Sentenza 1 aprile 1992
Massime • 11
Il ritardo nel deposito dei processi verbali relativi alle operazioni di intercettazione e registrazione delle telefonate costituisce una irritualità non sanzionata dall'abrogato codice di rito e, quindi, al di fuori di ogni ipotesi di nullità, che deve essere tassativa ove, come in questa ipotesi, non sia riconducibile ad una nullità di ordine generale. Nè, in siffatta ipotesi, le intercettazioni sono inutilizzabili, giacché tale sanzione processuale dal predetto codice (art. 226 "quinques") è comminata soltanto per le intercettazioni illegali, cioè quelle effettuate fuori dei casi stabiliti dalla legge o eseguite in difformità delle prescrizioni stabilite.
In tema di valutazione probatoria, in linea logica non si può accreditare alle dichiarazioni del "collaborante" - sol perché rese come persona offesa e teste con riferimento ad una determinata vicenda - una attendibilità di livello superiore a quello postulato per le dichiarazioni rese nel medesimo procedimento in veste di coimputato, in relazione alle quali si ritiene necessaria una rigorosa ed attenta verifica, ai sensi dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen..
In caso di condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis comma settimo, cod. pen.) la confisca non concerne tutti i beni comunque acquistati dai singoli associati in un determinato periodo, ma va riferita esclusivamente ai beni che servirono o furono destinati a commettere il reato ed a quelli che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (Nella fattispecie il giudice di merito - condannando gli imputati per il delitto di associazione di tipo mafioso commesso a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 416 bis cod. pen. - aveva rigettato, per genericità, la richiesta del pubblico ministero di disporre la confisca di tutti gli immobili acquistati dagli imputati dopo tale data. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del P.M., osservando che l'acquisto degli immobili da parte degli imputati a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n. 646 non è elemento rivelatore sufficiente a far ricomprendere detti beni tra quelli per i quali deve essere disposta la confisca).
In tema di valutazione delle dichiarazioni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., i riscontri esterni, non predeterminati nella specie e qualità, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura, tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare "aliunde" l'attendibilità dell'accusa, tenuto anche presente, comunque, che oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante.
Gli associati per delinquere non possono ritenersi, per ciò solo, autori o concorrenti nei delitti commessi in esecuzione del comune programma di delinquenza, richiedendo la riferibilità del reato-fine all'associato, anche a titolo di concorso nella realizzazione dell'azione delittuosa, la prova di una partecipazione materiale o morale al fatto, alla stregua dei comuni principi e in ossequio ai criteri fondamentali che presiedono all'accertamento della responsabilità penale. Ancorché il reato diverso da quello associativo, cioè il cosiddetto reato-fine, sia compreso nel programma generico dell'organizzazione, l'attribuzione dello stesso ai singoli associati o anche ai capi di detta organizzazione può costituire, oltre che legittima ipotesi di lavoro, un elemento di sospetto che va confortato con altri oggettivi elementi di accusa, senza i quali resta allo stato iniziale di una inutilizzabile valutazione.
Il metodo mafioso costituisce l'elemento specializzante della fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., introdotta con la legge 13 settembre 1982 n. 646, rispetto all'associazione per delinquere di tipo comune (art. 416 cod. pen.). La condotta riferita a gruppo delinquenziale costituito ed operante da tempo, nella quale la riscontrata adozione del metodo mafioso era penalmente indifferente prima di tale data (salvo che essa non avesse realizzato da parte degli associati altri reati nei quali l'intimidazione o la minaccia fossero elemento costitutivo o circostanza aggravante), ha assunto rilievo specializzante a decorrere dalla suddetta data, nel senso che l'accertato impiego del metodo in questione determina la punibilità dei partecipanti al sodalizio nei termini della nuova ipotesi edittale. In tale ipotesi, l'effetto di assorbimento, in applicazione dell'art. 15 cod. pen., del reato meno grave in quello più grave deriva non dall'applicazione delle norme sul reato progressivo - giacché la progressione tra le due fattispecie penali di cui agli artt. 416 e 416 bis cod. pen. è nella successione delle leggi e non nelle condotte penalmente punibili - bensì dalla considerazione della loro comune natura permanente e degli elementi comuni e specializzanti della più grave figura di reato rispetto a quella relativamente meno grave.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis, comma quinto, cod. pen.) deve considerarsi armata l'associazione i cui partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti per il conseguimento delle finalità dell'associazione stessa, senza che l'occultamento e la sistemazione delle armi siano da considerare condizione necessaria per l'applicazione dell' aggravante.
L'obbligo di racchiudere in apposite custodie sigillate le registrazioni di intercettazioni telefoniche relative alla stessa utenza telefonica, previsto dall'art. 226 "quater", comma quarto, cod. proc. pen. 1930, ha per finalità la prevenzione di manomissioni occulte delle bobine. Tale obbligo deve considerarsi adempito anche dalla raccolta delle bobine in una scatola chiusa mediante spago assicurato da ceralacca, sulla quale venga impresso un timbro. Per sigillo, infatti, deve intendersi, nel senso giuridico della espressione, qualsiasi dispositivo o congegno applicato dalla pubblica autorità sulla cosa, allo scopo di assicurarne la conservazione e l'identità.
Il diritto del difensore di estrarre copia con trasposizione su nastro magnetico delle bobine concernenti le registrazioni delle intercettazioni telefoniche, previsto dall'art. 226 "quater", ultimo comma, cod. proc. pen. 1930, presuppone che il giudice - che peraltro non ne ha l'obbligo - abbia disposto con le forme della perizia la traduzione integrale, in verbali, delle comunicazioni registrate. Ne consegue che, ove a detta perizia non si faccia luogo, il diritto non sorge e residua solo quello di avere copia dei verbali.
L'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche (artt. 226 bis e ss. cod. proc. pen. 1930) non comporta per il giudice l'obbligo di assumere la testimonianza delle persone che, nel corso delle conversazioni intercettate, abbiano riferito circostanze di segno accusatorio.
La tipicità dello schema e della struttura del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.) va colta nelle modalità in cui esso si manifesta in concreto e non nelle finalità che l'associazione persegue o intende perseguire, giacché le finalità elencate dalla disposizione in questione coprono un'area pressoché indefinita di possibili tipologie di reato e possono anche avere per oggetto attività lecite. Il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. costituisce una ipotesi di delitto a condotta multipla per cui, quando l'associazione risulta finalizzata alla commissione di delitti, l'elemento del metodo mafioso vale a caratterizzarla nella previsione speciale, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., mentre, nell'ipotesi in cui le finalità perseguite sono diverse, l'elemento stesso vale a costituire un titolo autonomo di reato il cui evento va individuato nella situazione di pericolo, per la libera espressione delle attività socio- economiche, insita nel particolare vincolo associativo con quelle specifiche caratterizzazioni.
Commentario • 1
- 1. Inutilizzabilità assoluta per dati traffico telefonico senza autorizzazione giudiziale (Cass. 18840/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 maggio 2025
Inutilizzabili i dati relativi al traffico telefonico acquisiti dal pubblico ministero senza autorizzazione del giudice. Corte di Cassazione sez. II penale, ud. 15 aprile 2025 (dep. 20 maggio 2025), n. 18840 Ritenuto in fatto 1. C.G., per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 27/06/2024 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza in data 11/01/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e per quello di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di travisamento della prova in relazione all'eccezione d'inutilizzabilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/1992, n. 6784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6784 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1992 |
Testo completo
AL MASSIMARIO
M 6 7 84
REPUB BLICA I TALIANA Udienza pubblica del 1.4.1992 In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA
N. 256 Sezione I Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg: N. 28513/91 Registro general
Dott. CO Carnevale Presidente
Dott. Umberto Feliciangeli Consigliere
Dott. Leonardo Barone " "
CORTE SUPREMA DI CAGSAZIO
UFFICIO COPIE Dott. Umberto Papadia 3 3
Rilasciata copia stud Dott. BR Saccucci M
་ ་
at SIG. L. 260 ha pronunciato la seguente per diritti
12.03. se n t en z a
# IL CANCELLIE sui ricorsi avversO la sentenza 15.5.1991 della
Corte d'Assise d'Appello di IA, proposti da:
1. BR LV, nato a [...] il [...];
2.OV AR, nato a [...] il
6.7.1954;
$ 3.Chiarella Felice IU, nato a IA il
12.1.1953;
4.LO FR, nato a IA il 23.1.1961;
5. De AN FR, nato a [...] il [...]; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rils copia studio 6.Di RO IU, nato a Catania il 12.3.1921;
مت
1.2600 7. Di RO DO AN, nato a [...] ia SG.
diritti
GIU, 1992/ MBGU, 15.3.1962;
IL CANCELLIERI
1
UFFICIO COPIE
Richiest opia studio 8. AR CO, nato a [...] il [...]%;B dai SANTANNERA
9.AR AR, nato a [...] il [...]%; por 34,000,
" 20 GEN 1998 10.Lo UZ LI, nato a [...] il [...];
IL CANCELLIERE 11. EI LE, nato a [...] il [...];
nonché
dal Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di IA
nei confronti di
OV AR, LA IC, LO
FR, De AN FR, Di RO AN,
Di RO IU, Di RO LV, Di Mauro
DO AN, AR CO, OT AR, Fran-
ceschini AG, GA ZO, NE ED,
Lo GI SE, Lo UZ LI, ER VA
SI IU, EI LE, IN Gio-tore,
NI e RA LL TO.
***
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor-
50%;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consi-
gliere dott. L.Barone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. ZO Geraci, che ha concluso chiedendo:
2 emessa nei confronti di Di RO IU, LA
IC, LO FR, Lo UZ LI, NE
ED, EI LE, De AN Francesco e
OV AR, per il reato di cui all'art. 416 bis, C.P., nella parte in cui ha escluso l'ag-
gravante dell'associazione armata;
1 annullamento Con rinvio della sentenza di assolu-
zione per поп aver commesso i fatti emessa nei confronti di OT AR;
con rinvio della sentenza di condanna 1'annullamento confronti di tutti gli imputati di asso- emessa nel Clazione di tipo mafioso nella parte relativa alla
mancata pronuncia sulla confisca dei beni in seque-
stro;
1 annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa nei confronti di Di RO DO AN e
LO FR, nella parte relativa al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cul alla sentenza della Corte d'Appello di Perugia
del 15.10.1982, e nella parte in cui ha escluso, per l'aggravante dell' i l Di RO DO AN,
associazione armata per il reato di cui all'art. 416
C.P.3
l'annullamento con rinvio della sentenza emessa nei
confronti di Lo UZ LI nella parte relativa
3 alla pena, da rideterminare ai sensi dell'art. 8
d. l. 152/91 come convertito in 1. 12.7.1991, n.203%;
rigetto nel resto%3B
Uditi i difensori:
avv. NZ Gaito, del Foro di Roma, e avv. Delfino
Siracusamo, del Foro di IA, per ER VA
tore, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G.;
avv. NC US, del Foro di IA, per RA
LL TO, che ha chiesto 1 inammissibilità
del ricorso del P.G. 3
avv. CO Barletta, del Foro di IA, per Di Mauro Riccardo Romano, il quale ha chiesto l'acco-
glimento del ricorso del suo assistito e dichiararsi l'inammissibilità di quello del P.G.; avv. Mario Giuffrida, del Foro di IA, difensore di LO FR, il quale ha chiesto l'acco-
glimento del ricorso del suo assistito%;B avv. Serafino Fama, del Foro di IA, difensore di Foti Carmelo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G. о la declaratoria d'inammissibili-
tà;
avv. Lucia Cannizzaro, del Foro di IA, per Di
AN e SI, la quale ha insistito per l'ac-
coglimento del ricorso del De AN e 1 inammis-
4 sibilità o il rigetto del ricorso del P.G.%3 avv. Stefano Bonsignore, del Foro di IA, difen-
sore di AR e EI, che ha concluso per l'acco-
glimento dei ricorsi dei suoi assistiti e 1 inammis-
sibilità o il rigetto di quello del P.G.
IN FATTO
I l presente processo trae origine dalle dichiarazio- ni che Lo UZ LI rese agli organi giudiziari essere stato oggetto di un attentato alla sua dopo avvenuto in IA il 28.12.1986 ad op vita era di
ignoti i quali, dopo averlo lungamente inseguito con un auto, mentre egli alla guida della sua vettura
tentava di sottrarsi alla loro aggressione, lo ave-
vano raggiunto e gli avevano esploso contro numerosi colpi di arma da fuoco, attingendolo al capo.
Riferiva il Lo UZ di essere riuscito, cionono-
stante, a fuggire a piedi ed a sottrarsi ai suoi
attentatori.
Tali dichiarazioni, rese dal dicembre 1986 al maggio
1987, delineavano il quadro della criminalità orga-
operante in IA dagli inizi degli anninizzata
.80, la composizione delle diverse cosche, le atti-
vità delittuose commesse dalle medesime, con parti- colare riferimento a gravi fatti di sangue nell'am-
bito del cruenti conflitti tra gruppi antagonisti
S oitreoltre che a rapine e ad estorsioni.
I l Lo UZ dichiarava di avere fatto parte della
organizzazione criminosa dei A', nella quale aveva militato per un certo periodo di tempo sino al suo passaggio, nel 1982, al gruppo di Reito Natale.
Il clan dei 'Puntina' era guidato dal patriarca Di
IU e dai numerosi suoi figli Di Mauro RO
AN, Di RO IO, Di RO DO AN e
AR CO, nonché dal nipote avv. Di RO
LV.
Vi erano affiliati LA IC IU, Fran-
ceschini AG, LO FR, OT AR,
NE ED, SA AR e IN Giovan-
ni.
Al gruppo capeggiato da EI LE, gruppo al quale 51 era aggregato dopo essere uscito dal clan
'Puntina', erano affiliati OV Carme-dei 10, De IS FR, Lo GI SE, Va-
lenti TO, VA AE e GA ZO.
I l Lo UZ precisava, nelle circostanze di tempo e di luogo, le imprese delittuose nelle quali era
stato attivamente coinvolto e пе indicava i protago-
nisti e le vittime e riferiva diffusamente anche in ordine a quattro attentati alla sua vita, tutti a suo dire, nel contrasti tra gruppi inquadrabili,
b delinquenziali rivali operanti in Catania.
In questa sede di legittimità sarà fatto segnatamen-
te cenno agli episodi delittuosi narrati dal Lo
Puzzo che hanno formato oggetto degli accertamenti,
delle valutazioni e delle statuizioni dei giudici di merito impugnate dai ricorrenti imputati nonché dall'Ufficio del P.M. nei confronti deglidegii imputati resistenti dianzi indicati, beninteso in quanto precipuamente interessino i motivi di annullamento dedotti. Narrava il Lo Puzzo di avere partecipato, insieme
con Di RO DO AN, LO FR,
GR IU, DI NZ, detto CI,
successivamente deceduto, ed AN detto "Sugar-
ro", di cui поп ricordava il cognome, alla rapina consumata il 27.7.1981 ai danni del Banco di Sicilia
di IA, agenzia di via Del Bosco, che aveva fruttato un bottino di lire 112milioni.
I l collaborante precisava che era stata impiegata anche una bomba a mano, che una guardia giurata era stata ferita, e che la refurtiva era stata spartita tra i complici nella casa, della quale forniva ubi-
cazione e descrizione, appartenente ala suocera di
PP GR.
Confessava di avere perpetrato la rapina del
7
dade 22.12.1981 al danni della Banca Popolare di Ragusa,
agenzia di S. AT Li Battiati, ed indicava come
AN, LO Suol complici Di RO DO
FR, SI IU e TI IO, il quale aveva fatto da basista, in quanto aveva atteso i corre con un furgone a bordo del quale si erano poi l'autovetturaallontanati, dopo avere abbandonato utilizzata per l'impresa delittuosa. Altro complice ne era stato tale GI ED,
successivamente identificato con IC RU Lui-
gi, deceduto, il quale aveva messo a disposizione la ove era avvenuta la spartizione del propria casa,
bottino, indicato in circa lire 40milioni.
I quattro autori materiali della rapina erano arma-
ti, due con pistole cal. 7,65 e due con revolver
38; due di essi indossavano, cal. rispettivamente, una divisa militare da poliziotto ed una divisa da militare dell'esercito; per raggiungere il luogo era stata impiegata una vettura Fiat Ritmo bianca, adat- tata in modo da apparire un auto "civetta" della
Polizia.
A bordo dell'auto avevano preso posto il Lo UZ ed il SI, mentre il LO ed il Di RO li avevano raggiunti a piedi dal vicino rifornimento di benzina, entrando direttamente in banca;
il Lo UZ aveva immobilizzato la guardia giurata, costringen -
dola, con la minaccia della pistola, ad entrare in un vicino negozio di mobili, ove la guardia veniva
rapinata di un mitra cal.7,65 a 16 colpi e di una
pistola dello stesso calibro;
il Lo Puzzo non era entrato nei locali della banca con gli altri tre, ma era rimasto fuori а tenere a bada la guardia giura-
ta.
Quanto al mitra rapinato, il collaborante precisava che trattavasi della stessa arma che era stata se-
questrata a Bastia Umbra, in occasione dell'arresto del SI, del LO, di Di RO DO
D'AM TO ed aggiungeva che trat- AN e di tavasi di mitra а munizionamento singolo e поп a raffica e che, dopo la rapina, egli aveva provveduto a togliere dall'arma il braccio di impugnatura, per renderla meno ingombrante.
Quanto alle estorsioni, il Lo ZZ riferiva di
avere partecipato, unitamente a Di RO AN ed a
Di RO LV, ad un tentativo di estorsione ai danni di tale Di RO TT, titolare di un mobilificio in IA.
Riferiva di avere preso parte all'estorsione conti-
nuata ai danni della ditta ELCO di IA, in correita con esponenti del gruppo di EI LE.
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1. Ammetteva di avere commess0, nel 1982, 1' estorsione in danno di D'IC EP, titolare di un depo-
sito di autobus in S. GioNI La Punta, in correità
con Di RO IU, Di RO LV, Di RO
DO AN e LA IC IU.
Contro il deposito di autobus era stata fatta esplo-
dere ипа bomba ed era stato lui stesso a compiere materialmente l'attentato dinamitardo, unitamente a
Di RO DO AN, il quale, nell'occasione,
guidava l'autovettura, una Renault, appartenente al
Lo UZ. Entrambi si erano recati nei pressi del
deposito, ubicato sulla strada che collega S.Giovan-
ni La Punta a Valverde, ed il Lo UZ, senza scen-
dere dall auto, aveva scagliato in direzione del
esplosivo che, confezionato in locale l' ordigno precedenza, aveva preparato in modo di arrecare il
minor danno possibile.
I l titolare del deposito si era poi deciso a pagare
ed il Lo UZ aveva ricevuto dal Di RO IU
lire 500mila, quota della somma estorta.
I l Lo UZ riferiva poi diffusamente circa il tri-
plice omicidio dei fratelli SC IU ed Ange-
lo e di RD ZO, avvenuto a IA la sera dell 8.2.1982.
Narrava di essere stato uno degli esecutori materia-
10 li del fatto delittuoso, unitamente a Di RO Ric-
cardo AN, AR CO, ed a LO RA
SCO.
L'omicidio era stato deciso dal gruppo dei Di RO, cui all'epoca egli apparteneva, ed in particolare era stato approvato oltre che da IU Di RO,
il quale aveva poi provveduto a far sparire le armi
utilizzate, anche dall'avvocato LV Di RO,
nel cui studio era stato discusso il piano delittuo-
nonché da NI CO, da Di RO AN e da50,
OT AR, detto "AR di l'ova".
Tutti costoro, secondo la narrazione del collaboran-
te, avevano preso parte ad una riunione tenutasi a
Piano Tavola, in un frantoio di tale Di FE, amico dei Di RO, ma estraneo all'organizzazione.
In tale riunione era stata decisa l'eliminazione dei fratelli SC, nonché di altri personaggi, appar-
tenenti ai gruppi avversari 0 loro simpatizzanti ed
il progetto era stato discusso anche in altre riu-
nioni.
I l movente della spietata esecuzione, secondo il Lo
UZ, era da riferirsi al rancore dei Di Mauro
verso i predetti, che attribuivano al Di RO Clau-
dio di essere uno "sbirro", perché aveva effettuato chiamata in correità di tale PP LI,la
11 detto "PP u niuru", in un processo per rapina, ad
Agrigento, e peraltro gli SC, insieme a Bonac-
corsi AZ, erano i responsabili dell'uccisione di ME AN, soprannominato "culo di gomma",
e di EL TO, detto U".
Circa fa dinamica della sparatoria e le armi impie-
gate, il collaborante riferiva dapprima di non avere
sparato personalmente e di essere rimasto alla guida dell'autovettura, ma dichiarava poi di avere lui stesso impugnato il mitra, mentre NC LO era rimasto alla guida dell'automobile.
Spiegava al riguardo di avere, nel racconto, inver-
tito i ruoli Con il LO, per attenuare in qualche modo la propria responsabilità, e precisava poi, sulle modalità del fatto, che AR CO e
Di RO DO AN, armati ciascuno di una rivoltella cal.38 due pollici, marca Colt l'una e
marca SM e ON l'altra, erano entrati nel
circolo ricreativo ove si trovavano gli SC ed il
RD, avevano poi, ognuno, afferrato uno dei
fratelli SC per i capelli ed avevano sparato
appoggiando le pistole alle teste diversi colpi,
delle vittime.
tentato di fuggire, ma era stato I l RD aveva trattenuto dal Lo UZ e afferrato dal AR, il
12 quale lo aveva ucciso con le stesse modalità, spa-
rando i colpi di cui l'arma ancora disponeva.
Riferiva ancora il Lo UZ di avere esploso in ultimo contro le vittime, e per assicurarsi della loro morte, una sventagliata di colpi con un mitra calibro 7,65, adattato da ON e con caricatore difettoso.
Peraltro il Lo UZ escludeva che nell'occasione fosse stata impiegata un arma cal. 9.
l'uccisione,A tale delitto egli collegava poi anche decisa dai Di RO e materialmente eseguita da
LO FR, di AM GioNI, perso-
naggio che insieme ai fratelli Sciuto militava nel-
1 area del Bonaccorsi AZ, asseritamente appar-
tenente al gruppo dei "cursoti", nemico dei Di Mau-
ro.
C Diffuse erano anche le rivelazioni del Lo ZO in ordine alla cosiddetta strage di via dell'Iris, che
aveva avuto luogo in IA, poco prima della mez-
zanotte del 26.4.1982, appunto in via dell'Iris
erano stati uccisi EL IU,n. 12, ove
IT TO, RN RI, Di RO A-
zio, RU IU e NT IU, e feriti
BR LV, TA RO, US FR,
IN IU e Di IO GA.
13 Sempre secondo la narrazione di Lo Puzzo LI,
all'epoca era in corso una guerra tra il clan capeg-
giato da ER LV, nella quale organizza-
zione era inserito il gruppo di EI LE, del quale egli faceva già parte, e la banda facente capo a EN LA. Da un informatore, di cui si rifiutava di fare il nome, aveva appreso che il il BR LV ed altri del loroSantapao la,
clan erano soliti riunirsi nell'abitazione sita al n. 12 di via dell'Iris, e di ciò egli si era premura-
to di mettere al corrente i coaffiliati, i quali avevano deciso di agire non appena se ne fosse presentata l'occasione opportuna, per sorprendere il gruppo nemico riunito ed eliminarlo.
La sera del cruento episodio, il Lo Puzzo aveva
ricevuto dal SUO informatore la notizia che era in corso una delle anzidette riunioni. Recatosi insieme a Ieni CO dal EI, costui, appresa tale noti-
zia, ne aveva informato il ER, decidendo di passare all'azione.
Il gruppo di fuoco, riunitosi in un deposito sito in una strada dissestata, che da Monte Po va a S.Gior-
gio, ad un chilometro circa dalla casa di via del-
1 Iris, era composto dallo stesso EI, dal Lo
UZ, dallo NI e da SA De IA nonché dal
14 ER e dai suoi affiliati, Pavone GI, RA
LL TO, CA UR, De IS
FR.
I l De IS ed i l GA FR, detto
"NZ AP, dovevano fare da staffetta, senza materialmente partecipare all azion e.
Il Lo UZ, che descriveva le armi impiegate ed il loro munizionamento, nonché le modalità dell aggres-
precisava che tutti indossavano giubbotti sione,
antiproiettile, ad eccezione di Strano Stellario
TO, il quale era rimasto ferito da uno dei colpi che BR LV aveva esploso con il re-
volver cal. 44 di cui era armato, in risposta al fuoco concentrico da loro indirizzato contro di lui nel luogo.e contro le altre persone presenti
Riferiva ancora il Lo UZ di avere partecipato ad una rapina in danno di un deposito di collettame,
sito nella zona industriale di IA, di fronte alla Gondrand, insieme con EI LE, Ieni Giaco-
OV AR e De IA RO, que-mo,
st'ultimo successivamente deceduto.
