Sentenza 22 novembre 2000
Massime • 5
Non può essere concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale di una sentenza di condanna, successiva a una o a più sentenze di patteggiamento, salvo che, trattandosi di condanna per reati anteriormente commessi, la pena con essa inflitta, cumulata con quelle precedentemente applicate, rientri nei limiti temporali indicati dall'art. 175 cod. pen.
In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest'ultima quell'accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 cod. pen., ma - nelle medesime condizioni - va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione "ex" art. 164, comma 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta "ex" art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini.
In tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio.
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175 cod. pen., nella parte in cui, ai fini della concessione del beneficio della non menzione di condanna successiva a sentenza di patteggiamento, considera quest'ultima come "prima condanna", non essendo tale equiparazione ne' irragionevole, ne' contrastante con le finalità rieducative della pena.
Commentari • 10
- 1. Concorso morale di persone nel reatoAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …
Leggi di più… - 2. Concorso del reato nella resistenza a pubblico ufficiale (Cass. 12146/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2025
Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine: la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile …
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In caso di mancata impugnazione a seguito di abbreviato il giudice dell'esecuzione non può concedere la sospensione condizionale al condannato nei confronti del quale, per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa in esito a giudizio abbreviato, abbia ridotto la pena di un sesto, a norma dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., contenendone la misura nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 09/07/2024) 15/10/2024, n. 37899 Dott. DI NICOLA Vito - Presidente / Dott. SIANI Vincenzo - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A. nato il (Omissis) avverso l'ordinanza del 19/04/2024 del …
Leggi di più… - 4. Concorso morale nella resistenza a pubblico ufficialeTeam Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 30 gennaio 2025
Cass. pen., Sez. VI, 30 gennaio 2025, sentenza n. 12146 MASSIMA “Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine”. IL CASO La vicenda processuale approdata dinanzi alla Corte di Cassazione trae origine dalla decisione con cui il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, aveva applicato …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: la remissione di querela verso il giornalista si estende anche all'intervistatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa commessa mediante la pubblicazione di un'intervista, la remissione di querela nei confronti del giornalista estende i suoi effetti anche all'intervistato, in ragione dell'identità del reato derivante dalla necessaria cooperazione fra i due soggetti, senza che rilevi la mancata contestazione formale del concorso di persone nel reato. (In motivazione la Corte ha ritenuto che non viola i criteri espressi dalla cedu, nella sentenza Drassich c. Italia, la qualificazione nell'alveo del concorso di persone, operata in sede di legittimità, delle condotte separatamente e individualmente ascritte al giornalista e all'intervistato, poiché ciò …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/11/2000, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2000 |
Testo completo
ORIGINALE
3 1 / 0 0 S.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Udienza Pubblica VESSIA Presidente Dott. Aldo
del 22/11/2000 FRANGINI Componente Dott. Bruno
SENTENZA MARRONE C Dott. Franco
N. 31 POSTIGLIONE 66 Dott. Amedeo
REGISTRO GEN. BATTISTI (Rel.) 66
Dott. Mariano
N. 40417/99 Dott. Giovanni DE ROBERTO 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 66 Dott. Vincenzo COLARUSSO
Richiesta copia studio Dott. Antonio MORGIGNI 66 dal Sig. IL SOLE 24 ORE
Dott. Aniello 66NAPPI 44020 per diritti 84 ha pronunciato la seguente:
→ il IL CANCELLIERE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IN, nata a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa il 3-6-1999 dalla Corte di Appello di Torino.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Mariano BATTISTI;
Uditi i difensori avv. Vittorio Chiusano del Foro di Torino e avv. Franco Coppi del Foro di
Roma;
Udite le conclusioni del P.M. nella persona dell'Avv. Gen. Dott. Umberto Toscani con le quali chiede dichiararsi manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, il rigetto del ricorso e la revoca della sospensione condizionale della pena applicata su richiesta del G.I.P. del Tribunale di Novara con sentenza divenuta irrevocabile il 9.4.1997.
-
1 Il g.i.p. del tribunale di Novara, con senten-
za del 2 dicembre 1995, assolveva IN NI da due imputazioni di concorso in concussione ac certate, la prima, capo K), nell'ottobre 1990 e,
la seconda, capo Q), nel marzo 1992 per non ave™
re commesso il fatto.
Alla NI era stato contestato al capo "
l'imputata, condannata, in appello, anche per il
-
reato contestatole al capo "K", in sede di rinvio 5
veniva assolta da questa imputazione e il relativo capo della sentenza non veniva impugnato di ave-
5
in concorso con il marito, IO LI, con re
Lo RO, tenente colonnello comandante del Grup-
po della Guardia di Finanza di Novara, con Model-
capitano comandante pro tempore del lato, Nucleo con Lazzare-di Polizia tributaria di Novara, e
Nú- schi, maresciallo in servizio presso lo tesso cleo, operando costoro previo accordo con il No-
bili indotto IO LD, presidente della società LI spa, della quale la NI e il No-
J bili erano domiciliatari, sindaci e commerciali-
lasti, a versare ai predetti pubblici ufficiali somma di L. 25.000.000, prospettandogli che, in
caso di rifiuto, sarebbe stata eseguita una veri-
fica fiscale alla SI: il LI aveva trattenuto
per sé L.
5.000.000 e aveva consegnato il resto ai tre Militari.
I l g.i.p. riteneva che dagli atti fosse emerso
che la NI, moglie e collaboratrice del LI
e a completa conoscenza dell'operato del marito in relazione alla vicenda LI, non fosse andata al-
dilà della mera connivenza con la illecita. atti-
vità del marito.
2 w ap-Il procuratore della Repubblica proponeva rilevando che dalle dichiarazioni, del 24pello ottobre 1995, del LD risultava con chiarezza che la NI non solo era stata perfettamente al corrente della richiesta di denaro da parte della
Guardia di Finanza, ma aveva contribuito con ia marito a convincere il LD ad accettare la ri-
chiesta.
2 del 2 novembre 1997, in riforma della sentenza del affermava la responsabilità penale della g.i.p.,
NI condannandola alle pene di legge e conce-
dendole il beneficio della sospensione.
4 Il difensore proponeva ricorso per cassazione denunciando "vizio di motivazione" e la corte di cassazione, con sentenza del 9 giugno 1998, ravvi-
sando il vizio, annullava con rinvio la sentenza impugnata.
S ww La corte di appello di Torino, in sede di rin-
vio, con sentenza del 3 giugno 1999, in parziale riforma della sentenza del g. affermavai.p., la responsabilità penale della NI in ordine al reato di concussione contestatole " al capo e le negava il beneficio della sospensione condizio-
nale della pena sul presupposto che alla NI, con sentenza del g.i.p. di Novara, divenuta irre-
vocabile il 9 aprile 1997, era stata applicata la mesi quattro e giorni pena richiesta di anni uno,
di bancarotta reati reclusione per i di venti
1995, pena che, semplice commessi nel 1994 e nel reato di con- cumulata con quella irrogata per il mesi nove e giorni dieci di cussione anni uno,
3 reclusione superava i limiti di cui all'art. 163
C.P..
Quel precedente impediva, poi, di concedere il beneficio della non menzione.
6 La corte di merito riteneva che le dichiara-
zioni del LD del 24 ottobre 1995 fossero tali della responsabilità da imporre l'affermazione della imputata.
Il teste, invero, dopo avere detto che la Sor-
mani e il LI lavoravano congiuntamente, ope-
rando fisicamente nello stesso locale, aveva ag-
giunto che "quando i coniugi LI mi riferirono
5
la richiesta del militare della Guardia di Finan
za, entrambi fecero riferimento alla questione in-
sorta in seguito alla mancata assunzione del fram un funzionario dell'Ufficio tello del Mandato
Imposte che gli aveva chiesto, per il tramite dei coniugi LI, di assumere un proprio fratello
हू entrambi i coniugi sostenevano che l'accertamento che la società aveva subito rappresentava una ri torsione del Mandato e traevano da quel precedente
1'ammaestramento તુ non ripetere una analoga espe-
4 rienza negativa con riferimento alla richiesta di
25 milioni, dicendo che questa volta era meglio pagare per evitare di trovarsi a fronteggiare al-
tre ritorsioni".
I l LD aveva precisato che "deduceva da
quanto aveva detto che quando parlammo dell'oppor-
tunità di accogliere la richiesta di pagare 25 mi-
lioni, si fece riferimento alla vicenda del Man-
dato, che era stata trattata da me con entrambi i coniugi LI", e che “evinceva che la SI
NI non era rimasta del tutto estranea ai no-
stri discorsi, rimasta estranea allacome non era discussione precedente che riguardava la assunzio-
ne del fratello del Mandato". j obiezione dellacorte, tenendo conto della La
difesa la quale aveva sostenuto come il paralle- "
lismo tra l'episodio Mandato e la richiesta del
HI fosse opera di una deduzione logica e
non di esplicito riferimento fattogli in allora
dal LI e dalla NI", osservava che "la corretta interpretazione del passo riportato con-
sentiva di ritenere che il LD avesse afferma™
to, nella prima parte della deposizione, un fatto
5 vissuto, il storico certo, da lui direttamente cioè, che, nella discussione tra esso Gi- fatto, roldi e i LI circa la proposta HI, i
LI fecero espresso riferimento alla precedente vicenda Mandato;
e, nella seconda parte, il Girod-
li, attraverso le espressioni 'deduco' ed 'evin-
sulle quali aveva fatto perno la difesa per co' www mera dedu- sostenere come tutto il passo fosse una zione del LD aveva espresso il proprio giu-
dizio sulla specifica attività della NI, da lui ritenuta, sulla base dei sopra elencati univo-
ci elementi di fatto, direttamente interessata al-
la accettazione della proposta da parte del Girol-
di".
I l difensore ricorreva per cassazione l'annullamento tre mezzi, della chiedendo, con
sentenza.
I Denunciava, con il primo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.y in relazione agli artt. 546, lett. e), 125, comma 3,
c.p.p.: nullità della sentenza per mancanza O, CO- munque, manifesta illogicità della motivazione ri-
sultanti dal testo stesso del provvedimento circa
6 la ritenuta volontaria partecipazione attiva, in-
vece negata dal giudice di primo grado, della Sor-
mani nella condotta di induzione del LD alla adesione alla proposta del pubblico ufficiale".
