Sentenza 20 dicembre 2012
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 è applicabile ai concorrenti nel delitto anche quando questi ultimi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2012, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 20/12/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 2434
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 38406/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NI N. IL 15/11/1962;
2) ALLA VANGLEL N. IL 04/02/1978;
avverso l'ordinanza n. 681/2012 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 05/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del Cons. Dr. Enzo Iannelli;
Udito il S. Procuratore generale, Dr. Gaeta Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato NO, avv. Martin Emilio, che ha concluso per il suo accoglimento.
OSSERVA
1- Tramite difensori, NO AN e LA Vanglel, indagati tra l'altro per quel che in questa sede interessa, per i delitti, in continuazione, di ricettazione, estorsione, porto di pistola e lesioni personali, gli ultimi tre reati aggravati, tra l'altro, per essersi avvalsi di modalità tipiche del metodo mafioso - art. 648 c.p., art. 629 c.p., comma 2, artt. 582 e 585 c.p., L. n. 152 del 1991, artt. 12 e 14, rispettivamente ai capi b), c), g) ed f) -
ricorrono, con due distinti atti, avverso l'ordinanza 5.6/3.7.2012, del tribunale di Venezia, che in sede di riesame, confermava la pregressa ordinanza cautelare emessa, tra gli altri, nei loro confronti dal gip del predetto tribunale in data 8.5.2012 e deducono, richiamando l'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), pur con diverse formulazioni, comuni ragioni di doglianza, in prima approssimazione le seguenti: a) nullità dell'ordinanza cautelare per mancanza assoluta di motivazione, riprodotta anche letteralmente nel provvedimento quella posta a base della richiesta del P.M.; b) mancanza ancora di motivazione in ordine alle circostanze che deporrebbero per un concorso morale, efficiente alla perpetrazione dei delitti, dovendosi invece dalle circostanze considerate trarsi la rappresentazione di una condotta rappresentativa di una connivenza non punibile;
c) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta aggravante ex art. 7 cit., non potendosi trarre dal contesto una condotta contrassegnata dallo svolgersi con metodo mafioso;
d) apparenza infine motivazionale in punto delle esigenze cautelari ravvisate senza giustificazione nel pericolo di reiterazione di reati della stessa indole.
2- In breve il fatto come ricostruito dai giudici di merito: in seguito a ben tre episodi, due di truffa consumata, il terzo di truffa tentata - capi a1), a2), a3) - da parte di un gruppo ben organizzato di soggetti campani, consistita nel procurarsi moduli in bianco sottratti al Banco di Napoli, nel riempirli fraudolentemente con importi notevoli e con false sottoscrizioni, e quindi, con il concorso di un funzionario di banca compiacente, tale AN CO, nel presentarli all'incasso, si traevano in inganno i funzionari delle Banche che in due occasioni accreditavano l'importo delle somme falsamente riportato nei titoli sul c/c del nominativo indicato nei titoli come beneficiario, nella terza, ricevuti i falsi titoli, omettevano di farlo perché insospettiti della falsità degli assegni. Sta di fatto che il gruppo criminale non era riuscito materialmente ad impossessarsi del denaro perché i rispettivi direttori di Banca, in due occasioni, resisi conto delle condotte truffaldine, stornavano tempestivamente il denaro dai c/c in cui le somme erano state versate, in una terza impedivano, per l'appunto, la consumazione del delitto per essersi accorti, in seguito ad immediate verifiche, della falsità dei titoli. Successivamente a tali contesti il gruppo criminale,in più occasioni, con percosse e minacce, ed anche con l'uso minaccioso di una pistola, svolgeva il tentativo di estorcere a AN CO e EM GI, coimputati per le truffe e la ricettazione degli assegni, un milione, con consegna immediata di una parte del denaro (Euro 100.00), della BMW del AN, a cui si attribuiva il fallimento delle operazioni truffaldine. Da qui fa contestazione ai due attuali ricorrenti dei delitti di ricettazione, prima, dei delitti di estorsione consumata e tentata, di porto di arma da fuoco, di lesioni a AN CO, dopo.
