Sentenza 21 dicembre 2004
Massime • 3
La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti.
Il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, che l'art. 495 comma secondo cod. proc. pen. riconosce all'imputato, incontra limiti precisi nell'ordinamento processuale, secondo il disposto degli artt. 188, 189, 190 cod. proc. pen. e, pertanto, deve armonizzarsi con il potere-dovere, attribuito al giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, ancorché definita "decisiva" dalla parte, onde escludere quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti.
Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. Questo esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato.
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Può riconoscersi l'attenuante della minore gravità della violenza sessuale solo quando mezzi, modalità esecutive e circostanze dell'azione abbiano compresso la libertà sessuale della vittima in maniera non grave. Deve quindi farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici. Fermo il diritto del difensore di svolgere indagini difensive in ogni stato e grado del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2004, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
23 50/05 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo Rizzo Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Pietro A. Sirena Consigliere del 21.12.04
SENTENZA 2. " LI CA
N.1673 "3. " TO LA
... 31086/04 R.G. N. "4. " GI Fumu
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ricorso proposto da PA IO, Papalia sul
IC, PA CO avverso la sentenza, in data
17.2.2004, della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il
ricorso;
dr. TO udita la relazione svolta dal consigliere,
LA;
uditi il Pubblico Ministero, dott.. Vincenzo Geraci e i difensori degli imputati, avv. Daniele Ripamonti, del foro di Milano, per PA IO, avv. Ivano Chiesa, di del foro Milano, per PA IC, avv.
Francesco Piscopo, del foro di Milano per PA
CO, che hanno, rispettivamente, concluso come da
verbale;
AV MO, detenuto nella Casa circondariale di
Bergamo dal 18 settembre 1990, nel settembre '92 , dopo aver subito due pesanti condanne per traffico di sostanze stupefacenti, manifestava la propria intenzione di collaborare con la giustizia.
affiliatoIl MO, contiguo ma non all'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta", 117
rivelava e descriveva la propria esperienza malavitosa, dalla metà degli anni 170 fino al suo arresto nel settembre 1990, svolta, in prevalenza, nella zona corrispondente alla periferia sud-ovest di Milano, in particolare nel territorio dei comuni di Corsico,
Buccinasco e Cesano Boscone.
Dopo il MO sceglievano di collaborare con 1'A.G. il fratello, MO AS GI, e IN
RI, persona, quest'ultima, legata da forti vincoli di amicizia al Morabito e da questi accusato di
concorso in omicidi, sequestri di persona e altro. delleGli inquirenti si avvalevano anche
dichiarazioni rese ad altra autorità giudiziaria da
NE IZ e delle dichiarazioni, rese in procedimenti penali e in tempi diversi, da altri collaboratori di giustizia, quali ZA IO,Ciulla OR, IS IO, RR PP.
Seguiva, il 16 novembre '93, la scelta collaborativa di MA IC, chiamato in causa dal MO e successivamente dall'IN. Nel corso
delle indagini e anche durante la fase dibattimentale,
altri indagati decidevano di collaborare con l' A.G.,
come RO AT, Romeo UN, cugini di
MO AV. Queste collaborazioni, seguite da indagini di polizia giudiziaria, rendevano possibile ricostruire gravi episodi delittuosi, tra cui omicidi,
sequestri di persona a scopo di estorslone, rapine,
в violazione della legge sulle armi e numerosissimi episodi di narcotraffico. Da tali eventi prende le mosse il procedimento penale a carico degli odierni ricorrenti, PA
IO, PA IC, PA Rocco nonché nei
confronti di oltre 200 imputati.
PA IO, PA IC e PA CO, con sentenza in data 11 giugno 1997, pronunciata dalla
IV Corte d'assise di Milano, venivano condannati, con i limiti previsti dagli artt, 71, 73, 76 C.P., alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, per i reati di
sequestro di persona a scopo di estorsione, omicidio,
narcotraffico, armi ed altro;
PA IO veniva condannato, inoltre, alla pena di anni trenta di
reclusione e lire 222 milioni di multa, applicato il disposto di cui all'art. 78 C.P., in relazione ad altri associativa a lui reati, tra quali quelli di natura
contestati ai capi 53) e 70) della rubrica. Per gli stessi reati -capi 53) e 70) - venivano condannati anche
PA CO e PA IC e ad entrambi veniva irrogata la pena di anni 27 di reclusione, compresa in quella dell'ergastolo complessivamente determinata.
Tutti e tre gli imputati proponevano appello. dichiarazione 14.01.1999, il dottor Camillo Con
Passerini, presidente designato della Corte di assise di appello che doveva giudicare in merito al processo
R.G. 51/98 a carico di TI CO + 114, tra cui vi erano, appunto, gli appellanti IC PA, CO
PA e IO PA, dichiarava di astenersi nei confronti di questi ultimi, avendoli già giudicati, sia pure incidentalmente, in altro procedimento.
Con ordinanza del 14.1.1999 la Corte di assise di appello di Milano, I sezione, presieduta dallo stesso magistrato, preso atto della astensione in questione,
disponeva la separazione delle posizioni di PA
IO, Rocco,PA Domenico e PA
limitatamente alle imputazioni di cui ai capi 53) e
70). Il dibattimento procedeva nei confronti di tutti
3 gli altri imputati e, relativamente a IC PA,
CO PA e IO PA, per altre imputazioni, residue rispetto a quelle di cui ai capi 53) e 70),
concernenti i reati associativi.
