Sentenza 1 aprile 2010
Massime • 1
Integra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non il concorso nei reati di sequestro di persona e di estorsione, la condotta consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire, come prezzo della liberazione, una prestazione patrimoniale pretesa in esecuzione di un preesistente rapporto illecito. (Fattispecie relativa all'applicazione di misura cautelare personale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2010, n. 17728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17728 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/04/2010
Dott. CHIEFFI Severo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1004
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 46716/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UG NI N. IL 22/12/1970;
avverso l'ordinanza n. 938/2009 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 18/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI Severo;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Silvestro Salvatore il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 18/11/2009 il Tribunale del riesame di Messina confermava l'ordinanza 04/11/2009 del G.I.P. in sede con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di GE LA sottoposto a indagini, insieme al rumeno OA IO, per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e di estorsione aggravata.
Il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, valorizzando la dichiarazione della parte lesa OC EO che aveva trovato riscontro nella dichiarazione del coimputato OA IO. In particolare la parte lesa aveva riferito di essere stato sequestrato in data 13/10/2009 dal GE, che lo aveva segregato in una casa di campagna sita nel territorio di Saponara, precisando che in data 18/10/2009 lo aveva trasportato a Milano in una autovettura "Mercedes" per prelevare una cospicua somma di danaro (pari a 400.000,00 Euro) presso l'agenzia del Banco San Paolo, dove doveva essere accreditata la somma di 22.000.000,00 di Euro, proveniente dalla Svizzera e provento di una truffa. Tale dichiarazione era ritenuta attendibile, in quanto aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal OA e da PI IN, sua fidanzata, i quali avevano confermato che il OC era rimasto segregato nella casa del OA su ordine del GE fino al 31/10/2009 quando era riuscito a fuggire. Il OA aveva precisato altresì che il GE aveva preso a pugni il OC minacciando anche di tagliargli un dito. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e per omessa motivazione in relazione agli artt. 605 e 629 c.p. sul rilievo che non è configurarle il sequestro di persona a scopo di estorsione quando il sequestro ed il profitto siano direttamente ricollegabili ad una causa preesistente ancorché illecita di guisa che, ricorrendo un preesistente rapporto quantunque illecito tra estorsore e vittima, nel caso di specie è configurabile il concorso dei reati di sequestro di persona e di estorsione e non quello previsto dall'art.630 c.p.. Il ricorso non merita accoglimento. Invero - secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale che si condivide (Cass. Sez. Un. n. 962/2004, rv. 226489; Cass. Sez. 5, n. 12762/2006, rv. 234553) - integra gli estremi del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall'art. 630 c.p. la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito. Infatti l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 630 c.p. integra la figura di un reato plurioffensivo nel quale l'elemento oggettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, a nulla rilevando che il perseguimento del prezzo di riscatto trovi la sua fonte in pregressi rapporti illeciti.
Pertanto - poiché nel caso in esame il Tribunale si è adeguato al suddetto principio di diritto, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l'attribuzione dei reati contestati all'indagato - il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010