Sentenza 20 settembre 2005
Massime • 1
La riconosciuta, reciproca indipendenza fra due associazioni di tipo mafioso non implica che eventuali azioni da esse svolte in comune siano necessariamente da qualificare come una sorta di interventi di "mutuo soccorso" posti in essere estemporaneamente, in conformità di un "codice d'onore" disciplinante, secondo comune esperienza, i rapporti fra associazioni criminose che non siano in conflitto fra loro, dovendosi al contrario verificare, prima di giungere ad una tale conclusione, che non si sia invece in presenza di interventi stabili e programmati posti in essere nell'ambito di quella che possa ritenersi una federazione tra le due associazioni, da riguardare, quindi, come un organismo di natura associativa autonoma, avente una propria struttura e propri autonomi obiettivi. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso del P.M., ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un unico rapporto associativo fra due gruppi camorristici limitandosi ad osservare che la stessa non poteva essere desunta dal fatto che vi fossero stati reciproci interventi di sostegno dell'uno a favore dell'altro essendo questi da riguardare, appunto, secondo la suddetta sentenza, come semplici e sporadiche manifestazioni di "mutuo soccorso", inteso come doveroso nel mondo della criminalità organizzata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2005, n. 8565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8565 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE IG - Presidente - EL 20/09/2005
Dott. DERIU CI - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 1105
Dott. IPPOLITO FR - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 5127/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
1. ON IN, nato il [...] a [...];
2. LI US, nato il [...] a [...];
3. OL LE, nato il [...] a [...];
4. TT NG, nato il [...] a [...];
5. CC IG, nato il [...] a [...];
6. IO CI, nato il [...] a [...];
7. EL CO ND, nato il [...] a [...];
8. LA AE, nato il [...] a [...];
9. CA US, nato il [...] a [...];
e sui ricorsi proposti da:
1. SI DO, nato il [...] a [...];
2. RT NI, nato il [...] a [...];
3. LI US, nato il [...] a [...];
4. CA US, nato il [...] a [...];
5. TA DI, nato il [...] a [...];
6. RI RL ER, nato il [...] a [...];
7. ELLA RO RA, nato il [...] a [...];
8. ON AB, nato il [...] a [...];
9. LL FI, nato il [...] a [...];
10. LL AS, nato il [...] a [...];
11. ON LD di RN, nato il [...] a [...];
12. ON LD di IN, nato il [...] a [...];
13. ON IN, nato il [...] a [...];
14. IM CO, nato il [...] a [...];
15. OL LE, nato il [...] a [...];
16. NT US, nato il [...] a [...];
17. AP CI, nato il [...] a [...];
18. PA CI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza ELla Corte d'appello di Napoli 3 marzo 2004. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria EL PROCURATORE GENERALE, in persona EL Dr. IACOVIELLO FR Mauro, il quale, in accoglimento EL primo motivo di ricorso EL P.G., ha chiesto per IO IN l'annullamento senza rinvio ELla sentenza impugnata limitatamente alla pena con rettificazione ai sensi ELl'art. 620 c.p.p., lett. l);
ed ha concluso per l'inammissibilità dei restanti tre motivi EL ricorso stesso;
ha chiesto inoltre l'annullamento con rinvio in ordine al ricorso di IO IN e di AL AS, per quest'ultimo in ordine al motivo riguardante il diniego ELla continuazione;
ha chiesto infine il rigetto EL ricorso di RT NI e la dichiarazione d'inammissibilità di tutti gli altri ricorsi;
Sentita l'arringa EL difensore di parte civile Comune di Torre Annunziata, avv. GALBIATI Marino, il quale ha chiesto la conferma ELla sentenza impugnata con la conseguente condanna degli imputati al pagamento ELle spese processuali e ELle spese sostenute dalla costituita parte civile, così come determinate nella nota spese depositata;
Sentite le arringhe dei difensori, avv. BALZANO NI LAs per RT NI, US AS e IO LD di IN;
avv. CERABONA LE per IO LD di RN;
avv. Bruno LA ROSA per EL OR ND;
avv. Stefano MARANELLA per SC LE;
avv. ND VENETO per AC IG e, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza ELla Corte d'appello di Napoli 3 marzo 2004, con la quale è stata riformata la sentenza EL Tribunale di Torre Annunziata 16 maggio 2002 n. 687, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Napoli nei confronti di LE NG, AC IG, IO CI, AS US, EL OR ND, IO IN, AC AE, SC LE e LI US;
hanno proposto inoltre ricorso per Cassazione gli imputati LL DO, RT NI, LI US, AS US, TA DI, RI RL ER, ELla GR RA, AR AB, AL FI, AL AS, IO LD di RN, IO LD di IN, IO IN, IM CO, SC LE, NT US, PO CI e NO CI, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. il Procuratore Generale:
1. erronea applicazione ELl'art. 416 bis c.p., comma 2 e 4, che per l'ipotesi aggravata prevede la pena ELla reclusione da cinque a quindici anni, in quanto a IN IO è stata irrogata la pena di quattro anni di reclusione;
2. illogicità EL trattamento sanzionatorio più favorevole, applicato a US LI e LE SC in relazione a quello, più severo, inflitto a DO LL, al quale per la continuazione col reato associativo di due reati estorsivi è stato praticato un aumento di quattro anni di reclusione, mentre ai primi, per la continuazione con un reato di estorsione aggravata, l'aumento applicato è stato di un anno di reclusione;
3. illogicità ELla motivazione in ordine all'assoluzione di LE NG, IG AC, CI IO, EL OR ND e AC AE dal reato associativo contestato al capo a) per l'asserita mancata raggiunta prova ELl'affiliazione a CO OS dei due gruppi criminali facenti capo ad LE NG e IN IO, i quali costituiscono comunque un'associazione criminosa, come risulta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AR, RI, AS, LL, RE e TA nonché dalla sentenza di condanna EL LE e EL AC per gli omicidi Di ZA e SI;
4. illogicità ELla motivazione in ordine all'assoluzione di US AS dal reato associativo benché lo stesso sia stato riconosciuto colpevole EL reato estorsivo continuato di cui al capo p) ELl'imputazione, commesso in Torre Annunziata negli anni 1985 - 86, e pur se il reato associativo secondo la contestazione è cessato nel mese di maggio 1995 e il AS comincia a collaborare con la giustizia, confessando, tra il 17 marzo e il 22 aprile 1995;
2. l'LL:
1. inosservanza ed erronea applicazione ELla legge penale e ELle norme processuali;
2. evidenti vizi di legittimità EL contraddittorio e poco lineare dispositivo di sentenza, pieno di anomalie e incertezze nella motivazione;
3. inosservanza e vizi di legittimità relativamente all'errato calcolo ELle attenuanti generiche, tali da riformare sensibilmente la sentenza di cui al ricorso;
4. vizi ELla motivazione ELla sentenza impugnata in relazione alla riforma ELla sentenza impugnata;
5. mancanza di motivazione in ordine alla concessione ELle attenuanti generiche prevalenti;
6. violazioni relative allo stato di contumacia;
3. il RT (avv. Bruno von Arx):
1. mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo g) ELl'imputazione per l'assoluta inconferenza ELla partecipazione ELl'imputato alla riunione elettorale in casa di Carpentieri ON, alla presenza ELl'allora sottosegretario alle finanze On. CA e di RD Di ZA, esponente di spicco EL clan IO, rispetto al ELitto di concorso esterno nell'associazione per ELinquere capeggiata dal IO;
perché l'inquadramento ELla vicenda EL cd. quadrilatero ELle carceri nel concorso esterno nell'associazione EL IO è dipeso dall'erronea identificazione da parte dei Giudici EL gravame di RN IO come capo ELla predetta associazione, alla quale secondo l'accertamento dei primi Giudici era invece estraneo;
perché, nell'analisi ELla condotta tenuta dal RT nella fase di progettazione e di approvazione dei lavori, l'ostracismo da lui mostrato al progetto NO e poi la mancata messa ai voti, nell'ultima seduta di giunta ELla consiliatura, ELla ELibera di affidamento dei lavori alla società costituita per l'esecuzione di essi rappresentano un comportamento antitetico agli interessi EL clan, privato di fatto ab origine da ogni possibilità di interferire con iniziative illecite nell'esecuzione ELle opere;
perché, riguardo alla vicenda degli undici edifici scolastici, l'individuazione EL RT come mediatore tra gli imprenditori e il clan IO e di risolutore dei contrasti insorti fra i clan IO e IM è contraddetta dalla constatazione che l'interessamento EL clan all'appalto non solo fu certamente successivo alla fase preparatoria di esso, seguita dal RT sin dal 1986 nell'ottica di portare a termine un patto corruttivo concluso con gli imprenditori AI e IO, ma scaturì esclusivamente dalle notizie sugli ingenti lavori da eseguirsi nel territorio EL comune fornite al clan dal faccendiere CC, a dimostrazione ELl'insussistenza di qualsiasi contatto o cointeressenza tra il RT e il clan IO, tenuto all'oscuro ELl'affare già da tempo coltivato autonomamente con gli imprenditori proprio da colui che ne avrebbe dovuto tutelare gli interessi criminosi, il quale, quando il clan IM attraverso il LL si dolse che le proprie imprese fossero rimaste escluse dall'appalto e iniziò a chiedere tangenti alle imprese aggiudicatarie, consigliò lo AI di non accedere alle richieste estorsive, assumendo un contegno antitetico agli interessi EL clan;
perché la celebrazione EL matrimonio civile di Di ZA RD, atto dovuto EL sindaco, non è inquadrabile nel concorso esterno nell'associazione ed è in contrasto con comportamenti coevi assunti dal RT nei confronti EL clan camorristico, quali l'emanazione di un'ordinanza sindacale di chiusura EL negozio FA.GIO., appartenente alla famiglia IO, nonostante le proteste di RM IO, la reprimenda agli stradini rivolta ad esponenti EL clan, la mancata proroga dei benefici ai disoccupati nonostante le pressanti sollecitazioni EL Di ZA e la sospensione ELl'impiegato comunale AR a seguito EL suo arresto;
perché non costituisce prova di cointeressenza tra l'imputato e i clan camorristici la vicenda relativa all'omicidio EL giornalista RL SI, di cui è stata accertata con sentenza irrevocabile la matrice legata alla reazione di altri gruppi malavitosi ELla Campania verso il coraggioso giornalista a causa ELla sua attività di cronista;
2. erronea applicazione ELla legge penale con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato sub g), qualificato ai sensi EL combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p., che non configura un reato minore rispetto all'associazione, bensì un reato diverso, EL quale l'imputato non può ritenersi colpevole perché non ha mai fornito alcun contributo alla vita ELle associazioni criminose IO e IM e al perseguimento dei loro obiettivi, come si rileva in particolare dalle vicende già esaminate EL quadrilatero ELle carceri e degli edifici scolastici;
