Sentenza 20 gennaio 2016
Massime • 2
Non configura un'ipotesi di pena illegale "ab origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta), sicchè, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile. (In motivazione la S.C. ha precisato che rientra nella nozione di pena illegale "ab origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali).
Integra il reato di estorsione, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare un'assunzione non necessaria, sussistendo sia il requisito dell'ingiusto profitto, conseguito dalla persona assunta e connesso ad un'azione intimidatoria, sia quello del danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione d'appello che aveva omesso di motivare in relazione alla "non necessità" dell'assunzione e, di conseguenza, in ordine al suo aver arrecato danno patrimoniale alla persona offesa).
Commentari • 10
- 1. È estorsione minacciare di divulgare video “hot” dell’assessore per subentrargli nella caricaGennaro Dezio · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Sull'illegalità della pena e giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
Leggi di più… - 4. Patteggiamento: alle Sezioni unite un nuovo quesito in tema di illegalità della penaGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 luglio 2022
Cass., sez. V, 17 febbraio 2022 (dep. 21 marzo 2022), n. 9523, Palla, Presidente, Brancaccio, Relatore, Casella, P.g. (concl. diff.) 1. La Quinta sezione pone alle Sezioni unite una nuova questione riguardante la portata applicativa della formula “pena illegale”. L'interrogativo verte sull'ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento che abbia determinato la pena in violazione del criterio dettato dall'art. 69, comma 3, c.p., a mente del quale il giudizio di equivalenza tra circostanze elide quoad poenam tutte le aggravanti e tutte le attenuanti. La risposta al quesito dipende dalla possibilità di ritenere che si verta in ipotesi di '“illegalità della …
Leggi di più… - 5. Applicazione della pena concordata e diversa qualificazione del fattoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 luglio 2022
In tema di applicazione della pena concordata, cosa accade quando il giudice ritenga di pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento applicava, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 3, l. 146/2006 e 416 cod. per). (capo unico), 110 e 624, 625 n. 2, 61 n. 5 e 61-bis cod. pen. (capi a e b), 110, 648, 61-bis cod. pen. (capo e), concesse le attenuanti generiche, per alcuni degli imputati, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 600 di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2016, n. 8639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8639 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2016 |
Testo completo
8 639/ 1 6 10 REPUBBLICA ITALIANA . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE r UDIENZA PUBBLICA DEL 20/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA PAOLO NT BRUNO Presidente N.- Dott. 159 - - Consigliere - GERARDO SABEONE Dott. REGISTRO GENERALE N. 26088/2015- Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - Dott. NT SETTEMBRE - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da: : DE OL RA N. IL 02/07/1962 : IL NI N. IL 25/01/1969 CO AE N. IL 24/07/1972 ON SQ N. IL 01/04/1969 DE IO N. IL 15/01/1965 DE RO LI N. IL 18/10/1939 GO AL N. IL 04/04/1974 MO NE N. IL 30/04/1978 DE VO ES NT N. IL 12/08/1975 IA SA N. IL 01/02/1969 avverso la sentenza n. 808/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 18/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa P. Filippi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi De AO, ND, De VI, MO e VO e per l'inammissibilità dei ricorsi IL, CO, AT, EG e De OS. Uditi altresì l'avv. Vannetiello per De . AO, l'avv. Cancellario per De VI, l'avv. Ciccarelli per EG e De OS, l'avv. . . Leone per CO e quale sostituto dell'avv. Trigali per IL, l'avv. - Sguera per ND, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi (chiedendo, l'avv. Ciccarelli, la liquidazione dei compensi relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di PO deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 30/07/2013, le persone interessate ai ricorsi che vengono all'esame di questa Corte sono state per quanto qui - rileva dichiarate colpevoli dei seguenti reati:- 1.1. De AO RA: capo 1): partecipazione all'associazione di tipo camorristico denominata clan NO, operante nella Valle Caudina, in Montesarchio, Sant'Agata dei Goti, Airola, Benevento, nella Valle Telesina, organizzazione che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti contro la persona e contro il patrimonio (in particolare, estorsioni contro imprenditori e commercianti), con la circostanza aggravante di far parte di un'associazione armata e, per De AO, di aver commesso il fatto durante il periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (da marzo 2009, con condotta perdurante); capo 15): reato di cui all'art. 9, I. n. 1423 del 1956, per avere violato il prescritto obbligo di soggiorno (accertato il 20/7/2009); capo 35): estorsione pluriaggravata in danno dei fratelli MI OS e EA, gestori di un'autorivendita (in Benevento, in epoca antecedente e prossima al 27/08/2009); capo 36): concorso in estorsione pluriaggravata e continuata in danno di AV CO (in Benevento, in epoca antecedente e prossima al 30/07/2009).
1.2. IL IN: capo 1): partecipazione all'associazione di tipo camorristico denominata clan NO sopra indicata, con l'aggravante di aver commesso il fatto durante il periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno;
capi 2) e 5) - in essi assorbito il capo 6) concorso in detenzione illegale di due pistole, - nonché in detenzione e porto illegali di una pistola, con l'aggravante di cui all'art. 2 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella I. 12 luglio 1991, n. 203 (11/05/2009 e 20/06/2009); capo 3): concorso in detenzione e porto aggravati di un ordigno esplosivo dal peso di Kg. 1,2 (12/05/2009); capo 16: concorso in estorsione pluriaggravata e continuata in danno di TO EU (Ceppaloni, fino al 16/04/2009); capo 17): concorso in lesioni aggravate (così derubricata l'originaria imputazione di tentato omicidio) in danno di TO US (San Martino Valle Caudina, il 19/06/2009); capi 18) e 19): concorso in detenzione e porto di una pistola, nonché ricettazione di un ciclomotore (San Martino Valle Caudina, il 19/06/2009); capo 23): concorso in tentata estorsione pluriaggravata e continuata in danno di IL AR (TE e Rotondi, da marzo a settembre 2009); capo 24): concorso in estorsione pluriaggravata e continuata in danno di TA TO (TE, fino agli inizi del 2009); capi 27), 28) e 29): concorso in ricettazione aggravata di un'autovettura, danneggiamento aggravato della stessa, detenzione e porto illegali aggravati di armi da fuoco (Montesarchio, 13/05/2009); capo 30): tentata estorsione pluriaggravata e continuata in danno di un imprenditore non identificato (Pastorano, 18/05/2009); capo 32): tentata estorsione pluriaggravata e continuata in danno di SO OV (Montesarchio, in epoca antecedente e prossima al 16/09/2009); capo 33): tentata estorsione pluriaggravata e continuata in danno di RA NZ;
capi 40), 41), 42), 43), 44), 47), 50) e 53): in concorso con varie persone, detenzione illecita di sostanza stupefacente (San Martino Valle Caudina, 20/04/2009, PO e San Martino Valle Caudina 24-24/05/2009, 03/06/2009, 30/06/2009; San Felice a Cancello e San Martino Valle Caudina, 12/05/2009; Arpaia e San Martino Valle Caudina, 31/05/2009; PO, 20/07/2009; Benevento, 20/06/2009).
1.3. CO EL: capo 1): partecipazione all'associazione di tipo camorristico denominata clan NO sopra indicata;
capi 2), 16), 17) (concorso in lesioni aggravate, così derubricata l'originaria imputazione di tentato omicidio), 23), 27), 28), 29), 33), 41), 43), 44), 47), 50) e 53), in concorso, tra gli altri, con IL IN;
capo 51): concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente (Ceppaloni 09/08/2009).
1.4. AT SQ: capo 1): partecipazione all'associazione di tipo camorristico denominata clan NO sopra indicata;
capi 23), 40), 41), 42) e 43), in concorso, tra gli altri, con IL IN.
1.5. ND VI: capo 12): concorso in estorsione pluriaggravata e continuata in danno di IS OV (Benevento, accertato nel marzo 2009).
1.6. MO RM (classe '78): capo 21), concorso con De VI CO TO e con EG ON in estorsione pluriaggravata e continuata in danno 3 di AS OV e D'HI US (TE Terme, accertato fino al marzo del 2009).
1.7. De VI CO TO: capo 21), in concorso con OR RM e EG ON.
1.8. EG ON: capo 20), concorso con De OS UL in tentata estorsione pluriaggravata e continuata in danno di PO TO (TE Terme, accertato fino al 20/12/2008); capo 21), in concorso con MO RM e con De VI CO TO 1.9. De OS UL: capo 20), in concorso EG ON.
1.10. VO IS: capo 52): concorso in cessione illecita di sostanza stupefacente (in varie località e date, nel luglio 2009).