3 - Entrambi i ricorsi non sono fondati e, pertanto vanni rigettati. Non è vincente certo la censura in merito al vizio di motivazione per aver fatto riferimento, assertivamente in modo esclusivo, l'ordinanza del riesame all'ordinanza cautelare. Invero il tribunale della libertà, pur riportando anche letteralmente il testo dell'ordinanza cautelare, ha rimarcato le parti in cui sono esposte le ragioni che ricollegano le circostanze di fatto evidenziate alle conclusioni sillogistiche in merito alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Invero la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. Le tre condizioni si traggono pienamente dal contesto motivazionale del provvedimento impugnato. Deve censurarsi poi il tentativo dei motivi di ricorso proposti nell'interesse dei due ricorrenti di far tracimare lo scrutinio di questa Corte dai rigidi steccati che delimitano il campo suo proprio di operatività, inducendo il giudice a introdurre valutazioni di merito nel proprio discorso giustificativo. Invero non è contestata, per le stesse ammissioni del NO, la di lui partecipazione alle truffe, estrinsecatesi nella condotta di portare gli assegni circolari falsificati al direttore AN CO che avrebbe provveduto per il seguito. Ma non è contestabile nemmeno la partecipazione ai fatti estorsivi per l'esplicito coinvolgimento dell'imputato in seguito alle dichiarazioni rese da EM GI che collocano l'imputato, insieme ad altri, il 2.7.2010 nello studio del AN, minacciato con una pistola dal correo Verola, per indurlo a consegnare un milione, mentre il dichiarante, il EM per l'appunto veniva immobilizzato.
Minacce e violenze che continuavano poi nel prosieguo del giorno successivo. Nessun rilievo critico difensivo è svolto per eventualmente segnalare l'inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal correo dell'imputato, nei delitti di truffa e di ricettazione, nè viene contestata la presenza dell'imputato, residente nel casertano, nello studio di Carole del AN il 2.7.2010, localizzazione peraltro riscontrata dai dati dei tabulati telefonici e dalle celle agganciate. Sul punto peraltro la difesa del ricorrente svolge considerazioni estremamente generiche, richiamando la copiosa giurisprudenza di legittimità in merito alla distinzione tra concorso e connivenza non punibile, ma per nulla raffrontando le regole iuris, pur fedelmente riportate, alla concreta situazione di fatto che lo vede impegnato nei luoghi dei delitti a lui contestati, coinvolto nei fatti truffaldini logicamente collegati poi al tentativo del gruppo criminale,di cui fa parte, di rivalsa verso chi si riteneva responsabile del mancato effettivo impossessamento delle somme di denaro indicate negli assegni circolari falsificati. Invero la frequentazione e condivisione degli interessi di un gruppo, da cui derivi la conoscenza del progetto delittuoso maturato al suo interno, integra concorso nel reato quando si traduca in un rafforzamento della volontà criminale degli altri compartecipi, nella fase preparatoria o in quella esecutiva. Si fuoriesce, dunque, dai confini della mera connivenza non punibile quando vi sia stata una anticipata programmazione di attività, nella specie truffaldina, una presenza interessata nello svolgimento della azione criminosa conseguente e ricollegata alla condotta anteriore di programmazione, dalla quale trae il suo proprio significato. Il che vale a fortiori in questa sede deputata a conciliarsi con i valori propri della probabilità della postulazione accusatoria, e non già della certezza processuale propria della determinazione definitiva in punto di colpevolezza. E le stesse considerazioni or ora svolte valgono per replicare alle difese del ricorrente LA EL che riporta anch' egli una serie di precedenti giurisprudenziali tutti funzionali a delineare le differenze tra fattispecie di concorso e di connivenza non punibile senza alcun riferimento però al concreto processuali trascritto nell'ordinanza impugnata,e cioè le dichiarazioni del chiamante in correità EM GI, con il quale l'LA EL si era accompagnato nell'occasione del trasporto dei titoli