Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 febbraio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 1990 |
Commentari • 115
- 1. P. Bernardoni, Per le Sezioni Unite il lucro “di speciale tenuità” è compatibile con lo spaccio di stupefacenti “di lieve entità”https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 02/09/2020, n. 24990Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da DA BI, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 18/10/2018 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente FA Mogini; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria FA NE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.; udito il difensore, avvocato Davide Mosso, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 24990 Anno 2020 Presidente: CARCANO DOMENICO Relatore: MOGINI STEFANO …Leggi di più...
- attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità·
- configurabilità·
- sussistenza·
- ricomprensione dei delitti in materia di stupefacenti·
- applicabilità a qualsiasi tipo di delitto determinato da motivo di lucro·
- stupefacenti·
- reato·
- danno patrimoniale di speciale tenuita'·
- circostanze·
- attenuanti comuni
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale e' sostituito dai seguenti:
"Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell' art. 59 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 59 (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte). Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo". - Art. 2. 1. Il numero 4) dell' articolo 62 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';".
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' art. 62 del codice penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;
4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';
5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". - Art. 3. 1. L' articolo 118 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 118 (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti).
- Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono".