Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/11/2000, n. 31
CASS
Sentenza 22 novembre 2000

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Non può essere concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale di una sentenza di condanna, successiva a una o a più sentenze di patteggiamento, salvo che, trattandosi di condanna per reati anteriormente commessi, la pena con essa inflitta, cumulata con quelle precedentemente applicate, rientri nei limiti temporali indicati dall'art. 175 cod. pen.

In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., ma - nelle medesime condizioni - va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione "ex" art. 164, comma 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta "ex" art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini.

In tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio.

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 cod. pen., nella parte in cui, ai fini della concessione del beneficio della non menzione di condanna successiva a sentenza di patteggiamento, considera quest'ultima come "prima condanna", non essendo tale equiparazione ne' irragionevole, ne' contrastante con le finalità rieducative della pena.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/11/2000, n. 31
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31
Data del deposito : 22 novembre 2000

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