Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, è possibile ritenere la contemporanea appartenenza a diverse associazioni allorchè un soggetto faccia parte, anche in coincidenza temporale, di un organismo criminoso che, oltre a operare in proprio, sia anche inserito in una "federazione" di analoghi organismi, avente sue proprie e distinte finalità, in funzione delle quali appunto essa è stata concepita e realizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2008, n. 17746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17746 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO AN - Presidente - del 30/01/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 145
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 37530/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR ME n. Platì il 25 ottobre 1954;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria in data 9 giugno 2007, dep. 10 settembre 2007;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al capo A e la dichiarazione di inammissibilità nel resto;
sentito il difensore dell'imputato, avv. Speziale AN del foro di Locri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 1 giugno 2007 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza in data 5 aprile 2007 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la quale era stata disposta nei confronti di TR ME l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere in ordine ai reati indicati ai capi A (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 in relazione al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 per aver preso parte - unitamente a ON LO, PA AN, MA IO, IT UN, IT IC, RG UN, MU RM e altri- ad un'associazione finalizzata all'importazione, detenzione, trasporto e vendita e/o cessione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina), B ed E (artt. 110, 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per aver concorso in plurimi e distinti episodi di importazione, detenzione e trasporto di ingenti quantità di cocaina provenienti dalla Spagna).
Il Tribunale del riesame premetteva in via generale che le indagini svolte dal G.O.A. della Guardia di Finanza avevano consentito di accertare l'esistenza di un sodalizio criminale composto in prevalenza da associati calabresi originari della Locride, dediti all'importazione e al commercio di ingenti partite di sostanza stupefacenti destinate ad essere spacciate in varie parti del territorio nazionale e in particolare nelle zone ioniche del territorio reggino.
Nell'ambito del sodalizio, che operava sotto la direzione e il coordinamento di ON LO e di PA AN, erano stati individuati stabili partecipi con funzioni di esecutori delle direttive impartite dai capi e loro coadiutori (MU RM, MU ME, OL AN, IT UN, IT AN e RA IU), corrieri della droga importata sistematicamente dalla Spagna e dall'Olanda (TA RO, IT IU, DA RA, LE UR e D'OS AM), stabili acquirenti-finanziatori delle partite di droga importata (EO MO, AL AN, RN RA, tutti membri della cosca mafiosa di AL), elementi di raccordo tra il ON e gli uomini di AL (MA IO, TR ME e PA ME, vicini alla cosca dei MA-TR di Platì), soggetti aventi principalmente il compito di reperire all'estero canali di rifornimento della droga (RG UN, della potente famiglia mafiosa dei RG di San Luca), mentre altri soggetti destinatari finali delle sostanze stupefacenti da smerciare nelle rispettive zone di influenza non erano stati ancora compiutamente identificati.
Secondo il Tribunale del riesame l'esistenza di una struttura organizzativa così articolata e destinata a realizzare in via sistematica e continuativa cessioni di sostanze stupefacenti reperite all'estero consentiva, allo stato delle indagini, di configurare l'ipotesi criminosa del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Il Tribunale riteneva anche che l'appartenenza o comunque la vicinanza dei sodali alle più note famiglie della ndrangheta calabrese (cosche degli PA-ON di Ciminà, dei MA- TR di Platì, dei EO-AL-RN di AL, dei RG di San Luca, dei RA di S. Stefano d'Aspromonte) e la comune attività svolta nel settore del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, funzionale alla produzione di rilevantissimi profitti economici diretti a rafforzare le singole cosche di appartenenza e a consolidarne l'egemonia sul territorio, facessero ritenere fondata la contestazione a ciascuno degli associati dell'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 che trovava conferma anche nell'accertato episodio di importazione dall'estero, per conto dell'associazione, di numerose armi da guerra e munizioni dirette proprio alla cosca PA-ON (capo P). La struttura organizzativa dell'associazione e le azioni criminose progettate e attuate dagli associati erano state desunte principalmente dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali nel corso delle quali i vari interlocutori usavano particolari cautele (l'adozione di un linguaggio convenzionale criptico o cifrato e l'uso, talora, di telefoni pubblici nonché frequenti cambi dei numeri dei telefoni cellulari, comunicati attraverso un sistema di codici numerici abilmente decrittato dagli investigatori). A conferma della prospettazione accusatoria venivano indicati l'esito degli appostamenti, pedinamenti, controlli e delle verifiche sui rapporti di parentela tra i vari sodali e la conseguente identificazione dei singoli soggetti.
I reiterati e puntuali sequestri di sostanze stupefacenti importate (170 kg. di cocaina provenienti dalla Spagna sequestrati in Locri il 12 novembre 2002, 8 kg. di cocaina il 12 aprile 2003, 6 kg. di cocaina sequestrati in Roma il 18 aprile 2003, 62 kg. di cocaina sequestrati in Lamezia Terme il 18 aprile 2003) costituivano infine un'ulteriore dimostrazione delle attività illecite cui l'associazione era dedita.
Con specifico riferimento alla posizione dell'indagato TR D. il Tribunale - ritenuta l'infondatezza del motivo di gravame relativo all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni e all'asserita inadeguata motivazione ex art. 267 c.p.p. dei decreti dispositivi emessi in via di urgenza dal pubblico ministero e dei decreti di convalida, autorizzazione e proroga emessi dal giudice per le indagini preliminari - affermava, in ordine alla pretesa violazione del principio del ne bis in idem per essere i fatti contestati nel presente procedimento asseritamene coincidenti con quelli già contestati al TR D. nei procedimenti "Igres" e "Hight Livel" e "Zappa", che i primi due procedimenti riguardavano fatti illeciti completamente diversi e che per il terzo procedimento, definito per il TR D. con decreto di archiviazione, la documentazione prodotta non consentiva di operare un confronto mentre, in presenza di nuove e motivate ragioni investigative, non sarebbe stata preclusa la riapertura delle indagini.
In ordine al reato al capo A (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) il Tribunale affermava che dalle indagini era risultato inequivocabilmente il ruolo di stabile partecipe del sodalizio criminoso del TR D., che collaborava strettamente con il MA R. ed era pronto ad intervenire nei momenti cruciali della realizzazione degli affari illeciti operando in funzione di raccordo tra il MA R. stesso, che ormai viveva a Roma, e i sodali del gruppo PA-ON e fornendo un attivo contributo alle varie importazioni di cocaina.
Quanto al reato ascritto al capo B (importazione dalla Spagna di 170 kg. di cocaina, sequestrati in Locri il 12 novembre 2002) il Tribunale rilevava che all'importazione, organizzata dal MA R., il TR D. aveva fornito un fondamentale contributo avendo fatto recapitare al MA R. una parte del danaro necessario per l'acquisto della sostanza stupefacente;
che il TR D. infatti - come risultava dalle conversazioni telefoniche intercettate il 5 novembre 2002 ore 18,31, 19,29 e 19,39 - si era mostrato subito disponibile a risolvere il problema del MA R. assicurandogli, nel giro di appena un'ora dalla richiesta, che il giorno dopo una persona gli avrebbe consegnato il danaro in valuta statunitense. In ordine al reato contestato al capo E (importazione dalla Spagna di 62 kg. di cocaina, sequestrati il 18 aprile 2003 in Lamezia Terme al corriere D'OS AM e al figlio D'OS AN) il Tribunale osservava che l'operazione era stata realizzata con l'accordo del gruppo PA-ON di Ciminà, del gruppo MA-TR di Platì e del gruppo AL, RN, EO di AL i cui rappresentanti si erano riuniti il 2 marzo 2003 nella Locride;
che fino alla fine di marzo si erano susseguiti incontri, viaggi e contatti telefonici tra gli esponenti dei tre gruppi;
che il MA R., il quale aveva propiziato l'operazione, aveva agito sempre con l'ausilio degli appartenenti al suo gruppo come ER LO e il TR D.; che quest'ultimo aveva ricevuto infatti dal ER P., recatosi in Spagna insieme con D'OS AM incaricato del trasporto, la notizia dell'imminente arrivo della partita di stupefacenti e l'aveva aveva immediatamente comunicata al MA R. con un messaggio SMS inviato il 16 aprile 2003 alle ore 17,56; che lo stesso TR D. aveva parlato con il MA R. nella successiva telefonata delle ore 18,00 della spartizione della sostanza stupefacente in arrivo (40 kg sarebbero spettati all'organizzazione di cui al capo A, altri 5 kg. sarebbero stati destinati verosimilmente al ER P.). Relativamente alle esigenze cautelari il Tribunale rilevava che, essendo stata ravvisata la partecipazione del TR D. al reato associativo aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 operava la presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p., comma 3 che rendeva necessaria l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, in assenza di elementi da cui risultasse l'insussistenza delle esigenze cautelari presunte per legge.
