Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., il giudice deve avere riguardo soltanto al "danno patrimoniale" (nel quale rientra anche quello fisico o morale procurato dalla condotta illecita alla persona offesa), e non può quindi attribuire rilievo ostativo agli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., e, in particolare, alla capacità a delinquere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2013, n. 13575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13575 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 20/12/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2963
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 880/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LA SE N. IL 02/01/1959;
OS VA N. IL 28/06/1954;
avverso la sentenza n. 1311/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baldi Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in composizione collegiale in data 5 luglio 2011, che aveva dichiarato gli odierni ricorrenti colpevoli di estorsione aggravata anche ex L. n. 203 del 1991, art. 7, e, ritenute le recidive a ciascuno contestate, ritenute le circostanze aggravanti concorrenti con giudizio di equivalenza alle circostanze attenuanti generiche, aveva condannato ciascuno alle pene (principale ed accessorie) ritenute di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie.
2. Contro tale provvedimento, gli imputati (il DI LA con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale, il OS personalmente), hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 c.p.p., comma 1:
ricorso DI LA:
1 - violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, nonché mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (lamenta che nulla dimostri l'impiego del c.d. metodo mafioso per porre in essere la condotta contestata, e di essere ormai estraneo alla camorra, anche perché notoriamente divenuto collaboratore di giustizia: egli avrebbe in realtà agito a titolo personale, limitandosi a chiedere un prestito alla p.o., ed a nulla rileverebbe in senso contrario il fatto che la riscossione della modica cifra ottenuta di Euro 300 sia stata curata in sua vece da altro soggetto - trovandosi momentaneamente il DI LA in Follonica - ne' che la richiesta fosse stata, come contestato, avanzata con tono perentorio);
2 - violazione dell'art. 62 c.p., n. 4, nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (lamenta che la Corte di appello abbia rigettato in parte qua l'appello valorizzando il fatto che dalla condotta era derivato un danno di non lieve entità, senza dire altro, ovvero senza specificare in cosa fosse realmente consistito tale asseritamente non lieve pregiudizio). Ha concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.
Ricorso OS:
1 - nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E) e art. 192 c.p.p. (lamenta che nulla dimostrerebbe la configurabilita da parte sua di un utile contributo causale, oggettivo o soggettivo, alla condotta del DI LA);
2 - nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), e L. n. 203 del 1991, art. 7 (lamenta di non avere agito con metodo mafioso, e che sul punto la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato);
3 - nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 114 c.p. e art. 62 c.p., n. 4 ed alla mancata riduzione della pena nei limiti edittali (lamentando che in ordine a ciascuno dei profili indicati la Corte di appello avrebbe opposto una motivazione consistente in mere clausole di stile).
3. All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono in parte fondati, e vanno accolti per quanto di ragione.
I limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione. 1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.1.2. In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte Suprema.
Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:
"(...) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio") la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "(...) 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "(...) 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (Cass. civ. Sez. 2, sentenza 2 dicembre 2005, n. 26234, CED Cass. n. 585217; Sez. lav., sentenza 17 agosto 2012, n. 14561, CED Cass. n. 623618). Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Corte Suprema ha già ritenuto che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Sez. 1, sentenza n. 16706 del 18 marzo - 22 aprile 2008, CED Cass. n. 240123; Sez. 1, sentenza n. 6112 del 22 gennaio - 12 febbraio 2009, CED Cass. n. 243225; Sez. 5, sentenza n. 11910 del 22 gennaio - 26 marzo 2010, CED Cass. n. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. 6, sentenza n. 29263 dell'8-26 luglio 2010, CED Cass. n. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
Sez. 2, sentenza n. 25315 del 20 marzo - 27 giugno 2012, CED Cass. n. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).
In proposito, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile;
ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo".
1.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559;
Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. 3, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisivita del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Va, infine, evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
1.4.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
La necessaria specificità del ricorso per Cassazione.
2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
2.1. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
2.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
2.1.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisivita rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, si da condurre a decisione differente" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
2.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
2.1.4. Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). La motivazione della sentenza d'appello.
3. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
3.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615). L'affermazione di responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio".
4. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n.
239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che "La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato2. I ricorsi.
5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
6. Il primo motivo presentato dall'imputato OS è infondato, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale (f. 4 ss.) e non allegando ne' dimostrando, nei modi che si è visto in premessa essere di rito, eventuali travisamenti. La Corte di appello ha comunque valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, con motivazione esauriente, logica, non contraddittoria, e quindi esente da vizi rilevabili in sede di legittimità, le dichiarazioni del teste di P.G. GA e gli esiti di intercettazioni di conversazioni intercorse tra i due imputati e tra il DI LA ed il CHIARIELLO, elementi dai quali è emersa la piena conferma dell'iniziale ipotesi accusatoria quanto al coinvolgimento del OS nell'estorsione de qua (cfr., in particolare, conclusivi rilievi a f. 6, per l'esplicito riferimento del OS - nell'adeguarsi al comando ricevuto dal DI LA di recarsi presso la p.o. a ritirare la somma stabilita - all'intenzione di presentarsi dicendo "mi manda PICONE", frase "che, riferendosi ad un film noto, relativo ad ambienti camorristici, nel gergo attuale equivale a ricoprire un ruolo di emissario di un clan". I plurimi ed ulteriori (rispetto al predetto elemento "di colore") elementi emersi dalle conversazioni intercettate confermano, in definitiva, l'ipotesi accusatoria secondo la quale il OS sapeva di doversi recare a ritirare una somma estorta, non il pagamento di un debito del CHIARIELLO.
6.1. Non consentita è, invece, la doglianza inerente alla circostanza di cui all'art. 114 c.p., perché la violazione di legge che ne costituisce oggetto, in ipotesi verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, è stata dedotta per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606 c.p.p., comma 3. Invero, la relativa doglianza non risulta formulata tra i motivi di appello, come si evince anche dal riepilogo degli stessi riportato nella sentenza impugnata (f. 3), che l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente nell'odierno ricorso, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la tempestiva deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che legittima la riproposizione della doglianza in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, con la dovuta specificità, deve dar conto.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "il ricorso proposto per violazioni di legge asseritamente verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, per soddisfare l'onere di specificità dei motivi imposto a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), deve contenere la specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, nel caso in cui lo stesso non dia conto della deduzione della predetta violazione di legge come motivo di appello;
il ricorso proposto per violazioni di legge verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, ma non dedotte con i motivi di appello, sarebbe, infatti, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, inammissibile".
7. Sono al contrario fondate le comuni doglianze dei ricorrenti inerenti alle circostanze di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ed all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4. 7.1. Quanto alla prima, la Corte di appello, dopo aver citato un precedente giurisprudenziale di questa Corte Suprema al quale dichiarava di volersi conformare, ha valorizzato esclusivamente il fatto che il messo OS si sia recato a ritirare la somma di 300 Euro estorta alla p.o. dopo essersi fatto annunciare dal DI LA, richiamando a riprova della bontà del proprio assunto altro precedente di questa Corte Suprema, peraltro non attinente (essendo relativo a richieste estorsive formulate in occasione delle festività pasquali e natalizie da soggetto postosi al cospetto delle pp.oo. come emissario di un gruppo criminale organizzato e rappresentando loro l'incontrastabilità e l'ineluttabilità degli scopi dell'associazione, cose nel caso di specie non verificatesi). La Corte di appello ha, in realtà, trascurato di considerare:
- le modalità ed i contenuti dei colloqui intercorsi tra il DI LA e la p.o., dai quali potrebbe desumersi che l'iniziativa criminale apparteneva al solo imputato, caduto economicamente in disgrazia dopo aver deciso di collaborare con la giustizia, e non fosse riferibile ad alcun sodalizio;
- la notorietà non soltanto del pregresso carisma criminale del DI LA, ma anche del suo successivo status di collaboratore di giustizia;
- la non peculiarità del ricorso a terzi per il ritiro delle somme pattuite, elemento comunque da valutare non ex se, come avvenuto, ma necessariamente anche in considerazione degli elementi ulteriori innanzi indicati.
Tali rilievi si riflettono necessariamente anche sulla posizione del OS.
7.2. Quanto alla seconda, la Corte di appello (f. 7) ha testualmente dichiarato di concordare "con la pena di anni 5 di reclusione irrogata ad entrambi gli imputati dal giudice di primo grado, ove ha escluso correttamente la invocata attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, atteso che le modalità dell'azione sono sintomatiche di una non comune capacità a delinquere che dunque escludono la lieve entità del danno".
Ma questa Corte Suprema ha, in più occasioni (a partire da Sez. 5, sentenza n. 102 del 29 ottobre 1982, dep. 7 gennaio 1983, CED Cass. n. 156807) evidenziato che l'art. 62 c.p., n. 4 impone che si faccia riferimento unicamente al "danno patrimoniale" (naturalmente ricomprendente, in casi nei quali la condotta sia posta in essere con violenza o minaccia, in considerazione del duplice oggetto della condotta dell'agente - che investe non soltanto il patrimonio, ma anche la persona della vittima - anche quello fisico o morale prodotto all'incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa), non al "fatto" (come, ad esempio, diversamente previsto nel caso della circostanza attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2), solo in quest'ultimo caso essendo legittimo valorizzare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., e quindi la capacità a delinquere.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini della valutazione inerente alla configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, l'interprete deve avere riguardo soltanto al "danno patrimoniale" (che, nei casi in cui la condotta sia posta in essere con violenza o minaccia, ricomprende - in considerazione del duplice oggetto della condotta dell'agente, che investe non soltanto il patrimonio, ma anche la persona della vittima -anche quello fisico o morale prodotto all'incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa), non anche al "fatto", e non può quindi attribuire rilievo ostativo al riconoscimento della circostanza agli elementi indicati dall'art. 133 c.p., ed in particolare alla capacità a delinquere".
8. Restano assorbite da tale statuizione le doglianze del OS inerenti al complessivo trattamento sanzionatorio (artt. 62 bis e 133 c.p.).
9. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, che andrà celebrato conformandosi al principio di diritto affermato nel p.
7.2. di queste Considerazioni in diritto, quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4, nonché valutando nuovamente gli elementi di prova disponibili al fine di accertare se sia configurabile, o meno, la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
9.1. Va dichiarato irrevocabile il punto della sentenza impugnata relativo alla responsabilità penale del DI LA (che in proposito non ha presentato motivi di ricorso) e del OS (che ha presentato doglianze infondate).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al riconoscimento della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ed al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto.
Dichiara irrevocabile il punto della sentenza impugnata relativo alla responsabilità penale.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 20 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014