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24 ottobre 1989
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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Art. 40. Competenza a decidere sulla ricusazione 1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello;
su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. (90) ((90a)) 2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non e' ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. (90) ((90a)) 2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
3. Non e' ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90a)
Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
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- 1. Art. 40 c.p.p. Competenza a decidere sulla ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 188.63824
[…] comma 2, c.p.p. conserva validità se la ricusazione è dichiarata inammissibile o infondata dall'organo competente ex art. 40 c.p.p. ; per contro, […] E ciò a prescindere dal rilievo che una tale pronuncia è comunque di competenza della Corte o del tribunale chiamato a decidere sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione, ai sensi degli art. 36 commi 3 e 4 e 40 c.p.p. […] determinante per l'individuazione della competenza per territorio, deve essere accertato in base ad elementi oggettivi, desumibili con certezza dalle prove in atti (e non sulla base di congetture o presunzioni) e mediante applicazione dei criteri enunciati dagli artt. 39 e 40 c.p.p. 1930 in graduale successione tra loro. […]
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- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/09/2025, n. 30617Provvedimento: […] Sez. 6 Num. 30617 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GERONIMO PAOLO Data Udienza: 15/07/2025 impugnazione, con il quale si deduce la violazione degli artt.38, 40 e 178 cod. proc. pen., in quanto risulterebbe violato il principio per cui la competenza funzionale a decidere sulla ricusazione del giudice di primo grado spetta alla Corte di appello, non potendo il giudice ricusato procedere neppure al vaglio preliminare di ammissibilità dell'istanza. […] Il ricorso è fondato. 2. L'art.40 cod. proc. pen. stabilisce che la competenza a decidere sull'istanza di ricusazione, proposta nei confronti di un giudice del tribunale, spetta alla Corte di appello. […]Leggi di più...
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