Sentenza 3 novembre 2005
Massime • 3
Ricorre il reato di estorsione, e non già quelli di violenza privata, nella condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare una assunzione non necessaria, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto per la persona indebitamente assunta e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione. (Nella specie, è stato ravvisato il reato di tentata estorsione negli atti intimidatori rivolti ad un imprenditore perché assumesse alle proprie dipendenze una persona condannata, che necessitava dell'assunzione per sostenere una richiesta di misura alternativa alla detenzione)
In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità, in quanto a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 cod. pen. ad opera dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutato riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, cod. pen., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole.
In tema di estorsione, per la configurabilità dell'aggravante delle "più persone riunite" non è necessaria la simultanea presenza fisica di più soggetti attivi nel luogo e nel momento di commissione del reato, essendo sufficiente che il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia provenga non solo dal singolo che la proferisce, ma che costui manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più persone, di cui si faccia portavoce.
Commentario • 1
- 1. L’estorsione contrattuale e le perduranti incertezze interpretative sui concetti di minaccia penalmente rilevante e di danno patrimonialeRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 6 giugno 2022
Abstract. Il saggio coglie, in una recente sentenza della Cassazione del 2022, l'occasione per affrontare i temi della minaccia penalmente rilevante e del danno patrimoniale, riproponendoli in una veste definitoria del tutto originale, al fine di contribuire al superamento delle attuali incertezze dottrinali e giurisprudenziali, e alla semplificazione, concettuale e probatoria, dell'accertamento giudiziale della sussistenza in concreto del reato di estorsione. The essay seizes, in a recent sentence of the Supreme Court of 2022, the opportunity to explore the issues of criminally relevant threat and pecuniary damage, proposing them according to a completely innovative definition. This …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2005, n. 5639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5639 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 03/11/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1112
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 42399/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) SE AR, n. 17 luglio 1960;
2) SE AT, n. 4 giugno 1958;
3) Di RO AN, n. 16 gennaio 1963;
4) Di RO NZ, n. 5 settembre 1965;
5) RT AT, n. 1 novembre 1956;
6) RI HE Fernando Luciano, n. 12 giugno 1937;
7) EF DO RO, n. 16 agosto 1959;
contro la sentenza 28 gennaio 2004 della Corte di assise d'appello di PO;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
sentiti:
- il Procuratore generale Dr. MONETTI TO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
- l'avv. Bartolo Pasquale per SE AR, RT e EF;
- l'avv. SO Giorgio per Di RO AN e Di RO NZ;
- gli avv. Veneto Armando e Criscuoli Adolfo per RI. OSSERVA
1. Il presente procedimento ha per oggetto un'associazione a delinquere di tipo mafioso operante, in ipotesi accusatoria, in PO, EL e zone limitrofe fino al novembre 2001 e alcuni fatti specifici (detenzione e porto illegale di armi, rapine, ricettazioni, estorsioni, detenzione di stupefacenti) commessi tra il 1983 e il 1995. Per tali reati sono stati tratti a giudizio cinquantadue imputati.
In primo grado la Corte d'assise di PO, con sentenza 29 novembre 2001, ha escluso l'esistenza della associazione per delinquere di tipo mafioso e ha ritenuto, tra l'altro, gli attuali imputati colpevoli:
- SE AR dei delitti di danneggiamento seguito da incendio (capo AT) e di tentata estorsione aggravata in danno di LA AT (capo AU);
- SE AT di detenzione e porto illegale di arma da fuoco (capo AM);
- Di RO AN e Di RO NZ dei delitti di danneggiamento seguito da incendio e tentata estorsione aggravata in danno di LA AT (come indicati con riferimento a SE AR: capi AT e AU) e il primo altresì di estorsione aggravata in danno dello stesso LA (capo AV).
In parziale riforma della pronuncia di primo grado la Corte d'assise di appello di PO con sentenza 28 gennaio 2004, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, ha dichiarato RT, EF, RI, Di RO AN e Di RO NZ colpevoli di associazione mafiosa (a decorrere dal 9 ottobre 1991) e, inoltre, RI di detenzione e porto illegale di armi, munizioni ed esplosivi (capo AQ) e di detenzione illegale di 460 grammi di sostanza stupefacente (capo DDD), i due Di RO dei reati già ritenuti in primo grado, SE AR di tentata estorsione aggravata in danno di LA AT (capo AU), SE AT dei delitti di detenzione e porto illegale di un ordigno esplosivo (capo N), rapina aggravata in danno della Banca RE di AN e di AT UR (capo P), rapina aggravata in danno di GE LL (capo Q), detenzione e porto illegale di arma da fuoco (capo AM), rapina aggravata in danno di IN EN e IN OV (capo AAA) e li ha condannati rispettivamente:
- RT alla pena complessiva di quattro anni e otto mesi di reclusione (ritenuta la continuazione con i fatti di cui alle sentenze 22 aprile 1994 e 21 dicembre 1995 della Corte d'appello di PO);
- EF alla pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusione (ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 22 aprile 1994 della Corte d'appello di PO);
- RI a nove anni e due mesi di reclusione e 29.000 Euro di multa;
- Di RO AN alla pena complessiva di nove anni e sei mesi di reclusione e 2.200 Euro di multa (ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 27 ottobre 1994 della Corte d'appello di PO);
- Di RO NZ alla pena complessiva di cinque anni e sei mesi di reclusione e 1.600 Euro di multa (ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 27 ottobre 1994 della Corte d'appello di PO);
- SE AR a tre anni e sei mesi di reclusione e 1.400 Euro di multa;
- SE AT alla pena complessiva di quattro anni e sei mesi di reclusione e 1.200 Euro di multa (ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 10 novembre 1994 della Corte d'appello di PO).
2. Questi i passaggi fondamentali della sentenza della Corte d'assise di appello.
In PO, EL e zone limitrofe fu attiva, a partire dagli anni ottanta, un'associazione di tipo mafioso (risultante dall'incontro e dalla fusione di organizzazioni criminali locali, tra cui quella facente inizialmente capo a LO OT, e di schegge di camorra e di 'ndrangheta) dedita al traffico di sostanze stupefacenti, alla pratica dell'usura e delle estorsioni nonche' all'acquisizione di attività economiche lecite attraverso la stessa usura e intimidazioni generalizzate (spinte sino all'omicidio). L'esistenza di detta associazione e la sua operatività sino al 1991 sono state accertate in modo analitico (e incontestato nel presente procedimento) dalle sentenze 9 febbraio 1993 del giudice dell'udienza preliminare di EL (confermata il 22 aprile 1994 dalla Corte d'appello di PO) e 4 novembre 1993 del Tribunale di EL (confermata con sentenze 27 ottobre 1994 e 10 novembre 1994 della Corte d'appello di PO), tutte passate in giudicato. Anche dopo il 1991, nonostante l'arresto e la condanna, con le sentenze richiamate, di alcuni suoi esponenti di primo piano (tra cui tutti gli attuali imputati ad eccezione di RI e SE AR, EL AT RO, IL EN e SO RC UG), l'associazione proseguì nelle proprie attività delittuose, come confermato:
a1) dalle univoche dichiarazioni in tal senso di SE AT già aderente all'associazione sino al 1991 e rimasto poi in contatto con alcuni esponenti della stessa sino all'ottobre 1994, data d'inizio della sua collaborazione con la giustizia, dopo l'omicidio di LO OT (suo riferimento nell'organizzazione), il trasferimento in Romagna e il reiterarsi di minacce nei suoi confronti da parte degli antichi sodali, da ritenersi attendibili, ancorché sofferte nella loro dinamica e accompagnate da comportamenti non sempre lineari, siccome complessivamente coerenti, giustificate in modo razionale nei profili contraddittori, ampiamente riscontrate da elementi oggettivi, ripetutamente confermate nel contraddittorio dibattimentale;
a2) dalle conformi dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, e cioè, in particolare, ZO ZI, RG CO, Di OI DR, DA HE, RG IN, SS LL, RG RI e LL RE (tutte ribadite del contraddittorio dibattimentale);
a3) dalle dichiarazioni di numerosi ufficiali di polizia giudiziaria, tra cui segnatamente SE TO, EM TO e EN TO, attestanti circostanze, emerse nell'ambito della loro attività investigativa, dimostrative della permanenza dell'associazione;
a4) dalla prosecuzione dei rapporti tra numerosi associati anche dopo il 1991, risultante dalle testimonianze di DE IO AR (vedova di LO OT), IV IN, AN TO e TO TO;
a5) dal permanere, nel corso del 1995, di affari illeciti in comune tra il RT e lo EF (come risulta dal contenuto di una conversazione in carcere intercettata il 2 marzo 1995, di cui si dirà più avanti) e dal rinvenimento, nell'agosto 1995, di un piccolo arsenale di armi e di una ingente quantità di stupefacente nella disponibilità dell'organizzazione (su cui pure ci si soffermerà nel prosieguo).
DEl'associazione continuarono a far parte, anche dopo il 1991, anzitutto, il RT e lo EF. Ciò risulta in particolare (oltre che da più generici elementi dichiarativi): b1) dal narrato di SS LL, il quale, nel corso della sua collaborazione (iniziata nel 1994), ha riferito di avere separatamente conosciuto in carcere, negli anni 1992-1993, entrambi gli imputati, di avere da loro appreso le dinamiche interne al sodalizio criminale di appartenenza, di avere verificato il loro stretto collegamento, di avere saputo che lo EF godeva, nell'associazione, del grado di "santista", di essere stato presente a una cerimonia di affiliazione con rito 'ndranghetista del MA avvenuta nel 1993 nel carcere di Trani;
b2) dalle dichiarazioni di DA HE, anch'egli collaboratore di giustizia, il quale ha riferito di essere a conoscenza che alcuni componenti del suo gruppo criminale, tra i quali TA HE e ZA HE, nel biennio 1994-95 continuavano a spacciare stupefacenti per conto del "gruppo EF - RT" (in allora attivo anche nel settore delle estorsioni e del "recupero crediti") approvvigionandosi da RI HE (partecipe della stessa organizzazione); b3) dal contenuto di una conversazione intervenuta il 2 marzo 1995 nella casa circondariale di PO (e intercettata dagli inquirenti), nella quale il RT (appena rientrato in carcere dopo un periodo di detenzione domiciliare) riferiva allo EF di essersi, nel corso della misura alternativa, ripetutamente allontanato dall'abitazione per cercare di recuperare beni di particolare valore e/o importanza (da identificarsi, secondo la ricostruzione operata in sentenza, con le armi e la sostanza stupefacente poi casualmente rinvenute - come si dira' - nel successivo mese di agosto nella disponibilità del RI); b4) dalle dichiarazioni dei testi EM TO e LE NC attestanti che, nel 1995, lo EF manteneva un ruolo di primo piano nell'associazione, al punto che "anche se ristretto in carcere è come se fosse fuori". Egualmente acclarata, con riferimento al periodo che qui rileva, è la partecipazione all'associazione (così modificata l'originaria imputazione di "concorso esterno" di RI HE. Tale conclusione consegue: c1) alle dichiarazioni rese, a partire dal 1998, dal già citato collaboratore di giustizia DA HE, il quale ha riferito, per averlo appreso da CC CC e da tale Cosentino, che il RI era elemento di spicco del "gruppo EF - RT" e, per scienza diretta, che lo stesso forniva droga (per conto dello stesso gruppo) ad TA HE e ZA HE, venditori di strada aggregati al suo gruppo criminale;
c2) al narrato di SE AT che ha ripetutamente indicato il RI come partecipe dell'organizzazione, preposto allo spaccio di droga e alla custodia di armi ed esplosivo, indicandone anche l'"osservanza calabrese"; c3) alla circostanza che SE TO, figlio di SE AT, allorché prese le distanze dal padre e ritrattò precedenti dichiarazioni accusatorie nei confronti di appartenenti all'associazione, indirizzò proprio al RI (a dimostrazione del ruolo di rilievo dello stesso) una lettera con cui giustificava il proprio precedente atteggiamento collaborativo ricollegandolo a minacce ricevute da un ispettore di polizia;
c4) alle sue frequentazioni, perduranti a metà degli anni novanta, con partecipi dell'associazione e con la moglie di RT AT, evidente tramite per contatti con quest'ultimo, in allora detenuto (cfr. testimonianze ZE, AN e TO nonché dichiarazioni di RG CO). A carico del RI sono stati, inoltre, acquisiti solidi elementi probatori in ordine ai reati di detenzione di sostanze stupefacenti e di armi, accertati nell'agosto 1995 (con evidente effetto confermativo della sua partecipazione all'associazione). Armi e stupefacente vennero casualmente rinvenuti dal maresciallo della polizia stradale Perretta Giuseppe mentre, non in servizio, cercava funghi nel bosco di FR (in agro di Pignola, nei pressi di PO), riposti in un contenitore di plastica per alimenti ricoperto da un leggero strato di terra e molte foglie, collocato in corrispondenza di un'apertura (sufficiente per il passaggio di una persona) della recinzione del lato posteriore di una villa in uso al RI. Il contenitore era in tutto uguale ad altro recipiente rinvenuto all'interno della recinzione, in terreno di pertinenza della villa, e la sua presenza era segnalata, in modo cifrato, da strisce di plastica colorata (altre volte utilizzate dall'organizzazione de qua) affisse su un vicino albero. Di qui - secondo i giudici d'appello - la prova che armi e stupefacente erano nella disponibilità del RI, che li deteneva per conto e a disposizione dell'associazione (come confermato dal contenuto della già ricordata conversazione intercorsa qualche mese prima nel carcere di PO tra RT e EF).
Partecipi dell'associazione per delinquere erano, inoltre, Di RO AN e Di RO NZ, ritenuti responsabili altresì di un tentativo di estorsione nei confronti di LA AT (commesso nel giugno 1995, minacciando lo stesso e bruciandogli un autocarro per indurlo ad assumere alla proprie dipendenze SE AR, che necessitava dell'assunzione per sostenere una richiesta di una misura alternativa alla detenzione) e, il solo Di RO AN, di una pressoché contestuale estorsione in danno dello stesso LA (costretto con minacce ad affidargli in subappalto lavori di sterro), come attestato dalle univoche, ancorché sofferte (e proprio per questo particolarmente credibili) dichiarazioni della parte offesa. Quanto al reato associativo, stanno a carico dei due imputati (già condannati per lo stesso delitto, commesso fino al 1991, con la già ricordata sentenza 4 novembre 1993 del Tribunale di EL): di) le convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia Di OI DR, DA HE, SS LL e CA AT, che concordemente hanno riferito, per scienza diretta o per averlo appreso nel corso di comuni detenzioni, della provenienza cutoliana dei TE Di RO e del protrarsi della loro partecipazione all'associazione, in armonia con gli affiliati di osservanza 'ndraghentista, anche dopo il declino di AF Cutolo;
d2) le perduranti frequentazioni con altri associati e, in particolare, la partecipazione, nel 1995, al matrimonio di EL AT RO, nel corso del quale il Di RO NZ svolse funzioni di sorveglianza (come risulta dalla deposizione di IR HE, in allora comandante dei Ros di PO); d3) le minacce rivolte, nel 1994, a SE TO per indurre suo padre (SE AT) a cessare la collaborazione da poco iniziata con l'autorita' giudiziaria (come accertato nel corso delle indagini svolte dell'ispettore della Polizia di Stato EN TO, il cui esito è stato dal teste riferito in giudizio); d4) la commissione, nell'estate del 1995, dei già indicati delitti in danno di LA AT, tipici di una associazione mafiosa. SE AR è stato, infine, ritenuto responsabile, alla luce delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa, di concorso con i Di RO nel tentativo di estorsione in danno di LA AT mentre a SE AT sono state ascritte, in base alle sue stesse ammissioni (debitamente riscontrate), due distinte violazioni della legge sulle armi (detenzione e porto illegale di un ordigno esplosivo e di un fucile a canne mozze) e tre rapine commesse rispettivamente in danno della Banca RE di AN e di AT UR (guardia giurata presso tale istituto), di GE LL e di IN EN e IN OV (fatti tutti, ad eccezione della detenzione del fucile a canne mozze, commessi in epoca precedente al 1991, cioè prima del suo distacco dall'associazione mafiosa de qua, intervenuto - come si è detto - nel corso del 1994).
3. Contro la sentenza della Corte di assise d'appello hanno proposto ricorso gli attuali imputati.
Con un motivo comune (seppur autonomamente e diversamente argomentato), tutti i ricorrenti deducono l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di primo grado e la conseguente nullità della sentenza impugnata, per violazione di legge e vizi di motivazione. Sostengono, in particolare, i ricorrenti: f1) che nell'atto d'appello del pubblico ministero non sono specificati i capi e i punti della decisione ai quali l'impugnazione si riferisce, non sono enunciati i motivi che lo sorreggono e non v'è l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che supportano ogni richiesta, con violazione dell'art. 581 del codice di rito e conseguente inammissibilità ex art. 591 stesso codice;
f2) che la corte d'assise di appello, nel rigettare le eccezioni sollevate sul punto da numerosi imputati, ha forzato oltre ogni limite le espressioni e le parole del pubblico ministero, andando oltre il favor impugnationis e finendo così per sostituirsi all'organo di accusa, incorrendo nel vizio di illogicità della motivazione.
A detto motivo se ne aggiungono di specifici per ciascun ricorrente. In particolare:
- RT e EF, con unico ricorso (e ampi motivi aggiunti), deducono: g1) violazione di legge e illogicità della motivazione nella parte in cui viene indicato come tempus commissi delicti anche il periodo 1991-1993, pur non essendo lo stesso stato preso in considerazione in primo grado (senza specifiche doglianze del pubblico ministero in sede di appello), in violazione del principio che impedisce al giudice di "interpretare" il capo di imputazione dilatando la permanenza del reato oltre i limiti fissati dal titolare dell'azione penale;
g2) errore di diritto nella parte in cui il giudice di appello ritiene di poter valutare ex novo i fatti esposti in una sentenza assolutoria utilizzandoli, anche alla luce di elementi successivamente emersi, come dati probatori utili a sostenere un giudizio di colpevolezza;
g3) errore di diritto laddove la sentenza ritiene che non tutte le dichiarazioni dei collaboranti abbisognino di riscontri esterni;
g4) violazione di legge in punto avvenuta utilizzazione dell'intercettazione della conversazione intercorsa tra essi ricorrenti il 2 marzo 1995, pur mancando agli atti il decreto di autorizzazione (non acquisito avendo i giudici di appello ritenuto detta acquisizione necessaria solo in presenza di eccezioni, nella specie non proposte, circa la validità delle operazioni di intercettazione o l'utilizzabilità dei relativi esiti); g5) violazione dell'art. 238 bis del codice di rito laddove la sentenza impugnata fa ampio riferimento all'episodio che portò all'arresto di essi ricorrenti il 13 febbraio 1991 (episodio già oggetto di giudizio nel processo conclusosi con sentenza 4 novembre 1993 del Tribunale di EL) omettendo di considerare che le sentenze acquisite possono essere utilizzate solo a prova di un fatto e non di un reato;
g6) violazione dell'art. 192, commi 3 e 4, del codice processuale e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di appello si sono limitati a riportare (considerandole come prove a carico) le dichiarazioni di alcuni collaboranti (in particolare RG RI, Di OI DR e SS LL) senza indicare quali di esse costituiscano elementi indizianti e senza valutarne l'attendibilità; g7) violazione dello stesso art. 192 e illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata considera credibili le dichiarazioni di SE AT pur in presenza di evidenti prove di inattendibilità (essendo, tra l'altro, dimostrata l'avvenuta simulazione del collaborante di un attentato ai suoi danni) e senza considerare che la sua diretta conoscenza delle vicende dell'associazione mafiosa si ferma al 1991 (data in cui egli se ne allontanò trasferendosi in Romagna); g8) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza probatoria delle dichiarazioni dei testi EP, EM, SI, RE, PI, CC, AI, IO, De EO, AS, ZE, IR, PE e PA in punto frequentazione, da parte di essi ricorrenti, di altri associati, pur in assenza di ogni precisazione circa i motivi e l'epoca di detti contatti;
g9) mancanza e illogicità della motivazione in punto ritenuta responsabilità per il delitto associativo pur in assenza di contestazione (anche minima) di reati fine;
g10) mancanza di motivazione in punto prosecuzione dell'organizzazione dopo, il 1991 o il 1993, essendo gli elementi probatori addotti relativi a condotte tenute nel 1991 e in anni precedenti;
g11) illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta rilevanza, come prova della partecipazione di essi ricorrenti all'associazione, del contenuto della conversazione tra gli stessi intervenuta nel carcere di PO il 2 marzo 1995, essendo del tutto congetturale l'identificazione degli "oggetti" in essa evocati con le armi e la droga sequestrate nell'agosto successivo e ritenute nella disponibilità del RI per conto dell'organizzazione; gl2) illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ritiene attendibili ai fini del giudizio di responsabilità di essi ricorrenti le dichiarazioni di SS LL, disattendendole contestualmente per quanto riguarda il loro ruolo nell'associazione (escludendo l'aggravante della qualità di capi); g13) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta esistenza dell'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416 bis c.p.; g14) violazione di legge e mancanza di motivazione in punto diniego delle attenuanti generiche;
- RI deduce, anche con ulteriore memoria: h1) nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli articoli 521 e 522 del codice di rito posto che esso ricorrente, pur in presenza di una contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa, è stato condannato come partecipe dell'associazione, con conseguente mutazione del fatto storico contestato (ulteriormente rilevante dato il diverso elemento soggettivo richiesto per le due fattispecie); h2) violazione di legge per mancato vaglio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti SE AT (pur mandante di un attentato ai danni della propria abitazione, rinviato a giudizio per calunnia e perennemente incerto, anche con ripetute ritrattazioni, nella propria ricostruzione dei fatti) e DA HE (chiamante in reità de relato e autore di dichiarazioni inconferenti e caotiche) e per la mancanza di riscontri esterni alle stesse;
