Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
Nel delitto di sequestro a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente si identifica in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza che aveva ravvisato il delitto in questione nel sequestro di una donna, dedita alla prostituzione e sfruttata da un gruppo criminale, effettuato al fine di costringere quest'ultimo a consegnare il documento di identità di altra ragazza, passata nel frattempo sotto la protezione dell'imputato).
Commentario • 1
- 1. Sequestro di persona quando è a scopo di estorsione? (Cass. 14673/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2019
Il delitto di sequestro di persona ai fini di estorsione si distingue da quello di sequestro di persona per la diversità dell'elemento psicologico, essendo quest'ultimo reato caratterizzato dal dolo generico, mentre il primo da quello specifico, ravvisabile nell'intento di ottenere un profitto, come prezzo della liberazione. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 6 marzo – 3 aprile 2019, n. 14673 Presidente Zaza – Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, emessa l'11 gennaio 2018, la Corte d'Appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 29 maggio 2006, con la quale X.E.Y. era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2015, n. 21579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21579 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
O S C U R A T A 2 1 5 7 9 /1 5 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati densificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto REPUBBLICA ITALIANA ☐ disposto d'uffisio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ☐ a richiesta di perte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ☑imposto dația legge QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLIC DEL 08/04/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1216 Dott. GENNARO MARASCA - Presidente - N. Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA - REGISTRO GENERALE N. 28223/2014- Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B.L. (omissis)N. IL N. IL (omissis) C.S. N. IL (omissis) B.G.I. avverso la sentenza n. 35/2013 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 22/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Co. MAZZOTTA مود ماه che ha concluso per i zepetto delpresso del terza e per l' 2 quello alt гмали del records;
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. B.L. C.S. e B.G.I. sono stati ritenuti responsabili, con sentenza del Gip Tribunale Milano, dei reati di cui rispettivamente ai capi 36 e 37 il primo (favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona a scopo di estorsione), ai capi 1, 2 e 4 il secondo (associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione di donne rumene, anche minori;
favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione;
prostituzione minorile), ai capi 3 e 4 la terza (tratta di persone e prostituzione minorile), sentenza confermata dalla corte di appello di Milano la quale riconosceva al NJ l'attenuante del fatto di lieve entità relativamente al reato di sequestro di persona.
2. La vicenda in esame, ricostruita soprattutto attraverso attività di captazione e di OCP, nonché sulla base delle dichiarazioni delle pp.oo. e di parziali ammissioni dei prevenuti, vede C. a capo di un sodalizio dedito allo sfruttamento della prostituzione di giovani donne fatte venire dall'Albania, la B. responsabile del trasferimento in Italia con l'inganno di una minore rumena poi indotta a prostituirsi, B. di nazionalità albanese, dedito allo sfruttamento della prostituzione di alcune ragazze rumene e responsabile del sequestro di una giovane che si prostituiva per un gruppo di rumeni, allo scopo di costringere gli appartenenti a tale gruppo a consegnargli il documento di F.C. identità di già sfruttata da costoro e poi passata sotto la sua protezione.
3. Gli imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza di secondo grado.
4. B. deduce violazione di legge e vizio di motivazione con esclusivo riferimento al reato di sequestro riportando testualmente le doglianze prospettate con l'atto di appello con le quali si lamentava che la sussistenza del reato fosse stata ritenuta sulla sola base di intercettazioni telefoniche che indicavano al più come egli avesse fatto salire a forza in macchina una ragazza di cui si ignorava l'identità, così come erano ignoti la durata, il luogo, le modalità e il mezzo usato per la realizzazione del fatto, in sostanza, quindi, cosa fosse avvenuto dopo che la ragazza era salita in autovettura nell'arco delle non più di sei ore comprese tra le 2 e le 8,12 del 27-11-2008. Il che influiva sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed era causa di indeterminatezza del capo d'imputazione, profili che la corte territoriale non aveva considerato.