2. Con sentenza deliberata il 18/07/2014, la Corte di appello di PO ha:
2.1. con riguardo a De AO RA, assolto l'imputato dal reato di cui al capo 35), perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena irrogata in anni 7, mesi 6 di reclusione e 4.000 euro di multa;
2.2. con riguardo a IL IN, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di PO del 21/09/2011 (irrevocabile il 10/10/2012) e ritenuta più grave la pena irrogata con quest'ultima sentenza, ha determinato l'aumento per la continuazione in anni 5, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 4.400 di multa, per una pena complessiva pari ad anni 14 di reclusione ed euro 8.733 di multa;
2.3. con riguardo a CO EL, ritenuta la continuazione con la sentenza della Corte di appello di PO del 27/01/2011 (irrevocabile il 13/05/2011), rideterminato la pena in quella di anni 12 di reclusione ed euro 6.5000 di multa;
2.4. con riguardo a AT SQ, ritenuta la continuazione con la sentenza della Corte di appello di PO del 22/05/2012 (irrevocabile il 04/07/2013), rideterminato la pena in quella di anni 8 di reclusione ed euro 4.000 di multa;
2.6. con riguardo a De OS UL, ridotto al pena in quella di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa;
2.7. con riguardo a EG ON, ridotto la pena in quella di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa. Nel resto, la sentenza di appello ha confermato la sentenza di primo grado (avuto riguardo, in particolare, alle posizioni di ND VI, MO RM, De VI CO TO e VO IS), dando atto, tra l'altro, che gli imputati AT, CO e IL hanno rinunciato ai motivi di merito e in parte a quelli sulla pena, mentre gli imputati De OS e EG hanno rinunciato ai motivi di merito. + 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di PO ha proposto ricorso per cassazione De AO RA, attraverso il difensore avv. D. Vannetiello, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizi di motivazione. fronte delle diverse indicazioni svolte dai provvedimenti cautelari e di merito anteriori alla sentenza impugnata, questa ha ! delineato il ruolo del ricorrente all'interno del sodalizio criminoso come quello di un "quasi consigliere" del ritenuto capo CO NO, come filtro tra lo stesso NO e gli associati e come referente per le questioni legate al sostentamento dei sodali e alla loro assistenza morale: tali affermazioni non dimostrano l'efficacia e la concretezza causale del ruolo di Di AO, laddove : . l'atto di appello aveva fatto riferimento a un suo contributo meramente occasionale. La sentenza impugnata afferma che l'imputato è sempre presente nelle riunioni presso la masseria in cui si incontravano i sodali, ma tale presenza è riscontrata solo il 27/06/2009 e il 30/07/2009; in quest'ultima occasione, Di AO non partecipa al colloquio, ma interviene solo nella parte finale di esso, non interloquendo su questioni illecite e facendo riferimento ai fratelli MI, ossia alle persone offese del reato per quale è stato assolto. Illogicamente la sentenza impugnata ha ritenuto dimostrative dell'appartenenza al gruppo le due indicate intercettazioni, nonché la circostanza che egli fosse a conoscenza degli affari illeciti del sodalizio. La Corte di appello richiama i continui contatti di Di AO con gli associati, ma si tratta di contatti solo con CA UO, suo parente e compaesano: delle quattro conversazioni intercettate, tre non hanno contenuto indiziante, mentre la quarta interviene con TO IS, concessionario di autovetture, al quale il ricorrente si presenterebbe come il "capo dei capi", ma non essendo presente in atti la trascrizione non è possibile attribuire serietà all'affermazione, tanto più che la stessa utenza telefonica dell'imputato è stata intercettata senza che emergessero elementi utili alle indagini. Di AO non ha fornito assistenza legale ed economica a UO, AT e IL quando questi furono arrestati per una rapina, collegata non all'attività del sodalizio, ma solo ad interessi personali (sicché illogicamente si ritiene la circostanza dimostrativa dell'appartenenza del ricorrente al clan): come rilevato dal Tribunale del riesame, l'aiuto economico fu solo sollecitato dai tre, mentre l'avvocato indicato da Di AO non fu poi nominato. Una presenza, non provata quanto alla durata e comunque silente, in occasione di una conversazione dove sono altri a parlare di "affari", un'altra conversazione denotante il proposito di mediare nell'operazione commerciale tra RE e AV 5 e la speranza di alcuni compaesani di ricevere un'assistenza legale ed economica (non fornita) per una rapina sganciata dagli interessi del gruppo criminoso rappresentano dati diversi e che in violazione di legge e con motivazione illogica e contraddittoria sono stati ritenuti integranti la prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio camorristico, comunque non delineata attraverso l'individuazione di un ruolo dotato di carattere di stabilità. Nell'ultima inchiesta nei confronti del clan NO Di AO è stato assolto con sentenza irrevocabile dall'accusa di esserne partecipe, sicché la "frattura" posta da tale assoluzione avrebbe dovuto spingere la Corte di appello ad un maggiore approfondimento, tanto più che con tale sentenza è stata affermata la sua incapacità di intendere e di volere nel triennio 2007/2010. 3.2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento al capo 36), erronea applicazione degli artt. 110 e 629 cod. pen. e vizi di motivazione. Con riferimento a tale episodio il G.i.p., con decisione confermata dal Tribunale del riesame, aveva rigettato la richiesta cautelare del P.M. e nessun elemento si è aggiunto rispetto a quelli valutati in quella sede. Come risulta dal colloquio intercettato tra i coimputati NO US e CO NO il primo si limitò ad intercedere, per conto del debitore e coimputato RE, con la ritenuta persona offesa AV, chiedendogli, con un'attività di mera intermediazione, di attendere qualche mese per la consegna dei titoli bancari relativi al credito vantato nei confronti dello stesso RE;
in questa prospettiva si inserisce qualche sporadico intervento di De AO nella conversazione intercettata travisata dalla Corte di appello, che ha rilevato come gli elementi relativi al capo 36) siano i medesimi di cui all'imputazione 35), per la quale però il ricorrente è stato assolto. La frase del ricorrente ("gli dico tieni in mano") non si comprende se è riferita a AV o ad altra persona e comunque la conversazione non supplisce alla carente individuazione della condotta estorsiva, sicché l'assenza di prova sulla condotta materiale non può essere colmata da una mera ipotesi. La Corte di appello ha inoltre travisato le dichiarazioni rese da CO AV, che ha categoricamente escluso di esser stato vittima di estorsione, facendo riferimento ad un interessamento di amici e conoscenti di ON (comune che non si trova nella Valle Telesina). Dalle dichiarazioni di AV e dal contenuto delle conversazioni intercettate non è possibile affermare che il primo sia stato effettivamente minacciato da Di AO o da altri su mandato del ricorrente, essendo insufficiente in tal senso il mero ed asserito proposito di contattarlo emergente dalla (errata) lettura delle conversazioni trascritte.
3.3. Il terzo motivo denuncia, sempre con riferimento al capo 36), erronea applicazione dell'art. 7 cit. e vizi di motivazione. La Corte di appello richiama una decisione di legittimità che può valere per il noto e famigerato clan dei casalesi, 6 ma non per il clan NO, per il quale non è provato il raggiungimento di una forza tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, tanto più che la stessa sentenza impugnata rileva il ridimensionamento del gruppo nel 2009. 3.4. Il quarto motivo denuncia, sempre con riferimento al capo 36), l'omessa valutazione in ordine alla configurabilità del tentativo, richiamata nell'atto di appello.
3.5. Il quinto motivo denuncia, con riferimento al capo 15) vizi di motivazione. Il G.i.p. aveva rigettato la richiesta cautelare, rilevando la mancanza di elementi circa la violazione dell'obbligo di soggiorno commessa da Di AO recandosi a Roma, laddove i giudici di merito hanno attribuito al ricorrente la voce dell'interlocutore romano che parla con ZO ID nella conversazione del 20/07/2009, ma non è dato sapere quali sarebbero le precedenti occasioni in cui gli inquirenti avrebbero sentito la sua voce, né è stata disposta una consulenza fonica.
3.6. Il sesto motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen. e vizi di motivazione: l'atto di appello aveva indicato molteplici argomenti conferenti nel senso dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, della riduzione dell'aumento per la continuazione e dell'esclusione della recidiva, argomenti rispetto ai quali la motivazione della sentenza impugnata appare carente;
la recidiva è stata applicata sull'erroneo presupposto della sua obbligatorietà e il relativo aumento poteva essere escluso, laddove alla luce della risultanze di cui alla perizia disposta dalla Corte poteva essere concessa l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.
3.7. Con nota del 15/01/2016, la difesa del ricorrente ha depositato gli atti e i documenti richiamati nel ricorso.
4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di PO ha proposto ricorso per cassazione IL IN, attraverso il difensore avv. M. Trigali, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione - dell'art. 62 bis cod. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appello ha confermato il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando la gravità dei fatti, omettendo di valutare molteplici elementi, quali le precarie condizioni economiche dell'imputato, le condizioni familiari, la scelta del rito abbreviato, l'ottimo comportamento processuale e le dichiarazioni rese utilizzate come riscontro per numerosi delitti.
4.1. Con atto depositato il 16/10/2015, il difensore di IL IN ha dedotto motivi nuovi, chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con 7 rinvio al fine di valutare il trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza n. 185 del 2015 della Corte costituzionale.
5. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di PO ha proposto ricorso per cassazione CO EL, attraverso il difensore avv. V. Sguera, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. - 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazione e falsa applicazione degli artt. 63, quarto comma, e 81 cod. pen., nonché dell'art. 597 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Il Giudice dell'udienza preliminare ha determinato la pena per il più grave reato sub 16 nella misura di anni 9 di reclusione ed euro 7.000 di multa, aumentata per le aggravanti e la recidiva ad anni 10 di reclusione ed euro 8.000 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione e, infine, ridotta per il reato. In violazione del divieto di reformatio in peius e della disciplina di cui agli artt. 63 e 81 cod. pen., la Corte di appello ha individuato la pena base 1 sempre per il reato di cui al capo 16) in anni 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa, aumentandola per le aggravanti ad anni 8 di reclusione e 4.500 euro di multa.
5.1. Con atto depositato in data 11/12/2015, l'avv. A. Leone ha dedotto, nell'interesse di CO EL, motivi nuovi, denunciando, alla luce della sentenza n. 185 del 2015 della Corte costituzionale, l'illegittimità dell'aumento della pena per la recidiva c.d. "obbligatoria".
6. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di PO ha proposto ricorso per cassazione AT SQ, attraverso il difensore avv. V. Alesci, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, -comma 1, disp. att. cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione in relazione alla dosimetria della pena: gli aumenti di pena per la continuazione tra i fatti di cui alle varie imputazioni e quelli relativi ai fatti oggetto della diversa sentenza sono indicati in modo del tutto arbitrario, senza che sia possibile determinare le ragioni logico-giuridiche dei singoli aumenti.
7. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di PO ha proposto ricorso per cassazione ND VI, attraverso due distinti atti a firma dell'avv. C. Davino (primo ricorso) e dell'avv. V. Sguera (secondo ricorso), proponendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
7.1. Il ricorso a firma dell'avv. Davino propone due motivi.
7.1.1. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 629 e 393 cod. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appello non ha tenuto 8 conto dei dati segnalati dalla difesa in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento del danno ingiusto e della minaccia;
secondo l'accusa il danno ingiusto sarebbe rappresentato dalla consegna, senza corrispettivo, da parte di OV IS di un'autovettura Renault Megane, ma tale auto era di proprietà di TI RE, creditore di IS, e non di quest'ultimo, che, inoltre, doveva essere qualificato come imputato in procedimento connesso, essendo stato condannato per vicende relative proprio alla predetta auto. Le dichiarazioni di IS non possono essere considerate disinteressate in ragione della sua rilevante posizione debitoria, dalla quale poteva liberarsi solo fornendo una versione dei fatti a lui favorevole, tanto che è stato denunciato da TI RE per il credito da questi vantato: la Corte di appello neppure accenna alle discrasie tra la versione dei fatti di IS e quella proposta da TI. A riscontro delle dichiarazioni di IS si menziona la conversazione nel corso della quale TI si rivolge ad un interlocutore invocando l'intervento sul debitore di "qualcuno del beneventano", in termini privi di riferimenti al ricorrente e di riscontri individualizzanti in ordine alla condotta materiale di minaccia. IS non ha adempiuto ai suoi debiti, il cui pagamento è stato sollecitato e concordato con modalità che prevedevano il versamento "almeno al minimo" delle somme direttamente al creditore, che non aveva promesso alcun compenso a ND, il cui intervento è stato richiesto da IS, come confermato da TI e dallo stesso imputato;
ND non ha avanzato alcuna pretesa nei confronti di IS, rimanendo in silenzio durante il presunto incontro, laddove l'autovettura consegnatagli, a fronte della quale è stata versata la somma di 2.000/2.500 euro, era di proprietà di TI e non di IS, sicché nessuna condotta estorsiva può essere qualificata come in danno di quest'ultimo; rispetto alla circostanza che il valore dell'autovettura costituirebbe il compenso per l'interessamento di ND non vi sono riscontri estrinseci, atteso che tale circostanza è stata ricavata dalle dichiarazioni rese da un imputato di reato connessO particolarmente interessato alla vicenda. Non sussiste l'elemento intenzionale del reato di estorsione, in quanto gli autori non hanno agito nell'intenzione di pretendere quanto non gli era dovuto.
7.1.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. La motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. è apodittica.
7.2. Il ricorso a firma dell'avv. Sguera propone quattro motivi.
7.2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 544, comma 3, cod. proc. pen., 154, comma 4 bis, disp. att. cod. proc. pen. e 304, comma 1, lett. c bis), cod. proc. pen. La difesa non ha ricevuto notificazione della proroga del termine di deposito della motivazione della sentenza e, quindi, l'ordinanza di 9 sospensione dei termini di custodia cautelare avrebbe dovuto essere notificata, sicché è evidente la patologia dell'atto della Corte di appello e, di conseguenza, della sentenza impugnata.
7.2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 629 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Non sussistono gli elementi del delitto di estorsione: lo stesso IS ha dichiarato, da un lato, che non ha ricevuto minacce da ND e che la frase da questi pronunciata ("statt accuort") si riferiva alle possibili conseguenze dovute al mancato pagamento di debiti contratti con commercianti napoletani e, dall'altro, che aveva un debito con RE TI di circa 100.000 euro dovuto all'acquisto di automobili da ripianare con - - assegni post-datati (corrisposti solo nel numero di due) e che aveva consegnato a ND un'automobile, non pagatagli anche perché, subito dopo, si era allontanato da Benevento. Non vi è stata dunque alcuna coartazione della volontà di IS da parte di ND, né alcun danno ingiusto (posto che IS ha pagato solo in parte quanto dovuto in virtù di rapporti leciti) e l'ingiusto vantaggio patrimoniale per il ricorrente, che, per l'automobile, ha pagato 2.500 euro direttamente a TI, il quale ne era legittimo proprietario e ne custodiva i documenti. A tutto concedere, la Corte di appello ha erroneamente omesso di riqualificare il fatto quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
7.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e vizi di motivazione, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto, richiesta dalla difesa, come delitto tentato, posto che alla presunte richieste non è seguito il versamento delle somme legittimamente dovute da IS a TI.
7.2.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e vizi di motivazione: la sussistenza dell'aggravante è stata ritenuta sulla base della mai accertata esistenza di un'associazione camorristica denominata clan ND, laddove non emerge comunque una coartazione tale da integrare l'aggravante contestata.
7.3. Con atto depositato in data 20/12/2015, l'avv. V. Sguera ha dedotto, nell'interesse di VI ND, tre motivi nuovi.
7.3.1. Nelle sentenze di merito non si rinviene alcun passaggio giustificativo in ordine alla recidiva, sicché giudicante ha fatto evidentemente affidamento sull'art. 99, quinto comma, cod. pen., censurato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 185 del 2015. 7.3.2. E' illegittimo l'aumento di pena irrogato ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., in quanto il giudice ha aggravato la pena per effetto della circostanza ad effetto speciale di cui al secondo comma dell'art. 629 cod. pen., applicando un ulteriore aumento per "le" circostanze aggravanti e la recidiva, laddove l'unica circostanza aggravante è quella di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. 10 7.3.3. E' illegittimo l'aumento per la pena pecuniaria da euro 4.000 a euro 6.000, con un incremento pari alla metà in violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen.
8. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di PO ha proposto ricorso per cassazione MO RM (classe 1978), attraverso il difensore avv. A. Quarto, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
8.1. Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Le conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura di EG ed intercorse tra questi e De VI fanno riferimento a un certo RM, evidenziando una millanteria in ordine ad un presumibile intervento di "quelli di Casale". La Corte di appello non ha valutato l'esatta portata delle risultanze offerte dalle intercettazioni, intervenute tra soggetti . diversi da MO, solo grazie ai quali si è ricollegato il contenuto delle stesse al ricorrente, ma nessun accertamento è stato fatto circa l'effettiva vicinanza di EG e De VI a MO, il cui coinvolgimento è argomentato sulla base della sua presenza in un bar di TE priva di qualsiasi indicazione sul suo comportamento, sul tema in discussione, su eventuali accordi o minacce poste in essere, ossia sugli elementi del reato contestato, trascurando in toto le doglianze della difesa.
8.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'omessa riqualificazione del fatto : nel reato di violenza privata, mancando la prova in ordine agli elementi costitutivi del delitto di estorsione, ossia che l'imprenditore sia stato "costretto" all'assunzione non necessaria di un dipendente, così determinando un danno ingiusto per la persona offesa.
8.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, motivato con mere clausole di stile.
9. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di PO ha proposto ricorso per cassazione De VI CO TO, attraverso il difensore avv. C. Cancellario, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
9.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine all'elemento costitutivo del delitto di estorsione rappresentato dall'idoneità della minaccia alla coartazione del soggetto passivo del delitto. La Corte di appello non ha approfondito le argomentazioni difensive relative ai destinatari della condotta 11 - e allaD'HI e AS, entrambi politici di lungo corso contestata - circostanza che la zona di TE è fuori dal raggio di azione dei casalesi, mentre si è limitata a far riferimento alla caratura criminale di MO, laddove dall'incontro di quest'ultimo con i due amministratori non si ricava come abbia potuto comprimere la loro volontà.
9.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di estorsione in luogo di quello di violenza privata. Anche a voler ritenere provata la minaccia, nessun danno patrimoniale risulta provato: la sentenza impugnata fa generico riferimento all'assunzione di EG, ma dalla sentenza di primo grado si evince che si tratta dell'assunzione come guardiano presso il cantiere di IL AR, che non è concessionario o appaltatore di opere o servizi pubblici, non è menzionato in alcuna intercettazione e non risulta in alcun modo collegato con gli amministratori D'HI e AS. IL, in realtà, ha assunto EG perché ne aveva bisogno, dopo aver subito le minacce di un altro clan e la stessa sentenza impugnata indica IL tra le persone offese del clan NO.
9.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. L'estorsione attribuita al ricorrente è del tutto sganciata dall'interesse dei sodalizi criminali evocati nel processo, e non è configurabile l'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", non essendo sufficiente in tal senso un mero collegamento con contesti di criminalità organizzata, ma l'effettivo utilizzo di tale metodo. La sentenza impugnata non fa alcun riferimento agli effetti della presunta condotta estorsiva e compie un salto logico tra la condotta estorsiva e i soggetti che l'avrebbero subita (gli amministratori D'HI e AS) e l'ingiusto profitto con altrui danno subito da AR IL.
9.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione - invocata nei motivi di appello della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. (posto che il danno che avrebbe subìto IL, bisognoso di proteggersi dai pericoli del clan NO, sarebbe comunque di lievissima entità) e delle circostanze attenuanti generiche (in considerazione del mancato conseguimento da parte di De VI di alcun posto di lavoro, della sua incensuratezza, e del fatto di essersi rivolto a EG e a MO spinto dallo stato di indigenza).
9.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione: illogicamente è stata concessa una riduzione di pena a EG solo per la rinuncia ai motivi di appello e nessuna riduzione al ricorrente. 12 10. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di PO hanno proposto ricorso per cassazione De OS UL e EG ON, con un unico atto a firma del difensore avv. G. Ciccarelli, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Con riferimento al capo 20), si sarebbe dovuto ravvisare un maldestro F tentativo di indurre in errore PO, mai effettivamente intimidito dalla condotta di una sua vecchia conoscenza, dichiaratasi inviata da ben tre organizzazioni criminali a richiedere versamenti di denaro in lire, né dalla condotta di EG, che si esaurisce in una desistenza volontaria. Con riferimento al capo 21), le prove consistono in millanterie, vanterie e doglianze per un posto di lavoro, per anni promesso da pubblici amministratori e mai concesso, come da intercettazioni ambientali, senza alcun riscontro che non può essere rappresentato dall'assunzione di EG da parte di IL, risultando non provate pressioni o intimidazioni. La Corte di appello ha confermato il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche a De OS, nonostante l'età e i malanni, e a EG, nonostante la documentata resipiscenza per un episodio e il bisogno di dover delinquere per un posto di lavoro. 11. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di PO ha proposto ricorso per cassazione VO IS, attraverso il difensore avv. P. Cantelmo, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. - 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, degli artt. 62 bis e 99 cod. pen. e vizi di motivazione. La Corte di appello non ha motivato in maniera adeguata in ordine alla circostanza che, dall'esame delle intercettazioni e dall'interrogatorio, si evince che l'imputata non ha mai posto in essere alcuna concreta cessione di sostanza stupefacente, essendosi limitata al massimo (millantando) ad esprimere la sua disponibilità a procurarsi stupefacenti da cedere successivamente. La Corte di appello non ha motivato in ordine alla richiesta proposta con l'atto di appello di esclusione della recidiva e, con riguardo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche pure invocata, non ha tenuto conto del corretto comportamento processuale e della condotta successiva al reato. р CONSIDERATO IN DIRITTO 13 1. I ricorsi proposti nell'interesse di MO RM e di De VI CO TO devono essere accolti, con estensione dell'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo 21) e al trattamento sanzionatorio nei - confronti di EG ON, il cui ricorso, nel resto, deve essere rigettato. Anche il ricorso di CO EL deve essere in parte accolto. I ricorsi di De AO RA, AT SQ e ND VI devono essere rigettati, mentre quelli di IL IN, De OS UL e VO IS devono essere dichiarati inammissibili.
