Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di concorso morale nel reato, quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento. (Fattispecie in cui nonostante non fosse certa la provenienza del colpo mortale dall'uno o dall'altro degli imputati è stato ritenuto il concorso in omicidio, essendosi accertato il reciproco incitamento all'azione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/1999, n. 8763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8763 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Camillo LOSANA Presidente
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore
2. " Angelo VANCHERI Consigliere
3. " Stefano CAMPO Consigliere
4. " Enrico DELEHAYE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) ZO RO, n.
2.6.1937 a Barletta;
2) ZO FF, n. 28.8.1966 a Barletta;
3) AM CO, n.
4.11.1974 a Barletta
avverso la sentenza in data 22.6.1998 della Corte d'Assise di Appello di Bari visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Luigi CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.6.1998 la Corte d'Assise di Appello di Bari confermava le condanne inflitte il 23.1.1997 dal G.U.P. del Tribunale di Trani a ZO RO e FF (anni quattro e mesi otto di reclusione ciascuno per concorso in omicidio, rissa aggravata, esplosioni pericolose, detenzione e porto illegali di armi, in continuazione) e AM CO (un anno e sei mesi di reclusione per concorso in lesioni gravissime e rissa aggravata, in continuazione) . Osservava che i fatti avevano tratto origine da una rissa verificatasi in un pubblico esercizio di Barletta e scoppiata, secondo gli accertamenti dei Carabinieri, a seguito della provocazione di un gruppo di giovani nei confronti di TU EA, Di LE TA e OC D'ST Vito;
allo scambio di colpi avevano preso parte i ZO, proprietari del bar. Il Di LE era stato colpito nella fase iniziale e aveva perso un occhio. Il locale era stato devastato dai giovani provocatori, i quali si erano poi ritirati verso le loro macchine. I gestori si erano allora portati ciascuno ad uno dei due ingressi e avevano esploso numerosi colpi di pistola ad altezza d'uomo; uno dei fuggiaschi, certo UT RO, che già in passato con i suoi amici aveva recato disturbo nel locale, era stato raggiunto da un proiettile non ritenuto che, entrato da una spalla, aveva cagionato lesioni cardiache e polmonari e, di li a poco, la morte. Sulle auto in sosta davanti al bar erano stati rinvenuti proiettili cal. 7,65. ZO RO sosteneva di essere l'autore del colpo mortale, esploso con una cal. 38 legittimamente detenuta;
ZO FF affermava di avere sparato con una cal. 7,65 illegalmente detenuta e mai ritrovata. Il AM veniva identificato tra i partecipanti alla rissa in base alle dichiarazioni degli altri imputati e, in particolare, a quelle di EO RA, appartenente allo stesso gruppo di contendenti, che, se pur colpito al capo, era in grado di rendersi conto di quanto accadeva, avendo preso parte allo scambio di percosse fino alla fine. Quanto ai ZO, essi avevano ammesso di avere sparato mentre gli aggressori si stavano allontanando dal bar. Era ravvisabile il dolo di omicidio, in forma eventuale, data la micidialità delle armi usate, la direzione dei colpi, la forte motivazione collegabile alla devastazione del locale appena subita. Non era stato individuato il proiettile che aveva cagionato la morte, ma entrambi concorrevano nel reato perché, come rilevato dal G.U.P., la condotta dell'uno aveva incoraggiato l'azione dell'altro, rafforzandone la determinazione nell'agire. Nè essi erano giustificati da una situazione di legittima difesa, sia pure con eccesso di reazione, perché l'uso delle armi era successivo alla devastazione dell'esercizio e posto in essere per ritorsione quando ormai gli aggressori si stavano allontanando. La pena irrogata in primo grado appariva congrua, avendo tenuto conto delle particolarità della fattispecie e delle provocazioni subite dagli imputati.
Ricorre per cassazione la difesa del AM, denunciando omessa valutazione delle doglianze formulate con l'appello ed illogico apprezzamento delle risultanze probatorie, in quanto dalle dichiarazioni degli imputati si desumeva l'inesistenza di una rissa;
il ricorrente era già uscito, dopo essere stato colpito mentre era fermo vicino al frigorifero, quando i suoi amici EO e UT, rimasti nel locale, erano stati aggrediti dal Di LE, dal TU, dal OC D'ST e da ZO FF. Le divergenti dichiarazioni del EO, colpito con una mazza al capo e svenuto, erano certamente inattendibili.