5. Né la corte aveva esaminato la possibilità di qualificare il fatto, ove ritenuto sussistente, ai sensi dell'art. 605 cod. pen. eventualmente in concorso con l'art. 610 stesso codice, in assenza dell'elemento dell'ingiusto profitto come prezzo della liberazione della giovane, risultando che scopo dell'imputato era stato il recupero dell'originale della carta di identità di F.C. che si prostituiva per lui, rimasta in possesso di S.M. e del figlio di questi R. N.G. e di dare una lezione ai O S C U R A T A rumeni che richiedevano una somma di denaro per la consegna del documento. Con la conseguenza che il prezzo del riscatto era un documento privo di valore economico.
6. La corte milanese aveva invece illogicamente ritenuto che il documento servisse allo sfruttatore per tenere legata a sé la F così da un lato entrando in contrasto con il primo giudice il quale aveva ritenuto la carta di identità necessaria per l'esercizio della prostituzione, dall'altro trascurando che il documento era stato poi trovato, in occasione dell'arresto dell'imputato, nell'abitazione della F. la quale comunque era passata volontariamente sotto il controllo del predetto.
7. L'unico interesse era dunque quello alla restituzione del documento alla ragazza, in assenza di scopo estorsivo.
8. Il ricorrente deduce altresì mancanza di motivazione circa la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., nonché lo stesso vizio e quello di violazione di legge in ordine al diniego della continuazione con fatti relativi allo spaccio di stupefacenti già giudicati, diniego motivato con il rilievo che, nonostante la vicinanza temporale dei fatti, non vi erano altri elementi a sostegno dell'unicità del disegno criminoso, tale non essendo la detenzione della pistola, reato già ritenuto in continuazione con quelli in esame, che risultava finalizzato allo sfruttamento della prostituzione e non allo spaccio di stupefacenti.
9. Mentre, secondo il ricorso, l'imputato viveva all'epoca dei proventi di reati che si era rappresentati anticipatamente per poi realizzarli in un unico spazio temporale, essendo notorio che in un contesto di incontri finalizzati alla compravendita di stupefacenti i partecipanti si presentano armati. 10. La B. articola quattro motivi di doglianza. 11. Primo: mancanza di motivazione in ordine al reato sub 4) -prostituzione minorile-, nell'erroneo assunto che la relativa condanna non fosse oggetto di appello. 12. Secondo: erronea applicazione dell'art. 601 cod. pen. tanto laddove è stata ritenuta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, quanto in ordine alla commissione dello stesso da parte dell'imputata, basata soltanto sull'ipotesi che questa si trovasse presso l'agenzia 'per adescare ragazze disoccupate' e sulle dichiarazioni della p.o., prive di conferme esterne non ravvisabili nelle intercettazioni telefoniche. 13. Terzo motivo: erronea applicazione degli artt. 133 e 69 cod. pen. essendo la pena eccessiva nei riguardi di persona incensurata e giustificando il contributo minimo un giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante. 14. Quarto: erronea applicazione degli artt. 545 e 546 cod. proc. pen. per essere stata aggiunta in motivazione dal giudice di primo grado la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale, non risultante dal dispositivo della sentenza. 15. Il ricorso di C. si affida a due doglianze che attengono esclusivamente al capo 1), il reato associativo, e al diniego di attenuanti generiche. O S C U R A T A 16. Con la prima si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza al sodalizio con ruolo direzionale, in quanto le intercettazioni e i servizi di OCP avevano evidenziato una diffusa attività di induzione e sfruttamento della prostituzione da parte di cittadini rumeni provenienti dalla stessa area geografica, svolta peraltro su base volontaria o comunque non violenta, caratterizzata dal fatto che ogni protettore non interferiva con il controllo e con lo sfruttamento delle ragazze degli altri protettori, non risultando quindi un ruolo dominante dell'imputato. 17. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione laddove il diniego di concessione delle generiche era stato giustificato rilevando che le dichiarazioni ammissive avevano riguardato fatti già chiaramente emersi dalle indagini, così trascurando che la sostanziale confessione e la chiamata in correità della B. e del marito da parte dell'imputato avevano determinato l'assoluzione di quest'ultimo dal capo 3, mentre la remissività, la collaborazione e la lealtà processuale non erano state considerate in sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le doglianze prospettate con il ricorso B. sono nel complesso prive di fondamento.