dalla Campania a Carole, dichiarazione esplicite nel senso che fu proprio l'imputato a consegnare i titoli a AN, a ricercarlo, insieme agli altri coimputati, perché ritenuto responsabile dell'infausto esito patrimoniale della operazione, dichiarazioni riscontrate da quelle della stessa persona offesa dell'estorsione, come delle lesioni a suo danno, la quale in sede di indagini preliminari riconosceva l'imputato in sede di ricognizione fotografica. Sotto questo aspetto deve ritenersi aspecifico il ricorso nella misura in cui omette di considerare il contenuto specifico di dichiarazioni che si incrociano a vicenda, che a loro volta rinvengono significativi elementi di riscontro in conversazioni telefoniche intercettate dopo che il AN si era reso irreperibile per sfuggire alla ricerca dei coimputati e che collegano l'LA agli altri responsabili. Ne consegue che la presenza dell'imputato nelle fasi cruciali e nei luoghi delle minacce estorsive, anche con l'uso da parte di uno dei correi dell'arma, il coinvolgimento del predetto nelle truffe e nella ricettazione dei falsi assegni circolari solo con un salto logico e l'uso di massime di esperienza eccentriche potrebbe interpretarsi come assistenza passiva ed ininfluente sulla determinazioni collettive di perpetrare i delitti come contestati. Ancora non fondata si rivela la contestazione difensiva, in entrambi i ricorsi, in merito alla configurabilità dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso: puntuali ed esaustive le massime giurisprudenziali sui caratteri costitutivi della aggravante riportati in entrambi i ricorsi, ma inconferenti rispetto alla fattispecie concreta come trascritta nel provvedimento impugnato In questa sede il carattere mafioso della minaccia, della estorsione, delle lesioni, della detenzione dell'arma è stata collegato alle espressioni minacciose che prospettavano un pericolo, al di là degli atteggiamenti personali, proveniente da un tipo di sodalizio criminoso dedito a delitti efferati, che ancora evocavano superiori referenti criminali a sostegno della effettività della minaccia. Invero dalle espressioni riportate nel provvedimento - il riferimento alla appartenenza alla "famiglia", alla attesa dei risultati fruttuosi delle loro azioni da parte di altre persone che stavano giù, in Campania, molto più temibili, la ostentata capacità del gruppo di trovare la persona offesa dovunque sarebbe fuggita - gli indagati avevano fatto riferimento ad un temibile gruppo campano, prospettando in caso di resistenza alle loro richieste estorsive uno specifico intervento di questo gruppo nell'attività intimidatoria, inducendo così la persona offesa a credere che essi fossero sostenuti da un gruppo criminale di spessore mafioso. Peraltro per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 cit. non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano, come nella specie, veste tipicamente mafiosa e la circostanza può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 c.p., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole.
Anche la motivazione in ordine alle esigenze cautelari adottata dai giudici di merito si rivela impermeabile alle censure difensive: il riferimento alle modalità della azione, alla capacità del gruppo di procurarsi assegni circolari, da riempire, in gran numero, la caratura intimidatoria dimostrata sono fattori tutti che possono sorreggere la valutazione di pericolosità richiesta, per l'adozione della misura, dall'art. 275 c.p.p.. Il provvedimento, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, non si fonda certo su una presunzione di pericolosità scaturente ipso iure dalla contestazione dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso. L'aggravante è sì richiamata nel provvedimento impugnato, ma solo per rafforzare quella gravità del fatto che costituisce una componente fattuale del crogiolo motivazionale a fondamento di una decisione a carattere non vincolato, ma responsabilmente discrezionale.
Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario dove i ricorrenti sono detenuti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013