e con le diverse decisioni adottate già poste in rilievo con le tavole sinottiche allegate ai motivi nuovi già presentati.
Vi sono poi "assemblaggi motivazionali" viziati da erronei e contraddittori apprezzamenti della prova indiziaria, proprio allorché si tratta della "concordanza" di tali elementi. Si evoca da ultimo Sez. 6^, 29 marzo 2006, 10951, Casula che è intervenuta per definire il sindacato del giudice di legittimità tracciato dalla novella del 2006.
Si pone l'accento su quanto affermato circa "gli atti processuali" su cui il ricorrente articola le proprie deduzioni, sottolineando che debbono essere tali da esprimere una "forza esplicativa o dimostrativa da produrre una "disarticolazione dell'intero ragionamento svolto dal giudice" e da determinare al suo interno " radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione". Le specifiche indicazioni, eccetto quelle riferite alle cc.dd. "bozze di sentenza", si riferiscono agli atti processuali a contenuto non probatorio e, in particolare, alla sentenza 29 aprile 2003 del Tribunale di IL per porre in risalto anzitutto le incongruità logiche e le contraddizioni della sentenza impugnata. In secondo luogo, per denunciare che la sentenza de qua, sebbene sia stata acquisita con la precisazione di utilizzo delle sole parti relative all'assoluzione irrevocabile del dr. ER F., è stata poi oggetto di "illegittime traslazioni" operate per argomentare la pronuncia di condanna di AM G..
2. La prima questione su cui si ritorna con i motivi nuovi è quella della competenza per territorio e si specificano i tre punti fondamentali che rivelano, per il ricorrente, le contraddizioni di metodo e impostazione: ancorare la competenza al luogo degli accordi corruttivi o a quello delle dazioni;
spessore probatorio degli elementi da porre a base della decisione de qua;
gli episodi "anomali" considerati irrilevanti o evanescenti ai fini della competenza e poi determinanti per l'accertamento della responsabilità.
Su questi temi si ricorda la decisione delle Sezioni unite sulla rimessione e alcune affermazioni in essa contenute, si richiamano le ragioni per le quali il giudice dell'udienza preliminare con ordinanza 6 luglio 1999 ebbe a rigettare la questione di competenza territoriale ancorandola al luogo degli accordi corruttivi e giungendo ad affermare che l'impossibilità di determinare l'accordo c.d. "primigenio" non avrebbe potuto che comportare l'applicazione della regola di cui all'art. 9 c.p.p., comma 3. Si sintetizzano, poi, i contenuti dell'ordinanza 14 luglio 2000, con la quale il Tribunale di IL, ancor prima della trasformazione del rito abbreviato richiesta da AM G., elide la decisione del giudice per l'udienza preliminare, spostando l'attenzione dal luogo degli accordi a quello della dazione, mettendo in risalto la duplicità di schema del delitto di corruzione - principale, luogo dell'accordo o della promessa, e sussidiario, luogo della dazione - più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità per la individuazione del momento consumativo. Si afferma un luogo del tutto estraneo ad AM G., cioè il bonifico a favore di TE NA della maggire somma di L. 133.000.000 su conto estero il 26 giugno 1991, di parte della maggiore di un miliardo bonificata anch'essa su conto estero di IF A..
Si ritorna a porre l'accento sull'errata conclusione del Tribunale che nel considerare il reato in parte commesso all'estero e parte delle condotte, delle quali non si conosce il luogo, commesse in Italia, in tal modo escludendo l'operatività dell'art. 10 c.p.p., comma 1, diretto a disciplinare la competenza per i reati commessi interamente all'estero. Però, nel collocare parte della condotta in Italia, il Tribunale cade in contraddizione con l'affermazione di ancorare la competenza a criteri certi, perché fa ricorso a massime di esperienza e a criteri meramente logici per sostenere che gli accordi e le dazioni sono intervenute in luogo imprecisato, ma non all'estero.
Per il ricorrente, la sentenza impugnata asserisce di seguire gli stessi criteri "oggettivi" del Tribunale, ma non trae le conseguenze corrette che avrebbero dovuto comportare l'applicazione dell'art. 10 c.p.p., comma 1, perché nell'affermare che parte dell'azione è
stata commessa all'estero e che non si aveva certezza del luogo ove si sarebbero attuate le altre condotte non avrebbe potuto che giungere alla conclusione che il reato è stato commesso interamente all'estero.
Si pongono in risalto le contraddizioni, contenute nella sentenza 23 maggio 2005 della Corte d'appello con la quale è stato definito il processo agli altri correi, riferite al momento consumativo non più individuato nella dazione avvenuta all'estero del 1994, bensì fissando la consumazione in riferimento alle dazioni del 1993 e a quella del 1991 per la pretesa corruzione di TE R.. Contraddizioni in cui cade la sentenza impugnata che svaluta ai fini della competenza gli episodi "anomali" e poi li rivaluta al momento dell'affermazione della responsabilità.
3. Altra questione sulla quale si ritorna è quella dei provvedimenti resi sulle richieste di rinnovazione del dibattimento, sottolineando ancora una volta le contraddizioni in cui, ad avviso del ricorrente, è incorsa la Corte di merito, da un lato, nell'accogliere le richieste di rinnovazione di acquisizioni documentali avanzate in sede di replica dal Procuratore generale e, dall'altro, ha rifiutato le pur rilevanti richieste formulate dalla difesa la cui esigenza di accertamento era emersa dalla sentenza di primo grado resa con rito ordinario a carico degli altri correi.
La Corte d'appello, censura il ricorrente, ha ritenuto privi di decisività gli accertamenti richiesti sulle cc.dd. "bozze di sentenze", mediante l'acquisizione della documentazione peritale redatta in sede di incidente probatorio nell'ambito del procedimento pendente in fase di indagini a carico dell'avv.to AR o, alternativamente, di disporre d'ufficio perizie sugli appunti cc.dd. "bozze di sentenza" rinvenuti nei faldoni processuali per verificare se siano attribuibili all'avv.to AR. La questione era caratterizzata da notevole decisività perché l'impostazione seguita dalla citata sentenza di primo grado era quella del coinvolgimento degli imputati nella redazione della sentenza del giudice TT V.. La Corte d'appello ha respinto la richiesta sul rilievo che la posizione processuale di AM G. era fondata su una imputazione concorsuale, in tal modo sottraendosi dall'effettuare una verifica in concreto della decisività e, con un assunto assolutamente illogico, ritenendo indifferente l'accertamento richiesto. Per il ricorrente, l'accertamento era necessario in quanto l'avvocato AR ha riconosciuto come propri o comunque provenienti dal proprio studio tre documenti, dei quali si è fatto cenno nel verbale di sommarie informazioni e a esso allegati, la cui fondamentale importanza è fornita dal contenuto che è lo stesso, nella parte iniziale, con cui si aprono le cc.dd. "bozze di sentenza" 1^, 2^, e 4^, mentre l'ulteriore documento altro non è che quello definito come "bozza di sentenza sul quantum". Per l'avvocato AR, questi documenti, "dovrebbero essere altri pezzi di memoria sempre innanzi alla Corte di cassazione".
Il ricorrente sottolinea la diversità di decisioni relative alle richieste del Procuratore generale, nonostante la difesa avesse proposte plurime deduzioni di inutilizzabilità, tra cui lo ius superveniens e la mancanza dei documenti di trasmissione sequestrati in Lussemburgo presso la B.i.L..
La difesa deduce che dopo l'acquisizione della documentazione - con modalità del tutto eccentriche e in violazione dei presupposti richiesti dall'art. 603 c.p.p., comma 3, e in violazione delle regole del rito abbreviato - il processo è ripreso dal punto in cui era stata interrotta la discussione, dando la parola per le repliche al Procuratore generale. In tal modo, svolgendo la discussione in violazione delle regole fissate dall'art. 523 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 602 c.p.p., comma 4. Con ulteriore deduzione si rileva che la documentazione prodotta dal Procuratore generale è stata acquisita in blocco e senza tenere conto del preciso riferimento agli atti sequestrati esistenti nel fascicolo e per i quali mancava ogni attestazioni di provenienza sia prima che dopo la formazione del fascicolo del pubblico ministero. Da un confronto delle richieste con le lettere di risposta inviate dall'autorità giudiziaria del Lussemburgo, il ricorrente indica in ricorso specificamente le richieste di rogatorie internazionali mancanti e la mancanza di correlazione tra le note acquisite dalla Corte d'appello e gli atti acquisiti in via rogatoriale dal Lussemburgo.
Ad avviso del ricorrente, le spiegazioni fornite sul punto dalla Corte d'appello sono disancorate dai dati fattuali e processuali: che gli atti in questione non fossero stati acquisiti nelle forme e nei termini di cui all'art. 416 c.p.p. era evidente e per la verifica sarebbe stato sufficiente il confronto con la numerazione del fascicolo del pubblico ministero.
La conclusione inevitabile, si precisa in ricorso, è che agli atti del processo non vi sono, con riferimento ai documenti acquisiti in via rogatoriale da Lussemburgo inerenti, atti formali di trasmissione e tali non possono essere per le ragioni esposte i documenti prodotti dal Procuratore generale e acquisiti con ordinanza 10 maggio 2004. 4. Il ricorrente ritorna sugli argomenti riferiti alla c.c.d.d. "bozze di sentenza" e richiama quanto già diffusamente dedotto con il ricorso introduttivo.
Si ricorda che l'avv. AM G. era in possesso, al di là delle oscillazioni sul punto della Corte d'appello, degli atti relativi alla causa civile e di un appunto di "due pagine"- c.d. appunto AM G. - da lui stesso redatto in funzione dell'atto di riassunzione in giudizio dinanzi alla Corte d'appello, appunto prodotto dallo stesso AM G. nel corso delle indagini preliminari durante l'interrogatorio reso il 10 ottobre 1996. Si censurano le motivazioni della Corte d'appello che ha utilizzato l'appunto de quo per affermare la responsabilità di AM G., rilevando che l'impostazione dallo stesso data è stata recepita in una delle bozze, in particolare la "bozza n. 3^", ritrovate presso lo studio di IF A..
Il ricorrente rileva ancora che le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'appello sono fondate sul dato erroneo che un promemoria "sulle indicazioni ricevute" è stato trovato spillato alla cd. "bozza 3^ di sentenza" presso lo studio di IF A.. Questa circostanza dimostra il collegamento della "bozza 3^" con "l'appunto AM G." in quanto il "pro-memoria costituiva una "risposta" alle osservazioni formulate da AM G. nel proprio appunto. Dunque, la circostanza die l'indicato promemoria fosse stato "spillato" alla cd. bozza 3^ costituiva un elemento probante per la Corte di merito che consentiva di collegare, anche se in via mediata, la "bozza 3^" al c.d. Appunto AM G., come, ad avviso del ricorrente, si ricava da punti della sentenza specificamente riportati.
I rilevi, dei quali si è già detto in ricorso, sono per il ricorrente smentiti dagli atti e inficiano l'impianto motivazionale della sentenza, in quanto l'asserita "spillatura" non esiste e tantomeno è rilevabile dagli atti che dimostrano il contrario. La difesa, a dimostrazione di quanto asserisce, riproduce visivamente il c.d. "appunto AM G." e poi il promemoria c.d. "indicazioni ricevute" che costituisce una riposta all'appunto AM G., circostanza quest'ultima sulla quale la difesa concorda. Si riproduce visivamente la "bozza 3^", contenuta nel faldone n. 17 fl. 1702343 del fascicolo del pubblico ministero, diverso rispetto a quello n. 18 in cui ai fogli 180135/1801132 e 180223 vi erano rispettivamente l'"appunto AM G." e l'"indicazioni ricevute". Si riproduce anche il verbale di sequestro operato presso lo studio dell'avv. IF A. in cui non vi è indicazione di "spillature". Il ricorrente individua le ragioni dell'errore in cui è incorso il giudice d'appello nel fatto che la sentenza impugnata ha utilizzato - anche se non avrebbe potuto per essere stata acquisita nei punti divenuti giudicato - parti della decisione del Tribunale 29 aprile 2003, resa nel procedimento ordinario in cui si parla della "Bozza 3^" (o "bozza C") "graffettata" a un appunto che non sarebbe quello recante il titoletto "sulle indicazioni ricevute", che si troverebbe in un altro faldone, bensì altro e diverso scritto "promemoria" recante il titoletto "premessa", con punzonatura fl. 170237, che si riproduce anch'esso.
Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello ha valorizzato un elemento probatorio inesistente.
Il ricorrente, poi, sottolinea che l'appunto AM G. era rivolto ai difensori ufficiali di IN RO e non costituiva uno scritto indirizzato al giudice estensore delle motivazioni della sentenza. Ciò, ad avviso del ricorrente, ha riscontro nel chiaro contenuto dell'appunto AM G. e delle c.d. "indicazioni ricevute" predisposti prima dell'atto di riassunzione ed alla cui bozza facevano riferimento per una più rigorosa individuazione dei punti da porre all'esame del giudice del rinvio. La c.d "bozza 3^" di sentenza non ha riferimento alcuno ai due atti indicati e l'errore in cui è incorso il giudice d'appello è dovuto al recepimento di parti della sentenza 29 aprile 2003, con la quale il Tribunale di IL ha definito il procedimento principiale a carico dei correi e che non avrebbe potuto essere utilizzata, se non nelle parti espressamente indicate dalla stessa Corte d'appello con il provvedimento di acquisizione.
Si pone in rilevo che il giudice d'appello non ha, secondo il ricorrente, tenuto conto delle specifiche deduzioni difensive volte a dimostrare la corrispondenza dell'appunto AM G. all'atto di riassunzione, dimostrato anche dalla sua forma linguistico-sintattica non evocativa di soluzioni di tesi contrapposte, bensì propositiva in termini problematici e critici di alcune questioni di maggiore rilevanza da trattare nell'atto di riassunzione. È stato disatteso un argomento d'indubbio spessore quale quello del deposito nel corso dell'interrogatorio 10 ottobre 1996 da parte dell'avv.to AM G. di una "bozza" dell'atto di riassunzione, redatto dal collegio di difesa ufficiale dell'ing. IN RO e la stesura definitiva della stessa, depositata presso la Corte d'appello. In quest'ultimo atto, risultano apportate integrazioni nel senso indicato dall'appunto di AM G. i cui contenuti erano stati evidentemente condivisi dall'estensore.
5. Il ricorrente illustra con i motivi nuovi le ragioni a fondamento della nullità dell'udienza preliminare, dedotta con il ricorso introduttivo, e riferito al rigetto del rinvio per le legittimo impedimento di AM G., poi ritenuto fondato con altra ordinanza con la quale fu dichiarata la nullità delle udienze 7 maggio e 24 maggio 1999, con riguardo alla sola posizione di AM G., disponendo lo stralcio delle posizione di AM G. dal procedimento principale a carico degli altri imputati. La difesa deduce l'erroneità della soluzione della Corte d'appello che, pur dando atto dell'errore in cui era incorso il giudice dell'udienza preliminare, aveva disatteso la nullità perché nelle udienze svolte senza la partecipazione di AM G. e sino alla riunione dei due procedimenti, disposta con ordinanza 3 luglio 1999, non era stata svolta alcuna attività difensiva significativa. Si precisa ancora una volta che dalla dinamica delle udienze de quibus risulta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, lo svolgimento di attività di interesse per l'imputato AM G. e, in particolar modo, nell'udienza 7 maggio 1999 nel corso della quale furono prodotti e acquisiti molteplici documenti su richiesta della difesa di TT V..
L'impostazione della Corte d'appello si pone, ad avviso del ricorrente, al di fuori dello schema definito dagli artt. 420 ter e 484 c.p.p. la cui violazione determina la nullità dell'udienza svolta in assenza dell'imputato riconosciuto legittimamente impedito a parteciparvi.
6. Il ricorrente ritorna sulla questione dell'acquisizione dei tabulati telefonici da parte del giudice di primo grado per dimostrarne l'illegittimità in base alla pronunce di questa Corte successive alla proposizione del ricorso e, in particolare, la decisione con la quale si è detto dell'impossibilità di integrazione della motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni dopo l'inizio delle operazioni d'intercettazione. Riassunte schematicamente le ragioni d'illegittimità già dedotte, il ricorrente rileva che le Sezioni unite, con la sentenza 2737 del 2006, oltre a escludere un potere integrativo del pubblico ministero dopo l'inizio delle operazioni d'intercettazione, hanno altresì affermato che non è consentito al giudice di emendare il decreto del pubblico ministero sostituendosi nel rendere una motivazione non data dall'inquirente. Nella fattispecie concreta, in realtà, è accaduto quanto impedito con la sentenza de quo, in quanto il Tribunale ha adottato un nuovo provvedimento di acquisizione dei tabulati, in tal modo sostituendo e, comunque, integrando l'acquisizione immotivata disposta dal pubblico ministero.
Con lo stesso motivo nuovo, il ricorrente denuncia anche l'errata lettura del contenuto dei tabulati, riconoscendo l'esistenza di diciassette contatti telefonici tra AM G. e RO nel periodo tra gennaio e marzo 1992.
Tale assunto trova spiegazione in un improprio e non dimostrato assemblaggio per il quale si è attribuita a CE RO la disponibilità di un'utenza della quale era titolare la "ER edilizia" s.r.l. di RA IR, cognato di RO CE oltre che da molti anni cliente dell'avv. AM G.. Cosicché da un attento esame dei tabulati, attraverso la tecnica della localizzazione del soggetto utilizzatore dell'utenza telefonica, risulta che solo quattro telefonate, da sempre riconosciute, sono intercorse tra RO e AM G..
7. Il ricorrente ribadisce la non corretta qualificazione giuridica delle condotte attribuite ad AM G. e la relativa verifica di cause estintive del reato. In base a una globalizzante unificazione delle condotte corruttive in un unico reato continuato la cui consumazione è stata collocata nel 1994, AM G. è stato riconosciuto colpevole, in base ad una presunta adesione ad un "patto iniziale" anche di episodi, quello c.d. "IN", verificatisi non soltanto dopo l'anno 1989, ma anche in epoca anteriore e indipendentemente dal contributo materiale di volta in volta prestato.
Si sottolinea la mancanza di elementi, oltre che dovuti all'inesistenza di dazioni corrisposte da AM G., tantomeno ancorabili alla provvista RO, che possano condurre all'affermazione che la condotta criminosa si sia protratta sino all'aprile del 1994.
Il ricorrente ripercorre i segmenti temporali che segnano la vicenda enunciata nel capo di imputazione, individuando la frattura verificatasi con la morte di IN RO nel dicembre 1990 e mettendo in risalto le fasi del giudizio di rinvio, dell'appello proposto contro la pronuncia sul quantum, dell'assegnazione delle due cause al consigliere TT V., con atto 13 ottobre 1989, e infine della prima udienza di trattazione tenutasi il 4 dicembre 1989 innanzi alla Corte d'appello di MA, delle due udienze di precisazione delle conclusioni e poi collegiale de 30 maggio 1990, cui fece seguito la sentenza 26 novembre 1990. In questo contesto di sviluppo processuale delle cause, si ribadisce ancora che AM G. ha iniziato a interessarsi alla vicenda con la propria attività di consulenza in funzione della riassunzione per l'an e per l'appello relativo al "quantum" e, dunque, prima dell'assegnazione delle due cause al dr. TT V..
Ne discende, per il ricorrente, che in virtù del principio del favor rei l'arco temporale delle condotte di AM G. avrebbe dovuto essere ricompresso tra una data in epoca prossima al 13 ottobre 1989, data di assegnazione delle due cause a TT V. e, valorizzando impropriamente gli episodi "bozze di sentenza", sino alla primavera 1990, in vista dell'udienza collegiale della causa civile. Il ricorrente pone in risalto che, a suo avviso, non sono emersi indizi dai quali possa trarsi la partecipazione di AM G. al preteso progetto corruttivo in epoca posteriore alla morte di RO IN, cioè in epoca successiva al 17 marzo 1992, data di entrata in vigore della L. 7 febbraio 1992, n. 181 che aveva esteso al corruttore le pene previste dall'art. 319 ter c.p.. La condotta di AM G., dunque, avrebbe potuto essere inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 318 o 319 c.p. e non in quella di cui all'art. 319 ter c.p., come peraltro affermato dalla giurisprudenza ai fini dell'operatività delle pene per il corruttore a far data dall'entrata in vigore delle L. n. 181 del 1992. Si deduce, infine, la mancata indicazione delle pene inflitte per ciascuno dei reati per i quali si è operato l'aumento per la continuazione. Ciò sarebbe stato necessario anche per una eventuale applicazione dell'indulto, tenuto conto che alcuni fatti risalgono ad epoca anteriore al 24 ottobre 1989, data fissata per l'applicazione dell'indulto di cui alla L. 22 dicembre 1990, n. 394. 8. Motivi nuovi anche per le statuizioni civili e, in particolare, per la mancata indicazione dei criteri in base ai quali è stata determinata in cinque miliardi di lire il danno morale subito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della giustizia.
Al riguardo, il ricorrente richiama le decisioni sul capo adottate dalla sentenza 23 maggio 2005 della Corte d'appello di IL che ha rimesso le questioni relative alla determinazione del danno al competente giudice civile.
Il danno all'immagine richiede, rileva il ricorrente, un'adeguata dimostrazione, anche sotto il profilo probatorio dell'ammontare del danno.
5. Ulteriori motivi nuovi per AN AM.
Con altra memoria si sviluppano alcune note alla sentenza 23 maggio 2005 che ha riguardato gli altri imputati e si ritorna a esaminare i diversi contenuti delle due decisioni per le quali sono stati proposti ricorsi.
La trattazione congiunta del ricorso AM G. e di quelli degli altri coimputati, oltre a considerare in un unico contesto decisorio le medesime fattispecie processualistiche per i profili già considerati, comporterebbe un unitario esame delle questioni di costituzionalità della recente riforma dei termini di prescrizione ex L. 5 dicembre 2005, n. 251. Si pone in risalto il decisum di questa Corte sul ricorso proposto avverso l'ordinanza 28 gennaio 2002, con la quale il Tribunale di IL dispose la riunione del processo per la vicenda MI-SI con quello del c.d. lodo RI;
decisum d'inammissibilità col quale, però, si affermò il principio che "le prove relative all'altro procedimento concernente i coimputati", cioè il processo principale per la vicenda MI-SI, "non possono certamente essere fatte valere nè direttamente ne' indirettamente in danno di AM G. che a quel procedimento è estraneo". Le prove formate in quel processo non avrebbero potuto essere fatte valere in danno di AM G. perché formate senza contraddittorio.
Su queste premesse si pone in risalto che le motivazioni della sentenza 5 luglio 2005 contengono alcuni passaggi motivazionali riguardanti la posizione di AM G. e riferiti all'incarico ricevuto da IN RO e alla presenza di IR RA a tale accordo, nonché all'incontro con RO CE, dopo la morte del padre e ad un'altra consulenza richiesta ad AM G. da CE RO sull'accertata assenza della procura alle liti. I passaggi della sentenza 23 maggio 2005 risentono all'evidenza della conoscenza di un materiale probatorio incompleto da parte del Collegio rispetto alla posizione di AM G.. Questi, peraltro, assolto dalla vicenda del DO RI" non ha potuto proporre ricorso contro la predetta sentenza perché per le imputazioni riguardanti la vicenda MI-SI vi era un processo separato. Egli fu sentito innanzi al Tribunale di IL con la precisazione, da parte dello stesso collegio, che l'esame non avrebbe potuto che riguardare il DO RI". Queste le legittime ragioni per le quali la sentenza di primo del processo principale MI-SI non avevano ricevuto alcun apporto probatorio da parte di AM G.. In sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, AM G. esaminato dal Collegio nel giudizio d'appello nel quale fornì, nella veste di dichiarante ex art. 210 c.p.p., precisazioni sulla vicenda MI-SI.