Peraltro secondo il Tribunale dovevano ritenersi sussistenti in concreto tutte le esigenze cautelari prevista dall'art.274 c.p.p.. Avverso la predetta ordinanza il TR ha proposto, tramite i suoi difensori, ricorso per cassazione deducendo:
1) la violazione di legge e la carenza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) sia in ordine all'omesso riconoscimento della violazione del principio del ne bis in idem sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;
sotto il primo profilo si rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata, relativamente al procedimento "Zappa" non era stato prodotto un decreto di archiviazione ma il dispositivo della sentenza assolutoria emessa in data 16 maggio 2005 all'esito del giudizio abbreviato (le motivazioni non erano state ancora depositate), mentre il decreto di archiviazione in data 26 aprile 2006 prodotto si riferiva al procedimento n. 443/05 R.G.DDA di Reggio Calabria relativo al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; si tratta secondo il difensore, di fatti identici e sovrapponibili, anche temporalmente, benché diversamente circostanziati, rispetto a quelli contestati con l'ordinanza custodiale oggetto del riesame;
quanto all'ipotizzata associazione criminale, comprendente altri gruppi criminali "federati", tra i componenti non risulterebbe la condivisione del c.d. pactum sceleris ma solo un'occasionale cointeressenza rispetto a singoli affari illeciti, per cui difetterebbero i requisiti normativi richiesti per individuare un'associazione criminale;
in ordine alla gravità degli indizi, si rileva, infine, che per il TR D. gli indizi sono costituti da alcune intercettazioni telefoniche, provenienti in parte da utenza fissa non identificata e in parte da utenza mobile di cui non risulta identificato il titolare della scheda, attribuite quindi solo presuntivamente al ricorrente e sfornite di qualunque obiettivo riscontro (relazione di servizio, riprese fotografiche o videofotografiche o c.d. OP 85); detti vuoti investigativi non potrebbero essere colmati attraverso l'improprio utilizzo di dati investigativi riguardanti coindagati o altri procedimenti;
2) la violazione di legge e la carenza di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) sia in ordine all'omesso riconoscimento della violazione del principio del ne bis in idem sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capi B ed E) in quanto i giudici del riesame si sarebbero limitati attraverso la libera interpretazione delle intercettazioni telefoniche riferite al TR D., in assenza di sicura identificazione dello stesso, a ritenere un'astratta, impersonale e generale gravità indiziaria;
ne' elementi di riscontro potrebbero essere individuati nell'avvenuto sequestro della sostanza stupefacente, essendo il collegamento con il ricorrente basato solo sull'interpretazione del linguaggio allusivo contenuto nelle intercettazioni e di per sè inidoneo a costituire grave indizio di colpevolezza relativamente al concorso nella condotta di importazione della sostanza stupefacente.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il ricorrente riconosce che i reati associativi contestati al TR D. in altri procedimenti riguardavano un sodalizio criminale "composto essenzialmente da MA IO, ER LO e TR ME", mentre nell'ordinanza custodiale confermata dal Tribunale del riesame con l'ordinanza impugnata l'associazione criminale ipotizzata si profila di dimensioni più ampie e coinvolge vari gruppi criminali calabresi, ciascuno avente una sua sfera di influenza territoriale, che avrebbero secondo la tesi accusatoria unito le loro forze per organizzare un traffico di sostanze stupefacenti di vaste dimensioni e ripetuto nel tempo. Il sodalizio criminoso di cui il TR D. in questa sede è ritenuto partecipe è pertanto diverso sia per la composizione soggettiva che per l'autonomia della struttura organizzativa e degli obiettivi perseguiti.
In tema di associazione per delinquere è del resto possibile - come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 1^, 13 gennaio 2005 n. 6410, Serraino;
sez. 6^ 20 settembre 2005 n. 8565, ric. PG in proc. Gionta) - ritenere la diversità del fatto associativo nel caso di un soggetto il quale faccia parte, anche in coincidenza temporale, di un organismo criminoso che, oltre a operare in proprio, sia anche inserito in una "federazione" di analoghi organismi, avente sue proprie e distinte finalità, in funzione delle quali appunto essa è stata concepita e realizzata.
Nel caso di specie il ricorrente sostiene che nel presente procedimento sarebbero state utilizzate attività investigative già utilizzate in altri procedimenti (Igres, Hight Level e Zappa) a suo carico, ma nella parte introduttiva del provvedimento custodiale è chiarito che le precedenti indagini relative al procedimento c.d. Igres, di cui il presente procedimento costituisce uno stralcio, hanno consentito di venire a conoscenza dell'esistenza di rapporti intrattenuti dal gruppo MA-TR con altri soggetti non appartenenti alla loro compagine criminale, per ragioni legate comunque alla realizzazione di affari illeciti nel settore degli stupefacenti.
Non contesta peraltro il ricorrente con specifiche argomentazioni quanto affermato dal Tribunale del riesame circa la diversità dei fatti contestati al BO nel presente procedimento rispetto a quelli contestati nei procedimenti "Igres" e "Hight Level" e, pur puntualizzando di aver prodotto in relazione al procedimento "Zappa" copia del dispositivo della sentenza assolutoria emessa in data 16 maggio 2005 all'esito del giudizio abbreviato e non il decreto di archiviazione come erroneamente affermato dal Tribunale del riesame, non contesta nemmeno quanto affermato dal Tribunale circa la "scarsezza e genericità" della documentazione prodotta dalla difesa (incolpevolmente, se effettivamente il motivo è il mancato deposito della motivazione della sentenza) che impedirebbe di operare anche in astratto il confronto al fine di verificare l'identità dei fatti. Quanto alla pretesa insussistenza di elementi indiziari circa la sussistenza di un'associazione criminale, potendosi secondo il ricorrente ravvisarsi solo un'occasionale cointeressenza in singoli affari dei gruppi individuati come componenti dell'associazione, la Corte rileva che nell'ordinanza impugnata sono stati dettagliatamente indicati, sulla base delle emergenze investigative, le forme di stabile organizzazione del sodalizio, i ruoli svolti dai vari associati e i rapporti gerarchici, le modalità operative, i contatti continui in varie parti d'Italia e anche all'estero tra i sodali per programmare e realizzare complesse importazioni di rilevanti quantità di cocaina dall'estero.
Si tratta di molteplici elementi fattuali che, valutati nella loro complessità, appaiono idonei (Cass. sez. 4^ 29 novembre 2005 n. 4481, Lo Nigro) a dimostrare sul piano indiziario la sussistenza di un vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, tendente alla realizzazione di un numero indeterminato di reati principalmente nel settore degli stupefacenti, tra i vari esponenti dei gruppi coalizzatisi stabilmente per trarre più consistenti guadagni dal traffico di sostanze stupefacenti.