Deduceva che:
www non era vero che il g.i.p. non si fosse misu- a rato con tutte le dichiarazioni del LD che,
invece, aveva citato testualmente nelle quali dichiarazioni, peraltro, i termini usati even- tuale intervento della moglie del LI, sembrava che la NI fosse informata di tutto, pareva dalle loro parole che il militare della Guardia di
Finanza avesse conferito con entrambi oppure che entrambi avessero avuto modo di percepire la sua richiesta" non erano sicuramente termini deno-
tanti certezza;
b in ogni caso, il contributo causale della Sor- mani era stato inesistente, ché il LD, in al-
tre dichiarazioni, aveva detto che egli si fidava del LI, che era questi interlocutore, il suo sicché il LD aveva accettato la richiesta di di denaro perché gli era stata versamento
7 caldeggiata dal LI;
C la corte di appello aveva desunto il contribu-
wwww causale da quelle dichiarazioni del LI in to cui questi aveva detto che entrambi i coniugi gli avevano ricordato la vicenda Mandato, entrambi 10
avevano invitato a non ripeterla e, quindi, a ver-
le successive sare quanto richiesto%3 ma, espres-
sioni "deduco evinco, usate subito dopo dal te-
ste, imponevano si dicesse che questi aveva sol-
tanto dedotto ed evinto l'intervento della Sorma-
ni, sicché non aveva riferito un fatto, ma un proprio apprezzamento, una propria opinione.
d mancava, comunque, la prova del previo accordo della NI con il pubblico ufficiale, accordo che la corte di merito aveva argomentato unicamen-
te dalla consegna, da parte della NI, al Laz-
zareschi di un elenco dei clienti dello studio
"LI-NI", elenco che era stato consegnato non, come ritenuto il giudice aveva di merito,
"per segnalare al pubblico ufficiale le ditte a5-
sistite da lei e dal marito al fine di favorire in partenza possibili accordi illeciti tra il pubbli-
ordine alle CO ufficiale e lo studio LI in
8 pratiche che la Guardia di Finanza doveva espleta-
re a carico delle ditte", ma per consentire al pubblico ufficiale di sapere in anticipo, in caso di accertamento da compiersi a carico di alcuna di tali ditte, dove la ditta era esattamente domici-
dove erano conservati gli atti sociali. liata,
II Denunciava, con il secondo, "violazione degli
1 C.p. 445, comma 2, artt. 164, comma secondo, n.
c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
b) c.p.p.; nullità della sentenza per errata ap-
plicazione della legge penale sul punto concernen-
te la mancata concessione del beneficio della 50-
spensione condizionale della pena per l'esistenza di una sentenza di condanna pronunciata art. 444 C.p.p.".
Deduceva che:
la sentenza di applicazione della pena a ri-
chiesta delle parti è, secondo la giurisprudenza delle SS.UU. sentenza che non accerta la penale responsabilità;
b da questa natura della sentenza di patteggia-
9 mento le ss.uu. fanno discendere, nelle due sen-
e del 26 giugno tenze dell'8 maggio 1996, De LE,
1997, Bahrouni, che, affermata la penale responsa-
bilità dell'imputato con una sentenza di condanna,
concessogli, con la stessa, il beneficio della sospensione condizionale della pena, il beneficio non può essere revocato con una successiva senten-
za di patteggiamento e ciò perché la sentenza ex la l'appunto, art. 445 C.P.P. non accerta, per manca, nella penale responsabilità e, quindi,
stessa, quel giudizio di riprovevolezza che è il presupposto della revoca del beneficio della 50-
spensione e che determina la neutralizzazione dell'apertura di fiducia all'imputato che è carat-
teristica della sospensione condizionale;
う
non sen-la sentenza di patteggiamento, se C
tenza di condanna e, quindi, se non può conseguir-..
ne l'effetto della revoca del benefico della 50-
spensione condizionale della pena che sia stato concesso con una precedente sentenza di condanna,
non si vede perché debba essere equiparata alla sentenza di condanna per giustificare il divieto di reiterazione del beneficio, allorché, sommando-
si le due pene, quella inflitta con una successiva
10 sentenza di condanna, come nel caso di specie, e quella applicata con la sentenza di patteggiamen-
all'art. i limiti di cui to, vengano superati e la reiterazio- 163%; non si vede perché la revoca comune fronte dell'isti- ne, che pur insistono sul tuto della sospensione condizionale, debbano esse-
re trattate in modo diverso;
www è vero che, nella sentenza Bahrouni, le ss.uu.
hanno scritto che "una cosa è affermare che una
condanna a pena detentiva è ostativa alla conces-
sione di una successiva sospensione condizionale della pena, altra cosa è sostenere che da una sen-
tenza applicativa di una sanzione penale priva del completo accertamento della colpevolezza del sog-
getto possa scaturire la revoca del beneficio del sospensione, ma è altrettanto vero che sfugge la il senso della distinzione;
diversamente ragionando, ove, cioè, dovesse e insistersi nel ritenere la sentenza di patteggia mento equiparabile ad una sentenza di condanna quanto alla reiterazione del beneficio della SO-
spensione, sorgerebbe un forte sospetto di costi-
tuzionalità che investirebbe anche l'art. 445,
11 comma 2, C.p.p., irragio-sotto il profilo della nevolezza di un sistema che non consente ad un im-
putato di poter fruire della sospensione condizio-
nale a causa dell'esistenza di una sentenza ex art. 444 c.p.p. che, come tale, non possiede il significato e il contenuto della condanna vera e
propria.
ww Denunciava, con il terzo motivo, "violazione III
dell'art. 175 c.p. in relazione all'art. 606, com-
; nullità della sentenza perma 1, lett. b) c.p.p.
errata applicazione della legge penale sul punto
della mancata concessione del beneficio della non
menzione della condanna nel certificato penale ન
richiesta di privati in conseguenza dell'esistenza
5 di una sentenza di condanna pronunciata ex art.
444 c.p.p.".
Deduce che:
a rispetto al10 stesso problema si pone beneficio della non menzione, ché, se la sentenza
di patteggiamento non è sentenza di affermazione didella responsabilità e, quindi, non è sentenza condanna, non può essere quella "prima sentenza di
12
R condanna" soltanto in presenza della quale, e sem-
pre che non si superino i due anni di pena, è pos-
sibile fruire del beneficio della non menzione%3
è vero che l'art. 689 c.p.p., nel dettare nor-
me sui certificati del casellario richiesti dall'interessato, dispone che le sentenze previste riportate dall'art. 445 C.p.p. non debbono essere nel certificato né nel certificato generale, né
penale; ma, mentre il beneficio della non menzio-
concesso dal giudice, ha una finalità di emen- ne,
da ha una funzione rieducativa la non iscri "
zione ope legis di una sentenza di patteggiamento e dettata da una logica premiale ed è, pertanto,
privo di ogni base razionale il divieto di reite-
razione di un beneficio che in precedenza non stato neppure concesso, ma è stato dato come pre-
mio per la scelta del rito;
C la sentenza di patteggiamento, dunque, non può
essere equiparata alla sentenza di condanna neppu-
re in ordine al beneficio della non menzione e se "
cosi non fosse, si porrebbe il problema della
legittimità costituzionale degli artt. 175 C.p.
in relazione agli artt. 689, comma 1, n. 5) c.p.p.
13 e 27 della Costituzione sotto il profilo della
3 irragionevole disparità di trattamento e, altresì,
sotto il profilo della finalità rieducativa della condanna e degli effetti ad essa conseguenti;
evidente, infatti, sarebbe la disparità di trat-
tamento "tra l'imputato che, ripetutamente ricor-
rendo al patteggiamento, potrebbe fruire di un nu-
mero potenzialmente illimitato di condanne non menzionate' e l'imputato sottoposto a giudizio 0
rinario al quale sia stata in precedenza applicata la pena per volontà della legge e non per valuta-
zione del giudice, il quale imputato non potrebbe fruire di quel beneficio pur essendone di per sé
meritevole".
→
8 I ] ricorso veniva assegnato alla seconda se-
zione, che, con ordinanza del 2 marzo 2000, ha ri-
messo la decisione alle sezioni unite, ritenendo che potesse profilarsi sulla questione di cui al secondo motivo di ricorso un contrasto giurispru-
denziale ricorda, anz ). L'ordinanza di rimessione
la giurisprudenza delle ss.uv Sulia
14 come sentenz che non afferma la patteggiamento penale responsabilit . quindi, sulla impossibi-
lità che dalla stessa scaturisca la revoca del beneficio della sospensione.
Ricorda, poi, che la sentenza "Bahrouni", nel ribadire ciò che aveva detto la sentenza 'De LE"
in ordine alla impossibilità della revoca del be-
neficio della sospensione condizionale con la sen-
tenza di patteggiamento perché non sentenza di af fermazione della responsabilità, ha affermato che,
la sentenza di applicazione della pena SU invece, richiesta è da ritenersi equiparata alla sentenza condanna quanto alla reiterazione del benefi- di cio, di tal che, in tanto è possibile la reitera™ zione in quanto ne sussistano le condizioni previ-
ste dalla legge.
E ciò si argomenta, secondo la sentenza "Bah-
2, seconda rouni", anche dall'art. 445, comma
parte c.P.P. il quale è da interpretare nel sen-
SO che, nel caso di estinzione del reato, mentre l'applicazione della pena pecuniaria o di una san-
zione sostitutiva non incide, comunque, negativa-
mente sulla reiterazione del beneficio della SO-
15 spensione condizionale, l'applicazione della pena detentiva continua ad incidere negativamente, il non che la precedente che altro non vuol dire se concessione del beneficio ne consentirà la reite- razione solo nel rispetto delle condizioni pre- viste dalla legge per la reiterazione anche se il patteggiamento, reato, oggetto della sentenza di si estingue.
L'ordinanza rileva, peraltro, che una voce auto- revole della dottrina, per superare la "contraddi-
la giurisprudenza delle cui incorre zione" in la sentenza di pat- allorché afferma che
SS.UU. teggiamento non è sentenza che accerti 13 respon-
sabilità, donde l'impossibilità che, con la stes-
della sospensione, si revochi il beneficio sã, sentenza è equiparata ad una mentre la stessa sentenza di condanna quanto alla reiterazione del beneficio della sospensione propone una inter- pretazione dell'art. 445, comma 2, seconda parte, consentirebbe di ritene- c.p.p. che, ove accolta,
equiparabile re la sentenza di patteggiamento non alla sentenza di condanna neppure ai fini della reiterazione del beneficio.
16 L'art. 445, comma 2, seconda parte, C.p.p., sim
gnifica, secondo questa interpretazione, che, se
con la sentenza di patteggiamento stata applica-
ta una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva,
è possibile una successiva sospensione condiziona-
le, che superi i limiti di cui all'art. 163 c.p.,
sia nel caso di estinzione del reato, sia nel caso
reato non si estingua;
e significa che, che il qualora con la sentenza di patteggiamento, sia
stata applicata una pena detentiva, il giudice può
concedere un secondo beneficio della sospensione,
che rientri di per sé nei limiti di legge e. dun-
que, anche se, sommando le due pene si superano i limiti di cui all'art. 163%; ma, ove l'estinzione del reato non si verifichi, il beneficio è revoca-
to di diritto ai sensi dell'art. 168 c.p..
il I l Primo Presidente aggiunto ha assegnato9
ricorso alle sezioni unite per l'udienza del 22
novembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è, in parte, infondato e, in
parte, manifestamente infondato.
17 I Il motivo è infondato nella parte in cui il ricorrente muove alla sentenza la censura di ma-
nifesta illogicità, nella parte in cui, sofferman-
dichiarazioni del LD, sulle dosi su quelle quali la corte ha basato il giudizio di responsa-
bilità della NI, il ricorrente ritiene di a-
vere dimostrato che la sentenza è incorsa in gra-
vi, manifesti, vizi logici emergenti dallo stesso testo del provvedimento.
Il ricorrente, infatti, riassume il proprio, ne-
gativo, giudizio a pag. 12 scrivendo che "il pun-
to devoluto all'esame del giudice di rinvio circa
la dimostrazione di una condotta penalmente rile-
vante della NI nel reato contestato non ha trovato soluzione logica appagante perché la ri-
sposta motivazionale è stata manifestamente illo-
gica, se non addirittura inesistente, ché le di-
chiarazioni del testimone LD, unica risultan-
za processuale utilizzata dalla corte di merito,
si risolvono, per quanto attiene i fatti storici oggettivamente vissuti e ricordati dal testimone,
nella generica descrizione di una semplice presen-
za, sia pure consenziente ed assenziente, ma cau-
salmente inutile della NI ai discorsi del ma-
18 rito".
Ma, se il vizio denunciato è il vizio di manife-
sta illogicità, non può non sottolinearsi che, co-
avuto occasione di me questa suprema corte ha
porre in evidenza (Cass., 9 marzo 1993, Mariani),
l'espressione "manifesta illogicità" che si leg-
ge nll'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e che se ne è contraddittoria si contrappone a quella la motivazione", che appariva nel testo dell'art. 475, comma 1, n. 3, dell'abrogato codice di rito chiarisce che il sindacato della corte di cassa-
zione si estende, si, alla logicità della motiva-
zione, ma non può spingersi oltre la soglia della macroscopica illogicità, il che altro non vuol di-
re se non che la illogicità, quale vizio denuncia-
bile, deve essere evidente, di spessore tale da legittimità, percepibile risultare, in sede di ictu oculi.
E queste sezioni unite, intervenendo sul proble-
dedurre il affermato che vizio ma. hanno anche di manifesta illogicità della motivazione signifi-
ca dimostrare che il testo del provvedimento è ma-
croscopicamente carente di logica e non già oppor-
19
A re alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa valutazione de- gli stessi, magari altrettanto logica" (ss.uu., 19
giugno 1996, Di Francesco) e ciò per la evidente ragione che la interpretazione e valutazione degli atti è quaestio facti riservata al giudizio di me-
rito, soltanto nel quale, dunque, è legittimo con-
trapporre, nella dialettica delle parti, logica a logica.
consegue che il giudice di legittimità deve limitarsi ad accertare se il giudice di merito ab- Ne
con correttezza bia fatto propria, logicamente, logica, una delle possibili interpretazioni o va-
lutazioni degli atti e, accertato il rispetto del-
う
le regole della logica, non può che disattendere censura di manifesta illogicità che sia stata la affermandosi ed è quod plerumque acci- proposta dit che alla interpretazione o valutazione degli atti data dal giudice di merito è possibile oppor-
ne un'altra.
I I - Ebbene, è sufficiente soffermarsi sulle con-
siderazioni che la corte di merito ha riservato alle dichiarazioni del LD per rendersi conto
20 che quelle considerazioni, non solo non sono ma-
croscopicamente, evidentemente, illogiche, ma 50-
no, sul piano logico, assolutamente corrette.
Le prime dichiarazioni del LD sottoposte 3
vaglio critico sono citate, nel ricorso, a pag.
18, ed è opportuno riportarle per cogliere il va-
lore attribuito ad esse dalla corte e il valore della censura.
"Nel caso di cui si occupa il presente processo così il LD le conversazioni che ebbero ad oggetto la richiesta della somma di L. 25.000.000
in contanti da parte di un militare della Guardia
di Finanza e la nostra decisione di sborsare quel-
ふ
alla presenza la somma avvennero costantemente della rag. NI".
"Il LI era, infatti, solito trattare ogni questione alla presenza e con l'eventuale inter-
茎 vento della moglie, che sembrava informata su tut-
to; intendo dire che, quando parlavo con il rag.
la NI assentiva e confermava quanto LI, stava dicendo il marito;
pareva, cioè, dalle loro parole che il militare della Guardia di Finanza
21 con cui erano in contatto avesse conferito con en-
trambi oppure che entrambi avessero avuto modo di recepire la sua richiesta".
La corte ha così commentato: "le precise dichia-
razioni del teste indicano, quindi, una NI in una posizione di perfetta parità con il marito,
direttamente anche essa interessata alla proposta fatta al LD ed ella stessa direttamente in-
formata della richiesta proveniente dalla Guardia
di Finanza;
la NI ascolta il marito, ma in- terloquisce anche ella nella conversazione e anche ella spinge il LD alla adesione alla proposta illecita;
non, quindi, una presenza passiva, non,
quindi, una mera connivenza alla illecita attività
del marito, ma una volontaria partecipazione fatti-
va alla condotta di induzione del LD alla 2-
desione alla proposta del pubblico ufficiale".
A questo valutazione della corte di merito nel ricorso si oppone, oltre che il giudizio conclusi-;
che "il discorso dell'impugnata vo sopra citato, sentenza si rivela una autentica quanto arbitraria forzatura del significato letterale e logico della prova citata nella misura in cui si attribuisce
22 alla deposizione del testimone un significato di-
verso da quello fatto chiaro e palese dalle parole usate dal teste così come riportate dalla stessa sentenza".
E nella pagina precedente pag. 7
-- si offrono le ragioni della censura di autentica e arbitraria forzatura del significato letterale e logico delle parole del LD sostenendosi che queste paro- "
certamente più dubitative che categoriche (e le ventuale intervento della moglie, che sembrava in-
formata su tutto...pareva dalle loro parole che il militante della guardia di Finanza avesse conferi-
to con entrambi) non erano in alcun modo compati-
bili, se le parole hanno ancora il significato in-
dicato nel vocabolario, con la perentoria, drasti-
ca, conclusione della corte di merito, secondo cui dalle precise dichiarazioni del teste emergerebbe
che la NI, non solo ascoltava il marito, Ma
interloquiva anche nella conversazione e anzi alla il LD alla adesione proposta spingeva illecita".
Certo, se la corte di merito avesse dedotto le precise dichiarazioni del teste da quell'eventua-
23 le, da quel pareva, da quel sembrava, sottolineati dal ricorrente, se non avesse attribuito a queste espressioni un significato logico, la cen-
sura avrebbe colto nel segno.
Ma, la corte ha parlato di una NI che in- terloquiva e spingeva fondandosi logicamente, non sull'aggettivo eventuale o sugli "imperfetti" sem-
brava, pareva, ma sulla affermazione del LD
che la NI, in quel contesto nel quale si stava parlando della richiesta di denaro da parte di un militare della Guardia di Finanza assen- tiva e confermava quanto stava dicendo il marito e si vedrà tra poco, quando si esamineranno altre corte ritenute del LD dalla dichiarazioni particolarmente rilevanti, che il LI, ih quel contesto, interloquiva e spingeva per l'accogli-
mento della proposta.
E', dunque, davvero impossibile definire un'au-
tentica e arbitraria forzatura interpretativa:
un'autentica, macroscopica, illogicità il signi- ficato che la corte, in quel contesto, ha attri- buito alla proposizione del LD che la NI
assentiva e confermava ed è, innegabilmente, cor-
24 retta operazione logica tradurre, in quel conte-
sto, i verbi assentire e confermare, rispettivame-
con il verbo nte, con il verbo interloquire e spingere.
La NI interveniva eventualmente, sembrava che fosse informata su tutto, pareva che anche es-
i militari della sa avuto contatti con avesse
Guardia di Finanza;
ma, questo era certo l'ine-
quivoco senso del commento della corte legittimato
- che, quando, quel giorno, il LD dal testo e il LI parlavano di quella vicenda, essa as-
sentiva e confermava, come se sapesse tutto e CO-
me se avesse preso contatti anch'essa con i mili-
j tari della Guardia di Finanza.
-III Il ricorrente, subito dopo, sostiene che, in ogni caso, la NI non è stata affatto determi-
nante, non ha inciso sulla decisione del LD e ciò perché questi si fidava esclusivamente del No-
bili.
Aggiunge che la corte, consapevole dell'obiezio-
ne, "ha ritenuto di poter rintracciare nella depo-
sizione 24 ottobre 1995 del LD un elemento
25 oggettivo di maggior sostegno alla tesi della par-
tecipazione attiva della NI".
La deposizione è quella cui si è dianzi accenna-
to ed è il caso di riportarla per cogliere, ancora volta, il valore della valutazione che ne ha una dato la corte e il valore della censura di manife-
sta illogicità.
questeE* da premettere che la corte introduce dichiarazioni subito dopo il commento delle prime non si li- e le introduce dicendo che "il LD
mita ad affermare in modo generico detta condotta
-interloquire, spingere della NI, ma rife-
risce un particolare specifico che vale a confer-
mare le sue asserzioni".
"Egli precisa che anni prima i coniugi Nobili
avevano avanzato la richiesta di assumere gli presso il gruppo BOLS, di cui la LI sas faceva parte, un fratello di un dirigente dell'Ufficio
Imposte di Novara, certo Mandato;
il LD, dopo wn esame della richiesta, l' aveva declinata, mal-
grado i coniugi LI gli avessero fatto presente che tale assunzione avrebbe potuto favorire i rap-
26 porti delle società del gruppo BOLS con gli uffici finanziari novaresi".
"Ne era conseguito che l'Ufficio Imposte di No-
vara, ed in particolare il dirigente dott. Manda-
to, avevano dato corso ad una serie di accertamen-
a carico della SI, contestando la deducibi ti lità di certe spese, per cui la SI aveva dovuto pagare somme rilevanti a seguito di tali accerta-
menti che si erano estesi anche agli anni Succes-
sivi".
dichiarazioni che "Il LD (sono queste le rilevano) proseguiva: "Ebbene, quando i coniugi mi riferirono la richiesta del militare della Guardia
di Finanza di cui non nome.fecero il entrambi fe-
cero riferimento alla questione insorta in seguito alla mancata assunzione del fratello del Mandato, come ho appreso anche aver detto il rag. LI in un suo interrogatorio".
"Entrambi i coniugi LI sostenevano, infatti,
che quell'accertamento rappresentava una ritorsio-
ne del funzionario Mandato perché non era Stato
assunto il fratello".
27 "Traevano da quel precedente 1 ammaestramento a ripetere una analoga esperienza negativa con non riferimento alla richiesta di 25 milioni di lire pervenuta a uno di loro da parte di un esponente della Guardia di Finanza;
dicevano, cioè, che que-
sta volta era meglio pagare per evitare di trovar-
fronteggiare altre ritorsioni, non più da si a dell'ufficio imposte, bensì da parte della parte
Guardia di Finanza".