Trattavasi di una rapina, commessa il 12.5.1882, al deposito di cui era titolare LO TO, ed il cui guardiano notturno era LO LV.
egli era I l Lo UZ precisava che nell'occasione
15 stato costretto a sequestrare il guardiano del depo-
sito, un uomo di circa quaranta anni, magrissimo, con occhiali dalle lenti molto spesse;
aggiungeva che era stato rapinato un camion e che tale veicolo,
dopo essere stato scaricato della merce, era stato abbandonato in una zona attraversata dalla strada nuova che collega Aci S.AN ad altri paesi della zona.
Confessava, pol, di avere partecipato, sempre in
correita con il EI LE e con persone del SUO
gruppo, alla rapina di un camion che trasportava caffe (che risultò avvenuta il 7.9.1982).
NTnuando nella sua narrazione, i l Lo UZ rife-
riva circa l´estorsione commessa, nel luglio 1983,
ai danni dell'impresa Parasiliti in correità con
EI, De IS, NI, Lo GI, Castrogiovan-
ni, VA AE e VA TO.
In particolare, precisava che lui stesso ed il EI
avevano collocato un ordigno esplosivo nell'edificio del carcere la cui costruzione era in corso, in
Augusta, ad opera dell'impresa.
L'attentato dinamitardo, compiuto verso le ore 21,
doveva servire solo ad intimorire chi già pagava il
'pizzo" al gruppo EI, poiché egli stesso, d'inte-
Sa col EI, aveva ripetutamente telefonato al
16 Parasiliti chiedendo il pagamento di cento milioni per evitare danni all'impresa; il EI, che già si
1'impresa, 51era assunto l'incarico di proteggere offerse di far cessare i tentativi di estorsione,
che come d'intesa cessarono, acquisendo in tal modo merito“ agli occhi del Parasiliti, che cos.cosi aumento
1'importo del "pizzo" pagato mensilmente.
Nel contesto di tale disegno era stata appunto col-
locata la bomba nel cantiere del carcere.
Con riferimento alle estorsioni che il gruppo EI
commetteva nei confronti di grossi imprenditori ୧
commercianti, il Lo UZ precisava che nel periodo in cui il clan era in guerra con i gruppi avversari
il danaro estorto era raccolto nella cassa comune;
cessate le ostilità, erano insorte questioni di spartizione del bottino nell'ambito del clan Pille-
nel quale orbitava il gruppo EI. ra,
collaborante raccontava, inoltre, di avere com- I l messo, nel settembre 1983, la rapina di un camion
carico di mobili, insieme con LE EI, giovan-
il quale,dosi della complicità di AR AR,
pur non essendo stato preventivamente informato del
progetto delittuoso, aveva già posto a disposizione il suo garage per analoghe operazioni.
I l camion da rapinare doveva scaricare la merce
17 proprio nel negozio che egli, in società, gestiva in
Nicolosi.
Per realizzare la rapina, aveva fatto trovare chiuso il negozio.
Il Lo UZ ed il EI si erano serviti di un auto
Renault. 14 ed avevano legato ed abbandonato i due autisti in una zona isolata di Nicolosi%;B quindi il
EI si era recato a prelevare la sua auto Bmw, con la quale aveva pol seguito i l Lo UZ che, postosi alla guida del camion, si era diretto al garage del
AR, Ove la merce era stata scaricata. Dopo di che il Lo UZ, nuovamente alla guida del camion abbandonarlo,per condurre il veicolo nel luogo ove decideva di abbandonare 1'automezzo a Valverde, nel luogo ove durante il percorso rimaneva coinvolto in
սո incidente con un'auto che procedeva in direzione
opposta alla sua.
Relativamente all'attentato subito il 28.12.1986, a seguito del quale si era deciso a collaborare con la
giustizia, il Lo UZ precisava di essere uscito di
casa verso le ore 18 di tale giorno, a bordo della
sua auto Saab Turbo e di avere imboccato la via
Lenin, quando attraverso lo specchio retrovisore aveva notato un auto Alfa Romeo che lo seguiva,
condotta da AR CO, accanto al quale sedeval
18 NC AG, mentre una terza persona, che
поп aveva riconosciuto, viaggiava sui sedili poste-
riori.
Resosi conto che costoro intendevano ucciderlo,
aveva accelerato al massimo, dirigendosi verso Nesi-
ma per imboccare la circonvallazione. Per cercare di sottrarsi ai suoi inseguitori, aveva compiuto mano-
vre azzardate, imitate dai predetti, nel corso delle quali, tuttavia, essi incorrevano in un incidente con altra auto.
I l Lo Puzzo riteneva a questo punto di essersi liberato di loro, ma, avendo avuto poCO dopo un analogo incidente, veniva nuovamente raggiunto dal- l'auto inseguitrice, dalla quale venivano esplosi colpi di arma da fuoco al Suo indirizzo.
Essendo privo di armi, decideva di fuggire a piedi,
zigzagando per evitare i colpi, e tentava di scaval-
care un inferriata che recingeva un complesso di villini in via Armando Diaz. Nel far ció veniva attinto da un proiettile alla testa e, sebbene feri-
continuava la fuga mentre il AR ed il terzoto,
Sconosciuto individuo continuavano la Sparatoria
contro di lui, ma si arrestavano poi dinanzi all'in-
ferriata, senza scavalcarla.
Riusciva cosi a raggiungere la casa dei cognati,
19 dove nella fuga aveva aveva deciso di dirigersi, e dopo circa un'ora, accompagnato dai predetti, si era
recato in ospedale, per farsi curare la ferita al
capo.
Ne i confronti del Lo UZ e delle persone indicate come appartenenti a quei gruppi facenti Čapo ai Di
RO, a EI LE, a ER LV ed a
ER AZ, venivano contestati dal P.M., con
numerosi ordini di cattura, delitti di omicidi ag-
anche plurimi, di associazione per delin- gravati,
associazione per delinquere di stampo quere, di mafioso, di estorsioni aggravate e reati concorrenti e connessi.
Per taluni degli episodi delittuosi e per alcune delle persone chiamate in causa dal Lo UZ, si
disponeva la separazione degli atti e si procedeva separatamente, come nei confronti di Di RO Clau-
dio, NE ED e LA IC, per il reato
di omicidio tentato in offesa del Lo UZ e per 1
connessi reati di porto e detenzione illegali di
armi, commessi il 20.9.1983 ed in relazione ai quali il collaborante aveva reso diffuse dichiarazioni di accusa.
La complessa istruttoria veniva proseguita col rito formale, al cui esito veniva disposto dal Giudice
20 istruttore del Tribunale di IA, con sentenze-
ordinanze in data 7.11.1988 ed in data 13.2.1990, il rinvio a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise di
IA di 36 imputati, col primo provvedimento, e di Di RO IO, NE Edomondo e Chiarella Felice Giuseppe, col secondo provvedimento, relativo questo alle anzidette imputazioni di omicidio tenta-
to e reati connessi.
In apertura del dibattimento, nel procedimento prin-
cipale, la Corte d'Assise disponeva la separazione delle posizioni processuali di Di RO DO
AN e di Di RO IO, sul rilievo della sussistenza di motivi di opportunità ostativi alla
cognizione dibattimentale di tali posizioni da parte del GI "a latere" titolare, il quale aveva compiuto atti istruttori riguardanti i predetti imputati, nella precedente veste di P.M.
Per tali imputati, il process0, il cui dibattimento era stato rinviato a tempo indeterminato, veniva successivamente riunito, con provvedimento adottato nella sua fase predibattimentale, a quello preceden-
temente stralciato in istruttoria e di cui alla sentenza- ordinanza di rinvio a giudizio in data
13.2.1990.
I l dibattimento relativo ai due procedimenti stral-
21 conciati e riuniti (n.35/90 r.g.) 51 concludeva sentenza del 14.5.1990, mentre il procedimento che può chiamarsi principale (n.39/90 r.g.) veniva a sua volta definito pochi giorni dopo, con sentenza del
28.5.1990.
statuizioni delle due sentenze erano Le numerose
oggetto di appello, dellasia da parte pubblica accusa, che in un secondo tempo rinunciava, tutta-
via, a molte delle impugnazioni proposte, sia da
parte degli imputati condannati.
Tali gravami venivano riuniti e decisi dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania con sentenza del
15.5.1991.
Per quanto interessa e concerne i temi devoluti in questa sede di legittimità per effetto dei ricorsi
proposti dagli imputati BR LV, ST
NI AR, LA IC IU, LO
FR, De IS FR, Di RO GI
Di RO DO AN, AR CO, Guardo pe, Carmelo, Lo UZ LI, EI LE, nonché per effetto del ricorso del P.G. di IA nei confron- ti, oltre che degli stessi OV, HI
LO, De AN, Di RO IU, Dila, Mauro DO AN, AR CO, anche nei confronti dei поп ricorrenti Di RO AN, Di
22 RO LV, OT AR, NC AG,
GA ZO, NE ED, Lo GI SE,
Lo UZ LI, ER LV, SI GI
IN GioNI e RA LL TO, pe,
Corte d'Assise d'Appello di IA ha disposto la nei termini che saranno più oltre richiamati.
IN DIRITTO
01>Va comunque premesso, per esigenze di inquadra-
mento ed organica visione dei temi qui sottoposti dai ricorrenti, che i giudici del secondo grado di
giudizio, dopo avere delineato il quadro della cri-
organizzata nel territorio di IA allaminalità
fine degli anni 70 ed all'inizio degli anni .80,
riferimento cioè all'epoca cui risalgono i primi con fatti che sono oggetto del processo, evidenziando lo
sviluppo e le modificazioni aggreganti e disaggre-
ganti delle organizzazioni locali, nelle quali la delinquenza mafiosa espressasi con 1 attività del
noto clan capeggiato da EN LA trovava collateralismi, fiancheggiamenti, alleanze, suddi-
tanze, nonché contrapposizioni spesso cruente, hanno
anzitutto affrontato, in relazione all impianto probatorio la cui costruzione trova base nelle di-
chiarazioni del Lo UZ, il problema della valuta-
Zione delle sue chiamate in correità, alla luce
23 delle vigenti disposizioni processuali, vale a dire alla stregua del dato normativo costituito dal det-
tato dell'art. 192 c.p.P., immediatamente applica- bile ai procedimenti che, come quello in esame
,
proseguono con l osservanza delle norme previgenti.
Dopo avere osservato che i principi posti da tale e segnatamente dal SUO comma 3, secon-disposizione, le dichiarazioni rese dal coimputato del do cui reato o da persona imputata di reato con- medesimo nesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente l'at-agli altri elementi di prova che ne confermano tendibilità, costituiscono l'espressione di un inse-
gnamento consolidato in questa sede di legittimità dal quale va ricavato il metro per condurre ogni corretta valutazione della specifica fonte probato-
ria, 1 giudici di merito hanno, di conseguenza,
sottolineato la necessità di un preliminare riscon- tro intrinseco, relativo alla persona dell'accusa-
tore, al motivi che hanno determinato le sue rivela-
zioni, al contenuto ed alle modalità delle stesse,
verificando la ricorrenza o meno di requisiti di
analiticità, di spontaneità, di costanza, di coe-
renza, ed hanno altresi richiamato l'esigenza di un
riscontro estrinseco, mediante la ricerca di elemen-
ti oggettivamente diversi, idonei a suffragarle e ad
24 avvalorarle.
Hanno posto poi in risalto la doverosità di una rigorosa cautela nel condurre tale accertamento,
tenuto conto delle connotazioni della personalită
del Lo UZ, che, in quanto caratterizzata da lieve megalomania e da maniacalità dell'umore,, sia pure per taluni aspetti rivelatisi all'osservazione degli operatori penitenziari, avevano compromesso in talu- casi la sua attendibilità, che tuttavia doveva ritenersi postulata, in linea generale, dalla posi-
motivazioni, riconducibili, sul tività delle sue piano psicologico, ad un desiderio di ricevere la protezione delle istituzioni, in considerazione dei reiterati attentati che aveva dovuto subire, l'ulti- mo dei quali avvenuto a pochi giorni dalla sua
uscita dal carcere.
Per quanto specificamente attiene al dettato di cui all'art. 192 c.p.P., deve darsi atto che i criteri enunciati nella sentenza impugnata per la verifica
delle dichiarazioni del collaborante sono legittimi e aderenti alla regola del comma 3 della norma
stessa, perché rispondono a quelli indicati nelle numerose pronunce di questa Corte Suprema, secondo
cui 1 riscontri esterni, non predeterminati nella in via generale, specie e qualità, possono essere,
25 di qualsiasi tipo e natura, tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiara-
zioni di altri soggetti, purché siano idonei a con-
validare "aliunde" l'attendibilità dell'accusa, te-
nuto anche presente, comunque, che oggetto della
é lavalutazione di attendibilità da riscontrare complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e поп ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante. In altri termini, gli elementi probatori di riscon-
tro, esterni al coimputato, al di la di una classi-
ficazione che non potrà mai essere completa ed esau-
stiva, debbono piuttosto essere individuati in que-
gli elementi e dati esterni suscettibili di essere considerati con convincente rigore logico per con-
fermare il coinvolgimento di altri imputati nei
fatti riferiti dal coimputato.
A confronto con gli anzidetti criteri, che la Corte d'Assise d'Appello di IA ha correttamente po-
stulato, occorrerà verificare se la decisione impu-
gnata si sia ad essi attenuta, poiché un comune tema
dei ricorsi dell'Ufficio del P.M. e degli imputati interessa appunto, ovviamente da opposte angolazioni e laddove le impugnazioni non investano inammissi-
26 insindacabili, l'at- bilmente valutazioni di merito tendibilità del collaborante Lo UZ e l'esistenza riscontri esterni individualizzanti. di Va ancora premesso che nella presente sentenza sa-
ranno precisate, e quindi esaminate in relazione ai singoli fatti delittuosi e poi in relazione al reato associativo, le posizioni di ciascun imputato, ri-
raggiunto da ricorso della pubblica corrente 0
con riferimento ai motivi di impugnazione accusa,
"hinc et inde" dedotti e seguendo, per quanto possi-
bile, lo schema e 1' ordine di trattazione adottati
nella motivazione della sentenza impugnata che ha esame dapprima le vicende delittuose ascri-preso in vibili ai ritenuti seguaci del clan dei A" e
quindi quelle in cui sono coinvolti i ritenuti affi-
liati del clan di EI LE.
1>Rapina ai danni dell'agenzia n.9 del Banco di
Sicilia, commessa in IA il 27.7.1981.
-Ricorso del P.G.
contro
LO FR.-
In relazione a tale vicenda delittuosa, che la nar-
razione del Lo UZ collocava temporalmente dopo il
SC -RD, avvenuto triplice omicidio
mentre in realtà essa risale al 1'8.2.1982,
27.7.1981, é stata ritenuta la colpevolezza del solo
Lo UZ, in quanto, tra gli altri personaggi coin-
27 volti dalle sue dihiarazioni, il Di RO DO
AN, di cui i primi giudici avevano affermato la responsabilità con la sentenza 14.5.1990 resa nel separato processo, è stato poi assolto in appello,
Su conformi richieste del P.M. d'udienza, sul rilie-
vo deľka mancanza di un riscontro oggettivo esterno alle accuse del collaborante, pur ritenute intrinse-
camente attendibili per la descrizione dei fatti relativamente precisa.
La mancanza di un siffatto riscontro è stata invero ravvisata, con la sentenza impugnata, anche in rela-
zione alle accuse contestate a LO FR, nei confronti del quale é stato respinto il gravame proposto dal P.G. contro 1 assoluzione da tale impu-
tazione.
I l ricorrente P.G. ricorre avverso la confermata statuizione assolutoria, per vizi di motivazione,
assumendo che il giudice dell'appello avrebbe omesso di considerare come riscontro individualizzante la disponibilità che aveva il LO, all'epoca dei fatti, di una moto Kawasaki di colore rosso, del colore cioé della moto utilizzata nel corso della
rapina, secondo quanto precisato dal Lo UZ nel dibattimento.
La censura, come numerose altre mosse dalla pubblica
28 accusa alla sentenza immugnata, é palesemente infon-
data, perché la Corte di IA поп ha affatto omesso di prendere in considerazione le anzidette prospettazioni di merito, che ha disatteso con con-
grua motivazione, priva di errori logici e giuridi-
ci. Si é invero sottolineato, nella sentenza impugnata,
che l'accenno alla moto Kawasaki, fatto dal Lo ZO
soltanto nel corso del dibattimento di primo grado quando gia erano stati acquisiti e depositati qli atti relativi alla rapina, поп poteva essere consi-
derato un riscontro individualizzante, non solo perché una moto Kawasaki di colore rosso é tutt'al-
rara, per cui restava per ciò stesso un tro che margine di dubbio circa 1 identificazione della moto, ma soprattutto perchè era risultato che la
moto in questione apparteneva allo zio del Cicirel-
DI ZO, indicato dal collaborante 10,
complice nella perpetrazione della rapina, 2 come conseguentemente non era dato di ipotizzare una
convincente ragione, e in ciò si coglieva un vuoto
per collegare tale moto al LO,probatorio,
che ne aveva una disponibilità saltuaria, e поп
piuttosto all'DI, che ne era il proprietario e che aveva preso parte all'impresa criminosa.
29 Pertanto, in relazione all' assoluzione del Cicirel-
lo in rapporto alla rapina in questione, il ricorso del P.G. é inammissibile, poiché L'Ufficio ricorren-
te nulla segnala in linea di diritto per contrastare argomentazioni con le quali il giudice dell'ap-le pello ha risposto alle prospettate doglianze.
2>Rapina alla Banca Popolare di Ragusa, agenzia di
S.AT Li Battiati, commessa il 22.12.1981.
-Ricorsi di LO FR e di Di RO Ric-
cardo AN- La rapina in questione ed i connessi reati di porto e detenzione illegale di armi clandestine e di furto
aggravato di autovetture sono stati contestati a Lo
UZ LI, Di RO DO AN, a Cicirello Francesco ed a SI IU, oltre che a Stiro
IO.
Nel primo grado del giudizio, e con la sentenza del
14.5.1990, é stata riconosciuta la colpevolezza di
Di RO DO AN, mentre la colpevolezza di Lo UZ LI e di LO FR 白 stata
affermata con la sentenza del 28.5.1990, che ha invece assolto TI IO per non avere commesso il
fatto. Con la sentenza impugnata sono stati respinti gli appelli Con i quali il Di RO DO AN ed
30 il LO FR assumevano la loro estraneita alla rapina ed opponevano la pretesa inattendibilità
delle dichiarazioni del Lo UZ dal momento che nella sua narrazione della vicenda delittuosa avreb-
bero dovuto cogliersi numerose imprecisioni e con-
.traddizioni: quali gli errori sul colore dell auto
impiegata, sull'importo del bottino, sul luogo in cui la guardia giurata venne tenuta a bada sotto la
minaccia delle armi, le contraddizioni sulle divise indossate dai rapinatori e sul luogo ove era avvenu-
to il cambio degli autoveicoli utilizzati.
Inoltre, gli imputati predetti avevano dedotto che la mitraglietta JA sequestrata a Bastia Umbra
costituiva riscontro idoneo alla chiamata in non correità, poiché non era dimostrato che trattavasi della stessa arma rapinata alla guardia giurata in
servizio dinanzi alla Banca.
Sul pun to la Corte di merito ha ritenuto 1 infonda-
tezza dei rilievi. In relazione al rigetto dei gravami su tali capi,
sia il LO che il Di RO DO AN ricorrono in questa sede di legittimità.
difensore del LO lamenta vizi di erronei- I l illogicità e mancanza assoluta di motivazione ta,
criticando la valutazione di attendibilità intrinse-
31 ca attribuita al Lo UZ e negando poi valore di
riscontro al sequestro della mitraglietta, poiché
поп sarebbe stato assolutamente provato che tratta-
vasi della stessa arma sequestrata alla guardia giurata.
Analoghe diffuse critiche alla sentenza impugnata,
denunciata per vizi di illogicità della motivazione,
sono state svolte dal difensore del Di RO Riccar-
do AN, deducendosi, tra l'altro, che i l riscon- tro individualizzante attribuito al sequestro della mitraglietta riguarderebbe la partecipazione del Lo Puzzo e non di altri alla rapina di cui trattasi.
Tali critiche si risolvono in prospettazioni di alle quali il giudice d'appello ha dato ade- merito guate e corrette risposte, affermando che oggetto riscontro di attendibilità del pentito dovevadel considerarsi la complessiva sua dichiarazione rela-
tiva allo specifico episodio, nelle sue componenti punti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei
riferiti dal dichiarante, ed ha osservato che le imprecisioni eccepite erano comprensibili ed attene-
vano a dati di dettaglio che поп inficiavano la prova a carico degli imputati anzidetti, che era
inequivoca.
Come osservato dal P.G. presso questa Corte, nella
32 sua complessa e completa requisitoria, i riscontri che il giudice di appello ha potuto ravvisare, in ordine alle modalità della vicenda riferite dal collaborante, sono numerosi e più che sufficienti
per giustificare le conclusioni inutilmente e, per lo più, inammissibilmente in questa sede, contestate
..
dalle difese. Rinviando a quanto in precedenza osservato sulla
correttezza del metodo seguito dalla Corte d'Assise
d'Appello di IA nella valutazione dell'attendi-
bilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie del coimputato Lo ZO, basti ricor-
dare, in relazione all'ulteriore riscontro indivi- dualizante costituito dalla mitraglietta cui si é fatto cenno, che la forza probatoria di detto ri-
scontro, come é stato logicamente sottolineato а
pag. 263 della sentenza impugnata, poggia поп solo
rilievo che quando il Lo UZ riferi che ilsul mitra sottratto nella rapina in esame era quello stesso sequestrato nella tentata rapina di Bastia Umbra gli inquirenti nulla sapevano del sequestro
stesso, ma soprattutto che nell'occasione e nel
luogo indicati era stata effettivamente sequestrata un arma del tutto identica a quella sottratta in
S.AT Li Battiati alla guardia giurata, e che il
33 sequestro era avvenuto in danno delle stesse persone indicate dal collaborante Come autori materiali della rapina di cui trattasi.
Non mette conto, poi, e non é questa la sede, per ripercorrere le compiute argomentazioni con le quali
é statg disatteso l'assunto, qui pedişsequamente
riproposto dai ricorrenti, circa 1 individuazione
della mitraglietta rapinata alla guardia giurata nella mitraglietta sequestrata non già a Bastia
Umbra ma nella villa in territorio di Viagrande, nel corso delle indagini relative all'omicidio di Zitel-
li TO e ME AN.
-Ricorso del P.G. nei confronti di SI IU-
A sua volta il P.G. ricorre contro l'assoluzione di
SI IU, pronunciata in secondo grado per avere i giudici di merito ritenuto incompatibile la
partecipazione dell'imputato alla rapina con il Suo
ricovero in quel periodo all'ospedale di IA dal
22.1.1992. 5.12.1981 al l'Ufficio ricorrente le dichiarazioni accu- Secondo
satorie del Lo UZ troverebbero riscontro nella circostanza che il SI era in effetti militare di leva e nella smentita dell' affermazione di que-
st'ultimo di non avere conosciuto il Lo UZ prima della rapina, in quanto a Trapani, ove secondo lo
34 stesso collaborante era avvenuta la reciproca cono-
поп già scenza, 1'imputato era stato da militare risultava dopo la rapina stessa, ma prima, come
dalle informative dell'autorità militare.
Trattasi di censure del tutto inammissibili perché
la Corte di IA ha esaustivamente esaminato la se diposizione del SI, ed il dedotto mendacio,
.
voluta menzogna si tratta, il che non sembra essere
farebbe comunque parte della linea stato accertato,
difensiva cui 1 imputato può bene in astratto ricor-
rere, senza che per ciò stesso l'espediente possa risolversi a suo sfavore in decisiva prova d'accusa,
tale cioè da infirmare l'alibi.
Si farebbe torto, peraltro, all'Ufficio ricorrente se si facesse qui più diffuso richiamo alle consi-
contenute nella sentenza impugnata circa derazioni superabilità delle perplessità inerenti la поп la non compatibilità tra le dichiarazioni del Lo Puzzo
e l'alibi del laSI concernente sua degenza nel corso della quale subi un prelievo ospedaliera,
per un'analisi, proprio nella mattina del di sangue,
giorno della rapina, quando egli si sarebbe recato verso le ore 8 a casa del Lo UZ, secondo quanto da quest'ultimo riferito.
3>Estorsione in danno di D'IC EP, Com-
35 messa in S.GioNI La Punta nel 1982.
-Ricorso del P.G. nei confronti di Di RO GI
pe, Di RO DO AN e LA IC
IU. Con la sentenze della Corte d'Assise di IA in data 14.5.1990 e 28.5.1990, i soli Di RO DO
AN e Lo UZ LI erano stati ritenuti sicu-
ri autori dell'impresa delittuosa, il primo a titolo
di estorsione consumata, il secondo a titolo di estorsione tentata, mentre i coimputati Di Mauro
IU, Di RO LV e LA IC
IU erano stati assolti per поп avere commesso il fatto.