3. inosservanza ELl'art. 521 c.p.p. perché il fatto ascritto al RT dai Giudici d'appello appare EL tutto diverso sotto il profilo ELla condotta, ELl'evento e ELl'elemento psicologico, da quello contestato, ELineato in relazione al soddisfacimento ELl'interesse primario dei due gruppi criminosi, ELla partecipazione agli appalti pubblici attraverso imprese di riferimento o mediante il taglieggiamento ELle imprese vincitrici:
il solo dato ELla diversità ELl'elemento psicologico, sotteso alle già differenti condotte di partecipazione all'associazione e di contribuzione al raggiungimento dei fini ELla stessa, rende inevitabile che nel caso che ne occupa si incorra nella violazione ELl'art. 521 c.p.p.;
(avv. LAs Balzano):
1. violazione ed erronea interpretazione ELl'art. 110 c.p. in rapporto all'art. 416 bis c.p. relativamente alla ritenuta ammissibilità EL ed. concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso;
2. violazione ed erronea interpretazione degli artt. 110 e 416 bis c.p. e comunque per inesistenza e manifesta illogicità ELla
motivazione nonché per evidente travisamento EL fatto relativamente all'affermazione di responsabilità EL ricorrente per concorso esterno in associazione di tipo mafioso e l'individuazione dei presupposti normativi di tale forma di concorso;
3. violazione ELl'art. 521 c.p.p. in riferimento alla ritenuta sussistenza EL concorso esterno in associazione di tipo mafioso, laddove risultava contestato - capo g) ELla rubrica - un concorso interno in tale associazione;
4. violazione ELl'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) in rapporto all'inesistenza di motivazione relativa alle ragioni per le quali sono state disattese le conclusioni ELla sentenza di primo grado e all'omesso esame ELle prove contrarie alle proprie conclusioni;
per violazione ELl'art. 192 c.p.p. relativamente alla predilezione senza motivazione ELla dichiarazione EL coimputato, assoggettato alla disciplina prevista per tale norma, rispetto alle contrastanti dichiarazioni testimoniali ELle parti lese, esonerate dalla ricordata disciplina;
violazione degli artt. 513 e 514 c.p.p. relativamente all'utilizzazione per la decisione di verbali di confronto, eseguiti nella fase ELle indagini preliminari, per violazione ed erronea interpretazione ELl'art. 629 c.p. relativamente alla sussistenza ELla condotta tipica EL ELitto di estorsione e comunque per inesistenza ed illogicità ELla motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità EL ricorrente e all'individuazione EL ruolo avuto nella consumazione EL reato e ELle ragioni EL suo agire;
4. il LI:
1. violazioni relative allo stato di contumacia, in quanto l'imputato è stato considerato assente e non contumace pur non avendo mai ricevuto l'estratto contumaciale relativo alla sentenza EL 3 marzo 2004, avendone pienamente diritto in quanto contumace ripetutamente e continuatamene alle varie udienze innanzi alla Quinta Sezione Penale ELla Corte d'appello di Napoli;
2. inosservanza ed erronea applicazione ELla legge penale e ELle norme processuali;
3. evidenti vizi di legittimità EL contraddittorio e poco lineare dispositivo di sentenza, pieno di anomalie e incertezze nella motivazione;
4. inosservanza e vizi di legittimità relativamente all'errato calcolo ELle attenuanti generiche, tali da riformare sensibilmente la sentenza di cui al ricorso;
5. vizi ELla motivazione ELla sentenza impugnata in relazione alla riforma ELla sentenza impugnata;
6. mancanza di motivazione in ordine alla concessione ELle attenuanti generiche prevalenti;
5. il AS:
1. inesistenza ELla motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità di US AS, ritenuta semplicemente in base alla confessione, senza che si sia chiarito se l'imputato ha ammesso la propria responsabilità o soltanto il fatto storico ELla riscossione ELle tangenti, mentre il riconoscimento che si era prestato in ossequio al suo rapporto di affinità col figlio EL IO rendeva necessaria la specificazione se avesse riconosciuto la riscossione ELle tangenti o abbia solo ammesso di conoscerne la motivazione;
2. inesistenza e manifesta illogicità ELla motivazione relativamente al diniego ELle attenuanti generiche al AS, malgrado il riconoscimento che è confesso e che ha agito solo per il rapporto di affinità col figlio EL IO, e, dunque, senza prospettiva di profitto personale;
6-8 il TA, il RI e il AR:
mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) perché, pur riconoscendo la rilevanza EL contributo offerto dai tre collaboranti, non sono state concesse, oltre all'attenuante speciale, le attenuanti generiche nella loro massima efficacia.
9. il ELla GR:
1. inosservanza o erronea applicazione ELla legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione ELla legge penale perché i Giudici d'appello non solo non hanno esaminato tutti gli elementi disponibili, quand'anche non li hanno correttamente interpretati, così come non hanno applicato regole logiche nell'argomentare, che possono giustificare una scelta piuttosto che un'altra;
2. violazione dei parametri di valutazione ELl'art. 192 c.p.p.;
motivazione insufficiente e non esatta configurazione ELla dichiarazione dei collaboratori di giustizia riferibili alla posizione di RA ELla GR perché la Corte d'appello, nel riproporre le disattenzioni perpetrate in punto di analisi dal Giudice di primo grado, confonde il principio per cui il riscontro non deve consistere in una prova autonoma con l'automatismo formativo ELla prova in base a semplici e generiche convergenze tra dichiarazioni rese da diversi collaboranti;
inoltre, niente viene riferito in sentenza sulla circolarità ELle notizie a cui diversi testi, per ragioni conosciute, possono liberamente accedere, e non si è tenuto conto che le dichiarazioni dei testi, alcun de relato, di cui la stessa sentenza riconosce le imprecisioni nel ricordo, propongono un quadro che non travalica mai i limiti ELl'indizio;
10. AL FI:
(nessun motivo);
11. AL AS:
1. illogicità ELla motivazione perché la Corte d'appello ha ritenuto che l'affiliazione ad altra e diversa associazione criminosa finalizzata allo spaccio di stupefacenti, operante nella stessa epoca ma in luogo diverso (Firenze), accertata con sentenza passata in giudicato, non è incompatibile in linea di principio con quella contestata;
2. mancanza di motivazione in ordine al fatto che la sentenza definitiva citata aveva accertato che il AL P. all'epoca dei fatti manteneva residenza stabile a Roma e che, essendo quindi scollegato dal territorio campano d'origine, era estraneo, secondo l'id quod plerumque accidit, al sodalizio camorristico;
e, inoltre, riguardo agli elementi di fatto che potevano dimostrare che l'associazione EL AL P. si avvaleva di corrispondenti, considerando, peraltro, che all'imputato era stato contestato non il ruolo di corrispondente, bensì quello di organizzatore;
3. inosservanza ELl'art. 81 c.p., comma 2, perché il Giudice d'appello ha negato la continuazione perché i fatti sono di natura diversa e commessi altrove senza alcuna motivazione e senza considerare l'elemento temporale, cospicuo;
12. IO LD di RN:
1. mancanza e manifesta illogicità ELla motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) perché la sentenza impugnata ha desunto dal concorso in un omicidio, non contestato, l'appartenenza ELl'imputato all'associazione camorristica contestata, in assenza di riscontri probatori in ordine alla sussistenza ELl'affectio societatis e ELla stabilità e permanenza EL vincolo associativo;
13. IO LD di IN (avv. Elio D'Aquino):
1. inosservanza o erronea applicazione ELla legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione ELla legge penale perché i Giudici d'appello non solo non hanno esaminato tutti gli elementi disponibili, quand'anche non li hanno correttamente interpretati, così come non hanno applicato regole logiche nell'argomentare, che possono giustificare una scelta piuttosto che un'altra;
2. violazione dei parametri di valutazione ELl'art. 192 c.p.p.;
motivazione insufficiente e non esatta configurazione ELla dichiarazione dei collaboratori di giustizia riferibili alla posizione di LD IO di IN perché la Corte d'appello, nel riproporre le disattenzioni perpetrate in punto di analisi dal Giudice di primo grado, confonde il principio per cui il riscontro non deve consistere in una prova autonoma con l'automatismo formativo ELla prova in base a semplici e generiche convergenze tra dichiarazioni rese da diversi collaboranti;
inoltre, niente viene riferito in sentenza sulla circolarità ELle notizie a cui diversi testi, per ragioni conosciute, possono liberamente accedere, e non si è tenuto conto che le dichiarazioni dei testi, alcun de relato, di cui la stessa sentenza riconosce le imprecisioni nel ricordo, propongono un quadro che non travalica mai i limiti ELl'indizio;
(avv. NI LAs Balzano):
1. inesistenza ELla motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità di LD IO di IN, fondata esclusivamente sulle dichiarazioni asseritamene convergenti di tali UT, GR e GL nell'indicarlo come appartenente al clan EL genitore, senza indicazione di fatti specifici e senza neppure la verifica ELl'effettiva convergenza ELle dichiarazioni stesse, e l'unico fatto specifico è l'omicidio di tale Annunziato, al quale l'imputato è sicuramente estraneo e che è stato citato solo per rilevare l'errore commesso dal dichiarante nell'attribuirglielo;
14. IO IN:
1. violazione ELl'art. 649 c.p.p. relativamente al rigetto ELl'eccezione di improcedibilità ELl'azione penale relativamente a IN IO per precedente giudicato in relazione alle sentenze di condanna EL Tribunale di Napoli nelle rispettive date EL 6 giugno 1986 e 14 maggio 1997;
2. violazione ed erronea interpretazione ELl'art. 81 c.p. e, comunque, inesistenza e manifesta illogicità ELla motivazione relativamente al rigetto ELla richiesta di applicazione ELla disciplina EL reato continuato nell'interesse di IO IN, perché, pur volendo escludere il bis in idem, andava almeno affermata la sussistenza EL vincolo ELla continuazione tra il reato giudicato con la sentenza EL 14 maggio 1997 e quello oggetto EL presente processo;
15. il IM:
1. inosservanza o erronea applicazione ELla legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione ELla legge penale perché i Giudici d'appello non solo non hanno esaminato tutti gli elementi disponibili, quand'anche non li hanno correttamente interpretati, così come non hanno applicato regole logiche nell'argomentare, che possono giustificare una scelta piuttosto che un'altra;