h3) omesso controllo, con riferimento alle dichiarazioni de relato (in particolare quelle di DA HE), della attendibilità delle fonti primarie;
h4) omessa considerazione della mancanza di riscontri esterni individualizzanti delle dichiarazioni dei collaboranti;
h5) apodittica affermazione dell'esistenza di una mutual corroboration tra le dichiarazioni dei collaboranti DA e SE AT, in realtà insussistente;
h6) mancanza e illogicità della motivazione in punto ritenuta riferibilità ad esso ricorrente delle armi e della droga sequestrate nell'agosto 1995 in località Rifredo e, in ogni caso, collegamento delle stesse con l'associazione mafiosa di cui al processo;
- Di RO AN deduce: il) mancanza e/o illogicità della motivazione nella parte in cui i giudici di appello hanno fondato il giudizio di responsabilità per il tentativo di estorsione in danno di LA AT (e per l'incendio ad esso funzionale) sulle sole sensazioni della parte offesa;
i2) violazione di legge per avere la corte di merito ritenuto probatoriamente decisive le dichiarazioni del LA pur prive di riscontri;
i3) analoghe violazioni con riferimento alla ritenuta sua responsabilità per il delitto di estorsione consumata, anch'essa fondata sulle sole dichiarazioni della parte offesa LA (e senza tener conto che Di RO EM, indicato dallo stesso come concorrente nel reato, è stato assolto con sentenza definitiva);
- Di RO NZ propone, quanto alla condanna per incendio e tentata estorsione, gli stessi motivi proposti dal fratello Di RO AN sub i1 e i2 e, quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto associativo, deduce carenza di motivazione in ordine alla stessa esistenza dell'associazione e alla sua connotazione mafiosa;
- SE AR si duole: l1) della errata qualificazione giuridica del fatto contestatogli in cui potrebbe essere, in astratto, configurabile, il delitto di tentata violenza privata ma non quello di tentata estorsione, non potendo l'assunzione di esso SE definirsi tout court "ingiusto profitto" e fonte di danno per il LA;
l2) del carattere apodittico del ragionamento indiziario svolto ai fini della affermazione di responsabilità posto che la circostanza della visita di esso ricorrente al LA il giorno successivo a quello dell'incendio dell'autocarro non riveste, in assenza di elementi confermativi del collegamento tra gli atti di intimidazione e detta visita, i caratteri di certezza e univocità necessari per trasformare tale elemento in prova;
l3) di mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della commissione del fatto ad opera di più persone riunite;
14) di violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione in punto ritenuta esistenza della aggravante della commissione del fatto da parte di partecipe ad associazione di tipo mafioso (pur essendo tale qualità stata esclusa, in sentenza, per esso ricorrente); 15) di violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione in punto ritenuta esistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 2003 del 1991, art. 7 pur nella situazione di fatto richiamata nel precedente motivo;
16) di violazione di legge e mancanza e illogicità della motivazione in punto diniego delle attenuanti generiche;
- SE AT deduce, infine: m1) violazione del principio del ne bis in idem nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto esso ricorrente responsabile del delitto associativo per il periodo 1991-1993, già coperto da precedente sentenza di condanna del Tribunale di EL, e, in ogni caso, mancanza di motivazione sul protrarsi dell'associazione oltre detta data;
m2) illogicità e mancanza di motivazione in punto attendibilità delle proprie dichiarazioni.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
4. Il motivo comune concernente l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero, seppur svolto dalle difese con ampiezza di argomentazioni, è infondato.
Non è, infatti, condivisibile il rilievo relativo alla mancanza, in detto appello, della specificazione dei capi e punti della decisione ai quali l'impugnazione si riferisce, dell'enunciazione dei motivi che lo sostengono e dell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L'atto de quo, seppur redatto con tecnica non sempre appropriata (in particolare procedendo talora per implicito, usando argomenti per relationem e inserendo l'indicazione dei motivi a sostegno dell'impugnazione in passaggi logicamente impropri):
f1) consente in maniera univoca l'individuazione dei capi e dei punti che ne sono oggetto: cfr. pp. 1 e 2 in cui espressamente si legge:
"dichiara di proporre appello avverso la sentenza n. 4/2002 del 30 aprile 2002 con la quale la Corte di assise di PO assolveva (tra l'altro, nde) gli imputati RT AT, Di RO NZ, Di RO AN, EF DO CO, SE AR, SE AT e RI HE (così diversamente qualificata nei suoi confronti, in sede di conclusioni, l'originaria imputazione) dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2 e 3, l'imputato SE AT in relazione alle imputazioni di cui ai capi N, P, Q, AAA e l'imputato RI HE in relazione alle imputazioni di cui ai capi AQ e DDD, nonché non riteneva sussistente in ordine alle imputazioni di cui ai capi per cui pure emetteva condanna, la contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7":
f2) indica, seppur in modo sintetico, le richieste formulate: cfr. pp. 25 e 26, nelle quali si legge "chiede che la corte di assise d'appello, in riforma della impugnata sentenza, voglia accogliere le conclusioni di penale responsabilità formulate dal pubblico ministero in primo grado", con la precisazione che le stesse si intendono richiamate sia in punto "sentenze di condanna", sia in punto "riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per le residuali condanne irrogate";
f3) enuncia, ancorché in modo non organico, i motivi che sostengono l'impugnazione, facendo riferimento, in particolare, alla indebita o errata sottovalutazione delle dichiarazioni di SE AT, delle risultanze della sentenza n. 753/ 1991 del Tribunale di EL, delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (indicati in SS LL, Di OI DR, DA HE, ZO ZI e dei TE RG) e precisando che dette sottovalutazioni (o inesatte valutazioni) riguardano sia il reato associativo che le ulteriori imputazioni per le quali il pubblico ministero aveva richiesto, in sede di conclusioni, l'emissione di condanna e/o il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 2003 del 1991, art. 7.
Tanto basta ai fini della ammissibilità dell'appello, alla stregua della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui "le norme in materia di impugnazione sono ispirate ad articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame, ma tale formalismo non va inutilmente esasperato, ogni volta in cui sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell'atto d'impugnazione, altrimenti mortificandosi il principio del favor impugnationis, con la conseguenza che, per stabilirne l'ammissibilità, esso deve essere valutato nel suo complesso perché solo attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e, quindi, la sua idoneità a dare impulso al grado successivo di giudizio" (così Cass., sez. 6^, 1 marzo - 11 maggio 1995, Marino ed altri, riv. n. 201642) e il potere- dovere del giudice di appello di "interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti" è escluso solo "qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle concrete questioni dedotte" (Cass., sez. 5^, 27 giugno - 29 agosto 1997, Lambiase, riv. n. 208324); cfr. altresì, nello stesso senso, sez. 5^, 11 febbraio - 10 marzo 1997, IO, riv. n. 207008 e sez. 5^, 6 - 28 maggio 2003, Caratossidis, riv. n. 224932, ed esclude l'esistenza delle dedotte esorbitanze interpretative della corte d'assise d'appello.
5. I motivi svolti da RT e EF sub g2, g3, g5, g13 e g14 sono inammissibili per insuperabile genericità, con conseguente violazione dell'art. 581, lett. c del codice di rito. I ricorrenti, infatti, non indicano (nè è dato desumere dal contesto) gli elementi tratti da sentenze assolutorie impiegati in modo indebito e improprio, le dichiarazioni di collaboranti utilizzate pur in assenza di riscontri, i passaggi di sentenze acquisite utilizzati come prova del protrarsi del reato associativo dopo il 1991, le ragioni in diritto e gli elementi di fatto idonei ad escludere l'aggravante di cui al comma quarto dell'art. 416 bis c.p. e a imporre la concessione delle attenuanti generiche.
Inammissibili per manifesta infondatezza sono, per altro verso, i motivi sub g6, g8 e g10 siccome fondati su rilievi inesatti in fatto, posto che: a) l'attendibilità dei collaboratori di giustizia SS LL, CO RI e Di OI DR è oggetto, in sentenza, di specifica (ancorché sintetica) motivazione;
p) il contenuto e la rilevanza delle dichiarazioni dei testi SE, EM e EN (le sole utilizzate con riferimento alla posizione di RT e EF) sono, del pari, indicati e valutati;
y) il perdurare dell'associazione mafiosa dopo il 1991 è motivato - come risulta da quanto sin qui detto - con una pluralità di elementi risalenti agli anni 1993,1994 e 1995.
Gli altri motivi sono infondati.
In particolare: n1) la determinazione, in caso di mancata indicazione nel capo di imputazione, della data d'inizio della vita e dell'operatività di una associazione per delinquere spetta, come tutte le questioni di fatto, al giudice, che deve procedervi in base alle risultanze acquisite e nei limiti di quanto ha formato oggetto di contestazione all'imputato (o agli imputati). Nel caso di specie è pacifico, e contestato agli imputati, che l'associazione mafiosa de qua iniziò ad operare nel corso degli anni ottanta e che, con riferimento al frammento iniziale della sua attività, già è intervenuta per gli attuali imputati (eccettuati RI e SE AR) sentenza di condanna, con contestazione "chiusa" all'8 ottobre 1991. Ciò posto, nel caso di specie, in conformità a consolidata giurisprudenza (cfr. Cass., sez. 6^, 24 settembre - 31 dicembre 2003, riv. n. 229504, secondo cui "l'indicazione di una data finale implica che la contestazione comprenda la sola porzione del fatto ad essa antecedente"), deve ritenersi che il periodo sottratto alla nuova contestazione, per gli imputati già giudicati nel precedente processo, è tutto e solo quello antecedente all'8 ottobre 1991 (che non può essere preso in esame una seconda volta in ossequio al principio del ne bis in idem) e che, conseguentemente, la condotta qui in esame è quella successiva al 9 ottobre 1991. Ciò è stato ampiamente contestato in fatto agli imputati e a nulla rileva che il pubblico ministero, sia nella requisitoria all'esito del giudizio di primo grado sia nell'atto d'appello prenda in esame in maniera pressoché esclusiva il periodo successivo al 1993 (cfr., peraltro, p. 10 dell'atto d'appello in cui si fa specifico riferimento alla "condotta associativa successiva agli anni 1991 - 92 e 93, ossia al periodo coperto dal giudicato del Tribunale di EL");
n2) la mancanza in atti del decreto di autorizzazione all'intercettazione ambientale nel corso della quale è stata captata la conversazione intercorsa tra gli imputati il il 2 marzo 1995 non determina alcuna nullità ne' inutilizzabilità posto che "i decreti autorizzativi delle intercettazioni non rientrano tra gli atti che, per l'art. 431 comma primo del codice processuale, devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento con la conseguenza che nessuna nullità, e tanto meno inutilizzabilità, può derivare dal mancato inserimento dei decreti in questione nel fascicolo per il dibattimento ove non ne venga messa in discussione l'esistenza e la validità" (Cass., sez. 4^, 27 febbraio - 7 maggio 2004, Spadaro ed altri, riv. n. 228574);
n3) nel valutare l'attendibilità delle dichiarazioni di SE AT la corte di merito non ha in alcun modo occultato o taciuto gli elementi di contraddizione e le circostanze di fatto con esse contrastanti ma ne ha dato letture diverse da quelle proposte dai ricorrenti e spiegazioni dettagliate, analitiche e prive di vizi logici (cfr. pp. 102 - 159). Ciò determina l'inammissibilità del motivo di ricorso alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto e autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri" (così Cass., sez. un., 31 maggio - 23 giugno 2000, Jakani, riv. n. 216260). Sfugge a questo schema solo la vicenda dell'attentato all'abitazione del SE AT, in relazione al quale la motivazione della corte di merito tesa ad escludere una responsabilità dello stesso dichiarante è illogica e incoerente con le risultanze indicate a sostegno. La circostanza, peraltro, è in concreto non rilevante che la stessa corte, seppure in via subordinata, osserva - in modo, ancora una volta, privo di vizi logici e, dunque, non censurabile in sede di legittimità - che "quand'anche si fosse accertato che SE AT era stato il mandante dell'azione consistita nell'esplodere colpi di arma da fuoco contro la sua abitazione, da ciò non si potrebbero trarre elementi negativi in ordine alla sua intrinseca attendibilità, in quanto ciò avrebbe fatto all'unico scopo di tutelare l'incolumità dei propri familiari, ponendo in essere i presupposti perché costoro fossero sottoposti a speciale programma di trattamento e, dunque, trasferiti in luogo diverso da EL" (p. 155);
n4) l'assenza di procedimenti e di condanne a carico degli imputati per reati fine è, di per sè, irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., essendo giurisprudenza consolidata che "la prova della partecipazione di un imputato al reato associativo può essere data con ogni mezzo, non essendo necessaria la condanna per alcuno dei reati fine, stante l'autonomia del reato associativo" (Cass., sez. 1^, 10 luglio - 5 agosto 2003, Vitello, riv. n. 225977);
n5) l'interpretazione del contenuto della conversazione tra gli imputati intervenuta nel carcere di PO il 2 marzo 1995 e quella delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SS LL (anche in punto diverso rilievo attribuito alle puntualizzazioni circa la partecipazione degli imputati all'associazione rispetto ai rilievi tendenti ad attribuire loro la qualità di capi e/o organizzatori) sono questioni di fatto sottratte, se motivate (come nella specie) in modo non illogico, a controllo in sede di legittimità.
6. Infondati sono altresì i motivi dedotti dal RI: o1) la dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 del codice di rito non sussiste. La condotta indicata in capo di imputazione e contestata al RI ("avere, mediante la custodia per conto dell'organizzazione di armi e materiale esplodente e mediante l'utilizzazione della sua attività di rappresentante di commercio per tenere i collegamenti con altre realtà criminose") ha, infatti, subito nell'iter processuale significative integrazioni ma non modifiche sostanziali: semplicemente essa è stata ritenuta dalla corte di secondo grado (in conformità con quanto esplicitamente richiesto dal pubblico ministero nell'atto di appello) indicativa di una partecipazione a pieno titolo all'associazione mafiosa e non di un semplice "concorso esterno" nella stessa. Ciò posto, la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che "non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), nella decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, purché il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato sia stato ritenuto responsabile di tale fatto materiale, posto che la partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità della partecipazione criminosa" (Cass., 25 marzo - 5 maggio 2004, Sciacca ed altro, riv. n. 229194);
o2) quanto al dedotto mancato vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del collaborante SE AT non v'è che da richiamare quanto detto in precedenza, sub n3, con riferimento all'analogo motivo proposto dai ricorrenti RT e EF;
o3) la credibilità del collaboratore DA HE è, nella sentenza impugnata, oggetto di analisi specifica e logicamente attendibile (siccome fondata su elementi congrui quali la genesi della collaborazione, il disinteresse al presente procedimento, la reiterazione delle dichiarazioni anche in sede di contraddittorio dibattimentale: cfr. pp. 117 e 118) e le affermazioni dello stesso (almeno quelle provenienti da TA HE e ZA HE, appartenenti al suo stesso gruppo criminale) sono suscettibili di autonoma e piena validità probatoria, indipendentemente dalla verifica della fonte primaria (nella specie impossibile, essendo l'TA e lo ZA deceduti) siccome le informazioni riferite sono "riconducibili a un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati" (cfr., sul punto, Cass., sez. 5^, 10 aprile - 26 giugno 2002, Condello ed altri, riv. n. 222616);
o4) l'esistenza di una mutual corroboration (e quindi di reciproco riscontro) tra le dichiarazioni dei collaboranti DA e SE AT, lungi dall'essere affermata in modo apodittico (come affermato dal ricorrente), ha un evidente fondamento nell'attribuzione al RI, da parte di entrambi, del ruolo di punto di riferimento del traffico di stupefacenti;
05) quanto alla dedotta mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza ad esso ricorrente delle armi e della droga sequestrate nell'agosto 1995 in località Rifredo e al collegamento delle stesse con l'associazione mafiosa de qua, i rilievi di fatto del ricorrente non sono privi di suggestione, ma si tratta, appunto, di rilievi di fatto, non consentiti nel giudizio di Cassazione a fronte di una motivazione del giudice di merito non palesemente illogica (come quella in precedenza riferita), alla stregua della costante giurisprudenza secondo cui "allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass, sez. un., 22 marzo - 2 maggio 2000, Audino, riv. n. 215828) e la motivazione del giudice è censurabile "solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da farne risultare incomprensibili le ragioni" (Cass., sez. 1^, 7 dicembre 1999-8 febbraio 2000, Alberti, riv. n. 215331).
7. I motivi dedotti da Di RO AN sono infondati ché: p1) la motivazione in ordine al peso probatorio delle dichiarazioni accusatorie di LA AT e alla loro particolare attendibilità in considerazione della reiterazione pur in un contesto di evidente intimidazione è precisa e razionale, e dunque non sindacabile in sede di legittimità; p2) l'eccezione relativa alla circostanza che le dichiarazioni della parte offesa sono prive di riscontri non tiene conto del fatto che si tratta di condizione non richiesta dalla legge ne' in modo esplicito ne' in modo implicito (cfr., per tutte, Cass., sez. 1^, 4 novembre - 2 dicembre 2004, procuratore generale in proc. Palmisani ed altro, riv. n. 230590, secondo cui "le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell'istruttoria dibattimentale vanno valutate alla stregua di una normale testimonianza, senza che sia necessario verificare l'esistenza dei riscontri esterni richiesti dall'art. 192 c.p.p., comma 3"); p3) la dedotta illogicità della motivazione in punto estorsione aggravata non sussiste in quanto l'attendibilità della parte offesa è motivata - come già si è detto -in modo razionale e privo di vizi logici e l'esistenza di una diversa pronuncia per altro concorrente nel reato, di per sè sola non decisiva (ben potendo essere le due posizioni contrassegnate da diversa solidità probatoria), è in ogni caso semplicemente dedotta e non dimostrata.
8. Altrettanto è a dirsi per Di RO NZ: in ordine ai due primi motivi valgono, infatti, le considerazioni svolte con riferimento alle corrispondenti doglianze di Di RO AN, mentre il terzo motivo è ictu oculi generico (e comunque infondato) che la motivazione della sentenza impugnata sull'esistenza e sulla natura dell'associazione de qua è, come si è detto in precedenza sub 2, ampia, razionale, articolata e incontestata nella logicità e adeguatezza dei singoli passaggi.
9. Il primo motivo dedotto da CA DO, è infondato, pur nell'esattezza del principio di diritto affermato. Se, infatti, è esatto il rilievo che il criterio distintivo, in astratto, tra violenza privata ed estorsione sta nell'esistenza o meno di un ingiusto profitto per l'agente e di un corrispondente danno per la parte offesa, è del pari stringente il rilievo che un'assunzione non necessaria e la corresponsione della conseguente retribuzione valgono ad integrare sia l'ingiusto profitto (per la persona indebitamente assunta) sia il danno per l'imprenditore.
Quanto agli altri motivi:
q1) l'interpretazione in termini di prova della partecipazione al tentativo di estorsione in danno del LA della visita e della richiesta di assunzione effettuata dal ricorrente il giorno successivo a quello dell'incendio dell'autoveicolo, lungi dall'essere illogica, è attendibile e coerente con consolidate massime di esperienza relative al metodo mafioso;
q2) l'aggravante della commissione del fatto ad opera di più persone riunite non richiede la compresenza di tutti gli agenti e sussiste "ogni qualvolta il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia o la violenza provenga non solo dal singolo che la profferisce, ma che costui manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più persone, di cui si faccia portavoce" (Cass., sez. 2^, 17 novembre 1992 - Sgennaio 1993, Berlingieri, riv. n. 193157);
q3) l'aggravante della commissione del fatto ad opera di partecipe ad associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità in quanto "a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera della L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 3 al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, comma 1, n. 2, dello stesso codice, cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole" (Cass., sez. 6^ 24 marzo - 21 maggio 1993, pubblico ministero in proc. Sorrentino, riv. n. 194189);
q4) l'aggravante di cui alla L. n. 2003 del 1991, art. 7 "si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo)" (Cass., sez. 1^, 20 dicembre 2004 - 27 gennaio 2005, procuratore generale in proc. Tomasi ed altri, riv. n. 230451);
q5) il diniego delle attenuanti generiche è dalla corte di merito motivato con riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 c.p. e le doglianze del ricorrente integrano una questione di fatto estranea al giudizio di cassazione.
10. Il primo motivo dedotto da SE AT è ictu oculi inammissibile non essendo stato il ricorrente condannato, nel presente procedimento, per delitto associativo mentre il secondo motivo (relativo alla attendibilità delle dichiarazioni da lui rese) è infondato per le ragioni già ripetutamente esposte con riferimento ai coimputati RT, EF e RI. 11. Alla stregua di quanto precede tutti i ricorsi devono essere rigettati con seguito di spese.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2006