2. Esse, quanto al profilo della sussistenza del sequestro della giovane prostituta sfruttata dal gruppo avverso, nulla aggiungono a quelle dell'atto di appello fondate su argomentazioni inconsistenti posto che le intercettazioni telefoniche indicano proprio, come lo stesso ricorrente riconosce, che egli aveva fatto salire a forza in autovettura una ragazza, non rilevando, come già ineccepibilmente osservato in sentenza, che di costei non si conosca l'identità e che si ignori il luogo in cui era stata trattenuta e, più in generale, che non si conosca in dettaglio quanto accaduto dopo che era stata costretta a salire sull'automezzo.
3. Ciò che conta, infatti, ai fini dell'integrazione del delitto, è che vi sia stata in concreto la privazione, o anche solo una limitazione, della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato ad un tempo anche breve purché apprezzabile (Cass. 6488/2005).
4. Per contro il reato di cui all'art. 610 cod. pen., diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge, ha in comune con il sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia in quanto nella violenza privata ad essere lesa è la libertà psichica di autodeterminazione, mentre nel sequestro di persona la lesione concerne la libertà di movimento. Inoltre in quest'ultimo caso l'agente persegue il fine immediato di menomare la libertà cinetica, mentre nel primo l'elemento soggettivo si sostanzia nella coscienza e volontà di usare O S C U R A T A violenza o minaccia per indurre taluno a fare od omettere qualcosa (Cass. 19548/2013, 9731/2009, 41972/2004, 7455/1985).
5. Nella specie la menomazione della libertà di movimento della giovane sconosciuta per un apprezzabile spazio temporale si è certamente verificata, come risulta dalle telefonate, ricordate in sentenza, succedutesi nell'arco di tempo dall'01,08 alle 8,12 del 27-11-2008 che indicavano come una donna definita 'la bionda di R. fosse stata prelevata a forza da B. e da nei rispettivi ruoli di autista e di palo L.S. il primo, di rapitore il secondo, e come poi i protettori della giovane avessero contattato il primo per contestargli il fatto giungendosi, la mattina dopo, ad un incontro chiarificatore (al quale l'imputato si era recato armato) che aveva posto fine alla vicenda determinando il rilascio della sequestrata.
6. Ciò conferma quanto ritenuto in sentenza e cioè che la ragazza era stata trattenuta per almeno sei ore nel periodo di tempo sopra indicato, come del resto riconosciuto nello stesso ricorso che dunque si sforza di contestare la sussistenza del reato in contrasto con dati fattuali sostanzialmente pacifici. Senza contare che le fasi dell'avvicinamento della giovane caricata in autovettura dall'imputato e dal complice, erano state seguite addirittura 'in diretta' dalla moglie di R. S.G.N. tramite il telefono cellulare della rapita, rimasto acceso e in comunicazione con lei.
7. Considerazioni alla stregua delle quali la corte territoriale ha, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, concluso per la sussistenza del sequestro, giustamente svalutando la mancata identificazione della vittima e del luogo in cui era stata trattenuta, inidonea ad influire sull'esistenza degli elementi costitutivi del reato, a fronte della certezza del fatto. Né, per la stessa ragione, la mancata indicazione di tali elementi è idonea a riverberarsi sulla determinatezza del capo d'imputazione, profilo del cui mancato esame invano il ricorrente si duole, considerato che la relativa doglianza era inammissibile.
