Sentenza 15 gennaio 2016
Massime • 1
Il delitto di ricettazione, nell'ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, né che l'agente metta in rapporto diretto le parti né che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta. (Fattispecie nella quale l'imputato si era attivato per ricercare un acquirente di confezioni di vino compendio di rapina).
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Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nella sentenza qui commentata, la Corte d'appello di Milano, ribaltando il giudizio di primo grado (svoltosi con rito abbreviato), ha condannato i giornalisti Maurizio Belpietro e Gianluigi Nuzzi per il reato di ricettazione, in relazione all'acquisizione di alcuni file audio e video prodotto dei reati di cui agli artt. 615-bis e 617 c.p. Tale pronuncia merita di essere segnalata sia per alcuni interessanti spunti offerti in tema di dolo di ricettazione, sia perché si tratta di un nuovo caso in cui si affronta il problematico rapporto tra libertà di stampa e diritto penale. 2. In sintesi, i fatti, come …
Leggi di più… - 2. Ricettazione: sussiste la mediazione per il solo fatto che l'agente si intrometta nel far acquistareAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 agosto 2023
La massima Con la sentenza n.10334/22, la Corte di Cassazione ha affermato che il delitto di ricettazione, nell'ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, a tal fine, né che il predetto metta in rapporto diretto le parti, né che la refurtiva sia effettivamente acquistata o ricevuta. (Fattispecie in cui l'imputato aveva ricevuto un video di provenienza illecita, frutto del delitto di cui all' art. 615-bis c.p. , e si era poi attivato per la sua commercializzazione). La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 16/11/2022 , n. 10334 RITENUTO IN FATTO …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2016, n. 7683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7683 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2016 |
Testo completo
83 76 8 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sentenza n. 163. dott. IO Prestipino Presidente - dott. Margherita Taddei -Consigliere - P.U. 15/1/2016 R.G.N. 38315/2014 37015/2015 dott. Giovanna Verga - Consigliere - dott. Lucia Aielli Consigliere relatore dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES ME nato il [...]; CONTARDO IV NE nato il [...]; CO AD nato il [...]; OR ER nato il [...]; : RI EN nato il [...]; IA ER nato il [...]; NE IO nato il [...] ; avverso la sentenza della Corte d'appello di GG Calabria del 27/3/2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Luigi Birritteri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del GI e l'inammissibilità dei restanti ricorsi;
udito per l'imputato GI ER, l'avv. Alessandro Vannucci che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato UR EN, l'avv. Riccardo Gozzi in sostituzione dell'avv. Angelo Sorace che ha concluso chiedendo l'accoglimento del : ricorso. 1 - : RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 27/3/2014, la Corte di appello di GG Calabria confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi del 9/11/2005 che aveva condannato gli odierni ricorrenti per i reati di ricettazione a loro rispettivamente ascritti. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori, eccetto il DO ed il FL che proponevano ricorso personalmente. I ricorrenti eccepivano: 1) AL ME l'illogicità della motivazione: ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata ricaverebbe, in maniera impropria, la prova della responsabilità dell' imputato dalle conversazioni telefoniche intercettate che attesterebbero invece che l' AL non era attivo nella vendita di beni (bottiglie di vino), ma veniva contattato da terzi dai quali, anzi, risultava prendere le distanze;
2) DO ON lamentava la illogicità della motivazione che, a suo dire, erroneamente, fondava giudizio di responsabilità su due conversazioni telefoniche non suffragate da riscontri oggettivi atteso che, in esito alla disposta perquisizione presso l'immobile dell' imputato, non veniva rinvenuta la merce ricettata;
3) NU AD eccepiva la nullità della sentenza in quanto corredata da motivazione "succinta" e "generica" circa motivi di appello originariamente prospettati, ai quali non era stata data adeguata risposta;
4) FL ER lamentava l'illogicità e carenza della motivazione in quanto la Corte d'Appello avrebbe ricavato la prova della responsabilità dell'imputato da due conversazioni telefoniche irrilevanti in quanto temporalmente "sganciate" rispetto ad un episodio delittuoso avvenuto mesi dopo, riscontrando peraltro anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., senza che fosse emerso in dibattimento il parametro del valore del bene;
5) UR EN lamentava l'illogicità o carenza di motivazione avendo la Corte d'Appello ricavato la prova della responsabilità dell'imputato, rapportata alla disponibilità del garage nel quale veniva rinvenuta la merce ricettata, sulla base delle dichiarazioni dei verbalizzanti piuttosto che della proprietaria dei locali, né ad avviso della difesa, potevano dirsi indicative della disponibilità dei beni, le diciture Scarcella di GG Calabria e Scarcella di " 11 " Melicucco", impresse sugli scatoloni rinvenuti nel garage di AP LI, contenenti la merce ricettata, poiché detti scatoloni potevano essere stati reperiti da chiunque e collocati nel suddetto garage. Il UR contestava il tenore accusatorio delle conversazioni intercettate dalle quali poteva ricavarsi, al più, che l'imputato, pur trafficando in motori o pezzi di ricambio, svolgeva un commercio lecito, eccepiva inoltre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal 2 teste CE Di SE ex art. 195 c.p.p., avendo questi riferito quanto appreso da soggetti da lui escussi, dei quali non era stata chiesta l'audizione in dibattimento;
lamentava infine la violazione della norma di cui all'art. 533 c.2 c.p.p., avendo la Corte d'Appello confermato al sentenza di condanna, senza tener conto della regola generale che impone l'assoluzione nel caso sussista "un ragionevole dubbio"; 6) GI ER lamentava la violazione di legge con riferimento alla competenza per territorio, tenuto conto della contestazione a suo carico, del reato di ricettazione commesso in Roma, la mancanza o illogicità della motivazione avuto riguardo alla carenza di prove circa la sussistenza del reato presupposto, tenuto conto anche del fatto che l'area di demolizione nella disponibilità del GI era talmente vasta da potere essere invasa da terzi che potrebbero avere ivi gettato le targhe rubate, infine, ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato in punto di commisurazione della pena e riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c. 2 c.p..; 7) NE lamentava l'illogicità della motivazione che si fonda su un'intercettazione telefonica dal tenore non indicativo non essendo stato accertato che l'imputato stesse svolgendo una trattativa illecita e non emergendo dalla stessa la prova della consapevolezza della provenienza illecita della merce;
inoltre la Corte avrebbe violato la regola generale di cu all'art. 533 c.p.p., che impone la condanna solo nel caso di accertata colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono tutti inammissibili in quanto manifestamente infondati, ad esclusione dell'unico motivo prospettato dal FL, sin dalla fase di appello, relativamente alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen.. Tutti i motivi proposti attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Come evidenziato dal giudice d'appello, sono emerse nel corso del processo di merito due distinte categorie di reati: associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione (imputati UR, FL, GI, Cannavò e Sipari) e la ricettazione di merce proveniente da rapina (AL, NE, DO e AC). Preliminarmente va osservato quanto alla eccezione di incompetenza territoriale 3 sollevata dal GI che nel caso in esame correttamente la Corte d'Appello, ha disatteso la prospettata eccezione facendo riferimento, per il radicamento della competenza per territorio, al criterio di cui agli artt. 12 e 16 c.p.p. La Corte territoriale ha correttamente applicato la regola in materia di competenza per territorio per i procedimenti connessi ( art. 16 c. 1 c.p.p.) che impone di far riferimento al giudice del luogo ove è stato commesso il reato più grave laddove la connessione è ravvisabile, nel caso di specie, trattandosi di reato di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione e di più ricettazioni ove il reato più grave è quello di ricettazione commesso in MI ( originario capo b in cui il GI risulta concorrente), a nulla rilevando che questi sia stato assolto dal reato di associazione a delinquere di cui al capo a) e dalle ricettazioni di cui ai capi b) e c) dell'originaria imputazione in quanto il momento rilevante ai fini della individuazione del locus commissi delicti va rapportato al reato come contestato nell'originaria imputazione, mentre non rileva che l'apprezzamento dell'incompetenza sia stato determinato dal mutamento dell'imputazione o dall'assoluzione, perché il legislatore, nel fissare un termine preclusivo alla rilevazione dell'incompetenza territoriale proprio nell'inizio della fase dibattimentale, non può non aver considerato che l'istruzione dibattimentale è il luogo processuale in cui fisiologicamente si collocano i rimaneggiamenti dell'imputazione. È allora da ritenersi che, non facendosi carico di modulare diversi termini di preclusione per la rilevazione delle questioni di competenza territoriale, il legislatore abbia inteso privilegiare le ragioni di efficienza, evitando che il radicamento della competenza ad inizio della fase processuale (fatti salvi i casi di riproposizione di eccezioni validamente avanzate ma rigettate) possa essere messo in discussione, per qualsivoglia ragione, una volta che il tema centrale ed esclusivo del processo sia l'accertamento nel merito della pretesa punitiva. Vale allora il principio, per il quale "la declaratoria di incompetenza territoriale nel corso del dibattimento di primo grado presuppone che la relativa questione sia stata tempestivamente sollevata nell'udienza preliminare, ove il procedimento lo preveda, e riproposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento e non ancora decisa" Sez. 1, n. 23907 del 3/6/2010 (dep. 22/6/2010), Confi, comp. in proc. Melli, Rv. 247992 -, con l'importante precisazione, già formulata dalla decisione di cui ora è stata richiamata la massima, che anche il principio della perpetuatio iurisdictionis concorre, unitamente alle altre disposizioni codicistiche, a regolare la questione della competenza per territorio ( Sez. 1, 26669 del 23/5/2013,tv. 256050). Quanto gli ulteriori motivi di ricorso ed agli altri ricorrenti, occorre premettere A che nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità degli imputati per i fatti agli stessi ascritti. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regga al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. Si tratta, poi, di questioni che erano già state proposte in appello e sulle quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici. In particolare, con riferimento ad AL ME viene ribadito che dalle intercettazioni telefoniche emerge chiaramente il ruolo attivo dell' imputato, il quale era costantemente in contatto con AC EN, per il quale si è proceduto separatamente, al fine di reperire soggetti disponibili ad acquistare la merce (confezioni di bottiglie di vino provento di rapina), laddove poi l'oggetto del traffico era totalmente sganciato da un'attività commerciale lecita e costituiva provento di rapina ( a differenza delle numerose camicie per la cui ricettazione vi è stata assoluzione). Analogamente con riferimento all'imputato NE la Corte d'Appello richiama l'eloquente contenuto delle conversazioni telefoniche che danno atto dell'intervento dell'imputato nella attività di vendita della merce come è tipico per i casi di ricettazione per intromissione nell'acquisto di cose di 5 A provenienza delittuosa. Per entrambi i casi, infatti, deve osservarsi che l'attivazione dell'agente per ricercare un acquirente del bene, è sufficiente per ritenere integrato il delitto, alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto. Il delitto previsto dall'art. 648 c.p. configura, una struttura di reato a fattispecie plurima alternativa, che resta integrato dalla condotta di chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, non soltanto acquista, riceve od occulta beni provenienti da delitto, ma anche dalla condotta di chi "comunque" - avverbio evocativo, nel lessico del codice, di uno schema comportamentale a forma libera si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, così realizzando l'oggetto giuridico del reato che è quello di sanzionare condotte che, nelle varie forme previste dalla norma incriminatrice, "allontanano" il bene dal legittimo titolare, determinandone o contribuendo comunque a determinarne un circuito economico contra jus, a prescindere dalla responsabilità penale dei successivi percettori del bene stesso. Da qui, l'assunto secondo il quale il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva della intromissione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto, giacché è proprio attraverso quella condotta che si è intrinsecamente già realizzata l'offesa e la esposizione a pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice;
con la conseguenza che, se tale scopo non si è realizzato, il delitto è consumato e non soltanto tentato. Nell'ipotesi della mediazione, quindi - che è quella che viene in discorso agli effetti dell'odierno giudizio - è sufficiente che il mediatore si adoperi in modo univoco per far acquistare la merce e non è dunque neppure necessario ne' che metta in rapporto diretto le due parti, ne' che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta (cfr., sul tema, Sez. 2 28714 del 11/2/2011 rv. 249815; Sez. 2, 16 giugno 2003, Moffa;