2. Il ricorso proposto nell'interesse di De AO RA deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo non merita accoglimento. Il ricorrente muove dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012 - dep. 20/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008 - dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992 - dep. 04/06/1992, P.M., p.C., Musumeci ed altri, Rv. 191230). Nella valutazione della partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica di cui al capo 1) la cui sussistenza, diffusamente motivata dai - giudici di merito (anche alla luce della piena ammissione resa sul punto dinanzi alla Corte di appello dai coimputati CO, AT, IL e UO), non è oggetto di doglianza la sentenza impugnata ha valorizzato la partecipazione di - De AO a riunioni presso la masseria dove NO CO, capo del sodalizio, svolgeva una serie di attività del gruppo, quali ricevere le richieste di soggetti come RE RE UC (in relazione all'episodio di cui al capo 36), di seguito esaminato), convocare le persone offese dalle estorsioni poste in essere dall'organizzazione, chiedere conto agli associati delle varie attività (soprattutto estorsive) realizzate. Al riguardo, le critiche del ricorrente fanno leva, in primo luogo, sulla circostanza che solo in due occasioni (il 27/06/2009 e il 30/07/2009) le intercettazioni ambientali hanno captato conversazioni cui partecipava il ricorrente: la censura, tuttavia, non è in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o 14 - dep.contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516) alla luce della valenza dimostrativa di tali intercettazioni e del necessario apprezzamento delle stesse nel quadro complessivo degli elementi delineati dai giudici di merito, tanto più che, in tema di associazione di tipo mafioso, va considerato comportamento concludente idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale la partecipazione a più riunioni organizzative, non essendo ipotizzabile che un estraneo possa essere più volte ammesso a tali consessi (Sez. 1, n. 26684 del 12/04/2013 - dep. 19/06/2013, De AO, Rv. 256045). Con specifico riferimento alla significatività dell'intercettazione del 30/07/2009, le doglianze articolate nel motivo in esame risultano del tutto infondate: come espressamente sottolinea la Corte distrettuale, nel corso di tali conversazioni alcuni associati (US IM, PU IT) ragguagliavano NO e gli altri sodali presenti delle attività estorsive in corso in una determinata zona, sicché, lungi dall'esaurirsi in una mera presenza passiva (così come, in buona sostanza, prospettato dal ricorrente) o irrilevante (nel riferimento ai fratelli MI, in relazione ai quali l'imputato è stato assolto dal reato sub 35), la compartecipazione di De AO al "rendiconto" assume pregnante valenza dimostrativa del suo pieno inserimento nel gruppo criminale. La Corte di merito ha inoltre richiamato alcune intercettazioni di conversazioni con il coimputato UO (rispetto alle quali le doglianze del ricorrente risultano generiche, limitandosi ad evidenziare un rapporto parentale tra i due e la comune residenza e rimettendo la valutazione del vizio denunciato al complessivo apprezzamento da parte di questa Corte dei dati probatori, in assenza di denuncia di specifici travisamenti o illogicità manifeste) e una con un concessionario di auto nella quale il ricorrente si attribuisce il ruolo di capo (rispetto alla quale il ricorso si limita a lamentare la mancata trascrizione, senza, tuttavia, denunciare alcun travisamento nella valutazione dei giudici di merito), sottolineando poi la valenza delle risultanze offerte dalle intercettazioni ambientali effettuate in carcere in occasione dell'arresto di alcuni coimputati per un rapina: da tali intercettazioni, rileva la Corte di merito, emerge, per un verso, che De AO doveva attivarsi per la difesa legale dei sodali e, per altro verso, che egli era il referente del gruppo per questioni legate al sostentamento dei singoli partecipi all'associazione, rilievi, questi, alla luce dei quali il ruolo del ricorrente è delineato come non equiparabile a quello degli altri associati, ma di maggior rilievo. Sul punto, le doglianze del ricorrente fanno leva, sotto un primo profilo, sulla circostanza che la rapina non era collegata all'attività del sodalizio e, sotto un diverso profilo, sul rilievo che il legale indicato da De AO non era stato poi designato dagli interessati: in entrambe le direzioni, le censure C 15 svalutano indebitamente il dato ricavato dai giudici di merito dalle intercettazioni in questione, ossia il ruolo di riferimento riconosciuto dai sodali (e dai loro congiunti) a De AO sul terreno, all'evidenza cruciale nell'ambito di un'organizzazione di stampo mafioso, dell'assistenza agli associati detenuti. Un ruolo, questo, dimostrativo del contributo apportato dall'agente nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (Sez. 5, n. 13071 del 14/02/2014 - dep. 20/03/2014, Petrone e altro, Rv. 260211) e nitidamente delineato dall'intercettazione puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata - della - conversazione intercorsa tra UO CA e la moglie, in cui quest'ultima si lamenta con il marito del fatto che il ricorrente «dà i soldi solo per l'avvocato e non per mangiare», facendo discendere da tale lamentela l'invito al coniuge ad uscire dal clan». L'intercettazione non oggetto di censure da parte del ricorso, - che, sotto questo profilo, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849) - è valutata dalla Corte distrettuale, con argomentazione aderente al dato probatorio e immune da vizi logici, come particolarmente significativa della piena partecipazione di De AO al clan NO. A ciò si aggiunga che l'estraneità della rapina alle attività del sodalizio camorristico dalla quale muove il ricorrente è smentita dalla sentenza impugnata, che ha sottolineato come, pur non essendo connotata dall'aggravante ex art. 7 cit., la stessa debba essere collocata, sul piano temporale e su quello fattuale, tra i reati-fine del clan NO, ricollegandosi alla necessità di "far soldi" risultante da numerose intercettazioni: il rilievo della Corte distrettuale non è oggetto di specifica censura da parte del ricorso, che, sul punto, risulta privo di compiuta correlazione con le ragioni argomentative della pronuncia di appello. Gli elementi valorizzati dai giudici di merito - arricchiti da quelli relativi al reato sub 36) di seguito esaminati rendono ragione dell'inidoneità delle ulteriori doglianze articolate dal ricorso ad inficiare la tenuta logico- argomentativa della decisione, doglianze ora del tutto generiche nella prospettazione dell'incidenza sul percorso argomentativo dei giudici di merito (quella incentrata sulla deduzione relativa all'incapacità di intendere e di volere, tanto più che rispetto all'ordinanza in data 11/07/2014 di rigetto della richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale per l'espletamento di una perizia sulla capacità di intendere e di volere di De AO non viene proposta impugnazione, né viene comunque articolata alcuna specifica censura), ora, comunque, involgenti, al più, inammissibili questioni di merito (quelle incentrate sugli esiti dell'intercettazione telefonica nei confronti dell'imputato e sulla sua assoluzione in altro giudizio). 16 2.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente riguardando tutti l'imputazione sub 36), non meritano accoglimento. L'imputazione in esame, ascritta a De AO, nonché a NO CO, US IM, PA LA, RE RE UC (giudicati separatamente), riguarda l'estorsione continuata e pluriaggravata volta a costringere AV CO, creditore di una cospicua somma (circa 500.000 euro) nei confronti di RE RE UC per lavori effettuati presso un suo ristorante, ad accettare di dilazionare la consegna di titoli bancari relativi al detto credito. La sentenza di appello conferma il giudizio di sussistenza del fatto, evidenziando, da un lato, le risultanze relative alle disposizioni impartite da CO NO per assecondare la richiesta di "pressioni" sul creditore rivoltagli dal debitore (il coimputato RE RE UC) e, dall'altro, il resoconto di US IM sul "contatto" avuto con AV, "contatto" la cui natura è ben chiarita dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145) che ad essa fa esplicito rinvio, laddove evidenzia che NO aveva contestato a US di avere assecondato quanto riferitogli da RE e di non aver chiesto un termine di dilazione più lungo: elemento, questo, che rende ragione dell'effettivo conseguimento della dilazione dei pagamenti che RE, attraverso le "pressioni" del clan, aveva ottenuto e, dunque, del perfezionamento del reato, non potendosi ritenere arrestato l'iter criminis sulla soglia del tentativo, come invocato dal quarto motivo. Le ulteriori censure del ricorrente investono la configurabilità del reato (contestata sulla base dell'assunto che si sarebbe trattato di una mera intermediazione nell'adempimento di un'obbligazione) e il concorso di De AO: sotto entrambi i profili vengono in rilievo le argomentazioni della sentenza impugnata, laddove ha rimarcato come dal contesto delle conversazioni intercettate emerga l'esposizione da parte di De AO delle modalità attraverso le quali "indurre" AV a non pretendere il pagamento del credito vantato nei confronti di RE («io mò mi mando a chiamare pure lui e gli dico tieni in mano Pure perché la forza la teniamo per fare queste cose!»); al riguardo le doglianze del ricorrente circa un travisamento probatorio in cui sarebbe incorsa la Corte di merito risultano generiche (in quanto non compiutamente correlate al dato probatorio, che evoca la "forza" del gruppo), tanto più che, come si evince dal tenore letterale della frase, De AO riferiva il "mandare a chiamare" ad una pluralità di persone ("pure lui"), sicché la censura del ricorrente circa l'identificazione del destinatario nel AV o in altra persona omette il puntuale confronto con il dato probatorio. Neppure coglie nel segno il parallelismo proposto dal ricorrente tra il giudizio assolutorio relativo all'imputazione di cui al capo 35) e la condanna 17 per l'imputazione in esame, posto che, rispetto al compendio probatorio afferente alla prima, quello relativo al capo 36) è costituito, come sottolinea la Corte distrettuale, non solo da un numero maggiore di conversazioni intercettate, ma anche da una loro di gran lunga maggiore chiarezza e precisione. Del resto, il ruolo incisivo di De AO, sottolinea ancora la Corte di appello, emerge anche quando, dopo le rassicurazioni offerte da NO a RE circa il sicuro "loro" intervento, rappresenta allo stesso RE la necessità, in caso di reazioni di diniego del "pressato", di avvisarli subito, perché la "reazione" non deve passare sotto silenzio, venendo, in caso contrario, intesa come mancanza di rispetto per la forza intimidatrice del gruppo. Nei termini indicati, la sentenza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie estorsiva e del ruolo concorsuale del ricorrente, in termini coerenti con i dati probatori richiamati e frutto di una ricostruzione complessiva della loro significatività svolta in assenza di cadute di conseguenzialità logica, laddove il ricorrente svaluta tale complessivo apprezzamento del compendio probatorio e lo stesso ruolo di De AO, che, sulla base del percorso motivazionale della Corte di merito, non può essere riduttivamente rappresentato come sporadico. Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle dichiarazioni di AV valorizzate dal ricorrente, dichiarazioni di cui la Corte di merito ha messo in rilievo la reticenza dettata dal timore di ritorsione, argomentazione, questa, che sulla base degli elementi valutati dalle concordi pronunce di merito (e, in particolare, del rilievo della Corte distrettuale circa l'inverosimiglianza della versione di AV - secondo cui egli stesso non avrebbe subìto minacce alla luce del contenuto delle conversioni - intercettate e collocabili successivamente all'incontro degli esponenti del clan con lo stesso imprenditore), risulta immune da vizi logico-argomentativi. Ne consegue l'infondatezza del secondo motivo. Inammissibile, invece, è il terzo motivo: la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è argomentata dalla Corte richiamando la dimostrata esistenza del clan NO e la storia giudiziaria dei suoi appartenenti, l'una e l'altra costitutive di un'efficace fonte di messaggio intimidatorio senza necessità di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e minaccia. A fronte della motivazione resa dalla sentenza impugnata sul punto, le censure del ricorrente incentrate sul ridimensionamento del gruppo nella fase - più recente (il che, tuttavia, non ne ha fatto venir meno la forza di intimidazione del vincolo associativo) deducono questioni di merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati (in buona sostanza, il 18 prolungato radicamento territoriale del gruppo e la biografia criminale dei suoi esponenti) ed immune da vizi logici.