La sentenza 23 maggio 2005, ad avviso del ricorrente, pone in evidenza alcune incongruenze relative alle dichiarazioni di AM G. riguardanti la sua conoscenza con l'ing. RO e il figlio RO CE. Incongruenze che per la difesa sono insussistenti.
1. Si contesta che vi sia stato un cambiamento nella descrizione dei termini del compenso pattuito con RO IN, in quanto tale argomento è stato in più occasioni affrontato e chiarito nel corso del processo.
2. Altra incoerenza riguarderebbe la introduzione di un terzo soggetto, RA IR, che sarebbe stato presente agli accordi con l'ing. IN RO, in tal modo alludendo che l'indicazione di IR F. sarebbe stata una risorsa dell'ultima ora priva di elementi di riscontro e scarsamente attendibile anche perché non sarebbe stata chiesta al riguardo la escussione come teste dello stesso IR F..
L'assunto, ad avviso del ricorrente, non ha fondamento, in quanto nella lista testi ex art. 468, depositata il 3 maggio 2000 vi era l'indicazione di RA IR e già nel ricorso per saltum proposto il 25 maggio 1996 si faceva riferimento alla presenza di IR F. agli accordi "aleatori" e che aveva redatto l'appunto sul quale essi erano stati fissati.
Peraltro, RA IR il 18 ottobre 2000 ha reso dichiarazioni ex art. 38 disp. att. c.p.p., depositate il 19 ottobre 2000 nel giudizio abbreviato, nelle quali ha confermato di essere a conoscenza del rapporto con il suocero.
3. Altra discordanza scaturirebbe dalla diversità di versioni del primo incontro di AM G. con CE RO, dopo la morte del padre, sotto il profilo della presenza di TA RO. La difesa contesta che il richiamo a TA RO costituisse una novità, in quanto era stata richiesto il suo esame come teste innanzi al Tribunale innanzi al quale si svolgeva il processo nelle forme ordinarie che, con ordinanza 11 febbraio 2003, ha rigettato tutte le richieste, perché le circostanze non era riferite al processo "RI" stante lo stralcio della vicenda MI-SI.
4. Altro punto discordante per la sentenza 23 maggio 2005 è quello relativo all'ulteriore consulenza che AM G. avrebbe reso a CE RO in relazione alla questione della mancanza della procura speciale, rilevata nel corso del giudizio civile dianzi alla Corte di cassazione.
La difesa al riguardo contesta la circostanza rilevata dalla Corte d'appello in quanto AM G. non ha parlato di consulenza ma di un mero parere richiesto da RO e di una sua breve risposta sul punto.
6. Motivi nuovi per AN AM L. 20 febbraio 2006, n. 46, ex art. 10, comma 5, in riferimento ai cc.dd. "episodi anomali".
Nuovi motivi anche per i cc.dd. "episodi anomali" che il ricorrente riassume nella loro consistenza e evidenzia le decisioni del giudice di primo grado e le pressoché analoghe conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza d'appello impugnata, nonché la sentenza 23 maggio 2005 della Corte d'appello di IL. Si pone l'accento ancora una volta sulle contraddizioni esistenti tra gli argomenti sviluppati al riguardo ai fini della competenza e quelli relativi alla pronuncia di merito.
Altra questione che si sottolinea è l'epoca cui risale l'incontro IN RO - AM G. fissata nella primavera estate 1989 e la pretesa corruzione ER F. per la sentenza emessa dal collegio da questi presieduto il 31 ottobre 1986 e l'episodio IN, collocato al 4 aprile 1989. Contraddittorietà che contraddistingue le ipotesi ricostruttive di tali episodi.
Si deduce l'illegittimità della condanna di AM G. per l'episodio IN, avvenuta soltanto in base a condotte poste in essere da pretesi concorrenti non identificati e senza che siano definiti i percorsi attraverso si giunge all'esistenza di un contributo di AM G..
Si ripercorrono le motivazione della decisione sulla partecipazione di AM G. anche al c.d. episodio "DA", mettendo in evidenza che AM G. è stato condannato soltanto perché è risultato avere rapporti con IT C. e IF A. i quali a loro volta conoscevano e avevano rapporto privilegiati con alcuni addetti alle Cancellerie.
Infine, per la contestazione relativa all'attività di intermediazione di NA TE, si pone in rilievo la mancanza di prove per l'affermazione di responsabilità di AM G.. Non vi era agli atti alcun elemento che potesse comprovare contatti, rapporti o conoscenza tra AM G. e TE R.. In conclusione, gli episodi per i quali AM G. è stato condannato, oltre ad essere sforniti di prova quanto alla loro sussistenza, non possono coinvolgere l'imputato per l'assoluta mancanza di elementi, in tal senso e con riguardo ai presunti correi, si è pronuncia la sentenza 23 maggio 2005 che ha escluso la sussistenza di tale episodi.
7.1. Il ricorso AN AO MI Spa - Istituto Mobiliare Italiano.
7.1.1. Con un primo motivo si deduce l'inosservanza legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 185 c.p. con riferimento all'asserita esigenza che la determinazione del danno patrimoniale possa effettuarsi solo all'esito di azione di revocazione ex art. 395 c.p.p., n. 6. - Completo silenzio della dottrina e assenza di precedenti giurisprudenziali.
- Asserita necessità che fosse "contra ius" la stessa pretesa riconosciuta come legittima dal giudice corrotto (sicché non basterebbe l'accertata corruzione a rendere "ingiusto" il pagamento disposto).
- La tesi è infondata: titolo della domanda di risarcimento danni è il reato commesso dal corruttore e dal giudice corrotto;
titolo della domanda di restituzione in sede di revocazione è l'eventuale accoglimento della sentenza revocata.
Specularmene, l'oggetto della domanda risarcitoria ex art. 185 c.p. è costituita da tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) cagionati dal reato e si tratta di un debito di valore;
quello della domanda restitutoria ex art. 395 c.p.p., n. 6 e art. 402 c.p.p., comma 1, è costituito solo da quanto sia stato eventualmente pagato o consegnato dal soccombente in forza della sentenza revocata, e si tratterebbe di un debito di valuta.
La tesi accolta dalla Corte d'appello viola l'art. 185 c.p. e costituisce una vistosa anomalia.
Non ha alcuna rilevanza che la pretesa fatta valere in giudizio dal corruttore sia fondata (derivando il titolo di pagamento dal reato). È il corruttore che ha deciso di "inquinare" il titolo in base al quale il pagamento è avvenuto, rendendolo comunque illegittimo.
7.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la manifestata illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione ai punti concernenti l'asserita esigenza di previo esercizio della azione revocatoria.
Dopo aver correttamente richiamato i principi regolanti la materia la Corte d'appello sostiene che i principi stessi (inopinatamente) non trovino applicazione nel caso di specie.
7.3. Con un terzo motivo, si deduce l'inosservanza legge penale (art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento all'art. 185 c.p., in relazione ai punti concernenti l'asserita rilevanza della sentenza 11 settembre 2001 della Corte d'appello civile di MA. La sentenza citata (condanna Consorzio bancario MI-SI a corrispondere all'MI 980 miliardi di lire) non era definitiva (non vi sono riscontri sul punto) e comunque non "assorbiva e/o rendeva inammissibile la tutela giudiziale anche nei confronti di altro debitore (tanto più che non risulta "verificato alcun - neppure parziale - pagamento o recupero a favore del S. AO MI della somma corrisposta in occasione della sentenza TT V.")
7.4. Con un quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla determinazione in L.
5.000.000.000 del danno morale del AN AO MI.
Il Tribunale non aveva effettuato alcuna valutazione del danno morale dell'MI quindi annullare Sentenza impugnata nei capi in questione, con ogni conseguente statuizione.
8. Memoria della ricorrente parte civile AN AO-MI. Memoria 28 maggio 2005 della ricorrente costituita parte civile MI - Barraco), insiste e illustra le considerazioni esposte.
9. Memoria avvocatura Stato per la Presidenza del Consiglio del Ministri e per il Ministro della Giustizia.
1. L'avvocatura dello Stato controdeduce ai motivi di ricorso dell'imputato e conclude per l'infondatezza.
2. Legittimazione in giudizio dell'avvocatura dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia.
2.1. Quanto alla dedotta mancanza delVautorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, si rileva:
- L'autorizzazione alla costituzione era stata rilasciata e depositata in giudizio;
- Anche se l'autorizzazione non fosse stata rilasciata o depositata la questione non ha rilievo processuale, rilevando soltanto sotto il profilo dei rapporti tra Presidenza del Consiglio dei ministri. Si evoca la giurisprudenza delle Sezioni unite che riconoscono piena validità dell'iniziativa dell'avvocatura dello Stato in base ad una presunzione iuris et iure di esistenza di valido consenso.
2.2. Quanto alla legittimazione in giudizio del ministero della giustizia.
Si rileva che la corruzione non ha riguardato soltanto magistrati. Ma anche altri pubblici ufficiali rimasti ignoti. La circostanza che altri responsabili siano rimasti ignoti non influisce sulla esistenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione. La sentenza, per quanto attiene alla sottrazione della procura e alla rivelazione dell'appunto DA, mette in evidenza il concorso di altri ignoti pubblici ufficiali e tanto rileva ai fini della legittimazione del ministero della giustizia.
Si deduce che è oramai diritto vivente la configurabilità giuridica di una danno d'immagine anche per le persone giuridiche. Si evoca al riguardo la giurisprudenza della Corte dei conti.
10. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di AN AM è fondato in relazione al punto relativo al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 12 c.p., comma 1, n. 1 e ai capi della sentenza impugnata riguardanti l'affermazione di responsabilità per i reati di corruzione riconducibili agli episodi "IN", "TE R." e "DA", nonché la condanna al risarcimento dei danni in favore del Ministero della giustizia e la determinazione del danno morale in favore dell'I.M.I. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Mentre, è infondato nel resto, tanto da lambire per alcuni aspetti l'inammissibilità per manifesta infondatezza o per avere proposto censure non ammesse in sede di legittimità.
La complessa articolazione della sentenza impugnata e l'altrettanto complesso sviluppo delle censure mosse dal ricorrente rendono indispensabile che siano trattate prima le violazioni della legge processuale e poi quelle riferite al difetto di motivazione. La priorità alle questioni di profilo processuale, oltre che essere imposta da un corretto ordine logico, è imposta dalla specificità con la quale il giudizio a carico di AN AM è stato svolto e dagli effetti che esso ha comportato su molteplici violazioni processuali, ricondotte a nullità intermedie e riferite alla fase anteriore all'instaurazione del rito speciale richiesto dall'imputato, nel cui ambito si colloca l'eccezione di incompetenza territoriale, per il regime che la regola.
2. Il giudizio abbreviato si configura nel sistema processuale come un giudizio governato da regole di diverse rispetto a quelle dell'ordinario regime dibattimentale e ciò ancor più dopo la novella del 1999 che ha rimosso i limiti oggettivi collegati ab origine alla pena e predisposto due moduli di richiesta capaci di "attrarre" la preferenza dell'imputato mediante un esplicito potere di superare la definizione sic stantibus rebus e selezionare gli elementi raccolti nel corso delle indagini e di ottenere un loro completamento su richiesta ad esso condizionata o anche ex officio. Un giudizio essenzialmente "a prova contratta" alla cui base vi è una disponibilità a connotazione abdicativa della parte privata che giustifica la riduzione di un quantum di pena predefinito dalla legge e sganciato nella quantificazione dai parametri dell'art. 133 c.p. e, dunque, in definitiva segnato dalla "rinuncia" del sistema a irrogare una sanzione adeguata al fatto e al reo.
In questa sintesi è racchiuso il tema di ciò che implica dopo la novella del 1999 la richiesta di rito abbreviato, sia essa semplice che complessa, sotto il profilo processuale, in considerazione del notevole ampliamento della base cognitiva del giudice e dell'abolizione del consenso del pubblico ministero quale indispensabile accesso al rito - su cui si erano addensati dubbi di legittimità costituzionale superati dalla risposta del Giudice delle leggi con la sentenza 7 maggio 2001, n. 115 - e della relativa valutazione del giudice sulla definibilità allo stato degli atti, che non si configura più come condizione di ammissibilità del rito. Come noto, le Sezioni unite si sono espresse, proprio all'indomani della riforma del 1999, nel senso che la connotazione di negozio processuale di tipo abdicativo può avere a oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella "sfera di disponibilità degli interessati", e ciò comporta che nel giudizio speciale se, da un lato non rilevano le ipotesi di inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, cioè quelle coessenziali ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l'art. 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., sul presupposto che in tal caso il vizio-sanzione dell'atto probatorio è neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale;
dall'altro lato, le ipotesi riconducibili alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerenti, cioè, agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento (Sez. un. 21 giugno 2000, dep. 30 giugno 2000, n. 16 Tammaro). La richiesta di giudizio abbreviato, dunque, autorizza il giudice a utilizzare per la decisione atti probatori "invalidi" - esclusi quelli viziati da nullità assoluta o inutilizzabilità "patologica" - per effetto del "negozio processuale abdicativo" che si caratterizza come una "sanatoria" ad opera della parte richiedente.
Mette conto rilevare che le Sezioni unite in motivazione precisano che la soluzione della questione risente della modifica del testo dell'art. 438 c.p.p. sia, più in generale, della caduta di parte delle difficoltà sistematiche che, in epoca antecedente alla L. n. 479 del 1999, avrebbero dovuto essere risolte ammettendo nel rito abbreviato la rilevanza di cause di inutilizzabilità patologiche o di nullità.
Ad avviso del Collegio, la regola iuris enunciata per gli atti probatori non può che essere estesa, in virtù della connotazione assunta dal rito abbreviato dopo la riforma del 1999, agli atti processuali propulsivi e introduttivi del rito inficiati da nullità intermedie e alle eccezioni sulla competenza territoriale, che per il regime ad essi riconosciuto rientrano nella "sfera di disponibilità degli interessati". La parte abdica alle nullità intermedie nel richiedere di essere giudicato con un rito le cui regole e articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio verificatesi nella fase anteriori, con eccezione di quelle assolute, rilevabili in ogni stato e grado del procedimento ex art. 179 c.p.p.. Il fondamento normativo di tale soluzione è di sistema e trova espressione nell'art. 183 c.p.p., lett. a) che normativizza la sanatoria delle nullità mediante la rinuncia per facta concludendo, che si configura nella esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell'ordinario dibattimento e la cui prima deroga è la mancanza del segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzioni delle "questioni preliminari" ex art. 491 c.p.p.. Regola di sistema che non può che coinvolgere tutte le questioni proponibili o, in ogni caso, dedotte e già decise negativamente nell'udienza preliminare, cui la parte privata con la richiesta formulata nelle stessa udienza e con le forme stabilite per gli atti che esprimono "consenso e rinuncia " a diritti personalissimi, pone.
La competenza per territorio - il cui regime è modellato su quello delle nullità intermedie e ha più volte superato lo scrutinio di costituzionalità con il riconoscimento che "la peculiare natura della competenza in esame" può legittimamente abilitare il legislatore a "limitare la possibilità di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo", interesse che prevale rispetto anche all'esatta individuazione del giudice "naturale" territorialmente competente (ex plurimis C. Cost. n. 1 del 1965 e C. Cost. n. 280 del 1994 e n. 130 del 1995) - è eccezione rinunciabile anch'essa e, come tale, una volta richiesto e ammesso il rito abbreviato, alternativo al rito ordinario anche nel sistema delle impugnazione, diventa inammissibile la relativa eccezione anche se in precedenza proposta e già decisa in senso negativo.
Del resto, il rito abbreviato, che nella configurazione ad esso data dalla novella del 1999 si connota per il suo effetto abdicativo rispetto alle "questioni preliminari" e alla loro riproposizione nelle successive fasi e gradi del procedimento, ha l'alternativa nel giudizio ordinario nel quale l'interessato potrà esercitare e far valere la fondatezza delle sue pretese sui riscontrati vizi processuali e invalidità a regime intermedio.
Mette conto anche qui rilevare che la rimozione dei limiti oggettivi collegati ab origine alla pena comporta che la richiesta di rito abbreviato estende ex lege il livello di rinuncia al "giudice naturale", in favore del giudice precostituito per la res iudicanda, (il giudice per l'udienza preliminare), là dove attribuisce il giudizio di merito di primo grado, anziché a un giudice "naturale" non più solo collegiale ma integrato con la "partecipazione del popolo" quale la corte d'assise, ad un giudice "monocratico" e preposto ad una fase diversa rispetto a quella dibattimentale. La scelta interpretativa, per quanto attiene gli atti propulsivi e pur sulla base di ricostruzioni che risentono ancora dei limiti posti dall'originaria struttura del rito, è stata già espressa dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla decisione delle Sezioni unite (21 giugno Tammaro cit.) là dove si è affermato che nel giudizio abbreviato può essere eccepito il solo vizio di nullità assoluta (Sez. 1^, 6 novembre 2000, dep. 24 gennaio 2001, n. 663, Palena). E ancora che l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, che a norma dell'art. 416 c.p.p., comma 1, (nel testo novellato dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 2, comma 2, e antecedente alla modifica apportata dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479) deve precedere la richiesta di rinvio a giudizio, ha la finalità di rendere possibile all'indagato di esporre le sue difese in ordine all'imputazione prima dell'esercizio dell'azione penale, onde permettergli di essere eventualmente in grado di evitare il rinvio a giudizio. Ne consegue che non spiega alcuna conseguenza invalidante l'omissione di questa formalità nel caso in cui l'imputato ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato, poiché, con l'accettazione di un giudizio "allo stato degli atti", egli non tende a impedire la devoluzione del processo al giudice del dibattimento, ma vuole solo difendersi dall'accusa davanti al giudice per l'udienza preliminare (Sez. 6^, 7 novembre 2001, dep. 20 gennaio 2002 n. 937, Agosta). Mentre, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, non ignora il Collegio che la giurisprudenza precedente alla modifica e alla pronuncia delle Sezioni unite e una isolata decisione successiva, che a essa si è richiamata, era nel senso che la richiesta di giudizio abbreviato non comportasse rinuncia a far vale l'incompetenza per territorio (Sez. 6^, 23 settembre 1998, dep. 23 dicembre 1998, n. 13624 Vicentini, ed altre e, dopo la novella del 1999, Sez. 1^, 10 giugno 2004, dep. 22 settembre 2004, La Perna). Il mutato quadro normativo, ad avviso del Collegio non può che orientare la decisione a una diversa lettura e applicazione della disciplina del rito abbreviato.
2.1. Le dedotte violazioni processuale di atti propulsivi o, in ogni caso precedenti alla richiesta del rito e l'eccezione di competenza, divenute inammissibili nel giudizio abbreviato.
La regula iuris enunciata avrebbe dovuto comportare la reiezione per inammissibilità delle eccezioni proposte dalla difesa di AM G., non riconducibili alle nullità assolute tassativamente indicate nell'art. 179 c.p.p.. Il rito abbreviato, richiesto da AN AM in applicazione della disciplina transitoria D.L. 7 aprile 2000, n. 82, ex art. 4 ter, convertito in L. 5 giugno 2000, n. 144 e dopo che i giudici competenti - il giudice per l'udienza preliminare e il Tribunale nel procedimento ab origine incardinato con rito ordinario - si erano già pronunciati sulla eccezione di incompetenza e poi anche su parte delle invalidità dedotte, ha dunque comportato una "abdicazione" al diritto a riproporle nel giudizio abbreviato e nei gradi a esso successivi.
1. Tali sono anzitutto le nullità dell'udienza preliminare per: a) il mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, poi riconosciuto mediante l'annullamento delle udienze interessate e la separazione del procedimento di AM G. e poi ancora la riunione al procedimento che in concreto non arrecato lesività alcuna per le ragioni ampiamente esposte in sentenza;
b) la mancata e corretta applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 225 del 2000 riguardanti la posizione di CE IT e non estensibili ad altri coimputati e tutte le altre questioni poste, p.p.
2.6 e 2.9, a essa ricondotte in ricorso.
2. Nullità a regime intermedio e, quindi anch'essa non deducibile una volta richiesto il rito abbreviato, è quella descritta nei p.p.
1.4.4.1. e 2.13 e avente a oggetto la nullità del decreto dispositivo del giudizio, eccepita anche per altro profilo relativo alla violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 416 c.p.p. e all'art. 130 disp.att. c.p.p. per mancato deposito di parte degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero Si tratta di atti riferiti al c.d. "fascicolo contenitore n. 9520/95" a carico di ignoti, che la difesa avrebbe avuto il diritto di conoscere tempestivamente e ritualmente anche per le scelte di riti alternativi.
Peraltro, la questione è inammissibile oltre che per genericità, non indicando il ricorrente quali siano gli atti riguardanti la propria posizione processuale non depositati, anche e fondamentalmente per carenza d'interesse in relazione all'unico concreto pregiudizio dedotto di essere stato messo in grado di richiedere eventuali riti alternativi, in quanto AM G. ha richiesto e ottenuto il rito abbreviato.
Eccezioni, dunque, che la Corte d'appello ha risolto, analizzandole singolarmente nei loro aspetti processuali, in termini corretti e ampiamente condivisi dal Collegio.
3. Analoga conclusione anche per la nullità a regime intermedio riferita all'art. 416 c.p.p., comma 1, nel testo novellato dalla L. n. 234 del 1997, art. 2, comma 2, eccezione che - indipendentemente dall'infondatezza nella concreta fattispecie per la equipollenza degli interrogatori di garanzia, cui AM G. era in precedenza stato sottoposto su temi dell'accusa, a quello di cui all'art. 375 c.p.p. - non sarebbe stata proponibile nel giudizio abbreviato e la cui censura va in questa sede dichiarata inammissibile (vedi, in termini pressoché analoghi, Sez. 6^, 7 novembre 2001, dep. 20 gennaio 2002 n. 937, Agosta).
4. Improponibile in sede di abbreviato - e, quindi, inammissibili - sono le censure proposte e ri-proposte in sede di legittimità, relative alla nullità del decreto dispositivo del giudizio di primo grado per indeterminatezza del capo di imputazione, i cui termini sono descritti nei p.p.
1.4.5. e 2.11.2.
Come noto, la carenza o genericità dell'enunciazione del fatto, che l'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, sanziona con la nullità, non integra una nullità di ordine generale, ma rientra nella categoria delle "nullità relative" previste dall'art. 181 c.p.p. (Sez. 5^, 21 settembre 1996, Pieroni, rv. 206623; Sez. 2^, 6 febbraio 1996, Pellegrino, rv. 204751). Anche qui, non può che rilevarsi il corretto esame da parte della Corte d'appello, secondo cui il delitto di corruzione in atti giudiziari è stato enunciato nell'imputazione in tutti i suoi elementi fattuali indispensabili per consentire all'imputato di individuare lo specifico ambito entro il quale gli episodi corruttivi sono stati realizzati e i singoli soggetti coinvolti, in considerazione, tra l'altro, che l'accusa è stata poi integrata nel corso del procedimento da fatti oggetto di specifiche contestazioni durante interrogatori emersi dai mezzi di prova e di ricerca della prova espletati e messi a diretta conoscenza dell'imputato ancorprima dell'avvio del giudizio di primo grado.
