Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2012, n. 41514
CASS
Sentenza 25 settembre 2012

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In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso si estende anche ai concorrenti, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva attiene alla qualità personale del colpevole.

Per la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinques, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992), è necessario che l'attribuzione della titolarità o della disponibilità della cosa, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, comporti, quantomeno, il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla "res", (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente la mera nomina di un amministratore, ancorché fittizio, di una società di capitali).

Il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel corso dell'udienza avanti la Corte di Cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata. (Fattispecie nella quale la parte civile aveva depositato conclusioni e nota spese in udienza quando era già stata ultimata l'esposizione delle difese degli imputati).

Le finalità di intercettare conversazioni telefoniche e/o ambientali consente all'operatore di polizia la materiale intrusione, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione, negli ambiti e nei luoghi di provata dimora, oggetto di tali mezzi di ricerca della prova. (Nella specie, la S.C. ha osservato che il P.M. non è tenuto a precisare le modalità di intrusione delle microspie in tali luoghi e che la relativa omissione non determina nullità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2012, n. 41514
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41514
Data del deposito : 25 settembre 2012

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