8. Del resto anche le ragioni alla base della vicenda emergono chiaramente, come pure evidenziato in sentenza, dalle intercettazioni, dalle quali risulta che S. ed il figlio avevano in precedenza sfruttato trattenendo, quando era passata F.C. sotto la protezione del B. la carta d'identità di questa per reagire all'affronto subito, così scatenando le ire dell'imputato che aveva pervicacemente perseguito il fine di entrare in possesso del documento giungendo a sequestrare la giovane non identificata sfruttata dagli S.
9. La questione degna di nota, che consente al ricorso di superare il vaglio di ammissibilità, è piuttosto quella della verifica della sussistenza del fine di ingiusto profitto come prezzo della liberazione, la cui mancanza giustificherebbe la richiesta del ricorrente di riqualificazione del fatto. 10. Essa, per come prospettata, sconta però il vizio originale di ritenere che l'ingiusto profitto debba necessariamente rivestire una connotazione economica, di cui sarebbe privo lo scopo dell'imputato di recuperare il documento di identità della F. O S C U R A T A qualificato per l'appunto come privo di valore economico, ignorando che il fine di ingiusto profitto che caratterizza il reato non è necessariamente di tipo economico/patrimoniale, essendo il prezzo della liberazione integrato, oltre che da qualunque bene materiale passibile di traditio, anche da utilità o vantaggio di altra natura avuti di mira dal soggetto agente (Cass. 8375/1998). 11. Utilità nella specie incontrovertibilmente rappresentata per B. come ben evidenziato dalla corte territoriale, dall'acquisizione definitiva dello sfruttamento della F. grazie alla soluzione della contesa con il gruppo avverso che continuava ad accampare pretese su di lei. 12. La carta di identità della F. fu infatti certamente consegnata dai suoi ex sfruttatori al B. a seguito del sequestro lampo della ragazza rimasta non identificata, per essere poi rinvenuta non già nell'abitazione della F. come sostenuto nel ricorso, bensì, ad esito di perquisizione, in quella dell'imputato di via (omissis) 13. Infondata è altresì la censura di mancanza di motivazione circa la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., efficacemente neutralizzata dal rilievo della corte milanese -in nota a pag. 89 della sentenza- che il sequestro era appunto finalizzato a far accettare al gruppo avverso, definitivamente, la perdita della F. e dei correlati guadagni nonché ad evitare che costoro pretendessero soldi per la consegna del documento se non addirittura il prezzo pagato in Romania per l'acquisto della donna, così esulando in toto la speciale tenuità del danno patrimoniale. 14. Né ricorrono il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine al diniego della continuazione con fatti relativi allo spaccio di stupefacenti già giudicati, diniego irreprensibilmente motivato con il rilievo che, nonostante la vicinanza temporale dei fatti, non vi erano altri elementi a sostegno dell'unicità del disegno criminoso, tale non essendo la detenzione della pistola, reato già ritenuto in continuazione con quelli in esame in quanto tale detenzione era risultata finalizzata allo sfruttamento della prostituzione B. si era infatti recato armato all'incontro chiarificatore con il gruppo avverso), ma non allo spaccio di stupefacenti, essendo quindi la pluralità di reati imputabile ad una generica scelta di vita delinquenziale. 15. Il ricorso della B. è inammissibile. 16. Il primo motivo è generico in quanto l'assunto della mancanza di motivazione in ordine al reato sub 4) -la prostituzione minorile- nell'erronea premessa che la relativa condanna non fosse stata oggetto di appello, non è accompagnato dall'indicazione dei motivi di gravame ignorati, non essendo certo qualificabile come doglianza ammissibile l'aspecifica richiesta di assoluzione da entrambi i reati formulata con l'appello. 17. La questione, prospettata con il secondo motivo, dell'erronea applicazione dell'art. 601 cod. pen. è manifestamente infondata dal momento che la sussistenza degli elementi costitutivi del reato non è stata affatto basata sulla mera ipotesi che l'imputata si trovasse presso l'agenzia di lavoro rumena 'per adescare ragazze disoccupate', ma sulle O S C U R A T A dichiarazioni, legittimanti tale ipotesi, della p.o., minore, la quale aveva riferito di aver incontrato l'imputata nell'agenzia -dove, come perspicuamente osservato in sentenza, la B. non avrebbe avuto ragione di trovarsi essendo intenzionata a rientrare in Italia- e che questa le aveva proposto un lavoro come baby sitter. Dichiarazioni avvalorate dal fatto che la giovanissima p.o. aveva retto per ben poco tempo l'attività di prostituzione determinandosi a denunciare i fatti. 