Cass., Sez. 2, 7 marzo 2003, Di Blasio;
Cass., Sez. 2, 5 giugno 1990, Lugano;
Cass., Sez. 2, 20 aprile 1988, Nocera). Allo stesso modo con riferimento al DO che contatta il AC per riferirgli di aver trovato un soggetto interessato ad acquistare in blocco tutte le confezioni di provenienza illecita, l'inequivoco tenore delle conversazioni telefoniche afferenti la merce provento di delitto, è stato poi confermato dal rinvenimento del vino presso il locale del Predoti sicchè non si ravvisa alcun dubbio che possa trattarsi proprio della merce oggetto di conversazione. Deve concludersi dunque che i vizi sollevati dalle difese degli imputati coinvolti nella ricettazione delle confezioni di vino, in concorso, appaiono assolutamente generici in quanto si risolvono in una mera ripetizione di quelli già dedotti in 6 appello motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte di merito ( Sez. 5, 27/1/2005, n. 11933, CED N. 231708; Sez. 6, n.20377 del 11/3/2009 rv. 243838). Quanto al ricorso di NU anch'esso si appalesa manifestamente infondato avendo il ricorrente lamentato in maniera generica il vizio di motivazione, mentre la sentenza d'appello, a pagg. 6 e 7 evidenzia il suo pieno coinvolgimento nella ricettazione delle autovetture. Così come con riferimento all'imputato FL la cui partecipazione alla ricettazione la Corte ricava agevolmente dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e dalla attività di sfasciacarrozze da lui esercitata proprio presso lo sfascio ove sono state rinvenute le auto rubate tra le quali una Golf e ed una Mercedes. Al riguardo occorre però evidenziare che sussiste il vizio di carenza motivazionale in punto di aggravante ex art. 61 n. 7 c.p., atteso che la Corte d'Appello ha ricavato tale dato non già da elementi oggettivi certi ma da una circostanza quale " il prestigio" del marchio delle autovetture, invero, in sé non probante potendo riferirsi anche ad autovetture vetuste e prive di valore di mercato e che la Corte invece ritiene apodotticamente " verosimilmente elevato". Con riferimento ai residuali motivi di gravame del GI, anch'essi si profilano generici ed aspecifici limitandosi a riproporre le censure già prospettate in appello rispetto alle quali la Corte di merito ha, punto per punto, fornito corrette ed esaustive risposte ( pagg. 7 e 8). Infine con riferimento all'imputato UR i motivi di ricorso ripropongono le censure prospettate in appello e propongono anche in questo caso una rivalutazione dell'assetto probatorio, invero esente da vizi sia con riferimento al metodo di raccolta delle prove che con riferimento alla coerenza logica della loro interpretazione, avuto riguardo al rinvenimento nel garage di AP LI ma nella disponibilità del UR, della merce rubata a lui inequivocabilmente riferibile anche in ragione delle diciture impresse sugli scatoloni, come risultato anche dal tenore delle molteplici intercettazioni telefoniche in atti a nulla rilevando l'eccepita inutilizzabilità ex art. 195 c.p.p., della deposizione testimoniale del verbalizzante CE SE, non utilizzata dalla Corte a sostegno della decisione. Mentre la doglianza circa la violazione del principio dell' oltre ragionevole dubbio viene prospettata in maniera generica per censurare la ricostruzione del giudice di merito senza introdurre elementi concreti in grado di disarticolarne il percorso argomentativo. Questa Corte ha precisato che il dubbio ragionevole non può fondarsi su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale seppur plausibile, perché la formula al di la ogni ragionevole dubbio", 7 枘 formalizzata dall'art. 533 c.p.p., impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote pur astrattamente formulabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana ( Sez. 1 23813/2009, CED n. 243801). Per tutte le considerazioni sopra esposte deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi ad eccezione di quello di FL ER limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., con conseguente condanna degli imputati ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di - una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FL ER limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di GG Calabria. Dichiara nel resto inammissibile il ricorso del predetto FL e definitiva l' affermazione della sua responsabilità penale. Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso, il 15 gennaio 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Aucis fulle Aielli IO Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 FEB. 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli N O E * 0 08