Ricorrono altresi, con separati atti, i difensori di ZO RO e FF, Avv. Carmine Di Paola e RA Paolo Sisto. Entrambi formulano, sotto i profili della violazione di legge e della carenza di motivazione, censure in ordine al dolo ed al concorso nell'omicidio, ritenuti con inadeguato apprezzamento delle risultanze processuali senza tener conto del verosimile intento meramente intimidatorio dei colpi esplosi e della mancanza di qualsiasi elemento che autorizzi a considerare concertate le indipendenti azioni degli imputati, usciti sulla strada da ingressi opposti. L'Avv. Di Paola denuncia inoltre violazione dell'art. 52 C.P. e mancanza di motivazione in ordine alla invocata legittima difesa. Il giudice di appello aveva affermato, in difformità dalla versione degli imputati, che essi avevano messo mano alle armi quando gli aggressori stavano allontanandosi, e non mentre si attardavano a distruggere le vetrine esterne. Deduce altresi carenza di motivazione circa la determinazione della pena e le specifiche argomentazioni svolte con l'appello in ordine alla preminenza delle ragioni, solo parzialmente apprezzate dal G.U.P., che avrebbero giustificato l'applicazione del minimo edittale.
Con memoria trasmessa per facsimile il 10.2.1999 l'Avv. Di Paola ha ulteriormente illustrato le censure relative al percorso logico della motivazione riguardo all'esclusione della legittima difesa ed al dolo nell'omicidio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che all'odierna udienza è pervenuta, sempre per "fax", una richiesta di rinvio dell'Avv. Di Paola sia per impedimento personale, sia al fine di esercitare la facoltà prevista dall'art. 3 L. 19.1.1999 n. 14. L'istanza non è accoglibile considerato che il mezzo utilizzato per la comunicazione non fornisce garanzia di autenticità della provenienza, che il certificato medico allegato, riferendosi genericamente a "stato influenzale febbrile", non contiene elementi atti a dimostrare l'assoluta impossibilità a comparire, che gli imputati ZO sono assistiti da un secondo difensore, che l'Avv. Di Paola non ha formulato in concreto specifiche richieste, ne' risulta abilitato da mandato speciale ad esercitare la facoltà di concordare sui motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 3 citato.
Passando all'esame dei ricorsi, va anzitutto rilevata l'inammissibilità di quello proposto nell'interesse del AM, che non espone alcuna doglianza apprezzabile ex art. 606 C.P.P. in sede di legittimità, limitandosi a riproporre l'alternativa ricostruzione dei fatti sostenuta dallo stesso imputato e da ST RO, coimputato non ricorrente: essi affermano di essere usciti dall'esercizio lasciandovi i loro compagni EO e UT, i quali furono assaliti da numerose persone presenti (sarebbe pertanto escluso un reciproco intento aggressivo di due gruppi contrapposti, e comunque una loro partecipazione al fatto). I giudici di merito, dato atto delle doglianze in questi termini già proposte con l'appello, le hanno motivatamente disattese in forza delle convergenti dichiarazioni delle altre persone coinvolte, ritenendo fra queste particolarmente significative e attendibili per il loro disinteresse quelle del EO, amico e membro dello stesso gruppo del AM;
hanno anche escluso che il detto dichiarante fosse talmente menomato dalle percosse subite da non ricordare esattamente, risultando una sua attiva partecipazione a tutte le fasi dello scontro. In tale apprezzamento non sono ravvisabili, ne' vengono denunciati in concreto, vizi logici o erronee applicazioni delle regole di valutazione della prova. ora, poiché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, mentre esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, non può integrare il vizio di legittimità la mera deduzione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, come quella prospettata nel caso di specie (cfr. Cass., Sez. Un., 2.7.1997, Dessimone e altri).
Analoghe considerazioni valgono per il motivo di ricorso nell'interesse dei ZO RO e FF concernente la legittima difesa. L'esimente è stata esclusa dai giudici di merito sull'assorbente e logico rilievo che gli stessi imputati hanno inequivocabilmente affermato di avere esploso i colpi al momento in cui il pericolo per le loro persone e beni non era più attuale, in quanto coloro che avevano provocato la rissa e devastato il bar se ne stavano allontanando precipitosamente. La difesa sostiene che l'uso delle armi sarebbe anteriore alla fuga e l'avrebbe provocata, citando dichiarazioni di soggetti coinvolti, fra l'altro in parte irrilevanti (come quelle del EO menzionate nella memoria) perché relative alle fasi della violenta lite svoltasi all'interno del locale, mentre è pacifico che le armi vennero usate all'esterno. Per il resto, viene prospettata l'ipotesi che, se non gli scontri, almeno i danneggiamenti siano proseguiti fuori del locale, interessando le vetrine poste sulla via. A prescindere dalla compatibilità di tale ricostruzione con le risultanze obbiettive menzionate dalla sentenza impugnata (i proiettili vennero rinvenuti sulle macchine antistanti al bar, e non nelle adiacenze di questo) si è anche qui di fronte ad una alternativa interpretazione e valutazione delle acquisizioni processuali, che non può integrare un vizio deducibile in sede di legittimità.