Il processo si concludeva con sentenza del
17.2.2000. L'altro processo, quello "stralciato" e inerente, appunto, ai reati associativi di cui ai capi
53) e 70) dell'imputazione, veniva celebrato dinnanzi alla 1° Corte di assise di appello di Milano e si
concludeva con la sentenza del 17.2.2004, che qui si impugna.
Avverso detta sentenza ricorrono, dunque:
PA IO.
53) e 70), inRisponde dei reati di cui ai capi continuazione con i reati di cui ai capi 50) e 69)
della sentenza di condanna della corte d'assise d'appello di Milano, in data 17.2.2000, ridotta quella pena ad anni 27 di reclusione.
Ricorso dell'avv. D. Ripamonti per i seguenti motivi:
1) art. 606, comma 1°, lett. c) ed e), c.p.p., in
relazione agli artt, 191, 511, comma 2°, e 514 c.p.p.
per mancanza di motivazione. Le dichiarazioni acquisite al dibattimento di primo grado, ai sensi degli artt 238
e 495 c.p,p. sono inutilizzabili perché di esse è stata data lettura prima dell'esame del dichiarante, MO Saverio. Su questo punto, oggetto di specifica eccezione, dedotta in appello con il 2° motivo, la sentenza non contiene alcuna motivazione.
L'avv. I. Chiesa, per PA IC, ha
(
1 °motivo) analoga questione, concernente proposto l'inutilizzabilità dei verbali di dichiarazioni acquisite agli atti ai sensi dell'art 238 c.p.p.,
deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 238, 500, 513 c.p.p. come modificati dalla legge
276/97 e dalla legge 63/2001, in relazione all'art. 606,
lett. b), c), e) c.p.p.). Con l'atto d'appello -osserva il ricorrente- era
stato posto alla Corte d'assise un triplice ordine di problemi concernenti:
a) l'inutilizzabilità dei verbali di dichiarazioni di collaboratori, acquisiti al dibattimento, in primo grado, prima che venisse interrogato chi quelle dichiarazioni in quel dibattimento aveva reso, in
violazione artt 500, e 503 c.p.p.;
b) inutilizzabilità di dichiarazioni rese da soggetti che in dibattimento si erano avvalsi della facoltà di non rispondere;
rese, anche dac) inutilizzabilità delle dichiarazioni collaboratori di giustizia, ma non solo, in altri dibattimenti ed acquisiti secondo l'art. 238
previgente. d'assise d'appello, rispondendo La Corte
esplicitamente alle prime due questioni e
implicitamente alla terza, in buona sostanza, ha
ritenuto che l'acquisizione dei verbali di cui al punto uno era legittima perché avvenuta "secondo il disposto dell'art. 238 all'epoca in vigore" e "non potendo ciò
inficiare in alcun modo l'esame stesso".
Il percorso logico giuridico della Corte d'assise si trattava di di primo grado era stato il seguente:
dichiarazioni rese dagli imputati davanti al pubblico ministero;
nel procedimento da cui i verbali provengono costoro si erano avvalsi della facoltà di non
rispondere; i relativi verbali, conseguentemente, erano
stai letti e acquisiti al dibattimento legittimamente,
stante la normativa all'epoca in vigore;
si trattava, quindi di prove assunte in dibattimento, che come tali,
in virtù dell'art. 238 c.p.p., potevano essere
integralmente acquisite. Siffatta interpretazione secodo il ricorrente- è assolutamente inaccettabile alla luce della nuova formulazione degli artt. 238, 513
c.p.p.
La dizione "prove assunte nel dibattimento" non essere interpretata nel senso può voluto dalla Corte
5 d'assise di primo grado ed anche da quella d'appello.
L'acquisizione automatica delle dichiarazioni rese
dall'imputato o dal coimputato che si avvaleva della facoltà di non rispondere, era il frutto della
precedente formulazione dell'art. 513 c.p.p. che
stato modificato proprio per porre rimedio ad una
situazione gravemente compromissoria dei diritti della difesa. Alla luce della nuova formulazione degli artt.
513 e 238, 4° comma, c.p.p., appariva ed appare alla evidente che i verbali indifesa assolutamente questione possono, essere avrebbero potuto, e
utilizzati solo mediante ricorso al meccanismo di cui agli artt. 500, 503 c.p.p. oppure qualora le parti acconsentano alla loro acquisizione (non avendo l'attuale difensore partecipato all'assunzione della
prova). Evidentemente, la corte d'assise d'appello non ha ritenuto applicabile l'art. 238 4° comma, entrato in vigore con legge 1.3.2001 n 63, sul giusto processo,
quindi, prima della sentenza impugnata. Ciò contraddice gli arresti delle Sezioni Unite, 13.7.98, Citaristi, e
25.2.98, Gerina, secondo i quali il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento della decisione e non a quello della acquisizione della
prova.
V'è da notare che la corte d'assise d'appello nel processo di cui il presente è uno stralcio concernente solo tre imputati, la cui sentenza in data 17.2.2000 è stata acquisita, ha applicato il principio nei termini sopra esposti, ritenendo che la disciplina dell' art.
