Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come estorsione la condotta dell'imputato che costringeva la vittima a farsi consegnare degli orecchini, minacciandola che avrebbe potuto rivelare al marito l'esistenza di un amante).
Commentari • 3
- 1. Come deve essere valutata la testimonianza della parte offesaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 dicembre 2021
Tale sentenza in commento deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di comprendere in che termini una dichiarazione resa dalla parte offesa possa assumere una effettiva valenza probatoria a carico dell'imputato. Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica processuale, dunque, non può che essere positivo. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Volume Il fatto La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma di una pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Como, dichiarava non doversi procedere nei …
Leggi di più… - 2. Cosa distingue il reato di truffa aggravata dall'essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario da quello di estorsioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2021
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 629; 640, co. 2, n. 2) Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione – Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari, confermava l'ordinanza con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato all'indagato la misura della custodia in carcere per plurimi reati di estorsione consumata e tentata ed altro. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato veniva proposto ricorso per Cassazione deducendosi violazione degli artt. 629 e 640 cod. pen., quanto alla mancata derubricazione in truffa …
Leggi di più… - 3. "Lo dico alla mamma": è estorsione o truffa? (Cass. 26102/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 giugno 2019
Integra il delitto di truffa la condotta di colui che prospetti un male possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non sia coartata, ma si determini alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dall'esposizione di un pericolo inesistente. Si configura invece l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nell'ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 5 febbraio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2015, n. 7662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7662 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 27/01/2015
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 180
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 44586/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LANZA NELLA N. IL 05/05/1951;
avverso la sentenza n. 6223/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 03/07/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pinelli Mario, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione relativamente al capo 7); rigetto nel resto e rideterminazione della pena;
udito il difensore avv. Angeletti R., che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. NZ Nella ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 3.7.2014, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza, ha riqualificato come truffe le estorsioni contestatele ai capi 1), 2) e 5) della rubrica;
l'ha prosciolta dal reato di cui al capo 5) perché estinto per prescrizione;
ha confermato il giudizio di responsabilità della stessa per l'estorsione di cui al capo 6) e per la truffa di cui al capo 7), rideterminando la pena.
2. Propone diversi motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento al decreto col quale il G.I.P. ha dichiarato l'irreperibilità dell'imputata in funzione del giudizio dinanzi al Tribunale. Secondo la ricorrente, il G.I.P. non avrebbe potuto dichiarare l'irreperibilità dell'imputata senza disporre nuove ricerche in Milano, luogo indicato dalla sorella della stessa come quello in cui essa dimorava;
ne sarebbe derivata la nullità del decreto di irreperibilità, con la conseguente nullità della sentenza.
La censura è manifestamente infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., diversamente derivandone la nullità assoluta del decreto di irreperibilità medesimo e delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla citazione dell'imputato (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 9244 del 21/01/2010 Rv. 246234; Sez. 1, n. 5479 del 10/01/2006 Rv. 235098). Tuttavia, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., comma 1 è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti (ossia alla conoscenza del luogo di nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio dell'attività lavorativa dell'imputato), che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 3, n. 17458 del 19/04/2012 Rv. 252626; Sez. 2, n. 45896 del 17/11/2011 Rv. 251359; Sez. 1, n. 4742 del 12/12/2013 Rv. 258142).
Nel caso di specie, i giudici di merito si sono attenuti a tali principi. Infatti, come spiegato dalla Corte territoriale, il G.I.P. ha disposto ricerche in tutti i luoghi di cui all'art. 159 c.p.p. e, specificamente, a Desio, Lissone, Savona, Colonna, Roma, Zagarolo, senza che i militari delegati siano riusciti a rintracciare la NZ.
Il fatto che la sorella abbia affermato che l'imputata si sarebbe trovata in Milano, senza tuttavia fornire alcun dato utile a rintracciarla, non comportava l'obbligo di ulteriori ricerche in Milano, giacché l'indicazione in questione era assolutamente generica, non essendo stati indicati - come si specifica nella nota della Stazione Carabinieri di Colonna del 10.12.2009 - ne' un indirizzo ne' un numero telefonico.
In questo senso, esattamente i giudici di merito hanno ritenuto che ulteriori accertamenti non fossero oggettivamente praticabili. D'altra parte, l'imputata, dopo il giudizio di primo grado, ha avuto la possibilità di proporre - come ha proposto - appello avverso la sentenza del Tribunale e di partecipare al giudizio di secondo grado;
giudizio di merito, quest'ultimo, a cognizione piena, nel quale ha avuto ampiamente la possibilità di difendersi a mezzo del proprio difensore di fiducia.
2.2. Col secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza della estorsione in danno di LP IS di cui al capo 6) della rubrica. Deduce, in particolare, che il fatto contestato andrebbe qualificato come truffa, e non come estorsione, in quanto l'imputata avrebbe prospettato alla LP solo un male possibile e non proveniente da essa (le malattie dei familiari), ciò che escluderebbe la sussistenza di condotta estorsiva;
peraltro, la LP non ebbe a consegnare all'imputata la somma di 7000 Euro richiesta, ma si limitò a prometterne la consegna solo dopo che la figlia fosse guarita.
Anche questa doglianza è manifestamente infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente;
mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, essendo in tal caso la persona offesa posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Sez. 2, n. 21537 del 06/05/2008 Rv. 240108; Sez. 2, n. 35346 del 30/06/2010 Rv. 248402; Sez. 6, n. 29704 del 10/04/2003 Rv. 226057). I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tale principio.
La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che la minaccia posta in essere dalla NZ è consistita non nel fatto di prospettare alla p.o. - come pretende la ricorrente - l'insorgere o il permanere di malattie, ma nel fatto di prospettare alla LP che avrebbe potuto segnalare telefonicamente al marito della stessa LP che quest'ultima aveva un amante. Il male ingiusto prospettato alla vittima era dunque dipendente dall'azione del soggetto agente, ciò che esclude la sussistenza della truffa. Quanto alla consumazione del delitto, esente da vizi logici e giuridici è il ragionamento della Corte territoriale, secondo cui - in correlazione con la minaccia dell'imputata di segnalare al marito della LP che quest'ultima aveva un amante - vi fu la consegna degli orecchini dalla p.o. alla imputata, con conseguente consumazione del reato.
2.3. Col terzo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste EL relativamente al capo 7) di imputazione. Deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe errato nel dare credito alla individuazione fotografica effettuata dalla EL nel corso delle indagini piuttosto che prendere atto del fatto che la stessa non aveva riconosciuto l'imputata nel corso del dibattimento;
in tal guisa, i giudici avrebbero violato il disposto dell'art. 500 c.p.p., comma 4 privilegiando la dichiarazione resa nel corso delle indagini, piuttosto che quella resa in dibattimento, senza che ricorressero le condizioni (violenza, minaccia offerta o promessa di denaro o di altra utilità rivolte al teste) cui la citata disposizione subordina la prevalenza della dichiarazione resa nel corso delle indagini. Anche questa censura è manifestamente infondata.
Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 500 c.p.p., comma 4, invocata dal ricorrente, trattandosi di norma che presuppone il contrasto tra le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e quelle rese in dibattimento, contrasto che - nella specie - non ricorre.
E invero, nel caso di specie, come sottolineato dalla Corte territoriale, la teste EL, nel corso delle dichiarazioni rese in dibattimento, ha confermato di avere riconosciuto nella foto sottopostagli dalla polizia giudiziaria la persona dell'imputata; e ha confermato il verbale di individuazione fotografica allora sottoscritto, dal quale risultava il riconoscimento della NZ avvenne con assoluta certezza.
Vi è pertanto conformità tra le dichiarazioni rese dalla teste nel corso delle indagini preliminari e quelle rese in dibattimento. Il fatto che poi in dibattimento la EL non abbia rinnovato il riconoscimento non priva di valore probatorio la conferma dell'iniziale individuazione fotografica.
Sul punto, va richiamata il principio dettato da questa Corte, secondo cui, in tema di ricognizione personale, il giudice può ritenere maggiormente attendibile l'esito positivo dell'individuazione effettuata dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, in prossimità temporale rispetto al fatto, rispetto a quello incerto della ricognizione effettuata in dibattimento, valorizzando, a fondamento del proprio convincimento, il decorso del tempo (Sez. 4, n. 15215 del 22/01/2008 Rv. 240054;
Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013 Rv. 257985). Va ricordato, peraltro, che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, pur non essendo regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice;
la certezza della prova non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (Cass., Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011 Rv. 250081; Sez. 6, n. 25721 del 18/04/2003 Rv. 225574; Sez. 5, n. 22612 del 10/02/2009 Rv. 244197).
2.4. Col quarto motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla entità della pena irrogata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La censura è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Rv. 259142). Avendo la Corte territoriale motivato in modo non illogico, richiamando i precedenti penali, la pervicacia dell'imputata nel commettere plurime condotte truffaldine e la gravità dei fatti commessi, la graduazione delle pena è incensurabile in sede di legittimità.
Quanto poi al diniego delle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che esso è oggetto di un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione, ove motivato in modo congruo e non contraddittorio (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008 Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011 Rv. 249163); questa stessa Corte ha peraltro statuito che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla stregua dei dati sopra richiamati e considerati dalla Corte di merito ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la motivazione sul punto risulta esente da errori logici e giuridici e, perciò, incensurabile in sede di legittimità.
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005 Rv. 231164; Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 Rv. 217266).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 27 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015