Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2013, n. 13575
CASS
Sentenza 20 dicembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., il giudice deve avere riguardo soltanto al "danno patrimoniale" (nel quale rientra anche quello fisico o morale procurato dalla condotta illecita alla persona offesa), e non può quindi attribuire rilievo ostativo agli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., e, in particolare, alla capacità a delinquere.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2013, n. 13575
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13575
    Data del deposito : 20 dicembre 2013

    Testo completo