2.1.1. Altrettanto corretto il rigetto della eccezioni di incompetenza in base ai criteri stabiliti dagli artt. 8, 9 e 10 c.p.p.. La Corte d'appello ha sviluppato una scrupolosa analisi degli aspetti posti e poi ancora una volta riproposti in questa sede di legittimità e che avrebbero dovuto essere ancorati, come imposto dall'art. 21 c.p.p., comma 1, ai segmenti di condotta emersi nell'udienza preliminare, senza tenere conto degli ulteriori sviluppi probatori e processuali, quali la separazione dei procedimenti, emersi e verificatisi successivamente.
Peraltro, non può che porsi l'accento sulla circostanza che l'infondatezza della questione è stata diffusamente esaminata e risolta da questo Collegio nel giudizio trattato nella medesima udienza, come richiesto dalla difesa di AM G., relativo al ricorso proposto avverso la sentenza 23 maggio 2005 resa nel procedimento ordinario nei confronti dei coimputati da altra sezione della Corte d'appello di IL.
La questione, come si è già detto, avrebbe dovuto, però, essere giuridicamente inquadrata nell'ambito del rito cui l'imputato aveva richiesto e ottenuto di accedere e, come tale essere dichiarata inammissibile.
3. Le altre questioni processuali.
Le altre questioni processuali, non riconducibili a quelle per le quali la richiesta di rito abbreviato ha reso improponibili, richiedono una trattazione separata.
3.1. Nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 37 c.p.p.. Il motivo ricorso col quale si deduce la violazione dell'art. 37 c.p.p. si traduce, anche nella sua articolazione in una mera ri-
proposizione di quanto proposto alla Corte d'appello che correttamente ha disatteso la dedotta violazione con un preciso richiamo ad una pronuncia delle Sezioni unite.
I termini della censura e le norme violate sono riassunti in narrativa, p.p.
1.4.9 e 2.7:
il Tribunale, nonostante la pendenza del ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello con la quale fu dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione dell'intero collegio giudicante, ebbe a pronunciare la sentenza di condanna prima della decisione della Corte di cassazione che dichiarò anch'essa l'inammissibilità del ricorso per tardività della sua presentazione.
Ad avviso della Corte d'appello, la questione posta dalla difesa è oramai superata dalla pronuncia delle Sezioni unite (12 maggio 1995, MAnelli) in tema di rimessione e relativo alla violazione dell'analogo divieto posto dall'art. 47 c.p.p., comma 1, cui han fatto seguito pronunce della Corte di legittimità che hanno ribadito il principio in materia di ricusazione.
In realtà, la Corte di legittimità, con indirizzo oramai diritto vivente si è espressa nel senso che la decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato sino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte che la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata. Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene secundum eventum (Sez. 6^, 18 gennaio 2000, Aniello rv. 215592; Sez. 4^, 22 ottobre 2002, Magri, rv. 224325). La censura è, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza.
3.2. Nullità dell'ordinanza 20 luglio 2001 per violazione dell'art. 424 c.p.p.. Anche qui si è in presenza di una censura meramente ri-propositiva di quella già dedotta in appello e alla quale la Corte di merito aveva reso una esaustiva e corretta risposta.
I termini della questioni sono esposti nei p.p.
1.4.2. e 2.8. Il Tribunale, cui era stata proposta la questioni di nullità dell'udienza preliminare per violazione della sentenza costituzionale n. 225 del 2000, ha respinto, una volta conclusa la discussione, con l'ordinanza censurata l'eccezione e poi, rientrato in camera di consiglio, ha pronunciato sentenza.
Per la difesa tale ordinanza era abnorme, in quanto resa al di fuori dei poteri stabiliti dall'art. 424 c.p.p. applicabile anche al giudizio abbreviato per effetto del rinvio operato dall'art. 441 c.p.p.. La singolare censura è manifestamente infondata.
L'abnormità è propria di un provvedimento del giudice inficiato da anomalia genetiche o funzionali tale che ne impediscono l'inquadramento negli schemi normativi tipici e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale. L'ordinanza de qua non solo non è inficiata da tali radicali anomalie, ma si caratterizza come legittimo esercizio della funzione giurisdizionale. La scelta di rendere la pronuncia sulla dedotta nullità prima della camera di consiglio dedicata alla deliberazione della sentenza risponde a un potere meramente ordinario che non implica anticipazioni di giudizio o situazioni di incompatibilità, peraltro non dedotte e specificate, per la successiva deliberazione.
3.3. Nullità della sentenza di primo grado per difetto di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 522 c.p.p. e art. 604 c.p.p.. L'eccezione, descritta sotto il profilo fattuale e giuridico nei p.p.
1.4.6. e 2.12.1 ss, è infondata.
Una soluzione corretta e fondata su parametri già più volte individuati da questa Corte in relazione alla prodromica ipotesi prevista dall'art. 521 c.p.p.. Come noto la diversità del fatto rispetto a quello contestato, e dunque la nullità della sentenza per difetto di contestazione, ricorre allorché vi sia una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, tanto da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa e ciò comporta che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. un. 19 giugno 1996, dep. 22 ottobre 1996, n. 16 Di RA). La Corte d'appello ha compiuto tale indagine e all'esito della stessa si è espressa nel senso dell'insussistenza di difetto di contestazione e di correlazione tra accusa e sentenza. Per fatto va inteso l'elemento materiale del reato, in funzione del diritto di difesa e gli "episodi" valorizzati per corroborarne ulteriormente il giudizio di responsabilità risultano dagli interrogatori e dagli altri atti legittimante acquisiti al processo. La condotta concorsuale ascritta ad AM G. di "mediazione", unitamente a IT C. e IF A. nell'illecito "mercimonio", "finalizzato allo sviamento della funzione giudiziaria in rapporto sinallagmatico con le dazioni effettuate dai RO" non è modificata nelle sue connotazioni essenziali dagli episodi valorizzati dal giudice di primo grado, quali i versamenti di somme in contanti effettuati da TT V., sui propri conti correnti, negli anni 1990-1992, le movimentazioni di fondi tra i conti AM G. e IF A. negli anni 1992 e 1993, l'ulteriore ruolo quale "gestore" della "provvista RO" e coordinatore della gestione della somma costituente prezzo della corruzione", l'ipotizzata collaborazione con OR TT nella stesura della sentenza, e altri "episodi sintomatici" come la scomparsa della procura MI e i rapporti tra IF A. e alcuni impiegati di cancelleria della Corte di cassazione. La conclusione, sotto il profilo giuridico, è che la contestazione e cosa ben diversa dagli elementi di prova utilizzabili, poi posti a fondamento della decisione.
La contestazione segna i confini della fattispecie concreta ricollegabili agli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato configurata e il thema probandum. Gli elementi di prova costituiscono il fondamento dell'accusa formulata e sono quelli legittimamente, con riferimento al regime del rito ordinario o "abbreviato", esistenti agli atti processuali e, una volta che vi sia stato introdotto il giudizio e la completa discovery, sono a completa conoscenza dell'imputato sotto il profilo di tutte le ipotesi ricostruttive percorribili in base a essi.
3.4. Nullità della sentenza e dell'ordinanza 6 febbraio 2001 per violazione art. 441 c.p.p., comma 5, artt. 191, 256 c.p.p.. La eccezione, descritta nei p.p.
1.4.7. e 2.17 ss. e sulla quale il ricorrente insiste nei motivi nuovi, è infondata.
La questione riguarda l'acquisizione di tabulati telefonici relativi alle conversazioni intercorse fra gli imputati.
Il giudice d'appello ritiene legittimo l'operato del Tribunale che, dopo avere condiviso la questione posta ed escluso dal fascicolo processuale i tabulati acquisiti senza un provvedimento motivato, ha rinnovato l'acquisizione di tali documenti, prelevandoli materialmente dal fascicolo del pubblico ministero. Al di là delle ulteriori specificazioni, la censura anche qui è stata posta in termini pressoché identici a quelli articolati con l'appello e più che ipotizzare difetti interpretativi delle norme applicabili, si risolve in una mera contestazione a una corretta soluzione giuridica non condivisa dal ricorrente.
Non è da revocare in dubbio che si è in presenza di una
"inutilizzabilità" che non può essere annoverata tra atti probatori affetti da gravi e irreversibili patologie per essere in contrasto con principi fondamentali del nostro ordinamento, quali le inutilizzabilità "patologiche" e la "nullità assolute" caratterizzate da insanabilità.
Il giudice d'appello si è espresso nel senso che non è preclusa al giudice dell'abbreviato un'iniziativa officiosa ex art. 441 c.p.p., comma 5, volta a "rinnovare" l'acquisizione di atti dichiarati nulli o inutilizzabili per essere stati acquisiti senza le forme prescritte dalla legge processuale.
L'affermazione è corretta, in quanto la richiesta di esibizione di documenti ex art. 256 c.p.p., mediante la quale erano stati a suo tempo acquisiti i documenti de quibus, non è sottoposta ad alcun rimedio processuale. Infatti, è oramai diritto vivente (ex plurimis, Sez. 6^, 20 febbraio 1991, dep. 11 aprile 2003, n. 17324, Mallegni), che l'istanza di riesame ex art. 257 c.p.p., volta ad ottenere la revoca di un atto d'autorità che ha effetti immediati sul destinatario, riguarda solo il decreto di sequestro e non è ammissibile - anche per la tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568 c.p.p., comma 1, - contro il decreto di esibizione, i cui effetti scaturiscono dal volontario, anche se doveroso, adempimento di un obbligo disposto dalla legge, al cui rifiuto può far seguito un provvedimento di sequestro.
Ne consegue che il controllo della regolarità del decreto de quo, esteso anche alla pertinenza e utilità della disposta acquisizione con il tema di prova e non certo limitato ai soli aspetti formali, è rimesso al giudice - in ogni fase o grado del procedimento in cui la relativa questione rilevi o, in ogni caso, sia stata posta - cui spetta anche il potere, una volta riconosciuta la sussistenza delle ragioni sottese all'acquisizione, rimuovere la causa impeditiva al suo utilizzo e "rinnovare" il provvedimento nelle forme richieste. Tale facoltà, peraltro, è stata implicitamente ammessa dalle Sezioni unite (21 giugno 2000, Tammaro cit.) che tra gli argomenti a sostegno dell'assunto di rilevanza dei vizi in questione nel rito abbreviato hanno inserito anche quello della possibilità di rinnovazione degli atti invalidati, là dove ci si riferisce ad un dovere di recupero del controllo sulla acquisizione di tali atti e all'adozione di provvedimenti che ne possano ripristinare la legalità dell'acquisizione a suo tempo disposta. La questione riguarda l'acquisizione di tabulati telefonici relativi alle conversazioni intercorse fra gli imputati.
Quanto agli asseriti limiti temporali posti dall'art. 441 c.p.p., comma 5, la Corte d'appello si è espressa correttamente nel senso che la norma non pone limiti all'iniziativa del giudice in materia di integrazione probatoria.
Questa Corte si è già espressa in tal senso e ha affermato che il potere integrativo istnittorio del giudice previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5, è esercitabile anche nel momento stesso in cui viene disposto il giudizio abbreviato, difettando una qualunque previsione in senso contrario e considerato che, sulla base degli atti, il giudice può sin dal primo momento valutare la necessità di acquisire ulteriori elementi necessari alla decisione (Sez. 6^, 7 giugno 2004, dep. 13 settembre 2004, n. 36236, Macarucci, rv. 229810).
Anche il rilevo, infine, riferito alle modalità di acquisizione è manifestamente infondato. Sarebbe davvero singolare, e contrario a esigenze di economia processuale, rivolgere il decreto in parola "rinnovato" nei solo nei suoi aspetti motivazionali e non ampliato ad altri documenti, al gestore del servizio depositario dei tabulati de quibus, nonostante essi siano già acquisiti agli atti del procedimenti.
La disposta "rinnovazione", incide sull'utilizzabilità degli atti ed è stata correttamente disposta e applicata.
La questione, in tal modo risolta, rende manifestamente infondate le ulteriori deduzioni poste con i motivi nuovi e sintetizzate nel p. 4.3.
In proposito, mette conto osservare che le Sezioni unite, con la sentenza 2737 del 2006, non hanno enunciato una regola iuris di ordine generale, bensì, nel risolvere la questione controversa circa i limiti del potere del pubblico ministro di integrare la motivazione del decreto col quale è stato autorizzato l'utilizzo per le intercettazioni di impianti diversi da quelli in dotazione dell'ufficio di Procura, hanno fissato tale limite con l'inizio delle operazioni d'intercettazione e hanno escluso che il giudice possa emendare il decreto, sostituendosi nel rendere una motivazione non data dall'inquirente. Come appare evidente, si tratta di tutt'altra fattispecie processuale soggetta a disciplina diversa e di maggiore rigore e riferita ad una mezzo di ricerca di prova "costituenda" e non "precostituita", come quella documentale.
Il diritto vivente ha semplificato le procedure acquisitive dei "tabulati del traffico telefonico" riconducendo definitivamente il potere acquisitivo a quello dell'ordine di esibizione di "documenti", la cui acquisizione è soggetta a controllo del giudice e, il difetto di inutilizzabilità dovuto al mero dato formale della carenza motivazionale, è sempre sanabile dal giudice mediante un concreto accertamento delle ragioni giustificatrici dell'acquisizione documentale.
3.5. Inutilizzabilità degli atti acquisiti a mezzo di rogatorie, per violazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione europea di assistenza giudiziaria, per difetto di autenticazione degli atti esteri pervenuti in copia semplice e privi, quindi, del timbro di conformità all'originale.
I termini della questione, descritti nei p.p. 1.4.8., 2.16 ss. e ripresi nei motivi nuovi p. 4.3, sono stati affrontati e risolti dalla Corte d'appello nel senso della infondatezza. Sono stati sintetizzati i termini della vicenda normativa e indicate le specifiche norme violate nel testo modificato dalla novella del 2001.
Il giudice d'appello conferma l'infondatezza della eccezione sotto entrambi i profili rilevati.
Quanto al primo, richiama la giurisprudenza di legittimità per quale, in base alla Convenzione di Vienna del 1969 in tema di diritto dei trattati, va privilegiata la consuetudine internazionale quale fonte primaria di diritto internazionale;
consuetudine, formatasi su di una prassi consolidata, che ammette la trasmissione di atti per rogatoria in semplice fotocopia senza alcuna certificazione di conformità all'originale "essendo sufficiente l'atto formale di trasmissione per conferire loro garanzia di autenticità e conformità all'originale".
Quanto all'ulteriore profilo, la sentenza impugnata precisa che le note prodotte dal Procuratore generale, come precisato dalla Corte di merito, sono documenti, in base a quanto riferito dallo stesso pubblico ministero e in difetto di prova contraria, già ritualmente depositati in originale e contenuti nel fascicolo del procedimento principale a carico degli altri correi ed erroneamente non riversati integralmente allorché è stato operato lo stralcio per la formazione del nuovo fascicolo per il giudizio a carico di AM G. con rito abbreviato.
In realtà, la Corte d'appello, per l'ulteriore profilo di inutilizzabilità, dovuto alla mancanza delle note formali di trasmissione per le rogatorie elvetiche e lussemburghesi ha correttamente respinto l'eccezione con la logica affermazione - del resto coerente con la vicenda processuale che aveva dato origine ai due procedimenti separati - che si era in presenza di atti contenuti nel fascicolo di primo grado e, "nella parte mancante", prodotti dal Procuratore generale.
Pertanto, improprio è il riferimento anche della Corte d'appello alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Infatti, non si procede ex art. 603 c.p.p. là dove oggetto di acquisizione siano documenti, per di più provenienti dal procedimento dal quale è stato operato lo stralcio e che avrebbero dovuto essere "fisicamente e complessivamente" acquisiti al fascicolo del giudizio abbreviato che del primo costituiva un articolazione.
Ne consegue che - indipendentemente dal principio di diritto secondo cui l'acquisizione di documenti nel giudizio d'appello è rituale senza la necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento e sempre che, come in realtà è avvenuto nel nostro caso, sull'acquisizione dibattimentale vi sia assicurato il contraddittorio tra le parti (Sez. 5^, 22 aprile 2004, dep. 15 settembre 2004, n. 26450; in tal senso, da ultimo, anche Sez. un. 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, n. 33748, Mannino) - la rinnovazione del dibattimento in appello, essendo finalizzata alla riassunzione di prove già acquisite o all'acquisizione di prove nuove, non può logicamente e giuridicamente essere riferita ad atti già formati o, in ogni caso, acquisiti al processo e, nella specie, di atti che avrebbero dovuto esser presenti nel fascicolo processuale proveniente da uno stralcio.
L'altro aspetto della deduzione del ricorrente è relativa all'esistenza di atti provenienti dal Lussemburgo e aventi a oggetto la documentazione della B.i.l. e la non corrispondenza delle richieste agli atti trasmessi e rinvenuti nel fascicolo relativo al giudizio abbreviato e la mancanza di note di trasmissione degli atti rogatoriali trasmessi.
La deduzione è anch'essa priva di fondamento, per un duplice profilo.
La Corte d'appello, dopo la legittima acquisizione dei documenti prodotti dal pubblico ministero e la precisazione che la loro mancanza era dovuta a un mero errore nella formazione del fascicolo per il giudizio abbreviato, ha ritenuto che tutta la documentazione già esistente agli atti del fascicolo di primo grado e quella poi acquisita in copia all'udienza del 3 maggio 2004 fornisse la certezza che le rogatorie provenenti dalla Svizzera e da Lussemburgo fossero state trasmesse all'autorità rogante nel rispetto della prassi internazionale.
Nel rigettare poi la questione posta dalla difesa di AM G. alla stessa udienza ha ulteriormente precisato che il rilievo circa il mancato tempestivo deposito di tali atti nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 416 c.p.p. fosse totalmente carente di prova. Del resto, la documentazione bancaria, che in questa sede si denuncia non essere rispondente a richiesta rogatoriale e, in ogni caso, priva di note di trasmissione, era stata posta a fondamento della sentenza 20 luglio 2001, dep. 19 ottobre 2001, pronunciata dal Tribunale di IL all'esito del giudizio con rito abbreviato. Il ricorrente, anziché denunciare l'inutilizzabilità genericamente riferita, come ab origine proposta e respinta con ordinanza 9 ottobre 2000 dal Tribunale prima della richiesta di giudizio abbreviato, avrebbe dovuto dedurre nel giudizio d'appello, una volta entrata in vigore la nuova L. n. 367 del 2001 e in applicazione del citato art. 18, comma 2, gli specifici vizi dai quali, a suo avviso, sarebbero comunque state inficiate le rogatorie provenienti dal Lussemburgo. La produzione degli atti da parte del Procuratore generale e l'esistenza di elementi non solo esistenti nel fascicolo del pubblico ministero, ma anche nel fascicolo del dibattimento di primo grado sino a prima della separazione avvenuta - tenuto conto che, con la richiesta di giudizio abbreviato, L. n. 144 del 2000, ex art. 4 ter l'imputato chiedeva che il processo fosse "immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2," - avrebbe dovuto comportare una specifica deduzione del ricorrente.
La mancanza di tale specificità e la verifica ex officio effettuata dalla Corte d'appello rende del tutto corretta la conclusione che, a suo avviso, fosse verosimile si trattasse "in difetto di prova contraria sul punto, di documenti già contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ritualmente depositati all'esito delle indagini preliminari e erroneamente non riversati anche nel fascicolo del procedimento con rito abbreviato nei confronti di AM G., in occasione dello stralcio".
Ne discende che la censura, come riproposta in questa sede, è assolutamente intempestiva e peraltro aspecifica perché avrebbero dovuto essere forniti elementi che smentissero l'accertamento compiuto dalla Corte d'appello, una volta acquisita la documentazione de qua e, in ogni caso, che la documentazione non fosse agli atti del fascicolo originario dal quale poi era stato effettuato lo stralcio. Mette conto rilevare un ulteriore profilo di infondatezza della questione posta. Non è da revocare in dubbio che non si sia in presenza di una "inutilizzabilità" di atti probatori inficiati da gravi e irreversibili patologie per essere in contrasto con principi fondamentale del nostro ordinamento, e tali da determinare l'inutilizzabilità "patologiche" o la "nullità assoluta", caratterizzate da insanabilità, bensì di inutilizzabilità "relativa" ovvero fisiologica che, sic stantibus rebus, ha comportato il legittimo utilizzo di tali atti.
Nel rito abbreviato, anche nel giudizio d'appello, non può che valere la regola della utilizzabilità tout court di atti probatori non affetti da vizi di inutilizzabilità irreversibili e non rimediabili per il principio enunciato dalla Sezioni unite (21 giugno 2000, Tammaro cit). Il mancato deposito nel fascicolo del pubblico ministero al momento della richiesta di rinvio a giudizio, si è già detto, è questione oramai superata una volta richiesto il giudizio abbreviato.
Infatti, incertezze sulla ritualità e sui contenuti dei documenti trasmessi avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente eccepite con la dovuta specificità dalla parte interessata, in modo da consentire, se del caso, al giudice di merito l'attivazione, in applicazione della disposizione transitoria della L. n. 367 del 2001, art. 18 della prescritta "rinnovazione" della rogatoria internazionale.
Ciò conferma che si è in presenza di inutilizzabilità "relativa" ovvero fisiologica che, sic stantibus rebus, ha comportato il legittimo utilizzo di tali atti.
In conclusione, la Corte d'appello ha riconosciuto la piena utilizzabilità dei documenti de quibus, con la incontestabile affermazione che trattavasi di documenti richiesti e trasmessi mediante rogatorie internazionali e acquisiti agli atti processuali del procedimento stralciato da quello ordinario.
In realtà, il sistema prefigurato dalla disciplina processuale, anche dopo la novella del 2001, e dalla convenzione in materia di assistenza giudiziaria in ambito europeo è quello che i documenti provenienti da Paese aderente alla convenzione del Consiglio d'Europa debbano essere acquisiti al procedimento allorché trasmessi al paese richiedente attraverso gli ordinati canali codificati anche nella concreta prassi applicativa esistente tra il Paese richiedente e quello richiesto. Non vi è una certificazione di autenticità del singolo documento, bensì è la trasmissione degli atti dal Paese richiesto che costituisce rituale risposta a una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale. Il primo dato di riferimento, al quale va riferita l'utilizzabilità della prova documentale "precostituita" è, dunque, quello della effettiva provenienza dell'atto, essendo del tutto trascurabili le modalità di trasmissione operata dal Paese, riconducibili a mere operazioni. Tale regola iuris del riferimento alla prassi concreta tra il Paese richiedente e quello richiesto riafferma, con ulteriori implicazioni e semplificazioni nel rapporto tra Stati in materia di assistenza giudiziaria, il principio di diritto già enunciato dopo la novella del 2001 secondo cui, in tema di rogatorie internazionali, è ammissibile, perché conforme alle norme convenzionali richiamate dall'art. 696 c.p.p., comma 1, e in particolare alle prassi instauratesi sulla base di dette convenzioni - richiamate dall'art. 31, par. 3, lett. b) della Convenzione Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata con L. 12 febbraio 1974, n. 112 - la trasmissione diretta della rogatoria tra autorità
giudiziarie di Stati aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, ancorché non facenti parte della cooperazione in ambito Schengen al di là dei limiti fissati dall'art. 15 di tale convenzione (Sez. 1^, 20 settembre 2002, dep. 15 ottobre 2002, n. 34576; Sez. 6^, 7 maggio 2004, dep. 20 settembre 2004, n. 368552).
3.6. Violazione dell'art. 178 c.p.p., lett a), in relazione alla formazione del collegio al momento dello stralcio della posizione Avamporti, a seguito della richiesta di giudizio abbreviato. La questione, descritta in sintesi nel p. 2.14., ha ad oggetto il provvedimento di stralcio disposto dal Tribunale, dopo la richiesta di AM G. di rito abbreviato, col quale sono stati altresì trasmessi gli atti del procedimento de quo ad altro Collegio della stessa 4^ Sezione penale del Tribunale di IL per la prosecuzione del giudizio con rito richiesto dall'imputato.
La questione, oltre che generica, è manifestamente infondata. Come noto, la generale operatività dell'art. 33 c.p.p., comma 2, secondo cui le disposizioni sulla destinazione agli uffici, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi non si considerano attinenti alla capacità del giudice, trova un limite esclusivamente in quelle situazioni extra ordinem, caratterizzate dall'arbitrio nella designazione del giudice e realizzate al di fuori di ogni previsione tabellare, proprio per costituire un giudice ad hoc, situazioni dinanzi alle quali non può più affermarsi che la decisione della regiudicanda è stata emessa da un giudice precostituito per legge (Sez. 1^, 30 marzo 2005, dep. 12 aprile 2005, n. 13445, Perronace). Ne discende che l'inosservanza delle disposizioni riguardanti la destinazione interna dei giudici e la distribuzione degli affari, può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33 c.p.p., comma 1, non in caso di semplice inosservanza di disposizioni amministrative richiamate dall'art. 7 ter dell'ordinamento giudiziario in tema di assegnazioni o di sostituzioni, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario.
La situazione, come genericamente dedotta dal ricorrente, non consente di apprezzare con specificità le violazioni che l'assegnazione automatica ad un collegio della stesa sezione abbia potuto comportare.
Il criterio adottato, lungi da essere ricondotto a una arbitraria designazione volta alla costituzione di un giudice ad hoc, risponde all'esigenze di rispettare una assegnazione automatica, nell'ambito della medesima Sezione penale, di procedimento stralciato da quello principale.
3.7. Illegittimità dell'ordinanza 12 marzo 2004 per violazione dell'art. 603 c.p.p. e nullità derivata della sentenza impugnata. La questione, riportata in sintesi nei p.p.
2.15 e 4.3. La Corte d'appello, censura il ricorrente, ha ritenuto privi di decisività gli accertamenti richiesti sulle cc.dd. "bozze di sentenze", mediante l'acquisizione della documentazione peritale redatta in sede di incidente probatorio nell'ambito del procedimento pendente in fase di indagini a carico dell'avv.to AR o, alternativamente, di disporre d'ufficio perizie sugli appunti cc.dd. "bozze di sentenza" rinvenuti nei faldoni processuali per verificare se fossero attribuibili all'avv.to AR.
La Corte d'appello ha correttamente respinto la richiesta sul rilievo che la posizione processuale di AM G. era fondata su una imputazione concorsuale e le richieste ulteriori non apparivano connotate dalla richiesta decisività in ragione della quale può essere rinnovata in appello, per di più in un giudizio svolto con il rito abbreviato, l'istruttoria dibattimentale.
La questione come risolta è aderente ai principi di diritto enunciati da questa Corte e, quanto alla scelta in concreto operata, coerente con il quadro probatorio complessivo e con la ricostruzione operata in punto di affermazione di responsabilità di AM AN, immune, come appresso si esaminerà, da difetti argomentatativi.
Anzitutto, per la rinnovazione del dibattimento non basta la presumibile attitudine dei mezzi di prova proposti ad influire sulla decisione del punto controverso, per obbligare il giudice di secondo grado a disporre conformemente alla richiesta, occorrendo, invece, che il giudice ad quem ritenga di non potere decidere allo stato degli atti.
Ne consegue che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (ex plurimis, Sez. 4^, 19 febbraio 2004, dep. 22 febbraio 2004, n. 18660, Montanari). Nel giudizio abbreviato introdotto, come nel nostro caso, da un richiesta condizionata, l'imputato ha diritto alla riassunzione, sempre se necessaria nei limiti precisati, della prova già ammessa in primo grado, secondo il disposto dell'art. 603 c.p.p., comma 1 e della prova illegittimamente trascurata dal primo giudice. La Corte d'appello si è correttamente attenuta alla regula iuris, condivisa è fatta propria dal Collegio, secondo cui, nel processo celebrato con il rito abbreviato, 'imputato rinunzia definitivamente al diritto di assumere prove diverse da quelle gia' acquisite agli atti o richieste come condizione a cui subordinare il giudizio allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 438 c.p.p., comma 5. I poteri del giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione ex art. 441 c.p.p., comma 5, e di disporre in appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, sono poteri officiosi, che prescindono dall'iniziativa dell'imputato, non presuppongono una facoltà processuale di quest'ultimo e vanno esercitati dal giudice solo quando emerga un'assoluta esigenza probatoria (Sez. 3^, 13 febbraio 2003, dep. 20 marzo 2003 n. 12853, Paccone). Condizione della quale il giudice d'appello ha dato ampiamente conto circa la sua insussistenza.
La censura è, dunque, infondata anche per l'ulteriore aspetto riferito all'acquisizione documentale richiesta dal Procuratore generale, non riconducibile ad una rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, bensì all'acquisizione di atti del processo per errore non acquisiti dal procedimento originario.
4. La questione di legittimità costituzionale della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
La questione di legittimità costituzionale appare rilevante nel presente giudizio.
Il reato di corruzione in atti giudiziari, ascritto a AM AN, è punito dall'art. 319 ter c.p. con la pena della reclusione da tre ad otto anni e, qualora la norma de qua fosse annullata dal Giudice delle leggi, dovrebbe essere dichiarato estinto per prescrizione. Il nuovo "tempo necessario a prescrivere" stabilito dall'art. 157 c.p., nel testo modificato dalla L. 5 dicembre 2001, n. 251, art. 6 corrisponde ora al massimo della pena edittale e,
pertanto, per il delitto oggetto del presente procedimento è di otto anni sul quale va computato l'aumento di un quarto in ragione della intervenuta causa di interruzione della prescrizione ex art. 161 c.p., comma 2. Il tempo di dieci anni, in base alla data di consumazione del reato indicata nel capo di imputazione" almeno fino al 1994", sarebbe così decorso il 1^ gennaio 2004.
Quanto ai profili della manifesta infondatezza della questione, questa Corte si è già pronunciata sul punto (Sez. 6^, 12 dicembre 2005, dep. 10 gennaio 2006, n. 460, Marcantonini) e ha ritenuto "la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, (modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di prescrizione) - per contrasto con l'art. 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2 e art. 101 Cost. - secondo cui non si applicano i termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previgenti nei processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto il legislatore, nell'ambito di un articolato regime transitorio, ha operato una ragionevole differenziazione tra gli imputati, in considerazione di un fattore oggettivo, rappresentato dalla diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e nei diversi stadi dell'accertamento penale, ponendo in essere tale modulazione senza revocare in dubbio il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione". Il Collegio condivide e fa propria la decisione de qua. I profili di merito della questione di legittimità costituzionale, come prospettate dalla difesa dell'imputato e affrontati nella discussione anche allo scopo di ottenere un rinvio del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale, sono anche qui manifestamente infondati.
È prioritario, rispetto agli altri parametri costituzionali interessati dalla questione, il principio del divieto di punizione "se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" imposto al legislatore dall'art. 25 Cost., comma 2. Il principio da copertura costituzionale al precetto dell'irretroattività di norme incriminatici già sancito nell'art. 2 c.p., ma non anche a quelli della retroattività o ultrattività
della legge penale più favorevole.
Il Giudice delle leggi ha affermato che, dalla lettura dell'art. 25 Cost., comma 2, emerge che solo il principio della irretroattività
della legge penale incriminatrice ha acquistato valenza costituzionale, ma non quello della retroattività della legge più favorevole al reo. Ne consegue che, come deve essere ritenuto conforme al disposto costituzionale il principio della retroattività della disposizione più favorevole, alla stessa conclusione dovrà pervenirsi in ordine alla legge che preveda la irretroattività di norme favorevoli.
In virtù di tale principio, la Corte delle leggi ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità della L. n. 4 del 1929, art. 20 che sancisce per le leggi penali tributarie il principio della ed. ultrattività e per il quale si applica sempre la legge in vigore al momento del fatto, anche se sia stata successivamente abrogata o modificata.
Tale principio, pur rappresentando una deroga a quello della retroattività della legge più favorevole al reo stabilito per le leggi penali comuni dall'art. 2 c.p., comma 3, non si pone tuttavia in contrasto con l'art. 25 Cost., comma 2, in quanto, in tema di successione nel tempo delle leggi penali, il legislatore ordinario è vincolato dal precetto costituzionale solo al principio della irretroattività della legge incriminatrice (ex plurimis, C.cost. n. 80 del 1995, n. 6 del 1978, n. 158 del 1977, n. 134 del 1977 e n. 164 del 1974). Mette conto ricordare ancora che la Corte costituzionale - nel riesaminare la non riconducibilità all'art. 25 Cost. del principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo - si è espressa nel senso che "senza ricorso all'esame dell'ampiezza, portata e contenuti dell'art. 2 c.p." la questione va risolta con ritenere che tale disposizione "entra in discussione.....soltanto ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio" (C. cost. n. 277 del 1990). Per il Giudice delle leggi, il legislatore ordinario ha facoltà di modulare e graduare le modalità di applicazione della legge penale successiva più mite, introducendo le condizioni, i limiti e le eccezioni che ritenga opportuni, e non incorre nella violazione dell'art. 3 Cost. ove le soluzioni legislative adottate siano sorrette da valutazioni e giustificazioni non irragionevoli. L'istituto della prescrizione, come configurato ab origine dalla disciplina codicistica e ribadito dalla novella del 2005, è volto a regolare la rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva dopo il decorso di un termine massimo prestabilito senza che sia esercitata l'azione penale ovvero, nonostante l'inizio di un procedimento e poi di un giudizio, sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna. In tal modo, l'ordinamento realizza una garanzia diretta a evitare agli imputati prospettive di persecuzione penale e di processi interminabili e, per raggiungere tale scopo, modula i tempi di prescrizione dei reati in rapporto alla pena per essi stabilita dalla legge e in funzione dell'inerzia ingiustificata da parte degli organi della giurisdizione. Non è da revocare in dubbio che la ratio della fissazione di un tempo massimo per l'esercizio dell'azione e per la definizione del processo sia l'inerzia dello Stato e ciò trova conferma negli previsione di cause di interruzione e sospensione del decorso del "tempo necessario a prescrivere". Ne consegue che il tempo entro cui il processo deve essere concluso pena l'estinzione del reato, non può che essere previsto dalla legge ab origine e "preventivamente": ogni sua riduzione è irragionevole estenderla anche per i processi già iniziati e proseguiti in ragione di quel tempo prestabilito, in funzione del quale sono stati scanditi i singoli segmenti processuali e programmata la prosecuzione del processo nelle fasi e gradi diversi. Altrimenti, in contrasto con il fondamento giuridico generale che l'istituto della prescrizione ha nell'ordinamento, si sanzionerebbe un'inerzia che non vi è stata con una norma diretta ad incidere ex post su attività processuali regolarmente modulate sulla legge del tempo.
La disposizione censurata è, dunque, ragionevole là dove la legge citata, art. 10, comma 3, prevede, nel quadro di un articolato regime transitorio, che nei "processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento" nonché nei "processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione" non si applichino i termini di prescrizione che risultino "più brevi" di quelli previgenti;
con la conseguenza che in tali giudizi restano, in ogni caso, fermi i preesistenti termini di prescrizione, senza che nei confronti degli imputati si verifichi alcuna mutazione o alterazione del confine temporale della repressione penale fissato dalla legge penale previgente. Del resto, come già affermato da questa Corte con la richiamata sentenza, "al pari di ogni istituto ancorato al decorso del tempo, la prescrizione dei reati può dar luogo - e nella realtà effettuale da frequentemente luogo - a sensibili diversità di trattamento tra imputati di fatti identici o analoghi, anche commessi nello stesso momento, per effetto di una serie di variabili che incidono sui tempi dell'accertamento penale (quali ad esempio: il diverso momento di inizio delle indagini in relazione al tempo di commissione del reato, la eventuale scelta di riti alternativi, le complesse vicende del procedimento e del processo, la differente efficacia delle strategie difensive adottate)".
Sono diversità che, per unanime opinione della dottrina e della giurisprudenza, non incidono, però, sul "nucleo centrale della garanzia - che resta costituito dalla chiara determinazione da parte dello Stato di termini di prescrizione per i diversi tipi di reati - e non si risolvono perciò in violazioni del principio di eguaglianza.
La disciplina transitoria, contenuta nell'artlO della L. n. 251 del 2005, nella sua complessiva articolazione appare coerente con l'istituto della prescrizione, da un lato, per le garanzie previste dall'ordinamento, conformi al principio di uguaglianza, e, dall'altro, rispettosa del principio di affidamento degli organi della giurisdizione sulla disciplina vigente al momento in cui sono stati modulati e organizzati i singoli segmenti processuali. Non può che ribadirsi, in conclusione, che la soluzione legislativa non appare lesiva del principio di eguaglianza ne' fonte di una ingiustificata disparità di trattamento: "essa, infatti, opera una ragionevole differenziazione tra gli imputati in considerazione di un fattore oggettivo - la diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e, segnatamente, nei diversi stadi dell'accertamento penale - e pone in essere tale modulazione senza revocare in dubbio il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione".
In conclusione, la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
5. La qualificazione giuridica dei fatti e il difetto di motivazione. I due temi non possono che essere esaminati in unico contesto, seppure distinto nei singoli momenti argomentativi, per contenere il quadro probatorio e la ricostruzione operata dai giudici di merito nei limiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice di corruzione in atti giudiziari.
Il Collegio è giunto alla conclusione che i capi della sentenza riferiti ai cc.dd. "episodi anomali" - racchiusi nell'imputazione e ricondotti anch'essi a fenomeni corruttivi comuni, quelli "IN" e "DA", in atti giudiziari, quello "TE R." - sono da annullare senza rinvio perché i fatti non sussistono, per le diverse e specifiche ragioni delle quali si da conto nei successivi p.p. 6 e 6.1 e che riguardano la sussistenza di condotte di rilievo penale e non ne escludono la loro storica esistenza.
La precisazione chiarisce e spiega la diversa conclusione cui si è giunti per l'episodio corruttivo che è il nucleo centrale della vicenda oggetto di imputazione e della affermazione di responsabilità raggiunta nei due gradi di giudizio: la corruzione del giudice OR TT.
5.1. La corruzione in atti giudiziari. - Il delitto de quo - introdotto nell'ordinamento, solo per il "corrotto", con la L. 26 aprile 1990, n. 86 ed esteso poi anche al "corruttore" con la L. 7 febbraio 1992, n. 181 - nella sua struttura normativa, non si distingue dalla corruzione "comune" o "generica" antecedente quanto al soggetto attivo, agli elementi costitutivi e alla tipologia delle condotta richiesti per la configurazione del reato. Un incontro di volontà tra un "soggetto qualificato", ed. intraneus, e un "soggetto privato", c.d. extraneus, il cui oggetto è un atto d'ufficio che il privato "compra" dal soggetto qualificato: un indebito compenso - costituito da una promessa accettata o da una dazione ricevuta, di danaro o di altra utilità, dal pubblico ufficiale - per compiere un atto contrario ai doveri o anche conforme ai doveri d'ufficio. "Comprare" da un "pubblico ufficiale" un atto del suo ufficio " per favorire o danneggiare una parte di un procedimento civile o penale o amministrativo" integra il delitto di "corruzione in atti giudiziari".
Il primo e fondamentale approdo, offerto dalla formulazione della fattispecie, è che anche qui, come accade per la corruzione "generica", non è elemento costitutivo del reato "il compimento dell'atto" ed è indifferente che l'atto "comprato" sia contrario o conforme ai doveri dell'ufficio rivestito. Ciò ha fondamento nel richiamo "ai fatti indicati negli artt. 318 e 319" commessi "per favorire o danneggiare una parte in un processo", senza alcuna specificazione di "ingiustizia" del danno o della posizione di favore oggetto del "dolo specifico" che costituisce il fine cui la condotta è orientata.
Non è da revocare in dubbio che il favore o il danno sono "oggettivamente" considerati dalla norma incriminatrice e definibili quali posizioni ex post del soggetto, in ragione dell'eventuale compimento dell'atto d'ufficio. Ciò che caratterizza il reato di corruzione in atti giudiziari è "il rapporto della pattuizione illecita con il processo" e che rende la condotta conforme alla fattispecie tipica, senza che rilevi la conformità o meno all'ordinamento dell'atto o provvedimento "comprato" per ottenere il favore o il danno.
In tal modo definita la fattispecie di reato, gli approdi interpretativi cui è giunta la giurisprudenza per il delitto di corruzione non possono che trovare integrale applicazione per l'autonoma figura di "corruzione in atti giudiziari". Un reato a "concorso necessario" che, come questa Corte ha già affermato, non richiede una esplicita pattuizione, ma l'accordo tra i due soggetti può essere desunto dai fatti accertati. Inoltre, il patto corruttivo può essere stretto anche attraverso l'attività di "terzi intermediari" che, concorrendo nel reato, realizzano il collegamento e portano così a compimento il perfezionamento del pactum sceleris, purché risulti dai fatti e nei patti che anche il pubblico ufficiale sia consenziente al patto corruttivo (Sez. 6^, 25 gennaio 1982, dep. 12 giugno 1982, n. 5913, Albertini;
Sez. 6^, 26 gennaio 1982, Alvau ed altro). È oramai pressoché uniforme l'indirizzo, cui questo Collegio aderisce, che definisce il reato di corruzione come un reato a duplice schema, principale e sussidiario, per cui, secondo lo schema principale, il reato viene commesso con due essenziali attività, l'accettazione della promessa ed il ricevimento della utilità con cui coincide il momento consumativo. Secondo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa. Allorché il delitto di corruzione si realizza secondo il suo schema principale e tipico, accettazione della promessa e conseguimento dell'utilità, il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate fra di loro e l'una funzionale all'altra, l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in un'ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo (ex plurimis, Sez. 6^, 25 gennaio 1982, dep. 12 giugno 1982, n. 5913, Alberini;
id., 24 ottobre 1997, dep. 22 dicembre 1997, n. 11984, Todini;
id., 30 gennaio 2003, dep. 25 marzo 2003, n. 13619, Lodigiani). Il fondamento giuridico di tale regola iuris è nell'approfondimento dell'offesa tipica del reato che la datio dell'utilità o del danaro promesso determina e che non può essere indifferente tanto da costituire un mero posi factum rispetto alla condotta criminosa già perfetta in ogni suo elemento. La datio, se è adempimento di una promessa già accettata dal pubblico ufficiale, non può che realizzare un ulteriore e diverso momento consumativo del reato che in tal modo assume una diversa gravità, rispetto a quello esauritosi con l'accettazione della promessa.
5.2. Il ruolo di AM G.; fatti e ragionamento probatorio. Come riportato in narrativa, la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta ascritta a AN AM sia da inquadrare nella corruzione "attiva in atti giudiziari" realizzata mediante l'intermediazione volta a "comprare", per "favorire" il gruppo SI- RO, l'attività giudiziaria del giudice OR TT, componente del Collegio della Corte d'appello di MA, svolta quale relatore e poi estensore della sentenza 26 novembre 1990 nel giudizio d'appello promosso dall'MI contro la sentenza del Tribunale di MA, avente a oggetto il quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla SI - RO, e riassunto dalla SI - RO innanzi al giudice di rinvio dopo l'annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione, della sentenza 15 gennaio 1988 della Corte d'appello di MA che confermò la sentenza di primo grado sull'an debeatur. Un reato a "concorso necessario" che, come questa Corte ha già affermato, non richiede la prova di una "esplicita" pattuizione, bensì che vi sia un "accordo" tra i due soggetti, anche attraverso l'intervento di terzi intermediari che possono assumere anche un ruolo decisivo nell'economia del pactum sceleris;
accordo che può essere desunto dai fatti accertati.
In tale ottica, i giudici di merito hanno ricercato, selezionato e interpretato ogni elemento che, pur di per sè solo considerato avrebbe potuto essere di scarso rilievo per il tema da provare, in una ampia, accurata e complessiva valutazione poteva essere anch'esso determinante per il giudizio conclusivo cui si è pervenuti. Non può allora che essere posto in rilievo che il ruolo di AM G. è quello che il giudice di primo grado aveva ipotizzato senza riferimento alcuno agli elementi poi posti in risalto all'esito del giudizio d'appello.
Nella sentenza di primo grado è articolata una rigorosa, oltre che coerente con le risultanze processuali all'epoca utilizzate, argomentazione che spiega le ragioni per le quali OR TT ebbe a superare i principi di diritto enunciati nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione: i rapporti con AM G.. AN AM e OR TT avevano rapporti di amicizia da lungo tempo e ciò "..non ha impedito a TT V., nel dicembre 1989, proprio nel periodo in cui iniziava a occuparsi della causa MI-SI, di prosciogliere definitivamente..." AM G., imputato di "...illecite movimentazioni all'estero..." Rapporti personali "talmente stretti" dimostrati dalla circostanza che TT V., dice il giudice di primo grado, incaricherà AM G. di occuparsi delle "problematiche derivanti dall'eredità CO O.". I rapporti tra TT V. e gli altri intermediari, pone ancora in risalto la sentenza di primo grado, non sono da mettere in discussione e rafforzano l'ipotesi delle anomalia della sentenza redatta da TT V. rispetto alla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione, allorché "si considerano i contatti avuti con IF A., dimostrati dai tabulati telefonici e dalle annotazioni sull'agenda, e con IT C. che "offre al pensionato TT V., nel 1995, di occuparsi del suo studio professionale per un compenso forfetario di centomilioni all'anno".
