Sentenza 11 marzo 2016
Massime • 2
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, per effetto della modifica dei commi 6 e 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale può esercitare il diritto di comparire personalmente alll'udienza camerale solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, nell'istanza di riesame, mentre non sono più applicabili le disposizioni di cui agli artt. 127, comma terzo, cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono il diritto dell'interessato detenuto o internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza.
L'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole. (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure l'ordinanza impugnata che aveva valorizzato, al predetto fine, la lunga durata del sodalizio criminoso e la conoscenza tra il ricorrente e il capo delle due organizzazioni criminali coinvolte).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2016, n. 13707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13707 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2016 |
Testo completo
13 7 07 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA DOMENICO GALLO Dott. N. 485 - Consigliere - MARGHERITA TADDEI Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO N. 50900/2015 - Rel. STEFANO FILIPPINI Dott. Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AN IS N. IL 11/01/1969 avverso l'ordinanza n. 729/2015 TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA, del 14/08/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI;
che ha fiolio ROMANO lette/sentite le conclusioni del PG Dott. мес сочно Chelo il zizette Udit i difensor Avv.;Judit RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 14 agosto 2015, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l'ordinanza del GIP presso il medesimo ufficio in data 13 luglio 2015 con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di LI IO BA in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. (capo A) per essersi associato con altri soggetti allo scopo di commettere una pluralità di delitti connessi alla gestione illecita d'imprese, in parte attive in Italia, in parte stanziate all'estero, dedite all'acquisizione di licenze e concessioni governative che servivano ad occultare lo sviluppo di attività di giochi e scommesse a distanza che operavano, aggirando la normativa nazionale di settore, quella fiscale e quella anti- riciclaggio. E così, consumavano reiterati reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse (art. 4 I. n. 401/1989), omessa dichiarazione dei redditi ed IVA (art. 5 d.l. n. 74/2000), truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2 n. 1 cod. pen., in relazione alle artificiose rappresentazioni volte a non corrispondere all'Erario la tassa prescritta per l'esercizio delle attività di giochi e scommesse), trasferimento fraudolento di valori (in relazione alle reiterate intestazioni fittizie di imprese e società, volte ad occultare l'infiltrazione nell'organizzazione dei soggetti parte della 'ndrangheta e di consentire l'auto- riciclaggio delle somme derivanti dalla distribuzione promiscua di giochi e scommesse a distanza muniti di regolare concessione e di altri che ne erano privi ed erano, perciò, molto più remunerativi), riciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto (art. 648 bis e ter cod. pen.). In particolare, strutturavano l'organizzazione secondo una catena gerarchica che dai capi, promotori e costitutori, era impegnata: -sul territorio estero per l'acquisizione delle licenze, la gestione amministrativa e finanziaria, la predisposizione dei server e dei software, la manutenzione, lo sviluppo e l'aggiornamento tecnico-informatico; sul territorio nazionale, invece, per la diffusione commerciale dei brand gestiti dall'organizzazione, la raccolta fisica del denaro, il trasferimento all'estero, la concessione di fidi alle singole sale giochi e scommesse, la risoluzione di problematiche tecniche-informatiche, la stipula di alleanze grazie alle quali, l'organizzazione, infiltrandole, si giovava del contributo e delle strutture informatiche concesse da Agile s.r.l., Tuke s.r.l., Microgame s.p.a. e People s.r.l.: associazione che operava unitariamente sino a tutto il 2011 e si separava, poi, in due gruppi: primo operante principalmente tramite la Uniq Group Ltd, gestita da una società di fatto con a capo EN Mario, il secondo operante principalmente tramite la Teberal Ltd e la Betsolution4U Ltd, gestite da una società di fatto con a capo TE EN;
tutte le suddette imprese formalmente partecipate da altre società, anche fiduciarie, stanziate all'estero, riconducibili alla GVM Holding Ltd, partecipata dalla MRR Service Ltd, il cui capitale sociale è interamente detenuto da ZI AV. Il LI IO BA con il ruolo di promotore e costitutore della società di fatto operante tramite la Larabet s.r.l., di cui era socio occulto, fornendo apporto professionale necessario per la gestione degli hosting (servizio che consiste nell'allocare su un server web rendendolo così accessibile tramite internet) e la gestione di siti ' .com gestiti da società estere con sede in Egitto, Antille Olandesi, Romania e Malta che operavano in funzione delle esigenze dell'associazione; quindi, quale costitutore e organizzatore della struttura aziendale della Unigroup Ltd operante alle Canarie (Spagna), anche attraverso le società e con i ruoli che seguono : amministratore dal 6/8/2013 unitamente a ZU Marco, della SS SL., con sede nelle Isole Canarie (Spagna); socio della MIROSPACE SL., con sede nelle Isole Canarie (Spagna); socio della TIMATLAS SL., con sede nelle Isole Canarie (Spagna), il cui amministratore unico dal 22/2/2013 risulta essere HA AVe. Fatti aggravati in quanto funzionali ad agevolare sinallagmaticamente le attività dell'associazione descritta al capo C. In Reggio Calabria ed altri luoghi, accertata dal 2010 e con condotta attuale. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, articolando motivi che ripercorrono quelli già formulati in sede di riesame;
deduce il ricorrente :
1. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p. lett. c) in relazione all'art. 309 c.p.p., per nullità dell'udienza camerale del 12.8.2015, posto che l'indagato, detenuto all'estero e non estradato, non ha potuto partecipare alla stessa e non ha potuto esercitare il proprio diritto esclusivo di chiedere il differimento d'udienza entro due giorni dalla notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza. Inoltre, si eccepisce che la Procura non ha depositato alla predetta udienza tutta la documentazione relativa alla richiesta di estradizione.
2. Vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata per omessa, errata ○ insufficiente valutazione delle prove Manifesta illogicità della motivazione - Motivazione apparente. Il Tribunale non avrebbe infatti provveduto a valutare tutte le risultanze processuali, limitandosi a verificare l'astratta configurabilità del reato. Non si è avveduto che la società Larabet s.r.l. è titolare di concessione amministrativa dal 2012 e che tra i soci non figura l'indagato. LI è solo un dipendente della Larabet s.r.l. e non un socio. Né ha cointeressenze con la Betuniq s.r.l. o con le società spagnole SS sl. PA sl. e LA ' 2 sl.. Il GI di cui parlano le intercettazioni non è GI LI ma GI GO. Non si è esaminato l'elemento psicologico del reato e non si sono considerate circostanze incompatibili con l'imputazione di cui al capo e), come pure con la commissione dei reati fine, tutte emergenti dagli atti di indagine (visure societarie e dichiarazioni dei coindagati contrastanti con l'assunto accusatorio). Per il reato di cui all'art. 4 L. 401/1989, il LI non può considerarsi correo per l'assenza di qualsiasi riferimento all'attività da egli svolta al riguardo. Analogamente per i reati di cui agli artt. 5 DL 74/2000, 648 bis e 640 comma 2 n. 1 c.p.. 3. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. B) in relazione all'art. 7 della L. n. 203 del 1991. Particolarmente illogica viene considerata la motivazione relativa alla sussistenza di tale aggravante, contestata per aver favorito la cosca di cui al capo c), dal momento che il LI non era a conoscenza dell'apporto arrecato e comunque di ciò non vi sarebbe prova alcuna nelle carte processuali. Invece, il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto estensibile oggettivamente l'aggravante in parola anche al ricorrente.
4. Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. C) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. in quanto non sarebbe stato osservato il disposto dell'art. 275, comma 3, c.p.p. in relazione alla residualità della misura carceraria né quello dell'art. 274 in punto di esigenze cautelari laddove si richiede l'attualità del rischio di reiterazione del reato;
rischio che sarebbe escluso dal sequestro delle società e dalla inidoneità di un computer casalingo a sostituire la rete di programmatori che il LI, secondo l'accusa, provvedeva a coordinare. Il pericolo di fuga sarebbe inimmaginabile per l'inesistenza di idoneo patrimonio utile allo scopo. L'inquinamento probatorio è escluso dal sopravvenire dei provvedimenti cautelari relativi ai coindagati e dal sequestro preventivo delle strutture operative. In ordine all'aggravante di cui all'art. 7 citato, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 2013, aggiungendo che le esigenze cautelari del caso concreto ben potevano essere tutelate con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione del braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato (in relazione a talune censure, in modo manifesto) e, come tale, va rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è relativo alla pretesa violazione dell'art. 309, comma 9 bis, c.p.p., introdotto nell'ordinamento a seguito della L. n. 47/2015. Secondo tale previsione, « Su richiesta formulata personalmente dall'imputato п entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura>> E dunque, ad avviso del ricorrente, dal momento che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale è stata effettuata presso il difensore, l'indagato non avrebbe potuto esercitare il diritto in parola. Osserva il collegio che l'assunto risulta manifestamente infondato in ordine agli elementi fattuali su cui si fonda, risultando dal testo dell'ordinanza gravata che l'indagato, in data 1.8.2015, ha depositato presso la cancelleria del Tribunale del riesame la dichiarazione di nomina degli avvocati difensori nel cui contesto figurava l'indicazione (e dunque la consapevolezza) della data di fissazione dell'udienza camerale (a lui notificata in data 31/7/2015). Del tutto insussistente e infondata è dunque la circostanza secondo la quale l'indagato non si sia trovato nelle condizioni di esercitare il diritto previsto dalla norma citata o di essere presente all'udienza; invero, come esposto nell'ordinanza gravata, egli semplicemente non ha avanzato richieste in merito.
2.1 Quanto, invece, al profilo di doglianza attinente al non aver potuto presenziare all'udienza di riesame a causa della mancata estradizione, devesi rilevare che, secondo l'orientamento della Cassazione, condiviso dal collegio, nel procedimento di riesame, per effetto della modifica dei commi 6 e 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, nell'istanza di riesame, mentre non sono più applicabili le disposizioni di cui agli artt. 127, comma terzo, cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono il diritto dell'interessato detenuto o internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 49882 del 06/10/2015 Cc., Rv. 265546). Anche a tale riguardo, l'assunto risulta manifestamente infondato in ordine agli elementi fattuali su cui si fonda, risultando dal testo dell'ordinanza gravata che l'indagato non ha esercitato la facoltà di cui al citato comma 9 bis e non ha chiesto di essere presente. Né la difesa del ricorrente ha dedotto o dimostrato il contrario, sicchè l'eccezione risulta manifestamente infondata.
3. Il ordine ai residui motivi di ricorso è anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale. 4 n 3.1. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame mezzo di impugnazione, sia pure atipico ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, sent. n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
3.2. Si è successivamente osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, sent. n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). 5 4. Tanto premesso, in ordine al secondo motivo di ricorso si rileva che lo stesso appare manifestamente infondato e -almeno in parte - evocativo di censure in fatto non consentite in sede di legittimità.
4.1. Il Tribunale, con motivazione del tutto congrua e priva di vizi logico- giuridici, oltre a richiamare le considerazioni effettuate dal GIP in sede di applicazione della misura, ha integrato quell'atto e operato valutazioni proprie in ordine a ciascuno dei motivi di doglianza ad esso presentati, evidenziando il ruolo ed il coinvolgimento nei fatti da parte dell'odierno ricorrente. Nel caso in esame i giudici di merito hanno dato ampio conto degli indizi e delle esigenze cautelari, con motivazione accurata e approfondita (si veda quanto esposto e i richiami operati alle pagg. 10 e segg. dell'ordinanza in esame, laddove si indicano le pagine dell'ordinanza applicativa della misura cautelare pagg. 315-320 nelle quali è bene - - illustrato lo schema di condotta illecita attraverso il quale operavano entrambe le associazioni per delinquere disvelate dall'attività di indagine) ; quanto alla specifica posizione del LI, inoltre, i giudici del riesame (pagg. 16 e segg. dell'ordinanza del riesame) hanno richiamato il contenuto delle conversazioni al progr. 2225, 6470, 6471 e 13196, la nota della GdF del 26.5.2015 e la telefonata al progressivo 137. Né ha pregio la censura relativa alla pretesa omessa considerazione o valorizzazione di risultanze di indagine incompatibili con la ricostruzione delle responsabilità accolta nel provvedimento gravato, trattandosi di motivo palesemente inammissibile, in quanto gli argomenti per un verso si limitano a formulare doglianze che attengono a profili direttamente attratti ed assorbiti nelle valutazioni di merito che sfuggono al sindacato riservato a questa Corte, mentre, sotto altro profilo, si limitano a riproporre tematiche già tutte scandagliate dal Tribunale della libertà, con motivazione del tutto congrua e logicamente ineccepibile. I motivi, quindi, sono in parte rassegnati per sollecitare un riesame del merito e in parte privi del necessario requisito della specificità. Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata come si è detto, di un corredo motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico argomentativa proprio sul terreno, non soltanto del quadro fattuale e del corredo indiziario, ma anche sotto il profilo delle esigenze di cautela e dell'apprezzamento del relativo spessore П ed attualità. Non deve poi trascurarsi che il riferimento generico a supposta contrarietà di ulteriori risultanze di indagine o di dichiarazioni di correi costituisce motivo inammissibile per genericità. Invero, la deduzione del vizio di contraddittorietà della motivazione risultante da atto del processo specificamente indicato, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, presuppone che la motivazione della sentenza sia basata in modo determinante su prova insussistente agli atti, o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero sia contrastata insuperabilmente da prova presente agli atti ma ignorata (Sez. 5, sent. 39048 del 25.9. 23.10.2007, rv 238215), si che eliminata o inserita, secondo i casi - quella prova l'intera ricostruzione fattuale sia vanificata. L'indicazione dell'atto probatorio in questione deve poi assolvere al requisito dell'autosufficienza (Sez. 6, sent. 20059 del 16.1- 20.5.2008, rv 240056; Sez. 1, sent. 6112 del 22.1 - 12.2.2009, rv 243225): occorre che al ricorso sia allegato l'atto processuale (o comunque che ve ne sia nel ricorso l'integrale trascrizione ovvero l'individuazione assolutamente puntuale e completa, che non determini la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma da parte della Corte di legittimità) dal quale emerga, senza possibilità di interpretazione o lettura alternative, il contrasto tra quanto affermato in sentenza e quanto invece in atti.
5. Infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, nel quale la questione è posta solo con riferimento alla contestazione operata nel capo A;
al riguardo giova rilevare che l'aggravante è contestata nella forma della agevolazione funzionale sinallagmatica da parte dell'associazione a delinquere semplice rispetto a quella mafiosa. A tale proposito pare corretto ritenere aggravato (cfr. pagg.28 e segg.dell'ordinanza impugnata) il comportamento del partecipe all'associazione di cui al capo A) nel momento in cui la condotta commessa, che si nutre anche della forza intimidatrice scaturente dal sodalizio mafioso collegato, consente, in modo chiaro ed evidente, la preservazione della ricchezza illecita accumulata dal gruppo mafioso, il reimpiego e riciclaggio della stessa, la schermatura del vertice del sodalizio ... così andando indirettamente, con la sua operatività, a favorire l'intera associazione criminosa di cui al capo C) ; azione di "favoreggiamento" del tutto consapevole in capo ai sodali o, comunque, nello specifico con riferimento al LI , di ignoranza colpevole, e perciò rimproverabile ex art. 59, comma 2 cod. pen.. 5.1. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che l'associazione di cui al capo A) abbia perseguito anche un proprio autonomo interesse, nondimeno non può ritenersi per ciò solo venuta meno la configurabilità dell'aggravante de qua, - 7 п atteso che la medesima si realizza anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni, come indiscutibile nella fattispecie, la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (cfr., Sez. 5, sent. n. 11101 del 04/02/2015, Platania e altri, Rv. 262713). Giova poi ricordare che, secondo la giurisprudenza condivisa dal collegio, nella fase delle indagini preliminari, ai fini della applicazione di misure cautelari, per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), è sufficiente la prova della elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata (Cass. Sez. 2, sent. n. 52614 del 30/09/2014, dep. 18/12/2014, Rv. 261545). A quest'ultimo proposito il provvedimento gravato offre ampia e convincente motivazione in ordine ai gravi indizi sui quali si fonda l'accusa relativa all'organizzazione criminale di cui al capo c) della contestazione. Peraltro, in relazione al punto della doglianza relativo al profilo soggettivo, l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in I. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole ( Cass., sez. 2, sentenza n. 51424 del 05/12/2013, dep. 19/12/2013, Rv. 258581). E l'ordinanza gravata contiene ampia e non certo apparente motivazione in ordine ai profili (in primo luogo la lunga durata dei sodalizi di cui ai capi a) e c) e della conoscenza tra il ricorrente ed il soggetto ritenuto a capo delle due organizzazioni) per i quali è giudicata evidente la consapevolezza della natura dell'organizzazione adiuvata dall'associazione a delinquere di cui al capo c) (si vedano, in particolare, le pagg. 23 e segg. del provvedimento gravato) .
4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è infondato;
nella specie, a proposito della intensità specifica dei pericula in libertate, i giudici del gravame cautelare (cfr. pagg. 40 e segg. dell'ordinanza impugnata) hanno puntualmente messo in evidenza, anche con il richiamo delle condivise considerazioni del GIP, la concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, alla luce delle modalità e natura dei fatti commessi, realizzati con modalità "seriali" e denotative di specifica "professionalità", unitamente alla sussistenza della permanenza all'estero, tutti aspetti dimostrativi di una spiccata proclività a delinquere proprio nello specifico settore di devianza perseguito nella vicenda processuale. Dunque, un quadro rispetto al quale l'impiego di strumenti di controllo elettronico non valgono certo 8 a sminuire la inidoneità, in sé, della misura custodiale gravata oggetto dell'incidente cautelare. Tale motivazione appare adeguata a spiegare la scelta della custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie alla luce dell'orientamento di questa corte, condiviso dal Collegio, secondo il quale: «in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo superata e assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle subordinate misure cautelari» (Cass. Sez. 1^ sent. n. 45011 del 26.9.2003 dep. 21.11.2003 rv 227304). Peraltro, la circostanza che l'indagato risiede da tempo in Spagna costituisce evidente conforto alla ravvisata esigenza cautelare.
5. Ne consegue il rigetto del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp.att.c.p.p. Così deciso in Roma il giorno 11.3.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.Defnenico Gallo Dr. Stefano Filippini Gall Moth DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 6. APR. 2010 IL CANCELLERE O Claudia AN R P S E Th T R O C * 9