2. violazione dei parametri di valutazione ELl'art. 192 c.p.p.;
motivazione insufficiente e non esatta configurazione ELla dichiarazione dei collaboratori di giustizia riferibili alla posizione di CO IM perché la Corte d'appello, nel riproporre le disattenzioni perpetrate in punto di analisi dal Giudice di primo grado, confonde il principio per cui il riscontro non deve consistere in una prova autonoma con l'automatismo formativo ELla prova in base a semplici e generiche convergenze tra dichiarazioni rese da diversi collaboranti;
inoltre, niente viene riferito in sentenza sulla circolarità ELle notizie a cui diversi testi, per ragioni conosciute, possono liberamente accedere, e non si è tenuto conto che le dichiarazioni dei testi, alcun de relato, di cui la stessa sentenza riconosce le imprecisioni nel ricordo, propongono un quadro che non travalica mai i limiti ELl'indizio;
16. il SC (avv. Stefano Maranella):
1. carenza e illogicità ELla motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, perché la sentenza gravata ha desunto la colpevolezza EL ricorrente per il reato associativo esclusivamente dalle dichiarazioni accusatorie dei dichiaranti, relative peraltro a un unico fatto criminoso - l'estorsione, in concorso col chiamante in correità LL ON, in danno ELl'imprenditore IG LO - e discordi fra loro in ordine al ruolo che sarebbe stato svolto dall'imputato all'interno EL consorzio criminoso;
(ricorso personale):
2. mancanza o manifesta illogicità ELla motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 81 e 513 c.p.) per travisamento EL fatto nonché per violazione dei principi di valutazione ELla prova perché la Corte d'appello ha fondato il suo convincimento esclusivamente su indizi, trascurando gli elementi d'indagine scaturenti dall'istruttoria e tralasciando di dare risposta alle contraddizioni rilevabili nelle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia LL rispetto a quelle EL teste di accusa LO;
3. vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla mancata concessione ELle attenuanti generiche, tenuto conto ELl'ottimo comportamento processuale tenuto in relazione EL lieve e marginale ruolo che l'imputato rivestiva all'interno EL sodalizio criminale nonché ELl'altrettanto marginale ruolo da lui svolto nel reato-fine contestato, l'estorsione ai danni ELl'imprenditore LO;
17. il NT:
1. inosservanza o erronea applicazione ELla legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione ELla legge penale perché i Giudici d'appello non solo non hanno esaminato tutti gli elementi disponibili, quand'anche non li hanno correttamente ben interpretati, così come non hanno applicato regole logiche nell'argomentare, che possono giustificare una scelta piuttosto che un'altra;
2. violazione dei parametri di valutazione ELl'art. 192 c.p.p.;
motivazione insufficiente e non esatta configurazione ELla dichiarazione dei collaboratori di giustizia riferibili alla posizione di NT US perché la Corte d'appello, nel riproporre le disattenzioni perpetrate in punto di analisi dal Giudice di primo grado, confonde il principio per cui il riscontro non deve consistere in una prova autonoma con l'automatismo formativo ELla prova in base a semplici e generiche convergenze tra dichiarazioni rese da diversi collaboranti;
inoltre, niente viene riferito in sentenza sulla circolarità ELle notizie a cui diversi testi, per ragioni conosciute, possono liberamente accedere, e non si è tenuto conto che le dichiarazioni dei testi, alcun de relato, di cui la stessa sentenza riconosce le imprecisioni nel ricordo, propongono un quadro che non travalica mai i limiti ELl'indizio;
18. il PO:
1. inosservanza o mancata applicazione ELl'art. 192 c.p.p. perché le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MA GR e GL sono contraddittorie e perciò inattendibili;
19. il NO:
1. inosservanza o erronea applicazione ELla legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione ELla legge penale perché i Giudici d'appello non solo non hanno esaminato tutti gli elementi disponibili, quand'anche non li hanno correttamente interpretati, così come non hanno applicato regole logiche neh" argomentare, che possono giustificare una scelta piuttosto che un'altra;
2. violazione dei parametri di valutazione ELl'art. 192 c.p.p.;
motivazione insufficiente e non esatta configurazione ELla dichiarazione dei collaboratori di giustizia riferibili alla posizione di CI NO perché la Corte d'appello, nel riproporre le disattenzioni perpetrate in punto di analisi dal Giudice di primo grado, confonde il principio per cui il riscontro non deve consistere in una prova autonoma con l'automatismo formativo ELla prova in base a semplici e genetiche convergenze tra dichiarazioni rese da diversi collaboranti;
inoltre, niente viene riferito in sentenza sulla circolarità ELle notizie a cui diversi testi, per ragioni conosciute, possono liberamente accedere, e non si è tenuto conto che le dichiarazioni dei testi, alcun de relato, di cui la stessa sentenza riconosce le imprecisioni nel ricordo, propongono un quadro che non travalica mai i limiti ELl'indizio.
Prendendo inizialmente in considerazione il ricorso EL P.G. si osserva che il primo motivo è fondato in quanto, a seguito ELla contestazione ELle due aggravanti ELla promozione, direzione o organizzazione e ELl'associazione armata, la pena, a norma ELl'art. 416 bis c.p.p., comma 4, va da cinque a quindici anni di reclusione,
per cui quella irrogata a IO IN, pari a quattro anni di reclusione, appare inferiore al minimo.
Riguardo a questo capo la sentenza impugnata dev'essere quindi annullata con rinvio ad altra sezione ELla Corte d'appello di Napoli per nuova determinazione ELla sanzione, con la precisazione che tale statuizione è assorbita da quella relativa al ricorso di IO IN, logicamente preliminare, più avanti trattato. Il secondo motivo EL medesimo ricorso è infondato.
Gli artt. 133 e sgg. c.p.p. dettano i criteri che il giudice deve seguire nella determinazione ELla pena, indicando specificamente i parametri da applicare e gli elementi di fatto rilevanti per stabilire la natura e l'entità ELla sanzione adeguata in concreto all'imputato nei cui confronti pronuncia condanna e al reato cui la condanna stessa si riferisce.
Pertanto è inficiata da violazione di legge, per applicazione di parametri diversi da quelli legalmente previsti, la deduzione ELla presunta inadeguatezza EL trattamento sanzionatorio applicato a un imputato in base a un criterio meramente quantitativo e matematico, assumendo l'insufficienza ELl'aumento praticato per la continuazione in base a un preteso rapporto di proporzionalità con l'aumento di pena applicato allo stesso titolo ad altro imputato nel medesimo processo.
Nel caso di specie, pertanto, non può accogliersi l'impugnazione EL P.G. che deduce l'insufficienza ELl'aumento per la continuazione applicato agli imputati LI e SC rispetto a quello praticato al coimputato DO LL, peraltro corrispondente a due invece che ad un solo reato, insufficienza determinata in base ad un rapporto di proporzionalità aritmetica, il quale peraltro trascura che il numero dei reati influisce di per sè sulla gravità ELla condotta.
Il terzo motivo EL ricorso EL P.G. appare fondato.
La sentenza di primo grado ha svolto in base alle risultanze degli atti un ampio excursus storico sulle vicende ELle associazioni camorristiche, a partire dallo scontro tra la Nuova camorra organizzata di RA OL e i gruppi di LE EN ed NG LE, RM AL e ON EL, riuniti nella Nuova famiglia. L'analisi è stata proseguita su questa seconda formazione, la quale, dopo che ebbe prevalso su quella avversaria, entrò in crisi perché tra i gruppi che la componevano scoppiò una lotta per l'egemonia.
La ricostruzione dei fatti, compiuta attraverso le sentenze penali ad essi relative, ascrive alla guerra di camorra i numerosi omicidi compiuti dal clan D'SS, federato con i giontiani alla posizione dei LE, in danno dei Mollo, trasferitisi da Castellammare di Stabia a Scafati a seguito EL loro avvicinamento all'AL. E vi ricomprende altresì l'omicidio di LE CI, fratello di LE NG e di LE EN, eseguito il 10 giugno 1984 all'ingresso ELla loro tenuta di Poggio Vallesana in Marano, vendicato nella stessa giornata mediante l'uccisione di FR NE, cognato di NG IS, rappresentante ELl'AL nel territorio di Boscoreale, da IN IO e dai suoi affiliati, i quali sono stati dichiarati colpevoli e condannati per tale omicidio. Successivamente, riferendo ELl'appartenenza dei LE a CO Nostra, attestata dai collaboratori di giustizia, e, in particolare, ELla loro affiliazione alle famiglie vincenti di CI LI, dei RE, di IA e di AN BE di Porta Nuova, con LE NG come capofamiglia, il Tribunale fa presente che i IO (e i AL ed i IM) facevano capo alla mafia siciliana come sottomandamento ELla famiglia LE, precisando che l'adesione valeva a dimostrare la contiguità ELle due realtà criminali, la quale giustificava il loro inserimento anche nella struttura verticistica ELla mafia pur continuando a far parte ELla criminalità organizzata operante in Campania. In altri termini, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia era emerso che l'appartenenza a CO OS era slegata dalla contemporanea permanenza nel gruppo camorristico di origine, sicché per effetto ELl'affiliazione non cessavano di esistere i clan di provenienza, i quali mantenevano una reciproca autonomia nella gestione ELinquenziale EL proprio territorio e si riconoscevano come federati rispetto alla superiore organizzazione di CO OS siciliana. Di conseguenza il clan IO e il clan LE agivano autonomamente nel rispettivo territorio e momenti di raccordo si erano realizzati solo per la commissione di crimini particolari, come l'uccisione EL sodale Di ZA e EL giornalista SI e la reazione all'omicidio di CI LE. Al di fuori di questi momenti particolari, il collegamento tra i due gruppi si era esaurito nello scambio di favori illeciti o in condotte di mutua assistenza, come l'accoglienza da parte dei LE dei latitanti EL clan IO nella propria tenuta, nonché in accordi in funzione spartitoria, relativi al progetto di recupero urbanistico noto come quadrilatero ELle carceri e in quello relativo all'impianto di depurazione (Consarno).
A conclusione ELla ricostruzione storica dei rapporti associativi concernenti gli imputati la sentenza di primo grado ha tracciato il bilancio conclusivo, dedicandovi uno speciale capitolo ELla motivazione, avente ad oggetto il clan IO, il clan LE e CO OS: richiamo conclusivo alla illustrata struttura dei rapporti e incompatibilità con la contestazione di cui al capo A ELla rubrica.