Con l'impugnata sentenza é stato rigettato l'appello che la pubblica accusa aveva proposto contro le
assoluzioni di Di RO IU e LA IC,
mentre, in accoglimento del gravame di Di RO Ric- cardo AN, anche tale imputato é stato assolto
dalla estorsione in esame e dai reati connessi di detenzione e porto illegali di ordigno esplosivo.
Contro tali statuizioni i l P.G. propone ricorso in per vizi di mancanza questa sede di legittimità, e contraddittorietà della motivazione, perché, in
contrasto con la metodica enunciata circa la valuta-
zione degli indizi, i giudici avrebbero negato rile-
36 vanza sia ai riscontri del pentito IA OR,
che aveva attribuito al clan dei A" le estor-
sioni consumate in quel tempo nel catanese, sia al documento "Insanguine" (pag.594 della sentenza)
sequestrato al Di RO IO, coimputato succes-
sivamente deceduto, documento dal quale si desume-
rebbe che il Di RO DO AN ed il HI la erano gli abituali compartecipi delle estorsioni consumate dal gruppo.
Né trascura il P.G. ricorrente di denunciare vizi di motivazione, che assume carente e contraddittoria,
In ordine alla qualificazione dell'episodio Come
estorsione tentata anziché consumata.
Le censure non segnalano vizi di legittimità e,
riferite alla motivazione delle statuizioni assolu-
torie, non rilevano alcuna illogicità nelle argomen- tazioni del giudice dell'appello, il quale ha ravvi-
sato, nei confronti di detti imputati, la mancanza di riscontri individualizzanti rispetto alle chia-
mate in correità del Lo UZ, osservando che i riscontri oggettivi della partecipazione del colla-
borante al fatto delittuoso non erano da confondere con quelli, mancanti, che attengono alla partecipa-
zione dei chiamati in correità.
La Corte di IA si é correttamente attenuta al
37
: principio secondo cui la prova della partecipazione ad associazione per delinquere é del tutto insuffi-
ciente, da sola considerata, per costituire prova della responsabilità dei singoli componenti nella
realizzazione dei reati riconducibili al programma delittuoso dell'organizzazione; tale ulteriore prova "
invero desunta nell'indefettibile osservanza dei va paradigmi e dei principi che possono collegare il
realizzazione da parte dell imputato,reato alla sua
anche a titolo di concorso morale o materiale, con
е поп legalita- esclusione di criteri approssimativi dell'azionequali la mera preventiva conoscenza ri,
criminosa che altri componenti del gruppo hanno
ideato, organizzato e realizzato.
In tale paradigma non trova utile e legittima collo-
cazione il c.d. "riscontro d'ambiente", con il quale in buona sostanza si pretende appunto di riferire
all' associato il reato che si ha prova di collegare e, nella specie, come l'ufficioall'associazione,
ricorrente intenderebbe, attribuendo illogica valen-
za di riscontro individualizzante, per provare la
responsabilità dei singoli in ordine all'azione
delittuosa "de qua", alla generica chiamata in
causa, in altro procedimento penale, dell'associa-
zione dei A", da parte del ' pentito IA
38 OR, in ordine alla consumazione di estorsioni nel territorio catanese.
Quanto al documento "Insanguine", che costituisce,
secondo i giudici di merito, una prova sulla sparti-
zione dei proventi di varie ma non indicate azioni
giustamente 白 stato osservato dalladelittuose,
Corte di IA che esso é processualmente utile in unicamente la presumibile affilia-indica quanto all'associazione criminosa, delle persone zione,
menzionate nello stesso.
La qualificazione dell'episodio de quo come estor-
sione tentata e поп consumata, qualificazione dai giudici di merito confermata in risposta al gravame pubblica accusa sul punto, é desunta da una della valutazione, parimenti non sindacabile in linea
logica, secondo cui, di contro alle affermazioni del :
collaborante Lo UZ, per le quali, in linea di
principio, i giudici di merito hanno ritenuto neces-
sario il più attento vaglio, quelle del D'Amico, che
ha negato di avere corrisposto somme, se поп é
sicuro elemento di smentita delle prime поп può
costituire neppure elemento di decisiva conferma delle stesse.
4>Triplice Omicidio in persona di SC AN,
SC IU e RD ZO, commesso in
39 IA 1'8.2.1982.
Ricorsi del P.G. nei confronti di Di RO IU,
Di RO DO AN e AR CO.
Entrambe le sentenze di primo grado sono pervenute all'assoluzione di tutti gli imputati dal delitto in discorso, fatta eccezione per il Lo UZ, la cui responsabilità è stata affermata con la sentenza in data 28.5.1990. Il P.M. aveva proposto appello avverso 1 assoluzione
degli imputati e successivamente aveva rinunziato all'impugnazione nei confronti di LO France- SCO, Di RO AN, Di RO LV, OT Car-
melo e NI CO, mantenendola invece nei con-
fronti di Di RO IU, Di RO DO Roma- по e AR CO.
Avverso la ribadita statuizione assolutoria nei confronti dei predetti tre imputati, il P.G. ricorre per cassazione, denunciando vizi di motivazione illogica e contraddittoria, per avere i giudici omesso di indicare quali fossero le successive di-
chiarazioni del Lo UZ dalle quali si poteva evin-
cere la rappresentazione di un movente diverso da quello prospettato dal collaborante sin dall'inizio in ordine al triplice omicidio, vale a dire la
vendetta per 1'accusa di "infamità" diffusa dagli
40 'SC
contro
Di RO IO, per avere quest'ul-
timo, in un processo per rapina celebratosi in Agri-
gento, chiamato in correità tal IU LI,
amico degli SC.
I l ricorrente Ufficio attribuisce ai giudici di avere travisato il fatto con riferimento alla valu-
tazione delle dichiarazioni rese dal Lo UZ il
30.12.1986, poiché avrebbero affermato che il colla-
borante aveva detto di avere appreso dal AR,
soltanto dopo il triplice omicidio, che il movente
del crimine era nell'anzidetta "accusa d'infamità"
diffusa contro il Di RO IO e non nella reazione agli omicidi di ME AN e di Zitel-
lo TO attribuiti ai fratelli SC.
Altro travisamento del fatto il ricorrente lamenta perché i giudici di merito avrebbero omesso di con-
che il 23.1.1985, come da acquisito ver- siderare
.
bale, IA OR aveva dichiarato dinanzi al
P.M. di Torino che 1 LI ebbe a confidargli di temere di essere anche lui ucciso dal gruppo dei
A", parlandogli del triplice omicidio SC
-RD attribuito a Di RO DO AN ed a
AR CO.
Denuncia poi il ricorrente l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte d'Assise d'Appello
41 perché avrebbe ritenuto necessario (pag. 311 della
sentenza), in base ad un superato orientamento giu-
risprudenziale, il riscontro incrociato della di-
chiarazione del IA OR con quella del Lo
UZ.
Osserva questa Corte che nessuna di tali censure supera il livello delle critiche e deite prospetta-
zioni in fatto, nonostante la frequente enunciazione da parte dell'Ufficio ricorrente di vizi di contrad- dittorietà e di illogicità della motivazione e di travisamento delle risultanze processuali. una elaborata motivazione, 1 giudici Invero, con hanno confermato le decisioni assolutorie adottate nei confronti degli imputati, raggiunti ulteriormen-
te, in questa sede, dall'impugnazione della pubblica accusa, ed hanno rilevato l'insufficienza ed il contrasto dei vari moventi riferiti al fatto delit-
tuoso nonché le gravi discrasie e contraddizioni
colte tra la rappresentazione che il Lo Puzzo aveva fornito sull'effettiva dinamica del triplice delit-
to, evidenziando come dalle risultanze concrete emergesse il suo ruolo esecutivo e marginale, е поп
il ruolo decisionale che egli si era attribuito con
enfasi e che siffatte notazioni поп potevano поп
riflettersi sulla credibilità del dichiarante e
42 precipuamente, di conseguenza, in ordine all'atten-
dibilità delle chiamate in correità, anche se поп
erano tali da infirmare il convincimento, affermato giudici e поп oggetto di impugnazione, dai primi della sua partecipazione alla grave azione delittuo-
sa, tratto dalle risultanze peritali che avevano
confermato le sue dettagliate e sicure Indicazioni sul tipo delle armi impiegate.
Nessuna smagliatura logica é dato di cogliere nelle
argomentazioni della Corte d'Assise d'Appello, la
quale non é affatto incorsa nell'errore di diritto qiacché non ha minima-attribuitole dal ricorrente,
mante ritenuto la necessità di un riscontro incro-
ciato della dichiarazione di IA OR con quella del Lo UZ, ma si é soltanto limitata a sottolineare che, mentre la causale del triplice omicidio era stata individuata dal IA nella
'infamità delle vittime, e senza alcuna altra pre-
cisazione al riguardo, il Lo UZ la collegava,
invece, alle accuse di infamità da loro rivolte ai
A", sicché avendo il Lo UZ ed il IA
parlato di cose diverse non aveva neppure senso parlare di riscontro incrociato delle loro rispet-
tive dichiarazioni.
I denunciati travisamenti del fatto, poi, lungi dal
43 costituire ammissioni od esclusioni manifestamente erronee di fatti decisivi, rimangono in realtà mero
oggetto di enunciazioni suggestive, intese a giusti-
inammissibili prospettazioni in fatto, con-ficare trarie alle valutazioni dei giudici in ordine alle
oggettive risultanze.
5>Tentato omicidio di Lo UZ LI, commesso in
IA il 20.9.1983.
-Ricorso del P.G. nei confronti di NE ED. -
delitto ed i connessi reati di porto e deten- Tale
zione illegali di armi comuni da sparo erano stati imputati a Di RO IO, NE ED e Chia-
LL IC, avendone il Lo UZ riferito i par-
agliticolari (una rocambolesca fuga per sottrarsi costituito, questo, dalaggressori) ed il movente,
verso di lui da Di RO IO, darancore nutrito lui accusato, durante una riunione tra i A"
ed i "Cursoti", di avere ucciso tale TA LE
поп già perché trattavasi di un transfuga, passato al gruppo dei "Cavadduzzu", come aveva tentato di invece, secondo far credere Di RO IU, ma
quanto riferitogli da Bartolotta LV, per mettere а tacere le rivendicazioni del TA
stesso In ordine ad una quota del bottino di una rapina che costui, il Di RO IO ed i l Barto-
44 lotta avevano consumato insieme.
Con la sentenza della Corte d'Assise di IA in data 14.5.1990, il Di RO IO, il LA ed il Leone erano stati assolti per non avere commesso
il fatto.
Il successivo appello del P.M. veniva mantenuto nei soli confronti di NE ED, perché Di Mauro
IO era poi deceduto e nei confronti del CH
rinunciato all'impu- rella la pubblica accusa aveva
gnazione.
Avverso la ribadita statuizione assolutoria, il P.G.
ricorre in questa sede di legittimità, deducendo il difetto e la contraddittorietà della motivazione, in quanto sostiene che i giudici di merito, senza ido- nea giustificazione, hanno ritenuto inattendibile del NE ED ad opera del Lo l'individuazione mentre poi hanno affermato a pag. 680 della UZ,
sentenza impugnata che il Lo UZ, nel riferire
dell'attentato in esame, aveva dimostrato di aver
saputo ben individuare detto imputato, distinguendo-
lo dai suoi fratelli e da un omonimo.
La Corte d'Assise d'Appello di IA ha rigettato il gravame proposto nei confronti del NE, sul
rilievo che la testimonianza del Lo UZ, per le evidenziate connotazioni della sua personalità, che
45 esigevano Un vaglio attento e rigoroso delle sue
dichiarazioni, vuoi se rese nella veste di coimputa- to, vuoi se rese nella veste di persona offesa, come nel caso in esame, si era rivelata priva di riscon- tri idonei ad individuare il NE ED come uno degli aggressori. Né tale conclusione può dirsi inficiata da contrad-
dittorietà, come invece sostenuto dal ricorrente,
poiché l'avere i l Lo UZ ritenuto di individuare il Leone tra gli aggressori é appunto l'oggetto delle sue indicazioni accusatorie che é rimasto privo di quel riscontro ritenuto necessario, non
potendo, in linea logica, accreditarsi alle dichia-
razioni del Lo UZ, sol perché rese come persona attendibilità di livello supe-offesa e teste, una
riore a quello postulato per le dichiarazioni rese in veste di coimputato, in relazione alle quali 1
giudici di merito hanno preliminarmente indicato e
premesso l'esigenza di una rigorosa ed attenta veri-
fica.
6> Tentato omicidio di Lo UZ LI, commesso in
IA il 28.12.1986.
-Ricorso del P.Ģ. nei confronti di NC Bia-
gio e di AR CO.
Nel giudizio di primo grado, in relazione al delitto
46 in esame ed ai connessi reati di porto e detenzione illegali di arma da fuoco, la Corte d'Assise di
IA, con la sentenza del 28.5.1990, aveva assol-
to il NC per non avere Commesso il fatto ed aveva dichiarato il AR non imputabile, per vizio totale di mente.
Sui gravami proposti dal AR, che aveva chiesto di essere assolto per non avere Commesso il fatto,
nonché dal P.G. nei confronti del predetto, per il
quale aveva chiesto il riconoscimento della sua
piena capacità di intendere e di volere, e nel
confronti del NC, perché ne fosse dichia-
rata la colpevolezza, la Corte d'Assise d'Appello di Catania ha accolto l'impugnazione del AR ed ha
respinto quella della pubblica accusa.
Avverso tali statuizioni assolutorie il P.G ricorre deducendo vizi di motivazione, sostenendo peraltro che i giudici di merito sarebbero incorsi nella
violazione dell'art. 192 c.p.P., applicabile solo alle chiamate in correită e non alla testimonianza persona offesa, che il loro assunto, secondo della cui 1' accenno del Lo UZ al NC era suo ruolo nel- stato fugace e senza indicazioni del
1 aggredito, in l'attentato, поп terrebbe conto che preda al panico, поп aveva potuto fissare nella
47 memoria i dettagli dell'azione criminosa, che sa- rebbe stata omessa ogni giustificazione dell'assolu-
zione del AR, che il contenuto delle conversa-
zioni telefoniche dei familiari del NC
sarebbe stato travisato, giacché il riconoscimento del LO tra gli attentatori, colto nelle con-
versazioniversazioni st era dovuto al nipote del Lo Puz- esse,
20, essendo tale nipote insieme a quest'ultimo, al
momento dell'attentato.
censure sono prive dei requisiti per Anche tali introdotte in sede di legittimità. essere
Invero, поп sono ravvisabili i postulati vizi
motivazionali.
Nessun passaggio logico é criticabile, in quanto la
Corte d'Assise d'Appello di IA ha anche in tal caso nuovamente postulato la necessità di un attenta
verifica delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa Lo UZ, per le ragioni già accen-
nate, non superabili certamente per la formale qua-
lificazione processuale del dichiarante, vale a dire solo perché il predetto, anche in relazione a tale
vicenda, aveva assunto la veste del testimone e пол
quella del coimputato.
Di conseguenza, la Corte di merito ha posto in la problematica assenza dirisalto, e correttamente,
48 'ogni sicuro riscontro esterno alle accuse, che giu-
stamente non ha ravvisato, peraltro, contrariamente a quanto addotto dal P.M., nel contenuto delle con-
versazioni telefoniche intercorse tra i prossimi congiunti del collaborante, nelle quali invece gli autori dell'attentato venivano indicati nel AR e in LO FR. Nella motivazione della sentenza dei giudici del-
l'appello Si pone in risalto che, se la narrazione del Lo UZ sull'attentato subito poteva conside-
rarsı coerente, priva di contraddizioni e munita di riscontri esterni in ordine alle modalità del fatto ed alla Sua causale, riferita al vecchio rancore dei
A" verso di lui ed all'avvicinamento dei Di
RO al gruppo dei ER, nel cui ambito erano
passati gli uomini del gruppo EI, a cominciare dal De AN, con graduale estromisssione del Reito e dello stesso Lo UZ, che del EI era uomo di fiducia, nondimeno, con riferimento alle
indicazioni degli aggressori, la narrazione stessa appariva incerta e contraddittoria, perché mentre
nell'interrogatorio reso al P.M. il 15.1.1987 aveva
affermato che gli sparatori erano stati il Favara ed
un terzo individuo da lui поп riconosciuto, nel dibattimento di primo grado aveva sostenuto che a
49 ⚫sparare contro di lui erano stati il AR ed il
NC, in riguardo al quale aveva in prece-
denza affermato che non ebbe a sparare.
Nella sentenza Si sottolinea poi che il Lo Puzzo aveva parlato per la prima volta dell'attentato
subito, facendo i nomi degli aggressori solo nel-
1 interrogatorio del 15.1.1987, dopo oitre quindici giorni che esso 51 era verificato e che egli aveva iniziato a collaborare con la giustizia, e tuttavia già in precedenti interrogatori aveva fatto 1 nomi del NC e del AR, indicandoli quali appartenenti al gruppo Di RO, ma senza accusarli
di essere stati i suoi attentatori. Hanno poi rilevato i giudici dell'appello che поп
stato interrogato un giovane parente del Lo era mai
UZ, il quale, essendo stato in sua compagnia al momento dell'attentato, avrebbe potuto fornire noti-
zie utili sull'identità degli aggressori.
Alla stregua delle risultanze i giudici di merito
hanno confermato 1 assoluzione del NC ed hanno osservato poi che anche il AR doveva es-
sere assolto, poiché nei suoi confronti поп potevano
поп rifluire le incertezze e le contraddizioni rile-
vate nelle indicazioni del Lo UZ.
Tali conclusioni, per la loro logica coerenza, поп
50 sono criticabili in questa sede.
7>Strage di via dell'Iris, commessa in IA il
26.4.1982
-Ricorso del P.G. nei confronti di RA LL
TO, ER LV, EI LE, Lo UZ
LI.
Per tale grave vicenda delittuosa sono stati riferi-
ti, nella parte espositiva dei fatti, i particolari narrati dal Lo UZ nelle Sue prime dichiarazioni.
In ordine al delitto di strage (art. 422 c.p.) ed al connessi delitti di detenzione e porto illegali di armi da guerra, con relativo munizionamento, e di armi comuni da sparo e clandestine (capi 49 e 50),
tutti gli imputati rinviati a giudizio, CA
UR, OV AR, De AN RA
SCO, GA ZO, NI CO, Lo UZ Fi-
lippo, ER LV, EI LE e RA
LL TO, erano stati assolti con la sen-
tenza 28.5.1990 della Corte d'Assise di IA.
I giudici del primo grado avevano ritenuto inatten-
la dibile, sia intrinsecamente che estrinsecamente,
narrazione che della vicenda aveva reso il collabo-
rante.
Contro tali statuizioni il P.M. aveva proposto ap-
pello, cui poi rinunciava, nei riguardi di Castro-
51 gioNI AR, De AN FR, GA
ZO, NI CO e CA UR.
mantenuto nei confronti di ER L- Il gravame,
vatore, EI LE, RA LL TO e Lo
UZ LI, é stato tuttavia disatteso dai giudi-
ci del secondo grado.
laAvverso il rigetto dell'appello proposto controposto sentenza che aveva assolto i predetti, il P.G. ha
interposto ricorso per cassazione, per difetto е
contraddittorietà di motivazione, travisamento del fatto e violazione di legge.
Sostiene il ricorrente che le conclusioni della
Corte di merito sarebbero tra loro contraddittorie,
perché nella motivazione della sentenza si assume più oltre (pagg. 763-768) come dato di fatto pacifi- co che nel 1982 ebbe luogo una guerra di mafia tra
il 'clan' LA ed i l clan Pillera е che ad
essa partecipò a sostegno del ER lo stesso
LE EI%3B che la Corte sarebbe incorsa in travi-
samento del fatto per avere affermato che il Lo
UZ si sarebbe assunta esclusivamente la paternità
dell'azione, quando invece le dichiarazioni in tal
senso del collaborante, solo successive, furono poi ritrattate%3B che le dichiarazioni iniziali hanno le caratteristiche per essere ritenute attendibili.
52 Deduce poi a sostegno del ricorso una serie di dati
di fatto che non sarebbero stati valutati о che avrebbero dovuto essere valutati con opportuno nesso logico e svolge una diffusa critica alle considera-
zioni della sentenza concernenti lo RA LL
nei confronti del quale, secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado si sarebbero posti "in un
inammissibile stato psicologico di prevenuta confer- ma della sentenza assolutoria con conseguente rifiu-
to aprioristico di ricerca della verità. "
I l ricorrente segnala poi altri pretesi travisamenti del fatto, per errata individuazione della strada in S1 appostarono le auto degli aggressori, secondo Cul
indicazioni del Lo UZ;
lamenta che la Corte le поп avrebbe logicamente spiegato perché il ripetuto mendacio e le reticenze dello RA sulle circo-
stanze nelle quali Si era ferito al polso
○ in potessero rappresentareprossimità del polso non gravi indizi а suo carico, tanto più tenuto conto che le affermazioni del predetto che collegavano la ferita ad una sparatoria avvenuta ai primi del set-
tembre 1982 erano state smentite dalle notizie for-
secondo le quali nite dal Ministero dell'Interno,
si era verificata nelle zone vicine a IA non fossero ignoti. alcuna sparatoria 1 cui autori
53 IA, il In riferimento al ricorso del P.G. di difensore dello RA LL ha presentato a questa Corte una memoria depositata il 9.3 1992,
nella quale si assumono come travisanti le afferma-
zioni del ricorrente tra le quali quella secondo cui il Lo UZ avrebbe ritrattato le dichiarazioni di partecipazione diretta alla strage, tornando ad asseverare la versione originaria e confermando l'iniziale ruolo di semplice autista e informatore rimasto in attesa dei complici. Critica poi severa-
mente alcune espressioni contenute nel ricorso del-
l'Ufficio ricorrente in ordine allo stato di psichi- ca prevenzione che avrebbe impedito ai giudici di accertare la verità, e confuta alcuni dati fattuali indicati nel ricorso stesso, del quale chiede il rigetto.
motivazioneOsserva questa Corte che l'esame della della sentenza impugnata non dà legittimo adito alle censure formulate dal ricorrente Ufficio.
Anche nel presente caso i pretesi vizi logici, i
denunciati travisamenti dei fatti, le pretese omis-
sioni nell'esame degli elementi acquisiti in nul-
l'altro si risolvono se non in critiche alla valuta-
zione dei giudici, tutt'altro che incompleta ed
illogica, in ordine alle risultanze del process0,
54 alla quale il ricorrente pretende di contrapporre il proprio apprezzamento e le proprie convinzioni асси-
satorie, oltre che ingiuste recriminazioni sull'ope-
rato del giudici stessi.
Invero, le argomentazioni svolte nel ricorso sembra-
по prescindere del tutto dalle risposte loro date
nella parte motiva della sentenza impugnata e riper-
corrono sostanzialmente le doglianze formulate in
sede di gravame di merito: si protrae una discus- sione e si dialoga invano, poiché la pubblica accusa mostra di поп avere ascoltato le ragioni opposte,
mentre avrebbe dovuto segnalare in questa sede di
legittimità 1 vizi logici e gli errori di diritto
ragionamento del giudice dell'appello, concreta-del
mente ravvisati e поп meramente enunciati.
La Corte di merito, dopo avere correttamente premes-
So che per la verifica dell'attendibilità del Lo
UZ in ordine al grave episodio in discorso nessun rilievo potevano assumere le compiute valutazioni sulla sua credibilità o sulla sua inattendibilità in relazione ad altri fatti delittuosi, ha Osservato
anzitutto che le dichiarazioni del collaborante sulla causale, che era notoriamente collocata nel
contesto della sanguinosa guerra tra il 'clan' Са-
peggiato da LA ed il gruppo facente capo al
55 TO ed al ER, пол apportavano nessun con-
tributo non solo per una precisa ricostruzione delle modalità operative della spedizione criminosa ma soprattutto per 1 individuazione sicura dei mandanti e degli esecutori materiali della stessa, tenuto anche conto che gli antagonisti del clan' Santa-
.
paola costituivano una coalizione di forze diverse. Dati decisivi ed inequivocabili della personale responsabilità dei singoli imputati поп potevano essere desunti dalle rivelazioni del Lo UZ, poco convincenti e volta a volta contrastanti in rela-
zione alla descrizione, peraltro contraddittoria ed della fase ideativa e preparatoria del- imprecisa,
1 impresa, fase della quale egli si era attribuito paternità, in contrasto col ruolo di gregario la rivestito nel gruppo EI, nel quale era da poco passato;
peraltro, egli aveva poi chiamato in causa anche personaggi di cui поп aveva parlato in prece-
denza, ed altri dubbi nascevano dalla ricostruzione della fase esecutiva del delitto, sulla base della sua narrazione.