238 che, all'epoca, era stato già modificato dalla legge 67/97, fosse immediatamente applicabile nei processi in corso, anche in grado d'impugnazione, non la modifica accompagnata da una essendo stata consegue una situazione disciplina transitoria. Ne
paradossale di due soluzioni diametralmente opposte dello stesso problema: l'una favorevole alla difesa, nel processo principale, l'altra sfavorevole, nel processo stralcio. Le doglianze, che vengono trattate congiuntamente, sono infondate.
L'articolo 238 c.p.p., dopo le modifiche apportate con legge 366/92, in tema di criminalità mafiosa, è
stato ulteriormente modificato dalla legge 277/97, che
ha introdotto il comma 2 bis, e dalla legge 63/2001,
che ne ha riscritto i commi 4 e 5. Con la medesima legge sono stati modificati gli artt. 500 e 513 c.p.p. affermato che il Questa Corte ha più volte
principio tempus regit actum, che governa la processuali, successione nel tempo delle leggi va riferito al momento dell'acquisione della prova, non della valutazione. Da ultimo, la sentenza Sez. Un.,
26.11.2003, ric. Gatto, riv. 226484, (in Archivio
Massime Penali della Corte di Cassazione), in tema di
intercettazioni ambientali, autorizzate prima n.dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001
63 (cd. giusto processo), ha ribadito quel principio di diritto, stabilendo che la nuova disciplina, in mancanza di diverse disposizioni legislative, non può
incidere, "essendo la successione delle leggi processuali governata dal principio tempus regit actum, che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti".
Non vi è motivo di discostarsi da questo orientamento, ribadito dall'art 26, L.2001/63.
Questa norma, alla quale occorre far riferimento,
distingue il momento acquisitivo da quello valutativo della prova e risponde all'esigenza, ben tenuta presente dal legislatore, di "attenuare gli effetti immediati che si riverberebbero, inesorabilmente e
negativamente, sui processi già in corso, comportandone un mutamento delle regole del gioco a partita processuale già avviata".
In base al principio quod factum infectum fieri nequit, non è possibile annullare un atto sulla base di una regola sopravvenuta. In linea con tale principio, i
7 cinque commi del citato art. 26 prevedono una
dettagliata disciplina volta proprio a sanare quegli atti compiuti in un periodo in cui le garanzie del
"giusto processo" non erano ancora pienamente attuate,
e riafferma il principio tempus regit actum.
2, 22/01/2002, ric. Conformemente, la sentenza sez.
Borragine ed altri, Riv. 220999, ha stabilito "che in base al principio tempus regit actum, ribadito dall'art. 26 della legge citata, il discrimine per processuale l'applicazione della normativa rappresentato dal sopravvenuta momento dell'assunzione della prova non della sua valutazione poiché in quel momento si produce l'effetto di
introdurre nel un elemento di provaprocesso utilizzabile ai fini della decisione, come si evince dal coordinamento degli artt. 526 e 191 cod. proc.
pen. (la corte, in applicazione di tale principio ha...escluso...che l'applicazione retroattiva della nuova disciplina possa desumersi dall'art. 26 della legge citata, disposizione transitoria che diretta ad assicurare la tutela delle esigenze di economia processuale e dell'affidamento dei destinatari delle norme abrogate e che, peraltro, ai commi 3 e 5,
esclude espressamente la retroattività delle disposizioni attinenti al regime di utilizzabilità
degli atti)". (In questo senso: Cass, sez. 2, 11.11.2004,
ric. ALBA ed altri).
13.7.98, Le sentenze delle Sezioni Unite
ricorrenti,Citaristi, e 25.2.98, Gerina, evocate dai sono perciò superate proprio dalla legge attuativa del giusto processo e dalla disciplina transitoria dettata.
Invero, l'art 26 della citata legge, al 3° comma,
ma anche al 4°, nel caso di dichiarazioni rese da chi si all'esamesia sottratto volontariamente dell'imputatto o del difensore, assume come punto di discrimine il fatto che le dichiarazioni, rese nel
corso delle indagini preliminari ° dell'udienza
preliminare, siano già state acquisite al fascicolo per il dibattimento;
nel caso del 4° comma, alla data del
25.2.2000. Il dato da considerare, dunque, è solo che le dichiarazioni di cui trattasi siano ° no state acquisite al dibattimento. In tale senso, la sentenza
Corte, sez. 6, 4.4.2003, ric. Pometti ed di questa "La disciplina altri, riv. 225254, che ha stabilito: di diritto interpolare prevista dalla legge 1 marzo
2001, n. 63, c.d. sul "giusto processo", prevede che indagini le dichiarazioni rese nel corso delle fascicolo per il preliminari, se acquisite al dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge citata, sono valutate secondo le regole di cui al
previgente art. 500 commi 3,4,5 e 6 cod. proc.
pen., con la conseguenza che se sono utilizzate per le contestazioni possono essere valutate come e quindi avere prova dei fatti in esse affermati,
piena efficacia probatoria, solo se risultano
"ab estrinseco" da altri elementi di riscontrate prova che ne confermino l'attendibilita'". Conforme
sentenza di questa stessa sezione, 20.1.2003, ric. la
Beltrami ed altro, riv. 224745, secondo la quale, "In
tema di giusto processo - in virtu' del combinato
disposto dell'art. 26, comma 4, della legge 1 marzo
2001, n. 63 e dell'art. 1, comma 2, d.l. 7 gennaio
2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 Febbraio 2000, n. 35 le dichiarazioni- rese, prima del 25 febbraio 2000 e gia' acquisite al fascicolo per il dibattimento, dal collaboratore che si sia sottratto all'esame dell'imputato ० del suo difensore, sono
utilizzabili soltanto se riscontrate da altri elementi di prova assunti ○ formati con diverse modalità;
rientrano in quest'ambito le dichiarazioni rese
°
confermate da altro collaboratore nel contraddittorio dibattimentale".