Neppure ha fondamento la collaterale censura relativa ad omissione di motivazione in ordine ad un eventuale eccesso colposo di difesa, infatti, tale ipotesi si verifica quando, sussistendo i presupposti dell'esimente, la reazione risulti sproporzionata alla natura ed entità del pericolo in atto (cfr. Cass., Sez. I, 8.7.1988, Puglisi). Esclusa l'attualità di un pericolo, reale o ragionevolmente opinato (cfr. Cass., Sez. I, 15.1.1992, Riolo), veniva automaticamente meno la possibilità di configurare la fattispecie di cui all'art. 55 C.P., ne' occorreva in proposito una ulteriore, specifica motivazione.
Quanto agli altri motivi di gravame, va rilevato che la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle condivise argomentazioni del giudice di primo grado, esposte nella premessa in fatto e richiamate nella parte motivazionale. Tale schema argomentativo è perfettamente legittimo perché, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico, complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. Un., 4.6.1992, Musumeci e altri).
Ciò premesso, per quanto riguarda il dolo esso è stato ravvisato nella forma eventuale con riferimento agli elementi già considerati in primo grado: l'ammessa ed accertata reiterazione dei colpi, la direzione ad altezza d'uomo, la micidialità dei mezzi usati. Il giudice di appello ha anche ragionevolmente ricondotto l'azione degli imputati, cui era stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, allo stato d'ira ed alla forte motivazione di rivalsa per i gravi danni subiti (per la compatibilità fra dolo eventuale e dolo d'impeto, cfr. Cass. , Sez. I, 16.5.1985, Fadda). Ora, la volontà omicida, in quanto inerente alla interiorità psichica dell'agente, deve essere ricavata da una rigorosa disamina di elementi obbiettivi univocamente significativi, quali appunto la natura dell'arma, la direzione e reiterazione dei colpi, la zona del corpo concretamente attinta;
in tema di dolo eventuale, può essere utilizzato, in via del tutto sussidiaria e integrativa della prova, l'esame del movente ispiratore del delitto, che deve essere aderente alla dinamica del fatto e dei comportamenti dei soggetti attivi e passivi (cfr. Cass., Sez. II, 26.4.1993, P.M. e Tonsig;
Sez. I 27.6.1995, Gheza). A tali criteri si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, con apprezzamento che non presenta vizi logici e che viene criticato dai ricorrenti attraverso una frammentaria considerazione di singoli elementi cui viene attribuita una alternativa o dubbia valenza, senza considerare la globale convergenza dimostrativa.
Infine, i giudici di merito hanno rilevato che non è certa la provenienza del colpo mortale dall'uno o dall'altro dei ricorrenti, ma che essi concorrono entrambi nel reato perché le simultanee e coordinate condotte poste in essere avevano, se non altro, reciprocamente rafforzato la determinazione nell'agire. Tale argomentazione non merita censura poiché, quando il concorso venga prospettato soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non è richiesta la prova positiva, oggettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la dimostrazione della obbiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (Cass., Sez. I, 11.12.1993, Algranati). Nel caso di specie le circostanze di fatto accertate ed esposte - identità di movente, di scopi, di mezzi e di modalità esecutive - appaiono, secondo "quod plerumque accidit", idonee a giustificare il convincimento maturato dai giudici di merito circa il reciproco incitamento all'azione. Nè rileva la circostanza che questa non risulti previamente concertata;
infatti, ai fini della sussistenza del concorso nel reato non occorre un previo accordo, potendo sorgere una volontà che accomuni la condotta dei partecipanti anche nel repentino svolgersi di un fatto improvviso (Cass., Sez. II, 16.3.1992, Beltrame e altro). Quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di appello si limita a ritenere congruo quello adottato in primo grado (assai prossimo al minimo, tenuto conto delle attenuanti riconosciute). La motivazione in questi termini deve ritenersi legittima: se l'adempimento del relativo obbligo non può, di regola, essere assolto con il mero richiamo a criteri equitativi desunti dall'art. 133 cod. pen., essendo necessario che siano enunciati, seppur sinteticamente, gli elementi giustificativi della scelta, tale onere, tuttavia, con riguardo al giudizio di appello, deve essere correlato con il ricordato principio dell'integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado. Inoltre, l'uso di espressioni sintetiche quali "pena congrua" è giustificato quando viene irrogata una sanzione molto vicina al minimo edittale, non essendo, in tale caso, necessaria una analitica enunciazione dei criteri (Cass., Sez. III, 28.11.1995, Merra). I ricorsi proposti nell'interesse di ZO RO e FF vanno perciò respinti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi proposti da ZO RO e ZO FF;
dichiara inammissibile il ricorso proposto da AM CO;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il AM al versamento della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Con ordinanza n. 4322 del 10/6/99, la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, prima sezione penale, ha disposto la correzione della presente sentenza nel senso che la data di nascita di ZO AE deve essere indicata "2/8/1966" anziché 28/8/1966
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1999