Al riguardo, i giudici hanno posto in evidenza le
perplessità emergenti dalle diverse versioni rese dal Lo UZ sulla composizione del gruppo di fuoco,
sui compiti affidati ad ognuno dei partecipanti
56 'all'operazione, sui suoi specifici compiti, sulle armi di cui disponevano e di cui ciascuno era arma-
perplessità derivanti anche dalle relazioni dei to,
tecnici balistici sulla assurdità delle modificazio-
ni che il Lo UZ riferiva di avere apportato ad un fucile a pompa.
intrinseca di tali dichiarazioni All inaffidabilità
la loro inattendibilità estrinseca. si aggiungeva
Invero, il riscontro esterno del luogo in cui gli aggressori lasciarono le automobili поп appariva tale da escludere che il Lo ZO potesse essere
venuto a conoscenza di taluni particolari dell'ag-
guato, senza avervi necessariamente preso parte,
dimostrava di ignorarne 1 particolari poiché egli significativi che da soli avrebbero potuto of- più
frire la prova più sicura della sua personale parte-
cipazione al delitto.
Le tracce di sangue osservate dal perito balistico
поп conducevano univocamente alla conclusione che попesse appartenessero ad uno degli aggressori, e
ad uno degli aggrediti rimasto ferito, stante l'as-
senza di indagini sul materiale ematico a suo tempo prelevato, né provavano che il BR LV, cui pronta reazione con il Lo UZ aveva attribuito una ferimento di RA LL ad un polso, fosse in
57 effetti tra gli aggrediti, poichè ciò non era desu-
mibile né da deposizioni testimoniali, né dall' ac-
certamento peritale sul guanto di paraffina preleva-
togli.
I l ruolo di capi rivestito da ER LV e da EI LE поп era idoneo ad attribuire loro la responsabilità in ordine a determinati fatti delit-
tuosi, diversi dalla partecipazione all'associazione per delinquere, essendo invece necessario accertare personale di ogni concorrente nei il contributo singoli delitti del sodalizio.
E' da osservare, almeno fin qui, che trattasi di proposizioni ineccepibili sul plano dei principi enunciati dalla giurisprudenza di costantemente legittimità.
Quanto al ferimento dello Strano ad un polso, i
giudici hanno rilevato anzitutto che nessuna prova di colpevolezza era emersa a carico del Bruno, nei
cul riguardi, peraltro, il P.M. aveva rinunziato all impugnazione relativa alle imputazioni di porto e detenzione illegali di arma da fuoco, connesse
alla strage in discorso, e поп essendo neppure certo che uno degli aggressori fosse rimasto ferito nel corso della sparatoria.
Né riscontri della partecipazione dello RA alla
58 strage potevano cogliersi negli elementi addotti dal
P.M.
Non poteva invero costituire riscontro né la reti-
cenza dell'imputato circa l'epoca e le modalità del
Suo ferimento, essendo Suo diritto anche quello di mentire e поп potendo il contesto del ferimento tanto più che nel 1982ricavarsi da presunzioni,
erano stati ben numerosi i fatti di sangue che avvano visto coinvolti gli esponenti dei gruppi antagonisti e tenuto conto, peraltro, che lo RA
legato all'organizzazione del ER, come da sen-
tenza della Corte d'Appello di IA 16.3.1985,
passata in giudicato, con la quale era stato condan-
reato associativo commesso sinonato per al
15.11.1982, ben poteva essersi trovato coinvolto in altri episodi cruenti attinenti alla guerra di ma-
fia.
Neppure poteva costituire riscontro, secondo i giu-
dici, la compiacenza che, come sostenuto dal P.M.,
poteva cogliersi nelle testimonianze dei medici, non essendo dato, con fondamento, di qualificare compia-
centi i medici che, dopo circa cinque anni dal fatto
26.4.1982 e senza l'ausilio di alcun documento, del erano stati in grado di riferire con certezza la поп
data in cui avevano visitato 10 RA, da essi
59 indicata tra la fine di agosto ed i primi di settem-
bre 1982.
Né argomento poteva trarsi dalla circostanza, peral-
tro subito ammessa dall'imputato, della sua sottopo-
sizione ad intervento chirurgico ad un braccio, a
Bologna, circa un anno dopo la strage, poiché tale risultanza dimostrava unicamente che lo RA era rimasto ferito al braccio destro da un colpo d'arma
da fuoco, ma non consentiva di risalire alla data certa del ferimento.
Dalla cartella clinica relativa alla degenza ospeda-
liera dello RA risultava una diagnosi per "sin-
drome di Volkman", generalmente derivante da prolun-
ingessatura per traumi al gomito 0 all avam- gata
Occasione con intervento braccio, curata in tale
chirurgico, sicché non era vera la circostanza rife-
rita dal Lo UZ, vale a dire di avere appreso dallo RA, poco tempo dopo la perpetrazione della strage, dei tendini offesi del predetto e del modo
con Cul era stato curato.
Pertanto, secondo la Corte d'Assise d'Appello di
IA, la decisione assolutoria doveva essere
confermata anche nei confronti di tale imputato,
stante il difetto di ogni elemento certo per affer-
mare che il predetto fosse stato ferito nel compiere
60
う 1 aggressione sfociata nella strage. All' ampia disamina ed all'esaustiva esposizione delle ragioni che hanno condotto alla conferma delle statuizioni assolutorie e che sono state dianzi richiamate in estrema sintesi, поп é stata contrap-
posta alcuna fondata censura che non sia sviluppata mero piano della valutazione delle prove, valu- sul tazione priva di errori logici e giuridici e insin-
dacabile in questa sede.
8>Ricorso di BR LV.
Respingendo il gravame di BR LV la Corte
d'Assise d'Appello di Catania ha confermato la
sentenza 28.5.1990 della locale Corte d'Assise che lo aveva condannato a tre anni e sei mesi di reclu-
sione e alla multa di lire 1milione 500mila, per reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, e di cui ai capi n.51 e 52.
colpevolezza per tali reati é stata affermata La
IT sulla base della testimonianza resa da
NO, fratello di IT AN, ucciso nella strage di via dell'Iris.
In ordine ad un'analoga imputazione, contestata al
BR nel corso della sentenza di primo grado e
connessa alla strage anzidetta, il Bruno era stato
invece assolto e l'appello del P.M. stato poi
61
جلوے عطا کے گنتے dichiarato inammissibile per rinuncia.
Avverso la confermata condanna, il difensore del
BR, avv. Angela Chimento del Foro di IA ha interposto ricorso per cassazione con dichiarazione d'impugnazione e contestuali motivi in data
17.5.1991, denunciando vizi di motivazione in ordine
alla ritenuta responsabilità, alla entità della pena inflitta, che si sostiene eccessiva, ed al diniego delle attenuanti generiche. Trattasi di ricorso inammissibile, perché proposto da difensore пол iscritto nell albo speciale di dal Consiglio questa Corte, Come da certificato acquisito agli Nazionale Forense in data 30.3.1992,
atti.
9>Rapina al deposito di collettame di LO
TO, commessa in IA il 15.2.1982
Ricorso del P.G. Ricorso di OV AR.
nei confronti di EI LE.
Nell'interesse di OV AR, condannato in primo grado per rapina e reati connessi di cui ai
capi 40 e 41 della rubrica oltre che per il reato di cui all'art 416 bis c.P., il suo difensore ha svolto
motivi di annullamento riferiti alla denunciata violazione di norme procedurali ed a vizi di motiva-
zione in ordine alla attendibilità attribuita al Lo
62 UZ, all'uopo richiamando le risultanze della relazione dell'équipe dello stabilimento penitenzia-
rio di Paliano, nonché in ordine alla ritenuta re-
sponsabilità.
Per quanto concerne specificamente 1 reati di rapina
е quelli ad essa connessi di detenzione e porto illegali di armi. (dei motivi attinenti al reato
associativo si dirà più oltre), va precisato che
trattasi della rapina al deposito di collettame di
LO TO, commessa in IA il 15.2.1982
(pagg. 483 e segg. della sentenza impugnata), per la
quale, per i reati connessi, la Corte d'Assise di
୧
IA, con sentenza del 28.5.1990, aveva affermato la responsabilità, oltre che del OV, del
Lo UZ e dello NI, assolvendo, per non avere
commesso il fatto, il EI LE e SA Anto-
nino, indicato dal Lo UZ come colui che, richie-
sto da De IA RO, poi deceduto, aveva posto a disposizione il garage dove avrebbe dovuto essere
scaricato il camion prelevato dal deposito.
Il P.M., che aveva proposto appello contro le asso-
luzioni, aveva successivamente rinunciato al gravame nei confronti del SA ed aveva poi chiesto l'assoluzione dello NI, il quale, come il Castro-
impugnato la sentenza gioNI, aveva, а sua volta,
63
Pe nging that fit e tij foto com q " di condanna.
La sentenza della Corte d'Assise di Appello di Cata-
nia ha assolto lo leni ed ha rigettato il gravame del P.G. avverso l'assoluzione del EI nonché, come si é detto, il gravame proposto dal ST
NI
Impugnando la confermata condanna, il difensore del ricorrente sostiene la calunniosità delle accuse del
Lo UZ, 1 insufficienza del loro riscontro desunto testimonianza di LO LV, custodedalla
del deposito dal quale venne prelevato il camion, e
rinvenimento nell'abitazione del OV dal di orologio a pendolo simile ad uno di quelli prele-
vati dal camion stesso.
Secondo l'assunto difensivo, l'estraneità del Ca-
strogioNI all'episodio delittuoso narrato dal Lo
UZ risulterebbe anche dall'avere il collaborante dichiarato di avere conosciuto il OV nel
1983, il che contrasta con l'accertata collocazione temporale della rapina nell'anno 1982.
Il ricorso svolge le stesse argomentazioni di merito dedotte in appello, tutte puntualmente disattese dai giudici, che hanno al riguardo sottolineato, dopo avere verificato positivamente l'attendibilità della
chiamata in correità, confortata da un complesso di
64 riscontri estrinseci e dal riscontro individualiz-
zante che, a carico del ricorrente, é rappresentato dal possesso di un orologio a pendolo sottratto
come nel contesto della narrazionenella rapina,
1 inesattezza del Lo UZ sull'anno in cui aveva irrilevante, conosciuto il OV appariva giacché il collaborante aveva riferito tale соло-
scenza precisando che era avvenuta dopo il SUO in-
gresso nel gruppo EI, del quale il OV
già faceva parte.
Ε΄ dunque manifestamente infondato che il giudice dell appello Sla incorso in vizi di motivazione,
poiché le doglianze propostegli dalla difesa del
ricorrente sono state invece tutte esaminate e re-
argomentazioni prive di errori logici e spinte con
giuridici.
Il P.G. ricorre contro la confermata assoluzione del
EI, motivata dall'inattendibilità intrinseca del- la chiamata in correità da parte del Lo Puzzo e
dalla mancanza di un riscontro individualizzante, e
denuncia vizi di motivazione e violazione di legge. Sostiene che il EI partecipò oltre che alla prima alla terza fase della rapina, e non alla seconda fase caratterizzata dalla desistenza del EI e dei complici, privi tutti di cesoie per aprire le porte
65 "del deposito, sbarrate dall'interno, e che per il
suo ruolo di capo l'imputato prese parte alla divi-
sione del profitto%3 che il riscontro alla chiamata in correità sarebbe costituito dalla chitarra elet-
trica, sequestrata dalle forze dell'ordine nella sua
villa, trattandosi dello strumento musicale cui il Lo Puzzo aveva fatto cenno anche nelle precedenti dichiarazioni rese in istruttoria.
Tali censure sono prive di fondamento, poiché l'Uf-
ficio della pubblica accusa ha omesso di considerare che, come ha spiegato la sentenza impugnata, il Reito aveva invece fornito prova documentale del-
l'acquisto della chitarra elettrica, prova della cui genuinità ed attendibilità la Corte di merito non ha ritenuto di dubitare, in mancanza di motivi, tenuto conto, peraltro, che le dichiarazioni dibattimentali del collaborante accennavano ad una tastiera elet-
trica che egli, a suo dire, avrebbe regalato al
EI, e del cui possesso da parte di quest'ultimo
поп era emersa prova alcuna.
10>Estorsione ai danni dell'impresa Parasiliti,
commessa in territorio di Siracusa intorno al luglio
1983.
-Ricorso del P.G. nei confronti di EI LE.-
In ordine a tale delitto ed ai reati connessi la
66 sentenza 28.5.1990 della Corte d'Assise di IA
aveva affermato la colpevolezza del solo Lo UZ. La statuizione assolutoria era stata impugnata dal P.G. nei confronti di tutti gli imputati, ma succes-
sivamente detto Ufficio aveva rinunciato all'appello proposto, tranne che all'appello nei confronti del
EI. Pronunciando Su tale gravame, col quale peraltro la aveva chiesto che il fatto fossepubblica accusa
qualificato come estorsione consumata e поп tentata,
la Corte d'Assise d'Appello di IA ha confermato la decisione dei primi giudici.
Il P.G. ricorre avverso la ribadita assoluzione, per vizi di motivazione e per violazione di legge, rite-
nendo risibile l'affermazione del titolare dell im-
presa, secondo cui nessuna somma sarebbe stata paga-
ta a seguito dell'esplosione della bomba al cantiere in cui veniva costruita la nuova casa penale ed
assumendo che i giudici di merito sarebbero caduti in contraddizione in quanto avrebbero affermato la
mancanza di prove in ordine alla partecipazione del
EI all'estorsione, mentre in altro luogo della
sentenza (pag. 763 e segg.) hanno sostenuto, parlan-
dell'attività estortiva del clan mafioso di Na-do tale EI, che il comportamento delle vittime delle
67 estorsioni, che minimizzavano i fatti e negavano di avere pagato somme, non sarebbe stato che la conse-
guenza dello stato di assoggettamento e di Omertà in
cui erano tenute.
Secondo il ricorrente Ufficio, tale esatta conside-
razione logica ben potrebbe sostituire, specie per i reati di mafia, la prova rappresentativå. del conse-
guimento del profitto delittuoso.
Tali censure sono prive di giuridico fondamento.
Rilevando 1 insussistenza di elementi certi per ritenere che trattavasi di estorsione consumata e non tentata, e che, per quanto concerne la posizione del EI, la sua chiamata 1 correità da parte del
Lo UZ non aveva ricevuto alcun riscontro esterno individualizzante, поп potendosi condividere la tesi
accusatoria secondo cui la riferibilità dell'azione criminosa al gruppo del EI, nel quale militava il Lo UZ, sarebbe sufficiente per attribuire al capo del gruppo stesso la responsabilità per il delitto
in esame, la Corte di IA si é attenuta a criteri del tutto corretti.
Per vero, é principio più volte ribadito, conforme alle regole del nostro sistema penale, che gli asso-
ciati per delinquere non possono ritenersi, per ciò
autori о concorrenti nei delitti commessi in solo,
68 esecuzione del comune programma di delinquenza,
richiedendo la riferibilità del reato-fine all'asso-
ciato, anche a titolo di concorso nella realizza-
zione dell'azione delittuosa, la prova di una parte-
cipazione materiale o morale al fatto, alla stregua dei comuni principi ed in ossequio ai criteri fonda-
mentali che presiedono all'accertamento della re-
sponsabilità penale.
Ancorché il reato diverso da quello associativo,
vale a dire il c.d. reato-fine, sia compreso nel progranna generico dell'organizzazione, 1' attribu-
zione dello stesso ai singoli associati o anche ai
capi di detta organizzazione può costituire, oltre che legittima ipotesi di lavoro, un elemento di 50-
spetto che va confortato con altri oggettivi elemen-
ti di accusa, senza i quali resta allo stato ini-
ziale di un'inutilizzabile valutazione.
11>Rapina di un camion carico di mobili ai danni di
La SA LI e RA AE, commessa in Nico-
losi il 15.9.1983.
-Ricorsi di EI LE e di AR AR.-
In ordine a tale vicenda delittuosa, di cui in precedenza si é fatto cenno, ed ai connessi reati di sequestro di persona, detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo e furto di autovettura, i primi
69 giudici, con la sentenza del 28.5.1990, hanno affer-
del EI, responsabilità del Lo UZ e mato la di AR AR, per il quale, tuttavia, i nonché fatti sono stati diversamente qualificati rispetto alle iniziali contestazioni e ritenuti come reati di favoreggiamento reale e di ricettazione.
Mentre il Lo UZ non ha impugnato la. condanna per tale episodio, essendosi limitato a chiedere ai giudici dell'appello, come per gli altri numerosi fatti di cui é stato ritenuto colpevole, una ridu-
zione della pena inflittagli, il EI ed il AR re-hanno proposto gravame in punto alla ritenuta sponsabilità, che la Corte di secondo grado ha di-
satteso, ritenendo che le dichiarazioni del Lo UZ
sono al riguardo intrinsecamente attendibili e che
поп mancano i riscontri esterni anche relativi alla individuazione del EI come complice ed allo spe-
cifico ruolo avuto dal AR nella vicenda.
Avverso tale capo della decisione entrambi hanno proposto ricorso per cassazione.
giacché Il EI contesta l'idoneità dei riscontri,
salotto in nappa di colore bianco avorio la cui il provenienza dalla rapina è stata affermata dal Lo
UZ non potrebbe essere confuso con il salotto in
pelle grigio verde che é stato reperito nella sua
70 'abitazione e, peraltro, la descrizione della sua persona da parte dai due autisti del camion rapinato corrisponderebbe alle sue fattezze fisiche,non
perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Cor-
te, egli nel 1983 non aveva una calvizie incipiente,
era totalmente calvo. ma
AR denuncia vizi di motivazione, in quanto I l sussisterebbero riscontri alla chiamata in cor- поп
reità da parte del Lo UZ, giacché il letto di
ottone in lamina dorata posseduto поп proveniva dalla rapina, ma era stato regolarmente acquistato dalla suocera, e peraltro la testimonianza di uno
degli autisti, il quale aveva dichiarato che letti simili а quello in discorso erano trasportati sul
camion rapinato, era stata smentita dall'altro auti-
sta, il quale aveva riferito che i letti trasportati non potevano essere visti, perché protetti da imbal-
li costituiti da scatoli di cartone.
Trattasi di censure con le quali i ricorrenti ripro-
pongono inammissibilmente in questa sede di legitti-
mità critiche alla valutazione delle prove e pro-
spettazioni di merito alle quali La Corte d'Assise
d'Appello di IA ha dato risposte oggettivamente elencando i numerosi riscontri delle esaurienti,
accusatorie del coimputato collaboran- dichiarazioni
71 sottoposte, anche nel caso in esame, all' atten- te,
e rigorosa verifica la cui esigenza é stata ta inizialmente postulata e che ha costituito un inde-
fettibile dato metodologico.
cheI giudici di merito, nel corretto presupposto oggetto della attendibilità da riscontrare é la
complessiva dichiarazione del coimputatq relativa-
mente ad un determinato episodio criminoso, nelle
sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascu-
no dei punti riferiti dal dichiarante, hanno sotto-
indicazioni e riscontri che lineato le numerose la narrazione del Lo ZO e la sostan- confortano ziale e persuasiva descrizione delle fattezze dei rapinatori, da parte degli autisti del camion, non-
ché 1 ininfluenza delle imprecisioni sulle tonalità
colore del salotto, proveniente dai mobili rapi- del tenuto conto che il EI, nel corso dell'i- nati,
struttoria, aveva finito per ammettere che il salot-
to in questione gli era stato ceduto dal Lo UZ.
Nel novero, poi, dei molteplici elementi probatori vagliati dai giudici di merito in relazione a quanto
contestato al AR, la circostanza del preteso acquisto del letto di ottone da parte della suocera,
si é rivelata falsa, mentre irrilevanti si sono
rivelate le imprecisioni circa la trasparenza o meno
72 dell'imballaggio dei letti di ottone, essendo stato accertato che il camion trasportava letti di ottone dello stesso tipo di quello posseduto dall'imputato.
Non sussistono dunque i denunciati vizi di motiva-
zione, perché le argomentazioni del giudice dell'ap-
pello hanno uno sviluppo logico, coerente ed aderen-
te alle risultanze probatorie, mentre le contrarie opinioni dei ricorrenti non possono indurre questa Corte ad un nuovo esame del merito, che le é preclu-
per illustrare ripetutamente la concludenza50,
degli elementi di accusa e la поп sindacabilità
delle corrette valutazioni in replica alle critiche qui riproposte pedissequamente.
12>L'associazione per delinquere, semplice e di
stampo mafioso, facente capo alla famiglia Di RO,
detta dei A". - I ricorsi
-
La Corte d'Assise d'Appello di IA, in relazione
al reati di associazione per delinquere comune e di
ascritti ai ritenuti componenti del tipo mafioso,
A", facente capo a IU Di 'clan dei
RO, e rubricati rispettivamente alle lettere A e
B dei capi di imputazione, ha rilevato come fossero stati chiamati a rispondere di associazione per delinquere comune Di RO IU, Di Mauro Clau-
dio, Di RO DO AN, Di RO LV,
73 Di RO AN, AR CO, Chiarella Felice
IU, LO FR, OT AR, NE
ED e Lo UZ LI, tutti limitatamente al
periodo precedente il 29 settembre 1982, data di entrata in vigore della legge 13.11.1982, n. 646, che
aveva introdotto l'art. 416 bis, c.p., ad eccezione
del Lo UZ, la cui partecipazione a detto clan si era conclusa nel marzo 1982. Per il periodo successivo, dovevano invece rispon dere di associazione per delinquere di stampo mafio-
so Di RO IU, Di RO LV, Di Mauro
AN, AR CO, LA IC IU,
NC AG, LO FR, OT Car-
melo, NE ED, SA AR e IN
GioNI.
Dei predetti, il SA era deceduto prima della sentenza di primo grado, mentre 10 epoca successiva era deceduto Di RO IO.
Con una diffusa disamina degli elementi forniti
dalle dichiarazioni del Lo UZ, riscontrate dai
vari fatti di causa, dalle dichiarazioni rese da
altri collaboranti della giustizia in altri processi svoltisi dinanzi agli organi giudiziari torinesi
(LD TO, IA AN, AR LV,
IA OR), dal sequestro di un significativo
74 documento attestante la ripartizione di illeciti
profitti (c.d documento "Insanguine") tra apparte-
nenti ed affiliati al clan dei Di RO, da episodi dimostrativi della capacità di pressione e di infil-
trazione del gruppo nella pubblica amministrazione e segnatamente nelle strutture carcerarie ed ospeda-
liere, i giudici del secondo grado hanno delineato la struttura, lo sviluppo, le attività, la colloca-
zione dell'organizzazione criminosa nell'ambito del- la criminalità organizzata catanese ed i suoi rap-
delinquenziali,porti con le altre associazioni
pervenendo а ravvisare, per la condotta incriminata,
iniziata prima dell'entrata in vigore della legge n.646 del 1982, Ma cessata dopo l'entrata in vigore di detta legge, la sola punibilità ai sensi del-
l'art. 416 bis C.P., e поп anche cumulativamente a norma dell art. 416 C.P., ipotesi edittale, questa,
assorbita dall'incriminazione più grave.
All'esito dell'esame delle risultanze probatorie,
peraltro, l'associazione per delinquere di tipo comune risultava ascritta al Lo UZ, in relazione,
beninteso, alla sua attività che nel gruppo dei
A" era cessata prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 646/82, ed al Di RO
DO AN, nei cui confronti la contestazione
75 dei fatti поп superava tale data, mentre l'appello proposto dal medesimo veniva accolto solo in parte,
l'esclusione dell'aggravante prevista dal primo con
Comma dell'art. 416 C.P.
Respingendo gli appelli degli imputati e in accogli-
mento dell'appello proposto nei loro confronti dal
P.M., venivano pertanto riconosciuti, per il gruppo dei A", responsabili del reato di cui al-
l'art. 416 bis c.p. Di RO IU, con 1' aggra-
LOvante di cui al capoverso di tale norma
,
Francesco, AR CO, NE ED, LA
IC.
Respingendo il gravame presentato dal P.M., veniva l'assoluzione dai reati associati- invece confermata vi per Di RO AN, Di Mauro Salvatore, Foti
AR, NC AG e Seminara Giovanni.
Contro tale capo della sentenza ricorre il Procura-
tore Generale di IA nei confronti di Di RO
IU, Di RO DO AN, Di Mauro Salva-
Di RO AN, AR CO, Franceschini tore,
LA IC IU, LO RA AG,
SCO, OT AR, NE ED, Lo UZ LI e
IN GioNI. Contro lo stesso capo della sentenza, hanno a loro
IC, LO volta proposto ricorso LA
76 "FR, Di RO IU, AR CO e Di
RO DO AN.
I motivi di annullamento possono essere esaminati,
per ragioni di logica e giuridica priorità, nel
seguente ordine:
a) motivi concernenti la ritenuta esistenza e confi-
gurabilità di un'associazione per delinquere di stampo mafioso;
b) motivi dedotti dal P.G. di IA, contro l'as-
soluzione dal reato associativo, nei confronti di Di Mauro LV, Di RO AN, OT AR,
NC AG e IN GioNI%3B
( ) motivi concernenti la ritenuta partecipazione all'associazione dedotti per LA IC, CI rello Francesco, Di RO IU, AR CO e
Di RO DO AN;
d) motivi dedotti dal P.G. di IA in relazione al mancato riconoscimento delle aggravanti relative al numero dei partecipanti all'associazione ed alla disponibilità delle armi;
e) motivi dedotti per LO FR e per Di
RO DO AN, in relazione al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui al presente procedimento e quelli giu-
dicati dalla Corte d'Appello di Perugia con sentenza
77 del 15.10.1982.
12.a> Motivi di annullamento concernenti la ritenu-
ta esistenza e configurabilità di un'associazione
per delinquere di stampo mafioso.
Contestano 1° esistenza e la configurabilità del
reato associativo ritenuto dal giudice dell'appello il LA il LO, il Di RO IU e Favara Corrado con un primo ordine di doglianze che attengono alle valutazioni dell'attendibilià delle
dichiarazioni del coimputato Lo UZ, con riferi-
mento al riscontri esterni delle accuse, e con un ordine di censure in relazione al ravvisato secondo degli elementi oggettivi e soggettivi del concorso associazione per delinquere qualificata. reato di
I 1 primo ordine di censure sconfina nella critica alle valutazione degli elementi probatori, oltre che nella contestazione dell' attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante. Invero, la Corte d'Assise d'Appello di IA поп
ha mancato di porsi il problema della verifica delle dichiarazioni accusatorie.
Come si é visto (sub 01>), l'anzidetta questione di metodo é stata risolta in conformità a principi sicuramente validi e corretti, conformi ai criteri più volte enunciati da questa Corte Suprema già
78 formalmente tradotti nel prima che essi fossero
dettato dell'art. 192, comma 3 C.P.P.
I l secondo ordine di censure, che investono 1 temi della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con accenno (difesa del Gicorrente LO) alla corretta individua-
zione dei requisiti che investono la tipologia del
reato stesso, specializzandola rispetto al reato di associazione per delinquere di tipo comune, sara
esaminato non prima di avere controllato, perché ciò
solo rileva in questa sede di legittimità, la cor- rettezza del metodo logico e giuridico di valuta-
zione degli elementi probatori.
Al particolare riguardo, la Corte d'Assise d'Appello
sottolineando il rilevante significatodi IA, del complesso delle dichiarazioni del Lo Puzzo ai
fini della ricostruzione della struttura del varie-
gato mondo criminale catanese, ha premesso, per postulare la necessità del riscontro delle stesse,
che, alla stregua della circostanziata narrazione
del collaborante:
facevano parte dell'organizzazione dei A" gli
'aggregati', che costituivano il gruppo vero e pro-
prio, distinguendosi da essi i 'fiancheggiatori,'
persone vicine al gruppo, tra le quali venivano
79 'scelte, all'occorrenza, le persone di cui servirsi in mancanza di componenti effettivi del gruppo stes-
50, e gli avvicinati', persone estranee al gruppo,
ma disponibili a fornire informazioni 0 a soddisfare
altre esigenze del gruppo in discorso;
l'organizzazione aveva una struttura familiare, 17
cui ruolo direttivo era svolto dal patriarca'
IU Di RO, cui facevano riferimento i diver-
si figli di costui Di RO AN, Di Mauro Clau-
dio, Di RO DO AN, il figlio naturale
AR CO, ed il nipote avv. LV Di Mau-
гo;
l'organizzazione aveva realizzato una progressiva ascesa nel mondo delinquenziale catanese, accrescen- do i suol componenti, e dedicandosi prevalentemente ad estorsioni, omicidi, rapine, queste ascrivibili al gruppo, ma solo allorché, per realizzarle, S1
rendeva necessario rivolgersi a qualche 'basista',
la conoscenza dei quali rientrava nell attività di relazione degli esponenti del gruppo%3
i proventi delle estorsioni e delle rapine conflui-
vano in una cassa comune, per la corresponsione di stipendi fissi al componenti dell'organizzazione,
per assicurare il finanziamento delle attività del gruppo, l'assistenza dei detenuti ed il mantenimento
80 delle loro famiglie, nonché investimenti di partico-
lare rilievo in iniziative commerciali ed edilizie%;B
l'associazione possedeva una vasta rete di relazioni esterne, che ne denotavano anche la capacità di influenza e di intimidazione, era collegata ad altre organizzazioni delinquenziali, era penetrata nelle strutture ospedaliere cittadine, il che consentiva tra l'altro comodi ricoveri delle persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari, rifugi opportu-
ni e sicuri di latitanti e di persone da sottrarre ad azioni di guerra dei gruppi avversari, era al-
tresi dotata di notevole influenza nell ambito del-
carceraria, e faceva capo "lato 1 amministrazione
'clan' ER, Ma con ampia autonomia sensu" al propria, tanto da trattare ed ottenere, in un incon-
tro tra i Di RO e IT LA, i l riconosci-
mento della propria neutralità, peraltro già manife-
stata, nella sanguinosa guerra di mafia tra i l
'clan TO- ER e l'organizzazione del San-
tapaola;
il Lo UZ aveva collocato nell'estate del 1981 il gruppo dei A", suo effettivo inserimento nel dichiarando tuttavia di avere frequentato, sin dal
1980, AR CO, Di RO DO AN e
LO FR, e di essere uscito dal gruppo
81 hella primavera del 1982, per passare, gradualmente e senza interrompere i rapporti con alcuni componen-
ti del 'clan' Di RO, nelle file del gruppo di
EI LE.
La Corte di IA ha affrontato il problema della verifica delle dichiarazioni del collaborante, alla
ed". ha trattostregua dei principi già enunciati,
riscontri, in ordine alla delineata struttura asso-
ciativa, alla sua collocazione ed alla sua rilevanza nel territorio catanese ed all'ambito delle sue finalità delinquenziali, dalle dichiarazioni acqui-
site agli atti del procesSO ai sensi dell'art. 144
bis c.p.p./1930 rese al dibattimento di primo grado da alcuni c.d. pentiti.
Invero, secondo LD TO, fratello del già
noto LD IU, deceduto nel 1978, i capi
´storici del gruppo dei A", che era dedito principalmente alla criminalità "spicciola", intrat-
tenevano rapporti sia con Suo fratello IU, sia con IT LA e svolgevano, in coerenza сол
una scelta di neutralità, azione pacificatrice tra di quest'ultimo ed il gruppo deil'organizzazione
TO -ER.
Secondo la Corte di merito, l'attendibilità di tali dichiarazioni era confermata dalle voci di altri
82 поп era peraltro da porsi in discus-"pentiti e sione, stante la posizione del LD, che non aveva interessi in contrasto con il Di RO, mentre il riduttivo accenno alla 'criminalità spicciola',
cui sarebbe stata dedita l'associazione in esame,
non era da accettarsi, perché derivava dalle cono-
scenze del LD, riferite al periodo iniziale
'clan', la cui rilevante connotazione della vita del assunta poteva desumersi dalla possibilità dei pol capi del gruppo di trattare, Su un plano di recipro-
CO rispetto e di parità, con gli esponenti delle altre ben note organizzazioni criminali catanesi,
con piena consapevolezza delle proprie possibilità di manovra, derivanti dalla progressiva estensione
della influenza dell'associazione.
Conferme del ruolo di neutralità svolto dai "Punti-
na" e della loro ampia autonomia nel mondo della
malavita catanese Si traevano anche dalla dichiara-
zioni del 'pentito IA TO e da quelle di
AR LV, mentre di maggiore significatività
erano le affermazioni del pentito IA OR,
il quale aveva riferito all'autorità giudiziaria di
Torino della sua pregressa appartenenza al gruppo gruppo descritto come di alta caraturadei Di RO,
tra i maggiori centri di criminale ed annoverato
83 potere mafioso catanese.
Tra l'altro, il IA aveva riferito di un episo dio di rilevante significato, vale a dire di un incontro, cui aveva assistito, nella primavera del
1980, presso il ristorante "Selene" sito sulla SCO-
gliera di Ognina, tra Di Mauro Giuseppe, Di Mauro
LV, Di RO PA, AR CO, da una parte, ed otto componenti di una grossa "famiglia"
conclusosi con la consegna ai messinesi, di Messina,
da parte dei Di RO, di una borsa contenente delle
armi. Le indicazioni del IA, circa la capacità di infiltrazione ed inquinamanto dei "Puntina" in certi
settori della pubblica amministrazione, trovavano conferma nelle modalità con le quali aveva ottenuto,
1'intervento di IU Di RO, il rico- tramite vero di sua madre presso l'Ospedale Vittorio Ema-
nuele di IA.
Riscontro significativo ed individualizzante, per
Lo UZ diversi imputati, delle dichiarazioni del era costituito dal cosiddetto "documento Insan-
guine", sequestrato a Di RO IO all'atto del
Suo arresto.
Trattavasi di un appunto manoscritto recante 1 anno-
tazione dei nomi di NE ED (indicato come
84 (CO), LA Raimondo), di AR CO
D'AT SA (D´Aga- IC IU (LA), ta), La NA IU (La NA), Seminara
GioNI (IN), Di RO DO AN (Roma-
no), Di RO IO (IO), e, in corrisponden-
za dei nomi stessi, l'annotazione di Somme varianti tra le.L.
1.151.000 el. 9.300.000.
Tale appunto rappresentava, come era verosimilmente risultato dalle indagini processuali, una documenta-
zione della ripartizione, tra le persone indicate,
delle somme estorte alla ditta Insanguine, dedita al commercio di capi di abbigliamento, e la sua spiega-
zione non poteva non interessare una logica associa-
tiva delinquenziale.
Le dichiarazioni del Lo UZ in ordine alla propria intensa frequentazione con i vari esponenti della
"famiglia Di RO", con l'indicazione di circostan-
soggiorni alberghieri ed incontrize, in carcere,
significative acquisizioni erano riscontrate da processuali, attestanti tra l'altro la compresenza di Lo UZ, Di RO DO AN ୧ LO Francesco presso l'hotel Astor di Perugia dal 18
al 21.1.1982, con un soggiorno cui avevano a preso
parte AR CO e Di RO IU, per prepa-
rare la rapina a Bastia Umbra dell'aprile 1982, poi
85 fallita.
Lo stesso gruppo, composto dal Lo UZ, dal Cici-
rello e dal Di RO DO AN veniva poi ritrovato a Bastia Umbra il 19.4.1982, insieme con
SI IU e D'AM TO, in Occasione
rapina suaccennata, nel corso del della fallita mentre il Lo UZ riusciva a darsi quale episodio,
alla fuga, venivano invece tratti in arresto, per porto i illegali di armi comuni da sparo detenzione e e furto di auto, gli altri componenti della spedi-
zione, che venivani giudicati e condannati per detti
reati.
Lo stesso gruppo operativo, costituito dal Lo UZ, dal LO e dal Di RO DO AN, rende-
va evidente il collegamento associativo anche con la
rapına del 22.12.1981 ai danni della Banca Popolare
di Ragusa in S.AT Li Battiati, collegamento pe-
raltro desunto dal sequestro a Bastia Umbra di una
mitraglietta Yager cal. 7,65, nella disponibilità
del gruppo stesso e che risultava essere stata sot-
tratta alla guardia giurata in occasione della rapi-
na predetta.
Le reciproche frequentazioni tra gli imputati erano
indicate, tra l'altro, dalle risultanze documentali relative ad un soggiorno del Lo UZ e del Di RO
86
The DO Romano presso i l Tourist Hotel di Potenza
16.1.1982, nel periodo in cui Di dal 29.12.1981 al
IO era ricoverato nel locale ospedale, RO
provati incontri del Lo UZ, del LO e dai del Di RO DO AN con Di RO IO e con Di RO PA che erano detenuti nella Casa
circondarialecircondariale di Messina, incontri questi che deno-
tavano anche la capacità di infiltrazione del gruppo nelle strutture carcerarie, poiché le visite veniva-
no agevolate e falsamente registrate.
Era significativo, secondo i giudici, che un briga-
aveva subito un tentativo diere addetto alle carceri aggressione da parte di due sconosciuti a bordo di di una moto, perché il contenitore del liquido orga-
nico prelevato al detenuto Di RO IO era
stato inviato per le successive analisi cliniche senza l'indicazione del nominativo del predetto, il che aveva impedito di "addomesticare" l'analisi nel senso desiderato dal detenuto stesso.
L'infiltrazione dei A" nelle strutture ospe-
daliere era dimostrata da altri episodi, relativi al
ricovero "pilotato" della madre del IA, all im-
ricovero di Di RO IO in un ospedalemediato diverso da quello che avrebbe dovuto accogliere i detenuti, ad un ricovero urgente dello stesso Di
87 senza il previo passaggio per il posto RO IO
di Pronto Soccorso e senza la redazione del foglio di ricovero.
Inoltre, i l contenuto delle intercettazioni telefo-
niche disposte sulle utenze intestate ai prossimi congiunti del Lo UZ dimostravano l'attendibilità
delle allaindicazioni da lui fornite in merito struttura ed alla composizione del gruppo A"
Dal complesso delle anzidette principali risultanze
la Corte d'Assise d'Appello di IA ha ritenuto
dimostrato che il gruppo in questione era organizza-
to dedito allae consumazione di reati contro il patrimonio, quali le rapine e le estorsioni, che aveva componenti sicuri, legati da it'affectio socie-
tatis", nelle persone di Di RO IU, che ne era il capo, Di RO IO, Di Mauro DO
AN, LA IC, LO FR, Leone
ED, Lo UZ LI e SA AR.
Le rapine perpetrate erano riconducibili, per il
metodo e 1 impiego dei mezzi, ad una stessa logica,
propria dell'organizzazione.
L'associazione criminale dei A", per gli elementi specializzanti del metodo mafioso utilizza-
intimidatrice proveniente dal vincolo to (forza e condi- condizione di assoggettamento associativo,
88 zione di Omertà) che era dato di cogliere dal signi-
ficativo comportamento delle vittime delle estorsio-
ni consumate 0 tentate e delle imposizioni effet-
secondo i giudici dell'appello,tuate, costituiva, un'associazione per delinquere non di tipo comune,
ma di stampo mafioso. L'inserimento del gruppo nelle strutture carcerarie ospedaliere, la sua influenza nelle attivitàed
economiche e commerciali catanesi portavano all´an-
zidetta conclusione e l'alta caratura criminale che
10 connotava era desumibile anche dalla serie di violente eliminazioni fisiche di diverse persone legate alla famiglia Di RO, vale a dire dall'as-
sassinio di SA AR, convivente della figlia naturale dell'avv. Salvatore Di RO, di
EN CO, moglie in seconde nozze di Di
RO IU, e di Di RO IO, ucciso da più
"killer" a Roma, nel quartiere EUR, dopo un dramma-
tico inseguimento ed una sparatoria in mezzo а pas-
santi.
Dalla riassunta esposizione delle ragioni che sor-
reggono l'assunto della ravvisabilità, nel concreto
modo d'essere e d'operare del gruppo A', del
416 bis c.p., appare evidente reato di cui all'art.
come le censure dei ricorrenti attingano поп il
89 dell'organizzazione criminale delineato e1quadro desunto dal complesso delle risultanze, quadro di
cui é certamente arduo contestare la riferibilità
all'ipotesi edittale in argomento, ma si risolvano nella critica alla valenza conferita a taluni dati ed elementi accusatori.
Mette conto di riservare all'esame delle singole posizioni dei ricorrenti la critica ai dati ed agli elementi in questione, separatamente considerati e confluenti ai fini della prova della loro partecipa-
zione al reato associativo.
Per quanto invece precipuamente attiene alla giuri-
dica configurabilità dell'associazione per delin-
quere qualificata, é appena il caso di sottolineare che la Corte d'Assise d'Appello di IA, nel
riscontrare i l ricorso al metodo mafioso da parte dell'associazione in esame, metodo che costituisce elemento specializzante rispetto alla associazione per delinquere di tipo comune, ne ha tratto le
conseguenze, in applicazione dell'art. 416 bis c.p.,
disposizione penale introdotta a far tempo dalla
13.9.1982, data dell'entrata in vigore della legge
п. 646.
Pertanto, la condotta riferita al gruppo delinquen-
ziale, nella quale la riscontrata adozione del meto-
90 do mafioso era penalmente indifferente prima di tale
İdata, a meno che, bene inteso, essa Пon avesse realizzato, da parte degli appartenenti al gruppo,
altri reati nei quali l'intimidazione o la minaccia
ne fossero elemento costitutivo o circostanza aggra-
assunto rilievo specializzante a decorrerevante, ha data suddetta, dalla nel senso che l'accertato im-
piego del metodo in questione ha determinato neces-
sariamente la punibilità dei partecipanti del soda-
lizio nei termini della nuova ipotesi edittale.
E' peraltro improprio affermare che nel caso di specie sia dato cogliere l'applicazione delle norme sul reato progressivo, giacché la progressione tra le due fattispecie penali di cui all'art. 416 e 416 bis поп é nelle condotte penalmente punibili, come nel caso di un'organizzazione criminale di tipo
Comune che si sia poi risolta ad avvalersi del
metodo mafioso, ma é nella successione delle leggi,
in quanto la legge n. 646/82 ha reso possibile la
punibilità di una manifestazione più allarmante, che pur essendo presente in precedenza, поп aveva assun- to ancora giuridico rilievo, ancorché espressasi,
nel caso in esame, con le modalità della stessa condotta delinquenziale associativa caratterizzata dal metodo mafioso in discorso.
91
* in applicazione del- effetto di assorbimento,
l'art. 15 C.P., del reato meno grave in quello più
grave, deriva dalla considerazione della loro comune natura permanente e degli elementi comuni e specia-
lizzanti della più grave figura di reato rispetto a
quella relativamente meno grave.
E
. dunque manifestamente infondato il rilievo del
LA, secondo cui i giudici del gravame avreb-
bero omesso di motivare, ai fini del ritenuto reato di cui all art. 416 bis c.p., sull' accertamento di fattuali nuovi rispetto a quelli che, con- elementi siderati dai primi giudici, avevano in precedenza condotto ad affermare la configurabilità del reato
associativo di tipo comune.
Alle astratte considerazioni di tale ricorrente sui principi che debbono presiedere alla formazione della prova dell'esistenza dell'associazione di tipo mafioso, поп seguono poi indicazioni sulla viola-
zione degli stessi, ma soltanto critiche all'atten-
dibilità del Lo UZ e dei riscontri, senza alcuna specifica segnalazione di vizi logici e giuridici nelle argomentazioni che sorreggono su tali punti la sentenza impugnata.
Altrettanto prive di specificità sono poi le censure alla motivazione enunciate, se non appena accennate,
92
12 dalla difesa del Di RO IU e del AR. Non può condividersi poi l'assunto della difesa del
LO, secondo cui i caratteri dell'associazione per delinquere qualificata sarebbero stati erronea-
mente attribuiti all'associazione dei A", le cui finalità delittuose non sarebbero state rivolte all' acquisizione diretta o indiretta della gestione e/o del controllo delle attività produttive.
Tale assunto fa sottinteso riferimento ad una pro-
nuncia di questa Corte Suprema, che non può essere
condivisa, secondo cui se 1 associa-ulteriormente zione per delinquere fosse semplicemente diretta a
realizzare una pluralità di delitti, senza alcun´al- tra funzione, non si distinguerebbe dalla Comune
all'art. 416, associazione per delinquere di cui in quanto l'utilizzazzione da parte dgli asso- c. p.,
ciati del metodo di intimidazione, con la conseguen-
Omertà, поп te condizione di assoggettamento e di sarebbe sufficiente a qualificarla come associazione di stampo mafioso, per la configurabilità della
quale Occorre che sia diretta a realizzare il con- trollo e la gestione delle attività produttive
(Cass., Sez.I 30.1.1990, Abbattista).
Per contro, invero, va osservato, richiamando la
"ratio" che ha presieduto alla formulazione della
93 'disposizione introdotta dall art. 416 bis, c.p., che la vera tipicità dello schema e della struttura del reato di associazione per delinquere di stampo ma-
fioso, va colta nelle modalità in cui esso si mani-
festa in concreto e non nelle finalità che l'asso-
ciazione persegue o intende perseguire, essendosi giustamente sottolineato che le finalità elencate dalla disposizione in questione coprono un area pressoché indefinita di possibili tipologie di reato e possono anche avere per oggetto attività lecite.
La previsione di tali attività tra gli eventuali scopi dell'associazione mafiosa é stata dettata dalle esigenza di prevenire e colpire le forme de-
linquenziali associative che erano sino allora fuori dalla repressione penale, ma che tuttavia più si
caratterizzano per il maggiore allarme sociale de-
stato dall'adozione del metodo mafioso, che aggredi-
sce l'ordine pubblico in quanto 1 intimidazione diffusa, che é caratteristica del metodo stesso, e la conseguente condizione di assoggettamento e di libertà morale dei Omertà minano ed annullano la cittadini e la loro libera vita di relazione.
Né la norma consente la lettura riduttiva cui si é
fatto cenno, giacché il controllo e la gestione di attività produttive sono soltanto alcuni degli scopi
94 tipizzati alternativamente 0 cumulativamente.
E' vero pertanto che, come più volte questa Corte ha avuto modo di affermare, l'elemento specializzante che connota l'associazione per delinquere di stampo rispetto all'associazione per delinquere dimafioso
tipo comune é il metodo mafioso utilizzato dalla prima.
Più in generale, può dirsi, ed è da ribadire, che il
reato di cul all'art. 416 bis c.p. costituisce una ipotesi di delitto a condotta multipla, per cui,
quando l'associazione risulta finalizzata alla l'elemento del metodo mafio- commissione di delitti,
50 vale a caratterizzarla nella previsione speciale, ai sensi dell'art. 15, c.p., mentre, nell'ipotesi in cul le finalità perseguite sono diverse l'elemento
stesso vale a costituire un titolo autonomo di reato il cui evento va individuato nella situazione di pericolo, per la libera espressione delle attività
socio -economiche, insita nel particolare vincolo
associativo con quelle specifiche caratterizzazioni.
95 '12.b> Motivi di annullamento dedotti dal P.G. di
IA, contro l'assoluzione dal reato associativo,
nei confronti di Di RO LV, Di RO Ange-
NC AG e Seminara1 0, OT AR,
GioNI.
Nei confronti di Di RO LV, la cui assolu-
reati associativi é stata confermata inzione dai appello, col rigetto del gravame proposto della
pubblica accusa, il ricorrente Ufficio lamenta la violazione dell'art.192/ c.p.p., perché non si sa-
rebbe tenuto conto dei riscontri esterni individua-
lizzanti che alle dichiarazioni del Lo UZ of- frirebbero le dichiarazioni dei "pentiti" menzionati nella stessa sentenza e la familiarità del predetto avvocato Di RO col noto mafioso MI OR.
Per Di RO AN, assolto in primo grado dai
reati in esame, e nei cui confronti il P.M., in sede di appello, aveva chiesto la condanna per associa-
delinquere comune, si deduce 1 omessa zione per del riscontro individualizzante costi- valutazione dichiarazioni del "pentito" IA tuito dalle
OR
fer Foti Carmelo, assolto dai reati associativi co n la sentenza di primo grado, e nei cui confronti
1' appello del P.M. é stato disatteso, si deduce che
96 'la sua assunzione presso la ditta AR, avvenuta secondo la sentenza impugnata, per effetto delle pressioni del gruppo mafioso dei Di RO, avrebbe dovuto farlo considerare come un componente dello stesso, e si lamenta altresì che non si sia tenuto conto delle risultanze che lo indicherebbero come abituale fornitore di munizioni al gruppo stesso.
Per NC AG, assolto dai reati in que-
stione nel giudizio di primo grado, e nei cui соп-
1'appello del P.M. é stato rigettato, i ri- fronti scontri поп considerati sarebbero costituiti dalle rimesse di danaro pervenutegli in carcere da parte del Di RO IO, nonché dal contenuto delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni dei familiari del Lo UZ, che lo indicherebbero coin-
nell'attività associativa di mafia, e dalla volto sentenza prodotta, ancorché non passata in giudica-
che lo ha condannato, insieme a NE ED,to,
per reati estortivi commessi in esecuzione della strategia mafiosa dei Di RO.
tali Per IN GioNI, la cui assoluzione da reati in primo grado é stata confermata in appello,
disattendendo il gravame del P.M., si deduce l´omes-
sa considerazione del riscontro costituito dall'in-
serimento del Suo nome nel c.d. "documento Insan-
97 guine", in cui tale nome é accompagnato dall'indica-
zione della famiglia di appartenenza, vale a dire della famiglia mafiosa dei Di RO.