Tale condivisibile orientamento giurisprudenziale di superare anche la questione della consente genericità della deduzione dell'appellante, rilevata anche dal giudice territoriale. Ai principi sopra enunciati si è attenuta la Corte
d'appello. Con l'ordinanza del 13.2.2004, richiamata in sentenza, vengono esaminate tutte le questioni poste dai difensori con l'impugnazione e fornite risposte coerenti a quei principi giuridici. Si legge, infatti, in sentenza: "...la Corte...con ordinanza in data 13.2.2004
si è pronunciata sulla più rilevante eccezione
relativa difese, quella formulata dalle all'utilizzabilità
○ meno dei verbali contenenti le dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia,
parzialmente accogliendola e la statuendo non
utilizzabilità di quanto dichiarato da soggetti il
quali, avvalsisi della facoltà di non rispondere, non hanno reso l'esame dibattimentale e, pertanto, non
hanno ripetuto il loro racconto davanti al giudice e
nel contraddittorio delle parti, fatta salva l'ipotesi,
con i relativi limiti inerenti alla valutazione di attendibilità indicata dall'art. 26, commi 4 e 5, della legge 63/2001, per ciò che riguarda le dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente alla data del 25.2.2000. ...Sono state invece ritenute pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese da tutti gli altri soggetti, sentiti nel corso delle indagini, i quali si sono sottoposti all'esame dibattimentale nel corso del processo di primo grado e fino alla data di separazione della posizione dei tre attuali imputati...".
Coerentemente con tali affermazioni, in prosieguo, si
legge nell'impugnata sentenza : "...Queste, in sintesi le dichiarazioni rese nel processo Nord/Sud dai principali collaboratori di giustizia, ampiamente esaminate dai
primi giudici e, per quanto si è detto pienamente utilizzabili perché rese in dibattimento e quindi nel contraddittorio delle parti. Alle stesse si sono
aggiunte, nella fase di appello del procedimento principale (prima e dopo la separazione dei tre attuali imputati...) quelle di alcuni collaboratori che in primo grado si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, dichiarazioni in parte utilizzabili come elementi di
10 riscontro ma in realtà del tutto superflue ai fini che qui riguardano, tenuto conto della assoluta rilevanza dei racconti forniti dai collaboratori sopra indicati e dal ruolo di spicco rivestito dagli stessi...”
e), c.p.p. per 2) Art. 606, comma 1° lett.
motivazione in illogicità e contraddittorietà della
relazione all'attendibilità dei collaboratori.
su cui è stataGli unici elementi di prova affermata la responsabilità dell'imputato consistono in chiamate in reità di soggetti estranei alle pretese associazioni e spesso, de relato. Si contestano i criteri interpretativi seguiti dai giudici, sia di primo che di secondo grado. Le fonti di prova sono
inattendibili e contraddittorie per cui si imponeva l'applicazione della regola in dubio pro reo.
Il ricorso deve essere rigettato.
La Corte territoriale esamina analiticamente la motivazione della sentenza di primo grado, saggiando la conformità dei principi in essa enunciati alla
giurisprudenza della Corte di cassazione. Convenendo con le conclusioni dei primi giudici, la sentenza affronta la questione della attendibilità delle chiamate in reità о in correità; si sofferma,
analizzandole, sulle dichiarazioni rese dai vari collaboratori;
rileva che le dichiarazioni rese la
MO AV "presentano tutti quegli indici che
permettono di formulare un giudizio di attendibilità…..in particolare, le dichiarazioni da lui rese in arco
temporale di vari mesi presentano una intrinseca
e forza complessive, pur essendo assai coerenza articolate (riguardando centinaia di episodi e di
persone) reiterate e rese talora in forma del tutto accidentale, cioè nel contesto di altro argomento, il che già di per sé difficilmente si accorda con
l'ipotesi della falsità delle stesse..."; sottolinea il
contenuto autoaccusatorio delle dichiarazioni "che costituisce indice della serietà del dichiarante e della sua spontaneità"; considera "...l'origine, i tempi,
11 le modalità della collaborazione del MO..." con esplicito riferimento alle osservazioni del primo giudice;
esclude che tali dichiarazioni possano essere frutto di una operazione calunniosa, realizzata dalla callida combinazione di fatti veri e di fatti falsi
"perché ciò...non sarebbe umanamente possibile attesa la complessità e articolazione delle dichiarazioni e
considerato che le stesse sono sempre rimate coerenti"; confronta, infine, le dichiarazioni del MO con
elementi esterni, quali le dichiarazioni del cittadino turco AY AN, e con l'esito "dei numerosi controlli e accertamenti eseguiti dai Carabinieri e
dalla Polizia di Stato..." che le riscontrano.
approfondito esame la sentenza riserva Analogo,
dichiarazioni degli altri, numerosi anche alle rilevando come essi abbiano collaboratori,
"...contribuito in maniera non indifferente ad arricchire il patrimonio conoscitivo..." del processo. Il metodo seguito dalla sentenza, dunque, è
corretto giuridicamente in quanto conforme alle
statuizioni di questa Corte: "Ai fini di una corretta
valutazione della chiamata in correita' a mente del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il
giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilita' del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalita', alle
sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo
passato, ai rapporti con i chiamati in correita' e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
in
secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza
e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza,
costanza, spontaneità; infine deve esaminare i
riscontri cosiddetti esterni. Questo esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perche' non si puo' procedere а una valutazione unitaria della chiamata in correita' e degli altri
12 elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si
se', addensino sulla chiamata in indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In
presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato.
(Archivio Massime Penali della Corte di Cassazione,
sez. 2, 12.12.2002, ric. P.G. in proc. Contrada, riv
225665). infine, immuniLe argomentazioni della sentenza,
da vizi logici, non sono sindacabili sotto altro
profilo nel giudizio di legittimità
Con motivo nuovo il ricorrente chiede ai sensil'annullamento della sentenza impugnata,
620, comma 1°, lettera a), c.p.p.
, in dell'art.
relazione all'art. 649, c.p.p., per divieto di secondo giudizio, in base alla sentenza emessa dalla Corte
o d'appello di Reggio Calabria nel procedimento penale n'
1285/97, c.d. "Aspromonte", divenuta irrevocabile in data 11.12.2000, in riferimento al capo B) di imputazione, trattandosi del medesimo fatto ascritto
all'imputato al capo 53) della sentenza impugnata.
Il motivo va disatteso.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza
25.2.98, ric. Bono ed altro, riv. 210259, hanno stabilito che: "I "motivi nuovi " a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di nell'art. 585, ordine generale contenuta quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare pen.) ed il(art. 311, quarto comma, cod. proc.
procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimita' (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.),
devono avere ad oggetto i capi о i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art.
581, lett. a), cod. proc. pen.".
13 Il ricorrente, dunque, può addurre nuovi argomenti a sostegno degli originari motivi di ricorso ma non può
dedurre nuove questioni per la prima volta. Ora,
nell'originario ricorso non vi è traccia della
questione dell'ostacolo di precedente giudicato, che
viene proposta per la prima volta con motivi nuovi, e tanto basterebbe al rigetto.
Ma v'è di più.
Questa corte non potrebbe, senza compiere un non consentito apprezzamento di fatto, valutare nel merito se coincidano l'imputazione, di cui alla sentenza
impugnata, e quell'altra, di cui alla sentenza citata
ma, peraltro, non allegata.
LA IC.
Risponde dei reati di cui ai capi 53) e 70) della
rubrica (associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere di tipo mafioso). Ricorre avverso la
sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano che ha ridotto ad anni 26 di reclusione la pena irrogata con sentenza della Corte d'assise di Milano dello
11.6.97.
Ricorso dell'avv. Ivano Chiesa per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt.
238, 500, 513 c.p.p., come modificati dalla legge
276/97 e dalla legge 63/2001, in relazione all'art.
606, lett. b), c), e) c.p.p.) La questione è stata trattata e superata motivo di ricorso per PA esaminando il primo
IO.
2382) Violazione e falsa applicazione dell'art. bis c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p., illogicità e insufficienza della motivazione (art. 606, lett. b) e c) c.p.p.)
Nulla quaestio sulla acquisizione agli atti, con ordinanza 13.02.2004, della sentenza, che ha riguardato
14 e neianche la posizione di IC PA, "ai sensi limiti di cui all'art. 238 bis c.p.p." essendo tale irrevocabile. Si censura l'usosentenza parzialmente che di tale sentenza ha fatto la Corte d'assise
Ai sensi dell'art. 238d'appello. bis c.p.p., le sono valutate entro i limiti irrevocabili sentenze degli artt. 187, 192 C..3 c.p.p. e salva la facoltà
dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario.
In sostanza, non esiste nel nostro ordinamento una pregiudiziale penale, anche le sentenze irrevocabili possono essere valutate liberamente e i fatti in esse accertati possiedono la stessa efficacia probatoria della chiamata di correo e perciò devono essere
suffragate da altri elementi di prova che supportino la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle sentenze acquisite. La corte, invece, non ha ricercato alcun elemento di riscontro, anzi ha esplicitamente affermato che il dato accertato con detta sentenza,
cioè l'esistenza dell'associazione mafiosa, costituisce prova nel presente procedimento. Il richiamo alla
motivazione della sentenza acquisita costituisce una evidente dimostrazione di circolarità della prova,
utilizzandosi un elemento della sentenza per sostenere Di più: l'accertamento la sentenza stessa.
dell'associazione, avvenuto nel processo da cui lo prova nei confronti degli odierni stralcio, farebbe ricorrenti che a quel processo non hanno partecipato, proprio a seguito dello stralcio. Molte sono le questioni che invece avrebbero dovuto
essere affrontate: prima di tutto la sentenza di primo grado qualifica come de relato le numerose chiamate di correo nei confronti del PA. Secondo i giudici d'appello non si tratterebbe di de relato, bensì di
notizie di comune conoscenza nel loro ambiente. Un "si dice" che assurge al rango di prova!
Ancora, l'imputato è detenuto dal 1977. Certo, ciò
non è incompatibile con l'appartenenza all'associazione mafiosa ma il suo specialmente perchè vieneruolo,
15 indicato come capo, andava rigorosamente provato,
dimostrando, per esempio, che aveva violato le
prescrizioni durante i numerosi permessi.
Andava valutata meglio, inoltre, l'assoluzione di
IC PA dai reati fine dell'associazione,
segno di un vuoto probatorio difficilmente colmabile.
Il ricorso deve essere rigettato.
L'uso processuale che la Corte di merito fa della sentenza in questione è giuridicamente corretto e non dà luogo al deprecato fenomeno della circolarità della prova.
Si parla di circolarità della prova quando si pretenda di riscontrare le dichiarazioni di un
soggetto, con circostanze riferite da altra persona, la quale le abbia apprese da altra ancora, che, a sua volta, aveva saputo quei fatti dal primo soggetto. E' evidente in simile caso che, a fronte di un'apparenza di molteplici dichiarazioni, unica è la fonte di prova, proprio quella da riscontrare. I riscontri necessari
alla chiamata in correità, ex art. 192, comma terzo,
c.p.p. possono ben consistere in elementi anche solo di carattere logico i quali, pur non avendo
autonoma forza probante, siano tuttavia in grado di avallare la chiamata, conferendole la credibilita'
piena di una qualsiasi prova. E', però necessario che tali elementi, fattuali ° logici, che si debbono collegare ai fatti riferiti dal chiamante, siano esterni ad essi, allo scopo di evitare che la
verifica appunto, circolare, tautologica ed sia '
cioè, che in definitiva la ricerca autoreferente e,
come sostegno dell'ipotesi finisca per usare trae dalla chiamata, la chiamata che si probatoria
(Conf. stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare. Sent. Sez. 4, 31/03/1998, Ric. Avila G e Cass. Pen
altri, Riv. 211625.).
Sennonché, la motivazione dell'impugnata sentenza non presenta alcuna valutazione circolare della prova conformemente ai principi giurisprudenzialima,
16 enunciati, fonda la colpevolezza del ricorrente sulle
"...convergenti dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia” e “sugli elementi di conferma acquisiti.. "
per concludere "...che non può esistere dubbio alcuno
gruppo PA circa la qualificazione giuridica del finalizzata al come associazione per delinquere traffico di stupefacente..." e che di tale sodalizio uno degli indiscussi capi Domenico SO era
PA.
Solo dopo aver affermato ciò, con argomentazioni esaustive e scevre da vizi logici, i giudici di merito richiamano pure la sentenza emessa nel procedimento principale, affermando che, del resto, anche quella,
divenuta irrevocabile, costituisce senz'altro prova del fatto storico accertato. La sentenza poi, si sofferma sulla posizione di
IC PA, il cui ruolo di capo carismatico
"inserito ad alto livello nella 'ndrangheta, promotore dell'associazione, personaggio di e organizzatore qualsiasi decisione rilevante che riferimento per riguardasse sia la vita dell'associazione (e le relative attività criminose) sia i rapporti con altri gruppi..." viene ritenuto provato alla stregua delle concordi indicazioni di tutti i dichiaranti.
Quanto allo stato di detenzione del ricorrente,
rilevato che secondo l'orientamento di questa Corte, la detenzione in carcere non può essere ritenuta incompatibile con la commissione di reati associativi,
i giudici di merito richiamano i contatti del PA con il proprio e con altri gruppi criminosi, in
occasione dei permessi fruiti.
Un apparato argomentativo, quello della impugnata che rende pieno conto delle ragioni poste a sentenza, della decisione e dell'iter logico-giuridico sostegno seguito dal giudicante. Come tale, non sindacabile nel
giudizio di legittimità.
È, infatti, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'indagine di legittimità sul
17 discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte
cassazione limitarsi, per espressa volontà del di legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e con l'ulteriore specificazione che l'illogicità censurabile è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez. conf. SU n. 6402/97 rvun., 29.9.2003, Petrella;
207944; SU n. 24/99 rv 214794; SU n. 12/2000 rv
216260).
I limiti del sindacato sulla motivazione davanti al giudice di legittimità sono stai fissati in varie
sentenze alle quali conviene rifarsi:
Sez. Un. SENT. 00012 DEL 23/06/2000, RV. 216260, IMP.
-
Jakani, "In tema di controllo sulla motivazione, alla
Corte di cassazione è normativamente preclusa la
possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua
cognizione mediante un raffronto tra 1'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed
invero, avendo il legislatore attribuito rilievo del provvedimento impugnato,esclusivamente al testo
sj che presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed
autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi a cui essa è
"geneticamente" informata, ancorché questi siano
ipoteticamente sostituibili da altri.
- Sez. V, 30.11.1999, Moro, rv 215745: In tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità
operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se
18 la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a
verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”.
