Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2016, n. 13707
CASS
Sentenza 11 marzo 2016

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Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, per effetto della modifica dei commi 6 e 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale può esercitare il diritto di comparire personalmente alll'udienza camerale solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, nell'istanza di riesame, mentre non sono più applicabili le disposizioni di cui agli artt. 127, comma terzo, cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono il diritto dell'interessato detenuto o internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza.

L'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure l'ordinanza impugnata che aveva valorizzato, al predetto fine, la lunga durata del sodalizio criminoso e la conoscenza tra il ricorrente e il capo delle due organizzazioni criminali coinvolte).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2016, n. 13707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13707
Data del deposito : 11 marzo 2016

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