Sentenza 25 settembre 2012
Massime • 4
In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso si estende anche ai concorrenti, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva attiene alla qualità personale del colpevole.
Per la configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinques, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992), è necessario che l'attribuzione della titolarità o della disponibilità della cosa, pur non inquadrabile nell'ambito di rigorosi schemi civilistici, comporti, quantomeno, il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla "res", (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente la mera nomina di un amministratore, ancorché fittizio, di una società di capitali).
Il mancato tempestivo deposito delle conclusioni ad opera della parte civile nel corso dell'udienza avanti la Corte di Cassazione impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella irritualmente depositata. (Fattispecie nella quale la parte civile aveva depositato conclusioni e nota spese in udienza quando era già stata ultimata l'esposizione delle difese degli imputati).
Le finalità di intercettare conversazioni telefoniche e/o ambientali consente all'operatore di polizia la materiale intrusione, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione, negli ambiti e nei luoghi di provata dimora, oggetto di tali mezzi di ricerca della prova. (Nella specie, la S.C. ha osservato che il P.M. non è tenuto a precisare le modalità di intrusione delle microspie in tali luoghi e che la relativa omissione non determina nullità).
Commentari • 2
- 1. Il captatore informatico: riflessioni sulla recente sentenza della CassazioneAccesso limitatoLeonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2020
- 2. Il virus trojan: uno strumento nelle mani incontrollabili della polizia giudiziariaOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 30 novembre 2020
Per scaricare il pdf della sentenza clicca su Cass. Sez. IV, n. 32428 del 24.9.2020 1. La sentenza in commento si contraddistingue per la scarsa sensibilità sul rispetto della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni, messe ormai in ulteriore pericolo dal ricorso incontrollabile al virus trojan. La pronuncia, purtroppo, si allinea a quell'indirizzo giurisprudenziale che considera il captatore informatico una semplice diversa modalità di intercettazione, dimenticando la pervasività del malware, nonostante la stessa sentenza riporti le parole delle Sezioni unite Scurato sulla forza intrusiva del nuovo congegno[1]. Infatti, diversi sono i profili dell'impiego del captatore …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2012, n. 41514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41514 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2012 |
Testo completo
M 41514/12 Sentenza sezlone VI n.: 13.18 Registro Generale n.: 2224/12 Udienza pubblica 25 settembre 2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale composta da: ' Antonio AN Agrò Presidente Arturo Cortese Consigliere Luigi Lanza Consigliere relatore Benedetto PATERNO Giovanni Con] RADAUSA Consigliere Ercole Aprile Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA decidendo sui ricorsi proposti da AD NC, nata il [...], AT TO nato il [...], AL RC nato il [...], OD NA nato il [...], RR IO nato il [...], GI GI nato il [...], GI NO nato il [...], avverso la sentenza Corte di appello Palermo 4 maggio 2011. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Eduardo Vittorio Scardaccione che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di EL e ON e rigetto degli altri;
nonché i difensori dei ricorrenti: avv. Palazzo per ON;
avv. Bonsignore per NA RG;
avv. Dominici per Di AZ NA AN;
avv.Vito per EL;
avv. Pellegrino per TO;
avv. Cassarà per LA;
avv. Oddo per AD, i quali tutti hanno chiesto l'accoglimento LLimpugnazione;
nouche. per le P.C., l'Aw. A. SPOSATO anche in sost.ne degli Aw. E. BARCELLONA & F. PIZZUTO- RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO AD RA, TO Vito, LA NG, EL ZI, ON OR, NA RG e NA AN ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso la sentenza Corte di appello Palermo 4 maggio 2011, la quale, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo, in data 31.3.2010: ha assolto TO Vito dal reato ascrittogli al capo 6), per non aver commesso il fatto, riducendo la pena inflitta dal primo Giudice ad anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa;
ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 contestata a ON OR per i reati di cui ai capi 10), 12) 13), riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni nove e mesi otto di reclusione;
ha confermato nel resto l'impugnata sentenza, condannando NA RG, NA AN al pagamento delle ulteriori spese processuali nonché costoro, TO Vito e ON OR alla refusione, in solido, delle spese sostenute dalle costituite parti civili. Nella presente vicenda associativa con i correlati reati fine (secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza del G.U.P.), già nel corso delle indagini, si era evidenziata come centrale la figura LLimputato ON OR (chiamato a rispondere di 14 degli originari 15 capi di imputazione), la cui attività avrebbe coinvolto gli altri prevenuti, con l'eccezione LLimputato EL ZI, il quale, sebbene anch'egli inserito nell'ambito mafioso alcamese, è stato attinto da elementi di reità peculiari e differenziati, rispetto al contesto generale di riferimento della maggior parte delle vicende processuali. La centralità del ON è stata, prima dal G.U.P. e poi dalla Corte di appello, attribuita a due elementi tra loro collegati: -il primo, costituito dalla titolarità occulta della Medicementi s.r.l., una società, riconducibile al ON, attraverso cui l'imputato ed alcuni correi, tra la fine del 2005 ed i primi mesi del 2007, si muovevano nel mercato del calcestruzzo del territorio alcamese ed anche in territori limitrofi, imponendo metodi mafiosi e consumando episodi estorsivi (ed altri illeciti) e, più genericamente, dannosi nei confronti di altri imprenditori concorrenti, al fine di accaparrarsi il maggior numero possibile di forniture di calcestruzzo;
-il secondo, dato dal rapporto interpersonale assai stretto esistente tra il ON ed il coimputato EL IE (separatamente giudicato con il rito ordinario davanti al Tribunale), anziano esponente mafioso di Alcamo, già condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., appartenente ad una famiglia di sangue storicamente connotata 2 dall'appartenenza di molti suoi componenti all'organizzazione mafiosa SA RA di quel territorio siciliano. Secondo l'ipotesi accusatoria il rapporto tra EL IE e ON OR si sarebbe appunto estrinsecato nel comune ed occulto interesse societario nella Medicementi s.r.l. e nella illecita conduzione di tale impresa, per la quale al capo sub 6 si è contestato a ON e EL IE (separatamente giudicato), in concorso con TO Vito (peraltro assolto in appello), RS LA (subito assolta dal G.U.P.), GL GA (separatamente giudicato), in qualità di prestanomi, e con l'avv.ssa AD RA (assolta dal G.U.P., per il capo 6, dall'aggravante contestatale ex all'art. 7 1. 203/1991, n. 203), intestato fittiziamente al predetto TO (lo si ripete, assolto dal capo 6 con la odierna gravata sentenza) la titolarità LLintero capitale sociale della Medicementi s.r.l. [in realtà appartenente per il 70% al ON e per il 30% al EL IE], nonché attribuito fittiziamente, in tempi diversi, a RS LA (assolta dal G.U.P.) ed a GL GA, (separatamente giudicato), la titolarità della amministrazione unica della predetta società. Attribuzioni tutte finalizzate, secondo l'accusa, ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, nonchè ad avvantaggiare la commissione di uno dei delitti di cui agli art. 648, 648 bis, 648 ter c.p.. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 152/91 per aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività LLassociazione mafiosa denominata SA RA. Con la recidiva reiterata per ON. In Alcamo e Palermo, dal 14 gennaio 2005 sino alla data odierna per TO e ON;
dal 15 marzo 2006 sino alla data odierna per AD e RS. 3 1.) le impugnazioni. Tutte le parti condannate in appello hanno proposto ricorso per cassazione, nei termini che verranno ora precisati e con una serie di critiche, comuni, che hanno riguardato in particolare il tema delle intercettazioni telefoniche (utilizzabilità e valore probatorio). Trattandosi di questioni preliminari assorbenti, risulta opportuno il loro immediato esame, previa individuazione delle doglianze dei ricorrenti sul punto 1.1) AD RA. Con un primo motivo di impugnazione deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 271, 191, 266, 51, 405, 407 c.p.p. e 13 D.L. 13-5-1991 n. 152 in ordine alle intercettazioni -ambientali dei giorni: 14 agosto 2006 (n. 188: pp. 52 e 60 o.c.c., 27 giugno 2006 (p. 54 o.c.c.), 14 ottobre 2006 (n. 1834: p. 55 o.c.c.), 22 ottobre 2006 (n. 2082 p. 56 o.c.c.); ed alle intercettazioni telefoniche dei giorni: 28 maggio 2006 (pag. 53 o.c.c.), 11 settembre 2006 (p. 54 o.c.c.), 3 ottobre 2006 (p. 55 o.c.c.), 12 dicembre 2006 (n. 722: p. 59 o.c.c., 5 ottobre 2006 (n. 6177: p. 67 o.c.c.): trattasi peraltro di riferimenti e richiami desunti dalla citata "o.c.c", provvedimento peraltro che non è stato acquisito agli atti e pertanto non nella disponibilità della Corte di Cassazione. Il ricorso LLAD, nel ribadire l'esito di inutilizzabilità delle intercettazioni, effettuate dall'inizio LLindagine sino al 1 dicembre 2006, richiama la memoria al G.I.P. e l'atto di appello come atti nei quali si sono precisate le captazioni di rilievo probatorio e la loro incidenza in punto di affermazione di responsabilità della ricorrente. L'impugnazione riprende poi l'eccezione relativa all'originario titolo di reato, che non autorizzava il ricorso allo strumento delle intercettazioni, nonché le deduzioni di inutilizzabilità conseguenti all'incompetenza del soggetto autorizzante, Procura e G.I.P. trapanese anziché distrettuale. In particolare: per l'ipotizzabile sussistenza di reati di criminalità organizzata, si sostiene l'insufficienza del mero riferimento alle informative di Polizia, considerato che il riferimento cronologico è quello corrispondente al momento procedimentale e non quello degli esiti successivi;
