Sentenza 21 luglio 2015
Massime • 1
In tema di intercettazioni, non determina l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, ai sensi dell'art. 271, primo comma, cod. proc. pen., la irregolare indicazione di inizio e fine delle operazioni nei verbali cui fa riferimento l'art. 267, quinto comma, dello stesso codice, e che attengono alla durata complessiva dell'attività di intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati, posto che l'indicata sanzione processuale opera solo con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 268, commi 1 e 3, cod. proc.pen. (Conf. sent. n. 36945/2015, non mass.)
Commentari • 3
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La massima Poiché il reato di cui all' articolo 617-quinquies del Cp costituisce un mero reato di pericolo tendente a prevenire l'intercettazione del dato informatico, allorquando l'intercettazione avvenga e il dato venga effettivamente carpito detto reato resta assorbito nella frode informatica, trasformandosi tale condotta di pericolo, preparatoria dell'intercettazione, in uno dei modi che realizzano l'alterazione nel funzionamento o comunque l'intervento illecito sul sistema informatico ai sensi dell' articolo 640-ter del Cp (nella specie, l'imputato, utilizzando uno skimmer installato presso le colonnine self service di distributori di carburante aveva carpito i codici di carte di …
Leggi di più… - 3. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nella giurisprudenza della Corte di cassazioneAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 10 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/07/2015, n. 33231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33231 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 21/07/2015
Dott. CITTERIO C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1315
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 5366/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR AB N. IL 15/02/1980;
avverso l'ordinanza n. 826/2014 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 31/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott.ssa DI NARDO Marilia per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce con ordinanza del 31.10-3.11.14 ha confermato l'ordinanza cautelare emessa dal locale GIP il 22.9.14 nei confronti, tra gli altri, di UR AB, per reati ex art. 416- bis c.p. pluriaggravato (capo a, partecipazione con funzioni esecutive all'associazione di tipo mafioso denominata clan D'ZO- De VI), L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12 e art. 61 c.p., n. 2, artt. 582, 585 e 703 c.p. (colpo di pistola al femore di una persona:
capi b, c, d), tentata estorsione in concorso e aggravata in danno dello zio (capo v), concorso in detenzione illecita di due pistole (capi g1 e h1).
2. Ricorre UR AB a mezzo del difensore avv. Vincenzo Sapia, enunciando tre motivi di violazione di legge e vizi alternativi della motivazione in ordine:
- all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c-bis) e comma 2 ter, per l'omesso esame della specifica posizione del ricorrente, per la mancata argomentazione sull'eccezione del difensore di D'ZO;
- agli artt. 268 - 271 c.p.p. per la mancata legittima verbalizzazione dell'inizio e del termine delle operazioni di intercettazione (unico contestuale e quindi postumo verbale stampato a computer per ciascun decreto autorizzativo, indicazione della partecipazione di più operatori non indicati espressamente, unica sigla non leggibile);
- alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al capo A, per l'assertiva affermazione della ripresa di una effettiva struttura associativa animata da D'ZO e De VI solo a seguito della ripresa dei loro rapporti di frequentazione dal novembre 2011, dopo lunghissimi periodi di detenzione e il conseguente intervenuto scioglimento del loro clan;
all'inidoneità degli elementi sintomatici indicati dal Tribunale quanto a cassa comune (per la contraddittoria indicazione della fonte del denaro ricevuto da CC, nipote di De VI: le attività delittuose del gruppo o la disponibilità personale del coindagato IC e un rapporto di interessi economici solo tra CC, De VI e IC), controllo del territorio attraverso forza di intimidazione (per l'assertiva valorizzazione di ipotetica vicenda nel settore di impianti fotovoltaici), delimitazioni territoriali dell'esercizio di influenza di tipo mafioso (prospettati in termini futuri e quindi incompatibili con l'effettiva attualità della struttura associativa), assistenza legale (per l'occasionalità dell'attivazione di De VI per soli alcuni dei presunti consociati, inidonea a dar conto di un generalizzato metodo solidaristico e contraddittoria con comprovata richiesta, e non ordine, di De VI al coindagato AT di sostegno per spese legali per un procedimento di revisione); in definitiva dalle intercettazioni emergerebbe una situazione di disordine al più indice di una embrionale intenzione di realizzare illeciti e predisporre una struttura associativa al momento inesistente o del tutto rudimentale, a fronte dell'operare di altri soggetti criminali nel periodo di detenzione dei due presunti capi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va rigettato. Conseguente è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il primo motivo, che oltretutto viene proposto facendo riferimento alla posizione di diversa persona sottoposta alle indagini, è prospettato in termini del tutto generici, non indicando puntualmente i singoli punti oggetto di censura.
Il secondo motivo è infondato nei termini che seguono. In ripetute pronunce questa Corte ha affermato che l'art. 268 c.p.p. disciplina le operazioni di registrazione e ascolto delle conversazioni. Delle operazioni di registrazione ed ascolto delle singole conversazioni deve essere redatto verbale (268.1) e le stesse debbono essere compiute presso gli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo provvedimento motivato del pubblico ministero che, ricorrendone le condizioni, disponga il loro compimento mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria (268.3). L'inosservanza di queste due specifiche disposizioni, tra le varie contenute nell'art. 268, determina l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate (art. 271.1). Nel caso di specie è pacifico che l'eccezione riguardi i diversi verbali di inizio e termine delle operazioni, cui fa riferimento l'art. 267.5, e relativi all'indicazione della durata temporale della complessiva attività di intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati. Non è estensibile alle irregolarità eventualmente afferenti questo dato la sanzione dell'inutilizzabilità che l'art. 271.1 prevede con riferimento all'art. 268, commi 1 e 3. Non risulta pertanto rilevante, nel caso, la questione del rapporto tra l'art. 268 disp. att. c.p.p., comma 1, art. 271 disp. att. c.p.p., comma 1 e art. 89 disp. att. c.p.p., atteso che il comma 1 di quest'ultima norma espressamente richiama l'art. 268 c.p.p., comma 1. Esclusa pertanto l'applicabilità dell'art. 271, comma 1, nella fattispecie risulta che i vari verbali di inizio e termine delle operazioni indicano specificamente, per ciascun obiettivo, giorni ed ore di inizio e termine della complessiva attività; i verbali non indicano specificamente i nominativi delle persone che hanno operato la prima ed ultima registrazione/ascolto e recano alcuni la mera sigla non immediatamente riconducale a generalità specifica. Tuttavia, non risultando dedotto dal ricorrente che i verbali delle operazioni di registrazione/ascolto relativi alla prima ed all'ultima delle singole intercettazioni siano prive dell'indicazione specifica dei soggetti che hanno proceduto alla contingente operazione, non risulta configurabile alcuna obiettiva e non superabile incertezza, tale da determinare una nullità idonea a imporre la non utilizzabilità delle intercettazioni valutate dal Tribunale (per tutte, Sez.6 sentenze 9666/15 e 53852/14).
Il terzo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha specificamente argomentato le ragioni per le quali ha giudicato allo stato degli atti sussistente la necessaria gravità indiziaria della partecipazione associativa di questo ricorrente (in particolare pagine 33, 35, 38, 41 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di motivazione articolata e specifica, tutt'altro quindi che apparente, anche immune dai soli vizi che rilevano in questa sede di legittimità (manifesta infondatezza e contraddittorietà). Le deduzioni del ricorso sono assertive e generiche, comunque risolvendosi nella sollecitazione ad una diversa valutazione del materiale probatorio richiamato dal Tribunale e da questo posto a base del proprio motivato apprezzamento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2015