Le censure qui riassunte sono palesemente inammis-
sibili, perché non uno degli elementi fattuali se-
gnalati é rimasto privo di esame da parte dei giudi-
ci di mermerito, che ne hanno escluso la concludenza ai fini di un giudizio di colpevolezza per il reato
associativo contestato. Anche qui l'Ufficio ricorrente conduce una serrata
critica alla valutazione delle prove, la stessa critica che ha condotto nello svolgimento dei motivi di appello, ma nelle sue prospettazioni contrarie
alle argomentazioni dei giudici non si colgono indi-
cazioni di errori logici o giuridici.
Non sembra il caso di dover ancorа rammentare che
1 interpretazione delle prove costituisce giudizio di fatto, sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità, qualora il
giudice vi sia pervenuto mediante un motivazione non
censurabile sul piano dell' aderenza a criteri di
vigore e rigorosità del ragionamento.
I l congiunto esame delle posizioni di Di RO L- Corteladi Di RO AN ha condotto vatore e
d'Assise d'Appello a riconoscere, come già in primo
98 grado era stato riconosciuto, che le dichiarazioni accusatorie del Lo UZ circa la loro militanza nel
"clan" dei A" non avevano se non generici ed insignificanti riscontri nelle dichiarazioni rese da altri c.d. pentiti , poiché mancava il riferimento
a fatti precisi e, conseguentemente, erano insuscet-
tibili di controllo.
Né poteva parlarsi di riscontro incrociato delle dichiarazioni dei collaboranti, поп essendo dubita-
bile che il principio che assegna valore probatorio alla c.d. "convergenza del molteplice" ha senso solo
presupposto che la convergenza attenga a fatti e nel dati oggettivi specifici e non ad indeterminate е
generiche indicazioni.
Parimenti, la Corte di IA ha confermato l'asso-
luzione di OT AR dal reato in questione, กอก
avendo ravvisato nelle risultanze processuali nuova-
mente sottoposte al vaglio dei giudici, e segnata-
mente nella circostanza che il OT era titolare di porto d'armi, un valido elemento di riscontro alle accuse che lo indicavano come fornitore di munizioni ai componenti dell'associazione, tenuto conto che il rinvenimento di munizioni cal. 7,65 sul luogo ove
avvenuto i l triplice omicidio SC -RD era poteva essere collegato a tale imputato, poiché non
99 ḍa tale fatto criminoso egli era stato assolto e il
P.M. aveva rinunciato all'appello proposto contro l'assoluzione.
Non erano certi e concludenti i dati concernenti i suoi incontri con i fratelli Di RO, che il OT
aveva sempre negato, per cui i dubbi sul Suo coin-
volgimento nel reato in questione non potevano es- sere superati, neppure dalla circostanza che egli era stato assunto presso la ditta AR a seguito dei Di RO, in quanto ciò,dell'interessa mento secondo i giudici, avrebbe potuto dimostrare, che
egli aveva contatti con gente sospetta, ma поп il suo inserimento in un'organizzazione criminale (a-
vendo, peraltro, il Lo UZ distinto gli avvicina-
fiancheggiatori', esterni all'associazione,ti e i
dagli aggregati´, che ne facevano parte a pieno titolo). Quanto al NC, il danaro pervenutogli in due occasioni quando era ristretto in carcere, ri-
messogli da Di RO IO, era talmente irrisorio che a tale circostanza non poteva attribuirsi il valore di puntuale e valido riscontro delle dichia-
razioni del Lo ZO e di quelle, generiche e "de
relato", del IA%;B né poteva essere utilizzato,
come riscontro sicuro della chiamata di correo, la
100 ''condanna поп definitiva subita, insieme al NE
ED, per reati estortivi.
Infine, anche in relazione al IN GioNI, la Corte d'Assise d'Appello di IA non ha omessO
di valutare alcuna risultanza processuale, e tanto
meno quella cui accenna 1 Ufficio ricorrente, aven-
invece do invece ritenuto, in difetto di specifiche dichia-
razioni d'accusa da parte del Lo UZ, la поп
decisività del preteso riscontro costituito dall'in-
serimento del nominativo dell imputato nel c.d.
" poiché il cognome IN, ' documento Insanguine
per sé stesso, é molto diffuso nel catanese, e peraltro 1 inserimento in tale documento dei nomina-
tivi di alcune persone поп inquadrabili nel clan поп
consentiva di escludere che 1 imputato поп fosse altro che un aggregato all'impresa estortiva cui il
documento si riferiva.
12.c> Motivi di annullamento concernenti la ritenu-
ta partecipazione all'associazione dedotti per CH
LL IC, LO FR, Di RO GI
AR CO e Di RO DO AN. pe,
1 predetti ricorrenti sono stati ritenuti responsa-
bili, come appartenenti al gruppo dei Di RO, del reato di associazione per delinquere di stampo ma-
fioso, con l'aggravante prevista dal cpv. dell'art. 101 .416 bis, c.p
. per il Di RO IU, e fatta eccezione per Di RO DO AN, la cui col-
pevolezza é stata affermata in relazione al reato di di associazione per delinquere di tipo comune.
LA IC, la cui responsabilità, affermata
in primo grado per il reato di associazione per delinquere di tipo.com une, é stata invece ritenuta per il reato di cui all'art.416 bis, c.p. (in acco-
glimento del gravame proposto dal P.M.), denuncia, a mezzo dei suoi difensori, la mancanza e la contrad-
dittorietà della motivazione della sentenza impugna-
ta.
Svolge al riguardo critiche alla ritenuta affidabi-
lità intrinseca del chiamante in correità, alla
valutazione degli elementi probatori di riscontro ed alla loro ritenuta significatività, alla stregua segnatamente in ordine al dell'art. 192 c.p.p.
riscontro delle accuse del collaborante Con le di-
chiarazioni del pentito OR IA, le cui successive ritrattazioni sarebbero state illogica-
collegate all'azione della postulata associa- mente zione criminale. Lamenta che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell'esito degli accertamenti elementi a della G. di F., dai quali non sono emersi
rivoltagli dal Lo UZ, di conforto dell' accusa,
102 essere intestatario delle attività commerciali, dei beni immobili, e delle autovettute di grossa cilin-
drata del gruppo dei A". Deduce il travisa-
mento del fatto, per avere la Corte di merito valo-
rizzato elementi probatori che Si risolverebbero inidonee a configu-solo in generiche presunzioni,
rare la prova del reato di cui all'art. 416 bis c.p.
poichéTrattasi di censure del tutto inammissibili,
svolte unicamente in fatto e rivolte all'interpreta-
zione degli elementi accusatori, senza concrete е
поп meramente declamate indicazioni degli errori logici o giuridici in cui sarebbero incorsi i giudi-
ci di merito.
sono ravvisabili violazioni dell'art. 192 Non
perché la Corte d' Appello non ha derogato, c.p.p. nell esame della posizione dell'imputato, dal cor-
retto e prudente metodo doverosamente propostosi per la valutazione della chiamata in correità effettuata dal Lo UZ e di CUI si é fatto cenno sub 01> di questa parte motiva.
Si è già detto (v.sub 12.a>) della manifesta infon-
datezza delle doglianza circa la pretesa omissione
da parte dei giudici di merito delle indicazioni
delle nuove prove che avrebbero dovuto giustificare
103 it, mutamento del titolo del dareato, associazione delinquere di tipo comune in associazione per per delinquere di stampo mafioso.
Non resta che sottolineare come la Corte di merito abbia affatto trascurato di prendere in esame поп e di valutare, senza errori logici o giuridici, che ricorrente non ha segnalato, le ritrat- peraltro ir "
tazioni del IA, assegnando alle stesse, con
diffusa e convincente argomentazione, un valore di ulteriore conferma delle sue iniziali dichiarazioni;
né ha mancato di precisare, in relazione all'esito negativo degli accertamenti della Guardia di Finan-
za, come la circostanza che una delle accuse del collaborante non sia stata positivamente riscontrata nulla toglie alla complessiva attendibilità delle
dichiarazioni rese dallo stesso che trovano "aliun-
de" diverse con ferme (dichiarazioni del IA,
nel documentoinserimento del nome dell'imputato
"Insanguine“, visita al Di Mauro Paolo nel carcere
di Messina). Per Cicirello Francesco, la cui responsabilità in ordine al reato associativo di cul all'art. 416 bis
é stata ritenuta dalla Corte di secondo gra- C.P.,
in accoglimento dell'appello del P.M., che aveva do,
ravvisato la sussistenza di tale reato in luogo di
104 "'quello di associazione per delinquere di tipo CO-
mune, per il quale l'imputato, insieme al delitto di rapina ed ai reati connessi dianzi esaminati, era stato ritenuto colpevole dai primi giudici, i l Suo
difensore deduce col secondo, terzo e quarto motivo di annullamento, censure concernenti tale capo della sentenza .(del primo motivo si è già dettoimpugnata
a proposito della rapina alla Banca Popolare di
Ragusa in S. AT Li Battiati).
Col secondo motivo denuncia 1' erronea applicazione dell'art. 192, c.p.. in relazione alla condanna per il reato associativo in discorso, giacché le dichia-
razioni dei pentiti Calderone, IA, Parisi e
IA, 1 quali avrebbero genericamente affermato l'esistenza di una "famiglia" Di RO, dedita a
criminalità spicciola, e priva della forza necessa-
ria per partecipare alla guerra tra le cosche cata-
nesi, поп confermerebbero le caratteristiche mafiose del gruppo, e tra queste la finalità dell'acquisi-
zione di attività economiche che dovrebbe connotare il reato di cui all'art. 416 bis, c.p.
Trattasi dell' assunto della cui infondatezza si già fatto cenno (sub 12a>, a tacere che le caratte-
ristiche del gruppo sono riduttivamente valutate dal ricorrente. con contrapposizione inammissibile al-
105
-- 'i apprezzamento dei giudici di merito, privo di
errori logici e giuridici, come si é già avuto modo di controllare.
Col ter zo motivo di annullamento, il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione alla rite- nuta sua partecipazione all'organizzazione crimino-
che sarebbe stata desunta in linea probabilisti- sa,
e поп di certezza, e senza tenere conto che il ca
Suo nome поп é compreso tra quelli cul fa riferimen-
to il c.d. "documento Insanguine". L'assunto non ha alcun fondamento, perché i giudici dell' appello hanno desunto l'appartenenza dell im-
putato all'organizzazione mafiosa oltre che dai suoi frequentazioni col Lo UZ e col Di rapporti e
DO AN, dalla sua accertata corre- RO
sponsabilità con i predetti per la rapina alla Banca
Popolare di Ragusa, agenzia di S. AT Li Battiati,
e per il suo coinvolgimento nei fatti di Bastia
Umbra: tali stretti rapporti e tali episodi, secondo l giudici di merito, hanno posto in rilievo quella comunanza di interessi che trova logica spiegazione nell'ottica della appartenenza ad un medesimo gruppo delinquenziale.
Col quarto motivo il ricorrente censura la sentenza travisamen to del fatto e mancanza Impugnata per
106 "assoluta di motivazione, per avere la Corte ritenu-
to, sulla base delle intercettazioni telefoniche il cui contenuto sarebbe stato frainteso, che la sua
partecipazione all'organizzazione dei Di Mauro S1
sia protratta in epoca successiva all'aprile 1982.
La deduzione é inaccettabile, giacché, come ha 05-
servato il P.G. requirente, il preteso travisamento del fatto non sussiste se поп come arbitrario prete- sto per introdurre in questa sede un inammissibile prospettazione di una diversa interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate. Peraltro, premesso che il vizio logico del travisa-
mento del fatto va ravvisato nella ammissione od esclusione manifestamente erronee di un fatto deci-
sivo, é da rilevare che rispetto alla prospettazione del ricorrente l'interpretazione dei giudici di
merito In ordine al contenuto delle conversazioni telefoniche dei familiari del Lo UZ é tutt'altro che manifestamente erronea, poiché se é vero che in una delle conversazioni in questione veniva riferito che il Lo UZ aveva indicato nel LO, oltre
che nel AR, coloro che, incaricati dal De Fran-
cisce, avevano tentato di ucciderlo la sera del
28.12.1986 (pag. 398 della sentenza impugnata), é
pur vero che i giudici di merito, che, come si é
107 visto, กอง hanno ignorato le suddette conversazioni,
si riferiscono anche, per desumerne elementi di protrarsi della partecipazioneprova logica circa il del LO all'associazione mafiosa sino al mag-
910 del 1987, come contestatogli dall accusa, a
quelle intercettazioni dalle quali risultavano ripe-
tute sue Visite ad alcuni congiunti del.Lo UZ, in
Significativa compagnia di altri componenti del gruppo criminoso, nelle quali alternava richieste minacciose, perché 1 congiunti 51 attivassero per ritrattazione, ad of - indurre i l collaborante alla ferte 01 danaro per svariate decine di milioni "
a tacitazione di presunti crediti a SUO tempo vantati dallo stesso Lo UZ", sempre in funzione del-
1 intercessione presso quest'ultimo per convincerlo
а ritrattare le accuse" (pag. 620 della sentenza
Impugnata).
Del quinto motivo, concernente il diniego di ricono-
Scimento della continuazione tra i reati ascrittigli nel presente processo e quelli che sono stati ogget-
to di altra sentenza di condanna, si dirà in appres-
SO (sub 12.e>, esaminando congiuntamente analogo mezzo proposto da Di RO DO AN.
Si deduce, infine, col sesto motivo di annullamento,
i l difetto di motivazione della sentenza impugnata,
108 in ordine al diniego delle attenuanti generiche, la
cui concessione era stata oggetto di motivo di gra-
considerazione dell'apporto arrecato vame, In con alcune Sue ammissioni all accertamento dei fatti.
Neppure tale censura merita di essere condivisa.
Invero, la concessione ed il diniego delle attenuan- ti generiche sono affidati dalla legge al potere del giudice di merito, il quale édiscrezionale
tenuto а dimostrare di avere fatto buon uso del potere in questione e di поп essere sconfinato nel-
1 arbitrio.
In questo ambito é sufficiente, ai fini della moti-
vazione, ] indicazione degli elementi ritenuti pre-
minenti e decisivi, rimanendo superati e disattesi gli elementi dedotti dalla parte.
Nella Specie la Corte d'Assise di IA 51 é attenuta agli esposti principi, poiché non ha man-
cato di prendere in esame la richiesta del Cicirel-
10, ma поп ha ritenuto di riconoscergli le vantate referenze di ordine processuale, поп ravvisando in esse "alcuna particolare condizione di merito per
elargire 1 1 invocato beneficio e risultando, invece,
notevole la propensione a delinquere dell'imputato,
51 evince, in particolare, dagli specifici Come
precedenti penali del medesimo"
109 Per Di RO DO AN, la cui posizione pro-
cessuale e stata già richiamata nel riferire delle
censure (I motivo del ricorso) che detto imputato ha rivolto alla sentenza impugnata in relazione alla
ritenuta responsabilità per i l delitto di rapina,
consumato In S. AT Li Battiati il 22.12.1981 e
per 1 connessi reati, il SUO difensore, Con un secondo motivo denuncia 1 erronea applicazione del- l'art. 192 c.p.p., poichè i riscontri alla chiamata
In correità del Lo UZ per i l reato ☐ 1 associa- zione per delinquere di tipo Comune attribuitogli Sino al settembre 1982, non essendogli stata conte-
stata una condotta criminosa successiva alla entrata in vigore della legge n.646/82, sarebbero costituiti da rapporti di frequentazione соп il Lo UZ stes- 50, tenuto conto, peraltro, che i giudici di merito hanno escluso la validità dei riscontri tratti da circostanze di ambiente.
La doglianza é manifestamente infondata, perchè non sole reciproche conoscenze e frequentazioni Con le il Lo UZ e col LO sorreggono la prova responsabilità per il reato "de quo". della Sua
Invero, la sua visita con gli altri due al carcere
di Messina, per un colloquio con Di Mauro Claudio e
PA, e i l SUO soggiorno a Perugia dal 18 al 21
110 gennaio 1982 per progettare una rapina con 1 predet-
ti е con Di RO IU ed il AR, กอก poteva-
по ridursi, secondo i giudici di merito, a circo-
stanze prive di rilevanza attestanti semplici rap-
porti di amicizia, se poste in relazione con i fatti delittuosi commessi dallo stesso gruppo di persone,
quali la rapina tentata a Bastia Umbra e fa rapina di S.AT Li Battiati, senza considerare l'elemento
di riscontro alla chiamata in correità costituito dall inserimento del Suo nome nel c.d. "documento
Insanguine", del cui valore probatorio, correttamen- te attribuitoqli dai giudici di merito in ordine
all attività estortiva dei A", 51 é già det-
to.
Si dirà più oltre (sub 12.e>) dell ultimo motivo
di annullamento, che, come quello dedotto dal CI rello, concerne il diniego del riconoscimento della
continuazione tra 1 reati che sono oggetto del pre-
sente giudizio a suo carico ed i reati per 1 quali é
stato condannato con la sentenza della Corte d Ap-
pello di Perugia dianzi menzionata.
Per Di RO IU e AR CO, il loro
comune difensore deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla ritenuta re-
sponsabilità per il reato di cui all' art. 416 bis
111 cyp., di cui non sussisterebbero gli elementi costi-
tutivi, tenuto conto della mancanza di idonei ri-
scontri alle dichiarazioni inattendibili del colla-
borante Lo UZ.
Osserva questa Corte che le censure enunciate Sono
assolutamente prive di specificità e pertanto поп
resta che dichiarare l'inammissibilità dei ricors1.
12.d> Motivi di annullamento dedotti dal P.G. di
IA in relazione al mancato riconoscimento delle aggravanti relative al numero dei partecipanti al-
l'associazione ed alla disponibilità delle armi.
Nei confronti di Di RO IU, Di RO Riccar- do RO, Di Mauro Salvatore, Di Mauro AN,
AR CO, LA IC IU, LO
FR, OT AR, NE ED e Lo UZ
LI, 1'Ufficio ricorrente denuncia, per i reati associativi, 1 omesso riconoscimento dell'aggravante del numero delle persone (art. 416, ult. cpv., c.p.)
che era compresa nell iniziale contestazione concer-
per delinquere di tipo comune, nen te l'associazione di cui ai capi A delle rubriche dei procedimenti decisi con sentenze della Corte d'Assise di IA
del 14 e del 28 maggio 1990. e dell'aggravante della disponibilità delle armi (commi 4 e 5 dell'art. 416
bis C.D. ) che é contestata al capi B delle rubriche
112 anzadette.
La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'aggravante del numero dei partecipanti (dieci o più) é manifestamente infondata, giacché, come pe-
raltro hanno osservato i giudici dell'appello, 1'as-
sociazione per delinquere di tipo comune, di cui é
stato dichiarato l'assorbimento nell'associazione di stampo mafioso, era composta da un numero inferiore
а dieci di persone, compresi i deceduti Di Mauro
IO e SA AR, e tenuto conto che
anche in questa sede di legittimità Sono state
disattese le impugnazioni proposte dalla pubblica accusa avversO le assoluzioni dai reati associativi che i giudici dell'appello avevano confermato per Di
RO LV, Di RO AN e OT AR.
Viceversa é certamente fondata la censura con cui il
P.G. di IA denuncia vizi di motivazione e vio- lazione di legge in relazione all' aggravante di cui
al comma 4 dell'art. 416 bis c.p.
impugnata Mentre, invero, a pag. 630 della sentenza giudici di merito hanno dato atto che 1 ' associa- 1
zione dei "Puntina" disponeva di notevoli mezzi,
finalizzati al compimento delle attività illecite programmate, quali "un gran numero di armi a muni-
Viceversa hanno escluso poi (pag. 653) l'ap-Zion1"
113 plicazione dell aggravante In esame sul rilievo che
"le armi non erano nella generica disponibilità del gruppo, custodite ed occultate in luoghi idonei", ma
"erano invece neila dotazione personale dei singoli componenti 1 organizzazione"
Trattasi dunque di una motivazione conntraddittoria nonché incongrua In rapporto al dettato di cui al comma S dell art. 416 bis c.p., dal quale chiara-
mente S1 evince che 1 Occultamento 0 la sistemazione delie armi 10 luogo di deposito non é condizione necessaria per l'applicazione dell aggravante in esame, come invece la Corte di merito sembra aver ritenuto, ma sultanto che é eventualità irrilevante per escluderne 1 1 riconoscimento, dovendosi invece considerare armata 1 associazione 1 cui partecipanti hanno la disponibilità di armi 0 materie esplodenti per il conseguimento delle finalita dell'associa
zione stessa.
LA, LO, Ne deriva che nei confronti di
Di RO IU, AR, Lo UZ, e NE Edmon- do, la sentenza impugnata va annullata nel punto
relativo all'esclusione dell'anzidetta circostanza aggravante, con rinvio ad altra Sezione della Corte
d'Assise d'Appello di IA, per nuovo giudizio.
12.e> Motivi di annullamento dedotti per LO
11 FR e per Di RO DO AN, in rela-
zione al diniego del riconoscimento del vincolo continuazione tra i reati di cui al presente della procedimento e quelli giudicati dalla Corte d'Appel-
lo di Perugia con sentenza del 15.10.1982.
Sono fondate le censure proposte nell'interesse dei suddetti *ricorrenti in relazione al diniego dell'ap-
plicazione della disciplina del reato continuato per
1 fatti che sono stati oggetto della sentenza 01
condanna pronunciata nei loro confronti dalla Corte
irrevocabile del d Appello di Perugia con sentenza
15.10.1982.
Se al presente procedimento fosse applicabile la disciplina del nuovo codice di rito, sarebbe suffi-
ciente 1 1 richiamo, COM argomento "a fortiori", al
dettato che, Sla pure in sede di esecuzione, prevede possibilità di riconoscere la continuazione tra la reati oggetto di separate condanne irrevocabili contro la stessa persona (art. 671 c.p.p), per e-
scludere ogni fondamento al rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, ma che поп trova supporto nella legge, secondo cui non sarebbe possibile applicare le norme sul reato continuato quando i reati gia accertati соп sentenza irrevocabile siano meno gravi rispetto al reati in corso di giudizio.
115 Trattasi di una limitazione che la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha escluso, con indirizzo pres-
soché costante, ΙΠ conformità della sentenza delle
Sezioni Unite 21.6.1986, Nicolini.
In tale pronuncia era stato esattamente Osservato
che l'esclusione della continuazione in ogni caso 1 cui 1. 1 giudicato riguardi fatti meno gravi, intro-
duce tra gli elementi e condizioni della fattispecie 01 continuazione un requisito non considerato dalla
disposizione di legge, che fonda la disciplina del-
1 istituto sul solo elemento dell'unicità del dise-
gno CrimiNOSO P che dall'art. 90 c.p.p.(1930) era
impossibilita 01 modifi- dato GI desumere soltanto 1
Ca del giudizio relativo al fatto costituente reato,
mentre tale norma ·lasciava impregiudicata la que-
stione della modificabilità del trattamento Sanz 10-
natorio stabilito соп la sentenza irrevocabile di condanna.
Pertanto, nei confronti del Di RO DO AN
e del LO, in applicazione dei principi affer-
mati dalle Sezioni Unite con la richiamata pronun-
va annullata la sentenza impugnata, con rinvio cla,
nuovo giudizio, nel punto concernente il diniego per con i reati giudicati con ladella continuazione sentenza 15.10.1982 della Corte d'Appello di Peru-
116 gia.
12. f> Motivi di annullamento dedotti dal P.G. di Catania in relazione alla ritenuta non imputabilità
del AR.
La Corte d'Assise d'Appello di IA ha rigettato il gravame del P.M. avversO il capo della sentenza
28.5.1990 della Corte d'Assise di IA, che ave va prosciolto AR CO dai reati associativi, dal tentato omicidio di Lo UZ LI e dai connessi reati di detenzione e porto illegali di arma, com-
messi in IA il 28.12.1986 (capi A, B, 17 e 18),
per avere ritenuto 1 imputato non imputabile, in
quanto totalmente infermo di mente.
Avverso la decisione che ha confermato sul punto la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, il P.G. di Catania ha interposto ricorso per cassazione, per
V1Z1 di motivazione e travisamento del fatto. Secondo 1'Ufficio ricorrente, il giudice dell'appel- 10, senza adeguata motivazione, avrebbe fatto mero richiamo al parere espresso dai periti d'ufficio prof. Augusto Ermentini e prof. LI La Naia e
поп avrebbe tenuto conto del parere di minoranza del prof. FR IN, il quale era invece pervenu-
to alla conclusione che il AR fosse un soggetto simulatore, del tipo pseudo -demenziale e amnesico,
117 del volere.tutto capace di intendere e
Sostiene ancora che il giudice dell'appello sarebbe incorso in travisamento del fatto, per avere affer-
mato che il Lo UZ non aveva parlato della non imputabilità del AR.
Le censure Sono senza fondamento.