quanto ai provvedimenti di proroga se ne rileva la non motivazione. 4 1.2) TO Vito. Con il primo motivo la difesa LLTO evidenzia inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alle norme di cui agli artt.266.2, 267.3 e 271 cod. proc. pen. sulla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, di cui si lamenta l'assenza di documentazione della esecuzione delle operazioni di installazione degli apparecchi di captazione nelle autovetture e negli altri luoghi sottoposti a controllo, con ciò essendosi preclusa ogni possibilità di controllo sulla corretta esecuzione delle operazioni, sulla identità-legittimazione degli operatori e sulla presenza o meno di una delega LLautorità giudiziaria sulle "occulte modalità esecutive". In conclusione, si sostiene che il P.M. ha autorizzato unicamente le captazioni ambientali senza alcuna precisazione sulle modalità "occulte ed intrusive" di installazione delle microspie nell'abitacolo delle vetture e negli altri luoghi privati. 1.3) LA NG. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento: alla decretazione d'urgenza; alla illogicità dei decreti di convalida;
all'utilizzabilità degli impianti esterni alla Procura della Repubblica. Sul punto si sono allegati i decreti 97/106 (del 22 maggio 2006 in relazione alle intercettazioni del 20 ottobre 2006); 14/06 in relazione alla intercettazione del 23 ottobre 2006 e si eccepisce: la carenza di giurisdizione del G.I.P. di Trapani e violazione del tetto di pena in relazione al titolo di reato;
l'esistenza nei locali di Procura in Via S. Giovanni Bosco di apparecchiature in grado di registrare. 1.4) NA RG. Il primo motivo di impugnazione prospetta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dei disposti normativi degli artt. 191, 266, 267 e 271 cod. proc. pen.. In particolare si sostiene che i decreti emessi dal P.M. ex artt. 267 comma 2 e 268 comma 3 cod. proc. pen. non risultano adeguatamente motivati con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni con riferimento ai decreti 1153/08, 1154/08, 895/08, 2448/06 e 2455/06, provvedimenti peraltro non allegati dalla parte ricorrente. 1.5) NA AN. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di 5 motivazione sotto il profilo della ritenuta scorretta utilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate, disposte dal G.I.P. di Trapani, anziché dal G.I.P. distrettuale, nonché per una ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio che non consente intercettazioni, e con motivazioni invalide anche con riferimento all'impossibilità di far uso degli impianti di Procura. Con integrazione del ricorso, con atto depositato l'8 novembre 2011, AN NA ha ulteriormente evidenziato: l'errore di diritto di ritenere che la finalità di intercettare implichi la facoltà di introdursi surrettiziamente in ambienti e luoghi garantiti dallo jus excludendi;
la carenza di ragionevoli giustificazioni nella motivazione del provvedimento autorizzativo all'uso di impianti diversi da quelli presenti nell'Ufficio di Procura. 1.6) le ragioni della decisione della Corte di legittimità sul tema delle intercettazioni. Precisate le doglianze dei ricorrenti, va proceduto alla loro disamina, rilevando subito come, escluso il LA, i ricorsi degli altri imputati non abbiano allegato gli atti di cui si lamentano in questa sede i vizi. Le S.U. infatti hanno in proposito ribadito che la parte, la quale eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali, ha l'onere di indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, non solo gli atti specificamente affetti dal vizio ma anche di chiarirne l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, 23868/2009 Rv. 243416), con l'esplicitazione delle ragioni per cui il contenuto di tali atti avrebbe dovuto imporre una diversa pronuncia (Cass. Pen. sez.V, 8096/2007,r.v. 235734). Tale onere peraltro non può intendersi adempiuto dalla mera specificità dei motivi di ricorso, perchè esso implica anche la necessità di integrale esposizione o di fedele riproduzione LLatto nel testo del ricorso, ovvero l'allegazione di copia degli atti, ovvero ancora la precisa identificazione della collocazione LLatto nel fascicolo (Cass., sez. VI, 22257/2006, 234721), oppure l'allegazione LLatto invalido e viziato al ricorso, od ancora 6 alternativamente la verifica che l'atto medesimo sia contenuto nel fascicolo trasmesso alla Corte (Cass. pen. sez. 5, 37694/2008 Rv. 241300). Orbene, nella vicenda, l'impugnazione delle parti, escluso il LA, non ha tenuto conto dei limiti e dei compiti del giudice di legittimità, ben diversi da quelli del giudice LLappello il quale dispone LLintero incarto processuale, e, pertanto, quelle doglianze sul punto, che siano carenti degli anzidetti requisiti, vanno considerate inammissibili per effetto dalla mancata allegazione dei decreti in contestazione. Tanto premesso, per la soluzione delle questioni proposte in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e sul tema della motivazione dei relativi decreti autorizzativi, appare assolutamente necessario che si parta concettualmente dalla considerazione di base che, ciò che rileva e conta, è che da esse motivazioni possa dedursi "l'iter cognitivo e valutativo, seguito dal giudice", e se ne possano conoscere i risultati, i quali per il loro utilizzo debbono profilarsi ed essere conformi alle prescrizioni della legge. Come già più volte ribadito, anche da questa stessa sezione (cfr. in termini: cass. pen. sez. 6, 46056/2008 Rv. 242233), è proprio su tale regola, angolare e di riferimento, che vanno sviluppate e tarate le valutazioni di questa Corte al fine della verifica della validità della giustificazione logica giuridica data dal Tribunale del riesame al provvedimento impugnato. In conclusione non possono considerarsi motivazioni meramente apparenti dei decreti autorizzativi emessi dal G.I.P., quei provvedimenti che, analizzati in concreto e nella loro concreta successione procedimentale, trovano supporto argomentativo sufficiente -come nella specie- nel richiamo alle richieste del P.M. e alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, le quali, per il fatto di essere state prese in esame e fatte proprie dal giudice, integrano l'idonea motivazione per relationem dei decreti anzidetti, nella misura e nel senso in cui sono idonei a evidenziare l'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente a giustificazione del particolare mezzo di ricerca della prova adottato (Cass.Pen. sez.I, 11525/2005 Gallace). Ciò posto, sulla dedotta eccezione preliminare della inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto chieste ed autorizzate e più volte prorogate, rispettivamente dal P.m. e dal G.I.P. del tribunale di Trapani, mentre il reato 7 sarebbe stato di competenza della magistratura della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, va ripreso l'insegnamento sul punto di questa Corte che ha ritenuto che l'emissione del decreto da parte di G.i.p. incompetente sia priva di effetti sulla validità del provvedimento stesso, poiché vale il principio generale, previsto dall'art. 26 comma primo cod. proc. pen., per cui l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite (cass. pen. sez. 4, 37372/2006 Rv. 235042, Di Grazia). D'altra parte, pur mancando una formale iscrizione degli indagati in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., le motivazioni addotte inducono a ritenere ragionevolmente che si stava procedendo per accertare le responsabilità in un più ampio contesto associativo mafioso (pag.57 Corte di appello), nel quale il danneggiamento seguito da incendio era "l'epifenomeno della metodica mafiosa finalizzata all'estorsione". I relativi decreti poi risultano dotati di congrua motivazione, considerato che, a fondamento delle richieste di intercettazione, avanzate dal P.M., sono state poste le note redatte dagli organi investigativi, illustrative degli sviluppi conseguiti a carico degli imputati e il G.I.P. si è limitato a richiamarle nei vari decreti autorizzativi. Per ciò che attiene all'uso, da parte del G.I.P., di espressioni che fanno riferimento alla "nota del P.M. ivi richiamata" bene è stato considerato sufficiente a descrivere le ragioni che giustificano l'autorizzazione all'intercettazione; ed altrettanto correttamente si è ritenuto che per i decreti di proroga sia consentita una motivazione più scarna, che dia comunque conto della necessità della persistenza delle esigenze di captazione: in questo caso basta il richiamo alle "ragioni di cui al decreto di autorizzazione", in quanto la ripetitività dei decreti ha indotto a richiamare "per relationem" la motivazione dei precedenti decreti, emessi per gli stessi reati e nello stesso procedimento, in relazione a situazioni concrete già valutate e oggetto di argomentazioni già esposte. Quanto alle restanti critiche, sulla fase esecutiva delle intercettazioni, effettuata la doverosa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, nei termini argomentati nei punti dianzi trascritti si può concludere che, nella specie, come evidenziato dai giudici di merito : 8 I) la ristrutturazione dei locali della Procura della Repubblica di Trapani non poteva essere considerata alla stregua di "un'ipotesi precaria e temporanea" non integrante la situazione eccezionale e urgente, rilevante ai fini LLart. 268 comma 3 c.p.p.. dal momento che la ristrutturazione stessa, per come attuata, impediva l'accesso e lo svolgimento delle operazioni captative. II) la situazione eccezionale e di urgenza bene è stata correlata alla natura LLimputazione e alla persistenza e continuativa operatività dei membri del sodalizio al fine di pianificare i reati programmati;
Infine, per ciò che attiene poi alla prospettata "sopravvenuta disponibilità dei locali" presso la Procura della repubblica, va ribadito che, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, una volta disposto che le operazioni stesse vengano eseguite utilizzando impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica, per la temporanea indisponibilità di questi ultimi, il Pubblico ministero non è poi tenuto a verificare la permanenza di tale indisponibilità, nè, qualora la stessa venga successivamente meno, a proseguire l'attività di captazione ricorrendo esclusivamente agli impianti originariamente indisponibili (cass. pen. sez. 6, 14173/2010 Rv. 246722). Da ultimo, quanto alla critica secondo cui il P.M. ha autorizzato unicamente le captazioni ambientali senza alcuna precisazione sulle modalità "occulte ed intrusive" di installazione delle microspie nell'abitacolo delle vetture e negli altri luoghi privati, trattasi di rilievo privo di fondamento. La finalità di intercettare (conversazioni telefoniche od ambientali), contrariamente all'assunto dei difensori, comporta infatti di necessità, e per ragioni assolutamente funzionali al risultato che si intende conseguire, la violazione, non solo della riservatezza delle relazioni interpersonali, ma anche la materiale intrusione LLoperatore di polizia, per la collocazione dei necessari strumenti di rilevazione, negli ambiti e nei luoghi “privati" oggetto di tali mezzi di ricerca della prova. Né è compito del magistrato che procede dare alla Polizia giudiziaria operante regole di condotta sulle "modalità di intrusione" nel luogo destinato all'attività di captazione. 9 Si tratta invero di una sequela di atti materiali, i quali competono -in quanto attività disposta dalla Autorità giudiziaria ex art. 55 comma 2 cod. proc. pen. alla stessa Polizia giudiziaria come organo esecutivo, considerato che essi rientrano nella contingente valutazione dinamica della concreta situazione (della persona e degli ambienti di riferimento), non sempre prevedibile nel suo sviluppo ed implicazioni pratiche. Nessun vizio quindi degli atti relativi concernenti la collocazione degli strumenti di captazione nei luoghi consentiti dalle norme vigenti. Da ciò il rigetto delle doglianze formulate sul tema dal ricorrenti. 2.) le impugnazioni dei ricorrenti. 2.1) il ricorso di AD RA (capo 6: in concorso con TO, assolto in appello, e ON). AD RA, condannata in primo grado alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione (con sospensione condizionale della pena), con esclusione LLaggravante ex art. 7 e rigetto delle domande civili contro di lei proposte, ha avuto confermato in appello il giudizio di responsabilità e la relativa sanzione, peraltro con condanna alla rifusione delle spese sostenute in appello dalle parti civili costituite. inosservanza edCon un primo motivo di impugnazione viene dedotta erronea applicazione della legge in ordine alle intercettazioni ambientali e telefoniche. Il motivo non ha fondamento, per quanto dianzi specificamente argomentato al §.1.6), qui da riprendersi nella sua integrità, e va rigettato. Con un secondo motivo si lamenta che il giudizio di colpevolezza sia stato pronunciato senza tener conto delle tre sentenze di annullamento con rinvio -in sede cautelare- n. 323 del 10 marzo 2009; 631 del 23 aprile 2009; 2156 del 10 dicembre 2009 che avevano evidenziato le lacune probatorie delle emergenze processuali. Ritiene la Corte che il richiamo alle decisioni cautelari non sia rilevante ai fini della decisione sulla responsabilità, la quale trova invece esclusivo fondamento nelle due successive sentenze di merito, che hanno tratto le loro conclusioni in punto di colpevolezza nella pienezza dei dati e degli elementi probatori acquisiti. 10 Quanto al merito, il G.U.P. ha, da un lato, argomentato sulla sussistenza del dolo del contestato delitto, ma ha invece escluso la ricorrenza LLaggravante ex art. 7 (pag.108,sentenza G.U.P.) rilevando, in favore LLimputata "che la sua vicinanza al cugino ON - consapevolmente estesa ai suoi legami mafiosi, tanto quanto ai suoi comportamenti di confidente delle forze di polizia, sia nel periodo di accordo, sia nel periodo di conflitto con quel fronte criminale rappresentato da EL IE - non aveva mai avuto, quale ulteriore connotato illecito, il fine di agevolare l'intera organizzazione SA RA (polarizzata nella "famiglia" alcamese), da distinguere rispetto a quello di agevolare ON ed il suo socio occulto EL IE, nel periodo contestato in rubrica". A conferma di quest'ultimo assunto, idoneo -per il G.U.P.- ad "escludere l'aggravante di cui all'art. 7, ma non altro", militerebbe il fatto che AD RA, dopo la frattura del ON con EL, fosse rimasta ulteriormente a sostenere le ragioni del cugino, anche in vicende successivamente avvenute lungo il 2007 ed anche oltre. Intanto, prosegue ancora il primo giudice, attraverso la costituzione di una nuova società, la "TE s.r.l." (venuta alla luce nel luglio del 2007, contrassegnata dalla presenza di IA IA, figlia del convivente della RS, quale proprietaria del 50% del capitale sociale e, ancora una volta, quale amministratore unico), si erano "ricalcati pedissequamente i moduli della interposizione fittizia relativa alla RS nella Medicementi", con, anche in questo caso "la presenza, dietro le quinte, LLavvocato AD, circostanza che la IA ha precisato esserle stata riferita dal suo genitore e che è stata negata dall'imputata nelle note scritte depositate al Tribunale della Libertà". A fronte di tali argomentazioni del G.U.P., condivise dalla Corte di appello,, la ricorrente difesa si duole della mancata risposta agli elementi a discarico e concernenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle fonti dichiaranti alle quali si sarebbe conferito irragionevole affidamento. In particolare il ricorso evidenzia criticamente come la sentenza impugnata non abbia in alcun modo spiegato "l'ubi consistam" LLinfingimento, strumentale alla creazione di una situazione di apparenza 11 riguardo alla proprietà del bene, atta a sottrarre lo stesso alla eventuale misura di prevenzione patrimoniale che dovesse colpire l'effettivo titolare, essendo quella la ratio della incriminazione e considerato altresì che il ON aveva reso esplicita la sua gestione di fatto della s.r.l. Medicementi, rivendicandola oltre ogni apparente intestazione di quote. In tale ottica, viene sottolineata l'ambiguità della figura del ON e si prospetta una serie di dati, offerti negli atti di impugnazione, e non vagliati in sede di appello, con conseguente assenza di motivazione sul punto, quali: le origini e storia LLintrapresa economica del ON;
i rapporti AD avv.ssa e ON (cugino della madre della ricorrente); la natura e composizione della Medicementi;
i rapporti ON-EL; l' infondatezza del sospetto che la ricorrente svolgesse un ruolo di organizzatrice di compagini societarie apparenti, a beneficio LLorganizzazione criminale;
l' irrilevanza delle discussioni sulla cronaca dei fatti di mafia;
i rapporti con LA RS;
il rapporto professionale con UG;
il valore della delazione di LA RS;
l'importanza della mancata partecipazione all'incontro con il notaio del 15 marzo 2006. L'impugnazione, in particolare, quanto al delitto ex art. 12-quinquies, comma primo, preso atto della avvenuta esclusione da parte del G.U.P., LLaggravante di cui art.7 l. 203/1991, analizza puntualmente la condotta attribuita all'avv. AD, concernente la nomina di RS LA ad amministratore della società creata da ON OR, per dedurne, non solo l'insussistenza dei profili psicologici della condotta, ma della stessa azione esecutiva del contestato delitto di intestazione fittizia, avuto riguardo agli elementi essenziali della fattispecie incriminatrice e alle ragioni di politica criminale che hanno informato il delitto de quo, tenuto altresì conto della decisione n.48/1994 della Corte costituzionale. Tanto premesso, va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte (vds. in termini cass. pen. sez. 6, Camera di consiglio 8 marzo 2012, in ricorso Rappoccio), con riferimento al suddetto reato di trasferimento fraudolento di beni e valori, e per la parte che qui interessa, ha per esso individuato le seguenti connotazioni qualificanti, precisando che si tratta: 12 a) di una disposizione repressiva la cui "ratio" non è quella di formalizzare i meccanismi - che possono essere molteplici e non classificabili in astratto attraverso i quali può realizzarsi la "attribuzione fittizia", e neppure - quella ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico;
ma bensì quella di lasciare libero il giudice di merito di procedere a tutti gli accertamenti necessari, per pervenire - senza vincoli formali - ad un giudizio in concreto degli elementi logici o fattuali, unicamente rispettoso dei parametri normativi di valutazione della prova;
b) di una fattispecie, assistita da dolo specifico, nella quale gli oneri probatori sull'elemento oggettivo e soggettivo sono tutti a carico della pubblica accusa (Cass. pen. sez. V,39992 del 25/09/2007 Rv. 238189 Billeci); c) di una ipotesi criminosa realizzabile a forma libera (e non di un reato plurisoggettivo improprio), la quale si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità, di denaro o altro bene o utilità, e che consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale (Cass. pen. sez.II, 38733 del 09/07/2004 Rv. 230109), da ciò consegue che colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni (con lo scopo di aggirare le norma in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita), risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta, cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione LLinteresse protetto dalla norma (Cass. pen. sez. I,. 14626/2005 Rv. 231379, Pavanati); d) di un delitto il cui oggetto giuridico va individuato nell'interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di una di tali misure, o la pendenza del relativo procedimento, non integra l'elemento materiale del reato né una condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire mero indice sintomatico (possibile, ma non indispensabile) di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto. (cass. pen. sez. 6, 27666/2011 Rv. 250356); 13 e) di un reato che, integra una fattispecie a 'concorso necessario', poiché il "soggetto agente" in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano "terzi" che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità, con l'avvertenza peraltro che l'inconsapevolezza, da parte del terzo, del fine illecito in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniali ha agito nell'attribuzione fittizia, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza LLelemento soggettivo del reato (cass. pen. sez. 6, Sentenza n. 15489/2004 Rv. 229343; cass. pen. sez. 2, 28942/2009 Rv. 244394); f) di un reato che può essere commesso pure da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico, previsto dalla norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio (cass. pen. sez. 5, 5541/2009 Rv. 243163 conforme cass. pen. sez. 6, 27666/11 r.v. 250356). Sulla base di tali regole di giudizio verranno ora esaminate le doglianze LLimpugnazione. Nel gravame in appello e nel ricorso per cassazione la difesa LLAD sostiene che l'azione LLavv.ssa, per la nomina della RS quale amministratrice, non realizza il profilo oggettivo del ritenuto delitto, considerato che l'iniziale quadro degli addebiti (concorso nella intestazione fittizia e nella scelta degli amministratori "di facciata") si sarebbe subito ridotto a quello di un'unica condotta, inerente la nomina di RS LA ad amministratore della società creata da ON OR. Invero, nessun dato collegherebbe la ricorrente all' attribuzione all'TO di quote del capitale sociale e, del pari, nulla la collegava alla persona del GL US, persona che ella ha subito dichiarato di non conoscere affatto, senza trovare alcuna smentita nel successivo iter processuale. Il difensore ha sul punto rilevato che, nelle pagine dedicate all'Avv. AD, le due sentenze non abbiano fatto alcun cenno a parti LLaddebito diverso da quello riferibile alla nomina di RS LA, lamentando che di ciò non vi sia stato alcun riconoscimento formale, dato che l'imputata è stata ritenuta 14 colpevole del reato ascrittole al capo 6 (sia pure con l'esclusione LLaggravante prefigurata), il quale peraltro sanziona anche ben altre condotte. Ritiene il Collegio che le critiche del difensore siano fondate per quanto verrà ora argomentato. A tale effetto giova ripetere quanto anticipato nelle premesse in fatto della presente decisione sulla progressiva sorte del capo di imputazione sub 6). Secondo l'ipotesi accusatoria il rapporto tra EL IE e ON OR si sarebbe appunto estrinsecato nel comune ed occulto interesse societario nella Medicementi s.r.l. e nella illecita conduzione di tale impresa, per la quale al capo sub 6 si è contestato a ON OR e EL IE (separatamente giudicato), in concorso con TO Vito (assolto dal G.U.P. dall'accusa associativa perchè il fatto non sussiste;