Questo il commento della corte: "Da tali dichia razioni emerge de plano che il LD, allorché
venne convocato dai due commercialisti per discu-
tere la richiesta di HI, si vide fare in la precedente tutta chiarezza un parallelismo con richiesta del Mandato e si vide ricordato l'esito infausto per la LI del rifiuto in allora fatto alla richiesta del funzionario".
-difesa osserva la corte ha contestato "La tale interpretazione dato che nei passi successivi il LD pare rettificare tali sue affermazioni,
sostenendo come il parallelismo tra episodio Man-
dato e richiesta del HI fosse opera di una sua deduzione logica e non di esplicito rife-
28 rimento fattogli dal LI e dalla NI".
"Aggiunge, infatti, il Giroldi: 'Dico ciò
perché, così come la questione inerente l'assun-
zione del fratello del Mandato era stata con me trattata da entrambi i coniugi LI, anche la
successiva questione relativa alla richiesta della Guardia di Finanza fu, dunque, discussa con en-
trambi%3 proprio perché entrambi i LI, preso atto della mancata assunzione del fratello del
Mandato, avevano previsto eventuali ritorsioni;
deduco da quanto ho detto che, dunque, quando par-
lammo dell'opportunità di accogliere la richiesta
di pagare 25 milioni di lire ad un militare della Guardia di Finanza, si fece riferimento alla vi-
cenda del Mandato, vicenda che era stata trattata
con entrambi i coniugi LI;
in sostanza, da me quanto sopra evinco" che la SI NI da non rimase del tutto estranea ai nostri discorsi,
come non era rimasta estranea nemmeno alla discus-
sione precedente riguardante la assunzione del
fratello del Mandato".
La corte, a questo punto, così si esprime: "Ri-
tiene la corte che la corretta interpretazione del
29 passo sopra riportato consenta di ritenere che il
LD abbia affermato, nella prima parte della deposizione, un fatto storico certo, da lui diret-
tamente vissuto, il fatto cioè che nella discus-
sione tra LD e i LI circa la proposta
HI, i LI fecero espresso riferimento alla precedente vicenda Mandato: nella seconda parte dell'esame del LD, attraverso le e- spressioni 'deduco ed evinco', sulle quali ha fat-
la difesa per sostenere come tutto il passo fosse una mera deduzione del LD, espri- perno to specifica attività me il proprio giudizio sulla della NI, da lui ritenuta, sulla base dei so-
pra elencati univoci elementi di fatto, diretta- mente interessata alla accettazione della proposta da parte del LD".
"La sopra detta deposizione del LD indica, quindi, la NI non come persona presente pas- sivamente alla sua conversazione con il LI, ma al contrario come persona che partecipò a tutta la in prima conversazione, intervenendo anche essa persona, dimostrandosi perfettamente informata sui avevano dato origine alla con- fatti che versazione".
30 Nel ricorso a tutto ciò si oppone che "una sif-
fatta perentoria conclusione non è assolutamente consequenziale alla risultanza processuale così
come riportata dalla sentenza gravata e che, trat-
tandosi dell'argomento centrale della motivazione,
conviene ripetere: secondo il teste il suo richia-
mo alla vicenda Mandato era solo dovuto al tenta-
tivo di giustificare sul piano logico la parteci-
pazione della NI: 'dico ciò perché così come questione inerente l'assunzione del fratello la me entrambi del Mandato era stata con trattata da i coniugi LI anche la successiva questione re-
lativa alla richiesta della G.d.F. fu discussa con entrambi...deduco e da quanto sopra evinco che la
SI NI non rimase del tutto estranea ai nostri discorsi come non era rimasta estranea nem-
meno alle discussioni precedenti riguardanti l'as-
sunzione del fratello del Mandato".
wwwMandato così ancora il ricorso "L'episodio ha corrisposto, nella versione del teste, esclusi-
vamente alla funzione di consentirgli di operare un sillogismo del genere: siccome la NI છે
stata presente anni prima partecipando ad una di-
scussione circa una richiesta di un p.u..
s o p os
31 dedurre che essa sia stata altresì presente parte-
cipando ad un'altra discussione avvenuta dopo cir-
ca un'altra richiesta di un altro p.u.".
"L'asserita partecipazione della NI alla discussione sul pagamento della tangente non quindi, conseguenza di un ricordo oggettivo del
bensì di una sua ricostruzione logico- teste, deduttiva di carattere mnemonico;
in altre parole,
sua opinione sull'esi- il testimone riferisce una stenza di una certa circostanza di fatto, ma non una constatazione oggettiva discendente da un pre-
ciso ricordo".
"Non v'è dubbio che il LD abbia espresso un semplice giudizio o una semplice opinione circa
5
l'esistenza di una circostanza di fatto, quale è, nel caso, la partecipazione attiva alla discussio-
ne da parte della NI".
III Ebbene, ricordato che la illogicità della sentenza, per essere denunciabile, deve essere il-
logicità macroscopica, rilevabile ictu oculi, non in questa parte può davvero dirsi che la corte,
della sentenza, pecchi di illogicità e, a maggior
32 ragione, non può dirsi che questa illogicità sia manifesta nel senso precisato.
ben vedere, la differenza di accento, di A
prospettiva, tra la sentenza e il ricorso scaturi-
sce dall'avere la corte posto l'attenzione sulla del LD e prima parte della dichiarazione dall'avere, invece, il ricorrente preso in esame,
per concludere in modo difforme, pressoché esclu-
sivamente la seconda parte delle dichiarazioni del appaiono quelle dichiarazioni in cui LD,
verbi deduco, evinco.
Se il LD, il 24 ottobre, avesse rilasciato e-le le dichiarazioni dove si leggono soltanto spressioni deduco, evinco, è da ritenere, fondata-
mente, che quelle dichiarazioni si sarebbero po-
tute prestare esclusivamente alla interpretazione datane dal ricorrente, alla interpretazione secon-
do cui il LD aveva formulato un sillogismo:
siccome la NI era stata presente quando ave-
era da rite- vano trattato della vicenda Mandato,
nere che lo fosse stata anche quando si era parla-
to della vicenda LI.
33 la corte ha detto che così non era, che il
NI non si era limitato ad un sillogismo, per- Ma,
ché poco prima si era espresso, e lungamente, in termini perentori sulla presenza e sull'intervento della NI.
"Ebbene, così il LD, in que- nel passO stione, già citato quando i coniugi LI mi riferirono la richiesta del militare della Guardia
di Finanza di cui non fecero il nome, entrambi fe-
cero riferimento alla questione insorta in seguito alla mancata assunzione del fratello del Mandato, come ho appreso anche aver detto il rag. LI in un suo interrogatorio;
entrambi i coniugi sostene-
infatti, che quell'accertamento rappresenta-
vano, una ritorsione del funzionario Mandato ȧ perché va era stato assunto il fratello;
traevano da non quel precedente l'ammaestramento a non ripetere con riferimento una analoga esperienza negativa alla richiesta di 25 milioni di lire pervenuta a
uno di loro d parte di un esponente della G.d.F. dicevano, cioè, che questa volta era meglio pagare per evitare di trovarsi a fronteggiare altre ri-
torsioni, non più da parte dell'Ufficio Imposte,
bensi da parte della G.d.F. .
34 Questo è il fatto storico di cui parla la corte,
fatto in cui il riferimento al contributo di en- trambi i coniugi LI è insistito e scandito sostenevano, traevano, dicevano senza tentenna- menti, sicché, quando la corte trae le conclusioni tenendo pure conto della seconda parte delle di- chiarazioni quella parte in cui compaiono i ver-
bi deduco, evinco e nella quale, però, non v'è al-
cuna esplicita sconfessione o rettifica della rappresentazione dei fat- precedente, categorica, ti - può affermare, logicamente, che il LD,
evinco, deduco, esprime nel momento in cui dice
NI dianzi un giudizio sulla attività della accuratamente descritta, cioè deduce, evince quan-
to da quelle premesse di fatto sostenevano, chiunque avrebbe dedot to 0 traevano, dicevano evinto, quanto, da quelle premesse, dalla minuzio-
sa descrizione dei comportamenti dei coniugi en-
traevano, entrambi trambi sostenevano, entrambi dicevano era appena normale dedurre o evincere.
-
D'altro canto, la conferma che la corte ha trat-
proprio to conclusioni logicamente corrette si ha leggendo quel che segue dopo il verbo deduco.
35 "Deduco da quanto ho detto che, dunque, quando parlammo dell'opportunità di accogliere la richie-
sta di pagare 25 milioni di lire ad un militare della G. d. F., si fece riferimento alla vicenda
Mandato, vicenda che era stata trattata da me con entrambi i coniugi, proposizione in cui v'è, si, la deduzione del riferimento alla vicenda Mandato,
ma in cui è ribadito che parlammo "quando par-
lammo dell'opportunità di accogliere la richiesta
è ribadito, cioè, il fatto storico sottolinea-
"
to dalla corte, il fatto del quale i coniugi No- bili e non poteva essere diversamente perché en-
trambi erano intervenuti nella vicenda Mandato,
simile a quella che si stava esaminando in quel momento, donde anche quella "deduzione" erano stati protagonisti facendo riferimento, sostenen-
do, dicendo.
Se la proposizione che si legge dopo quel deduco quell'innegabile è, come è, quella riportata, con il ricorrente non può pretendere di significato, superare la logicità delle conclusioni della cor-
te, dimostrandone la manifesta illogicità, scri-
"deduco ed evinco l'u- vendo, a pag. 10, i verbi se reggessero entram- no di seguito all'altro come
36 bi la proposizione "...che la SI NI non nostri discorsi", del tutto estranea ai rimase proposizione che è retta soltanto dal verbo evin-
CO, proposizione che, come si visto, la corte ha logico,sul piano come correttamente, definito giudizio del LD, proposizione tanto più in-
terpretabile in questo modo se si tengono due verbi accuratamente distinti come lo sono nella dichiarazione edel LD come li ha ritenuti,
almeno implicitamente, ma chiaramente, la corte di merito.
IV I l ricorso, dopo avere indugiato sulle di-
chiarazioni del LD criticando la interpreta-
tratta il tema del pre- zione datane dalla corte,
vio concerto tra la NI e il HI e,
questo inesistenza di *previo nell'eccepire la concerto', sostiene che "la fattispecie concreta dedotta in causa comportava l'esatta individuazio-
ne dei connotati della condotta tenuta dalla Sor-
non solo nel rapporto wwmani soggetto extraneus -,
con la parte lesa, ma anche nel rapporto con l'au-
tore proprio del reato, il p.u. HI, pro- des la dimostrazione filo, questo, che postula che postula l'esigenza probato- dell'esistenza
37 ria, si dirà poco dopo del 'previo concerto' con il HI anche della NI che, quale sog™
getto estraneo, deve pur essa comportarsi come la longa manus del p.u.".
L'assunto della necessità di un previo concerto tra la NI e il HI è manifestamente infondato.
La dottrina e la giurisprudenza di questa supre-
entrambe ww e da tempo ma corte sono, invero,
nel senso che "è da escludere che la soltanto necessariamente volontà di concorrere presupponga un previo accordo o, in ogni caso, la reciproca consapevolezza dell'altrui concorso, essendo suf-
ficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che la coscienza del concorso può in-
differentemente manifestarsi o come previo concer-
to - nella maggior parte dei casi -, o come intesa istantanea, ovvero come semplice adesione all'ope- :
ra di un altro che ne rimane ignaro" (per la giu-
risprudenza, Cass., 9 febbraio 1987, in Riv. pen. воз 1988, 74; 7 aprile 1986, Spina;
24 novembre 1984,
Bari Valle).
38
1 Nel caso di specie, peraltro, il capo di imputa-
zione è stato formulato dando per certo che v'e-
ra stato il previo accordo o il previo concerto quanto meno tra i militari della Guardia di
Fi-
nanza e il LI operando costoro previo accor-
do con il LI, così il capo di imputazione e né nella sentenza impugnata, né nel si ricorso leggono proposizioni contrastanti con questa rico-
sicché la NI, sul piano struzione dei fatti, soggettivo, ha aderito al concorso del marito con la consapevolezza di concorrere, in quel reato,
con i militari della oltre che con il coniuge,
G.d.F..
2 Il secondo motivo è infondato.
j con questo motivo, I La questione, che si pone
è quella che ha determinato l'assegnazione del ri-
corso alle sezioni unite, avendovelo la seconda sezione rimesso per avere rilevato, attingendo da la possibilità una voce della dottrina, di úna
interpretazione della norma dell'art. 445, comma condizionale 2, C.P.P., in tema di sospensione della pena, difforme da quella di recente data dalle sezioni unite.
39 'se la sentenza emessa all'esito La questione è
della procedura di cui agli artt. 444 ssgg.
pena detentiva c.p.p., che abbia applicato una condizionalmente sospesa, sia ostativa alla con-
in relazione ad cessione del medesimo beneficio una successiva condanna a pena che, cumulata con la precedente, superi i limiti quantitativi fissa-
ti dalla legge".
Nel caso di specie, la corte di appello ha nega-
to il beneficio della sospensione condizionale os-
servando che "la NI ha subito condanna, con precedente sentenza di patteggiamento, la cui pe-
reclusione e L. na anni uno, giorni 20 di multa pena irrogata 300.000 di cumulata alla dalla corte anni uno, mesi nove giorni 10 di re-
clusione non consente la concessione del benefi-
cio".
che la I I - Il ricorrente oppone, nel ricorso, decisione della corte è errata perché la sentenza di applicazione della pena non è sentenza che ac- certi e affermi la penale responsabilità, sicché,
delle con la stessa, secondo le due sentenze ss.uu. dell'8 maggio 1996, De LE, e del 26 giugno
40
☐ Bahrouni, non può revocarsi il beneficio 1997,
sospensione condizionale concesso con una della precedente sentenza di condanna e ciò perché, non accertando la sentenza prevista dall'art. 445
c.p.p. la penale responsabilità, manca quel vi giudizio di riprovevolezza che è la ratio della
revoca del beneficio della sospensione come disci-
plinata dall'art. 168, comma primo, n. 1, c.p.,
scaturirne con la conseguenza che, come non può
questa revoca, così non dovrebbe derivarne il di-
vieto di reiterazione del beneficio della sospen-
sione condizionale, quando, sommandosi le due pe-
ne, quella irrogata con una sentenza di condanna e quella applicata con una precedente sentenza di patteggiamento, come nel caso di specie, vengano
j superati i limiti di cui all'art. 163 C.p.. si obiettaIn altri termini, non si vede perché la revoca E la reiterazione, che pur insi-
stono sul comune fronte dell'istituto della So-
spensione condizionale della pena, debbano essere*
trattate in modo diverso e si insiste questo diverso trattamento è certamente contraddittorio e, secondo l'ordinanza di remissione, la dottrina,
dalla stessa citata, propone una determinata in-
41 seconda parte, terpretazione del comma 2, questa dell'art. 445 c.p.p. proprio per superare contraddizione.
III La contraddizione che si denuncia non sus-
siste.
Può discutersi e, infatti, più di qualche voce della dottrina ha reagito negativamente alle affermazioni delle ss.uu. sulla natura della sen-
tenza di patteggiamento se la sentenza di pat- teggiamento sia o non sia, come queste sezioni u-
nite hanno, appunto, affermato e ribadito in or- mai non poche sentenze, tra cui le sentenze De LE
e Bahrouni, citate dal ricorrente, sentenza che accerti e affermi la responsabilità. う
Ma, preso atto dell'insistito indirizzo delle
SS.UU., tra le obiezioni che gli si possono muo-
quella che vere non ha certamente alcun pregio vede una contraddizione tra l'affermazione defla con la sentenza di pat- impossibilità di revocare, teggiamento, il beneficio della sospensione con-
affermazione cesso con una precedente sentenza non essere la sentenza di patteggiame fondata sul
42 nto sentenza che accerta la responsabilità
l'affermazione della esclusione della possibilità di reiterare il beneficio della sospensione, oltre i limiti previsti dall'art. 163, qualora la prece-
sia una dente sentenza, condizionalmente sospesa,
sentenza di patteggiamento che abbia applicato,
una pena detentiva. come nella specie,
ww E' agevole osservare che la natura della sen-
tenza di patteggiamento, il non essere questa sen- b w
tenza una sentenza che accerti e affermi la re-
sponsabilità, ha, nell'ottica delle ss.uu.s inne- gabile rilievo nella revoca del beneficio della nell'art. sospensione condizionale disciplinata
168, comma primo, n. 1, c.p..
La concessione di questo beneficio è dovuta, in-
'ad una apertura di credito' da parte dell'ordinamento giuridico, nei confronti del con- vero,
dannato e la revoca del beneficio è imposta dal-
chiusura questa apertura di credito, di la della responsabilità per altro dall'accertamento stessa indole, contravvenzione della delitto cioè dal giudizio di riprovevolezza, il quale proprio della sentenza che afferma la responsabi-
43 lità e non della sentenza di patteggiamento, che tale responsabilità non accerta e non afferma.
La natura della sentenza di patteggiamento non invece, minimamente sulla impossibilità incide.
della reiterazione del beneficio oltre i limiti previsti dall'art. 163, avendo questa impossibi-
lità la sua fonte non nell'accertamento e nell'af-
fermazione della responsabilità, non, quindi,
nella natura della sentenza di patteggiamento, ma nella applicazione della pena o, meglio, nella pe-
na. Le SS.UU., nella sentenza Bahrouni, muovendo dalla norma dell'art. 445, comma 1, c.p.p., se-
condo la quale, 'salvo diversa disposizione di legge, la sentenza (di applicazione della pena) è
equiparata a una pronuncia di condanna", hanno già
affermato che gli effetti penali che derivano dal-
la sentenza di patteggiamento possono essere solo
quelli propri della applicazione della pena e non:
già quelli della - mancante - affermazione di re-
sponsabilità. Ne consegue prosegue la sentenza che. men-
44 tre, come risulta dall'art. 168 c.p., che fa ri-
ferimento alla commissione' di un nuovo reato per la revoca ex art. 168, comma primo, n. 1 C.p.,
occorre non solo la condanna la pena ma anche l'accertamento giudiziale dell'avvenuta commissio-
ne del fatto reato, che non è presente nella sen-
tenza di patteggiamento, il diniego della sospen-
sione condizionale per l'esistenza di una prece-
condanna ex art. 164, comma secondo, n. 1 dente
C.P.. e la stessa revoca per la condanna soprav-
venuta ex art. 168, comma primo, n. 2, c.p., fanno esclusivamente al fatto della infli- riferimento zione della pena, contenuto, invece, nella sen-
tenza di patteggiamento e di cui, dunque, si deve
tenere conto".
う
E' poi, assolutamente incontestabile che an-
che l'art. 164, comma quarto, c.p., faccia esclu-
del sivo riferimento, ai fini della reiterazione beneficio, alla pena già inflitta e alla pena da
pena, va ribadito, che è certamenteinfliggere applicata/inflitta anche con la sentenza di pat-
disponendo che il giudice, nell'in- teggiamento
-
fliggere una nuova condanna una nuova pena condizionale qualora può disporre la sospensione
45 la pena da infliggere, cumulata con quella irroga-
ta con la precedente condanna per delitto, non su-
peri i limiti stabiliti dall'art. 163 c.p..
E', dunque, va ribadito la pena e soltanto la pena che rileva e non l'affermazione della re-
sponsabilità.
IV La stessa difesa, del resto, dinanzi a que-
ste sezioni unite ha sostenuto, andando aldilà di quanto esposto nel ricorso, che, re melius perpen-
la natura della sentenza di patteggiamento di-sa,
mostra di non avere alcuna incidenza sulla que-
stione che si sta trattando ove si presti la dovu-
alla norma dell'art. 445, comma 2,ta attenzione c.p.. う
Ma, prima di soffermarsi sui rilievi che la di-
fesa, muovendo dall'art. 445, comma 2, c.p.p., ha
ritenuto di dover fare per suffragare la tesi del-
la reiterabilità del beneficio della sospensione e per negare che, nella specie, possa essere rev o ca -
to il beneficio della sospensione concesso alla
NI con la precedente sentenza di patteggia-
mento, è doveroso indugiare sulla norma dell'art.
46 445, comma 2, c.p.p., per porne'in risalto il si-
gnificato, con la riserva di ritornare, successi-
vamente, per chiarirli meglio, su alcuni aspetti di questo significato allorché sarà esaminata la tesi sostenuta dalla dottrina citata dall'ordinan za di remissione.
La norma dell'art. 445, comma 2,
- c.p.p., nel તુ primo comma, stabilisce, come si è già accennato,
l'equiparazione, "salvo diverse disposizioni di
legge" e lo stesso art. 445 elenca una serie di eccezioni alla regola della equiparazione "del-
la sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna".
Nella prima parte del secondo comma prevede, j termine reato è estinto se nel di che "il poi, cinque anni, quando la sentenza concerne un delit-
to, ovvero di due anni, quando la sentenza concer-
ne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto 0 una contravvenzione della stessa indole".
Nella seconda parte del secondo comma discipli na, infine, gli effetti della estinzione, dettan-
47
1 do la regola che, in questo caso nel caso di estinzione del reato si estingue ogni effetto subito dopo, il rag- penale, restringendo, però,
gio di azione dell'estinzione proprio con riferi-
mento al beneficio della sospensione condizionale
"se è stata applicata della pena, stabilendo che, pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva
- una e, quindi, "soltanto" una pena pecuniaria o "sol-
tanto" una sanzione sostitutiva - l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena".
Per valutare esattamente la portata del se-
condo comma dell'art. 445 c.p.p., anche alla luce proposte questioni di legittimità costitu- delle zionale, è il caso di ricordare sia che si defi-
; niscono "effetti penali della condanna" le conse-
guenze giuridiche negative che ne derivano de ju- diverse dalle pene principali, dalle pene ac- re, cessorie e dalle misure di sicurezza, sia che i
- le classiche. "classici" effetti penali conse-
: guenze giuridiche negative ww della condanna sono,
come è noto, l'impossibilità di ottenere la so-
condizionale in conseguenza di una о spensione più condanne precedenti, l'acquisizione della con-
48 dizione di recidivo a seguito della condanna da cui essa scaturisce, l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, l'impossibilità a svol-
gere determinate attività, ottenere determinate autorizzazioni o concessioni o di partecipare a determinati concorsi per effetto della condanna.
Va, inoltre, sottolineato che, come vuole l'art. 106, comma primo, c.p., "agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì
delle condanne per le quali è intervenuta una cau-
sa di estinzione del reato o della pena" e questo
vuol dire che l'estinzione del reato non fa ve nir meno si pensi alla estinzione del reato
-
j prevista, in tema di sospensione condizionale del-
la pena, dall'art. 167 c.p., il cui secondo comma si limita a dire che "in questo caso non ha luogo non poche e rilevanti l'esecuzione delle pene"
conseguenze giuridiche negative, non pochi e ri- levanti effetti penali della condanna, conseguen ze, effetti, che, peraltro, vengono anch'essi meno
"quando. come si legge nel secondo Comma Jello
stesso art. 106, la causa di estinzione estingue anche gli effetti penali", come avviene nella ria-
47 bilitazione.
Secondo l'art. 178 c.p., infatti, "la riabili
tazione estingue le pene accessorie ed ogni altro
effetto penale, salvo che la legge disponga altri-
menti e la legge dispone "altrimenti“ proprio in
tema di sospensione condizionale della pena, det-
tando l'art. 164, secondo comma n. 2, C.p., la della regola che "la sospensione condizionale pena non può essere conceduta a chi ha riportato precedente condanna a pena detentiva per de- una litto, anche se è intervenuta la riabilitazione".
Può dirsi, allora, che la seconda parte del se-
comma dell'art. 445 c.p.p.. nel prevedere condo
"in questo caso nel caso di estinzioneche del si estingue ogni effetto penale e, se è reato
-
stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione l'applicazione non è comunque di 0-sostitutiva,
stacolo alla concessione di una successiva sospen-
sione condizionale della pena, ripete, in parte,
si e- pressoché alla lettera, l'art. 178 C.p interes™ stingue ogni (altro) effetto penale
-
sandosi, subito dopo, dell'effetto della estinzio-
ne del reato sulla sospensione condizionale, pren-
50 de a modello, ancora una volta, la disciplina del-
lo stesso art. 178 c.p..
Ciò premesso, come ritiene da ritenere,è C unanimemente la dottrina, che l'effetto estintivo,
previsto dall'art. 445, comma secondo, seconda limitato, con rife- parte c.p.p, è espressamente rimento alla sospensione condizionale, ai casi in cui, con la sentenza di patteggiamento, sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione 50-
sentenza di patteg- stitutiva, sicché se, con la giamento, è stata applicata una pena detentiva, di questa occorrerà tenere conto ai fini di una SUC-
cessiva sospensione anche nel caso di estinzione del reato così come si verifica nella riabilita-
ȧ zione.
E ciò sta a significare, anzitutto, che tenza di patteggiamento, che abbia applic.
dizionalmente pena detentiva per delitto, non concessione,
o f colo alla sospesa, è sempre
Alla sospensione condizionale
SUCCASSIV viene nel caso della riabilitazione proprio ciò ai sensi dell'art. 164, secondo comma, n.
: . c.p. e sempre, però, che la pena applicata con
51 la sentenza di patteggiamento sia tale, se somma con la pena da infliggere o da applicare, da ta superare i limiti dell'art. 163, come impone di ' ritenere il noto disposto della sentenza n. 95 del 28 aprile 1976 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'ul-
timo comma dell'art. 164 nella parte in cui non
sospensione della consente la concessione della qua-pena a chi ha già riportato una precedente condan-
na a pena detentiva per delitto non sospesa,
lora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.
Sta a significare, in secondo luogo, che la sen-
う
intervenga, appli- tenza di patteggiamento, che cando una pena detentiva per delitto dopo una sentenza che abbia concesso il beneficio della so-
spensione della pena, è sempre di ostacolo anche qui, di nuovo, come nella riabilitazione alla reiterazione del beneficio, secondo la ormai con-
solidata giurisprudenza di questa Suprema corte
85.00. le qualiformatasi dopo l'intervento, con la sentenza del
28 gennaio 1986, Neri, delle il principio che "è hanno affermato, come è noto,
52
i legittima la reiterazione del beneficio a chi ne ha già usufruito se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale si invoca il beneficio, sia stata pronunciata con-
danna a pena pecuniaria per delitto o a pena de-
tentiva o pecuniaria per contravvenzione purché
massimi nell'art. non vengano superati i limiti
163 c.p.".
Sta a significare, infine, che, la sentenza di patteggiamento, che abbia applicato una pena de-
per delitto tentiva, condizionalmente sospesa,
per contravvenzione, è sempre - cioè, sia se il reato si sia estinto, sia, e, ovviamente, a mag-
gior ragione, se non si sia ancora verificața l'e-
stinzione - di ostacolo ad una successiva - se-
conda - sospensione condizionale, qualora non sus-
le condizioni previ- sistano, per la concessione, ste dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 c. p.".
sezioni unite, dinanzi a queste La difesa : V nell'affermare che, per risolvere positivamente la questione della reiterazione del beneficio del-
la sospensione pur oltre i limiti di cui all'art. 163 C.P., va portata l'attenzione, non
53
1 tanto sulla natura della sentenza di patteggiamen-
to, quanto sulla norma dell'art. 445, comma 2
ha insistito, soprattutto, sulla previsione,
C.P., contenuta in questa norma, della estinzione del
determinate conseguen- reato, facendone scaturire ze che convergono, sostanzialmente, con quelle della dottrina citata dall'ordinanza di remissio-
ne.
"Se dovesse essere seguita la impostazione delle così, anche, la di- sentenze De LE e Bahrouni
fesa l'effetto sarebbe, nella specie, non solo la non applicazione della sospensione, la non rei-
terazione. ma la revoca del beneficio della SO-
precedente concesso alla NI con spensione sentenza di patteggiamento, con la quale alla im-
è stata applicata la pena di anni uno putata giorni 20 di reclusione, condizionalmente sospesa,
per 13 episodi di bancarotta fraudolenta, ritenuti commessi nel in continuazione, relativi a fatti
1994/1995, successivi, quindi, a quelli oggetto della sentenza impugnata, accertati come commessi nel 1990, sicché la sentenza impugnata è sentenza di condanna per un delitto anteriormente commesso,
donde l'ulteriore problema della revoca del bene-
54 prevista 168, comma 1, n. 2, dall'art. ficio c.p.".
Ebbene, queste sezioni unite sono dell'avviso che lo spazio che la norma dell'art. 445, comma 2,
lascia all' interprete non sia quello che c.p.p. vorrebbero la difesa e la dottrina citata nella ordinanza di remissione, non sia, cioè, lo spazio in cui la futura, eventuale, estinzione del rea-
to produca effetti paralizzanti prima del suo ve-
rificarsi.
a L'estinzione del reato, prevista nel comma 2
anzitutto, dell'art. 445 C.P.P., non impedisce,
che, sino al verificarsi delle condizioni richie-
ste per la estinzione, alla sentenza di paťteggia-
mento si applichino le regole che valgono per la sentenza di condanna, cui è equiparata nel comma precedente, e, prima tra tutte, la regola della esecuzione della pena ove quest'ultima non sia sospesa e ove ricorra 1a stata condizionalmente condizione della irrevocabilità.
E' l'art. 650 c.p.p. che dispone che "le sen-
tenze e i decreti penali hanno forza esecutiva
55 quando sono divenuti irrevocabili ed è l'art. 648
c.p.p. che elenca i casi nei quali trovano realiz-
zazione le condizioni il cui avverarsi rende irre-
vocabile il provvedimento, condizioni che, per la sentenza di patteggiamento, impugnabile soltanto
'sono l'inutile de- con il ricorso per cassazione, corso del termine per proporre il ricorso e, qua-
lora il ricorso sia stato proposto, la dichiara-
zione di inammissibilità o il rigetto dello stes-
so".
b La futura, eventuale, estinzione del reato non impedisce, dunque, - non paralizza – l'esecuzione della sentenza ricorrendone le condizioni di leg-
ge e, d'altro canto, la esecuzione ineliminabi-
j le, se quelle condizioni sussistono non elimina di certo 1'interesse alla futura, eventuale, e-
stinzione del reato per la decisiva ragione che
l'estinzione del reato fa venir meno, come vuole ogni ef- la norma dell'art. 445, comma 2, c.p.. quali e di quale spes- fetto penale e si è visto sore siano gli effetti penali travolti dalla e-
stinzione del reato allorché sia prevista la e-
stinzione di ogni effetto penale.
56 C L'effetto penale che, però, non può essere
toccato neppure dalla estinzione e. a maggior ragione, non può essere paralizzato prima della e-
stinzione = è quello relativo alla sospensione,
ché il dettato dell'art. 445, comma 2, C.p.p.
nel chiarissimo, non opinabile, senso che solo se
è stata applicata una pena pecuniaria o una san-
zione sostitutiva l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva So-
spensione, sicché la sentenza di patteggiamento, con la quale sia stata applicata, come nella fat-
tispecie, una pena detentiva, sarà o non sarà di ostacolo alla successiva concessione del beneficio come una qualsiasi altra sentenza di condanna a
pena detentiva e ciò sia, senza ombra di dubbio,
prima della estinzione del reato, sia, altrettanto certamente, vista la inequivoca indicazione verifi- dell'art. 445, comma 2, una volta c.p.p.,
catasi l'estinzione, come avviene nella riabili-
tazione.
d Per essere la sentenza di patteggiamento e-
quiparata ad una sentenza di condanna, non può,
poi, ugualmente dubitarsi
- come questa suprema affermare in alcune senten- corte ha avuto modo di
57 che hanno fatto proprio l'indirizzo delle se-
ze zioni unite sulla natura della sentenza di patteg-
giamento (Cass., sez, IV, 26 marzo 1998, Merendi-
no%; sez. V, 20 marzo 1998, De Negri) che la sen-
si tratti della sentenza tenza di patteggiamento che determina la revoca (sentenza, successiva, per un delitto anteriormente commesso) 0. come nel ca-
SO di specie, della sentenza che ha concesso il condizionale della della sospensione beneficio pena che va revocato perché la sentenza è stata seguita da altra per un delitto anteriormente commesso comporti la revoca della sospensione
CASO. disciplinato condizionale della pena nel n. 2, C.P.. che venga ri- dall'art. 168, comma 1. portata un'altra condanna, per un delitto ante-
riormente commesso, a pena che, cumulata a quella
3 precedentemente sospesa, superi i limiti stabili-
ti dall'art. 163.
presupposto della In questo caso, infatti, re-
voca non è - come lo è, invece, nella ipotesi di revoca di cui all'art. 168, comma 1, n.