Come "bene ha evidenziato il P.G. requirente, la motivazione della Corte d'Assise di IA é com-
pleta, perché ha risposto puntualmente ai motivi di
gravame dedotti dal P.M., avendo detta Corte dimo-
strato di avere attentamente considerato il parere minoranza del prof. IN, componente del colle-
gio peritale, e di averlo disatteso perché, tra
1' altro. decisamente contraddetto non soltanto dalle corrette e condivisibili argomentazioni degli altri due periti, ma anche e soprattutto dagli esiti delle
perizie psichiatriche alle quali 11 Favara era stato
precedentemente sottoposto, nonché dall'esame della documentazione carceraria prevalentemente a signifi-
cato psicopatologico grave e relativa all arco di dieci anni.
Peraltro, la Corte di merito ha osservato che l'ipo-
della simulazione era stata esclusa anche dal tesi
Galliani dell Università di Modena, il quale prof.
aveva sottoposto il AR a perizia psichiatrica
118 nell agosto del 198
9. per incariCO del G. I. del
Tribunale di Reggio Emilia. Non sussiste dunque il denunciato vizio di motiva- zione, giacché, pur potendo il giudice dell'appello uniformarsi al parere di maggioranza senza essere
tenuto a dare particolari spiegazioni del proprio convincimento, ha nondimeno valutato opposte ragioni del perito di minoranza, confutandole sulla base di autonome Osservazioni. Non SUSS15ste poi, 1П modo assoluto, alcun travisa-
mento del fatto, in quanto, senza ancora rammentare che per la ravvisabilità di tale vizio logico occor-
re, e qui manca del tutto, I affermazione 0 l'esclu-
Sione palesemente erronea di un fatto decisivo, é da osservare, nella specie, che l'accenno della Corte
di merito alla circostanza che il Lo UZ non aveva parlato della malattia di mente del detenuto non é
tratto da un autonoma valutazione delle risultanze processuali ma é invece il richiamo dell assunto dedotto tal senso nell'appello dello stesso P.M.,
il cui Ufficio paradossalmente rimprovera ora alla
Corte stessa, е non a sé medesimo, tale deduzione,
comunque niente affatto decisiva e tampoco rilevante nell ambito della motivazione, in cui rappresenta invece un mero "obiter dictum".
119 13>L' associazione delinquere, semplice e di per facente capo a EI LE. tipo mafioso,
I ricorsi-
In relazione all' associazione per delinquere di stampo mafioso facente capo a EI LE, il mede-
OV AR e De AN RA simo,
SCO, i quali, insieme a Lo UZ, sono stati rite-
fatto parte, il EI responsabili di averne nuti
'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 416 bis con ahanno dedotto in questa sede di legittimità, c. p., del loro rispettivi difensori, motivi di an- mezzo nullamento concernenti la esistenza e la configura-
bilità, alla stregua delle risultanze processuali,
del ritenuto qualificato sodalizio delinquenziale.
Osserva questa Corte che le censure, di cui рій
oltre 51 dirà, debbono essere disattese, perché
infondate oltre che inammissibili per loroalc une,
,
palese infondatezza 0 per поп avere superato
1 ambito delle prospettazioni di merito in cui sono
state svolte, o quello della non specificità. Invero, il giudice dell'appello, mediante un'accura-
ta disamına delle risultanze del processo, ha de-
scritto, nelle grandi linee, la struttura ed 1 ca-
ratteri del gruppo di EI LE, osservando che
trattavasi di gruppo agguerrito, gravitante nel-
120 l'orbita del 'clan' ER, nel quale il Lo Puzzo
era passato nel marzo del 1982, secondo il Suo
racconto, dopo il triplice omicidio dei fratelli
SC e del RD, nella tema che i Di RO
,
patteggiando presso il complesso residenziale la
"Perla Ionica", della zona di Capomulini, la loro neutralità in un incontro di pacificazione con il
LA ed i l suo gruppo, in guerra con i gruppi dei ER e dei TO, avessero dato il loro consenso alla sua futura eliminazione fisica. Ha rilevato che del gruppo EI, secondo la narra-
zione del Lo UZ, facevano parte, con il SUO capo,
OV AR, Lo GiudiceIeni CO,
SE, De IA RO, poi deceduto, i due fra-
telli VA, AE ed TO, cognati del
EI, 1 due fratelli GA, Vincenzo e EO, e De Francisce FR, il quale ne era il conta-
bile, in quanto amministrava i proventi delle estor-
sioni, che costituivano l'attività delittuosa prin-
cipale del gruppo stesso e venivano divisi in pro-
porzione. Tra le estorsioni più rilevanti, erano da ricordare
quelle perpetrate ai danni del ND, di Graci, di
Parasiliti, di Mineri.
Anche le rapine, aveva dichiarato il Lo UZ, rien-
121 travano nel programma criminoso, ma 1 proventi delle stesse venivano divisi solo tra gli affiliatı che vi avevano preso parte.
Trattavasi di un gruppo di fuoco abile @ spietato,
che aveva preso parte alla guerra di mafia contro 11
'clan' LA nel 1982 ed aveva partecipato alla strage di via dell'Iris.
Procedendo alla verifica delle dichiarazioni del Lo
UZ, la Corte di merito ha rilevato che riscontri circa la caratura criminale del gruppo potevano cogliersi nelle dichiarazioni, acquisite agli atti del procesSO a mente dell'art. 144 bis c.p.p./1930 o raccolte nel corso del dibattimento di primo grado,
provenienti dai pentiti IA TO, CO
LV, EL IE e AR LV, tutti
appartenenti al clan' dei cursoti.
Costoro avevano riferito che EI LE, in com-
preso parte, nel set- pagnia di NI CO, aveva tembre 1982, ad una riunione di pacificazione, svol-
tasi nella villa di AR IU, assieme a
LL NZ, AU SE ER LV,
CA SA, RA HE, e ad stiano,
esponenti della criminalità orga- altri autorevoli nizzata, da un lato, e, dall'altro, con Nitto Santa-
paola. RA IU, LA LV, NG
12 IU ed altri ancora.
In tale riunione si era stabilito, l'altro, tra secondo il IA, che ogni omicidio di persone di "
peso" doveva essere preventivamente deliberato col-
legialmente tra coloro che avevano sancito la pace.
poi, il AR aveva con- Con le sue dichiarazioni,
fermato la circostanza, riferita dal Lo. UZ, in ordine ai motivi di contrasto insorti tra il EI confluenzaed il ER, dovuto alla progressiva degli uomini del gruppo EI, tra i quali il De Francisce, nell'ambito del gruppo ER, con la
graduale estromissione del EI stesso e del Lo
UZ, che del EI era uomo di fiducia.
Secondo i giudici di merito le riferite dichiarazio-
נח erano attendibili, sia perché, ampiamente tra
loro convergenti, non rivelavano alcun motivo di
contrapposizione 0 di contrasto dei pentiti nei
confronti dei componenti il gruppo EI, sia perché
la credibilità dei 'pentiti stessi era stata veri-
nell'ambito di altri processi.ficata ampiamente
Dette dichiarazioni costituivano dunque validi ele-
riscontro alle accuse del collaborante ementi di riconoscevano il ruolo ragguardevole ed autonomo
assunto dal gruppo, il cui capo, nell'ambito della criminalità organizzata catanese, era in grado di
123 trattare accordi con agguerrite organizzazioni av-
versarie, quale quella del IT LA, di fungere da pacificatore in importanti circostanze, di esercitare, richiestone, pressioni nei confronti di industriali, per assecondare altrui progetti.
Significativa, a tale ultimo riguardo, era la r1-
pentito AR LV aveva chiesta che 11
dichiarato di avere rivolto al EI ed al De Fran-
cisce perché, conoscendone il ruolo di primo piano che svolgevano nella criminalita catanese dedita spiegassero, nei confronti del alle estorsioni,
titolare di una nota industria nazionale nel campo della produzione del latte, il loro interessamento rivolto ad ottenere che fosse nuovamente affidata ad un rappresentante del Piemonte, in precedenza falli-
to, e col quale il AR intendeva associarsi, la
distribuzione dei prodotti della ditta.
Anche le registrazioni delle intercettazioni telefo-
niche offrivano conferma all attendibilità del Lo
UZ.
In una delle conversazioni, intercettata il
12.5.1987, la moglie del Lo UZ si rammaricava che
il marito avesse formulato delle accuse, che peral-
tro anche altri pentiti avrebbero poi potuto e-
sprimere, nei confronti del EI, a carico del
124 'quale sarebbero rimasti altrimenti abbastanza labili i sospetti di essere quanto meno connivente nell´ag-
guato del 28.12.1986, teso al Lo UZ stesso.
Dalla suaccennata telefonata e da altre si evinceva che il Reito era un personaggio di spicco e che egli In coincidenza del SUO stato di sorvegliato speciale, aveva gradualmente perso la sua influenza compagni, dai quali era stato abbandonato, rima- sul nendo privo di appoggi persino da parte dei suol
cognati Valenti AE ed TO, mentre era aumentato all'interno del gruppo contemporaneamente
11 peso decisionale del De AN, il quale aveva con il clan dei "Pun- determinato un avvicinamento tina".
In una telefonata del 9.4.1987, il EI manifestava a VA TO il sospetto di essere emarginato dalla divisione deidalle decisioni del gruppo e
proventi e dichiarava di поп voler ricevere i l Ca-
strogioNI, temendo di fargli sapere il proprio recapito.
In altra telefonata del 18.4.1987, intervenuta con
VA TO, il EI mostrava di essers1 reso conto che 11 De AN aveva ormal assunto forza e, secondo 1 giudici di merito, decisionale autonoma interessante notare come tale accenNO emergesse er a
125 'subito dopo quello concernente "11 fondo cassa" da dividere.
I giudici di merito hanno poi osservato che le
del Lo UZ, secondo CUI 1 componenti dichiarazioni gruppo EI erano soliti portare 10 'stipendio" del alle famiglie dei coaffiliati detenuti, trovavano pieno riscontro 1 n alcune intercettazioni telefoni-
che.
In altre intercettazion 1 51 coglieva la prova delle minacce rivolte dal De AN, dal OV
e dallo leni al familiari del Lo UZ, dopo inutili lusinghe di vantaggi economici, per impedire, nel-
1 interesse del proprio gruppo, che lo stesso Lo Puzzo potesse ulteriormente coinvolgerli nelle ac-
cuse.
[ ] nome del De AN ricorreva frequentemente nelle conversazioni telefoniche, Sia come componente del gruppo, Con ruolo pari a quello del Reito, sia
come traditore dello stesso EI e del Lo UZ, in quanto artefice della loro estromissione e dell' av-
vicinamento del gruppo stesso all'organizzazione dei
A"
L'attendibilità del Lo UZ era dunque confermata anche 1 n ordine alla composizione ed al programma
delittuoso dell organizzazione del EI, alla quale
126 erano sicuramente riferibili determinate estorsioni e rapine, tra loro connesse dall accertata presenza degli stessi personaggi oltre al collaborante, che facevano tra loro "squadra", nonché altri episodi delittuosi per i quali il c.d riscontro d'ambiente,
se поп era idoneo come riscontro individualizzante della colpevolezza del singolo componente
, doveva
ritenersi valido per collegarli all'attività del-
l'organizzazione criminale.
Pertanto, la Corte d'Assise d'Appello di Catania,
accogliendo i l gravame del P.M. contro la configura- associazione per delinquere di tipo comune zione di giudici avevano attribuito al gruppo in che 1 primi ha ritenuto di avere acquisito riscontri esame,
utili per ravvisare nel "clan' del EI i caratteri dell associazione per delinquere di stampo mafioso,
dotata di sicura forza d'intimidazione all'esterno,
di cul era riprova anche i l comportamento reticente delle vittime delle estorsioni.
Poiché tale organizzazione delittuosa aveva operato nel territorio di IA sia prima che dopo l'en-
trata in vigore della legge n. 646/1982, che aveva
introdotto la previsione dell'art. 416 bis c.p., la astrattamente punibile ai condotta incriminata,
127 la data stessa, al sensi della nuova previsione,
diveniva punibile soltanto al sensi di quest'ultima, attesa la natura permanente del reato associativo,
in cui la violazione meno grave doveva ritenersi assorbita in quella più grave.
Osserva questa Corte che alla stregua delle anzidet-
te valutazioni degli elementi probatori concorrono
I requisiti, materiali e soggetti- certamente tutti v1, del reato associativo qualificato in ordine al sono stati ritenuti responsabili. quale 1 ricorrenti
annullamento dedotti da ST 13.a> -Motivi di
AR, De AN FR e EI Na- NI
concernenti la ritenuta esistenza e configura- tale,
bilità dell' associazione mafiosa suddetta. - Per ordine di priorità logica vanno dapprima esami-
nate le doglianze proposte avverso l'ordinanza di-
la sentenza che l'ha confermata,battimentale e relativamente al rigetto delle eccezioni di nullità
e di inutilizzabilità delle intercettazioni telefo-
niche, atteso che tali intercettazioni costituiscono in parte la fonte probatoria di riscontro alle ac-
cuse del collaborante Lo UZ.
Per LE EI, 11 suo difensore denuncia di nul-
lità la sentenza per l'utilizzazione di intercetta-
Zioni telefoniche, la nullità delle quali era stata
128 tempestivamente dedotta a causa della ritardata trasmissione al G.I., e dunque non al Procuratore
della Repubblica, dei relativi verbali da parte della Polizia giudiziaria.
I l ritardo nella trasmissione dei verbali aveva compromesso il diritto al controllo della legittimi-
tà deldeir acquisizione della prova e per lę interecet-
tazioni, poi, erano stati utilizzati i banchi di ascolto della polizia anziché quelli della Procura, senza che fossero enunciate ragioni di urgenza. Le bobine delle registrazioni Поп erano state poste in custodie sigillate.
Sostiene 1 1 ricorrente che 1'ordinanza dibattimen-
tale del 4.4.1991 e poi la sentenza hanno dato
insufficienti risposte al complesso di tali rilievi.
Per De AN FR, condannato per il reato associativo in esame, i l Suo difensore denuncia la
violazione degli artt. 304 quater, 226 quater e 372
c.p.p./1930, poiché col deposito dei verbali delle
registrazioni telefoniche si sarebbe violato l'art.
304 quater, "dal momento che поп sono stati deposi- tati nella cancelleria gli atti, intendendo con ció
riferirci alla integrale trascrizione di tutti i verbali".
Assume i l ricorrente che la Corte di IA поп
129 avrebbe motivato sul rigetto dell eccezione di nullita, Intesa ad affermare la necessità del depo-
sito del verbal 1 contenenti la trascrizione delle intercettazioni, poiché altrimenti quando l'utenza telefonica intercettata поп é quella dell imputato,
questi non 白 posto in grado di sapere se il contenu- intercettata lo riguardi 0to della, conversazione
meno.
Sostiene che l'utilizzazione, come fonte di prova,
delle conversazioni intercettate importava l'obbli-
go, поп assolto dal giudici, di assumere la testimo-
Пlanza delle persone che avevano affermato, nelle conversazion stesse. circostanze di segno accusato-
r10.
Osserva questa Corte che tali censure Sono prive di
օզու giuridico fondamento.
La Corte d Appello di IA ha ampiamente e motivato sul rigetto delle eccezioni correttamente suddette.
Ha anzitutto osservato che le intercettazioni assun-
□ al di fuori te senza previo decreto autorizzativo dei limiti sanciti dalla legge erano state già di-
G.I., chiarate nulle ed inutilizzabili da parte del i l quale le aveva eliminate dagli atti.
Quanto a! lamentato ritardo nel deposito dei proces-
130 51 verbal1 relativi alle operazioni di intercetta- zione e registrazione delle telefonate, é da rammen-
tare che trattasi di irritualità поп Sanzionata
dalla legge, e dunque al di fuori di ogni ipotesi di come nella nullità, che deve essere tassativa ove,
specie, поп Sia riconducibile ւո una nullità di ordine generale;
neppure può parlarsi di inutilizza-
bilità delle intercettazioni, poiché tale sanzione processuale 白 comminata dall art. 226 quinquies c.p.p./1930 soltanto per le intercettazioni ille- 3
cite, come tali da intendersi, а mente della citata disposizione, quelle effettuate fuori dei casi sta-
biliti dalla legge o eseguite in difformità delle
prescrizioni stabilite, vale a dire affette da irri-
tualità che поп superano la fase della loro esecu zione.
Nessuna irritualità può poi colpire ed inficiare il
decreto del P.M., il quale Ufficio, secondo i ricor-
renti, поп avrebbe esplicitato i motivi di urgenza
che rendevano necessario l'ascolto delle intercetta-
zioni presso i banchi della Questura anziché presso quelli della Procura.
Invero, Se tali ultimi banchi erano indisponibili, autorizza-come risulta pacifico, e la richiesta di
Zione avanzata dalla polizia giudiziaria Si é rife-
131 rita a tale indisponibilità, il decreto d i autoriz-
zazione, che ha accolto la richiesta stessa, deve intendersi da questa motivato "per relationem e
I'urgenza delle operazioni era da ritenersi insita perché imposta dalla oggettiva gravità e dalla natu- ra permanente del reato associativo in rapporto al quale si'era delineata l'esigenza delle intercetta-
zioni in questione.
Alla stregua degli esposti principi, поп appare dunque censurabile la sen ten za impugnata in rela-
zione al rigetto delle eccezioni di nullità e di inutilizzabilità delle intercettazioni, essendo poi privi di pregio gli altri rilievi dei ricorrenti sulle modalità di conservazione e custodia delle bobine contenenti la registrazione delle intercetta-
zioni stesse. La circostanza che le bobine magnetiche relative a
ciascuna utenza telefonica erano riposte in un pro-
prio contenitore non sigillato, in difformità di 226 quaterquanto previsto dal comma 4 dell'art.
del previgente codice di rito, ha una rilevanza meramente formale, vale a dire nessuna rilevanza,
atteso che tutte, come risulta dalla sentenza impu-
gnata, erano custodite in un grosso scatolo di car-
tone la cui chiusura era garantita da manomissioni,
132 mediante spaqo sul quale era stata sciolta della ceralacca che lo assicurava allo scatolo stesso e impresso un timbro.sulla quale era stato
Peraltro, la Corte di merito ha giustamente Osserva-
to che la conservazione in apposite custodie sigil
-
late é prevista dall'anzidetta disposizione per ogni registrazione ralativa alla stessa utenza telefoni-
ca, 11 che era stato ugualmente realizzato " e non per ogni bobina magnetica, poiché ovviamente questa può contenere solo parte della registrazione;
ha
precisato pol che mediante le descritte modalità di esi- dello scatolo era stata garantita 1chiusura
1 prevenire la manomissione occulta delle genza bobine, esigenza postulata dagli adempimenti previ-
sti dalla citata norma, е che comunque la chiusura
mediante spago assicurato da ceralacca, sulla quale era stato impresso un timbro, realizzava la custodia sigillata prevista dalla legge, dovendosi intendere
senso giuridico dell´espressione,per sigillo, nel
secondo la nozione formulata dalla giurisprudenza qualsiasi formatasi 17 relazione all'art. 349 c.P..
dispositivo 0 congegno applicato dalla pubblica assicurarne la autorità sulla cosa, allo scopo di conservazione e 1'identità.
Rispondendo pol alle residue critiche, la Corte di
133 Catania ha puntualmente osservato che 1 ] diritto del difensore di estrarre copia con trasposizione SU nastro magnetico delle bobine contenenti le regi-
strazioni, diritto previsto dall art. 226 quater,
ult. comma, c.p.p./1930, presuppone che il giudice,
che peraltro non ne ha l'obbligo, abbia disposto le forme della perizia la traduzione integrale, con
17 verball, delle comunicazioni registrate, sicché,
perizia non 51 faccia luogo, i l diritto Ove а detta поп sorge e residua solo quello di avere copia dei verbal 1. Del tutto privo di qualsiasi giuridico supporto,
1 assunto secondo cui 1 utilizzazioneinfine, تے
delle intercettazioni telefoniche importerebbe per 1
giudici l'obbligo di assumere le testimonianze delle
persone che, nel corso delle conversazioni intercet-
tate, avevano riferito circostanze di segno accusa-
torio.
Con un secondo motivo la difesa del EI sostiene che i giudici di merito hanno utilizzato intercetta- Zioni illegittime per affermare l'esistenza dell'as-
Sociazione per delinquere mafiosa e che la mitomania del collaborante e le chiacchiere telefoniche dei familiari del Lo UZ non possono costituire prove del reato In esame.
134 Trattasi di critiche e di affermazioni che non as-
surgono al livello delle censure di legittimità,
segnalandosi soltanto per la riduttiva visione delle pur cospicue e diversificate fonti di prova, attinte
dai giudici di merito.
1 1 difensore del De AN, con motivi aggiunti,
una questione preliminare assumendo che perpone
ritenere la sussistenza del reato di Cul all art. 416 bis c.p. non sarebbe sufficiente che 1 associa-
zione 51 avvalga della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assogget tamento e di Omertà per commettere delitti, ma 53-
rebbe invece necessario, per distinguerla dail 1po-
tesi 01 cui all art. 416 C.P., che essa persequa i l controllo di attività economiche, di appalti e ser-
vizi pubblici
Nella specie, poi, difetterebbero le prove sull'esi-
stenza del vincolo tra i chiamati in correità e
sulla veridicità della chiamata.
Anche secondo il difensore del OV, le
dichiarazioni del Lo UZ non sarebbero intrinseca mente attendibili e, relativamente poi al reato di
cui all'art. 416 bis c.p. ne difetterebbero, nella specie, gli elementi costitutivi, giacché esso si
distinguerebbe dal reato di associazione per delin-
135 quere di tipo comune, in quanto, a differenza di di unaquesto, е diretto non alla realizzazione pluralità di delitti, ma é finalizzato ad ottenere,
il controllo e la gestione di attraverso i delitti,
ed offende poi non l'ordine attività produttive,
pubblico in genere, ma quello economico in partico-
lare..
רסח vi sarebbe prova, relativa- Nella specie, pol,
OV, dell'esistenza di un accor- men te al do criminoso e della permanente cooperazione tra gli associati, né della gestione di attività economiche,
poiché 1 rapporti di gruppo del coimputati con le
grandi imprese catanesi Sono stati soltanto enuncia-
ti dal Lo UZ.
Osserva questa Corte Suprema che anche tali censure
debbono essere disattese.
Circa gli elementi distintivi e specializzanti del
reato di associazione per delinquere di stampo ma-
fioso rispetto al reato di associazione per delin-
quere comune, Si é rilevato, nell'esaminare analoghe censure svolte dalla difesa di LO FR
(sub 12.a>), che la vera tipicità dello schema e della struttura del reato associativo qualificato va colta nelle modalità in cui esso Si manifesta in che 1 associazione concreto e поп nelle finalità
136 persegue อ intende perseguire, poiché le finalità
dall'art. 416 bis c.p., coprono un area elencate pressoché indefinita di possibili tipologie di reato
e possono anche avere per oggetto finalità lecite 0
profitti e vantaggi ingiusti, 1 quali possono ben
essere penalmente irrilevanti.
Si é conseguentemente osservato che la previsione di
tali attività tra gli eventuali scopi dell'associa
zione é stata dettata dall'esigenza di prevenire e
colpire quelle forme delinquenziali associative che erano in precedenza fuori della repressione penale,
ma che tuttavia più si caratterizzano per il mag-
glore allarme sociale destato dall adozione del metodo mafioso, metodo, questo, che aggredisce 1 'or-
dine pubblico perché mina ed annulla la libertà
morale dei cittadini ed il Toro diritto ad ยกล
libera vita di relazione.
E' dunque soltanto l'adozione di un tale me todo l'elemento specializzante che connota 1 associazione delinquere di stampo mafioso rispetto all'asso- per ciazione per delinquere di tipo comune.
Quanto alle critiche e censure rivolte alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del Lo UZ,
questa Corte deve osservare che esse si risolvono costantemente nella contraria prospettazione e valu-
137 tazione, inammissibili in questa sede, delle risul- tanze processuali considerate separatamente, e поп
tutte, e поп complessivamente, alla stregua delle quali considerazioni si pretende di dare una patente di assoluta inattendibilità al collaborante, senza
Specifiche indicazioni dei denunciati vizi logici o delle violazioni di legge in cui sarebbero incorsi 1
giudici 0 1 merito nel procedere al controllo delle
dichiarazioni del collaborante stesso ed alla veri- fica dei riscontri con il metro della prudenza e della cautela che nel presente proces50 S1 Sono
correttamente proposti di usare, in applicazione dell art. 192 c.p.p., come hanno inizialmente premes-
50 nel paragrafo della sentenza impugnata dedicato
alla questione, qui riesaminata dianzi, sub 01>
della presente parte motiva. Per il OV il suo difensore sostiene che
поп può essere accettata, perché in contrasto con
1 art.192 c.p.p.. 1'affermazione dei giudici di
merito, secondo cui il c.d. "riscontro d'ambiente",
se поп é sufficiente a provare la partecipazione ad un fatto delittuoso specifico, é tuttavia un dato
importante per accertare l'esistenza dell "affectio societatis"
L'assunto é suggestivo, perché non coglie esatta-
138 mente i l senso dell'argomento logico utilizzato dai giudici di merito.