Relativamente alla gravità degli indizi a carico del TR D., costituiti essenzialmente da alcune intercettazioni telefoniche, va premesso che l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza può essere desunta anche dal solo contenuto delle intercettazioni telefoniche quando siano affidabili, quando siano di sicura provenienza dagli indagati, quando siano numerose, concordanti e dal contenuto costantemente pregnante, nel senso del riferimento ad attività illecite e di non difficile interpretazione (Cass. sez. 6^ 22 settembre 1992 n. 3276, Delle Femmine). Nell'ordinanza impugnata la gravità degli indizi a carico del TR D. in ordine al reato contestato al capo B (importazione dalla Spagna di 170 kg. di cocaina, sequestrati in Locri il 12 novembre 2002) viene desunta dalle conversazioni telefoniche intercettate il 5 novembre 2002 ore 18,31, 19,29 e 19,39 dalle quali risulta che, mentre l'acquisto della sostanza stupefacente da importare era nella fase conclusiva, l'indagato si era prontamente attivato per assicurare al MA R., che aveva bisogno di avere al più presto parte del danaro necessario per acquistare la cocaina, la consegna tramite una terza persona dei "fogli" che gli necessitavano, mostrando di conoscere bene le risorse finanziarie del gruppo (sia il MA R. che il TR D. appartenevano al gruppo di Platì) e dove andare a recuperarle e intuendo, inoltre, immediatamente che il MA R. aveva bisogno di valuta statunitense.
Quanto al reato contestato al capo E (importazione dalla Spagna di 62 kg. di cocaina, sequestrati il 18 aprile 2003 in Lamezia Terme al corriere D'OS AM e al figlio D'OS AN) nel provvedimento impugnato viene evidenziato il ruolo del TR D. che, unitamente a ER LO, aveva collaborato nell'organizzazione dell'operazione con il MA R. al quale il 16 aprile 2003 ore 17,56 aveva comunicato tramite un messaggio SMS la notizia dell'imminente arrivo della partita di cocaina avuta dal ER P., recatosi in Spagna insieme con la persona incaricata del trasporto D'OS AM.
Il Tribunale ha altresì messo in rilievo il contenuto dell'immediata telefonata di risposta (16 aprile 2003 ore 18,00) ricevuta dal TR D. (che era in compagnia del ER P.) in cui i due interlocutori discutevano con il MA R. della spartizione degli "inviti" di cui quaranta erano destinati al "nostro municipio". La Corte ritiene che il Tribunale abbia interpretato in maniera coerente e logica, alla luce di tutto il complesso materiale investigativo ampiamente riportato e valutato nella corposa ordinanza di custodia cautelare oggetto del riesame, il contenuto delle conversazioni citate (nonostante il linguaggio criptico usato dagli interlocutori e l'uso di soprannomi ed espressioni figurate per indicare persone e cose).
A questo riguardo va rammentato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio, eventualmente criptico o cifrato, adoperato dai soggetti intercettati e, comunque, del contenuto delle intercettazioni, è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass. sez. 2^, 17 ottobre 2007 n. 38915, Donno;
sez. 4^ 28 ottobre 2005 n. 117, Caruso;
sez. 5^ 14 luglio 1997 n. 3643, Ingrosso). Nel caso di specie il Tribunale ha fornito un'interpretazione dei colloqui intercettati plausibile e logica, tenuto anche conto dei rilevanti quantitativi di cocaina sequestrati, in entrambi i casi pochi giorni dopo le conversazioni intercettate, ai corrieri incaricati dall'organizzazione (segnatamente dal MA R., strettamente legato al TR D.) di trasportare in Calabria la sostanza stupefacente.
Correttamente pertanto sono stati ravvisati riguardo alla figura del TR D. gravi elementi indiziari sia in ordine ai due reati fine sia in ordine al reato associativo.
Infondato per quanto sopra detto è anche il secondo motivo di appello, che sostanzialmente riproduce le censure già evidenziate con il primo motivo in ordine alla gravità degli indizi circa la partecipazione del TR D. al reato associativo, al contenuto delle intercettazioni telefoniche e alla loro attribuibilità all'indagato.
A quest'ultimo riguardo si osserva che per l'emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli.
La Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia rappresentato, in maniera non illogica, un quadro indiziario in cui ragionevolmente attendibile appare l'attribuzione al TR D. delle conversazioni intercettate sulla base della concatenazione logica e temporale tra le telefonate, della coerente interpretazione fornitane e degli accertati rapporti esistenti tra l'indagato e il principale interlocutore MA R., appartenente allo stesso gruppo di Platì.
L'ordinanza impugnata è pertanto adeguatamente motivata sul punto e immune da vizi logico-giuridici.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda, cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008