Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2015, n. 43711
CASS
Sentenza 24 settembre 2015

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.72 cod.pen., nella parte in cui prevede l'applicazione della pena dell'ergastolo, in relazione all'asserita natura perpetua di tale sanzione, con conseguente contrasto con l'art. 27, comma terzo Cost., in considerazione, da un lato, della connotazione polifunzionale della misura, in quanto comprensiva delle finalità di prevenzione, generale e speciale, nonchè di difesa e di rieducazione sociale, e dall'altro, dell'esistenza di una disciplina di esecuzione che consente di escludere, in concreto, la perpetuità della stessa.

In caso di richiesta di giudizio abbreviato incondizionato, proposta dall'imputato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, il decreto di fissazione dell'udienza equivale all'ordinanza di giudizio abbreviato con conseguente irrevocabilità dell'istanza di definizione del processo nelle forme del rito speciale e cristallizzazione del materiale probatorio utilizzabile per la decisione, non più suscettibile di integrazione.

Commentari2

  • 1Il giudizio abbreviato (o rito abbreviato)
    https://www.studiocataldi.it/

    Il giudizio abbreviato si caratterizza per la mancanza della fase dibattimentale e la definizione del giudizio nella stessa udienza preliminare. La richiesta del giudizio o rito abbreviato Aspetti procedurali del rito abbreviato L'appello della sentenza pronunciata a seguito del rito abbreviato Quando non è possibile il giudizio abbreviato L'art. 438 codice penale: presupposti del giudizio abbreviato La giurisprudenza sul rito abbreviato La richiesta del giudizio o rito abbreviato La richiesta di questa speciale forma procedimentale può essere formulata solo dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, e fino a che non siano formulate le …

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  • 2Rapporto tra ergastolo e finalità rieducativa
    Rossella De Rose · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La questione su cui si basa il seguente contributo è quella relativa al rapporto che intercorre tra l'ergastolo e la finalità rieducativa, che ripercorre tutto l'ordinamento penitenziario e non solo. In particolar modo, tale finalità ha un ruolo primario nell'esecuzione della pena. Quest'ultima, perché possa essere funzionale al reinserimento del detenuto nella società, deve necessariamente tendere alla rieducazione. Da questa breve, ma non scontata, considerazione deriva il seguente interrogativo: come può l'ergastolo, pena perpetua e lontana dai contatti con il mondo esterno, essere compatibile con la finalità rieducativa? Sul punto si sono avvicendate diverse interpretazioni. Prima di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2015, n. 43711
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43711
Data del deposito : 24 settembre 2015

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