Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2005, n. 5639
CASS
Sentenza 3 novembre 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Ricorre il reato di estorsione, e non già quelli di violenza privata, nella condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare una assunzione non necessaria, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto per la persona indebitamente assunta e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione. (Nella specie, è stato ravvisato il reato di tentata estorsione negli atti intimidatori rivolti ad un imprenditore perché assumesse alle proprie dipendenze una persona condannata, che necessitava dell'assunzione per sostenere una richiesta di misura alternativa alla detenzione)

In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità, in quanto a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 cod. pen. ad opera dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutato riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, cod. pen., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole.

In tema di estorsione, per la configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" non è necessaria la simultanea presenza fisica di più soggetti attivi nel luogo e nel momento di commissione del reato, essendo sufficiente che il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia provenga non solo dal singolo che la proferisce, ma che costui manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più persone, di cui si faccia portavoce.

Commentario1

  • 1L’estorsione contrattuale e le perduranti incertezze interpretative sui concetti di minaccia penalmente rilevante e di danno patrimoniale
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 giugno 2022

    Abstract. Il saggio coglie, in una recente sentenza della Cassazione del 2022, l'occasione per affrontare i temi della minaccia penalmente rilevante e del danno patrimoniale, riproponendoli in una veste definitoria del tutto originale, al fine di contribuire al superamento delle attuali incertezze dottrinali e giurisprudenziali, e alla semplificazione, concettuale e probatoria, dell'accertamento giudiziale della sussistenza in concreto del reato di estorsione. The essay seizes, in a recent sentence of the Supreme Court of 2022, the opportunity to explore the issues of criminally relevant threat and pecuniary damage, proposing them according to a completely innovative definition. This …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2005, n. 5639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5639
Data del deposito : 3 novembre 2005

Testo completo