Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2013, n. 23005
CASS
Sentenza 22 gennaio 2013

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Concorre nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'art. 416 ter cod. pen. ed è sanzionato ex art. 110 cod. pen. il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici, prometta ad un candidato, in occasione di consultazioni elettorali, di procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all'art. 416 bis cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2013, n. 23005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23005
    Data del deposito : 22 gennaio 2013

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