Il Tribunale, oltre a porre l'accento sul danaro versato da TT OR sui suoi conti correnti negli anni 1990-1992 con particolare riferimento all'acquisto di un appartamento nel 1992, deduce dai rapporti esistenti tra TT V. e AM G. la "collaborazione" di quest'ultimo nella stesura della sentenza 26 novembre 1990. Non manca di sottolineare il giudice di primo grado l'importanza dei due versamenti effettuati da RO ai tre avvocati, AM G., IF A. e IT C., che non avevano avuto alcun ruolo ufficiale nella causa MI-SI: l'uno, pari ad un miliardo, erogato in corso di causa nel 1991 a IF A. e proveniente da un provvista RO, poi per L. duecentosessantasei milioni transitato in parti uguali sui conti esteri di IT C. e IF A., l'altro, di sessantasette miliardi effettuato ai tre avvocati. Quest'ultimo versamento, scrive il Tribunale nella propria sentenza, è così rilevante da non trovare un giustificazione fondata nemmeno nelle ragioni indicate da ciascuno dei tre avvocati e riveste tutte le caratteristiche di una "tangente": il versamento ha carattere unitario, come dichiarato dallo stesso RO e provato "dalla medesima provenienza societaria e bancaria" nonché "dal medesimo contesto temporale" e dal fatto che a un certo punto somme provenienti dalla provvista IT C. e IF A. transitano su conti AM G.. La monetizzazione di parte di tale versamento e la mancanza di indicazioni da parte dei tre beneficiari circa una plausibile destinazione, induce il giudice di primo grado a ritenere che essa costituiva "il corrispettivo per l'opera prestata dai pubblici ufficiali corrotti e dagli intermediari affinché la controversia MI-SI" avesse l'esito di favorire alla parte RO in danno dell'MI.
5.2.1. Gli sviluppi argomentativi del giudice d'appello. Questi primi argomenti, riprodotti in sintesi nella sentenza d'appello, sono condivisi e fatti propri dalla Corte di merito. Il giudice d'appello, all'esito dopo un'ampia e accurata descrizione degli elementi di prova acquisiti nel corso dell'attività d'indagine e nelle successive fasi processuali e dopo avere disatteso la interpretazione degli elementi e la ricostruzione ipotizzate dalla difesa nei motivi d'appello e con memorie e motivi nuovi, giunge anch'esso alla medesima conclusione raggiunta dal Tribunale. AM AN è stato intermediario attivo, in concorso con CE IT e LI IF e con le parti interessate alla favorevole definizione della vicenda giudiziaria, dapprima RO IN e poi i suoi eredi GI RO e AT OS - della corruzione di OR TT, consigliere relatore ed estensore della sentenza 26 novembre 1990 con la quale Istituto mobiliare italiano, accertata la sua responsabilità ex art. 2331 c.c, era condannato al pagamento della somma di cinquecento miliardi di lire, poi raddoppiatasi per rivalutazione e interessi legali a decorrere dal 1980, a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla SI di RO. Il giudice d'appello ripercorre anzitutto la selezione degli elementi di prova e la ricostruzione della vicenda su di essi operata dal primo giudice e articola un'ampia valutazione critica del complesso quadro probatorio. Possono in tal modo essere sintetizzati gli snodi che costituiscono il nucleo centrale degli argomenti posti a fondamento della decisione relativa alla corruzione "TT V.". Un primo argomento, comune alle due decisioni, sono le dichiarazioni rese ab origine da OS AT e di CE RO, l'una vedova e l'altro figlio di IN RO deceduto il 30 dicembre 1990. Qquando sono sentiti in qualità di persone indagate riferiscono circostanze coerenti dalle quali emerge un rapporto unitario dei tre avvocati IF A., AM G. e IT C., quali creditori di IN RO e poi dei suoi eredi, per motivi sconosciuti a quest'ultimi debitori.
La Sig.ra OS AT riferisce di alcune telefonate al marito da parte di LI IF e di una indicazione ricevuta dal marito, il giorno prima dell'intervento chirurgico cui lo stesso fu sottoposto con esito infausto, di IF A.. Riferisce anche di un incontro avuto con LI IF, dopo la morte del marito, nel corso del quale le fu richiesto da IF A. il danaro "di sua spettanza". In relazione a tale incontro, AT OS escludeva "categoricamente" che le prestazioni indicate in una fattura e relative ad attività professionale potessero essere riferite alla controversia MI-SI, in quanto l'avv.to IF A. era estraneo a tale vicenda essendosi occupati di essa gli avv.ti AR e NI e altri professionisti appartenenti a tali studi professionali;
infine, la predetta riferisce che su indicazione di IF A. era stato versato del danaro ad AM G., un avvocato che non si era occupato della vicenda giudiziaria de qua. Di contenuto analogo, afferma il giudice d'appello, le circostanze riferite da CE RO sulla richiesta di danaro avanzata da IF A., IT C. e AM G. per un credito vantato nei confronti del padre e che egli rispose di volere pagare, per mancanza di liquidità, all'esito della definizione della vicenda giudiziaria in corso con l'MI: la richiesta di IF A. fu di circa trentamilioni di lire, e costui gli manifestò la preoccupazione sulle intenzioni di rispettare l'impegno che il padre aveva con lui;
IF A. ebbe a riferirgli che il padre aveva debiti anche nei confronti degli avvocati AM G. e IT C.; costoro dopo pochi mesi avevano richiesto danaro: AM G. richiese all'incirca dodici miliardi, senza specificarne le ragioni, e dopo che la sentenza MI fu eseguita, AM G. lo raggiunse a New York, consegnandogli un bigliettino scritto a macchina con le indicazioni di somme da bonificare su alcuni conti esteri;
altra richiesta fu avanzata anche dall'avv.to IT C. che vantava, a suo dire, un credito di circa venti miliardi e, dopo l'esecuzione della sentenza MI, IT C. ebbe a comunicargli gli estremi di un bonifico da effettuare in proprio favore.
Altro elemento sul quale il giudice d'appello si sofferma e inserisce in un quadro d'insieme è la lettera di IN RO al figlio RO CE, spedita il 27 novembre 1990, giorno successivo alla pubblicazione della sentenza 26 novembre 1990. Al riguardo. Mette conto preliminarmente precisare che la deduzione circa la sua inesistenza negli atti del "fascicolo del giudizio" è, quindi la sua inutilizzabilità, è assolutamente generica, in quanto nel giudizio abbreviato, come più volte si è posto in "rilievo non vi è un "fascicolo" che contiene tutti gli atti di indagine e quelli acquisiti nelle fasi successive di sviluppo del rito. La deduzione avrebbe dovuto specificare le ragioni per le quali la lettera, pur essendo negli atti del procedimento principale, non era "fisicamente" contenuta negli atti trasmessi, un volta operato lo stralcio, al giudice dell'abbreviato, il quale ne ha fatto cenno, con ciò dando prova dell'esistenza del documento.
Il documento è riportato, dunque, legittimamente in sentenza. In tale lettera, della quale sono riportati alcuni passi, RO IN parla di un "coraggio" che gli è "costato più della fatica" e di mancato risparmio della "sua salute morale e materiale" nell'andare a MA "con grande umiltà e abnegazione...", in tal modo chiaramente alludendo all'impegno e all'attenzione alla causa MI-SI nei suoi momenti importanti per ottenere una decisione favorevole. Una lettera che, avulsa dall'intero contesto, apparirebbe priva di contenuti significativi per il "fatto" da provare. Mentre, esaminata anche solo in correlazione a quanto narrato da BA OS e GI RO e poi anche al complessivo quadro emerso dagli atti del processo, non può che portare a considerarla nel senso indicato nella sentenza impugnata e costituire una conferma della "incisiva" opera degli intermediari e, per quel che interessa questo giudizio, di AM G. alla definizione di un "accordo corruttivo" orientato a ottenere una sentenza ancora favorevole, nonostante l'annullamento della Corte di cassazione, e rispetto al quale si pongono "in rapporto sinallagmatico con le illecite e cospicue dazioni di danaro. Un incipit che assume, all'esito della individuazione e i collegamenti dei singoli elementi di prova, un valore di conferma dei "risultati acquisti", dei quali il giudice di merito è chiamato ex art. 192 c.p.p. a dar conto nella motivazione.
5.2.2.La prova del patto corruttivo.
In mancanza di una prova diretta su di una "esplicita" pattuizione, il giudice d'appello ricostruisce, con completezza e coerenza, il quadro probatorio che conduce univocamente all'esistenza del pactum sceleris, attraverso l'analisi di singoli "tasselli" fattuali, selezionati all'esito di un attenta disamina delle risultanze processuali.
Il ruolo di AM G. è, per la Corte d'appello, avvalorato dal rapporto di assidua frequentazione e amicizia con OR TT, che per il giudice di primo grado aveva costituito elemento di prova decisivo per ipotizzare il contributo di AM G. alla "riedizione" di una sentenza che confermasse nei contenuti quella annullata dalla Corte di cassazione.
Per la Corte di merito, che riproduce sul punto quanto affermato dal giudice di primo grado, non può ritenersi una "malevola illazione" la conclusione che AN AM fosse il veicolo più diretto e immediato rispetto a TT V., anche per la consegna dell'"appunto" sul quale rielaborare la sentenza 26 novembre 1990 che, nella parti decisive, riproduce, secondo la verifica operata con appunti e bozze sequestrati nello studio IF A., la costruzione ab externo configurata.
a. la vicenda della controversia MI-SI: la sentenza 26 novembre 1990 e l'apporto di AN AM. Il nucleo centrale, per il giudice d'appello, articolato e giustificato con rigore argomentativo nella sentenza impugnata, è quello che riconduce la sentenza 26 novembre 1990, scritta dal relatore OR TT, ad "appunti" o "bozze" rinvenuti nello studio di IF A. nel corso di una perquisizione, che attengono ai profili del quantum e dell'an.
Mette conto ricordare, perché è fondamentale per comprendere gli elementi di prova e il giudizio complessivo su essi fondato, che la soluzione sull'an ha avuto un autonomo percorso giudiziario rispetto a quello sul quantum, prima della riunione davanti all'unica Giudice d'appello per la decisione unitaria con la sentenza redatta da OR TT.
La controversia sull'an fu decisa favorevolmente dalla prima sezione civile del Tribunale di MA, la cui pronuncia fu confermata dalla sentenza 28 maggio 1988 della Corte d'appello di MA;
decisione quest'ultima annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza 7 luglio 1989. La sentenza impugnata ripercorre le motivazione che indussero la Corte di cassazione ad annullare con rinvio la sentenza 28 maggio 1988 della Corte d'appello che aveva condiviso le questioni giuridiche affrontate e risolte dal giudice di primo grado sulla fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dal "gruppo" RO. Il punto sul quale si pone l'accento è che la Corte d'appello di MA, nel pronunciare la sentenza 26 novembre 1990 quale giudice di rinvio, non si attenne ai principi sull'an fissati dalla Corte di cassazione.
La Corte di legittimità, è utile anche qui ricordare, stabilì che avrebbe dovuto avere preminente valutazione la natura pubblicistica della convenzione, stipulata nell'ambito di attuazione della legge n. 787 del 1978, per il risanamento delle imprese. Il giudice d'appello,
rilevava la Corte di cassazione, avrebbe dovuto controllare "....per accertare compiutamente la comune volontà delle parti, se gli stipulanti, proprio al fine di dare attuazione alla L. n 787 del 1978 da loro direttamente richiamata, avessero voluto escludere l'applicazione alla fattispecie dell'art. 2331 c.c., comma 2..." sulla premessa di ordine giuridico che tale disposizione non è imperativa e avrebbe potuto essere oggetto di una deroga concordata tra le parti. Mentre, l'impostazione data dalla Corte d'appello di MA, con la sentenza 28 maggio 1988, alla ricostruzione degli accordi del 1979 risentiva di un errore di fondo, omettendo di tener presente il pur accertato e inscindibile collegamento tra accordi e legge citata e valutando gli impegni assunti come se si fosse trattato di una qualsiasi convenzione privatistica. Tale in sintesi gli snodi fondamentali dei principi enunciati dalla Corte di legittimità e ai quali il giudice di rinvio avrebbe dovuto attenersi. Mentre la sentenza "TT V." diede della pronuncia di annullamento "una sua lettura, sostanzialmente contraria" alle indicazioni della Corte di cassazione che era giunta a conclusioni "sicuramente non favorevoli alla parte RO".
Anche qui, la coerente analisi sviluppata nella sentenza impugnata pone in rilievo che Corte d'appello di MA con la sentenza, della quale OR TT fu relatore ed estensore, si pone in aperto contrasto con la pronuncia della Corte di legittimità, là dove ebbe a interpretare l'inscindibile legame tra la convenzione e la L." n. 787 del 1978 come un mero "invito" al giudice di invio a riesaminare se gli accordi del 1979 fossero stati conclusi dall'MI al di fuori del quadro normativo tracciato dalla legge, non nel senso voluto dal giudice di legittimità che la questione de qua "...era uno dei punti chiave da correggere da parte del giudice del rinvio". L'analisi utilmente svolta dal giudice d'appello si inserisce, quale ulteriore tassello nel mosaico probatorio dal quale traggono consistenza i contorni e contenuti del "patto corruttivo". Il giudice d'appello non trascura di considerare l'irrilevanza di un accertamento, a fini della configurazione giuridica del delitto contestato, diretto a definire "giusta" o meno la sentenza 26 novembre 1990. Anzi, in un corretto, esaustivo e chiaro passaggio argomentativo sul punto, la Corte di merito precisa che innanzi "..a questioni giuridiche di un certo spessore, è davvero difficile dall'esterno dire con certezza chi ha torto e chi ha ragione" e ancor in termini più efficaci "...non è di certo compito di questa Corte affermare se l'esito di quel procedimento MI-SI possa definirsi giusto o ingiusto, essendo ciò in aperto conflitto con i principi in materia di competenza del giudice civile e potendo essere risolto solo in sede di giudizio di revocazione".
La conclusione, da un lato, chiarisce che la prova del delitto de quo non va ricercata nella "ingiustizia" della sentenza pronunciata da un Collegio del quale il relatore ed estensore sia stato "comprato" per favorire una parte, e, dall'altro, poi, che ciò che rileva, in ogni caso, è l'ingiustizia dovuta al "mercimonio..." da parte di un giudice "...della propria funzione con l'accettazione di un vantaggio economico collegato al fatto di avere favorito una delle parti". Affermazione, dunque, aderente a quanto si è osservato al p. 5.1.:
ciò che caratterizza il reato di corruzione in atti giudiziari è "il rapporto della pattuizione illecita con il processo" e che rende la condotta conforme alla fattispecie tipica, senza che rilevi la conformità o meno all'ordinamento dell'atto o provvedimento "comprato" per ottenere il favore o il danno.
Gli elementi di prova dell'accordo corruttivo, nella logica della sentenza sono rappresentati, dunque, dai documenti rinvenuti nello studio IF A. il 25 marzo 1996 e in particolare un "appunto" di AM G., poi, come risulta nella sentenza di primo grado, prodotto anche dallo stesso AM G. solo nel corso dell'interrogatorio 10 ottobre 1996 - e ciò rende chiaro l'errore materiale compiuto dal giudice d'appello allorché indica il 29 luglio 1992, quale data del deposito dell'"appunto" - dopo che, si precisa ancora nella sentenza di primo grado, il 21 maggio 1996 AM G. rifiuta di rispondere al g.i.p. e ancora deposita una memoria l'8 agosto 1996 al g.i.p, nella quale descrive l'attività stragiudiziale compiuta e definisce i termini dell'accordo per gli onorari "...a percentuale sull'incasso del risarcimento definitivo, salvo un miliardo comunque dovuto...".
Su questi documenti, esistenti nel fascicolo processuale formato dopo lo stralcio per il giudizio abbreviato, il giudice d'appello articola un proprio ragionamento probatorio ulteriore rispetto a quello della sentenza di primo grado che, invece, fondava il proprio convincimento, circa la "collaborazione di AM G. con TT V. nella stesura della motivazione della sentenza", in base ad una logica deduzione riferita ai rapporti di amicizia e frequentazione "radicati nel tempo" tra AM G. e OR TT, come da entrambi ammesso e ciò spiegava anche il diretto coinvolgimento di AM G. da parte di RO.
Per la Corte d'appello gli ulteriori elementi di prova, dai quali si trae la indiscutibile conferma del patto corruttivo, sono l'appunto AM G. e le cc. dd. "bozze di sentenza" rinvenute nel studio IF A.. Documenti che, posti a raffronto per verificare eventuali riproduzioni di parti significatine nella sentenza redatta da TT V., rivelano identità notevoli di periodi "argomentativi" riferiti ai profili fondamentali dell'an e del quantum. Sono redatte in sentenza, su ciascuno dei capi della decisione 26 novembre 1990 in rapporto ai contenuti dei documenti de quibus, "tavole sinottiche" che ne mettono in evidenza identità di parole, della loro sequenza e anche, a tratti, della punteggiatura. Tutto ciò spiega e chiarisce perché una somma consistente è trasferita dalla provvista RO, una volta ottenuto il "risarcimento", un somma così rilevante, sessantasettemiliardi di lire a fronte, dicono i giudici di merito, di un quasi inesistente apporto dei tre intermediari di assistenza e consulenza giuridica, affidata a difensori che avevano redatto gli atti ufficiali e per i quali i compensi, per quel che risulta nella sentenza impugnata, sono stati di gran lunga inferiori. Un primo approdo è allora quello del profilo del "quantum" che si è già riassunto nei punti essenziali in narrativa e qui si riproduce la sintesi del ragionamento sviluppato dal giudice d'appello. Per dimostrare che LI IF fu coinvolto nella vicenda sin dal giudizio di primo grado, si ricorda che, deciso l'an con sentenza del Tribunale di MA, nella prosecuzione del processo relativo al capo del "quantum" fu affidata ad un collegio di periti, composto dai dottori Politi, US e Ippolitoni, un perizia con specifici quesiti volti a quantificare in conclusione "il valore del gruppo SI" per poi quantificare, nel rispetto dei punti fissati dalla Convenzione del 19 luglio 1979, i danni subiti dal SI per l'asserito mancato rispetto degli impegni assunto con la predetta convenzione. Una perizia discutibile, per la Corte d'appello di IL, per i parametri posti a fondamento degli accertamenti compiuti, ciononostante condivisa e fatta propria dal Tribunale di MA con sentenza 13 maggio 1989. Qui si inserisce una prima anomalia, quella della c.d. "procurata estromissione dal collegio che doveva decidere sul quantum del Presidente IN in data 4 aprile 1989", convocato ad horas a partecipare, "pretestuosamente" a una riunione al ministero della giustizia. Il presidente IN, divenuto Presidente del Tribunale di MA, avrebbe dovuto essere, secondo la previsione tabellare, il presidente di quel collegio, ma fu pretestuosamente allontanato - si dice in sentenza - perché aveva maturato la convinzione che la "perizia avrebbe dovuto essere rifatta o quantomeno integrata". Un episodio, quello della mancata presenza del predesignato Presidente IN nel collegio, storicamente accertata, come storicamente accertato è che il Presidente IN aveva detto alla dr.ssa Campolongo di attendere il suo rientro e di non decidere la causa, e ciononostante la causa fu decisa con la presidenza della dr.ssa Campolongo. Un episodio, come si dirà, ricondotto anch'esso nell'ambito di un fatto corruttivo, del quale però non sono emersi, al di là di una logica argomentazione inserita in un contesto generale, elementi oggettivi e soggettivi che potessero avvalorare tale ipotesi e, pertanto, la conclusione corretta avrebbe dovuto essere quella della insussistenza del fatto.
Ciò che di altro accade è il rinvenimento, tra i documenti sequestrati nello studio IF A., di "una bozza dell'elaborato peritale che riproduce in maniera meno raffinata quello che sarà il contenuto finale depositato agli atti".
Nella sentenza impugnata è redatta un "tavola sinottica" in cui sono messi a confronto la perizia depositata in giudizio e la bozza sequestrata nelle studio IF A.. L'esito della verifica evidenzia parti assolutamente identiche e, allora, la conclusione, assolutamente condivisibile del giudice d'appello, è che il documento non era una semplice bozza, ma una prima stesura di quella che poi sarà la versione ufficiale della consulenza. Ancora, accade che tra i documenti sequestrati nello studio IF A., vi è una ricevuta di un fax, datato 9 agosto 1990 spedito dal "Beach Hotel di Montecarlo" - risultato uno degli alberghi maggiormente frequentato da LI IF - al dr. US AL, incaricato della perizia in primo grado dal Tribunale di MA e un promemoria datato 9 febbraio 1990, in cui, nella seconda parte ci si riferisce alla causa MI-SI.
La prima conclusione tratta dalla Corte d'appello è che tutto ciò dimostra i contatti tra IF A. e US, anche nel periodo del giudizio in appello conclusosi con la sentenza 26 novembre 1990, che aveva deciso sull'an e poi sul quantum.
Ma presso lo studio IF A. fu sequestrato anche un "promemoria riservato" riguardante una ipotesi di riduzione del risarcimento deciso dal Tribunale, "in previsione della prossima decisione del 30 maggio".
Il documento rinvenuto conferma - afferma la Corte di merito con rigore logico - che "il contenimento del quantum" fu in realtà concordato dopo la notifica degli appelli, avvenuta il 5 ottobre 1989 e prima della camera di consiglio del 30 maggio 1990, attraverso uno scambio tra più consulenti esterni e allo scopo di scongiurare una ripetizione della perizia, e ciò è dimostrato dalla circostanza che in esso vi è l'indicazione "in previsione della prossima udienza di decisione del 30 maggio".
In questo contesto, la Corte d'appello pone l'accento su altri documenti rinvenuti nello studio IF A.: un prospetto intitolato "da appunto AR", con accanto una copia di un fax, il c.d. "appunto AM G.", dove si fanno i calcoli sulla riduzione del risarcimento e si articolano altre ipotesi di contenimento del risarcimento.
I documenti che appaiono trovare poi la loro sintesi in un una bozza - anch'essa rinvenuta nello studio IF A. assieme a tutti gli altri documenti che delineano nel giudizio di merito espresso dalla Corte d'appello di IL i momenti incontrovertibili per l'accertata sussistenza del "patto corruttivo" - che traccia le linee per "il contenimento del quantum" e che induce la Corte di merito alla conclusione che sul "quantum" vi è stata un'ampia verifica tra i cc.dd. "consulenti esterni", all'esito della quale si è giunti alla liquidazione effettuata nella sentenza "ufficialmente decisa da TT V. e dal suo collegio", ma studiata e concordata altrove. Si tratta, dunque, di una bozza sul quantum "contenuto" che "riflette brani interi della "futura" sentenza e che conferma come il contenimento del risarcimento sia stato concordato. Tale ipotesi ricostruttiva assume il valore di tesi incontrovertibile quando, redatte le "tavole sinottiche" dei capi relativi al quantum della sentenza 26 novembre 1990, che il giudice d'appello a questo punto definisce "sentenza c.d. TT V.", emergono interi brani di identici;
brani, insomma, riportati dalla bozza de qua nella sentenza che così appare alla Corte milanese "decisa e redatta altrove, al di fuori della camera di consiglio, e letteralmente copiata da quanto deciso e redatto altrove".
2. Un secondo approdo è quello del capo della sentenza relativo all'an debeatur e dei documenti rinvenuti nello studio IF A.. Anche qui - al di là della descrizione della quale si è già dato conto in narrativa dei singoli documenti e di come risultano repertati nei vari faldoni annessi al fascicolo processuale e le "graffettature" o "spillature" nella quali la sentenza si sofferma e la difesa enfatizza nelle memorie prodotte nel corso del giudizio d'appello e nei motivi di ricorso e in quelli nuovi - il giudizio conclusivo espresso dalla Corte d'appello si fonda sui contenuti di tali atti e sui raffronti effettuati sempre con il sistema delle "tavole sinottiche" che forniscono ancor più la prova che "la sentenza "TT V." è stato il frutto di un'elaborazione complessa, realizzata in progressione temporale, a più mani, al di fuori delle elaborazioni tipiche di una regolare camera di consiglio e al di fuori delle regole che dovrebbero presiedere alla redazione di una sentenza da parte di un giudice...".