1 - l'ac-
certamento e l'affermazione della responsabilità,
ma il mero superamento, cumulando le due pene del limite di pena imposto dall'art. 163 c.p..
58 La seconda delle sentenze sopra citate pone op-
portunamente in rilievo, sul punto, che, ove cosi non fosse, si perverrebbe a conclusioni parados- sali, palesemente contra legem, quasi che la pena applicata ex art. 444 C.p.p. possa considerarsi inesistente ai fine della revoca della sospensione e del cumulo delle pene comunque applicate al sog-
getto, revoca e cumulo proprie di qualsiasi altra sentenza di condanna cui la sentenza di patteggia-
mento è equiparata.
Né può eccepirsi, come eccepisce l'opposto indi-
(Cass., sez I, 30 marzo 1999, Gramegna) che rizzo è da escludere che, in presenza di una sentenza di patteggiamento condizionalmente sospesa, una SUC
cessiva condanna ex art. 168, comma 1, n. *2, C.p.,
comporti la revoca della sospensione condizionale della pena, atteso che la disposizione di cui comma 1, ineludibile all'art. 168, n. 2, ha come presupposto la necessaria sequenza tra due senten-
ze di condanna, di modo che deve negarsene la ap-
non sia ri- plicabilità quando una delle sentenze conducibile a tale categoria, come è appunto per la sentenza di applicazione della pena".
59 Se la pena applicata con la sentenza di patteg-
giamento è una pena da eseguire, ove non condi-
zionalmente sospesa, così come è da eseguire, se
non sospesa, una pena inflitta con una sentenza di condanna pronunciata nel giudizio o in uno de-
gli altri riti alternativi;
se colui cui è stata
applicata la pena ai sensi dell'art. 444 C.p.p.
può dunque, giovarsi del beneficio della sospen-
sione, non può certo giovarsene se non alle condi-
zioni volute dalla legge, le quali, nella revoca dall'art. 168, comma 1, n. 2,disciplinata C.P. >
fanno leva, ancora una volta, sulla mera quann tità della pena inflitta e la sentenza di patteg™
giamento, se non è sentenza di condanna, è senten-
za il cui approdo, il cui punto terminale, è l'ap-
plicazione di una pena che è della stessa natura di quella inflitta con una sentenza di condanna. nonIl beneficio della sospensione condizionale muta natura e regime solo perché è stato concesso
con una sentenza di patteggiamento, sicche potrà e dovrà essere revocato quando, come ne caso
dell'art. 168, comma 1, n. 2, C.P., e come nel caso di specie non venga in questione la natura
della sentenza di patteggiamento, ma rilevi esclu-
60 sivamente la misura, la quantità, della pena in-
flitta con le due sentenze e, quindi, anche se una di queste sentenze è sentenza di patteggiamento.
-VI Quanto si è detto sulla interpretazione del
comma 2 dell'art. 445 c.p.p. impone che si escluda che la norma possa interpretarsi come, secondo la
ordinanza di remissione, la interpreterebbe una
voce della dottrina.
2 Per questa dottrina, stando alla ordinanza di remissione, l'art. 445, comma 2, c.p.p.g nella parte in cui dopo avere disposto che "in questo
C350, nel caso della estinzione del reato, si 8-
stingue ogni effetto penale"- aggiunge "e, se è
stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di 0-
stacolo alla concessione di una successiva sospen-
sione condizionale della pena" deve essere inter-
pretato nel senso che se con la sentenza di pat-
teggiamento è stata applicata una pena pecuniaria una sanzione sostitutiva, è possibile una SUC-
li- cessiva sospensione condizionale che superi i miti di cui all'art. 163 c.p. sia nel caso di e-
stinzione del reato, sia nel caso che il reato non
61 si estingua", mentre, se è stata applicata una pe-
na detentiva, il giudice può concedere un secondo beneficio della sospensione che rientri di per sé nei limiti di legge e.
- nella seconda sentenza - dunque, anche se, sommando le pene delle due sen-
tenze, si superano i limiti di cui all'art. 163.
Se, poi, l'estinzione del reato non si verifi-
ca, il beneficio è revocato di diritto ai sensi dell'art. 168 c.p.”.
તુ Questa interpretazione dell'art. 445, comma
C.P.P., non può essere condivisa perché, come
2, si è già visto, né la lettera, né la ratio della norma lo consentono.
Il secondo comma dell'art. 445 prevede, nella
reato e, nella se- prima parte, la estinzione del dopo avere detto che in questo caso si e- conda, stingue ogni effetto penale, dopo avere, cioè,
stabilito che l'estinzione, nel caso di una sen-
Дорт tenza di patteggiamento, fa venir meno, come nel caso della riabilitazione, ogni effetto penale, fa eccezione a questa affermazione di principio, pro-
prio come nella riabilitazione, regolando i rap-
62 porti tra l'estinzione del reato e il beneficio della sospensione in un certo modo.
si può dire, tutta protesa al dopo estinzione, dunque, di tutta evidenza che la normaE'
a dettare la disciplina che, una volta verificata-
si l'estinzione, dovrà valere per gli istituti le-
gati alla sentenza di condanna alla sentenza di applicazione della pena come effetti penali del-
la stessa;
e, dopo l'affermazione che l'estinzione "
fa venir meno ogni effetto penale, la norma intro-
sempre per il tempo successivo alla estin- duce,
una eccezione riferimento con zione del reato,
alla sospensione condizionale della pena, dicendo che, se è stata applicata una pena pecuniaria о
una sanzione sostitutiva, l'applicazione hon èi
comunque, di ostacolo alla concessione di una suc-
cessiva sospensione condizionale della pena", di-
cendo, cioè, con estrema chiarezza come si è già
che soltanto se è stata applicata sottolineato pecuniaria o sanzione una sostitutiva una pena non ostacolo alla è comunque di l'applicazione una successiva sospensione condi concessione di zionale della pena, donde la logica deduzione che,
se è stata, invece, applicata una pena detentiva,
63 l'applicazione sarà o non sarà di ostacolo alla
concessione di una successiva sospensione condi-
zionale alle condizioni di legge, così come acca-
de nella riabilitazione.
In altre parole, la disposizione in questione altro non può significare, in un contesto in cui
si stanno disciplinando gli effetti della estin-
zione, che, soltanto una volta che quest'ultima si sarà verificata, la sentenza di patteggiamento sarà tamquam non esset, sarà come se non fosse mai esistita, l'effetto estensivo sarà, quindi, com-
pleto anche con riferimento al beneficio della so-
spensione, ma solo se, con la sentenza di patteg-
giamento, è stata applicata un pena pecuniaria j una sanzione sostitutiva.
norma, nel momento in cui introduce questa La
regola con riferimento alla sospensione condizio-
nale, tace della sentenza di patteggiamento che abbia applicato una pena detentiva, non la include nell'elenco delle sentenze, che, una volta estinto il reato, non saranno, comunque e pertanto, an-
che se le due sentenze dovessero superare i limiti di cui all'art. 163 di ostacolo alla successiva
64 concessione della sospensione condizionale, donde la dovuta conclusione che nega in radice la va-
lidità della tesi degli effetti paralizzanti della futura, eventuale, estinzione del reato prima che stessa si verifichi che, in questo caso, la la sentenza di applicazione della pena non sarà mai,
ai fini di una successiva applicazione del bene-
tamquam non esset, ficio della sospensione, ma consentirà o non consentirà una successiva conces-
sione del beneficio della sospensione alle condi-
zioni dettate negli artt. 163 e 164 C.p...
Non v'è nella norma, per concludere, una sola espressione letterale dalla quale argomentare, CO-
me vorrebbe la dottrina citata daii'ordinanza di remissione, che la sentenza di patteggiamento, che abbia applicato una sanzione sostitutiva o una pe-
na pecuniaria, sia, quanto al beneficio della 50-
spensione, tamquam non esset già prima della e-
non v'è una sola stinzione comedel reato, cosi espressione letterale che permetta di dire che, prima della estinzione, la sentenza di patteggia-
mento che abbia applicato una pena detentiva si comporti tamquam non esset consentendo la reitera-
zione del beneficio, anche oltre le ipotesi
6.5
вот dell'art. 163, con il solo limite, ove non si ve-
rifichi l'estinzione, della revoca di diritto.
3 I l terzo motivo è infondato.
che la sen- I Il ricorrente, nell'osservare tenza di applicazione della pena non Va iscritta,
ex lege, nel casellario, come dispone l'art. 689,
n. 5, c.p.p. ed è questa certamente comma 2.
un'altra eccezione alla equiparazione della sen-
tenza di applicazione della pena ad una pronuncia sottolinea che la sentenza impu- di condanna negare il beneficio "si limita, anche per gnata della non menzione, a 'registrare", senza un rigo di motivazione, l'esistenza della 'precedente sentenza di patteggiamento" ed eccepisce che,
"non implicando la sentenza di applicazione della pena un accertamento della responsabilità con il connesso giudizio di colpevolezza, l'espressione
'prima condanna' contenuta nell'art. 175 C.P.
deve essere intesa nel significato di 'condanna:
propria', cioè fuori vera e dei casi di cui all'art. 444 c.p.p. con la conseguenza che la non iscrizione ex lege della sentenza di patteggiamen-
to, dovuta a ragioni di premialità, non può essere
66 di ostacolo alla concessione, iussu iudicis, del beneficio della non menzione, concessione, questa,
la cui ratio è l'emenda e non la premialità.
Nel caso di specie, è questo il “valore" del motivo la pena inflitta alla NI è nei limi-
175 C.P., sesicché. la pre- ti dettati dall'art.
di patteggiamento sentenza non venisse cedente considerata prima condanna, se venisse considera-
ta, ai fini del beneficio della non menzione, tam-
e, secondo il ricorrente, deve quam non esset non trattandosi di sentenza che accerti e esserlo affermi la responsabilità e non essendo, quindi,
vera e propria sentenza di condanna non vi 58-
ostacoli alla concessione del beneficio, rebbero circo- salvo che il giudice, avuto riguardo alle stanze indicate nell'art. 133, ne ritenesse l'imm putata non meritevole.
