Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/1992, n. 6784
CASS
Sentenza 1 aprile 1992

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Il ritardo nel deposito dei processi verbali relativi alle operazioni di intercettazione e registrazione delle telefonate costituisce una irritualità non sanzionata dall'abrogato codice di rito e, quindi, al di fuori di ogni ipotesi di nullità, che deve essere tassativa ove, come in questa ipotesi, non sia riconducibile ad una nullità di ordine generale. Nè, in siffatta ipotesi, le intercettazioni sono inutilizzabili, giacché tale sanzione processuale dal predetto codice (art. 226 "quinques") è comminata soltanto per le intercettazioni illegali, cioè quelle effettuate fuori dei casi stabiliti dalla legge o eseguite in difformità delle prescrizioni stabilite.

In tema di valutazione probatoria, in linea logica non si può accreditare alle dichiarazioni del "collaborante" - sol perché rese come persona offesa e teste con riferimento ad una determinata vicenda - una attendibilità di livello superiore a quello postulato per le dichiarazioni rese nel medesimo procedimento in veste di coimputato, in relazione alle quali si ritiene necessaria una rigorosa ed attenta verifica, ai sensi dell'art. 192 comma terzo cod. proc. pen..

In caso di condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis comma settimo, cod. pen.) la confisca non concerne tutti i beni comunque acquistati dai singoli associati in un determinato periodo, ma va riferita esclusivamente ai beni che servirono o furono destinati a commettere il reato ed a quelli che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. (Nella fattispecie il giudice di merito - condannando gli imputati per il delitto di associazione di tipo mafioso commesso a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 416 bis cod. pen. - aveva rigettato, per genericità, la richiesta del pubblico ministero di disporre la confisca di tutti gli immobili acquistati dagli imputati dopo tale data. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del P.M., osservando che l'acquisto degli immobili da parte degli imputati a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n. 646 non è elemento rivelatore sufficiente a far ricomprendere detti beni tra quelli per i quali deve essere disposta la confisca).

In tema di valutazione delle dichiarazioni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., i riscontri esterni, non predeterminati nella specie e qualità, possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo e natura, tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare "aliunde" l'attendibilità dell'accusa, tenuto anche presente, comunque, che oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante.

Gli associati per delinquere non possono ritenersi, per ciò solo, autori o concorrenti nei delitti commessi in esecuzione del comune programma di delinquenza, richiedendo la riferibilità del reato-fine all'associato, anche a titolo di concorso nella realizzazione dell'azione delittuosa, la prova di una partecipazione materiale o morale al fatto, alla stregua dei comuni principi e in ossequio ai criteri fondamentali che presiedono all'accertamento della responsabilità penale. Ancorché il reato diverso da quello associativo, cioè il cosiddetto reato-fine, sia compreso nel programma generico dell'organizzazione, l'attribuzione dello stesso ai singoli associati o anche ai capi di detta organizzazione può costituire, oltre che legittima ipotesi di lavoro, un elemento di sospetto che va confortato con altri oggettivi elementi di accusa, senza i quali resta allo stato iniziale di una inutilizzabile valutazione.

Il metodo mafioso costituisce l'elemento specializzante della fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen., introdotta con la legge 13 settembre 1982 n. 646, rispetto all'associazione per delinquere di tipo comune (art. 416 cod. pen.). La condotta riferita a gruppo delinquenziale costituito ed operante da tempo, nella quale la riscontrata adozione del metodo mafioso era penalmente indifferente prima di tale data (salvo che essa non avesse realizzato da parte degli associati altri reati nei quali l'intimidazione o la minaccia fossero elemento costitutivo o circostanza aggravante), ha assunto rilievo specializzante a decorrere dalla suddetta data, nel senso che l'accertato impiego del metodo in questione determina la punibilità dei partecipanti al sodalizio nei termini della nuova ipotesi edittale. In tale ipotesi, l'effetto di assorbimento, in applicazione dell'art. 15 cod. pen., del reato meno grave in quello più grave deriva non dall'applicazione delle norme sul reato progressivo - giacché la progressione tra le due fattispecie penali di cui agli artt. 416 e 416 bis cod. pen. è nella successione delle leggi e non nelle condotte penalmente punibili - bensì dalla considerazione della loro comune natura permanente e degli elementi comuni e specializzanti della più grave figura di reato rispetto a quella relativamente meno grave.

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis, comma quinto, cod. pen.) deve considerarsi armata l'associazione i cui partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti per il conseguimento delle finalità dell'associazione stessa, senza che l'occultamento e la sistemazione delle armi siano da considerare condizione necessaria per l'applicazione dell' aggravante.

L'obbligo di racchiudere in apposite custodie sigillate le registrazioni di intercettazioni telefoniche relative alla stessa utenza telefonica, previsto dall'art. 226 "quater", comma quarto, cod. proc. pen. 1930, ha per finalità la prevenzione di manomissioni occulte delle bobine. Tale obbligo deve considerarsi adempito anche dalla raccolta delle bobine in una scatola chiusa mediante spago assicurato da ceralacca, sulla quale venga impresso un timbro. Per sigillo, infatti, deve intendersi, nel senso giuridico della espressione, qualsiasi dispositivo o congegno applicato dalla pubblica autorità sulla cosa, allo scopo di assicurarne la conservazione e l'identità.

Il diritto del difensore di estrarre copia con trasposizione su nastro magnetico delle bobine concernenti le registrazioni delle intercettazioni telefoniche, previsto dall'art. 226 "quater", ultimo comma, cod. proc. pen. 1930, presuppone che il giudice - che peraltro non ne ha l'obbligo - abbia disposto con le forme della perizia la traduzione integrale, in verbali, delle comunicazioni registrate. Ne consegue che, ove a detta perizia non si faccia luogo, il diritto non sorge e residua solo quello di avere copia dei verbali.

L'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche (artt. 226 bis e ss. cod. proc. pen. 1930) non comporta per il giudice l'obbligo di assumere la testimonianza delle persone che, nel corso delle conversazioni intercettate, abbiano riferito circostanze di segno accusatorio.

La tipicità dello schema e della struttura del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.) va colta nelle modalità in cui esso si manifesta in concreto e non nelle finalità che l'associazione persegue o intende perseguire, giacché le finalità elencate dalla disposizione in questione coprono un'area pressoché indefinita di possibili tipologie di reato e possono anche avere per oggetto attività lecite. Il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. costituisce una ipotesi di delitto a condotta multipla per cui, quando l'associazione risulta finalizzata alla commissione di delitti, l'elemento del metodo mafioso vale a caratterizzarla nella previsione speciale, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., mentre, nell'ipotesi in cui le finalità perseguite sono diverse, l'elemento stesso vale a costituire un titolo autonomo di reato il cui evento va individuato nella situazione di pericolo, per la libera espressione delle attività socio- economiche, insita nel particolare vincolo associativo con quelle specifiche caratterizzazioni.

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  • 1Inutilizzabilità assoluta per dati traffico telefonico senza autorizzazione giudiziale (Cass. 18840/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 maggio 2025

    Inutilizzabili i dati relativi al traffico telefonico acquisiti dal pubblico ministero senza autorizzazione del giudice. Corte di Cassazione sez. II penale, ud. 15 aprile 2025 (dep. 20 maggio 2025), n. 18840 Ritenuto in fatto 1. C.G., per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 27/06/2024 della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza in data 11/01/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e per quello di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di travisamento della prova in relazione all'eccezione d'inutilizzabilità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/1992, n. 6784
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6784
Data del deposito : 1 aprile 1992

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