Sentenza 12 febbraio 2013
Massime • 1
Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione non con riferimento ai reati presupposti, ma in base agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo - che implica il dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e il dolo generico nel delitto di riciclaggio - e l'elemento materiale, con particolare riguardo alla idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, quale indice caratteristico delle condotte di cui all'art. 648 bis cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile di delitto di riciclaggio nella manomissione del numero di telaio di un'autovettura e/o nell'alterazione di detto numero sulla carta di circolazione).
Commentari • 3
- 1. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: non basta la mera detenzione di bene alterato in modo da ostacolarne l'identificazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, la mera detenzione di un bene, alterato in modo da ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, non è sufficiente per l'affermazione di penale responsabilità, in assenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di alterazione o manipolazione al detentore, quanto meno a titolo di concorso. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio a carico del detentore di un motociclo con targa posticcia applicata sopra quella originaria, in assenza di accertamento della partecipazione di quest'ultimo, anche a titolo di concorso, all'apposizione della seconda targa - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/02/2013, n. 25940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25940 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 12/02/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 422
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 41474/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC FI N. IL 25/01/1977;
avverso la sentenza n. 340/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del 08/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dr. STABILE Carmine, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
Udito il difensore avv. Massimo Guadagno che presenta istanza di differimento per conto dell'avv. Ignazio Maccarone, istanza rigettata dal Collegio in quanto intempestivamente depositata in data odierna mancante di ogni riferimento circa l'impossibilità di nominare un sostituto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.11.2004, il Tribunale di Catania dichiarò IC IO responsabile del reato di cui all'art. 648 bis c.p., e concesse le attenuanti generiche equivalenti lo condannò alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Catania, con sentenza dell'8.5.2012, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per errata interpretazione della legge penale in relazione all'art. 648 c.p., rilevando che la Corte ha errato a qualificare i fatti ai sensi dell'art. 648 bis c.p. in quanto se il soggetto fruitore dell'illecito non è - come nella fattispecie - la stessa persona che ha alterato i dati il reato va inquadrato nella previsione dell'art. 648 c.p.; 2) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
Con memoria in data 17.1.2013, il ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso, segnalando la giurisprudenza di questa Corte che richiede per la configurabilità del delitto di riciclaggio un "quid pluris" rispetto alla ricettazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato, e va rigettato.
2. Si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongono in essere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, attraverso una attività che, con riferimento al caso delle autovetture, impedisce il collegamento delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato, in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione.
Sul punto questa Corte (v. Cass. sez. 2^, sent. n. 38581/2007 Rv. 237989; Sez. 2^, sent. n. 13448/2005 Rv.231053) ha avuto modo di evidenziare che dalla lettura della norma è agevole desumere che oggi il delitto di riciclaggio non è più distinguibile da quello di ricettazione sulla base dei delitti presupposti;
e che le differenze strutturali tra i due reati debbono essere ricercate oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio) nell'elemento materiale e in particolare nella idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'art. 648 bis c.p.. Alla stregua di tali principi non può dubitarsi che la manomissione del numero di telaio dell'autovettura ovvero l'alterazione di detto numero sulla carta di circolazione costituiscono chiaramente operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa, ove si osservi che il detto numero costituisce un elemento fondamentale per la individuazione dell'autovettura e quindi per il collegamento della stessa con il proprietario che ne è stato spogliato;
ciò in quanto con la norma incriminatrice del riciclaggio il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.
Perché si configuri la fattispecie del reato di cui all'art. 648 bis c.p., non è sufficiente però il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, occorrendo un "quid pluris" idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato.
3. Tanto premesso, rileva il Collegio che tale "quid pluris" va ravvisato, nel caso di specie, per come correttamente evidenziato dai giudici della Corte territoriale, nel fatto che dalle indagini e dalla documentazione acquisita è emerso chiaramente che è stato proprio l'imputato ad applicare sul veicolo le targhe non proprie e ad alterare i numeri di telaio;
infatti, al momento della reimmatricolazione in data 12.4.1996 della autovettura Fiat Uno tg CT 739331, legittimamente detenuta (e sulla quale in data 18.4.1996 e 23.5.1996 venivano eseguiti lavori di riparazione), con targa AJ422SC, l'imputato non poteva essere in possesso dell'autovettura di provenienza da reato in quanto oggetto di furto ai danni di VO Roberto, in quanto l'autovettura è stata sottratta al legittimo proprietario il 9 maggio 1996. Correttamente la Corte d'Appello ha quindi ritenuto che nessun elemento di discolpa poteva dedursi dalla fattura in data 23.5.1996, emessa dopo il furto, poiché dalla fattura non risulta la destinazione dei pezzi di ricambio acquistati dall'imputato.
4. Manifestamente infondato, per la sua assoluta genericità, è l'ulteriore motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. Tenuto conto che all'imputato erano state concesse le attenuanti in questione, la Corte con motivazione incensurabile, in quanto logica ed adeguata, ha ritenuto la pena congrua e non ulteriormente riducibile, tenuto conto della gravità del reato e della negativa personalità dell'imputato con precedenti specifici per reati di rapina e ricettazione.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013