II La tesi è priva di pregio.
a L'art. 175 C.P., come è noto, nel prevedere nonil beneficio della menzione e disciplinare della condanna nel certificato del casellario. ne subordina la concessione a due condizioni, all'es-
67 hov sere la sentenza, in occasione della quale il giu-
dice si pone il problema della concedibilità del beneficio, una prima condanna e al non essere la pena inflitta, con quella sentenza/prima condanna,
superiore a due anni o a L.
1.000.000 o al non es-
sere superiore a due anni e sei mesi quando, come prescrive il secondo comma, sia inflitta congiun™
tamente una pena detentiva non superiore a due an-
ni ed una pena pecuniaria che, ragguagliate a nor-
135 e cumulata alla pena ma dell'art. detentiva,
priverebbe complessivamente il condannato della superiore a libertà personale per un tempo non trenta mesi".
Ciò ricordato, deve riconoscersi che è la
stessa, inequivoca, logica del legislatore che impedisce di escludere che la sentenza di patteg-
giamento valga come prima condanna, sia tamquam
non esset ai fini della concedibilità del benefi-
cio della non menzione a chi abbia riportato una
condanna a pena non patteggiata, successiva åd
una 0 a più sentenze di patteggiamento.
Il legislatore ha incluso tra gli effetti pre-
miali del patteggiamento anche il beneficio della
68 non menzione, disponendo, nell'art. 689, comma 2
lett. a), n. 5, c.p.p., che nel certificato gene-
rale non sono riportate le iscrizioni delle sen-
tenze previste dall'articolo 445 e, nel comma 2.
lett. b), che nel certificato penale non sono ri-
portate, tra le altre, le sentenze indicate nella
lettera a), n. 5 e ciò, sul piano squisitamente
altro non significa se non chelogico/giuridico,
il legislatore era perfettamente consapevole che,
una volta prevista, con il comma 2 dell'art. 445
c.p., l'equiparazione della sentenza di patteggia-
mento ad una pronuncia di condanna, ove non ne 3 -
vesse escluso espressamente la iscrivibilità, non solo sarebbero state iscritte le sentenze di pat-
eventualmente successive alla teggiamento 5
ma sarebbe stata iscritta, 38 prima/condanna,
non iussuavesse ottenuto il beneficio iudicis,
pro-anche una prima sentenza di patteggiamento,
prio perché equiparabile ad una pronuncia di con-
danna.
L'equiparabilità della sentenza di patteggiamen-
to alla pronuncia di condanna, ai fini del benefi-
cio della non menzione, sarebbe stata, infatti,
innegabile, ove si tenga conto che. ai fini del
69 beneficio della non menzione, ciò che è determi-
"è, per un verso, la misura della pena in- nante flitta, esattamente come accade per il beneficio sospensione e si è visto che per la con- della cessione di questo beneficio non ha alcun rilievo e,la natura della sentenza di patteggiamento per altro verso, è l'essere stata inflitta quella pena con una prima condanna, condizione, questa,
che si risolve in un puro dato cronologico, il quale, anch'esso, non ha nulla a che vedere con la natura della sentenza di patteggiamento.
Può anche dirsi che il legislatore era ben
conscio della equiparabilità e per questo, in tema di beneficio della non menzione, ha intro-
dotto un'eccezione alla regola della equiparazione perché la pena applicata con la sentenza di
patteggiamento è della stessa natura di quella in-
flitta con qualsiasi altra sentenza di condanna
non patteggiata;
perché quella pena deve essere
eseguita, se non è sospesa, proprio come deve es-
serlo, se non è sospesa, la pena inflitta con
qualsiasi altra sentenza non patteggiata;
perché,
dunque, quanto alla pena e quanto a tutto ciò che alla pena è collegato - sospensione (fatta ecce-
70 zione per la revoca prevista dall'art. 168, comma
primo, n. 1, c.p.), non menzione, esecuzione - la '
natura della sentenza di patteggiamento non ha al-
cuna rilevanza e, pertanto, questa sentenza e quivale certamente ad una pronuncia di condanna,
I
donde la equiparazione tra le due sentenze e donde
l'eccezione se si vuole escludere, come il legi-
slatore vuole escluderlo per il beneficio della non menzione, che quella equiparazione produca alcuni effetti che le sono propri.
Ma, è la sentenza di patteggiamento che, gra-
a questa eccezione, non deve essere iscritta zie ragionevole che di questo indubbiamenteed anche una successiva sen-non si giovi "premio"
tenza di condanna che non sia sentenza di appli-
cazione della pena: è ragionevole, cioè, che, 7
rispetto a questa seconda sentenza, la precedente sentenza di patteggiamento non sia considerata un nulla giuridico.
nei Colui che chiede e ottiene che si proceda confronti con il rito alternativo della ap- suoi plicazione della pena sa, infatti, che la senten-
za che gli applica la pena non sarà iscritta, che
71
вот egli avrà ex lege quel beneficio che potrebbe non avere se non chiedesse ed ottenesse di av-
valersi di quel rito e sa anche che anche eventua-
li future sentenze di patteggiamento a suo carico
non sarebbero iscritte proprio grazie alla richie-
sta, accolta, del rito.
Non si vede perché debba attendersi che l'ordi-
giuridico penale, dopo averlo premiato, namento per la scelta del rito, anche con la non iscri-
zione, con l'evitare la pubblicità della senten-
za, lo debba porre nella condizione di ottenere la non menzione anche per una successiva, eventua sentenza di condanna a pena non patteggiata.ie,
L'ordinamento giuridico gli ha già riservato un trattamento di favore 'costruendo" il beneficio"1
della non menzione come un diritto e, conseguente-
sottraendo il beneficio al potere di-mente, screzionale del giudice;
quell'ordinamento non irragionevole se, elargito ex lege il beneficio della non menzione con una prima condanna a pena patteggiata, preveda che, a colui che lo abbia ottenuto senza doversi confrontare con il potere discrezionale del giudice, si applichi la norma
72 dell'art. 175 nella parte in cui vuole che il con una prima beneficio sia dato una sola volta,
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condizioni condanna salvo che ricorrano le poste in evidenza dalla che si vedranno tra poco
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della Corte Costituzionale del 17 marzo sentenza
1988, n. 304.
Il disvalore, che, ai fini della non reiterazio-
ne del beneficio della non menzione, il legislato-
re attribuisce all'avere l'imputato riportato una
prima condanna, è, in altre parole. disvalore an-
che se la prima condanna è una sentenza di patteg-
giamento, la cui equiparazione ad una sentenza di condanna/prima condanna non è negata né da una di-
versa disposizione di legge, né dalla natura del-
la sentenza di patteggiamento.
Quel disvalore verrà meno quando si verifi-
cheranno le condizioni per l'estinzione del reato,
sicché, soltanto una volta intervenuta l'estinzio-
ne, la sentenza di patteggiamento/prima condanna sarà tamquam non esset, non impedirà, da quel mo-
mento e soltanto da quel momento, la concessione,
jussu iudicis, del beneficio della non menzione. III - Potrebbe, però, obiettarsi che, se una
prima condanna è una sentenza diversa da quella prevista dagli artt. 444 e ssgg. c.p.p., quella prima condanna potrebbe fruire, iussu iudicis,
beneficio che del beneficio della non menzione,
sarebbe reiterato ex lege se a quella prima con-
danna ne seguisse un'altra, o ne seguissero altre,
вод a pena patteggiata.
L'obiezione, se proposta, lungi dal porre in ri-
salto una irragionevole disparità di trattamento,
porrebbe soltanto l'accento sul fatto, ovvio, che conseguenze può essere prima condanna, con le
sia una senten- disciplinate nell'art. 175 c.p.,
didi patteggiamento, sia una sentenza za non patteggiamento, di tal che l'ordinamento giuridico penale, come non riserva un non giustificabile trattamento di favore a chi, condannato una prima volta con sentenza non patteggiata, fruisca, per wwwprima condanna cui possono sequire sen- quella tenze di patteggiamento con la non iscrizione ex del beneficio della non menzione iussulege iudicis, cosi nulla toglie a chi, condannato patteggiamento,un a prima volta con sentenza di
sia condannato una seconda volta con sentenza non
74 di patteggiamento e si veda negato il beneficio perché la seconda sentenza nondella non menzione
è una prima condanna.
Si diceva che la Corte Costituzionale IV
intervenuta sul primo comma dell'art. 175 c.p. di-
chiarandolo costituzionalmente illegittimo "nella
parte in cui esclude che possano concedersi ulte-
riori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di pri-
vati, nel caso di condanne, per reati anteriormen-
commessi (ed è il caso di specie) a pene che, te cumulate con quelle già irrogate, non superino i
limiti di applicabilità del beneficio", pene che,
invece, nella fattispecie, superano quei limiti:
anni uno e giorni venti di reclusione, la þena ap-
plicata con la precedente sentenza pronunciata in applicazione dell'art. 445 c.p.p. e anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione, la pena inflit- ta con la sentenza impugnata emessa per reati
anteriormente commessi. La NI avrebbe potuto fruire del beneficio
della non menzione se le pene inflitte con le due
sentenze non avessero superato i limiti di appli-
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Нот cabilità del beneficio. V Quanto si è detto dimostra anche la manifesta infondatezza delle questioni di illegittimità CO-
stituzionale sollevate dal ricorrente, non essen- dovi alcun dubbio che il legislatore dia prova di ragionevolezza sia quando, prevedendo, nell'art. 445, comma 2, c.p.p.,. gli effetti della estinzio-
riabilitazione, sia quando, nel caso di harg ne, li regola, quanto al beneficio della sospen- modellandoli su quelli, ampi, previsti sione,
per la negasuccessiva condanna a pena non patteggiata,
la reiterazione del beneficio della non menzione,
perché, equiparando la sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna, equipara una prima sentenza, con la quale sia stata applicata la pena richiesta e alla quale faccia seguito una sentenza di condanna a pena non patteggiata, ad una prima condanna ai fini della non reiterazione del bene-
ficio.
4 Tutto ciò premesso, dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costi-
tuzionale, il ricorso deve essere rigettato 3B va,
inoltre, revocata la sospensione condizionale con-
76 cessa dalla sentenza del g.i.p. di Novara dell'l febbraio 1997, irrevocabile il 9 aprile 1997; la
ricorrente, infine, va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte di cassazione, a sezioni unite,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legitti-
mità costituzionale;
rigetta il ricorso e revoca
la sospensione condizionale concessa dalba senten-
(irrevocabile za del g.i.p. dell'l febbraio 1997
il 9 aprile 1997);
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua-
li.
Cosi deciso in Roma il 22 novembre 2000.
Il Presidente
Marren's L'Estensore
Movano Ruttisti
SEZIONI UNITE PENALI 77
Depositato in Cancelleria CASSAZZIONE 3 MAG. 2001 JJ
CANCELLIERE PRE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 La corte di appello di Torino, con sentenza 73 Ant