Una conclusione eloquente e appropriata agli esiti delle comparazioni delle quali si dà conto.
Il convincimento della Corte - nella progressione dell'esame e della comparazione delle "bozze di sentenza", così definite in motivazione - è che il c.d. "appunto AM G." è stato scritto sicuramente, a differenza di quanto sostenuto al momento della sua produzione da parte dello stesso AM G. e della diversa e congetturale ipotesi ricostruttiva più volte prospettata nel giudizio d'appello e nei motivi di ricorso, dopo l'atto di riassunzione ed è stato altrettanto sicuramente il testo di riferimento volto a superare gli argomenti sui quali si è fondata la sentenza di annullamento della Corte di cassazione e a tracciare gli argomenti da sviluppare, come poi è accaduto, nella sentenza "TT V.".
Pone in evidenza la Corte d'appello che anche altro atto, rinvenuto nello studio IF A., "indicato come replica alle osservazioni al primo appunto" è sicuramente di AM G. poiché, oltre alla identità riscontrata dei "caratteri della battitura" con quelli del primo appunto prodotto da AM G. e riconosciuto come suo, i contenuti non sono altro che un chiarimento degli argomenti già affrontati nel primo appunto.
Le "tavole sinottiche" - che in questa edizione mettono in evidenza a margine e in una terza "stringa" le osservazioni della Corte di IL - in sintesi pongono in rilevo i seguenti punti: un primo raffronto "evidenzia le tante identità tra le affermazioni dell'appunto AM G. e la sentenza TT V." anche, in alcune parti, "nella punteggiatura ...e nella sottolineatura"; altra verifica che giunge anch'essa ai risultati di identità di parole e in altri punti di parafrasi di quanto contenuto nella bozza è il raffronto della sentenza TT V. con la "bozza 1^" nella parte in cui è trattato "il fondamentale tema della determinazione dell'ambito del giudizio di rinvio" e ancora il raffronto tra "sentenza, appunto AM G., bozza 1^ e bozza 4^" e si osserva appropriatamente che "la trasposizione di quanto appare in quell'appunto e la bozza dimostra la finalizzazione di quell'appunto all'elaborazione del testo che serviva a TT V. per motivare la decisione. Il raffronto prosegue tra il capitolo 5^ della sentenza TT V. e la "bozza 1^" in cui si riscontrano identità di parole e di interi periodi;
ancora tra il capitolo 7^, che attiene alla "verifica in concreto della volontà delle parti nello stipulare l'accordo 19 luglio 1979 sulla base degli elementi pretermessi nella precedente sentenza di merito", e la "bozza 1^", in cui si precisa vi è stato un parziale travaso della bozza nella motivazione, mentre verso la fine del capitolo "la sentenza continua a copiare", come dimostrato dalla identità delle parole e dei periodi e dal rilievo che nella bozza figura "...una postilla manoscritta di 9 righe che viene fedelmente riportata nella sentenza, segno che le correzioni sono state fatte proprio in vista della motivazione ufficiale";
ancora il capitolo 9^ della sentenza, in cui si affronta da pag. 86 "la questione della presenza di una condizione legata alla ratifica del contratto", tranne le pagine iniziali e le due finali, fino a pag. 100, e si osserva che "la motivazione usa il testo della bozza 1^, da pag. 44 - prima frase - a pag. 55, comprese le postille e correzioni manoscritte...". È in questo modo" afferma perentoria la Corte d'appello di IL " che si da ragione alla parte RO". Sempre il capitolo 9^, uno dei principali sui quali si articola la decisione, evidenzia oltre che nella "bozza 1^", anche nella bozza 3^, il serrato raffronto degli elaborati, e mette in chiaro le identità; il capitolo 10^ della sentenza TT V., dedicato "al significato da attribuire alla previsione della ratifica del Consorzio", in applicazione della clausola 14 dell'accordo 19 luglio 1979, alla luce della verifica compiuta mette in evidenza la riproduzione del testo, con identiche espressioni, della bozza 1^ e, in parte della bozza 3^; il capitolo 11^ della sentenza, eccetto le due prime frasi, utilizza la bozza 1^ da pag. 61 a pagina 70. Identità con le bozze non sono rinvenute nei capitoli 12^ e 13^ della sentenza che in realtà, afferma la Corte d'appello, non sono altro che una sintesi di temi già in precedenza trattati, mentre il capitolo 14^, là dove affronta il tema della "manleva dalle fideiussioni", riporta pagine "copiate" dalla bozza 1^, comprese le molte "postille manoscritte".
Non manca di precisare la Corte d'appello, nel suo attento lavoro di raffronto, che la bozza 1^ è stata redatta con certezza prima che il processo sul "quantum" e quello sull'an fossero riuniti all'udienza del 30 maggio 1990, poiché essa termina con la frase che per il quantum " pende altra procedura in questa sede".
La Corte d'appello articola sugli elementi sinora sviluppati due fondamentali snodi logico-argomentativi per avvalorare le proprie scelte interpretative e disattendere le ipotesi difensive orientate a una diversa lettura degli apporti di AM G..
Gli elementi racchiusi in tale quadro d'insieme rivelano che AM AN era in stretti rapporti con chi doveva svolgere la "difesa ufficiale", tracciando le linee sulle quali orientare il collegio giudicante e l'estensore della sentenza, che alle stesse si atterrà "in modo rigoroso, limitandosi a recepirle" e in alcuni punti "a ricopiarle in toto". Ciò trova una evidente conferma nei rapporti tra TT V. e AM G. perché chiarisce le ragioni per le quali "TT V.", "nel ricopiare l'appunto AM G.", ne ha riconosciuto la "massima attendibilità" per la "consolidata fiducia" nei suoi confronti.
Un secondo, rilevante argomento è per la Corte fondato sul rilievo che " anche se la paternità" delle bozze rinvenute nello studio IF A. (non nello studio AM G., come per un evidente lapsus si indica in sentenza) non fosse attribuibile materialmente ad AM G., ma ad altro o ad altri soggetti, non è per questo che può essere posto in discussione il decisivo e fondamentale apporto di AM G. - quale correo di altri e su incarico ricevuto da RO per l'intermediazione attiva della corruzione del giudice TT V. e coinvolto in una difesa "occulta" e parallela a quella ufficiale - a definire i contenuti della sentenza, della quale TT V. ne era stato il relatore e estensore.
In questo contesto, nella ricostruzione operata dalla sentenza impugnata assumono un significato decisivo ai fini della fattispecie corruttiva il c.d. "appunto AM G." e il complessivo "apporto collaborativo" di AM G., volto alla rielaborazione - in concorso non soltanto con il corrotto ma con altri intermediari attivi del patto corruttivo - di una decisione di contenuti analoghi a quella annullata dalla Corte di cassazione e attorno al quale si articolano e si sviluppano le "bozze di sentenza" esaminate dalla Corte d'appello e verificate con ampie e specifiche osservazioni le similitudini e identità espressive e conclusive.
La conclusione della Corte d'appello è che la "prova piena" che il "giudice TT V. si e messo al servizio di una delle parti (RO IN), fruendo di una non istituzionale "collaborazione esterna" è fornita - e questo Collegio ritiene in termini ictu oculi percepibili e non controvertibili - dal raffronto tra le bozze e la sentenza 26 novembre 1990, solo formalmente scritta dal relatore OR TT. Il Collegio ritiene, dunque, tali elementi caratterizzati da notevole e incontrovertibile significato probatorio del coinvolgimento "oltre ogni ragionevole dubbio" di AN AM, a titolo di "intermediazione" attiva nel "patto corruttivo" del giudice TT OR, della cui ideazione e realizzazione sono stati chiamati a risponderne quali concorrenti, CE RO, da un lato e, dall'altro, LI IF e CE IT, che vedono le rispettive condotte criminose trovare l'elemento unificatore nei versamenti oltre che del 1991, anche e fondamentalmente nell'unitaria erogazione nel marzo 1994 dell'ingente somma proveniente dalla provvista RO, dopo l'avvenuto risarcimento del danno da parte dell'MI.
Rispetto a essi, le censure di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione si rivelano infondate, per essere riferite ad aspetti marginali e ingiustificatamente enfatizzati, e volte solo attraverso congetture e diverse ipotesi interpretative e ricostruttive a screditare il corretto e coerente lavoro di elaborazione degli elementi di prova caratterizzati, si è già detto, da una univocità ictu oculi percepibile e su cui è stato fondato il giudizio di responsabilità di AM AN per la corruzione del giudice OR TT.
Come si è posto in rilevo, la ricostruzione operata dai giudici di merito riportata nei punti significativi neutralizza tutte le censure articolate con i ricorsi introduttivi e nei motivi nuovi. Un tema che il ricorrente ampiamente sviluppa, anche con l'allegazione di documenti diretti a provarne la fondatezza, è quello del dato "erroneo" che un promemoria "sulle indicazioni ricevute" è stato trovato spillato alla c.d. "bozza 3^ di sentenza" presso lo studio di IF A..
La circostanza che l'indicato promemoria fosse stato "spillato" alla c.d. bozza 3^ costituiva un elemento probante per la Corte di merito che consentiva di collegare, anche se in via mediata, la "bozza 3^" al c.d. appunto AM G., come, ad avviso del ricorrente, si ricava da punti della sentenza specificamente riportati. Il ricorrente individua le ragioni dell'errore in cui è incorso il giudice d'appello nel fatto che la sentenza impugnata ha utilizzato - anche se non avrebbe potuto per essere stata nei punti divenuta giudicato - parti della decisione del Tribunale 29 aprile 2003, resa nel procedimento ordinario in cui si parla della "Bozza 3^" "graffettata" a un appunto che non sarebbe quello recante il titoletto "sulle indicazioni ricevute", che si troverebbe in un altro faldone, bensì altro e diverso scritto "promemoria" recante il titoletto "premessa", con punzonatura fl. 170237, che si riproduce anch'esso.
Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello ha valorizzato un elemento probatorio inesistente.
La censura è assolutamente priva di fondamento e contrasta con gli elementi di prova fondanti del patto corruttivo costituiti dalla conclusione che la sentenza è stata "copiata", nelle parti volte a superare i vincoli posti dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione e a rendere una decisione pressoché identica nei contenuti a quella annullata e favorevole per RO, da bozze e appunti rinvenuti nello studio IF A. e prodotti dallo stesso AM G. che, lungi dall'essere redatti per la predisposizione dell'atto di riassunzione - come risulta dalle puntuali e argomentate affermazioni del giudice d'appello -, sono stati riprodotti nella "sentenza TT V.".
Non è il caso di indugiare su tali circostanze che,
indipendentemente dalla loro corrispondenza o meno alla prospettazione del ricorrente, si connotano come aspetti, marginali e ingiustificatamente enfatizzati nel ricorso che nulla hanno a che vedere con il lavoro della Corte d'appello sviluppato attraverso le "tavole sinottiche" che costituiscono la "prova piena" del patto corruttivo.
Non è da revocare in dubbio che il difetto di motivazione non è configurabile là dove si accerti che la sentenza impugnata, pur se abbia utilizzato un elemento di prova e un dato argomentativo non riscontrato e non riscontrabile negli atti processuali, che tale elemento non ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale e riveste solo un tema a margine di quello fondamentale e sul quale è fondato il convincimento e il dictum del giudice di merito.
Il tema dell'illegittimo utilizzo, in violazione dei limiti posti dall'art. 238 bis c.p.p., della sentenza 29 aprile 2003 del Tribunale di IL è infondato, come si dirà nel successivo p.
5.3.2. b. gli incrementi finanziari di TT V. e i pagamenti effettuati da RO.
1. Completano la prova del patto corruttivo e costruiscono circostanza che, come si chiarirà, da certezza al momento consumativo del reato, i versamenti di danaro sui conti TT V. coevi alla decisione della causa MI-SI e - come rileva il giudice di primo grado e condivide la Corte d'appello - non coincidenti con i riscontri bancari dei rapporti inerenti il patrimonio ereditato da AN CO, deceduto nell'agosto del 1994 epoca che segna il momento delle disponibilità finanziarie relative all'eredità ricevuta.
A partire dal 1990 e fino al luglio del 1992 sui conti correnti riconducibili a TT V., si rileva nella sentenza impugnata che riproduce sul punto quanto già posto in evidenza dal giudice di primo grado, vi sono rimesse di danaro dell'ordine di dieci, quindici, quaranta, cinquanta e sessanta milioni per volta fino a raggiungere nel luglio 1994 la complessiva somma di seicentodiciannove milioni, oltre a quattrocento milioni utilizzati, come caparra, per l'acquisto di un appartamento intestato alla figlia BR e altre somme per un importo di oltre cento milioni destinate ai lavori di ristrutturazione dell'appartamento. Sui conti correnti italiani di OR TT, e nell'arco di tempo 19 febbraio/23 novembre 1990- coincidente con la pendenza della causa MI-SI -, è confluita la somma di quattrocentotrenta milioni della quale centocinquanta sono versati prima del 30 maggio 1990, giorno dell'udienza per le conclusioni della causa, dieci milioni il 13 giugno e altri centosessantamilioni prima dell'agosto e poi ancora centodiciannovemilioni tra settembre e il 26 novembre 1990, giorno di deposito della sentenza.
In base poi a una comparazione dei conti bancari di TT V., di IF A. e di IT C. sono emerse, rileva la Corte di merito, singolari coincidenze costituite da versamenti effettuati, sebbene per importi diversi, negli stessi giorni in un periodo ricompreso tra il 23 marzo 1990 al 28 dicembre dello stesso anno: il 23 marzo, TT V. deposita cinquanta milioni su i suoi conti, e IT C. centocinquanta, il 23 aprile 1990 TT V. deposita diecimilioni e IF A. settantamilioni, il 23 maggio 1990 TT V. deposita quarantamilioni e IT C. duecentomilioni, il 27 giugno TT V. deposita sessantamilioni e IT C. centoottantanovemilioni, il 5 ottobre 1990 TT V. deposita ventimilioni e IT C. centonovantamilioni, in data 28 dicembre 1990 TT V. deposita 15 milioni e IT C. centonovantamilioni.
Il giudice d'appello pone, inoltre, in risalto che, nel periodo settembre-ottobre 1991 e in coincidenza con le trattative per l'acquisto nel luglio 1992 dell'appartamento per un prezzo di circa novecento milioni dei quali quattrocento versati in contanti, vi era stata una movimentazione di quattrocentoventicinque milioni da un conto estero di AM G. verso IT C. e da quest'ultimo in favore di IF A. che aveva effettuato prelievi in contanti. In tale contesto, si pone in risalto nella sentenza che il 26 giugno 1990 vi è stato un bonifico di unmiliardo da un conto corrente presso la Bank Lips Bukhardt di Zurigo, intestato a AT OS e con delega di gestione a CE RO, a un conto corrente "Pavoncella" acceso presso la Banca Sempione di Lugano, beneficiario LI IF. Di tale miliardo, cinquecentomilioni sono stati trasferiti con bonifico effettuato dallo stesso IF A. su di un conto "Pavone" esistente presso la S.B.T. di Bellinzona dal quale vi è stato poi un bonifico di centotrentatremilioni sul conto "Rowena" di NA TE, presso lo stesso istituto di credito, e il 2 luglio 1991 altro bonifico, sempre di centotrentatremilioni al conto "Mercier" di CE IT, presso la AR NT di Ginevra.
Pur in difetto di precisa prova documentale, per il giudice d'appello non si può non fare un collegamento con le entrate del giudice TT V. e in particolare con i versamenti del 7 luglio 1991 e del 17 luglio 1991 per complessive lire 25.000.000.
Su queste risultanze la Corte d'appello giunge alla conclusione, dopo avere disatteso la riconducibilità di tali ingenti somme all'eredità CO O. deceduto il 20 agosto 1994 e ad asseriti donativi ricevuti da costui per collaborazioni offerte da TT V. negli anni precedenti peraltro smentite da accertamenti bancari su conti italiani ed estere, che le somme fossero da collegare la vicenda I.M.I.-SI.. L'ingiustificato incremento di danaro per TT V., esclusi altri introiti se non la sua unica fonte di reddito costituita dallo stipendio di magistrato e dalla pensione della moglie, si collocava nel periodo in cui ha deciso la causa I.M.I.-SI e dei versamenti di RO sia a titolo di anticipo che a saldo di quanto "dovuto" agli avvocati AM G., IF A. e IT C.. Una rilevo sul quale già si è posto l'accento in narrativa e che rappresenta il fisiologico sviluppo della fattispecie del concorso di persone nel reato ed è con essa coerente, è la circostanza che il concorso di AM G. nel delitto di corruzione in atti giudiziari, come rileva la Corte di merito, non è escluso dalla mancata prova di un passaggio diretto di denaro tra lui e TT V., in quanto la vicenda era frutto di un accordo con gli altri correi, giudicati separatamente, volto a ottenere una sentenza in favore di RO da parte di un "giudice istruttore e relatore eterodiretto e prono - per esclusivi motivi di lucro - agli interessi della parte RO". Vi è stata una diversificazione di contributi e condotte illecite, tra le quali vi è l'apporto essenziale proprio di AM G. alla redazione di una sentenza "frutto di corruzione" che realizzerà lo scopo comune dei RO e degli "intermediari" corruttori, essendo il titolo esecutivo per il risarcimento di L. 678.334.053.670 versato dall'I.M.I. in favore dei RO mediante il versamento il 13 gennaio 1994 e la condizione per il pagamento del saldo di 57.700.000 franchi svizzeri bonificati a partire dal 17 marzo 1994 a favore di conti esteri di IF A., IT C. e AM G. con rimessa dei RO effettuata dal conto della società AR Trust" presso la Bank in Liechtenstein di Vaduz.
2. Si è già detto degli elementi caratterizzati da notevole e incontrovertibile significato probatorio del coinvolgimento "oltre ogni ragionevole dubbio" di AN AM, a titolo di "intermediazione" attiva nel "patto corruttivo" del giudice TT OR.
Le condotte criminose di ciascuno dei concorrenti trovano un fondamentale, ulteriore elemento unificatore nei versamenti oltre che del 1991, anche nell'unitaria erogazione nel marzo 1994 dell'ingente somma proveniente dalla provvista RO, dopo l'avvenuto risarcimento del danno da parte dell'MI.
Si tratta di un elemento probatorio che ha un indubbio significato per riaffermare che la corruzione in atti giudiziari di TT OR e stata la realizzazione di un programma criminoso attraverso l'apporto di altri concorrenti che hanno poi ricevuto per l'opera di intermediazione la somma versata loro unitariamente da RO.
In realtà non può che convenirsi con la valutazione espressa dalla Corte d'appello, che la spartizione della provvista RO accettata dai tre avvocati, dei quali solo AM G. dice dovuta e ricevuta per l'attività professionale, dimostra lo specifico interesse alla positiva conclusione della causa MI-SI e al pagamento del risarcimento cui era collegata, come loro riferito da GI RO, all'esito della sentenza definitiva e del pagamento del risarcimento dei danni da parte dell'MI.
Nessuno dei tre aveva un titolo documentabile per pretendere il pagamento che avvennero in due momenti: 26 giugno 1991 bonifico di L.
1.000.000.000 a favore di IF A. e, a partire da marzo 1994, e cioè dopo il pagamento ottenuto dall'MI in esecuzione della sentenza di condanna al risarcimento, i bonifici a favore dei tre avvocati, IF A., IT C. e AM G..
Complessivamente furono bonificati a favore dei tre avvocati L. 67.942.223.350, pari al 10,16% dell'importo netto di lire 678.334.053.670 incassato dall'avv. AR a titolo di importo dovuto all'MI.
Come si già riportato in narrativa, del versamento del 26 giugno 1991 sono stati posti in risalto i documentati passaggi di denaro dai RO a IF A. e a TE R..
A seguito di richieste di assistenza giudiziaria alle autorità elvetiche venivano acquisiti i documenti relativi ai movimenti sui conti "Dorian Invest di RO, "Pavoncella" e "Pavone" di IF A., "Rowena" di TE R., "Mercier" di IT C.. I giudici di merito, di primo e secondo grado, ricostruiscono la movimentazione di danaro dal conto RO ai conti esteri di IF A., IT C. e AM G. La somma di 10.850.000 franchi svizzeri, bonificata dal conto RO in favore di AN AM, è indicata nel suo ammontare e sintetizzata nei tempi e nelle modalità di accredito nel capo di imputazione. La Corte di merito, si è posto già in rilevo, disattende ragionevolmente le finalità lecite dei versamenti RO per l'assenza di documenti che ne possano giustificare la fondatezza e l'esistenza di un formale incarico che potesse accreditare la versione resa dai tre "intermediari" e, per quel che qui interessa, da AM G.. Il percorso poi di un bonifico di quattromilioni di franchi svizzeri è - per il Tribunale e anche per la Corte d'appello che ne ha condiviso la ricostruzione - la circostanza che conferma e rafforza la prova che AM G. ha messo a disposizione di IT C. e IF A. le proprie società off-shore "Esperta" e "Traditional", su quali erano confluiti i fondi residui di altre tre società panamensi di AM G. e sulle cui contabili bancarie risultavano operazioni coeve di addebiti-accrediti per importi omogenei, allo scopo di far perdere "le tracce della provvista RO" e impedire così l'individuazione degli effettivi destinatari. Il dato oggettivo della movimentazione di tale ultima somma di danaro è riassunto in narrativa p. 1.5.1.4.
Le movimentazioni descritte, ad avviso del giudice d'appello, da un lato, confermano una tecnica di AN AM da tempo collaudata per evitare, attraverso la segmentazione di somme e di transiti in conti diversi e su società estere riconducibili però alla stessa persona, la ricostruzione della destinazione e provenienza delle somme;
dall'altro, dimostrano la effettiva provenienza dei 4.000.000 di frs, al pari delle altre ingenti somme, dalla provvista RO, a titolo di corrispettivo per l'attività svolta dai tre intermediari - IF A., IT C. e AM G. - e dai pubblici ufficiali corrotti per ottenere l'esito favorevole della controversia con l'MI.
3. In questo contesto, fondato essenzialmente su un prova logica, il giudice d'appello riconduce la movimentazione di tali ultime somme di danaro al "prezzo" della corruzione corrisposta ai pubblici ufficiali intervenuti affinché la controversia MI-SI avesse un esito favorevole a RO, e in particolare a OR TT, il cui pactum sceleris e l'impegno a rendere una sentenza superasse le difficoltà poste dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione e fosse favorevole ai RO erano stata adempiuto. Si è già detto nel p.
5.2.2.b della costruzione del reato di corruzione come un "reato a duplice schema", uno principale e l'altro sussidiario, e della definizione del sinallagma delle prestazioni oggetto del pactum sceleris che, là dove il delitto di corruzione in concreto si sia realizzato secondo il suo schema principale e tipico dell'accettazione della promessa e del conseguimento dell'utilità, comporta che il reato è commesso con due essenziali attività, strettamente legate fra di loro e l'una funzionale all'altra:
l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo. La conclusione dei giudici di merito, sotto tale primo profilo, ha un corretto fondamento giuridico.
Altrettanto corretta, però, non è, sotto l'aspetto giuridico e fattuale, l'affermazione che il "pagamento" degli intermediari possa di per sè solo integrare anch'esso il momento consumativo del reato, in mancanza di elementi che al di là di ogni ragionevole dubbio possano far ritenere fondata l'inferenza deduttiva che tale danaro sia stato "cumulativamente" corrisposto per gli uni e per il corrotto e, in ogni caso, affinché i primi pagassero il dovuto al "corrotto". Il "pagamento" degli intermediari, concorrenti nel delitto de quo da parte del corruttore, è elemento che di per sè, dunque, non rileva ai fini dell'individuazione giuridica del tempus commissi delicti. Il dato oggettivo rilevato, sebbene di notevole rilievo per la ricostruzione dell'intera vicenda quale elemento ulteriormente unificatore e chiarificatore di molteplici e diversificate condotte di ciascuno dei protagonisti della vicenda, resta un posi factum privo di ogni effetto ai fini della fattispecie corruttiva. Pertanto, la conclusione raggiunta da questo Collegio nel giudizio - trattato e definito congiuntamente al presente procedimento e riguardante la sentenza 23 maggio 2005 della Corte d'appello di IL reso nei confronti degli altri correi - di fissare il tempus commissi delicti con gli accertati incrementi patrimoniali di OR TT, oltre ad essere coerente con gli elementi documentali descritti e valutati nelle due distinte sentenze, elimina l'inconciliabilità dovuta all'errore, oltre che di fatto, anche di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata.
Questa Corte dispone degli elementi giuridico-fattuali, come si è già detto, per stabilire in relazione all'unitaria fattispecie concreta un comune tempus commissi delicti, operazione che non comporta traslazione di dati di prova dall'uno all'altra sentenza oggetto di giudizio nella medesima udienza, bensì una scelta giuridicamente corretta per la trattazione congiunta dei due giudizi di legittimità e volta ad assicurare, attraverso una corretta applicazione di dati fattuali presenti in entrambe le decisioni un'uniformità di conclusioni.
Il dato posto a fondamento degli incrementi finanziari di TT OR è individuato dalla "movimentazione di danaro nei suoi conti bancari" che la sentenza impugnata, attraverso la descrizione riportata nei punti significativi nel p.
5.2.2.b., colloca sino al luglio 1992 e ancorato in epoca prossima e successiva al momento dell'acquisto dell'appartamento per la figlia effettuato - si legge in sentenza - nel settembre ottobre 1991, poi definito con preliminare 14 aprile 1992 e contratto definitivo del 14 luglio 1992, indicati nella sentenza 23 maggio 2005 e posti a base della pronuncia di questa Corte coeva alla presente decisione.
Tali incrementi sono giustificati da TT V. con alcuni donativi ricevuti, proprio in occasione dell'acquisto dell'appartamento, da AN CO, dal quale poi erediterà nell'agosto del 1994 un cospicuo patrimonio.
Il giudice di primo grado e poi anche il giudice d'appello smentiscono tale circostanza, anzitutto per le rilevate movimentazioni di danaro prive di giustificazione circa quanto riferito da TT V. sulla loro provenienza, e, in secondo luogo, per il dato incontrovertibile che la successione ereditaria di AN CO si era aperta dopo il 20 agosto 1994 e non avrebbe per tal motivo potuto giustificare gli indicati incrementi sino al luglio 1992.
In conclusione, il tempus commissi delicti è successivo all'entrata in vigore della L. 7 febbraio 1992, n. 181 che con l'art. 2 ha esteso, con la modifica dell'art. 321 c.p., anche al corruttore e, per quanto sinora si è detto, ai suoi intermediari la punibilità per il delitto di corruzione in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p.. 5.3. Conclusioni.
Le questioni conclusive delle quali ci si deve occupare sono due:
l'una le regole di giudizio che debbono governare il sindacato sul difetto di motivazione al quale si è fatto riferimento con i motivi aggiunti, l'altra, la dedotta violazione dell'art. 238 bis c.p.p. per l'utilizzo improprio della sentenza 29 aprile 2003 del Tribunale di IL, acquisita solo per il capo divenuto giudicato.
7. Sebbene siano stati presentati motivi aggiunti L. 20 febbraio 2006, n. 46, ex art. 10, comma 5, le nuove regole di giudizio per il sindacato del vizio di motivazione introdotte dalla legge citata con l'estensione dei campi di verifica attribuiti al giudice di legittimità sono prive di rilievo nella fattispecie in esame. Il "travisamento della prova" denunciato dal ricorrente e riferito all'asserita diversità fattuale rispetto alle circostanze riportate in sentenza - del quale si è diffusamente parlato a proposito delle "bozze" e della "graffettatura" o "spillatura" di un documento diverso da quello indicato in sentenza per un difetto percettivo della collocazione dei documenti in sequestro - non è un vizio tale da "disarticolare" l'intero ragionamento logico del giudice di merito esposto con cura e specificità, attraverso le molteplici comparazioni dei documenti rinvenuti nello studio IF A., uno dei quali prodotto da AM G., e la sentenza nella quale OR TT ha riportato gli apporti esterni e, in particolare, della persona a lui legata da trentennale amicizia, come hanno specificato e sottolineato entrambi i giudici di merito.
Questa Corte, riconfermando il primo approccio interpretativo, ha posto in rilevo chela nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato" anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la Corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2^, 5 maggio 2006, dep. 7 maggio 2006, n. 19584, Capri ed altri, rv. 233775). La "contraddittorietà" della motivazione, parametro ulteriore rispetto alla "mancanza" e alla "manifesta illogicità" previsto nella nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 consiste essenzialmente in una deviazione dal principio basilare della logica, che si pone in un dinamica più ampia e sotto alcuni aspetti diversa della manifesta illogicità, in tal modo elevando il livello del sindacato di legittimità: la contraddittorietà non è illogicità sempre e in ogni caso della motivazione che può seguire inferenze deduttive logiche, ma contraddittorie sotto il profilo delle premesse e singoli passaggi argomentativi e le conclusioni raggiunte. Il "travisamento della prova" o la "mancata valutazione di una prova", in tal modo definito l'ambito delle nuove regole del sindacato di legittimità, piuttosto che vizio di motivazione o di violazione di un canone del ragionamento probatorio configura il vizio di violazione di legge processuale di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c), per essere la prova diversa da quella acquisita al dibattimento così da rendere la sentenza non più fedele agli atti del processo. Sempre che però si tratti di "travisamento" o "omessa valutazione di una prova" che, al pari di ciò che accade là dove si è in presenza di una prova non utilizzabile, si accerti che la prova "travisata" o la mancata considerazione di una prova esistente agli atti processuali ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento.
La sintesi di quanto si è detto è che, anche dopo la novella del 2006, non può che essere riaffermato il principio di diritto, già enunciato dalle Sezioni unite (Sez.un., 23 novembre 1995, dep. 23 febbraio 1996, n. 2110, Fachini), secondo cui la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) -, del codice di procedura vigente - era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova. Il ragionamento probatorio che il giudice d'appello sviluppa per ricostruire e definire, nei rispettivi ambiti la condotta di AM AN e riconoscere a essa la caratteristica "di consapevole contributo causale alla verificazione del fatto" è di tale accuratezza e rigore logico, nel loro nucleo centrale negli snodi argomentativi di maggiore significato da sottrarsi ad ogni sindacato in questa sede di legittimità.
Le censure relative al difetto di motivazione, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sono, dunque, infondate tanto da lambire l'inammissibilità per essere dirette a proporre un diversa opzione argomentativa e ricostruttiva a fronte di quella del tutto plausibile contenuta nella sentenza impugnata e soltanto non condivisa dal ricorrente che, attraverso una personale e frammentaria lettura delle risultanze processuali e un'altrettanto alternativa disamina delle stesse, contesta il risultato raggiunto dalla Corte di merito.
In conclusione, le vicende, riassunte nei termini esposti in narrativa e riprodotte ancora una volta nei punti significativi, sono state oggetto di una accurata motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale ed astratta racchiusa nel citato art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 di dare "... conto ...dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".
La fattispecie concreta, fotografata nella sentenza impugnata mediante la ricomposizione di tasselli probatori con cura e dettagli esposti, racchiude un sè gli elementi costitutivi della condotta di intermediazione di AN AM nella corruzione in atti giudiziari del giudice TT V..
2 Una specifica questione dedotta è la violazione dell'art. 238 bis c.p.p. dovuta all'illegittimo utilizzo della sentenza 29 aprile 2003
pronuncia dal Tribunale di IL all'esito del giudizio a carico degli altri co-imputati celebrato con rito ordinario. La sentenza era stata acquisita dalla Corte d'appello per utilizzarla solo nelle parti divenute irrevocabili e cioè il capo relativo all'assoluzione di IP ER dal delitto di corruzione.
Ad avviso del ricorrente, la sentenza de qua è stata utilizzata, in violazione dei limiti imposti dall'art. 238 bis c.p.p., anche per altri fatti accertati, non coperti da giudicato, quale la ricostruzione operata sulle cc.dd. "bozze di sentenza" rinvenute nello studio legale di LI IF.
La questione è infondata.
Le sentenze anche se non irrevocabili, come qualsiasi atto valutativo, possono considerarsi documenti, ed essere utilizzate come prova, solo per i fatti documentali in esse rappresentati e non per il fatto documentato, quali la "ricostruzione dei fatti" e la "valutazione probatoria da parte del giudice".
A questa regola logico-sistematica fa eccezione, per motivi essenzialmente di ordine pratico, l'art. 238 bis c.p.p., che ammette l'acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili "ai fini della prova dei fatti in esse accertati". In tal caso, "i fatti accertati" in sentenze divenute irrevocabili sono utilizzabili come "prove", senza che alla relativa formazione abbiano partecipato i difensori dell'imputato del diverso procedimento nei cui confronti l'atto probatorio deve essere utilizzato, come previsto dall'art. 238 c.p.p., commi 1 e 3, per i verbali di prove di altri procedimenti.
Le regole enunciate non possono che riguardare l'utilizzazione delle sentenze "come prova" dei fatti in esse affermati e non anche la fattispecie in cui i medesimi elementi di "prova" siano, per qualsiasi ragione, - perché, come nel nostro caso, documenti acquisiti nel corso delle indagini nell'unico procedimento prima della separazione - giuridicamente e fisicamente raccolti nei due distinti fascicoli dell'uno e dell'altro procedimento e il giudice, che legittimamente abbia acquisito la sentenza non irrevocabile e criticamente apprezzato il percorso valutativo su di essi svolto, effettui un propria e autonoma ricostruzione della vicenda e la riproduca nella sentenza poi pronunciata.
In tal caso, non si verifica il fenomeno disciplinato dall'art. 238 bis c.p.p. di utilizzo di una "fonte di prova" acquisita e valutata in altro procedimento la cui condizione imprescindibile è che ciò - fonte di prova e la sua valutazione - sia racchiuso in una sentenza divenuta irrevocabile.
In conclusione, non è impedito al giudice riprodurre, avvalendosi di legittime fonti probatorie già esistenti nel fascicolo processuale, percorsi valutativi tratti dalla sentenza "non irrevocabile" acquisita, fermo restando il dovere dello stesso giudice di sottoporre comunque i suindicati elementi a autonoma valutazione critica, secondo la regola generale dettata dall'art. 192 c.p.p., comma 1. La censura proposta con il ricorso, peraltro articolata in termini ipotetici e attraverso indici rivelatori, è dunque infondata, poiché legittimamente la Corte d'appello avrebbe potuto trarre dalla sentenza 29 aprile 2003 pronunciata dal Tribunale di IL ulteriori e diversi spunti valutativi di fonti probatorie esistenti nei due diversi procedimenti e giungere alla medesima conclusione ricostruttiva.
6. Le autonome ipotesi "corruttive" delle quali AN AM è stato ritenuto responsabile.
Si è già detto in narrativa p.p.
1.5 e 1.5.1.3, che AM AN è stato inoltre ritenuto responsabile, sempre a titolo di concorso, di altri episodi corruttivi anteriori e successivi alla corruzione di OR TT, anche qui a titolo di intermediazione, l'uno volto a evitare che il Presidente del Tribunale IN, partecipasse al giudizio di primo grado avente a oggetto il quantum della controversia MI-SI, e poi altri episodi corruttivi, del giudice NA TE e di altri non identificati pubblici ufficiali, per il definitivo esito favorevole del giudizio di legittimità, consistiti nel tentativo di interessamento, tramite l'avv.to ER, della dr.ssa GI, componente del Collegio, e poi per ottenere la sostituzione del Presidente DA nel Collegio che avrebbe dovuto pronunciarsi sul ricorso dell'MI proposto contro la sentenza 26 novembre 1990 della Corte d'appello di MA. AN AM, al pari degli altri soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda giudiziaria che vedeva contrapposti i RO all'MI, ha preso parte - secondo la Corte d'appello di IL - ad un piano corruttivo, "concretatosi in una serie di condotte protrattesi dal 1990 al 1994", finalizzato all'esito favorevole ai RO della controversia civile pendente innanzi agli uffici giudiziari di MA.
Un'ipotesi concorsuale - afferma la Corte di merito - che è fondata su un accordo iniziale e, dunque, comporta la responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti, indipendentemente dal contributo causale fornito di volta in volta dai partecipi e dalle loro condotte concrete poste in essere per il raggiungimento dei comuni obiettivi. Una condotta criminosa che si conclude e consuma definitivamente nella "primavera del 1994", quando, come "pattuito", è avvenuto l'ultimo pagamento della c.d. "tangente" agli intermediari, dopo il pagamento 13 gennaio 1994 della somma netta di L. 678.334053.670 ricevuta dai RO in esecuzione della sentenza 26 novembre 1990 della Corte d'appello di MA, divenuta giudicato per l'improcedibilità del ricorso proposto dall'I.M.I., dovuta alla mancanza della procura speciale conferita dal predetto istituto ai suoi difensori.
La ricostruzione dell'ipotesi concorsuale è ampiamente e incontrovertibilmente provata per la corruzione in atti giudiziari del giudice OR TT, nucleo centrale dell'imponente condotta illecita realizzata, mentre ha un fondamento meramente induttivo per gli episodi "IN" e "DA", che potrebbero avere un significato quali tasselli di un complessivo programma comune orientato a raggiungere il risultato di ottenere la condanna dell'MI al pagamento della somma richiesta a titolo di risarcimento dal gruppo RO.
Si già detto del ed. episodio "DA", come descritto dalla Corte d'appello e delle ragioni per le quali fu allontanato dalla presidenza del collegio che doveva esaminare lo snodo fondamentale del giudizio di legittimità dopo la pronuncia d'inammissibilità della questione di illegittimità dell'art. 369 c.p.p.: il dr. DA si astenne dal partecipare al collegio perché un suo appunto - circa l'ambito di operatività dell'art. 369 c.p.p. e su un'ipotesi interpretativa non orientata all'inammissibilità del ricorso per il non rituale e tempestivo deposito dei documenti stabilito a pena di decadenza - destinato come mera riflessione agli altri componenti del collegio giudicante ebbe una circolazione più ampia tanto da far sorgere il sospetto di un suo orientamento favorevole all'MI poi espresso in una lettera anonima inviata al Presidente della Corte di cassazione. Il Presidente della Corte accolse la dichiarazione di astensione del dr. DA che, presentatosi con una bozza della dichiarazione di astensione pur nella certezza del non accoglimento della stessa, si vide estromesso dalla trattazione del processo senza che sulla "fuga" di notizie - rileva il giudice d'appello - fosse disposto alcun accertamento.
L'estromissione del dr. DA, per la sentenza impugnata, ha una matrice comune a quella del dr. IN: il sospetto di una posizione favorevole all'MI. Nonostante anche qui l'autore dell'esposto anonimo non sia stato individuato, per il giudice d'appello la vicenda è riconducibile agli avvocati interessati a raggiungere il diverso e per loro utile risultato dell'esito favorevole per RO. Gli elementi posti a fondamento di tale conclusione sono ancora una volta gli appunti riportati sull'agenda di IF A. e in particolare un'annotazione del 9 marzo 1993, giorno in cui risulta spedita la lettera anonima al Presidente della Corte di cassazione, dei nomi di IT C. e di AM G., con accanto al primo l'espressione " quell'operazione che doveva fare l'ha fatta stamattina ed è abbastanza urgente" e al secondo, per due volte annotato, "ore 10,30 studio AM G. e "12,15 AM G. 0041227891366". Le annotazioni si ripetono nei giorni 15 marzo 1993, con l'indicazione dei nomi di AM G., di IT C., di RO, e poi il 16 marzo 1993, data dell'udienza fissata innanzi alla Corte di cassazione, con l'annotazione di un messaggio di TT V., di una richiesta di IT C. di parlare con IF A., e di altre due telefonate di IT C.. Il 17 marzo 1993 figurano annotazioni riferite a MA e, poi, il 18 marzo 1993, giorno in cui è accolta l'astensione del dr. DA, sull'agenda di IF A. sono annotati, con accanto gli orari, per ben due volte lo studio AM G., e il nome di MA. Il 19 marzo 1993 vi sono tre indicazioni, anche qui con accanto gli orari, l'una Avv. AM G., l'altra studio IT C. da richiamare e poi "RO urgente". Infine, dai tabulati telefonici del giorno 8 marzo 1993 risulta che IF A. chiama TE R., da quelli del 10 marzo che IT C. chiama TT V. e poco dopo TE R., da quelli del 16 marzo contatti tra IF A., IT C., TE R. e TT V.. In conclusione, il giudice d'appello riconduce anche quest'ultima vicenda nell'ambito di una condotta corruttiva orientata, da parte di ciascuno protagonisti cui era ascritta l'imputazione principale, a raggiungere il risultato voluto e avvalora ancor più la circostanza che il rapporto di AM G. con RO si inseriva nel disegno complessivo e non aveva l'"autonomia" rivendicata dallo stesso. RO - ribadisce la Corte d'appello - era sempre in contatto con gli altri correi e suoi intermediari nei momenti più significativi e decisivi, per "controllare" l'iter della causa e indirizzarla " a tutti i costi sempre" in suo favore.
Una conclusione che, se da un lato non smentisce la storica esistenza dei due episodi, dall'altro non fornisce la prova oltre ogni ragionevole dubbio che le due ipotesi corruttive ci siano state e siano state commesse da AM G. e gli altri correi, come affermato dalla sentenza della Corte d'appello di IL che è pervenuta all'assoluzione degli altri correi. I dati riportati nei tabulati telefonici e le annotazioni sull'agenda di IF A. hanno un inferenza induttiva di indubbio livello, ma non tale da fornire, in mancanza di altri elementi di prova, la certezza che i due episodi abbiano avuto dei corrotti e corruttori che li abbiano ideati, realizzati e gestiti.
Anche qui, pertanto, la conclusione non può che essere quella dell'annullamento senza rinvio per mancanza di prova che investe in primis la sussistenza del fatto.
6.1. La corruzione attiva di NA TE.
Altro episodio per il quale vi è stata condanna è quello della corruzione passiva del giudice NA TE.
In narrativa sono stati esposti i momenti significativi per sui quali la Corte d'appello ha fondato la condanna di AN AM anche per l'intermediazione attiva nella corruzione di TE NA. Per il giudice d'appello, l'avv.to ER, amico di famiglia della dr.ssa GI, fu contattato, tramite TE NA all'epoca magistrato in servizio al Tribunale di MA quale dirigente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da RO CE affinché accettasse l'incarico - per il quale gli era stata offerta una "parcella" di cinquecentomilioni - di "avvicinare" la dr.ssa GI "perché sostenesse le ragioni della SI". L'episodio, verificatosi come già detto, proprio nei giorni in cui la Corte avrebbe dovuto trattare e decidere la causa, è descritto nei suoi particolari nelle due sentenze di merito ed è ricondotto alla fattispecie di corruzione in atti giudiziari. Il giudice "corrotto" è, per la Corte d'appello, NA TE, retribuito con la somma di L. centotrentatremilioni - accreditatagli il 26 giugno 1991 su conto "Rowena" della S.B.T. di Bellinzona a lui intestato e proveniente dal conto "Pavone" di IF A., sempre acceso presso la stessa banca ticinese, e su cui era transitato parte di un bonifico di RO, contabilizzato il 24 giugno 1991 su conto "Pavoncella" intestato anch'esso a IF A. e acceso presso una banca di Lugano, per un complessivo importo di un miliardo di lire - ricevuta in anticipo per farsi carico di interventi diretti a garantire l'esito favorevole della causa RO. La circostanza che TE R., quale magistrato in servizio presso gli uffici giudiziari di MA, avesse ricevuto danaro per "interferire su altre procedure giudiziarie", indipendentemente dall'esito non positivo dei contatti ricercati per intervenire sulla dr.ssa GI, è atto contrario ai doveri dell'ufficio e come tale, precisa il giudice d'appello, inquadrabile nell'ambito dell'art. 319 ter c.p.. Corruzione addebitata anche ad AM G. per la sua posizione di correo consapevole delle diverse condotte realizzate per raggiungere l'obiettivo finale.
La diversa conclusione rispetto a quella della sentenza impugnata è qui giuridicamente imposta in ragione dell'annullamento senza rinvio del capo della sentenza 23 maggio 2005 della Corte d'appello di IL relativo alla condanna di NA TE per il delitto di corruzione passiva in atti giudiziari perché il fatto non sussiste. AN AM è imputato di concorso nell'intermediazione della corruzione attiva di NA TE che è stato assolto per insussistenza del fatto da questo Collegio con pronuncia resa in pari data dal delitto di corruzione passiva in atti giudiziari. Per la configurazione del delitto di corruzione, sebbene non rilevi la circostanza che il funzionario corrotto resti ignoto o nominativamente non identificato, è indispensabile che sussista il fatto di corruzione per l'accertato concorso di un pubblico ufficiale.
Ne consegue che l'insussistenza del fatto ascritto al "corrotto" esclude il fatto di corruzione e comporta l'assoluzione con identica formula del corruttore attivo e dei suoi intermediari. Va, dunque, annullato senza rinvio il capo della sentenza relativo alla condanna di AN AM per la corruzione di TE NA perché il fatto non sussiste.
L'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto del capo relativo ai tre episodi corruttivi comporta la eliminazione della relativa pena di un anno e sei mesi inflitta a titolo di aumento ex art. 81 cpv. c.p. per tali reati satelliti.
7. La circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., n.
1. L'aggravante dell'art. 112 c.p., n. 1, indipendentemente dalle questioni giuridiche poste, non sussiste.
Non da revocare in dubbio che l'aggravante prevista dall'art. 112 c.p., n.
1 - riguardante l'ipotesi in cui i concorrenti nel reato siano in numero di cinque o più - sia applicabile anche nelle ipotesi di concorso necessario a meno che il numero delle persone pure se determinato nel minimo e indeterminato nel massimo non sia già previsto come elemento costitutivo del reato ovvero esista una aggravante speciale per la partecipazione al reato di un certo numero di persone.
Per il delitto di corruzione, la fattispecie incriminatrice prevede la partecipazione minima di due concorrenti necessari e, dunque, in tale reato plurisoggettivo l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 è ravvisabile solo se siano concorse nella fattispecie criminosa non meno di quattro concorrenti eventuali, oltre quelli la cui partecipazione è necessaria per la sussistenza del reato (Sez. 1^, 14 marzo 1989, dep. 21 giugno 1989, n. 8767, De Nile). In conclusione, un volta esclusa la responsabilità di AT OS e NA TE, la partecipazione di concorrenti "eventuali" è ridotta a un numero di persone inferiore a quello richiesto per la configurazione dell'aggravante.