In tale valutazione finale il Tribunale ha ritenuto che l'analisi ELle risultanze probatorie aveva manifestato fino alla fine la sua inconciliabilità con l'esistenza di un unico clan camorristico, avente i suoi vertici in NG CO e IN IO e ricomprendente tutti gli affiliati ELl'uno e ELl'altro gruppo. E, inoltre, che la dizione EL capo d'imputazione associazione camorristica operante in stretta connessione con CO OS indicasse qualcosa di "altro" rispetto all'organizzazione mafiosa citata.
Di conseguenza, esclusa l'esistenza di un unico clan camorristico, ricomprendente sia i torresi di IO, sia i maranesi di LE;
esclusa l'ipotesi che l'associazione criminosa comprendesse solo gli esponenti dei due clan aderenti a CO OS;
esclusa l'ipotesi che il capo d'imputazione di cui al capo A) si riferisse in realtà a due distinte associazioni di tipo camorristico, con a capo rispettivamente i LE ed il IO, il Collegio giudicante ha concluso che l'ultima possibile interpretazione compatibile col capo d'imputazione fosse di ritenere che la condotta ivi descritta si riferisse ad una soltanto ELle due organizzazioni e precisamente quella sulla quale l'istruttoria si era principalmente incentrata, cioè al clan IO.
Da questo ridimensionamento EL capo d'imputazione sub A) - prosegue la sentenza - restano fuori, pertanto, gli imputati LE NG, AC NG, IO CI, EL OR ND e AC AE, che per la loro appartenenza all'organizzazione camorristica denominata "clan LE" (nell'istruttoria testimoniata da numerosissimi elementi probatori di sostegno), dovranno essere sottoposti ad apposito giudizio.
Analogamente va detto per gli imputati, che, parallelamente all'appartenenza alla propria organizzazione, avevano sottoscritto anche l'affiliazione al sodalizio criminoso di CO OS. Per questa autonoma responsabilità (non assorbita - anche per la diversità ELle condotte sintomatiche - in quella derivante dall'adesione ad un clan camorristico) dovranno essere giudicati AC IG, VE FR, IO CI, AS US, TA DI, EL OR ND, AR AB, IO IN, LE NG, NO CI, LO NG, RE DE e MM TI.
In conclusione, stando a questa motivazione, il Tribunale ha accertato che il fatto non corrispondeva alla descrizione fattane nel capo d'imputazione sia riguardo all'associazione camorristica, che ha ritenuto corrispondente esclusivamente al clan IO, sia riguardo all'adesione all'associazione mafiosa CO OS, ed ha quindi ritenuto che tanto gli imputati EL clan LE, quanto quelli di entrambi i clan che risultavano aderenti a CO OS, dovevamo essere sottoposti ad apposito giudizio.
A tal fine il Tribunale disponeva la trasmissione di copia degli atti alla Procura ELla Repubblica presso il Tribunale di Napoli perché procedesse nei confronti di LE NG, AC NG, IO CI, EL OR ND e AC AE per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in relazione alla partecipazione degli stessi all'associazione camorristica denominata Clan LE;
nonché nei confronti di AC IG, VE FR, IO CI, AS US, TA DI, RI RL ER, EL OR ND, AR AB, AL AS, IO IN, LE NG, NO CI, UM NG, DE RE, MM TI e LL ON per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in relazione alla partecipazione degli stessi all'associazione mafiosa denominata CO OS.
Senonché il predetto Giudice pur disponendo per tutti i predetti imputati la trasmissione degli atti al P.M., in applicazione ELl'art. 521 c.p.p., comma 2, quanto agli imputati LE NG, AC NG, IO CI, EL OR ND e AC AE, invece, pur segnalando che nel presente processo erano emersi, attraverso sia l'istruttoria dibattimentale, sia la lettura dei verbali di altri processi, plurimi elementi atti a suffragare la prova ELla responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., tuttavia, per quanto esposto nella sezione precedente ELla
motivazione, il rispetto ELla necessaria corrispondenza tra quanto contestato e il contenuto ELla pronuncia imponeva di statuirne l'assoluzione, restando però chiarito che negli atti di questo processo è sicuramente cristallizzata la prova sia ELl'esistenza di un clan camorristico operante nel territorio di Marano, capeggiato da NG LE e composto, tra gli altri, dai succitati coimputati, sia ELl'appartenenza di alcuni dei suoi membri all'organizzazione mafiosa denominata CO OS.
Il Tribunale aggiunge che entro i limiti descritti nella precedente sezione va, dunque, ritenuta ed interpretata la pronuncia resa dal Collegio nei confronti di LE NG, AC NG, IO CI, EL OR ND e AC AE. E precisa che essa non spiega, quindi, alcuna efficacia di valutazione nel merito sul futuro giudizio da esprimersi nei loro confronti e solo alla stregua ELla premessa compiuta nella precedente sezione ELla motivazione gli imputati vanno mandati assolti per non aver commesso il fatto così come contestato.
Il P.M. ha proposto appello avverso questo capo ELla sentenza di primo grado, chiedendo l'affermazione di responsabilità degli imputati LE NG, AC NG, IO CI, EL OR ND e AC AE e deducendo a) in primo luogo l'esistenza di un collegamento tra la confederazione criminale LE-IO e CO OS;
b) la sussistenza, in via subordinata, EL vincolo ELla continuazione;
c) la richiesta che, dopo la condanna degli imputati per i rispettivi reati associativi, gli atti fossero trasmessi al proprio ufficio per procedere per l'ulteriore affiliazione dei medesimi a CO OS;
d) la configurabilità, alla luce ELle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, d'un netto rapporto di gerarchica sovraordinazione sussistente fra il gruppo LE e il gruppo IO.
La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello EL P.M. in ordine a tutti i motivi sopra indicati, rilevando a) la contraddittorietà di ravvisare l'esistenza di un collegamento tra il gruppo LE-IO e CO OS pur negando che il giuramento di feELtà possa dimostrare l'esistenza di un vincolo criminale ulteriore rispetto a quello di mutua assistenza e associazione in attività ELittuose, sussistente fra i componenti di associazioni alleate, non comprendendosi quali dovrebbero essere le finalità perseguite da questa sorta di superclan;
b) che il locus commissi ELicti costituisce mera circostanza spaziale EL reato contestato agli imputati, la cui configurazione di superclan inserito in CO OS non è stata ritenuta dal primo Giudice;
e che, peraltro, non risulta provata nemmeno l'operatività unitaria di tale pretesa megastruttura criminosa sull'intero territorio in questione;
c) che il P.M. in quanto titolare ELl'azione penale non necessita di trasmissione degli atti da parte ELl'organo giudicante per esercitare tale suo potere, per cui, se riteneva di contestare agli appellati un reato diversamente strutturato, poteva provvedervi autonomamente;
d) che il rapporto di sovraordinazione gerarchica tra il gruppo LE e il gruppo IO, che il P.M. voleva configurato alla stregua ELle deposizioni dei collaboratori di giustizia, si risolveva in interventi di mutuo soccorso posti in essere estemporaneamente, in conformità di quell'omertosa sorta di codice d'onore che disciplina, secondo comune esperienza, i rapporti fra associazioni criminose che - come nella specie - non siano in conflitto fra loro.
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale per le ragioni indicate nel terzo motivo ELl'impugnazione.
L'impugnazione è fondata.
È necessario rilevare in premessa l'error in procedendo, commesso con la sentenza di primo grado pronunciando nei confronti di alcuni imputati sentenza di assoluzione e trasmettendo ad un tempo gli atti al P.M. per l'esercizio ELl'azione penale nei loro confronti. L'art. 521 c.p.p., dopo aver riconosciuto al giudice il potere di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nel capo d'imputazione, stabilisce che, se il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione eseguita ai sensi ELl'artt. 516 e 517 c.p.p., e art. 518 c.p.p., comma 2, il giudice dispone, invece, la trasmissione degli atti al pubblico ministero quale titolare ELl'azione penale. La ratio ELla norma appare evidente in relazione alla logica e alla sistematica EL codice, perché l'attribuzione di una qualificazione giuridica diversa da quella originaria presuppone che il fatto sia rimasto comunque immutato rispetto alla contestazione, cioè sia sempre quello per cui è intervenuta l'azione penale, sicché nei confronti di esso può essere comunque pronunciata sentenza senza violazione EL contraddittorio, mentre lo stesso non accade quando il fatto risulta diverso da quello contestato, perché in quel caso non si è avuto esercizio ELl'azione penale.
Il significato ELla norma e il suo stesso tenore letterale escludono non solo la necessità, ma la possibilità stessa di una pronuncia di merito che sancisca l'insussistenza EL fatto originariamente contestato, quale presupposto ELla trasmissione degli atti al pubblico ministero, richiedendo soltanto la rilevazione ELla diversità EL fatto (Cass., Sez. 3^, 2 febbraio 2005 n. 13151, ric. Vignola), in quanto dall'accertamento di tale diversità emerge senza bisogno di ulteriore constatazione che il fatto originariamente contestato non è mai esistito, sicché l'unico provvedimento richiesto è che per quello di cui si è accertata la reale verificazione venga esercitata l'azione penale.
Pertanto il giudice EL dibattimento non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo ELla diversità tra fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamente assolvere da quest'ultimo l'imputato, perché i due provvedimenti contestualmente emessi si pongono in intrinseca contraddizione per effetto ELl'efficacia formale ELla pronuncia assolutoria, per sua natura insuscettibile di limitazione sulla base ELl'eventuale precisazione EL giudice che l'assoluzione si riferisce all'insussistenza EL fatto per cui è intervenuta contestazione, e il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione EL giudicato, ma deve limitarsi, qualora rilevi diversità EL fatto, a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, lasciando con ciò impregiudicata qualsiasi futura determinazione di quest'ultimo (Cass., Sez. 6^, 21 gennaio 2004 n. 9743 ric. P.G. in proc. Polidori;
Sez. 6^, 23 marzo 1995 n. 5805 ric. P.M. in proc. Dassogno ed altri;
Sez. 1^, 29 ottobre 2003 n. 47515, ric. P.M. in proc. Cerasa. P.). Correttamente, pertanto, nella specie sia il P.M. che il P.G. hanno impugnato per questo capo rispettivamente la sentenza di primo grado e quella di appello nel merito, contestando la legittimità ELl'assoluzione di LE NG, AC NG, IO CI, EL OR ND e AC AE e chiedendone l'annullamento con rinvio ad altra sezione ELla Corte d'appello di Napoli per la celebrazione di altro giudizio.
Entrambe le impugnazioni vanno al di là ELl'errore procedurale rilevato, in quanto negano in radice la diversità EL fatto contestato, che costituisce il presupposto dei provvedimenti sia di assoluzione che di trasmissione degli atti al P.M., adottati dal Tribunale con la sentenza appellata. Tale diversità, secondo la sentenza, consisterebbe come si è visto nell'affermazione ELl'autonomia ELle associazioni dei LE e dei IO e ELl'inconciliabilità di questo dato con quello ELl'unicità EL reato associativo contestato al capo A). E, nei confronti di CO OS, nell'alterità ELl'associazione camorristica contestata rispetto all'associazione mafiosa.
Ora, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza si deve tener presente che per aversi mutamento EL fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, ELla fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto ELl'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti ELla difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione EL principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è EL tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter EL processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto ELl'imputazione (Cass., Sez. U, 19 giugno 1996 n. 16, ric. Di FR;
Sez. 6^, 14 gennaio 1999 n. 2642, ric. Catone A.). Vale a dire che il principio di correlazione fra accusa contestata e sentenza risulta violato allorché vi sia una sostanziale immutazione EL fatto contestato, tale cioè da pervenire ad una sostituzione ELl'oggetto ELl'imputazione capace di compromettere l'esercizio EL diritto di difesa. Ne consegue che non vi è immutazione, ma solo diversa qualificazione giuridica, quando la condotta inizialmente contestata resta identificabile in quella ritenuta in sentenza, che ELla prima ha mantenuto i connotati distintivi fondamentali (Cass., Sez. 3^, 13 luglio 1999 n. 11861, ric. Firrincieli;
Sez. 1^, 19 novembre 1999 - 14 gennaio 2000, ric. 383; Sez. 2^, 15 marzo 2000 n. 5329, ric. Imbimbo;
Sez. 6^, 25 febbraio 2004 n. 21094, ric. Farad;
Sez. 3^, 2 febbraio 2005 n. 13151, ric. Vignola). In particolare, per quanto riguarda il caso in esame, vale il principio per cui in tema di associazione a ELinquere di stampo mafioso, per escludere l'identità dei fatti addebitati all'indagato non rileva ne' il termine finale indicato nella contestazione, ne' il fatto che l'organizzazione sia mutata in relazione al numero dei componenti, o alla circostanza che abbia deciso di contrapporsi ad altre organizzazioni criminali, od in relazione alla ampiezza ELl'oggetto EL programma criminoso (Cass., Sez. 6^, 11 febbraio 2004 n. 12263, ric. Lanzino, sia pure in tema di contestazione a catena).
D'altra parte, la constatazione che la rilevanza ELla diversità EL fatto è fenomeno che inerisce al principio EL contraddittorio, in quanto è conseguenza ELla regola ELla correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza ed è funzionale all'esercizio EL diritto di difesa, ne sottolinea la differenza rispetto alla valutazione ELla sussistenza in concreto degli elementi ELla fattispecie contestata, che sono oggetto ELla decisione EL merito, dalla quale dev'essere tenuta rigorosamente distinta. Nella specie, il reato associativo è stato regolarmente contestato a tutti gli imputati come componenti di un'associazione camorristica operante in stretta connessione con CO Nostra e la circostanza che in seguito all'istruttoria dibattimentale sia emerso che gli stessi erano in realtà disposti in due invece che in un'unica associazione non implica l'esistenza tra il fatto-reato contestato e quello di cui gli imputati devono in effetti rispondere di quel rapporto di piena ed irriducibile alterità, senza una matrice di condotta unitaria, che da luogo alla diversità EL fatto (Cass., Sez. 3^, 2 febbraio 2005 n. 13151, ric. Vignola). Questo è vero, in particolare, per l'associazione con CO OS, che risulta contestata non solo nella formulazione letterale EL capo d'imputazione, nel quale risultano indicate la composizione, la metodologia e gli obiettivi ELl'associazione, evidentemente riferite a CO OS per effetto ELla stretta connessione, ma anche dai dati di fatto emergenti dagli atti giudiziali acquisiti al processo, dagli elementi di riscontro, anche documentali, riportati nell'ordinanza di custodia cautelare (pagg. 128 e sgg.) e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (pagg. 160 e sgg. ELla sentenza di primo grado).
Correttamente il P.G. ha rilevato nel suo ricorso che l'imputazione è formulata in modo ampio, si atteggia come contenitore ELle più diverse finalità illecite perseguibili ad opera di una pluralità di individui legati tra loro dall'"affectio societatis" e dalla volontà di realizzare gli scopi sociali di guisa che, anche a voler ritenere non provata l'affiliazione a "cosa OS ", l'ente criminale comunque esiste ed ha un programma ELittuoso minimo da gestire quale risulta, con riferimento al caso di specie, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AR, RI, AS, LL, RE e TA la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca la Corte territoriale si guarda bene dal negare, nonché dalla sentenza di condanna EL LE e EL AC per gli omicidi Di ZA e SI, sentenze che pure omette di valutare ai fini ELla decisione. Esclusa la diversità EL fatto contestato, se ne deve concludere che non sussistevano comunque i presupposti per disporre la trasmissione degli atti al P.M., per cui il primo Giudice, anche qualora fosse stato provato che gli imputati erano in realtà affiliati di due diverse associazioni in luogo ELl'unica contestata, non avrebbe neppure dovuto riqualificare il fatto, che comunque rispondeva al reato associativo regolarmente contestato pur nel ridimensionamento EL rapporto associativo corrispondente, ma limitare la dichiarazione di colpevolezza, e quindi la condanna, agli affiliati di ciascun gruppo, assolvendoli dall'accusa di essersi associati ai componenti ELl'altro. A questa conclusione sarebbe dovuto pervenire il Giudice d'appello a fronte ELla richiesta EL P.M. appellante di affermazione ELla responsabilità degli imputati LE NG, AC NG, IO CI, EL OR ND e AC AE, pur ritenendo di confermare la sentenza di primo grado sul punto relativo alla sussistenza di due associazioni criminose indipendenti, facenti capo rispettivamente a IN IO e ad NG LE.
Infatti, nel giudizio di merito avrebbe dovuto tener conto che il Tribunale aveva, sia pur per error in procedendo sopra indicato, assolto dichiaratamente il LE e i suoi accoliti dal reato associativo originariamente contestato per aver valutato, sia pur erroneamente, come diverso il fatto per cui si procedeva, pur affermando a più riprese la sussistenza di elementi di prova a carico degli stessi imputati per i quali disponeva a tal fine la trasmissione degli atti al P.M..
In realtà, l'appello EL P.M. investiva il problema in tutta la sua complessità, sostenendo l'unicità ELl'associazione tra il gruppo IO e quello EL LE in ragione ELla sussistenza in fatto di un rapporto di subordinazione EL primo rispetto al secondo e per la sussistenza EL rapporto associativo di tale associazione camorristica con quella mafiosa di CO OS. L'impugnazione riguardava l'assoluzione in primo grado EL LE e dei suoi affiliati tanto dal reato associativo di tipo camorristico, quanto da quello con il gruppo mafioso, con richiesta di contestuale trasmissione al P.M. per l'esercizio ELl'azione penale in relazione ai fatti, ritenuti in entrambi i casi erroneamente diversi. Di qui la richiesta, avanzata in via subordinata dal P.M., col terzo motivo di appello per l'ipotesi che non fosse stato accolto il primo motivo, concernente l'unitarietà ELl'associazione camorristica dei LE e dei IO e l'associazione di essa con CO OS, che gli imputati rispettivamente componenti dei due gruppi fossero dichiarati colpevoli per le rispettive associazioni e gli atti trasmessi allo stesso P.M. per procedere in ordine all'affiliazione di essi a CO OS, a conferma ELla statuizione già adottata in tal senso dal primo Giudice.
Sul punto appare, quindi, apodittica la motivazione EL rigetto data dal Giudice d'appello sul presupposto che il P.M. aveva comunque il potere di procedere autonomamente qualora avesse ritenuto la sussistenza di un diverso reato, indipendentemente dalla trasmissione degli atti da parte EL collegio giudicante, perché l'eventuale iniziativa EL P.M. era subordinata al suo motivo d'appello principale, in conseguenza EL rigetto EL quale doveva necessariamente seguire la trasmissione degli atti al P.M. in esecuzione ELla disposizione EL secondo comma ELl'art. 521 c.p.p.. La motivazione ELla sentenza d'appello non appare sufficiente e congrua neppure in ordine al primo e al quarto motivo d'appello relativi alla sussistenza EL rapporto associativo con CO OS e all'unitarietà ELl'associazione camorristica tra i gruppi EL LE e EL IO. Essa, infatti, ignora che il Giudice di primo grado - pur assolvendo i LE in base ad un'inammissibile scelta di concentrare l'imputazione di cui al capo A) sul solo clan IO, come se la presunta diversità EL fatto dovuta all'esistenza di due invece che di una associazione potesse discrezionalmente non farsi valere anche nei confronti di quest'ultimo - ha dato alla sua sentenza un valore esclusivamente processuale, affermando che nel merito l'appartenenza degli imputati LE NG, AC NG, IO CI, EL OR ND e AC AE all'organizzazione camorristica denominata "clan LE" era testimoniata da numerosissimi elementi probatori di sostegno. Ed ignora altresì che analogo meccanismo processuale era stato posto in essere dal primo Giudice riguardo all'affiliazione a CO OS di tutti gli imputati, per i quali era stata ritenuta anche per tale reato associativo la necessità di un separato giudizio. Pertanto appare carente e incongrua la motivazione EL rigetto ELl'appello EL P.M. in merito all'adesione a CO OS sulla base ELla presunta contraddittorietà ELl'esistenza EL vincolo associativo rispetto all'interpretazione EL ruolo EL giuramento di feELtà e in base alla presunta impossibilità di ravvisare le finalità EL superclan di quell'associazione (v., per contro, l'orientamento giurisprudenziale concernente la configurazione di un'associazione di tipo mafioso caratterizzata dall'esistenza di un organismo collegiale di vertice investito EL potere di ELiberare in ordine alla commissione dei fatti criminosi di maggiore importanza e, in particolare, degli omicidi di personaggi di rilievo (uomini politici, magistrati, appartenenti alle forze ELl'ordine, giornalisti: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2003 n. 11914, ric. Riina ed altri, nel ricorso proposto da taluni imputati avverso la sentenza che li aveva dichiarati colpevoli di concorso nel ELitto di strage, da cui era derivata la morte EL Dott. Paolo Borsellino e di diversi componenti ELla sua scorta). In particolare, appare insufficiente la risposta motivazionale, puramente negativa e per assurdo, ELla sentenza d'appello ai rilievi EL P.M. concernenti l'affiliazione a CO OS dei singoli imputati assolti, consistente nella semplice, e semplicistica, conclusione che tali rilievi non potevano far ritenere che l'intera organizzazione da quelli capeggiata avesse aderito al sodalizio mafioso e che la configurazione dei rapporti fra le due associazioni camorristiche e CO OS come una sorta di cupola nella cupola era sfociata in un teorema indimostrato, malgrado i dati di fatto già menzionati, emergenti dagli atti giudiziari acquisiti al processo, dagli elementi di riscontro, anche documentali, riportati nell'ordinanza di custodia cautelare (pagg. 128 e sgg.) e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (pagg. 160 e sgg. ELla sentenza di primo grado), citati nominativamente dal P.G. ricorrente (AR, RI, AS, LL, RE, TA).
È EL pari carente la motivazione con cui la sentenza di appello ha respinto l'appello EL P.M. sull'unicità EL rapporto associativo fra i due gruppi camorristici dei LE e dei IO desunto dal rapporto di sovraordinazione gerarchica che li collegava, assumendo apoditticamente che tale rapporto si risolve, viceversa, in una sorta d'interventi di "mutuo soccorso", posti in essere estemporaneamente, in conformità a quell'omertosa sorta di "codice d'onore" che disciplina, secondo comune esperienza, i rapporti fra associazioni criminose che - come nella specie - non siano in conflitto fra loro. Come esempio di applicazione EL codice d'onore la sentenza cita la vicenda ELl'omicidio EL giornalista RL SI, materialmente eseguito da esponenti EL clan LE col placet di IN IO, interpretandola come isolata ed estemporanea nel quadro dei rapporti fra i due clan. L'argomentazione, fondata com'è su una generica e discutibile massima d'esperienza, è palesemente inadeguata e risulta perciò fondata la critica EL P.G. ricorrente, il quale lamenta la superfluità ELla valutazione di estemporaneità ELl'omicidio SI e lo cataloga, al contrario, fra gli eventi emblematici di un cartello di alleanze perfettamente riconducibili, in astratto, allo schema legale ELl'art. 416 bis e, in concreto, all'imputazione come formulata sub A).
In realtà, risulta EL tutto pertinente la considerazione EL ricorrente che si tratta di eventi perfettamente compatibili con l'affermata autonomia di gestione degli affari correnti da parte EL clan LE e EL clan IO, perché il soggetto collettivo criminale federato rimane sullo sfondo, pronto a intervenire in quanto tale per attuare condotte particolari, come l'omicidio EL giornalista e l'ospitalità dei latitanti nel territorio di Marano. In tali avvenimenti, considerati nella sentenza di primo grado ma non in quella d'appello, sono compresi la reazione all'omicidio di LE CI, eseguita dal gruppo dei IO;
l'omicidio di RD Di ZA, già braccio destro di IN IO, per il quale sono stati condannati NG LE, IO IN e i rispettivi accoliti col coinvolgimento di CO OS;
ed anche le attività estorsive ed i relativi accordi spartitori, concernenti il quadrilatero ELle carceri e l'appalto ELl'impianto di depurazione, ELiberati in comune, senza che possa aver influenza il rilievo che tali opere non siano poi portate ad esecuzione.
D'altra parte, poiché nell'associazione di tipo mafioso il rapporto associativo può costituirsi anche tra associazioni, dall'esclusione ELla sussistenza in fatto tra due gruppi associati EL rapporto di sovraordinazione che attesta l'unicità ELl'associazione non si passa direttamente, sul piano ELla tipologia dei rapporti associativi, all'individuazione di due associazioni indipendenti in quanto è necessario prima verificare motivatamente se tra i due gruppi associati indipendenti non si siano creati rapporti di cooperazione stabile, che comportino la determinazione di un'integrazione ELl'attività criminosa e quindi di un organismo federato. Infatti, la federazione di associazioni costituisce una struttura nuova e diversa rispetto alle associazioni che la compongono, la quale, attraverso il coordinamento ed il cumulo ELle attività, ne consente la specializzazione e il potenziamento degli obiettivi.
Pertanto non è logicamente corretto ritenere che l'azione svolta in comune da due associazioni di riconosciuta indipendenza sia espressione di interventi di "mutuo soccorso", posti in essere estemporaneamente, in conformità a quella omertosa sorta di "codice d'onore" che disciplina, secondo comune esperienza, i rapporti fra associazioni criminose che non siano in conflitto fra loro. Infatti, non è consentito pervenire apoditticamente a questa conclusione senza prima verificare che si tratti effettivamente di interventi estemporanei, e quindi isolati e occasionali, e non invece stabili e programmati, come tali corrispondenti ad una federazione ELle associazioni, cioè a un organismo di natura associativa autonomo, avente struttura propria, benché composta da quella ELle associazioni che la costituiscono, e propri autonomi obiettivi. Pertanto il terzo motivo di ricorso EL Procuratore Generale appare fondato. La sentenza impugnata dev'essere perciò annullata relativamente all'assoluzione degli imputati NG LE, IG AC, CI IO, ND EL OR e AC AE dal reato associativo contestato al capo a) con rinvio ad altra sezione ELla Corte di appello di Napoli perché alla luce dei principi di diritto enunciati proceda a nuovo giudizio sui seguenti punti:
1. se il gruppo dei LE e quello dei IO costituiscano una sola o due associazioni di tipo camorristico autonome;
2. in questo secondo caso, se le due associazioni abbiano costituito una federazione, ossia un organismo associativo nuovo e diverso dalle associazioni che lo compongono, avente propria attività e propri obiettivi;
3. se in tutte le ipotesi considerate l'associazione o le associazioni o la federazione di associazioni e i singoli imputati siano affiliati all'associazione mafiosa di CO OS;
traendo secondo i casi, in relazione ai risultati ELl'accertamento, le conseguenze in punto di diritto indicate nella presente sentenza. EL pari fondato è il quarto motivo EL ricorso EL P.G.. La Corte d'appello ha assolto US AS dal reato associativo contestatogli al capo A), EL quale era stato dichiarato colpevole in primo grado, per non aver commesso il fatto, ritenendo che le circostanze riferite dai collaboratori di giustizia a suo carico riguardassero, piuttosto, il suo rapporto di affinità col figlio di IN IO ed il fatto di aver abitato presso il IO a Palazzo Fienga, mentre tutto quant'altro da loro dichiarato a proposito ELla sua adesione al clan capeggiato dal consuocero mostrava di riferirsi, in realtà, ad epoca pregressa, fatta oggetto di precedente pronuncia giurisdizionale (Sent. Trib. di Napoli 14 maggio 1997 n. 2460, divenuta irrevocabile il 29 settembre 2002). La stessa Corte ha, invece, confermato la condanna EL AS per il reato di cui al capo P) (estorsione continuata e aggravata, commessa in Torre Annunziata negli anni 1985-86 in concorso con IO IN, AR AB, LV GL e AD CI, allorché, avvalendosi ELla forza incriminatrice derivante dalla pericolosità ELl'organizzazione in nome ELla quale agivano, il clan IO, costringevano i grossisti EL mercato ittico di Torre Annunziata a versare mensilmente somme varianti fra L. 2 milioni e L. 15 milioni), dando atto che la confessione ELl'imputato costituiva valido riscontro alla chiamata di correo EL AR e EL GL. La Corte si è posta espressamente il problema ELla compatibilita ELle due decisioni e lo ha risolto osservando come fosse evidente che il AS si era prestato a riscuotere i ratei di tangente in ossequio al rapporto di affinità col figlio EL IO più che per una sua persistente organicità al clan capeggiato da quest'ultimo.
In realtà, dalla motivazione non risultano le ragioni per cui il AS avrebbe dovuto concorrere nell'estorsione perpetrata dall'associazione camorristica EL IO solo per il fatto di esserne diventato il consuocero e non perché era associato con lui, come era stato accertato con sentenza passata in giudicato. La circostanza che l'estorsione sia stata commessa prima ELla data (1961) EL reato associativo sul quale era intervenuta la precedente sentenza non ha evidentemente alcuna influenza sulla decisione, perché l'associazione per ELinquere è di natura permanente e secondo la contestazione nel presente processo si è protratta fino al maggio 1995; e, anche se riguardo al AS l'affiliazione può ritenersi cessata il 17 marzo 1995 per effetto ELl'inizio ELla sua collaborazione, comunque sino a tale data il reato era ancora in corso, per cui non vi erano presupposti per l'assoluzione (o, per meglio dire, per il proscioglimento per precedente giudicato). In accoglimento EL quarto motivo EL ricorso EL P.G., la sentenza impugnata dev'essere quindi annullata con riguardo al reato associativo contestato al capo a) anche nei confonti EL AS con rinvio ad altra sezione ELla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
Per quanto riguarda il ricorso di IN IO si osserva che la sentenza impugnata ha rigettato la sua istanza di proscioglimento per precedente giudicato in quanto la sentenza EL Tribunale di Napoli divenuta irrevocabile aveva riguardo a una struttura associativa (clan IO), diversa, in gran parte, per composizione e per ambito di operatività, rispetto a quella in esame (clan IO - LE).
La motivazione, espressa in questi termini, appare apodittica e di dubbia esattezza nella misura in cui parla EL tutto genericamente di diversità parziale. Essa è, inoltre, carente, in quanto non prende in considerazione le due sentenze e non verifica se la seconda non abbia riguardo a fatti nuovi e successivi al 1991 nella permanenza EL rapporto associativo;
ed è altresì contraddittoria rispetto a quanto affermato in ordine al reato di cui al capo A), in merito all'affermata autonomia e reciproca indipendenza EL clan EL IO e di quello EL LE.
L'impugnazione è perciò fondata con riguardo al primo motivo e, per le medesime ragioni, con riguardo al secondo, con cui si lamenta in subordine il mancato riconoscimento EL vincolo ELla continuazione, rispetto al quale la motivazione - semplicemente enunciata con riferimento agli elementi di diversità strutturale e operativa esistenti fra i due sodalizi criminosi, già enunciati a proposito ELl'eccezione di giudicato - manifesta le medesime inesattezze e carenze.
La sentenza dev'essere perciò annullata con rinvio per nuovo esame sui punti indicati ad altra sezione ELla Corte d'appello di Napoli, la quale terrà conto dei fatti esaminati e degli orientamenti espressi a proposito EL quarto motivo EL ricorso EL Procuratore Generale. In tale statuizione è assorbita quella relativa al primo motivo EL ricorso EL Procuratore Generale. I ricorsi di IO LD di IN e quello di US AS sono entrambi inammissibili. I motivi EL primo ricorso EL IO (avv. D'Aquino) sono, infatti, EL tutto generici in quanto formulati in termini tali da non consentire in concreto l'individuazione specifiche censure, in contrasto con la disposizione ELl'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) c.p.p., la quale richiede a pena d'inammissibilità l'indicazione specifica degli elementi di fatto e ELle ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo unico EL secondo ricorso EL IO (avv. Balzano) e il primo motivo EL ricorso EL AS sotto il profilo EL vizio di motivazione muovono in realtà censure in fatto - peraltro già smentite dagli accertamenti dei Giudici EL merito e, quindi, manifestamente infondate - che implicano una ricostruzione ELla vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione EL giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica ELla struttura logica ELla sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza EL giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine ELla ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Il secondo motivo EL ricorso EL AS è manifestamente infondato. La Corte d'appello, infatti, ha escluso il riconoscimento ELle attenuanti generiche con riferimento alla disponibilità di armi da parte ELl'associazione e EL reinvestimento dei proventi ELle sue attività nella commissione di ulteriori reati.
La motivazione non ha in sè alcuna illogicità, essendo fondata su circostanze di fatto di estrema gravità, laddove una diversa valutazione comparativa degli elementi di fatto acquisiti alla causa è estranea al giudizio di legittimità.
Ugualmente inammissibile è il ricorso EL SC, che con i primi due motivi deduce - peraltro genericamente, in contrasto con la disposizione ELl'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 191 c.p.p., comma 1, lett. c) - censure in fatto, sollecitando nel giudizio di legittimità una diversa valutazione ELle prove. Lo stesso deve dirsi per il terzo motivo, per la palese insussistenza EL vizio di motivazione dedotto, dal momento che il diniego ELle attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato con la prevalente gravità ELla condotta, connessa con la disponibilità di armi da parte ELl'associazione criminale nella quale il SC ha operato, restando la revisione in fatto EL giudizio comparativo preclusa nel giudizio di legittimità.
I ricorsi EL LI e ELl'LL sono inammissibili perché generici in quanto formulati in termini tali da non consentire l'identificazione di specifiche censure, neppure per quanto riguarda l'eccezione procedurale formulata col primo motivo EL ricorso EL OT, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, considerando peraltro che quelle mosse in appello sono state motivatamente rigettate.
Non è fondato il ricorso EL RT.
La sentenza di primo grado aveva assolto il ricorrente ai sensi ELl'art. 530 c.p., comma 2, dalle imputazioni di cui agli artt. 81, 110, 416 bis e 629 c.p. per non aver commesso il fatto, concludendo che il complesso degli elementi sussistenti a carico EL RT e segnatamente i suoi contatti con esponenti ELla criminalità organizzata, il suo comportamento in talune vicende e lo spregiudicato atteggiamento tenuto nell'arco di tempo in cui orientava e influenzava pesantemente la vita politica di Torre Annunziata, integravano elementi di forte sospetto, ma in quanto tali, per la carica di in essi immanente, sia considerati singolarmente sia considerati e valutati gli uni alla luce degli altri, ad assurgere a un quadro indiziario sul quale fondare un'affermazione di penale responsabilità, non essendo peraltro apparsi muniti degli ulteriori crismi ELla gravità e concordanza, e lo aveva dichiarato colpevole EL reato di cui agli artt. 81, 110 e 337 c.p., commesso abusando ELla qualità di consigliere comunale in Torre Annunziata perché, presentandosi come persona che comanda in Torre Annunziata, con implicito riferimento sia alla sua qualità di referente dei clan camorristici in zona, in relazione al controllo ELle tangenti relative ai pubblici appalti, sia al suo ruolo politico di assoluta centralità presso quell'amministrazione, aveva imposto all'imprenditore LO IG la tangente EL 10% con riferimento ai futuri lavori e aveva costretto lo stesso, aggiudicatario ELl'appalto per la costruzione ELla via Maresca in Torre Annunziata, a versare in due soluzione la somma di L. 20 milioni e in due soluzioni l'ulteriore somma di L. 50 milioni, materialmente versata su indicazione EL RT a Verdezza Beniamino, deceduto, sul credito di L. 200 milioni vantato dal LO nei confronti EL Comune di Torre Annunziata. Approfondendo il problema determinato dalla riforma da parte EL Giudice d'appello ELla decisione di primo grado in relazione alla decisione assolutoria (Cass., Sez. 2^, 12 dicembre 2002 n. 15756, ric. P.G. in proc. Contrada), si osserva come il secondo Giudice abbia recepito motivatamente la censura mossa dal P.M. appellante, concernente la valutazione frammentata EL materiale raccolto nell'istruzione probatorio, osservando che il Tribunale si era lasciato sfuggire una serie di elementi di raccordo, individuabili tra i rispettivi contenuti ELle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia chiamanti in correità e dei testi esaminati, che avrebbero consentito un quadro probatorio significativo ELla responsabilità EL RT per i reati in esame e di individuare gli elementi di riscontro, reciproci e non, esistenti fra tutte le dichiarazioni suddette.
La critica di metodo appare assolutamente pertinente, perché la sentenza di primo grado ha esaminato le singole dichiarazioni separatamente all'interno di ciascun episodio criminoso considerato ai fini ELl'associazione per ELinquere, senza ricollegarle fra di loro e neppure con gli elementi che hanno portato alla condanna per il reato di cui al capo i), per il quale è stata pronunciata condanna, commesso, come si è visto, presentandosi come persona che comanda in Torre Annunziata, con implicito riferimento sia alla sua qualità di referente dei clan camorristici in zona. Inoltre, l'esame critico ELle singole dichiarazioni si è limitato a una generica valutazione di attendibilità, conclusa con un sommario bilancio, ed è rimasto privo di adeguato approfondimento, volto a chiarire il peso effettivo ELle lacune e ELle imprecisioni riscontrate nelle deposizioni dei collaboratori. La sentenza d'appello ha rinnovato l'esame ELle prove alla luce dei rilievi metodologici eseguiti, integrando i risultati acquisiti dal primo Giudice e pervenendo conclusivamente alla dichiarazione di colpevolezza. Metodo e risultato appaiono conformi alla ricostruzione eseguita e logicamente e giuridicamente coerenti.
Valutando i risultati posti in discussione dal ricorrente si osserva che la presunta inconferenza ELla partecipazione ELl'imputato alla riunione elettorale in casa Carpentieri è stata logicamente smentita nella sentenza impugnata con la considerazione che l'appartenenza EL RT e EL CA al medesimo schieramento politico collocava il primo di costoro nella posizione di tramite fra il sodalizio criminoso postulante e l'esponente ELl'esecutivo, destinatario ELla richiesta (di ammorbidire la persecuzione in atto contro i contrabbandieri torresi), il quale, peraltro, era il "protagonista " di quella serata in quanto candidato alle elezioni, che si sarebbero svolte di lì a poco. Sia l'incontro con IN IO e il Di ZA, sia la presenza EL RT, insieme con il CA, sono stati giudicati come elementi di prova rilevanti rispetto al concorso esterno nell'associazione camorristica sia di per sè, per il significato e la finalità di essi, sia come dimostrazione, unitamente agli altri elementi considerati nella sentenza, ELl'esistenza EL rapporto EL RT con la famiglia IO. Per quanto riguarda la vicenda EL recupero EL quartiere detto Quadrilatero ELle carceri nella sentenza d'appello si rileva che il RT prese contatto con IO, ossia con IN IO, e LA OZ, indicato come prestanome di RN IO nell'attività d'impresa immobiliare, e si smentisce tanto che in questa iniziativa non si innestassero gli interessi ELla criminalità organizzata, quanto l'assunto che nessuno degli esponenti di questa sia stato incriminato, menzionando appunto il OZ e IN IO, EL quale sottolinea l'autorevolezza EL capo, dimostrandone così la corretta identificazione. D'altra parte, il dato di fatto che sia stato proprio il RT a prendere contatti con il IO e il OZ con riguardo a quella iniziativa rende univoco il suo comportamento, che la mancata discussione ed approvazione ELla pratica nella sua consiliatura non vale a rendere illogico, quali che siano le ragioni che l'hanno determinata.
Nella vicenda ELla realizzazione degli undici edifici scolastici finanziata dalla cd. Legge Falcucci, la Corte territoriale ha ravvisato la condotta EL RT come volta alla distribuzione ELle tangenti fra i clan operanti nel territorio da lui amministrato, perché all'aggiudicazione dei lavori alle imprese ELlo AI e EL IO seguì l'accordo per il versamento di tangenti sia ai due clan, dei IO e dei IM, sia ad amministratori comunali. Secondo il Giudice d'appello, l'imputato non si limitò alla mediazione fra gli imprenditori aggiudicatali ELl'appalto e il clan IO, ma provvide anche a dirimere i contrasti insorti fra questo e il contrapposto clan IM. A dimostrazione di tale assunto cita la deposizione EL LL, il quale attesta l'imposizione incrociata EL blocco di altri lavori eseguiti dalle imprese finché lo AI non accettò di corrispondere tangenti anche alle imprese (l'a.t.i. ELl'imprenditore Mario AT) che facevano capo al gruppo EL IM. La Corte riconduce tale condotta EL RT all'impegno da lui assunto nella riunione in casa PI.
La motivazione non presenta lacune ne' illogicità. Al contrario, appare organica e coerente e inquadra compiutamente la vicenda, mentre i rilievi mossi dal ricorrente, EL tutto secondari e di modesta incidenza, risultano inidonei a sovvertire la ricostruzione che emerge dalle prove acquisite.
In particolare, la sentenza ha analizzato pienamente il significato ELla celebrazione EL matrimonio e la partecipazione EL RT, che esorbita dalla mera celebrazione EL rito qualificabile come atto dovuto, fermo restando che l'episodio ha mero valore di conferma di un rapporto la cui esistenza ed i cui contenuti sono fondate su prove di ben più importante consistenza. Quanto all'ordinanza sindacale EL negozio di RM IO, è stato precisato che il provvedimento aveva carattere generale e comunque dal complesso ELla vicenda emerge che il ruolo svolto dal RT non era di totale succubanza nei confronti dei camorristi, bensì di mantenimento e direzione EL sistema clientelare politico-mafioso, relativo alla gestione dei rapporti concernenti la ripartizione ELle risorse amministrative e imprenditoriali nel territorio di Torre Annunziata. Queste considerazioni valgono anche per la mancata proroga dei benefici ai disoccupati nonché per la sospensione ELl'impiegato comunale AR in seguito al suo arresto, che costituiva un atto dovuto.