ed assolto in appello dal capo sub "6" per non aver commesso il fatto), RS LA (assolta dal G.U.P. per il capo "6" perchè il fatto non costituisce reato), GL GA (separatamente giudicato), in qualità di prestanomi, e con l'avv.ssa AD RA (assolta dal G.U.P., per il capo 6, dall'aggravante contestatale ex all'art. 7 1. 203/1991, n. 203), intestato fittiziamente al predetto TO (lo si ripete, assolto sia dall'accusa associativa sia dal capo "6") la titolarità LLintero capitale sociale della Medicementi s.r.l. [in realtà appartenente per il 70% al ON e per il 30% al EL IE], nonché attribuito fittiziamente, in tempi diversi, a RS LA (assolta) e a GL GA (separatamente giudicato), la titolarità della amministrazione unica della predetta società. Orbene l'originaria impostazione accusatoria, basata su una "filiera lineare" di vicende collegate, è stata ridimensionata, o meglio "interrotta", sia dal G.U.P. che dalla Corte di appello, in parti essenziali del costrutto d'accusa che ne è risultato sostanzialmente frammentato "nella naturale sequenza delle condotte", funzionali all'integrazione del delitto di cui all'art. 12 quinquies d.l. 152/91 La lettura del capo di imputazione consente infatti di rilevare che all'avv.ssa AD risulta contestata, in termini di concorso ex art. 110 cod. pen., una doppia diacronica condotta, concretizzatasi: in primo luogo, nella predisposizione di una fittizia titolarità del capitale sociale della s.r.l. Medi 15 cementi (in capo ad TO Vito), e, in secondo luogo nell'altrettanto fittizia predisposizione di un formale amministratore unico (prima nella persona di RS LA e poi in quella di GL GA). Orbene dalla motivazione della gravata sentenza non risulta chiaro quale delle due condotte, oppure entrambe, siano state ritenute provate per l'avv.ssa AD, considerato che TO, genero di EL IE, è stato assolto dal delitto associativo (a lui contestato in concorso con EL ZI, ON, NA RG e NA AN), perchè il fatto non sussiste, con sentenza del G.U.P.; ed è stato assolto in appello anche dal delitto del capo 6 (a lui contestato in concorso con ON, EL IE, AD RA, RS LA e GL GA) per non aver commesso il fatto e che, per la stessa AD, è stata esclusa, già dal G.U.P., l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203. La Corte territoriale ha giustificato l'assoluzione LLTO (pagg. 19 e 20) in quanto non si sarebbe materializzata la fittizia attribuzione della titolarità delle quote della "MEDICEMENTI", "atteso che è certa l'effettività della amministrazione societaria da parte LLTO e non risulta provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli avesse la consapevolezza LLoriginario accordo intervenuto tra EL IE e ON OR, peraltro cedendo il predetto alla fine del 2006 il passo, lasciando la carica di amministratore a RS LA", assolta dal G.U.P. perchè il fatto non costituisce reato. L'argomentazione sulla "non-conoscenza LLoriginario accordo EL- ON", se valida per l'TO, che era genero di IE EL (e quindi affine in primo grado e persona di ragionevole alta affidabilità), in punto di "non consapevolezza" del detto accordo circa l'effettiva titolarità delle quote e l'amministrazione occulta della s.r.l., non si vede perché non possa applicarsi anche all'avv. ssa AD, persona estranea al EL e cugina di secondo grado del ON e per la quale già il G.U.P. aveva escluso la sussistenza della circostanza di cui all'art. 7 L. 12 luglio 1991, n. 203. Tale rilevata illogicità e sperequazione valutativa imponeva ai giudici della condanna una ben diversa e rigorosa motivazione sul punto, considerati i termini di criticità che erano stati puntualmente evidenziati nell'atto di appello 16 della AD e per i quali è mancata la corrispondente necessaria giustificazione di responsabilità. Non a caso, nella inadeguatezza della motivazione sul punto, il difensore ricorrente ritiene che l'unico comportamento che fonderebbe il delitto di cui alla norma in epigrafe, sarebbe integrato dalla mera inserzione di una persona (avente o meno capacità specifiche) in una carica amministrativa di una società di capitali, i cui riferimenti di proprietà fossero tuttavia manifesti e non resi occulti attraverso tale evenienza. In tale quadro è evidente che, esclusa nella catena dei passaggi la figura LLTO, va congruamente argomentata la partecipazione della avv.ssa AD nella predisposizione della falsa intestazione, spiegando in particolare come, attraverso la nomina dei due falsi amministratori, si possa realizzare una falsa attribuzione della titolarità del bene. Infatti, ulteriore contestazione del ricorrente, è che la condotta LLavv.ssa AD, per la nomina della RS quale amministratrice della società, "creata da ON OR", non realizzerebbe il profilo oggettivo del ritenuto delitto. In proposito, si è dianzi rilevato: non solo, che il delitto di trasferimento fraudolento di beni e valori, reato istantaneo con effetti di natura permanente, è un illecito connotato da libertà di forme (idonee a manifestare una situazione di apparenza formale della titolarità del bene difforme rispetto alla realtà sostanziale), ma, anche, che tale violazione integra una fattispecie assistita da dolo specifico, nella quale gli oneri probatori sono a carico della pubblica accusa. Le S.U. di questa Corte (Sentenza 8/2001 Rv. 218768) hanno inoltre chiarito: a) che il disvalore della condotta sanzionata si esaurisce mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l' effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali;
17 b) che, una volta realizzata la "attribuzione fittizia", il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento;
c) che l'attribuzione, della "titolarità" o della "disponibilità" sulla cosa, intesa come situazione giuridica o come situazione di fatto giuridicamente rilevante, pur non inquadrabile nell' ambito di rigorosi schemi civilistici, sta comunque ad indicare il fittizio conferimento di un' apprezzabile signoria sulla res che, allorché venga realizzata, esaurisce la rilevanza penale del fatto, secondo un modello comune (almeno di norma) a tutte le ipotesi di reato che comportino un' attribuzione patrimoniale illecita. In relazione a tali parametri, è onere del giudice di merito illustrare la condotta penalmente rilevante in concreto assunta dall'imputata, qui peraltro osservando che la mera nomina di un amministratore (ancorche fittizio) non basta, di per sé, ad integrare l'ipotesi criminosa sanzionata dall'art. 12 quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356. Il giudice di rinvio, pertanto, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, dovrà porre rimedio al rilevato deficit argomentativo, adeguandosi ai principi di diritto enunciati, dando risposta completa alle doglianze mosse nell'atto di appello come sopra evidenziate, e tenuto conto che, per la configurabilità del dolo specifico, previsto dalla norma, occorre anche la prova che l'interessato possa fondatamente presumere l'avvio della misura di prevenzione (cass. pen. sez. 5, 5541/2009 Rv. 243163 conforme cass. pen. sez. 6, 27666/11 r.v. 250356). Dell'annullamento con rinvio sul capo 6) non può che beneficiare anche il correo ON la cui posizione dovrà essere riesaminata in funzione del nuovo giudizio su detta imputazione in capo all'avv.ssa AD. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione considerato che il G.U.P. ha rigettato le domande civili avanzate nei confronti di AD RA (e LA NG), e la Corte di appello pur confermando tale statuizione ha, contro ogni logica, condannato l'AD alla rifusione delle spese sostenute in appello dalle parti civili costituite. 18 Il raffronto comparato dei dispositivi dei giudici di merito evidenzia la palese fondatezza della doglianza. Nel terz'ultimo capoverso del dispositivo della decisione del G.U.P. è infatti testualmente stabilito "il rigetto delle domande civili avanzate nei confronti di AD RA e LA NG". La Corte di appello a sua volta ha confermato la condanna del G.U.P., ritenendo però implicitamente sussistente l'aggravante LLart. art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, che era stata invece esclusa sia per l'AD che per il LA, i quali sono stati così erroneamente condannati al risarcimento del danno delle parti civili, in violazione al disposto LLart. 597 comma 3 cod. proc. pen.. La gravata sentenza per AD (e LA) va quindi annullata senza rinvio in relazione alle statuizioni civili. 2.2) il ricorso di TO Vito (capo 2 in concorso con ON e NA AN imputati e condannati ex art. 416 bis cod. pen.). TO Vito, per i reati di cui ai capi 2) (tentata estorsione di euro 200.000 ai danni della CELI società cooperativa a r.l. ) e 6) (fittizia intestazione delle quote della MEDICEMENTI s.r.l.), è stato condannato in primo grado, con riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa ( scarcerato il 2 1.6.2010); La Corte di appello ha assolto TO Vito dal reato ascrittogli al capo 6), per non aver commesso il fatto, riducendo la pena ad anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il restante delitto del capo 2. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alle norme di cui agli artt.266.2, 267.3 e 271 cod. proc. pen. sulla utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, avendo il P.M. autorizzato unicamente le captazioni ambientali, senza alcuna precisazione sulle modalità "occulte ed intrusive" di installazione delle microspie nell'abitacolo delle vetture e negli altri luoghi privati. Il motivo è infondato e va rigettato qui richiamate le argomentazioni in tema di utilizzabilità esposte al §.1.6) che precede. 19 Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità e violazione di legge in relazione alla norma penale sostanziale LLart. 629 cod. pen.. In particolare si lamenta che la corte distrettuale si sia limitata a sovrapporre la sua valutazione a quella del G.U.P. senza considerare le specifiche doglianze LLappello. Ad avviso della difesa del ricorrente la partecipazione LLTO (già amministratore e titolare di quote della Medicementi) alla tentata estorsione di euro 200.000 ai danni della società CELI è stata fondata sulle dichiarazioni del Di RL, direttore di cantiere della detta società, e dall'interpretazione del contenuto della intercettazione 8 settembre 2006 tra ON, EL ed TO, senza la doverosa considerazione della diversa realtà processuale emergente, che indicherebbe nel solo ON lo stratega della unilaterale e sua personale decisione estorsiva. Il tutto ancora senza considerare: l'errore di scambiare i 2 €. al metro cubo di cemento richiesti, con 2 €. per kg di cemento fornito, nonchè l'assenza di elementi di prova che confermino l'attendibilità della chiamata di correo del ON. In conclusione per il ricorrente: non vi sarebbe prova della intenzione di TO di costringere Di RL, mediante violazione o minaccia, al pagamento di una somma maggiore di calcestruzzo, per celare la dazione di denaro dovuta ad estorsione in favore della famiglia mafiosa (pag.17), tenuto conto che, per quanto TO interloquisse con gli altri ricorrenti, ancora dopo le dimissioni dalla carica di amministratore della Medicementi, la richiesta estorsiva fu opera esclusiva del solo ON che ha effettuato una inefficace chiamata di correo. Il motivo, per come sviluppato, non supera la soglia LLammissibilità. E' risaputo che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, ogni qualvolta, come nella specie, entrambe le decisioni risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti. 20 In altre parole, nella vicenda, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza per l'imputazione del capo 2). I giudici di merito infatti hanno indicato e sinergicamente apprezzato nell'ordine: a) l'intercettazione all'interno dei locali della "TE AL s.r.l.", avvenuta il 30.8.2006, tra ON OR e Di RL PI, un impiegato della "C.E.L.I"; b) la conversazione captata il 31 agosto 2006 tra ON e NA AN;
c) il dialogo a tre tra ON, NA AN e EL IE;
d) la conversazione intercettata l'8 settembre 2006 tra ON, EL ed TO ed in particolare gli interventi adesivi del ricorrente TO alle prospettazioni ed indicazioni operative, nella vicenda C.E.L.I, del suocero EL IE;
e) l'esito della intercettazione 6 novembre 2006 del conversare tra ON, NA RG e Di IO OS;
f) le dichiarazioni in proposito del ON, evocative della precisa responsabilità concorsuale del ricorrenti TO, NA RG e NA AN nella tentata estorsione aggravata. Ne consegue che l'esito del giudizio di responsabilità, così ottenuto ed argomentato, non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente le quali si risolvono nel delineare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché maggiormente plausibili, oppure perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata. Si tratta infatti di una sequela di critiche alla decisione della Corte d'appello, le quali, in sostanza, attraverso la censura di singoli punti ed affermazioni LLatto impugnato, tenta di screditare le considerazioni e le valutazioni probatorie, formulate dai giudici di merito, le quali risultano peraltro 21 condotte ed ottenute, non solo nel rigoroso rispetto delle regole, stabilite in punto di formazione e peso del materiale probatorio d'accusa, ma soprattutto con una globale e complessiva disamina di tutti i singoli apporti probatori che sono stati tra loro correlati, con un conseguente esito di incensurabile sinergia, in punto di affermazione di colpevolezza. La giustificazione offerta dalla corte distrettuale, in perfetta conformità con le statuizioni ed argomentazioni del giudice di primo grado, risulta infatti sui punti lamentati priva di incoerenze o salti logici, "apprezzabili ed idonei ad invalidare il costrutto delle argomentazioni di responsabilità", tali non potendosi considerare, lo si ripete, le diverse conclusioni e considerazioni più volte prospettate nel ricorso le quali finiscono con delineare una diversa e più favorevole interpretazione dei dati probatori, notoriamente non praticabile in sede di legittimità e tanto meno con esiti di annullamento della pronuncia gravata. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge con riferimento alla circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, in relazione all'art. 59 cod. pen., trattandosi di circostanza aggravante di natura oggettiva che esige il dolo specifico di agevolare l'associazione mafiosa. Per il ricorrente nella specie non era previsto né prevedibile che il ON definisse il rapporto commerciale con il De RL tenendo un comportamento minaccioso e idoneo a determinare nella persona offesa una condizione di assoggettamento ed omertà. Il motivo non è fondato. In proposito va premesso che l'aggravante de qua, contestata originariamente per tutti i capi di imputazione (da 2 a 14), è stata esclusa dal G.U.P. in relazione: al capo 6) per l'AD; al capo 7) ed 8) per LA e ON;
per la detenzione del fucile HI di cui al capo 11) per il ON. La Corte di appello a sua volta, ha escluso la detta aggravante con riferimento: al porto del fucile da caccia cal. 12 di cui al capo 10) e alla prima simulazione di reato del capo 12) per il solo RO (e non per i fratelli NA concorrenti nella medesima simulazione); alla seconda simulazione di reato del capo 13) contestata al solo ON. 22 La ragione della detta esclusione è stata giustificata dalla corte territoriale col fatto che le predette condotte criminose sono state poste in essere con finalità diverse da quelle di agevolare l'associazione mafiosa, obiettivo questo non ricorrente nella condotta del capo 2 contestata ad TO, ON, NA AN. L'assoluzione LLTO, decisa dal G.U.P. per il reato associativo con la formula della insussistenza del fatto, è stata testualmente argomentata sotto un triplice profilo: che la sua condotta di partecipazione all'estorsione di cui al capo n. 2 della rubrica, peraltro non in posizione dominante, si è rivelata del tutto occasionale;
che non sono emersi ulteriori elementi per ritenere che l'imputato abbia partecipato agli altri disegni illeciti messi in opera dal ON con l'ausilio dei fratelli NA;
che, al contrario, da alcune sommarie informazioni testimoniali, sono stati acquisiti elementi di segno opposto, riguardo alle modalità non mafiose nè ricattatorie, attraverso le quali l'TO si occupava, sia pure anche nell'interesse del suocero (da qui la sussistenza del capo n. 6 della rubrica), degli affari della Medicementi, nell'arco di tempo considerato. Orbene, nella specie, l'avvenuta assoluzione LLTO ad opera del G.U.P., dal delitto associativo, e, ad opera della Corte di appello, anche per il delitto di intestazione fittizia del capo 6, non vale ad escludere la sussistenza della circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 per ciò che attiene all'accusa di tentata estorsione del capo 2. Invero, in tema di estorsione, nella specie contestata sia all'TO che a ON OR e NA AN (condannati ex art. 416 bis cod. pen.), la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità, in quanto a seguito della sostituzione del testo LLart. 118 cod. pen. ad opera LLart. 3 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, cod. pen., cioè quelle attinenti alle 23 qualità personali degli altri colpevoli (cass. pen. sez. 1, 5639/2006 Rv. 233839. Massime precedenti Conformi: N. 853 del 1993 Rv. 194189). Inoltre, come correttamente rilevato dalla gravata sentenza, l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (prevista per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen., relativo all'associazione per delinquere di tipo mafioso) è infatti compatibile con l'aggravante di cui all'art. 629 comma secondo cod. pen. (cass. pen. sez. 1, 43663/2007 Rv. 238419. Massime precedenti Conformi: N. 12525 del 2000 Rv. 217458, N. 12838 del 2002 Rv. 224878, N. 19943 del 2003 Rv. 224638, N. 20228 del 2006 Rv. 234651..Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10 del 2001 Rv. 218378). Con un quarto motivo si evidenzia ancora violazione di legge con riferimento all'art. 628 comma 3 n.3 cod. pen. in relazione agli artt. 59, 70 e 118 cod. pen. tenuto conto che l'TO è stato assolto dal reato associativo dal G.U.P. e dal reato di intestazione fittizia dalla Corte di appello. Il motivo merita accoglimento. Infatti, essendo stata nella specie, esclusa in capo all'TO detta appartenenza mafiosa (mafiosi sono stati ritenuti soli i correi ON e NA), è inapplicabile l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3) cod. pen., con annullamento della gravata sentenza sul punto e rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 2.3) il ricorso di LA NG (capi 7 e 8 in concorso con ON). LA NG, per i reati di cui ai capi 7) (soppressione di un referto medico del Pronto Soccorso di Alcamo), 8) (falsità ideologica di un referto medico), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 1.203/91, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante contestata, è stato condannato in primo grado alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione (con la sospensione condizionale della pena), con rigetto delle domande civili contro di lui proposte. Dalla sentenza del G.U.P. pag.127 risulta che l'aggravante in questione è stata esclusa per entrambi gli imputati essendo la condotta in questione da 24 ricollegarsi a mere esigenze di tipo civilistico connesse alla posizione assicurativa LLoperaio infortunato. La Corte di appello ha confermato la condanna del G.U.P., ma ha condannato il LA al risarcimento del danno delle parti civili, nonostante la statuizione di rigetto delle domande civili stesse, stabilita per lui e per l'AD. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, per violazione LLart. 597 n. 3 cod. proc. pen. Come già rilevato per l'AD, il raffronto comparato dei dispositivi dei giudici di merito evidenzia la palese fondatezza della doglianza. Nel terz'ultimo capoverso del dispositivo del G.U.P. è infatti testualmente stabilito il rigetto delle domande civili avanzate nei confronti di AD RA e LA NG. Ciò nonostante la Corte di appello ha confermato la condanna del G.U.P., ritenendo implicitamente sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203., che era stata invece negata sia per l'AD che per il LA, che sono stati così erroneamente condannati al risarcimento del danno delle parti civili in violazione al disposto LLart. 597 co 3 cod. proc. pen. La gravata sentenza per il LA va quindi annullata senza rinvio in relazione alle statuizioni civili. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 267 commi 1 e 2, 268 comma 3, 271 e 191 cod. proc. pen. in relazione: a) alla decretazione d'urgenza; b) alla illogicità dei decreti di convalida;
c) all'utilizzabilità degli impianti esterni alla Procura della repubblica. Il motivo non ha fondamento e va rigettato, qui richiamate le argomentazioni dianzi formulate al §:1.6) sul tema della utilizzabilità delle intercettazioni. Con un terzo motivo si prospetta ancora vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla pronuncia di colpevolezza ottenuta mediante una carente analisi dei risultati della prova e senza la spiegazione 25 delle ragioni per cui le censure difensive dovevano essere disattese, tenuto conto che per il G.U.P. la prova della responsabilità del LA era desumibile dalle dichiarazioni del Pirrrone, mentre per la Corte di appello il giudizio di colpevolezza era desumibile da altre risultanze processuali. Il motivo è per più profili inaccoglibile avuto riguardo alla sostanziale richiesta di rivisitazione dei dati probatori che, per come utilizzati e valorizzati dai giudici di merito non sono suscettibili di censura nella giustificazione congrua e ragionevole data dalla corte distrettuale. Conclusione questa non modificabile, per effetto della esclusione, operata dalla Corte di appello, di ogni valore probatorio delle dichiarazioni sul punto del ON, a ciò ragionevolmente bastando gli altri dati processuali, ed in particolare il dialogo, intercettato all'interno della TE AL (e ripreso nella motivazione della gravata sentenza), che consentiva la ricostruzione degli eventi in assoluta sintonia con la prospettazione accusatoria. La doglianza va quindi rigettata. Con il quarto e quinto motivo si evidenziano violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche, e carenza di motivazione sulla entità della sanzione determinata in continuazione. Anche queste doglianze non meritano accoglimento. In tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione LLequivalenza allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Cass. Pen. Sez. 6, 6866/2010 Rv. 246134 Alesci Massime precedenti Conformi: N. 758 del 1994 Rv. 196224, N. 3232 del 1994 Rv. 199100). Nella specie il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata aggravante di cui all'art. 476 comma 2 cod. pen., nonché la determinazione della sanzione finale complessiva, è stato confermato dalla 26 corte distrettuale, la quale ha ritenuto l'insussistenza di elementi, favorevolmente valutabili, tali da ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, anche in considerazione del fatto che il LA è un medico, che ha attestato dichiarazioni a lui non rese, nelle lesioni patite da ON SC, dapprima indicate come infortunio sul lavoro, e, poi, falsamente ricondotte ad incidente stradale. Il ricorso del LA va quindi rigettato. 2.4) il ricorso di EL ZI (capo 1 reato associativo in concorso con TO, ON, NA RG e NA AN). EL ZI (nipote di EL IE), per il reato di cui al capo 1) (associazione di tipo mafioso), esclusa l'aggravante di cui al comma 2, in continuazione con la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 27.12.2002, è stato condannato in primo grado complessivamente alla pena di anni otto di reclusione (tre anni per questi fatti); la Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. inosservanza edCon un primo motivo di impugnazione viene dedotta erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo del giudizio di responsabilità, che sarebbe stato ottenuto valorizzando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pulizzi, risultate palesemente false. Il motivo è del tutto generico in quanto, non solo ignora la giustificazione data al giudizio di colpevolezza nelle conformi sentenze dei due gradi di giudizio, ma esige dalla Corte di legittimità una inammissibile favorevole rivalutazione della pronuncia di responsabilità, fondata nella specie su di una motivazione che di presenta indenne da vizi logico-giuridici od invalidità apprezzabili ex art. 606 cod. proc. pen. Con un secondo motivo si lamenta carenza grafica di motivazione in punto di determinazione della pena che era stata oggetto di una precisa critica in sede di appello. Il motivo è inammissibile considerato che la sanzione è stata fissata con un aumento finale di anni di tre anni di reclusione in continuazione con la sentenza 27 dicembre 2002 dell Corte di appello di Palermo, pena determinata avuto riguardo alla grave recidiva contestata e quindi alla persistente reiterazione delle medesime gravi illecite condotte associative. 27 Si è trattato di un giudizio di merito privo di incongruenze od illogicità e per ciò stesso incensurabile in sede di impugnazione. Il ricorso del EL va quindi dichiarato inammissibile. 2.5) il ricorso di ON OR (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14). ON OR, per i reati di cui ai capi 1) (associazione mafiosa), vari tentativi di estorsione (tranne quello ai danni di LI NI di cui al capo 15) da cui è stato assolto), tentato incendio del capannone della VI.BA s.r.l., fittizia intestazione delle quote della MEDICEMENTI s.r.l., concorso nelle falsificazione dei referti medici di cui ai capi 7) e 8), porto e detenzione di armi, simulazione di reato e calunnia (in relazione a un supposto tentato omicidio nei suoi confronti), minacce ai danni di TO PI, a IS IN e IS CO, esclusa l'aggravante di cui all'art. art.7 I. 203/1991, per i capi 7), 8) e 11) (i due referti medici e la detenzione di un fucile), con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato condannato in primo grado alla pena di anni dieci di reclusione ed anni due di libertà vigilata. La Corte di appello ha escluso l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 contestata a ON OR per i reati di cui ai capi 10), 12) 13), riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni nove e mesi otto di reclusione. L'impugnazione passa in rassegna tutti i capi di imputazione contestando il giudizio di colpevolezza nei termini che verranno ora prospettati ed esaminati. Con un primo motivo viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della dichiarata responsabilità ex art. 416 bis cod. pen. per il capo 1. L'assunto del ricorrente è che, contrariamente alle conclusioni dei giudici di merito, egli fu indotto a legarsi al EL la fine di evitare inevitabili negative conseguenze oltre al furti, ai danneggiamenti ed agli incendi subiti ad opera di SA nostra, della quale mai ha fatto parte. In proposito si evidenzia che le intercettazioni ambientali che lo hanno riguardato all'interno della LC conseguivano al fatto che quello era il suo naturale luogo di lavoro e che "il ruolo rilevato nelle due presunte estorsioni era assolutamente marginale". In ogni caso e al contrario è stata 28 l'organizzazione a sfruttare la sua impresa di calcestruzzi per arricchirsi e il ricorrente in tale quadro di costrizione era stato usato come ambasciatore per chiedere denaro alla società Celi. Con un secondo motivo si lamenta, con riferimento all'imputazione del capo 3 della rubrica (tentata estorsione alla LC), carenza LLelemento soggettivo ed oggettivo, non potendosi comunque valorizzare le dichiarazioni LLArtale, persona offesa e da sole inidonee a fondare un giudizio di colpevolezza. Con ulteriore articolazione dello stesso secondo motivo si deduce l'inussistenza della circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 considerato che, laddove ritenuto responsabile di tale tentativo, si è trattato di una condotta del tutto personale e senza alcuna provata finalità di agevolare consorterie mafiose. Con un terzo motivo, con riferimento al capo 2 (tentata estorsione in danno della società Celi), il ricorrente riprende la tesi di aver agito perché gravemente intimorito dalla collocazione di una bomba nella sede della LC. Con un quarto motivo si censura in relazione al capo 4 (tentativo di incendio alla VIBA) l'affermazione di responsabilità che non avrebbe tenuto conto del dissenso manifestato dal ricorrente al NA RG, ed in relazione comunque a vicende non associative, ma ai debiti del Battaglia persona offesa, ragione per cui sarebbe priva di fondamento l'affermazione di sussistenza della circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203. Con un quinto motivo si sostiene per il capo 5 (tentata estorsione in danno di RA e EL s.r.l.) l'assenza di prove di responsabilità, desumibile dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate tra ON e NA e ON e AB dalle quali si ricaverebbe l'estraneità del ON alle condotte poste in essere dal NA LV. -Con un sesto motivo si illustra per il capo 6 (intestazione fittizia aggravata ex art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203- ad TO Vito della titolarità LLintero capitale 29 sociale LLLC), difetto della soggettività richiesta (dolo specifico) dato che il ricorrente sarebbe stato "costretto ad intavolare una società con EL IE". Del pari insussistente sarebbe l'aggravante ex art.7 citata essendo il EL "un taglieggiante" ed il ricorrente una persona danneggiata dalla famiglia mafiosa alcamese. Con un settimo motivo si eccepisce, quanto al capo 7 ed 8 (falso e soppressione di atto pubblico fidefacente) l'insussistenza di un concorso nella condotta del sanitario dr. LA e di PE PI: trattasi delle vicende correlate all'infortunio sul lavoro di ON SC (detto CI, "pompista"), dipendente in nero presso "la Medicementi s.r.l.", il quale il 20 ottobre 2006 aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari, dichiarando di essersi procurato un infortunio, mentre lavorava presso la suddetta impresa. La denuncia aveva preoccupato il ON, che aveva chiamato il suddetto lavoratore, ricordandogli che era stato licenziato nel mese di settembre ed aveva così dato origine in concorso con il dr LA, alle successive condotte illecite contestate. Con un ottavo motivo si contesta per il capo 14 (lettere minatorie a TO, IS ed altri) la sola sussistenza della circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 essendo stata detta condotta suggerita da ragioni personali non riconducibili all'organizzazione mafiosa. Con un nono motivo ed in relazione a tutti i capi si lamenta la pena che è stata inflitta senza adeguata motivazione anche per gli aumenti in continuazione. Tanto premesso, reputa il Collegio che i motivi, personalmente redatti di ON, siano infondati od inammissibili, ad eccezione del VI motivo, formulato con riferimento al capo di imputazione “6”, per il quale il ricorrente beneficia LLannullamento deciso per l'avv.ssa AD, (concorrente nell'illecito unitamente a EL IE e GL GA, questi due ultimi separatamente giudicati), e per le ragioni dianzi indicate al §:
2.1. qui da riprendersi nella loro integrità. L'inammissibilità concerne invece tutte le doglianze che, sub specie di violazione di legge, sono state invece chiaramente finalizzate a conseguire una 30 non consentita rivalutazione delle emergenze processuali, a fronte di una doppia conforme decisione di responsabilità, con la quale si è data analitica e ragionevole giustificazione delle singole accuse, escludendo nel ON, in modo ragionevole ed in questa sede incensurabile, la tesi difensiva della condizione di persona "coartata", non inserita nell'organizzazione, estranea alle metodiche mafiose e priva di apporti causali e psichici alle altre condotte illecite contestate, poste in essere da altri, e che in ogni caso, laddove realizzate dal ricorrente, lo sarebbero state per finalità del tutto personali e diverse da quelle di agevolare consorterie mafiose. La pena infine risulta motivata dai giudici di merito in termini ineccepibili, che hanno tra l'altro comportato una riduzione della sanzione del G.U.P., e che hanno considerato lo stile di vita del ricorrente, la qualità delle accuse e la motivazione delle condotte illecite. Tale ultimo motivo va quindi rigettato. 2.6) il ricorso di NA RG (capi 1: in concorso con EL, ON, NA AN, 4: in concorso con ON, 9: in concorso con NA AN, 10 e 12: in concorso con ON e NA AN). NA RG è stato condannato in primo grado alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione ed anni due di libertà vigilata, per i reati di associazione mafiosa, tentato incendio del capannone della VI.BA s.r.l., porto e detenzione di armi, simulazione di reato, in relazione a un presunto tentato omicidio ai danni di ON OR (tranne per quello di cui al capo 15 da cui è stato assolto), con la concessione delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dei disposti normativi degli artt. 191, 266, 267 e 271 cod. proc. pen.. In particolare si sostiene che i decreti emessi dal P.M. ex artt. 267 comma 2 e 268 comma 3 cod. proc. pen. non risultano adeguatamente motivati con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni Il motivo è privo di fondamento nei termini spiegati dianzi al §.1.6) in tema di utilizzabilità delle intercettazioni. 31 Con un secondo motivo si lamenta quanto al capo 4 (tentato incendio capannone VIBA) che gli atti posti in essere non siano dotati della necessaria effettiva e concreta potenzialità lesiva per il bene giuridico tutelato, trattandosi di condotta che non avrebbe raggiunto la soglia di punibilità, essendosi essa concretizzata nell'approssimarsi al preteso "bersaglio" a bordo di una vettura con due bidoni di plastica pieni di benzina, comportamento questo privo di idoneità e carente di univocità. La conclusione del ricorrente è che si versi in tema di atti preparatori. Si lamenta infine carenza di motivazione sulla sostenuta desistenza volontaria cui non ha fatto seguito nessuna argomentazione da parte della corte distrettuale. Il motivo non può essere accolto per le ragioni chiaramente spiegate dai giudici di merito, i quali hanno fornito sul punto corretta e adeguata motivazione, priva di vizi od illogicità . E' noto che, ai fini della punibilità del tentativo, ciò che rileva è l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento LLobiettivo delittuoso, nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori ed atti esecutivi (cass. pen. sez. 5, 36422/2011 Rv. 250932; (cass. pen. sez. 2, 36536/2011 Rv. 251145)). Orbene, nella vicenda, il reiterato ingresso LLimputato NA RG nell'ambito territoriale della Azienda Viba ("io, tre volte ci sono entrato con la macchina": intercettazione conversazione con il ON del 5 ottobre 2006 h.1940) e l'approssimarsi al “capannone", in ora notturna, con un veicolo che trasportava "due bidoni di plastica, pieni di benzina", di immediato ed agevole possibile uso, realizza, avuto riguardo alle circostanze concrete LLazione, e secondo "I'id quod plerumque accidit", sia l'idoneità che l'inequivocità della condotta stessa, in quanto espressione concreta della rilevante probabilità, per l'agente, di conseguire l'obbiettivo programmato, che, nella specie, non è stato perfezionato a seguito della tempestiva percezione, da parte del NA stesso, LLimprevisto ostacolo della presenza in loco di una "jeep" nonchè di 32 una "persona, che dormiva all'interno del capannone, bersaglio del deciso danneggiamento da incendio con finalità estorsive. Quanto alla prospettata desistenza volontaria, prevista dal terzo comma LLart. 56 cod. pen., premesso che essa è configurata dal legislatore come un'esimente che esclude "ab extrinseco" ed "ex post" l'antigiuridicità del fatto, sicché la sua applicazione presuppone che l'azione sia penalmente rilevante, perché pervenuta nella fase del tentativo punibile (Cass. Pen. sez.II, 10795/1998, Rv. 211656), va chiarito che, sebbene la "volontarietà" non possa essere intesa come "spontaneità", la decisione di interrompere l'azione criminosa non deve risultare, come invece avvenuto nella specie, "necessitata" (cass. pen. sez. 6, 11732/2012 Rv. 252230). Il motivo va quindi rigettato attesa l'infondatezza anche di quest'ultima deduzione. Con un terzo motivo, capo 9, si prospetta violazione di legge in ordine al ritenuto concorso della detenzione LLarma (fucile da caccia cal 12 usato per sparare alla vettura del ON nell'ambito della simulazione del tentato omicidio) con il porto, attesa la corrispondenza cronologica tra le due condotte. Il motivo non ha fondamento. E' noto (cfr. sul punto: cass. pen. sez. 2, 46286/2003 Rv. 226970) che quando venga attribuito ad un imputato il reato di porto illegale di arma, la sua responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione illegale della stessa è presunta, in quanto tale reato costituisce il normale antecedente logico del primo e può escludersi solo in caso di prova contraria, per cui, difettando, come nella specie, tale prova, è ravvisabile il concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose, salvo che non si dimostri che l'inizio della detenzione non coincide cronologicamente con il porto. Con un quarto motivo si evidenzia, quanto ai capi 4 (tentativo di incendio alla VIBA), 9 e 10 (detenzione e porto del fucile da caccia usato per la simulazione del tentato omicidio), 12 (simulazione del tentato omicidio in danno del ON), l'assenza dei requisiti richiesti per l'affermazione della 33 circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203. Il motivo, infondato quanto al capo 4, attesa la chiara e corretta motivazione dei giudici di merito (i quali hanno evidenziato, con argomentazioni insindacabili, come il tentato incendio del capannone della "VI.B.A. s.r.l." sia stato commesso con il metodo mafioso e nell'interesse del perseguimento degli obiettivi propri del programma associativo"), è invece da accogliere quanto ai capi 9, 10 e 12. Nella specie, la gravata sentenza, dopo aver argomentato (pag.163) sulla sussistenza della detta aggravante per il solo delitto sub 4 (per l'utilizzo del metodo mafioso e per l'interesse del sodalizio), e per la non sussistenza quanto agli altri capi, in dispositivo ha provveduto in conformità per il solo ON e non per RG NA né per NA AN. la Corte di appello ha infatti escluso l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 contestata a ON OR per i reati di cui ai capi 10), 12) 13), riducendo la pena allo stesso inflitta ad anni nove e mesi otto di reclusione, sulla considerazione che trattavasi di delitti che risultavano "non" commessi con lo strumento del metodo mafioso o per per agevolare l'associazione mafiosa Invero, se detta aggravante è stata esclusa per il ON, sul presupposto che nella specie si versava nell'ambito di una serie di condotte autonome e scollegate rispetto alle finalità che giustificano l'applicazione della detta circostanza, era naturale che siffatta favorevole valutazione dovesse essere estesa ai concorrenti nei delitti medesimi (nella specie NA RG e NA AN). La doglianza pertanto risulta sul punto fondata e la gravata sentenza va annullata sia per NA RG che per NA AN in relazione alla circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, che va come detto- esclusa non solo per i capi di imputazione sub 10) e 12), ma anche per il capo sub 9), trattandosi della detenzione dello stesso fucile di cui ai capi 10) e 12), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena. 34 4 3 Con un quinto motivo si sostiene, in relazione all'accusa associativa del capo 1, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata partecipazione di RG NA alla famiglia mafiosa di Alcamo e sostenuta dai giudici di merito avuto precipuo riguardo alle conversazioni telefoniche intercettate. Il motivo, come avvenuto per il ON, non supera la soglia LLammissibilità a fronte di una decisione sul punto ampiamente argomentata in relazione alle singole posizioni dei sodali, priva di incoerenze o salti logici, aderente alle risultanze processuali, con una interpretazione assolutameente ragionevole e condivisibile del tenore delle conversazioni intercettate. Bene pertanto i giudici di merito hanno considerato le condotte del ON e dei fratelli NA come caratterizzate: dall'atteggiamento intimidatorio assunto nelle diverse situazioni;
dalla gestione dei rapporti con i coimputati;
dalla gestione degli affari della famiglia mafiosa. Nello specifico poi, la disponibilità mostrata nella commissione delle estorsioni ha evidenziato lo stabile inserimento nella struttura organizzativa LLassociazione, dal momento che ciascun imputato (ed il ON in particolare), aveva rapporti di cointeressenza con i soggetti interni del sodalizio, ognuno dei quali ha arrecato un concreto, consapevole e volontario contributo, funzionale alla conservazione e del rafforzamento LLassociazione stessa, attraverso l'usuale ricorso al metodo mafioso, da valutarsi appunto come dato qualificante il sodalizio. Il motivo non può quindi essere accolto. Con un sesto motivo si illustra l'erronea quantificazione della pena quanto al delitto associativo, sia in relazione al limitato giudizio comparativo tra circostanze, sia per il trattamento sanzionatorio ex art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e per i reati in continuazione. In particolare (pag.27 motivi), si lamenta che la valutazione comparativa delle circostanze attenuanti generiche sia stata effettuata pesando la sola recidiva e senza avere riguardo alle altre aggravanti contestate e cioè quelle di cui ai commi 4, 5 e 6 LLart. 416 bis cod. pen.. 35 Trattasi, a giudizio di questa Corte, di una valutazione di cui il ricorrente ha tratto beneficio e non si riesce a comprendere quale sia il "valore di senso" della censura stessa, a fronte di un giudizio favorevole al reo (equivalenza operata con riferimento alla sola recidiva) e sul quale non vi è gravame della parte pubblica. Inoltre l'esito della comparazione risulta argomentato con una giustificazione di merito incensurabile in questa sede per l'assenza di illogicità od irragionevolezze. La corte territoriale infatti ha ritenuto di negare che le riconosciute attenuanti avessero forza prevalente, per entrambi i fratelli NA, dato che le condotte da loro poste in essere esprimevano un grado elevato di capacità a delinquere, considerati anche i precedenti penali e i gravi fatti delittuosi dagli stessi commessi nell'interesse LLassociazione mafiosa, La doglianza è quindi sul punto priva di fondamento. Quanto al resto, l'avvenuta esclusione LLaggravante ex art.7 1. 203/1991 per i capi di imputazione 9, 10 e 12, consentirà al giudice di rinvio la corretta determinazione della sanzione, avuto riguardo al reato associativo, ritenuto più grave, ed agli illeciti in continuazione per cui appunto la circostanza è stata eliminata. Con motivi nuovi la difesa di RG NA ha contestato la sussistenza delle aggravanti LLart. 416 bis cod. pen. commi 4 e 6. Il motivo non può essere accolto. Innanzitutto perché, come prima riferito, la sussistenza delle due aggravanti non solo non è stata contestata nell'impugnazione principale, ma è stata proprio utilizzata dal difensore nel VI motivo per invalidare il giudizio ex art. 69 cod. pen.; in secondo luogo perché delle dette aggravanti ex art. 416 bis cod. pen. commi 4 e 6, non si è tenuto conto nella determinazione della sanzione;
in terzo luogo perché non risulta vi sia stata, in appello, una specifica doglianza, comunque da respingere attese le emergenze processuali in atti. 2.7) il ricorso di NA AN (capi 1, 2, 3, 9, 10, 12, 14). NA AN, per tutti i reati (associazione mafiosa, due tentativi di estorsione, porto e detenzione di armi, simulazione di reato (in relazione ad un 36 presunto tentato omicidio ai danni del ON OR), minacce ai danni di TO PI, IS IN e IS CO, con il riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato condannato in primo grado alla pena di anni nove mesi quattro di reclusione ed anni due di libertà vigilata. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta scorretta utilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercettate. La doglianza, comune anche agli altri precedenti ricorrenti risulta infondata, qui richiamata integralmente la motivazione che precede e di cui al §.1.6). Con un secondo motivo si lamenta per il capo 1, l'affermata responsabilità pro tempore di AN NA alla associazione mafiosa (pag.34 sentenza), tenuto tra l'altro conto che il ricorrente aveva rapporti esclusivamente con il ON e non invece con i più "titolati" EL. Con un terzo motivo si prospetta quanto al capo 2 (tentata estorsione in danno della CELI) l'estraneità del NA AN alla vicenda e si evidenzia la mancata individuazione della condotta concretamente attribuita al ricorrente e la genericità dei riferimenti probatori usati dai giudici di merito. Con un quarto motivo si evidenzia quanto alla tentata estorsione alla LC (capo 3) la presenza di una motivazione confusa e contraddittoria in una realtà connotata dal protagonismo del ON. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo non sono accoglibili per le ragioni di volta in volta evidenziate nel rigetto delle corrispondenti doglianze formulate dai correi ON e NA RG, qui ribadendosi il vizio di impostazione delle critiche del gravame, le quali sono state formulate e sviluppate con sostanziali richieste di rivalutazione dei dati probatori, a fronte di una doppia conforme pronuncia di colpevolezza, che risulta correlata alle emergenze processuali e spiegata con argomentazioni sulla responsabilità indenni da vizi logici-giuridici o travisamenti del fatto. Con un quinto motivo si sostiene l'erroneo mancato assorbimento della detenzione nel porto LLarma e si evidenzia il paradosso della esclusione della circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 37 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 per il solo ON e non anche per il ricorrente NA che versava nell'identica situazione di fatto e giuridica. La prima parte della deduzione (assorbimento della detenzione nel porto) è infondata nei termini dianzi argomentati per il rigetto del III motivo di NA RG (cfr. §:2.6). La doglianza risulta invece parzialmente fondata, e la gravata sentenza va annullata, sia per NA RG che per NA AN, in relazione alla circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, che va esclusa limitatamente ai capi di imputazione sub 9), 10) e 12), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per la determinazione della pena. Invero, come già detto, se detta aggravante è stata esclusa per il ON, sul presupposto che nella specie si versava nell'ambito di una serie di condotte, autonome e scollegate rispetto alle finalità che giustificano l'applicazione della detta aggravante, è naturale che da siffatta favorevole valutazione non debbano esser esclusi i concorrenti nei delitti medesimi (nella specie NA RG e NA AN). Da ultimo il ricorso lamenta l'immotivato diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo alla posizione estremamente defilata di AN NA. Il motivo, come sopra argomentato per RG NA, non può essere accolto per le identiche ragionevoli giustificazioni a contrario sviluppate nella motivazione della gravata sentenza. Da ultimo, con integrazione del ricorso, con atto depositato l'8 novembre 2011, il difensore ha evidenziato: l'errore di diritto di ritenere che la finalità di intercettare implichi la facoltà di introdursi surrettiziamente in ambienti e luoghi garantiti dallo jus excludendi;
la carenza di ragionevoli giustificazioni nella motivazione del provvedimento autorizzativo all'uso di impianti diversi da quelli presenti nell'Ufficio di Procura: critiche tutte prive di fondamento, per quanto dianzi argomentato al §:1.6). Quanto alla dedotta scorretta ritenuta cumulabilità LLaggravante specifica LLart. 628 comma 3 n.3 cod. pen. con la circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, 38 n. 203, detta doglianza va invece accolta con conseguente decisione di annullamento con rinvio negli stessi termini assunti per NA RG. 2.8) le parti civili. Come risulta dal verbale di udienza, l'avv. Antonio Sposato, quale sostituto processuale LLavv. Barcellona (per la parte civile Centro studi Pio La Torre onlus") ha depositato nota spese;
mentre il medesimo avv. Sposato, quale sostituto processuale LLavv. Pizzuto (per la parte civile F.A.I. Fondazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura) ha depositato conclusioni e nota spese. Va peraltro in proposito rilevato: in primo luogo, che detto deposito è stato effettuato in udienza, mentre era già stata ultimata l'esposizione delle difese degli imputati (ex art. 614 comma 3 cod. proc. pen.) ON, NA RG e NA AN;
in secondo luogo, che il difensore delle parti civili si è intrattenuto nella sala di udienza per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del deposito stesso, "allontanandosi immediatamente dall'aula" senza nessuna materiale e peraltro non possibile interlocuzione. Da ciò l'impossibilità, pur nella immanenza della parte civile, di procedere alla liquidazione degli onorari e diritti, maturati e richiesti per il giudizio di cassazione, non essendo stata svolta per tali parti alcuna rituale attività in questa sede. Osserva in proposito la Corte che il mancato e tempestivo deposito delle conclusioni, ad opera della parte civile, nel corso LLudienza avanti la Corte di Cassazione, impedisce la formazione del contraddittorio su tale tema della decisione, con conseguente impossibilità di liquidare la parcella così irritualmente depositata. Invero, questa Corte (cass. pen. sez. 6, 22209/2010 Rv. 247359) ha avuto modo di pronunciarsi sostenendo che non vanno considerate le "conclusioni non rituali" del difensore della parte civile (nella specie inviate in cancelleria, a mezzo telefax), dovendo egli, in virtù LLespresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma primo, cod. proc. pen., alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado, "formulare e illustrare oralmente le sue conclusioni in udienza" (prima LLintervento dei difensori degli imputati), facendo seguire alle stesse la 39 presentazione di una sintesi scritta, a norma LLart. 523, comma secondo, cod. proc. pen.. 2.9) conclusioni. Pertanto, in relazione a quanto esposto, la gravata sentenza: va annullata senza rinvio nei confronti di AD RA e LA NG in relazione alle statuizioni civili;
va annullata nei confronti di AD RA e, per l'effetto estensivo, di ON OR in relazione al capo 6) LLimputazione;
va annullata nei confronti di NA RG e NA AN in relazione all'aggravante LLart. 7 decreto legge n. 152 del 1991, limitatamente ai capi d'imputazione 9), 10) e 12), nonché nei confronti dei medesimi soggetti in relazione alla determinazione della pena;
va infine annullata nei confronti di TO Vito in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3), c.p., con rinvio per nuovo giudizio in relazione predetti punti e capi ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Vanno rigettati nel resto i ricorsi di TO Vito, LA NG, ON OR, NA RG e NA AN e dichiarato inammissibile il ricorso di EL ZI, che viene pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AD RA e LA NG in relazione alle statuizioni civili. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AD RA e per l'effetto estensivo di ON OR in relazione al capo 6) LLimputazione;
annulla la medesima sentenza nei confronti di NA RG e NA AN in relazione all'aggravante LLart. 7 decreto legge n. 152 del 1991, limitatamente ai capi d'imputazione 9), 10) e 12), nonché nei confronti dei medesimi soggetti in relazione alla determinazione della pena. Annulla la medesima sentenza nei confronti di TO Vito in relazione all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3), c.p.. Rinvia per nuovo giudizio in relazione predetti punti e capi ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. 40 Rigetta nel resto i ricorsi di TO Vito, LA NG, ON OR, NA RG e NA AN. Dichiara inammissibile il ricorso di EL ZI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 25 settembre 2012 Il consigliere estensore Luigi Laza Il Presidente Rionie Stevan Agro DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 OTT 2012 E IL FUNZIONARIO SUDIZIARIO R P Piga Esposito 41