8. Il trattamento sanzionatorio.
In ordine al trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello ha confermato le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado con riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, mentre ha ritenuto eccessiva la pena inflitta, riducendola complessivamente ad anni cinque di reclusione: cinque anni e mesi sei di reclusione, quale pena base per il più grave episodio "TT V.", aumentata di sei mesi per l'aggravante ex art. 112 c.p., più un anno e mesi sei di reclusione per la continuazione e ridotta di un terzo per il rito abbreviato.
Le ragioni di diniego delle attenuanti generiche sono state confermate e fatte proprie dal giudice d'appello che le ha riprodotte nei termini significativi e puntualizzate negli ulteriori elementi negativi, riferiti: all'intensità del dolo, "reso evidente dall'articolazione della struttura organizzativa fatta di rapporti e contatti con rappresentanti dell'ordine giudiziario finalizzati esclusivamente allo sviamento della funzione giudiziaria;
la protrazione della condotta medesima per un lungo arco temporale;
la realizzazione di una molteplicità di atti corruttivi". Il giudizio di gravità dell'episodio è confermato come ostativo all'applicazione delle attenuanti generiche per la particolare "offensività del sodalizio criminoso", composto da soggetti con ruoli istituzionali di primo rilievo, quali appartenenti all'ordine giudiziario, con compiti di mediazione tra corruttori e corrotti. Il riferimento è inequivoco all'intermediazione svolta da AM AN, quale avvocato per l'attività di corruzione in atti giudiziari.
Non è mancato il riferimento, da intendersi integralmente recepito nella sentenza impugnata, al comportamento processuale dell'imputato AM G. proteso a fornire "spiegazioni apparenti" e senza mai "seriamente spiegare ne' i fatti ne' i suoi reali con gli altri imputati". Elemento che può essere motivo, oramai per uniforme giurisprudenza di questa Corte, di legittimo diniego delle attenuanti generiche, perché denota anche di per sè solo una personalità negativa dell'imputato.
Il giudizio in tal modo definito, ad avviso del Collegio, non muta anche all'esito dell'esclusione della responsabilità per i reati satelliti, in quanto ha uno specifico e diretto riferimento al nucleo centrale della condotta criminosa ascritta, nei suoi profili soggettivi e oggetti a AN AM.
8.1. La pena principale.
Per effetto della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 e dell'annullamento senza rinvio dei capi della sentenza relativi ai reati satelliti, vanno eliminati anni due di reclusione e, pertanto, la pena su cui computare la riduzione per il rito abbreviato diviene anni cinque e mesi sei che, ridotta di un terzo, si riduce ancora ad anni tre e mesi otto di reclusione.
8.2. Le pene accessorie.
Gli aspetti riferiti alle pene accessorie vanno in tal modo chiariti e definiti all'esito delle ulteriori statuizioni pronunciate in questa sede.
Come noto, a norma dell'art. 29 c.p., comma 1, seconda parte, la condanna a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni va, dunque, ex lege applicata anche per la condanna alla pena di tre anni e mesi otto di reclusione, così ottenuta una volta computata la riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato sulla maggior pena di cinque anni e mesi sei di reclusione stabilita dal giudice d'appello per il reato in ordine al quale è stata pronunciata condanna.
L'interdizione è temporanea, nonostante la pena base sia stata determinata in misura non inferiore a cinque anni, poiché ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito (Sez.un., 27 maggio 1998, dep. 17 luglio 1998, n. 8411). Quanto all'interdizione dall'esercizio della professione forense, la valutazione operata dai giudici di merito è corretta, in quanto è ancorata ai parametri fissati da questa Corte. Al riguardo, si è affermato che per l'applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione, la locuzione "abuso della professione", utilizzata dall'art. 31 c.p., va intesa nel senso di uso abnorme del diritto all'esercizio di una determinata professione, con l'intento di conseguire uno scopo diverso da quello al quale l'abilitazione è strumentale (Sez. 6^, 17 novembre 1999, 20 dicembre 1999, n. 14368, Rotondo). Il giudice di primo grado, il cui giudizio sul punto è stato condiviso e fatto proprio dalla Corte d'appello, si è espresso sulle ragioni dell'abuso della professione forense da parte di AM G., mettendo in rilevo la violazione delle regole fondamentali del suo corretto esercizio "con l'intento di perseguire scopi diametralmente opposti a quelli per cui la professione è di norma esercitata". In ragione della pena in concreto inflitta, la durata di tale pena accessoria va però ridotta ex lege a tre anni e otto mesi. Come risulta dal dispositivo di primo grado, sul punto confermato da quello della sentenza d'appello, entrambi i giudici di merito hanno legittimamente determinato la durata dell'interdizione dall'esercizio della professione forense nella misura massima di cinque anni stabilita dall'art. 30 c.p., comma 2. In ragione però della ridefinizione in questa sede di una diversa e minore misura della pena detentiva, va applicato il limite edittale massimo stabilito dall'art. 37 c.p.. secondo cui, quando la durata di una pena accessoria temporanea non è espressamente determinata e la legge stabilisce solo un limite minimo e massimo, tale ultimo limite edittale è, a norma dell'art. 37 c.p., ridotto in concreto a "una durata eguale a quella della pena principale inflitta". La durata dell'interdizione dalla professione forense va stabilita ex lege in tre anni e otto mesi.
9. Le questioni civili.
Mette conto riportare le specifiche statuizioni contenute nella sentenza impugnata e la sintesi delle giustificazioni rese al riguardo, anche se già esposte in narrativa.
In riforma della sentenza di primo grado per la quale il danno patrimoniale e morale da risarcire complessivamente in favore dell'MI era da determinare in L. mille miliardi, la Corte di merito ritiene l'insussistenza degli elementi per potere quantificare il danno patrimoniale morale subito dall'MI e che la questione debba essere rimessa al competente giudice civile. La Corte di merito condivide il percorso seguito da Tribunale secondo cui non può essere posto in discussione il principio già più volte enunciato per il quale per la configurazione del delitto di corruzione in atti giudiziari è richiesto soltanto l'esistenza di patto corruttivo che abbia inciso sulle modalità attraverso le quali la sentenza è stata pronunciata senza che possa avere rilievo il mancato coinvolgimento degli altri componenti del collegio. Non è richiesto il sindacato di merito sulla decisione, allorché siano state accettate condotte criminose corruttive.
Per la Corte d'appello ogni richiesta risarcitoria conseguente a reato il giudice penale deve attenersi ai criteri stabiliti dall'art. 2043 c.c. e così individuare la sussistenza del nesso di causalità,
precisare le singole componenti del danno patrimoniali, cioè il danno emergente e il lucro cessante. Tali verifiche, prosegue il giudice d'appello, sono operate da parte del Tribunale che, pertanto, avrebbe potuto essere pronunciata solo una pronuncia di condanna generica sull'an e non anche sul quantum.
Si ritiene che gli elementi processuali non forniscano dati per definire le diverse componenti del danno, tenuto conto della circostanza che l'MI ottenne la condanna del Consorzio MI-SI al pagamento di 980 miliardi. Per la Corte d'appello, si tratta di circostanza, pure importante ai fini della concreta quantificazione del danno che dovrà definire il giudice civile, non rende illegittima la statuizioni civili, in quanto il titolo del risarcimento dei danni patrimoniali è costituito dall'affermazione di responsabilità di AN AM per concorso in corruzione per atti giudiziari.
Al riguardo, però, la Corte d'appello afferma il principio che la sentenza 26 novembre 1990, passata in cosa giudicata, può essere fonte di responsabilità civile solo dopo la revocazione ex art. 395 c.p.p. per dolo del giudice che l'ha pronunziata.
Il danno morale è stato, invece, correttamente liquidato a seguito della condanna per "corruzione in atti giudiziari", in relazione all'entità del fatto e alla gravissima lesione dell'immagine dell'ente.
La Corte d'appello, infine, giudica corretta anche la condanna al risarcimento danno morale in favore della Presidenza Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, per la lesione dell'immagine verificatasi, tenuto conto che la corruzione non ha riguardato solo magistrati, anche funzionali di cancelleria e degli uffici giudiziari.
È stata ritenuta infondata la dedotta inammissibilità delle costituzione di parte civile dell'Avvocatura dello Stato per mancata autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto le prescritte autorizzazioni erano allegate alla costituzione di parte civile depositata l'11 maggio 2000. 9.1. Le statuizioni civili vanno ridefinite ed eliminati i punti in contrasto con i profili fattuali e giuridici della materia. Non può che essere confermata la regolarità di parte civile dell'Avvocatura dello Stato per gli accertamenti in fatto svolti dalla Corte d'appello.
a. La Condanna al risarcimento dei danni in favore del Ministero della giustizia non ha fondamento giuridico va, pertanto, annullata. Questa Corte, come principio di ordine generale, ha affermato che nel procedimento a carico di pubblici funzionati imputati di corruzione, legittimato a costituirsi parte civile per il risarcimento dell'eventuale danno non patrimoniale è esclusivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri (Sez. 1^, 27 ottobre 2003, dep. 4 febbraio 2004, n. 4177, rv. 227104). Con specifico riguardo al Ministero della Giustizia, è stato affermato il principio, condiviso da questo Collegio, che "il Ministro della giustizia non è legittimato ad agire in giudizio per chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, cagionati dal reato di corruzione commesso da un magistrato, in quanto organo estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale ed al quale spetta, invece, l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia. Ne consegue che l'interesse della collettività all'esercizio imparziale e indipendente della funzione giurisdizionale non può essere rappresentato da un'entità organizzativa dello stato apparato, quale il Ministro della giustizia, ma solamente dal soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello stato-comunità ovvero dal Presidente del Consiglio dei Ministri" (Sez. 6^, 13 aprile 1999, dep. 27 luglio 1999, n. 9574, Curtò ed altri). Ne consegue che, in applicazione del principio generale già enunciato, in ogni caso è legittimato a costituirsi parte civile soltanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri e non anche il Ministro della Giustizia.
b. In accoglimento del ricorso dell'imputato va annullata il punto della sentenza limitatamente alla misura del danno morale, liquidato in cinque miliardi di lire in favore dell'I.M.I. e di quello liquidato in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - nella stessa misura definita dal giudice di primo grado -, in quanto in mancanza di parametri definiti e adeguatamente motivati da parte del giudice d'appello la relativa liquidazione va rimessa al giudice civile.
La liquidazione del danno va rimessa integralmente al giudice civile che, diversamente dalle determinazioni contenute nella sentenza impugnata, provvederà alla relativa liquidazione nei termini di seguito precisati.
c. Il ricorso della parte civile AN AO MI S.P.A. - Istituto Mobiliare Italiano Va accolto - in relazione al capo dell'impugnata sentenza concernente la natura del danno risarcibile. Mentre, sono infondate le altre deduzioni al riguardo dedotte dal ricorrente AN AM con riferimento a tali statuizioni civili. Il reato, come qualsiasi altro atto illecito, è genesi di danni e comporta l'utilizzabilità di tutti i rimedi civilistici, come si evince dal richiamo che l'art. 185 c.p. fa alle leggi civili. Tale disposizione, tuttavia, prevede unicamente le restituzioni e il risarcimento, e ciò non perché gli altri rimedi civilistici debbano ritenersi esclusi, bensì perché configura un particolare tipo di responsabilità concorrente, in quanto lo stesso fatto integra al tempo stesso un illecito penale e un illecito civile, e mentre per quest'ultimo valgono i rimedi del codice civile e delle leggi civili speciali, per quello penale viene configurata una forma di responsabilità civilistica extracontrattuale, non potendosi dubitare che il reato sia un fatto illecito con le caratteristiche previste dall'art. 2043 c.c. (danno ingiusto, azione od omissione dolosa o colposa, rapporto di causalità tra comportamento e danno), sicché l'art. 185 c.p. non può che configurarsi come un'integrazione del citato art. 2043 c.c., e ciò a prescindere dall'affrontare, in questa sede, le problematiche, che pure esistono, relative alla differenziazione del trattamento risarcitorio degli illeciti a seconda che essi integrino un reato o un mero comportamento civilisticamente dannoso ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Il fatto costituente reato non crea una duplicazione di responsabilità, ma determina semplicemente una estensione della risarcibilità in modo da comprendere oltre ai danni civili in senso stretto anche i danni non patrimoniali;
è fonte dell'obbligazione risarcitoria (ex delicto), che ha natura autonoma e originale, proprio perché a esso eziologicamente correlata.
Il danno risarcibile, a norma dell'art. 185 c.p., è costituito sia dalla componente patrimoniale, consistente nel danno emergente e nel mancato guadagno, sia da quella non patrimoniale, consistente - per la persona fisica - nella sofferenza fisica o morale e - per la persona giuridica - nella lesione dell'immagine e della credibilità. La Corte d'appello di IL, "con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dall'MI, opera una netta distinzione tra i due profili del danno: quello, di natura patrimoniale, che deriverebbe direttamente dalla ipotetica violazione del diritto sostanziale da parte della sentenza "compravenduta", danno che esulerebbe dalla cognizione del giudice penale e per il quale sarebbe apprestato, stante il giudicato civile, lo speciale rimedio della revocazione;
quello, di natura non patrimoniale, derivato "dalla lesione del diritto ad avere un giudice imparziale", danno questo che prescinde dall'esito della relativa decisione e che sarebbe il solo a rientrare nella cognizione del giudice penale.
Tale scelta interpretativa ridimensiona, senza valida ragione, la portata della precisa previsione normativa di cui all'art. 185 c.p. e confonde i diversi piani di tutela sui quali può agire la parte danneggiata da un sentenza civile effetto della corruzione del giudice, quello del risarcimento dei danni e quello di ottenere la revocazione della sentenza.
Questa Corte, con sentenza n. 3060 del 7 novembre 1983 - dep. il 18 maggio 1984, Sez. 3^ civile, richiamata dalla ricorrente parte civile, ha già avuto modo di affrontare, sia pure in una fattispecie diversa, il problema del rapporto che intercorre tra la revocazione della sentenza civile e l'azione di risarcimento danni derivanti da reato (trattavasi del caso di prove falsamente precostituite - cambiali- dalla parte risultata vittoriosa e dichiarate false dopo la sentenza).
L'uso abnorme e la strumentalizzazione del processo, perché inquinato dalla corruzione del giudice, certamente deviano la funzione propria del medesimo processo e lo deprivano della garanzia di imparzialità di cui deve essere espressione. Ciò non toglie, però, che anche la decisione adottata dal giudice corrotto crea una situazione giuridica sostanziale, che, per effetto del giudicato, assume le caratteristiche della incontrovertibilità. Poiché la corruzione del giudice non rende la decisione che costui adotta inesistente, ma, nello stesso tempo, v'è la intuibile necessità di rimuoverla, in quanto effetto del dolo del giudice, il codice di rito civile predispone il rimedio della revocazione di cui all'art. 395 c.p.p., n. 6, al quale la parte interessata avrebbe l'onere di fare ricorso, per conseguire l'obiettivo di determinare la rimozione del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato (fase rescindente) e il recupero di una decisione imparziale circa la soluzione della situazione giuridica sostanziale (fase rescissoria). L'esperibilità del rimedio in questione da parte del soggetto interessato è subordinato logicamente al passaggio in giudicato della sentenza penale che accerta la corruzione del giudice, non potendo tale accertamento, riservato alla competenza funzionale del giudice penale, essere effettuato nel giudizio di revocazione. In presenza della costituzione di parte civile del danneggiato dal reato, la competenza funzionale del giudice penale si estende, come si legge nella citata sentenza della terza sezione civile di questa Corte, "all'effetto obbligatorio, civilistico, del fatto-reato accertato, costituente, in quell'ambito, fatto illecito, che genera l'obbligazione di risarcimento del danno, nei suoi due aspetti di restituzione di ciò che è stato sottratto o indebitamente consegnato o pagato e di risarcimento del danno ulteriore (compreso quello non patrimoniale). Estensione della competenza del giudice penale nell'ambito civilistico che comporta il potere-dovere di quel giudice di trarre le conseguenze che, sotto il profilo obbligatorio, discendono direttamente dall'accertato reato, condannando il responsabile al risarcimento del danno. L'esercizio di tale potere- dovere, derivante dalla competenza funzionale del giudice penale ed inteso a statuire ed attuare concretamente l'obbligazione risarcitoria che consegue immediatamente e direttamente al fatto- reato, non può trovare ostacolo in un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato... La sentenza del giudice penale di accertamento del fatto-reato... travolge gli effetti del giudicato civile...".
Alla luce di tale principio, deve quindi concludersi che l'accertamento, in sede penale, dell'uso abnorme del processo, inquinato dall'intesa corruttiva intercorsa tra una parte processuale e il giudice, costituisce titolo della domanda risarcitoria proposta ex art. 185 c.p. dalla parte che ha subito gli effetti della corruzione e comporta la condanna del corruttore e del giudice corrotto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati dal reato. In sostanza, alla situazione giuridica sostanziale cristallizzata nella sentenza effetto del dolo del giudice se ne affianca una diversa, legittimata da un diverso titolo (il reato commesso) e integrata dall'obbligazione dei responsabili della corruzione al risarcimento del danno, "nel duplice aspetto della restituzione di quanto conseguito e nella riparazione del pregiudizio ulteriore". La sentenza penale di accertamento del reato non rinnega formalmente il principio della intangibilità del giudicato civile, ma ne travolge il naturale e fisiologico sostegno, rappresentato dalla presunzione dell'esercizio imparziale dell'attività giurisdizionale a monte, ritenuta, invece, oggetto di illecito mercimonio.
La domanda e la conseguente pronuncia risarcitoria ex art. 185 c.p. non possono essere condizionate alla eventuale e futura impugnazione straordinaria per revocazione e al suo esito.
L'autonomia e l'eterogeneità delle due azioni, la cui operatività ed i cui effetti sono relegati su piani e ambiti diversi, escludono ogni loro interferenza e le collocano ciascuna nel proprio settore, con l'unico limite di non consentire la duplicazione di esiti coincidenti sul piano risarcitorio e, quindi, di indebite locupletazioni. È solo questo il collegamento potenziale che potrebbe instaurarsi tra le due autonome azioni, che non determinerebbe - però - un contrasto di giudicati, bensì una relazione meramente estrinseca, che imporrebbe problemi di eventuale coordinamento, nell'unica prospettiva di scongiurare il detto rischio di duplicazione.
Nè può essere sottaciuto, sotto il profilo pragmatico, che il giudice della revocazione, eventualmente adito, non potrà fare altro, nel caso specifico, che prendere atto dell'esito del presente giudizio penale e, quindi, della sussistenza del presupposto di cui all'art. 395 c.p.c., al n. 6 e concludere in senso obbligato la fase rescindente, facendo così venire automaticamente meno il precedente giudicato civile. La decisione sul merito, affidata alla fase rescissoria, quale che potrà esserne la conclusione, va a regolamentare il rapporto giuridico sostanziale oggetto di contestazione e così come originariamente impostato nella sua causa pretendi, che è ben diversa da quella fatta valere con la domanda di danni ex art. 185 c.p. in dipendenza del reato commesso." In conclusione, "l'impugnata sentenza va annullata nella parte in cui circoscrive il risarcimento in favore dell'MI/S.AO al solo danno non patrimoniale, laddove, invece, deve essere esteso anche a quello patrimoniale".
Come si è già precisato, in assenza di elementi specifici e chiari di giudizio e tenuto conto della sicura capacità lesiva, anche sotto il profilo civilistico, del commesso reato, la condanna ai danni non può che essere generica, rimettendone la liquidazione al giudice civile.
Questo provvederà a quantificare il danno patrimoniale subito dall'MI, tenendo conto anche degli eventuali effetti concreti conseguiti alle ulteriori iniziative giudiziarie del predetto Istituto (azione di regresso nei confronti del Consorzio) in relazione alla stessa vicenda, nonché di ogni altro elemento che verrà fornito dalla parte interessata e idoneo a dimostrare la lamentata lesione patrimoniale nella sua integralità. Il danno non patrimoniale, riferibile innegabilmente anche a entità giuridiche prive di fisicità, sarà liquidato sia in favore dell'MI che dello Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nè può sostenersi che il danno non patrimoniale dello Stato non sia configurabile per la ragione che la lesione al prestigio dell'Amministrazione, costituente propriamente l'oggetto della tutela penale, trovi esaustiva reazione, da parte dell'ordinamento, con l'irrogazione della sanzione penale. "Tale conclusione...trascura, infatti, di considerare il diverso ruolo che il prestigio dell'Amministrazione gioca come bene-valore della collettività, in quanto tale appunto presidiato dalla tutela penale, e come bene- oggetto di un diritto proprio dello Stato persona, la cui lesione, risolventesi in un effetto pregiudizievole ulteriore ed eventuale del reato, esige anche conformata riparazione sul piano civilistico" (Sez. 1^ civile, 10 luglio 1991, n. 7642). È vero che il danno non patrimoniale va fisiologicamente quantificato secondo equità, ma la gravata sentenza motivatamente (non offrendo gli atti parametri orientativi di riferimento) ne demanda la liquidazione al giudice civile.
Va disattesa la tesi secondo cui la condanna generica ai danni non sarebbe legittima, per non avere le parti civili fornito la prova dei danni effettivamente subiti, considerato che, per pacifica giurisprudenza, non è necessario che il danneggiato fornisca una tale prova, essendo sufficiente, in sede penale, l'accertamento del fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Sez. 6^ 26 aprile 1994 n. 9266; Sez. 6^ 11 marzo 2005 n. 12199). Nella specie, peraltro, come si è detto, il fatto-reato ha prodotto concretamente danni, per la cui liquidazione, però, non risultano essere stati acquisiti sufficienti elementi di giudizio, il che legittima la decisione di investire sul punto il giudice civile.
La regolamentazione delle spese relative al rapporto imputati-parti civili, in quanto frutto di una valutazione di merito che tiene conto dello sfavorevole esito complessivo della lite per gli imputati (non può venire in considerazione la provvisoria soccombenza parziale delle parti civili in sede di appello), non è censurabile sotto il profilo della legittimità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla corruzione TE R., all'episodio IN e all'episodio DA perché il fatto non sussiste ed esclude la ritenuta aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1; elimina il corrispondente aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p. e per l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1 e ridetermina la pena residua in anni tre e mesi otto di reclusione.
Esclude la parte civile Ministero della giustizia ed elimina le relative statuizioni. In accoglimento del ricorso dell'imputato e della parte civile MI/S.AO, annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla liquidazione del danno che rimette al giudice civile per la determinazione di quello patrimoniale e non patrimoniale.
In accoglimento del ricorso dell'imputato annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione del danno in favore della Presidenza del consiglio dei ministri e rimette la relativa quantificazione al giudice civile.
Rigetta nel resto il ricorso di AM AN che condanna alla rifusione delle spese di parte civile del grado in favore dell'MI/S. AO, che liquida in Euro 15.000 oltre IVA e CPA. e in favore della Presidenza del consiglio dei ministri che liquida in Euro 15.000. Così deciso in MA, il 4 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2006