Infine, la vicenda ELl'omicidio SI, che è stata compiutamente inquadrata nella motivazione ELla sentenza d'appello, viene dedotta in ricorso in termini talmente generali da non costituire la specifica censura richiesta a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art, 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
L'analisi che precede dimostra come la sentenza d'appello abbia motivatamente riformato quella di primo grado sul punto ELl'assoluzione EL RT ai sensi ELl'art. 530 c.p.p., comma 2, e pone in evidenza l'inammissibilità per manifesta infondatezza ed altro EL primo motivo EL ricorso di questo imputato. È altresì inammissibile il secondo motivo, con il quale si deduce, sotto il profilo ELla violazione di legge, una questione di fatto, relativa all'effettività EL contributo fornito dal RT alla vita e agli obiettivi ELle associazioni criminose dei IO e dei IM. Questione che è, inoltre, manifestamente infondata perché il predetto contributo, secondo quanto è detto a proposito EL primo motivo, ha trovato per natura e sussistenza ampia e approfondita motivazione nella sentenza impugnata.
Il terzo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha dedicato, in premessa rispetto alla riqualificazione ELl'imputazione di cui al capo g) ELl'imputazione, una diffusa disamina al problema ELl'ammissibilità ELla figura EL concorso esterno nel reato associativo, svolgendo un'ampia rassegna dei principi dottrinali e giurisprudenziali in questa materia. Sul punto questa Corte aveva già espresso il proprio orientamento, secondo il quale in tema di reati associativi (nella specie, associazione di tipo mafioso) è configurabile il concorso ed. "esterno" nel reato in capo alla persona che, priva ELla "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa EL sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini ELla conservazione o EL rafforzamento ELl'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma EL dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, EL programma criminoso (Sez. U, 30 ottobre 2002 n. 22327, ric. Carnevale). Ed è tornata recentemente sull'argomento, affermando che è configurabile il concorso esterno nel ELitto di associazione mafiosa tutte le volte in cui il contributo ELl'extraneus sia concreto, specifico, consapevole e volontario. Tale contributo ben può connettersi ad un accordo di scambio con il quale un esponente politico si impegni - verso la promessa di voti in sede di elezioni amministrative - a favorire il sodalizio criminoso nei futuri rapporti con l'Amministrazione, sicché la condotta offensiva EL bene giuridico tutelato viene integrata dallo scambio sinallagmatico tra le due promesse (appoggio elettorale e agevolazione da parte ELl'ente), restando irrilevante la mancata esecuzione ELle promesse (Cass., Sez. 1^, 4 febbraio 2005 n. 11613, ric. Micari. P.M.). Con orientamento confermato da Cass., Sez. U, 12 luglio 2005 n. 33748, ric. Mannino, secondo la quale il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi EL patto di scambio politico- mafioso, in forza EL quale un uomo politico, non partecipe EL sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo ELl'affectio societatis) si impegna, a fronte ELl'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi EL gruppo. Appaiono perciò infondati il primo e il secondo motivo EL ricorso, proposto nell'interesse ELlo stesso RT dal secondo difensore, avv. LAs Balzano, con i quali il problema ELla configurabilità EL concorso esterno, approfondito con impegno e competenza, è stato risolto con proposta di soluzione contraria.
EL pari infondato è il terzo motivo ELl'uno e ELl'altro ricorso. Come ha puntualmente ricordato la sentenza impugnata, il concorso esterno nel reato associativo è, in realtà, il concorso cd. eventuale, previsto dalla norma generale dall'art. 110 c.p., nel reato a concorso necessario e, pertanto, non costituisce una figura di reato autonoma, diversa dal reato associativo stesso, che concorre a realizzare.
L'elemento soggettivo EL ELitto di associazione di tipo mafioso consiste nel dolo specifico, avente ad oggetto la prestazione di un contributo utile alla vita EL sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi, sia nel caso ELla partecipazione all'ente associativo che nel caso EL cosiddetto concorso esterno, così accomunando i responsabili nell'intenzione di commettere il medesimo reato secondo il postulato ELl'art. 110 c.p.. Il dolo EL partecipe si distingue da quello EL concorrente sotto il diverso profilo che il primo vuoi fornire il descritto contributo dall'interno ELl'associazione, mentre il secondo, in corrispondenza EL carattere atipico di una condotta rilevante per effetto EL citato art. 110, intende prestarlo senza far parte ELla compagine sociale (Cass., Sez. 1^, 25 novembre 2003 n. 4043, ric. Cito). Pertanto non sussiste la violazione EL principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), nella decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, purché il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato sia stato ritenuto responsabile di tale fatto materiale, posto che la partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità ELla partecipazione criminosa (Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2004 n. 21077, ric. Sciacca e altro). Il quarto motivo EL ricorso ELl'avv. Balzano è inammissibile, per la genericità ELla formulazione. Le censure dedotte sono infatti formulate mediante semplice enunciazione dei vizi denunciati, senza specificazione ELla situazione di fatto nel cui contesto si sarebbero verificati, in contrasto con la disposizione ELl'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), i quali prescrivono a pena d'inammissibilità l'indicazione specifica degli elementi di fatto e ELle ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta. I ricorsi EL TA, EL RI e EL AR sono inammissibili.
Secondo l'orientamento ormai prevalente in tema di cd. patteggiamento in appello, il giudice di appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma ELl'art. 599 c.p.p., comma 4, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ELl'imputato per taluna ELle cause previste dall'art. 129 c.p.p. ne' sulla insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità ELla prova, in quanto a causa ELl'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione EL giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, ed essendovi EL resto radicale diversità tra l'istituto ELl'applicazione ELla pena su richiesta ELle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p., comma 4, che non riproduce e non richiama la disposizione ELl'art. 444 c.p.p., comma 2. (Cass., Sez. 1^, 17 ottobre 2001 n. 40767, ric.
Pugliese).
Infatti, la rinuncia al motivo d'appello determina l'acquiescenza ELl'imputato in ordine alle statuizioni ELla sentenza di primo grado che ne sono oggetto e la conseguente formazione EL giudicato parziale interno sulle medesime statuizioni, con preclusione processuale per il giudice d'appello dalla cognizione di esse in quanto l'effetto che si produce corrisponde alla mancata impugnazione ELla prima sentenza in ordine al capo oggetto EL motivo rinunciato (v., per tutte, Cass., Sez. 4^, 5 febbraio 1999 n. 8310, ric. Marano G.).
Nel caso in esame gli imputati, dichiarati colpevoli in primo grado, hanno concordato la riduzione ELla pena loro inflitta, rinunciando contestualmente agli altri motivi d'appello relativi alla legittimità e correttezza ELla decisione che ne aveva ritenuto la colpevolezza, per cui non sono ammessi a rimettere in discussione le questioni oggetto dei motivi d'appello rinunciati.. Parimenti inammissibile è il ricorso EL ELla GR. Entrambi i motivi, intatti, sono generici perché formulati in termini EL tutto astratti, tali da non consentire l'identificazione di specifiche censure, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, considerando, che quelle mosse in appello sono state motivatamente rigettate. Altrettanto inammissibile, per violazione ELle norme predette, è il ricorso di FI AL, EL tutto privo ELl'indicazione di motivi. In merito al ricorso di AS AL si osserva che la motivazione ELla sentenza impugnata ha risposto in modo logicamente adeguato all'eccezione relativa alla compatibilita fra l'appartenenza alle due associazioni, per cui il vizio eccepito, peraltro senza alcun valido sostegno, con i primi due motivi di ricorso risulta manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha, infatti, escluso motivatamente l'incompatibilità così in linea di principio che in linea di fatto. In linea di principio, perché le due attività associative non configgevano, come EL resto risulta dal capo d'imputazione, dal quale si rileva che uno degli scopi ELl'associazione per ELinquere di cui il AL faceva parte era costituito dal traffico di stupefacenti. In linea di fatto perché tale traffico era esercitato in Torre Annunziata e zone prossime nonché in altri luoghi EL territorio nazionale, in questo senso il riferimento alla funzione dei corrispondenti ha valore solo esemplificativo. Ed anche quello relativo all'impossibilità di considerare la residenza in Roma come diversamente influente su ciascuna ELle due associazioni è un argomento motivazionale logicamente coerente.
È, invece, fondato il terzo motivo.
Infatti, la motivazione EL mancato riconoscimento ELla continuazione, oltre che generica e apodittica, è in contrasto con quella sopra ricordata nella trattazione dei due precedenti motivi. Pertanto, in accoglimento di questo motivo d'impugnazione la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio ad altra sezione ELla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sul punto. Non sono ammissibili neppure i ricorsi di LD IO, di LD IO di RN, EL IM, EL NT, EL PO e EL AD. I motivi dei ricorsi di tutti gli imputati, infatti, appaiono generici perché formulati in termini astratti, tali da non consentire, al di là ELle questioni generali proposte, l'identificazione di specifiche censure in relazione a precisi elementi di fatto, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, considerando che quelle mosse in appello sono state motivatamente rigettate.
P.Q.M.
La Corte:
In parziale accoglimento EL ricorso EL pubblico ministero, annulla la sentenza impugnata nei confronti di LE NG, AC IG, IO CI, EL OR ND, AC AE e AS US limitatamente alla assoluzione dal reato di cui al capo A. Rigetta nel resto il ricorso EL pubblico ministero. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IO IN limitatamente alla eccezione di giudicato e alla continuazione, e dichiara assorbito in tale statuizione il ricorso EL pubblico ministero in ordine alla entità ELla pena.
In parziale accoglimento EL ricorso di AL AS, annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento ELla continuazione. Rigetta nel resto il ricorso EL AL. Rinvia ad altra sezione ELla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio su tali capi e punti.
Dichiara inammissibili i ricorsi di SC LE, LI US, LL DO, TA DI, RI RL ER, AR AB, ELla GR RA, AL FI, AS US, IO LD di RN, IO LD di IN, IM CO, NT US, PO CI, NO CI che condanna ciascuno al versamento ELla somma di Euro 1.000,00 in favore ELla Cassa ELle Ammende.
Rigetta il ricorso di RT NI.
Condanna in solido RT NI, SC LE, LI US, LL DO, TA DI, RI RL ER, AR AB, ELla GR RA, AL FI, AS US, IO LD di RN, IO LD di IN, IM CO, NT US, PO CI, NO CI al pagamento ELle spese processuali nonché a rifondere alla parte civile Comune di Torre Annunziata la somma di Euro 6.000,00 di cui Euro 1.000,00 per spese vive e 5.000 per onorari oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2006