Con tale argomento la Corte di merito si é riferita
поп alle frequentazioni reciproche degli imputati, vale a dire a quelle apparentemente motivate dalla
sola amicizia σ da interessi meno che leciti, ma alla Significativa accertata presenza, ora dell'uno ora dell altro imputato, nelle imprese delittuose che il collaborante aveva riferito al gruppo delin-
quenziale ed alla compartecipazione degli associati. Tali accertati dati di fatto, se поп erano idonei per desumerne sicura prova della partecipazione degli altri imputati alle imprese delittuose riferi-
partecipazione di uno di loro,bili alla dimostrata costituivano tuttavia elementi sintomatici per ri-
scontrare, secondo il giudice dell'appello, la rife-
ribilità di tutte le azioni delittuose al gruppo,
collaborante, e pertanto anchesecondo le accuse del
1' "affectio societatis" che legava i componenti del gruppo.
In concreto, quanto alle rapine nelle quali Lo UZ
aveva dichiarato di avere fatto "squadra" con il Reito ed il OV, accertato che alla rapi-
na al deposito di collettame partecipò il Lo Puzzo camioncon il OV a che alla rapina al
139 carico d1 mobili partecipo il Lo ZO Con i l EI,
S1 é desunta 1 attendibilità complessiva del dichia-
rante In ordine alla riferibilità, allo stesso grup-
rapina al camion di caffè, della quale,po, della
secondo le conclusioni dei giudici di merito, il Lo Puzzo era stato sicuramente uno degli autori, anche se non era stato possibile trovare riscontri certi in ordine alla partecipazione degli altri componenti del gruppo chiamati in correita.
Analogo argomento é svolto in relazione alle estor-
51001, attività Cul il gruppo del EI era dedito secondo le dichiarazioni accusatorie Пo del solo Lo
UZ ma anche del pentito AR LV. Trattasi di un argomento non privo di rigore logico,
che supporta comunque gli altri cospicui elementi di
riscontro che sorreggono la prova dell'elemento soggettivo del reato associativo in esame, desunti decisivamente dalle conversazioni telefoniche inter-
cettate.
I l difensore del De AN contesta con il secon-
do, terzo e quarto motivo (del primo motivo, concer-
nente la pretesa inutilizzabilità delle interecetta-
zioni telefoniche, si é già detto), la validità dei
riscontri alla chiamata in correità effettuata dal
Lo UZ e sostiene che il riferimento accusatorio
140 all auto blindata posseduta dall'imputato поп ter-
rebbe conto che questi é contitolare di una gioiel-
leria; che sarebbe stata illogicamente ritenuta
l'attendibilita intrinseca delle dichiarazioni del
Lo UZ;
che поп si sarebbe tenuto conto delle prove della difesa concernenti l'assenza del De
IS dai luoghi dove venivano realizzate le azioni delittuose.
Denuncia pol il vizio di motivazione manifestamente illogica, criticando come arbitraria 1 attribuzione all imputato del ruolo di cassiere della cosca;
sostiene che 1 I De AN ha precedenti penali
lontani nel tempo e che é stato riabilitato: che pertanto tali precedenti, insieme alle sue frequen-
tazioni, поп possono costituire elementi di riscon-
tro alle accuse del collaborante;
che il contenuto
delle conversazioni telefoniche intercettate sarebbe stato travisato.
Osserva Questa Corte che le riferite doglianze,
quando attingono il livello delle censure ammissibi-
li in questa sede di legittimità e поп 51 traducono in motivi in fatto, peraltro congruamente esaminati in sede di merito, sono prive di fondamento.
La Corte di merito, nel sottolineare che le conver-
provengono solo sazioni telefoniche intercettate non
141 dai familiari del Lo UZ, Ma Si riferiscono anche i l EI ed 1 cognati а colloqui intercorsi tra
Valenti e tra questi ultimi, ha posto in evidenza
come da tali conversazioni e colloqui é fatto fre-
quente riferimento al ruolo del De AN nel-
l'organizzazione "de qua", sicché le dichiarazioni deldel to UZ circa la progressiva estromissione Reito, ad opera del De AN, dai poteri deci-
Sionali del gruppo, ha trovato riscontri e conferme dirette.
La partecipazione del ricorrente all associazione per delinquere in discorso é stata altresì desunta dalle dichiarazioni del pentito AR LV, che. dopo avere attribuito all'attività delinquen-
ziale dell organizzazione del Reito le estorsioni consumate nel territorio catanese, ha anche riferito della Sua significativa richiesta rivolta al EI ed al De AN, in quanto appunto operanti nel perché si interessasserosettore delle estorsioni,
presso un noto industriale per la concessione, ad
una persona cui intendeva associarsi, di una rappre-
sentanza per la distribuzione dei prodotti nella
zona piemontese.
Né rileva che il De AN, come oppone anche in
questa sede i l suo difensore, поп Sia risultato
142 Responsabile di alcun fatto delittuoso, poiché, come
l'ap- esattamente osservato la Corte di merito, ha partenenza all'associazione per delinquere si rea-
lizza per il solo fatto della sussistenza dell'
"affectio societatis", e cioé del vincolo associati- Vo a fini criminosi, indipendentemente dall effetti-
va commissione dei singoli illeciti.
privo di puntuale Non può poi sindacarsi, perché non l'apprezzamento contenuto nella sentenza logica,
impugnata, secondo cui il comprovato possesso, da
parte del De AN, di un'autovettura blindata é un ulteriore dato, anche se certamente non decisivo,
che assume un preciso significato se rapportato
all'ambiente malavitoso frequentato dall imputato.
13.b> Motivi di annullamento dedotti per ST
AR in relazione al diniego delleNI
attenuanti generiche ed all'entità della pena inflitta.
I l difensore di OV AR denuncia come
contraddittoria ed illogica la motivazione per avere
giudici di merito rigettato la richiesta delle
attenuanti generiche con esclusivo riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità dell' imputa-
to.
privo Trattasi di un motivo inammissibile, perché
143 dei requisiti di specificità.
Non sono invero precisate le ragioni per le quali,
nel caso in esame, il riferimento alla gravità dei
fatti ed alla personalità dell'imputato, riferimento peraltro che nella sentenza impugnata non é espresso nei predetti termini di stile, sarebbe incongruo ed illogico ai fini del diniego delle attenuanti gene-
riche. Anche la doglianza relativa all'entità della pena inflitta é inammissibile, perché assolutamente priva di ogni indicazione attinente al denunciato vizio di motivazione.
13.c'Ricorso del P.G. nei confronti di Lo GI
SE e GA ZO.
Rispetto ai predetti imputati il ricorrente Ufficio
deduce in particolare:
per Lo GI SE, la cui assoluzione in primo grado dai reati associativi è stata confermata, col
rigetto dell'appello proposto dal P.M., si denuncia-
no vizi di motivazione in ordine alla negata valenza dei riscontri alla chiamata in correità del Lo ZO
e segnatamente del riscontro offerto dalle dichiara-
zioni di RA CI, il quale ha indicato il Lo
GI come l'autore dell'attentato al Giornale del
Sud;
144 per GA ZO, il ricorrente P.G. lamenta riscontro alla chiamata in correita effettuata che
Lo UZ sarebbe costituito dalle dichiarazioni dal del pentito RA CI, delle quali immotiva- tamente il giudice dell'appello non avrebbe tenuto
conto.
Le censurę sono palesemente infondate, in quanto la
Corte d'Assise d'Appello di IA ha preso in
considerazione ogni elemento e risultanza proces-
suale.
posizione del Lo GI ha spiegato le Quanto alla ragioni per le quali le dichiarazioni del Lo Puzzo fornivano indicazioni generiche ed insufficienti,
oltre che contraddittorie, per essersi il collabo-
rante limitato a parlare di tale imputato come di un
"ragazzo pulito", che faceva "da staffetta", che non dava troppo affidamento, mentre in altro contesto lo stesso Lo ZO aveva poi affermato che il Lo Giu-
dice faceva da telefonista nelle estorsioni.
Tali dichiarazioni, ha Osservato la Corte di merito,
non avevano comunque ricevuto riscontro alcuno, non
potendosi considerare riscontro le dichiarazioni del pentito RA CI, il quale aveva attribuito
GI, peraltro non in base а cognizioneal Lo
diretta, l'attentato al "Giornale del Sud", poiché
145 trattavasi di fatti divers1 da quelli che erano da riscontrare.
A tale conclusione, ineccepibile sul piano della
logica e dell'applicazione dell'art. 192 c.p.P., поп
può or a 1 Ufficio ricorrente opporre la propria inammissibile in questa sede, secondoconvinzione, cul l'attentato faceva parte del programma criminoso del gruppo di LE EI.
posizione di GA ZO, Anche In ordine alla conclusioni con le quali il giudice dell'appello le confermato la statuizione assolutoria risultano ha sorrette da motivazione completa e priva di errori che lelogici 0 giuridici, essendosi Osservato
insufficienti e vaghe dichiarazioni del collaborante
Circa 1 appartenenza di tale imputato al gruppo del
EI non trovavano riscontro alcuno, neppure nelle dichiarazioni del già citato RA CI, poiché
costui aveva precisato di avere appreso la circo-
stanza dallo stesso GA, il che risultava indi-
mostrato ed indimostrabile. 13.d' Ricorso del P.G. nei confronti di tutti gli associati, in relazione all'omessa applicazione dell'aggravante di cui comma 4 dell'art. 416 bis c.p.
Ricorre i l P.G. nel confronti di tutti gli associati
146 al gruppo criminoso in esame, per violazione della
penale e per vizi di motivazione, poiché il legge giudice dell'appello non ha riconosciuto la sussi-
dell aggravante di cui al comma 4 dell'art. stenza
416 bis c.p.
Sostiene il ricorrente Ufficio che 1 ammettere che il singolo associato avesse la disponibilità delle armi non comporterebbe, atteso il carattere unitario del reato associativo, che detta disponibilità поп
dovesse considerarsi estesa а tutto il gruppo.
I l ricorso é fondato e va accolto.
La Corte di IA ha escluso, anche per gli asso-
ciati all organizzazione mafiosa in discorso, l'ap-
plicazione della circostanza aggravante prevista dall art. 416 bis, co. 4, c. p., sul riievo, palese-
mente incongruo, espresso a pag. 770 della sentenza impugnata, che le armi erano nella dotazione perso-
nale dei singoli componenti i l sodalizio e non "nel-
la generica disponibilità del gruppo, custodite ed occultate in luoghi idonei".
Detta considerazione contrasta con il dato normativo e segnatamente con il comma 5 della disposizione citata, come dianzi si é Osservato (sub 12.d> a
pag.11>.
Ne deriva che nei confronti del EI, del CA
147 giovanП1 e del De Francisce, nonché, come già detto,
nel confronti del Lo UZ (la cul posizione al
riguardo é stata impropriamente inserita dal ricor-
rente tra gli associati al clan' dei A", nel quale 1'imputato ha militato prima dell'entrata in la sentenza impugnatavigore dell'art. 416 bis c.p.)
va anmullata, con rinvio per nuovo giudizio, nel
punto relativo alla esclusione dell'anzidetta circo-
stanza aggravante. 14> - I l ricorso di Lo UZ LI.-
Nell interesse del Lo UZ il Suo difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando il vizio motivazione della sentenza impugnata sul rigetto di del motivo di gravame con il quale si era dedotta
l'eccessivita della pena, perché l'entita della stessa era stata stabilita senza tenere conto della particolare collaborazione prestata dall imputato nell accertamento dei fatti delittuosi.
If ricorso, come inizialmente proposto, é infondato,
perché giustamente il giudice dell'appello ha Osser- vato che il giudice di primo grado aveva tenuto conto (alla stregua del dato normativo allora vigen-
te } della collaborazione prestata dal Lo UZ a
fini di giustizia. Con motivi aggiunti, lo stesso difensore lamenta
148 valutazione della posizione dell imputato 1 omessa stregua di quanto stabilito dall art. 8 del alla d. l. 13.3.1991, n. 76. Va tuttavia precisato che la disposizione di legge cui occorre far richiamo Ѐ l'art. 8 del d. l.
quello13.5.1991, n. 152, di contenuto analogo a della disposizione citata dal ricorrente,. contenuta
• in un d.l. поп convertito in legge, per decorrenza dei termini costituzionali. Il d.l. n. 152/91, entrato in vigore il 13.5.1991, e dunque prima della data in cui la sentenza impugnata
é stata emessa, convertito nella legge 12.7.1991,
n.203, prevede per i delitti di cui all art. 416
bis, c.p. e per quelli Commessi avvalendosi delle
condizioni del predetto articolo, la diminuzione della pena della reclusione da un terzo alla metà a
dissociandosi dagli al-favore dell'imputato che,
tri, si adoperi per evitare che l'attività delittuo-
sa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiu-
tando concretamente 1 autorità di polizia o 1 auto-
rità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per 1'individua-
zione о la cattura degli autori dei reati.
I l ricorso va accolto, poiché il giudice dell'appel-
lo ha omesso di verificare se alla stregua della
149 disposizione legge richiamata, che ha introdotto circostanza attenuante ad effetto speciale, una attinente alla condotta del colpevole successiva al reato, avrebbe potuto o meno avere conferma, come é
stato confermato, anche in relazione alla collabora-
zione prestata dall'imputato, il giudizio di con-
gruita della pena formulato dal primo giudice quando detta attenuante поп era compresa nel quadro norma-
tivo allora vigente.
Sussiste dunque il denunciato Vizio di motivazione in relazione alla doglianza proposta in appello. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata con
rinvio, perché venga esaminato e deciso, con le
eventuali statuizioni conseguenziali concernenti il sanzionatorio, se ed in quale misura trattamento concedersi al Lo UZ la diminuzione di pena possa prevista dalla disposizione di legge suindicata.
15>-1.Condono ex d.P.R. 16.12.1986, n. 895. Ricorso
del P.G. di IA nei confronti di Lo UZ Filip-
po, LO FR, OV AR e
EI LE.-
2. Art. 133 c.p. Ricorso del P.G. di IA nei confronti di tutti gli imputati condannati.-
Con la sentenza impugnata é stata applicato a Ca-
AR il condono di cui al d.P.R. strogioNI
150 suindicato, пез limiti di nove mesi di reclusione e lire 500mila di multa, ed é stato confermato il condono concesso dai primi giudici, in base allo stesso decreto, a LO FR, per un anno
di reclusione e lire 2milioni di multa, a EI
LE, per un anno e sei mesi di reclusione ୧ lire
1milione di multa, ed a Lo UZ LI, per lire 1milione di multa (pag. 823, 824, 825).
I l ricorrente Ufficio del P.M., le cui doglianze concernenti la pretesa modesta entita delle pene inammissibi- applicate agli imputati condannati sono
li, perché non specifiche, denuncia 1 illegittima applicazione del condono ai c.d. "reati fine.
La censura é fondata. E' invero principio generalmente accolto che non può
provvedersi alla concessione di un beneficio per il
quale sussiste il presupposto di una contestuale
revoca.
L'art. 11 del d.P.R. suindicato prevede la revoca
del condono per colui che abbia commesso, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso, un delitto поп colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva поп inferiore ad
un anno.
Tenuto presente che la permanenza del reato associa-
151 tivo qualificato 51 é protratta, per il LO,
il EI. il OV ed 11 Lo UZ, oltre il
16.12.1986, data di entrata in vigore del decreto
CON la sentenza impugnata, in.865/86, in quanto,
primi tre sono stati ritenuti colpevoli del reato in
questione sino al 5.5.1987 (capi B ed 0)) ed i l Lo
UZ "sino al 28.12.1986 (capo 0), tale condotta penalmente rilevante, anche se non concretatasi nella realizzazione di un nuovo reato, ma nella protrazione della permanenza dello stesso reato, avrebbe dovuto impedire la concessione del benefi-
cio, atteso il giudizio di disvalore che presiede alla "ratio" ed alla previsione della revoca di cui nei confronti di coloro i quali, dopoall'art. 11,
la data di entrata in vigore del decreto in discor-
antigiurica, so, versavano in una dolosa condotta nella specie, соп pene de- che é stata sanzionata,
tentive superiori ad un anno.
Ne deriva che, in accoglimento del ricorso del P.G.
di IA, e nei confronti del LO, del Lo
UZ, del OV e del EI, la sentenza
impugnata va annullata, senza rinvio, nei punti del condono di cui al concernenti l'applicazione d.P.R. 16.12.1986, n. 865.
16>-Sequestro e confisca dei beni degli imputati di
152 associazione per delinquere di stampo mafioso. Ri-
corso del P.G. di IA.- Con la sentenza impugnata é stata disattesa la1 ri- chiesta del P.M. rivolta al sequestro ed alla confi-
immobili acquistati dagli imputati Sca di tutti gli associazione per delinquere di stampo mafioso di dopo il 29.9.1982, data di entrata in vigore del-
..
l'art. 416 bis C.P., e dalla quale la loro condotta
E stata ritenuta punibile ai sensi della nuova pre-
visione normativa.
Contro la negata adozione dei provvedimenti 1П que-
stione il P.G. di IA ricorre in questa sede,
per motivazione carente e travisante il fatto.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla
Corte d'Assise d'Appello di IA, che ha rilevato l'estrema genericità della richiesta, a questa era
invece allegato il rapporto della Guardia di Finanza
"da cui risultavano gli immobili acquistati e 1
limiti temporali".
Osserva questa Corte che la precisazione dell'Uffi
cio ricorrente non conferisce fondatezza al ricorso.
Le anzidette indicazioni, infatti, поп possono far
ritenere che la richiesta del provvedimento ablato-
rio sia stata aderente ai requisiti di specificità
pretesi dal giudice dell'appello e pre-esattamente
153 supposti dalla disposizione di cui all'art. 416 bis,
Comma 7 c.p.
1'acquisto degli immobili da parte degli Invero,
imputati a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 646/82 поп é un un elemento rivelatore sufficiente a far ricomprendere detti beni tra quel- li per i quali, a mente della richiamata disposi- zione, deve essere disposta la confisca, dovendosi invece far riferimento, secondo i l dato normativo,
esclusivamente al beni che servirono о furono desti-
nati a commettere il reato ed a quelli che ne sono
il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costi-
tuiscono 1 impiego e, non quindi, anche a tutti i
beni comunque acquistati dai singoli associati in un
determinato periodo.
17>- In definitiva, devesi dichiarare l'inammissi-
bilità dei ricorsi di BR Salvatore (pag.61),
AR AR (pag. 691, OV AR
128, 143), LA IC IU (pagg. 62,
(pagg. 78, 101), Di RO IU (pagg. 78, 101),
AR CO (pagg.78, 101).
Vanno rigettati i ricorsi di De AN Francesco
(pag.128) e EI LE (pagg. 69, 128).
Tutti i predetti ricorrenti vanno condannati in solido, come per legge, al pagamento delle spese del
154 procedimento e ciascuno al versamento della Somma di lire 200mila, cosi equamente stabilita, a favore della cassa delle ammende.
Vanno poi dichiarati inammissibili i ricorsi propo-
sti dal Procuratore Generale presso la Corte d'Ap-
pello di IA nei confronti di Di RO DO
AN (pagg. 35, 39), Di RO AN (pag.96), Di Mauro LV (pag.96), OT AR (pag.96),
NC AG (pagg. 46, 96), GA VI
zo (pag.144), Lo GI SE (pag.144), Pillera
LV (pag. 51), SI IU (pag. 34),
IN GioNI (pag.96) ୧ RA LL Anto-
nino (pag.51).
La sentenza impugnata va poi annullata, senza rin-
V10, nei confronti del LO, del Lo UZ, del e del EI, nei punti concernenti OV
d.P.R. l'applicazione del condono di cui al
865 (pag.150); va invece annullata, 16.12.1986, n.
con rinvio, nei confronti di:
a) OV, LA, LO, De Franci-
Di RO IU, AR, Lo UZ, EI e sce,
ED, nel punto relativo all'esclusione NE
circostanza aggravante di cui al comma 4 del- della l'art. 416 bis c.p. (v. pagg.112 e 146 della presente sentenza);
155 b) LO e Di RO DO AN, nei punti concernenti il diniego della continuazione CON 1
giudicati con la sentenza 15.10.1982 della reati Corte d'Appello di Perugia, divenuta irrevocabile
(v.pag.11 della presente sentenza);
( ) Lo UZ, nel punto relativo all applicazione della diminuzione di pena di cui all'art. 8 del d. l.
5.1991, n.152, convertito, modificazioni, CON13.5.199
nella legge 12.7.1991, n.203 (v. pag.148 pres.
sent.).
Debbono essere rigettati, nel resto, i ricors1 del
Procuratore Generale di IA nei confronti del
152) del LA 150, OV (pagg.
152) del LO (pagg.35, 112, (pagg.112, 150,
150, 152), del De AN (pagg.150, 152), di Di
RO IU (pagg.35, 39, 112, 150, 152), di
AR (pagg.39, 46, 112, 117, 150, 152), di Lo
UZ (pagg. 51, 112, 150, 152), di EI (pagg. 51,
62, 66, 150, 152) e di NE ED (pagg. 44, 112,
152), nonché i ricorsi di LO (pagg. 34,150,
78, 101), di Di RO DO AN (pagg. 34, 101) e di Lo UZ (pag.148).
18>-Conclusioni.
E' appena da rilevare come поп ricorra il caso, a mente dell'art. 545, cpv., c.p.p./1930, di dichia-
156 rare nel dispositivo quali parti della sentenza impugnata rimangono in vigore, a seguito del par-
ziale annullamento, atteso il limitato accoglimento dei ricorsi.
Invero, il quadro delle assoluzioni e delle condanne delineato nella sentenza impugnata é rimasto immuta- to, sia in relazione ai reati associativi, Sla in relazione agli altri reati contestati.
Il giudizio di rinvio, come si evince dal dispositi
Vo che segue, attiene all'eventuale applicazione della disciplina del reato continuato, nell'ambito richieste formulate dal LO e dal didelle
RO DO AN, al riconoscimento 0 meno della circostanza aggravante di cui al CO.4 del-
l'art. 416 bis, per i responsabili di tale reato, e della circostanza attenuante di cui all'art. 8 d. 1.
n.152/91 per il Lo UZ, nonché alle conseguenziali statuizioni concernenti trattamento sanzionato- i l rio. -
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione:
letti gli artt. 241, d.lgv. 28.7.1989, n. 271, 537,
539, 543, 545, 549 c.p.p./1930;
inammissibili i ricorsi di BR VA I-Dichiara
tore, AR AR, OV AR, CH
157 LL IC IU, Di RO IU e AR
CO;
rigetta i ricorsi di De AN FR e EI
LE; condanna tutti 1 predetti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al vesamen to della somma di lire duecentomila a favore della Cassa delle ammende;
II-Dichiara inammissibilebi il ricorso del Procuratore
Generale di IA nei confronti di Di RO Ric-
cardo AN, Di RO AN, Di RO LV,
NC AG, GA VI OT AR,
Lo GI SE, ER LV, SI ܕ20
IU, IN GioNI e RA LL Anto-
nino%3 III-Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei
confronti del LO, del Lo UZ, del Castro-
gioNI e del EI, nei punti concernenti l'appli-
cazione del condono di cui al D.P.R. 16.12.1986, n.
865;
IV-Annulla la stessa sentenza nei confronti di:
LA, LO, De Franci- a) OV,
sce, Di RO IU, Favara, Lo UZ, EI e
ED, nel punto relativo all'esclusione NE
aggravante di cui al IV Comma della circostanza
158 dell'art. 416 bis c. p. ;
b) LO e Di RO DO AN, nei punti concernenti il diniego della continuazione con 1
reati giudicati con la sentenza 15.10.1982 della
.
Corte d'appello di Perugia, divenuta irrevocabile;
( ) Lo Puzzo, nel punto relativo all applicazione della diminuzione di pena di cui all'art. 8 del D.L.
convertito in legge 12.7.1991, 13.5.1991 n. 152,
"
n.203;
V- Rigetta nel resto i l ricorso del Procuratore
Generale di IA nel confronti del Castrogiovan-
n1, del LA, del LO, del De AN,
di Di RO IU, del Favara. del Lo UZ, del
EI e del NE, nonché i ricorsi del LO,
di Di RO DO AN e del Lo UZ;
VI Rinvia per nuovo giudizio, nei confronti degli eimputati sui punti indicati nel paragrafo IV, ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di
IA.
Così deciso in Roma, addi 1 aprile 1992.
Il Presidente
Il Consigliere estensore лошив кину DEPOSITATA IN CANCELLERIA
-6 GIU 1992 DIRETTORE DI CANCELLERIA r.e.
(de Calo Mario)сформи IL CANCELLIERE 159 de l 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 annullamento con rinvio della sentenza di condanna
1 . 416 C.P. Sino а detta data, e, dopo sensi dell'art.