Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2012, n. 2074
CASS
Sentenza 13 dicembre 2012

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Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell'art. 84 cod. pen. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento).

Commentario1

  • 1RiciclaggioAccesso limitato
    Giovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/12/2012, n. 2074
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2074
Data del deposito : 13 dicembre 2012

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