Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 febbraio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 1990 |
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- 1. CAPO II - DELLA ESTINZIONE DELLA PENAWebit.It · https://www.filodiritto.com/
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Vincenzo Bruno Muscatiellohttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Nato a Manfredonia il 25 luglio 1966, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari nell'anno accademico 1987/1988, discutendo la tesi in Diritto penale, dal titolo «Elemento psicologico del reato: tra dogmatica e psicologia» con voti 110/110 e lode con plauso della Commissione ed invito a proseguire gli studi. Dal 19 dicembre 1988 frequenta l'Istituto di Diritto e Procedura Penale, ora Dipartimento per lo studio del diritto penale, del diritto processuale penale, della filosofia del diritto, della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari. Nell'aprile del 1989 ha frequentato la Scuola Militare di Commissariato ed …
Leggi di più… - 4. IMPIEGO PUBBLICO: Procedimento disciplinare ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento vertente tra C. D. S. e il Ministero della giustizia e …
Leggi di più… - 5. Spaccio di lieve entità e attenuante del lucro di speciale tenuitàhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., sez. IV, ord. 17 ottobre 2019 (u.p. 10 ottobre 2019), n. 42731, Pres. Ciampi, est. Menichetti, ric. Dabo 1. Con l'ordinanza in esame, la quarta sezione della Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite una questione relativa all'applicabilità dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, c.p. – nella parte in cui prevede una riduzione di pena per i delitti determinati da motivo di lucro, quando l'agente abbia di mira o abbia comunque conseguito un lucro di speciale tenuità – alle fattispecie di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 (T.U. stupefacenti), ed in particolare all'ipotesi di cui al comma 5 della norma citata, che prevede la fattispecie di reato di traffico di sostanze …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 02/09/2020, n. 24990Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da DA BI, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 18/10/2018 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente FA Mogini; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria FA NE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.; udito il difensore, avvocato Davide Mosso, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 24990 Anno 2020 Presidente: CARCANO DOMENICO Relatore: MOGINI STEFANO …Leggi di più...
- attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità·
- configurabilità·
- sussistenza·
- ricomprensione dei delitti in materia di stupefacenti·
- applicabilità a qualsiasi tipo di delitto determinato da motivo di lucro·
- stupefacenti·
- reato·
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- circostanze·
- attenuanti comuni
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 19/12/2019, n. 8545Provvedimento: 08545-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da -Presidente - Sent. n. sez. 28 Domenico Carcano UP- 19/12/2019 AO Antonio Bruno Relatore - R.G.N. 16189/2019 AN PE Giorgio Fidelbo AN RD UG De EN Francesco IA AM Carlo AZ Alessandro IA Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HI AO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2018 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente AN PE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha depositato note …Leggi di più...
- sufficienza·
- consapevolezza dell’altrui finalità agevolatrice·
- aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ora prevista dall’art. 416·
- reato·
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- circostanze
- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/07/2019, n. 28910Provvedimento: 28 9 10-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 3 IC Carcano Mariastefania Di Tomassi UP- 28/02/2019 R.G.N. 7846/2018 Giovanni Diotallevi Giorgio Fidelbo Perluigi Di Stefano Monica Boni Relatore - Salvatore Dovere Andrea Montagni Luca Pistorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CI IC, nato a [...], il [...] 2. TI NI, nato a [...], il [...] 3. UR DR DE, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 19/12/2014 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Monica Boni; …Leggi di più...
- ragioni·
- configurabilità·
- bancarotta preferenziale·
- reato di bancarotta per distrazione·
- beni con riserva di proprietà·
- criteri di commisurazione·
- previsione legislativa di limiti minimi e massimi o di uno soltanto di tali termini·
- pagamenti di debiti contratti con i membri di una organizzazione criminale·
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- durata delle pene accessorie·
- stato di necessità·
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- fattispecie·
- risoluzione del contratto di vendita nell'imminenza della dichiarazione di fallimento·
- reati fallimentari
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/01/2015, n. 1239Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 16009/2014 proposto da: P.P.S. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell'avvocato BAVA RAFFAELE, rappresentata e difesa dall'avvocato GANINO BRUNO, per delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE; - intimati - avverso l'ordinanza n. 70/2014 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 30/04/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere TT. SALVATORE DI PALMA; udito l'Avvocato Raffaele BAVA per delega dell'avvocato Bruno Ganino; udito il P.M. in persona …Leggi di più...
- fondamento·
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- sospensione cautelare del magistrato da funzioni e stipendio·
- criteri·
- termine massimo quinquennale valevole per la generalità dei pubblici dipendenti·
- presupposti·
- condizioni·
- sospensione cautelare obbligatoria da funzioni e stipendio·
- conclusione del procedimento disciplinare·
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- cessazione di diritto·
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- necessità·
- sussistenza·
- discrezionalità
- 5. TAR Napoli, sez. III, sentenza 22/09/2025, n. 6269Provvedimento: Pubblicato il 22/09/2025 N. 06269/2025 REG.PROV.COLL. N. 03498/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3498 del 2021, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nunziante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; …Leggi di più...
- art. 7 d.lgs. 449/1992·
- falsità ideologica·
- obbligo di motivazione·
- giurisdizione amministrativa·
- valutazione di gravità del reato·
- discrezionalità amministrativa·
- sospensione cautelare dal servizio·
- comunicazione avvio procedimento·
- art. 91 d.P.R. 10 gennaio 1957·
- principio di buon andamento
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale e' sostituito dai seguenti:
"Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell' art. 59 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 59 (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte). Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo". - Art. 2. 1. Il numero 4) dell' articolo 62 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 62 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". - Art. 3. 1. L' articolo 118 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 118 (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti).
- Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono".