Sentenza 13 dicembre 2012
Massime • 1
Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell'art. 84 cod. pen. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento).
Commentario • 1
- 1. RiciclaggioAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2012, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 13/12/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 3162
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 22915/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS BR IG N. IL 07/10/1951;
2) RI AR N. IL 05/04/1963;
1) LI IO;
avverso la sentenza n. 2619/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO UI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore avv. Roberto Iannaccone nell'interesse del SI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Hanno proposto ricorso per cassazione SI LE UI e RI DA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 27.2.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal gup del Tribunale di Monza il 25.9.2007, nei confronti di entrambi per i reati di riciclaggio di autovetture e per il reato di falso in ordine alla contraffazione dei documenti relativi, nei confronti del RI, inoltre, per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e succ. modd., ritenne la continuazione tra i reati ascritti al SI e quelli di cui al proc. pen. nr. 2169/2009, oggetto di altra distinta sentenza di condanna nei confronti del solo SI e pur essa impugnata, i due procedimenti essendo stati riuniti in appello, e rideterminò la pena complessiva per il SI in anni cinque e giorni venti di reclusione ed Euro 1.650,00 di multa, confermando integralmente nei confronti del RI la sentenza di primo grado.
2. Nell'interesse del SI, la difesa deduce anzitutto il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per il delitto di riciclaggio. La Corte avrebbe ingiustificatamente disatteso l'affermazione del SI di essere l'autore dei delitti presupposti, tra l'altro senza tener conto della prossimità temporale dei furti rispetto all'epoca dell'accertamento della disponibilità delle autovetture rubate da parte del ricorrente e finendo con il rovesciare illegittimamente sullo stesso l'onere della prova contraria all'ipotesi accusatoria;
ne' sarebbe significativa la circostanza che il RI, nonostante la sua risalente conoscenza con il SI, avesse riferito di non sapere da dove provenissero le autovetture, o la presunta diponibilità, da parte del ricorrente, di un'autofficina, in realtà di proprietà di un parente del RI. Quanto alla mancata indicazione, da parte del ricorrente delle circostanze dei furti, occorrerebbe poi tener conto delle sue precarie condizioni di salute nel corso del procedimento;
2.1. Con il secondo motivo, la difesa lamenta il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del principio di specialità in ordine ai reati di falso concernenti i documenti delle autovettura riciclate, che avrebbero dovuto ritenersi assorbiti nel reato di cui all'art. 648 bis c.p.. 3. Il RI deduce anzitutto il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 73 L. Stup.. Nel processo sarebbe emerso che in realtà il ricorrente provvedeva all'acquisto di sostanze stupefacenti per sè e per altri soggetti in vista di un consumo di gruppo non punibile;
3.1. deduce, ancora, il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni nella parte relativa alle imputazioni riguardanti le sostanze stupefacenti. I giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che l'attività captativa era stata autorizzata soltanto per il reato di riciclaggio, la relativa autorizzazione non essendo stata mai estesa alle indagini per il reato di cui all'art. 73 L. Stup.;
3.2. deduce, infine, con gli ultimi due motivi, le stesse censure di legittimità in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di riciclaggio e in materia di droga, questione riguardo alla quale, dopo ampie premesse in diritto, rileva che l'unicità del disegno criminoso sarebbe desumibile dalla strumentalità "economica" delle attività di riciclaggio rispetto all'acquisto delle dosi quotidiane di sostanze stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del SI:
a) La questione della corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati ex art. 648 bis c.p., è stata convenientemente risolta dalla Corte territoriale con riguardo alla genericità delle indicazioni fornite dal ricorrente in ordine al proprio presunto coinvolgimento nei furti delle autovetture "taroccate". Soltanto per l'autovettura Lancia Y oggetto del capo 6 della rubrica accusatoria, la difesa sostiene che l'imputato avrebbe fornito puntuali indicazioni sul luogo in cui essa era parcheggiata al momento del furto, ma l'affermazione è del tutto priva di riferimenti processuali e in nessun modo documentata in ricorso. a.
1. Per il resto, soltanto una contiguità cronologica immediata tra i furti e l'accertamento della disponibilità delle autovetture potrebbe valorizzare l'argomento temporale, che si presta oltretutto ad una lettura ambivalente, nell'assenza di indicazioni sulle circostanze dei furti da parte del ricorrente, considerando che i suoi ricordi avrebbero dovuto essere agevolati dalla recente datazione dell'impossessamento dei mezzi. Che la memoria del ricorrente potesse essere obnubilata dalle sue precarie condizioni di salute è poi affermazione difensiva che richiederebbe approfondimenti specialistici mancati nel giudizio di merito, e certo non surrogabili dall'irrituale produzione del certificato medico allegato al ricorso.
a.
2. Non si presta nemmeno a censure la valorizzazione, da parte de giudici di appello, del silenzio del RI sul presunto coinvolgimento nei furti del SI, considerando che sarebbe stato naturale riferirne da parte dello stesso RI, tanto più che l'allegazione di un concerto criminoso con il SI per il procacciamento "diretto" delle autovetture da riciclare avrebbe potuto "alleggerire" anche la sua posizione.
a.