Sez. Un., 24 novembre 1999, Spina, rv 214794:
"l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato volontàper espressa del legislatore
- a
-
riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata,
senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, о la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di da risultare spessore tale percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di
legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime
incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata, purchè siano spiegate in modo logico e
adeguato le ragioni del convincimento del giudice."
DiSez. Un., 19.6.1996, Francesco, rv 205621: "ai
-
sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.
19 Un., 30.4.1997, Dessimone, rv 207944/5 Sez.
"L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a
-
riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata,
senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle
argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, ○ la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula,
infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti а
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in
via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze processuali".
603 3) Violazione e falsa applicazione dell'art.
c.p.p., illogicicità della motivazione. La corte non ha ammesso la produzione di documentazione, attinente ai permessi goduti dal
PA durante la detenzione, che sarebbe servita a dimostrare la inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie.
Il ricorso deve essere rigettato.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, di cui all'art. 603 c.p.p., è governata dal principio di presunzione di completezza delle prove assunte e dal principio di eccezionalità, strettamente collegato al primo. Questa Corte ha affermato, infatti, che
"l'assunzione della prova in appello assume carattere
di eccezionalità nel senso che esiste una relativa presunzione di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado e l'esigenza di nuove indagini diminuisce col procedere dell'accertamento verso la decisione definitiva. Ed
invero, alla rinnovazione dell'istruzione probatoria
20 può farsi ricorso, di regola, solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti". (Sez. 1, Sent.
22/03/1999, Ric. PG in proc. Merlino, Riv. 215128;
conf: sez. 6, Sent. 02/12/2002, Ric. P.G. in proc.
Raviolo, Riv. 222977).
La valutazione del giudice sulla conferenza e severa nell'ipotesi rilevanza della prova deve essere
di cui al primo comma dell'art. 603, ma non può mancare neppure nelle ipotesi di nuove prove, sopravvenute scoperte dopo il giudizio di primo grado o richieste dall'imputato che non sia comparso in quel giudizio senza sua colpa, di cui ai commi 2 e 4 del citato
articolo, la cosiddetta rinnovazione obbligatoria. In
tal senso questa Corte si è pronunciata costantemente
(per tutte: sez. 7, Sent. 10/01/2003, Ric. Saulle,
Riv.223821).
Quello alla prova contraria non è un diritto senza limiti: "il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove comma 2° a carico, che l'art. 495 cod. proc. pen.
riconosce all'imputato, incontra limiti precisi nell'ordinamento processuale, secondo il disposto degli artt. 188, 189, 190 cod. proc. pen. e, pertanto, deve armonizzarsi con il potere dovere, attribuito al
giudice del dibattimento, di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta, ancorchè definita
"decisiva" dalla parte, onde escludere quelle vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue irrilevanti". (Cass. Pen. SEZ. 6, sent. 20/04/1995, Ric.
Toscano ed altri, Riv. 202997; conf. Sez. 5,
Sent.21/06/93, ric. Locane, Riv.195083).
In conclusione, la rinnovazione del dibattimento,
nuova normativa, attuativa dei anche alla luce della principi del giusto processo, rimane un'ipotesi eccezionale, discrezionalmente apprezzabile dal giudice che deve valutarne la rilevanza e pertinenza ai fini del motivazione, però, deve essere decidere. Le
21 congrua, essendo il relativo vizio sindacabile in sede di legittimità: "La rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale di cui all'art. 603 cod. proc. pen. è
istituto di carattere eccezionale che presuppone l'impossibilità di decidere allo stato degli atti;
ritenga, nella sua tuttavia il giudice, ove non accogliere la richiesta di discrezionalita', di parte deve motivare in modo congruo e logicamente corretto il rigetto della stessa". (Sent. Sez. 6,
02/12/2002, Ric. P.G. in proc. Raviolo, Riv. 222977).
Ebbene, sicuramente congrue sono le argomentazioni della corte la quale ha escluso di merito l'ammissibilità delle prove, ritenendo che "...le proposte istanze di rinnovazione parziale del
"...atti dibattimento" costituissero istruttori...non necessari ai fini della decisione", essendo inidonei a dimostrare l'assunto della inaffidabilità delle dichiarazioni accusatorie "o anche soltanto ad indurre un ragionevole dubbio circa l'attendibilità dei dichiaranti e di quanto da essi riferito".
- PA CO.
Risponde dei reati di cui ai capi 53) e 70) della rubrica (associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e associazione per delinquere di tipo mafioso). Ricorre avverso la
sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano che ha ridotto ad anni 18 di reclusione la pena irrogata con sentenza della Corte d'assise di Milano dello
11.6.97. Ricorso dell'avv. Francesco Piscopo per i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per violazione dell'art.
c.p.p. e art. 6 Convenzione Europea- assoluta 190
mancanza di motivazione. La corte d'appello non ha per nulla motivato sul rigetto della richiesta di ammissione di nuove prove, formulata nell'interesse dell'imputato.
22 Il motivo è da disattendere.
Richiamato quanto testè detto (cfr. 3° motivo di ricorso dell'avv. Chiesa per PA IC) in tema di rinnovazione del dibattimento, occorre anche rilevare che il ricorso è affatto generico, non essendo indicate le prove che sarebbe stato necessario assumere e che la corte avrebbe immotivatamente rigettato. "In
tema di ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso l'indicazione delle attività
processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività
rispecchiano". (Archivio Massime Penali della Corte
21 23.1.98, ric. Triboli,di Cassazione, sez.
riv. 212767).
2) Nullità del decreto di citazione che ha disposto il giudizio. insufficiente se nonLa contestazione addirittura mancante. Non basta la indicazione dell'articolo di legge che si assume violato con la parafrasi del testo. Così
è, invece, nel caso del ricorrente al quale si contesta di aver fatto parte di una associazione mafiosa ma non si indicano dati di fatto concreti, se non l'appartenenza ad un preteso "gruppo PA". Risulta invece che tra i coimputati vi erano, al massimo,
rapporti di amicizia о di collaborazione episodica:
ognuno agiva per sé e di volta in volta, se necessario, chiedeva aiuto agli altri.
3) Nullità della sentenza per omessa, apparente e contraddittoria motivazione.
In sostanza la sentenza si limita ad affermare che, facendo parte il CO della famiglia PA, ed essendo i fratelli coinvolti in attività criminali, per ciò stesso egli doveva ritenersi colpevole.
E' contraddittoria la sentenza nella parte in cui attribuisce credibilità a PA OR, quando questi non gliene attribuisce quando escludeaccusa, e
23 PA nei fatti qualsiasi coinvolgimento di Rocco
addebiatigli.
E' carente e illogica la motivazione della
sentenza nella parte concernente l'elemento psicologico del reato, individuato solo per l'appartenenza di CO ad una certa famiglia. Altri accusatori come IN, sono stati ritenuti inattendibili quando hanno attribuito al PA un ruolo nell'omicidio di
D'TI. Anche il MO non merita attendibilità
come il NE, altro accusatore, le cui dichiarazioni sono state smentite.
Le censure possono essere esaminate risolvendosi entrambe in una serrata congiuntamente,
dalla corte critica al governo delle prove, fatto territoriale.
Entrambe sono, però, infondate.
Ha affermato questa Corte che, "ai fini della reato associativo, configurabilità del ciò che rileva è l'effettivo contributo, fornito con carattere di stabilità, al raggiungimento degli illeciti fini
della struttura criminosa, purchè detto contributo sia fornito con la consapevolezza e la volontà di inserirsi organicamente nella vita del gruppo delinquenziale.
(Archivio massime penali della Corte di cassazione,
sent. 33717, RIC. Cantatore G ed altri, riv. 219921).
Più precisamente, vale a connotare la partecipazione al reato associativo, nella specie a quello di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), la consapevolezza del
soggetto di aderire alla associazione e di contribuire al conseguimento dei fini criminali della stessa. Il
contributo può anche consistere nella preventiva assicurazione di disponibilità a compiere le attività che vengano richieste, se vengono richieste. I singoli contributi fattivi, poi, di per sé e singolarmente considerati, possono anche non costituire reato. Ed è
pure concepibile che ad un soggetto aderente alla associazione, per lungo tempo non sia richiesto di fare alcunché, tuttavia già la sua disponibilità a fare,
24 insita nella stessa scelta di aderire al sodalizio,
genera negli altri membri la certezza di poter contare, suo apporto e costituisce, per ciòall'occorrenza, sul solo, un valore per l'associazione stessa.
Con la sentenza SEZ. 1, 24/06/1992, RIC. Alfano ed altri (Archivio Massime Penali della Corte di
Cassazione) si è stabilito, appunto, che "La condotta
di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una
manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che şi sia già formata,
occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere
anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purchè
destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione,
derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare,
quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da sua disponibilitàparte del singolo il quale presti la ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti".
Le argomentazioni con le quali la corte d'appello ha sostenuto il giudizio di colpevolezza dell' imputato resistono a qualsiasi critica.
eVagliate le dichiarazioni di AV MO
dei principali collaboratori di giustizia, il giudice d'appello valuta quali ulteriori elementi di riscontro le testimonianze del col. EG e degli altri ufficiali di polizia giudiziaria che hanno svolto gli accertamenti investigativi, passando poi ad esaminare
25 le prove documentali, come l'agenda Ferraro che ritiene significativa dell'entità del narcotraffico e delle persone in esse coinvolte. Ebbene, sulla scorta degli elementi di prova di cui sopra, conformemente al giudice di primo grado, la Corte d'appello giudica che nei confronti di CO PA sussistano convincenti prove di colpevolezza.
Non è dato qui ripetere (cfr. 2° motivo ricorso dell'avv. Chiesa per IC PA) quando detto in di una valutazione di meritotema di insindacabilità
delle risultanze probatorie così logicamente ed esaurientemente motivata.
motivi nuovi, da un lato, si ribadisce la Con
di motivazione della sentenza in ordine a mancanza se ne chiedeelementi decisivi, dall'altro,
l'annullamento, ex art. 649 c.p.p., per ne bis in idem riguardo alla sentenza della Corte d'appello di con
Reggio Calabria, in data 11.12.2000, nel procedimento
"Aspromonte", con riferimento al capo b).
Tutte le questioni sono state esaminate e
giudicate infondate.
Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P Q M
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido ala pagamento delle spese processuali.
Roma, 21.12.2004
Il Cons est.
(F. LA)
Il President
(A.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 GEN. 2008 IL
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