2.3. Il quinto motivo è infondato. Ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano riferito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259478), né deve necessariamente disporre una perizia fonica (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012 - dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 252712). La Corte di merito ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, rilevando, da una parte, che la prova della violazione della misura della sorveglianza speciale risulta dal chiaro riconoscimento della voce di De AO nella conversazione intercettata proveniente da un'utenza fissa situata a Roma e, dall'altra, che l'identificazione è avvenuta ben dopo l'ascolto da parte della polizia giudiziaria della medesima voce all'interno della masseria di San Martino Valle Caudina: nei termini indicati, la Corte di merito ha adeguatamente risposto al rilievo difensivo circa le occasioni in cui gli inquirenti, prima della telefonata in questione, avevano ascoltato la voce dell'imputato, così congruamente disattendendo la prospettata necessità di una perizia.
2.4. In ordine al trattamento sanzionatorio (determinato assumendo quale pena-base quella per l'estorsione pluriaggravata e continuata sub 36), il sesto motivo non merita accoglimento. La sussistenza dei presupposti della recidiva è stata congruamente motivata dalla Corte di merito richiamando i gravi precedenti, per reati della stessa indole commessi in un breve arco temporale (la sentenza di primo grado evidenzia che De AO ha riportato condanne irrevocabili per fatti estorsivi e per delitti associativi), mentre, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, la conferma del relativo diniego è stata argomentata sulla base della gravità dei fatti e della reiterazione in un breve arco temporale degli stessi reati, argomentazione, questa, idonea ad offrire giustificazione motivazionale alla statuizione. Anche alla luce di quanto si è detto in ordine all'ordinanza dibattimentale del 11/07/2014, del tutto generica, infine, è la doglianza relativa all'invocata applicabilità della disciplina ex art. 89 cod. pen., tanto più in considerazione del rilievo che la Corte di merito ha valorizzato le risultanze dell'accertamento peritale disposto nel medesimo procedimento, accertamento secondo cui De AO, all'epoca dei fatti, così come all'attualità, era pienamente capace di intendere e di volere.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di IL IN è inammissibile. Il diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è stato confermato dalla Corte di merito sulla base di molteplici elementi (i precedenti 19 penali, la gravità dei fatti, la reiterazione in un breve arco temporale dei medesimi reati), motivazione, questa, immune da vizi logico-argomentativi, tanto più che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è : necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899): la doglianza è quindi manifestamente infondata. L'inammissibilità del ricorso dovrebbe estendersi anche al motivo nuovo di cui all'atto depositato il 16/10/2015: tuttavia, facendo esso leva sulla declaratoria di illegittimità costituzionale statuita dalla sentenza n. 185 del 2015 della Corte costituzionale, trova applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in forza del quale nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 - dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264207). Ciò premesso, il motivo è comunque inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha rigettato per tutti gli imputati la richiesta di esclusione della recidiva, sulla base dei gravi precedenti a loro carico, per reati della stessa indole commessi in un breve arco temporale, elementi, questi, non oggetto di specifica critica da parte del ricorrente e, comunque, ritenuti dal giudice di appello indicativi di particolare pericolosità degli agenti, ossia idonei a dar conto della sussistenza, nella fattispecie concreta, del presupposto della recidiva sulla base di una verifica in concreto che la reiterazione dell'illecito è sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell'autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 - dep. 05/10/2010, P.G., Calibe' e altro, Rv. 247838).
4. Il ricorso proposto nell'interesse di CO EL, nei termini di seguito indicati, deve essere accolto, salvo che per le doglianze proposte con i motivi nuovi in ordine all'applicazione della recidiva, doglianze, queste, che non meritano accoglimento alla luce dei rilievi esposti in merito al ricorso di IN IL. La sentenza di primo grado ha condannato CO alla pena di anni 14 di reclusione e di euro 8.000 di multa così determinata: pena base per l'estorsione pluriaggravata e continuata sub 16), anni 9 di reclusione ed euro 7.000 di multa;
aumentata per le aggravanti e la recidiva ad anni 10 di reclusione ed euro 8.000 di multa;
aumentata per la continuazione 20 complessivamente ad anni 21 di reclusione ed euro 12.000 di multa;
ridotta come sopra per il rito. La sentenza di appello - ritenuta anche la continuazione con la sentenza della Corte di appello di PO del 27/01/2011 (irrevocabile il 13/05/2011) – ha condannato CO alla pena di anni 12 di reclusione ed euro - 6.500 di multa così determinata: pena base per il più grave reato sub 16), anni 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa;
aumentata per le aggravanti ad anni 8 di reclusione ed euro 4.500 di multa;
aumentata per la continuazione con i reati di cui al presente processo (indicati nel numero di 16, essendo invece 15) complessivamente ad anni 16 di reclusione ed euro 8.250 di multa;
aumentata per la continuazione con i reati oggetto della sentenza irrevocabile ad anni 18 di reclusione ed euro 9.750 di multa, ridotta come sopra per il rito. Pertanto, mentre la sentenza di primo grado aveva determinato in anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa l'aumento per le circostanze aggravanti e la recidiva, la sentenza di appello ha stabilito l'aumento per le circostanze aggravanti (in tale espressione dovendosi intendere ricompresa anche la recidiva) in anni 2 di reclusione ed euro 1.500 di multa. Tale statuizione è illegittima, in quanto: l'appello del P.M., che peraltro investiva l'assoluzione dell'imputato in primo grado per un'imputazione, non è stato accolto;
non è intervenuto alcun mutamento della struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima: Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 - dep. 14/04/2014, C, Rv. 258653), tale non potendosi ritenere la riconosciuta continuazione con i reati di cui alla sentenza irrevocabile (considerati alla stregua di reati-satellite del più grave reato di cui al capo 16, concordemente individuato come violazione più grave dalle due sentenze di merito); non è stata esclusa alcuna circostanza aggravante o riconosciuta un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013 - dep. 02/08/2013, Papola, Rv. 255660). Di conseguenza, deve trovare applicazione il principio di diritto in forza del quale, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 - dep. 10/11/2005, William Morales, Rv. 232066; conf.: ex plurimis, Sez. 5, n. 14991 del 12/01/2012 - dep. 18/04/2012, P.G. in proc. IO e altri, Rv. 252326; Sez. 4, n. 18086 del 24/03/2015 - dep. 29/04/2015, Carota, Rv. 263449). Sul punto, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non potendo questa Corte procedere alla rideterminazione della pena da irrogare;
nel resto il ricorso deve essere rigettato. هم 21 5. Il ricorso proposto nell'interesse di AT SQ è infondato. A fronte della statuizione del giudice di appello, che ha rideterminato in melius la pena irrogata al ricorrente riducendo di anni 1 ed euro 4.000 la pena-base per il reato di cui al capo 23) e le relative aggravanti (determinandola in anni 7 di reclusione ed euro 4.000 di multa, in misura sensibilmente inferiore al medio edittale) e individuando l'aumento per i molteplici reati-satelliti (compreso il delitto associativo sub 1) nella misura complessiva (ma determinata con riguardo ai singoli reati) di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, largamente inferiore a quella stabilita dal giudice di primo grado (che aveva disposto un aumento per i medesimi reati nella misura di 7 anni di reclusione e 4.000 euro di multa), il ricorrente non articola specifiche censure rispetto alle varie valutazioni della Corte di merito in ordine alla gravità dei fatti e alla personalità dell'autore (gravato da recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica) e al rapporto di esse con le diverse comminatorie edittali: nei termini indicati, pertanto, la doglianza non merita accoglimento. Analoghi rilievi valgono per l'aumento per la continuazione con i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di PO del 22/05/2002, relativa a quattro delitti tra i quali una rapina (rispetto alla quale la sentenza impugnata ha rimarcato la dinamica del fatto, con uso di armi clandestine di particolare potenzialità offensiva e l'efferatezza della violenza attuata) ed altri delitti (compresi quelli di resistenza a pubblici ufficiali con lesioni agli stessi e ricettazione), per i quali l'aumento complessivo è stato determinato nella contenuta misura di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Il ricorso proposto, con i due atti di impugnazione e i motivi aggiunti sopra richiamati, nell'interesse di ND VI deve essere rigettato.
6.1. Occorre muovere, in ordine di priorità logico-giuridica, dall'esame del primo motivo del secondo ricorso, che è inammissibile in quanto oggetto di rinuncia nel corso dell'odierna udienza e, comunque, manifestamente infondato, risultando del tutto estranea al provvedimento di proroga dei termini per la redazione della sentenza ex art.154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. qualsiasi ricaduta sulla validità della sentenza, del resto non comminata dalla norma.
6.2. I primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Davino e il secondo e il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Sguera, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo all'affermazione di responsabilità per il reato sub 12), non meritano accoglimento.
6.2.1 Le censure relative alla posizione processuale di OV IS sono inammissibili, per plurime, convergenti, ragioni. Al riguardo, la Corte di merito, 22 sotto un primo profilo, ha rilevato come nessun atto documenti che, al momento in cui rese sommarie informazioni alla polizia giudiziaria, IS fosse sottoposto ad indagini preliminari perché denunciato da RE TI per truffa: il rilievo, non oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, è in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in virtù del principio di conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del tempus regit actum, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015 - dep. 29/07/2015, Lo Presti e altri, Rv. 264482). Sotto un ulteriore profilo, il giudice di appello ha rilevato che la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni di IS risulta comunque superata dall'acquisizione, richiesta dalla difesa, del verbale dibattimentale delle dichiarazioni rese dinanzi al Tribunale di Benevento, argomento, questo, non oggetto di specifiche doglianze, risultando, da questo punto di vista, il ricorso carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
6.2.2. Le ulteriori censure investono, in sintesi, la prova della sussistenza, sotto vari profili, del fatto-reato. Nei termini in cui è stata ricostruita dai giudici di merito, la vicenda trae origine dall'intercettazione dell'utenza in uso a ZO ZA: in una delle conversazioni intercettate, l'imprenditore RE TI si era rivolto a ZA affinché, attraverso le sue "conoscenze", facesse pressioni su OV IS, un concessionario di automobili, al fine di recuperare un credito vantato nei confronti di quest'ultimo dallo stesso TI. ZA aveva quindi preso contatto con VI ND (e con il fratello IO, esponenti di un'associazione camorristica operante nel beneventano), incontrando (in presenza anche di un'altra persona, detta "u crapariello") IS: al riguardo, osserva la Corte distrettuale che la tesi difensiva secondo cui l'intervento di VI ND sarebbe stato sollecitato da IS per ottenere un differimento della corresponsione della somma dovuta a TI è smentita dalle conversazioni intercettate, dalle quali emerge la richiesta di TI all'interlocutore di far intervenire "qualcuno dal beneventano" su IS, imprenditore operante in quella zona, e la significativa circostanza che la risposta di ZA era nel senso che avrebbe insistito per far intervenire degli "amici", così come avvenuto con successo con esponenti del clan NO. Il coinvolgimento di VI ND, rileva ancora la sentenza impugnata, emerge esplicitamente dall'intercettazione del 19/02/2009, nonché dalle 23 + dichiarazioni dibattimentali di IS, che, pur con atteggiamento reticente dovuto al concreto timore per la propria incolumità e per quella dei familiari (timore già espresso nelle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e tale da indurlo ad abbandonare la zona del beneventano e ad affermare che la frase rivoltagli da VI ND statt'accuort alla famiglia tua>> si riferiva, vagamente, a - "gente di PO" vicina a TI), ha confermato di aver incontrato il ricorrente presso la sua abitazione, insieme con il fratello e "u crapariello" (che lo aveva sollecitato a saldare il debito in tempi stretti), di essere a conoscenza della F caratura criminale del clan ND, di essere stato più volte contattato dal ricorrente per la somma dovuta a TI, di non aver subìto minacce ma di essersi comunque allontanato dal beneventano subito dopo tale vicenda (vendendo ogni suo bene anche per i debiti non pagati), di avere consegnato a VI ER, su sua richiesta, un'autovettura del valore di circa 7.000 euro (i cui documenti erano nella disponibilità di TI) senza neanche parlare del : pagamento del prezzo, ritenendo che non sarebbe stato pagato. Le censure del ricorrente fanno leva, con riguardo alla sussistenza dell'elemento della minaccia, sulle dichiarazioni dello stesso IS, che ha escluso di essere stato minacciato da ND, e sulla circostanza che l'intervento di quest'ultimo sarebbe stato richiesto dal primo, come riferito dallo stesso ND e da TI. Quanto a quest'ultimo profilo, la Corte di merito ha diffusamente esaminato punto, confutando la tesi difensiva sulla base delle risultanze delle conversazioni intercettate, che hanno consentito di ricostruire lo sviluppo della vicenda a partire dal primo contatto tra TI e ZA, sulla base di elementi e argomentazioni non investiti da specifiche critiche da parte del ricorso, sostanzialmente ripropositivo della censura dedotta dal gravame e disattesa dal giudice di appello con congrua motivazione, alla luce della quale priva di fondamento è anche la doglianza afferente alla riconducibilità a ND del riferimento alla necessità di far intervenire "qualcuno dal beneventano" per fare pressioni su IS, anch'essa esaminata dalla Corte distrettuale richiamando in particolare l'intercettazione del 19/02/2009, non oggetto di censure in grado di inficiare la valutazione compiuta dalla sentenza impugnata. Quanto alla condotta minacciosa, delineata fin dal capo di imputazione come comprensiva di minacce implicite ed esplicite, la Corte di merito ha richiamato, come si è visto, i contatti tra TI e ZA volti a sollecitare, il primo, e ad assicurare, il secondo, pressioni finalizzate al "recupero" del credito vantato nei confronti di IS (contatti diffusamente ripercorsi dalla sentenza di primo grado, che, ad esempio, richiama la conversazione in cui TI riferiva a ZA che avrebbe fatto chiamare IS dagli amici, ossia dagli ND, aggiungendo che «... a questo bisogna fare 241 4 qualcosa...>>): la direzione e il senso dell'intervento degli "amici" sollecitato sono ben illustrati, nel percorso argomentativo della Corte di merito, dal parallelismo instaurato rispetto ad altro "interessamento" assicurato per analoghe ragioni, interessamento indirizzatosi, questa volta, verso il clan NO. Il giudice di appello ha poi richiamato i vari contatti con IS del gruppo mobilitato da TI, tra i quali la convocazione presso l'abitazione di VI ND (al cui clan era riconosciuta dallo stesso debitore caratura criminale nel territorio del beneventano), durante la quale erano giunte ulteriori "sollecitazioni" a saldare il debito in tempi stretti: al riguardo, la valenza attribuita all'episodio è contestata dal ricorso sulla base del rilievo che, in occasione della convocazione di IS presso la sua abitazione, VI ND rimase in silenzio, ma il rilievo anche alla luce del compendio probatorio complessivamente delineato dai giudici di merito risulta del tutto inidoneo a disarticolare l'intero ragionamento svolto - dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare о da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Nel quadro sinteticamente richiamato deve essere collocata la valutazione operata dai giudici di merito circa le dichiarazioni rese da IS a proposito della frase rivoltagli da VI ND - «statt'accuort alla famiglia tua≫ che, secondo il dichiarante, si riferiva, vagamente, a "gente di PO" vicina a TI: sul punto, la Corte distrettuale giudica reticente l'atteggiamento di IS e argomenta tale giudizio alla luce di quanto comunque riferito dal teste (la convocazione presso l'abitazione di ND e le sue molteplici sollecitazioni), nonché della circostanza, dallo stesso riferita, che, subito dopo la vicenda, egli si allontanò dal beneventano vendendo tutti i suoi beni, anche per debiti non pagati. Al riguardo, le doglianze dei ricorrenti, per un verso, fanno leva su una lettura atomistica dei vari elementi valorizzati dalle concordi sentenze di merito e, per altro verso, propongono censure di merito. Nella prima prospettiva si collocano i rilievi fondati sulla circostanza che IS ha negato di aver subìto minacce, rilievi che trascurano di considerare il quadro complessivo delineato dalle concordi sentenze di merito e le argomentate valutazioni del giudice di appello circa la reticenza del teste e le relative cause;
un quadro arricchito dal rilievo della sentenza impugnata non oggetto di specifiche - censure - che ha rimarcato come lo stesso TI (le cui dichiarazioni sono state valutate dalla Corte distrettuale, anche in rapporto a quelle di IS) abbia riferito del suo contatto con ZA, prima, e con gli ND (di cui conosceva il ruolo delinquenziale), poi, proprio al fine di "pressare" il debitore a pagare le somme dovutegli. Più in generale, la denuncia afferente all'inaffidabilità della persona offesa (in quanto portatrice di interesse alla liberazione dei debiti 25 contratti) propone questioni merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione operata dalla Corte distrettuale (che ha ritenuto la parziale reticenza del teste in una direzione "opposta" a quella indicata dal ricorrente), sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici. Anche le censure relative alla sussistenza del danno ingiusto non meritano accoglimento. Il ricorrente fa leva, principalmente, sulla deduzione che l'automobile consegnata da IS a VI ND sarebbe stata di proprietà di TI, al quale il ricorrente avrebbe versato la somma di 2.000 / 2.500 euro. La censura non è idonea ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata. Da un primo punto di vista, tale censura presenta profili di aspecificità: premesso che il mancato pagamento in parte o in toto del prezzo di acquisto, di per sé, - non implica la permanenza del titolo di proprietà in favore del venditore e che nel senso prospettato dal ricorrente neppure è decisiva la circostanza che TI conservava la disponibilità dei documenti relativi all'auto, la deduzione circa la proprietà dell'auto in capo allo stesso TI non è accompagnata dall'indicazione degli elementi sui cui si fonda, sicché il ricorrente si è sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere a sostegno della censura (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). Peraltro, anche a prescindere dalla questione della proprietà dell'auto, dirimente è il rilievo che IS la deteneva per la vendita (ossia, per conseguirne un guadagno) e che la cedette a ND senza chiedere un corrispettivo perché, come risulta dalla sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), aveva capito trattarsi di una sorta di pagamento». E' dunque configurabile il danno richiesto per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., nella cui nozione, come ha chiarito la consolidata giurisprudenza di questa Corte, rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e chance future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi (Sez. 2, n. 43769 del 12/07/2013 dep. 25/10/2013, Ventimiglia, Rv. 257303). Dall'infondatezza della censura appena esaminata discende l'infondatezza delle ulteriori doglianze indirizzate ad una diversa qualificazione del fatto. Non è configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo l'agente perseguito il conseguimento, per l'attività di illecita "pressione" sul debitore, di quella sorta di pagamento» appena indicata, ossia il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. 2, n. 705 del 01/10/2013 dep. 10/01/2014, Traettino, Rv. 258071). La doglianza incentrata sulla 26 configurabilità del tentativo è, invece, generica, avendo il ricorrente omesso di confrontarsi con il dato probatorio, riportato dalla sentenza di primo grado, costituito dalla dichiarazione di IS di avere versato due assegni di 6.000 e 6.500 euro, entrambi andati a buon fine.
6.3. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Davino e il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Sguera, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte di merito ha rilevato che TI si era rivolto, attraverso ZA, a ND, di cui conosceva il ruolo delinquenziale, rappresentando l'intervento del ricorrente, di per sé, una minaccia al fine di "pressare" IS. Nei termini indicati, la Corte di merito ha dato conto della : riconoscibilità, nel fatto ascritto all'imputato, del metodo mafioso, che, secondo l'insegnamento di questa Corte, si concretizza in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare sulle vittime del reato la particolare coartazione psicologica, non riconducibile alla mera reazione delle vittime stesse (Sez. 6, n. 28017 del 26/05/2011 dep. 15/07/2011, Mitidieri, Rv. 250541; - conf.: Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015 - dep. 13/11/2015, Capuozzo, Rv. 264900).
6.4. Anche le doglianze proposte con i motivi nuovi non possono essere accolte.
6.4.1. Le censure concernenti l'applicazione della recidiva non meritano accoglimento alla luce dei rilievi esposti in merito al ricorso di IN IL.
6.4.2. Le censure che fanno leva sul riferimento a plurime circostanze aggravanti ulteriori a quella ex art. 7 cit. sono inammissibili. Rileva al riguardo la Corte che la sentenza di primo grado ha correttamente delineato le circostanze aggravanti ritenute sussistenti nei confronti dell'imputato, richiamando il capoverso dell'art. 629 cod. pen. e l'art. 7 cit., oltre che la recidiva: alla luce di tale rilievo, il riferimento al plurale a circostanze ulteriori rispetto alla recidiva in sede di calcolo dell'aumento rispetto alla pena base ex art. 629, secondo comma, cod. pen. deve ritenersi un mero refuso, tanto più che, con riguardo alla pena detentiva (e salvo quanto si vedrà in ordine a quella pecuniaria), lo stesso aumento è stato determinato in misura largamente inferiore al limite stabilito . dall'art. 63, quarto comma, cod. pen.; la doglianza, pertanto, è manifestamente infondata.
6.4.3. Non meritano accoglimento neppure le doglianze indirizzate alla . determinazione della multa, rispetto alla quale la pena finale è stata determinata muovendo dalla multa pari a euro 4.000 per l'estorsione aggravata e continuata, aumentata per le ulteriori circostanze aggravanti indicate fino a euro 6.000, ridotta a euro 4.000 per rito. Le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che l'ambito dell'illegalità della pena si riferisce ai «classici casi di illegalità ab 27 origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali» (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 dep. 28/07/2015, Jazouli). Nella medesima prospettiva, la A - giurisprudenza di legittimità ha affermato che è rilevabile di ufficio dalla Corte di Cassazione l'illegalità della pena solo quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando il trattamento sanzionatorio sia di per sé complessivamente legittimo ed il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna (Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013 - dep. 23/05/2013, Nisi e altro, Rv. 255729, in una fattispecie in cui l'aumento per la recidiva, pur contenuto nei limiti astrattamente possibili per legge, era stato disposto in misura maggiore rispetto a quella specificamente indicata in motivazione;
conf. Sez. 6, n. 20275 del 07/05/2013 - dep. 10/05/2013, M, Rv. 257010): in questa prospettiva, si è rilevato che, fuori dei casi di «pena illegale, vale a dire di pena diversa per specie da quella che la legge (applicabile nel tempo secondo i dettami dell'art. 2 c.p.) stabilisce per quel determinato reato o : di pena inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali», l'intervento officioso di questa Corte non potrebbe giustificarsi «sol perché la pena, legittimamente quantificata nel dispositivo letto in udienza, risulta erroneamente calcolata in motivazione (...): diversamente, qualunque errore di diritto nel computo della pena dovrebbe essere corretto d'ufficio, il che finirebbe con lo snaturare il meccanismo stesso dell'impugnazione, retto dal principio devolutivo (espresso, per il giudizio di cassazione, dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen.)>> (così, in una fattispecie in cui solo in motivazione la sentenza impugnata aveva erroneamente distinto in due diversi aumenti di pena, anziché in uno solo ex art. 63, comma 4, cod. pen. le conseguenze delle due aggravanti ad effetto speciale, Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013 - dep. 21/03/2013, Stagno e altri, Rv. 255197; conf. Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014 - dep. 21/07/2014, P.G. in proc. Tanzi, Rv. 260326). Al lume dei principi indicati, la pena pecuniaria irrogata, così come indicata nel dispositivo, considerato che la stessa è stata determinata muovendo dall'estorsione continuata sub 12 (per la quale la pena base individuata è largamente inferiore al massimo editale), risulta per legge irrogabile, sicché il trattamento sanzionatorio, di per sé, rientra complessivamente nei limiti di cui alla comminatoria edittale, laddove il vizio denunciato attiene al percorso motivazionale attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della multa irrogata. Pertanto, non vertendosi in fattispecie di pena illegale, nel senso indicato, e non venendo di conseguenza in rilievo i poteri di rilevazione officiosa di questa Corte, la censura è inammissibile 28 sotto un duplice profilo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011 - dep. 04/01/2012, Agui', Rv. 251780; conf. Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014 - dep. 28/01/2015, Giannetti, Rv. 262180): infatti, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301). Nel caso di specie, i motivi principali avevano investito esclusivamente l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit., sicché la doglianza introdotta con il motivo in esame non investe i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione, ma è rivolta ad allargare l'ambito del petitum da quest'ultimo delineato. Inoltre, la doglianza in questione neppure era stata dedotta con il gravame (così come, del resto, il secondo dei motivi nuovi) e, come questa Corte ha avuto modo di affermare, è inammissibile il motivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello (Sez. 3, n. 21920 del 16/05/2012 - dep. 07/06/2012, Hajmohamed, Rv. 252773, che ha precisato che l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado non ha efficacia sanante ex post).
7. I ricorsi proposti nell'interesse di MO RM (classe 1978) e di De VI CO TO, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo alla condanna dei ricorrenti per il reato di cui al capo 21) (concorso - anche con EG ON in estorsione pluriaggravata e continuata in danno di - AS OV e D'HI US), devono essere accolti, nei termini di seguito indicati.
7.1. Il primo motivo del ricorso nell'interesse di RM MO non è fondato. هم 29 La Corte di appello ha ricostruito la vicenda sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle quali è emerso che De VI e EG avevano sollecitato l'intervento di MO (detto confidenzialmente RM) per costringere, con la forza intimidatrice di quest'ultimo (ritenuto vicino al clan dei Casalesi), alcuni amministratori del Comune di TE (US D'HI e OV AS) a trovare una stabile attività lavorativa per gli stessi De VI e EG: nel percorso argomentativo dei giudici di merito, le intercettazioni danno conto dell'attività posta in essere dai due per "pressare" gli amministratori pubblici di TE attraverso l'intervento, prima della imminente fase elettorale, di MO (soggetto estraneo alla zona, ma di indiscussa caratura criminale per la vicinanza al clan dei Casalesi), pressione che si realizza con l'incontro tra lo stesso MO e gli amministratori D'HI e AS in un bar secondo le modalità predisposte da De VI e da EG, così come riscontrato direttamente dalla polizia giudiziaria che seguiva l'attività di intercettazione. A fronte del compendio probatorio valorizzato dalle concordi sentenze di merito, le doglianze del ricorrente - tese, in sintesi, a contrastare la ricostruzione della vicenda proposta escludendo il collegamento di MO con De VI e EG e il significato attribuito dai giudici di merito all'incontro con gli amministratori oltre a rivelare vari profili di genericità, fanno leva, ora su questioni, al più, di merito (il carattere millantatorio delle conversazioni intercettate), ora, comunque, su una lettura parcellizzata dei singoli elementi (in particolare, la censura sull'identificazione di RM nel ricorrente, che trascura la valenza rivestita dalla ricostruzione complessiva della vicenda e dei vari passaggi in cui si è articolata), valutati, invece, dalle concordi sentenze di primo e secondo grado in termini coerenti con i dati probatori richiamati e immuni da cadute di conseguenzialità logica. Del resto, il rilievo della sentenza impugnata secondo cui l'incontro di MO conferma l'intervento dello stesso al fine di costringere gli amministratori ad accettare le indebite richieste di De VI e EG trova ulteriori conferme nelle conversazioni, diffusamente richiamate dal giudice di primo grado, che vedono De VI e EG interrogarsi su chi possa avere avvisato la Polizia, che ha controllato MO subito dopo l'uscita dal bar, conversazioni all'evidenza dotate di valenza dimostrativa del collegamento tra l'incontro e le iniziative dei due: rilievo, questo, che giova anche ad escludere la fondatezza delle ulteriori censure incentrate sull'assenza di elementi circa la condotta tenuta da MO nel corso dell'incontro in questione.
7.2. Anche il primo motivo del ricorso nell'interesse di De VI CO TO non merita accoglimento. La sentenza impugnata ha richiamato, in particolare, le intercettazioni nn. 522 e 523 del 22 [recte] 23/04/2009 dalle quali, secondo la sintesi offertane dal giudice di primo grado, emerge 30 l'intervento, su richiesta di EG e di De VI, di MO e l'incontro di questi con D'HI e AS, incontro, rileva la sentenza di primo grado, che, 8 secondo i commenti degli stessi EG e De VI, sicuramente ha sortito l'effetto di spaventare i due amministratori: a fronte dei dati probatori valorizzati dalle concordi pronunce di primo e di secondo grado, le doglianze del ricorrente articolano questioni di merito, laddove richiamano l'esperienza politica dei due amministratori e l'area di influenza del clan dei casalesi. Quanto al riferimento alla caratura criminale di MO, il rilievo non inficia la valenza dimostrativa attribuita ai dati probatori richiamati, tanto più che ad essi si aggiungono gli ulteriori elementi richiamati dal primo giudice circa le intercettazioni delle telefonate del 28/04/2009 e del 06/06/2009, nelle quali è lo stesso EG ad attribuire il conseguimento del posto di lavoro all'intervento di "gente grossa", intervento consistito nel richiamato incontro presso il bar, il che, da un lato, consente al giudice di merito di superare il dato offerto dalle dichiarazioni di AR IL (presso la cui ditta EG era stato assunto), il quale ha escluso qualsiasi forma di imposizione e, dall'altro, rende ragione del nesso di causalità tra le iniziative finalizzate a far intervenire MO e l'incontro di questi con D'HI e AS, da un lato, e l'assunzione di EG, dall'altro.
7.3. Passando all'esame del terzo motivo del ricorso nell'interesse di De VI (attinente alla condotta ascritta agli imputati), lo stesso non merita accoglimento, avendo la Corte di appello congruamente motivato la configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", richiamando la forza intimidatoria sottesa alla spendita - "continua", come sottolinea la conforme sentenza di primo grado - del riferimento al clan dei Casalesi.
7.4. Il secondo motivo del ricorso nell'interesse di RM MO e il secondo motivo di quello nell'interesse di De VI CO TO devono essere accolti, nei termini di seguito indicati. In premessa, rileva la Corte che la stessa sintesi dei motivi di appello offerta dalla sentenza impugnata dà atto che il gravame in favore di MO e quello in favore di De VI avevano chiesto la riqualificazione del fatto contestato nel reato di violenza privata. Sempre in premessa, mette conto richiamare il discrimen tra il delitto di estorsione e quello di violenza privata delineato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: è configurabile il secondo, e non il primo, qualora la minaccia posta in essere dall'agente, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arrechi alcun danno alla vittima del reato (Sez. 6, n. 38661 del 28/09/2011 - dep. 25/10/2011, P.M. e Lamacchia, Rv. 251052; Sez. 2, n. 15716 del 07/04/2011 dep. 20/04/2011, Tocco e altro, Rv. 249940); simmetricamente, se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un 31 ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, con altrui danno - che rivesta però una connotazione di ordine patrimoniale e consista in una effettiva deminutio patrimonii - ricorre il delitto di estorsione e non quello meno grave di violenza privata (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997 - dep. 05/11/1997, Carelli ed altri, Rv. 208938). Di particolare interesse ai fini dell'esame della fattispecie in questione è il principio di diritto secondo cui integra il reato di estorsione, e non già quello di violenza privata, la condotta consistita nel costringere, mediante violenza 0 minaccia, un imprenditore ad effettuare un'assunzione non necessaria, essendo ingiusto il profitto conseguito dalla persona assunta, in quanto connesso ad un'azione intimidatoria, e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione (Sez. 2, n. 49388 del : 04/12/2012 - dep. 20/12/2012, Di Tacchio, Rv. 253914; conf.: Sez. 1, n. 5639 del 03/11/2005 - dep. 14/02/2006, Calabrese ed altri, Rv. 233837). Ciò premesso, la Corte di appello che, nella parte della motivazione - dedicata ad altre posizioni aveva richiamato (anche con riguardo all'imputazione a carico di MO e di De VI) la giurisprudenza di legittimità in tema di distinzione tra il delitto di estorsione e quello di violenza privata ha fatto - riferimento, sul punto, all'assunzione di EG, in linea con la sentenza di primo grado, che, come si è visto, ha sottolineato come lo stesso EG, a pochi giorni di distanza dall'incontro tra MO e gli amministratori pubblici, sia stato assunto come guardiano presso un cantiere di AR IL, assunzione che, alla luce delle intercettazioni sopra richiamate e dunque di quanto raccontato sempre da EG, viene considerata come derivante dall'azione intimidatoria esercitata nei confronti dei pubblici amministratori. Nei termini indicati, la motivazione della Corte di appello, anche considerandola alla luce delle integrazioni offerte dalla sentenza di primo grado, non ha dato risposta alla doglianza prospettata con i motivi di appello: in particolare, non risulta se l'assunzione di EG sia stata "non necessaria" e, dunque, foriera di un danno patrimoniale, ossia di una effettiva deminutio patrimonii, requisito, questo, indispensabile al fine dell'integrazione della fattispecie estorsiva in luogo del delitto di violenza privata. Sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di t responsabilità dell'imputato sono prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 22/01/2014, Dall'Agnola, Rv. 257967), sicché, assorbite le ulteriori censure, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti dei due ricorrenti, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di PO. 32 8. Come si è anticipato, EG ON ha rinunciato, dinanzi al giudice di appello, ai motivi relativi al merito delle imputazioni a suo carico, sicché il secondo motivo del ricorso proposto nel suo interesse (relativo al capo 21), appena esaminato) dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Tuttavia, come questa Corte ha avuto modo di precisare, l'effetto estensivo dell'impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione (Sez. 1, n. 16678 del 01/03/2013 dep. 12/04/2013, Antonelli, Rv. 255848), sicché l'effetto estensivo dell'impugnazione opera a favore degli altri imputati soltanto se questi non hanno proposto impugnazione, ovvero se quella proposta sia stata dichiarata inammissibile, non invece quando essa sia stata esaminata nel merito con decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione (Sez. 3, n. 43296 del 02/07/2014 - dep. 16/10/2014, Garozzo, Rv. 260978; conf.: Sez. 6, n. 27701 del 06/02/2008 - dep. 07/07/2008, De Carolis, Rv. 240362); in altri termini, l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o ancora che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007 - dep. 26/07/2007, Aguneche ed altri, Rv. 236756; conf.: Sez. 1, n. 2940 del 17/10/2013 - dep. 22/01/2014, Del Re, Rv. 258393). Nel caso di specie, l'inammissibilità del ricorso nell'interesse di EG non preclude l'effetto estensivo dell'accoglimento dell'impugnazione dei due coimputati, fondata su motivi attinenti alla qualificazione del fatto e, quindi, non esclusivamente personali a questi ultimi. Pertanto, nei confronti di EG, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 21) e, in via consequenziale, al trattamento sanzionatorio (pure oggetto di ricorso, con censure che restano, quindi, assorbite). Nel resto, ossia con riguardo alle ulteriori doglianze relative al capo 20) per il quale è intervenuta in secondo grado rinuncia ai motivi di appello, il ricorso deve essere rigettato.
9. Il ricorso proposto nell'interesse di De OS UL è inammissibile. Quanto alle doglianze relative all'imputazione sub 20, è intervenuta rinuncia ai motivi di appello, mentre, con riguardo al diniego dell'applicazione delle circostanze generiche, a fronte della motivazione del giudice di appello, che ha richiamato la gravità dei fatti e la reiterazione di medesime condotte in un ristretto arco temporale, nonché i precedenti (alla ricorrente è stata contestata la 33 recidiva reiterata e specifica), il ricorso si limita a far riferimento all'età e alle condizioni di salute di De OS, in termini privi di compiuta correlazione con le ragioni argomentative della decisione impugnata, tanto più che, come si è visto, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). 10. Anche il ricorso proposto nell'interesse di VO IS è inammissibile. La Corte di merito ha ricostruito la vicenda della cessione illecita di sostanza stupefacente, sottolineando, per un verso, che la stessa VO ha ammesso l'acquisto della sostanza, concordato con CO, e la successiva cessione a IL, e, per altro verso, che le numerose conversazioni intercettate danno conto dei contatti con IL prima, durante e dopo il viaggio per Milano per l'acquisto, nonché della dimestichezza della donna nella conoscenza delle modalità di acquisto, dei prezzi e della qualità della sostanza. A fronte del compendio probatorio delineato dalla sentenza impugnata, le doglianze del ricorso circa la contraddittorietà delle fonti di prova e il carattere millantatorio delle dichiarazioni della ricorrente omettono il puntuale confronto con gli elementi valutati dai giudici di merito (comprese le ammissioni della stessa imputata), risultando, pertanto, carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). Quanto alla recidiva, la Corte di merito ne ha ritenuto sussistenti i presupposti in ragione della gravità dei precedenti, dell'identità dell'indole della loro commissione in un breve arco temporale, specificando, con riguardo a VO, che la stessa risulta gravata da precedenti specifici anche recenti: ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza, rilievo, questo, che, alla luce della motivazione della sentenza impugnata deve essere riferito anche al punto relativo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 11. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di PO nei confronti di CO EL (limitatamente al trattamento sanzionatorio), nei confronti di MO RM (classe '78) e di De VI CO TO, nonché, per l'effetto estensivo, nei confronti di EG ON limitatamente all'imputazione di cui al capo 21) e al trattamento sanzionatorio relativo a detto ricorrente;
nel resto i ricorsi di CO e 34 di EG devono essere rigettati. I ricorsi di De AO RA, AT SQ e ND VI devono essere rigettati e ciascuno di detti ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. I ricorsi di IL IN, De OS UL e VO IS devono essere dichiarati inammissibili e ciascuno di detti ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Non può darsi corso all'istanza dell'avv. Ciccarelli in quanto l'art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che, per il giudizio di cassazione, alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore procede il giudice del rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CO EL limitatamente al trattamento sanzionatorio;
nei confronti di MO RM (classe '78) e di De VI CO TO, nonché, per l'effetto estensivo, nei confronti di EG ON limitatamente all'imputazione di cui al capo 21) e al relativo trattamento sanzionatorio;
rinvia per nuovo esame sui punti anzidetti ad altra sezione della Corte di appello di PO. Rigetta nel resto i ricorsi di CO EL e di EG ON. Rigetta i ricorsi di De AO RA, AT SQ e ND VI e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IL IN, De OS UL e VO IS e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20/01/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Amplo p to DEPONTATA IN CANCELLERIA addi 2 - MAR 2016MAR IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzurs 35