3. Per il resto, va rilevato che non può affatto ritenersi l'indebito ricorso, da parte della corte territoriale, a criteri di responsabilità oggettiva, nella conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente per il reato di riciclaggio anziché di furto, risultando piuttosto valorizzata, nella sentenza impugnata, la mancata emergenza processuale di indicazioni, riferibili o meno allo stesso imputato, sulle circostanze del suo acquisto dell'autovettura in questione che consentissero comunque di smentire l'indubbia pregnanza probatoria, ai fini della formulazione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 648 bis c.p., del positivo accertamento nei suoi confronti, del possesso di un bene sul quale erano state effettuate operazioni atte ad occultarne la provenienza delittuosa;
l'onere di "giustificazione" del possesso della res furtiva, per quanto nella direzione di una responsabilità soltanto "attenuata", atteggiandosi quindi come normale esplicazione del diritto di difesa a fronte delle prove fornite dall'accusa. In questo ordine di valutazioni può apprezzarsi anche l'ipotesi della Corte territoriale di un collegamento del SI con ambienti criminali che gli fornivano le autovetture rubate;
si tratta di un argomento bensì di carattere congetturale, ma che costituisce la cartina di tornasole, in aggiunta agli altri logici rilievi della Corte di merito sul punto, per la rilevazione dell'inconcludenza dell'argomento temporale, in quanto suscettibile di varie spiegazioni. b) Anche il secondo motivo del ricorso è infondato, essendo del tutto conforme a diritto l'affermazione della Corte di merito secondo cui non v'è rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra la condotta di riciclaggio per trasferimento di beni e la condotta di falso occasionalmente utilizzata per realizzare quel trasferimento. A norma dell'art. 84 c.p., infatti, la complessità è un rapporto che può intercorrere solo tra fattispecie, quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro, non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati. Sicché in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale, come quella cui allude il ricorrente nel caso in esame, in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità solo eventuale di consumazione dell'altro. È possibile perciò che in taluni reati la violenza sulle cose rilevi anche se non integri gli estremi del danneggiamento (Cass., sez. 5^, 18 gennaio 1984, Arenare, m. 163439); ma non è possibile considerare il riciclaggio come reato eventualmente complesso rispetto al falso documentale, che può presentarsi come occasionale modalità delle condotte necessarie a integrare il reato previsto dall'art. 648 bis c.p. (Cass. 11.3.2004 N. 1627; vedi, anche, Cass., sez. 5^, 18 gennaio 1984, Arenare, m. 163439, con riferimento al rapporto tra falso e truffa). D'altra parte, non è ben chiaro il rilievo difensivo sul necessario passaggio dal rapporto di interferenza al rapporto di specialità quando il primo si presenti nella sua ripetitività come "raffigurativo" e non solo occasionale....."; come che sia, le deduzioni difensive comportano la sovrapposizione indiscriminata del principio di specialità alla connessione teleologia tra vari fatti di reato, privando tra l'altro di contenuti effettivi la disposizione di cui all'art. 61 c.p., n. 2, mentre non vi è nessun ostacolo logico-giuridico a concepire la sistematica consumazione di più fatti teleologicamente connessi, senza l'assorbimento degli uni negli altri.
2. Il ricorso del RI.
a) Ragioni di ordine logico impongono anzitutto l'esame del motivo concernente l'inutilizzabilità delle intercettazioni come prova dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Al riguardo, si deve però rilevare che la questione non risulta proposta nei gradi di merito, come si desume dalla rassegna dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata, ma anche dal silenzio sul punto del ricorrente. La difesa, poi, nemmeno deduce esplicitamente che i decreti autorizzativi fossero stati prodotti nel corso del giudizio di merito, e d'altra parte la loro eventuale assenza negli atti del fascicolo processuale non potrebbe determinare alcuna inutilizzabitità o nullità dei relativi risultati, se non ne fosse stata contestata in precedenza l'esistenza e la validità (con riguardo al giudizio abbreviato, vedi Corte di Cassazione nr. 14436 del 05/03/2009 Gualtieri;
con riferimento al giudizio dibattimentale, Corte di Cassazione nr. 41612 del 02/10/2007 Basile, dove il rilievo che in materia di intercettazioni telefoniche, i relativi decreti autorizzativi non rientrano tra gli atti che devono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p., comma 1, sicché il loro mancato inserimento nel fascicolo non determina alcuna inutilizzabilità o nullità degli esiti delle intercettazioni). Resta quindi meramente assertiva e non controllabile l'affermazione difensiva secondo cui per i reati in materia di sostanze stupefacenti non sia stato mai emesso alcuno specifico decreto autorizzativo.
b) La destinazione delle sostanze stupefacenti al consumo personale del ricorrente, o ad un consumo "di gruppo" penalmente irrilevante, corrisponde anch'essa ad un'affermazione soltanto assertiva del ricorrente peraltro già adeguatamente confutata dalla Corte di merito con il riferimento a precise risultanze istruttorie (non solo le intercettazioni telefoniche, ma anche i servizi di osservazione della polizia) nemmeno particolarmente analizzate in ricorso. c) Le deduzioni del ricorrente sull'ingiustificata esclusione del vincolo della continuazione tra i reati di riciclaggio e quello di cui all'art. 73 L. Stup. sono largamente astratte e generiche;
in concreto il ricorrente segnala soltanto il presunto e vago collegamento "economico" tra i due reati, in termini che oltretutto presuppongono in sostanza l'assenza del fine di lucro nel possesso della droga, alla stregua dell'ipotesi del consumo personale o di gruppo correttamente esclusa dalla Corte di merito. Alla stregua delle precedenti considerazioni i ricorsi devono essere pertanto rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 dicembre 2012. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2013