18. Del pari manifestamente infondato il terzo motivo che investe il trattamento sanzionatorio. A contrasto della censura di erronea applicazione degli artt. 133 e 69 cod. pen. per eccessività della pena nei riguardi di persona incensurata e per mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti in presenza di un contributo minimo, la corte milanese ha correttamente evidenziato la rilevanza dell'aggravante del reato di tratta (minore età della p.o.) e l'attinenza dell'asserito carattere secondario del contributo al solo reato satellite. 19. Non sussiste, da ultimo, erronea applicazione degli artt. 545 e 546 cod. proc. pen. in relazione all'applicazione nella motivazione della sentenza di primo grado della pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale, non risultante dal dispositivo. Profilo esaminato dalla corte territoriale e motivatamente disatteso osservando che tale pena segue ex lege (ed è applicabile de plano dal giudice dell'esecuzione ex art. 676 cod. proc. pen.). 20. Del pari inammissibile il ricorso nell'interesse di C. 21. La prima doglianza, che va intesa come esclusivamente riferita al ruolo direzionale nell'ambito dell'associazione contestata al capo 1) -posto che, come risulta dalla sentenza impugnata, l'appartenenza all'associazione e quindi l'esistenza della stessa, non erano state contestate con l'appello-, è manifestamente priva di fondamento giacché gli asserti che le intercettazioni e i servizi di OCP avrebbero evidenziato una diffusa attività di induzione e sfruttamento della prostituzione da parte di cittadini rumeni provenienti dalla stessa area geografica, svolta peraltro su base volontaria o comunque non violenta, e comunque caratterizzata dal fatto che ogni protettore non interferiva con il controllo e con lo sfruttamento delle ragazze degli altri, sono smentiti dai calzanti rilievi della corte milanese che ha evidenziato, a sostegno della conclusione della posizione dominante del prevenuto, la ricezione dagli altri sfruttatori del corrispettivo per l'occupazione del suolo occupato dalle ragazze;
il fatto che procurasse vetture per il trasporto di prostitute gestite anche da altri;
la gestione in generale della collocazione delle ragazze sulla strada;
la circostanza che O.I.I. intenzionato a trasferirsi in Italia con le sue protette, si fosse assicurato il previo beneplacito dell'imputato tramite la cessione a questi di una prostituta. 22. Né ha maggior pregio il secondo motivo che investe, con la censura di vizio di motivazione, il diniego di concessione delle attenuanti generiche, motivo oltre tutto aspecifico laddove, richiamando nuovamente la sostanziale confessione e la chiamata in O S C U R A T A correità della B. e del marito che avevano determinato l'assoluzione dell'imputato dal capo 3, evita di misurarsi con il rilievo della corte secondo cui la confessione, inerente a fatti già certi, era stata accompagnata dal tentativo di ridimensionamento del ruolo mediante la negazione del ruolo preminente, e con gli altri elementi a sostegno del diniego indicati in sentenza nel numero dei partecipanti all'associazione, nella durata della stessa e nelle sue modalità esecutive, nonché nella presenza di un precedente per il quale era detenuto. 23. Al rigetto del primo ricorso e alla declaratoria di inammissibilità degli altri due seguono le rispettive statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., determinandosi in € 1000, in ragione della natura delle doglianze proposte, la somma da corrispondersi alla cassa ammende da B. e da C.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di C.S. e B.G.I. e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Rigetta il ricorso di B.L. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi. Così deciso 1'8-4-2015 Il componente est.لة Il Presidente горев чесе DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 MAG 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise un